Fascicolo informativo

Transcript

Fascicolo informativo
KIT INFORMATIVO
AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA ED OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
AVVISO ALLA CLIENTELA
Premessa
MONEY SOLUTIONS SRL (di seguito anche Società) P.IVA e CF 03369880830 - REA ME - 232367 – iscritta nell’elenco dei Mediatori
Creditizi tenuto dall’ OAM al n. M351 e nell’ elenco IVASS sez. E al n°. E000528697, invita a leggere con attenzione il presente avviso
che ha l'obiettivo di far conoscere alla Clientela i diritti ad essa spettanti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto
dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 TUB (Testo Unico Bancario) e successive
modifiche ed integrazioni nonché dai Provvedimenti di Banca d'Italia.
Per quanto concerne i mediatori creditizi - ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari - si richiama l'intervento di
Banca d'Italia del 29 aprile 2005 "Istruzioni per i Mediatori Creditizi".
Con particolare riferimento alla fase pre-contrattuale si ricorda che tra le principali caratteristiche della disciplina nell'ambito
dell'intermediazione per l'ottenimento di finanziamenti sotto qualsiasi forma emergono quelle dedicate alla "pubblicità", agli obblighi di
"informativa pre-contrattuale" e di "verifica del merito creditizio" del Cliente.
Il presente documento si compone di più moduli, ciascuno dei quali è dedicato ad argomenti ben definiti ed identificati.
Alla luce di quanto di seguito presentato è assolutamente fondamentale che la Clientela in ottica della propria massima
tutela si accerti che l'operatore (mediatore creditizio) cui si approccia per le attività qui descritte sia in possesso dei
requisiti di legge al fine di evitare di imbattersi in fattispecie rischiose ed illegali.
*****
FOGLIO INFORMATIVO
Redatto secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 "Trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti - Recepimento della direttiva sul credito ai consumatori "
e secondo quanto previsto dal Titolo VI del Testo Unico Bancario vigente richiamato, in quanto applicabile, ai Mediatori Creditizi,
dall'art. 128-decies di cui al Titolo V bis del Testi Unico Bancario Vigente, in linea con il D. Lgs. 141/2010.
Premes se
Nel presente documento, si intende richiamare l'attenzione della Clientela sui diritti e sugli strumenti previsti a tutela della stessa.
Invitiamo, prima di tutto:
1. ad accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività, verificando la
sussistenza del previsto titolo abilitativo (esponente aziendale, collaboratore, dipendente di Mediatore Creditizio);
2. a chiedere al soggetti cui si rivolge evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società per la
quale opera, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo quale un cartellino, un biglietto
da visita ecc.).
La società MONEY SOLUTIONS SRL è abilitata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge e mette in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del D.Lgs. 385/1993 TUB (Testo Unico Bancario), con la
potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere l’ attività indicata al
comma 1 nonché attività connesse e strumentali.
Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni
summenzionate sono indicate (per quanto di nostro interesse):
•
in parte nelle informazioni da noi proposte;
•
in parte nella documentazione predisposta dall'ente erogante (Istituto di Credito ovvero Intermediario Finanziario) al quale deciderà
di approcciarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita.
Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria a coadiuvare la Clientela nella scelta dell'eventuale finanziamento necessario è a
disposizione di tutta la clientela su semplice richiesta e disponibile sul nostro sito web.
I caratteri tipici dell'attività di mediazione creditizia
Il Mediatore Creditizio è colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche e/o intermediari
finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma: costituisce dunque parte integrante
dell'attività di mediazione creditizia anche l'eventuale attività di consulenza a ciò finalizzata.
In dettaglio:
• il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti (enti eroganti da un lato e potenziale
Clientela dall'altro) da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
• il Mediatore Creditizio può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, svolgere una prima istruttoria anche per
conto dell'ente erogante e presentare le richieste al/ai soggetto/i finanziatori per le successive valutazioni ed analisi di esclusiva
pertinenza del/dei soggetto/i medesimo/i, inoltrare tali richieste a quest'ultimo;
• non integra attività di mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentale ad essa, di richieste di
finanziamento effettuate sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e/o intermediari finanziari da parte di:
1. soggetti iscritti in ruoli, albi od elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
2. fornitori di beni o servizi.
Costituisce concessione di finanziamenti l'attività di concessione di crediti, ivi compresi il rilascio di garanzie sostitutive del credito e
di impegni di firma. Rientra in tale attività, fra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria;
acquisto di crediti; credito ai consumatori, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario;
prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, avvalli, aperture di credito documentale, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere
credito.
• il Mediatore Creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione
alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli enti eroganti; allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei
confronti di banche o intermediari finanziari degli inadempimenti della Clientela;
• il Mediatore Creditizio deve essere iscritto presso l'elenco tenuto dall'OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 128-sexies e 128-undecies del D.Lgs. 385/1993 TUB e successive modifiche e integrazioni (Testo
Unico Bancario);
• al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o altri intermediari
finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro
contante , di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente
compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal Cliente.
I rischi dell'attività di mediazione creditizia sono i seguenti
Il Mediatore Creditizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte dell'ente erogante.
Pertanto, può accadere che la richiesta del Cliente non abbia esito positivo dopo le valutazioni e l'indipendente giudizio da parte
dell'ente erogante stesso.
Condizioni economiche
Per le condizioni economiche del finanziamento si rimanda alla documentazione informativa e precontrattuale facente capo all'ente
erogante prescelto.
1
La società può inoltre prevedere il riconoscimento di un compenso a fronte dei servizi prestati e tale accordo economico è formulato in
forma scritta (Mandato di Mediazione). Si rammenta che nulla potrà essere richiesto dai dipendenti a contatto con il pubblico né dai
collaboratori della società a titolo di compenso personale per le attività svolte; ove ciò avvenisse il Cliente deve immediatamente darne
comunicazione alla società per gli opportuni provvedimenti in quanto la fattispecie sarebbe contraria alle prescrizioni normative vigenti.
Diritti del Cliente
1. Avere a disposizione presso i locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, e potere asportare, copia di questo documento
completo. Nel caso in cui il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso medesimo va messo a
disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il Cliente;
2. ricevere dal Mediatore Creditizio (nel caso in cui detta figura raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il
successivo inoltro all'ente erogante), prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento, e rilasciando apposita dichiarazione
di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione
di finanziamento offerta dal soggetto erogante;
3. ottenere, senza termini e condizioni e previa richiesta, una copia completa del/dei testo/i della contrattualistica sottoposta dal
MediatoreCreditizio.
La consegna della copia di quanto sopra non impegna nessuna delle parti alla conclusione di qualsivoglia
accordo/mandato/incarico. Si precisa che il diritto del Cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità,
anche al contratto di finanziamento idoneo per la conclusione degli accordi con banche o intermediari finanziari, qualora il
Mediatore Creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltro all'ente
erogante su incarico dello stesso; questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al
consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito;
4. ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che
subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Si ricorda che la documentazione potrà
essere fornita solo dall'ente erogante che, conclusa l'attività di pre-istruttoria in capo al Mediatore Creditizio, riceve tutta l a
documentazione relativa al Cliente;
5. ricevere copia dell'ABF ed eventualmente della Guida al Mutuo o della Guida al Credito al Consumo predisposte da Banca d'Italia.
Obblighi del Cliente
1. Fornire al Mediatore Creditizio dati, notizie, e documentazione corrispondenti al vero;
2. dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in
banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso , ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e
gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
Obblighi del Mediatore
Comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede svolgendo il servizio con semplicità e chiarezza nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e non divulgando le informazioni relative al Cliente delle quali sia venuto a conoscenza in esecuzione
dell'incarico conferitogli, ad eccezione di quelle informazioni per le quali la legge imponga obbligo di comunicazione.
Strumenti a tutela del Cliente
1. Obbligo della forma scritta del
mandato;
2. diritto di recesso.
*****
2
PRINCIPALI NORME SULLA TRASPAR ENZ A
Glossario
Mediatore Creditizio: il termine indica colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
altri intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Finanziatore: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o
stipula contratti di credito.
Intermediario del credito: l'espressione indica gli agenti in attività finanziaria, i Mediatori Creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro
vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo Vl-bis del TUB, almeno una delle
seguenti attività:
1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Supporto durevole indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la
concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.
Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio
dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del
Mediatore Creditizio.
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano
la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
Intermediari finanziari, società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 TUB e
successive modifiche ed integrazioni.
Tasso annuo effettivo globale o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua
dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Costo totale del credito indicagli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle
notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Informazioni a tutela del Cliente
Si rende noto che:
1. le informazioni eventualmente pubblicizzate dal Mediatore Creditizio non costituiscono offerta al pubblico a sensi dell'art. 1366 c.c.;
2. tutta la documentazione predisposta dalla scrivente società ai sensi della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale
deve essere disponibile su supporto (cartaceo o digitale) asportabile dal Cliente che accede presso i locali aperti al pubblico facenti
capo alla Società medesima;
3. nel caso di offerta fuori sede l'organizzazione della scrivente Società (nella persona di esponenti aziendali, collaboratori o
dipendenti a contatto con il pubblico che si devono all'uopo ben qualificare rispetto al loro ruolo), consegna al Cliente tutta la
documentazione di cui al punto precedente prima della conclusione di qualsivoglia accordo;
4. il soggetto qualificato dell'organizzazione della scrivente all'incontro con la Clientela dovrà acquisire dal Cliente una attestazione di
avvenuta consegna di tutta la documentazione di cui al punto 2. prima della conclusione di qualsiasi accordo.
Prima della conclusione del mandato di mediazione, va obbligatoriamente consegnato al Cliente che ne faccia richiesta una copia
completa del testo del mandato di mediazione.
La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione di qualsivoglia accordo.
Il diritto del Cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, deve essere fornita informativa completa
rispetto alle modifiche al Cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegnare una copia completa del nuovo testo contrattuale.
Qualora venga concordato l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali
di contratto è fornito al Cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
I Mediatori Creditizi, allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai Clienti per il successivo inoltro all'ente
erogante sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti in materia di trasparenza anche in relazione al contratto di finanziamento con
banche ed intermediari finanziari.
Mandati
I mandati di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia, completa in ogni parte, è consegnata al Cliente.
La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del Cliente sulla copia del contratto dalla Società di Mediazione Creditizia
secondo le regolamentazioni ed i criteri organizzativi dalla stessa adottati.
In caso di inosservanza della forma prescritta, il mandato di mediazione creditizia è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal
Cliente.
Non si applicano al mandato di mediazione creditizia deroghe alla forma scritta.
Resta inteso che per tutte le informazioni di precisa pertinenza dell'ente erogante verrà consegnata al Cliente la specifica
documentazione all'uopo predisposta dallo stesso ai sensi di legge e secondo le specifiche modalità e criteri e comunicati / trasmessi
alla Società di Mediazione Creditizia.
Si precisa che, ove venga richiesta una provvigione a favore del Mediatore Creditizio per la propria attività a favore del Cliente, l'importo
3
concordato deve essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicato all'ente erogante individuato a seguito dell'attività di
mediazione per il corretto calcolo del TAEG secondo le disposizioni vigenti.
Conclusione (eventuale) di contratti mediante strumenti informatici o telematici
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, i Mediatori Creditizi osservano, oltre alla disciplina prevista
dalle disposizioni di Banca d'Italia, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche
(quali ad esempio quelle in materia di "commercio elettronico") nonché quelle contenute nella disciplina di cui al D. Lgs. n.206/2005 e
successive modifiche ed integrazioni (Codice del Consumo).
Claus ole invalide o cause di nullità
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di
ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelli che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per i Clienti rispetto a quelle
previste dall'incarico conferito al Mediatore Creditizio tenuto conto del caso specifico e delle caratteristiche dei Clienti stessi, ovvero in
qualsiasi altro documento destinato al Cliente.
Comunicazioni periodiche alla Clientela
Le disposizioni in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela previste dal CICR e dalla Banca d'Italia per le banche e gli
intermediari finanziari non si applicano ai Mediatori Creditizi in quanto riferite a contratti di durata e dunque incompatibili con l'attività da
questi svolta.
Richies ta di documentazione su singole prestazioni
II Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a
proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, limitatamente a quelli in possesso del Mediatore Creditizio e ad eccezione dei documenti
in possesso dell'ente erogante, che dovranno essere richiesti direttamente a quest'ultimo.
I Mediatori indicano al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
Procedure di rec lamo e di composizione stragiudiziale delle controversie e modalità per accedervi
In tutti i casi in cui il Cliente ritenga che non siano state rispettate le norme e direttive sopra indicate, può rivolgersi informalmente per
iscritto indirizzando la propria corrispondenza a MONEY SOLUTIONS SRL via C. Colombo, 5 - 98061 Brolo (ME).
La Società provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo
informazioni presso i soggetti ed uffici interessati e curando quindi la tempestiva risposta al reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, prima di ricorrere al giudice può
rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza potrà consultare il
sito www.arbitrobanc ariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure esaminare la documentazione
appositamente posta a disposizione della Clientela.
Ulter ior i strumenti di tutela
Oltre alle specifiche norme a tutela del Consumatore di servizi finanziari sopra illustrate, l'ordinamento prevede altre disposizioni tese a
tutelare gli interessi dei Consumatori in genere.
A tal fine occorre richiamare soprattutto il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), che ha previsto un sistema di
protezione del Consumatore contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti da imprenditori. In particolare l'art. 33 si
occupa specificamente ai commi 3 e 4, dell'attività finanziaria, stabilendo, in via generale, la facoltà di recesso o di modificazione
unilaterale delle originarie pattuizioni da parte dell'imprenditore, condizionate in ogni caso dalla tempestiva comunicazione al
Consumatore ed in ogni caso dalla facoltà, per quest'ultimo, di recedere dal contratto modificato.
Si deve ricordare che non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative individuali. Ciò significa che è sufficiente che il
contratto riporti una "clausola salva clausole", con l'apposizione di una ulteriore firma da parte del Consumatore per escludere
l'applicazione della normativa.
Sono sempre, però, considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del
Consumatore, che escludono o limitano le azioni del Consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o che
prevedendo l'adesione automatica del Consumatore a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere.
Protezione dei dati personali
Rilevano infine le norme di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la cd. Legge sulla Privacy,
che impone specifiche tutele nel trattamento dei dati personali del Cliente.
Resta fermo l'obbligo di informativa in capo sia all'intermediario del credito (ovvero il Mediatore Creditizio), sia al soggetto finanziatore.
Controversie
Il Cliente potrà adire (salvo diverse pattuizioni concordate con la Clientela), in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di
mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio
dello Stato.
Il Cliente può altresì rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
L'Autorità competente il ruolo di vigilanza è l'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) di cui all'art. 128-undecies del TUB.
*****
4
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Informativa precontrattuale
Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari del credito e i loro collaboratori sono tenuti nei confronti
dei consumatori
Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 141/2010, in tema di
adempimenti a carico dei mediatori creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla clientela, gli
intermediari del credito:
1. prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di
rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al cliente copia di tutta la documentazione prodotta
dall'ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al cliente per valutare
attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso
garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del cliente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al cliente, in modo
corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla
durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa
completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente, nonché, in relazione alla tipologia
di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili;
4. informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto
di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
5. consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del
contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del cliente) dal cliente;
6. non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del cliente e a
favore dell'intermediario del credito).
INFORMAZ IONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSUM ATORI (SECCI)
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
Gli obblighi relativi all'informativa precontrattuale vengono soddisfatti attraverso la consegna di un nuovo documento, denominato
modulo "SECCI" (acronimo di Standard European Consumer Credit Informations - Informazioni Europee di base sul Credito al
Consumo) che contiene le condizioni economiche personalizzate relative allo specifico prodotto offerto al consumatore.
Nel caso di conclusione del contratto di credito il modulo SECCI ne costituisce il frontespizio, sostituendo così i documenti previsti
dall'attuale disciplina (foglio informativo, documento sui principali diritti del cliente, documento di sintesi). Tale documento dovrà essere
consegnato al consumatore PRIMA che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile e dovrà indicare,
altresì, a quale titolo opera l'intermediario, i limiti entro i quali può operare, ed in particolare la specifica se sia legato da rapporti
contrattuali con più finanziatori.
*****
5