la malattia professionale

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la malattia professionale
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE INAIL
PERSONE ASSICURATE (Art. 4 T.U. 1124/1965)
LAVORAZIONI ASSICURATE (Art. 1 T.U. 1124/1965)
L’ASSICURAZIONE INAIL
Carattere di esclusività
Obbligo Assicurativo
Automaticità delle prestazioni
I premi assicurativi
I LAVORATORI ASSICURATI
Per legge sono assicurati tutti gli operai, gli apprendisti, gli impiegati tecnici,
quindi tutti coloro che all’interno dell’azienda svolgono di fatto attività manuale
retribuita che li espone al rischio di infortunio e di malattia professionale, e inoltre
chi è esposto al rischio anche se non partecipa materialmente alla lavorazione.
iPSEMA: La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del
D.Lgs. 78/2010, prevede l’attribuzione all’INAIL delle funzioni già svolte
dall’IPSEMA
I detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Inoltre l’INAIL è l’ente che assicura gli infortuni domestici (cd. ASSICURAZIONE
CASALINGHE) L.493/99.
EVENTI E CASI TUTELATI
Infortunio sul lavoro
Infortunio in itinere
Le malattie professionali
INFORTUNIO SUL LAVORO
REQUISITI:
Causa violenta
Azione rapida e
intensa causata da
un agente
esterno(es.:di tipo
traumatico/termico
/ psichico ecc…)
Occasione di lavoro
Connesso all’attività
lavorativa in modo
diretto o indiretto
Lesione
E’ l’effetto consequenziale
rappresentato da un
danno fisico o psichico
all’organismo
(permanente, temporaneo
o morte)
Per inabilità permanente
ovvero per una inabilità
temporanea assoluta
superiore a 3 giorni
(ovviamente per morte)
INFORTUNIO SUL LAVORO
CAUSA VIOLENTA
Ogni fatto esterno che agisce rapidamente sulla persona in modo da
costituire nesso di CAUSA-EFFETTO sulla lesione
• ESTERNA: dall’esterno verso l’interno modificando l’equilibrio biologico
della persona
• VIOLENTA: di forma acuta
• RAPIDA: di intensità concentrata in breve lasso di tempo
• EFFICIENTE: in grado di causare…
INFORTUNIO SUL LAVORO
OCCASIONE DI LAVORO
L’evento deve rientrare nell’ambito del lavoro affidato all’assicurato o
comunque connesso con la prestazione lavorativa.
INFORTUNIO SUL LAVORO
OCCASIONE DI LAVORO
Infortunio indennizzabile
Rischio generico aggravato
Rischio specifico
Comportamento anche colposo del lavoratore
INFORTUNIO SUL LAVORO
OCCASIONE DI LAVORO
Infortunio non indennizzabile
Rischio generico
Rischio Elettivo
Comportamento doloso del lavoratore
INFORTUNIO IN ITINERE
(Disciplinato dal Decreto Lgs. 38/2000)
Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni :
Occorsi ai lavoratori durante il normale tragitto di andata e ritorno da
casa al lavoro
Da due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
Durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente il servizio di
mensa aziendale.
INFORTUNIO IN ITINERE
Sono escluse dalla tutela le interruzioni o le deviazioni dal percorso non
dipendenti dal lavoro, non necessitate
Si intendono necessitate le interruzioni dovute a:
- Cause di forza maggiore
- Esigenze essenziali ed improrogabili
- adempimento obblighi
E’ coperto l’uso del mezzo di trasporto proprio purché necessitato
LE FASI DELL’INFORTUNIO
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO
1. Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro
dell’infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, potendo essere al
momento non evidente quali conseguenze in futuro possono
manifestarsi
2. Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL . Entro due giorni da
quello in cui ne ha avuto notizia, l’infortunio superiore a tre giorni.
3. In caso di infortunio mortale il datore di lavoro deve fare denuncia,
fax o telegramma, entro 24 ore dall’infortunio stesso.
LE FASI DELL’INFORTUNIO
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E L’INTERVENTO DEL PATRONATO
Il lavoratore può anche chiedere di sua iniziativa, anche se l’infortunio
non è stato denunciato, le prestazioni all’INAIL, rivolgendosi e rilasciando
mandato di patrocinio all’ITAL per la tutela nei confronti dell’Ente.
LA MALATTIA PROFESSIONALE
DIFFERENZE CHE DISTINGUONO LA M.P. DALL’INFORTUNIO SUL LAVORO
Mentre la lesione da infortuni è normalmente localizzata ai singoli organi,
la m.p. quasi sempre arreca un pregiudizio all’intero organismo
Mentre l’infortunio è caratterizzato dalla violenza della causa che lo
determina, la m.p. insorge per una causa che diluisce i suoi effetti nel
tempo e agisce lentamente sull’organismo
La tecnopatia o M.P. è indennizzabile quando sia stata contratta
nell’esercizio e a causa delle lavorazioni contemplate nella legge
LA MALATTIA PROFESSIONALE
La malattia professionale è quella malattia causata o concausata dal
lavoro per l’azione di agenti nocivi di natura fisica , chimica o biologica
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE
(Dpr n° 1124/65 – D.I. 11/03/08 )
MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE
(Sentenza 179/88 Corte Costituzionale)
PRESUNZIONE D’ORIGINE da cui si rileva il
nesso causale tra lavorazione e infermità
senza obbligo di prova per il lavoratore
Il lavoratore deve fornire la prova che la
malattia da cui è affetto è originata da causa
lavorativa
Vengono indennizzate solo le malattie
riportate nelle tabelle vigenti al momento
dell’esposizione al rischio
Possono essere indennizzate anche malattie
non previste nelle tabelle o manifestatesi
successivamente alla fine dell’esposizione a
rischio
Le tabelle prendono in considerazione:
- Le patologie e gli agenti che le provocano
- Le lavorazioni dalle quali si contrae la M.P.
- Il periodo massimo di indennizzo a far data
dall’abbandono dell’attività a rischio
LA MALATTIA PROFESSIONALE
Esempio di voce tabellare:
TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R.1124/1965
(ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/1965)
MALATTIE (ICD-10)
LAVORAZIONI
Periodo
massimo di
indennizzabilità dalla
cessazione della
lavorazione
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE
E COMPOSTI:
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)
Lavorazioni che espongono a stibina.
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E
COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)
1 anno
10 anni
6 mesi
Lavorazioni che espongono all'azione
dell'antimonio, leghe e composti.
3 anni
IL RISCHIO AMBIENTALE
“L’assicurazione delle malattie professionali comprende anche il
cosiddetto rischio ambientale ossia quel rischio che riguarda quei
soggetti che pur non essendo addetti alle lavorazioni espressamente
elencate, abbiano contratto la malattia nell’ambiente nel quale le
lavorazioni si sono svolte.”
LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla
manifestazione della malattia stessa
Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail, entro 5 giorni da quando gli
è pervenuta la notizia, la m.p. del lavoratore. La denuncia deve essere
corredata da certificato medico.
Il lavoratore ha la facoltà di richiedere tramite l’ITAL, all’Inail, le
prestazioni a seguito della m.p., qualora l’Azienda non l’abbia
denunciata, così come avviene per l’infortunio
Certificazione medica di m.p. –
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE
L’INDENNITA’ TEMPORANEA
Ha lo scopo di sopperire alla perdita del salario subita a causa
dell’impossibilità temporanea assoluta del lavoratore di svolgere attività
lavorativa
L’azienda è tenuta ad erogare l’intera retribuzione per il giorno in cui è
avvenuto l’evento (se questo ha causato assenza dal lavoro) e il 60%
della retribuzione per i tre giorni successivi o la retribuzione prevista dal
CCNL
L’Inail eroga l’indennità giornaliera dal quarto giorno successivo a quello
dell’infortunio per tutto il periodo dell’inabilità assoluta, compreso i giorni
festivi, fino alla guarigione clinica nelle seguenti misure:
- 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno
- 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE
1. Il Patronato ITAL con mandato di patrocinio, può intervenire
nell’interesse dell’assistito chiedendo il pagamento della temporanea
anche prima del 20° giorno. L’intervento verrà riconosciuto solo se
l’erogazione dell’indennità avverrà successivamente al 20° giorno.
2. Il Patronato potrà richiedere all’Inail il prolungamento del periodo di
temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere
l’attività lavorativa
3. Ove il patronato riscontri inesattezze, errori nel calcolo, deve
avanzare ricorso amministrativo
4. Erogazioni ex art. 70 1124/65 Il datore di lavoro non può rifiutarsi di
fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne
sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
DANNO BIOLOGICO
Definizione danno biologico:
Lesione dell’integrità psicofisica della persona
Causa lavorativa dell’infortunio/malattia professionale
Menomazione dell’integrità psicofisica compresa fra il 6% e il 100%
Grado di menomazione
Indennizzo
Fino al 5%
Nessun indennizzo(franchigia)
Dal 6% al 15%
Indennizzo in capitale per danno
biologico
Dal 16% al 100%
Indennizzo in rendita
1a quota per danno biologico
2a quota per danno patrimoniale
RENDITE REGIME T.U. (ANTECEDENTI IL 25/07/2000)
L’INAIL indennizzava solo il danno patrimoniale subito dal lavoratore.
Grado di inabilità permanente a partire dall’11%
Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica
Viene erogata per tutta la vita, ovvero se in caso di revisione non
scenda sotto l’11% o che la stessa non venga capitalizzata al decennio
per le rendite inferiori al 16%
MISURA DELLA RENDITA
ELEMENTI
Retribuzione percepita l’anno precedente alla data di infortunio
Grado di invalidità riconosciuto
In situazioni particolari è previsto per il lavoratore agricolo il RISCATTO
DELLA RENDITA.
ESEMPIO
Prendiamo ad esempio un lavoratore senza familiari a carico, con
una retribuzione annua di €15493,70, che riporta la perdita di un rene
( con rene superstite indenne). Con la nuova normativa di cui all’art.
13 gli viene riconosciuto un grado di inabilità del 18%. Riceve, come
quota per il danno biologico, una rendita annua di € 1239,49 a cui si
somma la rendita annua per il danno patrimoniale di Euro 1115,54
calcolata nel seguente modo:
€ 15493,70 x 0,4* x 0,18 ** = € 1115,54
* Per la nuova tabella dei coefficienti verrà preso in considerazione il
40% della retribuzione annua.
** La retribuzione, determinata secondo i criteri del T.U. e del nuovo
articolo 13, viene moltiplicata per il grado percentuale di
menomazione, e non come avveniva fino ad per una percentuale
inferiore rispetto alla
menomazione (vecchio allegato n. 7)
Totale rendita annua : € 1239,49 + 1115,54 = € 2355,03
LE TABELLE DEL DECRETO 38/2000
La nuova tabella delle menomazioni prevista dal Decreto 38, include circa 400 voci, è una tabella unica per il
settore industria e agricoltura:
- contempla i danni di origine lavorativa conseguenti da infortuni e/o da malattie
- ricomprendendo i danni alla salute (il danno estetico, il danno all’apparato riproduttivo, ecc.)
La “tabella per l’indennizzo del danno biologico” :
- contiene le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 15% ,liquidato in capitale, tenendo
conto del sesso e dell’età dell’assicurato e non del reddito;
- è soggetta ad aggiornamenti con decreto ministeriale…
La “tabella indennizzo danno biologico” in rendita per inabilità dal 16% al 100%:
-indennizzo in rendita per il danno biologico e danno patrimoniale senza tenere conto dell’età e del Sesso
La “tabella dei coefficienti” :
-Si utilizza per la determinazione della percentuale di retribuzione
- Strumento per la valutazione dell’ulteriore quota di indennizzo in rendita, relativa alla quota del danno
patrimoniale per le menomazioni pari o superiori al 16%
- Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall’infortunato . Questa tabella tiene
conto della categoria di attività di appartenenza dell’assicurato e della sua ricollocabilità.
DISCIPLINA DEI CASI DI DANNI PLURIMI NEL REGIME DEL D.L. 38
Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi, subisce un
nuovo infortunio si procede alla valutazione complessiva dei postumi
Preesistenze ex. T.U. 1124/65 in caso di nuovo infortunio, il danno viene valutato
senza tener conto della preesistenza. Quindi oltre all’indennizzo del danno con il
nuovo sistema, si continuerà a percepire la rendita in base al T.U. 1124/65.
Preesistenze non indennizzate in rendita: nel valutare il grado di menomazione
per un nuovo evento, le conseguenze con grado permanente inferiore a 11%
vengono prese in considerazione solo se concorrenti ed aggravanti la nuova
menomazione con valutazione in base alla nuova disciplina
Preesistenze extralavorative: assumono rilevanza solo se concorrenti ed
aggravanti la menomazione di origine lavorativa. Sono valutate secondo la
nuova tabella delle menomazioni
ALTRE PRESTAZIONI
ECONOMICHE:
SANITARIE:
Rendita ai superstiti di titolari di
rendita
Servizio prime cure
Rendita ai superstiti per infortunio
mortale
Assegno funerario
Rendita di passaggio per silicosi e
asbestosi
Assegno per assistenza personale
continuativa
Assegno di incollocabilità
Speciale assegno continuativo
mensile
Erogazione integrativa di fine anno
Protesi e presidi
Cure termali e soggiorni
climatici
REVISIONE ED AGGRAVAMENTO
REVISIONE DELLA RENDITA DA INFORTUNIO
Attiva quando è disposta dall’INAIL
Passiva quando è il lavoratore a
fare richiesta
Si effettua nel termine massimo di 10 anni + 1 anno di termine
prescrizionale
1a REVISIONE : Almeno dopo 6 mesi dalla costituzione della rendita e
dopo un anno dalla data di infortunio
2a- 3a- 4a- REVISIONE : Nei primi quattro anni a distanza una dall’altra
5a REVISIONE : Al settimo anno dalla data di costituzione dalla rendita
ULTIMA REVISIONE : Al decimo anno
REVISIONE ED AGGRAVAMENTO
REVISIONE DELLA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE
1a REVISIONE : Almeno dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità
temporanea, o se non c’è stata temporanea dopo 1 anno dalla
manifestazione della malattia professionale
SUCCESSIVE REVISIONI : A distanza di un anno una dall’altra
ULTIMA REVISIONE : Al 15° anno dalla costituzione della rendita (sono
escluse le M.P. da silicosi e asbestosi)+ 1termine prescrizionale
Danno al 15%
Danno al 16%
 Liquidazione in capitale
 E’ rendita definitiva fino alla morte (si ha
diritto solo alle rivalutazioni in capitale)
AGGRAVAMENTO DANNO BIOLOGICO (D.Lgs. 38/2000)
“Per eventi che hanno prodotto postumi dal 6% al 15% (liquidazione in
capitale), è prevista la richiesta di aggravamenti considerando però
che l’eventuale adeguamento della liquidazione in capitale del danno
biologico può avvenire una sola volta.”
“Resta comunque ammessa la possibilità di ulteriori domande di
aggravamento nei termini stabiliti dalla legge per raggiungere il grado
di invalidità minimo (16%) per la costituzione della rendita.”
LE TABELLE E GLI INTERVENTI DEL PATRONATO – TABELLA C
Principi nuove tabelle di intervento in materia di danni da lavoro e alla
Salute (tabella C):
•Non esiste più il concetto di pratica unica
•In base a ciò ogni intervento è statisticabile in maniera singola
•L’operatore di Patronato per ogni singolo intervento deve trasmettere
il modello 1/P
•È consentito l’apertura, in via preventiva, degli interventi richiesti (es.
invio richiesta danno biologico contemporaneamente alla richiesta
primo pagamento indennità temporanea)
LE TABELLE E GLI INTERVENTI DEL PATRONATO – TABELLA C
1
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Riconoscimento malattia professionale
Riconoscimento infortunio non denunciato
Riconoscimento danno biologico
Riconoscimento del diritto a rendita
Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico
Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita
Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita
Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea
Riconoscimento prolungamento indennità temporanea
Quota integrativa rendita con decorrenza successiva
Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea
Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero
Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)
Reintegrazione rendita superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)
Richiesta integrazione rendita
Riconoscimento postumi grado non indennizzabile
Richiesta accertamenti diagnostici specifici
Richiesta di cure termali
Richiesta di protesi
Richiesta assegno funerario
Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p 1 T.U.)
Richiesta assegno assistenza personale continuativa
Richiesta assegno di incollocabilità grandi invalidi
Richiesta rimborso medicinali
Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario
Richiesta liquidazione in capitale della rendita
Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio
Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette
Punti
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MODULI PER L’INTERVENTO
Il modello 1/P
Il modello 1/P rappresenta il modulo di richiesta di prestazioni di
patronato per l’apertura di ogni singolo intervento.
Ovviamente l’intervento del patronato può avvenire anche
successivamente alla denuncia/apertura del caso da parte
dell’INAIL.
In base al principio sancito dal nuovo regolamento sull’attività dei
patronati, x ogni singolo intervento deve essere trasmesso il mod 1/P
specifico per l’intervento richiesto.
MODULI PER L’INTERVENTO
Invio telematico modello 1/P
Il mandato (1/P) si estigue con la definizione dell’intera fase
amministrativa.
Nel caso di definizione negativa, può essere richiesta la medesima
prestazione da altro patronato. In tal caso non va presentata la
revoca ma si effettua automaticamente il subentro del patronato.
MODULI PER L’INTERVENTO
Intervento integrativo
Opposizioni
Le opposizioni amministrative possono essere effettuate sia come
prima richiesta, in caso di primo intervento del Patronato, ovvero
come intervento integrativo a seguito di precedente intervento.
Riesame
E’ presentabile su trattazioni già definite dll’istituto.
Problematiche con INAIL riguardo riesame.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
La legge comprende altresì nella tutela assicurativa:
gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
gli apprendisti;
gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendono ad
esercitazioni tecnico scientifiche o che svolgono esercitazioni di lavoro;
gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale anche aziendali, e dei
cantieri scuola; il coniuge, i figli e gli altri parenti del datore di lavoro che prestano lavoro alle di lui
dipendenze;
i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società che prestano opera manuale;
i lavoratori a domicilio e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza che svolgono, per il
servizio interno o attività occupazionale, lavori protetti nonché i loro istruttori e sovraintendenti;
i detenuti in istituti di prevenzione e di pena quando per il servizio interno o per attività occupazionale,
svolgono lavori, nonché i loro istruttori e sovraintendenti;
i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, qualora per l’esercizio della loro
attività, usino veicoli a motore;
i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, nelle condizioni
previste dalla legge;
i componenti dell’equipaggio, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.
La legge comprende altresì nella tutela assicurativa:
i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli;
le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso
imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane;
i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita, svolgenti attività sindacale con esposizione al
medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificatamente tutelate;
gli animatori turistici;
gli studi professionali associati;
gli assuntori di stazione di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate in regime di
concessione;
l’assistente contrario;
i medici e tecnici di radiologia;
i giovani inoccupati impegnati in piani di inserimento professionale o che fruiscono di borse di lavoro;
gli addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
i prestatori di lavoro temporaneo assunti da imprese autorizzate.
Sono assicurati obbligatoriamente:
i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abitualmente, ossia in maniera esclusiva o prevalente, si
dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento e al governo del bestiame;
i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita;
i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e forestali ed i partecipanti di affittanze
collettive quando prestano abitualmente opera manuale in tali aziende;
tutti gli altri parenti diversi dal coniuge e dai figli, anche se conviventi con i proprietari, i mezzadri, gli
affittuari. Detti parenti, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati sono equiparati ai lavoratori
fissi od avventizi, purché ne abbiano il requisito;
gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato, ai sensi dell’art. 6 della L. 31.3.79, n. 62 dalle
amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione o da imprese appaltatrici o concessionarie dei
lavori medesimi; dai consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché dai consorzi di bonifica,
di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di
scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; da imprese che si
dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; da
imprese non agricole singole o associate se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli.
RENDITA AI SUPERSTITI DI TITOLARI DI RENDITA
Alla morte del titolare di rendita, se i superstiti ritengono che la stessa sia stata
causata dalla patologia per la quale era erogata la rendita
Presentazione della documentazione comprovante la causa del decesso
90 giorni dalla comunicazione Inail che informa sul diritto – termine di
decadenza
Quote spettanti nella misura massima del 100%
- 50% al coniuge superstite
- 20% ai figli inabili o minorenni, fino al 21° anno per frequenza di scuola
media superiore, non oltre 26 anni per universitari con frequenza di normale
corso di
laurea
- 40% ai figli, anche se naturali, orfani di entrambi i genitori
In mancanza del coniuge e dei figli spetta, provando la vivenza a carico del de
cuius:
- 20% ai genitori naturali o adottivi
- 20% ai fratelli e sorelle
ASSEGNO FUNERARIO
Ne hanno diritto i superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul
lavoro o m.p. o chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie
RENDITA AI SUPERSTITI PER INFORTUNIO MORTALE
In caso di infortunio mortale, provvede direttamente l’Inail dietro
denuncia del datore di lavoro
Le quote spettanti sono le stesse riguardanti la rendita ai superstiti di
titolari di rendita
RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI E ASBESTOSI
•Tale prestazione viene erogata anche con menomazione dell’integrità
psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60%, per le
malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria
2007). Per i casi precedenti al 1° gennaio 2007 Viene erogata su
domanda per coloro che affetti da silicosi/asbestosi hanno un’inabilità
permanente fino all’80% che per motivi di salute abbandonano l’attività
nociva.
•Viene erogata per un anno e può essere riconosciuta una seconda
volta entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima
•Oltre all’istanza occorre presentare la documentazione del datore di
lavoro che attesti che l’abbandono della lavorazione è dovuto per
evitare l’aggravamento della patologia
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
Spetta a coloro che risultano inabili al 100% con necessità di assistenza
personale continuativa a causa di infermità previste dal T.U.
Se la rendita deriva da menomazioni gravissime, riportate nella tabella
apposita allegata al T.U. 1124/65, la stessa viene aumentata di una
quota mensile rivalutata annualmente.
Tale assegno viene esteso anche coloro che, a causa di infortunio
verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1 gennaio 2007,
riportino una invalidità conseguente alle menomazioni elencate nella
tabella. Il requisito per questi assistiti non è più subordinato ad una
invalidità permanente assoluta (legge finanziaria 2007).
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’
Viene erogato su domanda per coloro che:
•hanno un grado di invalidità non inferiore al 34%; inoltre dal 1° gennaio
2007 (legge finanziaria 2007) hanno una menomazione dell’integrità
psicofisica di grado superiore al 20% a causa di infortunio verificatosi o
malattia professionale denunciata
•incollocabilità attestata dagli organismi competenti
• decorre dal mese successivo alla richiesta
Dal 1 luglio 2010 è corrisposto nella misura di euro 235,51.
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE in caso di morte per
cause estranee all’infortunio o alla MP
-Viene concesso quando la morte del titolare di rendita Inail, dipende
da fattori diversi da quelli che hanno dato diritto alla rendita, e purché si
tratti di rendite non inferiori al 48% per eventi verificatisi dal 1/1/07 (prima
di tale data il grado di inabilità deve essere pari o superiore al 65%);
-i superstiti non devono percepire rendite, prestazioni economiche
previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di
importo pari o superiore all’assegno spettante. Se l’importo di tali
prestazioni è inferiore a quello dell’assegno, l’importo di questo è ridotto
in misura corrispondente.
-La richiesta deve essere presentata all’Inail entro 180 giorni dalla data
della comunicazione dell’inail – termine di decadenza
EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO
Spetta ai titolari di rendita con inabilità permanente compresa tra 80% e
100% con redditi non superiore ai limiti che l’Inail stabilisce ogni anno
SERVIZIO PRIME CURE
Dopo aver ricevuto la prestazione dal Pronto Soccorso o dopo le
dimissioni ospedaliere, l’infortunato può essere preso in cura presso gli
ambulatori INAIL.
La certificazione medica pagata dall’infortunato viene rimborsata a
tariffa dall’Istituto nella misura di n°3 certificati compreso quello di
eventuale Pronto Soccorso
PROTESI E PRESIDI
Previsti per l’invalidità conseguenti da infortuni o m.p. per le quali sono
necessari strumenti o attrezzature per l’attività della vita quotidiana.
Vengono erogati dietro presentazione di una domanda dopo che il
medico INAIL abbia stabilito se necessari.
Le riparazioni e il rinnovo sono a totale carico dell’INAIL, le piccole
riparazioni a carico dell’infortunato.
CURE TERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI
Spettano ai titolari di rendita per i quali non sia scaduto il termine
revisionale e ai malati di silicosi e asbestosi sempre
Consiste nell’effettuare cure e soggiorni presso strutture convenzionate
con l’INAIL
E’ possibile chiedere anche l’accompagnamento
Si ottengono su domanda e spetta al medico INAIL stabilire l’effettiva
necessità, se costituiscono cure a scopo terapeutico
Spetta il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per l’invalido
e per l’eventuale accompagnatore per l’effettuazione di cure