OGGETTO QUESITI DIVERSI SULLA LIBERA PROFESSIONE
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OGGETTO QUESITI DIVERSI SULLA LIBERA PROFESSIONE
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO QUESITI DIVERSI SULLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITI (posti in data 8 giugno 2012) 1) Può il Direttore Generale di un’azienda ospedaliera pubblicare sul sito aziendale il volume di prestazioni erogate da ciascun medico, o si tratta di informazioni riservate la pubblicazione delle quali costituisce una violazione della privacy? 2) Può il Direttore Generale, o chi per lui, decidere che i medici che in un dato periodo non avessero espletato più di 100 prestazioni intramoenia non avevano più diritto né ad esercitare la propria attività intramoenia al proprio studio privato né tanto meno a possedere il bollettario che quindi è stato ritirato coercitivamente? 3) Può il Direttore Generale obbligare tali dirigenti poco virtuosi a esercitare la propria attività libero professionale nei reparti dove esercitano la propria attività istituzionale in ambienti improvvisati (assenza di bagni pubblici). 4) L'azienda può pretendere che per il pagamento delle prestazioni l'utente, debba recarsi presso la cassa economale dove riceve la fattura e un modulo da consegnare al medico? 5) È lecito che il medico riceva quanto gli spetta dopo due mesi dalla data di erogazione della prestazione? 6) È lecito discriminare i medici sulla base del numero delle prestazioni effettuate? 7) Per quel che riguarda l'attività intramoenia in regime di ricovero, non essendo stati ancora individuati spazi separati e distinti, è vero che devono essere riservati il 10% dei posti letto? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 8) Ciò è sempre valido o il Direttore Generale può decidere che in un reparto costantemente sovraffollato di degenti in barella non sia possibile esercitare l'attività libero professionale intramoenia? 9) Riguardo il sistema di prenotazioni, quali misure deve prendere l'azienda. I numeri cui telefonare possono essere gli stessi di quelli dedicati alla attività istituzionale ? 10) In merito alle visite domiciliari è possibile che un'azienda fornisca un modulo al medico da fare firmare al paziente, valido come fattura provvisoria, sulla cui intestazione vi è la dicitura "visita domiciliare" e che poi nel testo reciti che la visita è stata eseguita nei locali dell'azienda? 11) Può l'azienda contestare a taluni medici determinate tariffe perché ritenuto troppo basse, anche se per due anni non ha fatto alcuna obiezione sulle stesse? Quanto detto è valido anche per quelle prestazioni non erogate in regime istituzionale da parte dell'azienda in cui opera il dirigente ? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RISPOSTE (inviate in data 23 giugno 2012) Prima di entrare nel merito dei singoli quesiti posti è opportuno ricordare che l’esercizio della libera professione intramoenia è per il dirigente medico con rapporto esclusivo un preciso ed inalienabile diritto, sancito dall’articolo 54 del CCNL 1998_2001, che costituisce ancora il principale riferimento contrattuale in materia. Il comma 1 dell’articolo citato afferma infatti che “In applicazione degli articoli 4 e 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione”. (nel linguaggio normativo l’indicativo presente deve essere inteso come imperativo presente, e l’espressione è consentito deve essere letta come deve essere consentito). Il comma 2 dello stesso articolo precisa che “In particolare, l'azienda – fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, in regime di ricovero ed ambulatoriale, intra ed extra ospedaliera, – deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramoenia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività”. Lo stesso articolo al successivo comma 3 chiarisce che “Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto”. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Si tratta in sostanza di un diritto che non può in alcun modo essere negato, ma che deve essere ovviamente disciplinato garantendo il rispetto di alcuni vincoli che lo stesso articolo 54 indica, precisando che L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. (comma 5) e individuando nella negoziazione del budget l’ambito nel quale devono essere concordati i volumi prestazionali che devono essere erogati come attività istituzionale e quelli che possono essere erogati in regime di libera professione intramoenia. Il comma 6 dell’articolo 54 afferma infatti: “A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale del budget, con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito”. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Precisati in premessa questi aspetti di carattere generale si possono analizzare i singoli quesiti posti. 1) Può il Direttore Generale di un’azienda ospedaliera pubblicare sul sito aziendale il volume di prestazioni erogate da ciascun medico, o si tratta di informazioni riservate la pubblicazione delle quali costituisce una violazione della privacy? Il comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dispone: 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito: g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza delle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; Ricomprendere tra le retribuzioni anche quelle connesse con l’attività libero professionale intramoenia appare una interpretazione legittima, che comunque dovrebbe essere ratificata da una specifica norma all’interno del regolamento che l’azienda deve adottare per disciplinare l’esercizio dell’attività libero professionale, e che deve essere definito d’intesa con le organizzazioni sindacali interessate. Se le informazioni pubblicate sul sito aziendale concernono soltanto i volumi di prestazioni (numero di prestazioni per tipologia) e non anche i corrispettivi economici delle stesse il problema della privacy non si pone. Resta il fatto che il tipo di informazioni che devono essere pubblicate sul sito web aziendale non può essere definito dal direttore generale in modo arbitrario, ma deve essere stabilito da una specifica norma contenuta nel regolamento aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 2) Può il Direttore Generale, o chi per lui, decidere che i medici che in un dato periodo non avessero erogato più di 100 prestazioni intramoenia non avevano più diritto né ad esercitare l’attività intramoenia presso il proprio studio privato né tanto meno a possedere il bollettario che quindi è stato ritirato coercitivamente? La fissazione di un numero minimo di prestazioni che devono essere erogate in regime di libera professione intramoenia come condizione per mantenere il diritto all’esercizio della stessa appare in palese contrasto con le norme vigenti, tese tutte ad evitare che l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia non vada a discapito dell’attività istituzionale. Per quanto concerne i volumi di prestazioni in regime libero professionale la ratio della norma induce a ritenere che per esse possa essere fissato un limite superiore, ma non un limite inferiore. In ogni caso i volumi di prestazioni che possono essere erogate in regime libero professionale devono essere concordati con i professionisti, e non possono essere imposti. Questi aspetti sono disciplinati in modo specifico dai commi 5 e 6 dell’articolo 54 del CCNL 1998_2001, che si riportano integralmente 5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. 6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 3) Può il Direttore Generale obbligare tali dirigenti “poco virtuosi” a esercitare la propria attività libero professionale nei reparti dove esercitano la propria attività istituzionale in ambienti improvvisati (assenza di bagni pubblici). Le finalità alle quali risponde l’istituto della libera professione intramoenia sono quelle di offrire all’utente la possibilità di scegliere il professionista di sua fiducia e di avere un confort alberghiero maggiore. Non a caso il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, precisava che All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria. Purtroppo spesso il ricorso alla prestazione erogata in regime libero professionale rappresenta per l’assistito l’unico mezzo per avere una prestazione in tempi ragionevoli, considerato il problema non risolto delle liste di attesa per alcune prestazioni ambulatoriali, e ciò nonostante la legge 3 agosto 2007, n. 120, ribadisca che le regioni devono garantire che le aziende sanitarie gestiscano l’attività libero professionale intramoenia nel rispetto di alcuni criteri, tra i quali Il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime i libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza dell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. (articolo 1, comma 4, lettera g) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia presso il proprio studio privato, introdotta dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del ministro della salute del 31 luglio 1997, avente ad oggetto linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale è stata ribadita dal comma 3 dell’articolo 7 dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale emanato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 3. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attività professionale specialistica. Il testo della norma suggerisce due considerazioni: 1) la prima concerne la valenza imperativa dell’indicativo “prevedono”, che deve essere inteso come “devono prevedere”. Questa interpretazione induce a ritenere che l’esercizio dell’attività libero professionale nel proprio studio privato sia un diritto per il medico, laddove l’azienda non abbia realizzato “strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale; 2) la seconda concerne il fatto che la realizzazione di strutture e spazi idonei costituiva un obbligo per le Regioni e le Aziende sanitarie, e che l’autorizzazione alla cosiddetta intramoenia allargata doveva essere temporanea, nelle more dell’assolvimento di tale obbligo. L’esercizio dell’attività libero professionale negli stessi spazi nei quali viene svolta l’attività istituzionale è peraltro esplicitamente previsto dal comma 9 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, che testualmente dispone: 9. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero professionale intra muraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. Si coglie peraltro da quel “possono” il senso di un’opzione comunque riduttiva rispetto alle finalità per le quali la libera professione intramoenia è stata istituita, fermo restando che l’assetto organizzativo e le modalità di erogazione delle prestazioni devono essere definiti nell’ambito del regolamento che ogni azienda deve adottare per disciplinare l’attività libero professionale, nel rispetto delle leggi nazionali e delle indicazioni regionali in materia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 4) L'azienda può pretendere che per il pagamento delle prestazioni l'utente debba recarsi presso la cassa economale dove riceve la fattura e un modulo da consegnare al medico? Se la prestazione viene erogata presso strutture aziendali, e non presso lo studio privato del medico, la modalità indicata è l’unica praticabile, considerato che l’incasso diretto degli importi da parte del professionista è consentito solo quando la prestazione sia erogata presso lo studio privato del medesimo. In tal caso l’articolo 56, comma 1, lettera c) del CCNL 1998_2001 precisa che: Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale, detratte a titolo di acconto le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli; Opinabile appare semmai il fatto che la facoltà di esercitare l’attività libero professionale intramoenia presso il proprio studio privato sia stata interdetta ad alcuni medici, sulla base di un criterio non coerente con la normativa vigente. 5) È lecito che il medico riceva quanto gli spetta dopo due mesi dalla data di erogazione della prestazione? L’articolo 55 del CCNL 1998_2001, tra le attività che possono essere svolte in regime libero professionale, indica anche le consulenze richieste da altre aziende sanitarie e prestate da singoli professionisti. Per tali attività il comma 3 dell’articolo 58 del citato CCNL specifica che il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo. La norma potrebbe essere applicata per analogia anche al versamento dei compensi spettanti per l’attività libero professionale, fermo restando che anche questo aspetto non può essere lasciato ad una discrezionalità decisionale del direttore generale, ma deve essere precisato dal regolamento aziendale che disciplina l’attività libero professionale intramoenia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 6) È lecito discriminare i medici sulla base del numero delle prestazioni effettuate? Il concetto stesso di discriminazione è antitetico rispetto a quei principi di carattere generale esplicitati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dove si legge: “Le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione a criteri di garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa” Ferma restando l’affermazione e la tutela, con tutti i mezzi disponibili, e in tutte le sedi opportune, di questo principio, vale altresì un altro principio che deve essere riferimento costante della gestione aziendale: il riconoscimento del merito, in base al quale l’azienda può (e per certi versi deve) premiare il comportamento di quei dirigenti che raggiungano gli obiettivi negoziati in sede di budget, obiettivi che possono concernere anche prefissati volumi di attività. Ancora una volta tutto questo deve trovare puntuale e specifica regolamentazione in atti aziendali (come il regolamento per la gestione del processo di budgeting e del connesso sistema premiante) che devono essere adottati previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, il compito delle quali è proprio presidiare che siano rispettati i diritti dei lavoratori ed i principi di riferimento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 7) Per quel che riguarda l'attività intramoenia in regime di ricovero, non essendo stati ancora individuati spazi separati e distinti, è vero che devono essere riservati il 10% dei posti letto? La determinazione del numero di posti letto da riservare all’esercizio della libera professione intramoenia dovrebbe essere effettuata in sede aziendale, utilizzando quegli spazi di “autonomia imprenditoriale” che erano stati prefigurati dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e che purtroppo sono stati progressivamente ridotti da una visione sempre più centralistica nella gestione del servizio sanitario nazionale. Per quanto concerne il rapporto con i posti letto dedicati all’attività istituzionale la normativa vigente stabilisce che: “La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.” (articolo 5, comma 3, dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario nazionale adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27 marzo 2000). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 8) Ciò è sempre valido o il Direttore Generale può decidere che in un reparto costantemente sovraffollato di degenti in barella non sia possibile esercitare l'attività libero professionale intramoenia? La particolare pressione cui è soggetta una determinata unità operativa in relazione ad una richiesta di prestazioni che supera evidentemente la ricettività della stessa non necessariamente si pone come vincolo allo sviluppo di un’attività libero professionale, che può concorrere invece alla riduzione delle liste d’attesa. Si tratta anche qui di una scelta che dovrebbe competere all’autonomia imprenditoriale della singola azienda, che nell’ambito dell’atto aziendale deve decidere il proprio assetto organizzativo (il dimensionamento delle diverse unità operative in funzione della domanda di prestazioni che ad esse afferisce, e il mix tra attività in regime istituzionale ed in regime libero professionale, fermo restando il vincolo che l’esercizio dell’attività libero professionale non può andare a discapito dell’esercizio dell’attività istituzionale. Le scelte che devono essere effettuate devono essere coerenti rispetto ad una strategia complessiva di programmazione che consenta all’azienda di svolgere nel modo più efficiente ed efficace la missione ad essa assegnata dalla programmazione regionale. A questo riguardo il comma 5 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 dispone che: 5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico, predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica costituita dai sanitari che esercitano l’attività libero professionale. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 9) Riguardo il sistema di prenotazioni, quali misure deve prendere l'azienda. I numeri cui telefonare possono essere gli stessi di quelli dedicati all’attività istituzionale ? Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 si indica tra le modalità che devono essere adottate per gestire, nell’ambito di ogni azienda sanitaria, l’attività libero professionale intramoenia: l’affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro (articolo 1, comma 4, lettera a) L’attenta lettura della norma induce a ritenere che ciò che rileva non è tanto il fatto che la prenotazione delle prestazioni da erogare in regime libero professionale sia effettuata “in sede o tempi diversi”, ma che sia possibile il controllo dei volumi delle prestazioni che possono essere erogate in regime libero professionale, che non devono essere superiori a quelli delle prestazioni erogate in regime istituzionale. Ogni azienda può decidere, nell’ambito di quell’autonomia organizzativa che ne dovrebbe costituire ineludibile prerogativa, quali soluzioni adottare per raggiungere questo risultato. In ogni caso anche questo aspetto deve essere puntualmente definito nell’ambito del regolamento aziendale che deve essere adottato per disciplinare l’attività libero professionale. 10) In merito alle visite domiciliari è possibile che un'azienda fornisca un modulo al medico da far firmare al paziente, valido come fattura provvisoria, sulla cui intestazione vi è la dicitura "visita domiciliare" e che poi nel testo reciti che la visita è stata eseguita nei locali dell'azienda? Si tratta di una palese violazione di norme elementari che configurano specifiche responsabilità, e che non deve essere accettata dal medico in questione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 11) Può l'azienda contestare a taluni medici determinate tariffe perché ritenute troppo basse, anche se per due anni non ha fatto alcuna obiezione sulle stesse? Quanto detto è valido anche per quelle prestazioni non erogate in regime istituzionale da parte dell'azienda in cui opera il dirigente ? Le tariffe sulla base delle quali viene determinato l’importo che deve essere corrisposto dal paziente e la ripartizione dei proventi tra professionista che eroga la prestazione e azienda, devono essere determinate d’intesa tra professionisti e azienda sulla base di criteri che sono puntualmente definiti dall’articolo 57del CCNL 1998_2001. Tale articolo, alla lettera c) del comma 2, precisa in particolare che: c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono pertanto evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente stabiliti. Mentre alla lettera e) dello stesso comma 2 stabilisce che: e) le tariffe sono verificate annualmente; Appare quindi legittimo da parte dell’Azienda chiedere una revisione delle tariffe, che tenga conto di eventuali incrementi di costi o di altre valutazioni. Vale in ogni caso il principio generale che le tariffe devono essere stabilite (o ridefinite) d’intesa con i professionisti che erogano le prestazioni. La lettera g) dello stesso comma 2 precisa infatti che: g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Questo principio generale si applica a prescindere dal fatto che si tratti di prestazioni ricomprese o meno tra quelle che l’azienda eroga in regime istituzionale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI L’attività libero professionale intramoenia è stata introdotta nel nostro sistema sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il quale come noto si delineava il quadro normativo del riordino del servizio sanitario nazionale in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. All’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è dedicato il comma 10 dell’articolo 4 del citato decreto 502, che nel testo originario stabiliva quanto segue: ARTICOLO 4 Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 10. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 6% e non superiore al 12% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro tempore, nonché le autorità responsabili dei policlinici universitari, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la Regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di assoluta impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della Regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Le convenzioni sono limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, di una somma forfetaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 Nonostante la perentorietà delle disposizioni contenute nel comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 502, e la condivisibile duplice finalità della norma (che si poneva l’obiettivo di ampliare l’offerta delle prestazioni all’utenza e al tempo stesso di dare ai professionisti l’opportunità di migliorare i loro livelli retributivi) la libera professione intramoenia costituisce ancora in molte aziende sanitarie una entità non adeguatamente definita nelle regole e nei mezzi disponibili. La formulazione della norma è stata oggetto di modifiche, precisazioni e integrazioni, che hanno ribadito due concetti cardine che ne devono informare l’esercizio: 1) offrire al cittadino la possibilità di scegliere il professionista di sua fiducia e di avere standard di qualità alberghiera più elevati rispetto a quelli possibili in regime istituzionale; 2) assicurare che l’esercizio dell’attività libero professionale non vada a discapito dell’attività istituzionale, che deve costituire il primo obiettivo ed impegno del professionista. Particolare rilievo rivestono, nel definire il quadro normativo che disciplina l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia: il decreto del ministro della sanità 28 febbraio 1997 (attività libero professionale intramuraria e incompatibilità) il decreto del ministro della sanità 31 luglio 1997 (linee guida di organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria) il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (atto di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria) la legge 3 agosto 2007, n. 120 (disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria) Le disposizioni più significative stabilite dalla normativa nazionale sono state integralmente recepite dalla normativa contrattuale della dirigenza medica, che dedica all’argomento gli articoli dal 54 al 57 del CCNL 1998_2001 (sottoscritto in data 8 giugno 2000). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 Rispetto alle norme contenute nel contratto collettivo nazionale citato non sono state introdotte modifiche legislative significative, salvo differire anno dopo anno i termini per l’esercizio della cosiddetta libera professione intramoenia allargata, visto che quegli spazi e quelle strutture dedicate che dovevano garantire l’esercizio della libera professione intramoenia non sono stati realizzati. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216 (il cosiddetto mille proroghe) il 30 giugno prossimo scade l’ennesima proroga dei termini concessi alle aziende sanitarie ed alle Regioni per la realizzazione di strutture idonee all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia. Questi termini saranno sicuramente ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012 (come peraltro prevedeva il decreto legge citato nella sua formulazione originaria) e nel frattempo saranno approvate norme che preso atto della sostanziale impossibilità, da parte delle Regioni e delle Aziende, di realizzare quanto previsto, ratificheranno l’esercizio della cosiddetta intramoenia allargata, adottando modalità che consentano certezza e trasparenza, nell’interesse dei cittadini e dei professionisti. In data odierna i riferimenti normativi sono quelli di seguito riportati. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ARTICOLO 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. 3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 4. Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, l’obbligo per il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività liberoprofessionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, ferma restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali. Il decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.), all’articolo 6 dispone che il termine fissato dalla legge 3 agosto 2007, n.120 per consentire l’esercizio dell’attività libero professionale in strutture esterne laddove non sia stato possibile per l’azienda realizzare all’interno idonei spazi attrezzati, è prorogato fino al 31 gennaio 2011. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO CCNL 1998_2001 ARTICOLO 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. In applicazione degli articoli 4 comma 11 e 15quinquies del decreto legislativo 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto dall'articolo 17 dello stesso decreto e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali 2. In particolare, l'azienda – fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi della normativa nazionale vigente e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. 3. Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. 4. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. 6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4. b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratte-rizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate. c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse. d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 3. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'articolo 59. 4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è soggetta all’ obbligo di specifica contabilizzazione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO CCNL 1998_2001 ARTICOLO 56 Disciplina transitoria, 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli; d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'articolo 54, comma 1. 2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire la materia, entro il termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto aziendale. 2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital, la tariffa forfetaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono pertanto evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente stabiliti. d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa; e) le tariffe sono verificate annualmente; f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene, da parte delle aziende, su indicazione dell'équipe stessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, se svolte individualmente. h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa è definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi. i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28 INDICAZIONI OPERATIVE La disciplina dell’attività libero professionale intramoenia deve essere oggetto di un regolamento aziendale che ogni azienda deve adottare, tenendo conto delle indicazioni che in questa materia le Regioni possono dare alle aziende stesse per omogeneizzare i comportamenti in materia in ambito regionale. I criteri generali che devono informare tale regolamento devono essere concordati con le Organizzazioni Sindacali aziendali. Il CCNL 2002_2005, all’articolo 4, comma 2, precisa quali materie sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale, ed indica esplicitamente tra queste “I criteri generali per la definizione dell'atto per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”. Occorre pertanto verificare prima di tutto se il regolamento che disciplina l’attività libero professionale intramoenia è stato adottato, e se lo stesso è coerente con la normativa vigente e con eventuali indicazioni specifiche emanate a livello regionale. Se il regolamento non fosse stato adottato è opportuno richiedere un incontro con la direzione aziendale, nell’ambito del quale richiamare l’esigenza che sia approvato il regolamento, attenendosi ai criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. In questa stessa sede può essere richiesta all’azienda la costituzione della commissione paritetica alla quale la normativa contrattuale vigente affida il compito di monitorare la corretta applicazione del regolamento, ed in genere le modalità di esercizio dell’attività libero professionale. Se il regolamento non risultasse coerente con la normativa vigente, o con eventuali indicazioni specifiche a livello regionale, o risultasse comunque carente o inadeguato a disciplinare in modo corretto tutti gli aspetti che attengono alle questioni poste nel quesito, è opportuno richiederne una revisione, fermo restando il principio generale che certi problemi devono essere posti non a livello individuale, il che comporta evidenti condizionamenti e controindicazioni, ma a livello regolamentare, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28