Disposizioni generali

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Disposizioni generali
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Dipartimento federale dell‟economia DFE
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Gennaio 2009
Domande ricorrenti
Libera circolazione delle persone:
rinnovo dopo il 2009 ed estensione
alla Bulgaria e alla Romania
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Disposizioni generali
Oggetto sottostante alla votazione
Conseguenze di un rifiuto
Importanza per l‟economia e la prosperità in Svizzera
Immigrazione e integrazione
Posti di lavoro e tasso di disoccupazione
Evoluzione dei salari e rischio di dumping salariale
Impatto sulle assicurazioni sociali
Criminalità e accattonaggio
Mercato immobiliare
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1.
Disposizioni generali
Che cosa regola l’Accordo stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione
delle persone?
Grazie alla libera circolazione delle persone, gli Svizzeri possono stabilirsi e lavorare più facilmente
nell‟Unione europea. Lo stesso vale per i cittadini dell‟UE in Svizzera. L‟Accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina altresì il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e la coordinazione dei sistemi di previdenza sociale (per il mantenimento dei diritti alle prestazioni acquisite in
caso di trasferimento in un altro Paese).
La libera circolazione delle persone viene introdotta con gradualità e in maniera controllata: durante i
periodi di transizione si applicano limiti massimi per le autorizzazioni di soggiorno (contingenti) nonché
il principio della “preferenza nazionale” (o priorità ai lavoratori indigeni vale a dire che i lavoratori stranieri possono essere assunti, solo quando sul mercato nazionale del lavoro non sia disponibile nessun
lavoratore con le stesse qualifiche). Inoltre vengono eseguiti controlli preliminari sulle condizioni salariali e lavorative. I regimi di transizione sono validi:
 sino al 2011 per gli Stati dell‟Europa centrale ed orientale entrati nell‟UE nel 2004;
 per sette anni a decorrere dall‟entrata in vigore delle relative disposizioni transitorie, ossia
presumibilmente fino al 2016 (in caso di eventuale entrata in vigore del testo nel corso del
2009) per la Bulgaria e la Romania che hanno aderito all‟UE nel 2007.
Per i “vecchi” Stati membri dell‟UE il periodo di transizione è scaduto il 1° giugno 2007. Per essi vige
la libera circolazione illimitata. Tuttavia una clausola di salvaguardia consente di reintrodurre i contingenti, qualora l‟immigrazione si rivelasse più elevata della media. Questa clausola di salvaguardia è
valida fino al 2014; per la Bulgaria e la Romania sarà applicata per ulteriori tre anni a decorrere dalla
scadenza della regolamentazione sui contingenti (presumibilmente fino al 2019).
Le misure di accompagnamento all‟Accordo assicurano inoltre il rispetto delle condizioni salariali e lavorative in Svizzera e contribuiscono pertanto a lottare contro le pressioni negative sui salari (comunemente chiamato “dumping salariale”).
Tutti i cittadini dell’UE che lo desiderano possono emigrare in Svizzera?
No. Il rilascio delle autorizzazioni di soggiorno dipende da una serie di requisiti che l‟Accordo sancisce
con chiarezza: occorre presentare un contratto di lavoro valido oppure deve essere comprovata
un’attività lucrativa indipendente (che consente di sopperire alle proprie necessità). Coloro che non
esercitano un‟attività lucrativa devono provare che dispongono di mezzi finanziari sufficienti al proprio
sostentamento e che hanno stipulato un‟assicurazione malattie. Le persone alla ricerca di un posto di
lavoro possono trasferirsi in Svizzera solo per un tempo limitato alla ricerca di un impiego. Chi non trova un‟occupazione, non ottiene infine alcuna autorizzazione di soggiorno.
Quale interesse ha la Svizzera alla libertà di circolazione delle persone?
Grazie alla libera circolazione, gli Svizzeri possono prendere domicilio più facilmente nell‟Unione europea e lavorarvi.
La libera circolazione riveste inoltre una rilevanza notevole per l‟economia elvetica. La manodopera
qualificata presente sul mercato svizzero non basta a soddisfare la domanda di forza lavoro delle imprese situate in Svizzera. La libera circolazione permette a quest‟ultime di reclutare più facilmente
all‟estero gli specialisti indispensabili per portare avanti la produzione in Svizzera. Un mercato del lavoro aperto favorisce il potenziamento della competitività delle imprese, riduce il rischio di delocalizzazione all‟estero della produzione nonché assicura il mantenimento dell‟occupazione in Svizzera.
Inoltre, con la votazione dell‟8 febbraio prossimo, è in gioco il futuro dei Bilaterali I dato che la libera
circolazione delle persone è legata giuridicamente agli altri Accordi di questo pacchetto. L‟Unione europea rappresenta il partner commerciale – di gran lunga – più importante per la Svizzera e gli Accordi
bilaterali costituiscono le fondamenta di questo partenariato. Votando “Si” alla libera circolazione, avalliamo nonché reiteriamo l‟insieme dei Bilaterali I e, al contempo, consolidiamo le condizioni quadro favorevoli all‟economia, sancite da questi Accordi bilaterali. Tali condizioni quadro, salde e provate, si rivelano determinanti e assumono tutta la loro rilevanza proprio in periodi incerti a livello congiunturale.
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Votare “No” determinerebbe la denuncia, da parte della Svizzera, dell‟insieme degli Accordi bilaterali.
Questo significherebbe indebolire notevolmente la piazza economica elvetica nonché mettere a repentaglio sia la prosperità che l‟occupazione in Svizzera.
Quali sono le esperienze realizzate dalla Svizzera in materia di libera circolazione delle persone?
Oltre sei anni di esperienze attestano che la libera circolazione delle persone ha sortito gli effetti positivi economici previsti. L‟Accordo è un requisito fondamentale per la crescita economica e contribuisce
quindi alla prosperità della Svizzera. Le numerose preoccupazioni espresse in merito all‟immigrazione,
alla disoccupazione, al dumping salariale, al turismo sociale e alla delinquenza non si sono avverate.
Immigrazione: l‟immigrazione è rimasta contenuta, conformemente ai bisogni dell‟economia. Dall‟UE
sono immigrati nel nostro Paese soprattutto lavoratori ben qualificati. In generale, l‟immigrazione proveniente dai Paesi dell‟UE ha registrato un aumento a fronte di una flessione di quella proveniente da
Paesi terzi (quali gli Stati dei Balcani o la Turchia). A seconda dei Paesi di origine si è constatato
quanto segue:
 dall‟abrogazione dei contingenti per i “vecchi” 15 Stati dell‟UE, avvenuta il 1° giugno 2007, la
domanda delle autorizzazioni di dimora di lunga durata (permessi B - 5 anni), ha segnato una
forte crescita, mentre quella delle autorizzazioni per dimoranti temporanei (permessi L, 4 - 12
mesi) ha registrato una sensibile riduzione; in pratica, oltre la metà dei nuovi permessi B rilasciati riguardava persone già attive in Svizzera con lo statuto di dimoranti temporanei o di frontalieri (effetto legato al cambiamento di statuto di dimorante temporaneo);
 l‟immigrazione proveniente dagli otto Stati dell‟Europa centrale ed orientale, entrati a far parte
dell‟UE nel 2004, è rimasta conforme alle previsioni e i contingenti sono bastati per soddisfare
la domanda;
 l‟immigrazione proveniente dall‟UE è calata durante il quarto trimestre 2008 a causa della flessione economica.
Disoccupazione: il tasso di disoccupazione rispecchia l‟evoluzione del clima congiunturale scendendo
da quasi il 4 per cento (2003) al 2,6 per cento (2008). Il tasso di disoccupazione degli Svizzeri (pari
all‟1,9 % nel 2008) è rimasto sempre nettamente inferiore a quello degli stranieri (pari al 5,0 % nel
2008) facendo altresì registrare un calo più accentuato (2005 - 2008: Svizzeri: - 35 %, cittadini dell‟UE:
- 23 %). Nei settori che hanno registrato un'elevata immigrazione non è stato constatato nessun aumento significativo della disoccupazione. In alcune regioni con un‟alta occupazione di frontalieri, quali
il Ticino e quella del Lemano, non si può tuttavia escludere che la più ampia offerta di manodopera
abbia rallentato il calo del tasso di disoccupazione.
L'immigrazione più marcata è stata osservata proprio nei rami professionali (in modo particolare a livello universitario nonché nei settori tecnici) in cui la popolazione attiva locale ha anch’essa registrato
un aumento della propria occupazione e in cui rapidamente è stata riscontrata una carenza di manodopera nelle precedenti fasi di ripresa. Negli ultimi anni, l'immigrazione proveniente dai Paesi
dell‟UE / AELS (Associazione europea di libero scambio - EFTA) ha dunque permesso di completare il
potenziale di manodopera già presente in Svizzera. Anche altri settori hanno registrato un certo livello
d‟immigrazione e non è escluso che quest‟ultima abbia contribuito a frenare leggermente il calo della
disoccupazione. La congiuntura è stata assai favorevole allo sviluppo economico e all‟occupazione: il
numero di posti di lavoro a tempo pieno o parziale è aumentato di oltre 250 000 unità dalla metà del
2004. Considerato l‟elevato livello di qualifica della manodopera immigrata e dei suoi effetti benefici
sulla crescita economica, si prevede che la disoccupazione strutturale non subirà aumenti a lungo
termine.
Dumping salariale: la maggior parte dei datori di lavoro rispetta le condizioni salariali e lavorative in vigore in Svizzera. In singoli settori cosiddetti a rischio, la percentuale d‟infrazioni constatate è più elevata. Qui i controlli saranno ulteriormente potenziati. Nei comparti, in cui solitamente la manodopera è
poco retribuita e il rischio di dumping è maggiore, le retribuzioni salariali in Svizzera hanno segnato
mediamente un sensibile aumento. Le ulteriori possibilità di reclutamento di forza lavoro hanno permesso, in pieno sviluppo economico, di sopperire alla carenza di manodopera. Questo ha ovviamente
contribuito a consolidare la crescita economica senza tuttavia escludere nel contempo un leggero rallentamento dell‟evoluzione salariale. Si ritiene che, col tempo, l‟elevato grado di qualifica della manodopera proveniente dall‟Unione europea potrà influire positivamente sulla produttività e questo, a medio termine, è determinante per l‟evoluzione salariale.
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Turismo della previdenza sociale: non si è riscontrato alcun aumento del numero di abusi delle assicurazioni sociali; i costi aggiuntivi sono stati nettamente meno elevati del previsto raggiungendo appena
il 60 per cento delle previsioni. La maggior parte degli immigrati provenienti dagli Stati membri dell‟UE
è rappresentata da forza lavoro altamente qualificata, in età lavorativa. Queste persone rischiano meno di divenire disoccupate e migliorano nel contempo il rapporto tra la popolazione attiva e i pensionati.
I cittadini dell‟UE versano all‟AVS/AI contributi che – proporzionalmente – superano le prestazioni sociali percepite, contribuendo così a finanziare le assicurazioni sociali elvetiche.
Delinquenza: negli ultimi anni, non è stato evidenziato alcun nesso causale tra libera circolazione delle
persone e aumento della criminalità. La criminalità ad opera di stranieri non è cresciuta in modo significativo dall‟introduzione della libera circolazione delle persone. Anzi, dal 2003 è addirittura leggermente calata. Le verifiche realizzate singolarmente da taluni Cantoni, quali Zurigo o Ginevra, evidenziano però che il tasso di criminalità dei cittadini provenienti dall‟UE, domiciliati in Svizzera, è paragonabile a quello dei cittadini svizzeri.
Quali sono le esperienze realizzate nell’UE in tema di libera circolazione delle persone?
La libera circolazione delle persone ha una lunga tradizione nell‟Unione europea ed ha quindi dato
buoni risultati superando numerosi cicli congiunturali. Essa è una delle quattro libertà fondamentali
sulle quali si fonda il mercato interno dell‟UE e costituisce un pilastro della crescita economica europea. I timori espressi da parecchi decenni concernenti massicci movimenti migratori dagli Stati con livelli salariali bassi verso quelli dove le retribuzioni salariali sono più elevate, non si sono avverati. Appena il 4 per cento dei cittadini dell‟UE vive in un altro Paese dell‟Unione europea. Inoltre, non è stato
rilevato alcun allineamento dei tassi di disoccupazione e ancora oggi si osservano discrepanze rilevanti tra i redditi medi dei diversi Stati membri dell‟UE.
Anche in merito all‟allargamento ad Est, segnatamente all‟estensione della libera circolazione delle
persone agli otto Stati d‟Europa centrale e orientale che hanno aderito all‟UE nel 2004 (UE - 8),
l‟Unione europea trae un bilancio positivo: la propensione ad emigrare da questa parte del continente
è rimasta moderata rispetto a quanto previsto. La quota dei cittadini provenienti dagli Stati che hanno
aderito all‟Unione europea nel 2004 (UE - 10), emigrati verso i quindici “vecchi” Stati dell‟Unione europea (UE - 15) rappresenta appena lo 0,5 per cento della popolazione totale (situazione a fine 2007). I
flussi migratori rispecchiano in particolare l‟andamento congiunturale, ossia dipendono dalla domanda
specifica nei diversi settori economici. Gran Bretagna, Irlanda e Svezia sono stati i primi Paesi ad aprire completamente, dal 1° maggio 2004, i loro mercati del lavoro ai “nuovi” Stati membri. Quei Paesi
hanno presentato, negli ultimi anni, un tasso di disoccupazione inferiore a quello medio dell‟UE nonché una crescita economica e un aumento dei posti di lavoro superiore alla media europea (tranne la
Gran Bretagna nel 2006). La Gran Bretagna considera l‟effetto di tale apertura un enorme vantaggio
per la crescita economica, il fisco e le finanze pubbliche. Nel frattempo, sulla base di queste esperienze positive anche Spagna, Finlandia, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Italia, Lussemburgo e Francia
hanno aperto completamente i loro mercati del lavoro ai cittadini dei nuovi Paesi membri dell‟UE (i dati
si riferiscono a fine 2008).
Quattordici Paesi dell‟UE (Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno aperto completamente i
loro mercati del lavoro alla Bulgaria e alla Romania che sono entrate a far parte dell‟Unione europea
nel 2007. Gli altri Stati hanno previsto di mantenere ancora per un certo periodo alcune limitazioni per
quanto riguarda l‟acceso ai loro rispettivi mercati del lavoro. I primi studi europei hanno evidenziato
che l‟apertura del mercato del lavoro anche ai cittadini bulgari e rumeni presenta effetti positivi
sull’economia (contribuisce ad aumentare il tasso di crescita economica e il maggiore gettito fiscale
supera i maggiori costi della previdenza sociale).
Qual è la differenza tra Schengen e la libera circolazione delle persone? Le nostre frontiere saranno completamente aperte?
La libera circolazione delle persone verte sull‟immigrazione, vale a dire disciplina il diritto di soggiornare e lavorare in un altro Paese. Schengen invece agevola la circolazione transfrontaliera per le persone, abolendo i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne agli Stati membri di Schengen.
Per garantire nel contempo la sicurezza, sono stati potenziati i controlli alle frontiere esterne dello
Spazio Schengen ed è stata intensificata la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia, che
prevede tra l‟altro lo scambio d‟informazioni sulle persone ricercate tramite il sistema d‟informazione
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Schengen (SIS). A ciò si aggiunge un‟intensificazione dei controlli mobili all‟interno dei Paesi a seconda delle esigenze.
Non si può parlare di “frontiere aperte” in quanto i confini elvetici rimangono un caso a parte all‟interno
dello Spazio Schengen. Infatti la Svizzera non appartiene all‟unione doganale dell‟UE: il Corpo delle
guardie di confine (Cgcf) continuerà a controllare le merci e, date le sue competenze in materia di polizia, potrà effettuare anche controlli d‟identità delle persone in casi sospetti.
Chi può fornirmi altre informazioni per ulteriori chiarimenti?
Portale informativo:
www.libera-circolazione.admin.ch
Libera circolazione delle persone e politica europea del Consiglio federale:
Ufficio dell‟integrazione DFAE/DFE
Tel. +41 31 322 22 22; [email protected], www.europa.admin.ch
Libera circolazione delle persone, emigrazioni e soggiorni all‟estero:
Ufficio federale della migrazione UFM
Tel. +41 31 325 11 11, [email protected], www.bfm.admin.ch
Misure di accompagnamento, incidenze sul mercato del lavoro e sull‟economia:
Segreteria di Stato dell‟economia SECO
Tel. +41 31 322 56 56, [email protected], www.seco.admin.ch
Riconoscimento dei diplomi professionali:
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Tel. +41 31 322 28 26, [email protected], www.bbt.admin.ch
Assicurazione contro la disoccupazione:
Segreteria di Stato dell‟economia SECO
Tel. +41 31 322 56 56, [email protected], www.seco.admin.ch
Altre assicurazioni sociali:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Tel. +41 31 322 90 32, [email protected], www.bsv.admin.ch
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2.
Oggetto sottostante alla votazione
Cosa è stato deciso dal Parlamento? Su cosa saremo chiamati a votare?
Il 13 giugno 2008, il Parlamento ha deciso, a larga maggioranza, di adottare, in un unico decreto federale, il rinnovo dell‟Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché la sua estensione ai due
“nuovi” Stati membri dell‟Unione europea. Contro tale decreto è stato lanciato il referendum facoltativo
che è riuscito avendo raccolto il numero di firme necessarie. Con questa votazione, fissata per il prossimo 8 febbraio 2009, il popolo svizzero deve quindi pronunciarsi contemporaneamente sia sul rinnovo dell‟Accordo che sulla sua estensione a Sofia e a Bucarest. La libera circolazione delle persone è
parte integrante del pacchetto dei Bilaterali I, i cui Accordi sono legati giuridicamente tra di loro. Con
questa votazione, i cittadini svizzeri si pronunceranno di conseguenza anche sul rinnovo dell‟insieme
dei Bilaterali I che, oltre alla libera circolazione delle persone, include gli Accordi sugli ostacoli tecnici
al commercio, gli aspetti relativi agli appalti pubblici, sul commercio di prodotti agricoli, sulla cooperazione scientifica e tecnologica nonché sul trasporto aereo e sul trasporto di merci e di passeggeri su
strada e per ferrovia.
Occorre infatti ricordare che l‟Accordo sulla libera circolazione è stato concluso nell‟ambito degli Accordi bilaterali I per una durata iniziale di sette anni, quindi fino al 31 maggio 2009. La Svizzera deve
ancora decidere entro il 31 maggio 2009 se intende ricondurre o meno l‟Accordo a tempo indeterminato. L‟Accordo deve altresì essere esteso alla Bulgaria e alla Romania in seguito alla loro adesione
all‟Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007. La Svizzera e l‟UE hanno concordato in merito un
protocollo il quale assicura che l‟introduzione della libera circolazione delle persone con la Bulgaria e
la Romania avverrà in modo progressivo e controllato.
Il periodo transitorio concordato per la Bulgaria e la Romania prevede che:
 per sette anni a decorrere dall‟entrata in vigore del Protocollo (verosimilmente nel corso del
2009) continueranno ad essere applicate limitazioni all’immigrazione, quali il principio di “preferenza nazionale” (o priorità ai lavoratori indigeni), il controllo preliminare delle condizioni lavorative e salariali nonché la fissazione di contingenti (numero limitato dei permessi di dimora
per i lavoratori di entrambi i Paesi);
 il numero delle autorizzazioni di dimora di lunga durata (permessi B, 5 anni) aumenterà gradualmente da 362 (2009) a 1 207 (2016), mentre il numero dei permessi di soggiorno di breve
durata (permessi L, 4 - 12 mesi) salirà da 3 620 (2009) a 11 664 (2016);
 a ciò si aggiunge una speciale clausola di salvaguardia (clausola cosiddetta “valvola di sicurezza”) che potrà essere attivata per ulteriori tre anni dalla scadenza della regolamentazione
sui contingenti: essa permetterà di reintrodurre, per un periodo limitato, i contingenti per le autorizzazioni di soggiorno per i cittadini provenienti da questi due Paesi, in caso d‟immigrazione
eccessiva (superiore al 10 % della media dei tre anni precedenti).
Perché sottoporre al voto popolare un unico decreto?
Le Camere federali hanno deciso di unire in un unico decreto i due quesiti – che le erano stati posti
separatamente – relativi al rinnovo e all‟estensione dell‟Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il Parlamento giustifica tale decisione argomentando che è sostanzialmente impossibile prorogare
questo Accordo se non viene attuato simultaneamente a tutti gli Stati dell‟Unione europea.
Il nesso tra i due quesiti deve permettere di presentare, in modo trasparente, le conseguenze concrete
di una bocciatura dell‟estensione. L‟Unione europea ha infatti ribadito più volte che non potrebbe accettare una situazione di disparità nei confronti di due dei suoi Stati membri così come la Svizzera non
tollererebbe un trattamento discriminatorio da parte dell‟UE nei confronti di taluni Cantoni.
La decisione di unire i due quesiti in un unico decreto rispetta la Costituzione federale e non viola i
principi dello Stato di diritto: pronunciarsi sulla forma e sul contenuto dei decreti federali rientra nelle
competenze esclusive del Parlamento. Anche i principi dell’unità della forma e della materia degli oggetti sono preservati: in entrambi i quesiti relativi alla libera circolazione, si tratta del medesimo accordo e il rapporto dal profilo materiale è evidente.
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Il Governo aveva promesso al popolo svizzero che quest’ultimo sarebbe stato chiamato ad esprimersi sull’estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell’UE
ogniqualvolta l’Unione europea si sarebbe allargata. Il Governo si è rimangiato la parola data?
Niente affatto, il Governo mantiene la parola data! A riprova, il popolo sovrano ha la possibilità di pronunciarsi sull‟estensione della libera circolazione alla Bulgaria e alla Romania. Sapendo che, a lungo
termine, è impossibile prorogare semplicemente l‟Accordo sulla libera circolazione delle persone senza per questo estenderlo ai “nuovi” Stati membri dell‟UE, il Parlamento ha deciso di unire i due quesiti.
Esso intende quindi presentare in modo trasparente le conseguenze concrete della bocciatura
dell‟estensione. L‟Unione europea non potrebbe infatti accettare una situazione di disparità nei confronti di due dei suoi Stati membri così come la Svizzera non accetterebbe un trattamento discriminatorio da parte dell‟UE nei confronti di taluni Cantoni.
L‟Unione europea procederà forse ad ulteriori allargamenti. Tutte le volte che ciò avverrà, occorrerà
estendere l‟Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri e ogni volta sarà necessario votare un nuovo decreto federale che sottostarà al referendum facoltativo. I cittadini svizzeri
avranno probabilmente altre opportunità di lanciare un referendum contro una nuova estensione. In ultima analisi, il popolo sovrano avrà sempre l’ultima parola.
Quando dovremo votare?
Il Consiglio federale ha fissato la data per la votazione al prossimo 8 febbraio 2009.
Perché questa decisione non sottostà al referendum obbligatorio?
La Costituzione federale svizzera definisce le condizioni necessarie per lanciare un referendum obbligatorio. Il referendum obbligatorio ha luogo, in riferimento a progetti internazionali, solo in caso di
adesione della Svizzera a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali. Questi
requisiti non sono soddisfatti in nessuno dei due suddetti progetti.
A tal riguardo, il Parlamento si è già pronunciato nel 2000, mediante un decreto federale, in merito agli
Accordi bilaterali I, stabilendo che le decisioni sull‟estensione e sul rinnovo della libera circolazione
delle persone sottostanno al referendum facoltativo, e non a quello obbligatorio. Il popolo potrà quindi
avere l‟ultima parola, qualora lo desideri.
Possiamo votare una seconda volta dopo aver maturato le prime esperienze con la Bulgaria e
la Romania?
In caso d‟immigrazione eccessiva non auspicata, la Svizzera può attivare la clausola di salvaguardia
(clausola cosiddetta “valvola di sicurezza”) prevista proprio a tale scopo: essa permette di reintrodurre,
per un periodo limitato di tre anni, i contingenti per i permessi di soggiorno (decorsi i setti anni dalla
scadenza della regolamentazione sui contingenti, ossia presumibilmente fino al 2019).
Una nuova votazione in merito all‟estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla
Romania non è prevista. L‟Accordo sulla libera circolazione delle persone può invece essere denunciato in qualsiasi momento, previo un termine di sei mesi. Del resto, ogni ulteriore estensione
dell‟Accordo ai “nuovi” Stati che aderiscono all‟UE sottostà ogni volta al referendum facoltativo.
Se occorre, possiamo comunque denunciare l’Accordo sulla libera circolazione delle persone?
L‟Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento. Però, l‟insieme dei rimanenti Accordi bilaterali
I verrebbe automaticamente considerato decaduto per via del legame giuridico esistente tra di loro.
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3.
Conseguenze di un rifiuto
Che cosa accadrà in caso di rifiuto del rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della sua estensione?
Qualora il popolo svizzero rifiutasse il rinnovo e l‟estensione della libera circolazione delle persone,
sarebbe la Svizzera a rescindere ufficialmente l‟Accordo. Sei mesi più tardi, verrebbero automaticamente annullati anche tutti i rimanenti Accordi bilaterali I dato che questi sono legati giuridicamente tra
di loro (clausola cosiddetta “ghigliottina”). I primi a risentirne sarebbero la piazza economica e il mercato del lavoro in Svizzera: il reclutamento della necessaria manodopera proveniente dall‟Unione europea nonché l‟accesso della nostra economia esportatrice al mercato interno europeo diverrebbero
più gravosi. Il che si tradurrebbe in condizioni svantaggiose per la competitività delle imprese elvetiche
nei confronti della concorrenza europea.
Gli Accordi Bilaterali I vertono sui seguenti settori:
 abolizione degli ostacoli tecnici al commercio,
 appalti pubblici,
 trasporti terrestri e trasporto aereo,
 agricoltura e
 ricerca.
L‟Accordo sulla ricerca non verrebbe immediatamente sospeso. Ma alla scadenza dell‟attuale programma quadro dell‟Unione europea, nel 2013, non verrebbe più rinnovato. Lo stesso vale per gli Accordi di Schengen/Dublino in materia di cooperazione nei settori della sicurezza e dell‟asilo. L‟UE ha
ribadito chiaramente che la libera circolazione delle persone è un prerequisito necessario per
l‟integrazione della Svizzera a Schengen.
Quali sarebbero le ripercussioni, per la Svizzera, consecutive alla perdita dei Bilaterali I?
L‟abrogazione degli Accordi bilaterali I avrebbe ripercussioni pregiudizievoli sia dal punto di vista economico che politico.
Particolarmente gravi sarebbero le conseguenze economiche: l‟Unione europea è il più importante
partner commerciale della Svizzera. La Svizzera guadagna un franco su tre grazie agli scambi economici con l‟UE. Gli Accordi bilaterali costituiscono il pilastro di queste relazioni. Tali condizioni quadro,
salde e provate, che sanciscono le nostre relazioni bilaterali con l‟Unione europea, assumono tutta la
loro rilevanza proprio in periodi incerti a livello congiunturale. Qualora questi fossero annullati, le imprese svizzere risulterebbero svantaggiate rispetto ai loro concorrenti europei: esse perderebbero da
un lato l‟opportunità di reclutare liberamente nell‟UE la manodopera di cui necessitano nonché
dall‟altro di distaccare con facilità il proprio personale nell‟Unione europea. Inoltre andrebbe perso
l‟accesso privilegiato delle imprese svizzere al vasto mercato europeo costituito da ben 490 milioni di
consumatori. La piazza economica elvetica s‟indebolirebbe e le imprese sarebbe costrette a delocalizzare all‟estero la loro produzione con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro. I danni per il
mercato del lavoro e il benessere della Svizzera sarebbero incalcolabili.
Anche le conseguenze politiche sarebbero pregiudizievoli: i rapporti tra la Svizzera e l‟UE sarebbero
compromessi, il futuro della cosiddetta “via bilaterale” – vale a dire la tutela degli interessi svizzeri sotto forma di trattative e accordi bilaterali – verrebbe sostanzialmente rimessa in discussione.
Quali sarebbero concretamente le conseguenze dovute alla perdita dei Bilaterali I?
Le imprese svizzere incontrerebbero maggiori difficoltà a reclutare nell’Unione europea la forza lavoro
necessaria, in particolare senza la libera circolazione delle persone la Svizzera non risulterebbe più interessante per i lavoratori altamente qualificati e assai richiesti a livello internazionale. Le imprese
perderebbero altresì il diritto di distaccare con facilità il proprio personale nelle rispettive succursali site
negli Stati membri dell‟UE (ad esempio per il montaggio o la manutenzione di macchinari o apparecchi
dell‟industria metalmeccanica ed elettronica). Anche ciò si tradurrebbe per le imprese elvetiche in notevoli svantaggi di competitività rispetto alle loro concorrenti europee.
I produttori-esportatori di prodotti industriali (tra questi farmaci, prodotti medicinali, macchinari e apparecchi elettronici) sarebbero di nuovo confrontati con gli ostacoli al commercio, che sono stati aboliti
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grazie all‟Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio. Tutti gli esami e le certificazioni (i cosiddetti
esami di conformità) occorrenti per poter accedere al mercato europeo dovrebbero essere nuovamente eseguiti due volte, una volta in Svizzera e una volta nell‟UE: ciò si tradurrebbe in maggiori costi
dell‟ordine dello 0,5 - 1 per cento del fatturato, in una perdita di tempo prezioso per la commercializzazione delle esportazioni svizzere e quindi in un notevole svantaggio competitivo rispetto alla concorrenza europea. In alcuni settori si creerebbe il rischio di una delocalizzazione all‟estero delle imprese,
che porterebbe a sua volta una diminuzione di posti di lavoro in Svizzera. Anche per le imprese extraeuropee che commercializzano i loro prodotti nell‟UE dalla Svizzera, quest‟ultima perderebbe la propria attrattiva economica.
L‟annullamento dell‟Accordo sugli appalti pubblici significherebbe per le imprese svizzere perdere
l‟accesso indiscriminato a un mercato che vale parecchi miliardi: perderebbero infatti il diritto alla parità di trattamento negli appalti pubblici (lavori di costruzione o acquisto di beni e prestazioni di servizi)
in settori specifici quali: bandi d‟appalto emessi da enti o amministrazioni comunali o regionali, relativi
ad attrezzature per i trasporti pubblici (rete tranviaria, autobus), ad infrastrutture (ospedali, realizzazione e manutenzione delle vie di comunicazione) come pure a progetti architettonici (musei ecc.). Ciò
interesserebbe anche i settori dei trasporti ferroviari e dell‟energia (approvvigionamento di gas e di
energia termica) nonché le imprese private che operano in virtù di un diritto speciale o esclusivo, attive
nei seguenti settori: idrico, elettrico, dei trasporti locali ed aeroportuali. Gli appalti pubblici dell‟UE ammontano complessivamente a 1 500 miliardi di euro l‟anno.
Senza l‟Accordo sulla ricerca, i ricercatori svizzeri non potrebbero più partecipare a parità di diritti ai
programmi quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico dell‟Unione europea (PQRS). Ne risulterebbe
un indebolimento della Svizzera a livello scientifico e tecnologico. Non solo i Politecnici federali e le
Università, ma anche le piccole e medie imprese (PMI) nonché la grande industria beneficiano della
cooperazione nell‟ambito della ricerca e dello scambio di sapere. La Svizzera verrebbe esclusa dalla
metà delle attività in settori chiave quali la mobilità dei ricercatori nonché in progetti di ricerca fondamentale. Inoltre non sarebbe più rappresentata nei comitati dei programmi di ricerca e non potrebbe
così esercitare alcun influsso sull‟esecuzione e sulla progettazione dei programmi attuali e futuri.
Senza l‟Accordo sul trasporto aereo verrebbero cancellati numerosi collegamenti con l‟estero. Difatti il
suddetto Accordo, consentendo un accesso reciproco e paritetico ai mercati dei trasporti aerei, ha rafforzato la competitività per quanto riguarda i prezzi e creato nuovi collegamenti aerei.
Senza le disposizioni previste nell‟Accordo sui trasporti terrestri l‟Unione europea potrebbe mettere in
discussione la tassa svizzera sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sugli autocarri
UE. L‟UE potrebbe, dal canto suo, introdurre misure compensatorie sul suo territorio che indebolirebbero l‟economia svizzera dei trasporti (ad esempio contingenti per gli autotrasportatori svizzeri). Nel
2006 il 27 per cento (ossia 401 milioni di franchi) delle entrate dalla TTPCP è derivato dagli autocarri
stranieri. Senza queste entrate si metterebbe a repentaglio il finanziamento delle nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA) e con essa la politica di trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia.
Anche per quanto concerne i prodotti agricoli, l‟UE rappresenta il più importante mercato di esportazione della Svizzera. Quasi tre quarti delle esportazioni elvetiche (nel 2006 pari al 71 %) relative al
settore agroalimentare sono destinate all‟UE. L‟annullamento dell‟Accordo agricolo peggiorerebbe
l‟accesso al mercato europeo per i prodotti svizzeri. Di ciò ne risentirebbe in particolare il settore del
formaggio che usufruisce del libero scambio. Negli ultimi anni (2005 - 2007) le esportazioni di formaggio verso gli Stati membri dell'UE hanno registrato un sensibile aumento, pari mediamente al 7 per
cento l‟anno. Attualmente il valore delle esportazioni svizzere di formaggio nell'UE è superiore a 440
milioni di franchi all‟anno. Per i consumatori la denuncia dall‟Accordo agricolo si tradurrebbe tendenzialmente in una minore offerta di prodotti e in un conseguente aumento dei prezzi.
Il turismo svizzero risulterebbe svantaggiato senza l‟Accordo di Schengen, in quanto i turisti soggetti
all‟obbligo di un visto per entrare in Europa (provenienti ad esempio dai Paesi in crescita quali la Russia, l‟India o la Cina) dovrebbero richiedere per la Svizzera un visto supplementare. Mentre invece
grazie all‟associazione a Schengen, il visto Schengen, necessario per visitare quasi tutti gli Stati
membri dell‟UE, è ora valido anche per la Svizzera.
9
I cittadini dell’UE, che dimorano in Svizzera, sarebbero costretti a partire in caso di “No”?
I cittadini dell‟Unione europea avrebbero il diritto di restare in Svizzera fino allo scadere del loro permesso di dimora: non sarebbero quindi costretti tassativamente a lasciare la Svizzera. Allo scadere
del loro permesso di soggiorno, spetta alle autorità cantonali prolungarlo o meno, in base ai loro propri
criteri e conformemente alla legge federale sugli stranieri (LStr). Il diritto ad un‟autorizzazione di soggiorno inerente alla libera circolazione delle persone non sarebbe più assicurato.
I cittadini titolari di un permesso di domicilio (permesso C) non sarebbero invece direttamente interessati dall‟abolizione dell‟ALCP. In linea di principio, i permessi C sono rilasciati per una durata illimitata
e non sono vincolati alla libera circolazione delle persone.
Quali sarebbero le conseguenze di un “No” per gli Svizzeri residenti nell’UE? Sarebbero costretti a fare le valigie e lasciare il Paese dove abitano?
I diritti inerenti alla libera circolazione delle persone decadono automaticamente in caso di rescissione
di questo Accordo. I cittadini svizzeri residenti nell‟UE non potrebbero più far valere tali diritti. Pertanto
il permesso di soggiorno così come l‟autorizzazione a svolgere un‟attività lucrativa verrebbero disciplinati dalle diverse normative nazionali in materia proprie ad ogni singolo Paese membro. Queste variano notevolmente da uno Stato all‟altro e la concessione o la revoca di un permesso di soggiorno sarebbe in balia delle autorità nazionali (il diritto a soggiornare nell‟UE non verrebbe più garantito). Tutto
questo contribuirebbe a rendere più impenetrabile il groviglio di normative in vigore, creando confusione e pertanto insicurezza giuridica.
L‟art. 23 dell‟Accordo sulla libera circolazione stabilisce che in caso di denuncia o di mancato rinnovo,
“i diritti acquisiti dai privati restano immutati”. Per i cittadini dell‟Unione europea residenti in Svizzera
ciò significa che godrebbero del diritto di restare in Svizzera fino allo scadere del loro permesso di dimora; in seguito, spetterebbe alle autorità cantonali rinnovarlo o prolungarlo in base alla legge federale sugli stranieri (LStr), la quale non garantisce il diritto ad un‟autorizzazione di soggiorno. Gli Stati
membri dell‟UE attuerebbero verosimilmente disposizioni analoghe nei confronti dei cittadini svizzeri
residenti sul loro territorio.
In caso di “No”, a quali difficoltà i datori di lavoro svizzeri sarebbero confrontati qualora intendessero distaccare personale nell’UE?
La libera circolazione delle persone permette alle imprese svizzere di distaccare il loro personale
all‟estero al fine di offrirvi prestazioni (fino ad un massimo di 90 giorni all‟anno, senza autorizzazioni
speciali, sottostante ad un semplice all'obbligo di notifica). Tale diritto verrebbe meno in caso di denuncia dell‟Accordo e verrebbe sostituito dalle normative vigenti nei 27 Stati membri dell‟UE. Le ditte
svizzere attive sul mercato europeo sarebbero confrontate ad una tale molteplicità di ordinamenti da
ritrovarsi in una situazione assai scomoda conseguente ad una grande incertezza giuridica.
Le misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale rischiano di essere abolite in caso di “No”?
Si. La “Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in
Svizzera e misure collaterali” (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera) specifica, all‟art. 15,
cpv. 2 che la legge si applica finché rimane in vigore l‟Accordo sulla libera circolazione delle persone.
In caso di voto negativo quindi, le misure di accompagnamento decadono automaticamente. Pertanto,
la tutela di tutti i lavoratori, svizzeri inclusi, risulterebbe notevolmente indebolita.
In caso di “No” l’Unione europea sarebbe davvero pronta a denunciare gli Accordi bilaterali I
conclusi con la Svizzera, dal momento che anch’essa ha interesse a mantenerli?
Se il popolo rifiutasse in votazione il rinnovo e l‟estensione della libera circolazione delle persone, il
prossimo 8 febbraio 2009, sarebbe la Svizzera a denunciare questo Accordo e non l‟Unione europea
(ALCP, art. 25, cpv. 2). Di conseguenza, gli altri Accordi bilaterali I decadrebbero automaticamente sei
mesi dopo la comunicazione ufficiale – notifica – all‟UE, da parte della Svizzera, del mancat rinnovo
dell‟Accordo. Nessuna delle parti contraenti dovrebbe avviare una procedura specifica in merito;
quest‟ultima è già stabilita negli Accordi (ALCP, art. 25, cpv. 4).
In caso di voto negativo, è possibile organizzare una nuova votazione unicamente sul rinnovo?
10
Nel 1999, l‟Assemblea federale decise (con un decreto federale sui Bilaterali I) che il rinnovo della libera circolazione delle persone sarebbe stata oggetto di un nuovo decreto federale, sottostante al referendum, e che tale decisione avrebbe dovuto essere adottata entro il 31 maggio 2009. In altri termini,
l‟ultima parola spetta al popolo sovrano.
Il Parlamento ha deciso di unire in un unico decreto federale sia il rinnovo dell‟Accordo sulla libera circolazione delle persone che l‟estensione di quest‟ultima alla Bulgaria e alla Romania. L‟argomento determinante che giustifica l‟associazione dei due quesiti è che è effettivamente impossibile ricondurre
questo Accordo senza attuarlo simultaneamente a tutti gli Stati dell‟Unione europea. La decisione di
unire i due quesiti in un unico decreto rispetta la Costituzione federale e non viola i principi dello Stato
di diritto: in base alla Costituzione, spetta esclusivamente al Parlamento pronunciarsi sulla forma e sul
contenuto dei decreti federali.
Il corpo elettorale svizzero, in quanto soggetto sovrano, conscio delle ripercussioni delle proprie scelte,
viene chiamato a pronunciarsi con piena cognizione di causa. Non esiste giustificazione che permetta
di mettere tra parentesi un verdetto popolare e, pertanto, di sospendere il responso uscito dalle urne.
Se il popolo si pronuncia contro il rinnovo e contro l‟estensione dell‟Accordo sulla libera circolazione
delle persone, questa decisione dev‟essere considerata vincolante e il Consiglio federale ha l‟obbligo
d‟informare l‟altra parte contraente all‟Accordo, ossia l‟Unione europea.
Del resto, non ci sarebbe più tempo, entro il 31 maggio 2009, per avviare una procedura che portasse
ad un nuovo decreto federale vertente unicamente sul rinnovo della libera circolazione delle persone.
Anche questo decreto sottostarebbe al referendum. Tali termini relativi al rinnovo della libera circolazione sono stati concordati tra le parti contraenti e le disposizioni stabilite ufficialmente nell‟Accordo.
Quale sarebbe l’alternativa in caso di “No”? E` stata prevista una soluzione di ripiego?
In caso di voto negativo, il Consiglio federale deve comunicare per scritto la decisione del popolo svizzero all‟altra parte contraente all‟Accordo, ossia all‟Unione europea. Questa rappresenta una denuncia
ufficiale dell‟ALCP. Sei mesi dopo la notifica, gli altri Accordi del pacchetto di Bilaterali I decadono anche loro (si veda in proposito la domanda precedente). Non esiste una soluzione di ripiego. Questa situazione sarebbe la diretta conseguenza, già nota in partenza, della decisione negativa del popolo sovrano.
In caso di denuncia dell‟Accordo, il Consiglio federale dovrà impegnarsi al fine di contenere al massimo i danni e quindi di evitare il peggio. Quanto al resto, qualsiasi azione futura della Svizzera rimarrà
condizionata dalla posizione dell‟Unione europea e dalla sua volontà o meno di proseguire la collaborazione. Questo spiega perché, oggi come oggi, non sia possibile elaborare una soluzione di ripiego.
Non sarebbe possibile rinegoziare gli Accordi appena denunciati?
E` possibile avviare nuove trattative purché entrambe le parti siano disposte ad intavolarle. Se il popolo respinge la libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania, provocando lo scioglimento degli Accordi bilaterali I, la Svizzera si ritroverebbe indebolita e in posizione
delicata per negoziare nuovi accordi. Essa si ritroverebbe infatti con le spalle al muro, sotto il peso di
enormi pressioni economiche, costretta ad accettare piuttosto che a proporre. E` pur vero che anche
l‟Unione europea ha interesse a mantenere accordi economici col nostro Paese ma se si considera
l‟enorme divario tra il peso dell‟economia europea e quella elvetica, i danni derivanti dalla perdita degli
Accordi sarebbero decisamente maggiori per la nostra economia. Quest‟ultima rappresenta appena il
6 - 7 per cento del commercio estero dell‟UE mentre ben il 60 per cento delle esportazioni svizzere
sono dirette verso l‟Unione europea. Inoltre, l‟UE approfitterebbe di questa posizione di debolezza per
imporre i propri interessi (ad esempio, in ambito fiscale). In ogni modo, dopo una simile rottura di relazioni seguirebbe un lungo periodo d‟insicurezza giuridica che, comunque la si consideri, nuocerebbe
notevolmente all‟economia.
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11
4.
Importanza per l’economia e la prosperità in Svizzera
Perché la libera circolazione delle persone è così importante?
Con circa 490 milioni di consumatori, l‟Unione europea rappresenta il partner commerciale – di gran
lunga – più importante per la Svizzera. Gli Accordi bilaterali, segnatamente quelli che fanno parte del
pacchetto di Bilaterali I, costituiscono la base negoziale di queste intense e proficue relazioni economiche con l‟UE. Votando “Si” alla libera circolazione, avalliamo e reiteriamo l‟insieme dei Bilaterali I e,
al contempo, consolidiamo le condizioni quadro favorevoli all‟economia, assicurate da questi Accordi
bilaterali. Infatti, la libera circolazione delle persone è legata giuridicamente agli altri Accordi del pacchetto di Bilaterali I. Tali condizioni quadro, salde e provate, assumono tutta la loro rilevanza proprio in
periodi incerti a livello congiunturale. Votare “No” implicherebbe la denuncia, da parte della Svizzera,
dell‟insieme dei Bilaterali I e questo equivarrebbe ad indebolire notevolmente l‟economia elvetica nonché a mettere a repentaglio sia la prosperità che l‟occupazione in Svizzera.
La libera circolazione delle persone svolge un ruolo particolarmente importante per l„economia svizzera. Le imprese situate in Svizzera non riescono a reperire sul mercato interno abbastanza manodopera specializzata necessaria per portare avanti la produzione in Svizzera. Grazie alla libera circolazione
delle persone, esse possono trovare più facilmente e far venire dall‟estero la manodopera qualificata
di cui necessitano. Un mercato del lavoro aperto favorisce il potenziamento della competitività delle
imprese, riduce il rischio di delocalizzazione all‟estero della produzione nonché assicura il mantenimento dell‟occupazione in Svizzera.
Perché la libera circolazione delle persone è così importante per le imprese?
Grazie all‟Accordo le imprese svizzere possono con più facilità distaccare il proprio personale negli
Stati dell‟UE (ad esempio per il montaggio o la manutenzione di macchinari o apparecchi dell‟industria
metalmeccanica ed elettronica);
La libera circolazione delle persone permette, d‟altra parte, alle imprese elvetiche di reclutare sufficiente personale qualificato. Un potenziale elevato di reclutamento favorisce la competitività delle imprese, consolida l‟interesse per la piazza economica elvetica e contribuisce pertanto a mantenere la
prosperità e l‟occupazione in Svizzera. Grazie alla libera circolazione delle persone, il prodotto interno
lordo ha segnato una crescita durevole di almeno l‟un per cento: questo rappresenta all‟incirca da
quattro a cinque miliardi di franchi.
L‟economia elvetica è talmente importante da assorbire tutta la manodopera qualificata locale e da
decenni oramai dipende dalla manodopera estera. Un lavoratore su quattro è di nazionalità estera.
Tale proporzione aumenta nettamente a livello dei quadri aziendali raggiungendo all‟incirca il 40 per
cento. Il ricorso alla manodopera estera tende a crescere poiché l‟offerta di forza lavoro nazionale
tenderà nel medio termine a diminuire ulteriormente a causa dell‟andamento demografico (calo progressivo della natalità).
Occorre inoltre ricordare che la votazione dell‟8 febbraio prossimo non si limita meramente al rinnovo
o meno dell‟Accordo sulla libera circolazione delle persone. Dato che quest‟ultimo è legato giuridicamente agli altri Accordi bilaterali, la posta in gioco di questo referendum è il futuro dell‟insieme dei Bilaterali I. L‟Unione europea rappresenta il partner commerciale – di gran lunga – più importante per la
Svizzera e gli Accordi bilaterali costituiscono la base negoziale fondamentale di queste intense e proficue relazioni economiche. Votando “Si” alla libera circolazione, avalliamo nonché reiteriamo l‟insieme
dei Bilaterali I e, al contempo, consolidiamo le condizioni quadro favorevoli all‟economia, sancite da
questi Accordi bilaterali. Tali condizioni quadro, salde e provate, si rivelano determinanti e assumono
tutta la loro rilevanza proprio in periodi incerti a livello congiunturale. Votare “No” implicherebbe la denuncia, da parte della Svizzera, dell‟insieme degli Accordi bilaterali e questo equivarrebbe ad indebolire notevolmente l‟economia elvetica nonché a mettere a repentaglio sia la prosperità che
l‟occupazione in Svizzera.
In quali settori si registra una cospicua domanda di forza lavoro?
La richiesta di manodopera proveniente dall‟Europa non si concentra unicamente in pochi settori specifici. Complessivamente si è constatato che, grazie all‟Accordo sulla libera circolazione delle persone,
la maggior parte dei lavoratori trasferitisi in Svizzera è rappresentata da forza lavoro qualificata o al12
tamente qualificata. Un forte afflusso di lavoratori stranieri si è riscontrato non solo nelle professioni di
livello universitario (p. es. nei rami sanitario, bancario, assicurativo, della ricerca e dello sviluppo, della
formazione) ma anche nelle attività tecniche o professioni simili (ingegneri e personale specializzato
nell‟industria o nell‟edilizia) nonché negli impieghi a livello di quadri (tutti i comparti messi insieme).
Negli ultimi anni, l‟edilizia ha registrato una congiuntura assai favorevole, a cui ha contribuito la forza
lavoro proveniente dall‟UE.
In tutte le suddette categorie professionali si è osservato, negli anni precedenti, una carenza cronica
di manodopera, tanto che la forza lavoro estera ha costituito un contributo benvenuto. L‟elevata e crescente domanda di manodopera ben qualificata, registrata negli ultimi anni nelle categorie menzionate
più sopra, ha influito positivamente anche sull‟occupazione degli Svizzeri.
Il ricorso alla manodopera estera diventerà altresì sempre più indispensabile, poiché l‟offerta di forza
lavoro svizzera tenderà nel medio termine a diminuire ulteriormente a causa dell‟andamento demografico (calo progressivo della natalità). Stando al barometro della situazione occupazionale, un terzo delle imprese elvetiche lamenta difficoltà nell‟assumere sufficiente manodopera qualificata. Uno studio
sulle piccole e medie imprese (PMI), condotto dall‟Università di San Gallo nel 2008, ha confermato la
costante carenza di manodopera adeguata. Le imprese interrogate hanno indicato la disponibilità di
personale qualificato quale principale fattore nelle decisioni concernenti l‟ubicazione (davanti ad altri
fattori quali la pressione fiscale o il costo del lavoro).
Una regolamentazione unilaterale delle autorizzazioni costituirebbe un’alternativa alla libera
circolazione delle persone?
No. Una regolamentazione unilaterale in materia di autorizzazioni presenta grandi svantaggi.
 L‟abrogazione dell‟Accordo sulla libera circolazione delle persone determinerebbe automaticamente l‟annullamento di tutto il pacchetto degli Accordi bilaterali I per via del legame giuridico esistente tra di loro e questo indebolirebbe la piazza economica svizzera.
 Una regolamentazione unilaterale dei contingenti, ad esempio, si rivelerebbe più oneroso a livello amministrativo: domande alle autorità cantonali, applicazione del principio di “preferenza
nazionale” (o priorità ai lavoratori indigeni), controllo delle condizioni salariali e lavorative. In
ogni caso si creerebbero arretrati nell‟espletamento delle pratiche e in mancanza del diritto a
ricevere un‟autorizzazione, sino all‟ultimo permarrebbe una situazione d’insicurezza sia per i
datori di lavoro che per i dipendenti. Un tale sistema renderebbe la Svizzera una piazza economica assai poco attrattiva sia per le imprese che per la forza lavoro qualificata assai richiesta a livello internazionale.
 L‟Accordo sulla libera circolazione delle persone coordina le assicurazioni sociali e sancisce il
reciproco riconoscimento dei diplomi professionali; una regolamentazione unilaterale delle autorizzazioni non comprenderebbe questi ultimi due aspetti. Entrambi sono però condizioni necessarie indispensabili, affinché la manodopera qualificata straniera possa e sia invogliata a
trasferirsi in Svizzera. Il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali svolge un ruolo rilevante anche nell‟ambito del distaccamento del personale svizzero nell‟Unione europea poiché le competenze di questi lavoratori specializzati debbono poter essere riconosciute dall‟UE
affinché essi siano autorizzati a fornire le loro prestazioni professionali all‟estero.
 Una regolamentazione unilaterale non sancisce alcun diritto per i lavoratori svizzeri sul mercato del lavoro dell‟UE, vale a dire che per gli Svizzeri diventerebbe più gravoso trovare un impiego nell‟UE. Le imprese elvetiche operanti a livello europeo perderebbero inoltre il diritto di
distaccare con facilità il proprio personale nelle succursali site negli Stati dell‟UE e questo
nuocerebbe alla loro competitività.
La nostra economia necessita di manodopera bulgara e rumena?
La domanda di forza lavoro in Svizzera è legata alla situazione economica. L‟economia elvetica necessita non solo di forza lavoro specializzata e formata ma anche di manodopera meno qualificata,
segnatamente nel settore agricolo, dell‟industria alberghiera e della ristorazione così come nel ramo
sanitario. Con l‟estensione della libera circolazione delle persone ai due “nuovi” Stati membri
dell‟Unione europea (Bulgaria e Romania), il bacino di reclutamento offerto alle imprese verrà allargato ulteriormente, aumentando così la probabilità di soddisfare in modo ottimale la domanda di forza lavoro.
13
Inoltre la Bulgaria e la Romania rappresentano interessanti mercati in crescita, nei quali operano anche le imprese elvetiche. Grazie alla libera circolazione delle persone, quest‟ultime potranno distaccare più facilmente i propri dipendenti, che dispongono delle competenze necessarie, al fine di svolgere
in quei due Paesi lavori, ad esempio, di manutenzione e di assemblaggio.
Che cosa accade quando la congiuntura s’indebolisce?
Gli Accordi bilaterali costituiscono la chiave di volta delle relazioni proficue tra la Svizzera e il suo principale partner economico: l‟Unione europea. Ed è proprio in periodi dominati dall‟incertezza circa gli
sviluppi dell‟economia che condizioni quadro stabili si rivelano determinanti per le imprese e di conseguenza per la sicurezza dell‟impiego. La libera circolazione delle persone, in particolare, riveste grande importanza per quanto riguarda la competitività delle imprese situate in Svizzera.
I flussi migratori rispecchiano l’andamento congiunturale, vale a dire si adeguano alle richieste di personale da parte delle imprese. Quando la crescita economica rallenta, il numero di cittadini dell‟UE
che emigra in Svizzera si ridimensiona. Le recenti statistiche comprovano questa tendenza:
l‟immigrazione proveniente dall‟UE si è pressoché dimezzata durante il quarto trimestre 2008 a causa
del rallentamento dell‟economia. La libera circolazione delle persone rappresenta perciò un meccanismo che migliora la flessibilità del mercato svizzero del lavoro.
La manodopera proveniente dall‟UE è per lo più mobile. Negli ultimi anni, oltre la metà è tornata
nell‟Unione europea. La maggior parte è giovane e qualificata a livello professionale. Si tratta pertanto
di una categoria meno soggetta alla disoccupazione; oltretutto questi giovani sono disposti in linea di
massima a lasciare la Svizzera al fine di cercare un nuovo lavoro.
Ovviamente, i lavoratori dipendenti provenienti dall‟UE hanno diritto alle prestazioni dell‟assicurazione
contro la disoccupazione, al pari degli Svizzeri, a condizione di avere versato i contributi previsti dalla
normativa svizzera (il periodo minimo è pari ad un anno). Con la revisione della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione, il finanziamento di quest‟ultima dovrebbe essere assicurato a lungo termine anche in caso di aumento della disoccupazione, consecutivo ad una flessione
congiunturale (tramite una combinazione di tagli alle prestazioni e di aumenti delle trattenute sui salari).
La libera circolazione delle persone è stata attuata nell‟Unione europea già da parecchio tempo ed ha
quindi superato numerosi cicli congiunturali. Da questa esperienza europea risulta che la libera circolazione delle persone ha dato buoni risultati e che rimane uno dei pilastri fondamentali del mercato
comunitario. A livello di tassi di disoccupazione, sussistono ancora importanti differenze tra Stati
membri; tuttavia non è stato rilevato alcun livellamento a scapito di quei Paesi che presentano un basso tasso di disoccupazione.
Le misure di accompagnamento indeboliscono la piazza economica svizzera?
No. Le misure di accompagnamento (altrimenti indicate come “misure collaterali”) contro il dumping
salariale e sociale (segnatamente la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera) tutelano anche
l’industria locale dalla concorrenza da dumping straniera: i lavoratori, che le imprese straniere distaccano in Svizzera, sono soggetti alle condizioni retributive e lavorative vigenti in Svizzera. In tal modo si
evita che le imprese locali possano venire svantaggiate (stessi oneri sociali). Il dumping salariale e
sociale indebolisce altresì la piazza economica minando tanto il partenariato quanto la coesione sociale in Svizzera. Le misure di accompagnamento sono pertanto necessarie.
Tuttavia è importante che tali misure collaterali non vadano a limitare inutilmente l‟elevata flessibilità
del mercato elvetico del lavoro che rappresenta uno dei punti di forza della piazza economica svizzera.
 Per questa ragione i controlli non sono sistematici e preliminari, bensì eseguiti in modo mirato.
 I contratti normali di lavoro e i contratti collettivi di lavoro, ai quali è stato conferito il carattere
obbligatorio generale, che prevedono salari minimi saranno introdotti soltanto in modo mirato
e in caso di reiterato abuso delle condizioni minime e usuali di lavoro valevoli nel ramo e nella
regione interessati.
 Il carico di lavoro amministrativo per i controlli necessari deve essere altresì il meno oneroso
possibile. Per agevolare tali procedure la Confederazione attiverà una piattaforma Internet,
sulla quale sarà possibile consultare i salari minimi e tutte le informazioni rilevanti a tutela dei
lavoratori.
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14
5.
Immigrazione e integrazione
L’immigrazione è forse sfuggita ad ogni controllo?
No. L‟immigrazione è evoluta in modo controllato e si è adeguata alle richieste dell‟economia. Per poter venire a lavorare in Svizzera, occorre soddisfare alcune condizioni: infatti le autorizzazioni di soggiorno vengono rilasciate ai titolari di un contratto di lavoro oppure a coloro che possono attestare di
essere in grado di vivere di un‟attività rimunerativa indipendente. Le persone che non esercitano
un‟attività lucrativa devono poter dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle
proprie necessità e avere stipulato un‟assicurazione malattie. Pertanto, l‟immigrazione varia seguendo
le necessità dell’economia elvetica. Le recenti verifiche comprovano tale fenomeno: mentre
l‟immigrazione aveva segnato un‟impennata durante il periodo di alta congiuntura economica, essa è
diminuita notevolmente nell‟ultimo trimestre 2008 a causa del rallentamento dell‟economia. Il saldo
migratorio (ossia la differenza tra immigrazioni ed emigrazioni) si è quasi dimezzato (- 47 %) durante il
quarto trimestre 2008 per assestarsi a 14 167 persone.
Vista nell‟insieme, in Svizzera l‟immigrazione netta (saldo migratorio) è inizialmente calata dal 2002,
per poi far registrare dal 2005 un aumento riconducibile alla congiuntura favorevole. Si è potuto osservare segnatamente un cambiamento nella composizione dell‟immigrazione: i cittadini degli Stati terzi
sono stati sostituiti da quelli provenienti dall‟UE/AELS (Associazione europea di libero scambio). Questa evoluzione rispecchia la politica migratoria della Confederazione: viene data preferenza
all‟immigrazione dall‟UE rispetto a quella proveniente dagli Stati terzi.
Dall‟abolizione dei contingenti per i “vecchi” 15 Stati dell‟UE, avvenuta il 1° giugno 2007, è stato registrato un notevole aumento della domanda di autorizzazioni di dimora di lunga durata (permessi B,
concessi per 5 anni) e una leggera flessione delle autorizzazioni per dimoranti temporanei (permessi L,
validi per 4 - 12 mesi). Tuttavia, oltre la metà dei nuovi permessi B appena rilasciati riguardava persone già presenti in Svizzera con lo statuto di dimoranti temporanei oppure già attive nel nostro Paese
quali frontalieri. Tali persone non hanno fatto altro che convertire il loro permesso di dimora temporanea in autorizzazione di dimora di lunga durata oppure hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera (effetto legato al cambiamento di statuto di dimorante temporaneo).
L‟immigrazione proveniente dagli Stati dell‟Europa centrale ed orientale, che hanno aderito all‟UE nel
2004 (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, ecc.), non ha oltrepassato le previsioni. I contingenti previsti per i permessi di soggiorno non sono stati esauriti. Durante il secondo anno di contingentamento
(tra giugno 2007 e maggio 2008) la richiesta si è spostata verso le autorizzazioni di dimora di lunga
durata: è stato utilizzato il 99 per cento dei permessi B previsti dal contingente mente invece è stato
sollecitato solo il 67 per cento dei permessi di breve durata (L).
Per quale motivo la Svizzera rinuncerà ad attivare la clausola di salvaguardia (ossia la possibilità di reintrodurre i contingenti nei confronti dei vecchi Stati dell’UE)?
Qualora l‟immigrazione superi una soglia ben precisa, definita nell‟Accordo sulla libera circolazione
delle persone (superiore al 10 % della media dei tre anni precedenti), la Svizzera può reintrodurre i
contingenti (vale a dire può limitare, per la prima volta dal 1° giugno 2008, il numero dei permessi di
soggiorno) nei confronti dei “vecchi” 15 Stati dell‟UE (Germania, Francia, Italia, ecc.).
In pratica, un anno dopo l‟abolizione dei contingenti, tale criterio è soddisfatto per quanto riguarda i
permessi B (5 anni) ma non per i permessi L (4 - 12 mesi). Il Consiglio federale ha vagliato le conseguenze politiche ed economiche di una reintroduzione dei contingenti ed è giunto alla conclusione che
non è opportuno attivare la clausola di salvaguardia per i seguenti motivi:
 l‟esperienza della libera circolazione delle persone si rivela assai positiva: l‟immigrazione
dall‟Unione europea ha seguito l‟andamento congiunturale, adeguandosi alle richieste
dell‟economia elvetica, e pertanto ne ha favorito la crescita; grazie alla congiuntura economica
favorevole, la disoccupazione è notevolmente calata; le misure di accompagnamento contro il
dumping salariale e sociale si sono dimostrate efficaci; per quanto riguarda l‟aumento dei costi
delle assicurazioni sociali, quest‟ultimo si è rivelato inferiore al previsto;
 attualmente, l‟economia elvetica è ancora fortemente dipendente dalla forza lavoro proveniente dall‟Unione europea.
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Nelle attuali circostanze, la Svizzera non ha quindi alcun interesse a reintrodurre i contingenti. Il Consiglio federale si riserva tuttavia di vagliare ulteriormente la situazione e di riconsiderare eventualmente la sua conclusione qualora le condizioni economiche o del mercato del lavoro dovessero mutare significativamente.
Perché il numero d’immigrati tedeschi, portoghesi e francesi è particolarmente alto in Svizzera?
L‟Accordo sulla libera circolazione, privilegiando l‟immigrazione proveniente dagli Stati dell‟UE, ha determinato un cambiamento nella composizione dell’immigrazione: il numero degli immigrati provenienti
dai Paesi dell‟UE ha registrato un aumento a fronte di una flessione dei lavoratori provenienti da Stati
terzi (quali i Paesi dei Balcani o la Turchia). Fra gli Stati dell‟UE, il notevole aumento dell‟immigrazione
dalla Germania (immigrazione netta pari a 30 702 unità nel 2007), dal Portogallo (9 366) e dalla Francia (7 962) compensa il rimpatrio degli Spagnoli (- 2 166). I motivi di questo flusso migratorio è riconducibile, almeno per quanto concerne la Germania e la Francia, alle loro affinità linguistiche e culturali
nonché alla vicinanza geografica. Inoltre il livello di formazione di quei Paesi è particolarmente elevato
e la richiesta da parte delle imprese elvetiche di specialisti altamente qualificati è particolarmente
grande. Per quanto concerne il Portogallo, una forte presenza di cittadini di nazionalità portoghese tra
la popolazione straniera della Svizzera (soprattutto nella Svizzera romanda) è tradizionalmente ben
radicata.
Dovremo attenderci un’immigrazione di massa proveniente dalla Bulgaria e dalla Romania?
No. L‟estensione della libera circolazione delle persone a questi Stati avviene progressivamente e in
maniera controllata: le restrizioni esistenti concernenti l‟accesso al mercato del lavoro (contingenti dei
permessi di dimora, “preferenza nazionale” o priorità ai lavoratori indigeni, controlli preliminari delle
condizioni salariali e lavorative) restano valide per un periodo di sette anni. In caso di entrata in vigore
delle disposizioni transitorie nel corso del 2009, quest‟ultime rimarrebbero valide sino al 2016. Per ulteriori tre anni potrà poi essere attivata una clausola di salvaguardia che permetterà di reintrodurre i
contingenti nel caso d‟immigrazione eccessiva non auspicata.
Per ottenere un‟autorizzazione di soggiorno in Svizzera, occorre soddisfare una delle tre condizioni
seguenti: avere concluso un contratto di lavoro, svolgere un‟attività indipendente oppure – per le persone che non esercitano un‟attività lucrativa – dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per
sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un‟assicurazione malattie. Non bisogna inoltre dimenticare che l‟immigrazione si adegua in larga parte alle necessità dell’economia svizzera, favorendone in tal modo lo sviluppo economico.
Pur beneficiando di un numero ristretto di contingenti stabiliti anticipatamente e in maniera autonoma
dalla Svizzera, i cittadini bulgari e rumeni hanno sollecitato finora pochissime autorizzazioni di soggiorno: questo convalida l‟assenza di pressione migratoria proveniente da entrambi quei Paesi. Dei
contingenti a disposizione per Bulgari e Rumeni, validi per un anno (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2009), sono stati richiesti solamente 100 – su 282 – permessi di dimora B (un anno) e appena 76 – su
1 006 – permessi di soggiorno di breve durata (L).
Analogamente, le esperienze realizzate con gli altri Paesi dell‟Europa dell‟Est, tra cui la Polonia, hanno evidenziato che, nonostante la forte differenza salariale tra la Svizzera e la Polonia, non sussiste
alcun massiccio afflusso migratorio. E` lecito prevedere un andamento simile anche con la Bulgaria e
la Romania.
Molti Rumeni sono emigrati in Italia: per quale motivo non verrebbero anche in Svizzera?
La forte immigrazione di Rumeni osservata in Italia non può essere riportata ad altri Stati, poiché ha le
sue radici in motivi ben precisi:
 l‟affinità linguistica della lingua italiana con quella rumena;
 l‟effetto di una migrazione a catena: i nuovi emigranti si stabiliscono nel Paese nel quale risiedono già numerosi connazionali; contrariamente alla Svizzera, è già parecchio tempo che intere comunità di Rumeni vivono in Italia: infatti, oltre mezzo milione di cittadini rumeni si sono
insediati legalmente in Italia mentre in Svizzera sono meno di 4 000;
 le restrizioni concernenti l’accesso al mercato del lavoro applicate in Italia non interessano
praticamente i cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania; difatti numerosi settori eco16
nomici (agricoltura, edilizia, turismo, servizi di collaborazione domestica o di cure) sono esclusi dalle restrizioni e inoltre l‟accesso per i lavoratori autonomi è già stato liberalizzato.
Con la libera circolazione delle persone, non corriamo forse il rischio di spalancare le porte
dell’immigrazione ai futuri membri dell’UE quali la Turchia e i Paesi dei Balcani?
L‟estensione dell‟Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone ad ogni nuovo Stato membro dell‟Unione europea non avverrà mai automaticamente. Verrà nuovamente concordato, in un protocollo aggiuntivo, un regime transitorio ad hoc che garantirà un‟apertura controllata dei mercati del
lavoro. Ogni ulteriore estensione potrà essere altresì oggetto di votazione.
Per il momento, solo due Stati stanno negoziando in vista di un‟eventuale adesione: la Croazia e la
Turchia. Le trattative di adesione tra l‟UE e la Turchia si protrarranno verosimilmente ancora per un
lungo periodo; e non si concluderanno prima del varo del preventivo dell‟UE, vale a dire non prima del
2014. In merito alla libera circolazione delle persone con la Turchia, la stessa UE ha annunciato di
prendere in considerazione l‟introduzione di periodi transitori di lunga durata, di normative speciali e di
clausole di salvaguardia permanenti.
Attualmente si prevede soltanto l‟adesione all‟UE della Croazia che però è uno Stato molto più piccolo
della Svizzera (4,5 milioni di abitanti) e non presenta un notevole potenziale migratorio.
I cittadini dell’UE sono ben integrati?
I cittadini dell‟Unione europea sono piuttosto ben intergrati. Una buona integrazione dipende essenzialmente dal livello di formazione, dalle qualifiche professionali e dalle conoscenze linguistiche: questi
tre fattori sono inoltre fondamentali per ottenere un posto di lavoro. Dall‟introduzione della libera circolazione delle persone nel 2002, la manodopera proveniente dall‟UE, immigrata in Svizzera a dipendenza delle richieste dell‟economia, è costituita prevalentemente da persone che dispongono di buone
o addirittura ottime qualifiche professionali. Sussiste tuttavia un certo “divario tra Nord e Sud”: nelle
precedenti fasi migratorie infatti, le persone originarie del Nord Europa spesso avevano una migliore
formazione rispetto a quelle provenienti dall‟Europa del Sud. Quest‟ultimi immigrati hanno incontrato
maggiori difficoltà nel padroneggiare una delle nostre lingue nazionali e ancora oggi risentono di questo “handicap”.
In che modo la Svizzera può promuovere l’integrazione degli stranieri?
La politica d‟integrazione della Svizzera privilegia le pari opportunità di partecipazione alla società
svizzera e punta quindi a promuovere l‟integrazione ovunque sia possibile al fine di garantire agli stranieri l‟accesso alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie. L‟integrazione va contemplata alla stregua di un tema che interessa l‟insieme delle strutture della società e tutti i livelli politici. La promozione dell‟integrazione, a
livello federale, si richiama ad un piano articolato in 45 misure che interesserà tutti i dipartimenti federali. Al centro del pacchetto di misure: la lingua, la formazione, il lavoro e le relazioni sociali a livello locale (“vita di quartiere”). Altri provvedimenti riguardano la sicurezza pubblica, lo sport, la salute, i dati
statistici nonché la lotta contro il razzismo. Grazie al programma di promozione dell‟integrazione degli
stranieri 2008 - 2011, che dispone di uno stanziamento di 14 milioni di franchi all‟anno (16 milioni dal
2009), il DFGP mette a disposizione i mezzi che permettono ai Cantoni di appoggiare i progetti locali
di apprendimento della lingua o nell‟ambito della formazione.
Occorrono ulteriori misure d’integrazione in previsione dell’estensione della libera circolazione
alla Bulgaria e alla Romania?
Può darsi che parte degli immigranti, provenienti da questi Paesi, abbia bisogno di seguire dei corsi
d‟integrazione o di lingua. L‟attuale ventaglio di possibilità permetterebbe, se necessario, di rispondere
a tale evenienza.
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17
6.
Posti di lavoro e tasso di disoccupazione
Le imprese beneficiano dell’Accordo sulla libera circolazione. Che ne è dei dipendenti svizzeri?
I lavoratori svizzeri beneficiano di un triplice vantaggio:
 la libera circolazione delle persone, quale decisivo fattore di crescita economica, rafforza sia
la produttività svizzera sia il mercato del lavoro interno; la disponibilità di una manodopera sufficiente e qualificata favorisce la competitività delle imprese e contribuisce a ridurre il rischio di
delocalizzazione all‟estero delle fasi di finitura; le opportunità di crescita risultanti da una congiuntura economica favorevole possono essere meglio sfruttate; ciò si traduce nel mantenimento del livello occupazionale esistente e nella creazione di nuovi posti di lavoro;
 con il potenziamento delle misure di accompagnamento all‟Accordo sulla libera circolazione
delle persone, avvenuto il 1° aprile 2006, la tutela dei lavoratori contro il dumping salariale e
sociale è migliorata: la frequenza dei controlli è stata intensificata e le sanzioni comminate sono state più severe; nei comparti, in cui di solito la manodopera è poco retribuita e il rischio di
dumping è più alto, le retribuzioni salariali in Svizzera hanno segnato mediamente negli ultimi
anni un sensibile aumento (2004 - 2006);
 e infine, l‟Accordo offre agli Svizzeri l‟opportunità di accedere al mercato europeo del lavoro
alle medesime condizioni dei cittadini europei nonché la possibilità di stabilirsi nell‟UE a condizioni meno vincolanti.
Gli Svizzeri rischiano di perdere il loro posto di lavoro?
Le esperienze maturate in oltre sei anni comprovano che la disoccupazione in Svizzera rispecchia
l‟evoluzione congiunturale scendendo negli ultimi anni da quasi il 4 per cento (2003) al 2,6 per cento
(2008). Questo tasso è uno dei più bassi in Europa. Il tasso di disoccupazione degli Svizzeri (1,9 %
nel 2008) è sempre rimasto a un livello nettamente inferiore a quello dei cittadini stranieri (5,0 % nel
2008), facendo anche registrare un calo più marcato (tra il 2005 e il 2008: - 35 % per gli Svizzeri, 23 % per i cittadini dell‟UE). I timori paventati in proposito non si sono avverati.
Nei settori con un‟alta percentuale di manodopera immigrata non si è riscontrato alcun aumento significativo della disoccupazione. Il maggiore afflusso di manodopera straniera è stato riscontrato nelle categorie professionali nelle quali l‟impiego della manodopera indigena è aumentato (in particolar modo
nelle professioni di livello universitario o nel settore tecnico). Si tratta segnatamente di categorie professionali che, durante le precedenti fasi congiunturali favorevoli, avevano fatto velocemente riscontrare una carenza di personale. Risulta quindi che l‟immigrazione permetta in realtà di sopperire efficacemente alla carenza di manodopera esistente in taluni settori in Svizzera. Questa immigrazione favorisce pertanto la crescita economica e contribuisce nel contempo a stimolare l‟occupazione.
Anche altri settori hanno registrato un certo livello d‟immigrazione e non è escluso che quest‟ultima
abbia contribuito a frenare leggermente il calo della disoccupazione. La congiuntura è stata assai favorevole allo sviluppo economico e all‟occupazione: il numero di posti di lavoro a tempo pieno o parziale è aumentato di oltre 250 000 unità dalla metà del 2004. Considerato l‟elevato livello di qualifica
della manodopera immigrata e dei suoi effetti benefici sulla crescita economica, si prevede che la disoccupazione strutturale non subirà aumenti a lungo termine.
In alcune regioni con un‟alta occupazione di frontalieri, quali il Ticino e quella del Lemano, non si può
tuttavia escludere che la crescita dell‟offerta di manodopera abbia aumentato la pressione sugli Svizzeri alla ricerca di lavoro.
Mentre invece, il rifiuto della libera circolazione delle persone e la conseguente denuncia da parte
dell‟UE del pacchetto dei Bilaterali I, dovrebbero comportare ripercussioni disastrose sul tasso di occupazione: l‟assunzione della manodopera occorrente, proveniente dall‟Unione europea, nonché
l‟accesso delle imprese svizzere esportatrici al mercato unico europeo diventerebbero più gravosi. Ciò
comporterebbe notevoli svantaggi a livello di competitività nei confronti della concorrenza europea e la
piazza economica svizzera ne risulterebbe indebolita. Le imprese potrebbero vedersi costrette a delocalizzare Maggiormente all‟estero la produzione e i posti di lavoro.
18
In Ticino e nella regione del Lemano, il tasso di disoccupazione è più elevato e diminuisce più
lentamente a causa della libera circolazione?
A livello svizzero, si rileva che:
 il tasso di disoccupazione degli Svizzeri si è collocato sempre nettamente al di sotto di quello
degli stranieri provenienti dall‟UE - 15 o dagli Stati terzi e ha fatto registrare anche il calo più
marcato (tra il 2005 e il 2008: Svizzeri - 35 %, cittadini dell‟UE - 23 %);
 nei settori con un‟alta percentuale d‟immigrazione non si riscontra alcun aumento significativo
della disoccupazione; mentre in vece l'immigrazione più marcata è stata registrata proprio nei
settori professionali in cui la popolazione attiva locale ha anch‟essa osservato un aumento
dell‟occupazione.
In talune regioni che si distinguono per una massiccia presenza di lavoratori frontalieri, quali il Ticino e
la Svizzera romanda (area del Lemano), non è escluso che la maggiore offerta di manodopera abbia
frenato il calo del tasso di disoccupazione. In Svizzera romanda e in Ticino, la manodopera che ha
beneficiato della libera circolazione delle persone era per lo più meno qualificata e questo può avere
contribuito a mettere sotto pressione il bacino di manodopera locale. In queste regioni, il tasso di disoccupazione era già notevolmente superiore alla media nazionale, già prima dell‟introduzione della
libera circolazione delle persone.
Cosa accade quando la congiuntura subisce una battuta di arresto e i posti di lavoro una flessione?
Gli Accordi bilaterali costituiscono la chiave di volta delle relazioni proficue tra la Svizzera e il suo principale partner economico: l‟Unione europea. Ed è proprio in periodi dominati dall‟incertezza circa gli
sviluppi dell‟economia che condizioni quadro stabili si rivelano determinanti per le imprese e di conseguenza per la sicurezza dell‟impiego. La libera circolazione delle persone, in particolare, riveste grande importanza per quanto riguarda la competitività delle imprese situate in Svizzera.
L‟immigrazione rispecchia l’andamento congiunturale, ossia tende a seguire la richiesta di personale
da parte delle imprese. Quando la crescita economica rallenta, il numero di cittadini dell‟UE che emigra in Svizzera diminuisce. Questo meccanismo migliora la flessibilità del mercato svizzero del lavoro.
Gli immigrati provenienti dall‟UE sono di norma giovani, altamente qualificati e mobili. Essi appartengono quindi ad una categoria di persone meno soggette alla disoccupazione; oltretutto questi giovani
sono disposti, in linea di massima, a lasciare la Svizzera per cercare un nuovo impiego. Il tasso di
rimpatrio dei cittadini dell‟UE è altresì relativamente elevato (negli ultimi anni, mediamente oltre il
50 %).
Ovviamente, i lavoratori dipendenti provenienti dall‟UE, al pari degli Svizzeri, hanno diritto alle prestazioni dell‟assicurazione contro la disoccupazione, se hanno versato i contributi previsti dalla relativa
normativa (per un periodo minimo di versamenti pari ad un anno). Con la relativa revisione della legge
dovrebbe essere garantito, a lungo termine, il finanziamento dell‟assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche in caso di rialzo della disoccupazione consecutivo al cedimento congiunturale (tramite una combinazione di tagli alle prestazioni e di aumenti delle trattenute sui salari).
La libera circolazione delle persone è stata attuata nell‟Unione europea già da parecchio tempo ed ha
quindi superato numerosi cicli congiunturali. Da questa esperienza europea risulta che la libera circolazione delle persone ha dato buoni risultati e che rimane uno dei capisaldi del mercato comunitario. A
livello di tassi di disoccupazione, sussistono ancora importanti differenze tra Stati membri; tuttavia non
è stato rilevato alcun livellamento a scapito di quei Paesi che presentano un basso tasso di disoccupazione.
Se l’offerta di manodopera è maggiore, i posti di tirocinio non rischiano di essere soppressi?
Non esistono indicazioni che permettano di affermare che i posti di tirocinio sono minacciati dalla forza
lavoro estera. Nei bilanci relativi alla situazione dei posti di tirocinio, stabiliti mensilmente da ciascun
Cantone, non si segnala nulla in proposito. Anzi, dal 2002, la situazione ha mostrato una tendenza al
miglioramento: l‟offerta di posti è andata aumentando più rapidamente del numero di giovani alla ricerca di un posto di tirocinio. Nel 2008, l‟offerta di posti di apprendistato è aumentata dell‟11 per cento
rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente (i dati si riferiscono al 31 agosto 2008). Nello stesso
19
periodo, il numero di giovani alla ricerca di un posto di tirocinio era aumentato solo del quattro per
cento. Tale indicatore, dimostra quindi che questo settore occupazionale non corre alcun pericolo.
La libera circolazione delle persone prevede anche il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e degli altri titoli?
Affinché ci si possa avvalere della libera circolazione delle persone e i lavoratori specializzati siano in
grado di esercitare la propria professione nei diversi Paesi, la Svizzera partecipa, tramite l‟Accordo
sulla libera circolazione, al sistema comune dell‟UE del riconoscimento dei diplomi. Questo sistema si
applica soltanto alle professioni regolamentate. Per professioni regolamentate s‟intendono tutte le professioni che possono essere esercitate in una nazione solo se si è in possesso di un diploma (ad
esempio ottico, insegnante, ecc.). Per il riconoscimento di un diploma in un altro Stato, durata e contenuto della formazione devono essere equivalenti. Per alcune professioni (in campo medico o per gli
architetti) il riconoscimento avviene quasi automaticamente. In tutti gli altri casi, il Paese ospitante ha il
diritto di paragonare la formazione e l‟esperienza professionale con quelli richiesti dal proprio sistema
e di concedere il riconoscimento oppure rifiutarlo richiedendo degli esami integrativi.
I titoli universitari – quali il dottorato e le specializzazioni successivo alla laurea – non sono regolati
dall‟Accordo sulla libera circolazione delle persone, bensì disciplinati a livello nazionale. In alcuni Paesi sono riconosciuti da parte dello Stato, in altri da parte delle università. In Svizzera i titoli sono sostanzialmente di competenza delle università. Per maggiori informazioni consultare per la Svizzera il
sito www.crus.ch, per l‟Europa e i suoi Paesi partner l‟indirizzo www.enic.naric.net.
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20
7.
Evoluzione dei salari e rischio di dumping salariale
I salari sono aumentati solo leggermente: è una conseguenza della libera circolazione?
Le ulteriori possibilità di reclutamento di forza lavoro hanno permesso, in pieno sviluppo economico, di
sopperire alla carenza di manodopera; questo ha ovviamente contribuito a consolidare la crescita economica senza tuttavia escludere nel contempo un leggero rallentamento dell‟evoluzione salariale.
Non è tuttavia possibile rilevare disparità sistematiche riferibili all‟evoluzione dei salari fra rami e regioni che hanno registrato un notevole aumento del numero di posti di lavoro attribuiti a lavoratori stranieri e quelli che hanno segnato un incremento meno marcato. Si ritiene che, col tempo, l‟elevato grado
di qualifica della manodopera proveniente dall‟Unione europea influirà positivamente sulla produttività.
A medio termine, questo potrebbe contribuire a dare una spinta verso l‟alto ai salari.
Le verifiche più recenti, relative alle misure di accompagnamento, comprovano che le usuali condizioni retributive in vigore in Svizzera sono state rispettate nella maggior parte dei casi: nei comparti in cui
solitamente la manodopera è poco retribuita e il rischio di dumping è maggiore, le retribuzioni salariali
svizzere hanno segnato mediamente un sensibile aumento.
La stampa riferisce di numerosi casi di dumping salariale. Quanto è grave questo problema?
Le misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale sono in linea di massima efficaci.
Gli accertamenti svolti dall‟entrata in vigore di queste misure, il 1° giugno 2004, hanno evidenziato che,
nella maggior parte dei contratti di lavoro ispezionati, le condizioni retributive e lavorative in vigore in
Svizzera sono state rispettate sebbene la proporzione di abusi rilevati sia stata più alta nei settori cosiddetti “a rischio” (ramo alberghiero o edilizia). Proporzionalmente, i salari sono aumentati maggiormente nei settori poco rimunerati, ossia in quei settori nei quali il rischio di dumping salariale è, per
l‟appunto, più alto.
Negli ultimi tempi i controlli sono stati nettamente intensificati (dell‟ordine dell‟80 % fino a metà 2007) e
focalizzati in modo mirato sui settori cosiddetti a rischio, ragion per cui è stato registrato un aumento
del tasso di violazioni. Nel contempo le sanzioni comminate (multe più severe per violazione delle
condizioni retributive e divieti temporanei di prestare servizi) sono state applicate con maggiore rigore:
 in un anno e mezzo, (dal 1° gennaio 2066 al 30 giugno 2007), le competenti commissioni
hanno svolto 31 243 controlli ed emesso 5 112 sanzioni (2 190 multe, 2 833 avvertimenti e 89
esclusioni);
 nel settore dell‟edilizia sono state emesse sanzioni per un totale di 700 000 franchi, nell‟arco
di quattordici mesi (1° aprile 2006 - 30 giugno 2007) nei confronti di prestatori di servizi stranieri per mancata osservanza dei CCL dichiarati d‟obbligatorietà generale;
 tali sanzioni hanno sortito effetti positivi: il tasso di recidiva delle imprese multate una prima
volta ammontava all‟11 per cento nel 2005 mentre nel 2006 è sceso al 6 per cento.
Le più recenti indagini (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 2007) hanno evidenziato una percentuale di violazioni pari all‟8 per cento nei settori privi di contratti collettivi di lavoro
ai quali è stato conferito il carattere obbligatorio generale (CCL dichiarato d‟obbligatorietà generale).
Nei comparti interessati da un simile CCL, tale quota è risultata nettamente più elevata e raggiunge
mediamente il 2 per cento. Questo si spiega in particolar modo per il fatto che i CCL dichiarati
d‟obbligatorietà generale riguardano soprattutto i settori cosiddetti a rischio. Inoltre i partner sociali
svolgono controlli su denuncia aumentando così il tasso delle infrazioni accertate.
Nelle imprese con personale straniero distaccato con CCL dichiarati d‟obbligatorietà generale la percentuale delle violazioni si è presentata ancora più elevata raggiungendo il 32 per cento. Quest‟ultima
cifra deve tuttavia essere relativizzata, poiché interessa un numero esiguo di dipendenti: i lavoratori
distaccati per un breve periodo e soggetti all'obbligo di notifica rappresentano soltanto lo 0,4 per cento
circa del volume di lavoro annuo in Svizzera.
Tuttavia, ogni violazione delle condizioni salariali e lavorativi usuali in vigore in Svizzera è sicuramente
una di troppo. Pertanto l‟attuazione delle misure di accompagnamento contro il dumping viene costantemente migliorata e potenziata.
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I salari in Svizzera subiranno pressioni per la concorrenza dei bassi salari versati in Bulgaria e
in Romania?
Le condizioni retributive e lavorative vigenti in Svizzera valgono anche per i lavoratori provenienti da
questi due Paesi. Durante il periodo transitorio di sette anni, saranno eseguiti controlli preliminari sulle
condizioni salariali e lavorative dei lavoratori bulgari e rumeni. In seguito, nell‟ambito delle misure di
accompagnamento, questi lavoratori saranno soggetti a controlli eseguiti in modo mirato che naturalmente sono attuabili già durante il regime di transizione.
Le misure di accompagnamento saranno ulteriormente potenziate in vista dell’estensione alla
Bulgaria e alla Romania?
Le esperienze sinora raccolte hanno evidenziato che le attuali misure di accompagnamento (altrimenti
indicate come “misure collaterali”) sono sostanzialmente efficaci. Il numero dei controlli è notevolmente aumento lo scorso anno e le sanzioni comminate sono state più severe. Si tratta pertanto, di consolidare gli obiettivi raggiunti: occorre mantenere elevata la frequenza dei controlli sui lavoratori distaccati e sistematizzare l‟osservazione del mercato del lavoro per le imprese elvetiche. A tal fine non servono nuove misure di accompagnamento.
Occorre invece migliorare l‟attuazione delle misure esistenti:
 il numero dei controlli dovrebbe aumentare, a partire dal 2010, del 20 per cento (passando da
22 500 a 27 000) per poter mantenere la stessa frequenza di controlli dato l‟aumento delle
opportunità di assunzione;
 l‟offerta informativa verrà migliorata: la Confederazione attiverà una piattaforma Internet, sulla
quale sarà possibile consultare i salari minimi e tutte le informazioni relative ai salari e alle
condizioni lavorative;
 infine dovrebbe essere migliorato lo scambio d’informazioni tra autorità e organi di controllo,
ad esempio tra le casse di disoccupazione e le commissioni tripartitiche e/o paritetiche in caso
di sospetta violazione dei salari minimi; i Cantoni dovrebbero anche essere abilitati ad inoltrare gli annunci concernenti gli impieghi di breve durata (sino a 90 giorni annui) agli organi di
controllo, affinché quest‟ultimi siano in grado di pianificare i loro controlli in modo più mirato.
La libera circolazione delle persone aggraverà il problema del lavoro in nero?
No, al contrario. Grazie all‟apertura del mercato del lavoro, il lavoro in nero tenderà a diminuire. La
possibilità di assumere con facilità e legalmente il personale ad hoc di cui si necessita, fa venir meno
la motivazione a impiegare lavoratori in nero.
Inoltre, dall‟inizio del 2008, è entrata in vigore la legge federale contro il lavoro in nero che contempla
diversi provvedimenti per lottare contro questo problema: inasprimento dei controlli da parte dei Cantoni, scambio d‟informazioni tra le autorità, sanzioni più severe contro i datori di lavoro colpevoli (esclusione dell‟impresa dagli appalti pubblici e riduzione degli aiuti finanziari pubblici) nonché procedure amministrative semplificate nei settori delle assicurazioni sociali e dell‟imposta alla fonte.
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8.
Impatto sulle assicurazioni sociali
La libera circolazione delle persone ha comportato un onere maggiore per le assicurazioni sociali?
No. I costi aggiuntivi delle assicurazioni sociali sono stati nettamente inferiori al previsto, raggiungendo appena il 60 per cento delle ipotesi formulate dalle autorità. Un aumento della popolazione comporta necessariamente da un lato maggiori entrate, dall‟altro maggiori costi per le assicurazioni sociali. In
questo ambito, la libera circolazione delle persone rappresenta un ulteriore vantaggio, in quanto la
maggior parte delle persone provenienti dai Paesi dell‟UE che si trasferisce nel nostro Paese è giovane, qualificata o altamente qualificata e in età lavorativa. Essa quindi rischia meno di perdere il posto
di lavoro. Inoltre queste persone migliorano il rapporto tra persone attive e pensionati, contribuendo
così a finanziare le assicurazioni sociali svizzere (AVS e AI).
 I cittadini provenienti dall‟Unione europea sono notevolmente meglio integrati sul mercato del
lavoro rispetto a quelli provenienti da Paesi terzi: il tasso di disoccupazione dei cittadini dei
Paesi dell‟UE - 15 è due volte inferiore a quello relativo ai cittadini dei Paesi terzi. Pertanto
l‟onere riferibile ai cittadini dell‟UE sull‟assicurazione contro la disoccupazione è minore.
Dall‟introduzione della libera circolazione delle persone, la percentuale di stranieri disoccupati,
residenti in Svizzera, ha segnato una lieve flessione, nonostante la proporzione di cittadini
stranieri rispetto alla popolazione totale sia aumentata.
 Anche la percentuale di cittadini dell‟UE che usufruiscono dell‟assistenza sociale corrisponde
alla metà rispetto alla stessa percentuale di tutti gli altri cittadini stranieri residenti in Svizzera
ed è solo leggermente superiore alla percentuale riferibile ai cittadini svizzeri.
 Per quanto concerne i contributi AVS/AI, i cittadini dell‟UE hanno versato contributi che – proporzionalmente – superano le prestazioni sociali percepite.
L’assicurazione sociale è confrontata ad un maggiore onere oppure ad un aumento del numero
di abusi?
Dall‟introduzione della libera circolazione delle persone la percentuale di cittadini stranieri senza
un‟occupazione, residenti in Svizzera, ha segnato un lieve calo, rappresentando uno sgravio per
l‟assicurazione contro la disoccupazione. Dal 2000, il tasso dei cittadini stranieri disoccupati è diminuito leggermente portandosi al 42,5 per cento (2007), pari ad un lieve calo del 4 per cento, nonostante
l‟aumento costante della proporzione di cittadini stranieri nella popolazione. La libera circolazione delle
persone ha determinato un cambiamento nella composizione dell‟immigrazione, ossia si è riscontrato
un aumento di forza lavoro prevalentemente qualificata o altamente qualificata proveniente dall‟UE a
fronte di una flessione di cittadini provenienti da Stati terzi. Questi lavoratori qualificati provenienti
dall‟Unione europea rischiano meno di divenire disoccupati. Il tasso di disoccupazione dei cittadini
dell‟UE, residenti in Svizzera, è due volte inferiore a quello relativo ai cittadini dei Paesi terzi, ma
all‟incirca doppio rispetto a quello degli Svizzeri.
Una regolamentazione ben precisa e una restrizione dei diritti assicurativi permettono di contenere i
costi e il numero degli abusi dell‟assicurazione contro la disoccupazione.
 Chi non trova occupazione, non ottiene alcun permesso di dimora. Chi è alla ricerca di lavoro
può soggiornare in Svizzera soltanto per un periodo limitato, durante il quale può cercare lavoro (3 mesi senza autorizzazione, in seguito ulteriori tre mesi con un permesso di soggiorno di
breve durata). Tali persone non hanno alcun diritto alle prestazioni dell‟assicurazione contro la
disoccupazione svizzera e sono altresì escluse dall‟assistenza sociale. Se non riescono a trovare un impiego, non possono prolungare il loro soggiorno in Svizzera.
 Il diritto a percepire l‟indennità di disoccupazione in Svizzera spetta soltanto a coloro che hanno lavorato nel nostro Paese e hanno soddisfatto il periodo minimo di versamento dei contributi previsto in Svizzera. Questo ammonta a 12 mesi. I dimoranti temporanei (permessi L) devono aver soddisfatto interamente questo periodo in Svizzera durante il regime transitorio. Le
persone titolari di un‟autorizzazione di dimora di lunga durata (permesso B) possono percepire
il sussidio svizzero di disoccupazione, anche se una parte dei versamenti contributivi è stata
eseguita in un altro Paese (conformemente al principio cosiddetto della “totalizzazione” dei periodi di assicurazione e di occupazione). L‟autorizzazione di dimora di lunga durata (permesso
B) può essere limitata ad un anno se il titolare non ha ritrovato un‟occupazione. Al termine di
questo periodo, l‟autorizzazione può essere revocata.
 In caso di abusi il diritto di soggiorno nonché il diritto di percepire il sussidio di disoccupazione
saranno annullati. Si è in presenza di un abuso quando un contratto di lavoro è stato concluso
23
con il mero scopo di ottenere un permesso di soggiorno e pertanto viene sciolto subito dopo
l‟ottenimento di tale autorizzazione.
Chi ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera?
Hanno diritto alle indennità di disoccupazione svizzere (ossia 400 indennità giornaliere al massimo,
corrispondenti al 70 - 80 % del guadagno assicurato) solamente le persone che hanno lavorato in
Svizzera e che hanno versato i contributi durante almeno 12 mesi, sull‟arco di due anni. Durante il periodo transitorio, i titolari di un‟autorizzazione di soggiorno di breve durata (permesso L) debbono avere versato la totalità dei contributi in Svizzera per almeno 12 mesi. Per quanto riguarda i titolari di
un‟autorizzazione di dimora (permesso B), questi hanno diritto a percepire i sussidi di disoccupazione
anche se hanno versato una parte dei contributi assicurativi in un Paese dell‟Unione europea (principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione).
Il diritto ai sussidi di disoccupazione è vincolato a talune condizioni: il cittadino straniero disoccupato,
alla stregua degli Svizzeri nella medesima situazione, deve dimostrare di cercare attivamente un nuovo posto di lavoro fornendo, mese dopo mese, all‟Ufficio regionale di collocamento (URC), quale prova, le domande di assunzione regolarmente spedite. Se si presenta un‟occupazione ritenuta adeguata,
la persona disoccupata ha l‟obbligo di accettarla. L‟assenza d‟impegno o la mancanza di buona volontà nel cercare un posto di lavoro, le frodi e le truffe all‟assicurazione, il fatto di mettersi deliberatamente in disoccupazione oppure non accettare un posto di lavoro legittimamente adeguato porta alla sospensione del versamento delle indennità giornaliere di disoccupazione (da una a sessanta aliquote in
funzione della gravità dell‟abuso). In caso di mancata osservanza reiterata di questi obblighi, la persona perde il diritto ai sussidi di disoccupazione.
Un cittadino dell’UE ha diritto alle indennità di disoccupazione pur avendo lavorato un solo
giorno in Svizzera?
In teoria, sarebbe possibile, applicando il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di
occupazione, usufruire delle prestazioni dell‟assicurazione contro la disoccupazione dopo aver lavorato un solo giorno in Svizzera. Tuttavia, il fatto che una persona che ha appena iniziato un‟attività, si
metta deliberatamente in disoccupazione, desta generalmente sospetti per cui l‟URC si attiva al fine di
ottenere chiarimenti nell‟intento di approfondire le circostanze che hanno portato alla rottura del recente nonché dei precedenti contratti di lavoro (cessazione dell‟attività senza motivi plausibili).
Si tratta di determinare se ci si trova in presenza di un manifesto abuso del proprio diritto (Codice civile svizzero, art. 2). Se del caso, la persona interessata perderebbe il diritto ai sussidi di disoccupazione così come verrebbe annullato il suo permesso di soggiorno. Si è in presenza di abuso se, ad esempio, una persona stipula un contratto di lavoro all‟unico scopo di ottenere un‟autorizzazione di
soggiorno oppure per poter usufruire, in modo fraudolento, delle prestazioni dell‟assicurazione contro
la disoccupazione. Si procede quindi ad un‟indagine e se risulta che si tratta effettivamente di abuso,
questo viene sanzionato con la sospensione del diritto alle indennità (Legge sull‟assicurazione contro
la disoccupazione LADI, art. 30). E così, ad esempio, il versamento delle indennità giornaliere di disoccupazione verrà sospeso fino a 60 giorni (corrispondenti a tre mesi) per un cittadino dell‟UE che si
ritrova disoccupato per propria colpa.
In base alle verifiche fatte fino ad oggi, si evince che i timori paventati secondo i quali numerose persone sarebbero tentate di venire in Svizzera con l‟unico scopo di percepire indebitamente i sussidi di
disoccupazione, non si sono avverati. Da quando è stata introdotta la libera circolazione delle persone,
vale a dire da oltre sei anni, solo 670 persone (su 600 000 cittadini dell‟Unione europea attivi in Svizzera) hanno fatto valere legittimamente il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di
occupazione (i contributi versati precedentemente all‟estero vengono presi in considerazione al momento del computo della durata e dell‟ammontare dei sussidi di disoccupazione ai quali il disoccupato
ha diritti ai sensi della legge).
In caso di flessione congiunturale, l’assicurazione contro la disoccupazione sarà gravata eccessivamente?
E` vero che, in caso di recessione, le uscite dell‟assicurazione contro la disoccupazione aumentano;
tuttavia non si prevede un‟impennata dei costi per diverse ragioni: in primo luogo, il sussidio di disoccupazione svizzero spetta unicamente a coloro che hanno lavorato in Svizzera e hanno versato i contributi assicurativi per il periodo minimo legale di 12 mesi (si veda in proposito la domanda preceden24
te). Coloro che soddisfano questa condizione, hanno diritto, al pari dei cittadini svizzeri, alle indennità
di disoccupazione. Lo stesso vale per gli Svizzeri che risiedono nell‟UE, che lavorano in un Paese
dell‟UE e si ritrovano disoccupati.
Gli immigrati provenienti dall‟UE sono per lo più giovani, qualificati e mobili. Essi appartengono quindi
ad una categoria di persone meno soggette alla disoccupazione; oltretutto questi giovani sono disposti
in linea di massima a lasciare la Svizzera per cercare un nuovo impiego. Il tasso di rimpatrio dei cittadini dell‟UE è altresì relativamente elevato (in media ben oltre il 50 per cento).
La libera circolazione delle persone è stata attuata nell‟Unione europea già da parecchio tempo ed ha
quindi superato diversi cicli congiunturali. Dall‟esperienza europea risulta che la libera circolazione
delle persone ha dato buoni risultati e che essa rimane uno dei pilastri fondamentali del mercato comunitario. A livello di tassi di disoccupazione, sussistono differenze rilevanti tra Stati membri; tuttavia
non è stato osservato alcun livellamento a scapito di quei Paesi che presentano un basso tasso di disoccupazione.
L’assistenza sociale svizzera sarà gravata eccessivamente dai cittadini dell’UE?
L‟onere riferibile ai cittadini dell‟UE è relativamente lieve: la percentuale di cittadini dell‟UE che usufruiscono dell’aiuto sociale (ossia la percentuale di cittadini dell‟UE che dipendono dall‟assistenza rispetto alla popolazione dell‟UE residente in Svizzera) supera appena il 3 per cento e corrisponde alla
metà del tasso di tutti gli stranieri ed è leggermente superiore alla percentuale riferibile agli Svizzeri
(2,2 % nel 2005).
Il diritto di fruire del sussidio sociale è limitato da disposizioni ben precise:
 coloro che non esercitano un’attività lucrativa nonché i lavoratori indipendenti perdono il diritto
di soggiorno, qualora richiedano l‟assistenza sociale;
 le persone titolari di un’autorizzazione di dimora di lunga durata perdono il diritto alla libera
circolazione delle persone e il diritto a percepire i sussidi sociali se rinunciano volontariamente
al proprio lavoro; in caso di disoccupazione involontaria di lunga durata, l‟autorizzazione di
dimora (permesso B) può essere prorogata fino ad un anno al massimo se la persona si è ritrovata disoccupata involontariamente per oltre 12 mesi consecutivi; qualora questa persona
non ritrovasse un‟occupazione, perde il diritto di risiedere in Svizzera e, pertanto, il suo permesso di dimora può esserle ritirato; spetta alle autorità cantonali, competenti in materia
d‟immigrazione, prolungarlo fino ad un anno o meno, in base ai loro propri criteri;
 i frontalieri non hanno diritto a percepire l‟aiuto sociale nello Stato dove lavorano; lo stesso vale per le persone alla ricerca di un lavoro (ossia persone che emigrano in Svizzera unicamente per cercare lavoro).
I debiti dell’assicurazione invalidità (AI) aumenteranno a causa della libera circolazione delle
persone?
I problemi di finanziamento dell‟assicurazione invalidità non sono legati alla libera circolazione delle
persone. Dall‟introduzione di quest‟ultima non si è riscontrato alcun impatto significativo dei costi
dell‟AI. L‟immigrazione di cittadini, per lo più giovani e altamente qualificati, provenienti dall‟UE, non
dovrebbe comportare alcun onere particolare per l‟assicurazione AI: i cittadini stranieri provenienti dai
Paesi dell‟UE con la più alta percentuale d‟immigrazione in Svizzera (Germania, Francia, Inghilterra,
ad eccezione del Portogallo) usufruiscono di rendite AI nettamente inferiori alla media dei cittadini
svizzeri. Nell‟insieme, i cittadini dell‟UE versano contributi all‟AI (19 %) – proporzionalmente – superiori
alle prestazioni percepite (18 %).
I cittadini dell‟UE possono far valere il loro diritto a percepire una rendita AI svizzera; disposizioni ben
precise dovrebbero tuttavia evitare gli abusi. Un diritto alle prestazioni sorge non prima che sia decorso un anno d’incapacità lavorativa (almeno al 40 %). Prima di prendere in considerazione una rendita,
viene accertata se l'invalidità possa essere evitata con i provvedimenti d'integrazione. Inoltre occorre
che siano stati eseguiti versamenti contributivi per almeno un intero anno all’AI svizzera. L‟ammontare
della rendita dipende dall‟età del soggetto interessato e dalla durata dei contributi versati. La persona
che, a partire dall‟età di 20 anni, non abbia sempre versato i contributi assicurativi all‟AI, ha diritto a
percepire solo una rendita parziale.
25
a
La 5 revisione dell‟AI, approvata dal popolo nel 2007, ha introdotto strumenti volti al risanamento
dell‟AI. I provvedimenti d‟integrazione nel mondo del lavoro sono stati potenziati, l‟accesso alla rendita
è divenuto più gravoso. Inoltre sono state attuate misure di contenimento dei costi.
L’AVS subirà un onere eccessivo?
Nel breve e nel medio periodo l‟estensione della libera circolazione delle persone esercita un’influenza
piuttosto positiva sull‟AVS finanziata col sistema della ripartizione, migliorando il rapporto tra i contribuenti e i beneficiari di rendita. I cittadini dell‟UE (19 % della massa salariale) versano all‟AVS contributi - proporzionalmente -superiori alle prestazioni percepite (15 %). Ciò è riconducibile al fatto che la
maggior parte delle persone che provengono dall‟UE è in età lavorativa.
A più lungo termine, questi cittadini immigrati naturalmente faranno valere il diritto a percepire le prestazioni della loro rendita. La quota di cittadini stranieri che beneficerà delle prestazioni continuerà a
salire. Le persone che si trasferiscono in Svizzera in età non più giovane, così da non poter eseguire i
versamenti contributivi per l‟intera durata richiesta, riceveranno soltanto una rendita parziale dell‟AVS.
Il nostro sistema sanitario subirà un carico eccessivo?
No. In Svizzera l‟assicurazione malattie è obbligatoria. Anche i cittadini dell‟UE domiciliati in Svizzera
devono sottoscrivere un‟assicurazione malattie, vale a dire che anch‟essi versano premi assicurativi al
pari dei cittadini svizzeri. Pertanto hanno diritto anche a percepire le relative prestazioni.
I maggiori costi a carico della Confederazione e dei Cantoni (tra cui le riduzioni dei premi) sono stati
nettamente inferiori alle previsioni: a fronte di costi stimati pari a 96 milioni di franchi, i costi reali sono
ammontati solo a 9,2 milioni di franchi.
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9.
Criminalità e accattonaggio
La libera circolazione delle persone mette a repentaglio la nostra sicurezza? La criminalità sta
aumentando?
Non è stato rilevato alcun nesso causale tra criminalità e libera circolazione delle persone:
quest‟ultima disciplina l‟immigrazione legale definendo i requisiti occorrenti per ottenere un permesso
di soggiorno (contratto di lavoro valido, comprova di un‟attività lucrativa indipendente oppure di mezzi
finanziari sufficienti al proprio sostentamento per coloro che non esercitano alcuna attività lucrativa). In
conformità ai bisogni dell‟economia svizzera, sono principalmente i lavoratori qualificati o altamente
qualificati a trasferirsi in Svizzera avvalendosi della libera circolazione delle persone. Dal 2002, la percentuale di stranieri coinvolta in reati non è aumentata in modo significativo: essa è rimasta stabile e
presenta dal 2003 una leggera flessione (sebbene, nel contempo, la proporzione di stranieri rispetto
alla popolazione svizzera sia via via aumentata). Statistiche relative alla criminalità suddivise per nazionalità non esistono a livello svizzero. Le verifiche realizzate da singoli Cantoni, quali Zurigo o Ginevra, evidenziano però che il tasso di criminalità dei cittadini provenienti dall‟UE, domiciliati in Svizzera,
è di poco superiore a quella degli Svizzeri (quota di criminalità = percentuale di autori presunti
d‟infrazioni rispetto all‟insieme della popolazione contemplata).
L‟estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania non dovrebbe influire
in modo significativo sulla criminalità in Svizzera. Già dal 2004, i cittadini di questi due Paesi sono autorizzati a soggiornare in Svizzera per un periodo di tre mesi, senza bisogno di un visto, ossia senza
sottostare a particolari controlli. Negli ultimi anni, non è stato osservato alcun effetto rilevante sulla
criminalità in generale. Pertanto l‟introduzione della libera circolazione delle persone per i cittadini di
questi due Paesi non dovrebbe modificare questo stato di fatto.
Contro gli autori di reati si procede con la severità dovuta e con i mezzi previsti dal perseguimento penale; lo stesso vale anche per i cittadini dell‟UE che hanno commesso un reato. Per il resto, perfino
nell‟ambito della libera circolazione delle persone, è possibile espellere i cittadini dell‟UE titolari di un
permesso di soggiorno, qualora rappresentino un pericolo per la sicurezza e l‟ordine pubblico.
La delinquenza dei Rom costituirà forse un problema per la Svizzera a causa dell’estensione
della libera circolazione delle persone?
No. L‟estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania non aumenta sostanzialmente il rischio che in Svizzera venga commesso un maggior numero di reati. I cittadini bulgari
e rumeni sono autorizzati, già dal 2004, a soggiornare in Svizzera senza bisogno di un visto, ossia
senza sottostare a particolari controlli per un periodo di tre mesi. Possono quindi entrare nel nostro
Paese anche cittadini Rom di nazionalità rumena o bulgara. E`d‟uopo ricordare che i Rom di nazionalità slovacca, ceca, ungherese e polacca usufruiscono della libera circolazione delle persone già dal
2006.
Del resto, negli ultimi anni non è stato osservato alcun aumento particolare della criminalità a opera di
stranieri: essa è rimasta stabile e dal 2003 ha fatto registrare addirittura una lieve flessione. In Svizzera il numero di cittadini bulgari e rumeni è basso e non rappresenta un problema di sicurezza particolare. Attualmente, soggiornano legalmente in Italia oltre mezzo milione di Rumeni, in Svizzera sono
invece meno di 4 000. Il numero di detenuti rumeni in Svizzera è rimasto costante negli ultimi anni ed
è pari a circa 20 persone. Ciò corrisponde a un mezzo punto percentuale di tutti i detenuti in Svizzera.
Qualora sorgessero dei problemi, si procederà contro gli autori di reati con la dovuta severità delle pene e i mezzi previsti dal perseguimento penale:
 oltre la lotta alla criminalità a livello cantonale e federale, vige anche una serie di Accordi bilaterali di cooperazione in materia di polizia anche con la Romania;
 inoltre la Svizzera, tramite l‟Accordo di associazione a Schengen, dispone di strumenti supplementari in materia di cooperazione internazionale di polizia quali la banca dati di ricerca elettronica del Sistema d’informazione Schengen (SIS), che contribuiscono a rafforzare la sicurezza interna;
 i Bulgari e i Rumeni in soggiorno irregolare possono essere espulsi sulla base dei relativi Accordi di riammissione; quest‟anno l‟Accordo di riammissione concluso con la Romania è stato
rafforzato ed esteso altresì ai cittadini degli Stati terzi; in tal modo potrà essere allontanata anche un‟importante categoria di persone che utilizzano la Romania solo quale Paese di transito;
27

infine, lo stesso Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede la possibilità di espulsione per le persone che costituiscono un pericolo per la pubblica sicurezza sufficientemente
grave da mettere a repentaglio la vita e i beni altrui (ad esempio: furti e delitti attinenti al traffico di droga).
Perché, durante le trattative vertenti su un accordo di riammissione tra la Svizzera e la Romania, non è stata prevista una clausola speciale relativa ai Rom?
Non è mai stata contemplata una “regolamentazione specifica” per i Rom. In ogni caso, essa sarebbe
incompatibile col principio della non discriminazione che figura nella Costituzione federale svizzera.
La Svizzera ha effettivamente rinegoziato recentemente con la Romania l‟Accordo di riammissione
concluso nel 1996 allo scopo d‟introdurre miglioramenti. L‟Accordo prevede ora un obbligo di riammissione reciproco e senza formalità di tutti i propri cittadini che sono in situazione irregolare. D‟ora in poi
la Svizzera potrà rimpatriare anche cittadini di Paesi terzi e apolidi se questi non adempiono o non
adempiono più le condizioni per l‟entrata e il soggiorno in Svizzera. Sarà così possibile rimpatriare anche un‟importante categoria di persone che sfruttano la Romania soltanto come Paese di transito. Le
trattative sono state concluse con successo e l‟Accordo così rinnovato è stato firmato nel giugno 2008.
L’Italia è confrontata alla presenza di delinquenti Rom sul proprio territorio. E` una conseguenza della libera circolazione delle persone?
I problemi presenti in Italia non sono riconducibili alla libera circolazione delle persone.
 In primo luogo, in Italia tali problemi sussistevano già prima dell‟adesione della Bulgaria e della Romania all‟Unione europea, avvenuta all‟inizio del 2007. In Italia si osserva già da anni un
forte afflusso di cittadini rumeni, tra l‟altro dovuto all‟affinità linguistica tra il rumeno e l‟italiano
nonché al famoso fenomeno della cosiddetta “migrazione a catena” (gli emigranti si trasferiscono in quei Paesi dove già si sono stabiliti numerosi loro connazionali).
 In secondo luogo il problema della criminalità in Italia è legato soprattutto agli stranieri senza
permesso di soggiorno, ossia a persone che soggiornano illegalmente nel Paese e non sulla
base della libera circolazione.
Con l’apertura delle frontiere, bande di criminali riescono a penetrare più facilmente in Svizzera?
Per “apertura delle frontiere” s‟intende la partecipazione della Svizzera agli Accordi di cooperazione di
Schengen. E` facile confondere: Schengen agevola infatti la circolazione dei cittadini abolendo i controlli delle persone alle frontiere interne degli Stati che aderiscono a Schengen. I confini svizzeri rappresentano un caso a parte all‟interno dello “Spazio Schengen” in quanto le frontiere elvetiche non
sono “aperte” poiché la Svizzera non fa parte dell‟unione doganale dell‟UE. Il Corpo delle guardie di
confine (Cgcf) continuerà pertanto a controllare alle frontiere le merci e, di conseguenza, anche
l‟identità delle persone. Nell‟ambito delle proprie competenze in materia di polizia, potrà effettuare altresì controlli d‟identità a campione in casi sospetti.
Schengen offre alla Svizzera ulteriori strumenti in materia di sicurezza proprio nella lotta contro bande
che operano a livello transfrontaliero. Il fulcro della potenziata cooperazione in materia di polizia è il
Sistema d‟informazione Schengen (SIS) una banca dati computerizzata, che rende più efficiente la ricerca di autori di reati a livello europeo.
La libera circolazione delle persone porterà più accattonaggio?
No. L‟Accordo sulla libera circolazione delle persone non concede ai mendicanti il diritto di soggiornare in Svizzera. I cittadini dell‟UE che desiderano soggiornare in Svizzera devono comprovare di svolgere un‟attività lucrativa o di possedere mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento. In caso
contrario possono essere espulsi dal nostro Paese. L‟accattonaggio non è considerato
un‟occupazione. I Cantoni e i Comuni dispongono delle competenze necessarie per procedere contro
gli accattoni, alla stregua di quanto è avvenuto a Ginevra a fine 2007. Alcuni Cantoni o città hanno
persino vietato l‟accattonaggio.
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10.
Mercato immobiliare
La libera circolazione delle persone sarà responsabile di una penuria di locazioni abitative in
Svizzera?
La penuria di abitazioni è un fenomeno ricorrente che dipende anche da fattori legati alla congiuntura
economica la quale favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro che a sua volta attrae forza lavoro
locale o dall‟estero, in modo particolare nelle regioni che registrano un notevole sviluppo economico.
Tale afflusso di manodopera può causare una temporanea scarsità sul mercato dell‟edilizia abitativa,
fino a quando quest‟ultimo reagisce alla domanda e si adegua rispondendo con una maggiore offerta.
La forte domanda di alloggi riguarda non solo le città ma anche tutte le zone periferiche data la crescente efficienza dei mezzi di trasporto urbani ed extraurbani.
Come emerso da uno studio commissionato dall‟Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) e dalle relative statistiche, le conseguenza della libera circolazione delle persone rimangono piuttosto contenute
sul mercato immobiliare. Il settore immobiliare di lusso è in piena fase di espansione, in modo particolare negli agglomerati caratterizzati da una rapida crescita economica (quali Ginevra, Zurigo e Basilea)
nonché nelle regioni che fanno da calamita.
L‟evoluzione del mercato immobiliare viene monitorizzato attentamente. La costruzione di nuove abitazioni costituisce il miglior rimedio per lottare contro eventuali tensioni sul mercato abitativo. Dal 2005,
sono stati costruiti annualmente oltre 40 000 nuovi alloggi permettendo in tal modo di soddisfare la
domanda sostenuta su questo mercato. Ad esempio, nel Canton Zurigo che registra una forte immigrazione di cittadini provenienti dall‟Unione europea, sono stati costruiti nel 2007 oltre 9 000 alloggi
che corrispondono ad una superficie equivalente a quella di tutte le abitazioni edificate nel 1973, considerato come un anno record per il settore dell‟edilizia abitativa.
La libera circolazione delle persone permette a tutti i cittadini dell’UE di acquistare beni immobili in Svizzera?
No. Soltanto i cittadini dell‟UE che sottostanno alle seguenti condizioni possono acquistare un immobile in Svizzera:
 colui che ha la dimora principale e legale in Svizzera, gode degli stessi diritti degli Svizzeri
nell’acquisto di un immobile;
 colui che ha la dimora principale all‟estero, gode degli stessi diritti degli Svizzeri nell‟acquisto
di un immobile per l’esercizio della propria professione; per l‟acquisto però di una seconda
abitazione o di una casa per le vacanze necessita di un‟autorizzazione;
 i frontalieri possono, senza autorizzazione, acquistare una seconda casa nella regione in cui
lavorano e beni immobili per lo svolgimento della propria professione.
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