B.1 - Schede Reato
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B. Parte Speciale - 1. Schede Reato _____________________________________________________________________________________________ Modello 231 SCHEDE REATO I Reati - Presupposto B. Parte Speciale - 1. Schede Reato B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Indice 1. PREMESSA METODOLOGICA Pag. 1 2. I REATI PRESUPPOSTO Pag. 2 3. GLOSSARIO Pag. 5 4. LE FAMIGLIE DI REATO PRESUPPOSTO 4.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico 4.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati 4.3 Delitti di criminalità organizzata 4.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 4.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo 4.6 Delitti contro l’industria e il commercio 4.7 Reati societari previsti dal Codice civile 4.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali 4.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 4.10 Delitti contro la personalità individuale 4.11 Abusi di Mercato 4.12 Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 4.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 4.14 Delitti in materia di violazione del diritto di autore 4.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 4.16 Reati ambientali 4.17 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 4.18 Reati transnazionali Pag. 9 Pag. 9 Pag. 13 Pag. 20 Pag. 26 Pag. 34 Pag. 41 Pag. 46 Pag. 65 Pag. 74 Pag. 76 Pag. 81 Pag. 87 Pag. 90 Pag. 94 Pag. 101 Pag. 102 Pag. 126 Pag. 128 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 0 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 1. PREMESSA METODOLOGICA Le famiglie di reato-presupposto sono illustrate secondo un’articolazione, per così dire, “pesata”. In particolare, seguendo l’ordine progressivo proprio della normativa speciale (art. 24, art. 24-bis, art. 24ter, ecc.), viene riportato il testo di legge di ogni singola fattispecie, corredato da commenti esplicativi (“Descrizione della norma”) ed esempi concreti attinenti la realtà bancaria (“Esempi”). Talune fattispecie di reato-presupposto, a causa della loro natura, hanno poca attinenza con l’attività propria degli istituti di credito (ad esempio, si pensi all’art. 25-quater.1, Decreto 231, rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”). In tali ipotesi, non è presente l’apposita sezione dedicata agli esempi concreti (“Esempi”), venendo questi riportati in nota. Inoltre, viene proposta una prima valutazione orientativa relativa al grado di rischio insito in ciascuna famiglia di reato-presupposto, coerente con i risultati della risk analysis (rischio alto, rischio medio, rischio basso). Sulla scorta di tale criterio, le famiglie di reato-presupposto possono essere così classificate: 1) Rischio Alto: a. Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter). b. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25). c. Abusi di mercato (art. 25-sexies). d. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies). e. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter). f. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater). 2) Rischio Medio: a. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis). b. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies). c. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis). 3) Rischio Basso: a. Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies). b. Reati ambientali (art. 25-undecies). c. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies). d. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24). e. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies). f. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies). g. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1). h. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1). Volutamente sono stati tralasciati i reati transnazionali, poiché mera riproposizione di alcune fattispecie delittuose la cui descrizione è già contenuta nelle famiglie di cui sopra. Ad ogni buon conto, essi saranno comunque oggetto di trattazione, seppur limitata al richiamo delle relative norme. 1 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 2. I REATI PRESUPPOSTO La responsabilità amministrativa da reato sussiste solo ed esclusivamente per le fattispecie indicate dal Decreto 231 (c.d. principio di tassatività). In particolare, le famiglie di reato-presupposto sono le seguenti: 1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Malversazione a danno dello Stato; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Frode informatica in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico – art. 24, Decreto 231). 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; Frode informatica del certificatore di firma elettronica – art. 24-bis, Decreto 231). 3) Delitti di criminalità organizzata (Associazione per delinquere; Associazione di tipo mafioso anche straniere; Scambio elettorale politico-mafioso; Sequestro di persona a scopo di estorsione; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo – art. 24-ter, Decreto 231). 4) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Concussione; Corruzione per l’esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio; Circostanze aggravanti; Corruzione in atti giudiziari; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Pene per il corruttore; Istigazione alla corruzione; Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri – art. 25, Decreto 231). 5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Alterazione di monete; Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; Uso di valori di bollo contraffatti o alterati; Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 25-bis, Decreto 231). 6) Delitti contro l’industria e il commercio (Turbata libertà dell’industria o del commercio; Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Frodi contro le industrie nazionali; Frode nell’esercizio del commercio; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 2 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato proprietà industriale; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art. 25-bis.1, Decreto 231). 7) Reati societari previsti dal Codice civile (False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali delle società quotate; Impedito controllo; Indebita restituzione di conferimenti; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Omessa comunicazione del conflitto d’interessi; Formazione fittizia del capitale; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; Corruzione tra privati; Illecita influenza sull’assemblea; Aggiotaggio; Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 25-ter, Decreto 231). 8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Associazioni sovversive; Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; Assistenza agli associati; Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; Condotte con finalità di terrorismo; Attentato per finalità terroristiche o di eversione; Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo; Cospirazione politica mediante accordo; Cospirazione politica mediante associazione; Banda armata: formazione e partecipazione; Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra; Sanzioni; Pentimento operoso – art. 25-quater, Decreto 231). 9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25-quater.1, Decreto 231). 10) Delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Detenzione di materiale pornografico; Pornografia virtuale; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi; Adescamento di minorenni – art. 25-quinquies, Decreto 231). 11) Abusi di mercato (Abuso di informazioni privilegiate; Manipolazione del mercato - art. 25-sexies, Decreto 231). 12) Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Omicidio colposo; Lesioni personali colpose – art. 25-septies, Decreto 231). 13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Ricettazione; Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio – art. 25-octies, Decreto 231). 14) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa; Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione; Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o 3 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa; Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale – art. 25-novies, Decreto 231). 15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – art. 25-decies, Decreto 231). 16) Reati ambientali (Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l’ambiente; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Circostanze aggravanti; Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto; Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette; Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili; Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Traffico illecito di rifiuti; Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee; Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti; Inquinamento doloso provocato da navi; Inquinamento colposo provocato da navi; Combustione illecita di rifiuti – art. 25-undecies, Decreto 231). 17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25-duodecies, Decreto 231). 18) Reati transnazionali (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; Favoreggiamento personale; Associazione per delinquere; Associazione di tipo mafioso anche straniere – art. 10, Legge 146/2006). 4 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 3. GLOSSARIO Al fine di rendere più fruibili le Schede Reato, si riporta qui di seguito un breve glossario: 1. Agente provocatore: colui il quale determina altri a commettere il reato, al fine di assicurare il soggetto agente alla Giustizia (ad esempio, si pensi agli infiltrati appartenenti alle Forze dell’Ordine). 2. Atto pubblico: documento redatto, con le richieste formalità, da notaio o da altro pubblico ufficiale1. 3. Bene giuridico: valore o interesse tutelato dalla norma penale. 4. Cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti): cause che escludono la punibilità, dovute all’impossibilità di muovere un rimprovero di colpevolezza all’autore del reato. 5. Cause di esclusione della pena: particolari situazioni esterne al reato, che non escludono quest’ultimo ma, in presenza delle quali, il Legislatore ritiene, per ragioni di opportunità, che non si debba applicare la pena ed ogni altra conseguenza penale. 6. Cause di estinzione del reato: cause che estinguono il reato. 7. Cause di estinzione della pena: cause che estinguono la punibilità in concreto. 8. C.c.: Codice civile. 9. Circostanze: elementi accidentali ed accessori del reato, che determinano una modificazione della pena applicabile. La più importante classificazione delle circostanze è la seguente: a. Comuni e speciali: le prime sono applicabili a tutti reati, le seconde a determinati reati; b. Attenuanti ed aggravanti: le prime determinano una diminuzione di pena, le seconde un aumento. 10. Colpa: mancanza di diligenza, prudenza o perizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline. La colpa riceve diverse classificazioni. A seconda dell’entità della colpa si distingue tra colpa lieve e colpa grave. A seconda della regola violata si distingue tra: a. Colpa generica: colpa derivante dall’inosservanza di regole non scritte (negligenza, imprudenza, imperizia); b. Colpa specifica: colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole scritte (leggi, regolamenti, ordini, discipline). 11. Condotta: comportamento costituente reato. La condotta può essere commissiva (compimento di un’azione che non doveva essere compiuta) od omissiva (mancato compimento di un’azione che doveva essere compiuta). 12. Confisca: misura di sicurezza patrimoniale avente ad oggetto il prezzo, prodotto o profitto del reato. La confisca è, di regola, facoltativa, salvo particolari ipotesi di confisca obbligatoria. Esiste, inoltre, la c.d. confisca per equivalente: la confisca per equivalente ha ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, ed è prevista per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna e sia impossibile identificare fisicamente le cose che costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto del reato2. 1 Art. 2699 c.c. Atto pubblico: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. 2 Art. 240 c.p. Confisca: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca:1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640ter e 640-quinquies; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La 5 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 13. Consumazione del reato: momento in cui si realizza la fattispecie astratta prevista dalla norma penale. 14. C.p.: Codice penale. 15. C.p.p.: Codice di procedura penale. 16. Delitto tentato (c.d. tentativo): l’agente non riesce a portare a compimento il delitto programmato, ma gli atti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l’intenzione criminosa3. 17. D.L.: Decreto Legge. 18. D.Lgs.: Decreto Legislativo. 19. Dolo: rappresentazione e volizione di commettere il fatto materiale previsto dalla norma penale. Il dolo riceve diverse classificazioni. Tra le più importanti ricordiamo la distinzione tra: a. Dolo generico: coscienza e volontà di commettere il fatto materiale previsto dalla norma penale, indipendentemente dal fine per cui si agisce; b. Dolo specifico: oltre la coscienza e volontà di commettere il fatto materiale previsto dalla norma penale, il soggetto agente persegue un ulteriore fine. 20. D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica. 21. Esercente di un servizio di pubblica necessità: a. privato che, pur non rientrando nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, esercita una professione sanitaria, forense o altra professione per cui è necessaria una particolare abilitazione pubblica; b. privato chiamato a svolgere un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante atto della pubblica amministrazione (esempio di esercente di un servizio di pubblica necessità è rappresentato da colui che svolge un’attività di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli)4. 22. Evento: risultato dell’azione od omissione. 23. Famiglia di reato: insieme di reati che il Legislatore ha inteso ricondurre ad una categoria comune (ad esempio: art. 24 Reati in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, art. 25-ter Reati societari previsti dal Codice civile, e così via). 24. Favoreggiamento: prestare aiuto all’autore del reato. Il favoreggiamento si distingue in favoreggiamento personale (aiutare il reo ad eludere le investigazioni delle autorità) ed in favoreggiamento reale (aiutare il reo ad assicurare il prezzo, prodotto, profitto del reato)5. disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”. 3 Art. 56 c.p. Delitto tentato: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”. 4 Art. 359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità: “Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione”. 5 Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto 6 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 25. Incaricato di pubblico servizio: colui che svolge un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma che non gode dei poteri tipici della pubblica funzione stessa (ad esempio, si pensi alla guardia giurata che conduce un furgone portavalori)6. 26. L.: legge. 27. Misure di prevenzione: provvedimenti diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi. 28. Misure di sicurezza: provvedimenti diretti a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte dell’autore di un reato o di un quasi reato. Le misure di sicurezza si distinguono in personali e patrimoniali. 29. Oblazione: causa di estinzione del reato, mediante il pagamento di una somma di danaro7. 30. Pena: sanzione per la violazione della norma penale. Le pene si distinguono in pecuniarie (multa e ammenda) e detentive (reclusione, arresto, ergastolo). Esistono, poi, le pene accessorie consistenti in misure afflittive comportanti una limitazione di capacità, attività o funzioni. 31. Pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Le prime due attività sono riconducibili rispettivamente alla produzione di norme e all’esercizio della funzione giurisdizionale. L’attività amministrativa è, invece, quella caratterizzata da una regolamentazione pubblicistica, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ed ha ad oggetto l’esercizio di poteri autoritativi, di certificazione, di attestazione e di documentazione di attività giuridicamente rilevante (esempi di pubblico ufficiale sono i magistrati, i testimoni e gli agenti di Pubblica Sicurezza)8. dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”. Art. 379 c.p. Favoreggiamento reale: “Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”. 6 Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 7 Art. 162 c.p. Oblazione nelle contravvenzioni: “Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”. Art. 162-bis c.p. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative: “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato”. 8 Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 7 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 32. Punibilità: possibilità giuridica di applicare la pena. 33. Reato: fatto umano, antigiuridico, colpevole e punibile. I reati, a seconda del soggetto agente, si distinguono in reati comuni (sono i reati che possono essere commessi da “chiunque”) e reati propri (sono i reati che possono essere commessi solamente da soggetti aventi determinati qualità). A seconda della pena applicabile, si distingue tra delitti (reati punibili con la pena della reclusione, dell’ergastolo, o della multa) e contravvenzioni (reati punibili con la pena dell’arresto o dell’ammenda). 34. Reati a consumazione anticipata: reati che reprimono la condotta volta a commettere il reato. 35. Reati istantanei: reati che si esauriscono in una sola azione od omissione. 36. Reati monosoggettivi: reati che possono essere commessi anche da un solo autore. 37. Reati permanenti: reati che richiedono un’offesa al bene giuridico protratta nel tempo. 38. Reati plurioffensivi: reati che offendono più beni giuridici. 39. Reati plurisoggettivi (c.d. reati a concorso necessario): reati la cui commissione richiede la necessaria partecipazione di più persone. 40. Reato - presupposto (o Reato 231): reato la cui commissione, da parte di un Soggetto Apicale o di un Soggetto Sottoposto, determina il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico dell’ente. I reati presupposto sono solo quelli tassativamente indicati dal Decreto 231. 41. Reati procedibili a querela: reati perseguibili solo tramite presentazione di querela. 42. Reati procedibili d’ufficio: reati perseguibili al solo giungere della notizia di reato (c.d. notitia criminis). 43. Reato di danno: reato la cui condotta lede il bene giuridico tutelato dalla norma penale. 44. Reato di pericolo: reato la cui condotta minaccia il bene giuridico tutelato dalla norma penale. Essi si distinguono in reati di pericolo concreto (reati in cui il pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma penale deve essere accertato dal giudice), reati di pericolo astratto (reati in cui il pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma penale non deve essere accertato dal giudice, essendo presunto dalla legge, ma con possibilità per l’autore di fornire prova contraria a sua discolpa), reati di pericolo presunto (reati in cui il pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma penale non deve essere accertato dal giudice, essendo presunto dalla legge, senza possibilità per l’autore di fornire prova contraria a sua discolpa). 45. Responsabilità oggettiva: porre a carico del soggetto agente un evento sulla base del solo rapporto di causalità, indipendentemente dal dolo o della colpa. 46. Scrittura privata: qualunque documento che non proviene da un pubblico ufficiale. 47. Soggetto attivo del reato (o soggetto agente o agente): colui il quale commette il reato. 48. Soggetto passivo del reato (o offeso): titolare del bene giuridico leso dal reato. manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 8 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4. LE FAMIGLIE DI REATO PRESUPPOSTO 4.1 ARTICOLO 24 (RISCHIO BASSO) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO. Premessa: La commissione dei delitti in commento determina l’applicazione, nei confronti della società, della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote9. Tuttavia, se dalla commissione di tali reati la società ha conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In ogni caso, è prevista l’applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * ART. 316 BIS C.P. - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO - Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il delitto di malversazione presiede l’interesse pubblico ad impedire che le erogazioni ottenute dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee - per perseguire uno scopo di interesse generale siano destinate ad un fine differente. Nello specifico, lo scopo di interesse generale consiste nella realizzazione di opere e nello svolgimento di attività di pubblico interesse, talché il bene giuridico tutelato è rappresentato dal buon andamento della Pubblica Amministrazione. L’ipotesi criminosa si caratterizza, pertanto, per l’ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all’erogazione, sì da vanificare il perseguimento dello scopo di interesse generale. La Malversazione è un reato comune e a dolo generico. Da tanto segue che il reato si consuma nel momento in cui il danaro viene destinato ad una finalità diversa dalla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di pubblico interesse. La norma in commento contiene l’inciso “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”: per contributi e sovvenzioni s’intendono le attribuzioni patrimoniali a fondo perduto, mentre i finanziamenti vanno intesi come atti negoziali caratterizzati da un obbligo di restituzione totale o parziale. In entrambi i casi è però necessario che le erogazioni siano concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Se il fatto criminoso è di particolare tenuità la pena è diminuita (art. 323-bis c.p.). ESEMPIO: Gli esponenti della banca ottengono un finanziamento per l’istituto di credito, finalizzato ad un programma di formazione dei dipendenti. In seguito, ottenuto il finanziamento, le somme sono destinate ad attività di ristrutturazione degli uffici. * 9 * * Per la determinazione delle “quote” si rinvia alla Parte Generale, Capitolo 1, paragrafo 1.4.1. 9 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 316 TER C.P. - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall´articolo 640-bis, chiunque mediante l´utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l´omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’indebita percezione di erogazioni, come la malversazione a danno dello Stato, tutela l’interesse pubblico ad impedire che le erogazioni ottenute dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per perseguire uno scopo di interesse generale, siano invece destinate ad un fine differente. Tuttavia, a differenza della fattispecie di cui all’art. 316-bis, la condotta può essere tanto commissiva (utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi ovvero attestanti cose non vere) quanto omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute, quali, ad esempio, le notizie richieste dall’Autorità competente). In ogni caso, la condotta deve essere diretta a conseguire indebitamente somme di danaro sotto forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate. L’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è un reato comune e a dolo specifico. Il reato si consuma nel momento in cui la somma di danaro viene conseguita, essendo irrilevante l’induzione in errore del soggetto passivo e la causazione di un danno concreto. L’ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo. L’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato rappresenta una fattispecie sussidiaria rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anch’esso ricompreso nella famiglia dei reati di cui all’art. 24 del Decreto 231 (v. infra). In realtà, l’art. 316-ter, pur condividendo l’elemento dell’indebita percezione di contributi da parte di soggetti pubblici, intende colpire quelle condotte consistenti nell’ostentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, le quali, tuttavia, non siano accompagnate da artifizi o raggiri. L’ultimo comma dell’art. 316-ter si occupa del caso in cui la somma percepita sia pari o inferiore ad euro 3.999,96: in tal caso, la condotta del soggetto agente non integra gli estremi del reato in commento, ma un illecito amministrativo sanzionato mediante irrogazione di sanzione pecuniaria. ESEMPIO: La banca è intenzionata ad ottenere un contributo dallo Stato, la cui erogazione è subordinata al possesso di determinati requisiti. Gli esponenti della banca, pur essendo a conoscenza della mancanza dei predetti requisiti, ne dichiarano la sussistenza e, pertanto, ottengono l’erogazione statale. * * * ART. 640, CO. 2, N. 1), C.P. – TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l´erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell´Autorità. 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5); Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 10 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie di truffa rilevante ai fini del Decreto 231 è solamente quella di cui all’art. 640, co. 2, n. 1), c.p.: si tratta della truffa commessa in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, che rappresentano i soggetti passivi del reato. La truffa, in genere, tutela il patrimonio e la libertà di consenso negli atti patrimoniali, mentre nell’ipotesi riguardante la responsabilità dell’ente, assume rilievo la protezione del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. La truffa è un reato a cooperazione artificiosa, sicché la sua configurazione richiede sia la condotta del soggetto agente sia un’attività del soggetto passivo. La truffa è, poi, un reato comune e a dolo generico e si consuma nel momento in cui la somma di danaro viene conseguita, essendo irrilevante l’induzione in errore del soggetto passivo del reato e la causazione di un danno concreto. L’ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo. Gli elementi costitutivi del reato di truffa sono: gli artifizi o raggiri, l’induzione in errore, l’ingiusto profitto con altrui danno e l’atto di disposizione patrimoniale (requisito implicito). L’inciso “artifizi o raggiri” è da intendersi come segue: gli artifizi consistono nella manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; i raggiri consistono in argomentazioni volte a far apparire il falso come vero. L’induzione si configura come una suggestione in grado di persuadere o convincere il soggetto passivo a compiere una determinata attività per evitare un danno maggiore. In merito all’ingiusto profitto con altrui danno, è bene chiarire che - mentre il profitto si sostanzia in qualunque vantaggio, patrimoniale o morale - il “danno” è considerato solo come pregiudizio strettamente economico che può assumere la forma del danno emergente e/o del lucro cessante. Infine, il requisito implicito dell’atto di disposizione patrimoniale, è da ravvisarsi in qualsiasi azione del soggetto passivo rilevante dal punto di vista economico. ESEMPIO: I funzionari della banca ottengono - nell’interesse dell’istituto di credito - dall’Amministrazione Comunale il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di una nuova filiale mediante la falsa rappresentazione dei luoghi, contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici. * * * ART. 640 BIS C.P. - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d´ufficio se il fatto di cui all´articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche richiede la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 640 c.p., costituendo il delitto in esame una circostanza aggravate della truffa semplice. Pertanto, valgono in merito le considerazioni svolte in sede di commento all’art. 640 c.p., alle quali si rinvia. Tuttavia, occorre considerare determinate peculiarità tipiche della norma. A differenza della truffa-base, l’art. 640-bis c.p. tutela le risorse pubbliche destinate ad incentivare l’economia. Ulteriore tratto caratterizzante è rappresentato dall’oggetto della condotta illecita, consistente in contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, erogate dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee (soggetti passivi del reato). Il discrimine tra l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.) risiede nell’induzione in errore del soggetto passivo, presente solamente nell’art. 640-bis c.p. Il distinguo può essere compreso appieno considerando il caso in cui il dipende abbia conseguito un finanziamento dallo Stato nell’interesse o vantaggio della società: se il finanziamento è stato ottenuto raggirando il funzionario pubblico in merito 11 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato alla sussistenza dei presupposti che ne legittimano l’erogazione, si ricade nell’ambito dell’art. 640-bis c.p.; viceversa, se il finanziamento è stato ottenuto presentando un documento falso, si ricade nell’ambito dell’art. 316-ter c.p. ESEMPIO: I funzionari della banca, per ottenere i contributi che lo Stato mette a disposizione per la ricostruzione post-terremoto, falsificano i documenti dai quali risulta che i locali dell’istituto di credito sono stati completamente distrutti dal sisma. * * * ART. 640 TER C.P. - FRODE INFORMATICA (IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell´articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un´altra circostanza aggravante. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie di frode informatica rilevante ai fini del Decreto 231 è solamente quella perpetrata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. Pertanto, non viene in gioco la responsabilità dell’ente nel caso in cui la frode informatica sia commessa in danno di un soggetto passivo diverso da quelli appena menzionati. La frode informatica tutela il patrimonio ed il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici dello Stato o di altri Enti Pubblici. Con il termine sistema informatico si fa riferimento sia alla componentistica hardware (insieme degli elementi costituenti l’unità centrale di elaborazione) che software (insieme dei programmi che permettono all’elaboratore centrale di compiere operazioni), nonché agli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l’attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi l’insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l’accesso dell’utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem). Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. La norma contempla due tipologie di condotta: 1) l’alterazione in qualsiasi modo di un sistema informatico o telematico, laddove per alterazione deve intendersi la modificazione della consistenza materiale del sistema; 2) l’intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, intendendosi per intervenire l’attività di introdursi nel sistema e di incidere sui dati in esso contenuti. La frode informatica è un reato comune e a dolo generico e si consuma nel momento in cui iene realizzato il profitto con altrui danno. L’ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo. ESEMPIO: I funzionari della banca, utilizzando carte falsificate, s’introducono abusivamente nel sistema di un’altra banca e, alterando i dati contabili, trasferiscono fondi a favore dell’istituto di credito. 12 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.2 ARTICOLO 24-BIS (RISCHIO MEDIO) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI Premessa: L’art. 24-bis punisce i comportamenti riconducibili alla c.d. criminalità organizzata informatica. In merito al regime sanzionatorio, si osserva che l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), l’intercettazione di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), l’installazione di apparecchiature (art. 617-quinquies c.p.), il danneggiamento di informazioni (art. 635-bis c.p.), il danneggiamento di informazioni utilizzate dallo Stato (art. 635-ter c.p.), il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.) sono puniti con sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. La condanna per tali delitti determina, altresì, l’applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi. La detenzione e diffusione di codici di accesso (art. 615-quater c.p.) e la diffusione di apparecchiature (art. 615-quinquies c.p.), sono punite con sanzione pecuniaria sino a trecento quote e con le seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) e la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), sono punite con sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. * * * ARTICOLO 615 TER C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l´interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all´ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d´ufficio. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’accesso abusivo a sistema informatico tutela la riservatezza delle notizie trasmesse mediante mezzi informatici e telematici. La norma tipizza due tipologie di condotta: introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico, intendendosi per abusivamente un comportamento illegittimo del soggetto agente che compie l’azione senza alcun permesso; mantenersi in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo. 13 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato L’accesso abusivo a sistema informatico è un reato comune e a dolo generico. Il reato si consuma nel momento in cui avviene l’introduzione o il mantenimento clandestino nel sistema informatico o telematico. L’ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo. La norma contempla circostanze aggravanti. Di particolare interesse, è il combinato disposto degli artt. 615-ter c.p. e 240, co. 2, c.p., dal quale deriva la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere utilizzati per la commissione dei reati di cui alla norma in commento. ESEMPIO: Il dipendente IT della banca accede abusivamente ad un computer di un concorrente, appropriandosi e divulgando dati riservati e personali, ingenerando così nei terzi la percezione dell’inaffidabilità del concorrente riguardo alla riservatezza. * * * ARTICOLO 615 QUATER C.P. - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all´accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell´articolo 617-quater. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 615-quater c.p. tutela la riservatezza di notizie trasmesse mediante mezzi informatici e telematici (medesimo bene giuridico tutelato dall’art. 615-ter c.p.). Le condotte consistono nel procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare, fornire indicazioni o istruzioni sui codici di accesso ad un sistema informatico o telematico. In merito all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico in quanto le condotte viste devono essere commesse al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero, in alternativa, al fine di arrecare un danno a terzi. Il delitto è configurabile nella forma del tentativo. Anche l’art. 615-quater va letto in relazione all’art. 240, co. 2, c.p. in tema di confisca: dal combinato disposto deriva che è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto in parte nella commissione del reato, salvo che i predetti mezzi appartengano a persona estranea al reato (c.d. confisca obbligatoria). ESEMPIO: Il dipendente della banca, esperto informatico, mette a disposizione sul sito internet aziendale i codici di accesso ai sistemi dell’amministrazione provinciale. * * * ARTICOLO 615 QUINQUIES C.P. – DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l´interruzione, totale o parziale, o l´alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. 14 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 615-quinques c.p. tutela la riservatezza di notizie trasmesse mediante mezzi informatici e telematici (medesimo bene giuridico tutelato dagli artt. 615-ter c.p. e 615-quater c.p.). La norma svolge, altresì, una finalità di tutela anticipata in quanto colpisce condotte propedeutiche ad incidere negativamente sui sistemi informatici: esse consistono nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere apparecchiature idonee danneggiare un sistema informatico. La norma richiede il dolo specifico, poiché il soggetto agente deve agire al fine di danneggiare un sistema informatico o telematico. Il delitto è configurabile nella forma del tentativo. Anche in questa ipotesi è prevista la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati nella commissione del reato, salvo che appartengano a terzi. ESEMPIO: Il funzionario della banca crea un programma contenente un virus e lo invia al sistema informatico delle concorrenti. * * * ARTICOLO 617 QUATER C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d´ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 617-quater tutela la segretezza delle comunicazioni e delle conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici e telematici. Siamo in presenza di un reato comune e a dolo generico, configurabile, altresì, nella forma del tentativo. Anche in questa ipotesi è prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere utilizzati per la commissione dei reati di cui alla norma in commento. ESEMPIO: I funzionari della banca Alfa e della banca Beta si accordano per definire i dettagli di un importante contratto tramite conference call, utilizzando un sistema di comunicazione VOIP. La banca Gamma, interessata a prendere il posto di Beta, incarica la propria funzione IT di provocare un’interferenza nella comunicazione. * * * 15 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ARTICOLO 617 QUINQUIES C.P. - INSTALLAZIONE D'APPARECCHIATURE PER INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell´articolo 617 quater. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 617-quinquies c.p. tutela la segretezza delle comunicazioni e delle conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici e telematici. È un reato comune, a dolo specifico, che si consuma nel momento in cui l’impianto viene installato. L’ipotesi criminosa non è configurabile nella forma del tentativo. L’ambito di applicazione della norma ricomprende anche l’azione di interruzione delle comunicazioni o conversazioni: in particolare, l’interruzione consiste nel far cessare una comunicazione in corso. Anche in questa ipotesi è prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere utilizzati per la commissione dei reati di cui alla norma in commento. ESEMPIO: I funzionari della banca applicano ai terminali bancomat della banca concorrente apparecchiature idonee ad identificare i codici alfanumerici di accesso ai conti corrente, così da ingenerare sfiducia nei correntisti verso il proprio istituto finanziario. * * * ARTICOLO 635 BIS C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d´ufficio DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è un delitto contro il patrimonio informatico. La fattispecie era prevista più genericamente dall’abrogato art. 635-bis c.p., il quale tutelava più beni giuridici, ovverosia sistemi informatici, telematici, programmi ed informazioni, presidiandoli con la medesima sanzione. L’attuale fattispecie tutela i medesimi beni giuridici, eccezion fatta per i sistemi informatici o telematici, oggetto di apposita previsione normativa (art. 635-quater c.p.). È un reato comune, salva l’ipotesi di cui al comma 2: in tal caso, infatti, siamo in presenza di un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dal soggetto avente la qualità di operatore del sistema. È richiesto il dolo generico. Le condotte che integrano il reato consistono nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, eliminazione di informazioni dati o programmi. Il tentativo è punibile. ESEMPIO: Il dipendente IT della banca diffonde un virus per danneggiare il sito internet e la rete aziendale della società concorrente. * * * 16 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ARTICOLO 635 TER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l´alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico tutela i sistemi informatici di utilità pubblica sotto il profilo della loro esistenza ed integrità. Siamo in presenza di un reato comune, a dolo specifico, salva l’aggravante di cui al terzo comma, applicabile qualora il soggetto agente rivesta la qualità di operatore del sistema. Il primo comma punisce la sola condotta tesa ad ottenere il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di utilità pubblica. Pertanto, ai fini della configurazione del reato è necessario che ricorrano i seguenti elementi costitutivi: a) l’esistenza di un fatto prodotto intenzionalmente dall’autore al fine di danneggiare; b) la sua concreta idoneità al risultato; c) l’individuazione delle informazioni, o dei dati, o dei programmi informatici; d) che questi siano utilizzati nell’interesse pubblico. Il secondo comma prevede un’aggravante, configurabile laddove dalla commissione del fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi. Ulteriore aggravante è prevista dal terzo comma, nel caso in cui le condotte siano poste in essere con violenza o minaccia, ovvero da persona che opera legittimamente sul sistema informatico. ESEMPIO: L’operatore di una banca, che fornisce assistenza per il sistema informatico di un Ente Pubblico, rende una parte dei dati inutilizzabile, con lo scopo di aumentare la spesa dell’intervento da parte della società appaltatrice. * * * ARTICOLO 635 QUATER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all´articolo 635-bis, ovvero attraverso l´introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici tutela il patrimonio informatico. Le condotte integranti il delitto in commento sono le medesime di cui all’art. 635-bis c.p., al quale si rinvia per maggiore approfondimento. La differenza risiede nella gravità del reato: il danneggiamento di sistemi informatici e telematici è più grave rispetto alla fattispecie di cui all’art. 635-bis c.p. Invero, l’art. 635quater c.p. reprime le condotte dirette a danneggiare sistemi informatici e telematici, mentre l’art. 635bis c.p. ha ad oggetto il danneggiamento di informazioni, dati e programmi. La diversa gravità emerge anche dalla pena irrogabile, in quanto la cornice edittale prevista per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è superiore rispetto a quella di cui all’art. 635-bis c.p. 17 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è un reato di evento, a dolo generico e perseguibile d’ufficio. Il tentativo è configurabile10. * * * ARTICOLO 635 QUINQUIES - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ - Se il fatto di cui all´articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia, N.d.A.] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie punisce il danneggiamento di sistemi operativi caratterizzati dalla pubblica utilità, cioè dal loro essere destinati alla realizzazione di interessi e vantaggi collettivi. Le condotte punibili consistono nel danneggiare o distruggere il sistema e nel rendere il sistema inidoneo all’uso cui è destinato, ovvero nel frapporre ostacoli in modo da impedirne il funzionamento. È un reato a consumazione anticipata: da tanto segue che la fattispecie si concretizza nel momento in cui il soggetto agente compie atti diretti a ledere il bene giuridico protetto. La norma richiede il dolo specifico ed ammette il tentativo. L’art. 635-quinquies va letto in relazione all’art. 240, co. 2, c.p. in tema di confisca: dal combinato disposto deriva che è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto in parte nella commissione del reato, salvo che i predetti mezzi appartengano a persona estranea al reato (c.d. confisca obbligatoria). ESEMPIO: Il dipendente della banca diffonde un virus informatico diretto a distruggere il sistema informatico del Ministero dell’Interno. * * * ART. 640 QUINQUIES C.P. – FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA - Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 640-quinquies c.p. tutela il patrimonio dalle frodi commesso utilizzando un certificato qualificato da firma elettronica. La fattispecie punisce la condotta illecita del soggetto abilitato al rilascio di firma elettronica qualificata: pertanto, siamo in presenza di un reato proprio, nonché a dolo specifico, poiché il soggetto agente deve agire con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. Il tentativo non è configurabile. L’art. 640-quinquies c.p. va letto in relazione all’art. 240, co. 2, c.p. in tema di confisca: dal combinato disposto deriva che è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto 10 Esempio: Il dipendente della società diffonde un virus informatico diretto ad alterare le transazioni finanziarie della Borsa valori. 18 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato in parte nella commissione del reato, salvo che i predetti mezzi appartengano a persona estranea al reato (c.d. confisca obbligatoria)11. * * * ART. 491 BIS C.P. – DOCUMENTI INFORMATICI - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Le fattispecie richiamate in modo esplicito dall’art. 491 bis c.p. riguardano i reati di falso nei documenti informatici. In particolare, il bene giuridico tutelato - dalle fattispecie di reato di cui al Capo III del titolo VII del codice penale - è la fede pubblica documentale, ossia quella particolare fiducia che la collettività ripone nella veridicità o autenticità di un documento. Per documento informatico s’intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. I documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emessi nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e non modificabilità. Può trattarsi di qualunque atto scritto, file o altro contenuto di un programma informatico, del quale sia riconoscibile l’autore che in esso si palesa, contenente una dichiarazioni di scienza (esposizione di dati o fatti) o manifestazioni di volontà. I reati di falso possono avere ad oggetto un atto pubblico oppure di una scrittura privata. La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella del codice civile, poiché sono ricompresi non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma anche i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilato, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinato ad assumere rilevanza giuridica. 11 Esempio: Tizio, dipendente della funzione IT della società Alfa, è addetto al rilascio dei certificati per la firma digitale. La società Beta si rivolge ad Alfa per ottenere una firma digitale. Tizio, al fine di danneggiare Beta, in quanto concorrente di Alfa, le fornisce una firma digitale non valida. 19 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.3 ARTICOLO 24-TER (RISCHIO ALTO) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Premessa: L’inclusione, nel novero dei reati-presupposto, dei delitti di criminalità organizzata si traduce in un rafforzamento del Modello e dei presidi diretti a prevenire i comportamenti fonte di responsabilità amministrativa della società. Il rischio maggiore, nei reati associativi, è rappresentato dalla controparte. Pertanto, la principale attività di prevenzione si traduce nella verifica della sussistenza di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità in capo alla persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali. In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) i delitti di Associazione per delinquere (art. 416 c.p., limitatamente alle ipotesi di cui al comma 6), Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), sono puniti con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Lo stesso dicasi per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal delitto di Associazione di tipo mafioso (art. 416 c.p.), nonché per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per il delitto di Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990); b) i delitti di Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 6), Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a n. 5, c.p.p.), sono puniti con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie suindicate, si applicano, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tuttavia, se la società - o una sua unità organizzativa - viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto in commento, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. * * * ART 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all´articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 20 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 416 c.p. tutela l’ordine pubblico dall’esistenza di organizzazioni stabili e dedite alla realizzazione di programmi criminosi, in grado di generare allarme sociale nella collettività. Gli elementi costitutivi del delitto sono: a) l’esistenza di un vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) l’indeterminatezza del programma criminoso; c) l’esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi. La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale. L’associazione per delinquere richiede il dolo specifico e, dunque, il soggetto agente deve avere coscienza e volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale, nonché l’ulteriore fine di commettere uno o più delitti programmati dall'associazione. Il contributo alla vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale, ovvero in un apporto morale. Con riferimento alla struttura dell'organizzazione criminale, l'art. 416 bis c.p. descrive analiticamente il metodo e le modalità di comportamento dell'associazione: la forza di intimidazione del vincolo associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà. Il programma criminoso s’identifica nelle finalità tipiche dell'organizzazione mafiosa: la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economicamente rilevanti anche attraverso il condizionamento della pubblica amministrazione, la coercizione elettorale ed il procacciamento di voti, il conseguimento di indebite utilità di ogni genere. Le finalità dell'associazione di tipo mafioso hanno carattere alternativo e non cumulativo. La norma contempla, poi, aggravanti ed attenuanti - cosiddette premiali - al fine di incoraggiare la collaborazione con le Autorità Inquirenti. ESEMPIO: Gli esponenti della banca si accordano con altri soggetti per l’emissione reciproca, a scadenze regolari, di una pluralità di fatture false, così da gonfiare i costi e diminuire la base imponibile, ottenendo un ingente risparmio d’imposta. * * * ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - Chiunque fa parte di un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l´associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 21 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l´impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 416-bis c.p. tutela non solo il medesimo bene giuridico di cui all’art. 416 c.p. ma, anche, e più specificatamente, la libertà di iniziativa economica e l’ordine democratico, posti in pericolo dalla costituzione di organizzazioni criminali. L’elemento oggettivo del reato consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un’associazione mafiosa. In particolare, il primo elemento costitutivo della fattispecie è rappresentato dalla esistenza di una associazione, costituita da almeno tre persone. Il secondo elemento costitutivo è dato dalla condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini, consistente nello sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e nei conseguenti effetti di assoggettamento e di omertà. Il terzo elemento, invece, è rappresentato dagli scopi della organizzazione, i quali non devono essere necessariamente illeciti, ben potendo essere anche leciti, come la gestione ed il controllo di attività economiche. Tuttavia, sono le modalità con cui tali scopi vengono perseguiti a renderli illeciti. Il delitto di associazione mafiosa è un reato comune, di pericolo e permanente, in quanto la sua consumazione si protrae nel tempo. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di partecipare o di costituire un’associazione mafiosa, con l’ulteriore scopo di perseguire i fini indicati dalla norma. La differenze tra l’associazione per delinquere e l’associazione di tipo mafioso, risiede nel fatto che l’ipotesi criminosa di cui all’art. 416-bis - oltre che per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare - è caratterizzata, anche, dal ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione, utilizzata per il conseguimento dei fini propri della medesima. In entrambe le ipotesi associative appena esaminate è prevista la confisca obbligatoria. ESEMPIO: Gli esponenti della banca si trovano in rapporto di stabile e organica compenetrazione con l’organizzazione mafiosa x, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale "prendono parte", mediante la banca, al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’associazione mafiosa per il perseguimento dei comuni fini criminosi. * * * ART. 416-TER C.P. - SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 416-ter c.p. tutela l’ordine pubblico dal pericolo derivante dal connubio mafia-politica e, solo strumentalmente, l’interesse elettorale. La norma incriminatrice punisce candidato alle elezioni che, direttamente o per interposta persona, ed in cambio di una erogazione di denaro, ottiene da un’associazione di tipo mafioso la promessa di voti. Nello 22 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato specifico, la condotta tipica consiste nel versare danaro all’associazione, ottenendo da questa la promessa di voti. Il reato si consuma nel momento in cui vengono scambiate le reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione. Il dolo richiesto è specifico, inteso come coscienza e volontà di consegnare danaro con lo scopo di ottenere l’appoggio elettorale. Nel caso di promesse o elargizione di altre utilità, il candidato risponde di concorso nel reato di “associazione di tipo mafioso”. Il concorso di persone nel reato si realizza ogniqualvolta che un soggetto esterno alla associazione, offre a quest’ultima un contributo occasionale e non istituzionalizzato12. * * * ART. 630 C.P. - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell´ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall´articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l´attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l´autorità di polizia o l´autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l´individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell´ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell´ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell´ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il sequestro di persona a scopo di estorsione, pur essendo stato inserito tra i delitti contro il patrimonio, è connotato dal prevalente aspetto della violazione della libertà personale. Invero, trattasi di una fattispecie plurioffensiva, cioè posto a tutela del patrimonio e della libertà individuale. La condotta richiesta consiste nella privazione della libertà personale, che deve perdurare per un periodo di tempo apprezzabile. Pertanto, il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato permanente: la consumazione ha inizio nel momento in cui il soggetto passivo è privato della propria libertà, terminando nel momento in cui ne viene ripreso il completo esercizio. In merito all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto (c.d. riscatto). Il delitto ammette il tentativo. La giurisprudenza ha chiarito che il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, anche se accompagnato da contraddizioni incorse nel tentativo di giustificarne la provenienza, non è sufficiente, in assenza di altri elementi indizianti o 12 Esempio: L’amministratore delegato della banca, ottenendo una cospicua somma di danaro dall’associazione mafiosa x, convince tutti i propri dipendenti a votare il candidato indicato dal capo clan. 23 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato sintomatici, a configurare la sussistenza del reato di sequestro di persona. Integra però la fattispecie del riciclaggio (v. art. 25-octies, Decreto 231)13. * * * ART. 74 D.P.R. N. 309/1990 (TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI) - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l´associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all´associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all´uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l´associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell´articolo 80. Se l´associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell´articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell´articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all´associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall´articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall´articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Lo norma tutela la salute delle persone e l’ordine pubblico. In merito alla struttura del reato, esso ricalca, grossomodo, quella del delitto di associazione per delinquere, salvo alcune peculiarità: in particolare, l’associazione deve essere finalizzata a commettere i delitti previsti dall’art. 73 del medesimo T.U. (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Per la configurabilità del reato non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l’esistenza di strutture - sia pure rudimentali, elementari e semplici - idonee al perseguimento del fine comune. Pertanto, deve trattarsi di una struttura criminale in grado di fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose. Inoltre, deve sussistere un’effettiva e reale ripartizione di compiti e ruoli operativi tra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, in punto di singole responsabilità. Il vincolo associativo può essere ravvisato non solo tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti - come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione - ma anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato, volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo. 13 Esempio: Le società Alfa e Beta sono concorrenti. La società Alfa, al fine di eliminare Beta dal mercato, ordina ai propri dipendenti di rapire la figlia del Presidente di Beta, chiedendo quale prezzo della liberazione la sua fuoriuscita dal mercato. 24 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato La condotta richiesta dalla norma consiste nel promuovere, dirigere, costituire, organizzare o finanziare l’organizzazione. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un’associazione di almeno tre persone. Il tentativo è configurabile. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti14. * * * ART. 407, COMMA 2, LETTERA A, NUMERO 5, C.P.P. - ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA – La norma fa riferimento ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Ai fini della responsabilità della Banca, i reati elencati vengono ad assumere una scarsa rilevanza pratica. Pertanto, è sufficiente procedere per cenni. Le norme richiamate, che contemplano fattispecie di reato comune, tutelano l’ordine pubblico come interesse alla prevenzione di reati contro la vita e l’incolumità personale. Le condotte hanno ad oggetto la fabbricazione (intesa come attività di trasformazione di materie prime finalizzate sia alla creazione, sia l’assemblaggio di parti pre-confezionate), l’introduzione (intesa come importazione o transito sul territorio italiano), la vendita, la cessione, la detenzione ed il porto di armi senza prescritta autorizzazione amministrativa. Dal punto di vista terminologico occorrono alcuni chiarimenti: per armi comuni da sparo s’intendono tutte le armi da fuoco iscritte in apposito “Catalogo Nazionale” che ne legittima la commercializzazione tra privati; per armi da guerra, invece, s’intendono tutte le armi in dotazione alle Forze armate e ai Corpi Armati dello Stato, compresi tutti i manufatti esplosivi, ordigni incendiari e quelli micidiali (gas-chimicicombinati, ecc.); per arma clandestina, infine, s’intendono le armi da fuoco prive di matricola o con matricola abrasa, ovvero le armi comuni da sparo non iscritte nel Catalogo Nazionale. Il delitto, permanente, si consuma esercitando un autonomo potere di fatto sull’arma o sull’esplosivo, indipendentemente dal luogo in cui sono siti gli oggetti. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. La fattispecie è, poi, configurabile nella forma del tentativo15. 14 Esempio: Le società Alfa, Beta e Gamma, operanti nel settore farmaceutico, sono autorizzate dal Ministero della Salute ad utilizzare oppiacei per la preparazione di farmaci. Nondimeno, le società, in accordo tra loro, destinano parte degli oppiacei al mercato degli stupefacenti, ricavando, così, ingenti somme di danaro. 15 Esempio: La società Alfa, operante nella costruzione di gallerie, utilizza per le proprie opere esplosivi vietati. 25 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.4 ARTICOLO 25 (RISCHIO ALTO) CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE Premessa: Negli ultimi anni, i reati-presupposto in commento sono stati oggetto di riforma. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge o Riforma Severino), ha introdotto il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), aggravando, inoltre, le pene applicabili ai c.d. delitti contro la Pubblica Amministrazione. La legge 27 maggio 2015, n. 69, ha ulteriormente riformato la materia, anch’essa aggravando le pene applicabili ai delitti contro la Pubblica Amministrazione16. I suddetti interventi hanno lasciato sul tappeto diversi problemi interpretativi. Ai fini della presente trattazione - e per consentire al lettore un primo approccio con la materia - pare opportuno - in prima battuta - limitarsi alla sintetica descrizione dei concetti di concussione e corruzione: a) Concussione: nella concussione il pubblico ufficiale (ma non l’incaricato di pubblico servizio) abusa delle proprie qualità o poteri per costringere il privato a versargli danaro o altre utilità; b) Corruzione: nella corruzione il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) si accorda illecitamente con il privato, al fine di compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) i delitti di Corruzione per l’esercizio delle funzione (art. 318 c.p.) e di Istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote; b) i delitti di Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., limitatamente all’ipotesi di cui al comma 1) e di Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, commi 2 e 4, c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) i delitti di Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravata ai sensi dell´art. 319-bis c.p., quando dal fatto l´ente ha conseguito un profitto di rilevante entità), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., limitatamente all’ipotesi di cui al comma 2) e di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * 16 Va da sé che il campo d’intervento delle riforme menzionate è ben più ampio. A titolo esemplificativo, la legge 69/2015 ha reintrodotto l’incaricato di pubblicato servizio tra i soggetti attivi della Concussione (mentre la Legge Severino lo aveva escluso). Per maggiore dettaglio si rinvia alle sezioni intitolate “Descrizione della norma”. 26 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 317 C.P. – CONCUSSIONE - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La concussione è il più grave dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e rientra nel novero dei reati plurioffensivi, in quanto svolge la funzione di tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, l’integrità del patrimonio e la libertà del consenso del cittadino. Il soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, mentre i soggetti passivi sono la Pubblica Amministrazione ed il soggetto privato concusso. La condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità. Nello specifico, sono elementi caratteristici della fattispecie: l’abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio; la costrizione; lo stato di timore ingenerato nel soggetto privato; la volontà del soggetto passivo, determinata dalla preoccupazione di un danno ingiusto. Prima della Legge Severino la concussione poteva assumere due forme: la concussione per costrizione e la concussione per induzione. A seguito della riforma, l’induzione è stata scorporata, ed inserita in autonoma fattispecie (induzione indebita a dare o promettere utilità, 319-quater c.p.). Pertanto, oggi, rimane configurabile la sola concussione per costrizione. La costrizione si realizza quando la libera determinazione del privato è coartata dalla violenza o minaccia del soggetto pubblico, consistente in una pressione psichica univoca esplicita o implicita. L’induzione, invece, consiste - grossomodo - in una suggestione in grado di persuadere e convincere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno (per approfondimenti si veda la “Descrizione della norma” dell’art. 319-quater c.p.). La condotta illecita deve determinare il privato a dare (ossia a sottrarre un bene dalla propria disponibilità per trasferirlo in quello di altra persona), ovvero a promettere (ossia a manifestare la propria volontà di assumere un impegno ad una futura e determinata prestazione). Oggetto della dazione o promessa è il danaro (monete cartacee o elettroniche) od altra utilità (qualsiasi vantaggio per la persona, patrimoniale o non patrimoniale, materiale o morale). La concussione è un reato proprio, perché può essere commesso solamente da pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, e si consuma nel momento della dazione o promessa. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico ed il tentativo è ammissibile. La concussione si distingue dalla corruzione, in quanto nella concussione il privato è vittima della pressione esercitata dal soggetto pubblico, mentre nella corruzione il privato coopera con esso. ESEMPIO: Il finanziere Tizio, a seguito di un’ispezione dei libri contabili della banca, individua alcuni illeciti e, in cambio del silenzio, pretende che gli sia versata una somma di danaro. * * * ART. 318 C.P. – CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE - Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 27 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La c.d. corruzione impropria è la corruzione avente ad oggetto il compimento di un atto di ufficio. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione. L’elemento oggettivo si distingue a seconda che il soggetto agente sia un privato o un agente pubblico, in quanto il privato è colui che dà o promette danaro o altra utilità, mentre il pubblico ufficiale è colui che riceve o accetta il corrispettivo: ricevere significa accettare ciò che il privato offre o consegna, mentre accettare vuol dire accogliere la proposta del privato. Il danaro o le altre utilità devono essere proporzionati e non dovuti, cioè non giustificati da alcuna disposizione di legge. Dal punto di vista del soggetto pubblico, egli deve compiere un atto conforme ai doveri di ufficio, nel senso che egli deve compiere un atto amministrativo previsto dall’ufficio cui appartiene. La corruzione impropria è un reato proprio e plurisoggettivo. Il delitto si consuma nel momento in cui l’agente pubblico riceve la prestazione o accetta la promessa. Il tentativo è ammissibile. ESEMPIO: Il pubblico ufficiale accetta una somma di danaro dagli esponenti della banca in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto. * * * ART. 319 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. ART. 319 BIS C.P. - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La c.d. corruzione propria è la corruzione avente ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio. . Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, necessari per garantire il corretto e regolare svolgimento della funzione amministrativa. L’elemento oggettivo consiste in una condotta, tenuta di comune accordo (c.d. patto scellerato), dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio e da un privato. Il patto scellerato si sostanzia, per il pubblico agente, nel ricevere o accettare la dazione o promessa, mentre, per il privato, nel dare o promettere danaro o altra utilità. Il delitto è caratterizzato: dall’omissione o ritardo nel compimento di un atto di ufficio, dove per “omissione” si intende non eseguire un atto, mentre per “ritardare” si intende compiere l’atto dopo la scadenza; dal compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dovendosi intendere tale espressione come atto vietato da norme giuridiche o contrario alle stesse. È un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonché plurisoggettivo, in quanto richiede la partecipazione di più persone. La corruzione propria si consuma nel momento in cui il pubblico agente riceve o accetta la promessa. Il tentativo è ammissibile. 28 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ESEMPIO: Gli esponenti della banca ottengono per l’istituto di credito una concessione edilizia dal Comune per la costruzione della nuova sede sociale. La diretta concorrente della banca, venuta a conoscenza della notizia, si reca dal pubblico ufficiale che ha rilasciato la concessione, versando una somma di danaro affinché la revochi. * * * ART. 319 TER C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’attività giudiziaria come espressione della Pubblica Amministrazione e, in particolare, il suo esercizio imparziale. L’elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nella conclusione di un patto scellerato tra pubblico agente e soggetto privato, il cui obiettivo è quello di recare un vantaggio o un danno a coloro i quali siano coinvolti in un processo civile, o in un procedimento penale, ovvero, infine, in un processo amministrativo. La norma prevede fattispecie simili a quelle degli articoli precedenti, ma vi si differenzia in quanto la condotta ha ad oggetto particolari atti amministrativi, ossia gli atti giudiziari. La corruzione in atti giudiziari è un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da pubblico ufficiale (ma non dall’incaricato di pubblico servizio), nonché plurisoggettivo, poiché richiede la partecipazione di più persone. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è configurabile. ESEMPIO: La banca è coinvolta in un procedimento giudiziario. I suoi esponenti versano al giudice incaricato una somma di danaro affinché pronunci una sentenza favorevole. * * * ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358) , per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l´offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell´articolo 318, ridotta di un terzo. Se l´offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l´offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell´articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all´incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall´articolo 319. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 29 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il bene giuridico tutelato è il buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Il primo comma disciplina l’istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p.), mentre il secondo comma l’istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.). Istigare significa compiere una serie di attività tali da indurre altri a tenere un determinato comportamento, o a rafforzare un proposito criminoso in parte già presente o, ancora, ad eliminare i freni inibitori in ordine alla commissione del reato di corruzione. L’elemento oggettivo comune a tutte le ipotesi è, appunto, la condotta istigatoria. La norma non fa menzione alcuna alla corruzione in atti giudiziari, sicché, in tale ipotesi, non è configurabile alcuna istigazione. L’istigazione alla corruzione è un reato comune, nel caso di cui al primo e secondo comma, mentre, nell’ipotesi di cui ai commi tre e quattro, è un reato proprio. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di commettere il fatto tipico previsto dalla norma, unitamente allo scopo del privato di indurre l’agente pubblico a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio. Il tentativo è ammissibile. ESEMPIO: La banca ordina la costruzione di un immobile senza alcuna autorizzazione. Un ispettore ministeriale, a seguito di un controllo, accerta l’irregolarità. Gli esponenti della banca offrono all’ispettore ministeriale una somma di danaro affinché non faccia rapporto all’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l’ispettore ministeriale rifiuta la somma di danaro. * * * ART. 321 C.P. - PENE PER IL CORRUTTORE - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. * * * ART. 319 QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’articolo 319-quater c.p. ha introdotto la responsabilità penale del privato “indotto”, che, per effetto della condotta del soggetto pubblico, si risolve a dare o promettere denaro o altra utilità. Nella nuova fattispecie, le condotte del soggetto pubblico e del privato si perfezionano autonomamente. Il soggetto pubblico continua ad essere punito perché “induce taluno a dare o a promettere indebitamente” denaro o altra utilità. Il soggetto privato è ora punito perché, essendo stato in tal modo indotto, “dà o promette” denaro o altra utilità. Nella corruzione, viceversa, il soggetto pubblico “riceve” denaro o altra utilità, o “ne accetta la promessa”, sulla base di un accordo che intercorre necessariamente con il privato. In sintesi, in base all’art. 319-quater c.p., i due soggetti si determinano autonomamente e in tempi almeno idealmente - successivi. 30 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato L’induzione indebita a dare o promettere utilità è un reato proprio, perché può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovviamente con la partecipazione del privato: da qui la configurazione di reato plurisoggettivo. Il delitto si consuma nel momento in cui l’agente riceve o accetta la promessa. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è configurabile. C’è, tuttavia, da definire l’esatto concetto di “induzione”. La questione non è di facile soluzione, poiché in giurisprudenza si sono sviluppati diversi orientamenti. Per offrire al lettore una panoramica quanto più completa, occorre fare una premessa: a seguito della Legge Severino, la linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità è divenuta più labile. Ad oggi, come si anticipava, si sono sviluppati tre orientamenti della Cassazione a sezioni semplici: 1) Primo orientamento17: un primo orientamento ha proposto il criterio dell’intensità della pressione prevaricatrice. Alla luce di tale criterio si configurerebbe: a. Concussione: quando la pressione è particolarmente intensa, ossia tale da limitare gravemente la libertà di determinazione del privato; b. Induzione indebita: quando la pressione ha un’intensità più blanda, ossia tale da non limitare la libertà di determinazione del privato (in particolare, la pressione si tradurrebbe in una pressione morale o persuasione o, ancora, in una suggestione). 2) Secondo orientamento18: un secondo orientamento ha proposto il criterio dell’oggetto della prospettazione. Alla luce di tale criterio si configurerebbe: a. Concussione: quando l’agente pubblico prospetta al privato un danno ingiusto e contra ius; b. Induzione indebita: quando l’agente pubblico prospetta al privato un danno giusto e secundum ius (cioè una conseguenza sfavorevole derivante dall'applicazione della legge). 3) Terzo orientamento19: un terzo orientamento, intermedio, ha proposto il criterio della pressione psichica esercitata sul privato. Alla luce di tale criterio si configurerebbe: a. Concussione: quando la pretesa ha una maggiore carica intimidatoria, ossia tale da non lasciare al privato alcun significativo margine di scelta; b. Induzione indebita: quando la pretesa ha una carica intimidatoria più blanda, ossia tale da lasciare al privato un maggiore margine di scelta. L’orientamento in esame, tuttavia, riconosce che il suddetto criterio può dare luogo a complesse difficoltà interpretative nel momento in cui si tratta di applicarlo concretamente. Pertanto, propone un criterio integrativo, consistente nel tipo di vantaggio conseguito dal privato. Alla luce di tale criterio si configurerebbe: a. Concussione: quando il pubblico agente ha posto il privato di fronte all'alternativa “secca” di accettare la pretesa indebita oppure di subire il pregiudizio ingiusto; b. Induzione indebita: quando il pubblico agente ha posto il privato di fronte ad una richiesta dalla quale anch’egli trae vantaggio. 17 Cassazione Penale sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 8695. Cassazione Penale sez. VI, 3 dicembre 2012, n. 3251. 19 Cassazione Penale sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11794. 18 31 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite20. Le SS.UU. non hanno avallato nessuno dei tre orientamenti esaminati, tuttavia affermando come ciascuno di essi evidenzi aspetti condivisibili, ma non autosufficienti. Secondo la Suprema Corte l’induzione indebita non rappresenta un'ipotesi minore di concussione, dovendo, viceversa, essere ricondotta nell’alveo della corruzione. Sinteticamente, le Corte ha evidenziato che il criterio distintivo tra concussione ed induzione risiede nella dicotomia minaccia-non minaccia, talché si avrebbe induzione indebita quando il privato subisce un effetto che non consegue a una minaccia21. In altri termini, l’induzione si manifesta nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio o nell'inganno (in breve: “l'induzione non costringe ma convince”). ESEMPIO22: La banca, in gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, non gode dei requisiti richiesti dal bando. Il Responsabile del procedimento prospetta ai funzionari dell’istituto di credito che, applicando le disposizioni contenute nel bando, la banca non potrebbe aggiudicarsi l’appalto. Tuttavia, lo stesso Responsabile prospetta ai funzionari della banca la possibilità di aggiudicazione dell’appalto, in cambio del versamento di una somma di danaro. * * * ART. 322 BIS C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI” – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell´ambito di altri Stati membri dell´Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell´ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un´attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 20 Cassazione Penale Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228. Precisamente: «alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi facenti capo alla p.a.». 22 L’Esempio è stato elaborato sulla base del “secondo orientamento” (“danno giusto e secundum ius”, cioè una conseguenza sfavorevole derivante dall'applicazione della legge). 21 32 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. DESCRIZIONE DELLA NORMA: I delitti di concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione, trovano applicazione anche nei confronti di membri ed istituzioni dell’Unione Europea e, in determinati casi, degli Stati esteri. Pertanto, si rinvia alla trattazione già effettuata. 33 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.5 ARTICOLO 25-BIS (RISCHIO MEDIO) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Premessa: In merito al regime sanzionatorio si osserva che: a) il delitto di Falsificazione di monete (art. 453 c.p.) è punito con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; b) i delitti di Alterazione di monete, Contraffazione di carta filigranata e Fabbricazione di filigrane (artt. 454, 460 e 461 c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) i delitti di Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, ridotta da un terzo alla metà. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; d) i delitti di Falsificazione di monete (art. 453 c.p.) e di Alterazione di monete (art. 454 c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ridotta da un terzo alla metà; e) i delitti di Spendita di monete falsificate rivenute in buona fede (art. 457 c.p.) e di Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.), sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Il delitto di Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in mala fede (art. 464, co. 1, c.p.) è punito con la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f) il delitto di Falsificazione di valori di bollo (art. 459 c.p.) è punito con la sanzione pecuniaria23 ridotta di un terzo. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; g) i delitti di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da 23 Prevista dall’art. 25-bis, Decreto 231, lett. a), c) e d). 34 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * ART. 453 C.P. - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE – È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l´apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell´alterazione, ma di concerto con chi l´ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. ART. 454 C.P. - ALTERAZIONE DI MONETE - Chiunque altera monete della qualità indicata nell´articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Le norme in commento tutelano la fede pubblica, sanzionando quei comportamenti tali da porre in pericolo la legalità e l’affidabilità della circolazione monetaria. In generale, la contraffazione di monete si sostanzia nella fabbricazione - ex novo - di moneta falsa, mentre l’alterazione consiste nell’attribuire - a monete vere - l’apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale. In entrambe le fattispecie, il Legislatore sanziona: chi contraffà od altera; colui che - in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario mette in circolazione le monete contraffatte o alterate; colui che - al fine di mettere le monete in circolazione - se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, ovvero presso un suo intermediario. Le condotte punite dagli artt. 453 e 454 c.p. vengono suddivise in quattro categorie: a) Contraffazione (fabbricazione ad opera di chi non vi è autorizzato); b) Alterazione (modifica delle caratteristiche realizzata dando l’apparenza di un valore superiore o inferiore); c) Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione (di concerto con i soggetti che hanno eseguito la contraffazione/alterazione o con intermediari); d) Acquisto o ricezione di monete falsificate al fine di porle in circolazione. Siamo in presenza di reati comuni, che si consumano nel momento in cui vengono poste essere le condotte menzionate. L’elemento soggettivo è il dolo generico nelle condotte indicate con le lettere a) – b) – c), mentre viene richiesto il dolo specifico per la condotta di cui alla lettera d). È ammissibile il tentativo. ESEMPIO: Il dipendente della banca, addetto al controllo delle banconote provenienti dalle filiali estere, durante un’ispezione di routine individua alcune banconote contraffatte. Ciononostante, decide di metterle comunque in circolazione. * * * 35 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 455 C.P. - SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE – Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 455 c.p. tutela la fede pubblica. I sui elementi costitutivi sono i medesimi di cui agli artt. 453 e 454 c.p., ai quali si rinvia. Le particolarità, rispetto alle fattispecie or ora richiamate, riguardano il soggetto agente: egli non deve avere contraffatto o alterato le monete, partecipato alla loro manipolazione, acquistato o ricevuto le monete acquistate dal falsario o dai suoi intermediari, né, infine, avere agito di concerto ai suoi intermediari. Le condotte richiamate dalla norma consistono nell’introduzione, detenzione, acquisto o ricezione, spendita, messa in circolazione di moneta falsificata. Particolare importanza riveste l’elemento soggettivo del reato, ossia il dolo generico: il soggetto agente deve essere consapevole, ab origine, della non genuinità delle monete. Secondo la giurisprudenza, la mancanza di dolo determina la riconducibilità della condotta illecita nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 457 c.p. (v. infra). Il delitto è configurabile anche nella forma del tentativo. ESEMPIO: Il funzionario bancario fa giungere nelle casse dell’istituto di credito monete falsificate al di fuori del territorio dello Stato, utilizzandole nell’interesse della banca stessa. * * * ART. 457 C.P. - SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE - Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Anche la norma in commento, come le precedenti, tutela la fede pubblica. I sui elementi costitutivi sono i medesimi di cui agli artt. 453 e 454 c.p., ai quali si rinvia. L’ipotesi di cui all’art. 457 c.p. trova applicazione allorché il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte e, successivamente, le abbia messe dolosamente in circolazione. Siamo in presenza di un reato comune che si consuma nel momento in cui le monete sono poste in circolazione. L’elemento soggettivo è il dolo generico e la fattispecie è configurabile anche nella forma del tentativo. Ai sensi dell’art. 458 c.p. (“Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”), ai fini dell’applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati. ESEMPIO: Il funzionario bancario trova casualmente delle monete false, nella convinzione che siano genuine. In seguito, accortosi della loro non genuinità, le spende nell’interesse o vantaggio della banca. * * * 36 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 459 C.P. - FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI – Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all´acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la fede pubblica, attraverso la regolarità della circolazione di valori parificati alle monete aventi corso legale. Le disposizioni di cui agli articoli 453 (“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate”), 455 (“Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate”) e 457 (“Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”) si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all’introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall’art. 46424. * * * ART. 460 C.P. - CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO – Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. ART. 461 C.P. - FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA – Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l´alterazione. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Gli artt. 460 e 461 c.p. tutelano la fede pubblica, colpendo gli atti preparatori alla commissione dei reatipresupposto appartenenti alla famiglia in commento: pertanto, rappresentano tipici reati di pericolo. In concreto, il Legislatore punisce la predisposizione di mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente commentati (v. supra), attraverso due distinte ipotesi, l’una concernente la contraffazione di carta filigranata, l’altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati. * 24 * * Esempio: La società Alfa, proprietaria di una catena di tabacchi e valori bollati, vende francobolli falsificati. 37 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 464 C.P. - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI – Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell´alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell´articolo 457, ridotta di un terzo. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 464 c.p. tutela la fede pubblica, con specifico riferimento alla garanzia della certezza e dell’affidabilità del traffico di valori di bollo. I suoi elementi costitutivi sono i medesimi di cui agli articoli precedenti, ai quali, nuovamente, si rinvia. In particolare la disposizione incrimina i comportamenti di cui agli articoli precedenti, commessi su valori di bollo, ovverosia su carta bollata, marche da bollo ed altri valori equiparati. ESEMPIO: Il funzionario bancario acquista alcune marche da bollo da apporre su documenti fiscali, non avvedendosi, inizialmente, della loro falsità. In seguito, pur resosene conto, si avvale delle predette marche da bollo. * * * ART. 473 C.P. - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI – Chiunque, potendo conoscere dell´esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 473 c.p. tutela la fede pubblica dalla contraffazione o alterazione di marchio o altri segni distintivi. In particolare, presidia: da un lato, l’interesse dei consociati a poter fare affidamento sulla genuinità dei segni che contraddistinguono le opere dell’ingegno o i prodotti industriali; dall’altro, l’interesse del legittimo titolare del segno al suo esclusivo utilizzo. Il marchio costituisce un indicatore di provenienza, poiché ha la funzione di collegare la res, sulla quale è apposto, al soggetto che l’ha creata. Nel secondo comma, l’azione delittuosa ha per oggetto brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri: il brevetto è un attestato in base al quale una certa opera dell’ingegno viene riferita ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto all’esclusivo sfruttamento; il “disegno” ed il “modello industriale” si riferiscono al brevetto per disegno e modello industriale, nel senso che, costituendo il disegno e il modello industriale creazioni intellettuali, essi potranno trovare protezione solo dopo essere stati brevettati. Esaminiamo partitamente le condotte contemplate dalla norma. La contraffazione consiste nella creazione non autorizzata di una o più copie del segno originale: essa ha la capacità di ingannare il compratore che, di fronte al segno, è assistito dalla convinzione di acquistare un bene proveniente da un determinato soggetto (magari noto sul mercato, perché i suoi prodotti sono qualitativamente i migliori) oppure da una regione geografica ben precisa (ad es. le denominazioni di origine, protetta o controllata). L’alterazione, invece, consiste nella modifica materiale del segno originale. L’uso consiste nell’impiego, per scopi non meramente commerciali, del segno falsificato da parte di chi non è concorso nella sua falsificazione. 38 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la consapevolezza di falsare il vero o di fare uso di prodotti falsificati. Il terzo comma, infine, dispone che i due commi precedenti trovano applicazione “sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”, talché la tutela penale non potrà essere riconosciuta a favore di marchi e/o brevetti non registrati o illegittimamente registrati. In giurisprudenza si precisa che il richiamo all’osservanza delle leggi interne e delle convenzioni internazionali nell’art. 473, comma 3, c.p., va letto con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale ed industriale, mentre non hanno alcun rilievo le diverse normative che eventualmente intervengano sulla fabbricazione del prodotto o sui segni che possono essere imposti sullo stesso per attestarne o regolarne i trasferimenti, tra cui i numeri di matricola. Per contro, si è ritenuto integrare il reato in esame la semplice modificazione della confezione, originariamente indicata dal marchio depositato, del prodotto commercializzato25. * * * ART. 474 C.P. - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall´art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 474 c.p. tutela la pubblica fede dalla vendita nel territorio dello Stato di beni “imitati”, prodotti in Stati esteri. In particolare, il bene giuridico tutelato è individuabile nella fiducia che i consumatori ripongono nella generalità dei segni distintivi. Oggetto delle condotte è il marchio e gli altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati: per una disamina di tali elementi si rinvia alla fattispecie di cui all’art. 473 c.p. L’elemento oggettivo della condotta di cui al primo comma è circoscritto alle sole attività di importazione (introdurre i prodotti nel territorio dello Stato), mentre il secondo comma punisce le attività di immagazzinamento, vendita e distribuzione (non a titolo gratuito). Quest’ultimo comma svolge la funzione di norma di chiusura, poiché colma eventuali lacune che impedirebbero di reprimere condotte illecite non espressamente previste. La presente disposizione è fattispecie sussidiaria rispetto all’art. 473 c.p.: pertanto, solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell’introduzione nel territorio dello Stato o nella messa in commercio. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da due attività: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) ed il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dal presente art. 474 c.p.). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è ammissibile. La differenza rispetto all’art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), risiede nel carattere sussidiario di quest’ultimo rispetto alla norma in commento. Invero, tutela l’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno il cliente. 25 Esempio: La società Alfa produce abiti contraffatti apponendovi il marchio di una nota casa di moda. 39 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Per quanto riguarda infine la distinzione tra agli artt. 473 e 474 c.p., si evidenzia che: nell’art. 473 c.p., l’uso di marchi e segni distintivi precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato; nell’art. 474 c.p., l’uso di marchi e segni distintivi è direttamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato26. 26 Esempio: La società Alfa importa dagli Stati Uniti vestiti contraffatti di una importantissima casa di moda, rivendendoli in Italia. 40 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.6 ARTICOLO 25-BIS1 (RISCHIO BASSO) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO Premessa: Il Legislatore, mediante i reati-presupposto in commento, si prefigge lo scopo di tutelare lealtà e correttezza degli scambi commerciali. In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) i delitti di Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) e Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) i delitti di Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) e di Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 800 quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * ART. 513 C.P. - TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l´esercizio di un´industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il delitto in esame tutela la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Siamo in presenza di un reato comune che, come tale, può essere commesso anche da coloro i quali non rivestano la qualifica di imprenditore. Inoltre, si tratta di un reato di pericolo: pertanto, la condotta dell’agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l’esercizio di un’industria o commercio. Il soggetto passivo deve appartenere alla categoria dell’imprenditore commerciale (prevista dall’art. 2082 c.c.). L’elemento oggettivo consiste nell’uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti (artifici, raggiri e menzogne) nei confronti di soggetti determinati o determinabili. Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, co. 2, c. p.: “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. La condotta, inoltre, può essere anche di entità modesta, ossia tesa a creare piccoli disservizi. L’elemento soggettivo é rappresentato dal dolo specifico27. * * * 27 Esempio: L’amministratore delegato della società Alfa trasferisce fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad altra società di cui ha il controllo, arrecando grave turbativa all’esercizio dell’industria e del commercio della società originaria. 41 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 513-BIS C.P. - ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA - Chiunque nell´esercizio di un´attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un´attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 513-bis c.p. è diretto ad impedire l’ingresso, nell’economia lecita, alle aziende legate alla criminalità organizzata. Invero, esse distorcono la concorrenza, con grave nocumento ai competitors che agiscono lecitamente ed all’intero tessuto socio-economico. Siamo in presenza di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo deve svolgere un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Tuttavia, tale qualificazione non deve essere intesa in senso meramente formale, essendo sufficiente che si tratti di un operatore economico, anche esercitante attività in via di fatto, che si adoperi per eliminare la concorrenza (“chiunque svolga attività produttive”). L’elemento oggettivo prende in considerazione condotte che, seppur delinquenziali, vedono come autori principali imprese lecite, nate per il perseguimento di un oggetto sociale altrettanto lecito e che, più o meno accidentalmente, si avvalgono di un modus operandi illecito. Sul piano dell’elemento soggettivo non vi è accordo: alcuni, individuano la necessità del dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di adoperare violenza o minaccia al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui; altri qualificano il dolo come generico, fondandosi sul dato testuale della disposizione, in cui manca un’esplicita individuazione del fine perseguito dall’agente. Il reato si consuma nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un’alterazione degli equilibri di mercato. Il tentativo è ammissibile. La disposizione, inoltre, prevede al secondo comma una circostanza aggravante, finalizzata alla tutela delle attività in tutto o in parte finanziate con soldi pubblici. La giurisprudenza pacificamente riconosce la possibilità di concorso tra la fattispecie in esame e il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p., posto che, nella maggior parte dei casi, le condotte vengono commesse nell’ambito di attività proprie della criminalità organizzata. Viceversa, qualora le stesse condotte configurino sia gli estremi del delitto in esame sia quelli del delitto di Turbata libertà dell’industria e del commercio di cui all’art. 513 c.p., l’unica fattispecie a rilevare sarà quella di illecita concorrenza con violenza o minaccia, speciale rispetto alla precedente. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente la condotta, rinvenendo gli estremi del reato anche negli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all’aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non facevano parte del pactum sceleris, e che venivano scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all’associazione mafiosa, riuscivano ad esercitare28. * * * ART. 514 C.P. - FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all´industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 28 Esempio: Il presidente della società Alfa usa minacce o violenza per liberarsi delle società concorrenti. 42 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la produzione economica nazionale (c.d. Made in Italy) dalla circolazione, sul mercato interno o estero, di prodotti industriali con segni contraffatti. La fattispecie è costruita su un evento - il “nocumento all’industria nazionale” - difficilmente verificabile e accertabile. Essa rientra nella famiglia dei reati comuni, e richiede ai fini della sua configurazione la contraffazione o alterazione di nomi, i marchi o i segni distintivi (se mendaci, troverà applicazione l'art. 517 c.p.). L’elemento soggettivo è il dolo generico29. * * * ART. 515 C.P. - FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Chiunque, nell´esercizio di un´attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all´acquirente una cosa mobile per un´altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela onestà e correttezza dei rapporti commerciali. Siamo in presenza di un reato comune la cui commissione, dunque, non richiede la qualifica di imprenditore (2082 c.c., v. supra). Da tanto segue che anche l’agricoltore o l’artigiano, venditore diretto dei propri prodotti, potrebbe commettere il delitto in parola. La condotta richiesta dalla norma consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile non conforme a quella pattuita, mentre l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico. Viceversa, non rileva l’atteggiamento psicologico dell’acquirente. Il tentativo è ammissibile ed il delitto si consuma nel momento in cui la cosa mobile viene consegnata. ESEMPIO: La banca, tramite gli addetti della propria divisione leasing, offre in locazione finanziaria macchinari agricoli di ottima qualità prodotti da una nota società automobilistica italiana. Tuttavia, una volta concluso il contratto, gli addetti al leasing concedono in locazione finanziaria macchinari agricoli di pessima qualità prodotti da una sconosciuta società sudamericana. * * * ART. 516 C.P. - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’interesse tutelato è la correttezza e lealtà negli scambi commerciali. L’elemento oggettivo consiste in un comportamento atto a porre in vendita (ossia cedere una sostanza a titolo oneroso), o nel mettere altrimenti in circolazione (ossia cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito), sostanze alimentari non genuine, facendole apparire genuine. 29 Esempio: La società Alfa, proprietaria di vari negozi di abbigliamento, vende in tutta la città capi contraffatti di una nota casa di moda. 43 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Il delitto in commento rientra nel novero dei reati comuni, poiché può essere commesso da chiunque. La consumazione coincide con il momento in cui la cosa viene posta in vendita, mentre l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico30. * * * ART. 517 C.P. - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell´ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull´origine, provenienza o qualità dell´opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’ordine economico dagli inganni tesi ai consumatori e all’onestà degli scambi commerciali. L’elemento oggettivo consiste nel porre in vendita opere dell’ingegno o prodotti industriali, ovvero nel mettere tali prodotti altrimenti in circolazione: la messa in vendita, o la messa in circolazione, si realizzano quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. Perché l’ipotesi criminosa sia configurabile è necessario che i nomi, marchi, segni distintivi siano mendaci, cioè in grado di trarre in inganno il consumatore medio in ordine all’origine, alla provenienza o alla qualità del bene. La norma richiede il dolo generico. Il delitto in commento è un reato comune e si consuma nel momento in cui il bene è posto in vendita o in circolazione31. * * * ART. 517-TER C.P. - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE - Salva l´applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell´esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’ordine economico. La fattispecie sanziona colui che: potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industriale oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la 30 Esempio: La casistica in materia è ampia e coinvolge tutti coloro che partecipano alla filiera, dalla produzione, alla distribuzione, al dettaglio. 31 Esempio: La società Alfa importa dalla Cina prodotti recanti la falsa indicazione di “Made in Italy”. La Gamma S.p.A. pone in vendita capi di abbigliamento riportanti le iniziali del proprio fondatore (G.A.), le quali, tuttavia, corrispondono a quelle di una nota società di abbigliamento (G.A.). 44 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra. L’elemento soggettivo è il dolo specifico ed il tentativo è ammissibile. È opportuno rilevare che la fabbricazione, l'uso industriale di oggetti e altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punibile a querela della persona offesa32. * * * ART. 517-QUATER C.P. - CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Salva l´applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell´esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’ordine economico. La fattispecie punisce chiunque: contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine riguardanti prodotti agroalimentari; introduce detti prodotti nel territorio dello Stato; detiene per la vendita; pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. L’elemento soggettivo è il dolo specifico. La condanna per il delitto in commento, oltre alla confisca obbligatoria, determina la pubblicazione della sentenza33. 32 Esempio: La società Alfa, tramite una propria società costituita ad hoc per la vendita di beni di largo consumo, importa dal sud est asiatico beni prodotti usurpando titoli di proprietà industriale. 33 Esempio: La società Alfa, produttrice di vino di scarsa qualità, utilizza per la loro commercializzazione il marchio “D.O.C.”. 45 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.7 ARTICOLO 25-TER (RISCHIO ALTO) REATI SOCIETARI PREVISTI DAL CODICE CIVILE Premessa: I reati societari presentano la peculiarità di esser contenuti all’interno del Codice civile. In merito al regime sanzionatorio si osserva che: a) il delitto di False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Il delitto di False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. Il delitto di False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) la contravvenzione di Falso in prospetto (art. 2623, co. 1, c.c.) è punita con la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote. Il delitto di Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a centotrenta quote; c) la contravvenzione di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1, c.c.) è punita con la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote. Il delitto di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 2, c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; d) il delitto di Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; e) il delitto di Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; f) il delitto di Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; g) la contravvenzione di Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) è punita con la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; h) il delitto di Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) il delitto di Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; j) il delitto di Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; k) il delitto di Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; l) il delitto di Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ed il delitto di Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; m) i delitti di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; n) il delitto di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è punito con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione dei suddetti reati, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. * * * 46 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI34 - Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. ART. 2622 - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE35 - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di 34 Testo precedente: False comunicazioni sociali - «Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa». 35 Testo precedente: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (commi 1 e 3) - «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l´intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d´ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall´ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. 47 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. ART. 2621 BIS - FATTI DI LIEVE ENTITÀ – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. ART. 2621 TER - NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Le false comunicazioni sociali sono state oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi da parte del Legislatore. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all´1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l´interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall´esercizio dell´ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell´impresa». 48 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Data la complessità dell’istituto, e la stratificazione normativa venuta a crearsi, il presente commento esplicativo sarà parzialmente differenziato rispetto a quello dedicato alle altre fattispecie di reatopresupposto. In particolare, in nota è stato riportato rubrica e testo della fattispecie previgente, mentre - di seguito - la sezione sarà articolata in tre sottosezioni, sì da consentire di cogliere immediatamente l’evoluzione della disciplina, nonché il significato della norma pre riforma e post riforma. La ragione di tale impostazione è la seguente: i fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma soggiaceranno alla precedente disciplina, i fatti commessi dopo a quella nuova. Evoluzione normativa: Le false comunicazioni sociali - meglio conosciute come falso in bilancio - sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dal Codice del commercio del 1882. L’art. 247 sanzionava con pena pecuniaria i soggetti che, al vertice dell'organismo societario, avessero scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società o avessero, in tutto o in parte, nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime. Con l'entrata in vigore del Codice civile del 1942, il reato di falso in bilancio è stato riformulato e disciplinato dall'art. 2621 c.c. Successivamente, il D.Lgs. 61/2002 ha scorporato l’art. 2621 c.c. in due distinte fattispecie: una contravvenzionale (art. 2621 c.c.), allorché non si verifichi un danno per soci e creditori; una delittuosa (art. 2622 c.c.), allorché si concretizzi il predetto danno. Dopo la riforma del 2002, il Legislatore è nuovamente intervenuto con legge 262/2005, riformando parzialmente il tanto l’art. 2621 c.c., quanto l'art. 2622 c.c. La riforma, tuttavia, si è tradotta esclusivamente nell’aumento della pena massima della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c. - da un anno e sei mesi a due anni di arresto - e nell'introduzione di un illecito amministrativo, nel caso in cui il falso in bilancio non superi le soglie di punibilità previste. Da ultimo, la disciplina del falso in bilancio è stata nuovamente oggetto di riforma: la l. 27 maggio 2015, n. 69, ha novellato gli artt. 2621 e 2622 c.c., introducendo due fattispecie, entrambe delittuose, l’una per le società non quotate (art. 2621 c.c.), l’altra per le società quotate (art. 2622 c.c.). Sono state, altresì, introdotte - ma solo per le società non quotate - un’attenuante (art. 2621-bis c.c.) e la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 2621-ter c.c.). La disciplina prima della l. 69/2015: Le norme in commento tutelano la liquidità finanziaria dell’ente. In particolare, la prima fattispecie salvaguarda la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria, mentre la seconda fattispecie è posta a tutela esclusiva del patrimonio36. Pertanto, è ravvisabile, più in generale, un dovere di correttezza nei rapporti contrattuali (art.1175 c.c.). Le false comunicazioni sociali sono strutturate come reati propri, potendo essere commessi esclusivamente dai soggetti indicati nelle norme in commento. Si tratta degli amministratori, dei direttori generali, di sindaci, liquidatori e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Vanno aggiunte, inoltre, alcune figure elencate da specifiche disposizioni di legge: le persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.), coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria (art. 135, D.Lgs. 385/1993), gli amministratori ed i liquidatori del Gruppo europeo di interesse economico (art. 13 D.Lgs. 240/1991), coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dalla autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni della stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (art. 2639 c.c.). L’art. 2639 c.c., opera un’estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale, ed il c.d. responsabile di fatto. Il responsabile di fatto è colui che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della qualifica o funzione indicata dalla fattispecie. Il presupposto comune e principale per la commissione dei reati in parola è rappresentato dalla circostanza per la quale le falsità e le omissioni devono afferire a bilanci, relazioni o altre comunicazioni 36 Relazione di accompagnamento al d.lgs. 61/2002. 49 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato sociali. Nella nozione di bilancio rientrano il bilancio d’esercizio, il bilancio straordinario, il bilancio finale di liquidazione, i prospetti contabili predisposti in occasione di particolari eventi o in relazione a determinate vicende giudiziarie o amministrative, la documentazione da depositarsi unitamente all’istanza di fallimento e l’inventario delle attività e passività sociali da redigersi da parte degli amministratori e dei liquidatori all’inizio della liquidazione. Nella nozione di relazione, invece, devono farsi rientrare tutti quei rapporti informativi scritti previsti obbligatoriamente dalla legge in determinate situazioni, quali, ad esempio, la relazione a corredo del bilancio, la relazione predisposta in occasione di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, e così via. In ordine alle altre comunicazioni sociali, l’espressione soffre di indeterminatezza: pertanto, rientreranno in tale categoria solamente le comunicazioni sociali previste dalla legge, come le informazioni supplementari contenute nella nota integrativa. A titolo esemplificativo, quindi, il falso in bilancio può essere commesso con varie modalità: 1. con dichiarazioni non conformi a verità concernenti le condizioni economiche della Società, ancorché oggetto di valutazioni; 2. con omissione di informazioni imposte dalla legge relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 3. falsificando il bilancio consolidato, tramite indicazione di dati contabili fittizi relativi alle controllate, sempreché i soggetti incaricati della redazione del bilancio della Società capogruppo siano a conoscenza della falsità dei dati contabili relativi alle altre Società del gruppo; 4. costituendo fondi occulti extra bilancio o “riserve liquide”, attraverso alterazioni contabili. Le due fattispecie di falso in bilancio hanno in comune la medesima condotta. Nondimeno, esse, presentano le seguenti differenze: 1. La prima fattispecie (reato di pericolo) - procedibile d’ufficio - è di natura contravvenzionale ed è punita con pena detentiva. Essa è configurabile in caso di assenza di danno patrimoniale; 2. la seconda fattispecie (reato di danno) - procedibile d’ufficio a seconda del tipo di Società (quotate o non quotate) o se il danneggiato è un soggetto pubblico - è di natura delittuosa. La condotta di falso in bilancio ex art. 2622 c.c., inoltre, dovrà non solo essere idonea ad indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ma dovrà anche cagionare un danno in capo ai soci, ai creditori o alla società. Si deve trattare di un danno patrimoniale consistente in una vera e propria deminutio patrimonii, non risultando penalmente rilevanti condotte di falso che abbiano, ad esempio, semplicemente frustrato un’aspettativa di guadagno o che abbiano determinato soltanto un danno all’immagine. L’art. 2622, infine, contempla una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui i fatti tipizzati riguardino Società quotate in Borsa, e cagionino un “grave nocumento ai risparmiatori”. Di tale elemento normativo il nuovo quinto comma fornisce una definizione esplicativa basata su criteri quantitativi, prevedendo che “il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo”. Il reato di false comunicazioni sociali può essere commesso attraverso una condotta commissiva od omissiva. La condotta commissiva si realizza laddove i soggetti attivi espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero. La condotta omissiva, invece, consiste nell’omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambi i casi è necessario che la condotta abbia idoneità ingannatoria. L'idoneità ingannatoria va accertata mediante un giudizio ex post, che tenga conto del singolo caso concreto, in quanto ciò che può essere idoneo ad indurre in errore un soggetto non necessariamente è idoneo anche per un altro. La vera novità delle riforme summenzionate consiste nell’introduzione di c.d. soglie di punibilità, il cui mancato superamento esclude la punibilità dei reati stessi. Laddove tali soglie non siano superato, il falso in bilancio è qualificato come illecito amministrativo e non come reato. La punibilità è esclusa quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo cui appartiene), ed è comunque esclusa se: 50 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 1. le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5%, oppure una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%; 2. il reato è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta. Con riferimento all'elemento soggettivo, per entrambe le fattispecie, è richiesto il dolo, ravvisabile nella intenzione di ingannare i soci o il pubblico e nel fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In caso di condanna o di patteggiamento, è disposta la confisca del prezzo, prodotto, profitto del reato. Tuttavia, qualora non sia possibile l’individuazione o l’apprensione di tali beni, la confisca può avere ad oggetto una somma di denaro o di beni di valore equivalente. La disciplina dopo la l. 69/2015: Le nuove disposizioni reintroducono il reato di falso in bilancio per tutte le imprese e non solo per quelle quotate in borsa, oltre ad inasprirne le pene. La scelta di politica criminale sottesa alla riforma, è quella di graduare la risposta sanzionatoria in funzione delle dimensioni della società nel cui ambito il reato è commesso: da sei mesi a tre anni di reclusione per le false comunicazioni sociali delle società di minori dimensioni (art. 2621 c.c.); da tre a otto anni di reclusione per le società quotate e per quelle a queste assimilate (art. 2622 c.c.). Scompaiono, invece, le soglie di punibilità. Le false comunicazioni sociali, in entrambe le fattispecie, sono ancora reati propri, potendo essere commessi esclusivamente dai soggetti indicati nelle norme in commento. Si tratta degli amministratori, dei direttori generali, di sindaci, liquidatori e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Le condotte incriminate dalle nuove fattispecie appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle pre riforma. Invero, il presupposto comune e principale per la commissione dei reati in parola è rappresentato dalla circostanza per la quale le falsità e le omissioni devono afferire a bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali. Tuttavia, assumono rilevanza solamente le comunicazioni “dirette ai soci o al pubblico”, con esclusione, quindi, di qualsiasi rilevanza di eventuali falsità presenti nelle dichiarazioni fiscali, nelle comunicazioni rivolte agli istituti di credito, alle autorità di vigilanza, a singoli soggetti richiedenti, a vario titolo, delucidazioni sulle condizioni della società. La condotta è punibile quando è commessa “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. Tanto l’art. 2621 c.c., quanto l’art. 2622 c.c., richiedono il dolo specifico: il soggetto agente deve agire “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”. Tra gli artt. 2621 e 2622 intercorrono due differenze. Solo nell’art. 2621 è necessario che l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: 1. avvenga nell’ambito di comunicazioni sociali “previste dalla legge”; 2. abbia ad oggetto fatti materiali “rilevanti”. Vanno poi esaminate due norme, applicabili alle sole società non quotate: 1. L’art. 2621-bis c.c. introduce un trattamento di favore nei confronti piccole (comma 2) e delle piccole imprese (comma 1). Per le piccole imprese37, che abbiano commesso il delitto di falso in bilancio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, ma la perseguibilità è a querela. Per le medie 37 Individuate mediante il rinvio all’art. 1, co. 2, l. 267/1942. Nello specifico, si tratta delle società che presentano i seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 51 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato imprese si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è «di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta». 2. L’art. 2621-ter c.c. esclude la punibilità per il delitto di falso in bilancio allorché, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. ESEMPIO: La banca è proprietaria di alcuni immobili. Il loro valore viene artefatto attraverso una valutazione certificante un valore superiore a quello reale: tale valore viene iscritto a bilancio. * * * ART. 2623 C.C. – FALSO IN PROSPETTO - Articolo richiamato dal Decreto 231, ed abrogato dalla l. 262/2005. L’art. 173-bis del d.lgs. 58/98 non prevede l’applicabilità della norma in questione per gli enti. ART. 2624 C.C. – FALSITÀ NELLE COMUNICAZIONI O NELLE RELAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE – Articolo richiamato dal Decreto 231, ed abrogato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. * * * ART. 2625, COMMA 2, C.C. - IMPEDITO CONTROLLO - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Il controllo sulla gestione sociale è connesso alla garanzia di integrità del capitale sociale, quale strumento per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Pertanto, l’impedito controllo è posto a presidio di interessi che, oltrepassando la sfera individuale, salvaguardano l’attività d’impresa nel suo complesso e, più in generale, il sistema economico nel quale opera l’impresa. In estrema sintesi, la fattispecie in commento tutela il regolare controllo sull’attività di gestione della società da parte del Collegio Sindacale, dei singoli soci e degli altri soggetti preposti: i soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo all’interno della società devono, dunque, essere messi in grado di conoscere l’esatta situazione societaria, al fine di poter svolgere il proprio compito correttamente. L’impedito controllo si sostanzia nell’impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, attraverso l’occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo. Conseguentemente, il fatto tipico consiste nella condotta degli amministratori che “occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali”. In ogni caso, è rilevante anche l’ostacolo, con qualsiasi modalità realizzato. La fattispecie di impedito controllo ricomprende due ipotesi distinte di illecito: 1. una di natura amministrativa (comma 1); 2. una di natura penale (comma 2), configurabile soltanto nell’eventualità in cui dalla condotta di “impedito o ostacolato controllo” derivi un danno ai soci. In tal caso l’illecito è perseguibile a querela. Il termine di presentazione della querela, pari a tre mesi, decorre a partire dal momento consumativo 52 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato del reato, ossia dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele. 3. In entrambi i casi è richiesto il dolo. La ragione di ciò è duplice: da un lato, gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o ostacolare l'attività di controllo; dall’altro, un atteggiamento psicologico colposo sarebbe incompatibile con la condotta tipizzata dalla legge. Nell’ambito dell’impedito controllo occorre distinguere due categorie di soggetti: 1. Soggetto attivo: l’amministratore o gli amministratori, anche “di fatto”. Ovviamente, è ipotizzabile il concorso di un soggetto estraneo, come nel caso del direttore finanziario che agevoli la condotta criminosa dell'amministratore. 2. Soggetto passivo: i soci. È bene considerare che il soggetto passivo non si identifica con la società, in quanto, se pur vero che la condotta degli amministratori può aver ostacolato il controllo degli stessi organi della società, la stessa condotta diviene reato solo se abbia cagionato un danno ai soci. Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all’art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l’esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel d.lgs. 231/2001. ESEMPIO: Tizio, socio della banca ostacola l'attività di controllo di Caio, anch’egli socio, omettendo di mettere a disposizione di quest'ultimo la documentazione contabile e sociale e ponendo contestualmente in essere altri atti ostativi, quali la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, procurando così a Caio un danno patrimoniale. * * * ART. 2626 C.C. - INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall´obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 2626 c.c. è fattispecie sussidiaria nel sistema di tutela penale del capitale societario. La norma tutela l’effettività del capitale sociale e, in particolare, la sua integrità, in un quadro primario di garanzia dei diritti dei creditori. Destinatari del precetto sono i soli amministratori. La condotta penalmente rilevante è quella degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono ai soci i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli. La restituzione può avvenire in qualsiasi forma, diretta od indiretta, palese o simulata, integrale o parziale. Presupposto della condotta è, comunque, il difetto di deliberazione assembleare di riferimento, con equiparazione dei casi di nullità o di inesistenza giuridica della medesima, o di delibera assembleare non conforme ai canoni contenutistici. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ed il momento consumativo coincide con il realizzarsi della restituzione - quando il bene corrispondente al conferimento restituito fuoriesce dal patrimonio sociale - o della liberazione, quando si perfeziona l'atto con il quale la società rinuncia in modo definitivo ad esigere il conferimento ancora dovuto. ESEMPIO: Tizio, in qualità di socio, deve ancora completare il versamento della propria quota. Gli amministratori della banca consentono a Tizio di non versare il danaro mancante. * * * 53 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l´arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l´approvazione del bilancio estingue il reato. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma in commento tutela i creditori sociali dalla menomazione delle loro garanzie generiche (capitale sociale e riserve obbligatorie). L’illecita ripartizione degli utili e delle riserve, oggi, viene disciplinata integralmente dall’art. 2627 c.c., mentre, nel passato, era scomposta in due fattispecie distinte, regolate, rispettivamente, dall’art. 2621, n. 2) e n. 3), c.c. La ragione della vecchia disciplina va ricercata nel fatto che il Legislatore aveva legato questo fenomeno alle false comunicazioni sociali, ipotizzando che si trattasse di due illeciti tra loro collegati. I due delitti, oggi, sono stati oggi trasformati in contravvenzioni, richiedenti l’elemento soggettivo del dolo. La norma si apre con la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”: pertanto, la fattispecie di illecita ripartizione degli utili e delle riserve trova applicazione solo se il fatto illecito non sia già riconducibile ad una fattispecie più grave, in genere rappresentata dal delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. Peraltro, non sono da escludere altri reati contro il patrimonio, o fatti di bancarotta. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, la cui condotta consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Da tanto segue che siamo in presenza di un reato proprio. Con il termine ripartizione il Legislatore ha inteso illudere all'effettivo pagamento, ossia alla concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento dal patrimonio sociale. Si pone il problema di individuare il concetto di “utile”. Per risolvere il problema, occorre considerare che il termine “utile” può ricevere una duplice definizione: a. Utile di esercizio: l’utile d’esercizio è il valore residuale espresso dal Conto Economico. b. Utile di bilancio: l’utile di bilancio è il valore ricavato dallo Stato Patrimoniale, consistente nella differenza tra utile d’esercizio e perdite non ancora coperte, cui vanno aggiunti gli utili portati a nuovo e le riserve. La dottrina, tuttavia, ritiene che l’utile cui si riferisce la norma sia solo l’utile di bilancio, e non anche l’utile d’esercizio. La norma in commento fa, poi, riferimento agli utili “non effettivamente conseguiti”, dovendosi intendere con tale espressione gli utili non realmente acquisiti, o per l'effetto della gestione sociale, o per altro titolo. Va poi chiarito il significato di “utile destinato a riserva”. Le riserve, normalmente, vengono definite come parti ideali di Patrimonio Netto, derivanti dalla differenza tra capitale netto e capitale sociale. Le riserve cui fa riferimento la norma sono quelle legali e non, anche, quelle statutarie ed occulte. Infine, occorre ricordare il secondo comma dell'art. 2627 c.c., il quale prevede una speciale causa di estinzione del reato, consistente nella “restituzione degli utili o nella ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio”38. * 38 * * Esempio: Il Consiglio di Amministrazione della banca delibera la distribuzione di una riserva di bilancio vincolata. 54 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all´integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l´approvazione del bilancio relativo all´esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Anche la norma in esame, al pari dell’art. 2627 c.c., tutela il capitale sociale quale strumento di garanzia dei diritti dei creditori. Inoltre, al pari dell’illecita ripartizione di utili e di riserve, l’art. 2628 c.c. costituisce un reato proprio degli amministratori o dei soggetti ad essi equiparati, tuttavia differenziandosene per la sua natura delittuosa. In particolare, i soggettivi attivi sono gli amministratori, gli amministratori della controllante (soltanto a titolo di concorso, nell’ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto) ed il socio alienante (soltanto a titolo di concorso, nell’ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto). Il presupposto del reato è da ravvisare nella presenza, nel caso concreto, di un patrimonio di ammontare tale che eventuali operazioni, come quelle descritte dalla norma, andrebbero ad intaccare il capitale sociale o le riserve indisponibili. La condotta consiste nell’acquisto o sottoscrizione, da parte dei soggetti menzionati, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante. Tuttavia, per esser penalmente rilevante, tale condotta deve cagionare una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Da tanto segue che siamo in presenza di un reato di danno. C’è, poi, da domandarsi cosa si intende per “acquisto” di azioni. Il concetto di “acquisto” ricomprende non solo la compravendita, ma anche ogni altra forma negoziale, onerosa o gratuita, che abbia come effetti il trasferimento di azioni. Il reato si consuma con l’acquisto o la sottoscrizione. Esso viene punito a titolo di dolo generico. La disposizione, contiene un importante riferimento: “fuori dai casi consentiti dalla legge”. L’espressione va intesa nel senso che il reato in esame non si configurerà nel caso di acquisto di azioni proprie, di cui all’art. 2357 c.c., che ne disciplina condizioni e limiti. Ovviamente, il riferimento è valevole solamente per le S.p.A. Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. I casi ed i limiti per l’acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l’art. 2628, sono stabiliti dal Codice civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading)39. * * * ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 39 Tizio, amministratore della società Alfa, acquista azioni della controllante Beta, al fine di cagionare la lesione dell’integrità del capitale sociale. 55 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma in commento tutela l’integrità del capitale sociale quale strumento di garanzia dei diritti dei creditori. Anche in questo caso i soggetti attivi sono gli amministratori e per la punibilità è sufficiente il dolo generico. Il reato è punibile a querela della persona offesa. Il reato si consuma nel momento in cui si procede alla riduzione del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio40. * * * ART. 2629-BIS C.C. - OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI - L´amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall´articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 2629-bis c.c. è stato introdotto per far fronte ai crescenti fenomeni di criminalità d’impresa dello scorso decennio - su tutti i casi Parmalat e Cirio - che, spesso, hanno visto gli amministratori perseguire un proprio interesse personale, cagionando un danno a società e terzi. La legge 28 giugno 2005, n. 262, a tutela del risparmio, ha, dunque, previsto un’apposita fattispecie sanzionatoria a carico dell’amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata che abbia violato gli obblighi di cui all’art. 2391 c.c. Tale previsione impone all’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per contro proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. L’amministratore delegato, invece, ha l’obbligo di astenersi dal compimento dell’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. Per l’amministratore unico è stabilito l’obbligo di dare notizia dell’esistenza dell’interesse, oltre che al collegio sindacale, anche alla prima assemblea utile. Il componente del consiglio di amministrazione non ha, invece, un obbligo di astensione dal partecipare alla riunione consiliare, ma solo di mettere al corrente gli altri amministratori ed il collegio sindacale della presenza di un interesse, suo o per conto di terzi. La norma, dunque, mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell’amministratore, la sanzione civile prevista dall’art. 2391, co. 3, c.c., ossia l’impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione. Come si vede, il bene giuridico tutelato dall’art. 2629-bis c.c. è il patrimonio della società e dei terzi. L’art. 2629-bis individua un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall’amministratore o dal componente del consiglio di gestione, di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, o di altro Stato dell’Unione Europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. 40 Esempio: Gli amministratori della banca dispongono il rimborso del capitale sociale. 56 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Veniamo ora alla condotta, che si articola in due fasi: 1. La prima fase: la prima fase della condotta consiste nella violazione degli obblighi sanciti dall’art. 2391 c.c. che, come visto, impone all’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata L’interesse deve presentare un collegamento con l'operazione societaria da compiersi, ma la sua nozione è, comunque, molto ampia potendo ricomprendere situazioni patrimoniali e non patrimoniali, dirette o indirette. Inoltre, la condotta tipica deve essere unita da un nesso di causalità con l'evento di danno. 2. La seconda fase: la seconda fase della condotta è, invece, a forma libera e consiste in qualsiasi comportamento, aggiuntivo rispetto alla violazione degli obblighi civilistici, che provochi un danno alla società o a terzi. A tal proposito, vengono in considerazione gli atti dispositivi dei beni sociali, del tipo di quelli rilevanti ex art. 2634 c.c., ma anche comportamenti omissivi. Ai fini dell’integrazione della fattispecie si richiede che si verifichi un danno alla società o a terzi e l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza della presenza di un interesse e nella volontà di violare l'obbligo di comunicazione che ne deriva (o gli ulteriori obblighi nell'ipotesi prevista per l'amministratore delegato o l'amministratore unico) e, quindi, di cagionare il danno patrimoniale alla società o a terzi. Il riferimento alla “società o terzi” indica che la fattispecie è stata costruita secondo uno schema alternativo, dando luogo a due fattispecie di reato. Pertanto, in tal modo, si evita di generare una doppia incriminazione nel caso in cui la condotta dell’amministratore abbia cagionato un danno sia alla società che ai terzi. Nessuna disposizione di legge, escluso l’art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza, spiega quando un’operazione può effettivamente considerarsi in conflitto di interessi con la società. La nozione comunemente accettata di conflitto di interessi è quella dell’amministratore, cui è rimessa istituzionalmente la cura dell’interesse della società, che si trova ad essere contemporaneamente portatore di un altro interesse, la cui soddisfazione non può avvenire senza il sacrificio di quello sociale41. * * * ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all´ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela i beni ed i crediti della società e, in caso di trasformazione, il patrimonio. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Presupposto necessario per la configurazione del reato è la presenza di una serie di disposizioni di legge che vietano l’esecuzione delle operazioni in esame, gravemente lesive della funzione di garanzia propria dal capitale sociale. Il reato si configura nei casi in cui si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del capitale sociale attraverso l’attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, oppure la sottoscrizione reciproca di azioni o quote o infine la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 41 Esempio: Il Consiglio di Amministrazione delibera l’acquisto di un immobile di proprietà di uno degli amministratori. 57 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Il reato si consuma con la formazione ovvero l’aumento del capitale sociale in modo fittizio, cioè in modo tale che non vi sia più corrispondenza con il valore patrimoniale del conferimento. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d’ufficio. Il dolo è generico42. * * * ART. 2633 C.C. - INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell´accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la garanzia dei creditori a vedere soddisfatti i propri diritti secondo i rispettivi diritti di prelazione sul patrimonio sociale. Pertanto, a differenza delle altre norme che proteggono il capitale sociale in funzione di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni sociali, questa opera in un momento successivo. I soggettivi attivi del reato sono i liquidatori della società ed i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell’attivo senza nominare i liquidatori (in tal caso, rispondono del reato a titolo di liquidatori di fatto). Il reato si sostanzia nella ripartizione tra i soci dei beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato è configurabile unicamente laddove dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio. La fattispecie è riconducibile ai reato di danno: in quanto tale, richiede l’effettiva lesione del bene giuridico tutelato. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico. Inoltre, ai fini della procedibilità, è necessaria la querela della persona offesa43. * * * ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 42 Esempio: Il Consiglio di Amministrazione consente a Tizio di sottoscrivere un certo numero di azioni ad un costo inferiore rispetto al loro valore nominale reale. 43 Esempio: La società Alfa, fallita, è stata posta in liquidazione. Tizio, in qualità di liquidatore, dopo aver terminato il proprio lavoro, non soddisfa i creditori sociali incamerando i proventi della liquidazione. 58 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’intento del Legislatore è quello di qualificare come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il pubblico agente. Tuttavia, il fenomeno corruttivo è sempre stato concepito, anche dal nostro ordinamento giuridico, come raffigurabile prevalentemente, se non esclusivamente, nell’ambito dei Pubblici Poteri e la vecchia rubrica dell’art. 2635 c.c. (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”), manifestava la stessa ritrosia del legislatore a utilizzare il termine “corruzione”. La disposizione rappresentava il frutto di impegni sovranazionali, quali la Convenzione sulla lotta alla corruzione, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997 (entrata in vigore il 15 febbraio 1999) e l’Azione Comune Europea del dicembre 1998, aventi l’obiettivo di indurre gli Stati membri ad introdurre nei loro sistemi giuridici fattispecie penalmente rilevanti di corruzione anche nel settore privato, con particolare riferimento all’ambito del diritto penale societario. La ratio sottesa all’introduzione dell’art. 2635 c.c. è quella di estendere, sia pure con le dovute differenziazioni, la tutela del modello pubblicistico di corruzione anche alla sfera privata, in modo da separare interessi patrimoniali della società ed interessi dell’amministratore. L’art. 2635 c.c. distingue tra soggetto attivo (c.d. corruttore) e soggetti passivi (c.d. corrotti): 1. Soggetto attivo: il soggetto attivo, individuato dal terzo comma, è colui il quale dà o promette denaro o altra utilità. 2. Soggetti passivi: i soggetti passivi, individuati dal primo e secondo comma, sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (comma 1), nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma (comma 2). Questi ultimi sono nient’altro che i lavoratori subordinati, parasubordinati o i collaboratori esterni. Su di essi va focalizzata l’attenzione: infatti, si tratta di una presa di posizione del Legislatore sufficientemente chiara nei confronti dei i soggetti ‘sottoposti' che potrebbero realizzare, nell’interesse o vantaggio della persona giuridica, i reati-presupposto per la diretta responsabilità amministrativa da reato dell’ente. Alla luce di quanto sin ora esposto, è chiara la configurazione della corruzione tra privati come reato proprio. Posta la distinzione di cui sopra, è bene esaminare le condotte descritte dalla norma a seconda del soggetto che le commette: 1. Soggetto attivo: la condotta illecita del soggetto attivo consiste nel dare o promette denaro o altra utilità. Tuttavia, è necessario che l’attività del corruttore abbia effettivamente influito sul processo motivazionale del soggetto interno alla società, con la conseguenza che deve escludersi il reato in presenza di una semplice prossimità cronologica fra dazione o promessa del terzo e condotta infedele del corrotto. 2. Soggetto passivo: la condotta illecita del soggetto passivo consiste nel compimento o nell’omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o agli obblighi di fedeltà. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Il riferimento agli “obblighi inerenti al proprio ufficio”, sottolinea che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell’esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. Sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, la condotta deve essere sorretta da un duplice requisito: il dolo specifico della condotta (agire al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio) e il dolo intenzionale dell’evento (il danno patrimoniale deve essere conseguenza diretta ed intenzionale dell’atto di disposizione dei beni sociali). La corruzione tra privati si consuma allorché la società, in seguito alla dazione illecita e alla conseguente violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà da parte di amministratori, dirigenti, sindaci, ecc., abbia subito un effettivo nocumento al suo patrimonio. 59 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato In sostanza, non si punisce l’atto corruttivo in sé, ma l’atto corruttivo che abbia cagionato un nocumento all’ente. In breve: non si punisce l’atto corruttivo in sé, ma l’atto corruttivo che abbia cagionato un nocumento all’ente. Tuttavia, occorre chiarire il significato del termine “nocumento”. Nell’ambito del concetto di nocumento, che secondo alcuni il Legislatore sembra voler distinguere da quello di danno, rientra il danno economico che sia conseguito alla società dal comportamento infedele del corrotto, come la perdita che la società abbia subito in termini di privazione di ricchezza patrimoniale già precedentemente acquisita (c.d. danno emergente). Nel concetto di “nocumento”, rientra, anche, il danno per perdita di un’opportunità di profitto, o dalla mancata conclusione di un affare (c.d. lucro cessante). Non è dubbio che il danno, nelle sue componenti economiche tipiche di danno emergente e/o di lucro cessante, sia espresso, in definitiva, dal termine “nocumento”. Secondo alcuni Autori, potrebbe essere ricompreso anche il danno indiretto, conseguente ad una lesione ad un bene non suscettibile d'immediata valutazione economica, come il danno all'immagine che la società abbia subito per una pubblicità negativa dipesa dal fatto di reato. In conseguenza alla modifica che la legge n. 190-2012 ha operato sull'art. 2635 c.c., il reato di corruzione tra privati è soggetto ad un duplice regime di procedibilità: 1. a querela della persona offesa: allorché la violazione degli obblighi funzionali o degli obblighi di fedeltà da parte di soggetto apicale ovvero di suo sottoposto operanti all'interno della società, abbia a questa arrecato nocumento; 2. d'ufficio: se dal fatto sia derivata una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Il correttivo apportato rischia di fare rimanere pressoché inalterato il meccanismo della procedibilità a querela, giacché si fa dipendere la procedibilità d'ufficio da un evento di dubbia definizione, la distorsione della concorrenza. La distorsione della concorrenza è, peraltro, un evento da provare, con il rischio di attivare, a discapito delle esigenze di economia processuale. Anche per tale ragione, l’intervento legislativo è stato da più parti giudicato troppo limitato rispetto il più ampio obiettivo fissato dagli impegni internazionali. Dal punto di vista della responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 25-octies Decreto 231 richiama il solo terzo comma dell’art. 2635 c.c. Ciò significa che il reato di corruzione tra privati è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa solo se i soggetti apicali o sottoposti assumano la veste di soggetti attivi (c.d. corruttori) e non, anche, di soggetti passivi (c.d. corrotti). La ragione di tale scelta è ravvisabile, probabilmente, nella circostanza per la quale solo la società cui appartiene il soggetto corruttore può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società in cui è collocato il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva. Quid iuris, nelle ipotesi di corruzione privata “endosocietaria”? Ad esempio l’amministratore, al fine di celare una propria responsabilità di gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro. Il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. La risposta dipenderà da caso in caso, poiché, nell’esempio presentato, l’amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l’ente, come evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a controlli fiscali. ESEMPIO: L’amministratore della banca corrompe il direttore acquisti della società Alfa, ottenendo in cambio un’importante fornitura di materiale per cancelleria ad un prezzo nettamente ribassato. * * * 60 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il corretto svolgimento delle procedure assembleari e, in particolare, la formazione di una maggioranza aderente alla volontà dei soci e libera da influenze esterne. Anche se in astratto la previsione normativa usa la locuzione “chiunque”, in concreto sarà improbabile che il reato in esame venga commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di soci. In ogni caso, il reato può essere commesso anche da funzionari delegati e da dipendenti posti a diversi livelli della scala gerarchica della Società. La condotta deve esplicarsi nel compimento di atti simulati o fraudolenti. In particolare, il reato si configura allorquando, con atti simulati, o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di reato a dolo specifico, caratterizzato dalla necessaria presenza di un animus lucrandi (“allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”). Pertanto, tutti i comportamenti di illecita formazione della maggioranza assembleare, posti in essere per fini non direttamente patrimoniali, restano al di fuori della previsione normativa. ESEMPIO: Tizio, socio della banca, si accorda con i proprietari di Alfa S.r.l. per cedere loro il controllo dell’istituto di credito. A tal fine, Tizio esercita il diritto di opzione su un numero di azioni idoneo a fornire il controllo della banca, avvalendosi di un finanziamento erogato da Alfa. Tizio, ottenuto il controllo della banca, cambia gli organi di vertice ed estromette i soci fondatori, cedendo poi il controllo della società ad Alfa. * * * ART. 2637 C.C. - AGGIOTAGGIO - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull´affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 2637 c.c. tutela la trasparenza e regolarità dei mercati, al fine di non porre in pericolo, attraverso un’alterazione artificiosa dei prezzi o delle quotazioni, gli interessi economici legati alla circolazione e allo scambio delle merci. Individuato l’oggetto della tutela, c’è da chiedersi in cosa consista l’Aggiotaggio. L’Aggiotaggio consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, i quali siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. L’Aggiotaggio è un reato comune, in quanto può essere commesso da “chiunque”. Tuttavia, la locuzione “chiunque” va precisata, in quanto può essere riferita solo a soggetti in grado di interferire con le vicende della Società. In concreto, si tratta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, responsabili della revisione. L’Aggiotaggio richiede una condotta attiva, ossia la divulgazione di una notizia. Il concetto di notizia, e in particolare il suo contenuto, non è tipizzato dalla norma. Pertanto, la notizia può essere relativa a fatti storici, avvenimenti, circostanze e situazioni. La notizia deve essere falsa, intendendosi per falsità l’esposizione di elementi non veri o l'occultamento di dati. L’Aggiotaggio sanziona non solo il compimento di operazioni simulate, ma anche la realizzazione di altri artifici: conseguentemente, l’aggiotaggio può essere realizzato anche mediante operazioni 61 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato apparentemente lecite, ma che, combinate fra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, realizzano una distorsione dei prezzi, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l'andamento reale del mercato. Caso classico è quello del già citato marking the close, riferito ovviamente a strumenti non quotati. Gli artifici devono essere concretamente idonei: l'avverbio concretamente indica che gli altri artifici devono essere idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Alla luce delle caratteristiche della condotta di Aggiotaggio, deriva che siamo in presenza di un reato di pericolo concreto. Il delitto di Aggiotaggio si consuma nel momento e nel luogo di diffusione della notizia falsa. Poiché l'art. 66 del Regolamento Consob stabilisce che è la società di gestione del mercato (ossia la Borsa) a mettere a disposizione del pubblico il comunicato ricevuto dalla società emittente, la diffusione al pubblico non avviene nel momento della comunicazione a soggetti determinati (come la Consob, la Borsa, le due agenzie di stampa), ma nel momento in cui la Borsa diffonde il comunicato ad una sfera indeterminata di persone. La responsabilità è a titolo di dolo generico. Nel caso di aggiotaggio commesso da più persone in concorso fra loro, ciascuno dei compartecipi deve essere in dolo rispetto a tutta la fattispecie: pertanto, una consapevolezza limitata al proprio operato (e non estesa all’intera vicenda), da parte di chi avesse posto in essere solo un segmento della fattispecie, implicherebbe carenza dell’elemento soggettivo e, quindi, della punibilità a titolo di concorso. Come si avrà modo di vedere, l’Aggiotaggio presenta notevoli punti di comunanza con la Manipolazione di mercato. Pertanto, è opportuno individuare la linea di discrimine tra le due fattispecie, partendo dai caratteri comuni. In entrambi i reati, è identico il soggetto attivo (“chiunque”), come la condotta, consistente nella diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. Inoltre, siamo in presenza della stessa caratteristica che connota la condotta, ossia l’idoneità a produrre una “sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari”, risultando, peraltro, identico anche la produzione dell’evento. Sulla scorta delle considerazioni svolte, è agevole individuare la distinzione tra Aggiotaggio e Manipolazione del mercato. L’art. 2637 c.c. trova applicazione per le condotte idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari “non quotati”. Viceversa, la norma non è applicabile per le condotte aventi ad oggetto strumenti finanziari “quotati” o per i quali “è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato”: in tal caso, troverà applicazione la Manipolazione del mercato. Pertanto, elemento discriminante tra la norma prevista ora dall’art 185 del T.U.F. e quella codicistica ex art 2637 c.c. è la natura degli strumenti finanziari. REATO Aggiotaggio Manipolazione del Mercato EGUAGLIANZE DIFFERENZE - Reati comuni ("chiunque"). - Reati di pericolo concreto. - Condotta tipica: diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. - Idoneità della condotta a produrre una “sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari”, risultando, peraltro, identico anche la produzione dell’evento. L’art. 2637 c.c. trova applicazione esclusivamente alle condotte di aggiotaggio idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari “non quotati” o per i quali “è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato”. La manipolazione del mercato trova applicazione in relazione a strumenti finanziari “quotati”. 62 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ESEMPIO: I funzionari della banca, attraverso la collaborazione di manager e professionisti, creano una fitta rete di informazioni errate, volutamente indirizzate a condizionare il valore dei titoli dell’istituto di credito. * * * ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C. - OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l´esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’art. 2638 c.c. è frutto di una lunga evoluzione che ha interessato la tutela penale dell’attività di controllo svolte dagli organi pubblici di vigilanza. A distanza di quasi tre decenni dalla comparsa delle prime fattispecie a loro presidio - e all’esito del rapido incremento delle predette Autorità - il Legislatore del 2002 ha razionalizzato e semplificato la materia (art. 134 TUB, art. 171 TUF), introducendo un’unica figura delittuosa (art. 2638 c.c.). Nel 2005 sono state introdotte ulteriori modifiche: da un lato, la categoria dei soggetti attivi del reato è stata ampliata, mediante l’introduzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; dall’altro, è stato introdotto un aumento di pena qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In generale, si osserva che il presupposto del reato risiede nella violazione dell’obbligo giuridico di comunicare alle Autorità Pubbliche di Vigilanza determinate notizie sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. L’oggetto materiale va individuato nella falsa esposizione o nell’occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che andrebbero comunicati, e riguardanti le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società. Il dolo è specifico: invero, occorre la volontà di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza. L’offensività del reato risiede nell’evento: l’illecito è punito se si realizza l’ostacolo alle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza. Pertanto, la condotta può assumere qualsiasi forma (commissiva, omissiva). Soggetti attivi sono: i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, da individuare caso per caso in base a normative di settore. Il primo comma descrive una fattispecie delittuosa che, per certi versi, riecheggia la condotta propria delle false comunicazioni sociali, cui si rinvia (artt. 2621 e 2622 c.c.). In particolare, la condotta consiste 63 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato nell’esposizione - nelle comunicazioni previste in base alla legge e indirizzate alle Autorità Pubbliche di Vigilanza - di fatti materiali non rispondenti al vero - ancorché oggetto di valutazioni - sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati. In alternativa, la condotta può consistere nell’occultamento - anche parziale - con altri mezzi fraudolenti di fatti - riguardanti la situazione medesima - che si sarebbero dovuti comunicare. Il tutto, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza. L’ultimo inciso estende la punibilità delle condotte in commento all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il secondo comma, invece, prevede una fattispecie generica, riferita ai medesimi soggetti di cui al comma primo. La condotta consiste nell’ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni delle Autorità di Vigilanza. Tale ostacolo può essere realizzato anche attraverso la semplice omissione delle comunicazioni dovute alle predette Autorità, ma, in ogni caso, è necessario che esso venga posto in essere “consapevolmente”. Trattasi, all’evidenza, di un classico reato d’evento ove è necessario, affinché la fattispecie possa dirsi configurata, che la condotta posta in essere dall’agente determini, con collegamento eziologico, l’effetto che la norma intende impedire (nel caso di specie, ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). Il reato è a forma libera: l’evento richiesto può, infatti, esser cagionato “in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità”. La norma, inoltre, non prevede la perseguibilità a querela del delitto in oggetto, sicché quest’ultimo è precedibile d’ufficio. ESEMPIO: I funzionari dell’istituto di credito comunicano alla Banca d’Italia dati dolosamente modificati, al fine di far risultare un aumento della clientela, evidenziando così margini di crescita ed alterando la quota di mercato. 64 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.8 ARTICOLO 25-QUATER (RISCHIO ALTO) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Premessa: L’articolo 3, legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha inserito l’art. 25-quater, Decreto 231, relativo ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non inferiore a un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. In Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto in commento, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall'esercizio dell’attività. L’art. 25-quater prevede, anche, l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231 per i delitti, diversi da quelli indicati nella norma (vedi infra), che siano comunque commessi in violazione di quanto previsto dall´articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999. In altri termini, la norma rinvia a numerose Convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo (a titolo esemplificativo: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, fatta a Roma il 10 marzo 1988; Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997). In considerazione della genericità del rinvio operato dall’art. 25-quater, qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa della società. Per converso, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico hanno scarsa attinenza con l’attività svolta da Veneto Banca, se non - eventualmente - per quanto riguarda le condotte di “finanziamento” delle organizzazioni. Pertanto, la presente trattazione non potrà che essere sintetica. * * * ART. 270 C.P. - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l´ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento. 65 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’elemento oggettivo del reato consiste nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere un’associazione sovversiva. La condotta incriminata deve, altresì, tendere a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali o politico-giuridico dello Stato, venendo, inoltre, punita anche la mera partecipazione all’associazione. Siamo in presenza di un reato comune e permanente, che si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte menzionate. L’elemento soggettivo è il dolo specifico ed il tentativo non è ammissibile44. * * * ART 270 BIS C.P. - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un´istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l´impiego. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La condotta criminosa consiste nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere gruppi associativi aventi il fine di sovvertire violentemente l’ordine democratico. Le finalità di terrorismo o di eversione sono concetti differenti: Il primo consiste nell’incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate; il secondo, nel fine di travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello Stato. Il delitto si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di cui sopra. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico. Da ultimo, si segnala l’applicabilità della confisca obbligatoria delle cose impiegate nella commissione dell’illecito45. * * * ART. 270 TER C.P. - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l´assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 44 Esempio: Le società Alfa, Beta e Gamma costituiscono un’associazione per sovvertire, mediante violenza, l’ordinamento dello Stato. 45 Esempio: Le società Alfa, Beta e Gamma si associano per compiere atti terroristi contro lo Stato, provocando stragi. 66 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma trova applicazione in via sussidiaria, vale a dire solamente quando il fatto non costituisce un’ipotesi di concorso nel reato di favoreggiamento. La fattispecie si configura nel momento in cui il soggetto agente presta ospitalità o aiuta i membri di una delle associazioni suddette, e rientra nel novero dei reati comuni. Esso si consuma nel momento in cui il membro dell’associazione gode delle attività del soggetto agente e l’elemento soggettivo è il dolo specifico. In ogni caso non è punibile colui il quale commette il fatto in favore di persona legata da vincolo di parentela. ESEMPIO: La società banca fornisce vitto e alloggio ai membri di un’associazione sovversiva. * * * ART. 270 QUATER - ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all´articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un´istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’elemento oggettivo consiste nell’arruolare una o più persone - allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo - ovvero nel compiere atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. Siamo in presenza di un reato comune che si consuma nel momento in cui viene posta in essere una delle condotte suindicate. È richiesto il dolo specifico46. * * * ART. 270 QUINQUIES C.P. - ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all´articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull´uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un´istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’elemento oggettivo della norma consiste nell’addestrare o fornire istruzioni. La fattispecie è riconducibile al novero dei reati comuni. L’elemento soggettivo è il dolo specifico ed il tentativo è ammissibile47. * 46 47 * * Esempio: La società Alfa arruola Tizio per sabotare, tramite l’innesco di bombe, l’ospedale Beta. Esempio: La società Alfa addestra terroristi per attentati contro lo Stato. 67 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 270 SEXIES C.P. CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO - Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un´organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un´organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un´organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l´Italia. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma fornisce una definizione di condotta con finalità di terrorismo. In particolare, sono considerate condotte con finalità di terrorismo: le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare danno a un Paese o ad una Organizzazione Internazionale; le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo. * * * ART. 280 C.P. - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall´attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell´esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l´ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall´aumento conseguente alle predette aggravanti. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie tutela della personalità interna dello Stato. L’elemento oggettivo consiste nel compimento di atti idonei ed inequivocabilmente diretti ad attentare alla vita o alla incolumità di una persona, con finalità di terrorismo o di eversione. Siamo in presenza di un reato comune e a dolo specifico, la cui consumazione coincide con il momento in cui vengo compiuti gli atti menzionati48. * * * 48 Esempio: Tizio, dipendente della società Alfa, uccide Caio, dipendente del Ministero dell’Interno, nell’interesse dell’ente. Dopo qualche mese Tizio invia una lettera di rivendicazione al Ministero preannunciando che intende colpire i rappresentanti delle istituzioni democratiche. 68 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 280 BIS C.P. - ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l´uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell´articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l´incolumità pubblica ovvero un grave danno per l´economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall´aumento conseguente alle predette aggravanti. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie tutela della personalità dello Stato. L’elemento oggettivo consiste nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’utilizzo di esplosivi o di dispositivi micidiali. Siamo in presenza di un reato comune avente natura sussidiaria, che si consuma nel momento in cui viene posto in essere l’atto diretto a danneggiare il bene altrui. Il tentativo non è ammissibile. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico49. * * * ART. 289 BIS C.P. - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell´ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell´ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell´ipotesi prevista dal terzo comma. 49 Esempio: La società Alfa è in attesa di un importante giudizio davanti la Corte Costituzionale. Tizio, suo dipendente, fa esplodere un ordigno davanti alla sede della Corte, al fine di porre in essere attività di terrorismo. 69 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma in commento è figlia della c.d. legislazione d’emergenza, propria degli anni settanta. L’elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, sia in grado di ledere o mettere in pericolo le Istituzioni. Siamo in presenza di un reato comune, la cui consumazione coincide con il momento in cui si realizza la privazione della libertà individuale. Il tentativo è ammissibile. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico50. * * * ART. 302 C.P. - ISTIGAZIONE A COMMETTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO - Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l´ergastolo o la reclusione, è punito, se l´istigazione non è accolta, ovvero se l´istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la personalità dello Stato. La condotta si sostanzia nell’istigare taluno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato (v. supra ed infra). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico51. * * * ART. 304 C.P. - COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO - Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, coloro che partecipano all´accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l´accordo. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’elemento oggettivo consiste nel patto attraverso cui due o più soggetti manifestano la volontà di realizzare un fatto illecito. Siamo in presenza di un reato comune, plurisoggettivo, che si consuma nel momento in cui viene concluso l’accordo: pertanto, la norma realizza una funzione di tutela anticipata. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. * * * 50 Esempio: Gli esponenti della società Alfa, con simpatie anarchiche, sequestrano il Presidente del Consiglio dei Ministri con lo scopo di stravolgere l’assetto democratico. 51 Esempio: I funzionari della società Alfa organizzano una campagna pubblicitaria per istigare la popolazione ad uccidere il Presidente del Consiglio dei Ministri. 70 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 305 C.P. - COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE - Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell´associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l´associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’elemento oggettivo consiste nel promuovere, costituire, organizzare o svolgere funzioni dirigenziali in un’associazione criminale, allo scopo di realizzare taluno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello stato. Siamo in presenza di un reato comune. Il tentativo non è ammissibile. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico52. * * * ART. 306 C.P. - BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE - Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La banda armata richiede: l’esistenza di una struttura organizzativa capace di qualificare un gruppo come banda; la sussistenza di un saldo vincolo tra i componenti. Siamo in presenza di un reato comune, che si consuma nel momento in cui la banda è costituita o il soggetto vi partecipa. Il tentativo è ammissibile. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico53. * * * ART. 307 C.P. - ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all´associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l´assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s´intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. 52 Esempio: Le società Alfa e Beta creano un sistema d’informazioni segrete per ottenere notizie coperte da segreto di Stato, per poi rivenderle a Paesi stranieri. 53 Esempio: Le società Alfa e Beta costituiscono una banda armata per commettere delitti contro lo Stato. 71 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie, per le cui condotte si rinvia al testo della norma, individua un reato comune che si consuma nel momento in cui viene prestato aiuto. Il tentativo è ammissibile. Per la configurazione del reato è, poi, necessario che l’assistenza non sia prestata alla organizzazione in sé, ma ai singoli componenti. In caso contrario, si avrebbe concorso nel reato associativo54. * * * Conclusioni: Per dovere di completezza, ma sempre senza pretesa di esaustività, si riportano ulteriori norme in materia richiamate dall’art. 25-quater, Decreto 231: ART. 1 L. 342/1976 - IMPOSSESSAMENTO, DIROTTAMENTO E DISTRUZIONE DI UN AEREO - Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all´impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l´autore consegue l´intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell´equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. ART. 2 L. 342/1976 - DANNEGGIAMENTO DELLE INSTALLAZIONI A TERRA - Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell´articolo precedente. ART. 3 L. 422/1989 – SANZIONI - 1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l´installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l´ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell´azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. 54 Esempio: Tizio, membro di una banda armata, pedina il Capo dello Stato per ucciderlo. Una notte, stanco, chiede ospitalità presso lo stabilimento della società Alfa che, nonostante ben conosca gli intenti di Tizio, gli offre rifugio. 72 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 5 D.LGS. 625/1979 - PENTIMENTO OPEROSO - Fuori del caso previsto dall´ultimo comma dell´articolo 56 del codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico che volontariamente impedisce l´evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. ART. 2 CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 - 1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l´intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell´allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un´organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell´allegato può dichiarare che, nell´applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell´allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell´allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l´attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l´intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 73 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.9 ARTICOLO 25-QUATER 1 (RISCHIO BASSO) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Premessa: L’articolo 8, Legge 9 gennaio 2006, n. 7 - recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" - novella il Decreto 231 mediante l’introduzione della norma in commento. La legge di riforma, come peraltro enunciato dall’art. 1, costituisce diretta attuazione degli articoli 2, 3, 32 della Costituzione, ponendosi nel solco della Dichiarazione e del Programma di Azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nel corso della quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. La legge 7/2006 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, in quanto violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. In merito al regime sanzionatorio si osserva che la società è punita con sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel caso in cui si tratti di società privata accreditata è, altresì, revocato l'accreditamento. Se, poi, la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in commento, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell'attività. * * * ART. 583-BIS C.P. – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l´escissione e l´infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l´applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell´articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall´esercizio della potestà del genitore; 2) l´interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all´amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all´estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. 74 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: È giocoforza che la responsabilità della banca nella commissione dei reati contemplati dalla nuova normativa sia del tutto residuale. Pertanto, si ritiene sufficiente limitare, in questa sede, l’enunciazione del dato legislativo ed una sintetica descrizione della norma. La ratio della norma risiede nella volontà del Legislatore di sanzionare quelle società che si rendono responsabili di non aver impedito, al loro interno, pratiche di mutilazione vietate. La riforma interviene sul criterio oggettivo di imputazione, nel senso che la società è punibile per il solo fatto che il reato sia commesso nella sua “struttura”, talché un’interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non necessario il criterio dell’interesse o vantaggio. In tal caso si tratterebbe di responsabilità oggettiva vera e propria55. 55 Esempio: L’Azienda Ospedaliera Alfa S.p.A. costruisce, nei sotterranei della propria sede, una sala operatoria abusiva, all’interno della quale compie interventi di infibulazione a pagamento. 75 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.10 ARTICOLO 25-QUINQUIES (RISCHIO BASSO) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Premessa: In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) i delitti di Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), sono puniti con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) i delitti di Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.), Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) - anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, e 600-quinquies c.p. sono puniti con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) i delitti di Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 2, c.p.), Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 3 e 4, c.p.), Detenzione di materiale pornografico - anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1 c.p. - e di Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), sono puniti con la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applicano, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se, poi, la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto in commento, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell´attività. Trattandosi di fattispecie aventi scarsa attinenza con l’attività svolta da Veneto Banca, la trattazione non potrà che essere sintetica. * * * ART. 600 C. P. - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. DESCRIZIONE DELLA NORMA: In generale, la fattispecie si sostanzia nella riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso: l’imposizione di prestazioni lavorative o sessuali; l’accattonaggio; prestazioni che comportino lo sfruttamento. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il delitto si consuma nel momento in cui la condizione di schiavitù o servitù si realizza. Il tentativo è ammissibile56. * * * 56 Esempio: I funzionari della banca favoriscono l’ingresso in Italia di operai dell’Est per poi costringerli a lavorare ad orari e condizioni disumane. 76 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 600 BIS C. P. - PROSTITUZIONE MINORILE – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la libertà individuale e l’incolumità fisica del minore, avverso quei comportamenti diretti a menomarne la crescita fisica. L’elemento oggettivo consiste nel favorire la prostituzione o nello sfruttare la prostituzione stessa. Siamo in presenza di un reato comune che si consuma nel momento in cui il minore viene sfruttato o indotto alla prostituzione. Il tentativo è ammissibile ed è richiesto il dolo generico57. * * * ART. 600-TER C. P. - PORNOGRAFIA MINORILE – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. 57 Esempio: I dipendenti della società Alfa nascondono illegalmente alcune prostitute minorenni nelle cantine degli stabilimenti della società. La sera Tizio, dipendente di Alfa, accompagna le minorenni nel piazzale ove esercitano la prostituzione. 77 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il medesimo interesse di cui all’articolo precedente e contempla le seguenti condotte: utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pedopornografico; indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare il suddetto materiale; distribuire o divulgare notizie o informazioni per adescare o sfruttare sessualmente minori; offrire o cedere materiale pedopornografico. Siamo in presenza di un reato comune che si consuma nel momento in cui la condotta tipica viene realizzata. L’elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile58. * * * ART. 600 QUATER C.P. - DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall´articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. DESCRIZIONE DELLA NORMA La norma tutela il medesimo interesse di cui all’articolo precedente e contempla le seguenti condotte: procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori; detenere lo stesso materiale. Siamo in presenza di un reato comune che si consuma nel momento in cui la condotta tipica viene realizzata. L’elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile59. * * * ART. 600 QUATER.1 C.P. - PORNOGRAFIA VIRTUALE - Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie è diretta a reprimere le condotte di produzione e diffusione di materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali di minorenni. L’elemento oggettivo consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) e di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), utilizzando immagini di minori, in realtà inesistenti. Posto che la disposizione richiama le norme citate, si rinvia ad esse, bastando qui sottolineare l’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico60. 58 Esempio: I funzionari della società Alfa, operante nel settore informatico, creano e gestiscono alcuni siti dedicati ad incontri sessuali con minorenni. 59 Esempio: I funzionari della banca creano all’interno dei computer aziendali un archivio di filmati a luci rosse con protagonisti alcuni bambini. 60 Esempio: I funzionari della banca creano all’interno dei computer aziendali un archivio di filmati a luci rosse con protagonisti bambini “virtuali”, cioè creati tramite software. 78 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato * * * ART. 600 QUINQUIES C.P. - INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L'art. 600-quinquies c.p. anticipa la tutela penale alla soglia delle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Pertanto, siamo in presenza di un reato di pericolo astratto, perché tende a prevenire tutto ciò che agevola l'incontro tra “domanda” ed “offerta”. Tuttavia, non è richiesto che il soggetto agente sia un operatore turistico o un soggetto che svolga in modo continuativo e per un numero indefinito di persone l'attività vietata, né che si giunga all'incontro concreto con minori. Pertanto, siamo in presenza di un reato comune. Il delitto si consuma nel momento in cui il viaggio viene organizzato o propagandato o effettuato. Il tentativo è ammissibile. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico61. * * * ART. 601 C. P. - TRATTA DI PERSONE – È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l´autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all´articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La tratta di persone, come indicato dalla Convenzione di Ginevra del 1926, s’identifica in ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo finalizzato alla riduzione in schiavitù, nonché in ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. Commette tale delitto chiunque (reato comune): pone in essere un atto di tratta nei confronti di chi già si trovi nelle condizioni delineate dall’art. 600 c.p.; induce questi - mediante inganno - o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità - a soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato, al fine di realizzare uno dei delitti previsti dall’art. 600 c.p. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico62. * * * 61 Esempio: I funzionari della società Alfa, operante nel settore turistico, organizzano un viaggio in Thailandia nell’ambito del quale i clienti avranno a disposizione una ragazza di dodici anni per incontri sessuali. 62 Esempio: I funzionari della società Alfa sono specializzati nell’acquisto di ragazze in stato di inferiorità psichica che, poi, rivendono in Italia. 79 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 602 C.P. - ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI – Chiunque, fuori dei casi indicati nell´articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all´articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la libertà umana, quale diritto fondamentale ed inviolabile. L’elemento oggettivo consiste nell’alienare o nel cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: alienare, significa trasferire a titolo oneroso un diritto di proprietà; cedere, significa trasferire anche a titolo gratuito determinati diritti. L’acquisto e alienazione di schiavi è un reato comune e a concorso necessario, poiché è necessaria la partecipazione sia di chi “cede” la persona sia di chi la “ottiene”. Il reato si consuma nel momento in cui la condotta tipica viene realizzata. Il tentativo è configurabile. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico63. * * * ART. 609 UNDECIES - ADESCAMENTO DI MINORENNI – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l´utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie in commento è stata inserita nel Codice penale a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori. Siamo in presenza di un reato comune, il cui elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico. Per adescamento s’intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione64. 63 Esempio: I dipendenti della società Alfa, protettori di alcune prostitute, si mettono in contatto con un’organizzazione dedita alla vendita di ragazze e ne “acquistano” alcune. 64 Esempio: I dipendenti della società pongono in essere, nei confronti di un ragazzo di quattordici anni, un’opera di convincimento effettuata attraverso una chat, supportando questa attività con l'invio di immagini pedopornografiche al minore. 80 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.11 ARTICOLO 25-SEXIES (RISCHIO ALTO) ABUSI DI MERCATO Premessa: In merito al regime sanzionatorio, si osserva che i reati-presupposto in commento determinano l’applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Tuttavia, se in seguito alla loro commissione, il prodotto o il profitto conseguito dalla società è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. * * * ART. 184 D.LGS. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZIARIO) - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell´emittente, della partecipazione al capitale dell´emittente, ovvero dell´esercizio di un´ attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell´ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni 798. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all´articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all´articolo 180, comma 1, lettera a) 799. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’abuso di informazioni privilegiate, noto anche con il nome di insider trading, è stato introdotto nel nostro ordinamento con legge n. 157 del 1991 (in recepimento della Direttiva 89/592). Le disposizioni in esame mirano a tutelare non solo l’integrità dei mercati finanziari regolamentati, ma anche a proteggere ed accrescere la fiducia degli investitori nel mercato. Come noto, il mercato finanziario si alimenta di informazioni che guidano la domanda e l'offerta determinando ogni variazione dei prezzi dei titoli. Il primo aspetto da chiarire è relativo alla esatta definizione del termine “informazione privilegiata”. Il nuovo art. 181 del TUF contiene la definizione di “informazione privilegiata” che, per essere tale, deve possedere i seguenti requisiti: 1. l’informazione privilegiata deve essere “precisa”, cioè tale che la situazione o l’evento a cui l’informazione si riferisce sono veri o esiste una ragionevole aspettativa che diventino veri in futuro. 2. deve riguardare un complesso di circostanze esistenti o delle quali si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza, e deve essere sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni 81 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi. 3. non deve essere stata resa pubblica, nel senso che non deve esser stata comunicata al pubblico. 4. deve riguardare direttamente uno o più strumenti finanziari, o emittenti di strumenti finanziari. 5. deve avere quel grado di probabilità tale che, se resa pubblica, possa influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari. Tale valutazione deve essere fatta ex ante, valutando la probabilità di un “sensibile” movimento del prezzo alla pubblicazione dell’informazione. Nell’effettuare tale analisi, occorre considerare vari elementi: l’impatto dell’informazione alla luce dell’attività dell’emettente, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che possa influire sullo strumento finanziario coinvolto. Dunque, perché si abbia un’informazione price-sensitive, il “presupposto genetico che essa sia in grado di fondare esigenze di investimento originandole o influenzandole”. La norma in commento punisce tre condotte criminose, riferibili a soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate. In particolare, sono punite le seguenti condotte: 1. “Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate”: la condotta in esame prende il nome di trading, e mira a punire ogni sfruttamento dell’informazione privilegiata per finalità speculative. 2. “Comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”: la condotta in esame prende il nome di tipping. Il tipping consiste nella rilevazione, ad opera di un insider (chiamato, nel caso di specie, tipper), di informazioni privilegiate ad un terzo (c.d. tippee), con la possibilità che quest’ultimo di servirsene per compiere operazioni. 3. “Raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari”: la condotta in esame prende il nome di tuyautage. Il tuyautage consiste nel mero consiglio, ad opera dell’insider, di una o più operazioni sulla scorta delle informazioni privilegiate da esso possedute. La condotta, pertanto, si sostanzia nel semplice consigliare il compimento dell’operazione. Vanno ora individuati i soggetti attivi delle condotte appena esaminate, che si distinguono in insider primari, insider secondari ed insider criminali: 1. Insider primari: rientrano nei c.d. insider primari i membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell´emittente, della partecipazione al capitale dell´emittente, ovvero dell´esercizio di un´ attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, come i consulenti manageriali, i consulenti finanziari e gli studi legali. 2. Insider secondari: gli insider secondari sono coloro che, a qualunque titolo, si trovano a detenere l’informazione privilegiata, senza che essa sia stata acquisita in virtù di una partecipazione al capitale o di un incarico societario. 3. Insider criminali: gli insider criminali sono soggetti che pongono in essere le citate condotte vietate, dopo essere venuti in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (ad esempio è il caso di un hacker informatico o di un ladro di appartamento). Per tali soggetti trovano applicazione le medesime sanzioni degli insider primari. L’art. 183 TUF, infine, prevede i casi in cui la disciplina in esame non trova applicazione. In particolare, la disciplina in commento non si applica: 1. nei confronti delle operazioni di politica monetaria, valutaria, di gestione del debito pubblico, compiute da qualsiasi Stato membro o da una sua Banca centrale, dal Sistema europeo delle Banche centrali o da qualsiasi ente o soggetto che agisca in loro nome o per loro conto. 82 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 2. nei confronti di negoziazioni di azioni, obbligazioni o di altri strumenti propri quotati, effettuate nell’ambito di un programma di riacquisto da parte di un emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento. ESEMPIO: I membri del Consiglio di Amministrazione della banca sono impegnati in attività di consulenza a favore della società Alfa, che, a breve, lancerà sul mercato un prodotto in grado di azzerare la concorrenza. I Consiglieri di Amministrazione, essendo in possesso di tale informazione, la utilizzano nell’interesse della banca, acquistando le azioni di Alfa che, dopo il lancio del prodotto, acquistano un valore inestimabile. * * * ART. 185 D.LGS. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZIARIO) - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela trasparenza, regolarità ed integrità dei mercati finanziari, nonché la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. Il riferimento contenuto nella norma a “chiunque” fa sì che la Manipolazione di mercato sia un reato comune. Va da sé che, pur trattandosi di un reato comune, ai fini della responsabilità della banca, è necessario che la Manipolazione di mercato sia commessa da un dipendente o collaboratore dell’istituto di credito stesso. Individuato il soggetto agente, c’è da domandarsi quale siano le condotte integranti il delitto in commento. La Manipolazione del mercato richiede una condotta attiva, che può consistere nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Esaminiamo partitamente le tre condotte: 1. Diffusione di notizie false: il contenuto della “notizia” non è tipizzato dalla norma. Pertanto, la notizia può essere relativa a fatti storici, avvenimenti, circostanze e situazioni. La notizia, inoltre, deve essere “falsa”, intendendosi con tale espressione l’esposizione di elementi non veri o l’occultamento di dati reali. 2. Operazioni simulate: per operazioni simulate deve intendersi qualsiasi operazione che tende a far sorgere in altri un falso giudizio. 3. Altri artifizi: il riferimento della norma agli “altri artifizi” determina importanti conseguenze. Invero, la Manipolazione del mercato può essere realizzata anche mediante operazioni apparentemente lecite, ma che, combinate fra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, realizzano una distorsione dei prezzi, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l'andamento reale del mercato. Esempio classico è quello del marking the close, consistente nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta al fine di far segnare un last price particolarmente elevato, tale da fuorviare gli altri investitori. Gli artifici, inoltre, devono essere “concretamente idonei”: l'avverbio “concretamente” indica che gli artifici devono essere idonei a 83 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Alla luce di quanto sopra è chiaro che la Manipolazione di mercato può essere commessa tramite tre condotte tra loro differenti. Nondimeno, la diffusione di notizie false, il compimento di operazioni simulate e gli altri artifici devono essere concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Tali condotte sono “idonee” nel momento in cui incidono almeno su “uno degli elementi che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe” nella costruzione del processo motivazionale di investimento. L’idoneità deve essere accertata analizzando la condotta nell’ambito del complesso di circostanze di tempo e luogo entro la quale viene realizzata. Da tanto segue che la Manipolazione di mercato può essere commessa anche qualora la diffusione di notizia falsa, la realizzazione di operazioni simulate o gli altri artifici, non abbiano provocato una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma ne esista la potenziale capacità a provocare concretamente siffatto evento. Tale valutazione va compiuta con un giudizio di prognosi: valutare ex post se quella notizia o artificio è stata determinante per quegli effetti, ma tutto va proiettato ex ante, utilizzando le concrete circostanze della situazione di mercato all’interno del quale si sviluppa la condotta. Le condotte sin qui esaminate devono avere ad oggetto strumenti finanziari. Per strumenti finanziari si intendono: 1. i valori mobiliari come definiti dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari; 2. le quote di un organismo di investimento collettivo; 3. gli strumenti del mercato monetario; 4. i contratti a termine fermo (future) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 5. i contratti di scambio (swap) su tassi di interesse, su valute o su indici azionari (equity swaps); 6. le opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento rientrante nelle categorie in esame, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. In particolare, rientrano in tale categoria le opzioni su valute e sui tassi d’interesse; 7. gli strumenti derivati su merci; 8. qualsiasi altro strumento ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato. La Manipolazione di mercato è un reato di pericolo concreto che si consuma nel momento e nel luogo di diffusione della notizia falsa. A riguardo, va considerato l'art. 66 del Regolamento Consob, secondo cui è la società di gestione del mercato, ossia la Borsa, a mettere a disposizione del pubblico il comunicato ricevuto dalla società emittente: pertanto, la diffusione al pubblico non avviene nel momento della comunicazione a soggetti determinati - come la Consob, la Borsa, le due agenzie di stampa - ma nel momento in cui la Borsa diffonde il comunicato ad una sfera indeterminata di persone. ESEMPIO: Costituiscono esempi di manipolazione del mercato: 1. il comportamento di uno o più esponenti della banca che agiscono in collaborazione per permettere all’istituto di credito di acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, così da fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d’acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali; 2. l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato da parte dei funzionari della banca, con l’effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura. In particolare, la Consob ha individuato una serie d’ipotesi costituenti Manipolazione del mercato: 84 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 1. Wash trades (Operazioni fittizie): questo comportamento consiste nell’effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario, senza che si determini alcuna variazione negli interessi, nei diritti, o nei rischi di mercato, del beneficiario delle operazioni. 2. Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni): questo comportamento consiste nell’effettuare un’operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l’apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario. 3. Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio): operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita, allo stesso prezzo e per gli stessi quantitativi, effettuati da soggetti che agiscono di concerto, contemporaneamente, ovvero quasi allo stesso momento. 4. Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l’intenzione di eseguirli): questo comportamento implica l’inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (o bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (o vendite). L’intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli, ma di fornire indicazioni fuorvianti dell’esistenza di una domanda (o offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (o bassi). 5. Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura): tale pratica consiste nell’acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati negli istanti precedenti alla chiusura delle negoziazioni, in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. 6. Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell’ambito di un’offerta al pubblico): i soggetti che hanno acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l’interesse di altri investitori, così da vendere i quantitativi che detenevano in portafoglio. 7. Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato): i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda, o sull’offerta, o sulla consegna di uno strumento finanziario, abusano della loro posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo, al quale altri operatori sono così obbligati. 8. Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi): tale pratica consistere nel concludere operazioni, in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello. Ciò al fine di eludere le conseguenze negative derivanti dal peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. 9. Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera"): questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari che, abusando del loro potere di mercato, posizionano e/o mantengono intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value. 10.Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato): tale pratica consiste nel concludere operazioni su strumenti finanziari, con il fine di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario, o di altri strumenti finanziari collegati. 11.Concealing ownership (Celare la proprietà): tale pratica consiste nel concludere un’operazione, o una serie di operazioni, per nascondere la reale proprietà dello strumento finanziario, comunicando al pubblico un proprietario fittizio. 12.Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo): tale comportamento è commesso con l’intento di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato, o di un’attività sottostante, al fine di favorire un’operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l’informazione. 13.Pump and dump (Gonfiare e scaricare): il pump and dump consiste nell’effettuare ulteriori acquisti e/o nel diffondere informazioni positive sullo strumento finanziario, in modo da aumentarne il prezzo. Gli 85 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato altri partecipanti al mercato vengono ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende, così, gli strumenti finanziari a prezzi più elevati. 14.Trash and cash (Screditare e incassare): questo comportamento è esattamente l’opposto del pump and dump. Nello specifico, un soggetto acquista una posizione ribassista sullo strumento finanziario ed effettua un’ulteriore attività di vendita e/o diffonde informazioni negative sullo strumento finanziario, in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude, così, la posizione dopo la caduta del prezzo. 15.Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico): questo comportamento è di solito commesso da grandi investitori, le cui scelte sono considerate dal mercato come rilevanti per il futuro andamento dei prezzi. Tipicamente, la condotta si sostanzia nell’aprire una posizione e nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando così investimenti di lungo periodo. Si noti che il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se richiesto esplicitamente dalla legge o se dalla stessa permesso. 16.Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione): tale pratica comprende l’inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l’informazione è consapevole che la notizia è diffusa al solo fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. 17.Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti): tale pratica comprende le condotte dirette a fornire indicazioni false o fuorvianti, tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Si noti che le pratiche sin qui menzionate possono realizzarsi anche nell’ambito del reato di Aggiotaggio, purché esse abbiano ad oggetto strumenti finanziari non quotati: invero, Aggiotaggio e Manipolazione del Mercato presentano diversi elementi comuni, tra cui le condotte illecite. 86 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.12 ARTICOLO 25-SEPTIES (RISCHIO BASSO) REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO Premessa: In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) l’omicidio colposo - commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro - è punto con sanzione pecuniaria pari a mille quote. In aggiunta, si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; b) l’omicidio colposo - commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - è punto con sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. In aggiunta, si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) le lesioni personali colpose - commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - è punito con sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote. In aggiunta, si applicano, per una durata non superiore a sei mesi, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * ART. 589 C.P. - OMICIDIO COLPOSO – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell´articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l´effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 87 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 590 C.P. - LESIONI PERSONALI COLPOSE – Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell´articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l´effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all´igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore. L’attività lavorativa presenta, infatti, dei rischi che l’ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell’attività lavorativa stessa. Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura nel momento in cui il soggetto agente cagiona, per colpa, la morte di un uomo, oppure cagiona, sempre per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa delle società soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’articolo 25-septies del Decreto 231 ricollega, infatti, il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall’art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589, co. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: “Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”. Questa ipotesi è individuata dall’art. 25 septies, co. 2, come “ipotesi base”. Ipotesi più grave è, invece, quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo, secondo il quale sono previste sanzioni pecuniarie più gravi se l’omicidio colposo viene commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui contenuto testuale è riportato sopra, e riguarda la mancata valutazione dei rischi e alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in particolari categorie di aziende (stabilimenti con presenza di sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, strutture di ricovero e di cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori e così via). Come si è avuto modo di notare, la norma ancora la responsabilità dell’ente ad un fatto colposo e non doloso. Quando, a proposito di colpa, si parla di negligenza, imperizia o imprudenza, ci si riferisce alle regole cautelali dettate dall’esperienza comune o da quella tecnico-scientifica. Quando, invece, il legislatore richiama l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, si riferisce a fonti normative specifiche, come nel caso in esame. I reati in esame non debbono essere commessi a titolo di colpa generica, ma con colpa specifica: ne consegue, ad esempio, che l’imprenditore risponderà sia per non aver osservato le disposizioni dettate dalla legge in tema prevenzioni infortuni, sia per non aver osservato 88 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato le disposizioni integrative che, sullo stesso tema o quello sul controllo dell’attività in fabbrica, fossero state introdotte dal contratto di lavoro. ESEMPIO: Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della banca omette di riparare la pavimentazione dei locali aziendali, così da ottenere un notevole risparmio a favore dell’istituto di credito. Tizio, dipendente, cade in una buca della pavimentazione fratturandosi una gamba65. 65 Esempio: I funzionari della società Alfa, operante nel settore siderurgico, omettono la manutenzione ordinaria dell’altoforno per conseguire un risparmio di costo. Tizio, lavorando vicino all’altoforno, viene investito dallo scoppio di quest’ultimo. 89 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.13 ARTICOLO 25-OCTIES (RISCHIO ALTO) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO. Premessa La legge 15.12.2014, n. 186, realizza un’operazione articolata e complessa: da un lato introduce una procedura di collaborazione volontaria finalizzata all’emersione ed alla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero (c.d. voluntary disclosure); dall’altro inasprisce la pene per i delitti riciclaggio (art. 648bis c.p.) e di reimpiego (art. 648-ter c.p.), prevedendo, altresì, la nuova figura di autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.). In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) i reati-presupposto in esame sono puniti con sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote; b) nel caso in cui il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; c) in aggiunta alle suddette sanzioni, si applicano, per una durata non superiore a due anni, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * ART. 648 C.P. - RICETTAZIONE – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell´articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell´articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell´articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l´autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La ricettazione rientra nell’ambito dei delitti contro il patrimonio. I caratteri principali del delitto di ricettazione sono l'autonomia e l'accessorietà. Autonomia significa che l'attività del colpevole deve essere estranea all'attività del delitto da cui proviene la res: in caso contrario, si ricadrebbe nella diversa ipotesi di concorso nel reato ("fuori dei casi di concorso nel reato"). Accessorietà indica la necessità di un fatto delittuoso anteriore (non una contravvenzione). L'elemento oggettivo del reato va ricercato nella condotta di chiunque: a) acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto; b) s'intromette per farle acquistare, ricevere od occultare. Le cose, che costituiscono l'oggetto della ricettazione, devono essere mobili (denaro o cose). L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Pertanto, è necessaria coscienza e volontà di acquistare, ricevere o occultare danaro o cose che l'agente sa provenienti da un delitto, o nella volontà 90 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato d'intromettersi nel dare, acquistare, ricevere o occultare le predette cose che l'agente sa che provengono da un delitto, al fine, nell'uno o nell'altro caso, di procurare a sé o ad altri un profitto66. Il delitto si consuma nel momento in cui si realizza l’acquisto, la ricezione o l’occultamento. Il tentativo è ammissibile. Le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o punibile. ESEMPIO: I funzionari della banca, per garantire un debito dell’istituto di credito, danno in pegno un bene mobile di provenienza furtiva. * * * ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l´identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell´esercizio di un´attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l´ultimo comma dell´articolo 648. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il patrimonio e l’ordine economico, attraverso la punibilità di comportamenti atti a sfruttare capitali illegittimamente acquisiti, mettendoli in circolazione nel sistema economico. L’elemento oggettivo va rintracciato in due gruppi di condotte: a) sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: il termine “sostituire” fa riferimento allo scambio e rimpiazzo di danaro, mentre “trasferire” significa passare la titolarità dei beni. Per “danaro” si intende l’insieme delle monete elettroniche o cartacee aventi corso legale, mentre il concetto di “altra utilità” è assai ampio, poiché ricomprende qualsiasi vantaggio derivante dall’esercizio di una qualunque attività economica rilevante. Infine, i “beni” sono da intendersi come qualsiasi cosa che può formare oggetto di diritti; b) compiere altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa: tale condotta consiste in qualunque azione capace di ostacolare l’accertamento della provenienza illecita del danaro, di beni o di altre utilità derivanti da altri reati. Da tanto segue, affinché il delitto di riciclaggio sia realizzabile, la necessità di un reato-base, ossia un delitto non colposo, di qualunque genere. Il delitto di riciclaggio è un reato comune nonché a consumazione anticipata, poiché per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente il compimento di atti diretti a riutilizzare danaro di provenienza illecita. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Costituisce circostanza aggravante l’aver commesso il fatto nell’esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita (attenuante) se il delitto-base, da cui proviene la cosa oggetto di riciclaggio, è punito con reclusione inferiore nel massimo edittale a cinque anni. ESEMPIO: La banca riceve una ingente somma di danaro da un’operazione relativa la traffico di armi. Per occultarne la provenienza illecita, i funzionari dell’istituto di credito li reimpiegano in attività finanziarie. * * * 66 La considerazione del dolo specifico è importante, perché distingue il delitto di ricettazione dal favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). 91 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 648-TER C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell´esercizio di un´attività professionale. La pena è diminuita nell´ipotesi di cui al secondo comma dell´articolo 648. Si applica l´ultimo comma dell´articolo 648. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il patrimonio e l’ordine economico da quei comportamenti diretti a turbare la libera concorrenza nel mercato. L’elemento oggettivo consiste nell’impiegare in attività economiche danaro, beni, utilità provenienti da delitto: impiegare significa investire a scopo di lucro, mentre il termine attività economiche o finanziarie fa riferimento alle attività in grado di generare profitto. Siamo in presenza di un reato comune, di danno e d’evento. Esso si consuma nel momento in cui i beni e le utilità vengono impiegate nelle attività suddette. Il tentativo è ammissibile. La norma ha carattere sussidiario, trovando applicazione solo quando non siano configurabili i delitti di ricettazione o riciclaggio. ESEMPIO: I funzionari della banca investono nell’appalto per la costruzione di un ponte il danaro proveniente da un’evasione fiscale operata da una società del gruppo. * * * ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l´identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all´articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell´esercizio di un´attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l´individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l´ultimo comma dell´articolo 648. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Attraverso l’introduzione del delitto di autoriciclaggio il Legislatore ha inteso colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento: infatti, il delitto di riciclaggio non punisce il soggetto che sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo da egli stesso commesso (ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 92 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato delittuosa), ma, solamente, colui il quale “ricicla” danaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un’altra persona. Proprio per tale ragione, il delitto di autoriciclaggio attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, avendo in prima persona commesso un delitto non colposo (c.d. reato-base), sostituisce o trasferisce o comunque impiega danaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Pertanto, siamo in presenza di un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall’autore del reato-base o dai suoi concorrenti. Dopo la commissione del reato-base, è necessario che i proventi da esso generati - ossia il danaro, i beni o le altre utilità - siano impiegati, sostituiti o trasferiti nelle attività indicate dall’art. 648-ter.1 c.p. “in modo da ostacolare concretamente” l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Ciò significa che l’impiego, la sostituzione o il trasferimento dei proventi deve essere tale da ostacolarne la riconducibilità al reato-base. L’ostacolo in parola deve essere “concreto”, ossia reale e non meramente potenziale, sicché, laddove la condotta non abbia tale connotazione modale, non si configurerà il delitto di autoriciclaggio. Al di là dell’ipotesi più tenue di cui al primo capoverso e dell’attenuante introdotta al penultimo comma, rileva l’espressa previsione di non punibilità per il caso in cui il danaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato-presupposto vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Inoltre, è possibile aderire ad una procedura di voluntary disclosure - ossia “uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio”67 - fino alla data del 30 settembre 2015 (art. 5-quinquies, co. 3, D.L. 167/1990). L’adesione a tale procedura cons4ente di escludere la punibilità per il delitto di autoriciclaggio a favore di colui il quale ricicli i proventi dei delitti di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, d.lgs. 74/2000) ed omesso versamento iva (art. 10-ter, d.lgs. 74/2000). Viceversa, il quinto comma prevede una circostanza aggravante: la pena è aumentata fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Si consideri che è prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose costituenti il prodotto o il profitto del delitto di autoriciclaggio. L’autoriciclaggio, come s’è detto, può avere a monte qualsiasi delitto non colposo (c.d. reato-base): conseguentemente, il reato-base può essere sia un reato-presupposto (cioè previsto dal Decreto 231), che un reato previsto dal Codice penale, dal Codice civile o da Leggi speciali (ma non dal Decreto 231). Da tanto segue che il novero dei reati-base è, potenzialmente, illimitato. Tuttavia, alla luce della natura dell’attività svolta da Veneto Banca, tra i reati-base non ricompresi nel Decreto 231 occorre, anzitutto e prudenzialmente, considerare: i reati tributari (d.lgs. 74/2000), la truffa (art. 640 c.p.), l’usura (art. 644 c.p.) e l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.). ESEMPIO: Il funzionario dell’area tax altera gli elementi passivi delle dichiarazioni fiscali dell’istituto di credito, dichiarando un attivo inferiore a quello reale (reato-base tributario). In tal modo, ottiene una provvista che rimane a disposizione della banca. Successivamente, la provvista viene utilizzata per un aumento di capitale (autoriciclaggio). 67 Definizione dell’Agenzia delle Entrate. 93 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.14 ARTICOLO 25-NOVIES (RISCHIO BASSO) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE Premessa: Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico spettante all’autore di opere dell'ingegno. Per la facilità con cui può essere leso il diritto, per la complessità raggiunta dalla materia e per la sua interdipendenza da altri rami del diritto, il diritto d’autore ha raggiunto dignità di disciplina autonoma, regolata - in particolare - dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. LDA) e dal il Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile. L’esigenza di dare tutela al diritto in parola trovò riconoscimento giuridico con la legge n. 633 del 1941, che, recependo la “Convenzione di Berna”, fornì un principio di tutela. Le opere protette dal diritto d'autore sono tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Esse sono elencate dall’art. 2 della l. 633/1941: a) Letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale; b) Musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico - musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé; c) Arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia; d) Architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico; e) Teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta); f) Cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche. Parimenti, trovano protezione le c.d. elaborazioni di carattere creativo, come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti e le riduzioni. A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/CEE sono stati ricompresi nell'elenco anche i programmi per elaboratore, comunemente conosciuti con il nome di software, e le banche dati. Le facoltà esclusive riconosciute al creatore di un’opera e tutelate dalla normativa in materia di Diritto d’autore, sono le seguenti: a) Pubblicazione; b) Riproduzione; c) Trascrizione; d) Esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; e) Comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand); f) Distribuzione; g) Traduzione e/o elaborazione; h) Vendita; i) Noleggio e prestito. Negli ultimi anni ha assunto rilevanza fondamentale il rapporto tra Diritto d’autore e sistemi informatici: nel 1992 è stata novellata la legge n. 633/41 mediante l’inserimento della Sezione VI, intitolata “Programmi per elaboratore”, che equipara Il software ad un’opera intellettuale. Inoltre, l'art. 6 del D.Lgs. 518/92 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. La 94 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato citata legge protegge i programmi per elaboratore sia nella loro forma di codice sorgente, ovvero nel linguaggio in cui sono scritti, sia nella forma di codice oggetto, intesa come traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina. Sono esclusi dalla tutela della legge “le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce” (art. 2, punto 8, l. 633/41). Il D.Lgs. 169/99, attuativo della direttiva 96/9/CE, tutela le Banche dati nell’ambito della legge sul diritto d'autore, definendole come “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, n. 9, l. 633/41). In merito al regime sanzionatorio, si osserva che i reati-presupposto in commento sono puniti con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In aggiunta, si applicano, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. * * * ART. 171, COMMA 1, LETTERA A) BIS), L. 633/1941 - MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN’OPERA DELL’INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA - Salvo quanto disposto dall´art. 171-bis e dall´articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un´opera dell´ingegno protetta, o parte di essa; DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il diritto d’autore dall’immissione e circolazione dell’opera dell’ingegno nell’ambito delle reti telematiche, consentendone l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati. Come si è visto, la fattispecie fa esclusivo riferimento alle reti telematiche ed ha carattere residuale e sussidiario rispetto alle disposizioni successive (artt. 171-bis e 171-ter l. 633/1941). Siamo in presenza di un reato comune, il cui elemento oggettivo è costituito dalla condotta di immettere abusivamente all’interno di sistemi telematici opere dell’ingegno tutelate e di proprietà altrui. L’evento è rappresentato dalla possibilità data a chiunque di averne la disponibilità gratuita, mentre l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile. Il secondo comma dell’art. 171 prevede specificatamente per la fattispecie in esame la possibilità di estinguere il reato mediante l’istituto dell’oblazione68. * * * ART. 171, COMMA 3, L. 633/1941 - REATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMMESSI SU OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L’ONORE O LA REPUTAZIONE - La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell´articolo 68 comporta la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164. 68 Esempio: Appare difficile immaginare la realizzazione del presente delitto, che non richiede lo scopo di profitto, da parte della banca. Pertanto, la norma deve essere intesa come invito rivolto all’ente a sorvegliare le proprie infrastrutture, sì da individuare eventuali dipendenti che distribuiscano illegalmente al loro interno contenuti coperti da diritto d'autore, come accade nell’ipotesi di scambio di file musicali in newsgroup. 95 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma individua un’aggravante applicabile alle fattispecie elencate nell’ art. 171 l. 633/1941. L’assenza dello scopo di profitto (invece richiesto dagli artt. 171-bis e 171-ter l. 633/1941) non fa venire meno l’illecito, talché la riproduzione, la diffusione e lo scambio di opere protette a fini personali e privati, costituiscono di per sé condotte di rilevanza penale. * * * ART. 171 BIS, COMMA 1, L. 633/1941 - ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNATI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI - Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l´elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. ART. 171 BIS, COMMA 2, L. 633/1941 - RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE, VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI - Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l´estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. DESCRIZIONE DELLE NORME: L’art. 171-bis l. 633/1941 ha ad oggetto le condotte di duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, e locazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, ovvero l’utilizzo di mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi medesimi. Il secondo comma, invece, si occupa delle condotte di illegittima riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati, ovvero l’illegittima estrazione o reimpiego illegittimo, illegittima distribuzione, illegittima vendita e illegittima locazione della stessa. Il contrassegno della SIAE ha lo scopo di tutelare il diritto soggettivo dell’autore dell’opera e i conseguenti diritti che derivano legittimamente ad altri soggetti (quindi, oltre all’autore, per es., anche il produttore del supporto dell’opera incorporata). Detto contrassegno garantisce, altresì, l’originalità e genuinità dei prodotti sui quali è apposto. La giurisprudenza, analizzando la funzione giuridica del contrassegno, ha evidenziato che lo stesso permette una “rapida identificazione dei prodotti abusivi assicurando così una tutela più incisiva e pronta alle violazioni del diritto d’autore”. In forza di detto criterio, chi acquisisce da terzi la disponibilità di programmi per elaboratore o il contenuto delle banche di dati, privi del contrassegno sul supporto, non può invocare la non conoscenza della sua provenienza illecita. 96 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Si tenga presente che nella previsione dell'art. 171-bis rientra anche la c.d. copia parziale, a condizione che essa contenga un nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma originale. ESEMPIO: I funzionari della banca utilizzano sui computer aziendali software senza il contrassegno SIAE. * * * ART. 171 TER L. 633/1941 - ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL’INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D’AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN’OPERA DELL’INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE, O PARTE DI ESSA – È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un´opera dell´ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l´apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l´accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l´uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all´art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere 97 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato possibile o facilitare l´elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell´autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all´articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell´art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un´opera dell´ingegno protetta dal diritto d´autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l´applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l´esercizio dell´attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall´applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all´Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma si propone di contrastare la c.d. pirateria commerciale. Siamo in presenza di un reato comune, che contempla una lunga ed articolata serie di condotte, per la cui elencazione si rinvia al testo di legge. Possono portare a una qual confusione l’interpretazione delle previsioni descritte nella lettera c) e nella lettera d) del primo comma: alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, si può affermare che l’ipotesi delittuosa indicata dalla lettera c) riguarda il diritto di cui l’autore gode sulla propria opera, mentre l’ipotesi delittuosa di cui alla lettera d), con lo specifico richiamo all’apposizione del contrassegno SIAE, fa riferimento al complesso dei diritti che si sono legittimamente stabiliti sull’opera (per es. quello del produttore, del distributore, dell’editore, della casa discografica, ecc.). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è ammissibile, eccezion fatta per la condotta di cui alla lettera d). Il secondo comma prevede un’aggravante, mentre il terzo un’attenuante nel caso in cui le condotte abbiano conseguenze modeste. Il quarto comma prevede pene accessorie: lettera a) pena accessoria dell’interdizione da una professione o da un’arte, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; lettera b) pubblicazione della sentenza di condanna; lettera c) sospensione delle licenze amministrative. Il quinto comma stabilisce la devoluzione degli introiti delle pene pecuniarie all’Ente di previdenza ed assistenza degli artisti. 98 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Infine, è utile tener presente che l’art. 70 della legge in argomento prevede il diritto di poter fare il riassunto, la citazione, o la riproduzione di brani o parti di opera, limitatamente alle finalità di critica, discussione ed insegnamento, ma a condizione che queste non costituiscano concorrenza economica all’autore. ESEMPIO: I funzionari della banca collocano televisori negli ambienti lavorativi per permettere la visione di incontri di calcio, utilizzando la smart card limitata ad ambiti personali e/o domestici. * * * ART. 171 SEPTIES L. 633/1941 - MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE – La pena di cui all´articolo 171ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all´articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l´avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all´articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma in esame richiama l’art. 181-bis l. 633/1941 relativo all’obbligo di apposizione dei contrassegni SIAE, la cui funzione è quella di agevolare la vigilanza, il controllo e la repressione delle illiceità in tema di diritto d’autore. È opportuno chiarire che il contrassegno viene apposto, dietro il versamento di una tassa, dalle associazioni sindacali a mezzo della SIAE. L’art. 171-septies l. 633/1941, pertanto, sanziona le condotte elusive di obblighi parafiscali nei confronti della SIAE, e ciò attraverso il controllo della materia su cui è possibile fissare l’opera. Sebbene nell’ipotesi descritta dalla lettera b) venga utilizzato il termine “chiunque”, siamo in presenza di un reato proprio in quanto esso può essere commesso solo dai soggetti che hanno un ruolo qualificato nel circuito commerciale dell’opera e, perciò, debbono assolvere i prescritti obblighi. Il reato si consuma: per l’ipotesi descritta nella lettera a) con l’omissione della comunicazione alla SIAE, nei termini previsti, dei dati necessari all’identificazione dei supporti; per l’ipotesi di cui alla lettera b), dichiarando il falso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi ai fini dell’apposizione del contrassegno. Anche in merito all’elemento soggettivo va posta una distinzione: per l’ipotesi di cui alla lettera a) è richiesto il dolo generico, per l’ipotesi di cui alla lettera b) è necessario il dolo specifico69. * * * 69 Esempio: La società Alfa acquista i diritti di un software e, per esigenze commerciali, non provvede a richiedere l’apposizione del bollino SIAE. 99 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 171-OCTIES L. 633/1941 - FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE – Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l´emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il diritto connesso all’esercizio del diritto d’autore, consistente nelle trasmissioni audiovisive fruibili solo attraverso un “decodificatore” d’immagini. L’elemento oggettivo del delitto, rientrante nell’ambito dei reati comuni, è costituito dalle condotte di produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare, apparecchiature illegittime idonee alla decodificazione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. La norma sanziona anche chi, munito di regolare contratto e lecito detentore delle apparecchiature, viola il contratto operando una diffusione ad utilizzo improprio, come nel caso in cui, anziché fare un uso strettamente personale del decoder, lo si destina a scopi commerciali. Nello specifico, esistono apparecchiature denominate splitter attraverso cui viene trasferita a più decoder la chiave di decodifica per l’accesso a trasmissioni audiovisive70. * * * Conclusioni: Per dovere di completezza va riportato il testo dell’art. 174-quinquies l. 633/1941: “Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”. 70 Esempio: La società Alfa, operante nel settore alberghiero, utilizza numerosi apparecchi - quali ricevitori satellitari, gold box, smart card, dual card, abbonamenti pay per view - idonei a consentire la visione di programmi di emittenti satellitari con accesso protetto. 100 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.15 ARTICOLO 25-DECIES (RISCHIO MEDIO) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA Premessa: L’articolo 377-bis c.p. è stato introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. In merito al regime sanzionatorio si osserva che la società è punita con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Dal punto di vista della responsabilità della banca, è opportuno che la stessa si astenga da qualsiasi pressione o sollecitazione nei confronti del dipende chiamato a deporre davanti all’Autorità. * * * ART. 377 BIS C.P. - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la genuinità della prova e, più in generale, l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’amministrazione della Giustizia, da tutte quelle condotte in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. La fattispecie ha natura sussidiaria, in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un’altra figura criminosa. Si tratta di un reato comune, il cui elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta di violenza o minaccia, oppure dalla promessa di danaro od altra utilità. L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo specifico, inteso come coscienza e la volontà del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Il tentativo è ammissibile. ESEMPIO: Tizio, dipendente della banca, è stato chiamato a deporre nell’ambito di un procedimento penale nel quale è coinvolto il socio di maggioranza dell’istituto di credito. Gli esponenti della banca, minacciando Tizio di licenziamento, gli intimano di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci. 101 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4.16 ARTICOLO 25-UNDECIES (RISCHIO BASSO) REATI AMBIENTALI Premessa: In merito al regime sanzionatorio, si osserva che: a) per la violazione dell´articolo 452-bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Inoltre, si applicano, per un periodo non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. b) per la violazione dell´articolo 452-quater c.p. si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. Inoltre, si applicano le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies c.p. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452-octies c.p. si applica la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies c.p. si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell´articolo 727-bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell´articolo 733-bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Inoltre: In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all´articolo 137 D.Lgs. 152/2006: i. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; ii. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all´articolo 256 D.Lgs. 152/2006: i. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ii. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; iii. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all´articolo 257 D.Lgs. 152/2006: i. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ii. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 102 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato quote; d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all´articolo 260 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniari da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell´articolo 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. i) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: i. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, l. 150/1992, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ii. per la violazione dell´articolo 1, comma 2, l. 150/1992, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; iii. per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, l. 150/1992, rispettivamente: - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. l) In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. m) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: i. per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ii. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; iii. per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. n) Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano, per una durata non superiore a sei mesi, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall´esercizio dell´attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. 103 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Se la società o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall´esercizio dell’attività. * * * ART. 452 BIS - INQUINAMENTO AMBIENTALE - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, si occupa dell’esercizio di attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia. Il danno è rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Vanno, poi, chiariti i concetti di “compromissione” e “deterioramento rilevante”: presumibilmente, essi si sostanzieranno nell’alterazione reversibile dell’ambiente, o in effetti dell’inquinamento eliminabili con operazioni non particolarmente complesse71. * * * ART. 452 QUATER - DISASTRO AMBIENTALE - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio id un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, definisce il “disastro ambientale” come: 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio d un ecosistema; 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3. l'offesa alla pubblica incolumità. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette72. 71 72 Esempio: i funzionari della società esercitano attività inquinante senza autorizzazione. Esempio: i funzionari della società alterano irreversibilmente l’equilibrio di un ecosistema. 104 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato * * * ART. 452 QUINQUIES - DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, prevede due attenuanti per le fattispecie di cui sopra (artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p.). La prima, prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, se i reati menzionati sono stati commessi con colpa. La seconda, prevede un’ulteriore diminuzione di un terzo della pena, se dai reati suindicati deriva il pericolo di inquinamento o disastro ambientale. * * * ART. 452 SEXIES - TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, punisce le seguenti condotte: cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti73. * * * ART. 452 OCTIES - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 73 Esempio: i funzionari della società abbandono materiale radioattivo. 105 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, prevede circostanze aggravanti nel caso di commissione dei delitti contro l'ambiente in forma associativa. Con tale espressione si fa riferimento all’Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ed all’Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)74. * * * ART. 727 BIS C.P. - UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l´arresto da uno a sei mesi o con l´ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l´azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l´ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l´azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Attraverso le fattispecie in oggetto il Legislatore ha inteso tutelare la conservazione delle specie - animali o vegetali - protette, nonché qualsiasi “habitat” posto all’interno di un sito protetto. La norma punisce chiunque (reato comune), fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una delle specie animali o vegetali selvatiche protette espressamente indicata nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE. La clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, comporta la prevalenza di fattispecie punite più severamente, quali - ad esempio - il delitto previsto dall’art. 544-bis c.p. (uccisione di animali), e l’art. 30 della l. 157/199 (che incrimina l’abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, così come la loro detenzione a fine di commercio). La seconda parte dell’art. 727-bis c.p. fa salvi “i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”: tale clausola espunge dal perimetro di applicabilità della norma i casi bagatellari. Il secondo comma dell’art. 727-bis c.p., punisce chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta rientrante nella elencazione della Direttiva 92/43/CE e nella Direttiva 2009/147/CE: trattasi di reato autonomo rispetto a quello contemplato dal comma precedente. La disposizione, inoltre, colma un vuoto di tutela, considerato che le uniche fattispecie aventi ad oggetto specie vegetali selvatiche protette presenti nel nostro ordinamento penale, incriminavano le differenti condotte di importazione e commercio, senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni (l. 150/1992). In relazione all’elemento psicologico del reato, è richiesto il dolo o la colpa grave75. * * * ART. 733 BIS C.P. - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL´INTERNO DI UN SITO PROTETTO Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 74 Esempio: le società Alfa, Beta e Gamma si associazione per importare ed esportare illegalmente materiale ad alta radioattività. 75 Esempio: La società Alfa, al fine di trarre un profitto economico, utilizza illegittimamente per le attività di lavorazione/trattamento/trasformazione/vendita, parti di animali e/o piante vegetali appartenenti a categorie protette o in via di estinzione. 106 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma in commento, rientrante nell’ambito dei reati contravvenzionali, tutela l’interesse dello Stato al mantenimento dello stato di conservazione di un habitat naturale. L’espressione "habitat all'interno di un sito protetto" è da intendersi in duplice senso: come qualsiasi habitat di specie appartenente ad una zona classificata a tutela speciale dall’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE; come qualsiasi habitat naturale o di specie appartenente a una zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CE. La fattispecie abbraccia due condotte distinte, ossia le condotte di distruzione dell’habitat e le condotte di deterioramento. In quest’ultimo caso occorre che il fatto produca la compromissione dello stato di conservazione. La compromissione è da ritenersi tale anche nel caso in cui l’habitat possa essere successivamente ripristinato a distanza di tempo significativo con opere dell’uomo (ad esempio bonifiche) o con il decorso naturale degli eventi (ad esempio la ricrescita spontanea di piante). L’art. 733-bis c.p. contiene la clausola “fuori dei casi consentiti”, la quale rinvia a norme e provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica. Si pensi, ad esempio, all’attività antincendio con prodotti chimici che interessi un bosco lambito dalle fiamme, o al taglio di piante per ragioni di pubblica incolumità. Il reato è imputabile sia a titolo di dolo sia di colpa. ESEMPIO: La sede della banca è ubicata nei pressi di un luogo soggetto a vincolo ambientale. L’ammodernamento della sede richiede l’abbattimento di alcuni alberi, per il quale è necessario una speciale autorizzazione comunale. Nondimeno, i funzionari della banca non provvedono a munirsi delle necessarie autorizzazioni per un mero risparmio di costi. * * * ARTT. 1 E 2 L. 150/1992 - IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, DETENZIONE, UTILIZZO PER SCOPO DI LUCRO, ACQUISTO, VENDITA, ESPOSIZIONE O DETENZIONE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI DI SPECIE PROTETTE. ART. 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell´allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 107 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di recidiva, si applica la pena dell´arresto da uno a tre anni e dell´ammenda da euro trentamila ad euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. L´importazione, l´esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria. DESCRIZIONE DELLA NORMA: L’elemento oggettivo del reato consiste nell’importazione, nell’esportazione o nella riesportazione delle specie indicate nella norma senza i prescritti certificati o licenze o con certificati e licenze non validi. Invero, tutte le transazioni aventi ad oggetto le specie animali o vegetali indicate, necessitano di un permesso di esportazione dal luogo di origine o di un certificato di riesportazione del Paese all’interno del quale medio tempore permangono, nonché di un permesso di importazione del Paese di destinazione. L’oggetto materiale della condotta vietata sono gli “esemplari” appartenenti alle specie elencate nell’Allegato A del Regolamento: nella nozione di esemplare va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, nonché il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di essi. Le condotte prese in considerazione dalla norma attengono, altresì, al commercio o alla mera detenzione di specie animali o vegetali protette senza le autorizzazioni necessarie alla vendita o al commercio. Qualora tali condotte vengano commesse nell’esercizio di un’attività d’impresa e vi sia stata condanna penale, viene disposta la sospensione delle licenze viste fino a diciotto mesi. L’elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo76. * * * ART. 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; 76 Esempio: La società Alfa, specializzata nell’import-export di animali, importa dalla Russia una cucciolata senza le prescritte autorizzazioni. 108 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all´allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. L´introduzione nel territorio nazionale, l´esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila ad euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all´articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell´articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall´articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Analogamente a quanto previsto dalla norma precedente, l’art. 2 ha lo scopo di regolamentare i flussi commerciali che compromettono la sopravvivenza di molte specie animali e di regolare con criteri organici e limitativi il commercio di specie in via di estinzione. Si noti che le specie animali e vegetali rilevanti ai fini dell’applicazione della norma sono solo quelle elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE 338/97. Il fatto tipico ricalca esattamente quello di cui al precedente articolo 1, al commento del quale si fa rinvio. Pur trattandosi di fatti ontologicamente identici, l’oggetto materiale della condotta si differenzia per le specie animali e vegetali prese in considerazione (elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE) che, rispetto alle precedenti, sono soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un inferiore grado di protezione77. * 77 * * Esempio: si rinvia all’esempio precedente. 109 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 137 D. LGS. 152/2006 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE; SCARICHI SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE; SCARICO NELLE ACQUE DEL MARE DA PARTE DI NAVI OD AEROMOBILI – Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l´arresto da due mesi a due anni o con l´ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell´arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell´autorizzazione, o le altre prescrizioni dell´autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l´arresto fino a due anni. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l´installazione e la gestione dei controlli in automatico o l´obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all´articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell´articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l´arresto da sei mesi a tre anni e l´ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell´effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all´obbligo di comunicazione di cui all´articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all´articolo 110, comma 5, si applica la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Il titolare di uno scarico che non consente l´accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all´articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell´arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell´articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell´articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all´articolo 137, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall´autorità competente ai sensi dell´articolo 84, comma 4, ovvero dell´articolo 85, comma 2, è punito con l´ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l´arresto sino a tre anni. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell´articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell´articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall´autorità competente ai sensi 110 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato dell´articolo 87, comma 3, è punito con l´arresto sino a due anni o con l´ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell´autorità competente. Chiunque effettui l´utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all´articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all´ordine di sospensione dell´attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l´ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l´arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l´utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell’ambiente. Siamo in presenza di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile della scarico irregolare. Per “scarico” si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo “sversamento” di reflui nel suolo e nelle acque “superficiali, sotterranee, interne e marine”. Lo scarico, inoltre, può provenire dall’insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo. Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti da insediamenti commerciali. L’autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione. Qualora lo sversamento di acque abbia ad oggetto le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 del Decreto, la condotta è punita con le pene previste dal comma 2 dell’articolo in esame. Il comma 3 sanziona lo sversamento di acque reflue, riferibili alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, qualora detto sversamento abbia causato un superamento dei limiti tabellari, oppure i limiti tabellari più restrittivi fissati da regioni, province o dalle Autorità competenti. L’art. 137 prevede, dunque, due distinte ipotesi di reato: l’una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione; l’altra, laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati. Il comma 11 dell’art. 137 sanziona l’inosservanza dei divieti in materia di scarico delle acque nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103) e nelle acque sotterranee (art. 104). Il comma 13, invece, fa riferimento al divieto di scarico nelle acque marine, da parte di navi o aeromobili, di sostanze per le quali vige il divieto assoluto di sversamento, salvo che tali sostanze siano innocue per l’ambiente e purché in presenza di un’autorizzazione amministrativa ad hoc. In relazione all’elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa. ESEMPIO: L’amministratore della banca omette, per un mero risparmio di costi, di richiedere o rinnovare l’autorizzazione prescritta per lo scarico delle acque reflue. * * * 111 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 256 D. LGS. 152/2006 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all´articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell´arresto da uno a tre anni e dell´ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell´area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell´autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all´articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all´articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l´obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all´adozione del decreto di cui all´articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale, derivante da una gestione di rifiuti illecita cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore. Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque soggetto incaricato di svolgere funzioni nell’ambito del processo di gestione dei rifiuti. In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l’obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione. 112 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato In merito all’elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti: 1. La “raccolta” consiste nell’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. 2. Lo “smaltimento” comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. 3. Il “recupero” è l’insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione. 4. Lo “stoccaggio” consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un’operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all’una o all’altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che riguardano lo smaltimento. Nondimeno, tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge. L’art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, sanziona la realizzazione o la gestione della c.d. “discarica abusiva”, ovverosia della discarica posta in essere in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge. La discarica è un’area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, effettuata tramite condotte ripetute e consistenti nell’abbandono di una quantità considerevole di rifiuti. Gli elementi che caratterizzano la discarica abusiva sono: 1) accumulo ripetuto di rifiuti, 2) stesso luogo, 3) tendenziale carattere di definitività. Il reato di realizzazione e gestione di una discarica ha natura permanente, in quanto l’attività di realizzazione permane finché prosegue la predisposizione e l’allestimento dell’area adibita allo scopo. L’art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/2006, sanziona la violazione del divieto di “miscelazione di rifiuti pericolosi”: il divieto consiste nell’inibizione della miscelazione tra le sostanze previste nell’Allegato G del Testo Unico Ambiente ed opera in ogni fase di gestione del rifiuto. Tale condotta viene punita con la stessa sanzione prevista per la gestione dei rifiuti non autorizzata. L’art. 256, comma 6, D.Lgs. 152/2006, punisce il deposito temporaneo di “rifiuti sanitari pericolosi” presso il luogo di produzione. Tali rifiuti derivano da strutture pubbliche o private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni sanitarie. I rifiuti sanitari sono a loro volta classificati in: rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. In merito alla responsabilità da reato delle società, vi è da osservare che il legale rappresentante della società interessata dalle attività oggetto della norma viene a trovarsi in una posizione di garanzia, per cui egli sarà tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme in materia da parte dei dipendenti. ESEMPIO: Il legale rappresentante della banca, per conseguire un mero risparmio di costi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti, omette di richiedere le autorizzazioni prescritte dalla legge in materia di raccolta, trasporto o smaltimento di rifiuti. * * * ART. 257 D.LGS. 152/2006 – BONIFICA DEI SITI – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l´inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell´arresto da sei mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall´autorità competente nell´ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e 113 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all´articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell´arresto da un anno a due anni e la pena dell´ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l´inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L´osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie persegue un duplice obiettivo: da una parte, indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta, notiziando le Autorità competenti; dall’altra, assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso. Siamo in presenza di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque. Ai fini della sua configurabilità, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), nonché l’adozione del c.d. progetto di bonifica. Ne consegue che, se l’attività di bonifica è correttamente eseguita, vi è esclusione della punibilità, a prescindere dalla natura delle sostanze inquinanti78. * * * ART. 258 D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI - I soggetti di cui all´articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all´articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell´infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l´anno da prendere in considerazione è quello dell´ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell´infrazione. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all´articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all´articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un 78 Esempio: Il dipendente della società Alfa, al fine di conseguire un qualunque interesse o un vantaggio per l’azienda stessa, omette di adottare le prescrizioni imposte dalla normativa di settore in materia di inquinamento del suolo, causando in tal modo la contaminazione del sito. 114 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all´articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all´articolo 193. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie tutela la veridicità degli adempimenti documentali in tema di rifiuti. La ratio del certificato di analisi di rifiuti risiede nel permettere non solo la tracciabilità dei rifiuti trasportati, ma anche un controllo sulla natura e sulla quantità degli stessi, al fine di adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi. Trattasi di reato che, per espressa previsione normativa, può essere commesso o dal soggetto preposto alla compilazione del certificato di analisi dei rifiuti o dal soggetto preposto al trasporto degli stessi. In particolare, la norma contempla due distinte violazioni: da un lato, la predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimiche-fisiche dei rifiuti; dall’altro, l’utilizzo di certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Entrambe le condotte, tuttavia, si ritengono riferibili sia ai rifiuti pericolosi sia a quelli non pericolosi. Sul piano dell’elemento psicologico, il delitto è punibile a titolo di dolo79. * * * ART. 259 D.LGS. 152/2006 - TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell´articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell´Allegato II del citato regolamento in violazione dell´articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell´ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l´arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. DESCRIZIONE DELLA NORMA: Presupposto della fattispecie è una spedizione di rifiuti costituente “traffico illecito”, ai sensi della normativa Comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 259/1993. Per espresso rinvio normativo, si concretizza il reato di “traffico illecito” di rifiuti qualora ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento CEE: 1. qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (art. 26, lett. a); 2. quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però, soltanto a mezzo di falsificazioni, false dichiarazioni o frode (art. 26, lett. b) e c); 79 Esempio: L’addetto alla compilazione del certificato di analisi dei rifiuti attesta falsamente le nature o le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti dall’azienda, al fine di aggirare la normativa sullo smaltimento rifiuti per un risparmio di costi. 115 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 3. quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento, tale cioè da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali (art. 26, lett. d) ed e); 4. quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all’interno degli Stati membri (art. 26, lett. f). Siamo in presenza di un reato comune. In linea generale, si configura il reato in oggetto allorquando le irregolarità riscontrate nella documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare totale incertezza sull’individuazione dell’effettivo autore delle diverse fasi del trasporto. L’art. 259, comma 2, D.Lgs. 152/2006, prevede la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione del reato. La fattispecie in esame risulta punibile a titolo di dolo generico. ESEMPIO: Il funzionario della banca con deleghe in materia di rifiuti organizza il trasporto di rifiuti omettendo di dotarsi del documento di accompagnamento. * * * ART. 260 D.LGS. 152/2006 - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l´allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all´articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell´ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all´eliminazione del danno o del pericolo per l´ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua i beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’ambiente e l’incolumità pubblica. Soggetto attivo può essere chiunque (reato comune), sia singolarmente che collettivamente. In quest’ultimo caso, ai fini della realizzazione della compartecipazione criminosa, non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, essendo indispensabile, invece, un apporto materiale di ciascun singolo partecipante. In ogni caso, l’identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo conto della necessità di individuare il soggetto, o i soggetti, cui siano concretamente riconducibili le decisioni circa l’organizzazione delle attività e circa l’esercizio delle attività stesse, nonché le scelte attuate nella finalità di conseguire un profitto non legalmente consentito. L’inciso “attività di gestione dei rifiuti organizzata, con allestimento dei mezzi necessari”, contenuto nella norma in parola, sembra far riferimento a soggetti che esercitano tale attività professionalmente, con caratteristiche di vera e propria imprenditorialità. Inoltre, tali condotte devono essere caratterizzate dalla continuità o dall’abitualità. L’avverbio “abusivamente” impone un qualificato accertamento dell’elemento soggettivo: al di là del dolo specifico, il soggetto agente non sarà punibile qualora, per errore, abbia creduto di essere legittimato a svolgere quella particolare attività di gestione. 116 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato Il termine “ingente” deve, invece, riferirsi all’attività abusiva nel suo complesso cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero riguardare anche quantità modeste). ESEMPIO: L’amministratore delegato della banca, al fine di rafforzare la propria posizione nell’ambito della struttura dirigenziale, pone in essere attività illecite, finalizzate ad ottenere un elevato risparmio di costi. * * * ART. 260 BIS. D.LGS. 152/2006 - FALSE INDICAZIONI SULLA NATURA, SULLA COMPOSIZIONE E SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DI RIFIUTI; INSERIMENTO NEL SISTRI DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI FALSO; OMISSIONE O FRAUDOLENTA ALTERAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLA SCHEDA SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE NEL TRASPORTO DI RIFIUTI – I soggetti obbligati che omettono l´iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l´iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All´accertamento dell´omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l´anno da prendere in considerazione è quello dell´ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell´infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l´infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non 117 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. Si applica la pena di cui all´articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell´ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all´art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Chi con un´azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l´irrogazione delle sanzioni accessorie. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, dal momento della loro produzione sino a quello della destinazione finale. Il reato può essere commesso, nel caso previsto dal comma 6, dai soggetti preposti alla certificazione di analisi dei rifiuti, mentre nei casi previsti dai commi 7 e 8, dai soggetti preposti al loro trasporto. La fattispecie punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo Sistri, fornisca false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il comma 7, sanziona l’omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasposto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri-Area movimentazione e, ove necessario, come previsto dalla normativa vigente, con la copia del certificato analitico di identificazione dei rifiuti. Quest’ultima prescrizione sanzionatoria stabilisce chiaramente che la copia del certificato analitico deve accompagnare tutto il trasporto dei rifiuti solo qualora sia espressamente previsto dalla legge: pertanto, salvo eccezioni, i rifiuti per essere trasportati non necessitano di certificato alcuno, purché accompagnati dal formulario di identificazione o dalla copia cartacea della scheda Sistri (cfr. art. 118 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 193 del D.Lgs. 152/2006). Il comma 7, sanziona altresì la condotta del trasportatore che fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. In relazione a tali condotte, si rileva che i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi sono espressamente manlevati da ogni responsabilità, ai sensi dell’art. 193, comma 3, D.Lgs. 152/2006, laddove vi siano difformità tra la descrizione dei rifiuti fatta dal produttore risultante dal formulario di identificazione o nella Scheda SISTRI – Area movimentazione e la loro effettiva natura e consistenza, “fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. Il comma 8, sanziona la condotta del trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea di Scheda Sistri fraudolentemente alterata. In relazione all’elemento psicologico del reato, le condotte previste dai commi 6, 7 e sono punite a titolo di dolo. ESEMPIO: Il soggetto incaricato del trasporto di rifiuti pericolosi, in concorso con i funzionari bancari, omette di richiedere le autorizzazioni specifiche di legge, alterando fraudolentemente i dati inseriti nel certificato di analisi80. * * * ART. 279 D.LGS. 152/2006 – SANZIONI - Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino a milletrentadue euro. 7.Per la violazione delle prescrizioni dell’art. 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’art. 277 sia applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493e euro a 154.937euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli artt. 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. 80 Esempio: Ancora, si pensi alla funzione aziendale preposta alla compilazione della documentazione di trasporto che fornisca dati falsi per eludere la tracciabilità di rifiuti. 119 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela la salute pubblica, attraverso il controllo delle emissioni nell’atmosfera. Il reato può essere commesso da chiunque, nell’esercizio di uno stabilimento o di un impianto, sia preposto alla gestione o al controllo dei valori di emissione. L’elemento oggettivo consiste nella violazione delle prescrizioni dettate in materia di emissioni, nell’ambito di esercizio di uno stabilimento o di un impianto. Nella nozione di “emissione” è ricompreso il versamento di polveri in atmosfera, l’emissione di vapori, gas e fumi, sostanze liquide o polverose, atti a imbrattare, offendere o molestare persone e a minare la salute collettiva. Tali condotte saranno sanzionate qualora l’emissione ecceda i limiti previsti dalle leggi statali o regionali o dai piani e dai programmi previsti dalle norme vigenti. Qualora i valori limiti violati siano contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo o colpa. ESEMPIO: I funzionari della banca, per un mero risparmio dei costi di gestione, omettono di predisporre un adeguato sistema di controlli in relazione alle emissioni prodotte dai riscaldamenti, eccedendo i valori limiti delle emissioni secondo le prescritte autorizzazioni. * * * ART. 3 BIS D.LGS. 152/2006 - Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela le specie animali e vegetali in via di estinzione, sanzionando tutte quelle attività illecite legate alla prescritta documentazione. Siamo in presenza di un reato comune, avente ad oggetto le specie animali e vegetali elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE 338/97. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico. L’elemento oggettivo può consistere in: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati (lett .a); 2) una falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientemente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato (lett. c); 3) nell’uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario(lett. d), 4) nella omessa o falsa notifica dell’importazione (lett. e); 5) nella falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del Regolamento comunitario 338/97 (lett. l). Si noti che le licenze sono documenti necessari ai fini dell’importazione in un Paese della Comunità o della esportazione dalla Comunità di esemplari di specie protette, mentre il certificato è il documento da utilizzare in caso di riesportazione. * * * 120 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 6 D.LGS. 152/2006 - Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi erettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma contempla un reato comune, il cui presupposto è individuabile nella detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati da estinzione. In particolare, è punita qualsiasi forma di detenzione o possesso di animali, mammiferi o rettili, appartenenti a specie selvatiche o in cattività. Si considera di specie selvatica sia l'animale di origine selvatica sia quello proveniente da nascita in cattività, intesa quale riproduzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato. Ai fini della configurabilità del reato non è necessaria alcuna valutazione circa la pericolosità in concreto degli animali detenuti, dovendosi questa desumere solo dall'inserimento della specie cui essi appartengono nel Decreto. Una volta che tale elemento risulti accertato, non rilevano le modalità di custodia degli animali, la cui inadeguatezza può solo costituire indice della gravità della condotta. L'obbligo di denunciare il possesso di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici grava non sul proprietario dell'animale ma sul detentore di esso a qualsiasi titolo81. * 81 * * Esempio: La società Alfa detiene nei propri magazzini alcune specie di serpenti in via di estinzione. 121 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 3 D.LGS. 202/2007 - CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL’IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE - La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La fattispecie, posta a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, sanziona l’inquinamento dell’ozono. Siamo in presenza di un reato comune, la cui configurazione richiede la violazione delle disposizioni inerenti all’utilizzo di sostanze nocive per lo strato di ozono. La norma punisce qualsiasi violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e la riduzione dell’impiego, nell’ambito di attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione, di sostanze nocive per lo strato di ozono, previste dalla tabella A della legge in esame. Se tali sostanze sono utilizzate a fini produttivi, viene prevista l’applicazione di un’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate e, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione e della licenza in base alla quale è svolta l’attività illecita. In relazione all’elemento soggettivo è richiesto o il dolo o la colpa grave82. * * * 82 Esempio: La società Alfa, per un risparmio di costi di gestione, omette di adottare le misure previste in materia di emissione di sostanze nocive per l’ozono. 122 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 8 D.LGS. 202/2007 - INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DA NAVI - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell´equipaggio, il proprietario e l´armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell´art. 4 sono puniti con l´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l´arresto da uno a tre anni e l´ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l´eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. DESCRIZIONE DELLA NORMA: In attuazione della Direttiva 2005/35/CE è intervenuto il D.Lgs. n. 202/2007, ispirato alla dichiarata finalità di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell’ambiente marino, mediante la previsione di adeguate sanzioni in caso di violazioni degli obblighi imposti. La norma, dunque, ha il fine di contrastare l’inquinamento marino provocato da navi a seguito dello sversamento di sostanze nocive e inquinanti. Il reato può essere commesso solamente da soggetti specificamente indicati dalla norma: Comandante di una nave, membri dell’equipaggio, proprietario o dall’armatore di una nave. Invero, la norma impone il divieto alle navi, senza distinzione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto in commento o di causare lo sversamento di dette sostanze. Le “sostanze inquinanti” sono quelle inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della Convenzione Marpol n. 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983. Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che si verifichino ripetutamente provocando un deterioramento della qualità dell’acqua. Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell’Unione europea (UE), nonché nelle acque territoriali di un paese dell’UE e negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, soggetti al regime di passaggio di transito come specificato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare. La responsabilità per il reato in oggetto può configurarsi anche nella forma dell’istigazione o del favoreggiamento o nella forma del concorso nello scarico di sostanze inquinanti. Le condotte previste sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. La fattispecie ha natura dolosa83. * * * ART. 9 D.LGS. 202/2007 - INQUINAMENTO COLPOSO PROVOCATO DA NAVI - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell´equipaggio, il proprietario e l´armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell´art. 4, sono puniti con l´ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l´arresto da sei mesi a due anni e l´ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l´eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 83 Esempio: Il Comandante di una nave, direttamente arruolato, in quanto persona di fiducia dell’armatore, commette uno dei reati sopraindicati per avvantaggiare il suo armatore/datore di lavoro. 123 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi a seguito di sversamento colposo. Il reato può essere commesso solo dai soggetti specificamente indicati dalla norma (Comandante di una nave, dai membri dell’equipaggio, dal proprietario o dall’armatore di una nave), ricalcando dunque, anche per quanto concerne la condotta, la norma precedente. Unica differenza tra le due fattispecie è costituita dall’elemento psicologico del reato che, in relazione alla norma de qua, è rappresentato dalla colpa. Le condotte sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno viene considerato di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali84. * * * ART. 256 BIS D.LGS. 152/2006 - COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”. 84 Esempio: Il Comandante della nave, per negligenza, omette di osservare le norme poste a tutela dell’ambiente marino contro l’inquinamento, da ciò derivando uno sversamento nelle acque di sostanze inquinanti. 124 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLA NORMA: La legge 6 febbraio 2014, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate - ha introdotto l’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. La norma rappresenta uno dei recenti interventi legislativi diretti ad affrontare l’emergenza venutasi a creare nella c.d. Terra dei Fuochi. Il riferimento al reato di combustione illecita di rifiuti, seppur non qualificato come reato-presupposto ex Decreto 231, contiene un richiamo alle sanzioni interdittive da esso previste. Pertanto, è opportuno e prudenziale richiamarlo nel novero dei reati la cui commissione determina il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico dell’ente. 125 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 17. ARTICOLO 25-DUODECIES (RISCHIO BASSO) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE Premessa: In merito al regime sanzionatorio, si osserva che la società è punita con sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000,00 euro. * * * ART. 22, COMMA 12 BIS, D.LGS. 286/1998 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell´articolo 603-bis del codice penale. DESCRIZIONE DELLA NORMA: La norma tutela l’esigenza di identificare prontamente lo straniero presente nel territorio italiano. Come noto, affinché possa soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato, deve essere in possesso di permesso di soggiorno. Tale principio trova applicazione anche nel campo del diritto del lavoro dove, mutatis mutandis, il rilascio del permesso di soggiorno rappresenta elemento essenziale in assenza del quale non è possibile concludere alcun contratto. La fattispecie in oggetto, originariamente configurata come reato contravvenzionale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 92/2008, è stata trasformata in delitto. In generale, il soggetto attivo del reato è il datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza assimila al datore di lavoro qualsiasi soggetto che “assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura”. In relazione all’elemento soggettivo, il datore di lavoro commette il reato in commento solo se agisce con dolo: pertanto, egli non sarà punibile qualora abbia assunto lo straniero extracomunitario irregolare per negligenza, imperizia, imprudenza, ossia omettendo di verificare il permesso di soggiorno. Di conseguenza, perché si configuri la responsabilità penale del datore di lavoro, occorre la volontà di assumere lo straniero pur nella consapevolezza che non possieda il permesso di soggiorno (ovvero la consapevolezza che detto permesso sia stato revocato o annullato). La norma prevede ipotesi diverse e, specificatamente, l’assunzione di un cittadino straniero: 1) senza permesso di soggiorno, 2) con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, 3) con permesso di soggiorno revocato 4) con permesso di soggiorno annullato. Per una migliore comprensione della problematica è opportuno qualche breve cenno di carattere amministrativo in tema di permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno non può essere rilasciato a due categorie di soggetti: i soggetti soggiornanti nel territorio dello Stato per motivi di studio, di formazione professionale, per motivi umanitari o di asilo, o che godono dello status di diplomatico, ovvero, ancora, ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata secondo quanto disposto dal d.lgs. 286/1998; i soggetti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il rinnovo, da richiedere in Questura almeno sessanta giorni prima della scadenza, consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata “non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d’Attuazione”, sempreché, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i 126 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato requisiti che ne determinarono il primo rilascio. Il rinnovo non è ammesso quando risulta lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l’interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. D.P.R. 31/08/1999, n. 394). Il permesso di soggiorno può essere revocato o annullato. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, “vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art.5, comma 5, d.lgs. 286/1998) oppure, “sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti” (salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998). La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998). Il provvedimento di annullamento viene emesso quando si accerti che il permesso di soggiorno è stato concesso illegittimamente, ossia per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno. La norma prevede un aumento di pena, da un terzo alla metà, qualora: a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati siano minori, in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento. La norma, infine, stabilisce che il giudice, con sentenza, può condannare la società anche al pagamento delle spese per il rimpatrio del cittadino assunto illegalmente. 127 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 18. REATI TRANSNAZIONALI ART. 12, COMMI 3, 3 BIS, 3 TER, 5, D.LGS. 286/1998 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. 128 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità' amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 129 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti traffico aereo. 130 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART. 74 D.P.R. 309/1990 (TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI) - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE – 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l´associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all´associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all´uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l´associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell´articolo 80. 6. Se l´associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell´articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell´articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all´associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall´articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall´articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. ART. 291 QUATER D.P.R. 43/1973 (TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE) - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. ART. 377 BIS C.P. - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. ART. 378 C.P. - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l´ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell´Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall´articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384). 131 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato ART 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più . Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all´articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - Chiunque fa parte di un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l´associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l´impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 132 B. Parte Speciale - 1. Schede Reato DESCRIZIONE DELLE NORME: La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale. Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 3) è necessario che la condotta illecita: a. sia commessa in più di uno Stato; ovvero b. sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero c. sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero d. sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. 133