Capitolo secondo Lo stato civile

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Capitolo secondo Lo stato civile
Capitolo Secondo
Lo stato civile
Sommario: 1. Generalità. - 2. La disciplina legislativa. - 3. L’ufficiale di stato
civile. - 4. L’archivio informatico. - 5. Gli atti di stato civile. - 6. I registri dello
stato civile. - 7. Rettificazione e correzione degli atti di stato civile.
1. Generalità
Lo stato civile ha lo scopo di acclarare, attraverso atti ed elementi di
pubblica fede, la condizione di ogni cittadino rispetto ai fondamentali stadi attraverso i quali esso, nel corso della sua esistenza, transita: nascita,
matrimonio, morte.
La finalità dello stato civile è, dunque, quella di raccogliere dati circa la
sussistenza, la qualificazione ed il mutamento di quegli status personali dai
quali derivano diritti ed obblighi nei confronti dello Stato.
Lo stato civile rientra, insieme all’anagrafe (vedi Cap. 3) tra le materie di
competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. i), Cost. Tale
servizio, tuttavia, per le sue caratteristiche peculiari richiede l’operatività
dell’ente più vicino alla comunità, ovvero del Comune. Quindi, ferma restando
la competenza dello Stato in materia, l’esercizio delle funzioni di stato civile
è svolto dai Comuni che attualmente la esercitano nell’ambito dei poteri di
indirizzo e controllo facenti capo al Ministero dell’Interno.
2. La disciplina legislativa
La legge fondamentale in materia è il R.D. 9-7-1939, n. 1238 recante l’Ordinamento dello stato civile, provvedimento in realtà abrogato ad opera del
D.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile) che, tuttavia, ne ha fatto salva l’applicazione di diversi articoli fino all’emanazione (ad oggi non ancora avvenuta,
ma che doveva avvenire entro dicembre 2001) del D.P.C.M. concernente la
registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi informatici di cui
all’art. 10 dello stesso decreto del 2000.
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Il quadro normativo di riferimento si completa con le disposizioni del Libro
I del codice civile in materia di filiazione e matrimonio e con altre disposizioni tra cui quelle in materia di cittadinanza contenute nella L. 91/1992.
3. L’ufficiale di stato civile
A) Funzioni
Secondo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 396/2000, il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi fa le sue veci a norma di legge,
è Ufficiale dello stato civile.
In tale veste, egli nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003) svolge i seguenti compiti (art. 5, D.P.R. 396/2000):
— forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile
e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale
di raccolta previsto dall’art. 10, comma 2, lett.d) del decreto in esame;
— trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta gli estratti
e i certificati dello stato civile, in esenzione da ogni spesa;
— rilascia gli estratti e i certificati dello stato civile, nonché le copie conformi
dei documenti depositati presso l’ufficio dello stato civile;
— verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini.
L’ufficiale dello stato civile deve uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero
dell’Interno e nel caso in cui rifiuti l’adempimento di un atto, da chiunque richiesto,
deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto. La vigilanza sugli uffici
dello stato civile spetta al Prefetto.
Separazione e divorzio innanzi all’Ufficiale di stato civile
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n.
162, nell’ottica di semplificare i procedimenti di separazione personale e di divorzio ha introdotto (art. 12) la possibilità per i coniugi di concludere innanzi al
Sindaco, quale Ufficiale di stato civile, del Comune di residenza di uno di loro
o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo:
— di separazione personale;
— di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
— di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tale accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i suddetti
procedimenti. La disposizione non si applica in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti.
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B) Deleghe
Il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile, pur
conservandone la titolarità (art. 1, comma 3 del D.P.R. 396/2000):
— a dipendenti comunali a tempo indeterminato e, in caso di esigenze
straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato (ipotesi,
quest’ultima, introdotta dal D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79, recante Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e di stato civile)
che abbiano superato un apposito corso;
— al Presidente della Circoscrizione, ovvero ad un consigliere comunale
che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni;
— al Segretario comunale.
Il Sindaco può revocare la delega, informandone il Prefetto.
Il Sindaco può altresì conferire deleghe specifiche ad uno o più consiglieri comunali, assessori comunali o cittadini italiani aventi i requisiti per
l’elezione a consigliere per quanto concerne la celebrazione di matrimonio
ed il ricevimento del giuramento (di cui all’art. 10 della L. 91/1992) per la
concessione della cittadinanza.
In proposito bisogna anche aggiungere che l’art. 32 del D.Lgs. 267/2000
(interamente sostituito ad opera del D.L. 95/2012, conv. con modif. in L.
135/2012), al comma 5bis inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv.
con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che i Sindaci dei Comuni
aderenti ad un’Unione, previa apposita convenzione, possono delegare
le funzioni di Ufficiale dello Stato civile e di anagrafe a personale idoneo
dell’Unione stessa, o dei singoli Comuni associati.
L’art. 8 del D.P.R. 396/2000 individua i soggetti che adempiono le funzioni di
Ufficiale dello stato civile, in taluni casi previsti dalla legge. Essi sono: le autorità
diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti
di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni
vigenti, nonché le autorità militari responsabili del comando nelle zone di operazioni
eseguite come forze di pace o di guerra.
Si tratta di soggetti ai quali è riconosciuta una legittimazione speciale, allo scopo
di assicurare sempre la possibilità di compiere atti di stato civile, seppur nel rispetto
dei limiti previsti dal medesimo D.P.R. 396/2000, dal codice della navigazione e dalle
altre leggi vigenti in materia.
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4. L’archivio informatico
Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 396/2000 tutti gli atti formati nel Comune o
relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte sono registrati e conservati in un unico archivio informatico
istituito presso ciascun ufficio dello stato civile.
Le modalità tecniche per l’iscrizione, la trascrizione, l’annotazione, la
trasmissione e la tenuta dei menzionati atti conservati negli archivi devono
essere stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (la
cui emanazione sarebbe dovuta avvenire entro dicembre 2001) su proposta
del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, sentiti
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e l’ANCI.
Nella circolare Min. dell’Interno n. 2 del 26-3-2001 è altresì precisato che fino
all’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 396/2000, continueranno ad essere utilizzati i registri già in funzione secondo le modalità fissate nel
D.M. 27-2-2001.
5. Gli atti di stato civile
Il contenuto degli atti di stato civile è fissato nell’art. 11 del D.P.R. 396/2000,
a norma del quale essi, oltre a quanto prescritto da particolari disposizioni
devono riportare: il Comune, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui
sono formati; le generalità delle persone dichiaranti; le persone cui gli atti
si riferiscono; i testimoni, ove richiesti e i documenti presentati dalle parti.
Per questi ultimi sono indicati criteri molto dettagliati, infatti è necessario che
l’ufficiale di stato civile li enunci con precisione, indicando la specie, la data,
l’autorità che li ha emanati o il pubblico ufficiale che li ha formati nonché
quelle altre particolarità che valgano a designarli esattamente.
La vincolatività del contenuto viene inoltre in rilievo dal comma 3 dell’art.
11 cit., secondo cui l’Ufficiale di stato civile non può enunciare, negli atti
di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono
stabilite per ciascun atto.
Iscrizione, trascrizione e annotazione
In riferimento agli atti di stato civile si distingue tra iscrizione e trascrizione:
a) si ha iscrizione quando si stende un processo verbale sulla base di dichiarazioni rese direttamente dall’ufficiale di stato civile;
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b) si ha trascrizione quando l’ufficiale di stato civile riproduce atti già formati
da altre autorità o da un altro pubblico ufficiale.
Oltre alle trascrizioni e alle iscrizioni sono previste delle procedure di annotazione consistenti nella registrazione di un fatto accessorio ad un atto già registrato
che afferiscono, dunque, ad atti già formati in relazione ad eventi sopravvenuti.
Gli artt. 102 e 103 del D.P.R. 396/2000 contengono la disciplina di tali procedure per
la registrazione degli atti negli archivi informatici di cui all’art. 10 del D.P.R. 396/2000.
6. I registri dello stato civile
A) Generalità
Ai sensi dell’art. 14 del R.D. 1238/1939, che continua ad avere efficacia
fino all’emanazione del D.P.C.M. concernente le modalità tecniche di funzionamento dell’archivio informatico ex art. 10 D.P.R. 396/2000, in ciascun
ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1)
2)
3)
4)
di cittadinanza;
di nascita;
di matrimonio;
di morte.
Detti registri devono essere identici in tutta la Repubblica, anche per le
dimensioni, e vanno tenuti in doppio originale (art. 16, R.D. 1238/1939).
Si noti, infine, che l’art. 62 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.
82/2005), istitutivo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, cd. ANPR
(v. infra Cap. 3), al comma 2bis, inserito ad opera del D.L. 19-6-2015, n. 78, conv.
con modif. in L. 6-8-2015, n. 125, afferma che l’ANPR contiene, tra le altre cose,
l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni.
B) I registri di ­cittadinanza
Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall’ufficiale dello stato civile
tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza secondo il dettato dell’art. 59
del R.D. 1238/1939 ancora applicabile.
Nei registri di cittadinanza si trascrivono (art. 60, R.D. 1238/1939):
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana;
b) i decreti che dispongono la perdita della cittadinanza;
c) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza;
d) i decreti o i provvedimenti con cui uno Stato estero concede la propria
cittadinanza ad un cittadino italiano;
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e) i decreti con cui il Ministro dell’Interno inibisce il riacquisto della cittadinanza;
f) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità competenti che importano
riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza;
g) le dichiarazioni relative alla cittadinanza quando sono rese all’estero
all’autorità diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave nei
casi previsti dalla legge.
Fermo restando quanto detto in precedenza circa l’operatività dell’archivio informatico giova richiamare le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del
D.P.R. 396/2000 che individuano le iscrizioni e le trascrizioni da effettuarsi
negli archivi informatici di cui all’art. 10.
Si tenga presente che il D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare), conv. con modif. in
L. 98/2013, all’art. 33 impone agli Ufficiali di stato civile l’obbligo di comunicare agli
interessati, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di
età, la possibilità di esercitare, fino al raggiungimento del diciannovesimo anno, il
diritto di cui all’art. 4, comma 2 della L. 91/1992.
Ricordiamo, invero, che ai sensi del citato art. 4 lo straniero nato in Italia e ivi
residente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara
di voler acquistare la cittadinanza italiana entro tale data.
C) I registri per gli atti di nascita
Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 396/2000 (come modificato dal
D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, Regolamento recante attuazione dell’art. 5,
comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione) l’atto di
nascita deve indicare il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita,
le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel
matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento
del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto
pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il
nome che gli è dato.
Se il parto è plurimo se ne fa menzione in ciascuno degli atti di nascita,
indicando l’ordine in cui le nascite sono eseguite.
In base a quanto dispone l’art. 30 del D.P.R. 396/2000 (come modificato
dal citato D.P.R. 26/2015): la dichiarazione di nascita è resa indistintamente
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale
volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione può essere
resa, entro 10 gg., presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto
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o, entro 3 gg., presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in
cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione è trasmessa
all’ufficiale di stato civile entro 10 gg., anche attraverso l’utilizzazione di
sistemi telematici.
Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi ai
cittadini, il D.L. 179/2012, conv. con modif. in L. 221/2012 stabilisce (art. 2, comma
3) che l’attestazione e la dichiarazione di nascita sono inviate da parte della struttura sanitaria ai Comuni esclusivamente in via telematica, con modalità tecniche da
definirsi con apposito decreto.
Se il bambino è nato morto l’ufficiale dello stato civile forma il solo atto
di nascita sul quale fa risultare anche il decesso; se egli, invece, è morto
posteriormente alla nascita deve redigere anche l’atto di morte.
Negli atti di nascita si annotano gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 49 del
D.P.R. 396/2000.
L’art. 28, D.P.R. 396/2000 (come modif. dal D.P.R. 26/2015) disciplina le iscrizioni
e trascrizioni relative agli atti di nascita da effettuarsi negli archivi di cui all’art. 10,
dal momento in cui diverranno operativi.
D) I registri di matrimonio
Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 396/2000 (come modif. dal D.P.R. 26/2015)
l’atto di matrimonio deve indicare:
— le generalità degli sposi e dei testimoni;
— la data della eseguita pubblicazione;
— il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge;
— la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c.;
— la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito
e in moglie;
— il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli artt. 101
e 110 c.c.;
— la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono
uniti in matrimonio;
— l’eventuale riconoscimento di figli naturali.
I registri relativi agli atti di matrimonio constano di due parti (art. 124,
R.D. 1238/1939):
— nella prima si iscrivono i soli matrimoni celebrati davanti all’ufficiale di
stato civile;
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— nella seconda, che si divide in tre serie, invece:
a) serie A: si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nel Comune;
b) serie B: si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati fuori Comune;
c) serie C: si iscrivono gli atti di tutti gli altri matrimoni (es.: quelli celebrati in imminente pericolo di vita, per procura etc.). Nella stessa serie
si trascrivono tutti gli atti elencati dall’art. 125 del R.D. 1238/1939,
ancora in vigore.
L’art. 63 del D.P.R. 396/2000 individua il contenuto dei registri di matrimonio
nell’ambito dell’archivio informatico.
E) Il registro di morte
Il registro di morte è anch’esso diviso in due parti:
— nella prima parte, ai sensi dell’art. 136 del R.D. 1238/1939, si iscrivono le
dichiarazioni di morte ricevute direttamente dall’ufficiale di stato civile;
— la seconda parte si divide in tre serie A, B e C (art. 137, R.D. 1238/1939):
a) nella serie A si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori della residenza del defunto;
b) nella serie B si iscrivono gli atti di morte che si redigono in seguito
ad avviso o denunzia avuti da ospedali o altri istituti, da magistrati,
dalla polizia, dal capo-stazione etc.;
c) nella serie C si trascrivono gli atti di morte ricevuti dall’estero, o relativi ai morti in viaggio di mare; le sentenze di rettificazione passate
in giudicato; le sentenze di morte presunta.
La dichiarazione di morte va fatta entro ventiquattro ore dal decesso
all’ufficiale dello stato civile da un congiunto, da persone conviventi o da
qualsiasi altra persona a conoscenza del decesso (art. 72, D.P.R. 396/2000).
L’atto di morte deve indicare: il luogo, il giorno e l’ora della morte, le
generalità del defunto, del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o
divorziato e del dichiarante.
L’ufficiale dello stato civile che compila un atto di morte provvede subito
per l’annotazione sull’atto di nascita del defunto.
L’art. 71 del D.P.R. 396/2000 individua gli atti da iscrivere e trascrivere negli archivi
informatici, quando saranno operativi.
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7. Rettificazione e correzione degli atti di stato civile
Per promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o
la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o opporsi ad un rifiuto
dell’ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione o eseguire una
trascrizione, è necessario proporre ricorso al tribunale nel cui circondario
si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si
tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento; anche
il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il suddetto
procedimento (art. 95 D.P.R. 396/2000).
L’art. 98 del D.P.R. 396/2000 (da ultimo modificato dal D.P.R. 26/2015)
stabilisce che l’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque
ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia
potuto incorrere nella redazione degli atti, mediante annotazione dandone
avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato
registrato l’atto, nonché agli interessati.
Glossario
Delega: Atto amministrativo con il quale un organo o un ente, investito in via originaria della
competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo dello stesso
ente pubblico (delega interorganica) o ad un ente pubblico distinto (delega intersoggettiva)
l’esercizio di un potere di cui resta titolare. Il delegato, quindi, non esercita un potere originario,
ma un potere derivato nei limiti stabiliti dal delegante nell’atto di delega.
E-government: Nell’ambito del più generale processo di modernizzazione ed informatizzazione
della pubblica amministrazione, si tratta di quella particolare modalità di miglioramento della
circolazione interna ed esterna dei dati nonché dell’attività degli uffici e degli organi della P.A.
La documentazione in possesso della pubblica amministrazione viene gestita e trattata mediante
strumenti digitali e strutture proprie dell’ICT (Information and Communication Technology), facilitando, in tal modo, sia il rapporto interno tra gli uffici della P.A. (intesa sia a livello centrale
che a livello decentrato) che tra questi ed i cittadini.
Capitolo Terzo
I servizi anagrafici e statistici
Sommario: 1. Generalità e fonti. - 2. L’ufficiale dell’anagrafe. - 3. L’anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR). - 4. Adempimenti anagrafici. - 5.
Formazione e ordinamento delle schede anagrafiche. - 6. Il rilascio della carta
d’identità. - 7. I servizi statistici.
1. Generalità e fonti
Il servizio anagrafico consente di conoscere la posizione di ogni cittadino
e del suo nucleo familiare e, in un contesto più ampio, fornisce la situazione
demografica del Comune.
L’ordinamento dell’anagrafe della popolazione è organicamente disciplinato dalla L. 24-12-1954, n. 1228 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30-5-1989, n. 223, nonché da istruzioni dell’ISTAT (Istituto
Nazionale di Statistica).
Il predetto D.P.R. 223/1989 è stato da ultimo massicciamente modificato ad opera del D.P.R. 17-7-2015, n. 126 al fine di adattarlo alla disciplina
istitutiva dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (cd. ANPR).
Sul punto rinviamo il lettore a quanto illustrato infra.
2. L’ufficiale dell’anagrafe
Le funzioni relative ai servizi anagrafici sono proprie dello Stato ma delegate ai Comuni. Il Sindaco che agisce in veste di ufficiale dell’anagrafe,
attribuzione che gli deriva da quella più generale di ufficiale di Governo,
dunque, opera sotto la vigilanza del Prefetto e, indirettamente, del Ministero
dell’Interno, nonché dell’ISTAT.
I compiti dell’ufficiale dell’anagrafe sono indicati nell’art. 4 della L.
1228/1954 a norma del quale egli:
— provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente
ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la
formazione e la tenuta degli atti anagrafici;
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— ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati
dagli interessati, disponendo eventuali indagini per accertare violazioni
di legge;
— invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe.
Il Sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte (ex art. 2, D.P.R.
223/1989) le funzioni di ufficiale dell’anagrafe ad un assessore, al Segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei; in caso
di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega
a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto
apposita formazione (comma 1bis dell’art. 2 inserito dal D.P.R. 79/2009).
Ogni delega deve essere approvata dal Prefetto così come prevede l’ultimo
comma dell’articolo 3 della L. 1228/1954.
Per quanto concerne in particolare le Unioni di Comuni, l’art. 32 del TUEL al
comma 5bis (inserito ad opera del D.L. 179/2012, conv. con modif., in L. 221/2012),
prevede che nell’ambito di esse, i Sindaci dei vari Comuni aderenti possono, previa convenzione, delegare le funzioni di Ufficiale dell’anagrafe a personale idoneo
dell’Unione stessa, o dei singoli Comuni associati.
3. L’Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR)
A) Istituzione e funzioni
Il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), all’art. 62, sostituito ad opera dell’art. 2, comma 1 del D.L. 179/2012, conv. con modif. in L.
221/2012, ha istituito presso il Ministero dell’Interno l’Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale.
Essa si sostituisce sia all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) che all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE); inoltre, fermo
restando il compito del Sindaco di sovrintendere alla tenuta dei Registri di
stato civile e di popolazione (ai sensi dell’art. 54, comma 3 del TUEL), l’ANPR subentra alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani
residenti all’estero tenute dai Comuni (art. 62 cit., commi 1 e 2).
In particolare, l’ANPR (art. 62, comma 3 ora sostituito ad opera del D.L. 78/2015,
conv. con modif. in L. 125/2015) assicura ai singoli Comuni la disponibilità dei dati,
degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale
attribuite al Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 3 T.U. e mette a disposizione degli
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Parte Settima: Gestione comunale dei servizi di competenza statale
stessi un sistema di controlli, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati,
servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale.
Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate
dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il Comune può
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente
allineati con l’ANPR.
B) Il subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali
Disposizioni per la prima attuazione del novellato art. 62 del D.Lgs. 82/2005
sono contenute nel D.P.C.M. 23-8-2013 n. 109. Esso stabilisce che l’ANPR è
costituita dall’INA e dall’AIRE e subentra a detti sistemi informativi garantendo
l’erogazione dei servizi resi dagli stessi; rinvia, quindi, a successivi decreti
la disciplina delle ulteriori modalità di attuazione della disposizione di cui
all’art. 62 anche con riferimento al subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali.
Detto regolamento, inoltre, descrive in un apposito documento le fasi relative
all’attuazione dell’ANPR, da completarsi entro il 31 dicembre 2014, così sintetizzate:
1. fase di attuazione immediata che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di
sicurezza mentre restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati;
2. fase transitoria che prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative
alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti
all’estero nell’ANPR. In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati
dell’ANPR contestualmente ai servizi resi dall’INA e dall’AIRE;
3. fase definitiva iniziata il 1° gennaio 2015 in cui l’ANPR subentra alle anagrafi comunali.
Successivamente, con D.P.C.M. 10-11-2014, n. 194, è stato adottato il
Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’ANPR
e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi
della popolazione residente.
Tale regolamento disciplina il piano per il graduale subentro dell’ANPR alle
anagrafi comunali (APR e AIRE) che riguarda la progressiva migrazione delle basi
dati comunali verso la base dati centrale.
Da ultimo è stato emanato il D.P.R. 17-7-2015, n. 126 intervenuto materialmente a modificare il D.P.R. 223/1989 proprio per adeguarne i contenuti
all’avvento dell’ANPR.
Ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.R. 126/2015, ai fini dell’individuazione delle
disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del piano per il graduale subentro dell’ANPR, si intende per «Comune
Capitolo Terzo: I servizi anagrafici e statistici
253
non transitato» il Comune per il quale non si è ancora verificato il subentro dell’ANPR e per «Comune transitato» il Comune per il quale si è verificato tale subentro.
Fino al subentro, il Comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l’osservanza delle disposizioni del D.P.R. 223/1989 previgenti alla data
di entrata in vigore del decreto stesso.
Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un Comune transitato e un Comune non transitato.
4. Adempimenti anagrafici
A) Iscrizioni anagrafiche
L’art. 01 del D.P.R. 223/1989, inserito ex novo dal D.P.R. 126/2015, attribuisce il compito di svolgere gli adempimenti anagrafici all’Anagrafe della popolazione residente di cui all’art. 62 del Codice dell’amministrazione digitale.
Essa raccoglie in modo sistematico l’insieme delle posizioni relative alle
singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa
dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 1).
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente viene effettuata
(art. 7, comma 1 come sostituito dal D.P.R. 126/2015):
— per nascita, presso il Comune di residenza dei genitori o presso il Comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in
Comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel Comune ove
è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
— per esistenza giudizialmente dichiarata;
— per trasferimento di residenza dall’estero dichiarato dall’interessato non
iscritto, oppure accertato (ai sensi dell’art. 15 dello stesso D.P.R. 223/1989),
anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza
fissa dimora (di cui all’art. 2, comma 3 della L. 1228/1954, v. box infra).
Le persone senza fissa dimora
Con riferimento alle persone senza fissa dimora, la L. 1228/1954, all’art. 2 dispone
che le stesse hanno l’obbligo al momento della richiesta di iscrizione di fornire
all’ufficiale dell’anagrafe gli elementi necessari ai fini dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del domicilio (comma 3). In mancanza di domicilio si considera
residente nel Comune di nascita.
Presso il Ministero dell’Interno è istituito un apposito Registro nazionale delle
persone che non hanno fissa dimora (comma 4).
254
Parte Settima: Gestione comunale dei servizi di competenza statale
Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente
ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica (comma 2).
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale
la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso
di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della
carta. L’ufficiale di anagrafe successivamente aggiorna la scheda anagrafica
dello straniero, dandone comunicazione al Questore (comma 3).
B) Mutazioni anagrafiche
La registrazione nell’Anagrafe della popolazione residente delle mutazioni
relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata (art. 10, come
modificato dal D.P.R. 126/2015):
— ad istanza dei responsabili delle dichiarazioni stesse;
— d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile
e per movimenti nell’ambito del Comune o del territorio nazionale, non
dichiarati dall’interessato ed accertati dall’ufficiale (secondo quanto
disposto dall’art. 4 della L. 1228/1954 e dall’art. 15, comma 1 del medesimo D.P.R 223/1989).
Non comporta mutazione anagrafica il cambio di residenza a seguito di trasferimento che riguardi le seguenti categorie di persone (art. 10bis inserito dal D.P.R.
126/2015):
— militari di leva, di carriera o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della
Guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento
o di perfezionamento;
— ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune
non superi i 2 anni a decorrere dal giorno dell’allontanamento dal Comune di
iscrizione anagrafica;
— detenuti in attesa di giudizio.
C) Cancellazione dall’anagrafe
La cancellazione dall’anagrafe, invece, viene effettuata (art. 11):
— per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
— per trasferimento all’estero dello straniero;
Capitolo Terzo: I servizi anagrafici e statistici
255
— per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di
ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata,
ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art.
7, comma 3, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno
o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito
a provvedere nei successivi 30 giorni.
I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura
dell’ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al Questore.
5. Formazione e ordinamento delle schede anagrafiche
A) Le schede anagrafiche: generalità
L’Anagrafe della popolazione residente è costituita da schede individuali,
di famiglia e di convivenza all’interno delle quali sono registrate le posizioni
anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti
d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile (D.P.R. 223/1989,
art. 1 come sostituto dal D.P.R. 126/2015).
In proposito è bene precisare che per persone residenti nel Comune si intendono
quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. Non cessano di appartenere
alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o
all’esterno per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata (art. 3).
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può
anche essere costituita da una sola persona (art. 4).
Per convivenza agli effetti anagrafici, infine, si intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena
e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Le persone conviventi abitualmente per ragioni di impiego o di lavoro sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti (art. 5).
Le predette schede anagrafiche devono essere conservate e costantemente aggiornate in formato elettronico secondo la disciplina prevista
dall’art. 62, comma 6 del Codice dell’amministrazione digitale (art. 23 del
D.P.R. 223/1989, come sostituito dal D.P.R. 126/2015).
256
Parte Settima: Gestione comunale dei servizi di competenza statale
B) Le schede individuali
Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 223/1989, interamente sostituito ad opera
del D.P.R. 126/2015, a ciascuna persona residente nel Comune deve essere
intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione.
Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, gli estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi,
nonché gli estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la
professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi
della carta d’identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
Se riguardante i cittadini stranieri nella scheda sono comunque indicate
la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
Le schede individuali, da aggiornare costantemente, devono essere
archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte
della popolazione residente.
C) Le schede di famiglia
Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di
famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative
alla famiglia ed alle persone che la costituiscono (art. 21 D.P.R. 223/1989).
La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto
della dichiarazione di costituzione. Il cambiamento dell’intestatario avviene
solo nei casi di decesso o di trasferimento.
In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione,
l’ufficiale di anagrafe provvede d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano.
Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono
essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate
le persone che cessino di farne parte.
La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero
per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.
D) Le schede di convivenza
Secondo l’art. 22 del D.P.R. 223/1989 (anch’esso sostituito ad opera
del D.P.R. 216/2015) per ciascuna convivenza residente nel Comune deve
essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le
posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi,
Capitolo Terzo: I servizi anagrafici e statistici
257
la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della
persona che la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve
essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’ISTAT, nella quale devono essere indicate le posizioni
anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e
cancellate le persone che cessano di farne parte.
Essa, infine, deve essere archiviata per cessazione della convivenza o
per trasferimento di essa o all’estero.
6. Il rilascio della carta d’identità
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Testo Unico di Pubblica sicurezza (R.D.
773/1931), come modificato ad opera del D.L. 70/2011, conv. con modif. in
L. 106/2011, il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi residenza
o dimora nel Comune una carta d’identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell’interno.
Dall’art. 1 del D.P.R. 445/2000 (così come sostituito dal D.P.R. 137/2003)
si evince che la carta d’identità è un documento d’identità analogamente
ad ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consente l’identità personale del suo titolare.
Lo stesso art. 3 del TULPS stabilisce che la carta d’identità ha durata di
dieci anni, salvo che per i minori, per i quali la validità è di:
— tre anni, per i minori di età inferiore a tre anni;
— cinque anni, per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni.
Ciò detto, si fa presente che il D.L. 5/2012, conv. con modif. in L. 35/2012
(cd. decreto semplificazioni), all’art. 7 dispone che i documenti di identità
e di riconoscimento (di cui all’art.1, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.P.R.
445/2000) rilasciati o rinnovati dopo la sua stessa entrata in vigore, sono
rispettivamente rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva
alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La carta d’identità costituisce titolo valido per l’espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli con i quali
vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
258
Parte Settima: Gestione comunale dei servizi di competenza statale
In che modo i documenti di identità elettronici si sostituiranno a quelli cartacei?
In virtù di quanto disposto dal D.L. 7/2005, conv. con modif. in L. 43/2005, (art. 7vicies ter,
comma 2) a partire dal 1° gennaio 2006 i documenti di identità elettronici (carta di identità, passaporto, permesso di soggiorno e visto) sono definitivamente entrati a regime. Essi prenderanno via
via il posto degli analoghi documenti cartacei, andandosi a sostituire a questi ultimi al momento
del rilascio o del rinnovo.
L’emissione della carta d’identità elettronica è riservata al Ministero dell’Interno che vi provvede
nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza (art. 7vicies ter, comma 2bis come modificato
dal D.L. 78/2015, conv. con modif. in L. 125/2015).
L’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, cd. Codice dell’amministrazione digitale (come modificato ad opera del
D.L. 179/2012, conv. con modif. in L. 221/2012), definisce la carta di identità elettronica come il
documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità
anagrafica del suo titolare.
Essa costituisce, altresì, uno strumento per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.
In base a quanto previsto dal TULPS (art. 3, comma 2) la carta d’identità
deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce e, quelle
in formato elettronico devono essere munite anche delle impronte digitali.
Soltanto i minori di età inferiore a dodici anni sono esentati dall’obbligo di
rilevamento delle impronte digitali.
La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci
(art. 3, comma 5).
Altro dato che in via generale può essere inserito facoltativamente nella
carta d’identità è l’indicazione del consenso, ovvero del diniego della persona cui si riferisce, a donare i propri organi in caso di morte (1).
In riferimento ai contenuti si esprime anche lo stesso Codice dell’amministrazione digitale (modif. dal D.Lgs. 235/2010) il quale ne individua all’art.
66 un contenuto obbligatorio laddove stabilisce (comma 3) che la carta
d’identità elettronica deve contenere i dati identificativi della persona e il
codice fiscale.
Al comma 4 dell’art. 66 cit. viene, invece, enucleato il contenuto facoltativo dei
documenti d’identità elettronici che, difatti, possono contenere:
— il gruppo sanguigno;
— le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
— i dati biometrici indicati con D.P.C.M., eccetto il DNA;
(1) I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi
al Sistema informativo trapianti (di cui all’art. 7 della L. 91/1999).
Capitolo Terzo: I servizi anagrafici e statistici
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— gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, sempre nel rispetto della normativa di tutela della privacy;
— le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla P.A. e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
7. I servizi statistici
L’istituzione del Sistema statistico nazionale (Sistan) con il D.Lgs.
322/1989 (e successive modificazioni) ha attribuito ai Comuni, quali strutture pubbliche di fatto più vicine ai cittadini, un ruolo fondamentale nello
svolgimento dell’attività statistica.
La materia è disciplinata dal citato D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (come
modificato dal D.L. 101/2013, conv. con modif. nella L. 125/2013) che all’art.
1 prevede che l’informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli
organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.
In particolare, ex art. 2 del D.Lgs. 322/1989, insieme all’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) fanno parte (tra gli altri) del Sistema statistico nazionale
gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni singoli o associati e delle
unità sanitarie locali.
Gli uffici di statistica, come risulta dall’art. 6 del D.Lgs. 322/1989, svolgono i
seguenti compiti:
— promuovono e realizzano la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati che interessano l’amministrazione di appartenenza, nell’ambito
del programma statistico nazionale;
— forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma
nazionale relativi all’amministrazione di appartenenza;
— collaborano con le altre amministrazioni per l’esecuzione delle rilevazioni previste
dal programma statistico nazionale;
— contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli
archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico
nazionale.
Si segnala, infine, che il D.L. 179/2012 (conv con modif. nella L. 221/2012) ha
disposto il complessivo riordino del Sistema statistico nazionale attraverso l’emanazione di un apposito regolamento.