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REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n. 1 1 6 3 1 DEL 2 6 AGO. 2011 SERGRETERIA DIREZIONALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L,R, 40/2007. OGGETTO: rimborso spese sanitarie a soggetti soggiornanti temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario di Putignano- n.14. L'anno duemilaundici il giorno ked,Y.t 521 del me. 3 di in Putignano nella Sede del Distretto Socio Sanitario n.14 Pk(nos-to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO II Collaborato le vPierto m , NREti STRUTTURA CENTRO Dl COSTO) DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.14 12557233 Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Visto la Legge Regionale 28/12/.1994 n. 36; Visto la Legge Regionale 30/12/ 1994 n. 38; Visto la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25; Visto la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39; Visto la Legge Regionale 20/06/2008 n. 15; Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009, n.20; - Vista la Deliberazione del Direttore Generale 2798 del 30/12/2009; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1472 del 28/06/2011; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa/U.O. " Assistenza indiretta — rimborsi ", IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA dott. Anna ALBANO HA ADOTTATO La seguente determinazione : PREMESSO:/ Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: residenti la sig.a M.A.E IL Sig. Q.M. di - che sul territorio del Distretto, di propria competenza, sono Putignano , che durante un temporaneo soggiorno in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, Svizzera AUSTRIA, hanno usufruito di prestazioni medicalmente necessarie, riconosciute dall'art.34 del reg.CEE n. 547/72 sostituito dall'art.25 del Reg.comunitario di sicurezza sociale n.987/09 in vigore dall'01/05/2010; il rimborso per cure medicalmente necessarie usufruite durante un temporaneo soggiorno in uno Stato della U.E. viene così erogato: - l'art.34 del regolamento CEE n.574/72 sostituito dall'art.25 del Reg.987/09, prevede: nei casi in cui le disposizioni contemplate dal regolamento comunitario non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, dall'Istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'Istituzione del luogo di dimora; - la nota del 30/08/2005 protocollo n.DGRUER1/7560/1.3.b/ del Ministero della Salute, precisa che, in alcuni Stati come la Francia o la Svizzera il pagamento delle prestazioni può essere richiesto anche in presenza di valido attestato; in tal caso è possibile richiedere subito all'Istituzione Francese (CPAM) o Svizzera (La LAMaI) il rimborso; oppure la richiesta dovrà essere fatta, al rientro in Italia, alla ASL competente; - la nota del 25/08/2010 protocollo 3776 DG RUER1/11 del Ministero della Salute illustra le novità introdotte dall'art.25 lett.B del Reg.987/09 che ha sostituito l'art.34 del Reg.574/72: il venir meno nell'utilizzo delle tariffe nazionali, del limite di 1000 euro fissato a suo tempo, dalla Commissione Amministrativa, la possibilità, espressamente prevista dal comma 5 dell'art.25, di richiede, ove previsto, il rimborso direttamente all'istituzione del luogo di dimora che non può rifiutare il rimborso, inoltre poiché dal primo maggio 2010 le Tessere Europea per i pensionati e familiari di lavoratori, vengono emesse dallo Stato di affiliazione, il rimborso dovrà essere effettuato anche nei confronti delle suddette categorie di assistiti; - l'Istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'Istituzione competente che lo richieda, le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe tramite il modello E 126; - ai fini del rimborso, la necessarietà delle prestazioni deve essere valutata dai sanitari del luogo ove quest'ultima è stata erogata, tale giudizio non può essere sindacato; il rimborso viene erogato a condizione che: - l'assistito iscritto al Servizio Sanitario Nazionale abbia presentato , richiesta di rimborso corredata dalle relative fatture quietanzate; - che l'Istituzione del luogo di dimora abbia comunicato alla USL territorialmente competente, tramite il modello E126, le tariffe da applicare. Sulla scorta compiuta dall'ufficio rimborsi del Distretto sono state acquisite le istanze presentate dagli assistiti il 06/06/2011 e 1'01/07/2011; il rimborso di che trattasi viene corrisposto a ricezione del modello E 126 tariffato dall'Istituzione del - paese di temporaneo soggiorno; assistita M.A. E 126 protocollato in arrivo a questo Distretto Socio Sanitario al n.8393 il 17/08//2011 compilato in data 29/07/2011 nella parte B riportando al punto 9 l'importo da rimborsare di CHF 63,95= E 56,00 ( CHF 63,95X 0,8758 cambio = E 56,00) ; assistito Q.M. E 126 protocollato in arrivo a questo DSS/14 al n.8392 il 17/08/2011 compilato nella parte B riportando al punto 9 l'importo da rimborsare di E 148,51; Per quanto in premessa DETERMINA a) di liquidare la somma complessiva di E 204,51 questa rientra nei limiti del budget provvisorio aziendale esercizio 2011, quale rimborso relativo a spese sanitarie sostenute in Svizzera e in Austria , ai soggetti , indicati nell'apposito ruolo. Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di E 204,51 rientra nei limiti del budget di cui sopra e viene imputata al seguente conto: ESERCIZIO 2011 Conto n.70613000015 per E 204,51, - copia della presente atto, viene trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA come da nota del 22/12/2008 prot. n.242708, per gli ulteriori adempimenti di competenza. I sottoscritti attestano , altresi la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzion rio Istruttore ocedimento Responsabi j,, a di ) (Mari IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO- PUTIGNANO dott.: nna ALBANO