regione puglia

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REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n.
1
1 6 3 1
DEL
2 6 AGO. 2011
SERGRETERIA DIREZIONALE
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di
quanto disposto dalla L,R, 40/2007.
OGGETTO: rimborso spese sanitarie a soggetti soggiornanti temporaneamente in uno
degli Stati dell'U.E., residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario di
Putignano- n.14.
L'anno duemilaundici il giorno ked,Y.t 521
del me. 3 di in Putignano nella Sede del Distretto Socio Sanitario n.14
Pk(nos-to
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
II Collaborato
le vPierto
m , NREti
STRUTTURA
CENTRO Dl COSTO)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.14
12557233
Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto la Legge Regionale 28/12/.1994 n. 36;
Visto la Legge Regionale 30/12/ 1994 n. 38;
Visto la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25;
Visto la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
Visto la Legge Regionale 20/06/2008 n. 15;
Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009, n.20;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale 2798 del 30/12/2009;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1472 del 28/06/2011;
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa/U.O. " Assistenza indiretta — rimborsi ",
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
dott. Anna ALBANO
HA ADOTTATO
La seguente determinazione :
PREMESSO:/
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
residenti la sig.a M.A.E IL Sig. Q.M. di
- che sul territorio del Distretto, di propria competenza, sono Putignano , che durante un temporaneo soggiorno in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, Svizzera AUSTRIA, hanno usufruito di prestazioni medicalmente necessarie, riconosciute dall'art.34 del reg.CEE n.
547/72 sostituito dall'art.25 del Reg.comunitario di sicurezza sociale n.987/09 in vigore dall'01/05/2010;
il rimborso per cure medicalmente necessarie usufruite durante un temporaneo soggiorno in uno Stato della
U.E. viene così erogato:
- l'art.34 del regolamento CEE n.574/72 sostituito dall'art.25 del Reg.987/09, prevede: nei casi in cui le
disposizioni contemplate dal regolamento comunitario non hanno potuto essere espletate durante la dimora
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a
richiesta dell'interessato, dall'Istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'Istituzione
del luogo di dimora;
- la nota del 30/08/2005 protocollo n.DGRUER1/7560/1.3.b/ del Ministero della Salute, precisa che, in alcuni
Stati come la Francia o la Svizzera il pagamento delle prestazioni può essere richiesto anche in presenza di
valido attestato; in tal caso è possibile richiedere subito all'Istituzione Francese (CPAM) o Svizzera (La
LAMaI) il rimborso; oppure la richiesta dovrà essere fatta, al rientro in Italia, alla ASL competente;
- la nota del 25/08/2010 protocollo 3776 DG RUER1/11 del Ministero della Salute illustra le novità introdotte
dall'art.25 lett.B del Reg.987/09 che ha sostituito l'art.34 del Reg.574/72:
il venir meno nell'utilizzo delle tariffe nazionali, del limite di 1000 euro fissato a suo tempo, dalla
Commissione Amministrativa,
la possibilità, espressamente prevista dal comma 5 dell'art.25, di richiede, ove previsto, il rimborso
direttamente all'istituzione del luogo di dimora che non può rifiutare il rimborso, inoltre poiché dal primo
maggio 2010 le Tessere Europea per i pensionati e familiari di lavoratori, vengono emesse dallo Stato di
affiliazione, il rimborso dovrà essere effettuato anche nei confronti delle suddette categorie di assistiti;
- l'Istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'Istituzione competente che lo richieda, le necessarie
indicazioni in merito a tali tariffe tramite il modello E 126;
- ai fini del rimborso, la necessarietà delle prestazioni deve essere valutata dai sanitari del luogo ove
quest'ultima è stata erogata, tale giudizio non può essere sindacato;
il rimborso viene erogato a condizione che:
- l'assistito iscritto al Servizio Sanitario Nazionale abbia presentato , richiesta di rimborso corredata dalle
relative fatture quietanzate;
- che l'Istituzione del luogo di dimora abbia comunicato alla USL territorialmente competente, tramite il
modello E126, le tariffe da applicare.
Sulla scorta compiuta dall'ufficio rimborsi del Distretto sono state acquisite le istanze presentate dagli
assistiti il 06/06/2011 e 1'01/07/2011;
il rimborso di che trattasi viene corrisposto a ricezione del modello E 126 tariffato dall'Istituzione del
-
paese di temporaneo soggiorno;
assistita M.A. E 126 protocollato in arrivo a questo Distretto Socio Sanitario al n.8393 il 17/08//2011
compilato in data 29/07/2011 nella parte B riportando al punto 9 l'importo da rimborsare di CHF 63,95=
E 56,00 ( CHF 63,95X 0,8758 cambio = E 56,00) ;
assistito Q.M. E 126 protocollato in arrivo a questo DSS/14 al n.8392 il 17/08/2011 compilato nella parte
B riportando al punto 9 l'importo da rimborsare di E 148,51;
Per quanto in premessa
DETERMINA
a) di liquidare la somma complessiva di E 204,51 questa rientra nei limiti del budget provvisorio aziendale
esercizio 2011, quale rimborso relativo a spese sanitarie sostenute in Svizzera e in Austria , ai soggetti ,
indicati nell'apposito ruolo.
Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di E 204,51 rientra nei
limiti del budget di cui sopra e viene imputata al seguente conto:
ESERCIZIO 2011
Conto n.70613000015 per E 204,51,
- copia della presente atto, viene trasmesso all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA come da nota
del 22/12/2008 prot. n.242708, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
I sottoscritti attestano , altresi la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e
nazionale.
Il Funzion rio Istruttore
ocedimento
Responsabi j,,
a di )
(Mari
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
SOCIO SANITARIO- PUTIGNANO
dott.: nna ALBANO