l`impugnazione delle delibere sociali

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l`impugnazione delle delibere sociali
Quadro normativo: l’impugnazione delle delibere sociali
Si è cercato il punto di equilibrio tra la tutela dei soci e la salvaguardia del buon funzionamento della
società e della certezza dei rapporti societari
Le cause di invalidità sono state tassativamente formulate. L’invalidità delle deliberazioni può essere
la nullità o l’annullabilità.
Secondo i principi comuni la nullità ex art.1418, comma 1, Codice civile, è generale mentre
l’annullamento ex art.1441 Codice civile è particolare. Nel diritto societario, all’opposto, è generale
l’azione di annullamento e speciale quella di nullità.
Le delibere assembleari nella S.p.A.
La nullità delle delibere
Le cause di nullità
Art.2379, comma 1
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-
L’impugnazione
Art.2379, comma 1
Art.2383, comma 5
La deliberazione è nulla solo nei casi previsti nella norma che sono:
mancata convocazione dell’assemblea (salvo l’assemblea totalitaria)
mancanza del verbale (può essere sanato da un verbale successivo
purché anteriore alla successiva assemblea)
illiceità dell’oggetto (es. approvazione del bilancio falso, proroga della
sua approvazione oltre i termini di legge, delibera di distribuzione di
utili fittizi)
modifica dell’oggetto sociale che preveda attività illecite o impossibili
La violazione di norme di legge anche imperative diverse da quelle
previste dall’art.2379, comma 1, comporta la semplice annullabilità
della delibera
È previsto un termine di tre anni per i primi tre casi di nullità
Le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività
illecite o impossibili possono essere impugnate senza limiti di tempo
La nullità della nomina degli amministratori che hanno la
rappresentanza della società non è opponibile ai terzi in buona fede
dopo l’adempimento della pubblicità (da collegare con l’art.2377,
comma 6)
Legittimazione per l’impugnazione
Art.1418, comma 1
l’azione spetta a chiunque vi abbia interesse
Art.2379, comma 2
l’invalidità può essere rilevata anche d’ufficio
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L’annullamento delle delibere
Le cause di annullamento
Art.2377, comma 1
Art.2377, comma 4
Art.2373
L’impugnazione
Art.2377, comma 5
Art.2377, comma 2
Art.2377, comma 6
Art.2383, comma 5
Delibere difformi alla legge e allo statuto
La mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinanti per le
decisioni
L’invalidità dei singoli voti o il loro indebito conteggio, salvo il caso
in cui il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti
Il verbale incompleto o inesatto che impedisca l’accertamento nel
merito della delibera
Delibera approvate con voto determinante di soci in conflitto di
interesse
Casi particolari:
- abuso di voto positivo della maggioranza (es. aumento di capitale
preordinato all’unico scopo di ridurre le quote del socio di minoranza)
Si applica il principio che il diritto di voto non può essere validamente
esercitato per realizzare interessi particolari estranei alla causa del
contratto di società
- abuso di voto negativo della minoranza (es. abuso del socio al 50%
che vota sistematicamente contro il bilancio senza lamentare alcun
vizio specifico)
Il voto contrario del socio in conflitto di interessi che abbia interessi
particolari estranei alla causa del contratto di società può essere
annullato con il risultato di sbloccare la delibera
È previsto un termine di decadenza di 90 giorni trascorso il quale
l’invalidità è sanata
È previsto per l’impugnazione un quorum; nelle società chiuse il 5%,
nelle società aperte l’1‰. Lo statuto può prevedere l’esclusione o la
riduzione del quorum
L’annullamento della delibera non pregiudica i diritti dei terzi in
buona fede
L’annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la
rappresentanza della società non è opponibile ai terzi in buona fede
dopo l’adempimento della pubblicità (da collegare con l’art.2377,
comma 6)
Legittimazione per l’impugnazione
Art.2377, comma 1
- dei soci assenti, dissenzienti, astenuti
- degli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio
sindacale salvo il caso di delibera che riguardi loro interessi
- del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (art.147 TUF)
L’impugnazione della decisione è una prerogativa del singolo socio
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indipendentemente dalla quota di capitale e del singolo amministratore
L’azione collegiale riguarda solo il collegio sindacale
Sanatoria dell’invalidità
Art.2434 bis
Art.2445, comma 3
Il bilancio falso non è più impugnabile dopo l’approvazione del
bilancio successivo
La delibera di riduzione del capitale non può essere impugnata dopo
l’esecuzione
L’azione risarcitoria
Art.2379 ter, comma 3
Art.2377, comma 3
I danneggiati dalla sanatoria hanno il rimedio dell’azione di
risarcimento
I soci che non sono legittimati all’impugnazione delle delibere hanno
diritto al risarcimento del danno loro cagionato
Problemi possono sorgere fra il concorso all’impugnazione dei soci
che ne hanno diritto e dell’azione risarcitoria dei soci che non hanno
diritto all’impugnazione
Le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti
Art.2416
Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono
impugnabili a norma degli artt.2377 e 2379 Codice civile
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Le delibere degli amministratori nella S.p.A. con modello ordinario e
monistico
Le cause di impugnazione
Art.2388, comma 4
Art.2391, comma 3
L’impugnazione
Art.2388, comma 4
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello
statuto
Le deliberazioni con voto determinante dell’amministratore in
conflitto
La società può in aggiunta o in alternativa agire nei confronti
dell’amministratore per il risarcimento del danno
entro 90 giorni (si applica in quanto compatibile il 2378)
Legittimazione per l’impugnazione
Art.2388, comma 4
Collegio sindacale (nel modello ordinario)
Amministratori assenti o dissenzienti
Soci solo per le deliberazioni lesive dei loro diritti (es. delibera che
abbia illegittimamente escluso il socio dall’opzione o dalla prelazione
ex art. 2441) e non quelle delibere che in violazione dei principi di
corretta amministrazione abbiano di riflesso lesionato i loro diritti
La società può agire nei confronti dei consiglieri in aggiunta o in
alternativa per il risarcimento del danno
Art.2388, comma 5
sono salvi i diritti dei terzi in buona fede
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Le delibere degli amministratori nella S.p.A. con modello dualistico
Consiglio di gestione
Le cause di impugnazione
Art.2388, comma 4
Art.2391, comma 3
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello
statuto
Le deliberazioni con voto determinante del consigliere in conflitto
L’impugnazione
Art.2388, comma 4
entro 90 giorni dalla delibera
Legittimazione per l’impugnazione
Art.2409 quaterdecies
Art.2388, comma 4
Art.2388, comma 5
Consiglio di sorveglianza
Consiglieri di gestione assenti o dissenzienti
I soci per le deliberazioni lesive dei loro diritti
La società può in aggiunta o in alternativa agire nei confronti dei
consiglieri per il risarcimento del danno
sono salvi i diritti dei terzi in buona fede
Consiglio di sorveglianza
Le cause di impugnazione
Art.2388, comma 4
L’impugnazione
Art.2388, comma 4
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello
statuto
entro 90 giorni dalla delibera
Legittimazione per l’impugnazione
Art.2388, comma 4
consiglieri di sorveglianza assenti o dissenzienti
Art.2388, comma 4
Consiglieri assenti o dissenzienti ed i soci solo per le deliberazioni
lesive dei loro interessi
Art.2388, comma 5
sono salvi i diritti dei terzi in buona fede
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Le delibere assembleari nella S.r.l.
La nullità delle delibere:
Art.2479 ter, comma 4
Le cause di nullità
Art.2479 ter, comma 3
Non è richiamato l’art.2379 – nullità delle deliberazioni, sembra
quindi non siano previste cause di nullità. La suddivisione fra nullità e
annullabilità però è implicita nello stesso articolo che riguarda
l’invalidità delle decisioni dei soci nulle o annullabili
- Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile
- Le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni
- Le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività
illecite o impossibili
L’impugnazione
Art.2479 ter, commi 2 e 3
È previsto un termine di tre anni per i primi due casi di nullità; è senza
limiti di tempo per il terzo caso di nullità
Legittimazione per l’impugnazione
Art.2479, comma 3
l’impugnazione spetta a chiunque abbia interesse
L’annullabilità delle delibere
Le cause di annullamento
Art.2479 ter, comma 1
Art.2479 ter, comma 2
Art.2479 ter, comma 4
Decisioni prese in difformità alla legge e allo statuto
Le decisioni assunte con voto determinante dal socio in conflitto di
interessi (il caso non è previsto nella S.p.A.)
richiama l’art.2377, comma 4, in quanto compatibile, quindi:
- la mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinante per la
delibera
- l’invalidità dei singoli voti o il loro indebito conteggio
- il verbale incompleto o inesatto che impedisca l’accertamento nel
merito della delibera
L’impugnazione delle delibere
Art.2479, comma 1
entro 90 giorni
Legittimazione per l’impugnazione
Art.2479 ter, comma 1
- dai soci che non vi hanno consentito quindi a differenza della spa non
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sono legittimati gli assenti
- dagli amministratori
- dal collegio sindacale, ove esistente
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