l`impugnazione delle delibere sociali
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l`impugnazione delle delibere sociali
Quadro normativo: l’impugnazione delle delibere sociali Si è cercato il punto di equilibrio tra la tutela dei soci e la salvaguardia del buon funzionamento della società e della certezza dei rapporti societari Le cause di invalidità sono state tassativamente formulate. L’invalidità delle deliberazioni può essere la nullità o l’annullabilità. Secondo i principi comuni la nullità ex art.1418, comma 1, Codice civile, è generale mentre l’annullamento ex art.1441 Codice civile è particolare. Nel diritto societario, all’opposto, è generale l’azione di annullamento e speciale quella di nullità. Le delibere assembleari nella S.p.A. La nullità delle delibere Le cause di nullità Art.2379, comma 1 - - L’impugnazione Art.2379, comma 1 Art.2383, comma 5 La deliberazione è nulla solo nei casi previsti nella norma che sono: mancata convocazione dell’assemblea (salvo l’assemblea totalitaria) mancanza del verbale (può essere sanato da un verbale successivo purché anteriore alla successiva assemblea) illiceità dell’oggetto (es. approvazione del bilancio falso, proroga della sua approvazione oltre i termini di legge, delibera di distribuzione di utili fittizi) modifica dell’oggetto sociale che preveda attività illecite o impossibili La violazione di norme di legge anche imperative diverse da quelle previste dall’art.2379, comma 1, comporta la semplice annullabilità della delibera È previsto un termine di tre anni per i primi tre casi di nullità Le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili possono essere impugnate senza limiti di tempo La nullità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non è opponibile ai terzi in buona fede dopo l’adempimento della pubblicità (da collegare con l’art.2377, comma 6) Legittimazione per l’impugnazione Art.1418, comma 1 l’azione spetta a chiunque vi abbia interesse Art.2379, comma 2 l’invalidità può essere rilevata anche d’ufficio 1 L’annullamento delle delibere Le cause di annullamento Art.2377, comma 1 Art.2377, comma 4 Art.2373 L’impugnazione Art.2377, comma 5 Art.2377, comma 2 Art.2377, comma 6 Art.2383, comma 5 Delibere difformi alla legge e allo statuto La mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinanti per le decisioni L’invalidità dei singoli voti o il loro indebito conteggio, salvo il caso in cui il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti Il verbale incompleto o inesatto che impedisca l’accertamento nel merito della delibera Delibera approvate con voto determinante di soci in conflitto di interesse Casi particolari: - abuso di voto positivo della maggioranza (es. aumento di capitale preordinato all’unico scopo di ridurre le quote del socio di minoranza) Si applica il principio che il diritto di voto non può essere validamente esercitato per realizzare interessi particolari estranei alla causa del contratto di società - abuso di voto negativo della minoranza (es. abuso del socio al 50% che vota sistematicamente contro il bilancio senza lamentare alcun vizio specifico) Il voto contrario del socio in conflitto di interessi che abbia interessi particolari estranei alla causa del contratto di società può essere annullato con il risultato di sbloccare la delibera È previsto un termine di decadenza di 90 giorni trascorso il quale l’invalidità è sanata È previsto per l’impugnazione un quorum; nelle società chiuse il 5%, nelle società aperte l’1‰. Lo statuto può prevedere l’esclusione o la riduzione del quorum L’annullamento della delibera non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede L’annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non è opponibile ai terzi in buona fede dopo l’adempimento della pubblicità (da collegare con l’art.2377, comma 6) Legittimazione per l’impugnazione Art.2377, comma 1 - dei soci assenti, dissenzienti, astenuti - degli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale salvo il caso di delibera che riguardi loro interessi - del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (art.147 TUF) L’impugnazione della decisione è una prerogativa del singolo socio 2 indipendentemente dalla quota di capitale e del singolo amministratore L’azione collegiale riguarda solo il collegio sindacale Sanatoria dell’invalidità Art.2434 bis Art.2445, comma 3 Il bilancio falso non è più impugnabile dopo l’approvazione del bilancio successivo La delibera di riduzione del capitale non può essere impugnata dopo l’esecuzione L’azione risarcitoria Art.2379 ter, comma 3 Art.2377, comma 3 I danneggiati dalla sanatoria hanno il rimedio dell’azione di risarcimento I soci che non sono legittimati all’impugnazione delle delibere hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato Problemi possono sorgere fra il concorso all’impugnazione dei soci che ne hanno diritto e dell’azione risarcitoria dei soci che non hanno diritto all’impugnazione Le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti Art.2416 Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt.2377 e 2379 Codice civile 3 Le delibere degli amministratori nella S.p.A. con modello ordinario e monistico Le cause di impugnazione Art.2388, comma 4 Art.2391, comma 3 L’impugnazione Art.2388, comma 4 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto Le deliberazioni con voto determinante dell’amministratore in conflitto La società può in aggiunta o in alternativa agire nei confronti dell’amministratore per il risarcimento del danno entro 90 giorni (si applica in quanto compatibile il 2378) Legittimazione per l’impugnazione Art.2388, comma 4 Collegio sindacale (nel modello ordinario) Amministratori assenti o dissenzienti Soci solo per le deliberazioni lesive dei loro diritti (es. delibera che abbia illegittimamente escluso il socio dall’opzione o dalla prelazione ex art. 2441) e non quelle delibere che in violazione dei principi di corretta amministrazione abbiano di riflesso lesionato i loro diritti La società può agire nei confronti dei consiglieri in aggiunta o in alternativa per il risarcimento del danno Art.2388, comma 5 sono salvi i diritti dei terzi in buona fede 4 Le delibere degli amministratori nella S.p.A. con modello dualistico Consiglio di gestione Le cause di impugnazione Art.2388, comma 4 Art.2391, comma 3 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto Le deliberazioni con voto determinante del consigliere in conflitto L’impugnazione Art.2388, comma 4 entro 90 giorni dalla delibera Legittimazione per l’impugnazione Art.2409 quaterdecies Art.2388, comma 4 Art.2388, comma 5 Consiglio di sorveglianza Consiglieri di gestione assenti o dissenzienti I soci per le deliberazioni lesive dei loro diritti La società può in aggiunta o in alternativa agire nei confronti dei consiglieri per il risarcimento del danno sono salvi i diritti dei terzi in buona fede Consiglio di sorveglianza Le cause di impugnazione Art.2388, comma 4 L’impugnazione Art.2388, comma 4 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto entro 90 giorni dalla delibera Legittimazione per l’impugnazione Art.2388, comma 4 consiglieri di sorveglianza assenti o dissenzienti Art.2388, comma 4 Consiglieri assenti o dissenzienti ed i soci solo per le deliberazioni lesive dei loro interessi Art.2388, comma 5 sono salvi i diritti dei terzi in buona fede 5 Le delibere assembleari nella S.r.l. La nullità delle delibere: Art.2479 ter, comma 4 Le cause di nullità Art.2479 ter, comma 3 Non è richiamato l’art.2379 – nullità delle deliberazioni, sembra quindi non siano previste cause di nullità. La suddivisione fra nullità e annullabilità però è implicita nello stesso articolo che riguarda l’invalidità delle decisioni dei soci nulle o annullabili - Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile - Le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni - Le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili L’impugnazione Art.2479 ter, commi 2 e 3 È previsto un termine di tre anni per i primi due casi di nullità; è senza limiti di tempo per il terzo caso di nullità Legittimazione per l’impugnazione Art.2479, comma 3 l’impugnazione spetta a chiunque abbia interesse L’annullabilità delle delibere Le cause di annullamento Art.2479 ter, comma 1 Art.2479 ter, comma 2 Art.2479 ter, comma 4 Decisioni prese in difformità alla legge e allo statuto Le decisioni assunte con voto determinante dal socio in conflitto di interessi (il caso non è previsto nella S.p.A.) richiama l’art.2377, comma 4, in quanto compatibile, quindi: - la mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinante per la delibera - l’invalidità dei singoli voti o il loro indebito conteggio - il verbale incompleto o inesatto che impedisca l’accertamento nel merito della delibera L’impugnazione delle delibere Art.2479, comma 1 entro 90 giorni Legittimazione per l’impugnazione Art.2479 ter, comma 1 - dai soci che non vi hanno consentito quindi a differenza della spa non 6 sono legittimati gli assenti - dagli amministratori - dal collegio sindacale, ove esistente 7