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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Al Signor Presidente EPPI Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Redazione di Folio LORO SEDI Roma, 16 maggio 2006 Oggetto: Competenze professionali dei Geometri in materia di impianti. Ns. Prot. 5044/BC/fp Il TAR Liguria – Sezione Seconda – dopo la sentenza n. 137/2004, con la quale ha escluso inequivocabilmente ogni competenza professionale dell’Architetto nel campo impiantistico (vedi nostra Prot. n. 3111 del 23.03.05 e Folio n. 4/2005 pagg. 5 e 6), ha pronunciato la sentenza n. 166, pubblicata il 2 marzo scorso, con la quale – questa volta – ha condannato “il Collegio dei Geometri della provincia di Genova, il Geometra xxx yyy e l’Ordine degli Architetti della provincia di Genova, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune di Genova, dall’Ordine degli Ingegneri e dal Collegio dei Periti Industriali di Genova” perché ricorrenti al provvedimento dell’Amministrazione Comunale che ha ritenuto il progetto per un impianto di riscaldamento redatto dal Geom. xxx yyy non conforme alle norme vigenti. Queste due sentenze rese dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, riguardano il profilo delle competenze professionali in materia di impianti e ciò ai sensi dell’art. 6 L. n. 46/1990, che prevede la obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento, ecc.) da parte dei professionisti iscritti in Albi professionali nell’ambito delle rispettive competenze. Tale progettazione, ai sensi dell’art. 4 DPR 447/1991, deve avere un contenuto specifico e peculiare, distinto rispetto al progetto delle altre opere ovvero, specificamente, di quelle edilizie, e ciò in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali da impiegare e degli impianti. 1 CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 In tal senso, secondo il TAR Liguria, emerge una netta differenza tra la nozione di “edilizia civile” (intesa come realizzazione di opere murarie) e le altre attività che costituiscono applicazione della fisica (come la progettazione delle caratteristiche dei materiali e degli impianti previsti dalla L. n. 46/90), ed in quest’ultimo ambito rientrano anche le prestazioni progettuali sull’uso dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi fluidi, dell’elettromagnetismo. Nella prospettiva di questa netta distinzione delle attività progettuali, che richiama una diversità sostanziale anche del contenuto della prestazione (anche con riferimento ai “beni” della vita che l’opera del professionista deve assicurare, ad esempio, la tutela della stabilità edilizia e sismica, differenziata rispetto alla mera tutela della sicurezza degli impianti), il TAR Liguria con sentenza n. 137, depositata il 2 febbraio 2005, ha escluso che il progetto relativo all’impianto previsto dalla L. n. 46/90 potesse essere sottoscritto da un Architetto, essendo, per le necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, la competenza attribuita ai soli Ingegneri e Periti Industriali, iscritti nei rispettivi Albi. La stessa prospettiva risulta ora essere riproposta nella più recente decisione del TAR Liguria n. 166, depositata il 2 marzo 2006, in relazione al ricorso presentato da un Geometra e dal Collegio dei Geometri della provincia di Genova avverso l’atto con cui l’Amministrazione comunale di Genova aveva ritenuto un progetto per impianto di riscaldamento, redatto dal ricorrente, non conforme alla normativa vigente, perché tale attività progettuale non sarebbe rientrata nella sua specifica competenza professionale. In questo giudizio il professionista ricorrente ed il Collegio dei Geometri della provincia di Genova avevano ritenuto rientrare nella competenza professionale dei Geometri l’installazione di un impianto di riscaldamento, ancorché riferito ad una modesta costruzione civile, ciò essendo collegato pure alla qualificazione dell’impianto di riscaldamento come mera pertinenza dell’immobile. Nel giudizio era poi intervenuto ad adjuvandum anche l’Ordine degli Architetti della provincia di Genova, sostanzialmente sostenendo la tesi dei ricorrenti ed escludendo una competenza specifica attribuita dalla legge ai soli Ingegneri e Periti Industriali. Sono intervenuti ad opponendum l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Periti Industriali di Genova, chiedendo il rigetto dei ricorsi ed insistendo per il riconoscimento di una competenza esclusiva in materia di impiantistica. I Giudici amministrativi hanno escluso che nella competenza professionale del Geometra (come disciplinata dall’art. 16 lett. m) R.D. 11 febbraio 1929, n. 274) oltre che de ll’Architetto (come disciplinata nell’art. 52 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537), possa rientrare anche la progettazione di impianto 2 CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 di riscaldamento connesso ad una modesta costruzione civile, ed hanno così disatteso un’ interpretazione estensiva della nozione di edilizia, espungendo fuori da tale ambito la competenza relativa a lavori, opere ed attività che comportano l’applicazione della fisica. In tal senso, ritenendo irrilevante la modificazione dei piani di studio negli Istituto Tecnici per Geometri, il TAR ha confermato “che la competenza professionale di un Geometra non può estendersi alla predisposizione ed alla vigilanza su quelle attività che implicano l’utilizzo dei vari principi della fisica, e che si configurano come funzionalmente autonome rispetto alle opere tipicamente murarie”. Quindi, la ormai costante giustizia amministrativa conferma che, in relazione alle attività progettuali di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46, le relative competenze professionali restano esclusivamente attribuite agli Ingegneri e ai Periti Industriali, così che il relativo progetto non può essere sottoscritto da un Architetto o da un Geometra, perché questi ultimi non sono in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche connesse all’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi fluidi o dell’elettromagnetismo. Si tratta, pertanto, di un importante riconoscimento delle peculiarità e specificità delle competenze dei Periti Industriali, come attribuite e riconosciute dalla legge. Cordiali saluti. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Michele Merola) (Berardino Cantalini) Allegati: n. 7 fogli. 3