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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588
Ai Signori Presidenti
Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Al Signor Presidente EPPI
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Redazione di Folio
LORO SEDI
Roma,
16 maggio 2006
Oggetto:
Competenze professionali dei Geometri in materia di impianti.
Ns. Prot.
5044/BC/fp
Il TAR Liguria – Sezione Seconda – dopo la sentenza n. 137/2004, con la quale ha escluso
inequivocabilmente ogni competenza professionale dell’Architetto nel campo impiantistico (vedi nostra
Prot. n. 3111 del 23.03.05 e Folio n. 4/2005 pagg. 5 e 6), ha pronunciato la sentenza n. 166, pubblicata il
2 marzo scorso, con la quale – questa volta – ha condannato “il Collegio dei Geometri della provincia di
Genova, il Geometra xxx yyy e l’Ordine degli Architetti della provincia di Genova, in solido tra loro, al
pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune di Genova, dall’Ordine degli Ingegneri e dal Collegio
dei Periti Industriali di Genova” perché ricorrenti al provvedimento dell’Amministrazione Comunale che
ha ritenuto il progetto per un impianto di riscaldamento redatto dal Geom. xxx yyy non conforme alle
norme vigenti.
Queste due sentenze rese dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda,
riguardano il profilo delle competenze professionali in materia di impianti e ciò ai sensi dell’art. 6 L. n.
46/1990, che prevede la obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile
(energia elettrica, riscaldamento, ecc.) da parte dei professionisti iscritti in Albi professionali nell’ambito
delle rispettive competenze.
Tale progettazione, ai sensi dell’art. 4 DPR 447/1991, deve avere un contenuto specifico e peculiare,
distinto rispetto al progetto delle altre opere ovvero, specificamente, di quelle edilizie, e ciò in particolare
per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali da impiegare e degli impianti.
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588
In tal senso, secondo il TAR Liguria, emerge una netta differenza tra la nozione di “edilizia civile”
(intesa come realizzazione di opere murarie) e le altre attività che costituiscono applicazione della fisica
(come la progettazione delle caratteristiche dei materiali e degli impianti previsti dalla L. n. 46/90), ed in
quest’ultimo ambito rientrano anche le prestazioni progettuali sull’uso dell’energia elettrica, della
termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi fluidi, dell’elettromagnetismo.
Nella prospettiva di questa netta distinzione delle attività progettuali, che richiama una diversità
sostanziale anche del contenuto della prestazione (anche con riferimento ai “beni” della vita che l’opera
del professionista deve assicurare, ad esempio, la tutela della stabilità edilizia e sismica, differenziata
rispetto alla mera tutela della sicurezza degli impianti), il TAR Liguria con sentenza n. 137, depositata il 2
febbraio 2005, ha escluso che il progetto relativo all’impianto previsto dalla L. n. 46/90 potesse essere
sottoscritto da un Architetto, essendo, per le necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, la competenza
attribuita ai soli Ingegneri e Periti Industriali, iscritti nei rispettivi Albi.
La stessa prospettiva risulta ora essere riproposta nella più recente decisione del TAR Liguria n. 166,
depositata il 2 marzo 2006, in relazione al ricorso presentato da un Geometra e dal Collegio dei Geometri
della provincia di Genova avverso l’atto con cui l’Amministrazione comunale di Genova aveva ritenuto
un progetto per impianto di riscaldamento, redatto dal ricorrente, non conforme alla normativa vigente,
perché tale attività progettuale non sarebbe rientrata nella sua specifica competenza professionale.
In questo giudizio il professionista ricorrente ed il Collegio dei Geometri della provincia di Genova
avevano ritenuto rientrare nella competenza professionale dei Geometri l’installazione di un impianto di
riscaldamento, ancorché riferito ad una modesta costruzione civile, ciò essendo collegato pure alla
qualificazione dell’impianto di riscaldamento come mera pertinenza dell’immobile.
Nel giudizio era poi intervenuto ad adjuvandum anche l’Ordine degli Architetti della provincia di
Genova, sostanzialmente sostenendo la tesi dei ricorrenti ed escludendo una competenza specifica
attribuita dalla legge ai soli Ingegneri e Periti Industriali. Sono intervenuti ad opponendum l’Ordine degli
Ingegneri ed il Collegio dei Periti Industriali di Genova, chiedendo il rigetto dei ricorsi ed insistendo per
il riconoscimento di una competenza esclusiva in materia di impiantistica.
I Giudici amministrativi hanno escluso che nella competenza professionale del Geometra (come
disciplinata
dall’art. 16 lett. m) R.D. 11 febbraio 1929, n. 274) oltre che de ll’Architetto (come
disciplinata nell’art. 52 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537), possa rientrare anche la progettazione di impianto
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di riscaldamento connesso ad una modesta costruzione civile, ed hanno così disatteso un’ interpretazione
estensiva della nozione di edilizia, espungendo fuori da tale ambito la competenza relativa a lavori, opere
ed attività che comportano l’applicazione della fisica.
In tal senso, ritenendo irrilevante la modificazione dei piani di studio negli Istituto Tecnici per
Geometri, il TAR ha confermato “che la competenza professionale di un Geometra non può estendersi
alla predisposizione ed alla vigilanza su quelle attività che implicano l’utilizzo dei vari principi della
fisica, e che si configurano come funzionalmente autonome rispetto alle opere tipicamente murarie”.
Quindi, la ormai costante giustizia amministrativa conferma che, in relazione alle attività progettuali
di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46, le relative competenze professionali restano esclusivamente attribuite
agli Ingegneri e ai Periti Industriali, così che il relativo progetto non può essere sottoscritto da un
Architetto o da un Geometra, perché questi ultimi non sono in possesso delle necessarie cognizioni
tecnico-scientifiche
connesse
all’utilizzazione
dell’energia
elettrica,
della
termologia,
della
termodinamica oppure della meccanica dei corpi fluidi o dell’elettromagnetismo.
Si tratta, pertanto, di un importante riconoscimento delle peculiarità e specificità delle competenze
dei Periti Industriali, come attribuite e riconosciute dalla legge.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Michele Merola)
(Berardino Cantalini)
Allegati: n. 7 fogli.
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