calcolo statico e verifiche tecniche strutture
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calcolo statico e verifiche tecniche strutture
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 Roma, 30 ottobre 2015 Prot.4806/GE/df Al Signor Presidente Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Biella Vercelli Via Sabadell, 6/A 13900 Biella Oggetto: Perito meccanico e firma relazioni di calcolo di strutture metalliche, quali tettoie e capannoni industriali, soggetti ad atti autorizzativi dell’ufficio tecnico comunale. Rispondiamo alla Vostra richiesta del 28 ottobre u.s., circa la competenza di un perito industriale in meccanica in merito alla sottoscrizione di relazioni di calcolo per strutture, quali tettoie e capannoni industriali, la cui realizzazione sia subordinata al rilascio del titolo abilitativo da parte dell’ufficio tecnico comunale. Anche se non è stato espresso chiaramente nella richiesta di parere, quando l’istante descrive “relazioni di calcolo”, non fa che riferirsi alle strutture portanti di un’opera edile, anche se connesso a tettoie o a capannoni industriali, per assolvere ad una funzione statica, da presentare all’ufficio tecnico comunale per il rilascio del titolo abilitativo. Ciò premesso, in via preliminare si ricorda che tale attività può essere eseguita da un perito industriale con specializzazione in “edilizia”, ma non in “meccanica”. Infatti, le norme di riferimento per lo svolgimento di tali attività sono, tra le altre: a) la Legge 5 novembre 1971, n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (in Gazz. Uff. n.321 del 21-12-1971); b) la Legge 2 febbraio 1974 n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, recante: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; c) il decreto ministeriale 12 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982, con il quale sono stati approvati i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; c) il D.M. 16 gennaio 1996, in Gazz. Uff. 5 febbraio 1996, n. 29, recante “Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". L’art. 5 legge n. 64/1974, identificando i sistemi costruttivi, annovera tra gli elementi strutturali dell’edificio anche le strutture che compongono un capannone industriale ai fini del rilascio del titolo abilitativo. Al fine di redigere una relazione di calcolo delle strutture è necessario utilizzare e mutuare le informazioni e i processi di calcolo e verifica riportati nel corpo delle norme tecniche, relative agli elementi strutturali di un edificio, che non può prescindere dallo studio e la conoscenza degli erudimenti di “Scienza delle Costruzioni”, che presiedono al dimensionamento ed alla verifica degli elementi strutturali (ad esempio travi e pilastri), al fine di poter definire una metodologia analoga di calcolo, adatta agli elementi che costituiscono il telaio di qualsiasi struttura, sia esso tettoia o capannone industriale, ai fini del rilascio di un atto autorizzatorio per la relativa realizzazione. CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 Roma, 30 ottobre 2015 Prot.4806/GE/df Invero, l’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, recante il regolamento per la professione di perito industriale, stabilisce che “Spettano ai periti industriale, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico (…) le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo essere adempiute, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse”. In particolare, l’art. 16, comma 2, lett. d) R.D. 275/29 prevede, per i periti meccanici, la competenza alla progettazione, alla direzione e l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale. In merito alla competenza del perito meccanico, per “strutture” si intendono opere meccaniche oppure impianti meccanici (in termini, TAR Veneto, Sez. I, c decisione n. 605 del 23 ottobre 2009). Da quanto precede, è evidente constatare che la norma professionale, in tema di competenze del perito meccanico, nulla dispone in ordine alla progettazione di strutture che assolvano ad una funzione statica. A riguardo, L’art. 1, commi 3 e 4, della Legge n. 1086/1971 stabilisce che “Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'”. Si aggiunga che l’art. 2 L. 1086/1971 espressamente stabilisce tali costruzioni possono essere progettate, nella specie, esclusivamente da ingegneri, architetti, geometri o periti industriali edili. E ciò vale per tutte le opere di ingegneria civile ovvero per tutti gli interventi di progettazione e direzione lavori afferenti strutture (siano esse in conglomerato cementizio armato o strutture metalliche, etc.) che, in quanto assolventi una particolare funzione statica, presuppongano la concessione di titoli abilitativi da parte degli enti pubblici, quali certificazioni di abitabilità o agibilità e simili. Inoltre, il D.M. n. 445/1991, come modificato dal D.M. 447/2000, all’allegato B, recante “argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica, per l’indirizzo “Meccanica”, prevede: “Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione”. Ciò considerato, è proprio l’esame di Stato che “abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione” (Cass. Civ., Sez. III, CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 Roma, 30 ottobre 2015 Prot.4806/GE/df 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, secondo i curricula scolastici hanno “valore integrativo nell’interpretazione della normativa”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996). “É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. cit.) Da quanto precede, si evince in maniera evidente che il perito meccanico non sia competente alla progettazione di strutture metalliche, dal momento che l’ordinamento professionale nulla dispone circa la progettazione di strutture implicanti la soluzione di problemi relativi alla stabilità e la sicurezza di costruzioni metalliche che assolvano ad una funzione statica (Art. 1 L. 1086/1971). Di conseguenza, non rientra nei limiti della competenza del perito industriale in meccanica l’esecuzione del calcolo statico di carpenteria metallica ai fini della presentazione degli elaborati alla P.A. Tuttavia, laddove non sia necessaria la concessione di un titolo abilitativo edilizio ovvero l’intervento della P.A. e non debba necessariamente occuparsi di problematiche legate alla funzione statica della costruzione, e solo in questo caso specifico, il perito meccanico possiede la competenza e la formazione curriculare necessaria e sufficiente per la progettazione e direzione dei lavori di strutture metalliche semplici, quali scale, tettoie, etc. (si pensi, ad esempio, alle realizzazioni all’interno di uno stabilimento), richiamando, a tal fine, le argomentazioni svolte in riferimento all’art. 16 R.D. n. 275/29 e D.M. 445/1991, come modificato dal D.M. 447/2000. Cordiali saluti. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Giovanni Esposito) IL PRESIDENTE (Giampiero Giovannetti)