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Gli effetti della rinuncia all’ufficio da parte del sindaco ex art. 2401 c.c.
1.
La cessazione dell’ufficio di sindaco per rinuncia: in attesa del consolidarsi degli
orientamenti giurisprudenziali
Alla luce dei contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono alternati sul punto,
non può attualmente dirsi pacifico il momento a partire dal quale le dimissioni del sindaco
esplichino la loro efficacia.
A seguito della riforma del diritto societario operata dal legislatore nel 2003, il dato letterale
sembrerebbe condurre alla conclusione che l’istituto della prorogatio, mutuato dalla disciplina
degli amministratori, non sia estendibile all’ipotesi della rinuncia al mandato da parte del sindaco,
essendo espressamente previsto solo in relazione alla scadenza naturale del mandato. La
giurisprudenza di merito degli ultimi anni si è orientata prevalentemente in tal senso, anche alla
luce delle argomentazioni elaborate a favore di questo orientamento e di seguito analiticamente
esposte, che sembrano dover essere condivise.
Tuttavia, non va dimenticato che parte della giurisprudenza propende ancora per la tesi opposta,
che vede la prorogatio quale istituto che rispecchia un principio generale e pertanto suscettibile di
1
applicazione anche all’ipotesi delle dimissioni del sindaco .
Alla luce di queste considerazioni, è opportuno attendere il consolidarsi dell’orientamento
giurisprudenziale futuro, essendo allo stato difficile immaginare se prevarrà l’interpretazione a
favore dell’estensione della prorogatio - che risponde principalmente all’esigenza pragmatica di
assicurare il funzionamento dell’organo di controllo - o, al contrario, quella a favore dell’efficacia
immediata delle dimissioni del sindaco.
2.
Cenni in merito alle modalità della rinuncia
Ai sindaci è riconosciuta la facoltà di recedere volontariamente in qualsiasi momento per mezzo
di una dichiarazione espressa di tale volontà. È da escludersi la possibilità di una rinuncia tacita
ed appare opportuno che essa sia comunicata in forma scritta tramite raccomandata A.R., posta
elettronica certificata o altro mezzo che ne garantisca la ricezione da parte di ogni componente
del Consiglio di Amministrazione e degli altri sindaci, compresi i supplenti. La comunicazione a
1
in tal senso va ricordata in modo particolare la recente decisione della Suprema Corte del 2012, n. 6788.
document number: PERSONAL/VAO-EU-14381955/1
questi ultimi, in particolare, appare essenziale al fine di permettere loro di poter subentrare al
2
dimissionario .
Ferma restando la piena validità delle dimissioni immotivate, si ritiene che sia conveniente per il
dimissionario motivare la propria rinunzia. Depone in questo senso anche la previsione per cui la
rinuncia all’incarico, in assenza di una giusta causa (o in caso di carenza informativa in merito
3
alle motivazioni), possa legittimare la società a chiedere un risarcimento del danno .
Ai sensi dell’art. 2400 c.c., anche le dimissioni del sindaco devono essere iscritte a cura degli
amministratori presso il Registro delle Imprese nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle
stesse. Si ritiene che l’obbligo di trascrizione abbia rilevanza dichiarativa e che non sortisca
pertanto effetti in relazione alla fine dell’incarico nei confronti della società, ma che abbia
4
conseguenze unicamente in merito all’opponibilità ai terzi .
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che non sia richiesta alcuna accettazione delle
dimissioni. Secondo la dottrina l’accettazione può comunque essere prevista dallo statuto.
È pacifico che le dimissioni del sindaco non facciano venir meno la sua responsabilità per
l’attività svolta prima della cessazione del mandato. Tale principio è stato ritenuto valido anche in
5
relazione al periodo di prorogatio dai sostenitori del primo orientamento di seguito esposto .
Peraltro alcuni autori e una parte della giurisprudenza considerano riprovevole l’atteggiamento
del sindaco che si dimetta nel momento di crisi della società, mettendo così ancora più a
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repentaglio le sorti dell’impresa .
2
Tale orientamento è stato condiviso da recente giurisprudenza. Si è osservato in particolare che “appare condivisibile
l’orientamento dottrinale secondo cui le dimissioni, per essere efficaci, devono essere comunque comunicate ai sindaci supplenti; la
conoscenza dell’effettività della funzione costituisce infatti il presupposto indefettibile […] per l’adempimento dei doveri e l’esercizio
dei poteri che la carica comporta e, pertanto, la responsabilità per la violazione di quei doveri ed il mancato esercizio dei poteri”
(Trib. Mantova 25.07.2009). Anche le norme di comportamento del CNDCEC sembrano deporre nello stesso senso.
3
De Angelis L., “Le Dimissioni dei Sindaci e del Sindaco Unico”, in Rivista Mensile di Diritto e Pratica per la Gestione delle Imprese,
05/2013; Maffei alberti M., Commentario Breve al Diritto delle Società, Cedam, 2011.
4
Ai sensi del Decreto Ministeriale 261/2012 (che da attuazione al D.Lgs. 39/2010) si prevedono ulteriori adempimenti per i sindaci
revisori dimissionari.
5
Come rileva Campana G., in “Il Collegio Sindacale Secondo la Giurisprudenza di Merito e Legittimità”, 2001, p. 528, “le dimissioni
del sindaco prorogato nella carica non ne escludono la personale responsabilità se questi non si attiva per evitare che gli
amministratori pongano in essere atti pregiudizievoli alla società ovvero se non fa tutto quanto è nelle sue possibilità per ridurre
l’entità del danno cagionato dall’illecito degli amministratori” (Trib. Genova 5 giugno 1992), ad esempio convocando l'assemblea ai
fini della ricomposizione del collegio sindacale, qualora gli amministratori non vi provvedano (Pret. Milano 25 luglio 1983, in Giur.
comm., 1984, II, 202.
6
In Busani A., Boraldi D., “Esclusa la prorogatio per i sindaci dimissionari”, commenti a Tribunale di Bari 2 febbraio 2013, Le
Società, 5/2013 si osserva quanto segue: “l’idea che la prorogatio dei sindaci rinunzianti possa comportare la disapplicazione del
loro legittimo diritto alle dimissioni è un’immagine indubbiamente suggestiva e di grande forza comunicativa (per il suo indubbio
rilievo pratico), ma che non pare poter essere considerata di rilevanza dirimente. Invero, se vi siano situazioni economicamente o
finanziariamente “bollenti” o di mal governo della società o di attrito tra l’organo amministrativo e quello di controllo o altri casi di
analogo “malessere”, più che sforzarsi di argomentare ragioni di immediato run away pare più opportuno focalizzarsi sull’esercizio di
un compito di controllo svolto con la maggiore diligenza possibile, di certo superiore a quella dovuta in casi di situazioni “ordinarie”
poiché appropriata alle criticità del caso concreto: accettare incarichi sindacali significa dover considerare anche il prospettarsi
3.
Gli orientamenti in tema di efficacia delle dimissioni del sindaco ex art. 2401 c.c.
In tema di cessazione dall’ufficio di sindaco, la disciplina codicistica distingue l’ipotesi di
scadenza naturale del mandato, regolata dall’art. 2400 c.c., dai casi di morte, rinunzia ovvero
decadenza, di cui invece al successivo art. 2401 c.c.
2400. Nomina e cessazione dall'ufficio.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La
cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato
ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata
con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della
data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea
gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società
2401. Sostituzione.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono
insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco
più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché
provveda all'integrazione del collegio medesimo
Per quanto concerne nello specifico l’ipotesi della rinuncia del sindaco, il problema relativo alla
mancanza di sindaci supplenti sufficienti a ricomporre l’organo di vigilanza o all’assenza di
sindaci disponibili al subentro rappresenta un tema di particolare attualità, dato in particolare il
rilevante numero di imprese in stato di crisi. In situazioni simili, con riferimento alla necessità di
attendere i tempi necessari all’assemblea per la nomina del/i nuovo/i sindaco/i, dottrina e
giurisprudenza sono divise in merito alla data di efficacia da attribuire alle dimissioni del sindaco
che rinunzia all’incarico.
Sul punto si rinvengono due orientamenti contrastanti.

Secondo un primo orientamento, le dimissioni del sindaco hanno efficacia immediata solo
laddove sia possibile l’automatica sostituzione dello stesso con un sindaco supplente (è fatta
salva l’ipotesi in cui lo statuto preveda diversamente). Nel caso in cui tale sostituzione non
dell’eventualità di queste situazioni che, lungi dall’essere interpretate come casi di “prigionia”, devono essere intese in termini di
massimizzazione dell’impegno occorrente nello svolgimento dei compiti di controllo”.
sia possibile nell’immediato e si renda necessaria una delibera dell’assemblea che nomini il
nuovo sindaco, il dimissionario permane nell’espletamento delle proprie funzioni e conserva
di conseguenza le proprie responsabilità.
Tale orientamento si basa su un’applicazione analogica della disciplina dettata per gli
amministratori all’art. 2385 c.c., che prevede che la rinuncia al mandato dell’amministratore
abbia effetto immediato nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza degli amministratori
e, nel caso in cui ciò non avvenga, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si sia
ricostituita (si parla in tal caso di c.d. prorogatio).
A sostegno di tale tesi, in dottrina, si è argomentato in particolare che la presenza dei
supplenti, espressamente contemplati dal Codice Civile anche in relazione al Collegio
Sindacale, sembrerebbe deporre a favore della volontà del legislatore di garantire la costante
vigilanza all’interno della società da parte di un organo di controllo compiutamente costituito.
L’ordinamento mirerebbe dunque a soluzioni di continuità nel funzionamento degli organi
della società e, alla luce di ciò, quanto previsto dall’art. 2385 c.c. assurgerebbe a principio
generale applicabile anche alla disciplina dei sindaci. In ragione di queste considerazioni, si è
argomentato peraltro che, se la regola della prorogatio vale in caso di scadenza del mandato,
a maggior ragione avrebbe senso di essere applicata all’ipotesi della rinuncia, che
rappresenta una situazione nella quale la cessazione dall’incarico rischia maggiormente di
creare un vuoto.
A conforto di questo orientamento può essere richiamato anche l’art. 1727 in tema di rinunzia
del mandatario, che prevede che “la rinunzia debba essere fatta in modo e in tempi tali che il
mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del
mandatario”. Tale previsione può assurgere a principio generale che merita di essere
condiviso anche in caso di dimissioni del sindaco.
Anche volendo sposare la tesi a favore dell’applicazione della prorogatio ai sindaci
dimissionari, tuttavia, ci si deve chiedere entro quali limiti essi debbano essere obbligati a
garantire la continuità del proprio operato, in particolare in situazioni di crisi dell’impresa in cui
il sindaco non sia remunerato o in casi di particolare difficoltà per la società di garantirne la
sostituzione. In situazioni simili, infatti, il sindaco si troverebbe “imprigionato” in un ruolo che
7
comporta notevoli doveri e responsabilità, senza possibilità di svincolarsi dall’incarico .
7
In dottrina (prima della riforma) Cottino G., Diritto commerciale, I, 2, Le società, Padova, 1999, 451; Cavalli G., I sindaci, in Trattato
delle società per azoni, diretto da Colombo G.E. - Portale G.B., 5, Torino, 1988, 45; Id. Il collegio sindacale, in Società per azioni, in
Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1996, 662; Tedeschi G., Il collegio sindacale, Artt. 2397-2408, in Codice Civile, Commentario, diretto da
Schlesinger P., Milano, 1992, p. 77 ss.. Successivamente alla riforma, Magnani P., Sub art. 2401, in Commentario alla Riforma
delle società, a cura di Marchetti G., Bianchi L, Ghezzi F., Notari M., Milano, 2005, 147; Domenichini G., sub artt. 2400-2041, in
Società di capitali. Commentario al codice civile, a cura di Niccolini - Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004, 744 s.; Ambrosini S. Il
Collegio Sindacale, in Aiello M., Ambrosini S., Trattato di Diritto Privato , UTET, Torino, 2013, p. 220 e ss.; Benatti L., Commento
agli articoli dal 2397 al 2408 c.c., in Commentario Breve al Diritto delle Società, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Padova, 2008, p.
L’orientamento giurisprudenziale appena esposto era sposato da giurisprudenza e dottrina
prevalenti prima della riforma del diritto societario. Fra le decisioni più importanti che ne
hanno recepito il principio di fondo possono essere annoverate talune decisioni della
Suprema Corte (in particolare: Cass. civ. sez. I, 09.10.1986, n. 5928; Cass. civ. sez. I,
18.01.2005, n. 941 e la più recente Cass. civ. sez. I, 04.05.2012, n. 6788), oltre che diverse
decisioni di primo e secondo grado (fra le altre, Trib. Milano 03.02.2010, Trib. Mantova
25.07.2009, Trib. Milano 02.02.2000, Trib. Roma 27.04.1998, Trib. Verona 25.05.1998, App.
Bologna 15.04.1998, Trib. Bari 01.08.1979, Trib. Milano 26.11.1968).

Il secondo filone giurisprudenziale, più recente ed in netto contrasto con il precedente,
attribuisce invece alle dimissioni del sindaco efficacia immediata - e precisamente dal
momento del ricevimento da parte dell’organo amministrativo della raccomandata con cui lo
stesso comunica la rinuncia - a prescindere dall’eventuale ricostituzione del collegio.
Tale orientamento ha preso piede in particolare a seguito della riforma del diritto societario e
si basa sull’assunto per cui, in relazione ai sindaci, la disciplina della prorogatio si applica,
per espresso disposto normativo, unicamente all’ipotesi di scadenza naturale del mandato ai
sensi dell’art. 2400 c.c. e non anche alle altre cause di cessazione di cui all’art. 2401 c.c., fra
cui per l’appunto la rinunzia. Tali previsioni sarebbero dunque evidente manifestazione della
volontà del legislatore di escludere la possibilità che si applichi l’istituto della prorogatio in
8
caso di dimissioni del sindaco (quod non dixit non vuluit) .
A sostegno di questa tesi, in dottrina, accanto al sopraesposto argomento letterale, sono
state formulate molteplici argomentazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
o
il regime di prorogatio previsto dall’art. 2385 c.c. con riferimento agli amministratori
ha carattere eccezionale e non è pertanto suscettibile di applicazione analogica al
caso dei sindaci;
o
mentre non è ipotizzabile una vacatio dell’organo amministrativo, data la sua
essenzialità per la vita della società, si presume invece che sia possibile una breve
vacatio dell’organo di controllo. Quest’ultimo infatti si caratterizza per un tipo di
576; Busani A., Boraldi D., “Esclusa la prorogatio per i sindaci dimissionari”, commenti a Tribunale di Bari 2 febbraio 2013, Le
Società, 5/2013.
8
La formulazione pre-riforma dell’art. 2400 c.c. (in vigore fino al 31.12.2003) era la seguente: “I sindaci sono nominati per la prima
volta nell'atto costitutivo, e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per
un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto
dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e
della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese nel termine di trenta giorni.” La formulazione dell’art. 2401 c.c. non è invece sostanzialmente cambiata. Come si può
notare, pertanto, la disciplina precedentemente in vigore nulla prevedeva in tema di prorogatio, né in caso di scadenza naturale del
mandato né in relazione alle altre cause di cessazione
attività che, a differenza di quella degli amministratori, è esercitata periodicamente e
9
non quotidianamente ;
o
qualora si ritenesse applicabile l’istituto della prorogatio anche ai sindaci, si
determinerebbe una disparità di trattamento notevole fra questi ultimi e gli
amministratori in caso di scioglimento della società: mentre gli amministratori
sarebbero sostituiti dai liquidatori, i sindaci sarebbero legati alla società fino alla
cancellazione della stessa dal registro delle imprese;
o
anche le previsioni di cui agli art. 2404, co. 2 e 2405, co.2 c.c., che prevedono la
decadenza sanzionatoria dei sindaci in alcune ipotesi di inattività (ad esempio
l’assenza non giustificata a due riunioni consecutive del Collegio Sindacale)
risulterebbero in evidente contrasto con la previsione di una prorogatio imposta al
sindaco dimissionario;
o
non può infine non rilevarsi come tenere il sindaco forzatamente legato alla società
costituirebbe un’ingiustificata limitazione della sua libertà personale; l’ordinamento
prevede infatti espressamente che l’istituto della prorogatio si applichi unicamente
alla scadenza naturale del mandato, che non a caso è un’ipotesi di cessazione
dell’incarico in relazione alla quale non ricorre alcuna volontà dell’interessato
contraria alla prosecuzione dell’incarico. Accanto a questa considerazione giova
peraltro ricordare come le dimissioni dei sindaci siano spesso conseguenza di
posizioni di attrito fra questi ultimi e gli amministratori o di non condivisione
dell’operato dell’organo amministrativo; in situazioni simili non giova neppure alla
società una continuazione dell’incarico imposta contro la volontà della persona che
ricopre il ruolo di sindaco (quest’ultima osservazione potrebbe tuttavia essere
utilizzata anche a contrario, sostenendo che proprio in quei momenti nei quali ci
sono tensioni fra l’organo amministrativo e l’organo di controllo, a quest’ultimo
10
spetterebbe un più puntuale e attento espletamento delle proprie funzioni) .
La giurisprudenza di merito degli ultimi anni si è espressa prevalentemente a favore di
quest’orientamento e dunque della non estendibilità dell’istituto della prorogatio ai sindaci. In
9
Ai sensi dell’art. 2404 c.c. “il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni”.
10
In dottrina Iorio D., “La Rinuncia dei Sindaci: tra Applicabilità della Prorogatio e Limiti Temporali di Responsabilità”, Notariato, 1,
2012; Talice P., “Applicabilità della Prorogatio ai Sindaci Dopo la Riforma del Diritto Societario”, Le Società 1/2008; Platania F.,
“Costanza ed Effettività del Controllo Contabile e Momento di Efficacia delle Dimissioni del Sindaco”, Le Società 12/2012; Abriani
N., Parere al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Sugli Effetti della Rinuncia del Sindaco
all’Incarico”; Divizia P., L'istituto della prorogatio applicato al collegio sindacale fra norme imperative ed autonomia statutaria, in Riv.
not., 2011, 13; Meoli M., Efficacia delle dimissioni dei sindaci, ne Il fisco, 2011, 1, 72..
questo senso vanno ad esempio le seguenti decisioni: Trib. Bari 02.02.2013, Trib. Milano
11
02.08.2010, Trib. Napoli 15.10.2009, Trib. Bologna 19.07.2007, Trib. Monza 26.04.2001 .
Le sopramenzionate pronunce sono in linea peraltro con quanto previsto dal documento relativo
alle Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate approvate dal
Cndcec, dove si legge che “la rinuncia è pacificamente qualificata come un atto unilaterale
recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal
destinatario dello stesso”. Anche il Comitato dei Notai del Triveneto si è peraltro espresso nello
12
stesso senso .
Vale la pena ricordare che, al di là dalle differenti posizioni assunte in dottrina e giurisprudenza in
merito alla data di efficacia delle dimissioni del sindaco, in caso di mancata ricostituzione
dell’organo di controllo, l’assemblea dovrà valutare l’opportunità di deliberare lo scioglimento
della società ex art. 2484, n. 3) per mancato funzionamento dell’assemblea che non riesce ad
13
assolvere ad un suo specifico dovere .
4.
La necessità della figura del sindaco in particolari momenti della vita d’impresa
La dottrina si è recentemente occupata della cessazione dall’incarico da parte dei sindaci in
alcune ipotesi particolari della vita dell’impresa.

In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, si è ritenuto che sia legittima la delibera di
riduzione nonostante la vacatio dell’organo di controllo per dimissione dell’intero collegio
sindacale (sia da parte dei sindaci effettivi sia di quelli supplenti), atteso che tale delibera non
comporta attività specifica dell’organo di controllo. Il dovere dei sindaci di assistere alle
riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, infatti, è preso in considerazione
come motivo di decadenza in caso di assenza ingiustificata del sindaco (art. 2405 c.c.), ma
14
non costituisce requisito di validità della riunione .

Analogamente, ove l’organo amministrativo intenda proporre domanda di ammissione al
concordato preventivo e l’intero collegio sindacale si sia dimesso senza che i soci abbiano
provveduto alla sua sostituzione, si è affermato che la delibera degli amministratori potrebbe
essere adottata anche in mancanza del collegio sindacale. Invero, dopo la riforma del diritto
fallimentare, la domanda di concordato preventivo rientra nell'ambito delle scelte gestionali
dell'impresa e gli artt. 152 e 161 l. fall., nel prevedere la competenza degli amministratori,
11
Non bisogna dimenticare che, anche prima della riforma del diritto societario, parte della giurisprudenza, se pur minoritaria, si era
orientata in questo senso. In merito può essere ricordata ad esempio l’ultima decisione fra quelle menzionate.
12
13
Orientamenti del Comitato dei Notai del Triveneto in Materia di Atti Societari, 2006, massima H.E.1.
Nel senso che la mancata nomina dei sindaci produca lo scioglimento della società De Angelis, L., “Effetti della Mancata Nomina
del Collegio Sindacale nelle Srl e nelle Spa”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 1, 2013, p. 8 e ss.; Domenichini G., “Il
Collegio Sindacale nelle Società per Azioni”, in Trattato di Diritto Privato, UTET, Torino, 1985, vol. 16, p. 540 e ss.,
14
Consiglio Nazionale Notariato, Quesito di Impresa n. 625-2013/I.
non richiedono la redazione di documenti o il rilascio di pareri da parte del collegio
sindacale
15
. La mancata partecipazione dei sindaci alla riunione in tale ipotesi rileva
esclusivamente ai fini della responsabilità degli stessi nei confronti della società, dei soci e
dei terzi.

Non si ritiene invece possibile procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite in
mancanza delle osservazioni dei sindaci - ancorché dimissionari - alla relazione dell’organo
amministrativo sulla situazione patrimoniale. La sottoposizione all’assemblea di tali
documenti, infatti, è requisito essenziale della delibera in quanto posta nell’interesse generale
dei soci e dei terzi. La medesima conclusione vale anche nelle S.r.l., in caso di deroga
statutaria al diritto di informazione pre-assembleare ex art. 2482-bis c.c. Ne consegue che,
qualora i sindaci non intendano prestare la loro opera nei confronti della società, gli
16
amministratori devono procedere alla convocazione dei soci per la sostituzione dell’organo .

In sede di trasformazione di S.p.A. in S.r.l. e nomina di un sindaco unico, si è ritenuto che
quando il collegio sindacale non sia ancora scaduto, la società possa sostituire l’organo
collegiale con un sindaco unico soltanto se i sindaci in carica prestino le loro dimissioni; in
caso contrario, si rende necessario attendere la naturale scadenza del mandato. Viceversa,
quando il collegio è già cessato dalla carica per scadenza del termine, è possibile procedere
direttamente alla nomina del sindaco unico. Resta fermo che, in entrambi i casi, la nomina
17
avrà effetto solo con l'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese .
5.
Conclusioni
Come anticipato, in merito alla data di efficacia da attribuire alla rinuncia dei sindaci, sembra
necessario attendere il consolidarsi della giurisprudenza, che fin’ora non si è dimostrata
omogenea sul punto.
Allo stato attuale sembra tuttavia potersi riflettere sui seguenti spunti: (i) il dato testuale della
nuova formulazione codicistica non è così forte da stravolgere l’orientamento maggioritario preriforma (che ritiene l’istituto della prorogatio estendibile anche alla rinuncia del sindaco) anche se
può costituire un buon pretesto per farlo; (ii) l’argomentazione di maggior sostanza contro
l’applicazione della prorogatio è quella per cui è giusto e coerente con i principi generali liberare i
sindaci dall’obbligo di continuare a rendere prestazioni che non intendono più rendere e che
spesso, in situazioni di crisi dell’impresa, non vengono retribuite; (iii) l’argomentazione più forte a
favore della prorogatio è quella per cui l’avvalersi dell’attività dei sindaci proprio quando non
esistono altri professionisti disposti a sostituirli è necessario al fine di garantire la continuità
15
Consiglio Nazionale Notariato, Quesito di impresa n. 229-2011/I.
16
Consiglio Nazionale Notariato, Quesito di impresa n. 194-2010/I.
17
Consiglio Nazionale Notariato, Quesito di impresa n. 445-2013/I.
dell’attività della società. Ciò soprattutto nelle ristrutturazioni, un momento aziendale in cui la
presenza ed il ruolo dei sindaci è di grande importanza non solo per gli azionisti che li hanno
nominati, ma soprattutto per i creditori sociali.
Ponderando questi tre elementi è comunque difficile immaginare se prevarrà l’interpretazione più
coerente ai principi generali o, piuttosto, l’esigenza pragmatica di assicurare comunque il
funzionamento dell’organo di controllo.
Contatti
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Dott.ssa Valentina Olto, [email protected], T. +39 02 88214286
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