Dimissioni del sindaco valide se si colma l`organico

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Dimissioni del sindaco valide se si colma l`organico
Una sentenza del Tribunale di Catania riapre la querelle sulla proroga dell'incarico al professionista che vuole lasciare
Dimissioni del sindaco valide se si colma l'organico
Nicola Cavalluzzo
Gloria Gatti
Mentre èpacificalaprorogatio
del sindaco per scadenza dell'incarico dopo l'introduzione degli
articoli 2404 2401 C.c., la querelle
sullaprorogatio del sindaco dimissionario èstatariaccesadaunapronuncia delTribunale diCatania del
13 novembre 2014 resa pubblica da
poco. Si tratta di un'ordinanza
emessainunprocedimento perreclamo avverso il provvedimento
emesso dal giudice di prime cure in
un'azione per sequestro conservativo in danno ad amministratori e
sindaci di una società fallita promossa dalla curatela, invista diuna
successiva causa di merito ex articolo 146 legge fallimentare. In particolare la curatela ha affermato
chel'insolvenzadellasocietà sifosse verificata nei cinque anni antecedenti la data del fallimento e che
tra le cause era anche da ricomprendere la cessione di taluni rami
d'azienda a prezzo irrisorio, con
conseguente responsabilità per i
sindaci per non aver promosso
l'azione sociale di responsabilità
nonché la mancata effettuazione
di controlli sulla consistenza del
magazzino che registrava una perdita di ammontare tale da dimostrare la inattendibilità dei valori
attribuiti in sede di chiusura deibilanci. Mentre su quest'ultimo addebito il Tribunale ha disatteso le
conclusioni della curatela, le ha
pienamente condivise relativamente all a vendita a "prezzo vile"
di un ramo d'azienda. Quindi si
trattavadi individuare isoggettiresponsabili ratione temporis.
Nell'arco del quinquennio si
erano avvicendati diversi compo-
nenti nei collegi sindacali, i quali
tutti venivano convenuti in giudizio. Per quello che interessalaprorogatio, si legge nella motivazione
che un sindaco aveva definito la
sua posizione in corso di causa
mentre due sindaci effettivi e un
supplente avevano rinunciato volontariamente all'incarico.
Il Collegio ricostruisce la cronologia temporale delle dimissioni
rassegnate da ciascuno componente del Collegio sindacale,inbase all'anterioritàeritualitàdellanotifica alla società e ai sindaci supplenti, concludendo che la rinuncia alla carica del primo sindaco
dimissionario era valida e rituale e
che il suo mandato era terminato
nella data in cui il sindaco supplentepiùanziano avevaricevutolanotifica delle sue dimissioni; non erano invece valide le dimissioni del
secondo membro del collegio sindacalené dei due sindaci supplenti
poiché «non avrebbero più potuto
essere sostituiti».
In sintesi le dimissioni del sindaco sono immediatamente efficaci allorquando, mediante l'integrazione del collegio con il sindaco supplente, l'organo di controllo è stato pienamente
reintegrato numericamente.
Nel caso in cui ciò non siapossibile (ad esempio per dimissioni di
un numero di sindaci superiore a
quello dei supplenti) le dimissioni
non avrebbero efficacia immediata evi sarebbelaprorogatio sino alla nomina di nuovi sindaci e ciò
poiché la funzione di garanzia evigilanza del collegio sindacale è
preminente rispetto all'interesse
del singolo, in conformità alle pronunce della Cassazione n.
941/2005, del Tribunale di Milano
del 2 febbraio 20oo, del Tribunale
Verona del 25 maggio 1988, e della
Cassazione n. 6788/2012.
Di contrario avviso sono invece
le pronunce del Tribunale Milano,
2 agosto 2010; del Tribunale di Bari
del 2 febbraio 1965, della Corte
d'appello di Bologna del 19 luglio
2007 e del Tribunale Monza del 26
aprile 2001, che ritengono immediatamente effettive le dimissioni
del sindaco poiché ammissibile
«una vacatio dell'organo di controllo»,non essendo assimilabilela
continuità richiesta all'organo di
controllo rispetto all'organo amministrativo. Sulla stessa linea anche le norme di comportamento
predisposte dal Consiglio nazionale dei commercialisti che vedono nella sentenza in commento un
nuovo avallo. Infatti i giudici ribadiscono che la prorogatio scatta
solo perché il collegio resterebbe
incompleto, mentre confermano
l'immediata operatività delle dimissioni del primo sindaco.
È necessaria però una ulteriore
riflessione. Infatti occorre rilevare
che, come nel caso di specie, sovente il tema della prorogatio si incrocia con quello delle azioni diresponsabilità e per tale motivo è di
stringente importanza per i professionisti che sono chiamati a far
parte di un organo di controllo.
A tal proposito l'interpretazionedatadal Collegio catanese appare molto pericolosa e radicale soprattutto per i sindaci supplenti, i
quali diventerebbero sindaci effettivi in prorogatio di una società
"turbolenta" di cui non hanno pienaconoscenzaeavrebberoun'unicachance di sottrarsiaun'azione di
responsabilità di presentare denuncia al tribunale ex art 2409 C.c.
laddove sia possibile.