Dimissioni del sindaco valide se si colma l`organico
Transcript
Dimissioni del sindaco valide se si colma l`organico
Una sentenza del Tribunale di Catania riapre la querelle sulla proroga dell'incarico al professionista che vuole lasciare Dimissioni del sindaco valide se si colma l'organico Nicola Cavalluzzo Gloria Gatti Mentre èpacificalaprorogatio del sindaco per scadenza dell'incarico dopo l'introduzione degli articoli 2404 2401 C.c., la querelle sullaprorogatio del sindaco dimissionario èstatariaccesadaunapronuncia delTribunale diCatania del 13 novembre 2014 resa pubblica da poco. Si tratta di un'ordinanza emessainunprocedimento perreclamo avverso il provvedimento emesso dal giudice di prime cure in un'azione per sequestro conservativo in danno ad amministratori e sindaci di una società fallita promossa dalla curatela, invista diuna successiva causa di merito ex articolo 146 legge fallimentare. In particolare la curatela ha affermato chel'insolvenzadellasocietà sifosse verificata nei cinque anni antecedenti la data del fallimento e che tra le cause era anche da ricomprendere la cessione di taluni rami d'azienda a prezzo irrisorio, con conseguente responsabilità per i sindaci per non aver promosso l'azione sociale di responsabilità nonché la mancata effettuazione di controlli sulla consistenza del magazzino che registrava una perdita di ammontare tale da dimostrare la inattendibilità dei valori attribuiti in sede di chiusura deibilanci. Mentre su quest'ultimo addebito il Tribunale ha disatteso le conclusioni della curatela, le ha pienamente condivise relativamente all a vendita a "prezzo vile" di un ramo d'azienda. Quindi si trattavadi individuare isoggettiresponsabili ratione temporis. Nell'arco del quinquennio si erano avvicendati diversi compo- nenti nei collegi sindacali, i quali tutti venivano convenuti in giudizio. Per quello che interessalaprorogatio, si legge nella motivazione che un sindaco aveva definito la sua posizione in corso di causa mentre due sindaci effettivi e un supplente avevano rinunciato volontariamente all'incarico. Il Collegio ricostruisce la cronologia temporale delle dimissioni rassegnate da ciascuno componente del Collegio sindacale,inbase all'anterioritàeritualitàdellanotifica alla società e ai sindaci supplenti, concludendo che la rinuncia alla carica del primo sindaco dimissionario era valida e rituale e che il suo mandato era terminato nella data in cui il sindaco supplentepiùanziano avevaricevutolanotifica delle sue dimissioni; non erano invece valide le dimissioni del secondo membro del collegio sindacalené dei due sindaci supplenti poiché «non avrebbero più potuto essere sostituiti». In sintesi le dimissioni del sindaco sono immediatamente efficaci allorquando, mediante l'integrazione del collegio con il sindaco supplente, l'organo di controllo è stato pienamente reintegrato numericamente. Nel caso in cui ciò non siapossibile (ad esempio per dimissioni di un numero di sindaci superiore a quello dei supplenti) le dimissioni non avrebbero efficacia immediata evi sarebbelaprorogatio sino alla nomina di nuovi sindaci e ciò poiché la funzione di garanzia evigilanza del collegio sindacale è preminente rispetto all'interesse del singolo, in conformità alle pronunce della Cassazione n. 941/2005, del Tribunale di Milano del 2 febbraio 20oo, del Tribunale Verona del 25 maggio 1988, e della Cassazione n. 6788/2012. Di contrario avviso sono invece le pronunce del Tribunale Milano, 2 agosto 2010; del Tribunale di Bari del 2 febbraio 1965, della Corte d'appello di Bologna del 19 luglio 2007 e del Tribunale Monza del 26 aprile 2001, che ritengono immediatamente effettive le dimissioni del sindaco poiché ammissibile «una vacatio dell'organo di controllo»,non essendo assimilabilela continuità richiesta all'organo di controllo rispetto all'organo amministrativo. Sulla stessa linea anche le norme di comportamento predisposte dal Consiglio nazionale dei commercialisti che vedono nella sentenza in commento un nuovo avallo. Infatti i giudici ribadiscono che la prorogatio scatta solo perché il collegio resterebbe incompleto, mentre confermano l'immediata operatività delle dimissioni del primo sindaco. È necessaria però una ulteriore riflessione. Infatti occorre rilevare che, come nel caso di specie, sovente il tema della prorogatio si incrocia con quello delle azioni diresponsabilità e per tale motivo è di stringente importanza per i professionisti che sono chiamati a far parte di un organo di controllo. A tal proposito l'interpretazionedatadal Collegio catanese appare molto pericolosa e radicale soprattutto per i sindaci supplenti, i quali diventerebbero sindaci effettivi in prorogatio di una società "turbolenta" di cui non hanno pienaconoscenzaeavrebberoun'unicachance di sottrarsiaun'azione di responsabilità di presentare denuncia al tribunale ex art 2409 C.c. laddove sia possibile.