sistema di allarme rapido (1° parte)

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sistema di allarme rapido (1° parte)
SISTEMA DI ALLARME RAPIDO
OVVERO
SISTEMA DI ALLERTA
Cos’è:
Procedura codificata atta a garantire la rapidità
delle comunicazioni e dei provvedimenti
conseguenti da adottare a seguito di riscontro di
alimenti o mangimi che rappresentano grave
rischio per la salute del consumatore
(D.G.R.C. n 1745 del 20/11/09 – Linee Guida per la Gestione
Operativa del Sistema di Allerta per alimenti destinati al
consumo umano e mangimi- )
SI DEVE INTENDERE PER
MANGIME
SIA QUELLO PER ANIMALI DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI ALIMENTI (D.P.A.), CHE
QUELLO PER ANIMALI NON D.P.A.
(art. 29 Regolamento CE n° 183/05)
Per intenderci
Il sistema di allerta rapido è una procedura codificata
che deve essere adottata in seguito al riscontro di
alimento o mangime che rappresentino un grave
rischio per la salute del consumatore , degli animali e
per la salubrità dell’ambiente
Ha come fine l’eliminazione immediata dal mercato del
prodotto ritenuto nocivo alla salute
L’ EFFICACIA DEL SISTEMA
DIPENDE
dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni, per
questo lo scambio di informazioni avviene in tempo
reale tra i nodi di una rete informatizzata, che
comprende la Commissione Europea e gli Stati membri
dell’Unione
INGREDIENTI DELL’ALLERTA
RISCHIO (funzione della probabilità e della
gravità di un effetto nocivo per la salute,
conseguente alla presenza di un pericolo)
PERICOLO (agente biologico – chimico –
fisico contenuto in un alimento e in grado di
provocare un effetto nocivo sulla salute)
RINTRACCIABILITA’ (la possibilità di
ricostruire e seguire il processo di un alimento, di
un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un
alimento o di un mangime attraverso tutte le
fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione.
La rintracciabilità deve riguardare anche alimenti
e mangimi qualora contengano anche in parte un
prodotto oggetto di allerta
ASL – Dipartimento di Prevenzione – Servizi
Veterinari e SIAN
UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL
LAVORO, SALUTE…etc… ( P.I.F., U.V.A.C., USMAF :
Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera)
NODO REGIONALE
PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE (Ministero del
Lavoro, Salute…etc…)
PUNTO DI CONTATTO COMUNITARIO
(Commissione Europea)
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) – FAX –
TELEFONO
SISTEMA G.I.S.A.
BUONA VOLONTA’ E PARTECIPAZIONE
CHI la attiva?
SERVIZI VETERINARI ASL
S.I.A.N. ASL
Uffici periferici del ministero del Lavoro,
Salute… etc…
CHI partecipa?
I soggetti che le attivano, ovvero quelli del
punto precedente
IL / I Nodo/i Regionale/i
Il Punto di contatto Nazionale (Ministero del
Lavoro , Salute…etc.)
IL Punto di contatto Comunitario
(Commissione Europea)
Quando si attiva ?
Campo di applicazione
”ogni qualvolta esista un grave rischio, diretto,
indiretto,per la salute umana, animale e per la
salubrità dell’ambiente, dovuto ad alimenti o
mangimi già immessi sul mercato” :
Ovvero nei casi di:
• Superamento, nell’alimento o nel mangime, dei limiti
fissati dalle norme vigenti in materia di Sicurezza
alimentare;
• Alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo
umano, qualora rappresentino un grave rischio per la
salute del consumatore.
A tal fine bisogna considerare quanto previsto
dall’art.14 del Regolamento Ce n°178/’02;
•Mangimi che hanno un effetto nocivo per la
salute umana o animale. A tal fine bisogna
considerare quanto previsto dall’art.15 del
Regolamento Ce n°178/’02.
Inoltre si applica:
•ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi già
immessi sul mercato qualora rappresentino un
grave rischio diretto, indiretto,per la salute
umana, animale e per la salubrità dell’ambiente, e
siano già immessi sul mercato;
•
•ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in
contatto con alimenti di cui al Regolamento
n°1935/’04;
•ad eventuali riscontri (di rischio) evidenziati in
autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi
sul mercato;
•nei casi in cui si sospetti la presenza di un
rischio grave, ma non sono disponibili
sufficienti informazioni o dati scientifici al
riguardo, sulla base del principio di precauzione
(art.7 del Regolamento n°178/’02);
•a tutti gli alimenti o mangimi della stessa
classe o descrizione facenti parte di una
partita, lotto, o consegna in cui vi siano
alimenti o mangimi a rischio, a meno che da
una valutazione approfondita risulti infondato
ritenere che il resto della partita lotto o
consegna sia a rischio;
•Si rende necessaria invece una valutazione
scientifica del rischio per accertare la presenza
di grave rischio sanitario negli alimenti di cui
all’Allegato D della D.G.R.C. n°1745/’09.
Non si applica:
•alle frodi commerciali che non rappresentano un
rischio per il consumatore,
•ai mangimi nei quali l’agente biologico
potenzialmente pericoloso non è vitale
•agli alimenti che per loro natura sono destinati
a subire un trattamento prima del consumo tale
da renderli innocui alla salute umana o animale