sistema di allarme rapido (1° parte)
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sistema di allarme rapido (1° parte)
SISTEMA DI ALLARME RAPIDO OVVERO SISTEMA DI ALLERTA Cos’è: Procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti da adottare a seguito di riscontro di alimenti o mangimi che rappresentano grave rischio per la salute del consumatore (D.G.R.C. n 1745 del 20/11/09 – Linee Guida per la Gestione Operativa del Sistema di Allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi- ) SI DEVE INTENDERE PER MANGIME SIA QUELLO PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI (D.P.A.), CHE QUELLO PER ANIMALI NON D.P.A. (art. 29 Regolamento CE n° 183/05) Per intenderci Il sistema di allerta rapido è una procedura codificata che deve essere adottata in seguito al riscontro di alimento o mangime che rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore , degli animali e per la salubrità dell’ambiente Ha come fine l’eliminazione immediata dal mercato del prodotto ritenuto nocivo alla salute L’ EFFICACIA DEL SISTEMA DIPENDE dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni, per questo lo scambio di informazioni avviene in tempo reale tra i nodi di una rete informatizzata, che comprende la Commissione Europea e gli Stati membri dell’Unione INGREDIENTI DELL’ALLERTA RISCHIO (funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo) PERICOLO (agente biologico – chimico – fisico contenuto in un alimento e in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute) RINTRACCIABILITA’ (la possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. La rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano anche in parte un prodotto oggetto di allerta ASL – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari e SIAN UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE…etc… ( P.I.F., U.V.A.C., USMAF : Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) NODO REGIONALE PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE (Ministero del Lavoro, Salute…etc…) PUNTO DI CONTATTO COMUNITARIO (Commissione Europea) P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) – FAX – TELEFONO SISTEMA G.I.S.A. BUONA VOLONTA’ E PARTECIPAZIONE CHI la attiva? SERVIZI VETERINARI ASL S.I.A.N. ASL Uffici periferici del ministero del Lavoro, Salute… etc… CHI partecipa? I soggetti che le attivano, ovvero quelli del punto precedente IL / I Nodo/i Regionale/i Il Punto di contatto Nazionale (Ministero del Lavoro , Salute…etc.) IL Punto di contatto Comunitario (Commissione Europea) Quando si attiva ? Campo di applicazione ”ogni qualvolta esista un grave rischio, diretto, indiretto,per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato” : Ovvero nei casi di: • Superamento, nell’alimento o nel mangime, dei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di Sicurezza alimentare; • Alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall’art.14 del Regolamento Ce n°178/’02; •Mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall’art.15 del Regolamento Ce n°178/’02. Inoltre si applica: •ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi già immessi sul mercato qualora rappresentino un grave rischio diretto, indiretto,per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente, e siano già immessi sul mercato; • •ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con alimenti di cui al Regolamento n°1935/’04; •ad eventuali riscontri (di rischio) evidenziati in autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato; •nei casi in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non sono disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici al riguardo, sulla base del principio di precauzione (art.7 del Regolamento n°178/’02); •a tutti gli alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione facenti parte di una partita, lotto, o consegna in cui vi siano alimenti o mangimi a rischio, a meno che da una valutazione approfondita risulti infondato ritenere che il resto della partita lotto o consegna sia a rischio; •Si rende necessaria invece una valutazione scientifica del rischio per accertare la presenza di grave rischio sanitario negli alimenti di cui all’Allegato D della D.G.R.C. n°1745/’09. Non si applica: •alle frodi commerciali che non rappresentano un rischio per il consumatore, •ai mangimi nei quali l’agente biologico potenzialmente pericoloso non è vitale •agli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo tale da renderli innocui alla salute umana o animale