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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto AGRIPROGETTO SRL Ufficio fiscale REDDITI-IVA-PAGHE Marghera 11 giugno 2012 Oggetto: PROROGA SCADENZE Il 6 giugno 2012 è stato pubblicato in G.U. il Dpcm che dispone una serie di proroghe relative a versamenti ed adempimenti. Le motivazioni del rinvio sono di ordine sia tecnico (l’emanazione di molti provvedimenti fiscali in tempi ravvicinati e in vigore già da dal 2012) sia economico (la crisi economica e la vicinanza del pagamento della nuova imposta municipale). Inoltre, si è ancora in attesa di Gerico, il software necessario per la determinazione di ricavi e compensi per essere in linea con gli Studi di settore e da quest’anno per la determinazione delle imposte ci sarà anche il ricalcolo degli acconti, sia per le società di comodo (per le quali si è in attesa del provvedimento dell’Agenzia), sia per i beni concessi in godimento ai soci. N.B. Nel provvedimento NON rientrano i versamenti dell’IMU che, quindi, devono essere eseguiti entro le scadenze previste; la prima rata dovrà essere versata entro il 18 giugno (confermato dal comunicato stampa dell’Agenzia del 8 giugno: “Per quanto riguarda gli altri adempimenti fiscali, sono confermate le scadenze ordinarie: in particolare, è confermata per il 18 giugno la scadenza del pagamento della prima rata IMU.”. SOGGETTI INTERESSATI Come lo scorso anno, la proroga non è per tutti, ma riguarda esclusivamente: • contribuenti persone fisiche (tutti, soggette o meno agli Studi di settore), • contribuenti diversi dalle persone fisiche solo se soggetti agli Studi di Settore (e ai loro soci “trasparenti”) . Società. La proroga si applica alle società di capitali e di persone, solo se dichiarano ricavi o compensi inferiori al limite stabilito per ciascuno Studio di settore (generalmente pari a 5.164.569 euro). 1 Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate già nel 2007, in relazione all’analoga proroga, deve ritenersi che rientrino nella proroga le società per le quali operano: • cause di esclusione dagli Studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione); • cause di inapplicabilità degli Studi stessi. Mentre non interessa, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli Studi di settore, che per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto, hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 (ad esempio, le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012). VERSAMENTI: PROROGA Il DCPM facendo riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e della dichiarazione unificata, determina lo slittano dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap, della cedolare secca: • dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; • dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con la maggiorazione del 0,40% a titolo di interesse. Nello slittamento rientra anche: • • il contributo di solidarietà del 3% sui redditi Irpef superiori a 300.000 euro; l’IVIE dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia: - titolari nel 2011 della proprietà o di altro diritto reale su immobili all’estero (pari allo 0,76%, che scende allo 0,46% a chi lavora all'estero per lo Stato od organizzazioni internazionali); - che nel 2011 hanno detenuto attività finanziarie all'estero (pari al 0,01% sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero). N.B. Rientra nello slittamento anche il versamento del diritto annuale per l’iscrizione alla CCIA (l’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, prevede che debba essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto dell’Irpef.). ATTENZIONE: La proroga dei versamenti, non riguarda i contribuenti diversi dalle persone fisiche NON soggetti agli Studi di settore. Questi infatti, dovranno continuare ad effettuare i versamenti alle scadenze ordinarie: • del 18 giugno ovvero • del 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Così ad esempio, dovranno eseguire i versamenti alle scadenze ordinarie: le società che svolgono attività agricola (che determinano il reddito su base catastale) o le società agrituristiche in regime forfettario. 2 CONTRIBUENTI TIPOLOGIA NUOVA SCADENZA SCADENZA INTERESSI VECCHIA SCADENZA Persone fisiche Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap, cedolare secca sugli affitti e Ivie 9/7/2012 Dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 18/6/2012 Soggetti diversi dalle persone fisiche che applicano gli studi di settore Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap, cedolare secca sugli affitti e Ivie 9/7/2012 Dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 18/6/2012 Soggetti diversi dalle persone fisiche che NON applicano gli studi di settore Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap, cedolare secca sugli affitti e Ivie 18/6/2012 Dal 19 giugno al 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 18/6/2012 3 PROROGHE DI “FERRAGOSTO” A REGIME Ricordiamo che DL n.16/2012 (decreto “Semplificazioni fiscali”), convertito in legge n. 44 del 22/4/2012, ha modificato l’art.37 del n. 223/2006 inserendo il nuovo comma 11 bis per effetto del quale: gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che scadono nel periodo che va dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. N.B. la dizione “senza alcuna maggiorazione” è riferita ai versamenti ricadenti “naturalmente” tra il 1 e il 20 agosto, non riguarda quelli con scadenza entro il 9 luglio e che possono essere effettuati dal 10 luglio al 20 agosto che invece, dovranno essere maggiorati dello 0,40%. Versamenti con F24 e Adempimenti fiscali Si tratta dei versamenti d’imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, addizionali all’Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals e gli interessi in caso di pagamento rateale. Rientrano pertanto nella proroga: • i versamenti relativi ad Unico 2012 (nel caso di rateizzazione), per le rate scadenti il 16 agosto; • il ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni) relativo ai versamenti scaduti il 18 luglio 2012 (per contribuenti non soggetti alla proroga); • i pagamenti del ravvedimento " lungo" di Unico 2011; • i versamenti Iva di luglio per i contribuenti “mensili” e quelli del secondo trimestre per i “trimestrali”; • le ritenute di luglio 2012 che i sostituti d’imposta dovevano versare entro il 16 agosto, • l’invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di luglio 2012. Art.17 Dlgs 241/97 “…a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.”. Art.c.4 art.20 Dlgs 241/97 “4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.”. 4 Il rinvio dei termini trascina tutti i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali: i contributi INPS, i premi INAIL e i contributi ENPALS (lavoratori dello spettacolo) e IPSEMA. N.B. Nel differimento, quest’anno, NON rientra il termine di presentazione del modello 770/2012 (lo scorso anno vi era rientrato in quanto il 31 luglio cadeva di domenica quindi era slittato al 1 agosto 2011). Di conseguenza, la presentazione telematica del modello 770/2012 rimane fissata per martedì 31 luglio 2012. Versamenti e adempimenti fiscali ricadenti nel periodo: 1 - 20 agosto 20 agosto senza maggiorazione Esclusi Sono escluse dalla proroga di cui all’art.3 del Dpcm, i pagamenti da affettuarsi tramite il modello F23 (ad esempio: imposta di registro, catastale, di bollo ecc.). Battilocchi Galvan Oscar coordinatore ufficio fiscale e responsabile CED 5 Tabella riepilogativa ADEMPIMENTO ADEMPIMENTO IVA LIQUIDAZIONE PROROGA – Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta; – Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata dell’1%. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004). dal 16/8/2012 al 20/8/2012 Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). dal 16/8/2012 al 20/8/2012 Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: – rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); – utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); – contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 INPS GESTIONE Versamento del contributo del 17%, ovvero 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). dal 16/8/2012 al 20/8/2012 MENSILE E TRIMESTRALE IRPEF RITENUTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IRPEF RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE SEPARATA Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). CONTRIBUTI IVS Versamento della seconda rata fissa per il 2011, dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 INAIL AUTOLIQUIDAZIONE Versamento della terza rata del premio INAIL dovuta in base all’autoliquidazione per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 RAVVEDIMENTO Regolarizzazione, con il pagamento della sanzione ridotta del 3%, dei versamenti omessi al 18/7/2012 dal 16/8/2012 al 20/8/2012 OPEROSO 6 MOD. UNICO 2012 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI Versamento con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro il 29/6/2012 (per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): • saldo IVA 2011 con maggiorazione del 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16/3); • IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012); • IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012); • imposte sostitutive. dal 16/8/2012 al 20/8/2012 RITENUTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni relative a contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio d’impresa o attività commerciali occasionali (codice tributo 1019 IRPEF, 1020 se IRES). Versamento della sesta rata relativa al saldo 2007 risultante Termine per i versamenti, la maggiorazione 0,40% di: la dalla dichiarazione IVA, percon i contribuenti che hanno scelto •rateizzazione IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012); a decorrere dal 16/3/2008. • addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2011); • addiz. comunale all’IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%); • saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2011 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo acconto 2012). dal 16/8/2012 al 20/8/2012 MOD. UNICO 2012 SOCIETÀ DI PERSONE (Soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore) saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2011 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie. al 20/8/2012 MOD. UNICO 2012 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore) soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), di: • saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2009 e primo acconto 2012); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2011 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie. al 20/8/2012 MOD. IVA 2008 MOD. UNICO 2012 PERSONE FISICHE (soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore) al 20/8/2012 7 MOD. IRAP 2012 (soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore) Versamento dell’IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012), con la maggiorazione 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. al 20/8/2012 STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO (soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore) Versamento, con la maggiorazione 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2011 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). al 20/8/2012 DIRITTO ANNUALE CCIAA (soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore) Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850). al 20/8/2012 INPS DIPENDENTI Invio telematico del modello UNI-EMENS contenente i dati contributivi e retributivi relativi al mese di giugno (nessuna proroga). al 2/8/2012 INPS Agricoltura Invio telematico del modello DMAG relativo alle retribuzioni del 2 trimestre (nessuna proroga). 8