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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto
AGRIPROGETTO SRL
Ufficio fiscale
REDDITI-IVA-PAGHE
Marghera 11 giugno 2012
Oggetto: PROROGA SCADENZE
Il 6 giugno 2012 è stato pubblicato in G.U. il Dpcm che dispone una serie di proroghe relative a
versamenti ed adempimenti.
Le motivazioni del rinvio sono di ordine sia tecnico (l’emanazione di molti provvedimenti fiscali in
tempi ravvicinati e in vigore già da dal 2012) sia economico (la crisi economica e la vicinanza del
pagamento della nuova imposta municipale).
Inoltre, si è ancora in attesa di Gerico, il software necessario per la determinazione di ricavi e
compensi per essere in linea con gli Studi di settore e da quest’anno per la determinazione delle
imposte ci sarà anche il ricalcolo degli acconti, sia per le società di comodo (per le quali si è in
attesa del provvedimento dell’Agenzia), sia per i beni concessi in godimento ai soci.
N.B. Nel provvedimento NON rientrano i versamenti dell’IMU che, quindi, devono essere
eseguiti entro le scadenze previste; la prima rata dovrà essere versata entro il 18
giugno (confermato dal comunicato stampa dell’Agenzia del 8 giugno: “Per quanto
riguarda gli altri adempimenti fiscali, sono confermate le scadenze ordinarie: in particolare,
è confermata per il 18 giugno la scadenza del pagamento della prima rata IMU.”.
SOGGETTI INTERESSATI
Come lo scorso anno, la proroga non è per tutti, ma riguarda esclusivamente:
•
contribuenti persone fisiche (tutti, soggette o meno agli Studi di settore),
•
contribuenti diversi dalle persone fisiche solo se soggetti agli Studi di Settore
(e ai loro soci “trasparenti”) .
Società. La proroga si applica alle società di capitali e di persone, solo se dichiarano ricavi o
compensi inferiori al limite stabilito per ciascuno Studio di settore (generalmente pari a 5.164.569
euro).
1
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate già nel 2007, in relazione all’analoga
proroga, deve ritenersi che rientrino nella proroga le società per le quali operano:
• cause di esclusione dagli Studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla
dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno
studio di settore, dal relativo decreto di approvazione);
• cause di inapplicabilità degli Studi stessi.
Mentre non interessa, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli Studi di settore, che per effetto
della data di approvazione del bilancio o rendiconto, hanno termini ordinari di versamento
successivi al 18 giugno 2012 (ad esempio, le società di capitali “solari” che approvano il bilancio
2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo
d’imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012).
VERSAMENTI: PROROGA
Il DCPM facendo riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e
della dichiarazione unificata, determina lo slittano dei versamenti delle imposte dirette,
dell’Irap, della cedolare secca:
•
dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
•
dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con la maggiorazione del 0,40% a titolo di
interesse.
Nello slittamento rientra anche:
•
•
il contributo di solidarietà del 3% sui redditi Irpef superiori a 300.000 euro;
l’IVIE dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia:
- titolari nel 2011 della proprietà o di altro diritto reale su immobili all’estero (pari allo
0,76%, che scende allo 0,46% a chi lavora all'estero per lo Stato od organizzazioni
internazionali);
- che nel 2011 hanno detenuto attività finanziarie all'estero (pari al 0,01% sul valore
delle attività finanziarie detenute all'estero).
N.B. Rientra nello slittamento anche il versamento del diritto annuale per l’iscrizione
alla CCIA (l’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, prevede che debba essere versato
entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto dell’Irpef.).
ATTENZIONE: La proroga dei versamenti, non riguarda i contribuenti diversi dalle persone
fisiche NON soggetti agli Studi di settore.
Questi infatti, dovranno continuare ad effettuare i versamenti alle scadenze ordinarie:
• del 18 giugno ovvero
• del 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Così ad esempio, dovranno eseguire i versamenti alle scadenze ordinarie: le società che svolgono
attività agricola (che determinano il reddito su base catastale) o le società agrituristiche in regime
forfettario.
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CONTRIBUENTI
TIPOLOGIA
NUOVA
SCADENZA
SCADENZA
INTERESSI
VECCHIA
SCADENZA
Persone fisiche
Versamenti derivanti
dalla dichiarazione dei
redditi, Irap, cedolare
secca sugli affitti e Ivie
9/7/2012
Dal 10 luglio al 20
agosto 2012 con
la maggiorazione
dello 0,40 a titolo
di interesse
18/6/2012
Soggetti diversi
dalle persone
fisiche che
applicano gli
studi di settore
Versamenti derivanti
dalla dichiarazione dei
redditi, Irap, cedolare
secca sugli affitti e Ivie
9/7/2012
Dal 10 luglio al 20
agosto 2012 con
la maggiorazione
dello 0,40 a titolo
di interesse
18/6/2012
Soggetti diversi
dalle persone
fisiche che NON
applicano gli
studi di settore
Versamenti derivanti
dalla dichiarazione dei
redditi, Irap, cedolare
secca sugli affitti e Ivie
18/6/2012
Dal 19 giugno al
18 luglio 2012 con
la maggiorazione
dello 0,40 a titolo
di interesse
18/6/2012
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PROROGHE DI “FERRAGOSTO” A REGIME
Ricordiamo che DL n.16/2012 (decreto “Semplificazioni fiscali”), convertito in legge n. 44 del
22/4/2012, ha modificato l’art.37 del n. 223/2006 inserendo il nuovo comma 11 bis per effetto
del quale:
gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n.
241/97 che scadono nel periodo che va dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno
possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna
maggiorazione.
N.B. la dizione “senza alcuna maggiorazione” è riferita ai versamenti ricadenti
“naturalmente” tra il 1 e il 20 agosto, non riguarda quelli con scadenza entro il 9 luglio e che
possono essere effettuati dal 10 luglio al 20 agosto che invece, dovranno essere maggiorati
dello 0,40%.
Versamenti con F24 e Adempimenti fiscali
Si tratta dei versamenti d’imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell’Iva, addizionali all’Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals e gli interessi in caso di
pagamento rateale. Rientrano pertanto nella proroga:
• i versamenti relativi ad Unico 2012 (nel caso di rateizzazione), per le rate scadenti il 16
agosto;
• il ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni) relativo ai versamenti scaduti il 18 luglio
2012 (per contribuenti non soggetti alla proroga);
• i pagamenti del ravvedimento " lungo" di Unico 2011;
• i versamenti Iva di luglio per i contribuenti “mensili” e quelli del secondo trimestre per i
“trimestrali”;
• le ritenute di luglio 2012 che i sostituti d’imposta dovevano versare entro il 16 agosto,
• l’invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di
luglio 2012.
Art.17 Dlgs 241/97
“…a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai
sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.”.
Art.c.4 art.20 Dlgs 241/97
“4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di
partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.”.
4
Il rinvio dei termini trascina tutti i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali:
i contributi INPS, i premi INAIL e i contributi ENPALS (lavoratori dello spettacolo) e IPSEMA.
N.B. Nel differimento, quest’anno, NON rientra il termine di presentazione del modello
770/2012 (lo scorso anno vi era rientrato in quanto il 31 luglio cadeva di domenica quindi
era slittato al 1 agosto 2011).
Di conseguenza, la presentazione telematica del modello 770/2012 rimane fissata
per martedì 31 luglio 2012.
Versamenti e adempimenti fiscali
ricadenti nel periodo: 1 - 20 agosto
20 agosto
senza maggiorazione
Esclusi
Sono escluse dalla proroga di cui all’art.3 del Dpcm, i pagamenti da affettuarsi tramite il modello
F23 (ad esempio: imposta di registro, catastale, di bollo ecc.).
Battilocchi Galvan Oscar coordinatore ufficio fiscale e responsabile CED
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Tabella riepilogativa
ADEMPIMENTO
ADEMPIMENTO
IVA
LIQUIDAZIONE
PROROGA
– Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento
dell’imposta dovuta;
– Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e
versamento dell’imposta dovuta maggiorata dell’1%.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi
di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e
continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di
lavoro autonomo (codice tributo 1040).
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:
– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e
rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
– utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo
1040);
– contratti di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto
(codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non
superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del
contratto.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
INPS
DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale
dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga
di luglio.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
INPS
GESTIONE
Versamento del contributo del 17%, ovvero 26,72% da
parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto,
collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a
domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
MENSILE E
TRIMESTRALE
IRPEF
RITENUTE REDDITI
LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
IRPEF
RITENUTE REDDITI
LAVORO
AUTONOMO
IRPEF
ALTRE RITENUTE
ALLA FONTE
SEPARATA
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto
sui compensi corrisposti a luglio agli associati in
partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura
del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti
ad altra forma di previdenza).
CONTRIBUTI IVS
Versamento della seconda rata fissa per il 2011, dei
contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei
soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
INAIL
AUTOLIQUIDAZIONE
Versamento della terza rata del premio INAIL dovuta in
base all’autoliquidazione per i soggetti che hanno optato per
il pagamento rateale.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
IVA
DICHIARAZIONI
D'INTENTO
Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati
relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di
luglio.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
RAVVEDIMENTO
Regolarizzazione, con il pagamento della sanzione ridotta del
3%, dei versamenti omessi al 18/7/2012
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
OPEROSO
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MOD. UNICO 2012
SOCIETÀ DI
CAPITALI ED ENTI
NON COMMERCIALI
Versamento con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione
del bilancio entro il 29/6/2012 (per particolari esigenze ex art.
2364 C.c.):
• saldo IVA 2011 con maggiorazione del 1,6% (0,4% per
mese o frazione di mese dal 16/3);
• IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);
• IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012);
• imposte sostitutive.
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
RITENUTE OPERATE
DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte
dei condomini per le prestazioni relative a contratti
d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio d’impresa o attività
commerciali occasionali (codice tributo 1019 IRPEF, 1020 se
IRES).
Versamento della sesta rata relativa al saldo 2007 risultante
Termine
per i versamenti,
la maggiorazione
0,40%
di: la
dalla
dichiarazione
IVA, percon
i contribuenti
che hanno
scelto
•rateizzazione
IRPEF (saldo
2011
e
primo
acconto
2012);
a decorrere dal 16/3/2008.
• addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2011);
• addiz. comunale all’IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012);
• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%);
• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per
mese o frazione di mese dal 16.3);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione
separata;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento
del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2011 da
quadro EC;
• contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012);
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo
acconto 2012).
dal 16/8/2012
al 20/8/2012
MOD. UNICO 2012
SOCIETÀ DI
PERSONE
(Soggetti per i quali
sono elaborati gli
studi di settore)
saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per
mese o frazione di mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento
del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2011 da
quadro EC;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento
del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il
riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a
seguito di operazioni straordinarie.
al 20/8/2012
MOD. UNICO 2012
SOCIETÀ DI
CAPITALI ED ENTI
NON COMMERCIALI
(soggetti per i quali
sono elaborati gli
studi di settore)
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare
(approvazione del bilancio nei termini ordinari), di:
• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,20% (0,40% per
mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2009 e primo acconto 2012);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento
del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2011 da
quadro EC;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento
del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il
riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a
seguito di operazioni straordinarie.
al 20/8/2012
MOD. IVA 2008
MOD. UNICO 2012
PERSONE FISICHE
(soggetti per i quali
sono elaborati gli
studi di settore)
al 20/8/2012
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MOD. IRAP 2012
(soggetti per i quali
sono elaborati gli
studi di settore)
Versamento dell’IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012),
con la maggiorazione 0,40%, da parte di persone fisiche,
società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed
enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno
solare.
al 20/8/2012
STUDI DI SETTORE
ADEGUAMENTO
(soggetti per i quali
sono elaborati gli
studi di settore)
Versamento, con la maggiorazione 0,40%, dell’IVA dovuta
sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si
adeguano agli studi di settore per il 2011 (codice tributo
6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo
4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle
persone fisiche).
al 20/8/2012
DIRITTO ANNUALE
CCIAA
(soggetti per i quali
sono elaborati gli
studi di settore)
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto
CCIAA 2012 (codice tributo 3850).
al 20/8/2012
INPS
DIPENDENTI
Invio telematico del modello UNI-EMENS contenente i dati
contributivi e retributivi relativi al mese di giugno (nessuna
proroga).
al 2/8/2012
INPS
Agricoltura
Invio telematico del modello DMAG relativo alle retribuzioni
del 2 trimestre (nessuna proroga).
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