Pignoramento presso terzi, contributo di solidarietà, cedolare secca

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Pignoramento presso terzi, contributo di solidarietà, cedolare secca
n° 21 del 25 maggio 2012
circolare n° 344 del 21 maggio 2012
referente BERENZI/mr
Pignoramento presso terzi, contributo
di solidarietà, cedolare secca e maggiorazione
IRES per le Società di Comodo
Istituzione dei relativi codici tributo
Con le Risoluzioni nn. 47, 48, 49 e 50 l'Agenzia delle Entrate ha istituito rispettivamente i
codici tributo per il versamento:
1.
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3.
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del contributo di solidarietà dovuto dai contribuenti che hanno un reddito complessivo
superiore a 300 mila euro;
della maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali a carico delle società di comodo;
della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi a seguito di assistenza fiscale;
dell'imposta sui redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.
Relativamente al contributo di solidarietà, introdotto dall'articolo 2. comma 2 del DL n.
138/2011, la Risoluzione n. 47 del 14 maggio 2012 ha introdotto il codice tributo per effettuare
il versamento del contributo determinato in dichiarazione dei redditi.
In particolare, nel modello F24 andrà utilizzato il codice tributo "1683" denominato "Contributo
di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del DL n. 138/2011" da esporre nella sezione
"Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con
l'indicazione, nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il
versamento.
Nell'ipotesi poi in cui il contribuente intenda avvalersi del pagamento rateale, nel campo
"rateazione/ regione/ prov./ mese rif.", è riportato il numero della rata nel formato "NNRR",
dove NN rappresenta il numero della rata in pagamento mentre RR indica il numero
complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è
valorizzato con "0101".
La risoluzione in commento ha inoltre istituito il codice tributo "1619" denominato "Contributo
di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del DL n. 138/2011, trattenuto a seguito di
assistenza fiscale", anch'esso da esporre nella sezione "Erario", in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione nel campo
"rateazione/ regione/prov./mese rif." e nel campo "Anno di riferimento" del mese e dell'anno
cui si riferisce la trattenuta.
Si ricorda che i codici tributo sopra esposti dovranno essere utilizzati esclusivamente per il
versamento del contributo di solidarietà determinato in sede di dichiarazione dei redditi.
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Infatti, la risoluzione n. 4/ E del 9 gennaio 2012 aveva già approvato specifici codici tributo per
il versamento del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta nell'ambito delle
operazioni di conguaglio di fine anno.
Tale risoluzione ha istituito il codice tributo "1618" che va esposto nella sezione "Erario", in
corrispondenza dell'importo evidenziato nella colonna "importi a debito versati", con
l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese" e "anno di riferimento",
rispettivamente del mese e dell'anno in cui si esegue il conguaglio, nel formato "00MM" e
"AAAA".
La Risoluzione n. 48/ E ha invece introdotto i codici tributo per il versamento della
maggiorazione IRES prevista per le società non operative.
In particolare i codici da utilizzare sono i seguenti:
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2018. denominato maggiorazione IRES - acconto prima rata - art. 2, c. da 36-uinquies a
36- novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv.. con mod.. dalla L. 14/09/2011, n. 148. e
succesive modificazioni;
9
2019 denominato maggiorazione IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione-art.
2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011. n. 138, conv.. con mod. dalla L.
14/09/2011, n. 148. e successive modificazioni.
9 2020, denominato maggiorazione IRES -saldo -art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies,
DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148, e successive
modificazioni.
La risoluzione in commento precisa che, per i codici tributo "2018" e "2020" in caso di
versamento rateale, nel campo "rateazione/ regione/ prov./ mese rif." è riportato il numero
della rata nel formato "NNRR" dove NN rappresenta il numero della rata in pagamento e RR
indica il numero complessivo delle rate precisando che, in caso di pagamento in un'unica
soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Con la Risoluzione n. 49/ E vengono invece istituiti i codici tributo per il versamento, a seguito
di assistenza fiscale, della imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché
delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, introdotta dall'articolo 3 del D.Lgs.
14 marzo 2011, n. 23 (la cd. cedolare secca).
Compiutamente, la risoluzione in commento ha istituito i seguenti codici:
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1845, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché
delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO";
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1846, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nonché
delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione - Art. 3. D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO"
Anche per i suddetti codici, precisa la Risoluzione 49/E/2012, in sede di compilazione del
modello di versamento F24, devono essere esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con indicazione, nel campo
"rateazione/ regione/ prov./ mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno
cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA"
Infine, con la Risoluzione n. 50/ E/2012 viene stabilito che, per il versamento tramite F24
dell'imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi, deve essere utilizzato il codice
tributo "4040" denominato (Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore
pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010).
Il citato provvedimento, infatti, stabilisce che il creditore pignoratizio debba indicare nella
propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti
a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini