Il farmacista
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Il farmacista
Misure di contenimento della spesa sanitaria-farmaceutica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Liste positive e note AIFA (ex CUF) Prezzi dei medicinali Margini di distribuzione Sconti sui margini di distribuzione al SSN Compartecipazione alla spesa Budget di spesa per i medici Promozione della competizione (generici e prezzi di riferimento 8. Distribuzione diretta Liste positive Classificazione ai fini dell’erogabilità • Legge 24 dicembre 1993 n.537 Art. 8 Disposizioni in materia di sanità 10. Entro il 31 dicembre la Commissione unica del farmaco di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) . NOTE CUF Liste positive Criteri di classificazione • Per categorie omogenee di farmaci • Effettuata dall’AIFA • in modo di contenere la spesa a carico del SSN al di sotto di un tetto predeterminato Liste positive LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 ARTICOLO 85 A decorrere dal 1mo luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1mo luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione loro della loro efficacia terapeutica e delle caratteristiche::prevalenti. Liste positive Classificazione ai fini della erogabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico; (tutti i medicinali non erogati dal SSN, esclusi gli OTC) c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC). Liste positive Decreto 27 settembre 2002 del Ministro della salute “Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’art.9, 2 e 3, della legge 8 agosto L’elencocommi dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario 2002, nazionale,n.178” appartenenti alla classe a) di cui all’art. 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è costituito da: a) i medicinali afferenti alle categorie terapeutiche previste dall’allegato 3, parte integrante del presente decreto, inclusi nella classe a), di cui all’art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) i medicinali a base dei principi attivi dell’allegato 4 aventi un prezzo inferiore o uguale al prezzo massimo ritenuto compatibile ai fini della rimborsabilità sulla base del criterio costo-efficacia (vedi valore indicato come “cut-off SSN” dell’Allegato 4); c) i medicinali generici contenuti nel sito del Ministero della Salute indicato dall’allegato 5, parte integrante del presente decreto, i quali restano rimborsabili nel rispetto delle disposizioni recate dall’art. 7 del decreto legge 17 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e così come novellato dall’art. 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Note AIFA • Limitazione dell’erogabilità SSN di alcuni medicinali a determinate patologie Regimi di prezzo 1. Prezzo amministrato 2. Prezzo sorvegliato (prezzo medio europeo)(fino al 2001) 3. Prezzo contrattato 4. Prezzo libero Regimi di 1. Prezzo amministrato Solamente per i galenici magistrali (Tariffa nazionale dei medicinali). Prima del 1993 era applicato a tutti i medicinali erogabili dal SSN. prezzo Regimi di prezzo 2. Prezzo sorvegliato • Adottato a partire dal 1993 per i medicinali erogati dal SSN. • Determinato in base al prezzo dei farmaci di uguale composizione in vendita nei paesi dell’UE, secondo le regole stabilite dal CIPE “Prezzo medio europeo” • Passibile di modifica da parte del produttore (sempre all’interno del valore massimo indicato come prezzo medio europeo • Applicato a tutti farmaci che sono presenti sul mercato in almeno 4 Paesi dell’UE, dal 1998 sui prezzi di tutti paesi europei. Regimi di prezzo Ambito di applicazione • Specialità medicinali erogate dal SSN, esclusi i prodotti autorizzati con sistema del mutuo riconoscimento e con procedura centralizzata Regimi di prezzo 3. Prezzo contrattato • Previsto per i medicinali che sono autorizzati con la procedura centralizzata (Legge 23 dicembre 1996 n.662) • Previsto in via provvisoria (dal 1999) per i medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento Regimi di prezzo Dal 2001 • Prezzo contrattato tra impresa ed AIFA per tutti i medicinali prescrivibili a carico del SSN Regimi di prezzo 4. Prezzo libero • I prezzi ex fabrica sono fissati dall’azienda • Possono essere aggiornati con cadenza annuale • I margini per grossista e farmacia, sul prezzo di vendita al pubblico non sono fissati per legge ma concordati tra le parti (8% e 25%) • Si applicano ai medicinali che non sono erogati dal SSN, medicinali soggetti a prescrizione di classe c, medicinali da consiglio SOP e OTC. • Il prezzo di vendita al pubblico è fissato dai distributori finali Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica è unico su tutto il territorio nazionale. Il prezzo dei medicinali SOP e OTC può variare Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali per uso veterinario è il prezzo massimo di vendita del prodotto. Regimi di prezzo Galenici officinali • Nessuna regolamentazione MARGINI DI DISTRIBUZIONE : Il prezzo dei medicinali si compone delle seguenti voci: Prezzo ex fabrica (ricavo per l’industria) +% grossista +% farmacia + IVA La percentuale per il grossista e per la farmacia costituiscono i cosiddetti “margini di distribuzione” o quote di spettanza Per i medicinali erogabili dal SSN i margini di distribuzione sono fissati per legge MARGINI DI DISTRIBUZIONE Legge 23 dicembre 1996 n.662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 40. A decorrere dall’anno 1997 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) , di cui all’art. 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n.537 sono fissati per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento; al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) Sconto praticato dalle farmacie al SSN Il servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo del ticket e al netto dell’IVA pari al: • 3,75% per le specialità medicinali con prezzo di vendita al pubblico < lire 50.000 • 6% da 50.000 e 99,999 lire • 9% da 100.000 e 199.999 lire • 12.5% da 200.000a 300.000 lire • 19% pari o superiore a 300.000 (154,94 euro)(dal 2003) • Lo sconto non si applica sui generici e i medicinali con prezzo inferiore al prezzo di riferimento SCONTO SSN Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n.221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549 pari a 1,5%) Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 %. Margini di distribuzione per un medicinale di prezzo pari a 100 euro Vendita su ricetta privata Margine farmacia 26,60 ->> 26,60 euro Vendita con ricetta SSN Margine farmacia 26,60 % - sconto SSN 9% ->> 17,60 euro Vendita con ricetta SSN per farmacia sussidiata Margine farmacia 26,60 % - sconto SSN1,5% ->> 25,10 euro • La detrazione è fissata al 1,5% per le farmacie convenzionate ed è ridotta del 60% per le farmacie con fatturato inferiore 500 a milioni di lire Compartecipazione alla spesa Il ticket sulla ricetta • Abrogato a partire dal 1° gennaio 2001 • Le Regioni possono adottarlo, a partire dal 30 marzo 2002 in caso di necessità BUDGET PER IL MEDICO • Tetto di spesa Promozione della competizione e generici Legge 405/01: prezzo di riferimento (art.7) e sostituzione con generico I medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in p.a., forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo locale. Il farmacista deve proporre la sostituzione del farmaco prescritto con il generico corrispondente a più basso costo. L’assistito può rifiutare la sostituzione ed il medico ha facoltà di apporre sulla ricetta adeguata indicazione di non sostituibilità, la differenza di costo è a carico dell’assistito. Legge 405 del 16 novembre 2001 Art.7 Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione 1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal SSN fino alla concorrenza del corrispondente farmaco del prezzo più basso generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione. Legge 405 del 16 novembre 2001 Art.7 Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione … 2. Il medico nel prescrivere farmaci di cui al comma 1, aventi prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all’atto della presentazione, da parte dell’assistito, della ricetta, non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso. Legge 405 del 16 novembre 2001 Art.7 Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione …. 3. Il farmacista, in assenza dell’indicazione di cui al comma 2, dopo avere informato l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1. Legge 405 del 16 novembre 2001 Art.7 Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione ….. 4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non accetti la sostituzione il farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell’assistito con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie. Elenchi dei medicinali www.agenziafarmaco.it Obbligo di sostituzione con medicinale equivalente anche in regime privato D.L. 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149 1. 1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia. …. 4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia. 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro ...» . 6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4. 6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici . 1-bis. 1. I medicinali con obbligo di prescrizione medica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, «medicinali equivalenti». sono definiti 2. Le aziende titolari dell'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali equivalenti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appongono nelle confezioni, sotto alla denominazione, la dicitura «medicinale equivalente». domande Per il farmacista è più remunerativo vendere un medicinale • Prescritto su ricetta privata • Prescritto su ricetta SSN Per il farmacista è più remunerativo vendere un medicinale generico con ricetta ssn con ricetta libera