RASSEGNA STAMPA 2 – 7 Novembre 2016

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RASSEGNA STAMPA 2 – 7 Novembre 2016
RASSEGNA STAMPA
2 – 7 Novembre
2016
XII I LETTERE E COMMENTI
Martedì 1 novembre 2016
GIOVANNI CASERTA *
DOMENICO ZOTTA *
ristabilire
Cultura, lavoro e Matera 2019 Come
la fiducia tra il fisco
C
he Matera sia «una città di cultura
senza lavoro», è una verità. Vuol dire
che cultura e lavoro non si identificano Si potrà rispondere che del
lavoro in realtà esiste, che, legato al mondo
della cultura, fa turismo e crea focaccerie,
pizzerie, puccerie, bed and breakfast, case-vacanza e simili. Però, contemporaneamente,
Matera, come tutto il Sud, ha un’alta percentuale di giovani, soprattutto diplomati e laureati, alla ricerca di lavoro e costretti a morire
di inedia in famiglia, o a fare le valigie per altre
terre più generose.
Sono almeno quarant’anni che da taluni, a
Matera, ci si affanna a dire che la cultura dà
lavoro e che i Sassi avrebbero risolto il problema occupazionale della città. Così non è
stato e non è.
Evidentemente qualcosa non quadra. È facile lo slogan che suona più o meno così: “La
cultura dà lavoro e ricchezza”. E c’è chi si
gongola, perché il lavoro che darebbe la cultura è lavoro pulito, non fatto di frese, rumori,
martelli pneumatici, trattori, stalle, ecc. Ne
deriva il pericolo che si crei una mentalità
fuorviante e persino snobistica e vanesia.
A Matera io questa mentalità già la vedo,
molto diffusa, almeno in certi ambienti elitari.
Non sono pochi, in città, coloro che son portati
a credere che Matera vale più di Firenze, Roma
e Venezia. Non ha forse la sua Cappella Sistina? Io, in tutta sincerità, non credo che
Michelangelo sia equiparabile ad un frescante.
E non credo - perché a questo si mira - che il
turismo culturale possa risolvere ogni problema, anche perché ancora non so in che cosa
esso consista e che cosa faccia in concreto. Il
turismo o è di massa e produce, o è culturale ed
è in perdita. Ne è la prova la stessa città di
Matera, che ha avuto sì, sull’onda del 2019,
turismo, ma è tutto voluttuario. Un museo, una
pinacoteca, una biblioteca costa, in immobili,
impiegati e servizi, molto più di quanto dà. E’
vero, del resto, che spesso si arriva, soprattutto
nel Sud improduttivo, alla loro chiusura. Voglio dire che la cultura produce e può produrre
solo in forma indiretta, nel senso che, elevando
il livello di intelligenza di una comunità, crea
un nuova mentalità che può essere creatività,
intraprendenza, investimento. Solo in questo
senso fa sviluppo. Finora il binomio cultura-lavoro a Matera ha prodotto solo ristorazione e ricezione alberghiera. Non poteva essere diversamente. Al massimo si ci si può
augurare che le stesse si sposino a civiltà,
buona educazione e correttezza. Il che, almeno
fino a questo momento, non sembra si riscontri. Può darsi che si tratti dello scotto che
bisogna pagare all’inizio, quando gente impreparata, magari disperata, si getta a fare
VISITA
Turisti nei
Sassi di
Matera,
patrimonio
Unesco
.
quello per cui non è ancora pronta. Di certo c’è
che, in questa prima fase, la sviluppo turistico,
piuttosto caotico, ha favorito proprietari di
seconde case o di semplici cantine e grotte,
appena ristrutturate e presto affittate ad alti
prezzi, fino a duemila euro al mese. E dei
proprietari si dice essere spesso di provenienza esterna e non rassicurante. Contemporaneamente c’è stata la chiusura di una libreria,
di una edicola storica, della Banca d’Italia,
dell’APT, nonché una caduta verticale della
biblioteca provinciale, dell’archivio di Stato,
di qualche soprintendenza e simili, tutti in
timore di chiusura. In soprammercato, mentre
la periferia sembra appartenere ad altro mondo, non si trovano case da prendere in fitto e si
riscontra un generale aumento dei prezzi, che
non può non pesare sulle spalle dei residenti.
Ho paragonato il fenomeno Matera ad un pallone che viene gonfiato a dismisura, con pericolo di scoppio. E se succedesse? Non si può
ignorare che il turismo è fenomeno discontinuo ed aleatorio. In genere si dice che nessuna comunità (paese, regione, nazione) può
reggersi su una economia monoculturale. Meno che mai per turismo, che può e deve dare un
profitto aggiuntivo, non di più. Bisogna, in
altre parole, che non si presuma di costruire
un attico senza un primo, un secondo e un
terzo piano, rappresentati da agricoltura, industria e commercio, capaci di andare verso il
resto dell’Italia e verso l’Europa. Il che, però,
non può non porre il problema delle infrastrutture, che sono ben altra cosa che una
scuola di restauro, capace di dare solo qualche
studente a pensione. A Matera, purtroppo, c’è
chi - bene stante - pensa alla città come ad
un’oasi di quiete catartica. C’è stato un membro del Comitato Matera 2019 che ha ritenuto
l’isolamento della città tutto e solo psicologico
(sic). A lui basta il trenino da fiera e da giostrina, quali sono le Fal a scartamento ridotto.
Altri auspicano collegamenti solo su strada e
con autostrade, pensando ad un trasporto di
tipo individuale fatto per chi è ricco e non ha
problemi economici. Qualche altro pensa alle
ferrovie e agli aeroporti solo perché potranno
trasportare turisti… da spennare. Noi, invece,
vogliamo ferrovie, strade e aeroporti che trasportino, turisti sì, ma soprattutto operai e
merci. Quando dico questo dico anche che
Matera non si salva se non si salvano, insieme,
la Basilicata e tutto il Sud. Vive, invece, la
favola inversa, secondo la quale Matera 2019 si
trascinerà tutta la Basilicata e tutto il Sud,
portandoli fuori dalla secolare inferiorità. Matera 2019, in verità, è locomotiva troppo debole
e fragile per assolvere ad un compito così
storico. Il discorso va fatto in termini di sviluppo a largo raggio, che faccia di Matera non
la motrice trainante, ma il centro di un intero
processo rivoluzionario, che attraversi il cuore
de Sud, cogliendo la felice posizione di Matera
e della Basilicata, in cui, dissero i Borboni, pur
“trovandos’in mezzo del Regno, vi si sperimenta piucché in altra Provincia il bisogno di
numerose e facili comunicazioni”. Insomma,
bisogna “forare” il Sud e la Basilicata, facendo
di Matera un nodo e snodo ferroviario innanzitutto, nella linea di attraversamento dallo Ionio all’ Adriatico e al Tirreno, a partire dal
completamento della Ferrandina-Matera, oggi
monumento all’abbandono e alla insensataggine. A questo - mi risulta - si pensa in grandi
centri di studio. Ma a questo, purtroppo, non
pensa la città di Matera, o meglio la sua classe
politica e dirigente, trasversalmente contenta
di blaterare sulla presunta superiore bellezza
della propria città, che, invece, nei secoli, non
ha saputo e ancor oggi non sa far valere i suoi
diritti e le sue necessità. Per ora ha solo un logo
da esibire. Ma non basta.
[* ex consigliere regionale, promotore della Associazione «Matera ferrovia nazionale»]
FRANCESCA MESSINA *
«Manteca» e i sussidi pubblici
L
o scandalo Manteca ha dimostrato ancora una volta spese dell'intera collettività e del nostro futuro, gli imquanto sia vero ciò che andiamo ripetendo da anni: prenditori senza scrupoli come quelli descritti nella recente
l'esistenza di una classe imprenditoriale che vive indagine Manteca? Ribadiamo ancora una volta la nostra idea:
solo ed esclusivamente di sussidi pubblici mette a le uniche ragioni per cui in Italia c'è tanto interesse per
rischio la vita della nostra comunità, ed è pericolosa non l'accoglienza dei migranti sono due: la fame di fondi pubblici
soltanto perché altera i normali meccanismi del mercato, ma di tante cooperative legate al Pd (oltre che alla criminalità
anche e soprattutto perché deforma le dinamiche politi- comune), e la possibilità di immettere nel circuito economico
co-elettorali. È fin troppo noto che Manteca, e il suo am- qualche spicciolo per finanziare la campagna elettorale di
ministratore Michele Frascolla, siano molto vicini alla po- qualcuno. Uno stratagemma da politicanti che costerà mollitica ("amico delle istituzioni" dicono i media), ed in par- tissimo alla nostra società e pochissimo a chi ci governa. Lo
sviluppo non può arrivare dal "buticolare vicini al Partito Democratico,
siness" dei migranti, dalla riorganizpatrono di quasi tutte le amministrazioni
zazione della nostra regione come un
lucane. Inoltre, è fin troppo evidente che
gigantesco dormitorio per stranieri (pel'attività svolta da Manteca, non soltanto
raltro a spese dello stato, almeno per
quella istituzionale di accoglienza dei
qualche anno...); lo sviluppo stabile,
migranti, ma anche quella "secondaria"
duraturo e dignitoso può arrivare solo
di promozione culturale sia tutta ascrida una classe imprenditoriale sana, che
vibile alla divulgazione dei temi tipici
sia capace - almeno - di captare il
della sinistra del PD: l'immigrazione coturismo culturale e naturalistico e di
me risorsa economica e culturale ed il
vendere all'estero le nostre eccellenze, e
ripopolamento dei nostri paesi con gli
da una classe politica seria che sappia
immigrati. Ora ci chiediamo: se il teorema accusatorio dei magistrati fosse POTENZA La sede di Manteca [foto T. Vece] conservare intatto il nostro territorio e
le nostre comunità da speculazioni e
vero, cosa dovremmo pensare di un imprenditore attivo nell'"accoglienza" che, mentre ruba milioni devastazioni. I Lucani sono stanchi del sistema che li governa
di Euro speculando sul dramma dei migranti, rilascia in- e li deruba ogni giorno, che fa emigrare i giovani per
terviste dicendo che la Lucania, grazie agli immigrati, può sostituirli coi migranti, che nega la casa alle ragazze madri
diventare ricca? E, se il tremendo teorema della Procura fosse per regalarla agli stranieri, che annega di tasse gli imvero, cosa dovremmo pensare del presidente Pittella, ap- prenditori onesti per regalare contributi pubblici a quelli più
partenente allo stesso partito di quell'imprenditore, che dice spregiudicati. I Lucani vogliono soluzioni dalla politica e non
che vuole fare della Basilicata un grande campo profughi al sopportano più lo spettacolo indegno di una classe dirigente
centro del mediterraneo? Quale sviluppo possono portare che si arricchisce mentre tutti gli altri sono sempre più
milioni di nuovi poveri senza alfabetizzazione e senza niente poveri.
da perdere? Quale ricchezza, se non quella (già molte volte
[* Responsabile regionale Dipartimento immigrazione Fratelli d’Italia –
denunciata) che sperano di guadagnarsi, per pochi anni e a Alleanza Nazionale]
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e i cittadini
C
ome per il Garante del contribuente anche il notaio nei
lunghissimi secoli del Medioevo era una figura che si
imponeva quasi soltanto per la sua capacità di persuasione, con una pressoché totale assenza di un valido
sistema di coercizione predisposto dagli Stati dell’epoca largamente carenti sul piano della tutela della legalità. Quindi ilGarante del Contribuente, in materia tributaria, è un magistrato di
persuasione e in quanto tale non emana sentenze.
Del resto, oggi nel XXI secolo, un Giudice che rende giustizia
sulle controversie insorte fra contribuente e fisco, già c’è: è il
giudice delle Commissioni Tributarie, che già dal 1973 opera nel
settore. Ecco perché ilGarante del Contribuente (in numero di uno
per ogni regione) è scelto dal Presidente della Commissione Tributaria fra alti Magistrati, notai, professori universitari, avvocati
e dottori commercialisti dalla lunghissima esperienza professionale, dalla comprovata conoscenza della materia tributaria,
dalle riconosciute capacità organizzative in materia di tutela della
legalità, soprattutto nell’interesse del più debole.
Detto ciò che è, aggiungiamo ciò che non è enon deve essere: non
deve essere difensore tecnico del contribuente, il quale di conseguenza è necessario che sia assistito da un professionista già
previsto dal sistema (spesso obbligatoriamente) per risolvere le
difficoltà del cittadino nella fase di adeguamento alla legge ed,
eventualmente, nella successiva fase conflittuale con l’ente impositore. L’opera delGarante del Contribuente deve, invece, prefiggersi l’altra finalità addirittura più importante: quella rivolta a
consolidare il rapporto di fiducia che deve intercorrere fra ogni
italiano e l’amministrazione finanziaria, mentre quella del difensore tecnico è quella di prestare assistenza in materia tributaria, non solo nella fase contenziosa con il fisco, ma anche in
quella pre- contenziosa della vita del cittadino, che in quanto tale,
è tenuto a rispettare sempre la normativa tributaria. Quindi
fiducia: ecco la caratterizzazione che fa comprendere quale sia lo
spirito che deve improntare di se le finalità del lavoro del Garante
del Contribuente. Fiducia nello stato da parte del cittadino. Fiducia nel cittadino da parte dello stato. E ciò, anche se, malauguratamente, troppo spesso i politicanti, che la nostra povera
Italia governano, di recente hanno fatto di tutto (in materia di
tributi) per convincerci che «pagare le tasse è bello» e che «bisogna pagare tutti per pagare meno», laddove ora ci si trova a pagare tutti (o quasi) per pagare ... di
più. E questo non è certo bello.
Perché nei secoli si è consolidato
questo deprecabile rapporto di sfiducia fra fisco e contribuente?
Non si sa bene perché. Ma non si è
molto lontani dal vero se si pensa
al fatto che è tradizionalmente e
fortemente consolidata la convinzione che il potere impositivo del
governante (sia esso il Re, l’Imperatore o il Principe medioevale,
o anche l’assetto istituzionale baTASSE Agenzia delle Entrate
sato su una Costituzione) di per se
viene sempre considerato come
potere assoluto al quale non ci si può sottrarre e quindi deve essere
recepito come una calamità biblica, che non può non essere
accolta se non con la dovuta rassegnazione, essendo consentito
farvi fronte con ogni mezzo, anche se illecito. Per cui, pur essendo
guidati da un governo costituzionale, il recente appello ad accogliere con «fiducia» l’imposizione fiscale, viene preso come un
atto di sottile ipocrisia, ed il Garante del Contribuente (delegato, al
contrario, a rafforzare la reciproca fiducia fra Ente impositore e
contribuente) viene visto come il paravento dietro il quale si
nasconde la vera volontà di continuare a perseguitare il povero e
tartassato cittadino attinto dalla ben nota fame di tasse ... fame di
chi comanda. Ciò nondimeno, quello dell’evasore resta sempre un
comportamento altamente immorale.
E poi - ma questo sono ben pochi a riconoscerlo qui nella nostra
allegra penisola – c’è da soggiungere che al pari dell’immoralità
dell’evasore delle imposte, ve n’è per lo meno un’altra parimenti
odiosa: quella del lavoratore che, incontrollato, non esegue il
lavoro per il quale è regolarmente retribuito. Ed a questo punto ci
si chiede: ma esiste qui in Italia il «garante del lavoratore»? Perché
è per fortuna incontestabile che, come sono la stragrande maggioranza coloro che pagano i tributi dovuti, sono altrettanto in
percentuale fortemente preponderante coloro che lavorano come e
quanto dovuto. Comunque, non so a quanti di voi, inpoche parole
ed in pochi minuti,io sia riuscito a spiegare cos’è ilGarante del
Contribuente,girando un po’ dappertutto, per tentare di fare giusta luce su questo sfortunato Carneade, c’è da prendere atto che la
sua importante funzione continua ad essere del tutto sconosciuta
persino fra gli operatori tributari. Questa volta, è sperabile che si è
riusciti almeno a trasmettere al lettore l’elementare concetto che
l’ufficio del Garante non è uno studio di consulenza tributaria
individuale, ma la funzione è prevista dalsistema per esaminare e
valutare giuridicamente fatti concreti denunziati in quanto lesivi
dell’interesse del singolo contribuente, ed al contempo dell’interesse generale, in quanto sconvolgono quel rapporto di fiducia
dall’attuale governo più volte invocato.
Si tratta di un’attività svolta in piena autonomia senza obbligo
di dover rendere conto a nessuno, con l’unico compito di presentare periodiche relazioni al Ministro delle Finanze e al Parlamento, dirette ad illustrare come si evolve il rapporto fiscocontribuente nella regione di competenza, e di illustrare auspicabili proposte migliorative.Il tutto senza oneri di sorta per il
cittadino, né tanto meno per compensare chi è investito di questa
funzione, che è svolta in sostanza gratuitamente.
[* garante del contribuente di Basilicata]
••
X
CRONACHE
L’INCHIESTA
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
LA RICOSTRUZIONE
IL LISTINO PREZZI
IL POOL AVREBBE TENTATO
DI ESTORCERE DENARO
A TRE GRANDI IMPRESE
LA TARIFFA PER COMPRARE
UNA SENTENZA
ERA DI CIRCA 5MILA EURO
LA TANGENTOPOLI DEI GIUDICI L’AVVOCATO VASSALLO LIBERO DOPO 7 MESI IN CELLA
L’«aggiustaprocessi» viene scarcerato
Dovrà restituire 140mila euro al Fisco
di PAOLO VERRI
– MILANO –
È DI NUOVO libero Luigi Vassallo, l’ex giudice tributario e avvocato cassazionista finito sotto
accusa perché avrebbe «aggiustato processi» a favore degli imprenditori disposti a pagare. A revocare gli arresti domiciliari per il professionista, conosciuto anche per
la sua attività di docente a contratto dell’Università di Pavia, per
aver presieduto l’Osservatorio della Mediazione tributaria per conto dell’Agenzia delle Entrate e per
il suo lavoro in organismi di vigilanza di grandi gruppi industriali, è stato il gup Gennaro Mastrangelo. Secondo i pm milanesi Eugenio Fusco e Laura Pedio, che per
mesi hanno indagato su di lui prima dell’arresto, nel dicembre del
IN TANTI CASI era lo stesso
Vassallo, accusato di corruzione
in atti giudiziari e induzione indebita, a fornire ai colleghi il canovaccio di quelle decisioni, che «liberavano» gli imprenditori evasori dalle loro pendenze verso l’Erario. La «tariffa» per i complici – la
commercialista monzese Marina
Seregni (che ha patteggiato 3 anni
e 3 mesi) , il commercialista Luigi
La polizia entra in casa
per accertare una rapina
e trova marijuana
Via Don Andreoli
·Arrestato un 33enne
brasiliano venerdì alle 22.30
in via Don Giuseppe Andreoli:
gli agenti hanno scoperto che
aveva 8 piante di marijuana
in casa durante un intervento
per l’aggressione ai due
coinquilini italiani che poco
prima erano stati aggrediti in
strada da tre banditi stranieri
Rientrano nell’alloggio
e lo trovano svaligiato
Via pc, tv, oro e scooter
Viale Certosa
A CASA
L’ex giudice
tributario
e avvocato
cassazionista
Luigi Vassallo,
58 anni
(Newpress)
IL SISTEMA
Soldi degli imprenditori
per i colleghi corrotti
nascosti nei cesti natalizi
2015, Vassallo era la «mente» di
un pool di giudici tributari, «reclutati» per truccare i loro verdetti in cambio di denaro.
in breve
Pellini, ex componente della commissione tributaria regionale e
l’avvocato Gianfranco Vignoli Rinaldi, ex giudice della commissione tributaria provinciale – di solito era di 5mila euro.
Fantasioso anche il metodo con
cui veniva recapitata: la storica segretaria di Vassallo ha raccontato
che il denaro veniva consegnato
nei cesti natalizi. A Vassallo, però, restava la maggior parte delle
mazzette.
Tre sono i casi finiti sotto la lente
dei pm milanesi. I tentativi di
estorcere denaro al colosso della
chimica Dow Europe (sono stati
gli avvocati del gruppo a denunciare Vassallo, che è stato arrestato in flagranza proprio nello studio Crowe Howarth Saspi), alla
Swe –Co e la richiesta di 60mila
euro all’imprenditore Matteo Invernizzi, titolare della Eurocantieri. E proprio nell’ambito di quest’ultimo processo, celebrato con
rito abbreviato, Vassallo, che dopo 7 mesi nel carcere di Opera dal
luglio scorso era ai domiciliari, ha
potuto riguadagnare la libertà.
L’ex giudice tributario, difeso
dall’avvocato Fabio Giarda, si è
anche impegnato a versare
all’Agenzia delle Entrate e al ministero dell’Economia un risarcimento di 140mila euro. In caso di
condanna definitiva, poi, in base
alla legge anti-corruzione del
2015, Vassallo dovrà risarcire anche il denaro «indebitamente percepito« dall’imprenditore, che nel
frattempo ha patteggiato una condanna a 2 anni e 3 mesi. Si tornerà in aula il 2 dicembre e il futuro
per Vassallo, già condannato a 4
anni e 8 mesi per gli altri due episodi di corruzione, potrebbe complicarsi ulteriormente.
·Furto in abitazione in viale
Certosa ieri sera ai danni di
una coppia di italiani, lui di 56
e lei di 43 anni. Sul posto la
polizia. Tra le 20 e le 23,
quando i due erano fuori
casa, i ladri hanno forzato la
finestra e rubato pc, gioielli e
tv, oltre allo scooter che era
custodito nel garage.
L’auto si ribalta in strada
per cause da accertare
In quattro all’ospedale
Via Appennini
·Incidente in via Appennini
all’angolo con via Cilea, ieri
alle 17. Un Opel Astra con a
bordo 4 persone si è ribaltata
per cause ancora da
accertare. Accompagnati al
Fatebenefratelli una donna
di 26 anni e il suo bimbo di 2.
Al Niguarda un uomo di 52 e
il figlio di 13. Tutti in giallo.
IL BLITZ «NO ALLO SFRUTTAMENTO». L’IRA DEI CLIENTI
Studenti del Cantiere al McDonald’s
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BLITZ di studenti e militanti del centro sociale Il Cantiere, con
parrucche rosse e nasi da clown, al McDonald’s di San Babila
contro l’accordo di alternanza scuola lavoro tra la multinazionale e
il ministero della Istruzione (stage nei locali della catena). «No allo
sfruttamento» lo slogan. Qualche cliente non ha gradito.
4
FISCO & CONTRIB UENTI
Lunedì 7 Novembre 2016
Rateazioni e compensazioni: inattuate le disposizioni che ne prevedono l’estensione
Pagare? Vorrei, ma non posso
DI
Pagina a cura
MICOL DE CARLO
orrei, ma non
posso»… Il ritornello ricorda
il tormentone
dell’estate ma è decisamente
meno allegro, dato che a cantarlo è il contribuente accertato e diligente il quale, pur
volendo pagare subito quanto
intimato nell’avviso di accertamento, magari utilizzando
in compensazione un credito che a sua volta vanta nei
confronti della pubblica amministrazione, si trova a fare i
conti con la mancata completa attuazione delle norme in
materia di rateazione e compensazione tributaria. Certo,
se vuol far pace col Fisco, la
strada è spianata: in caso di
acquiescenza all’avviso di
accertamento, definizione
delle sanzioni e mediazione,
il contribuente può chiedere di pagare a rate quanto
dovuto, e può utilizzare in
compensazione sia i crediti
risultanti da dichiarazione,
sia quelli di natura privatistica vantati nei confronti della
pubblica amministrazione;
anche il pentimento tardivo
è agevolato, essendo rateazioni e compensazioni ammesse
pure in sede di conciliazione
giudiziale.
Se però il contribuente
vuole difendersi impugnando l’avviso di accertamento, e
non può pagare subito il dovuto (generalmente, un terzo
delle imposte accertate) o non
può ottenere la sospensione
del pagamento mancandone
i presupposti (cioè l’esistenza
di un pericolo di danno grave ed irreparabile derivante
dall’esecuzione dell’atto), non
ha altra scelta che far scadere i termini per il pagamento
(il che tra l’altro, in caso di
avvisi di accertamento o liquidazione di imposta di registro, comporta l’irrogazione
di un’ulteriore sanzione del
30%), lasciare che la riscossione venga affidata a Equitalia, e rivolgere a quest’ultima la richiesta di dilazione,
peraltro subendo l’ingiusto
aggravio di interessi di mora
e aggio di riscossione. Stesso
dicasi per il prosieguo del
giudizio: delle ulteriori somme eventualmente dovute in
seguito alla sentenza sfavorevole della Commissione tributaria provinciale o regionale
o della Cassazione, il contribuente non può chiedere la
rateazione, se non quando
entra in gioco l’agente della
riscossione.
E sì che, con l’art. 6, comma 5, lett. b), della legge n.
23/2014, il legislatore aveva
delegato il governo a introdurre, tramite decreti legislativi da adottarsi entro 15
mesi dall’entrata in vigore
della legge medesima, «disposizioni volte ad ampliare
l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei
«V
Rateazioni e compensazioni claudicanti
Norme
Art. 6, comma 5, lett. b), legge 23/2014:
«Il Governo è delegato a introdurre disposizioni volte ad ampliare l’ambito applicativo
dell’istituto della rateizzazione dei debiti
tributari in particolare:
b) consentendo al contribuente, anche ove
la riscossione del debito sia concentrata
nell’atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la
concessione della dilazione del pagamento
prima dell’affidamento in carico all’agente
della riscossione…»
Art. 8 legge 212/2000:
«1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione
6. Con decreto del ministro delle finanze…
sono emanate le disposizioni di attuazione
del presente articolo…
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione,
con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17,
comma 2, legge 400/1988, è disciplinata
l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione»
debiti tributari… consentendo al contribuente, anche ove
la riscossione del debito sia
concentrata nell’atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti
per legge per la concessione
della dilazione del pagamento prima dell’affidamento in
carico all’agente della riscossione».
Peccato però che tale norma
sia rimasta inattuata, nonostante l’emanazione del dlgs
159/2015 che però, sul punto,
nulla ha previsto.
Peggio ancora va sul fronte della compensazione, dato
che è dalla fine dello scorso
millennio (o dall’inizio di
questo… la questione è oziosa) che si attende la completa
attuazione del principio sancito dall’art. 8, comma 1, dello
Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) a
tutela dell’integrità patrimoniale: «l’obbligazione tributaria può essere estinta anche
per compensazione». Semplice e chiaro! Peccato per quei
commi 6 e 8, che demandavano ad appositi regolamenti la
disciplina applicativa di tale
istituto, e peccato soprattutto
che, nonostante l’art. 18 dello Statuto avesse concesso un
anno e mezzo di tempo per
l’emanazione dei decreti attuativi, questi non siano mai
stati adottati.
Non che la compensazione
in ambito tributario sia esclusa: come noto infatti i crediti
per imposte risultanti dalle
dichiarazioni, siano essi rela-
Scadenza per
l’emanazione
dei decreti
attuativi
15 mesi
dall’entrata
in vigore
della legge
delega
(quindi entro
il 27/6/2015)
Note
18 mesi
dall’entrata
in vigore
dello Statuto
(quindi entro
il 1/2/2001)
I previsti decreti non sono mai stati
emanati. Il diritto alla compensazione è
stato disciplinato caso per caso senza
attuarne l’applicazione generalizzata.
I crediti derivanti dall’accoglimento di
istanze di rimborso o da sentenze di
annullamento di accertamenti per i quali
erano stati fatti pagamenti in pendenza
di giudizio, non possono essere utilizzati in compensazione se non in sede di
materiale erogazione del rimborso e solo
per pagare debiti iscritti a ruolo
tivi a Irpef, Irap, Ires, Iva (ma
anche i crediti Inps e Inail),
possono essere utilizzati, in
sede di versamento tramite
modello F24, per pagare debiti della stessa o diversa natura (anche Imu e Tasi), pur con
delle limitazioni relative agli
importi massimi compensabili o delle procedure formali
da rispettare per ottenerne la
compensabilità; passi avanti
sono stati fatti anche sul fronte dell’utilizzabilità dei crediti vantati nei confronti della
pubblica amministrazione
per forniture di beni o servizi (che però possono essere
utilizzati, previa certificazione della loro esistenza da
parte dell’ente debitore, solo
per pagare somme oggetto di
iscrizione a ruolo, o per quelle risultanti da istituti definitori della pretesa tributaria: acquiescenza o adesione
all’accertamento, definizione
delle sanzioni, mediazione e
conciliazione giudiziale, e non
ad esempio per i versamenti
delle imposte risultanti da dichiarazione o per i pagamenti
provvisori in pendenza di ricorso contro l’accertamento);
ma la completa attuazione
della norma è ancora lontana.
Basti pensare, oltre alle limitazioni appena citate, alla
compensabilità dei crediti da
rimborso di cui all’art. 28-ter
del dpr n. 602/1973: non solo
il credito è utilizzabile unicamente per pagare debiti già
iscritti a ruolo, ma soprattutto è utilizzabile solo in sede
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wN1QxNDoxNDo0M1ojIyNWRVI=
Il dlgs n. 159/2015, asseritamente
attuativo anche di tale disposizione,
non ha previsto alcunché in merito alla
rateazione degli accertamenti esecutivi,
possibile solo nei casi di acquiescenza
o adesione all’accertamento, definizione
sanzioni, mediazione e conciliazione
giudiziale, ma esclusa per i pagamenti
in pendenza di giudizio o all’esito dello
stesso
di materiale erogazione del
rimborso, cioè non basta che
il rimborso sia stato convalidato dall’Ufficio, è necessario
che le relative somme siano
state rese disponibili; ma è
evidente che quando le somme attese dal contribuente
sono finalmente disponibili,
egli può utilizzarle direttamente senza bisogno di passare per la compensazione, e
quindi l’utilità della norma è
a senso unico (agevolare la
riscossione).
Si pensi infine al caso del
contribuente vittorioso nel
contenzioso contro l’avviso
di accertamento, cui spetta
la restituzione delle somme
provvisoriamente versate in
pendenza di giudizio: anche
in questo caso, fino alla materiale erogazione del rimborso,
il contribuente non può utilizzare tale credito, nemmeno
per effettuare altri pagamenti parziali dovuti in pendenza
di altri giudizi.
Il fatto che il legislatore non abbia provveduto
peraltro non significa che
il contribuente non possa
opporre la compensazione
perlomeno in sede giudiziale: come riconosciuto dalla
Suprema corte di cassazione
(sentenza n. 22872/2006) e
dalla giurisprudenza di merito (cfr ad es. Comm. trib.
prov. Napoli, sentenza n.
338 del 10/10/2006 e Comm.
trib. reg. Lazio, sentenza n.
288 del 17/7/2007), l’inerzia
del governo nell’emanare la
normativa di attuazione non
può ridondare a svantaggio
del contribuente impedendogli di concretizzare il diritto
alla compensazione delle obbligazioni tributarie previsto
in modo chiaro e preciso, oltre
che incondizionato, dal legislatore dello Statuto.
L’impedita compensazione
può essere inoltre censurata
sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà
sancito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e dall’ art. 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Tali
norme sanciscono il principio del diritto di ognuno al
pacifico godimento dei propri beni, diritto che viene
evidentemente violato se il
contribuente viene costretto a sborsare delle somme di
cui l’amministrazione è già
in possesso, e per di più con
gli interessi, nell’attesa che
un giorno lontano gli vengano restituite (con interessi
inferiori).
Anche in questo caso l’omessa adozione dei regolamenti
attuativi disciplinanti la compensazione non può costituire
una valida giustificazione alla
violazione di tale diritto: anzi,
ai sensi della giurisprudenza
della Corte Edu, tale violazione si riscontra vieppiù quando il comportamento omissivo
delle autorità statali costituisca la violazione di un obbligo
imposto dal diritto interno,
come in questo caso.
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30
Giovedì 3 Novembre 2016
I M P O S T E E TA S S E
Il decreto fiscale introduce una nuova disciplina per le dichiarazioni integrative a favore
Più tempo per le correzioni Iva
Stessi termini dell’accertamento. Il recupero è limitato
DI
P
FRANCO RICCA
iù tempo al contribuente per correggere
gli errori in materia di
Iva commessi a proprio
danno. La possibilità di presentare anche la dichiarazione
integrativa «a favore» entro i
termini di decadenza dell’accertamento, riconosciuta dal
recente dl n. 193/2016, sia pure
con la preclusione al recupero
diretto del credito se la presentazione è intempestiva, dovrebbe comportare il superamento
dell’interpretazione secondo
cui la domanda di rimborso
c.d. «anomalo» non può essere presentata oltre il termine
biennale previsto dall’art. 21
del dlgs n. 546/1992. Questa la
prospettiva che sembra aprirsi
a seguito della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative introdotta dal citato dl
193/2016, il quale, com’è noto,
ha distintamente regolato la
materia, finora disciplinata
uniformemente per il settore
delle imposte dirette e per l’Iva
nell’ambito dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del dpr 322/98.
In particolare, per quanto
riguarda l’Iva, la materia è
ora regolata dai nuovi commi
6-bis e 6 ter inseriti nell’art. 8
del predetto dpr 322/98, i quali
stabiliscono che:
- salva l’applicazione delle sanzioni e fermo restando
l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso, le dichiarazioni dell’Iva
possono essere integrate per
correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione
di un maggiore debito o di un
minor credito (errori a danno
del contribuente), oppure l’indicazione di un minor debito o
di un maggior credito (errori a
danno dell’erario), non oltre i
termini stabiliti dall’art. 57 del
dpr n. 633/72 per la notifica degli accertamenti (art. 8, comma
6-bis)
- l’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine
prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo
può essere portato in detrazione in sede di liquidazione
periodica o di dichiarazione
annuale, ovvero utilizzato in
compensazione orizzontale,
oppure chiesto a rimborso qualora ricorrano, per l’anno in cui
è presentata la dichiarazione
integrativa, i requisiti dell’art.
30 del dpr 633/72 (art. 8, comma 6-ter). La nuova disciplina
pone dunque l’interrogativo
sulle modalità di recupero del
credito emergente dalla dichiarazione integrativa, allorché
questa è intempestiva, ossia
è presentata oltre il termine
indicato nel comma 6-ter. In
attesa dei chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, si
osserva che la sola risposta
possibile parrebbe essere la
presentazione di un’istanza di
rimborso che andrà a completare l’azione correttiva esercitata dal contribuente mediante
la dichiarazione integrativa «a
favore» istanza che dovrebbe
essere presentata entro un
termine che, secondo logica,
non dovrebbe essere minore a
quello stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, pena la vanificazione
della previsione del comma 6
(anzi, vi sarebbero elementi
per poter sostenere addirittura l’applicabilità di termini
più ampi). Ecco, dunque, che
è ipotizzabile il superamento della tesi dell’applicabilità
della norma residuale dell’art.
21 del dlgs n. 546/1992 sul processo tributario, che prevede in
via generale il termine di decadenza biennale laddove manchino specifiche disposizioni al
riguardo. Del resto, sostenere
che la richiesta di rimborso del
credito emergente dalla dichiarazione integrativa Iva soggiacerebbe al termine di decadenza biennale, mentre il credito
derivante dalle dichiarazioni
integrative del settore reddituale è rimborsabile nel più
ampio termine di cui all’art. 43
del dpr 600/73, implicherebbe
un trattamento deteriore del
diritto soggettivo nascente
dalle disposizioni sull’imposta
armonizzata, che parrebbe
contrastare con il principio
di equivalenza immanente
nell’ordinamento dell’Ue. La
sopra delineata disciplina non
potrebbe comunque caducare
le decadenze previste dalla
normativa nazionale, ad esempio con riguardo alla limitazione temporale dell’esercizio del
diritto alla detrazione, che in
base alla disposizione del comma 1 dell’art. 19 del dpr 633/72,
ritenuta legittima dalla corte
di giustizia Ue, va azionato, al
più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo in cui il diritto è sorto.
Allo stesso modo, il diritto di
recuperare l’imposta indebitamente applicata in misura
superiore a quella dovuta mediante il rimedio interno della nota di variazione, rimane
soggetto, nelle ipotesi contemplate dall’art. 26, terzo comma,
del dpr 633/72, al rispetto del
termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione ivi
previsto, decorso il quale occorrerebbe passare attraverso
la dichiarazione integrativa e
l’istanza di rimborso.
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Il decreto sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti
Unione Montana
delle Valli dell’Ossola
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ESTAR
Via San Salvi 12 - Firenze
Bando di gara per estratto
È indetta procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
per la stipula di una convenzione della durata di 24 mesi
per la fornitura di sistemi laser per oculistica (in service
triennale ed in acquisto) da destinare alle Aziende Sanitarie
della Regione Toscana, in tre lotti separati (importo totale
a base d’asta: € 12.061.200,00 IVA esclusa (Lotto 1 CIG
6824920626 – Lotto 2 CIG 6824955309 – Lotto 3 CIG
682497645D). Il Bando di gara è stato inviato alla GUUE
il 24/10/2016. Le offerte dovranno pervenire entro le ore
13:00 del 07/12/2016. Gli atti di gara possono essere
visionati sul sito: http://start.e.toscana.it/estar.
Il Direttore U.O.C.
Attrezzature Sanitarie
Dr.ssa Marta Bravi
Avvisi di Pubblicità legale su
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516 Fax 02/58305643
Lazio
Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma
tel 06/69760854 Fax 06/6781314
Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia
Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli
tel 081/5603291 fax 081/5603708
Calabria e Sicilia
Gds Media & Communication Srl
Via Lincoln 19- 90133 Palermo
tel 091/6230511 fax 091/6230524
AVVISO DI GARA ESPERITA
L’Autorità Portuale della Spezia rende noto
che è stata aggiudicata la procedura aperta
per l’affidamento biennale del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei per il personale dipendente A.P.
Codice CIG 6570916B69. Deliberazione di
aggiudicazione nr.46/16 del 21.10.2016.
Aggiudicataria è risultata la società Qui!
Group SpA con sede legale in Genova (GE)
16121 Via XX Settembre 29/7, per l’importo
biennale stimato di €.106.687,00 (ribasso
18,01% sul valore facciale del buono).
Le società partecipanti sono state 3, di cui
escluse 0.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al
seguente indirizzo: Autorità Portuale della
Spezia - Dipartimento Tecnico - via del Molo
1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il Responsabile unico del procedimento
dott. Maurizio Pozella
www.italiaoggi.it
REGIONE SICILIANA
ESTRATTO BANDO DI GARA
Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - Via Imperatore Federico
n. 70 – 90143 Palermo – tel. 0917078461- sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE. Oggetto
della gara: Servizio triennale evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo Lavoro SILAV della Regione
Siciliana. C.I.G.: 6818430A6D - C.U.P.: G71E16000280002. Importo complessivo posto a gara: Euro 1.050.000,00 IVA
esclusa, comprensivo dell’opzione di cui al punto II.2.2 del bando di gara. Il valore posto a base d’asta, determinato sulla
durata contrattuale di 36 mesi, è pari a Euro 1.050.000,00 IVA esclusa. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore
12:00 del giorno 12/12/2016 c/o Ente Appaltante. Responsabile del procedimento: Dott. Antonino Speciale. Data spedizione alla GUUE: 30/09/2016. Bando integrale: disponibile sul sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
Il Dirigente Generale Maria Antonietta Bullara
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMy0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wM1QxNToxMjoxMVojIyNWRVI=
Avviso di gara
CIG 683950386B
Unione montana delle Valli dell’Ossola
- Stazione Unica appaltante, Via Romita
13 bis, 28845 – Domodossola (VB) Italia,
tel. 0324 226631 Fax 0324 226666 e-mail
certificata: [email protected] - Sito
internet: www.umvo.vb.it - Informazioni,
documentazione e offerte: punti sopra
indicati. Centro di costo: Comune di
Domodossola.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta
per la Concessione di lavori pubblici per la
realizzazione degli interventi di adeguamento
e ristrutturazione del Centro sportivo
comunale di Domodossola e per la gestione
dello stesso. Entità della concessione: Euro
10.091.000,000 Iva esclusa. Durata: 20 anni
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Criteri specificati nel
Disciplinare di gara. Termine presentazione
offerte: entro il 12/12/2016.
Trasmesso alla G.U.C.E.: il 21/10/2016.
Il Responsabile del procedimento
della Stazione unica appaltante
Coccato Aldo.
Azienda Sanitaria Locale
Novara
viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it
[email protected]
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si rende noto che l’A.S.L. NO di Novara, con
determinazione n. 1176 del 07.09.2016, ha
proceduto all’aggiudicazione definitiva della
gara a procedura ristretta numero 6297273
(criterio di aggiudicazione: prezzo più basso)
per l’affidamento del servizio di vigilanza,
per un periodo di mesi 48 (quarantotto),
suddiviso nei seguenti lotti:
<lotto 1 servizio di vigilanza A.S.L. NO e
A.S.L. VCO - CIG n. 6544355C94 - importo
complessivo pari a € 1.625.832,00 oltre
I.V.A. di competenza;
<lotto 2 servizio di vigilanza A.S.L. BI e
A.S.L. VC - CIG n. 6544358F0D - importo
complessivo pari a € 2.183.733,00 oltre
I.V.A. di competenza.
Entrambi i lotti sono stati aggiudicati in capo
alla Ditta Nord Ovest Union Security s.r.l.
L’edizione integrale del presente avviso è
disponibile sul sito della Stazione Appaltante
www.asl.novara.it.
Borgomanero, 20.10.2016
Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa
Antonella Valsesia
28
Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 Novembre 2016 - N. 307
FISCO E SENTENZE
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Accertamento. Secondo la Ctr Lombardia è improprio invocare l’articolo 37-bis del Dpr 600 per riqualificare le due operazioni
La cessione ravvicinata non è abuso
Legittimo il conferimento di ramo d’azienda seguito dopo pochi giorni dalla vendita delle quote
Andrea Barison
pIl breve lasso di tempo inter-
corso tra il conferimento di un
ramo di azienda e la cessione
delle partecipazioni ricevute
non è sufficiente per considerare l’operazione elusiva e per riqualificarla come cessione di
azienda. Lo stesso legislatore ha
stabilito che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non è un abuso del diritto.
Ad affermarlo è la sentenza
4162/36/2016 della Ctr Lombardia (presidente Raineri, relatore Staunovo Polacco).
La vicenda scaturisce dagli
avvisi di accertamento emessi
dall’agenzia delle Entrate nei
confronti di una società di persone e dei suoi soci, conseguentemente alla riqualificazione di
una operazione societaria effettuata nel 2007. Nello specifico la società aveva conferito un
ramo di azienda in una società
di nuova costituzione e, a distanza di pochi giorni, aveva ceduto le quote di partecipazione
ricevute avvalendosi del regime di tassazione ridotta previsto dall’articolo 58, comma 2,
LA NORMATIVA
I giudici ricordano
che il beneficio
della non imponibilità
parziale della plusvalenza
è dettato dal legislatore
del Dpr 917/1986 (tassazione
della plusvalenza limitatamente al 40 per cento).
L’amministrazione finanziaria, facendo leva sull’articolo 37bis del Dpr 600/1973, ha ritenuto che l’operazione così struttu-
rata fosse elusiva e che dovesse
essere riqualificata come cessione di ramo di azienda con la
conseguente tassazione dell’intera plusvalenza realizzata.
All’epoca della vertenza era
applicabile la disposizione
antielusiva prevista dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
Oggi questo articolo è stato
abrogato dal Dlgs 128/2015, il
quale ha aggiunto nello Statuto dei diritti del contribuente
(legge 212/2000) l’articolo 10bis che definisce il concetto di
abuso del diritto.
I contribuenti, conseguentemente, ricorrono in primo grado ritenendo che l’articolazione
dell’operazione posta in essere
non configuri una fattispecie
elusiva. I giudici di primo grado
accolgono il ricorso e annullano
gli avvisi di accertamento.
Per i giudici della Ctp nel ca-
so in esame non si concretizza
abuso del diritto, anche perché l’operazione è espressamente disciplinata dall’articolo 176, comma 3, del Dpr
917/1986, il quale esclude che
rientri tra le operazioni elusive disciplinate dall’articolo
37-bis del Dpr 600/1973.
L’amministrazione finanziaria propone appello ma la Ctr lo
respinge, confermando la decisione dei primi giudici e condannando il fisco anche al pagamento delle spese processuali.
Per i giudici l’agenzia delle
Entrate non ha spiegato perché nel caso in esame fosse applicabile l’articolo 37-bis del
Dpr 600/1973 che prevede la
riqualificazione dell’operazione da conferimento a cessione di ramo di azienda.
L’articolo 176, comma 3, del
Dpr 917/1986, osserva il colle-
LA PAROLA
CHIAVE
Abuso del diritto
7Si realizza quando si consegue
in modo indebito un vantaggio
fiscale che, in realtà, non è
previsto dal diritto tributario.
Si tratta di abuso quando si
pongono in essere delle
operazioni perfettamente lecite
dalle quali si ritrae un vantaggio
fiscale illegittimo. Si può dire che
l’abuso del diritto in ambito
fiscale inizia dove finisce il
legittimo risparmio d’imposta e
finisce quando si è in presenza di
vantaggi riconducibili
all’evasione del contribuente
gio, prevede espressamente che
il conferimento dell’azienda in
continuità fiscale, come nel caso di specie, e la successiva cessione delle partecipazioni, ottenute per godere della tassazione ridotta della plusvalenza,
non costituisce operazione elusiva. Il fatto che la cessione delle
partecipazioni fosse avvenuta a
breve distanza dal conferimento non assume alcuna rilevanza.
I giudici, quindi, concludono
che l’operazione non possa ricadere nella norma antielusiva,
sottolineando che il beneficio
della non imponibilità parziale
della plusvalenza è espressamente voluto dal legislatore.
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IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Fisco internazionale. In contrasto con la posizione dell’Agenzia, la Ctp Frosinone nega la retroattività del Dl 78/2009 sui termini per l’accertamento
Quadro RW omesso ante 2009, no al raddoppio
Giorgio Gavelli
pL’atto
di contestazione riportante sanzioni relative all’omessa compilazione del quadro RW di disponibilità finanziarie detenute nel 2006 in un paese all’epoca considerato black
list (Repubblica di San Marino) è
nullo perché, nel caso specifico,
non opera il raddoppio dei termini previsto dal comma 2-ter
dell’articolo 12 del Dl 78/2009.
L’applicazione della norma a periodi precedenti al 2009, infatti,
contrasterebbe con l’articolo 3,
comma 1, del Dlgs 472/1997
(principio di legalità), secondo
cui «nessuno può essere assog-
gettato a sanzioni se non in forza
di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione». La decisione della
Commissione tributaria provinciale di Frosinone (sentenza
476/02/2016, presidente Ferrara, relatore Pacetti) rafforza un
orientamento giurisprudenziale
contrario alla posizione delle
Entrate. L’Agenzia, infatti, ha
sempre ritenuto la “stretta” operata dal Dl 78/2009 come «di natura procedimentale» e, quindi,
sostanzialmente retroattiva
(circolare 27/E/2015).
L’articolo 12 del Dl 78/09 prevede, in sintesi, che:
1 gli investimenti e le attività di
natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai
soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria,
mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte);
1 in questo caso le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative sono raddoppiate (comma 2, seconda parte);
1 per l’accertamento di tale
presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati (comma 2-bis), così
come sono raddoppiati i termi-
ni per accertare le violazioni
commesse in tema di monitoraggio (comma 2-ter).
Il tema è emerso con prepotenza anche nella recente voluntary disclosure, ai fini della quale
era fondamentale comprendere
quali violazioni fossero ancora
accertabili dagli uffici e quali no.
L’articolo 5-quater, comma 4, del
Dl 167/1990 (modificato, da ultimo, dal Dl 192/2014) prevedeva
la disapplicazione del raddoppio
solo a determinate condizioni, e
solo nell’ambito della collaborazione volontaria.
Nel caso di specie, l’atto di
constatazione (datato 2015) ri-
guardava titoli detenuti nel
2006 in una banca sammarinese, non indicati a quadro RW e
con cedole, dividendi e plusvalenze non dichiarati.
La dottrina prevalente e buona parte della giurisprudenza
hanno sempre nutrito significative perplessità sulla retroattività “ante-2009” della presunzione sulla costituzione “in nero” di
investimenti e attività detenuti
nei paradisi fiscali e sull’applicabilità a tali periodi d'imposta del
raddoppio dei termini per le violazioni del monitoraggio e dei
termini e delle sanzioni per quelle dichiarative.
Un nutrito numero di decisioni di merito, infatti, ha bocciato
questa estensione temporale, ritenendo la modifica intervenuta
nel 2009 come di «natura sostanziale», e non semplicemente
procedimentale, e pertanto
inapplicabile al passato. Tra le altre si segnalano le seguenti sentenze: Ctp Lecco 267/1/2016 e
103/04/12; Ctp Vicenza 61/03/12;
Ctp Varese 96/12/13; Ctp Reggio
Emilia 566/3/14; Ctp Mantova
100/2/2016; Ctp Milano 178/2/13,
4753/12/14 e 9234/8/2015; Ctr Firenze 989/29/15; Ctr Lombardia
1836/35/2016, 4382/27/2015,
3878/20/14 e 3194/45/14. In senso contrario, invece, si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 5626/27/14.
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Procedura. Attività giudiziarie fuori dall’esenzione
Contributo unificato
dovuto dalla Onlus
che fa ricorso al Tar
Luca Benigni
Gianni Rota
pI processi originariamente
avviati senza obbligo di pagamento dell’imposta di bollo
mantengono il regime di esenzione anche per il contributo
unificato. Tuttavia l’esenzione per le Onlus non riguarda le
attività di natura giudiziaria e,
dunque, non si applica in caso
di presentazione del ricorso
promosso di fronte al Tar. Così
si esprime la Ctr Lombardia
4991/44/2016 (presidente e relatore D’Agostino).
Nel caso in esame una
Onlus ricorre al Tar senza
versare il contributo unificato, appellandosi all’articolo
27-bis, allegato B-tabella del
Dpr 642/1972, secondo cui tutti gli atti posti in essere dagli
enti non profit sono esenti da
imposta di bollo. Inoltre, il
successivo articolo 10 del Dpr
115/2002 estende l’esenzione
dal contributo unificato a quei
processi già esenti da bollo.
Per il combinato disposto,
dunque, secondo la ricorrente nulla è dovuto.
La segreteria del Tar, però,
le invia ugualmente l’invito al
pagamento del contributo unificato, prontamente impugnato dalla Onlus davanti alla Ctp.
In via principale, la ricorrente
invoca il combinato disposto
e, in via subordinata, la lesione
dei principi costituzionali per
discriminazione.
La replica è decisa. Secondo
il Tar l’esenzione assoluta da
imposta di bollo per le Onlus,
che ha portata circoscritta
senza possibilità di differente
interpretazione, riguarda solo
atti e provvedimenti di specifici procedimenti amministrativi, tra cui non sono compresi i
processi avviati innanzi al Tar.
Inoltre, non può essere invocata la lesione di principi costituzionali in quanto la norma
non è discriminatoria.
La Ctp accoglie il ricorso
introduttivo sul motivo assorbente dell’esenzione
da imposta di bollo spettante alle Onlus.
A quel punto viene proposto appello nei confronti
della sentenza di primo grado e la Ctr Lombardia dà torto alla contribuente per i seguenti due motivi:
1 solo gli atti, documenti,
istanze, contratti, copie,
estratti, certificazioni e attestazioni, posti in essere o richiesti dalle Onlus sono esenti
da imposta di bollo (articolo
27-bis, allegato B-tabella del
Dpr 642/72) e, dunque, mancando il riferimento ad attività
di natura giudiziaria in qualsivoglia sede e forma esplicate,
l’esenzione da imposta di bollo
ha una portata circoscritta;
1 l’esenzione da contributo
unificato in base all’articolo
10 del Dpr 115/2002 riguarda
solo il processo già non soggetto a imposta di bollo e non
è applicabile alle Onlus che
per le attività di natura giudiziaria, comprese quelle promosse innanzi al Tar, devono
sempre pagarlo;
1 l’assoggettamento a contributo unificato delle Onlus non
è discriminatorio e non viola
principi costituzionali.
Pertanto il pagamento del
contributo unificato previsto discrezionalmente dal
legislatore si sottrae a qualsiasi interpretazione forzata
della ratio legis che ha inteso
attribuire alle Onlus l’esenzione da imposta di bollo solo in alcuni casi.
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Imposte indirette. L’utilizzo di false lettere d’intento e l’individuazione dei soggetti coinvolti
Fornitori salvi dai sospetti di frode
se il fisco rimborsa il credito Iva
Massimo Sirri
Riccardo Zavatta
pPer dimostrare il coinvolgi-
FLUITEN: INNOVAZIONE E AVANGUARDIA TECNICA
Fluiten, eccellenza italiana della meccanica di precisione, progetta e produce tenute meccaniche e sistemi ausiliari per le
macchine di processo nel settore dell’Oil&Gas, chimico, farmaceutico, energetico, alimentare e navale.
Nel panorama mondiale, Fluiten ricopre un ruolo sempre più importante, consolidato negli oltre cinquant’anni di attività ed il costante impegno nella realizzazione di prodotti ingegnerizzati su
specifiche applicazioni e nella produzione di prodotti standard.
Grazie all’accurato e continuo lavoro di ricerca e sviluppo, Fluiten è in grado di soddisfare sia le esigenze dei propri clienti sia le
sempre più restrittive norme in materia ambientale e di sicurezza. Raccogliendo queste sfide, nel corso del 2016, è stata realizzata una linea di tenute meccaniche a cartuccia di terza generazione. Con la serie “CB” Fluiten offre ai propri clienti prestazioni
ancora migliori rispetto ai prodotti precedenti della serie “C”.
Le nuove tenute meccaniche “CB” compongono una serie
completa di prodotti che soddisfa ogni tipo di applicazione
su pompe chimiche, alimentari, nel settore petrolifero e mixer
nelle più svariate condizioni di pressione, temperatura e velocità. Le nuove tenute hanno una geometria degli anelli con
doppio grado di bilanciamento sia nella versione singola che
doppia, in più nella configurazione doppia anche la tenuta lato
atmosfera è bilanciata, così da offrire elevatissimi standard di
sicurezza. Lo sviluppo tecnico ha migliorato anche la vita della
tenuta meccanica e semplifica le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Le connessioni e la flangia si adattano alle diverse tipologie di
macchine senza necessità di interventi o di trasformazioni ma
soprattutto i nuovi prodotti sono compatibili ed intercambiabili
con i prodotti della serie “C” permettendo così la sostituzione e
l’aggiornamento del sistema di tenuta senza apportare modifiche alla macchina.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wN1QxNDoxMzozNVojIyNWRVI=
Fluiten ha migliorato ulteriormente anche il processo di standardizzazione permettendo ai propri clienti l’ottimizzazione della gestione del prodotto e dell’impianto.
Molti sono i progetti e le novità pianificate per il 2017, partendo
dai frutti di un ottimo lavoro svolto nel 2016, si posano le basi
per una collaborazione sempre più stretta basata sull’ascolto
e la soluzione dei problemi e delle necessità dei nostri clienti.
In stretto rapporto con i nostri clienti abbiamo realizzato un
innovativo sistema di monitoraggio della temperatura per le
tenute meccaniche del settore navale; le prestazioni sempre
più spinte delle imbarcazioni in termini di velocità e potenza,
richiedono un’attenzione particolare nella scelta del sistema di
tenuta per la linea d’asse. Fluiten a seguito di studi e prove
dinamiche ha sviluppato le tenute meccaniche per il settore
navale in grado di garantire altissime prestazioni e affidabilità.
Proprio per garantirne la massima efficienza le tenute meccaniche possono essere dotate di un sistema di rilevamento della temperatura, sviluppato da Fluiten appositamente integrato
con i modelli MUV, MUSV e MMS. Elevati livelli di temperatura
sono indice di funzionamento a secco della tenuta, questa situazione protratta nel tempo può danneggiare le facce degli
anelli e generare perdite.
Con lo scopo di instaurare un dialogo fruttifero, Fluiten, a richiesta, struttura corsi tecnici* personalizzati su specifici argomenti per approfondire tematiche e aspetti che hanno come
argomento le tenute meccaniche, il loro funzionamento e i
sistemi di asservimento utili per il loro funzionamento. I corsi sono organizzati presso la sede di Pero, vicino a Milano, o
le sedi dei nostri clienti o anche attraverso webinar on line di
semplice gestione.
mento del fornitore in una frode
con utilizzo di false dichiarazioni d’intento (emesse da un soggetto che non è esportatore abituale), non è irrilevante che i documenti rilasciati per fruire della disapplicazione dell’Iva siano
stati tempestivamente trasmessi all’amministrazione finanziaria e che questa nulla abbia eccepito in merito alla loro regolarità. A stabilirlo è la Ctp Vicenza
819/01/2016 (presidente e relatore Pietrogrande).
La pronuncia affronta anche
la questione del raddoppio dei
termini d’accertamento. Su
questo punto, in linea con altri
precedenti della giustizia di merito (si veda la Ctp Reggio Emilia
90/2/2016), i giudici precisano
che la nuova disciplina dei ter-
altri elementi probatori (valutati dai giudici come insufficienti), non abbia contestato alcunché all’atto del ricevimento
delle dichiarazioni d’intento e
abbia anzi provveduto a eseguire il rimborso del credito Iva
vantato dal fornitore del “falso”
esportatore abituale.
Il contributo interpretativo
della Ctp Vicenza potrebbe essere valorizzato nelle situazioni
in cui è incerto che l’amministrazione sia riuscita a dimostrare - anche con presunzioni,
purché gravi, precise e concordanti - che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere
dell’operazione fraudolenta.
Attenzione, però. Non è facile
uscire indenni se il fisco fornisce
solidi indizi che avrebbero dovuto allarmare un operatore diligente (Cassazione 4593/2015).
In quest’ottica, restano vali-
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Procedimento. Se si vuole fare a meno della raccomandata il messo deve spiegare quali attività ha svolto
Per la notifica tramite affissione
l’irreperibilità va documentata
Francesco Falcone
pÈ illegittima la notificazio* per maggiori informazioni [email protected]
mini d’accertamento introdotta
dalla legge di Stabilità 2016 non
ammette la sopravvivenza della
clausola di salvaguardia di cui al
Dlgs 128/2015, secondo cui sono
salvi (nel sistema poi abrogato
dalla legge 208/2015) gli effetti
degli atti notificati in presenza
di una denuncia di reato presentata oltre i termini per l’accertamento. Sul punto, tuttavia, è da
segnalare il diverso recente
orientamento della Cassazione
(sentenza 16728/2016), volto a
garantire l’efficacia di tali atti, a tutto beneficio delle ragioni erariali.
Il primo principio espresso
dalla pronuncia, però, è quello
più innovativo e attuale anche
dopo l’inversione degli obblighi comunicativi, posti ora a carico dell’esportatore abituale.
Pare assumere notevole rilievo
il fatto che l’ufficio, in assenza di
de le cautele abituali sull’«anzianità di servizio» del sedicente esportatore abituale (non
può esserlo chi non è attivo da
almeno un periodo d’imposta),
così come quelle sul codice attività di chi rilascia la dichiarazione d'intento (al fine di accertarne la compatibilità con la
qualifica dichiarata).
I seguenti elementi, inoltre,
dovrebbero indurre a qualche
verifica aggiuntiva:
1 la mancanza di bilanci depositati al registro delle imprese;
1 l’andamento anomalo dei ricavi, soprattutto se posti in relazione all’entità del plafond che
ne potrebbe derivare in base a
una stima ancorché sommaria
(aspetto che l’organo accertatore aveva sottolineato nella vicenda in esame, ma che, evidentemente, in assenza di altri riscontri, i giudici non hanno valutato decisivo);
1 l’assenza di locali per l’esercizio dell’attività o di dipendenti;
1 l’anomalia dei mezzi e termini
di pagamento proposti rispetto
a quelli in uso.
ne dell’avviso di accertamento
effettuata solamente mediante
l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale se il
messo notificatore non specifica le ragioni per cui il destinatario è risultato irreperibile in
senso «assoluto» e non in senso «relativo». A richiedere
questo tipo motivazione rafforzata è stata la Ctp di Caltanissetta con la sentenza
637/1/2016 (presidente D’Agostino, relatore Zucchetto).
Nel caso di specie un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, eccependo di
non avere ricevuto la notifica
dell’avviso. Per l’ufficio, invece,
l’atto prodromico era stato ritualmente notificato in quanto
sulla relata il messo comunale,
con un timbro, aveva attestato di
essersi recato all’indirizzo indicato e di non aver rinvenuto il
contribuente in quanto irreperibile (notifica ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, integrato dall’articolo 60
del Dpr 600/1973 lettera e). Pertanto il messo ha depositato e affisso l’avviso di deposito all’albo
del Comune per otto giorni, senza dare avviso di ciò al contribuente con raccomandata con
avviso di ricevimento.
La notificazione dell’avviso
di accertamento è una procedura complessa. Al comma 1 dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 si
fa un richiamo generale alle
norme del Codice di procedura
civile, che va integrato con le
modifiche dettate dall’articolo
60 (norma speciale), con tutto
quello che comporta il difficile
rapporto tra una norma generale e una speciale.
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, «la
notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito
previsto dall’articolo 140 del
Cpc quando siano conosciuti la
residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi
(o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia
non risulta trasferito». In questo caso il messo notificatore
deposita la copia dell’atto nella
casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge
l’avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione (oppure ufficio o
azienda) del destinatario e glie-
ne dà notizia per raccomandata
con avviso di ricevimento.
Questo tipo di notifica viene
eseguita nel caso di «irreperibilità relativa» del destinatario e che
si differenzia da quella prevista
dalla lettera e), del Dpr 600/73
per l’«irreperibilità assoluta»
che ricorre tutte le volte in cui nel
Comune in cui deve eseguirsi la
notificazione non c’è abitazione,
ufficio o azienda del contribuente. In questo caso la notifica si
perfeziona con l’affissione dell’avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata nell’albo del comune, ma senza la necessità di
una successiva raccomandata.
Per la Ctp di Caltanissetta, se il
messo voleva scegliere questo
secondo tipo di notifica, meno
garantista nei confronti del contribuente non essendo previsto
l’invio della raccomandata informativa, doveva spiegare quali erano le ricerche che aveva effettuato e le ragioni per cui aveva
considerato il destinatario irreperibile in senso assoluto, anzicchè temporaneamente assente.
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