RASSEGNA STAMPA 2 – 7 Novembre 2016
Transcript
RASSEGNA STAMPA 2 – 7 Novembre 2016
RASSEGNA STAMPA 2 – 7 Novembre 2016 XII I LETTERE E COMMENTI Martedì 1 novembre 2016 GIOVANNI CASERTA * DOMENICO ZOTTA * ristabilire Cultura, lavoro e Matera 2019 Come la fiducia tra il fisco C he Matera sia «una città di cultura senza lavoro», è una verità. Vuol dire che cultura e lavoro non si identificano Si potrà rispondere che del lavoro in realtà esiste, che, legato al mondo della cultura, fa turismo e crea focaccerie, pizzerie, puccerie, bed and breakfast, case-vacanza e simili. Però, contemporaneamente, Matera, come tutto il Sud, ha un’alta percentuale di giovani, soprattutto diplomati e laureati, alla ricerca di lavoro e costretti a morire di inedia in famiglia, o a fare le valigie per altre terre più generose. Sono almeno quarant’anni che da taluni, a Matera, ci si affanna a dire che la cultura dà lavoro e che i Sassi avrebbero risolto il problema occupazionale della città. Così non è stato e non è. Evidentemente qualcosa non quadra. È facile lo slogan che suona più o meno così: “La cultura dà lavoro e ricchezza”. E c’è chi si gongola, perché il lavoro che darebbe la cultura è lavoro pulito, non fatto di frese, rumori, martelli pneumatici, trattori, stalle, ecc. Ne deriva il pericolo che si crei una mentalità fuorviante e persino snobistica e vanesia. A Matera io questa mentalità già la vedo, molto diffusa, almeno in certi ambienti elitari. Non sono pochi, in città, coloro che son portati a credere che Matera vale più di Firenze, Roma e Venezia. Non ha forse la sua Cappella Sistina? Io, in tutta sincerità, non credo che Michelangelo sia equiparabile ad un frescante. E non credo - perché a questo si mira - che il turismo culturale possa risolvere ogni problema, anche perché ancora non so in che cosa esso consista e che cosa faccia in concreto. Il turismo o è di massa e produce, o è culturale ed è in perdita. Ne è la prova la stessa città di Matera, che ha avuto sì, sull’onda del 2019, turismo, ma è tutto voluttuario. Un museo, una pinacoteca, una biblioteca costa, in immobili, impiegati e servizi, molto più di quanto dà. E’ vero, del resto, che spesso si arriva, soprattutto nel Sud improduttivo, alla loro chiusura. Voglio dire che la cultura produce e può produrre solo in forma indiretta, nel senso che, elevando il livello di intelligenza di una comunità, crea un nuova mentalità che può essere creatività, intraprendenza, investimento. Solo in questo senso fa sviluppo. Finora il binomio cultura-lavoro a Matera ha prodotto solo ristorazione e ricezione alberghiera. Non poteva essere diversamente. Al massimo si ci si può augurare che le stesse si sposino a civiltà, buona educazione e correttezza. Il che, almeno fino a questo momento, non sembra si riscontri. Può darsi che si tratti dello scotto che bisogna pagare all’inizio, quando gente impreparata, magari disperata, si getta a fare VISITA Turisti nei Sassi di Matera, patrimonio Unesco . quello per cui non è ancora pronta. Di certo c’è che, in questa prima fase, la sviluppo turistico, piuttosto caotico, ha favorito proprietari di seconde case o di semplici cantine e grotte, appena ristrutturate e presto affittate ad alti prezzi, fino a duemila euro al mese. E dei proprietari si dice essere spesso di provenienza esterna e non rassicurante. Contemporaneamente c’è stata la chiusura di una libreria, di una edicola storica, della Banca d’Italia, dell’APT, nonché una caduta verticale della biblioteca provinciale, dell’archivio di Stato, di qualche soprintendenza e simili, tutti in timore di chiusura. In soprammercato, mentre la periferia sembra appartenere ad altro mondo, non si trovano case da prendere in fitto e si riscontra un generale aumento dei prezzi, che non può non pesare sulle spalle dei residenti. Ho paragonato il fenomeno Matera ad un pallone che viene gonfiato a dismisura, con pericolo di scoppio. E se succedesse? Non si può ignorare che il turismo è fenomeno discontinuo ed aleatorio. In genere si dice che nessuna comunità (paese, regione, nazione) può reggersi su una economia monoculturale. Meno che mai per turismo, che può e deve dare un profitto aggiuntivo, non di più. Bisogna, in altre parole, che non si presuma di costruire un attico senza un primo, un secondo e un terzo piano, rappresentati da agricoltura, industria e commercio, capaci di andare verso il resto dell’Italia e verso l’Europa. Il che, però, non può non porre il problema delle infrastrutture, che sono ben altra cosa che una scuola di restauro, capace di dare solo qualche studente a pensione. A Matera, purtroppo, c’è chi - bene stante - pensa alla città come ad un’oasi di quiete catartica. C’è stato un membro del Comitato Matera 2019 che ha ritenuto l’isolamento della città tutto e solo psicologico (sic). A lui basta il trenino da fiera e da giostrina, quali sono le Fal a scartamento ridotto. Altri auspicano collegamenti solo su strada e con autostrade, pensando ad un trasporto di tipo individuale fatto per chi è ricco e non ha problemi economici. Qualche altro pensa alle ferrovie e agli aeroporti solo perché potranno trasportare turisti… da spennare. Noi, invece, vogliamo ferrovie, strade e aeroporti che trasportino, turisti sì, ma soprattutto operai e merci. Quando dico questo dico anche che Matera non si salva se non si salvano, insieme, la Basilicata e tutto il Sud. Vive, invece, la favola inversa, secondo la quale Matera 2019 si trascinerà tutta la Basilicata e tutto il Sud, portandoli fuori dalla secolare inferiorità. Matera 2019, in verità, è locomotiva troppo debole e fragile per assolvere ad un compito così storico. Il discorso va fatto in termini di sviluppo a largo raggio, che faccia di Matera non la motrice trainante, ma il centro di un intero processo rivoluzionario, che attraversi il cuore de Sud, cogliendo la felice posizione di Matera e della Basilicata, in cui, dissero i Borboni, pur “trovandos’in mezzo del Regno, vi si sperimenta piucché in altra Provincia il bisogno di numerose e facili comunicazioni”. Insomma, bisogna “forare” il Sud e la Basilicata, facendo di Matera un nodo e snodo ferroviario innanzitutto, nella linea di attraversamento dallo Ionio all’ Adriatico e al Tirreno, a partire dal completamento della Ferrandina-Matera, oggi monumento all’abbandono e alla insensataggine. A questo - mi risulta - si pensa in grandi centri di studio. Ma a questo, purtroppo, non pensa la città di Matera, o meglio la sua classe politica e dirigente, trasversalmente contenta di blaterare sulla presunta superiore bellezza della propria città, che, invece, nei secoli, non ha saputo e ancor oggi non sa far valere i suoi diritti e le sue necessità. Per ora ha solo un logo da esibire. Ma non basta. [* ex consigliere regionale, promotore della Associazione «Matera ferrovia nazionale»] FRANCESCA MESSINA * «Manteca» e i sussidi pubblici L o scandalo Manteca ha dimostrato ancora una volta spese dell'intera collettività e del nostro futuro, gli imquanto sia vero ciò che andiamo ripetendo da anni: prenditori senza scrupoli come quelli descritti nella recente l'esistenza di una classe imprenditoriale che vive indagine Manteca? Ribadiamo ancora una volta la nostra idea: solo ed esclusivamente di sussidi pubblici mette a le uniche ragioni per cui in Italia c'è tanto interesse per rischio la vita della nostra comunità, ed è pericolosa non l'accoglienza dei migranti sono due: la fame di fondi pubblici soltanto perché altera i normali meccanismi del mercato, ma di tante cooperative legate al Pd (oltre che alla criminalità anche e soprattutto perché deforma le dinamiche politi- comune), e la possibilità di immettere nel circuito economico co-elettorali. È fin troppo noto che Manteca, e il suo am- qualche spicciolo per finanziare la campagna elettorale di ministratore Michele Frascolla, siano molto vicini alla po- qualcuno. Uno stratagemma da politicanti che costerà mollitica ("amico delle istituzioni" dicono i media), ed in par- tissimo alla nostra società e pochissimo a chi ci governa. Lo sviluppo non può arrivare dal "buticolare vicini al Partito Democratico, siness" dei migranti, dalla riorganizpatrono di quasi tutte le amministrazioni zazione della nostra regione come un lucane. Inoltre, è fin troppo evidente che gigantesco dormitorio per stranieri (pel'attività svolta da Manteca, non soltanto raltro a spese dello stato, almeno per quella istituzionale di accoglienza dei qualche anno...); lo sviluppo stabile, migranti, ma anche quella "secondaria" duraturo e dignitoso può arrivare solo di promozione culturale sia tutta ascrida una classe imprenditoriale sana, che vibile alla divulgazione dei temi tipici sia capace - almeno - di captare il della sinistra del PD: l'immigrazione coturismo culturale e naturalistico e di me risorsa economica e culturale ed il vendere all'estero le nostre eccellenze, e ripopolamento dei nostri paesi con gli da una classe politica seria che sappia immigrati. Ora ci chiediamo: se il teorema accusatorio dei magistrati fosse POTENZA La sede di Manteca [foto T. Vece] conservare intatto il nostro territorio e le nostre comunità da speculazioni e vero, cosa dovremmo pensare di un imprenditore attivo nell'"accoglienza" che, mentre ruba milioni devastazioni. I Lucani sono stanchi del sistema che li governa di Euro speculando sul dramma dei migranti, rilascia in- e li deruba ogni giorno, che fa emigrare i giovani per terviste dicendo che la Lucania, grazie agli immigrati, può sostituirli coi migranti, che nega la casa alle ragazze madri diventare ricca? E, se il tremendo teorema della Procura fosse per regalarla agli stranieri, che annega di tasse gli imvero, cosa dovremmo pensare del presidente Pittella, ap- prenditori onesti per regalare contributi pubblici a quelli più partenente allo stesso partito di quell'imprenditore, che dice spregiudicati. I Lucani vogliono soluzioni dalla politica e non che vuole fare della Basilicata un grande campo profughi al sopportano più lo spettacolo indegno di una classe dirigente centro del mediterraneo? Quale sviluppo possono portare che si arricchisce mentre tutti gli altri sono sempre più milioni di nuovi poveri senza alfabetizzazione e senza niente poveri. da perdere? Quale ricchezza, se non quella (già molte volte [* Responsabile regionale Dipartimento immigrazione Fratelli d’Italia – denunciata) che sperano di guadagnarsi, per pochi anni e a Alleanza Nazionale] VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wMlQxMzozNToxNlojIyNWRVI= e i cittadini C ome per il Garante del contribuente anche il notaio nei lunghissimi secoli del Medioevo era una figura che si imponeva quasi soltanto per la sua capacità di persuasione, con una pressoché totale assenza di un valido sistema di coercizione predisposto dagli Stati dell’epoca largamente carenti sul piano della tutela della legalità. Quindi ilGarante del Contribuente, in materia tributaria, è un magistrato di persuasione e in quanto tale non emana sentenze. Del resto, oggi nel XXI secolo, un Giudice che rende giustizia sulle controversie insorte fra contribuente e fisco, già c’è: è il giudice delle Commissioni Tributarie, che già dal 1973 opera nel settore. Ecco perché ilGarante del Contribuente (in numero di uno per ogni regione) è scelto dal Presidente della Commissione Tributaria fra alti Magistrati, notai, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti dalla lunghissima esperienza professionale, dalla comprovata conoscenza della materia tributaria, dalle riconosciute capacità organizzative in materia di tutela della legalità, soprattutto nell’interesse del più debole. Detto ciò che è, aggiungiamo ciò che non è enon deve essere: non deve essere difensore tecnico del contribuente, il quale di conseguenza è necessario che sia assistito da un professionista già previsto dal sistema (spesso obbligatoriamente) per risolvere le difficoltà del cittadino nella fase di adeguamento alla legge ed, eventualmente, nella successiva fase conflittuale con l’ente impositore. L’opera delGarante del Contribuente deve, invece, prefiggersi l’altra finalità addirittura più importante: quella rivolta a consolidare il rapporto di fiducia che deve intercorrere fra ogni italiano e l’amministrazione finanziaria, mentre quella del difensore tecnico è quella di prestare assistenza in materia tributaria, non solo nella fase contenziosa con il fisco, ma anche in quella pre- contenziosa della vita del cittadino, che in quanto tale, è tenuto a rispettare sempre la normativa tributaria. Quindi fiducia: ecco la caratterizzazione che fa comprendere quale sia lo spirito che deve improntare di se le finalità del lavoro del Garante del Contribuente. Fiducia nello stato da parte del cittadino. Fiducia nel cittadino da parte dello stato. E ciò, anche se, malauguratamente, troppo spesso i politicanti, che la nostra povera Italia governano, di recente hanno fatto di tutto (in materia di tributi) per convincerci che «pagare le tasse è bello» e che «bisogna pagare tutti per pagare meno», laddove ora ci si trova a pagare tutti (o quasi) per pagare ... di più. E questo non è certo bello. Perché nei secoli si è consolidato questo deprecabile rapporto di sfiducia fra fisco e contribuente? Non si sa bene perché. Ma non si è molto lontani dal vero se si pensa al fatto che è tradizionalmente e fortemente consolidata la convinzione che il potere impositivo del governante (sia esso il Re, l’Imperatore o il Principe medioevale, o anche l’assetto istituzionale baTASSE Agenzia delle Entrate sato su una Costituzione) di per se viene sempre considerato come potere assoluto al quale non ci si può sottrarre e quindi deve essere recepito come una calamità biblica, che non può non essere accolta se non con la dovuta rassegnazione, essendo consentito farvi fronte con ogni mezzo, anche se illecito. Per cui, pur essendo guidati da un governo costituzionale, il recente appello ad accogliere con «fiducia» l’imposizione fiscale, viene preso come un atto di sottile ipocrisia, ed il Garante del Contribuente (delegato, al contrario, a rafforzare la reciproca fiducia fra Ente impositore e contribuente) viene visto come il paravento dietro il quale si nasconde la vera volontà di continuare a perseguitare il povero e tartassato cittadino attinto dalla ben nota fame di tasse ... fame di chi comanda. Ciò nondimeno, quello dell’evasore resta sempre un comportamento altamente immorale. E poi - ma questo sono ben pochi a riconoscerlo qui nella nostra allegra penisola – c’è da soggiungere che al pari dell’immoralità dell’evasore delle imposte, ve n’è per lo meno un’altra parimenti odiosa: quella del lavoratore che, incontrollato, non esegue il lavoro per il quale è regolarmente retribuito. Ed a questo punto ci si chiede: ma esiste qui in Italia il «garante del lavoratore»? Perché è per fortuna incontestabile che, come sono la stragrande maggioranza coloro che pagano i tributi dovuti, sono altrettanto in percentuale fortemente preponderante coloro che lavorano come e quanto dovuto. Comunque, non so a quanti di voi, inpoche parole ed in pochi minuti,io sia riuscito a spiegare cos’è ilGarante del Contribuente,girando un po’ dappertutto, per tentare di fare giusta luce su questo sfortunato Carneade, c’è da prendere atto che la sua importante funzione continua ad essere del tutto sconosciuta persino fra gli operatori tributari. Questa volta, è sperabile che si è riusciti almeno a trasmettere al lettore l’elementare concetto che l’ufficio del Garante non è uno studio di consulenza tributaria individuale, ma la funzione è prevista dalsistema per esaminare e valutare giuridicamente fatti concreti denunziati in quanto lesivi dell’interesse del singolo contribuente, ed al contempo dell’interesse generale, in quanto sconvolgono quel rapporto di fiducia dall’attuale governo più volte invocato. Si tratta di un’attività svolta in piena autonomia senza obbligo di dover rendere conto a nessuno, con l’unico compito di presentare periodiche relazioni al Ministro delle Finanze e al Parlamento, dirette ad illustrare come si evolve il rapporto fiscocontribuente nella regione di competenza, e di illustrare auspicabili proposte migliorative.Il tutto senza oneri di sorta per il cittadino, né tanto meno per compensare chi è investito di questa funzione, che è svolta in sostanza gratuitamente. [* garante del contribuente di Basilicata] •• X CRONACHE L’INCHIESTA DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 LA RICOSTRUZIONE IL LISTINO PREZZI IL POOL AVREBBE TENTATO DI ESTORCERE DENARO A TRE GRANDI IMPRESE LA TARIFFA PER COMPRARE UNA SENTENZA ERA DI CIRCA 5MILA EURO LA TANGENTOPOLI DEI GIUDICI L’AVVOCATO VASSALLO LIBERO DOPO 7 MESI IN CELLA L’«aggiustaprocessi» viene scarcerato Dovrà restituire 140mila euro al Fisco di PAOLO VERRI – MILANO – È DI NUOVO libero Luigi Vassallo, l’ex giudice tributario e avvocato cassazionista finito sotto accusa perché avrebbe «aggiustato processi» a favore degli imprenditori disposti a pagare. A revocare gli arresti domiciliari per il professionista, conosciuto anche per la sua attività di docente a contratto dell’Università di Pavia, per aver presieduto l’Osservatorio della Mediazione tributaria per conto dell’Agenzia delle Entrate e per il suo lavoro in organismi di vigilanza di grandi gruppi industriali, è stato il gup Gennaro Mastrangelo. Secondo i pm milanesi Eugenio Fusco e Laura Pedio, che per mesi hanno indagato su di lui prima dell’arresto, nel dicembre del IN TANTI CASI era lo stesso Vassallo, accusato di corruzione in atti giudiziari e induzione indebita, a fornire ai colleghi il canovaccio di quelle decisioni, che «liberavano» gli imprenditori evasori dalle loro pendenze verso l’Erario. La «tariffa» per i complici – la commercialista monzese Marina Seregni (che ha patteggiato 3 anni e 3 mesi) , il commercialista Luigi La polizia entra in casa per accertare una rapina e trova marijuana Via Don Andreoli ·Arrestato un 33enne brasiliano venerdì alle 22.30 in via Don Giuseppe Andreoli: gli agenti hanno scoperto che aveva 8 piante di marijuana in casa durante un intervento per l’aggressione ai due coinquilini italiani che poco prima erano stati aggrediti in strada da tre banditi stranieri Rientrano nell’alloggio e lo trovano svaligiato Via pc, tv, oro e scooter Viale Certosa A CASA L’ex giudice tributario e avvocato cassazionista Luigi Vassallo, 58 anni (Newpress) IL SISTEMA Soldi degli imprenditori per i colleghi corrotti nascosti nei cesti natalizi 2015, Vassallo era la «mente» di un pool di giudici tributari, «reclutati» per truccare i loro verdetti in cambio di denaro. in breve Pellini, ex componente della commissione tributaria regionale e l’avvocato Gianfranco Vignoli Rinaldi, ex giudice della commissione tributaria provinciale – di solito era di 5mila euro. Fantasioso anche il metodo con cui veniva recapitata: la storica segretaria di Vassallo ha raccontato che il denaro veniva consegnato nei cesti natalizi. A Vassallo, però, restava la maggior parte delle mazzette. Tre sono i casi finiti sotto la lente dei pm milanesi. I tentativi di estorcere denaro al colosso della chimica Dow Europe (sono stati gli avvocati del gruppo a denunciare Vassallo, che è stato arrestato in flagranza proprio nello studio Crowe Howarth Saspi), alla Swe –Co e la richiesta di 60mila euro all’imprenditore Matteo Invernizzi, titolare della Eurocantieri. E proprio nell’ambito di quest’ultimo processo, celebrato con rito abbreviato, Vassallo, che dopo 7 mesi nel carcere di Opera dal luglio scorso era ai domiciliari, ha potuto riguadagnare la libertà. L’ex giudice tributario, difeso dall’avvocato Fabio Giarda, si è anche impegnato a versare all’Agenzia delle Entrate e al ministero dell’Economia un risarcimento di 140mila euro. In caso di condanna definitiva, poi, in base alla legge anti-corruzione del 2015, Vassallo dovrà risarcire anche il denaro «indebitamente percepito« dall’imprenditore, che nel frattempo ha patteggiato una condanna a 2 anni e 3 mesi. Si tornerà in aula il 2 dicembre e il futuro per Vassallo, già condannato a 4 anni e 8 mesi per gli altri due episodi di corruzione, potrebbe complicarsi ulteriormente. ·Furto in abitazione in viale Certosa ieri sera ai danni di una coppia di italiani, lui di 56 e lei di 43 anni. Sul posto la polizia. Tra le 20 e le 23, quando i due erano fuori casa, i ladri hanno forzato la finestra e rubato pc, gioielli e tv, oltre allo scooter che era custodito nel garage. L’auto si ribalta in strada per cause da accertare In quattro all’ospedale Via Appennini ·Incidente in via Appennini all’angolo con via Cilea, ieri alle 17. Un Opel Astra con a bordo 4 persone si è ribaltata per cause ancora da accertare. Accompagnati al Fatebenefratelli una donna di 26 anni e il suo bimbo di 2. Al Niguarda un uomo di 52 e il figlio di 13. Tutti in giallo. IL BLITZ «NO ALLO SFRUTTAMENTO». L’IRA DEI CLIENTI Studenti del Cantiere al McDonald’s VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wN1QxNDowOTowN1ojIyNWRVI= BLITZ di studenti e militanti del centro sociale Il Cantiere, con parrucche rosse e nasi da clown, al McDonald’s di San Babila contro l’accordo di alternanza scuola lavoro tra la multinazionale e il ministero della Istruzione (stage nei locali della catena). «No allo sfruttamento» lo slogan. Qualche cliente non ha gradito. 4 FISCO & CONTRIB UENTI Lunedì 7 Novembre 2016 Rateazioni e compensazioni: inattuate le disposizioni che ne prevedono l’estensione Pagare? Vorrei, ma non posso DI Pagina a cura MICOL DE CARLO orrei, ma non posso»… Il ritornello ricorda il tormentone dell’estate ma è decisamente meno allegro, dato che a cantarlo è il contribuente accertato e diligente il quale, pur volendo pagare subito quanto intimato nell’avviso di accertamento, magari utilizzando in compensazione un credito che a sua volta vanta nei confronti della pubblica amministrazione, si trova a fare i conti con la mancata completa attuazione delle norme in materia di rateazione e compensazione tributaria. Certo, se vuol far pace col Fisco, la strada è spianata: in caso di acquiescenza all’avviso di accertamento, definizione delle sanzioni e mediazione, il contribuente può chiedere di pagare a rate quanto dovuto, e può utilizzare in compensazione sia i crediti risultanti da dichiarazione, sia quelli di natura privatistica vantati nei confronti della pubblica amministrazione; anche il pentimento tardivo è agevolato, essendo rateazioni e compensazioni ammesse pure in sede di conciliazione giudiziale. Se però il contribuente vuole difendersi impugnando l’avviso di accertamento, e non può pagare subito il dovuto (generalmente, un terzo delle imposte accertate) o non può ottenere la sospensione del pagamento mancandone i presupposti (cioè l’esistenza di un pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto), non ha altra scelta che far scadere i termini per il pagamento (il che tra l’altro, in caso di avvisi di accertamento o liquidazione di imposta di registro, comporta l’irrogazione di un’ulteriore sanzione del 30%), lasciare che la riscossione venga affidata a Equitalia, e rivolgere a quest’ultima la richiesta di dilazione, peraltro subendo l’ingiusto aggravio di interessi di mora e aggio di riscossione. Stesso dicasi per il prosieguo del giudizio: delle ulteriori somme eventualmente dovute in seguito alla sentenza sfavorevole della Commissione tributaria provinciale o regionale o della Cassazione, il contribuente non può chiedere la rateazione, se non quando entra in gioco l’agente della riscossione. E sì che, con l’art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 23/2014, il legislatore aveva delegato il governo a introdurre, tramite decreti legislativi da adottarsi entro 15 mesi dall’entrata in vigore della legge medesima, «disposizioni volte ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei «V Rateazioni e compensazioni claudicanti Norme Art. 6, comma 5, lett. b), legge 23/2014: «Il Governo è delegato a introdurre disposizioni volte ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari in particolare: b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell’atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione…» Art. 8 legge 212/2000: «1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione 6. Con decreto del ministro delle finanze… sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo… 8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge 400/1988, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione» debiti tributari… consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell’atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti per legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione». Peccato però che tale norma sia rimasta inattuata, nonostante l’emanazione del dlgs 159/2015 che però, sul punto, nulla ha previsto. Peggio ancora va sul fronte della compensazione, dato che è dalla fine dello scorso millennio (o dall’inizio di questo… la questione è oziosa) che si attende la completa attuazione del principio sancito dall’art. 8, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) a tutela dell’integrità patrimoniale: «l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione». Semplice e chiaro! Peccato per quei commi 6 e 8, che demandavano ad appositi regolamenti la disciplina applicativa di tale istituto, e peccato soprattutto che, nonostante l’art. 18 dello Statuto avesse concesso un anno e mezzo di tempo per l’emanazione dei decreti attuativi, questi non siano mai stati adottati. Non che la compensazione in ambito tributario sia esclusa: come noto infatti i crediti per imposte risultanti dalle dichiarazioni, siano essi rela- Scadenza per l’emanazione dei decreti attuativi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge delega (quindi entro il 27/6/2015) Note 18 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto (quindi entro il 1/2/2001) I previsti decreti non sono mai stati emanati. Il diritto alla compensazione è stato disciplinato caso per caso senza attuarne l’applicazione generalizzata. I crediti derivanti dall’accoglimento di istanze di rimborso o da sentenze di annullamento di accertamenti per i quali erano stati fatti pagamenti in pendenza di giudizio, non possono essere utilizzati in compensazione se non in sede di materiale erogazione del rimborso e solo per pagare debiti iscritti a ruolo tivi a Irpef, Irap, Ires, Iva (ma anche i crediti Inps e Inail), possono essere utilizzati, in sede di versamento tramite modello F24, per pagare debiti della stessa o diversa natura (anche Imu e Tasi), pur con delle limitazioni relative agli importi massimi compensabili o delle procedure formali da rispettare per ottenerne la compensabilità; passi avanti sono stati fatti anche sul fronte dell’utilizzabilità dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione per forniture di beni o servizi (che però possono essere utilizzati, previa certificazione della loro esistenza da parte dell’ente debitore, solo per pagare somme oggetto di iscrizione a ruolo, o per quelle risultanti da istituti definitori della pretesa tributaria: acquiescenza o adesione all’accertamento, definizione delle sanzioni, mediazione e conciliazione giudiziale, e non ad esempio per i versamenti delle imposte risultanti da dichiarazione o per i pagamenti provvisori in pendenza di ricorso contro l’accertamento); ma la completa attuazione della norma è ancora lontana. Basti pensare, oltre alle limitazioni appena citate, alla compensabilità dei crediti da rimborso di cui all’art. 28-ter del dpr n. 602/1973: non solo il credito è utilizzabile unicamente per pagare debiti già iscritti a ruolo, ma soprattutto è utilizzabile solo in sede VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wN1QxNDoxNDo0M1ojIyNWRVI= Il dlgs n. 159/2015, asseritamente attuativo anche di tale disposizione, non ha previsto alcunché in merito alla rateazione degli accertamenti esecutivi, possibile solo nei casi di acquiescenza o adesione all’accertamento, definizione sanzioni, mediazione e conciliazione giudiziale, ma esclusa per i pagamenti in pendenza di giudizio o all’esito dello stesso di materiale erogazione del rimborso, cioè non basta che il rimborso sia stato convalidato dall’Ufficio, è necessario che le relative somme siano state rese disponibili; ma è evidente che quando le somme attese dal contribuente sono finalmente disponibili, egli può utilizzarle direttamente senza bisogno di passare per la compensazione, e quindi l’utilità della norma è a senso unico (agevolare la riscossione). Si pensi infine al caso del contribuente vittorioso nel contenzioso contro l’avviso di accertamento, cui spetta la restituzione delle somme provvisoriamente versate in pendenza di giudizio: anche in questo caso, fino alla materiale erogazione del rimborso, il contribuente non può utilizzare tale credito, nemmeno per effettuare altri pagamenti parziali dovuti in pendenza di altri giudizi. Il fatto che il legislatore non abbia provveduto peraltro non significa che il contribuente non possa opporre la compensazione perlomeno in sede giudiziale: come riconosciuto dalla Suprema corte di cassazione (sentenza n. 22872/2006) e dalla giurisprudenza di merito (cfr ad es. Comm. trib. prov. Napoli, sentenza n. 338 del 10/10/2006 e Comm. trib. reg. Lazio, sentenza n. 288 del 17/7/2007), l’inerzia del governo nell’emanare la normativa di attuazione non può ridondare a svantaggio del contribuente impedendogli di concretizzare il diritto alla compensazione delle obbligazioni tributarie previsto in modo chiaro e preciso, oltre che incondizionato, dal legislatore dello Statuto. L’impedita compensazione può essere inoltre censurata sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà sancito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’ art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali norme sanciscono il principio del diritto di ognuno al pacifico godimento dei propri beni, diritto che viene evidentemente violato se il contribuente viene costretto a sborsare delle somme di cui l’amministrazione è già in possesso, e per di più con gli interessi, nell’attesa che un giorno lontano gli vengano restituite (con interessi inferiori). Anche in questo caso l’omessa adozione dei regolamenti attuativi disciplinanti la compensazione non può costituire una valida giustificazione alla violazione di tale diritto: anzi, ai sensi della giurisprudenza della Corte Edu, tale violazione si riscontra vieppiù quando il comportamento omissivo delle autorità statali costituisca la violazione di un obbligo imposto dal diritto interno, come in questo caso. © Riproduzione riservata 30 Giovedì 3 Novembre 2016 I M P O S T E E TA S S E Il decreto fiscale introduce una nuova disciplina per le dichiarazioni integrative a favore Più tempo per le correzioni Iva Stessi termini dell’accertamento. Il recupero è limitato DI P FRANCO RICCA iù tempo al contribuente per correggere gli errori in materia di Iva commessi a proprio danno. La possibilità di presentare anche la dichiarazione integrativa «a favore» entro i termini di decadenza dell’accertamento, riconosciuta dal recente dl n. 193/2016, sia pure con la preclusione al recupero diretto del credito se la presentazione è intempestiva, dovrebbe comportare il superamento dell’interpretazione secondo cui la domanda di rimborso c.d. «anomalo» non può essere presentata oltre il termine biennale previsto dall’art. 21 del dlgs n. 546/1992. Questa la prospettiva che sembra aprirsi a seguito della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative introdotta dal citato dl 193/2016, il quale, com’è noto, ha distintamente regolato la materia, finora disciplinata uniformemente per il settore delle imposte dirette e per l’Iva nell’ambito dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del dpr 322/98. In particolare, per quanto riguarda l’Iva, la materia è ora regolata dai nuovi commi 6-bis e 6 ter inseriti nell’art. 8 del predetto dpr 322/98, i quali stabiliscono che: - salva l’applicazione delle sanzioni e fermo restando l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso, le dichiarazioni dell’Iva possono essere integrate per correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore debito o di un minor credito (errori a danno del contribuente), oppure l’indicazione di un minor debito o di un maggior credito (errori a danno dell’erario), non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del dpr n. 633/72 per la notifica degli accertamenti (art. 8, comma 6-bis) - l’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione orizzontale, oppure chiesto a rimborso qualora ricorrano, per l’anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti dell’art. 30 del dpr 633/72 (art. 8, comma 6-ter). La nuova disciplina pone dunque l’interrogativo sulle modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione integrativa, allorché questa è intempestiva, ossia è presentata oltre il termine indicato nel comma 6-ter. In attesa dei chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, si osserva che la sola risposta possibile parrebbe essere la presentazione di un’istanza di rimborso che andrà a completare l’azione correttiva esercitata dal contribuente mediante la dichiarazione integrativa «a favore» istanza che dovrebbe essere presentata entro un termine che, secondo logica, non dovrebbe essere minore a quello stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, pena la vanificazione della previsione del comma 6 (anzi, vi sarebbero elementi per poter sostenere addirittura l’applicabilità di termini più ampi). Ecco, dunque, che è ipotizzabile il superamento della tesi dell’applicabilità della norma residuale dell’art. 21 del dlgs n. 546/1992 sul processo tributario, che prevede in via generale il termine di decadenza biennale laddove manchino specifiche disposizioni al riguardo. Del resto, sostenere che la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione integrativa Iva soggiacerebbe al termine di decadenza biennale, mentre il credito derivante dalle dichiarazioni integrative del settore reddituale è rimborsabile nel più ampio termine di cui all’art. 43 del dpr 600/73, implicherebbe un trattamento deteriore del diritto soggettivo nascente dalle disposizioni sull’imposta armonizzata, che parrebbe contrastare con il principio di equivalenza immanente nell’ordinamento dell’Ue. La sopra delineata disciplina non potrebbe comunque caducare le decadenze previste dalla normativa nazionale, ad esempio con riguardo alla limitazione temporale dell’esercizio del diritto alla detrazione, che in base alla disposizione del comma 1 dell’art. 19 del dpr 633/72, ritenuta legittima dalla corte di giustizia Ue, va azionato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui il diritto è sorto. Allo stesso modo, il diritto di recuperare l’imposta indebitamente applicata in misura superiore a quella dovuta mediante il rimedio interno della nota di variazione, rimane soggetto, nelle ipotesi contemplate dall’art. 26, terzo comma, del dpr 633/72, al rispetto del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione ivi previsto, decorso il quale occorrerebbe passare attraverso la dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso. © Riproduzione riservata Il decreto sul sito www.italiaoggi.it/ documenti Unione Montana delle Valli dell’Ossola STAZIONE UNICA APPALTANTE ESTAR Via San Salvi 12 - Firenze Bando di gara per estratto È indetta procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione della durata di 24 mesi per la fornitura di sistemi laser per oculistica (in service triennale ed in acquisto) da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, in tre lotti separati (importo totale a base d’asta: € 12.061.200,00 IVA esclusa (Lotto 1 CIG 6824920626 – Lotto 2 CIG 6824955309 – Lotto 3 CIG 682497645D). Il Bando di gara è stato inviato alla GUUE il 24/10/2016. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 07/12/2016. Gli atti di gara possono essere visionati sul sito: http://start.e.toscana.it/estar. Il Direttore U.O.C. Attrezzature Sanitarie Dr.ssa Marta Bravi Avvisi di Pubblicità legale su Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana Via Burigozzo 8, 20122 Milano Tel. 02/58219511-516 Fax 02/58305643 Lazio Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma tel 06/69760854 Fax 06/6781314 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli tel 081/5603291 fax 081/5603708 Calabria e Sicilia Gds Media & Communication Srl Via Lincoln 19- 90133 Palermo tel 091/6230511 fax 091/6230524 AVVISO DI GARA ESPERITA L’Autorità Portuale della Spezia rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale dipendente A.P. Codice CIG 6570916B69. Deliberazione di aggiudicazione nr.46/16 del 21.10.2016. Aggiudicataria è risultata la società Qui! Group SpA con sede legale in Genova (GE) 16121 Via XX Settembre 29/7, per l’importo biennale stimato di €.106.687,00 (ribasso 18,01% sul valore facciale del buono). Le società partecipanti sono state 3, di cui escluse 0. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità Portuale della Spezia - Dipartimento Tecnico - via del Molo 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320. Il Responsabile unico del procedimento dott. Maurizio Pozella www.italiaoggi.it REGIONE SICILIANA ESTRATTO BANDO DI GARA Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - Via Imperatore Federico n. 70 – 90143 Palermo – tel. 0917078461- sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE. Oggetto della gara: Servizio triennale evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo Lavoro SILAV della Regione Siciliana. C.I.G.: 6818430A6D - C.U.P.: G71E16000280002. Importo complessivo posto a gara: Euro 1.050.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’opzione di cui al punto II.2.2 del bando di gara. Il valore posto a base d’asta, determinato sulla durata contrattuale di 36 mesi, è pari a Euro 1.050.000,00 IVA esclusa. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 12/12/2016 c/o Ente Appaltante. Responsabile del procedimento: Dott. Antonino Speciale. Data spedizione alla GUUE: 30/09/2016. Bando integrale: disponibile sul sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE Il Dirigente Generale Maria Antonietta Bullara VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMy0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wM1QxNToxMjoxMVojIyNWRVI= Avviso di gara CIG 683950386B Unione montana delle Valli dell’Ossola - Stazione Unica appaltante, Via Romita 13 bis, 28845 – Domodossola (VB) Italia, tel. 0324 226631 Fax 0324 226666 e-mail certificata: [email protected] - Sito internet: www.umvo.vb.it - Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. Centro di costo: Comune di Domodossola. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la Concessione di lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di adeguamento e ristrutturazione del Centro sportivo comunale di Domodossola e per la gestione dello stesso. Entità della concessione: Euro 10.091.000,000 Iva esclusa. Durata: 20 anni AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri specificati nel Disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: entro il 12/12/2016. Trasmesso alla G.U.C.E.: il 21/10/2016. Il Responsabile del procedimento della Stazione unica appaltante Coccato Aldo. Azienda Sanitaria Locale Novara viale Roma, 7 – 28100 Novara Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519 www.asl.novara.it [email protected] AVVISO DI AGGIUDICAZIONE Si rende noto che l’A.S.L. NO di Novara, con determinazione n. 1176 del 07.09.2016, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta numero 6297273 (criterio di aggiudicazione: prezzo più basso) per l’affidamento del servizio di vigilanza, per un periodo di mesi 48 (quarantotto), suddiviso nei seguenti lotti: <lotto 1 servizio di vigilanza A.S.L. NO e A.S.L. VCO - CIG n. 6544355C94 - importo complessivo pari a € 1.625.832,00 oltre I.V.A. di competenza; <lotto 2 servizio di vigilanza A.S.L. BI e A.S.L. VC - CIG n. 6544358F0D - importo complessivo pari a € 2.183.733,00 oltre I.V.A. di competenza. Entrambi i lotti sono stati aggiudicati in capo alla Ditta Nord Ovest Union Security s.r.l. L’edizione integrale del presente avviso è disponibile sul sito della Stazione Appaltante www.asl.novara.it. Borgomanero, 20.10.2016 Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Antonella Valsesia 28 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Lunedì 7 Novembre 2016 - N. 307 FISCO E SENTENZE www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Accertamento. Secondo la Ctr Lombardia è improprio invocare l’articolo 37-bis del Dpr 600 per riqualificare le due operazioni La cessione ravvicinata non è abuso Legittimo il conferimento di ramo d’azienda seguito dopo pochi giorni dalla vendita delle quote Andrea Barison pIl breve lasso di tempo inter- corso tra il conferimento di un ramo di azienda e la cessione delle partecipazioni ricevute non è sufficiente per considerare l’operazione elusiva e per riqualificarla come cessione di azienda. Lo stesso legislatore ha stabilito che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non è un abuso del diritto. Ad affermarlo è la sentenza 4162/36/2016 della Ctr Lombardia (presidente Raineri, relatore Staunovo Polacco). La vicenda scaturisce dagli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, conseguentemente alla riqualificazione di una operazione societaria effettuata nel 2007. Nello specifico la società aveva conferito un ramo di azienda in una società di nuova costituzione e, a distanza di pochi giorni, aveva ceduto le quote di partecipazione ricevute avvalendosi del regime di tassazione ridotta previsto dall’articolo 58, comma 2, LA NORMATIVA I giudici ricordano che il beneficio della non imponibilità parziale della plusvalenza è dettato dal legislatore del Dpr 917/1986 (tassazione della plusvalenza limitatamente al 40 per cento). L’amministrazione finanziaria, facendo leva sull’articolo 37bis del Dpr 600/1973, ha ritenuto che l’operazione così struttu- rata fosse elusiva e che dovesse essere riqualificata come cessione di ramo di azienda con la conseguente tassazione dell’intera plusvalenza realizzata. All’epoca della vertenza era applicabile la disposizione antielusiva prevista dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973. Oggi questo articolo è stato abrogato dal Dlgs 128/2015, il quale ha aggiunto nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) l’articolo 10bis che definisce il concetto di abuso del diritto. I contribuenti, conseguentemente, ricorrono in primo grado ritenendo che l’articolazione dell’operazione posta in essere non configuri una fattispecie elusiva. I giudici di primo grado accolgono il ricorso e annullano gli avvisi di accertamento. Per i giudici della Ctp nel ca- so in esame non si concretizza abuso del diritto, anche perché l’operazione è espressamente disciplinata dall’articolo 176, comma 3, del Dpr 917/1986, il quale esclude che rientri tra le operazioni elusive disciplinate dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973. L’amministrazione finanziaria propone appello ma la Ctr lo respinge, confermando la decisione dei primi giudici e condannando il fisco anche al pagamento delle spese processuali. Per i giudici l’agenzia delle Entrate non ha spiegato perché nel caso in esame fosse applicabile l’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 che prevede la riqualificazione dell’operazione da conferimento a cessione di ramo di azienda. L’articolo 176, comma 3, del Dpr 917/1986, osserva il colle- LA PAROLA CHIAVE Abuso del diritto 7Si realizza quando si consegue in modo indebito un vantaggio fiscale che, in realtà, non è previsto dal diritto tributario. Si tratta di abuso quando si pongono in essere delle operazioni perfettamente lecite dalle quali si ritrae un vantaggio fiscale illegittimo. Si può dire che l’abuso del diritto in ambito fiscale inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e finisce quando si è in presenza di vantaggi riconducibili all’evasione del contribuente gio, prevede espressamente che il conferimento dell’azienda in continuità fiscale, come nel caso di specie, e la successiva cessione delle partecipazioni, ottenute per godere della tassazione ridotta della plusvalenza, non costituisce operazione elusiva. Il fatto che la cessione delle partecipazioni fosse avvenuta a breve distanza dal conferimento non assume alcuna rilevanza. I giudici, quindi, concludono che l’operazione non possa ricadere nella norma antielusiva, sottolineando che il beneficio della non imponibilità parziale della plusvalenza è espressamente voluto dal legislatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Fisco internazionale. In contrasto con la posizione dell’Agenzia, la Ctp Frosinone nega la retroattività del Dl 78/2009 sui termini per l’accertamento Quadro RW omesso ante 2009, no al raddoppio Giorgio Gavelli pL’atto di contestazione riportante sanzioni relative all’omessa compilazione del quadro RW di disponibilità finanziarie detenute nel 2006 in un paese all’epoca considerato black list (Repubblica di San Marino) è nullo perché, nel caso specifico, non opera il raddoppio dei termini previsto dal comma 2-ter dell’articolo 12 del Dl 78/2009. L’applicazione della norma a periodi precedenti al 2009, infatti, contrasterebbe con l’articolo 3, comma 1, del Dlgs 472/1997 (principio di legalità), secondo cui «nessuno può essere assog- gettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione». La decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (sentenza 476/02/2016, presidente Ferrara, relatore Pacetti) rafforza un orientamento giurisprudenziale contrario alla posizione delle Entrate. L’Agenzia, infatti, ha sempre ritenuto la “stretta” operata dal Dl 78/2009 come «di natura procedimentale» e, quindi, sostanzialmente retroattiva (circolare 27/E/2015). L’articolo 12 del Dl 78/09 prevede, in sintesi, che: 1 gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte); 1 in questo caso le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative sono raddoppiate (comma 2, seconda parte); 1 per l’accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati (comma 2-bis), così come sono raddoppiati i termi- ni per accertare le violazioni commesse in tema di monitoraggio (comma 2-ter). Il tema è emerso con prepotenza anche nella recente voluntary disclosure, ai fini della quale era fondamentale comprendere quali violazioni fossero ancora accertabili dagli uffici e quali no. L’articolo 5-quater, comma 4, del Dl 167/1990 (modificato, da ultimo, dal Dl 192/2014) prevedeva la disapplicazione del raddoppio solo a determinate condizioni, e solo nell’ambito della collaborazione volontaria. Nel caso di specie, l’atto di constatazione (datato 2015) ri- guardava titoli detenuti nel 2006 in una banca sammarinese, non indicati a quadro RW e con cedole, dividendi e plusvalenze non dichiarati. La dottrina prevalente e buona parte della giurisprudenza hanno sempre nutrito significative perplessità sulla retroattività “ante-2009” della presunzione sulla costituzione “in nero” di investimenti e attività detenuti nei paradisi fiscali e sull’applicabilità a tali periodi d'imposta del raddoppio dei termini per le violazioni del monitoraggio e dei termini e delle sanzioni per quelle dichiarative. Un nutrito numero di decisioni di merito, infatti, ha bocciato questa estensione temporale, ritenendo la modifica intervenuta nel 2009 come di «natura sostanziale», e non semplicemente procedimentale, e pertanto inapplicabile al passato. Tra le altre si segnalano le seguenti sentenze: Ctp Lecco 267/1/2016 e 103/04/12; Ctp Vicenza 61/03/12; Ctp Varese 96/12/13; Ctp Reggio Emilia 566/3/14; Ctp Mantova 100/2/2016; Ctp Milano 178/2/13, 4753/12/14 e 9234/8/2015; Ctr Firenze 989/29/15; Ctr Lombardia 1836/35/2016, 4382/27/2015, 3878/20/14 e 3194/45/14. In senso contrario, invece, si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 5626/27/14. © RIPRODUZIONE RISERVATA Procedura. Attività giudiziarie fuori dall’esenzione Contributo unificato dovuto dalla Onlus che fa ricorso al Tar Luca Benigni Gianni Rota pI processi originariamente avviati senza obbligo di pagamento dell’imposta di bollo mantengono il regime di esenzione anche per il contributo unificato. Tuttavia l’esenzione per le Onlus non riguarda le attività di natura giudiziaria e, dunque, non si applica in caso di presentazione del ricorso promosso di fronte al Tar. Così si esprime la Ctr Lombardia 4991/44/2016 (presidente e relatore D’Agostino). Nel caso in esame una Onlus ricorre al Tar senza versare il contributo unificato, appellandosi all’articolo 27-bis, allegato B-tabella del Dpr 642/1972, secondo cui tutti gli atti posti in essere dagli enti non profit sono esenti da imposta di bollo. Inoltre, il successivo articolo 10 del Dpr 115/2002 estende l’esenzione dal contributo unificato a quei processi già esenti da bollo. Per il combinato disposto, dunque, secondo la ricorrente nulla è dovuto. La segreteria del Tar, però, le invia ugualmente l’invito al pagamento del contributo unificato, prontamente impugnato dalla Onlus davanti alla Ctp. In via principale, la ricorrente invoca il combinato disposto e, in via subordinata, la lesione dei principi costituzionali per discriminazione. La replica è decisa. Secondo il Tar l’esenzione assoluta da imposta di bollo per le Onlus, che ha portata circoscritta senza possibilità di differente interpretazione, riguarda solo atti e provvedimenti di specifici procedimenti amministrativi, tra cui non sono compresi i processi avviati innanzi al Tar. Inoltre, non può essere invocata la lesione di principi costituzionali in quanto la norma non è discriminatoria. La Ctp accoglie il ricorso introduttivo sul motivo assorbente dell’esenzione da imposta di bollo spettante alle Onlus. A quel punto viene proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado e la Ctr Lombardia dà torto alla contribuente per i seguenti due motivi: 1 solo gli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni e attestazioni, posti in essere o richiesti dalle Onlus sono esenti da imposta di bollo (articolo 27-bis, allegato B-tabella del Dpr 642/72) e, dunque, mancando il riferimento ad attività di natura giudiziaria in qualsivoglia sede e forma esplicate, l’esenzione da imposta di bollo ha una portata circoscritta; 1 l’esenzione da contributo unificato in base all’articolo 10 del Dpr 115/2002 riguarda solo il processo già non soggetto a imposta di bollo e non è applicabile alle Onlus che per le attività di natura giudiziaria, comprese quelle promosse innanzi al Tar, devono sempre pagarlo; 1 l’assoggettamento a contributo unificato delle Onlus non è discriminatorio e non viola principi costituzionali. Pertanto il pagamento del contributo unificato previsto discrezionalmente dal legislatore si sottrae a qualsiasi interpretazione forzata della ratio legis che ha inteso attribuire alle Onlus l’esenzione da imposta di bollo solo in alcuni casi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Imposte indirette. L’utilizzo di false lettere d’intento e l’individuazione dei soggetti coinvolti Fornitori salvi dai sospetti di frode se il fisco rimborsa il credito Iva Massimo Sirri Riccardo Zavatta pPer dimostrare il coinvolgi- FLUITEN: INNOVAZIONE E AVANGUARDIA TECNICA Fluiten, eccellenza italiana della meccanica di precisione, progetta e produce tenute meccaniche e sistemi ausiliari per le macchine di processo nel settore dell’Oil&Gas, chimico, farmaceutico, energetico, alimentare e navale. Nel panorama mondiale, Fluiten ricopre un ruolo sempre più importante, consolidato negli oltre cinquant’anni di attività ed il costante impegno nella realizzazione di prodotti ingegnerizzati su specifiche applicazioni e nella produzione di prodotti standard. Grazie all’accurato e continuo lavoro di ricerca e sviluppo, Fluiten è in grado di soddisfare sia le esigenze dei propri clienti sia le sempre più restrittive norme in materia ambientale e di sicurezza. Raccogliendo queste sfide, nel corso del 2016, è stata realizzata una linea di tenute meccaniche a cartuccia di terza generazione. Con la serie “CB” Fluiten offre ai propri clienti prestazioni ancora migliori rispetto ai prodotti precedenti della serie “C”. Le nuove tenute meccaniche “CB” compongono una serie completa di prodotti che soddisfa ogni tipo di applicazione su pompe chimiche, alimentari, nel settore petrolifero e mixer nelle più svariate condizioni di pressione, temperatura e velocità. Le nuove tenute hanno una geometria degli anelli con doppio grado di bilanciamento sia nella versione singola che doppia, in più nella configurazione doppia anche la tenuta lato atmosfera è bilanciata, così da offrire elevatissimi standard di sicurezza. Lo sviluppo tecnico ha migliorato anche la vita della tenuta meccanica e semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le connessioni e la flangia si adattano alle diverse tipologie di macchine senza necessità di interventi o di trasformazioni ma soprattutto i nuovi prodotti sono compatibili ed intercambiabili con i prodotti della serie “C” permettendo così la sostituzione e l’aggiornamento del sistema di tenuta senza apportare modifiche alla macchina. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0wN1QxNDoxMzozNVojIyNWRVI= Fluiten ha migliorato ulteriormente anche il processo di standardizzazione permettendo ai propri clienti l’ottimizzazione della gestione del prodotto e dell’impianto. Molti sono i progetti e le novità pianificate per il 2017, partendo dai frutti di un ottimo lavoro svolto nel 2016, si posano le basi per una collaborazione sempre più stretta basata sull’ascolto e la soluzione dei problemi e delle necessità dei nostri clienti. In stretto rapporto con i nostri clienti abbiamo realizzato un innovativo sistema di monitoraggio della temperatura per le tenute meccaniche del settore navale; le prestazioni sempre più spinte delle imbarcazioni in termini di velocità e potenza, richiedono un’attenzione particolare nella scelta del sistema di tenuta per la linea d’asse. Fluiten a seguito di studi e prove dinamiche ha sviluppato le tenute meccaniche per il settore navale in grado di garantire altissime prestazioni e affidabilità. Proprio per garantirne la massima efficienza le tenute meccaniche possono essere dotate di un sistema di rilevamento della temperatura, sviluppato da Fluiten appositamente integrato con i modelli MUV, MUSV e MMS. Elevati livelli di temperatura sono indice di funzionamento a secco della tenuta, questa situazione protratta nel tempo può danneggiare le facce degli anelli e generare perdite. Con lo scopo di instaurare un dialogo fruttifero, Fluiten, a richiesta, struttura corsi tecnici* personalizzati su specifici argomenti per approfondire tematiche e aspetti che hanno come argomento le tenute meccaniche, il loro funzionamento e i sistemi di asservimento utili per il loro funzionamento. I corsi sono organizzati presso la sede di Pero, vicino a Milano, o le sedi dei nostri clienti o anche attraverso webinar on line di semplice gestione. mento del fornitore in una frode con utilizzo di false dichiarazioni d’intento (emesse da un soggetto che non è esportatore abituale), non è irrilevante che i documenti rilasciati per fruire della disapplicazione dell’Iva siano stati tempestivamente trasmessi all’amministrazione finanziaria e che questa nulla abbia eccepito in merito alla loro regolarità. A stabilirlo è la Ctp Vicenza 819/01/2016 (presidente e relatore Pietrogrande). La pronuncia affronta anche la questione del raddoppio dei termini d’accertamento. Su questo punto, in linea con altri precedenti della giustizia di merito (si veda la Ctp Reggio Emilia 90/2/2016), i giudici precisano che la nuova disciplina dei ter- altri elementi probatori (valutati dai giudici come insufficienti), non abbia contestato alcunché all’atto del ricevimento delle dichiarazioni d’intento e abbia anzi provveduto a eseguire il rimborso del credito Iva vantato dal fornitore del “falso” esportatore abituale. Il contributo interpretativo della Ctp Vicenza potrebbe essere valorizzato nelle situazioni in cui è incerto che l’amministrazione sia riuscita a dimostrare - anche con presunzioni, purché gravi, precise e concordanti - che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’operazione fraudolenta. Attenzione, però. Non è facile uscire indenni se il fisco fornisce solidi indizi che avrebbero dovuto allarmare un operatore diligente (Cassazione 4593/2015). In quest’ottica, restano vali- © RIPRODUZIONE RISERVATA Procedimento. Se si vuole fare a meno della raccomandata il messo deve spiegare quali attività ha svolto Per la notifica tramite affissione l’irreperibilità va documentata Francesco Falcone pÈ illegittima la notificazio* per maggiori informazioni [email protected] mini d’accertamento introdotta dalla legge di Stabilità 2016 non ammette la sopravvivenza della clausola di salvaguardia di cui al Dlgs 128/2015, secondo cui sono salvi (nel sistema poi abrogato dalla legge 208/2015) gli effetti degli atti notificati in presenza di una denuncia di reato presentata oltre i termini per l’accertamento. Sul punto, tuttavia, è da segnalare il diverso recente orientamento della Cassazione (sentenza 16728/2016), volto a garantire l’efficacia di tali atti, a tutto beneficio delle ragioni erariali. Il primo principio espresso dalla pronuncia, però, è quello più innovativo e attuale anche dopo l’inversione degli obblighi comunicativi, posti ora a carico dell’esportatore abituale. Pare assumere notevole rilievo il fatto che l’ufficio, in assenza di de le cautele abituali sull’«anzianità di servizio» del sedicente esportatore abituale (non può esserlo chi non è attivo da almeno un periodo d’imposta), così come quelle sul codice attività di chi rilascia la dichiarazione d'intento (al fine di accertarne la compatibilità con la qualifica dichiarata). I seguenti elementi, inoltre, dovrebbero indurre a qualche verifica aggiuntiva: 1 la mancanza di bilanci depositati al registro delle imprese; 1 l’andamento anomalo dei ricavi, soprattutto se posti in relazione all’entità del plafond che ne potrebbe derivare in base a una stima ancorché sommaria (aspetto che l’organo accertatore aveva sottolineato nella vicenda in esame, ma che, evidentemente, in assenza di altri riscontri, i giudici non hanno valutato decisivo); 1 l’assenza di locali per l’esercizio dell’attività o di dipendenti; 1 l’anomalia dei mezzi e termini di pagamento proposti rispetto a quelli in uso. ne dell’avviso di accertamento effettuata solamente mediante l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale se il messo notificatore non specifica le ragioni per cui il destinatario è risultato irreperibile in senso «assoluto» e non in senso «relativo». A richiedere questo tipo motivazione rafforzata è stata la Ctp di Caltanissetta con la sentenza 637/1/2016 (presidente D’Agostino, relatore Zucchetto). Nel caso di specie un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, eccependo di non avere ricevuto la notifica dell’avviso. Per l’ufficio, invece, l’atto prodromico era stato ritualmente notificato in quanto sulla relata il messo comunale, con un timbro, aveva attestato di essersi recato all’indirizzo indicato e di non aver rinvenuto il contribuente in quanto irreperibile (notifica ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, integrato dall’articolo 60 del Dpr 600/1973 lettera e). Pertanto il messo ha depositato e affisso l’avviso di deposito all’albo del Comune per otto giorni, senza dare avviso di ciò al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione dell’avviso di accertamento è una procedura complessa. Al comma 1 dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 si fa un richiamo generale alle norme del Codice di procedura civile, che va integrato con le modifiche dettate dall’articolo 60 (norma speciale), con tutto quello che comporta il difficile rapporto tra una norma generale e una speciale. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, «la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 del Cpc quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito». In questo caso il messo notificatore deposita la copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione (oppure ufficio o azienda) del destinatario e glie- ne dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Questo tipo di notifica viene eseguita nel caso di «irreperibilità relativa» del destinatario e che si differenzia da quella prevista dalla lettera e), del Dpr 600/73 per l’«irreperibilità assoluta» che ricorre tutte le volte in cui nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione non c’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In questo caso la notifica si perfeziona con l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata nell’albo del comune, ma senza la necessità di una successiva raccomandata. Per la Ctp di Caltanissetta, se il messo voleva scegliere questo secondo tipo di notifica, meno garantista nei confronti del contribuente non essendo previsto l’invio della raccomandata informativa, doveva spiegare quali erano le ricerche che aveva effettuato e le ragioni per cui aveva considerato il destinatario irreperibile in senso assoluto, anzicchè temporaneamente assente. © RIPRODUZIONE RISERVATA