Guida al welfare Intesa - Fisac-Cgil

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Guida al welfare Intesa - Fisac-Cgil
VIAGGIO NEL
WELFARE
DEL GRUPPO
INTESA SANPAOLO
Edizione aprile 2012
I
VIAGGIO NEL WELFARE
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Indice
(L’indice è completamente interattivo: cliccando su di esso si aprirà il paragrafo desiderato)
SEZIONE 1 – FONDO SANITARIO............................................................................................................................1
1.0 NOZIONI GENERALI ...........................................................................................................................................1
1.1 - BENEFICIARI ....................................................................................................................................................1
1.1.1 ISCRITTI ......................................................................................................................................................1
1.1.2 FAMILIARI BENEFICIARI A RICHIESTA ........................................................................................................2
1.1.2.1 Opzioni iniziali .....................................................................................................................................2
1.1.2.2 Opzioni successive (in caso di variazione del nucleo familiare) .........................................................3
1.1.3 CESSAZIONI E REVOCA DELL’ISCRIZIONE ...................................................................................................4
1.2 - CONTRIBUZIONI ..............................................................................................................................................5
1.2.1 CONTRIBUZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ................................................................................................5
1.2.2 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO O ESODATO .....................................................5
1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE .......................................................................................6
1.2.4 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PENSIONATO ...........................................................................................8
1.2.5 IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUZIONI VERSATE ................................................................8
1.2.6 TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONTRIBUZIONI.......................................................................................8
1.3 - PRESTAZIONI...................................................................................................................................................9
1.3.1 ASSISTENZA DIRETTA E CONVENZIONAMENTI ....................................................................................... 10
1.3.2 MODALITA’ DI RIMBORSO – DIFFERITA .................................................................................................. 10
1.3.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO .............................................................. 11
1.3.4 ANTICIPO SPESE ...................................................................................................................................... 12
1.3.5 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI......................................................................................... 12
1.4 - “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” CON POLIZZA ........................................................................................ 12
1.4.1 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER IL PERSONALE IN SERVIZIO O ESODATO ................................... 13
1.4.1.1 La Polizza Unisalute ......................................................................................................................... 15
1.4.1.2 La Polizza ex Banco di Napoli ........................................................................................................... 15
1.4.2 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER PENSIONATI .............................................................................. 16
SEZIONE 2 – LONG TERM CARE........................................................................................................................... 17
2.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 17
2.2 DESTINATARI.................................................................................................................................................. 17
2.3 PRESTAZIONI .................................................................................................................................................. 17
2.3.1 DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ............................................................................................... 17
2.3.2 SERVIZI DI ASSISTENZA ........................................................................................................................... 18
2.3.3 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI .......................................................................................................... 18
SEZIONE 3 - POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI ............................................... 19
3.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 19
3.2 BENEFICIARI ................................................................................................................................................... 19
SEZIONE 4 – PREMORIENZA................................................................................................................................ 20
4.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 20
4.1.1 ANNUALITÀ PER MORTE O PER INABILITÀ TOTALE ................................................................................ 20
4.1.2 ASSUNZIONI SPECIALI PER CONIUGE SUPERSTITE O ORFANI................................................................. 20
4.2 PRESTAZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ...................................................................... 21
4.3 POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA-PROFESSIONALE ............................................................... 21
SEZIONE 5 – PREVIDENZA GENERALE ................................................................................................................. 23
5.1. UN PO' DI STORIA ......................................................................................................................................... 23
5.2. IL SISTEMA CON CUI SI VA IN PENSIONE: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO .................................. 24
5.3. LA CONTRIBUZIONE ...................................................................................................................................... 25
II
5.3.1 L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO ...................................................................................................... 27
5.4. IL DIRITTO ALLA PENSIONE ........................................................................................................................... 27
5.4.1 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO ............................................................................ 27
5.4.2 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA MISTO ....................................................................................... 28
5.4.3 PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO ............................................................ 28
5.4.4 PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO ............................................................................................... 29
5.5 DECORRENZA DELLA PENSIONE cosiddetta “FINESTRA” ............................................................................... 29
5.6. IL CALCOLO DELLA PENSIONE ....................................................................................................................... 29
5.6.1 IL CALCOLO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO ................................................................................................ 30
5.6.2 IL CALCOLO NEL SISTEMA MISTO ........................................................................................................... 30
5.6.3 IL CALCOLO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO ............................................................................................. 30
5.7. LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ............................................................................................................ 31
5.8. INABILITÀ E INVALIDITÀ ................................................................................................................................ 31
5.8.1 LA PENSIONE DI INABILITÀ ..................................................................................................................... 31
5.8.2 L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ ...................................................................................................................... 32
5.9. LA PENSIONE AI SUPERSTITI ......................................................................................................................... 32
SEZIONE 6 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE.................................................................................................... 34
6.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 34
6.1.1 DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI .......................................................................................... 35
6.2 ADESIONE ...................................................................................................................................................... 35
6.3 CONTRIBUZIONE ............................................................................................................................................ 36
6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR ....................................................................................................................... 36
6.4 GESTIONE ....................................................................................................................................................... 37
6.5 PRESTAZIONI .................................................................................................................................................. 37
6.5.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ............................................................................................................... 37
6.5.2 PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO.......................................................................................... 38
6.5.2.1 Anticipazione ................................................................................................................................... 38
6.5.2.2 Trasferimento .................................................................................................................................. 39
6.5.2.3 Riscatto della posizione maturata ................................................................................................... 39
6.5.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE ...................................................................................................................... 40
6.6 DISCIPLINA FISCALE ....................................................................................................................................... 40
6.6.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI .......................................................................................................... 40
6.6.2 REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI ......................................................................................................... 41
6.6.3 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI..................................................................................................... 41
6.7 SCHEDE RIASSUNTIVE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO .... 46
6.7.1 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO .............. 47
6.7.2 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SAN PAOLO .................................................. 49
6.7.3 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI ........................... 51
6.7.4 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO - FAPA .............................................................................. 53
6.7.5 FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI .................................................................................... 56
6.7.6 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO ...................................................................................... 59
SEZIONE 7 – TFR .................................................................................................................................................. 61
7.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 61
7.2 TFR E FONDI PENSIONE ................................................................................................................................. 61
7.3 TRATTAMENTO FISCALE ................................................................................................................................ 62
7.4 ANTICIPO SUL TFR.......................................................................................................................................... 62
7.4.1 CAUSALI PREVISTE PER L’ANTICIPO TFR ................................................................................................. 62
7.5 EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO ............................................................................................................. 63
SEZIONE 8 – ULTERIORI PROVVIDENZE PER IL PERSONALE ............................................................................... 64
8.1 PROVVIDENZA ANNUALE PER HANDICAP ..................................................................................................... 64
8.2 ASSEGNI DI STUDIO PER IL PERSONALE ......................................................................................................... 65
8.3 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI ..................................................................................................................... 65
8.4 FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE ................................................................................................. 67
III
SEZIONE 1 – FONDO SANITARIO
1.0 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE)
Dal 1° gennaio 2011 viene costituito il FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO, per tutto il personale in servizio, gli esodati e i
pensionati, con i rispettivi familiari, delle 46 società del Gruppo (con CCNL Credito e CCNL Commercio).
Principi fondanti sono la solidarietà e la mutualità sia tra il personale in servizio e i pensionati che tra i
dipendenti delle diverse aziende del Gruppo, e la salvaguardia dell’equilibrio tra contribuzioni e prestazioni.
Nel Fondo Sanitario confluiscono la Cassa Sanitaria Intesa, la Cassa Assistenza Sanpaolo e il Fondo Interno di
Assistenza Cariparo (FIA). In un percorso di avvicinamento alle prestazioni dirette del Fondo Sanitario1, dal 1°
gennaio 2011 sono inoltre iscritti con prestazioni “indirette”, cioè tramite polizza sanitaria per massimo tre
anni, il personale in servizio, esodati e pensionati, con i relativi familiari, delle società del Gruppo non iscritti a
nessuna delle tre Casse.
Il Fondo Sanitario è strutturato in due gestioni contabili separate tra iscritti in servizio e pensionati.
Le due gestioni hanno meccanismi strutturali di solidarietà, attraverso:
 la ripartizione iniziale tra le due gestioni, in proporzione al numero degli iscritti in servizio e in
quiescenza, della somma dei patrimoni (riserve) delle Casse confluite;
 il trasferimento annuo di una quota del patrimonio della gestione iscritti in serv


 izio a quella pensionati, in base al numero di coloro che vanno in pensione nell'anno stesso e
mantengono l’iscrizione alla gestione pensionati (nella logica che l'attivo “trasferisce” con l'iscrizione
alla gestione pensionati quota delle riserve che ha contribuito ad accantonare);
 l’ulteriore trasferimento annuo di una quota pari al 4%2 della contribuzione complessiva della gestione
iscritti in servizio, qualora sia in equilibrio, alla gestione dei pensionati.
1.1 - BENEFICIARI
1.1.1 ISCRITTI (TORNA ALL’INDICE)
Sono iscritti3 automaticamente dal 1° gennaio 2011 al Fondo Sanitario con prestazioni “dirette”4 – salvo facoltà
di recesso irrevocabile (in caso di recesso non sarà possibile la reiscrizione in futuro) da esercitarsi entro il 30
aprile 2011:

dipendenti, esodati, pensionati e relativi familiari già iscritti al 31/12/2010 a Cassa Sanitaria Intesa,
Cassa Assistenza Sanpaolo e FIA;

dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato presso le
società destinatarie della Cassa Intesa o Cassa Sanpaolo o FIA, che non abbiano ancora esercitato la
facoltà di iscrizione nei termini previsti dai rispettivi Statuti5;
1
Vedi il capitolo “1.4 PERCORSO DI AVVICINAMENTO CON POLIZZA”.
Il calcolo del 4% viene fatto sulla contribuzione complessiva a carico dell’azienda e dell’iscritto in servizio (compresa quella per i
familiari iscritti), con esclusione di quanto pagato dall’azienda per la Polizza relativa al cosiddetto “percorso di avvicinamento”.
3
Tutte le modalità operative (es. modalità per il recesso, iscrizione di familiari, ecc.) sono state oggetto di apposite comunicazioni
reperibili sul sito www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it .
4
Prestazioni “dirette”: cioè erogate direttamente dal Fondo Sanitario, diversamente delle prestazioni “indirette” che sono quelle erogate
tramite la polizza sanitaria nel percorso di avvicinamento.
5
Per il 2011 e 2012, il contributo aziendale nel Fondo Sanitario è di € 700 annuo.
2
1

apprendisti assunti nel corso del 2010 presso Carive, Cariveneto, CariFVG, Carisbo, BdA e BN6;

dipendenti delle società del Gruppo che hanno attualmente una polizza sanitaria (ad esclusione della
polizza Banco Napoli), che nel corso del 2010 – incluse le cessioni con decorrenza 1/1/2011 - siano
passati con cessione individuale del contratto di lavoro in società destinatarie della Cassa Intesa o
Cassa Sanpaolo o FIA.

neo assunti dal 1/1/2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato di tutte le società del
Gruppo: Intesa Sanpaolo, ISGS, Banca Dell’Adriatico, Banca Credito Sardo, Banca Trento Bolzano,
Banca Fideuram, Banca Imi, BIIS, Banca Prossima, Banco di Napoli, Cariromagna, Cariveneto,
Carive, Carisbo, Centro Factoring, Centro Leasing, CR Ascoli Piceno, CR Città di Castello, CR
Civitavecchia, CR Firenze, CR Foligno, CariFVG, CR Pistoia e Pescia, CR Rieti, CR Spoleto, CR Terni
e Narni, CR Viterbo, Epsilon Sgr, Equiter, Eurizon Capital, Fideuram Fiduciaria, Fideuram
Investimenti, Imi Fondi Chiusi, Imi Investimenti, Intesa Formazione, Intesa Previdenza Sim, IS Private
Banking, Leasint, Mediocredito Italiano, Mediofactoring, Moneta, Neos Finance, Sanpaolo Invest Sim,
Sirefid, nonché i neoassunti di Setefi (che applica il CCNL Commercio).
L’iscrizione al Fondo Sanitario avviene automaticamente alla data di assunzione (meccanismo di silenzioassenso). E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione. Il
recesso è irrevocabile e quindi non sarà possibile la reiscrizione in un momento successivo.
I colleghi in servizio ed esodati iscritti al Fondo Sanitario che andranno in pensione a partire dal 1° gennaio
2011 possono richiedere di mantenere l’iscrizione. In tal caso rimangono nella gestione iscritti in servizio sino
al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro per poi passare alla gestione dei
pensionati.
Iscrizioni tardive del personale
Non sono previste iscrizioni tardive per il personale in servizio, esodati e pensionati, mentre sono previste per i
familiari.
Norma transitoria
Il personale già in servizio, gli esodati, nonché i pensionati dal 1/1/2007, che non si sono mai iscritti o che
hanno revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA potranno chiedere l’iscrizione, per
sé e per i familiari, al Fondo Sanitario entro il 30 aprile 2011. In questo caso saranno iscritti con prestazioni
“indirette”, cioè tramite polizza sanitaria7, e con il versamento del “contributo di ingresso” pari all’intera quota
percentuale prevista per sé e per i familiari a carico8.
Il personale in servizio che abbia richiesto l’iscrizione tardiva presso la Cassa Intesa continuerà a versare il
contributo pregresso dovuto e fruirà delle prestazioni dirette del Fondo Sanitario dal 1° gennaio 2011.
1.1.2 FAMILIARI BENEFICIARI A RICHIESTA
1.1.2.1 Opzioni iniziali (TORNA ALL’INDICE)
L’iscrizione di familiari, nella fase di costituzione del Fondo Sanitario, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2011,
mentre per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2011 entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione.
E’ possibile l’estensione sia ai familiari fiscalmente a carico che ai familiari non a carico, in base alle nuove
norme statutarie. Questa scelta, una volta esercitata, è irrevocabile9 e senza possibilità di ulteriori inserimenti,
se non a seguito di variazioni del nucleo familiare10.
6
Gli apprendisti assunti in queste aziende avevano una polizza sanitaria e potevano iscriversi alla Cassa Sanpaolo solo dal 1° gennaio
del terzo anno di servizio. Per il 2011 e 2012, il contributo aziendale nel Fondo Sanitario è di € 700 annuo.
7
Vedi il capitolo “1.4 PERCORSO DI AVVICINAMENTO CON POLIZZA”.
8
Non è previsto il “contributo di ingresso” per i familiari non a carico, in quanto possono essere iscritti alla polizza sanitaria stipulata
dal Fondo Sanitario con pagamento di un premio pari a:
 € 325 per coniuge o convivente
 € 280 per ogni figlio
 € 375 per ogni genitore.
9
Vedi le eccezioni nel paragrafo “1.1.3 CESSAZIONI E REVOCA DELL’ISCRIZIONE”.
10
Vedi il paragrafo “1.2.2.2 OPZIONI SUCCESSIVE”.
2
 FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO11.
Possono essere iscritti, in presenza dei necessari requisiti: coniuge / figli, anche adottati / altri familiari
(genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle).
Tipologia
Coniuge
Figli, anche adottati
Altri familiari fiscalmente a carico: genitori,
nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle
Requisiti necessari per l’iscrizione
 Assenza di separazione legale
 Non è necessaria la convivenza anagrafica
 Non è necessaria la convivenza anagrafica
 Non vi è alcun limite di età
 Parenti in linea retta o collaterale con l’iscritto
 Età non superiore a 80 anni
 Convivenza anagrafica risultante da stato di famiglia
E’ possibile l’estensione a favore dei soli coniuge e figli fiscalmente a carico. L’estensione a favore
degli altri familiari fiscalmente a carico, oltre ad essere subordinata all’avvenuto inserimento del
coniuge e figli a carico, deve riguardare la totalità degli familiari fiscalmente a carico, così come
risultante dallo stato di famiglia anagrafico, non sostituibile da “autocertificazione”. Unica eccezione
nel caso in cui tra gli altri familiari fiscalmente a carico ci siano beneficiari di analoga assistenza
sanitaria integrativa (da comprovare con idonea documentazione): in tal caso l’iscrizione non è
obbligatoria.
 FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO
Possono essere iscritti, in presenza dei necessari requisiti: coniuge / coniuge di fatto (anche unioni
omosessuali) / figli, anche adottati / figli, anche adottati, del coniuge / genitori.
Tipologia
Coniuge
Coniuge di fatto
omosessuali)
Figli, anche adottati
(anche
Figli, anche adottati, del coniuge
Genitori
unioni
Requisiti necessari per l’iscrizione
 Assenza di separazione legale
 Non è necessaria la convivenza anagrafica
 Convivenza anagrafica risultante da stato di famiglia

Convivenza con uno dei genitori risultante da stato di
famiglia
Convivenza con l’iscritto risultante da stato di famiglia
Età non superiore a 80 anni
Convivenza anagrafica risultante da stato di famiglia



E’ possibile l’estensione a favore del solo coniuge fiscalmente non a carico o del coniuge di fatto.
L’estensione a favore di familiari non a carico, diversi dal coniuge e coniuge di fatto, deve riguardare la
totalità dei familiari conviventi non a carico, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, non
sostituibile da “autocertificazione”. Unica eccezione nel caso in cui tra gli altri familiari fiscalmente
non a carico ci siano beneficiari di analoga assistenza sanitaria integrativa (da comprovare con idonea
documentazione): in tal caso l’iscrizione non è obbligatoria.
Coniugi entrambi dipendenti, esodati, pensionati
Nel caso di due iscritti legati da vincolo matrimoniale o unione di fatto si considerano comunque due nuclei
familiari distinti (con massimali distinti per le prestazioni). Gli eventuali figli possono essere aggregati, a libera
scelta degli interessati ad una delle posizioni dei genitori. La scelta non è successivamente modificabile, ad
eccezione dei casi di variazione del nucleo familiare.
1.1.2.2 Opzioni successive (in caso di variazione del nucleo familiare) (TORNA ALL’INDICE)
Successivamente alle segnalazioni iniziali, è consentita l’iscrizione al Fondo Sanitario dei familiari elencati in
precedenza unicamente a seguito di variazioni del nucleo familiare, entro la fine del 4° mese successivo
all’insorgenza del diritto.
11
Per “fiscalmente a carico” si intende il soggetto percettore di redditi propri inferiori ai limiti di legge, attualmente pari a € 2.840,51
lordi annui. Il “coniuge di fatto”, non essendo ancora riconosciuto dalla normativa fiscale, non può mai essere considerato a carico
fiscalmente.
3
A titolo esemplificativo, gli eventi per i quali è possibile richiedere l’estensione delle prestazioni sono:
 matrimonio o intervenuta convivenza in unione di fatto
 nascita, adozione o affidamento preadottivo di figli
 convivenza, intervenuta successivamente al momento dell’adesione e perdurante da un intero anno, con
gli “Altri familiari fiscalmente a carico” e con i “Familiari fiscalmente non a carico” per i soli genitori e
figli (per il coniuge o coniuge di fatto non si applica il requisito dell’anno minimo di convivenza).
Le richieste di iscrizione del coniuge e dei figli, supportate da idonea certificazione anagrafica, devono
pervenire entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui:
 il matrimonio è contratto;
 il coniuge di fatto è inserito nello stato di famiglia;
 il figlio è nato, ovvero è adottato.
Comunque le prestazioni del Fondo Sanitario decorrono dal momento in cui è sorto il diritto all’inserimento del
familiare (evento), senza alcun periodo scoperto.
Le richieste di iscrizione di altri beneficiari a richiesta può avvenire solo dopo un intero anno di convivenza,
risultante dallo stato di famiglia, e la relativa richiesta deve pervenire entro la fine del 4° mese successivo dal
compimento dell’anno di convivenza. L’inserimento ha efficacia dal compimento del suddetto anno di
convivenza.
L’aderente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Fondo Sanitario ogni variazione del proprio stato di
famiglia e della situazione dei carichi fiscali12.
Laddove intervengano variazioni dei carichi fiscali, è possibile, nel rispetto del principio della continuità,
mantenere l’iscrizione del familiare, seppur con diversa contribuzione. Da tale possibilità sono esclusi i nonni,
nipoti ex filio, fratelli/sorelle, i quali non possono rimanere iscritti se non sono più fiscalmente a carico
dell’iscritto.
Iscrizioni tardive dei familiari
Le richieste pervenute oltre il termine dei 4 mesi sono accolte con il pagamento della contribuzione dal mese in
cui si è verificato l’evento e con decorrenza delle prestazioni stesse a favore del familiare in questione trascorso
un intero anno dalla data della richiesta stessa.
Unica eccezione è prevista per coniuge a carico e figli a carico: per questi beneficiari il pagamento della
contribuzione decorre sempre dal mese in cui si è verificato l’evento ma potranno fruire delle prestazioni dalla
data della richiesta stessa.
1.1.3 CESSAZIONI E REVOCA DELL’ISCRIZIONE (TORNA ALL’INDICE)
L’adesione al Fondo Sanitario viene meno a seguito di:
 cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensionamento o esodo (es. dimissioni o
licenziamento);
 compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo Sanitario, ascrivibili all’aderente od ai
familiari beneficiari delle prestazioni;
 revoca irrevocabile dell’iscrizione, da parte del dipendente, dal 7° anno successivo all’iscrizione;
 revoca irrevocabile dell’iscrizione, da parte del pensionato, dal 3° anno successivo al pensionamento o
qualora vi sia un aumento delle contribuzioni a carico dell’iscritto superiore al 10% su base annua;
 perdita dei requisiti necessari per i familiari beneficiari; pertanto devono essere comunicati
tempestivamente al Fondo Sanitario i casi di decesso o la perdita dei requisiti da parte dei familiari,
quali ad esempio la separazione legale o il divorzio, la variazione del carico fiscale, il termine della
convivenza anagrafica.
Tipologia familiare
Coniuge fiscalmente a carico e non
12
Motivo di perdita dei requisiti
 intervenuta separazione legale
Il Fondo Sanitario non restituisce in nessun caso le contribuzioni ad esso versate. Vedi il paragrafo “1.2.5
RESTITUZIONE DI CONTRIBUZIONI VERSATE”.
4
IMPOSSIBILITÀ DI
Coniuge di fatto
Figli fiscalmente a carico


Figli fiscalmente non a carico

Figli del coniuge







Genitori
Nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle
venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto
venir meno del carico fiscale in assenza di convivenza
anagrafica con almeno uno dei genitori
venir meno di convivenza anagrafica con almeno uno dei
genitori
venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto
intervenuta separazione legale con l’iscritto
venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto
compimento degli 80 anni di età
venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto
compimento degli 80 anni di età
venir meno del carico fiscale con l’iscritto
In caso di dimissioni o licenziamento, nonché pensionamento senza iscrizione alle gestione iscritti in
quiescenza, il personale fruisce delle prestazioni esclusivamente per il mese in cui si verifica l’evento e poi
decade dall’adesione al Fondo Sanitario.
1.2 - CONTRIBUZIONI
1.2.1 CONTRIBUZIONI A CARICO DELL’AZIENDA (TORNA ALL’INDICE)
Il contributo è in cifra fissa annua per ciascun dipendente ed esodato iscritto al Fondo Sanitario, nella misura di
€ 900 per il 2011; viene annualmente rivalutato in base all’indice Istat.
L'azienda versa la propria quota in un’unica soluzione ad inizio anno, mentre per i nuovi assunti il versamento
viene effettuato contestualmente all'iscrizione.
1.2.2 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO O
ESODATO (TORNA ALL’INDICE)
La contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile INPS13, nelle seguenti misure percentuali:
 1,00% per sé14,
 0,10% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,30% per tre o più familiari a carico,
 0,90% per ogni familiare fiscalmente non a carico.
La contribuzione a carico del dipendente per sé e per i propri familiari è trattenuta mensilmente sulle buste paga
direttamente dall’azienda.
La contribuzione del personale in esodo è addebitata mensilmente sul c/c.
Contribuzione del personale a part time
Per il personale a part time, la contribuzione viene calcolata sull'imponibile figurativo che percepirebbe a tempo
pieno.
Contribuzione del personale assente senza retribuzione
Per il personale assente dal servizio senza diritto alla retribuzione (ad esempio aspettativa), la contribuzione
viene calcolata sull'imponibile figurativo che percepirebbe in servizio. La trattenuta viene fatta all'iscritto con la
prima retribuzione utile al rientro in servizio, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 12 rate.
13
14
Le percentuali contributive si applicano su un imponibile massimo di € 100.000, rivalutato annualmente in base all’indice Istat.
Con recupero dei maggiori oneri contributivi a carico dei dipendenti. Vedi il paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE
CONTRIBUZIONE”.
5
1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE
(TORNA ALL’INDICE)
I maggiori oneri contributivi a carico dei dipendenti iscritti alla Cassa Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, relativi
alla contribuzione versata per sé stessi, vengono compensati da parte dell'azienda mediante un corrispondente
incremento percentuale della contribuzione aziendale versata al rispettivo Fondo Pensione, non assorbibile a
seguito di eventuale incremento dell’aliquota previdenziale.
I dipendenti iscritti unicamente ad un regime di previdenza complementare a prestazione definita o non iscritti
ad alcun fondo pensione, per fruire del recupero dei maggiori oneri contributivi, devono iscriversi, con richiesta
da effettuare entro il 30 giugno 2011, ad uno dei fondi pensione di riferimento del Gruppo (FAPA, Fondo
Pensioni Sanpaolo e Fondo PrevidSystem per il Personale Dirigente), senza ulteriori obblighi di versamento
contributivo in capo all’azienda e al lavoratore15. In caso contrario, il collega perde definitivamente il diritto al
recupero dei maggiori oneri contributivi.
La contribuzione per il Fondo Sanitario è calcolata sull’imponibile Inps e può essere quindi diversa da quelle
delle Casse preesistenti; può anche essere diversa dalla retribuzione imponibile utile per i Fondi Pensione (che è
solitamente l’imponibile TFR, tranne per i colleghi ex Comit iscritti al FAPA, la cui contribuzione è calcolata su
imponibile INPS). Verrà quindi fatto uno specifico calcolo per rapportare il maggiore onere contributivo ad
aliquota percentuale aggiuntiva che l'azienda dovrà versare al Fondo Pensione.
La misura della compensazione è calcolata, a livello individuale, con riferimento agli imponibili al 31/12/2010;
per il personale a part time e per i colleghi per i quali era previsto un limite all’imponibile contributivo (Cassa
Sanpaolo) il calcolo verrà fatto rapportando la nuova contribuzione agli imponibili previsti dalle norme
precedenti16.
TABELLA DELLE ATTUALI CONTRIBUZIONI
Cassa precedente
Cassa Intesa
Tipologia iscritto
Assunti post 1/1/03
Ex Comit
Ex Bav
Ex Cariplo
Ex Sanpaolo
BdA
Eurizon Capital
Contribuzione attuale
1% imponibile Inps (a)
0,10% imponibile Inps (b)
0,30% imponibile Inps (c)
1,10% imponibile Inps (d)
0,80% (0,81% per QD1/2; 0,91% per QD3/4 e Dir.)
imponibile TFR meno 0,50% imponibile Inps stornato
dall’azienda, per recupero contribuzione Inps da
accordo su passaggio Sanpaolo in SpA (e)
Assunti post 1/1/09
Ex BNC
0,80% (0,81% per QD1/2; 0,91% per QD3/4 e Dir.)
CarisBo
imponibile TFR, (f)
CariFVG
CariVe
CariVeneto
0,50% imponibile Cassa Previdenza Cariparo (g)
FIA
Banco di Napoli: vi è un contributo aziendale dello 0,50% imponibile TFR che viene parzialmente
utilizzato a copertura dell’attuale polizza e l’eventuale differenza viene versata al Fondo Previdenza Banco
di Napoli (h).
Cassa Sanpaolo
15
Occorre ricordare che le nuove iscrizioni a fondi pensione comportano per il lavoratore l’obbligo di versamento di quote del TFR:
 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, obbligo del versamento del 100% del TFR maturando;
 per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993:
FAPA, obbligo di versamento minimo pari al 35% del TFR maturando,
Fondo Pensioni Sanpaolo, obbligo di versamento minimo pari al 25% del TFR maturando.
16
Esempio: un part-time ex Comit di 25 ore settimanali con reddito di € 29.400 (retribuzione a tempo pieno di € 44.000) la sua
contribuzione al Fondo Sanitario sarà € 440. Il calcolo per il recupero dei maggiori oneri è il seguente:

0,10% su 29.400 = € 29,40

1% su 29.400 = € 294

differenza da recuperare = € 264,60 che è pari allo 0,90% di contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al FAPA.
Nel momento del rientro a tempo pieno, comunque, la contribuzione aggiuntiva dello 0,90% viene ovviamente calcolata
sull’imponibile a tempo pieno.
6
PROSPETTO DEI RECUPERI
a) Assunti post 1/1/03 iscritti a Cassa Intesa: nessun recupero.
b) Ex Comit: da 0,10% su imp. Inps a 1% su imp. Inps = differenza 0,90% recuperata come contribuzione
aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al FAPA (in questo caso rimane lo 0,90% in quanto per i
colleghi ex Comit nel FAPA è previsto l’imponibile INPS).
c) Ex Bav: da 0,30% su imp. Inps a 1% su imp. Inps = recupero differenza da rapportare ad aliquota di
contribuzione aggiuntiva al FAPA calcolata su imponibile TFR. Ipotizzando che il collega abbia una
retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e imponibile TFR di € 40.000, il calcolo è il seguente:
- 0,30% su 44.000 = € 132
- 1% su 44.000 = € 440
- differenza da recuperare = € 308 che trasformata in aliquota percentuale di contribuzione
aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al FAPA (per i colleghi ex Bav nel FAPA è previsto
l’imponibile TFR) diventa lo 0,77%.
d) Ex Cariplo: nessun recupero, ma riduzione dell’aliquota all’1%.
e) Ex Sanpaolo / BdA / Eurizon Capital: da 0,80% su imp. TFR a 1% su imp. Inps = recupero differenza
+ recupero dello 0,50% su imponibile Inps (quota attualmente stornata poiché versata dall’azienda), il
tutto da rapportare ad aliquota di contribuzione aggiuntiva al Fondo Pensioni Sanpaolo calcolata su
imponibile TFR. Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e
imponibile TFR di € 40.000, il calcolo è il seguente:
- 0,80% su 40.000 = € 320
- 1% su 44.000 = € 440
- differenza da recuperare € 120 + recupero dello 0,50% su € 44.000 pari a € 220 = recupero
complessivo pari a € 340, che trasformato in percentuale di contribuzione aggiuntiva che
l’azienda dovrà versare al Fondo Pensioni Sanpaolo (imponibile TFR) diventa lo 0,85%.
f) Assunti post 1/1/09 che avevano scelto di aderire alla Cassa Sanpaolo / Ex BNC / CarisBo /
CariFVG / CariVe: da 0,80% su imp. TFR a 1% su imp. Inps = recupero differenza da rapportare ad
aliquota di contribuzione aggiuntiva al rispettivo fondo pensioni (FAPA o Fondo Sanpaolo) calcolata su
imponibile TFR. Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e
imponibile TFR di € 40.000, il calcolo è il seguente:
- 0,80% su 40.000 = € 320
- 1% su 44.000 = € 440
- differenza da recuperare € 120, che trasformata in percentuale di contribuzione aggiuntiva che
l’azienda dovrà versare al Fondo Pensioni Sanpaolo (imponibile TFR) diventa lo 0,30%.
g) CariVeneto: da 0,50% su imp. Cassa Previdenza Cariparo (voci fisse di retribuzione, sostanzialmente
simile all’imponibile TFR) a 1% su imp. Inps = recupero differenza da rapportare ad aliquota di
contribuzione aggiuntiva al rispettivo fondo pensione (Cassa Previdenza Cariparo o Fondi Aperti o
Fondo Pensioni Sanpaolo). Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di €
44.000 e imponibile Cassa Previdenza Cariparo (uguale all’imponibile TFR) di € 40.000, il calcolo è il
seguente:
- 0,50% su 40.000 = € 200
- 1% su 44.000 = € 440
- differenza da recuperare € 240, che trasformata in percentuale di contribuzione aggiuntiva che
l’azienda dovrà versare al rispettivo fondo pensione diventa lo 0,60%.
h) Banco di Napoli: per il personale beneficiario della polizza ex Banco di Napoli, alla scadenza
dell’attuale polizza al 31/12/2012, sarà confermato al Fondo Previdenza l’intero versamento dello
0,50% dell’imponibile TFR.
7
Esodati
Gli esodati recupereranno i maggiori oneri contributivi attraverso una ulteriore erogazione, entro il 30
settembre 2011, a titolo di trattamento aggiuntivo del TFR, pari al valore attuale della contribuzione aggiuntiva
calcolata come per i dipendenti in servizio moltiplicata per il numero di mesi intercorrenti tra il 31 dicembre
2010 e la finestra pensionistica prevista al momento della sottoscrizione dell’accordo sul Fondo di Solidarietà.
Per gli esodati iscritti al FIA, l’azienda continua a corrispondere la contribuzione dell’1,50%17 attualmente
versata a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun esodato.
1.2.4 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PENSIONATO (TORNA ALL’INDICE)
La contribuzione è calcolata sulla pensione AGO comunicata al momento del pensionamento18, rivalutata
annualmente in base alla perequazione Inps, nelle seguenti misure percentuali:
 3,00% per sé,
 0,10% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,30% per tre o più familiari a carico,
 0,90% per ogni familiare fiscalmente non a carico.
La contribuzione del personale in pensione è addebitata mensilmente sul c/c.
Per i pensionati iscritti al FIA, l’azienda continuerà a corrispondere la contribuzione dell’1,50%19 a scomputo
delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun pensionato.
1.2.5 IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUZIONI VERSATE
(TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Sanitario non restituisce in nessun caso le contribuzioni ad esso versate.
Ricordiamo che nel caso di variazione con perdita dei requisiti per la copertura sanitaria, il contributo
individuale è dovuto sino al momento della comunicazione dell’evento che ha modificato lo status dell’aderente
o del suo nucleo familiare, mentre le prestazioni cessano dal momento in cui l’evento si è verificato: pertanto
ritardi nel comunicare le variazioni determinano esborsi non restituibili da parte del Fondo Sanitario e storno di
eventuali rimborsi ottenuti dopo la data in cui la perdita dei requisiti si è realizzata (es. cessazione dello stato di
convivenza, separazione legale, ecc.).
1.2.6 TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONTRIBUZIONI
(TORNA ALL’INDICE)
La contribuzione versata al Fondo Sanitario, comprese le quote relative ai familiari beneficiari
indipendentemente dal carico fiscale, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF nel
limite complessivo di € 3.615,20 comprensivo della quota a carico dell'azienda20.
Poiché l’importo della contribuzione effettivamente versata nel Fondo Sanitario è quindi deducibile, la
trattenuta netta in busta paga è significatamene inferiore21.
17
Anche per gli attuali dipendenti che al 31/12/2010 hanno maturato 15 anni di iscrizione al FIA, l’azienda continuerà a corrispondere,
nel periodo di quiescenza, la contribuzione dell’1,50% a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute. Si prescinde dal
requisito dei 15 anni di iscrizione nei confronti dei pensionati di inabilità.
18
Le percentuali contributive si applicano su un imponibile massimo di € 100.000, rivalutato annualmente in base all’indice Istat.
19
Vedi nota 17.
20
Tale importo è stato definito dalla “Legge finanziaria 2008”.
21
Esempio: un collega con retribuzione imponibile INPS di € 44.000 verserà al Fondo Sanitario una contribuzione di € 440 annui.
Considerando che, per il suo reddito, l’aliquota marginale IRPEF è il 38%, avrà di fatto un costo netto in busta paga di circa € 270
(circa € 20 nette al mese).
8
1.3 – PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Sanitario rimborsa le spese sostenute, in Italia o all’estero, in dipendenza di eventi qualificabili come
malattia (congenita o acquisita) o infortunio (con certificazione del Pronto Soccorso).
Un’eccezione sono le spese sostenute per la maternità: la gravidanza, se non ha complicazioni patologiche, non
è ovviamente una malattia ma, trattandosi di uno stato fisico considerato dalle normative sanitarie come
equiparabile, è evento rimborsabile nei limiti e con le modalità stabilite.
Il Fondo Sanitario rimborsa anche le spese mediche mirate alla prevenzione di malattie neoplastiche, del
sangue, cardiache e del sistema neurologico centrale.
PRESTAZIONI
RIMBORSI
Massimali annui per famiglia
(ad eccezione ricoveri)
Ticket dovuti al Servizio Sanitario Nazionale 100%, nell’ambito dei massimali
Franchigia
Nessuna
Le quote di partecipazione alla spesa del S.S.N. per analisi previsti per le diverse prestazioni.
e visite specialistiche (ad esclusione quindi di quelle per
farmaci) sono rimborsabili integralmente.
N.B.: è prevista l’equiparazione, con rimborso totale, delle
spese per analisi e accertamenti diagnostici sostenuti
presso strutture private nel caso in cui l’importo sia
equivalente a quello del ticket.
Ricoveri e prestazioni ospedaliere
-
ricovero, con o senza intervento chirurgico, in clinica
privata o in ospedale con trattamento privatistico
(rette di degenza, onorari del chirurgo, aiuto,
assistente, anestesista, sala operatoria e materiale
d’intervento, esami, cure e terapie).
Prestazioni ospedaliere:
assistenza infermieristica e assistenziale durante il
ricovero (effettuata da soggetti abilitati)
spese sostenute nei 90 giorni precedenti (120 gg se
ricovero S.S.N.) e successivi al ricovero o intervento
ambulatoriale (raddoppiati in caso di grandi eventi
patologici): visite mediche, cure, medicazioni,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e
accertamenti diagnostici, medicinali, protesi e
noleggio/acquisto presidi.
Ulteriori prestazioni:
assistenza infermieristica domiciliare (€ 60 al giorno
per max 90 gg / 180 gg per grandi eventi patologici)
- spese per trasporto in ospedale o clinica in
autoambulanza, eliambulanza e, per grandi interventi,
aereo/treno/traghetto: € 1.500.
- spese per accompagnatore: € 100 al giorno per un
massimo di 30 giorni per evento.
€ 150.000 per evento
(aumenta a € 300.000 per evento
per grandi interventi chirurgici e
malattie gravi, come da elenco nel
Regolamento)
di cui massimo:
- parto fisiologico:
€ 3.500
- parto cesareo o aborto:
€ 7.800
Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso
una struttura pubblica, anche in day hospital
Nessuna, ad eccezione di:
- € 500 per ricovero senza
intervento chirurgico di
durata inferiore a 5 giorni (4
notti). Non si applica in caso
di ricoveri per gravidanza,
parto, dialisi, diabete.
- intervento chirurgico
ambulatoriale: franchigia
20%.
Nessuna
€ 90 al giorno, con un
massimo per beneficiario e per
evento di 90 giorni, elevati a
Riconosciuta in aggiunta alla liquidazione di oneri per
“prestazioni ospedaliere” e “ulteriori prestazioni” per
180 giorni in caso di grandi
ricoveri
eventi patologici.
- diaria minima di € 500 in caso
di parto non cesareo.
€
15.000,
aumentati a
- 20%;
Prestazioni specialistiche particolari (alta
€
30.000
per
grandi
eventi
- in caso di prestazioni erogate
diagnostica)
patologici
presso centri convenzionati
esami angiografici venosi ed arteriografici; diagnostica
(rete diretta Cassa Intesa o
endoscopica; risonanza magnetica nucleare (rmn);
scintigrafia; tac; pet; ricerche genetiche per malformazioni
rete Previmedical) non si
fetali (amniocentesi, prelievo villi coriali, ecc.) quando
applica la franchigia del
eseguite in stato di gravidanza; esami di oncologia
20% ma quota fissa di € 50
molecolare; chemioterapia antineoplastica; immunoterapia
antineoplastica; radioterapia antineoplastica; dialisi
(extracorporea o peritoneale); doppler/ecodoppler;
elettroencefalogramma; holter; mielografia; moc; terapia
interferonica
9
onorari medici per visite specialistiche comprese quelle
omeopatiche, prestazioni specialistiche, analisi e esami
diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi
€ 3.000 per il 2011
€ 3.500 per il 2012
€ 4.000 dal 2013
- di cui massimo € 800 per
fisioterapie.
Psicoterapia e psicoanalisi
€ 1.500
Mezzi correttivi oculistici (compresa la
montatura)
Laserterapia per correzione difetti visivi
Cure dentarie
€ 450
Prestazioni specialistiche private
Protesi ortopediche e oculistiche
Protesi auditive
Assistenza e ricovero per intossicazioni
dovute ad abuso di alcolici, uso di
allucinogeni, stupefacenti
-
30%;
in caso di prestazioni erogate
presso medici e centri
convenzionati non si applica
la franchigia del 30% ma
quota fissa di € 20 per visite
e € 35 per diagnostica
30%, con un minimo di € 25 per
ogni visita
30%
€ 1.500
20%
€ 1.500
30%
+ € 75 per persona una volta l'anno per ablazione tartaro o visita di
controllo (questi importi si sommano al massimale di €1.500)
€ 3.000 (a seguito di certificazione
SSN di invalidità anche
temporanea), di cui massimo € 600
per protesi/presidi senza invalidità,
per medicinali prescritti da enti
ospedalieri o reperibili solo
all’estero; per latte in polvere
prescritto dal medico per neonati
entro 6 mesi di vita fino a € 300 di
spesa.
€ 2.000
€ 1.500
30%
1.3.1 ASSISTENZA DIRETTA E CONVENZIONAMENTI (TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Sanitario utilizzerà la rete di convenzionamenti diretti della Cassa Sanitaria Intesa nonché quella di
Previmedical22.
1.3.2 MODALITA’ DI RIMBORSO – DIFFERITA (TORNA ALL’INDICE)
La liquidazione dei rimborsi avviene attraverso il pagamento immediato del 80% delle somme spettanti e con il
differimento della restante percentuale (quota differita), subordinato al risultato di bilancio da approvarsi entro
il 30 giugno dell’anno successivo.
Il meccanismo tende a favorire l’utilizzo del Servizio Sanitario Pubblico e a disincentivare l’utilizzo di strutture
private.
In ogni caso è prevista la liquidazione integrale immediata, senza applicazione di quote differite, dei rimborsi
spettanti per:
 ticket sanitari;
 indennità giornaliera e connessi oneri rimborsabili in caso di ricoveri presso struttura pubblica;
 Grandi Eventi Patologici23;
 Prestazioni specialistiche private e Alta diagnostica effettuate da medici e strutture convenzionate.
22
23
Al momento, le modalità di richiesta da parte dell’iscritto sono reperibili nella Guida Previmedical all’assistito. L’elenco delle
strutture e dei medici convenzionati è consultabile sul sito del Fondo Sanitario:
www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it
L’elenco dei Grandi eventi patologici è riportato nel Regolamento delle prestazioni. Si tratta di n. 214 Grandi Interventi Chirurgici più
tutti gli interventi di trapianto d’organo e le seguenti Malattie gravi: neoplasie maligne, inclusa le leucemia, infarto del miocardio,
ictus cerebrale, pancreatine acuta, anemia aplastica, encefalite acuta, paralisi conseguente ad infortunio, ricovero in reparto di terapia
intensiva / rianimazione, sclerosi multipla, aids, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA (sclerosi laterale
amiotrofica).
10
Le altre prestazioni - ferma restando l’applicazione dei massimali, limiti e franchigie statutariamente previsti sono liquidate con le modalità della differita.
L’erogazione della quota differita avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo a seguito dell’approvazione
del bilancio e previo accertamento delle effettive disponibilità nelle singole gestioni sulla base del risultato di
esercizio, con priorità di erogazione delle prestazioni per ricoveri e cure dentarie fino alla concorrenza della
cosiddetta “soglia delle risorse vincolate” prevista dal D.M. 27/10/2009 (20% del totale delle prestazioni)
nonché per quelle sostenute dagli iscritti portatori di handicap in situazione di gravità.
Nel caso di incapienza degli avanzi delle singole gestioni, il rimborso avviene in misura proporzionale alla
parte rimanente della quota stessa. Lo Statuto del Fondo Sanitario prevede che il CdA possa deliberare l’utilizzo
aggiuntivo di una quota non superiore al 10% del patrimonio della specifica gestione.
Limitatamente al primo triennio, qualora nell’ambito di ciascun esercizio e separatamente per ogni gestione,
risulti uno squilibrio tra le contribuzioni (compresi i meccanismi strutturali di solidarietà) e le prestazioni, si
procederà al ripianamento utilizzando prioritariamente i rendimenti delle contribuzioni e del patrimonio e,
successivamente, in uguale misura:
 la quota “differita”
 le riserve nei limiti e con i vincoli stabiliti nello Statuto.
Qualora risulti ancora uno squilibrio, si procede al ripianamento dello stesso da parte degli iscritti alla gestione
secondo il criterio di addebito proporzionale alle contribuzioni versate. In tale caso si attiverà il confronto tra le
Fonti Istitutive al fine di individuare le idonee soluzioni su contribuzioni e/o prestazioni, per garantire
l’equilibrio della/e gestione/i per i successivi esercizi24.
1.3.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO
(TORNA ALL’INDICE)
La gestione amministrativa delle richieste di rimborso è affidata a service esterno.
Il service cura la verifica della documentazione giustificativa delle spese sanitarie sostenute e determina
l’importo liquidabile a ciascun iscritto, in applicazione dei criteri fissati dallo Statuto.
La trasmissione e pervenimento delle richieste di rimborso deve avvenire nei seguenti termini:
 31 dicembre: i giustificativi di spesa con data dell’anno di competenza;
 successivamente al 31 dicembre ed entro il 31 marzo dell’anno successivo25: i giustificativi di spesa
con data dell’anno precedente, compresi - ad avvenuta regolarizzazione - i giustificativi di spesa
presentati nel termine precedente del 31/12, respinti in quanto irregolari;
 30 giugno dell’anno successivo26: - ad avvenuta regolarizzazione - unicamente i giustificativi di spesa
presentati nel termine precedente del 31/3, respinti in quanto irregolari.
Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di rimborso, inoltrata anche a
mezzo raccomandata (in tal caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata).
Le spese sanitarie sostenute possono essere inoltrate per il rimborso quando raggiungano almeno l’importo di
€ 100, anche sommando diverse richieste riferite allo stesso nucleo familiare contenute nella medesima busta;
le richieste di importo inferiore devono essere inviate a partire dal mese di ottobre dell’anno cui si riferiscono i
giustificativi di spesa.
Le richieste di rimborso vanno inoltrate utilizzando i moduli specifici e allegando i giustificativi di spesa in
originale; in particolare:
 per i ricoveri in strutture private, cartella clinica;
 per i ricoveri in strutture del SSN, lettera di dimissione con indicazione del periodo di ricovero e la
motivazione;
 per le visite specialistiche, giustificativi di spesa del medico (non occorre l’indicazione della patologia);
24
In sostanza, è ovvio che in questa situazione si attiva immediatamente il confronto tra OO.SS. e Azienda.
Le spese sono comunque liquidate a valere sui massimali dell’anno di competenza.
26
Vedi nota 25.
25
11



per le prestazioni specialistiche, giustificativi di spesa certificati o prescritti da medico;
per le cure dentarie è necessario che la fattura sia accompagnata da un modulo specifico da far
compilare e sottoscrivere al dentista;
per il rimborso di mezzi correttivi oculistici deve essere inviata la fattura dell’ottico riportante il grado
di correzione delle lenti/occhiali forniti, nonché la prescrizione medica iniziale (con data non anteriore
ai 5 anni massimi) della necessità di correzione visiva.
Le prestazioni saranno liquidate, di massima, entro 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione
completa. I rimborsi sono riconosciuti direttamente sul conto corrente di accredito delle competenze mensili
intestato all’aderente e la documentazione è restituita all’iscritto, unitamente al prospetto di liquidazione
predisposto dal service.
Le prestazioni sono erogate al netto di quanto rimborsato ovvero anticipato da parte di terzi (ad es. Servizio
Sanitario Nazionale, Compagnie di assicurazione, ecc.). Pertanto l’aderente è tenuto a fornire tempestiva e
formale comunicazione al Fondo Sanitario di quanto percepito a titolo di rimborso o di anticipo, al fine di
consentire gli opportuni compensi.
1.3.4 ANTICIPO SPESE (TORNA ALL’INDICE)
Nei casi di ricoveri con intervento chirurgico presso struttura non convenzionata per il quale venga richiesto il
pagamento di un anticipo, il Fondo Sanitario corrisponde a tale titolo un massimo del 50% dell’onere
complessivo rimborsabile legato all’intervento, con un importo minimo di € 5.000, con conguaglio a cura
ultimata.
1.3.5 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE)
In conseguenza delle agevolazioni fiscali previste sulla contribuzione, tutte le spese rimborsate dal Fondo
Sanitario non sono detraibili dalle imposte. Pertanto, restano detraibili unicamente le quote delle spese non
riconosciute dal Fondo Sanitario (quali franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili).
Le quote soggette al riconoscimento in via “differita”, e quindi non rimborsate nell’anno in cui è avvenuto
l’esborso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuata
la liquidazione da parte del Fondo Sanitario. Ovviamente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui la quota
differita è riconosciuta si dovrà indicare, nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, l’avvenuto
rimborso con il conseguente ristoro dei benefici fiscali goduti nell’anno precedente.
1.4 - “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” CON POLIZZA
(TORNA ALL’INDICE)
Il percorso di avvicinamento serve a creare le condizioni di “sostenibilità” per l'ingresso nel Fondo Sanitario di
un numero elevato di lavoratori e pensionati, compresi i familiari, che attualmente hanno polizze sanitarie (in
molti casi con prestazioni significativamente inferiori) - o che addirittura non hanno alcuna copertura sanitaria
integrativa - e che quindi non hanno riserve accantonate. Ciò permetterà sia di costituire una quota di riserve sia
di spostare sulla compagnia di assicurazione i rischi iniziali (che solitamente sono i più alti) delle ulteriori
prestazioni.
Sono iscritti dal 1° gennaio 2011 al Fondo Sanitario con prestazioni “indirette”, cioè tramite polizza sanitaria
gestita dal Fondo Sanitario27, salvo facoltà di recesso irrevocabile (non sarà possibile la reiscrizione in futuro)
da esercitarsi entro il 30 aprile 2011:
27
La gestione da parte del Fondo Sanitario della polizza assicurativa permette di considerare ai fini fiscali il costo della polizza come
prestazione indiretta del Fondo Sanitario e quindi l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite
complessivo di € 3.615,20.
12

personale in servizio ed esodati, con i relativi familiari, delle società del Gruppo che alla data del
31/12/2010 hanno una polizza assicurativa, comprese le altre casse sanitarie poiché hanno prestazioni
ridotte.
Possono altresì richiedere, entro il 30 aprile 201128, l’iscrizione per sé e per i propri familiari dal 1° gennaio
2011:
 i pensionati dal 1/1/2007 (pensionati ex gruppo CRFirenze dal 29/1/2008, data di passaggio nel Gruppo
Intesa Sanpaolo), con i relativi familiari, delle suddette società del Gruppo;
 tutti i pensionati di Banca CR Firenze e di Mediofactoring beneficiari della polizza assicurativa
aziendale con premio a carico dell’azienda;
 personale già in servizio ed esodati, nonché i pensionati dal 1/1/2007 che non si sono mai iscritti o che
hanno revocato l’iscrizione a Cassa sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA (in questo caso, con il
versamento di un “contributo d’ingresso” pari all’intera quota percentuale prevista per sé e per i
familiari a carico);
 personale già in servizio ed esodati che hanno rinunciato all’iscrizione alla polizza sanitaria prevista
dalla propria azienda.
1.4.1 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO O ESODATO (TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Sanitario stipula un’unica polizza sanitaria29 a carico dell’azienda di importo uguale alla contribuzione
prevista per il Fondo Sanitario, pari a € 900 per il 2011.
Mantengono la loro attuale polizza, per due anni previsti dal loro “percorso di avvicinamento”, il personale in
servizio e gli esodati di Imi Fondi Chiusi Sgr, i beneficiari della polizza ex Banco di Napoli30 e della polizza
PreviGen (Dirigenti ex Intesa).
Il personale in servizio e gli esodati, al fine di costituire una parte di riserve, versano una quota percentuale
calcolata sulla retribuzione imponibile INPS quale “contributo di ingresso”, pari al 50% della contribuzione
prevista a regime per il Fondo Sanitario, nelle seguenti misure31:
 0,50% per sé
 0,05% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,15% per tre o più familiari a carico.
Non è previsto il “contributo di ingresso” per i familiari non a carico, in quanto possono essere iscritti alla
polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario con pagamento di un premio32 pari a:
 € 325 per coniuge o convivente
 € 280 per ogni figlio
 € 375 per ogni genitore.
Ricordiamo che per l’iscrizione dei familiari valgono le stesse regole esposte nel paragrafo 1.2.2.
Il percorso di avvicinamento è di:
 due anni per il personale in servizio e gli esodati di Banca Trento Bolzano, CR Firenze, Banca
Fideuram, CariRomagna, CR Civitavecchia, Centro Leasing, Centro Factoring, Fideuram Investimenti,
Fideuram Fiduciaria, Mediofactoring, SanPaolo Invest SIM (oltre a Imi Fondi Chiusi e beneficiari della
polizza ex Banco di Napoli e della polizza PreviGen, con il mantenimento delle loro attuali polizze);
28
La domanda di iscrizione deve pervenire entro il 15/12/2010 per avere la copertura dal 1/1/2011. Per le domande pervenute
successivamente, comunque entro il 30/04/2011, la copertura della polizza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
ricezione della domanda.
29
La Polizza è stata stipulata con Unisalute. Le condizioni sono reperibili sul sito del Fondo.
30
Vedi paragrafo “1.4.1.1 LA POLIZZA EX BANCO DI NAPOLI”.
31
Per il personale già in servizio ed esodati che non si sono mai iscritti o che hanno revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa
Sanpaolo e FIA, nonché alla polizza sanitaria prevista presso la propria azienda, il contributo di ingresso è pari all’intera quota
percentuale prevista per sé (1%) e per i familiari a carico (0,10% per ogni familiare, massimo 0,30%).
32
Il premio è specificato nelle condizioni di polizza. Relativamente all’iscrizione di familiari nel secondo semestre dell’anno il costo è
pari al 60% del premio annuale.
13


tre anni per il personale in servizio e gli esodati di CR Foligno, CR Terni e Narni, CR Spoleto, CR
Viterbo, CR Ascoli Piceno, CR Rieti, CR Città di Castello, CR Pistoia e Pescia, Neos Finale, Moneta;
tre anni per il personale già in servizio e gli esodati che non si sono mai iscritti o che hanno revocato
l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, nonché alla polizza sanitaria prevista
presso la propria azienda.
Dopo gli anni previsti di copertura attraverso polizza assicurativa, il personale in servizio e gli esodati potranno
fruire delle prestazioni dirette del Fondo Sanitario e la quota di riserve creata sarà versata nel patrimonio della
gestione degli iscritti in servizio del Fondo stesso.
L’azienda provvede alla disdetta delle polizze in essere presso le società. Poiché alcune scadono nel corso del
201133, le coperture della polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario operano ad integrazione sino alla
scadenza della precedente polizza.
1.4.1.1 Polizza Unisalute (TORNA ALL’INDICE)
PRESTAZIONI
Ticket dovuti al SSN
RIMBORSI
Massimali annui per nucleo
familiare
Nessuno
Franchigia
Nessuna
Spese ospedaliere:
 ricovero, con o senza intervento chirurgico,
in clinica privata o in ospedale con
trattamento privatistico (rette di degenza,
onorari del chirurgo, aiuto, assistente,
anestesista, sala operatoria e materiale
d’intervento)
 spese sostenute nei 100 giorni precedenti al
ricovero: visite mediche, esami e
accertamenti diagnostici, medicinali e
trattamenti fisioterapici.
 spese sostenute nei 100 giorni successivi
all’intervento chirurgico: assistenza medica
e infermieristica, trattamenti fisioterapici e
rieducativi, esami e medicinali, cure termali.
 spese per trasporto in ospedale o clinica in
autoambulanza, aereo o eliambulanza,
(massimo € 1.500 per ricovero).
€ 150.000
 Nessuna limite di rimborso
(Aumenta a €300.000 per grandi
per le rette di degenza in
interventi chirurgici)
caso di ricovero in
di cui massimo:
strutture/medici
- parto cesareo € 6.500
convenzionati;
- parto fisiologico € 3.500
 Limite di € 250 di
- aborto terapeutico € 3.500
rimborso per le rette di
degenza in caso di ricovero
in strutture/medici non
convenzionati.
Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso
una struttura pubblica, anche in day hospital
€ 50 al giorno (€ 150 per grande
intervento chirurgico) , con un
massimo per evento di 90 giorni.
Prestazioni specialistiche alta diagnostica:
€ 15.000
 Esami stratigrafici e contrastografici
 Accertamenti: ecocardiografia,
elettroencefalogramma, elettromiografia,
mammografia, PET, risonanza magnetica
nucleare, scintigrafia, TAC
 Terapie: chemioterapia, cobaltoterapia,
dialisi, laserterapia fisioterapica, radioterapia.
Prestazioni specialistiche
Visite specialistiche (anche omeopatiche) con
esclusione delle visite pediatriche di routine,
accertamenti diagnostici
33
€ 3.000
20%
- 30%
- In caso di prestazioni presso
medici e centri convenzionati
Unisalute viene applicata una
franchigia fissa di € 20
Le scadenze sono: polizza Neos e Moneta 31/1/2011, CR Foligno 13/2/2011, CR Terni e Narni 15/3/2011, CR Viterbo 30/6/2011.
14
Medicinali reperibili solo all’estero
nessuno
50%
Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito
di infortunio
€ 500
30%
Cure oncologiche
€ 5.000
Lenti
(escluse le montature)
€ 150
solo per modifica visus accertata
contestualmente da medico
specialista
30%
Cure dentarie
€ 500
15%
+ 1 visita +1 seduta ablazione tartaro 15%
all’anno
Interventi chirurgici odontoiatrici:
€ 3.000 per assicurato
20%
Protesi ortopediche e auditive
€ 1.000
20%
Spese per assistenza infermieristica
€ 50 per max. 30 giorni per ricovero
1.4.1.2 La Polizza ex Banco di Napoli (TORNA ALL’INDICE)
Il personale in servizio e gli esodati beneficiari della polizza ex Banco di Napoli, nei due anni previsti per il
“percorso di avvicinamento”, manterranno l’attuale polizza sanitaria in essere.
Ricordiamo che la differenza (circa € 200) tra il costo di questa polizza e la contribuzione aziendale di € 900 è
coperta utilizzando in tutto o in parte il contributo previdenziale dello 0,50% previsto dall’accordo di fusione
del 30/1/2003. L’iscritto verserà il contributo di ingresso previsto.
Diversamente dalle regole previste per l’iscrizione di familiari al Fondo sanitario, possono essere iscritti a
questa polizza:
 coniuge e figli a carico;
 altri familiari, indipendentemente dal carico fiscale, purché conviventi con il dipendente stesso e con
pagamento di un premio34 pari a € 340.
Sintesi delle prestazioni della Polizza Banco di Napoli
PRESTAZIONI
Ticket dovuti al SSN
RIMBORSI
Massimali annui per nucleo
familiare
Nessuno
€ 155.000
Spese ospedaliere:
 ricovero, con o senza intervento chirurgico,
in clinica privata o in ospedale con
trattamento privatistico (rette di degenza,
onorari del chirurgo, aiuto, assistente,
anestesista, sala operatoria e materiale
d’intervento)
 spese sostenute nei 120 giorni precedenti al
ricovero: visite mediche, esami e
accertamenti diagnostici.
 spese sostenute nei 150 giorni successivi
all’intervento chirurgico: assistenza medica
e infermieristica, trattamenti fisioterapici e
rieducativi, esami e medicinali.
 spese per trasporto in ospedale o clinica in
autoambulanza, treno, aereo o eliambulanza,
per ricovero con intervento chirurgico.
34
Franchigia
Nessuna
 Nessuna franchigia in caso
di ricovero in
strutture/medici
convenzionati, ad
eccezione della franchigia
di € 200 per ricovero senza
intervento chirurgico;
 Franchigia del 20%, con
minimo € 200 e massimo €
3.000, in caso di ricovero
in strutture/medici non
convenzionati.
Relativamente all’iscrizione di familiari nel secondo semestre dell’anno il costo è pari al 60% del premio annuale.
15
Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso
una struttura pubblica, anche in day hospital
€ 77 al giorno (€ 103 per grande
intervento chirurgico;
€ 38 per day hospital senza
intervento chirurgico), con un
massimo per beneficiario e per
evento di 100 giorni.
In caso di ricovero senza
intervento chirurgico viene
erogata a partire dal sesto
giorno.
Prestazioni specialistiche extra ospedaliere:
 esami diagnostici ad alta specializzazione.
 terapie (cobaltoterapia, terapie irradianti,
chemioterapia, laserterapia, dialisi, terapie
sclerosanti, terapia logopediche).
 fisioterapia e terapie ortofoniche.
 onorari medici per visite e prestazioni
specialistiche, analisi e esami diagnostici.
 Visite psicoanalitiche.
€ 8.000
20%,
con un minimo di € 30,
ridotto a € 21 per visite di
psicoterapia e psicoanalisi.
Mezzi correttivi oculistici
(escluse le montature)
€ 450
solo per modifica visus accertata
contestualmente da medico
specialista
20%
Cure dentarie
€ 1.560
30%,
con un minimo di € 150 per
evento
Protesi ortopediche e auditive
€ 1.550
30%
Spese per assistenza infermieristica
€ 26 per 45 giorni annui
1.4.2 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER PENSIONATI
(TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Sanitario stipula la stessa polizza sanitaria anche per i pensionati, ma con onere a carico del
pensionato.
Per i pensionati di Banca CR Firenze e di Mediofactoring già beneficiari della polizza assicurativa aziendale
con premio a carico dell’azienda, l’azienda continua a corrispondere le contribuzioni attualmente versate dalle
rispettive società35 a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun pensionato.
Il pensionato versa sia il premio della polizza che il contributo di ingresso, e precisamente:
 il costo della polizza, pari a €900 per il 2011
 0,50% della propria pensione Inps quale contributo di ingresso per sé,
 0,05% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,15% per tre o più familiari a carico.
Non è previsto il “contributo di ingresso”36 per i familiari non a carico, in quanto possono essere iscritti alla
polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario con pagamento di un premio.
Il percorso di avvicinamento è di:
 due anni se la risoluzione del rapporto di lavoro o la maturazione del diritto a pensione è avvenuto nel
corso del 2009 o 2010;
 tre anni se la risoluzione del rapporto di lavoro o la maturazione del diritto a pensione è avvenuto nel
corso del 2007 o 2008.
Dopo gli anni previsti di copertura attraverso polizza assicurativa, i pensionati potranno fruire delle prestazioni
dirette del Fondo Sanitario e la quota di riserve creata sarà versata nel patrimonio della gestione degli iscritti in
servizio del Fondo stesso.
35
36
CR Firenze e Mediofactoring attualmente pagano ai pensionati rispettivamente una polizza di € 257 ed € 1.067.
Pari al 50% della contribuzione prevista a regime per il Fondo Sanitario. Per i pensionati che non si sono mai iscritti o che hanno
revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, il contributo d’ingresso è pari all’intera quota percentuale
prevista per sé e per i familiari a carico.
16
SEZIONE 2 – LONG TERM CARE
2.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE)
Long Term Care (LTC), termine ovviamente anglosassone, indica cure di lungo periodo; ci si riferisce pertanto
a soggetti colpiti da eventi invalidanti tali da generare uno stato di non autosufficienza caratterizzata
dall’impossibilità di condurre una vita autonoma.
Il CCNL dell’8/12/2007 ha introdotto l’obbligo, per le Aziende del settore, di versare un contributo annuale da
destinare alla copertura assicurativa connessa a tali eventi.
La successiva fase di studio e di analisi ha portato alla stipula di un accordo nazionale con ABI il 22/12/2008
che ha definito le modalità di contribuzione delle Aziende, i contenuti della copertura e l’affidamento della
medesima alla CASDIC (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale del Settore del Credito)37.
2.2 DESTINATARI (TORNA ALL’INDICE)
La copertura decorre dal 1/1/2008.
Sono quindi assicurati i dipendenti in servizio a tale data e assunti successivamente a tempo indeterminato,
compresi gli apprendisti.
Sono inoltre compresi i lavoratori a tempo determinato e con contratto di inserimento qualora la non
autosufficienza si determini in costanza di rapporto di lavoro.
La copertura è inoltre operativa nei confronti dei pensionati ed esodati dal 1/1/08, cioè dalla data di decorrenza
in avanti, ad esclusione di: cessati senza diritto alla pensione o senza diritto al Fondo di sostegno al reddito,
licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
2.3 PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE)
L’entità della prestazione erogabile viene definita ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione della
CASDIC.
Per il biennio 2008 – 2010, la prestazione consiste in un rimborso per un totale annuo massimo di € 13.200,
erogabile anche mensilmente, a fronte di presentazione di documentazione relativa a prestazioni sanitarie e/o
socio-assistenziali sostenute relativamente allo stato di non autosufficienza, preventivamente accertato.
La prestazione si applica ai sinistri manifestatasi a partire dal 1° gennaio 2008.
Il rimborso è erogato a partire dal manifestarsi dello stato di non autosufficienza per tutta la sua durata, purché
questa sia superiore ai 90 giorni.
Le prestazioni cessano col cessare della condizione di non autosufficienza.
In altri termini la condizione di non autosufficienza dà diritto alle prestazioni dal verificarsi dell’evento fino al
momento del decesso, fermo restando il mantenimento della condizione stessa.
2.3.1 DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA (TORNA ALL’INDICE)
La certificazione avviene con un metodo a punteggio, lo stesso utilizzato dal Servizio Sanitario Nazionale, che
classifica le attività ricorrenti nella vita quotidiana ed assegna ad ognuna un punteggio, in relazione alla durata
dell’assistenza necessaria per svolgerle.
La perdita di autosufficienza avviene quando, per un periodo superiore ai 90 giorni, la persona è incapace di
svolgere da sola gli “atti elementari della vita quotidiana” di seguito indicati, necessitando quindi dell’aiuto e
dell’assistenza di un’altra persona:
 lavarsi riferito a farsi la doccia e/o il bagno;
 vestirsi e svestirsi ovvero compiere le azioni indicate;
37
CASDIC P.za Grazioli 16 – 00186 Roma. www.casdic.it
17




igiene personale ovvero andare al bagno, igiene intima, lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi,
radersi;
mobilità riferito ai movimenti all’interno dell’abitazione, alzarsi dalla sedia, alzarsi dal letto;
incontinenza causata dallo stato di malattia;
alimentazione riferito alla consumazione di pasti e bevande.
Una commissione medica incaricata dalla CASDIC accerta il grado di autonomia del beneficiario ed assegna un
punteggio secondo uno schema di valutazione funzionale. Il punteggio per ogni “atto”, definito da apposite
tabelle, potrà essere di 0 punti (massima autonomia), 5 punti (media) o 10 punti (dipendenza completa). Con la
somma di 40 punti viene riconosciuto lo status di non autosufficiente a decorrere dalla data della richiesta.
La commissione interagisce con il paziente direttamene sul territorio ed è composta da: un geriatra, uno
psicologo, un ortopedico, un cardiologo ed un medico legale.
La procedura prevede la possibilità di ricorrere avverso il giudizio della commissione medica e la revisione e
controllo ogni anno.
2.3.2 SERVIZI DI ASSISTENZA (TORNA ALL’INDICE)
La copertura garantisce anche una serie di servizi aggiuntivi che sono costituiti da:

accesso alla rete di strutture convenzionata della Newmed S.p.A che dispone di:
- strutture sanitarie
- residenze pubbliche e private
- assistenza infermieristica domiciliare
- servizi assistenziali (badanti, aiuti domestici ecc.)
- psicologi e psicoterapeuti.

Centrale Operativa38 che può fornire:
- informazione sulle strutture sanitarie convenzionate
- informazione sulle procedure operative per apertura della pratica
- informazione sulla gestione del paziente
- informazione sui centri di volontariato non convenzionati
- soluzione dei problemi burocratici relativi alla pratica
- gestione dell’assistenza (ricerca del medico, interventi a domicilio ecc)
- informazione sulle forniture di beni (sedie a rotelle, materiali sanitari ecc)
- informazioni sullo stato della pratica di rimborso.
2.3.3 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE)
Per richiedere le prestazioni bisogna compilare il modulo di denuncia del sinistro, allegando un certificato
medico attestante lo stato di non autosufficienza e una relazione medica sulle cause di perdita
dell’autosufficienza, unitamente alla lettera di consenso39.
Deve essere allegata tutta le documentazione medica utile ai fini della valutazione del quadro clinico.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R. direttamente alla CASDIC, Piazza
Grazioli 16 - 00186 Roma.
Una volta ricevuta la documentazione la CASDIC provvederà nel tempo massimo di tre mesi ad eseguire gli
accertamenti necessari.
38
39
Accessibile tramite numero verde 800-916045 (in funzione dal lunedì al venerdì ore 9 – 18 ed al sabato ore 8 – 12).
Tutta la modulistica necessaria è reperibile sul sito www.casdic.it.
18
SEZIONE 3 - POLIZZA INFORTUNI
PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI
3.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE)
Il personale in servizio a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato beneficia di una copertura per
infortuni40 professionali ed extra-professionali che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità
permanente41.
La copertura è automatica e, quindi, non va inoltrata alcuna richiesta.
Per gli infortuni professionali, cioè subiti dal dipendente nell’esercizio delle attività lavorative sia presso
l’azienda che durante missioni in Italia e all’estero, è previsto un indennizzo pari a:
 4 volte la retribuzione annua lorda42, con un massimo di € 1.050.000.000, in caso di morte;
 5 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di € 1.050.000.000, in caso di invalidità
permanente.
L’indennizzo per infortuni professionali viene erogato direttamente dall’azienda, con deduzione delle eventuali
prime cinque annualità di rendita di invalidità permanente INAIL.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui l’interessato o i
beneficiari ne abbiano avuta la possibilità.
Per gli infortuni extra-professionali, cioè che si verificano al di fuori dell’attività lavorativa - compresi quelli
intervenuti nell’intervallo e nel tragitto dall’abitazione al posto di lavoro e viceversa (cosiddetti “in itinere”) -,
l’azienda ha stipulato una specifica polizza assicurativa.
Gli importi dell’indennizzo erogati sono gli stessi previsti per gli infortuni professionali, con alcune specificità:
 in caso di morte di entrambi i genitori e in presenza di figli minori o figli fiscalmente a carico fino a 26
anni, l’indennizzo previsto viene raddoppiato;
 in caso di invalidità permanente, l’indennizzo previsto viene erogato con l’applicazione delle seguenti
franchigie:
- nel caso di invalidità permanente fino al 6%, non viene erogato alcun indennizzo;
- nel caso di invalidità permanente superiore al 6% e fino al 10%, la polizza eroga la relativa
indennità per la parte di invalidità eccedente il limite di franchigia;
- nel caso di invalidità superiore al 10%, la polizza eroga l’intero importo corrispondente
all’invalidità conseguita senza applicare alcuna franchigia.
43
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui l’interessato o i
beneficiari ne abbiano avuta la possibilità; comunque il diritto all’indennizzo da parte della compagnia di
assicurazione si prescrive dopo un anno dall’infortunio.
3.2 BENEFICIARI (TORNA ALL’INDICE)
In caso di infortunio professionale o extra-professionale da cui derivi la morte del lavoratore, entro e non oltre
un anno dal giorno nel quale l’infortunio stesso è accaduto, l’indennizzo viene erogato:
 ai beneficiari designati con dichiarazione sottoscritta dal dipendente e trasmessa alla Direzione
Centrale Personale,
 agli eredi testamentari nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di
beneficiari,
 agli eredi legittimi secondo le norme della successione legittima.
40
Eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna tali da produrre lesioni corporali obiettivamente constatabile.
Vedi policy aziendale “Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extra-professionali a favore del Personale
appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi” edizione marzo 2012.
42
Si intende la retribuzione utile per la determinazione del TFR.
43
Il modulo è reperibile nella policy aziendale. Al modulo va allegata dichiarazione con il dato della propria retribuzione, che va
richiesta all’Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lorenteggio 233 – 20152 Milano.
41
19
SEZIONE 4 – PREMORIENZA
Decesso del dipendente
4.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE)
In caso di morte del dipendente in servizio44, ai familiari superstiti45 (oltre all’eventuale pensione di reversibilità
nelle misure e nei casi previsti dalla legge) spetta:
 il trattamento economico fino al termine del mese in corso e le ulteriori competenze (rateo della 13 a
mensilità, pagamento ferie, ecc);
 il Trattamento di Fine Rapporto;
 un’indennità di mancato preavviso46 nelle seguenti misure:
Quadri Direttivi
3a Area Professionale e 2A3L
2A1L e 2A2L
1a Area Professionale
5 mensilità
3 mensilità
2 mensilità e ½
1 mensilità e ¾
L’Ufficio Retribuzioni invia alla filiale, presso cui vi è il conto corrente del dipendente deceduto, la lettera
predisposta per gli eredi con il dettaglio delle somme da erogare e con l’indicazione dei documenti successori
necessari47.
4.1.1 ANNUALITÀ PER MORTE O PER INABILITÀ TOTALE48
(TORNA ALL’INDICE)
Al coniuge o, in mancanza di esso, ai figli minorenni e figli maggiorenni fiscalmente a carico spetta
un’indennità pari a un’annualità di stipendio nella misura percepita dall’interessato al momento del decesso.
L’annualità non viene erogata qualora l’azienda proceda all’assunzione del coniuge o, in caso di sua rinuncia,
di un orfano del dipendente deceduto o collocato a riposo per inabilità (vedi paragrafo successivo).
Questa indennità non segue l’iter delle competenze spettanti agli eredi, ma viene accreditata direttamente agli
interessati dall’ufficio retribuzioni.
4.1.2 ASSUNZIONI SPECIALI PER CONIUGE SUPERSTITE O ORFANI
(TORNA ALL’INDICE)
Possono essere assunti per chiamata diretta il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano del
dipendente deceduto (per qualunque causa) nel periodo di servizio.
Queste disposizioni si applicano anche quando il dipendente è stato collocato a riposo per inabilità come da
normativa INPS, o per inabilità connesse a gravi malattie croniche o di carattere oncologico.
In tutti i casi l’azienda non procede solitamente di propria iniziativa; occorre invece attivarsi per richiedere
l’applicazione delle possibilità indicate, sia da parte del dipendente per l’inabilità, sia da parte dei superstiti
nelle altre situazioni. Le domande dettagliatamente motivate con opportuna documentazione allegata devono
essere rivolte alla Direzione Centrale Personale.
44
I familiari devono inviare il certificato di morte, anche tramite la filiale.
I superstiti che beneficiano dei trattamenti sono quelli indicati dalle disposizione sul TFR. Vedi capitolo “7.5 EREDITABILITÀ IN CASO DI
DECESSO”.
46
CCNL, art. 72.
47
Stesso iter viene seguito per l’importo della posizione individuale del Fondo pensioni e per i rimborsi ancora da liquidare del Fondo
Sanitario.
48
Lettera a latere accordo tra OO.SS e Intesa Sanpaolo del 30/1/2008 (e date successive nelle altre aziende del Gruppo).
45
20
4.2 PRESTAZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE (TORNA ALL’INDICE)
In
caso di morte dell’iscritto a fondi pensione prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione, l’intero
ammontare della posizione individuale maturata viene corrisposta agli eredi49 ovvero ai diversi beneficiari
indicati dall’iscritto50. La Covip ha chiarito che il diritto al riscatto compete agli eredi solo in mancanza di una
diversa volontà dell’iscritto di designare altri beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche.
I fondi pensione, inoltre, possono offrire la copertura degli eventi di invalidità totale permanente e di morte
dell’iscritto, mediante convenzione assicurativa.
Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i
beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo
rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.
Vedi capitolo 6.7 “Schede riassuntive dei fondi di previdenza complementare nel Gruppo Intesa
Sanpaolo”
4.3 POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE (TORNA ALL’INDICE)
In caso di infortunio professionale o extra-professionale da cui derivi la morte del lavoratore, entro e non oltre
un anno dal giorno nel quale l’infortunio stesso è accaduto, viene erogato un indennizzo pari a 4 volte la
retribuzione annua lorda:
 ai beneficiari designati con dichiarazione sottoscritta dal dipendente e trasmessa alla Direzione Centrale
Personale,
 agli eredi testamentari nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di beneficiari,
 agli eredi legittimi secondo le norme della successione legittima.
Vedi Sezione 3. “Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali”
Schema riepilogativo delle coperture per morte o invalidità permanente
Infortuni
professionali
Infortuni
extra-professionali
Long Term Care
LTC
Prestazioni accessorie
fondi pensione
Tipologia
rischio
-
morte
invalidità
permanente
-
morte
invalidità
permanente
invalidità con perdita
dell'autosufficienza
-
morte
invalidità
permanente con
risoluzione del
rapporto di lavoro
Origine
rischio
-
infortunio
-
infortunio
-
infortunio
malattia
-
qualsiasi evento
Destinatari
copertura
dipendenti a tempo
indeterminato e
apprendisti
dipendenti a tempo
indeterminato e
apprendisti
-
iscritti ai fondi pensione
dipendenti
pensionati/esodati
dal 1/1/2008
49
50
Sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
La designazione dei beneficiari deve avvenire con apposita comunicazione prevista nei vari fondi pensione. L’iscritto in qualsiasi
momento può revocare, modificare o integrare la designazione di beneficiari.
21
Costi
a carico azienda
a carico azienda
a carico azienda
a carico iscritto o fondo
Iscrizione
automatica
automatica
automatica
volontaria
Indennizzo
-
rimborso spese
sanitarie e assistenziali
come rendita annua
vitalizia (attualmente
di € 13.200)
capitale aggiuntivo
all'erogazione dello
“zainetto” (vedi schede
riepilogative fondi di
previdenza)
-
Beneficiari in
caso di morte
dipendente
morte: 4 volte
retribuzione annua
invalidità: 5 volte retribuzione annua
beneficiari designati,
eredi testamentari o
eredi legittimi
morte: 4 volte
retribuzione annua
invalidità: 5 volte
retribuzione annua
con applicazione
di franchigie
beneficiari designati,
eredi testamentari o
eredi legittimi
22
eredi ovvero stessi
beneficiari designati
dall'iscritto per il riscatto
dello zainetto.
SEZIONE 5 – PREVIDENZA GENERALE
5.1. UN PO' DI STORIA (TORNA ALL’INDICE)
Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini della storia unitaria dell’Italia: infatti si
eredita la legislazione piemontese in materia di pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato e viene
istituita, nel 1898, la “Cassa Nazionale di Previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai” cui era
possibile aderire su base volontaria.
La prima metà del secolo scorso vede l’attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, a
partire dall’obbligatorietà dell’adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, all’introduzione dell’indennità di licenziamento - l’attuale TFR -, degli
assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti. In quegli anni si stabilisce anche la ripartizione
dei contributi versati a favore dell’INPS con 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore e, a
seguito dell’inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d’acquisto delle pensioni, il passaggio dal
sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione attuale.
Lo sviluppo economico post bellico consente una politica previdenziale più “generosa”, con interventi
economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione,
assicurazione obbligatoria estesa ai lavoratori autonomi, pensione sociale quale trattamento minimo per tutti i
lavoratori. Inoltre, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi,
indipendentemente dall’età del lavoratore.
La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni ’80 impone una revisione del
sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori
pubblici e privati, configurando di fatto l’attuale sistema pensionistico che può essere definito misto, con:
 la PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI BASE (cosiddetto “primo pilastro”),
 la PREVIDENZA COMPLEMENTARE (cosiddetto “secondo pilastro”), costituita dai fondi pensione che
hanno il compito di integrare la pensione di base,
 la PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE (cosiddetto “terzo pilastro”) costituita dalle polizze vita
previdenziali o da piani di accumulo dei fondi comuni di investimento.
Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico, a partire dalla riforma Amato del
1992, con la quale si è attuato un graduale incremento dell’età pensionabile ed un’armonizzazione della
normativa tra sistema pubblico e privato, alla riforma Dini del 1995 che ha sancito il passaggio del sistema di
calcolo delle pensioni da quello “retributivo” a quello “contributivo”, alla riforma Prodi del 1997 che ha
accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per la pensione di anzianità, e soprattutto con la
riforma Maroni del 2004 che ha previsto la modifica dell’età pensionabile (cosiddetto “scalone) e il riordino
della previdenza complementare.
Negli ultimi anni, la Legge 247/2007 ha rivisto i requisiti per il diritto a pensione, superando lo “scalone” e
introducendo il “sistema delle quote”, e infine (per ora) la Legge 122 del 30/7/2010 è intervenuta nuovamente
sulle finestre di uscita (dal 1/1/2011 una finestra per tutte le pensioni, trascorsi 12 mesi dalla maturazione del
diritto a pensione) e ha previsto un immediato innalzamento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia per
le lavoratrici dipendenti nel pubblico impiego a 65 anni dal 2012; inoltre ha stabilito che dal 1/1/2015 i requisiti
dell’età anagrafica per il diritto a pensione saranno adeguati alla speranza di vita accertata dall’Istituto
Nazionale di Statistica e validata dall’Eurostat.
23
5.2. IL SISTEMA CON CUI SI VA IN PENSIONE:
SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO
(TORNA ALL’INDICE)
La riforma degli ordinamenti pensionistici attuata
con la Legge 335/95 ha introdotto, per la
determinazione del diritto alla prestazione e della
relativa misura, il sistema di calcolo contributivo,
mantenendo ad esaurimento quello basato sul
calcolo retributivo.
Pertanto, dal 1° gennaio 1996 i lavoratori vanno in
pensione in base alle regole stabilite dai differenti
sistemi, con i criteri illustrati di seguito:
La previdenza obbligatoria è una galassia ancora
popolata di enti con regole e prestazioni non
omogenee, destinati ai diversi settori professionali
esistenti nel mondo del lavoro.
In questa guida tratteremo in particolare le norme
relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella
gestione INPS.

LAVORATORI CON ALMENO 18 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995:
si applica unicamente il regime retributivo sia ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni
pensionistiche che per il calcolo dell’importo della pensione.

LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995 E A QUELLA DATA NON
POSSONO FAR VALERE ALCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE:
si applica unicamente il regime contributivo sia ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni
pensionistiche che per il calcolo della pensione.

LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996, MA CHE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 1995 AVEVANO UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI:
si applica il regime retributivo ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e un
sistema di calcolo misto (sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/95 e sistema contributivo per
la quota maturata dal 1/1/96) per determinare l’importo della pensione.
Questi lavoratori hanno la facoltà di optare per l’applicazione integrale del “regime contributivo” con le
limitazioni che saranno illustrate successivamente.
24
IL TEST PER SCOPRIRE QUALE È IL TUO REGIME
HAI INIZIATO A LAVORARE DOPO L’1/1/1996?
NO
SI
SEI UN "CONTRIBUTIVO"
per il "diritto" vai al paragrafo 5.4.4
per il calcolo vai al paragrafo 5.6.3
HAI INIZIATO A LAVORARE TRA L’1/1/78 E IL 31/12/95 ?
NO
SI
SEI UN "MISTO"
per il "diritto" per vecchiaia vai al paragrafo 5.4.2
per il "diritto" per anzianità vai al paragrafo 5.4.3
per il calcolo vai al paragrafo 5.6.2
HAI INIZIATO A LAVORARE PRIMA DELL’1/1/78.
AL 31/12/95 HAI RAGGIUNTO 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE?
NO
SI
SEI UN “MISTO”
per il "diritto" per vecchiaia vai al paragrafo 5.4.2
per il "diritto" per anzianità vai al paragrafo 5.4.3
per il calcolo vai al paragrafo 5.6.2
SEI UN “RETRIBUTIVO”
per il "diritto" per vecchiaia vai al paragrafo 5.4.1
per il "diritto" per anzianità vai al paragrafo 5.4.3
per il calcolo vai al paragrafo 5.6.1
5.3. LA CONTRIBUZIONE (TORNA ALL’INDICE)
Il diritto e la misura delle pensioni
dipendono dall’anzianità contributiva, cioè
dalla
consistenza
della
posizione
assicurativa individuale.
Le posizioni assicurative sono costituite da
diversi tipi di contribuzione:
 contributi obbligatori
 contributi figurativi
 contributi da riscatto
 contributi da ricongiunzione
 contributi volontari.
Alcune categorie di lavoratori hanno diritto, esclusivamente
nel sistema retributivo, ad una maggiorazione dell’anzianità
contributiva, utile ai fini del diritto e del calcolo della
pensione:
 i lavoratori non vedenti, coloro che sono colpiti da
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione, hanno diritto ad una
maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività
svolta;
 i lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 74%, ed i lavoratori
sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione
contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un
massimo di 5 anni.
25
I contributi “obbligatori”, in quanto dovuti per legge51, sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore
dipendente.
Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche
al relativo versamento mensile all'Inps.
L’aliquota contributiva è la seguente:
retribuzione lorda annua
(valori 2010)
sino a € 42.364
per la quota oltre € 42.364
% lavoratore
% azienda52
9,19
10,19
23,81
23,81
Solo per gli apprendisti
5,84
9,01
Solo per i lavoratori con il sistema contributivo
per la quota oltre € 92.14753
nessuna
nessuna
% aliquota
complessiva
33%
34%
14,85%
nessuna
Riepiloghiamo brevemente le altre tipologie di contribuzione, rinviando ogni informazione e assistenza ai
rappresentanti FISAC e al Patronato sindacale INCA-CGIL54:

contributi figurativi: sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante
i quali non ha prestato attività lavorativa a “causa di forza maggiore” prevista dalla legge o ha percepito
un'indennità a carico dell'Inps (es. congedo per maternità, congedo parentale, permessi L.104/92,
servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.);

contributi da riscatto: sono contributi che vengono accreditati a seguito dell'accoglimento di specifica
domanda da parte del lavoratore di coprire periodi altrimenti privi di contribuzione (es. riscatto del
periodo di laurea, dell'aspettativa non retribuita usufruita successivamente al 31.12.1996 e prevista da
leggi e contratti, dell'aspettativa per gravi motivi familiari, ecc.). Il riscatto è sempre a titolo oneroso e
si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta “riserva matematica” corrispondente agli oneri
che l'Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati;

contributi da ricongiunzione: sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha chiesto
l'unificazione, cioè la “ricongiunzione”, di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla
gestione lavoratori autonomi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.). Lo scopo è quello di
ottenere un unico trattamento pensionistico calcolato su tutti i contributi versati nell’arco della vita
lavorativa. Dal 1/7/2010 la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso55;

contributi volontari: i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o
sospeso l'attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo
scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione e per incrementare
l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a parttime). Il costo del versamenti volontari è pari 31,37% sulla retribuzione imponibile delle ultime 52
settimane anche non consecutive.
Recenti disposizioni legislative hanno previsto la “totalizzazione dei contributi”, vale a dire la possibilità di
riunire, senza oneri, i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche di durata non inferiore a 3 anni. In
questo modo si permette l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione a quei lavoratori che hanno versato
contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbero utilizzare tutta o in
parte la contribuzione versata.
51
In Italia, dal 1920, tutti coloro che lavorano sono obbligati ad assicurarsi contro i “rischi” dell’invalidità, della vecchiaia e della morte.
A carico dell’azienda ci sono anche le contribuzioni per le altre assicurazioni (disoccupazione, assegni familiari, ecc.).
53
Massimale di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi (tetto pensionistico).
54
L’indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it
55
Circolare INPS n. 126 del 24/9/2010.
52
26
5.3.1 L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE)
L’estratto conto Inps è la “fotografia” della vita assicurativa
da lavoro, figurativi, ricongiunti, volontari e riscattati56.
L'estratto conto consente al lavoratore di verificare
l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di
segnalare tempestivamente eventuali discordanze o
inesattezze.
Le contribuzioni previdenziali si prescrivono trascorso il
termine di 5 anni e pertanto non possono più essere
versate dal datore di lavoro.
Se il lavoratore è vicino all'età pensionabile e quindi alla
pensione, può invece richiedere l'ECOCERT, cioè l'estratto
vale come certificato della posizione assicurativa.
del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi
Come controllare l’estratto conto?
Per i dipendenti privati la registrazione dei
contributi avviene di norma in settimane:
 5 settimane equivalgono a un mese,
 9 a due mesi,
 26 a sei mesi,
 52 a un anno.
conto certificativo: è un documento analitico che
5.4. IL DIRITTO ALLA PENSIONE (TORNA ALL’INDICE)
Viene riconosciuta a condizione che
ricorrano i seguenti requisiti:
 compimento dell’età pensionabile
(requisito anagrafico)
 maturazione di una contribuzione
minima (requisito contributivo)
 cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.
I primi due requisiti variano in funzione
del sistema di calcolo contributivo o
retributivo.
Requisito anagrafico per tutti gli assicurati dal 2015
A decorrere dal 1/1/2015 i requisiti dell’età anagrafica per il
diritto a pensione saranno adeguati – con cadenza triennale alla speranza di vita accertata dall’Istituto Nazionale di
Statistica e valicata dall’Eurostat. In ogni caso, in sede di
prima applicazione l’incremento dell’età anagrafica non
potrà superare i tre mesi.
Resta invariato il diritto a pensione con almeno 40 anni di
contributi indipendentemente dall’età.
5.4.1 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
Lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995 (TORNA ALL’INDICE)
L’età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, con un requisito minimo di
contribuzione di almeno 20 anni (pari a 1.040 contributi settimanali).
Le donne possono rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65° anno di età. Le
lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni hanno diritto ad un aumento della percentuale di
rendimento della pensione, pari a mezzo punto per ogni anno lavorato fino al compimento dei 65 anni. Gli
incrementi dei punti percentuali sono attribuibili solo fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.
Eccezioni:
 I lavoratori non vedenti e i lavoratori con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con
almeno 10 anni di anzianità contributiva dopo l’insorgenza della cecità, possono andare in pensione a
55 anni se uomini e a 50 anni se donne.
 Gli invalidi con infermità superiore all'80% possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni
se uomini.
56
Gli assicurati possono richiedere il proprio estratto conto contributivo anche tramite Internet, collegandosi al sito www.inps.it.
27
5.4.2 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA MISTO
Lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (TORNA ALL’INDICE)
I requisiti previsti per la maturazione del diritto alla pensione sono
Ricordiamo che non possono esercitare
quelli del regime retributivo.
l'opzione coloro che al 31 dicembre
A questi lavoratori la legge offre la possibilità di optare per una
1995 avevano già raggiunto i 18 anni di
pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, a
contributi.
condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15
anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè
successivi al 31 dicembre 1995). In caso di opzione, l’età richiesta ai fini del raggiungimento della prestazione
diventa quella prevista nel sistema contributivo.
5.4.3 PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO
(TORNA ALL’INDICE)
Si consegue il diritto alla pensione con:
 almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente all’età anagrafica;
 il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue con
almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento di una quota determinata dalla somma tra età
anagrafica e anzianità contributiva maturata dal lavoratore, come da tabella successiva.
Anno
2010
2011
2012
2013 e successivi
“Quota” minima
(somma di età anagrafica e
anzianità contributiva)
95
96
96
97
Età anagrafica minima
59
60
60
61
Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo
di 35 anni e dell’età minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità
contributiva. Le frazioni si determinano nel seguente modo:
 età: deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo
decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino
al giorno di verifica del diritto compreso; devono poi essere trasformati in anni dividendo il
numero dei giorni per 365.
 anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle
settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.57
Opzione per le lavoratrici
La legge prevede, in via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici possano
conseguire il diritto alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento
di 57 anni di età, fermo restando comunque che la pensione decorre dopo 12 mesi successivi.
Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici devono però scegliere di farsi liquidare la pensione con le
regole di calcolo del sistema contributivo58.
57
Esempio - Verifica della “quota” al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
 l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a 59 + 133/365 = 59,364 anni
 al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni
 la somma tra età e anzianità al 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione a settembre 2010, avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti
minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.
58
Attenzione: in tal caso si perde per sempre l’integrazione pensionistica della Cassa di Previdenza per il personale già Sanpaolo.
28
5.4.4 PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE)
Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995
In questo regime esiste di fatto una unica tipologia di
pensione.
I requisiti per la pensione sono:
 età di almeno 65 anni per gli uomini e 60 anni
per le donne,
 minimo di contribuzione effettiva di almeno 5
anni (pari a 260 contributi settimanali),
comunque l'importo della pensione non dovrà
essere inferiore all'importo dell'assegno sociale
aumentato del 20%); in caso contrario la
pensione non può essere liquidata; questa
limitazione non viene applicata per i lavoratori
con almeno 65 anni di età.
Eccezione:
Le lavoratrici madri, indipendentemente dal fatto
che al momento della maternità lavorino o meno,
possono beneficiare di un periodo di maggiorazione
dell’età anagrafica pari a 4 mesi per ciascun figlio
fino ad un massimo di 12 mesi, raggiungendo in tal
modo prima il requisito anagrafico utile per
accedere alla pensione. In alternativa possono
optare per un calcolo più favorevole della pensione
grazie all'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo ad un’età anagrafica
superiore di una anno a quella effettiva nel caso di
uno o due figli e superiore di due anni per tre o più
figli.
Si può comunque conseguire il diritto alla pensione
con:
 almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente all’età anagrafica;
 il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale il diritto alla pensione si consegue con almeno 35
anni di contributi e il raggiungimento di una quota determinata dalla somma tra età anagrafica e
anzianità contributiva maturata dal lavoratore59.
Nel sistema contributivo, per il perfezionamento del requisito contributivo (40 anni o 35 nel sistema delle
quote) devono essere:
 escluse dal conteggio le settimane accreditate a seguito di versamenti volontari,
 considerati i contributi accreditati a seguito del riscatto dei corsi di studio,
 rivalutati per 1,50 i periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età60.
5.5 DECORRENZA DELLA PENSIONE
cosiddetta “FINESTRA” (TORNA ALL’INDICE)
Per poter ottenere la pensione non è sufficiente aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici illustrati nel
capitolo precedente: infatti già la Legge 335 del 1995 ha introdotto il sistema delle "finestre d'uscita", cioè della
date in corrispondenza delle quali decorre la pensione.
La Legge 122/2010 è intervenuta nuovamente sulle “finestre” di uscita ed ha previsto che dal 1° gennaio 2011 i
lavoratori dipendenti conseguono il diritto al trattamento di pensione, sia nel sistema retributivo che in quello
contributivo, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
La pensione, quindi, decorre dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento di 12 mesi.
Ricordiamo che la pensione decorre dall’apertura della finestra purché la domanda sia stata presentata prima di
quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
5.6. IL CALCOLO DELLA PENSIONE (TORNA ALL’INDICE)
Anche il criterio di calcolo della pensione varia a seconda del regime contributivo o retributivo e misto.
59
60
Vedi tabella nel paragrafo “5.4.3 PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO”.
Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il
raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3.
29
5.6.1 IL CALCOLO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE)
Lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:
 l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un
massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento
Ciò vuol dire che, qualora la
del pensionamento e che risultano dalla sua posizione
retribuzione pensionabile non
assicurativa;
supera il limite di € 42.364, con
 la retribuzione pensionabile, è data dalla media delle
35 anni di anzianità contributiva
retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa,
la pensione è pari al 70% della
opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati
retribuzione e con 40 anni è pari
ogni anno;
all'80%.
 l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione
percepita entro un limite fissato dalla legge61 per poi decrescere per fasce di importo superiore, fino ad
arrivare ad una aliquota di rendimento dello 0,90% annuo.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
 Quota A - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media
delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione immediatamente precedenti la data di
pensionamento per i lavoratori dipendenti;
 Quota B - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di
decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori
dipendenti.
5.6.2 IL CALCOLO NEL SISTEMA MISTO (TORNA ALL’INDICE)
Lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995
In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al
31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Ricordiamo che i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi
al 31/12/95, possono optare per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo62
(l’opzione non può essere esercitata da coloro che al 31/12/95 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi).
5.6.3 IL CALCOLO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE)
Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995
Il calcolo della pensione è effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Per determinare l’importo della pensione occorre:
 individuare la retribuzione annua63;
 calcolare l’ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la retribuzione annua per l’aliquota
contributiva (33% per i lavoratori dipendenti);
 determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno e rivalutando annualmente
il risultato ottenuto sulla base del tasso annuo di capitalizzazione calcolato sulla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) determinata dall’ISTAT;
61
Il limite per le pensioni con decorrenza nel 2010 di € 42.364 annui.
Attenzione: in tal caso si perde per sempre l’integrazione pensionistica della Cassa di Previdenza per il personale già Sanpaolo.
63
La retribuzione utile per il calcolo del montante è limitata al cosiddetto “tetto contributivo” che viene rivalutato ogni anno in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2010 il tetto contributivo è di € 92.147.
62
30


applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla
data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni;
nel caso in cui l’anzianità contributiva dell’interessato è pari a 40 anni effettivi, con età anagrafica
inferiore, si applica il coefficiente corrispondente ai 57 anni.
Coefficienti di trasformazione:
Età
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Coefficiente 4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 4,940% 5,093% 5,257% 5,432% 5,620%
5.7. LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (TORNA ALL’INDICE)
Le pensioni godono di un sistema di aumenti automatici collegati al costo della vita sulla base dell'indice Istat,
la cosiddetta perequazione automatica.
La variazione dell’indice ISTAT è applicata con diverse fasce percentuali in funzione dello scaglione
pensionistico rapportato al trattamento minimo INPS stabilito per l'anno preso in considerazione64:
Percentuale dell’indice ISTAT applicata
100%
75%
Scaglione di pensione indicizzato
non superiore al quintuplo del trattamento minimo INPS
superiore al quintuplo del trattamento minimo INPS
5.8. INABILITÀ E INVALIDITÀ (TORNA ALL’INDICE)
I lavoratori affetti da infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi, hanno
diritto in base alla gravità dell’infermità:
 alla pensione di inabilità
 all’assegno di invalidità.
Entrambe le prestazioni non sono cumulabili con l’eventuale rendita INAIL 65 concessa per lo stesso evento
invalidante, fino a concorrenza con la rendita stessa.
5.8.1 LA PENSIONE DI INABILITÀ (TORNA ALL’INDICE)
Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:
 infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare un’assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
 anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3
anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.
I soggetti che presentano domanda di pensione di inabilità non possono svolgere un'attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva e, pertanto, può essere soggetta a revisione.
Per il calcolo della pensione, l’anzianità contributiva maturata viene
incrementata - nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40
I pensionati di inabilità
anni - dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della
possono presentare domanda
pensione di inabilità e il compimento dell’età pensionabile (55 anni per le
per ottenere l’assegno per
donne e 60 anni per gli uomini nel sistema retributivo o misto; 60 anni sia
l’assistenza
personale
e
per le donne che per gli uomini nel sistema contributivo).
continuativa.
64
65
Il trattamento minimo annuo per il 2010 è di € 5.992,61.
L’INAIL è l’istituto che risarcisce gli infortuni sul lavoro con assegno rivedibile o rendita vitalizia.
31
5.8.2 L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ (TORNA ALL’INDICE)
Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:
 infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una riduzione permanente
della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3
anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva e può essere percepito fino ad un massimo di tre
anni.
E’ rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale e
dopo tre riconoscimenti consecutivi (compresa l’iniziale concessione) l'assegno diventa definitivo.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare, ma è soggetto alla normativa
sul cumulo con redditi da lavoro: l'assegno di invalidità viene quindi ridotto se il titolare possiede redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa.
L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile, ma i superstiti possono beneficiare di pensione indiretta se il
titolare dell’assegno possedeva i requisiti pensionistici richiesti66.
Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia e in
presenza dei requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato
abbia cessato l'attività di lavoro dipendente. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha
contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.
5.9. LA PENSIONE AI SUPERSTITI (TORNA ALL’INDICE)
Il decesso dell'assicurato da diritto ai superstiti di usufruire di una prestazione denominata:
 pensione di reversibilità in caso di morte del soggetto già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o
inabilità;
 pensione indiretta ai superstiti se il lavoratore, deceduto ancora in servizio, aveva maturato 15 anni di
anzianità contributiva (780 contributi settimanali) o poteva vantare i requisiti per la pensione di
invalidità (5 anni di contributi di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso).
Nel regime contributivo, in mancanza dei
requisiti sopra indicati al momento del
decesso del lavoratore, è prevista per i
superstiti l'erogazione dell’indennità una
tantum.
La pensione ai superstiti spetta anche al coniuge:
 separato consensualmente,
 separato “con addebito (per colpa)” solo se è titolare
di assegno alimentare stabilito dal Tribunale (come da
sentenza di separazione),
 divorziato solo se è titolare di assegno di divorzio, non
si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore
del deceduto, prima del divorzio.
I superstiti aventi diritto alla pensione sono:
 coniuge67,
 figli minori di 18 anni, studenti di
scuola media superiore fino a 21 anni, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea
e comunque non oltre i 26 anni, inabili di qualunque età, a carico del deceduto68,
 nipoti minori (equiparati ai figli), a carico del deceduto,
 genitori d’età non inferiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e che risultino a carico
dell'assicurato o pensionato deceduto,
 fratelli celibi inabili e le sorelle nubili inabili, che non siano titolari di pensione e che risultino a carico
dell'assicurato o pensionato deceduto.
I genitori, i fratelli e le sorelle risultano beneficiari solo nell’ipotesi in cui non vi siano, oppure non abbiano
66
Vedi capitolo “5.9 LA PENSIONE AI SUPERSTITI”.
Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio e coesistano coniuge superstite e coniuge divorziato, il
compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, avente diritto alla pensione di
reversibilità, compete al Tribunale.
68
Cioè, con reddito annuo non superiore al trattamento minimo Inps maggiorato del 30%; per i maggiorenni inabili il reddito annuo non
deve essere superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali.
67
32
diritto alla pensione, il coniuge, i figli e i nipoti.
Il coniuge ed i figli possono beneficiare congiuntamente della pensione, nella misura pari al 60% al solo
coniuge, 80% al coniuge e un figlio, 100% al coniuge e due figli; 70% al solo figlio, 80% ai due figli, 100% ai
tre o più figli; 15% per ogni altro familiare.
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'assicurato o del
pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Se il superstite avente diritto possiede altri redditi, la pensione di reversibilità viene ridotta del:
 25% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo
Inps69,
 40% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento
minimo,
 50% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento
minimo.
Indennità una tantum70
Spetta al superstite del lavoratore deceduto che non poteva vantare i requisiti necessari per la concessione della
pensione indiretta ai superstiti.
L’indennità una tantum è pari all’importo mensile dell’assegno sociale71 moltiplicato per il numero delle
annualità di contribuzione accreditata a favore del lavoratore deceduto.
L’importo dell’indennità deve essere ripartito fra i superstiti beneficiari, in base alle aliquote previste dalla
legge.
69
Il trattamento minimo annuo per il 2010 è di € 5.992,61.
Per il superstite dell’assicurato che ha iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995. Circolare Inps n. 104 del 16/6/2003.
71
L’assegno sociale annuo per il 2010 è di € 5.349,89.
70
33
SEZIONE 6 – PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
6.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE)
Se innumerevoli sono stati gli interventi nel settore pubblico, parallelamente, ed in modo egualmente
contraddittorio, si è intervenuti nella “previdenza integrativa”.
Infatti, dopo il D.Lgs n. 124 del 21/4/93, la norma fondante del secondo pilastro previdenziale che disciplinava
in forma organica i fondi pensione, abbiamo avuto la riforma Dini del 1995 che, oltre ad intervenire sulla
previdenza pubblica, ha prodotto un primo profondo rivoluzionamento del precedente impianto normativo con
interventi sulle norme relative alla gestione dei fondi pensione, sulla permanenza nei fondi stessi e sul regime
tributario applicato, e il D.Lgs n. 47 del 18/2/00 che ha istituito le forme pensionistiche individuali, esteso la
possibilità di adesione a forme di previdenza complementare alle casalinghe (fondo costituito presso l’Inps) e
modificato il regime fiscale dei fondi pensione e dei contratti di assicurazione sulla vita.
Successivamente nel 2004, la riforma Maroni, in tema di previdenza integrativa, ha previsto un intervento sul
flusso dei finanziamenti (con il conferimento del TFR ai fondi pensione tramite il meccanismo del
silenzio/assenso), la ridefinizione della disciplina fiscale applicata e l’equivalenza delle diverse forme
previdenziali esistenti.
Il D.Lgs 252 del 2005 (Testo Unico sulla previdenza complementare) attuativo della Legge delega n.243/2004,
è entrato in vigore a partire dal 1/1/2007 e, allo stato attuale, rappresenta il testo legislativo che disciplina
l’intera materia della previdenza complementare.
La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare la
pensione di base, corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria, con prestazioni pensionistiche aggiuntive al
fine di assicurare il mantenimento, anche durante la pensione, del tenore di vita fruito durante il periodo
lavorativo.
Non esiste un’unica tipologia di fondi pensione.
Una prima importante distinzione deriva dal rapporto tra contribuzioni e prestazioni che li classifica in:


FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
Il livello dei contributi che i lavoratori e il
datore di lavoro si impegnano a versare è
fissato dallo statuto o dalle fonti istitutive.
Funzionano in base al principio della
capitalizzazione individuale. I contributi
sono versati su una posizione individuale
intestata al lavoratore e sono poi investiti
in attività finanziarie. Pertanto la
prestazione finale dipende dall’ammontare
dei contributi versati e dal rendimento
degli investimenti.
Questo tipo di fondo pensione è l’unico
ammesso dalla normativa italiana per i
lavoratori dipendenti.
72
FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA
Il livello della prestazione del fondo
corrisposta alla maturazione del diritto alla
pensione è definito nello statuto.
E’ certa l’entità della prestazione finale
mentre è variabile la misura della
contribuzione richiesta: l’iscritto e
l’azienda potrebbero essere chiamati ad
una maggiore contribuzione nel caso in cui
il patrimonio del fondo non sia sufficiente
a garantire la prestazione definita.
Non essendo più previsti dalla normativa
italiana, sono fondi già preesistenti alla L.
421/199272.
Ad esempio, sono fondi a prestazione definita la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale Sanpaolo e il Fondo Pensione Banco
di Napoli Sezione A.
34
Una seconda distinzione deriva dalle modalità istitutive e li classifica in:


FONDI PENSIONE COLLETTIVI
L'adesione viene contrattata a livello
collettivo e riguarda un gruppo di
lavoratori (ad esempio azienda, gruppo,
settore produttivo).
PIANI PENSIONE INDIVIDUALI
L'adesione avviene su base individuale,
indipendentemente dal tipo di attività
lavorativa, a fondi pensione aperti o piani
pensionistici individuali mediante contratti
assicurativi.
La terza importante classificazione riguarda le fonti istitutive dei fondi pensione e le modalità di adesione:


FONDI PENSIONE NEGOZIALI
(CONTRATTUALI) O CHIUSI73
Questi fondi sono istituiti in forza di un
contratto collettivo di lavoro o altro
accordo
collettivo
stipulati
dalle
organizzazioni sindacali.
Il termine “chiuso” deriva proprio dal fatto
che tali fondi sono riservati ai lavoratori di
determinate categorie, aziende o aree
territoriali.
FONDI PENSIONE APERTI
Questi fondi sono costituiti su iniziativa
unilaterale da parte di intermediari
finanziari abilitati, quali banche, Sim, Sgr,
compagnie di assicurazione e imprese di
investimento comunitarie.
A differenza del fondo negoziale, l’ambito
dei destinatari non è predefinito.
L’adesione al fondo aperto può essere
“collettiva” o “individuale”.
6.1.1 DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI (TORNA ALL’INDICE)
Una particolare rilevanza, ai fini delle previsioni di legge relativamente alla
contribuzione e alle prestazioni, riguarda la distinzione degli aderenti ai fondi
pensione, tra:
 VECCHI ISCRITTI, cioè i soggetti che alla data del 28 aprile 1993 erano
iscritti presso una forma di previdenza complementare già istituita alla data
di entrata in vigore della L. 421/92 (cosiddetti fondi preesistenti) e che non
abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata;
 NUOVI ISCRITTI, cioè gli aderenti a forme di previdenza complementare
posteriormente al 28 aprile 1993.
La qualifica di Vecchio o
Nuovo iscritto è riportata
sul prospetto riepilogativo
della
posizione
individuale che viene
inviato agli iscritti ogni
anno.
In questa pubblicazione, rivolta a lavoratori dipendenti, sono affrontati in particolare gli aspetti generali dei
FONDI PENSIONE NEGOZIALI O CHIUSI a contribuzione definita e gestiti secondo il
principio della capitalizzazione individuale. Molti degli aspetti trattati risultano comunque comuni alla
generalità dei fondi.
6.2 ADESIONE
(TORNA ALL’INDICE)
L’adesione da parte del lavoratore a un fondo è
volontaria.
Il lavoratore, se sceglie di aderire, è comunque
vincolato all’adesione al fondo pensione
contrattuale di riferimento per la propria
73
Perché mi conviene aderire ad un Fondo pensione?
Per avere livelli più elevati di copertura previdenziale,
per i benefici fiscali sui contributi che verso, per
l’utilizzo del contributo aziendale.
E perché conviene iscriversi subito?
Così inizia a decorrere:
 il versamento della contribuzione aziendale,
 il raggiungimento del limite degli 8 anni per
l’eventuale anticipo dello zainetto.
Spesso viene usato impropriamente il termine “chiuso” per definire i fondi pensione ai quali sono iscritti lavoratori assunti fino ad una
determinata data e che quindi andranno progressivamente ad esaurirsi, come ad esempio la Cassa di Previdenza SanPaolo o Cassa di
Previdenza Cariparo o Fondo pensioni Cariplo.
35
azienda74.
Il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceve la documentazione informativa e la domanda di iscrizione da
trasmettere al fondo e può iscriversi in qualsiasi momento.
Per i nuovi assunti l'adesione può avvenire anche con il solo conferimento del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR).
E’ comunque prevista la possibilità, dopo due anni di permanenza nel fondo aziendale o di categoria, di
trasferire liberamente la posizione individuale a un qualsiasi fondo aperto: tuttavia, all'attualità non è prevista la
“portabilità” della contribuzione aziendale e, quindi, il trasferimento della posizione individuale comporta la
perdita della contribuzione aziendale prevista dagli accordi stipulati nel Gruppo Intesa Sanpaolo75.
6.3 CONTRIBUZIONE (TORNA ALL’INDICE)
I versamenti che confluiscono ai fondi sono distinti in:
 contribuzione del lavoratore
 contribuzione dell'azienda
 conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in quota parte o totale.
Le intese collettive e gli statuti stabiliscono il livello e la misura dei contributi a carico dell'azienda e del
lavoratore76.
A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore iscritto, una posizione
individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la
gestione finanziaria delle risorse.
Una volta che le contribuzioni, compreso il TFR, sono entrate nel fondo pensione, quindi destinate alla
realizzazione delle finalità previdenziali, diventano intangibili, cioè non possono essere vincolate né alienate o
cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo: tale salvaguardia cessa nel momento in cui l’iscritto
acquisisce il diritto al riscatto del capitale e pertanto, sotto questo punto di vista, è possibile utilizzare la quota
accumulata a garanzia di eventuali finanziamenti.
La contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è stabilita in misura percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa77.
6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR78 (TORNA ALL’INDICE)
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, che decidano di aderire al fondo, è
obbligatorio il conferimento dell'intero TFR maturando a decorrere dalla data di iscrizione.
Invece, per i nuovi iscritti che abbiano avuto un'occupazione,
Il D.Lgs. 252 stabiliva che tutti i
presso qualunque datore di lavoro, prima del 28 aprile 1993 è
lavoratori già assunti alla data del 31
prevista la facoltà di conferire al fondo pensione tutto o in parte il
dicembre 2006 dovevano effettuare la
TFR maturando, con l'obbligo di un versamento minimo nelle
loro scelta sulla destinazione del TFR
misure stabilite dallo statuto o dalle intese collettive.
maturando, anche attraverso il
Al fine di consentire la formazione di una pensione
meccanismo del silenzio-assenso.
complementare di importo più significativo, il D.Lgs. 252/2005
Pertanto solo i lavoratori che non
ha regolamentato le condizioni e le modalità di conferimento del
hanno destinato il TFR, in tutto o in
TFR alle forme di previdenza complementare.
parte, a forme di previdenza
Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, entro 6 mesi
complementare possono in qualsiasi
dalla data di assunzione qualora non abbia aderito ad alcun fondo
momento decidere di conferirlo o
aumentarne la quota destinata.
74
Nel Gruppo Intesa San Paolo, nel tempo, sono intervenuti accordi sindacali che, nel regolamentare la trasformazione di alcuni Fondi
già presenti nel Gruppo, hanno previsto la possibilità di optare per l’iscrizione/trasferimento della posizione presso i due maggiori
Fondi di Gruppo (Fondo Sanpaolo IMI e FAPA Intesa) individuandoli entrambi come fondi di riferimento.
75
Esistono delle eccezioni riguardo la “portabilità” (esempio: i dipendenti ex Cariparo iscritti a fondi pensione aperti mantengono la
contribuzione aziendale anche nel caso d trasferimento della posizione individuale).
76
Vedi schede specifiche dei singoli Fondi pensione.
77
La base retributiva sulla quale calcolare la contribuzione percentuale è stabilita negli statuti o nelle intese collettive.
78
Ha sostituito il vecchio istituto della Liquidazione. Si tratta di un accantonamento commisurato alla retribuzione dell’intera vita
lavorativa. Vedi la Sezione “TFR”.
36
pensione, può scegliere79 con riferimento al proprio TFR “maturando”:
a) di destinarlo a fondi di previdenza complementare80;
b) di mantenerlo presso il datore di lavoro.
La legge prevede che in caso di “silenzio” da parte del lavoratore, il TFR venga versato “tacitamente” a forme
di previdenza complementare81, in un’apposita linea di investimento garantita.
6.4 GESTIONE (TORNA ALL’INDICE)
Il fondo pensione può effettuare una gestione finanziaria con la formula del monocomparto, cioè con la
gestione in “monte unico” delle risorse, oppure utilizzando il principio del multicomparto. Attualmente quella
più utilizzata dai fondi pensione è la gestione multicomparto, attraverso l’individuazione di diverse linee di
investimento con specifiche caratteristiche di ripartizione del portafoglio e livello di rischio degli strumenti
finanziari presenti, permettendo in tal modo ad ogni iscritto di scegliere in base alla propria propensione al
rischio ed alle esigenze previdenziali personali (distanza temporale dal diritto a pensione, eventuali altre
coperture finanziarie/previdenziali, previsione di richiedere l’anticipo della posizione pensionistica).
6.5 PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE)
Il fondo garantisce una prestazione correlata a quanto accumulato nella propria posizione individuale,
cosiddetto “zainetto”, distinguendo fra prestazioni previdenziali in senso stretto (erogate al raggiungimento del
diritto a pensione) e ulteriori possibilità di accesso/disponibilità del capitale accumulato.
Per comodità espositiva, è possibile pertanto distinguere fra:
 prestazioni pensionistiche,
 prestazioni prima del pensionamento,
 prestazioni accessorie.
6.5.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (TORNA ALL’INDICE)
L’iscritto al momento del pensionamento, con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione, può richiedere:

consiste nell’erogazione, in unica soluzione, dell'intera posizione
individuale o quota parte di essa definita sulla base della scelta effettuata al momento del
pensionamento.
La riforma fiscale del D.Lgs. 47/00 ha privilegiato, al momento della pensione, le prestazioni in rendita
scoraggiando le erogazioni dell’intero capitale accumulato. Tuttavia viene prevista una disciplina
transitoria, mantenendo le differenze tra vecchi e nuovi iscritti:
- i vecchi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 100%
dell’ammontare maturato (ma con la perdita di alcuni benefici fiscali; vedi “Regime fiscale
delle prestazioni”);
- i nuovi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 50%
dell’ammontare maturato. La differenza è erogata come rendita, salvo che la rendita derivante
dalla conversione della posizione non risulti particolarmente esigua82: in tal caso è possibile
richiedere l’intera prestazione in capitale.
PRESTAZIONE IN CAPITALE:
79
Con specifico modulo TFR2 da inviare all'azienda.
Il TFR viene versato al fondo pensione di riferimento dell’azienda o ad altri fondi pensione eventualmente indicati dal lavoratore. Con
tale richiesta viene versato al fondo pensione solo il TFR senza alcuna contribuzione da parte del lavoratore e dell’Azienda.
81
La legge prevede che il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti; in
assenza di ciò il TFR viene versato al Fondo INPS. In base quindi alle norme di legge e agli accordi sottoscritti nel Gruppo, il TFR di
lavoratori “silenti” viene versato al fondo pensione di riferimento dell’azienda (ad es. in Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Group
Services viene versato al FAPA).
82
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale – senza considerare le anticipazioni già percepite sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale annuo per il 2011 è di € 5.424,90). Ad esempio, l' iscritto/a
80
37

PRESTAZIONE IN RENDITA:

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE:
nel rispetto dei limiti
Il legislatore ha voluto rafforzare la finalità
massimi fissati dalla legge per la prestazione in
che hanno i Fondi, cioè di assicurare il
capitale, è facoltà dell'iscritto determinare al
mantenimento, anche durante la pensione, del
momento del pensionamento la quota di
tenore di vita fruito durante il periodo
posizione individuale da convertire in rendita. La
lavorativo. La rendita vitalizia è lo strumento
quota così determinata viene convertita in una
che meglio svolge questa funzione contro il
rendita vitalizia, che è calcolata con criteri
rischio di vivere più a lungo rispetto alle
assicurativi e pertanto è basata, oltre che
risorse disponibili.
sull’ammontare della posizione individuale, sulla
Per questo motivo il legislatore ha previsto la
speranza di vita dell’iscritto al momento del
perdita di alcuni benefici fiscali per quelle
pensionamento
(ricavata
dalle
tavole
prestazioni che non hanno una finalità
demografiche di mortalità in base al sesso e
previdenziali (in tal modo sono stati eliminati
all’età).
gli “alibi” fiscali a strumenti che sono
La rendita è rivalutata annualmente.
semplici forme di risparmio finanziario).
Può essere reversibile a favore di beneficiari
indicati dall’iscritto: in tal caso, l’importo erogato
sarà calcolato sulla percentuale scelta di reversibilità ed anche sulla speranza di vita del beneficiario
indicato.
La prestazione è, di norma, erogata tramite una Compagnia d’assicurazione convenzionata con il fondo
o direttamente dai fondi pensione autorizzati dalla Covip.
ad altra forma pensionistica complementare per
avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
l’iscritto può decidere di mantenere la posizione presso il fondo
pensione, con versamento di eventuale contribuzione volontaria. Per effettuare questa scelta è
sufficiente un anno di contribuzione al fondo pensione.
6.5.2 PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO (TORNA ALL’INDICE)
In generale, dal momento in cui si aderisce e fino al momento della prestazione per pensionamento, non è
possibile chiedere l’erogazione totale o parziale della propria posizione, tranne per alcune fattispecie
regolamentate dalla legge di seguito riportate.
6.5.2.1 Anticipazione (TORNA ALL’INDICE)
L’iscritto può chiedere l’anticipazione della propria posizione
individuale nei seguenti casi:

in qualsiasi momento, per le spese sanitarie per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalla struttura sanitaria
pubblica per sé, coniuge o figli, nel limite massimo del 75%
dell'importo accumulato;

dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensioni83, per:
- acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, nel limite massimo del
75% dell'importo accumulato;
- ulteriori esigenze dell'iscritto nel limite massimo del
30% dell'importo accumulato. In questo caso, il
Perché queste limitazioni per
l’anticipazione?
L’anticipazione non può essere
considerata
una
prestazione
previdenziale. E’ stata introdotta
nella legge per alcune necessità
prima supportate dall’anticipo del
TFR in quanto i nuovi iscritti di
prima occupazione successiva al
28/4/1993 hanno l’obbligo di
versare l’intero TFR nel fondo
pensione.
che al momento del pensionamento ha 60 anni di età può ritirare il 100% in capitale se il montante finale è inferiore a circa €
60.000/65.000 se uomo e a € 70.000/75.000 se donna (dati puramente indicativi, in quanto si modificano in base alle convenzioni con
le compagnie di assicurazione che erogano la rendita, oltre ovviamente alle tavole demografiche rispetto all’aspettativa di vita).
83
Ai fini degli 8 anni sono validi anche periodi di contribuzione presso fondi precedenti, purché la relativa posizione non sia stata
“riscattata”.
38
fondo non richiede alcuna motivazione e non occorre presentare documentazione a supporto.
Sono da ricondurre in tale ambito le anticipazioni per le spese da sostenere durante i periodi di
assenza per congedi parentali, aspettativa non retribuita per malattia del bambino e congedi
formativi84.
L’anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la stessa motivazione. In ogni caso, non è possibile
superare il limite del 75% degli importi accumulati.
Le modalità per richiedere le anticipazioni sono definite negli Statuti o in appositi Regolamenti.
Gli iscritti hanno comunque la possibilità, in un momento successivo, di reintegrare la propria posizione
previdenziale per l’importo anticipato.
6.5.2.2 Trasferimento (TORNA ALL’INDICE)
Il trasferimento della posizione individuale è consentito:
Sono un “vecchio” iscritto e cambio lavoro.
 in caso di cambiamento del rapporto di lavoro
Cosa succede?
(in alternativa al riscatto o al mantenimento
Se trasferisco la posizione individuale a un
della posizione presso il fondo): quando
altro fondo, mantengo la qualifica di vecchio
l’iscritto cambia lavoro, può trasferire la propria
iscritto.
posizione individuale presso il fondo pensioni
Se invece riscatto il capitale, perdo la
negoziale legato alla nuova occupazione o
qualifica di vecchio iscritto, e se decido di
presso un fondo pensione aperto;
aderire successivamente all’eventuale Fondo
 per libera scelta del lavoratore anche in costanza
costituito presso la nuova azienda (o a un
di rapporto di lavoro, dopo una permanenza
altro Fondo) sarò un “nuovo” iscritto.
minima nel fondo di due anni: tuttavia,
all'attualità non è prevista la “portabilità” della
contribuzione aziendale e, quindi, il trasferimento della posizione individuale comporta la perdita della
contribuzione aziendale prevista dagli accordi stipulati nel Gruppo Intesa Sanpaolo85.
6.5.2.3 Riscatto della posizione maturata (TORNA ALL’INDICE)
Il riscatto, cioè la liquidazione di tutto il montante accumulato nella posizione individuale, è possibile in tutti i
casi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo senza aver maturato il diritto alla prestazione
pensionistica.

RISCATTO PARZIALE (50% della posizione individuale maturata):
nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, nonché in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni.
Rientra in questa casistica l’accesso al Fondo di Solidarietà: in tal caso l'iscritto può riscattare il 50%
della posizione maturata, senza alcuna penalizzazione fiscale (viene considerata come la prestazione
pensionistica); se viene riscattato l’intero capitale maturato, sul restante 50% viene applicata la
tassazione prevista per il riscatto “per cause diverse”.

RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ PERMANENTE:
nei casi di invalidità permanente con cessazione dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è però ammesso nei cinque anni precedenti
la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (in questo caso
l’iscritto può accedere alla normale prestazione pensionistica in rendita e/o capitale come illustrato nei
paragrafi precedenti-Dlgs252/2005 art. 11, c 4).

RISCATTO IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO:
in caso di morte dell’iscritto prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione. Il riscatto
dell’intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi86 ovvero ai
84
L. 53/00, art. 7.
Vedi nota 74.
86
Sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
85
39
diversi beneficiari indicati dall’iscritto87. La Covip ha chiarito che il diritto al riscatto compete agli
eredi solo in mancanza di una diversa volontà dell’iscritto di designare altri beneficiari, siano essi
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di disposizioni del lavoratore o di eredi, la posizione resta
acquisita dal fondo pensioni.

RISCATTO TOTALE PER CAUSE DIVERSE:
si intendono tutte le causali, diverse da quelle
precedentemente esposte, che determinano la
perdita dei requisiti di partecipazione al
fondo pensionistico stesso.
Possono quindi riscattare l'intera posizione i
lavoratori che si dimettono, che sono ceduti
ad altre società per cessione di ramo
d’azienda, nonché il personale esodato (per la
quota di riscatto superiore al 50% del capitale
maturato).
Il questi casi vi è la perdita di alcuni benefici
fiscali sull’erogazione del capitale riscattato.
La legge penalizza dal punto di vista fiscale i
lavoratori che, quando cambiano lavoro, riscattano la
propria posizione individuale anziché trasferirla ad
altro fondo pensione: la giustificazione è che i benefici
fiscali sono riservati al solo utilizzo previdenziale delle
somme accantonate.
Ricordiamo che è possibile trasferire la propria
posizione ad altro fondo pensione o mantenerla presso
il fondo anche senza versare eventuale contribuzione
volontaria.
6.5.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE (TORNA ALL’INDICE)
I fondi pensione possono offrire la copertura degli eventi di invalidità totale permanente e di morte dell’iscritto,
mediante convenzione assicurativa.
Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i
beneficiari designati88 in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale
aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.
6.6 DISCIPLINA FISCALE (TORNA ALL’INDICE)
La partecipazione alle forme pensionistiche complementari consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento
fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Vi sono tre momenti in cui il risparmio previdenziale è soggetto ad imposizione fiscale e, conseguentemente,
tre momenti in cui si possono prevedere delle agevolazioni e delle esenzioni:
 quando si versano i contributi,
 quando maturano i rendimenti della gestione finanziaria,
 quando vengono erogate le prestazioni.
La normativa fiscale italiana prevede che ai tre momenti rilevanti ai fini della tassazione si possa applicare il
seguente schema:
ETT = Esenzione dei contributi + Tassazione dei rendimenti + Tassazione delle prestazioni.
6.6.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI (TORNA ALL’INDICE)
I contributi che il lavoratore versa nel fondo sono oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile ai fini
IRPEF nel limite massimo di € 5.164,5789.
87
La designazione dei beneficiari deve avvenire con apposita comunicazione prevista nei vari fondi pensione. L’iscritto in qualsiasi
momento può revocare, modificare o integrare la designazione di beneficiari.
88
Essendo una prestazione accessoria del fondo segue la “vita” complessiva della posizione individuale. Pertanto, i beneficiari designati
sono necessariamente gli stessi indicati per il riscatto in caso di morte dell’iscritto.
89
Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In particolare
è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato
ai fini Irpef i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, fino a un ammontare pari alla differenza tra l’importo di € 25.822,85 e i
contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non
superiore a € 2.582,29 l’anno. In sostanza, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo
a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a € 7.746,86.
40
Ai fini del computo del limite di deducibilità si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme
pensionistiche, collettive e individuali; occorre considerare, pertanto:
 i contributi versati dall'azienda, compreso l’eventuale versamento derivante dall'esercizio dell'opzione
sul buono pasto;
 eventuali versamenti in piani previdenziali individuali, quali ad esempio le polizze vita sottoscritte a
partire dall’1/1/2001;
 i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.
Il TFR versato al fondo pensione, invece, non concorre al raggiungimento del limite di deducibilità.
Nel caso vengano versati contributi superiori al limite di € 5.164,57, la parte eccedente non sarà deducibile e di
conseguenza verrà assoggettata ad imposizione fiscale progressiva (scaglioni IRPEF); quando il lavoratore
andrà in pensione, la prestazione in capitale o
rendita corrispondente a questi contributi non
Qual è il vantaggio fiscale in busta paga?
sarà più tassata90.
La deducibilità dei contributi è riconosciuta direttamente
dal datore di lavoro: ciò si traduce in una riduzione della
I contributi a carico del datore di lavoro
base imponibile e quindi in una riduzione dell’IRPEF. Il
costituiscono costo del lavoro e pertanto sono
risparmio sarà pari alle imposte che non verranno pagate
interamente deducibili per l’azienda ai fini della
in busta paga: ad esempio, per un lavoratore che versa
determinazione del reddito d’impresa. Sono
alla previdenza complementare contributi pari a € 100 ed
assoggettati al solo contributo di solidarietà del
è tassato, per il suo reddito, con aliquota marginale Irpef
10%, versato all’Inps, che è a carico
del 38%, il costo effettivamente sostenuto sarà di € 62,
dell’azienda.
con un risparmio fiscale di € 38.
6.6.2 REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI (TORNA ALL’INDICE)
I Fondi Pensione, dal punto di vista di beneficiari di rendite finanziarie, sono considerati soggetti “lordisti”, e
pertanto, di norma, vengono loro riconosciuti i rendimenti finanziari al lordo della normale imposta sostitutiva
gravante su tali redditi.
Al risultato finanziario netto maturato annualmente dal fondo pensione, dal 1/1/2001 è applicata un’imposta
sostitutiva dell'11% a titolo definitivo, anziché la nuova imposta ordinaria del 20% (o ancora del 12,50% sugli
interessi relativi a titoli di stato o piani di finanziamento particolari) applicata sulle rendite finanziarie a partire
dal 1° gennaio 2012.
Ovviamente sulle rendite finanziarie che sono escluse dalla tassazione di favore precedentemente illustrata (ad
esempio interessi provenienti da c/c costituiti all’estero o interessi di obbligazioni emesse da soggetti residenti
esteri con scadenza inferiore ai 18 mesi) è applicata la nuova aliquota unica del 20%.
6.6.3 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE)
La tassazione delle prestazioni prevista per i fondi pensione è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria
prevista per le pensioni INPS.
L'ultima riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2007,la previdenza complementare: come appare evidente nelle
successive tabelle, le aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote IRPEF ordinarie
ed inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR.
Sono applicati regimi fiscali diversi alle prestazioni in rendita rispetto a quelle in capitale, con differenti
tassazioni per le prestazioni dei Vecchi Iscritti e dei Nuovi Iscritti.
Inoltre, l’entrata in vigore dapprima del D.Lgs. 47/2000 e successivamente del D.Lgs. 252/2005 ha comportato
tre differenti regimi fiscali (cosiddetto pro rata) per le somme maturate nei distinti periodi, e più precisamente:
 dalla data di iscrizione al 31/12/2000
 dal 1/1/2001 al 31/12/2006
 dal 1/1/2007.
90
A tal fine, i lavoratori che hanno avuto una parte di contributi esclusi dalla deduzione fiscale devono inviare al fondo pensioni, entro il
31 dicembre dell’anno successivo, un’autocertificazione per escludere l’ammontare relativo da una doppia tassazione al momento
dell’erogazione della prestazione (e comunque sempre possibile comunicare al Fondo gli eventuali contributi che hanno superato il
limite di deducibilità in un particolare anno, purché ciò avvenga prima della chiusura della propria iscrizione).
41
Si premette innanzitutto che le somme da tassare per le prestazioni che prevedono l’erogazione di un capitale:
 sono incrementate dall'importo lordo delle eventuali anticipazioni già percepite,
 sono imputate, fino a capienza a partire dai montanti più risalenti nel tempo, e quindi ai differenti
regimi fiscali, fino a giungere al regime più recente.
Nelle pagine seguenti gli schemi riepilogativi dei regimi fiscali
42
REGIME FISCALE VECCHI ISCRITTI:
Montante maturato
fino al 31/12/2000
Montante maturato
dal 1/1/2001 al 31/12/2006
Montante maturato
dal 1/1/2007
Ritenuta a titolo d’imposta
definitiva del 15%,
riducibile fino al 9%91, sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti (già tassati
all’11%) ed eventuali
contributi già tassati (in
quanto superiori ai limiti
previsti di deducibilità). La
rivalutazione della rendita
generata da questo montante
è tassata al 12,50%
Prestazione
in rendita
Tassazione ordinaria
Irpef (scaglioni
progressivi) su un
imponibile pari
all’87,50% del montante
maturato.
Tassazione ordinaria Irpef
(scaglioni progressivi) sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti (già tassati
all’11%) ed eventuali
contributi già tassati (in
quanto superiori ai limiti
previsti di deducibilità). La
rivalutazione della rendita
generata da questo montante
è tassata al 12,50%
Prestazione
in capitale
fino al 100%
Tassazione separata con
aliquota TFR92 sul
montante maturato dedotti
i contributi versati
dall’iscritto fino al 4%
della retribuzione annua e
i rendimenti ottenuti nel
periodo, che sono tassati
con aliquota “finanziaria”
del 12,50%.
Tassazione separata con “aliquota interna”93, calcolata con
le stesse modalità del TFR, sul montante maturato dal
1/1/2001 fino al momento del pensionamento dedotti i
rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Qualora
l'importo liquidato fosse superiore ad un terzo del montante
maturato, vengono ritassati con “aliquota interna” anche i
rendimenti già tassati, salvo il caso in cui la conversione del
montante maturato dal 1/1/2001 produca una rendita
esigua94. Tuttavia all’iscritto è attribuita la facoltà di optare
al momento del pensionamento per l’applicazione del
regime fiscale vigente per i Nuovi Iscritti. Il montante
2001/2006 è tassato con aliquota interna al netto dei
rendimenti prodotti.
Il montante dal 1/1/2007 è tassato al 15% (con applicazione
della prevista riduzione %) con verifica rispetto al
superamento del 50% della rendita prodotta dai 2/3 del
montante considerato: conviene pertanto esercitare l'opzione
solo nel momento in cui la conversione del montante
maturato dal 1/1/2007 produca una rendita esigua95.
Prestazione
in capitale
fino al 50%
Tassazione separata con
aliquota TFR sul
montante maturato dedotti
i contributi versati
dall’iscritto fino al 4%
della retribuzione annua e
i rendimenti ottenuti nel
Tassazione separata con
“aliquota interna” sul
montante maturato dedotti i
rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
91
Tassazione d’imposta a
titolo definitivo del 15%,
riducibile fino al 9%, sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
Anche in questo caso deve
L’aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima
del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia
antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni.
92
A titolo puramente indicativo, l’aliquota TFR è 25%-28%. Vedi capitolo “7.3 TRATTAMENTO FISCALE TFR”.
93
Il calcolo per determinare l’aliquota interna è il seguente: si divide l’importo da tassare per il numero degli anni di contribuzione e si
moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi
l’ammontare dell’imposta per il reddito di riferimento si ottiene l’aliquota interna. A titolo puramente indicativo, l’aliquota interna è
27%-32%.
94
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 del montante stesso sia inferiore al 50% dell’assegno sociale. Il criterio è
simile ma non identico a quello utilizzato dal 1/1/2007, in quanto in questo caso il montante di riferimento è tutto quello maturato dal
1/1/2001.
95
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale – senza considerare le anticipazioni già percepite sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale annuo per il 2011 è di € 5.424,90). Ad esempio, l'iscritto/a
che al momento del pensionamento ha 60 anni di età può ritirare il 100% in capitale se il montante finale è inferiore a circa €
60.000/65.000 se uomo e a € 70.000/75.000 se donna (dati puramente indicativi, in quanto si modificano in base alle convenzioni con
le compagnie di assicurazione che erogano la rendita, oltre ovviamente alle tavole demografiche rispetto all’aspettativa di vita).
In caso contrario, l’opzione comporta l’obbligo di richiedere la prestazione in capitale solo fino al 50%.
43
periodo, che sono tassati
con aliquota “finanziaria”
del 12,50%.
essere esercitata l’opzione x
l’adesione alla fiscalità
prevista dall’art. 11 del Dlgs
252/05
Anticipazioni per
spese sanitarie
Tassazione separata con “aliquota interna” sul
montante maturato dedotti i contributi versati
dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo
fino al 31/12/2000) e i rendimenti ed eventuali contributi
già tassati relativi al periodo 2001/2006
Tassazione d’imposta a
titolo definitivo del 15%,
riducibile fino al 9%,
dedotti i rendimenti ed
eventuali contributi già
tassati.
Anticipazioni per
acquisto /
ristrutturazione
casa e per ulteriori
esigenze
Tassazione separata con “aliquota interna” sul
montante maturato dedotti i contributi versati
dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo
fino al 31/12/2000) e i rendimenti ed eventuali contributi
già tassati relativi al periodo 2001/2006
Tassazione d’imposta a
titolo definitivo del 23%,
dedotti i rendimenti ed
eventuali contributi già
tassati.
Trasferimenti
Nessuna tassazione
Riscatto totale per
invalidità, morte
dell'iscritto,
riscatto parziale
per mobilità
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Tassazione d’imposta a
titolo definitivo del 15%,
riducibile fino al 9%, sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
Riscatto per cause
diverse
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Tassazione ordinaria Irpef
(scaglioni progressivi) sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti e gli eventuali
contributi già tassati.
Tassazione d’imposta a
titolo definitivo del 23% sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
REGIME FISCALE NUOVI ISCRITTI
Montante maturato
fino al 31/12/2000
Montante maturato
dal 1/1/2001 al 31/12/2006
Montante maturato
dal 1/1/2007
Prestazione
in rendita
(50% o quota
superiore in base
alla scelta
dell’iscritto)
Tassazione ordinaria
Irpef (scaglioni
progressivi) su un
imponibile pari
all’87,50% della quota
percentuale di montante
destinata alla rendita.
Tassazione ordinaria Irpef
(scaglioni progressivi) sulla
quota decisa, dedotti i
rendimenti (già tassati
all’11%) ed eventuali
contributi già tassati (in
quanto superiori ai limiti
previsti di deducibilità).
La rivalutazione della
rendita generata da questo
montante è tassata al
12,50%
Ritenuta a titolo d’imposta
definitiva del 15%, riducibile
fino al 9%96, sulla quota decisa,
dedotti i rendimenti (già tassati
all’11%) ed eventuali contributi
già tassati (in quanto superiori ai
limiti previsti di deducibilità).
La rivalutazione della rendita
generata da questo montante è
tassata al 12,50%
Prestazione
in capitale
(fino al 50%,
salvo che la
conversione del
Tassazione separata
con “aliquota interna”98,
calcolata con le stesse
modalità del TFR, sulla
quota decisa, dedotti i
Tassazione separata con
“aliquota interna” sulla
quota decisa dedotti i
rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
Tassazione d’imposta a titolo
definitivo del 15%, riducibile
fino al 9%, sulla quota decisa
dedotti i rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
96
L’aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima
del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia
antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni.
44
montante produca contributi versati
Il calcolo dell’imposta
una rendita
dall’iscritto fino al 4% avviene con la metodologia
esigua97)
della retribuzione
usata per il calcolo
annua.
dell’aliquota sul TFR
Sul montante, qualora
dovuta, si applica anche
una franchigia TFR pari
ad € 309,87
Anticipazioni per Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
spese sanitarie
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Tassazione d’imposta a titolo
definitivo del 15%, riducibile
fino al 9%, dedotti i rendimenti
ed eventuali contributi già tassati.
Anticipazioni per Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
acquisto
/ristrutturazione
casa e per
ulteriori esigenze
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Tassazione d’imposta a titolo
definitivo del 23%, dedotti i
rendimenti ed eventuali
contributi già tassati.
Trasferimenti
Nessuna tassazione
Riscatto totale
per invalidità,
morte
dell'iscritto,
riscatto parziale
per mobilità
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Tassazione d’imposta a titolo
definitivo del 15%, riducibile
fino al 9%, sul montante
maturato, dedotti i rendimenti ed
eventuali contributi già tassati.
Riscatto per
cause diverse
Stessa tassazione della
prestazione in capitale.
Tassazione ordinaria Irpef
(scaglioni progressivi) sul
montante maturato, dedotti i
rendimenti.
Tassazione d’imposta a titolo
definitivo del 23% sul montante
maturato, dedotti i rendimenti ed
eventuali contributi già tassati.
98
Il calcolo per determinare l’aliquota interna è il seguente: l’importo da tassare si divide per il numero degli anni di contribuzione e si
moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi
l’ammontare dell’imposta per il reddito di riferimento si ottiene l’aliquota interna.
97
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale – senza considerare le anticipazioni già percepite sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale annuo per il il 2011 è di € 5.424,90). Ad esempio, l'iscritto/a
che al momento del pensionamento ha 60 anni di età può ritirare il 100% in capitale se il montante finale è inferiore a circa €
60.000/65.000 se uomo e a € 70.000/75.000 se donna (dati puramente indicativi, in quanto si modificano in base alle convenzioni con
le compagnie di assicurazione che erogano la rendita, oltre ovviamente alle tavole demografiche rispetto all’aspettativa di vita).
45
6.7 SCHEDE RIASSUNTIVE DEI FONDI DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
(TORNA ALL’INDICE)
I numerosi interventi legislativi in materia di previdenza e le varie riorganizzazioni e ristrutturazioni
del Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno reso necessaria una continua contrattazione sindacale.
All’attualità il sistema di previdenza complementare e integrativa nel nostro Gruppo risulta composto
da diversi fondi pensione, oltre alla presenza anche di Fondi Aperti di previdenza complementare.
In questa guida abbiamo cercato di sintetizzare le norme relative ai principali fondi presenti:

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SANPAOLO

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA
SANPAOLO - FAPA

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO
Poiché sono fondi a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, nelle schede non verranno riportate
le prestazioni già illustrate nel capitolo 6.5, in quanto tutti gli statuti si sono adeguati alle normative di legge.
Abbiamo comunque illustrato in una scheda anche la Cassa di Previdenza per il Personale San Paolo, che
ricordiamo è un fondo a prestazione definita, dato il numero ancora elevato di iscritti.
46
6.7.1 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
(TORNA ALL’INDICE)
La Cassa di Previdenza del Personale CARIPARO, già Ente Morale riconosciuto con regio decreto il 23
dicembre 1937, ha operato come ente esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria fino al 31/12/1990.
Dal 1° gennaio 1991 opera come fondo integrativo dell’INPS e dal 30/6/1998 la Cassa di Previdenza è un fondo
“a contribuzione definita” gestito con il sistema della “capitalizzazione individuale”.
La Cassa di Previdenza è suddivisa in tre sezioni separate aventi proprio esclusivo patrimonio:
 due sezioni, denominate rispettivamente “Pensionati Fondo” e “Pensionati Fip”, sono a prestazioni
definite ed erogano trattamenti integrativi dell’INPS ai pensionati alla data del 30 giugno 1998;
 una sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale è destinata ai dipendenti iscritti
alla Cassa di Previdenza alla data del 31/12/1990 e in servizio alla data del 30 giugno 1998.
In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione a contribuzione definita.
ISCRITTI
Sono iscritti i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo assunti entro il 31/12/199099 e in
servizio alla data del 30/6/1998.
ADESIONE
L’adesione alla Cassa di Previdenza era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva
dell’INPS.
CONTRIBUZIONE
Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR.

Contribuzione dell’azienda: 5,202%.

Contribuzione del lavoratore: contributo minimo pari allo 0,612 % e massimo pari al 14%. La scelta
del lavoratore può essere modificata annualmente, entro il mese di ottobre con decorrenza il 1°
gennaio dell’anno successivo, indicando numeri percentuali interi.

Conferimento del TFR: ricordiamo che il D.Lgs. 252/2005 stabiliva che tutti i lavoratori già assunti
alla data del 31 dicembre 2006 dovevano effettuare la loro scelta sulla destinazione del TFR maturando,
anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo i lavoratori che non hanno destinato
il TFR, in tutto o in parte, possono in qualsiasi momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota
destinata.
Altri versamenti
La posizione individuale viene anche alimentata da:
 eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono
pasto100;
 contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a
carico degli iscritti al FIA101.
GESTIONE PATRIMONIALE
La Sezione è strutturata secondo una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in “monte
unico", e con una linea garantita destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR.
99
Il personale assunto dopo il 1/1/1991 poteva iscriversi ai seguenti Fondi Aperti: INA A CONTRIBUTI DEFINITI, PREVIGEST
FUND MEDIOLANUM, PREVIRAS FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA, UNIPOL PREVIDENZA, EPTAFUND
EUGANEO PREVIDENZA (destinato al personale ex Banca Agricola di Cerea). Per la contribuzione a carico dell’azienda, del
lavoratore e il conferimento del TFR vedi la scheda del Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi (CariVeneto).
100
Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o
ad assistenza sanitaria integrativa”.
101
Vedi paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”.
47
INFORMATIVA
Indirizzo:
Sito Intranet:
Cassa di Previdenza Cariparo
Via Trieste, 57/59
35121 Padova
Tel. 0496539675-1-2
Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Cassa di Previdenza Cariparo
48
6.7.2 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
PER IL PERSONALE SAN PAOLO (TORNA ALL’INDICE)
La Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituita in base
alla Legge n. 55/1958, ha operato come ente esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria erogando la
pensione di base per i dipendenti del San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, fino al
31/12/1990.
Dal 1° gennaio 1991, e in particolare dopo la Legge 449/1997, la Cassa di Previdenza opera come fondo
integrativo dell'INPS, mediante prestazioni pensionistiche che unite all'assegno previdenziale di base
consentono il raggiungimento di un determinato livello economico. È prevista una garanzia solidale
dell'azienda nei confronti degli impegni previdenziali della Cassa.
La Cassa di Previdenza è quindi un fondo a prestazione definita.
ISCRITTI
Sono iscritti i dipendenti dell'ex San Paolo di Torino assunti entro il 31/12/1990102.
ADESIONE
L'adesione alla Cassa di Previdenza era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva
dell'INPS.
CONTRIBUZIONE
Si tratta di una contribuzione quasi simbolica: lo scopo degli accordi sindacali è stato di mantenere il rapporto 1
a 4 tra la contribuzione del dipendente e quella dell'azienda, stabilito dal vecchio Statuto, nel caso di aumenti
contributivi futuri. Di fatto, è con il proprio patrimonio accumulato che la Cassa eroga la prestazione
integrativa.
Le percentuali di contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione pensionabile ai fini della Cassa di Previdenza
(tutte le voci fisse di retribuzione).

Contribuzione dell'azienda: 0,04%

Contribuzione del lavoratore: 0,01%

Conferimento del TFR: non è previsto, essendo la Cassa un fondo a prestazione definita. Il personale
iscritto alla Cassa di Previdenza è iscritto anche al Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi.
PRESTAZIONI
Essendo un fondo a prestazione definita, la Cassa di Previdenza prevede l'erogazione di una prestazione
integrativa della pensione INPS nella misura stabilita dallo Statuto della Cassa.
Diritto alla pensione
I requisiti necessari per usufruire dell'assegno integrativo sono:
 il conseguimento del diritto ad una pensione INPS (di vecchiaia, anzianità o di invalidità/inabilità)
calcolata con il sistema retributivo o misto,
 un minimo di 10 anni di contribuzione effettiva alla Cassa di Previdenza.
Calcolo della pensione
L'assegno della Cassa di Previdenza è, come già detto, integrativo alla pensione erogata dall'INPS.
L'ammontare della prestazione della Cassa è tale da permettere al lavoratore collocato a riposo di ricevere una
pensione complessiva (INPS + Cassa) pari al 2,25% della retribuzione annua lorda103 per ogni anno di
contribuzione valido ai fini Cassa Previdenza.
La pensione può raggiungere al massimo il 90% della retribuzione annua pensionabile, con 40 anni di
contribuzione validi.
102
103
Il personale iscritto alla Cassa di Previdenza è iscritto anche al Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo IMI. Vedi scheda relativa.
La retribuzione pensionabile ai fini della Cassa di Previdenza sono tutte le voci fisse di retribuzione.
49
La retribuzione annua pensionabile è calcolata partendo dall'ultima mensilità ricevuta (voci fisse) prima del
collocamento a riposo, ragguagliata ad anno (cioè moltiplicata per 13 mensilità).
Gli anni di contribuzione validi ai fini Cassa comprendono quelli di effettiva contribuzione, il periodo riscattato
del corso legale di laurea, i periodi di lavoro svolto al di fuori del Sanpaolo ricongiunti alla Cassa dall'INPS, i
periodi coperti da contributi figurativi.
La frazione di anno in corso al momento del pensionamento viene considerata come anno intero se raggiunge
almeno i 6 mesi, se invece è inferiore non viene considerata.
I periodi di lavoro a part time sono considerati pro-quota, vale a dire nella percentuale tra orario di lavoro a part
time e a tempo pieno, ai soli fini del 2,25%. Qualora il personale sia a part time al momento del pensionamento,
la retribuzione presa a base del calcolo è quella che riceverebbe se lavorasse a tempo pieno.
La pensione viene erogata dall'azienda, la quale si rivarrà sia nei confronti dell'INPS sia nei confronti della
Cassa di Previdenza.
Prestazione per i lavoratori che si dimettono
La Cassa eroga una prestazione detta “differita” agli iscritti che si dimettono e che hanno almeno 20 anni di
anzianità contributiva nella Cassa stessa.
Solo al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia INPS (la riforma “Monti-Fornero”
ha introdotto nuovi limiti anagrafici, diversi per donne e uomini, per il raggiungimento dei requisiti per la
pensione di vecchiaia- si rinvia allo specifico paragrafo relativo alla “Previdenza Generale”), la Cassa liquiderà
all'interessato una prestazione integrativa pari alla differenza tra quanto erogato dall'INPS per lo stesso periodo
ed una pensione figurativa della Cassa di Previdenza calcolata nella misura del 2%, per ogni anno contributivo,
della retribuzione pensionabile dell'ultimo mese di servizio rivalutata nel tempo in base agli aumenti derivanti
dalla contrattazione collettiva.
Prestazione per i lavoratori nel caso di cessione di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo
In questo caso, al momento del pensionamento (per vecchiaia, anzianità o invalidità/inabilità), la Cassa
liquiderà all'interessato una prestazione integrativa, sulla base degli anni di iscrizione alla Cassa stessa, pari alla
differenza tra quanto erogato dall'INPS per lo stesso periodo ed una pensione figurativa della Cassa di
Previdenza calcolata nella misura del 2,25%, per ogni anno contributivo, della retribuzione pensionabile
dell'ultimo mese di servizio rivalutata nel tempo in base agli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva.
Prestazioni di invalidità/inabilità, prestazioni per i superstiti, rivalutazione della pensione
Si applicano le stesse norme dell'INPS anche sulla prestazione integrativa della Cassa di Previdenza.
GESTIONE PATRIMONIALE
Poiché il patrimonio è indiviso, viene effettuata una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in
“monte unico”.
INFORMATIVA
Indirizzo:
Sito Intranet:
Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale San Paolo
Corso Turati, 12
10128 Torino
Tel. 011555.3322-2522-2065
Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Cassa Previdenza Integrativa San Paolo.
50
6.7.3 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI (TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli, ente fondazionale costituito il 30
luglio 2001, è ripartito in due separate sezioni:
 Sezione A, polo di aggregazione di forme di previdenza complementare a prestazione definita operanti
nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, per dare continuità all’erogazione dei trattamenti già dovuti
dai regimi integrativi pregressi (alla data sono appartenenti alla Sezione A dipendenti e pensionati delle
seguenti platee: Banco di Napoli, ex IMI, ex Banca Nazionale delle Comunicazioni, Banca Popolare
dell’Adriatico, Cassa di Risparmio di Bologna, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Cassa di
Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa
di Risparmio di Firenze).
 Sezione B, in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale (alla data sono iscritti alla
Sezione B i dipendenti delle seguenti platee: Banco di Napoli, Banca Popolare dell’Adriatico, Cassa di
Risparmio di Bologna).
In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione B.
ISCRITTI
Destinatari della Sezione B sono i dipendenti dell’ex Banco di Napoli in servizio alla data del 31/12/2002.
Sono iscritti inoltre i dipendenti Carisbo e Banca Popolare dell’Adriatico già iscritti alla Sezione A prestazione
definita, per effetto degli specifici accordi sindacali, e che hanno esercitato l’opzione per il trasferimento alla
Sezione B del relativo importo capitalizzato.
Ai sensi delle disposizioni di legge e degli accordi intervenuti in tema di conferimento del TFR, sono stati
iscritti alla Sezione B tutti i dipendenti che al momento della scelta (dal 1° gennaio al 30 giugno 2007) erano
assegnati alla rete Banco di Napoli e non avevano espresso l’opzione di destinazione del TFR104.
ADESIONE
L’adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento.
Possono aderire gli iscritti alla Sezione A, che esercitano l’opzione prevista dagli accordi.
CONTRIBUZIONE
Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR.

Contribuzione dell’azienda: 3,50% 105

Contribuzione del lavoratore: non vi è obbligo di contribuzione. Tutti gli iscritti possono
determinarne e variarne la percentuale entro il 15 novembre di ogni anno, con decorrenza il 1°
gennaio dell’anno successivo.

Conferimento del TFR:
- Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100%
- Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: minimo 10%, con facoltà di versare 30%,
50%, 70%, 100%.
Altri versamenti
La posizione individuale viene anche alimentata da:
 eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono
pasto106;
 ulteriore contributo aziendale pari allo 0,50% dell’imponibile TFR, che attualmente viene parzialmente
utilizzato a copertura della polizza sanitaria. Alla scadenza dell’attuale polizza e con il passaggio alle
104
Conferimento “tacito” del TFR. Vedi paragrafo “6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR”.
Per i Dirigenti e i Quadri Direttivi 3° e 4° livello retributivo, già in servizio al 31/12/90, la contribuzione aziendale è pari al 3,70%.
106
Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o
ad assistenza sanitaria integrativa”.
105
51

prestazioni dirette del Fondo Sanitario Integrativo, sarà confermato al Fondo di Previdenza l’intero
versamento dello 0,50%;
eventuali ulteriori versamenti una tantum a titolo di contribuzione volontaria del lavoratore per l’anno
in corso.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Gli iscritti ex Banco di Napoli ed ex Carisbo beneficiano di una copertura assicurativa contro il rischio morte, i
cui oneri sono a carico delle rispettive aziende107.
Grazie a tale copertura assicurativa, gli eredi o i beneficiari designati avranno diritto alla corresponsione di un
capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale, che è determinato
annualmente in relazione all’età dell’iscritto, attualmente pari a:
 fino a 34 anni
€ 93.000
 da 35 a 49 anni
€ 55.000
 da 50 a 65 anni
€ 35.000.
Gli iscritti possono aumentare il capitale assicurato con sottoscrizione di una polizza integrativa, con oneri a
proprio carico.
GESTIONE
Il Fondo Pensione è gestito finanziariamente con la formula del “multicomparto”, con la valorizzazione mensile
delle quote.
Il personale ha la possibilità di scegliere su due comparti: base e garantito. La scelta può essere modificata, nel
rispetto del periodo minimo di un anno, scegliendo una delle quattro finestre previste per lo switch: entro il 15
febbraio, 15 maggio, 16 agosto, 15 novembre.
INFORMAZIONI
Indirizzo:
Sito Internet:
Sito Intranet:
Service:
Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli
Via Toledo 177
80134 Napoli
Tel. 0817913889
www.fondopensionebancodinapoli.it
Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo di Previdenza Banco di Napoli
Servizi Previdenziali
www.servprev.it 108
Call center 0688291306
107
Per questa prestazione accessoria, le aziende Banco di Napoli e Carisbo versano al Fondo di previdenza un contributo aggiuntivo di
circa € 370.000.
108
Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale.
52
6.7.4 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO – FAPA
(TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo - FAPA - è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto il
9/7/1992.
ISCRITTI
Destinatari del Fondo, con adesione volontaria, sono i dipendenti a tempo indeterminato e con contratto di
apprendistato delle seguenti società: Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Group Services, Intesa Sanpaolo Private
Banking, CR Firenze109, Banca di Credito Sardo, Banca di Trento e Bolzano, Banca Imi, BIIS, Banca Prossima,
CR Viterbo, Intesa Formazione, Intesa Previdenza, Leasint, Mediocredito Italiano, Mediofactoring, Sirefid, CR
Terni e Narni.
Possono inoltre iscriversi i lavoratori con contratto di inserimento e i Tempi Determinati con contratto di durata
pari o superiore a 9 mesi110 delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
ADESIONE
L’adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento.
Tuttavia, se il lavoratore si iscrive entro 30 giorni dal superamento del periodo di prova, può far decorrere la
propria adesione dalla data di assunzione.
Sono iscritti i lavoratori tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi delle disposizioni di legge111.
CONTRIBUZIONE
I livelli di contribuzione al FAPA sono stabiliti per ogni singola azienda attraverso appositi accordi aziendali
sottoscritti tra le OO.SS. e le aziende. Di seguito riportiamo la contribuzione relativa alle nuove adesioni.
La contribuzione dell’azienda per gli altri lavoratori è diversificata per fasce di lavoratori in base ai vari
accordi sottoscritti nel tempo112: la percentuale è comunque indicata nel proprio prospetto individuale del
Fondo Pensioni, reperibile anche sul sito, o facilmente desumibile dalla busta paga.
Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR.

Contribuzione dell’azienda: 2%. Il diritto al versamento della contribuzione aziendale matura soltanto
se, a sua volta, l’iscritto contribuirà al FAPA. E’ possibile decidere di versare esclusivamente il TFR: in
tal caso non si beneficerà del contributo dell’azienda. Per i Tempi Determinati non è prevista alcuna
contribuzione aziendale.
Specificità: per il personale CR Firenze e CARIT la contribuzione è pari al 3%.

Contribuzione del lavoratore: da minimo 2%113 sino al 14%. La scelta può essere variata entro il 30
novembre di ogni anno con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo, indicando numeri
109
L’accordo del 4/2/2010 in CR Firenze prevede per i neoassunti la possibilità di aderire al FAPA o al Fondo Sanpaolo Imi.
Per i TD però non è prevista alcuna contribuzione aziendale.
111
Vedi paragrafo “6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR”.
112
Riportiamo le aliquote di massima previste per fasce di lavoratori:
 ex COMIT iscritti ante 28/4/93: 7,75% (imponibile INPS)
 ex IBI: aliquote crescenti in base sia all’anzianità di servizio che di età, con possibilità di arrivare fino al 14,75% (imponibile
INPS)
 ex BAV iscritti ante 28/4/93: 4,30% (contribuzione minima del lavoratore 2,35%)
 ex BAV iscritti dal 28/4/93: 3%
 ex Banca CIS iscritti ante 31/12/96: 5%
 Mediocredito iscritti ante 31/7/2006: 4%
 CR Firenze assunti ante 31/12/90: 3,25%
 CR Firenze assunti tra 1/1/91 e 28/4/93: 3,30%
 CARIT già iscritti ante 28/4/93: 4,50% (imponibile INPS)
 CARIT assunti tra 14/1/91 e 28/4/93: 3% (imponibile INPS)
113
Gli assunti presso il Polo di Back Office di L’Aquila, Lecce, Potenza e cassaintegrati assunti nel Polo di Torino possono iscriversi con
facoltà di non effettuare alcun versamento oppure di corrisponderete la stessa percentuale versata dall’azienda: solo per questi
colleghi, anche nel caso che non versino nulla, l’iscrizione al fondo comporta il versamento della contribuzione aziendale.
110
53
percentuali interi.
Specificità:
- per il personale CR Firenze la contribuzione minima è pari allo 0,50% con la possibilità di
aumentarla anche di mezzi punti percentuali,
- per il personale CARIT la contribuzione minima è pari allo 0,50%.

Conferimento del TFR:
- Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100%
- Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: minimo 35%, con facoltà di versare 50%,
75%, 100%.
Altri versamenti
La posizione individuale viene anche alimentata da:
 eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono
pasto114;
 contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a
carico degli iscritti alle Casse Intesa, Sanpaolo e FIA115.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Gli iscritti hanno la possibilità di attivare un’assicurazione contro il rischio morte o, in alternativa, contro il
rischio morte e invalidità totale permanente. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in
caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto,
attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica
individuale.
I capitali assicurati e i costi annui, che sono totalmente a carico dell’iscritto, variano in dipendenza dell’età. Il
capitale assicurato è massimo nelle fasce d’età in cui gli eventuali figli sono distanti dall’indipendenza
economica e diminuisce al crescere del grado di sicurezza offerto dal progredire del piano di accumulo della
posizione individuale nel fondo pensioni. Riportiamo alcuni esempi:
età
Capitale assicurato
25
40
50
60
€ 61.500
122.750
102.250
61.250
Rischio morte
Costo annuo M
Costo annuo F
€ 27,06
€ 8
83,47
44,19
164,62
92,03
279,30
135,36
Rischio morte e invalidità
Costo annuo M
Costo annuo F
€ 34,44
€ 15,99
105,57
67,51
245,40
176,89
471,63
342,39
GESTIONE
Il FAPA è gestito finanziariamente con la formula del multicomparto, con la valorizzazione giornaliera delle
quote.
Il personale ha la possibilità di scegliere il comparto o i comparti tra 5 comparti: Linea Monetaria, Linea
Assicurativa, Linea TFR+, Linea Mista 30, Linea Bilanciata.
La scelta può essere modificata, nel rispetto del periodo minimo di un anno116, in ogni momento.
COSTI A CARICO DELL’ISCRITTO
Nel FAPA sono previste alcune commissioni amministrative a carico dell’iscritto:
 € 8,50 annue per la gestione amministrativa,
 € 30 in caso di anticipazioni “per ulteriori esigenze”,
 € 15 in caso di switch disposto con modulo cartaceo.
114
Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o
ad assistenza sanitaria integrativa”.
115
Vedi paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”.
116
Al momento della conferma dell’adesione, l’iscritto può modificare il comparto prescelto in sede di adesione in deroga al periodo
minimo di 12 mesi.
54
INFORMATIVA
Indirizzo:
Sito Intranet:
Service:
117
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo
Piazza Ferrari 10
20121 Milano
Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo
FAPA
Intesa Previdenza117
www.intesasanpaoloprevidenza.it
Call center 02890403.52 – 53 – 54
Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale.
55
6.7.5 FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI (TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto il 7/11/1998,
con l’obiettivo di regolamentare in modo organico l’assetto della previdenza complementare già presente al
Sanpaolo dal 1982.
ISCRITTI
Destinatari del Fondo, con adesione volontaria, sono i dipendenti delle società ex Gruppo Sanpaolo indicate
nello schema successivo: risultano comunque potenzialmente destinatari del Fondo tutti i dipendenti di Intesa
Sanpaolo o di società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (art. 5 dello Statuto).
Sono iscritti i lavoratori tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi delle disposizioni di legge118.
ADESIONE
L’adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento.
CONTRIBUZIONE
Riportiamo le contribuzioni relative alle nuove adesioni.
La contribuzione dell’azienda per gli altri lavoratori è diversificata per fasce di lavoratori in base ai vari
accordi sottoscritti nel tempo119: la percentuale è comunque indicata nel proprio prospetto individuale del
Fondo Pensioni, reperibile anche sul sito, o facilmente desumibile dalla busta paga.
Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR.
Aziende
▪
contribuzione
dell’azienda
Intesa Sanpaolo (personale ex
3,50%
Sanpaolo in servizio al
31/12/06)
▪ Banca dell’Adriatico
▪ Banco di Napoli
▪ CariFVG
▪ Carive
▪ Carisbo
▪ Compagnia di San Paolo
▪ Eurizon Capital Sgr
Leasint
2,00%
CariVeneto
▪ Lavoratori assunti
dal 28/4/1993: 3,50%
▪ Lavoratori assunti
dal
1/1/1991
al
28/4/1993: 4%
Banca CR Firenze122
3%
contribuzione
del lavoratore
conferimento
del TFR
da 0% sino al 14%120 ▪ Lavoratori di prima occupazione
successiva al 28/4/1993: 100%
È possibile non
▪
Lavoratori di prima occupazione
versare
nulla
121
alla data del 28/4/1993: minimo
indicando 0% .
25%, con facoltà di versare 50%,
La scelta può essere
75%, 100%.
variata entro il 30
novembre di ogni
anno, decorrenza il
1° gennaio dell’anno
successivo.
da minimo 2%
sino al 14%
da minimo 0,50%
sino al 14%
118
▪ Lavoratori di prima occupazione
successiva al 28/4/1993: 100%
▪ Lavoratori di prima occupazione
alla data del 28/4/1993: facoltà di
versare il 100%
▪ Lavoratori di prima occupazione
successiva al 28/4/1993: 100%
Vedi paragrafo “6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR”.
Le percentuali contributive anche per fasce di lavoratori sono comunque indicative, in quanto si è modificata nel tempo anche la base
imponibile (ora è l’imponibile TFR per tutti gli iscritti) e ciò ha comportato il conseguente riproporzionamento delle aliquote.
Riportiamo le aliquote di massima previste:

ex Sanpaolo assunti dal 1/1/91 al 7/11/98, ex BNC/CREDIOP assunti dal 28/4/93: 7,575%

ex BNC assunti ante 28/4/93: 7,20%

ex BPL/BL con meno di 15 anni al 1/1/93: 7,075%

ex CARIGO assunti ante 28/4/93: 6%

ex CRUP assunti ante 28/4/93: aliquote crescenti in base all’anzianità di servizio con minimo 4%

CR Firenze assunti ante 31/12/90: 3,25%

CR Firenze assunti tra 1/1/91 e 28/4/93: 3,30%.
120
Vanno indicate percentuali rappresentate da numeri interi, senza frazioni decimali: ad esempio 1% o 2%, ecc.
121
Anche se il lavoratore non versa nulla, l’iscrizione comporta comunque il versamento della contribuzione aziendale.
122
Vedi l’accordo del 4/2/2010 in CR Firenze che prevede per i neoassunti la possibilità di aderire al Fondo Sanpaolo Imi o al FAPA.
119
56
Fideuram
3,50%
da 0% sino al 14%
▪
▪
1,50%
da 0% sino al 14%
Moneta
Neos Finance
▪ Lavoratori di prima occupazione
alla data del 28/4/1993: minimo
25%, con facoltà di versare 50%,
75%, 100%.
▪ Lavoratori di prima occupazione
successiva al 28/4/1993: 100%
▪ Lavoratori di prima occupazione
alla data del 28/4/1993: quota
minima del 2% dell’imponibile
TFR, elevabile al 40%, 50%, 60%,
70% e 100% del TFR.
▪ Lavoratori di prima occupazione
successiva al 28/4/1993: 100%
▪ Lavoratori di prima occupazione
alla data del 28/4/1993: minimo
25%, con facoltà di versare 50%,
75%, 100%.
Altri versamenti
La posizione individuale viene anche alimentata da:
 eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono
pasto123,
 contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a
carico degli iscritti alle Casse Intesa, Sanpaolo e FIA124,
 eventuali ulteriori versamenti una tantum a titolo di contribuzione volontaria del lavoratore per l’anno
in corso.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Gli iscritti hanno la possibilità di attivare un’assicurazione contro il rischio morte o, in alternativa, contro il
rischio morte e invalidità totale permanente beneficiando della deducibilità dal reddito dei premi versati. Questa
prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i
beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo
rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.
È possibile scegliere tra due massimali assicurabili, pari a € 100.000 o € 150.000.
I costi annui, che sono totalmente a carico dell’iscritto, variano in dipendenza dell’età.
Riportiamo alcuni esempi:
età
Capitale assicurato
25
40
50
60
€ 100.000 - 150.000
100.000 - 150.000
100.000 - 150.000
100.000 - 150.000
Rischio morte
Costo annuo M
Costo annuo F
€ 44 - 66
€ 13 - 19,50
68 - 102
36 - 54
161 - 241,50
90 - 135
456 - 684
221 - 331,50
Rischio morte e invalidità
Costo annuo M
Costo annuo F
€ 56 - 84
€ 26 - 39
86 - 129
55 - 82,50
240 - 360
173 - 259,50
770 - 1.155
559 - 838,50
GESTIONE
Il Fondo Pensioni è gestito finanziariamente con la formula del multicomparto, con la valorizzazione mensile
delle quote.
Il personale ha la possibilità di scegliere il comparto o i comparti (massimo due) tra 7 comparti: difensivo,
prudenziale, equilibrato, aggressivo, etico, garantito, monetario125.
La scelta può essere modificata, nel rispetto del periodo minimo di un anno, in una delle quattro finestre
previste per lo switch: febbraio, maggio, agosto, novembre.
123
Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o
ad assistenza sanitaria integrativa”.
124
Vedi paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”.
125
Nel 2012 il Fondo attiverà per tutti gli Iscritti anche una linea “assicurativa” analoga a quella già in essere per i dipendenti Fideuram,
sottoscritta con Eurizon.
57
ISCRIZIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
In attuazione delle previsioni dell’art. 5, terzo comma, dello Statuto, dal 1° gennaio 2012, gli Iscritti possono
costituire presso il Fondo una posizione previdenziale direttamente a nome di un familiare fiscalmente a carico.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale :
 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (non è necessario il requisito della convivenza);
 i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati (non è necessario il
requisito della convivenza);
 altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall’Iscritto un assegno alimentare non
risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli,
sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato;
a condizione che i soggetti agli alinea precedenti non dispongano di un reddito complessivo annuo superiore,
attualmente, a € 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Dal punto di vista fiscale, l’Iscritto di riferimento (cioè l’iscritto al Fondo che attiva una posizione a favore del
familiare “a carico”) potrà dedurre, nel limite del tetto di 5.164,57 euro, gli importi versati a favore del soggetto
a carico o, nel caso di superamento del limite predetto (somma dei contributi versati sulla propria posizione
individuale più quelli versati a favore del familiare a carico), dovrà comunicare al Fondo l’ammontare in
supero per beneficiare dell’esenzione dall’assoggettamento ad imposizione fiscale al momento della
prestazione previdenziale di tali importi.
Nella fase iniziale il versamento - di importo liberamente determinato dall’iscritto di riferimento e/o dal
familiare se maggiorenne - sarà effettuabile con bonifico e compilazione del modulo di versamento dei
contributi volontari (al momento dell’iscrizione è obbligatorio un versamento minimo non inferiore a 100 €).
Sono allo studio modalità diverse di versamento.
La posizione attivata è autonoma rispetto a quella dell’iscritto e di riferimento e pertanto destinataria di tutte le
previsioni statutarie (es. anticipazioni, switch, trasferimento, etc)
In caso di perdita dello status di familiare a carico o in caso di uscita dal fondo dell’iscritto di riferimento il
titolare della posizione previdenziale potrà optare per
a) il suo mantenimento presso il Fondo,
b) per il trasferimento presso altra previdenza integrativa o
c) riscattare la posizione stessa: in quest’ultimo caso, fermo restando i benefici fiscali avuti in sede di
versamento, l’ammontare (trattandosi di somme costituitesi dopo il 2006) sarà assoggettato alla
tassazione prevista in capo ai “nuovi iscritti” per riscatto ricompreso nelle “cause diverse” (23%).
INFORMATIVA
Indirizzo:
Sito Internet:
Sito Intranet:
Service:
126
Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi
Corso Turati 12
10128 Torino
Tel. 0115550004
www.fondopensionisanpaoloimi.it
Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo Pensioni Sanpaolo Imi
Servizi Previdenziali (al sito del service si accede tramite quello del Fondo)
www.servprev.it126
Call center 0688291302
Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale.
58
6.7.6 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO (TORNA ALL’INDICE)
Il Fondo Pensioni Cariplo, in attuazione delle previsioni di legge e a seguito di accordi negoziali fra le OO.SS.
e l’azienda, si è trasformato dal 1° maggio 2001 da fondo integrativo a prestazioni definite in fondo a regime
complementare misto con la costituzione di due Sezioni:
 Sezione 1 a prestazione definita eroga trattamenti sostitutivi e integrativi dell’INPS ai pensionati già
alle dipendenze della Cariplo, o agli eventuali eredi;
 Sezione 2 a contribuzione definita è dedicata ai dipendenti in servizio.
In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione 2.
ISCRITTI
Sono iscritti alla Sezione 2 i dipendenti Cariplo in servizio alla data del 27 aprile 1993 (con esclusione del
Personale proveniente dall’Istituto Bancario Italiano, che non abbia richiesto l’iscrizione medesima ai sensi
dell’accordo collettivo aziendale 30 luglio 1992).
ADESIONE
L’adesione al Fondo era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell’INPS.
CONTRIBUZIONE
Le percentuali di contribuzione sono calcolate sull’imponibile INPS.

Contribuzione dell’azienda: 4%.

Contribuzione del lavoratore: contributo minimo pari allo 0,50% e massimo pari al 4%. La scelta può
essere variata ogni anno127 con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo. L’iscritto può anche
sospendere la contribuzione a proprio carico, ma con conseguente sospensione del versamento della
contribuzione aziendale.

Conferimento del TFR: ricordiamo che il D.Lgs. 252/2005 stabiliva che tutti i lavoratori già assunti
alla data del 31 dicembre 2006 dovevano effettuare la loro scelta sulla destinazione del TFR maturando,
anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo i lavoratori che non hanno destinato
il TFR, in tutto o in parte, possono in qualsiasi momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota
destinata.
Altri versamenti
La posizione individuale viene anche alimentata da:
 eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono
pasto128.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Gli iscritti beneficiano di una copertura assicurativa sia contro il rischio morte o invalidità permanente che per
sopravvenuto stato di non autosufficienza dell’iscritto, i cui oneri sono a carico dell’azienda129.
Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i
beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo
rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.
Il capitale assicurato in caso di morte o invalidità permanente è decrescente in base agli anni interi di anzianità
lavorativa dell’iscritto, poiché diminuisce al crescere del grado di sicurezza offerto dal progredire del piano di
accumulo della posizione individuale nel fondo pensioni.
127
Viene emanata apposita comunicazione del Fondo con la scadenza per effettuare la variazione.
Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o
ad assistenza sanitaria integrativa”.
129
Per questa prestazione accessoria, l’Azienda versa al Fondo Pensioni un contributo aggiuntivo dello 0,30% dell’imponibile TFR.
128
59
Riportiamo alcuni esempi:
 7 anni di anzianità
€ 126.500
 15 anni di anzianità
€ 64.923
 25 anni di anzianità
€ 18.986
 35 anni di anzianità
€ 4.397.
Invece la rendita annua garantita all’iscritto in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza è di €
6.000, pagabile in rate mensili.
GESTIONE PATRIMONIALE
La Sezione 2 è strutturata secondo una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in “monte
unico", e con una linea garantita destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR. Coloro che hanno
conferito tacitamente il TFR al Fondo Pensioni possono chiedere, entro il 31 ottobre di ogni anno con
decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo, di trasferire il TFR maturando o anche l’intera posizione dal
comparto garantito al generale patrimonio della Sezione.
INFORMATIVA
Indirizzo:
Sito Internet:
Service:
130
Fondo Pensioni per il Personale Cariplo
Via Brera 10
20121 Milano
Tel. 028796.7405 - 7406
www.fondopensionicariplo.it
Previnet Spa130
www.intesasanpaoloprevidenza.it
Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale.
60
SEZIONE 7 – TFR
7.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE)
La legge 297/82 ha trasformato il vecchio istituto della Liquidazione nel Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Si tratta di un vero e proprio accantonamento commisurato all’andamento della retribuzione dell’intera vita
lavorativa, che l’azienda è obbligata ad erogare al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (tranne il
caso in cui il TFR viene utilizzato ai fini della previdenza complementare). La legge rende possibile tra l’altro,
a certe condizioni e per determinati motivi, l’anticipo del TFR al lavoratore durante la vita lavorativa.
L’accantonamento del TFR si calcola dividendo la propria retribuzione, di norma le voci con carattere di
corresponsione continuativa131, per 13,5 (equivalente al 7,41% della retribuzione lorda) e togliendo la
contribuzione previdenziale pari allo 0,50% dell’imponibile INPS (per questo motivo, ancorché non corretto in
quanto gli imponibili ai fini TFR e INPS possono essere diversi, si usa dire che la quota accantonata è di fatto
pari al 6,91%).
La quota annuale è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, considerando come mese intero le frazioni
di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Sono accantonate anche le quote, equivalenti alla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto se in servizio
regolare, per i seguenti periodi di assenza per:
 infortunio e malattia (compresa l’eventuale aspettativa non retribuita al termine del periodo di
comporto);
 congedo maternità/paternità e congedi parentali.
Il TFR è rivalutato annualmente per legge, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e
dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT rispetto al mese di dicembre precedente. Dal 1/1/2001 la rivalutazione
annua viene tassata con l’aliquota dell’11% relativa all’imposta sostitutiva e, pertanto, questa quota non è più
tassata al momento dell’erogazione del TFR132.
L’ammontare del TFR accantonato, sia l’importo lordo che netto, è riportato sul foglio retribuzioni.
7.2 TFR E FONDI PENSIONE (TORNA ALL’INDICE)
Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il D.Lgs.
252/2005 ha regolamentato a partire dal gennaio 2007 le condizioni e le modalità di conferimento del TFR ai
fondi di previdenza complementare.
Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, entro 6 mesi dalla data di assunzione qualora non abbia
aderito ad alcun fondo pensione, può scegliere133 con riferimento al proprio TFR “maturando”:
a) di destinarlo a fondi di previdenza complementare;
b) di mantenerlo presso il datore di lavoro.
La legge prevede che in caso di “silenzio” da parte del lavoratore, il TFR venga versato “tacitamente” a fondi
pensione, in un’apposita linea di investimento garantita.
Vedi paragrafo 6.3.1 Conferimento del TFR
131
Sono considerate tutte le voci di retribuzione “fisse”, comprese le indennità di rischio e di direzione, mentre sono escluse le voci
con carattere saltuario (straordinari, diarie, sistema incentivante, premio aziendale).
132
Per questo motivo, nella busta paga, la rivalutazione netta dal 1/1/2001 viene aggiornata annualmente con lo stipendio di febbraio.
133
Con specifico modulo TFR2 da inviare all'azienda .
61
7.3 TRATTAMENTO FISCALE (TORNA ALL’INDICE)
Il TFR accantonato presso l’azienda ha un trattamento fiscale specifico134, trattenuto al momento
dell’erogazione.
In primo luogo viene determinata la base imponibile (considerando sia l’accantonamento maturato che le quote
versate in fondi di previdenza complementare e le anticipazioni già erogate) nel seguente modo:
 per il TFR maturato fino al 31/12/2000, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo
trattamento ridotto della deduzione spettante fino a quella data, pari a € 309,87 per ogni anno;
 per il TFR maturato dal 1/1/2001, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento,
con esclusione delle rivalutazioni annue in quanto già assoggettate all’imposta sostitutiva dell’11%.
Per determinare l’aliquota da applicare al TFR si procedere poi:
 a dividere la base imponibile per il numero di anni e frazione di anno di lavoro e si moltiplica il
risultato per 12, ottenendo in questo modo il reddito di riferimento;
 a calcolare l’imposta applicando al reddito di riferimento le aliquote degli scaglioni IRPEF vigenti;
 a dividere quindi l’imposta per il reddito di riferimento ottenendo così l’aliquota da applicare al TFR.
Gli Uffici Finanziari dell’Erario provvederanno successivamente135 alla riliquidazione dell’imposta sulla base
dell’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti all’erogazione, solamente per la parte di TFR maturata
successivamente all’1/1/01.
7.4 ANTICIPO SUL TFR (TORNA ALL’INDICE)
Il personale che abbia maturato 8 anni di servizio136 può richiedere un anticipo137 sul TFR.
L’importo massimo erogabile non può superare il 70% dell’importo lordo complessivamente maturato a titolo
di TFR ed è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla legge per il TFR. L’importo netto anticipato non può
superare comunque le spese effettivamente sostenute.
Le domande verranno accolte, in base all’ordine cronologico di presentazione, fino al massimo del 10% degli
aventi diritto, cioè dei colleghi con 8 anni di servizio, e comunque entro il 4% di tutti i dipendenti a tempo
indeterminato (i numeri sono riferiti alle singole banche/società del Gruppo). Le eventuali domande in supero
di tale plafond verranno accolte nell’ambito del limite dell’anno successivo; verranno comunque accolte le
domande presentate per spese sanitarie e per acquisto prima casa per sé o per figli in caso di sfratto esecutivo.
Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando siano certi i presupposti di diritto, fermo
restando l’obbligo della presentazione della documentazione finale.
La richiesta dell’anticipo del TFR può essere ripetuta più volte nel corso della vita lavorativa, anche per le
stesse motivazioni; l’unica differenziazione riguarda la richiesta per l’acquisto della prima casa di abitazione
che può essere reiterata solo decorsi 5 anni dall’istanza precedente.
7.4.1 CAUSALI PREVISTE PER L’ANTICIPO TFR (TORNA ALL’INDICE)
Le causali previste per l’anticipazione del TFR sono:


Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
per sé, coniuge o convivente, figli e altri familiari nei cui confronti il dipendente stesso sia tenuto agli
obblighi alimentari. L’anticipazione è pari all’importo delle fatture al netto di eventuali rimborsi del
Fondo Sanitario e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare.
Acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé o figli maggiorenni, acquisto box o posto auto
pertinenziale, acquisto e/o ristrutturazione della seconda casa destinata a residenza saltuaria. La
concessione dell’anticipo del TFR a fronte di interventi immobiliari può essere reiterata decorsi 5 anni
dall’istanza precedente. L’anticipazione è pari all’importo indicato sull’atto notarile (stipulato da non
134
D.Lgs. 47 del 18/2/00.
Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta
(D.L. 223/2006).
136
Ai fini degli 8 anni sono considerati anche i periodi di assenza per malattia e infortunio, compresa l’aspettativa non retribuita per
malattia fruita al termine del periodo di comporto, per congedo di maternità e congedo parentale.
137
L. 297/82 e Circolare aziendale n. 144 del 15/2/10 e Policy relativa di gennaio 2010.
135
62








più di sei mesi dalla richiesta), comprendendo le spese notarili, al netto di eventuali mutui e anticipi da
parte di fondi di previdenza complementare.
Riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi.
Decurtazione/estinzione del mutuo per acquisto prima casa per sé o per i figli, a condizione che non
sia stato richiesto a suo tempo l’anticipo del TFR.
Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali (compresi i periodi retribuiti al
30%138) e per aspettativa non retribuita per maternità. L’importo anticipabile è pari all’ammontare
della retribuzione non corrisposta durante l’assenza, dei contributi previdenziali per l’eventuale riscatto
dei periodi di assenza, delle ulteriori spese debitamente documentate.
Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi di formazione.
Spese legali
Spese funerarie
Ripianamento dello scoperto di c/c
Acquisto dell’autovettura per il dipendente o per familiare portatore di handicap. L’anticipazione
viene concessa solo per automobili con le modifiche tecniche necessarie per l’utilizzo da parte di
persona con handicap.
7.5 EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO (TORNA ALL’INDICE)
In caso di morte del dipendente il TFR deve essere corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del
lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado139.
La legge prescrive che, se non c’è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione deve essere fatta "secondo il
bisogno di ciascuno". Anche in un contenzioso giudiziario, il giudice decide in questi termini.
In mancanza delle persone sopraindicate si seguono le norme della successione legittima e le eventuali
indicazioni testamentarie dell’interessato.
138
139
In questo caso l’anticipo corrisponde alla differenza retributiva, pari al 70%.
I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso (es: madre e
figlia: 1° grado, nonno e nipote: 2° grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1° grado non c’è (i fratelli sono
di 2° grado, i nipoti ex fratre di 3°). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo.
63
SEZIONE 8 – ULTERIORI PROVVIDENZE
PER IL PERSONALE
8.1 PROVVIDENZA ANNUALE PER HANDICAP
(TORNA
ALL’INDICE)
Al coniuge e a ciascun figlio, o persona ad esso equiparata, portatori di handicap e a carico del dipendente
viene corrisposto un assegno annuale di € 2.300 lordi140.
Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno a fronte di presentazione di specifica
richiesta. La provvidenza spetta anche agli esodati che sono nel fondo esuberi fino al 30 giugno dell'anno di
riferimento.
Familiari a carico per i quali spetta la provvidenza
Sono il coniuge e/o figli o equiparati portatori di handicap grave, che sono a carico141 del dipendente.
Per “figli equiparati” si intende:
 figli adottivi e affiliati,
 fratelli, sorelle, nipoti e minori affidati per legge a condizione che si trovino in situazione di assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro,
 orfani di entrambi i genitori senza diritto a pensione per i superstiti,
 orfano di padre senza diritto a pensione per i superstiti a condizione che la madre non fruisca dell'assegno
per il nucleo familiare,
 colui che abbia genitori che, a causa di infermità o problemi fisici o mentali, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro (per “genitori” si intendono quelli del soggetto –
cioè “figlio equiparato” - a favore del quale viene chiesta la provvidenza).
Documentazione medica che attesti l’handicap grave
Lo stato di gravità del familiare per il quale si chiede la provvidenza può essere documentato dalla
certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L. 104/92
oppure da certificati medici, purché rilasciati da strutture pubbliche, dai quali risulti una invalidità civile
totale e permanente al 100%, lo stato di cieco assoluto ovvero lo stato di sordomutismo.
Presentazione della richiesta
I lavoratori interessati dovranno presentare domanda entro il 30 aprile utilizzando l’apposita procedura on
line142. Contestualmente all’invio della richiesta on line, dovranno allegare al frontespizio stampato dalla
procedura la documentazione cartacea di attestazione dell’handicap.
Esclusivamente in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura on line (es. personale lungo assente o privo
di accesso all’intranet) potrà essere utilizzato il modulo di richiesta cartaceo.
.
140
Accordo tra OO.SS. e Intesa Sanpaolo del 30/01/08 (e date successive nelle altre aziende del Gruppo) e policy aziendale “Regole in
materia di provvidenze economiche a favore di parenti portatori di handicap grave”.
141
Ai fini della provvidenza per handicap, i familiari sono considerati a carico secondo il criterio seguito per gli assegni familiari: per il
2012, se non hanno redditi mensili superiori a € 676,75.
142
Tramite procedura on line su Intranet in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente - Richiesta
Provvidenze Economiche per Handicap Grave.
64
8.2 ASSEGNI DI STUDIO PER IL PERSONALE143
(TORNA ALL’INDICE)
Al personale che consegue, dopo l’assunzione, una laurea inerente alle discipline di giurisprudenza, lettere e
materie letterarie, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, filosofia,
sociologia, lingue estere, scienze economiche e bancarie, spettano i seguenti assegni di studio:

Premio di laurea (vecchio ordinamento) € 221,57

Premio di laurea breve
€ 136,35

Premio di laurea magistrale
€ 85,22
La corresponsione dell’assegno di studio è subordinata alla presentazione, entro 12 mesi144 dalla data di
conseguimento della laurea, di apposita richiesta con allegato l’attestato del titolo di studio conseguito.
I premi di laurea ai dipendenti, differentemente dagli assegni di studio erogati pei i figli, sono soggetti a
contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.
8.3 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI (TORNA ALL’INDICE)
Gli assegni di studio sono erogati a favore dei figli145 del personale in servizio146, anche se a totale carico del
coniuge, purché in questo caso non beneficino di analoghe provvidenze.
Spettano ai figli studenti fino a 21 anni di età e ai figli universitari fino a 26 anni di età147, o senza limiti di età se
inabili.
Gli assegni di studio sono riconosciuti per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi
previsto.
Gli importi erogati sono netti, in quanto esenti da trattenute previdenziali e fiscali148; solo nel caso di mancata
presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta per la frequenza di asili nido o scuole materne, la
provvidenza verrà assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali.
Le provvidenze aziendali per i figli spettano ai dipendenti con un reddito individuale annuo149 fino a € 60.000
lordi. Al personale con reddito individuale annuo superiore a € 60.000 lordi vengono riconosciuti solamente gli
assegni di studio per i figli previsti dal CCNL.
Dipendenti con reddito individuale annuo fino a € 60.000 lordi - Importi degli assegni150:
Asilo nido
€ 120,00 annui
Scuola materna
€ 120,00 annui
Borsa di studio di € 150,00
Scuola elementare
erogata alla conclusione della scuola elementare
Scuole medie inferiori
€ 74,89 annui
Borsa di studio di € 150,00
Scuole medie inferiori
erogata alla conclusione della scuola media inferiore
Scuole medie superiori
€ 105,87 annui + € 51,65 annui se la scuola frequentata è in comune diverso
dalla residenza
Scuole medie inferiori
Premio di diploma di € 200,00
erogato alla conclusione della scuola media superiore
143
CCNL, art. 55.
144
È una disposizione aziendale.
Ai fini dell’assegno di studio, i figli sono considerati a carico secondo il criterio seguito per gli assegni familiari: per il 2012, se non
hanno redditi mensili superiori a € 676,75.
146
Il personale cessato dal servizio può fare richiesta degli assegni di studio per i figli purché al momento della maturazione del diritto,
cioè al momento del superamento dell’anno scolastico, era ancora in servizio.
147
I limiti di età non devono essere superati al momento del completamento dell’anno scolastico, non importa se sono superati al
momento dell’effettiva erogazione dell’assegno. Il solo premio di laurea può essere richiesto anche se il figlio laureato ha più di 26
anni di età.
148
L. 335 del 8/8/95 (riforma del sistema pensionistico).
149
Per reddito individuale (e non del nucleo familiare) si intende la retribuzione annua lorda dell’anno precedente a quello della
presentazione della domanda di assegno di studio; l’importo è rilevabile nel CUD parte C casella “imponibile previdenziale”.
150
Accordo tra OO.SS. e Intesa Sanpaolo del 30/01/08 (e date successive nelle altre aziende del Gruppo).
145
65
Università: iscrizione
Università
€ 116,20, che verrà decurtato dal successivo assegno spettante
per l’anno accademico
€ 216,91 (se conseguiti almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico)
aumentato a € 245,00 se acquisiti tutti i crediti formativi + € 77,47 se
l’università frequentata è in comune diverso dalla residenza
Premio di laurea
€ 150,00
(c.d. laurea breve)
Premio di laurea
€ 500,00
magistrale
ridotto a € 350,00 qualora già percepito il premio per laurea breve
Il premio di laurea viene riconosciuto se la stessa viene conseguita con pieni voti legali151.
Dipendenti con reddito individuale annuo superiore a € 60.000 lordi - Importi degli assegni152:
Scuole medie inferiori
€ 74,89 annui
€ 105,87 annui + € 51,65 annui se la scuola frequentata è in comune diverso
Scuole medie superiori
dalla residenza
€ 116,20, che verrà decurtato dal successivo assegno spettante
Università: iscrizione
per l’anno accademico
€ 216,91 (se conseguiti almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico) +
Università
€ 77,47 se l’università frequentata è in comune diverso dalla residenza
L’erogazione delle provvidenze di studio avviene nel mese di:
 ottobre successivo all’anno scolastico di riferimento per gli studenti delle scuole elementari, medie
inferiori e superiori;
 novembre successivo all’anno scolastico di riferimento per le provvidenze relative all’asilo nido e scuola
materna;
 dicembre dell’anno di iscrizione per gli studenti universitari iscritti al primo anno di corso;
 marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento per gli studenti universitari.
Le modalità di richiesta e le relative scadenze sono illustrate nella policy aziendale153.
Tipo di assegno di studio
Asilo nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuole medie inferiori
Scuole medie inferiori
Scuole medie superiori
Scuole medie inferiori
Università: iscrizione
Università
Scadenza ultima per la domanda:
30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
30 NOVEMBRE
28 FEBBRAIO
Erogazione nello stipendio di:
NOVEMBRE
NOVEMBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
DICEMBRE
MARZO
Il premio di laurea deve essere richiesto154 entro 2 mesi dalla data di conseguimento della laurea, allegando
la certificazione del titolo di studio conseguito con indicazione della data e del punteggio di laurea. L’erogazione
avverrà alla prima scadenza successiva (marzo, ottobre, dicembre), ma non prima del pagamento dell’assegno
relativo all’anno accademico di riferimento se spettante. Il premio di laurea può essere richiesto anche se il figlio
laureato ha più di 26 anni, se non è a carico e se è fuori corso
151
Con punteggio uguale o superiore a 99/110 o 90/100.
CCNL, art. 56.
153
“Regole per l’erogazione delle provvidenze per studio a favore dei figli dei lavoratori di Intesa Sanpaolo e Banche Rete”. Le
richieste vanno inoltrate tramite apposita procedura “Richiesta assegni di studio” disponibile su Intranet in Persona – Gestione –
Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente.
154
Tramite procedura on line su Intranet in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente. Per quanto
riguarda i premi di laurea, la procedura on line resta aperta tutto l’anno.
152
66
8.4 FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE
Vedi l’apposita guida (click qui)
67