Guida al welfare Intesa - Fisac-Cgil
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VIAGGIO NEL WELFARE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO Edizione aprile 2012 I VIAGGIO NEL WELFARE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO Indice (L’indice è completamente interattivo: cliccando su di esso si aprirà il paragrafo desiderato) SEZIONE 1 – FONDO SANITARIO............................................................................................................................1 1.0 NOZIONI GENERALI ...........................................................................................................................................1 1.1 - BENEFICIARI ....................................................................................................................................................1 1.1.1 ISCRITTI ......................................................................................................................................................1 1.1.2 FAMILIARI BENEFICIARI A RICHIESTA ........................................................................................................2 1.1.2.1 Opzioni iniziali .....................................................................................................................................2 1.1.2.2 Opzioni successive (in caso di variazione del nucleo familiare) .........................................................3 1.1.3 CESSAZIONI E REVOCA DELL’ISCRIZIONE ...................................................................................................4 1.2 - CONTRIBUZIONI ..............................................................................................................................................5 1.2.1 CONTRIBUZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ................................................................................................5 1.2.2 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO O ESODATO .....................................................5 1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE .......................................................................................6 1.2.4 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PENSIONATO ...........................................................................................8 1.2.5 IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUZIONI VERSATE ................................................................8 1.2.6 TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONTRIBUZIONI.......................................................................................8 1.3 - PRESTAZIONI...................................................................................................................................................9 1.3.1 ASSISTENZA DIRETTA E CONVENZIONAMENTI ....................................................................................... 10 1.3.2 MODALITA’ DI RIMBORSO – DIFFERITA .................................................................................................. 10 1.3.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO .............................................................. 11 1.3.4 ANTICIPO SPESE ...................................................................................................................................... 12 1.3.5 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI......................................................................................... 12 1.4 - “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” CON POLIZZA ........................................................................................ 12 1.4.1 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER IL PERSONALE IN SERVIZIO O ESODATO ................................... 13 1.4.1.1 La Polizza Unisalute ......................................................................................................................... 15 1.4.1.2 La Polizza ex Banco di Napoli ........................................................................................................... 15 1.4.2 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER PENSIONATI .............................................................................. 16 SEZIONE 2 – LONG TERM CARE........................................................................................................................... 17 2.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 17 2.2 DESTINATARI.................................................................................................................................................. 17 2.3 PRESTAZIONI .................................................................................................................................................. 17 2.3.1 DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ............................................................................................... 17 2.3.2 SERVIZI DI ASSISTENZA ........................................................................................................................... 18 2.3.3 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI .......................................................................................................... 18 SEZIONE 3 - POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI ............................................... 19 3.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 19 3.2 BENEFICIARI ................................................................................................................................................... 19 SEZIONE 4 – PREMORIENZA................................................................................................................................ 20 4.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 20 4.1.1 ANNUALITÀ PER MORTE O PER INABILITÀ TOTALE ................................................................................ 20 4.1.2 ASSUNZIONI SPECIALI PER CONIUGE SUPERSTITE O ORFANI................................................................. 20 4.2 PRESTAZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ...................................................................... 21 4.3 POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA-PROFESSIONALE ............................................................... 21 SEZIONE 5 – PREVIDENZA GENERALE ................................................................................................................. 23 5.1. UN PO' DI STORIA ......................................................................................................................................... 23 5.2. IL SISTEMA CON CUI SI VA IN PENSIONE: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO .................................. 24 5.3. LA CONTRIBUZIONE ...................................................................................................................................... 25 II 5.3.1 L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO ...................................................................................................... 27 5.4. IL DIRITTO ALLA PENSIONE ........................................................................................................................... 27 5.4.1 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO ............................................................................ 27 5.4.2 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA MISTO ....................................................................................... 28 5.4.3 PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO ............................................................ 28 5.4.4 PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO ............................................................................................... 29 5.5 DECORRENZA DELLA PENSIONE cosiddetta “FINESTRA” ............................................................................... 29 5.6. IL CALCOLO DELLA PENSIONE ....................................................................................................................... 29 5.6.1 IL CALCOLO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO ................................................................................................ 30 5.6.2 IL CALCOLO NEL SISTEMA MISTO ........................................................................................................... 30 5.6.3 IL CALCOLO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO ............................................................................................. 30 5.7. LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ............................................................................................................ 31 5.8. INABILITÀ E INVALIDITÀ ................................................................................................................................ 31 5.8.1 LA PENSIONE DI INABILITÀ ..................................................................................................................... 31 5.8.2 L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ ...................................................................................................................... 32 5.9. LA PENSIONE AI SUPERSTITI ......................................................................................................................... 32 SEZIONE 6 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE.................................................................................................... 34 6.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 34 6.1.1 DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI .......................................................................................... 35 6.2 ADESIONE ...................................................................................................................................................... 35 6.3 CONTRIBUZIONE ............................................................................................................................................ 36 6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR ....................................................................................................................... 36 6.4 GESTIONE ....................................................................................................................................................... 37 6.5 PRESTAZIONI .................................................................................................................................................. 37 6.5.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ............................................................................................................... 37 6.5.2 PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO.......................................................................................... 38 6.5.2.1 Anticipazione ................................................................................................................................... 38 6.5.2.2 Trasferimento .................................................................................................................................. 39 6.5.2.3 Riscatto della posizione maturata ................................................................................................... 39 6.5.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE ...................................................................................................................... 40 6.6 DISCIPLINA FISCALE ....................................................................................................................................... 40 6.6.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI .......................................................................................................... 40 6.6.2 REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI ......................................................................................................... 41 6.6.3 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI..................................................................................................... 41 6.7 SCHEDE RIASSUNTIVE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO .... 46 6.7.1 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO .............. 47 6.7.2 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SAN PAOLO .................................................. 49 6.7.3 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI ........................... 51 6.7.4 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO - FAPA .............................................................................. 53 6.7.5 FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI .................................................................................... 56 6.7.6 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO ...................................................................................... 59 SEZIONE 7 – TFR .................................................................................................................................................. 61 7.1 NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................................ 61 7.2 TFR E FONDI PENSIONE ................................................................................................................................. 61 7.3 TRATTAMENTO FISCALE ................................................................................................................................ 62 7.4 ANTICIPO SUL TFR.......................................................................................................................................... 62 7.4.1 CAUSALI PREVISTE PER L’ANTICIPO TFR ................................................................................................. 62 7.5 EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO ............................................................................................................. 63 SEZIONE 8 – ULTERIORI PROVVIDENZE PER IL PERSONALE ............................................................................... 64 8.1 PROVVIDENZA ANNUALE PER HANDICAP ..................................................................................................... 64 8.2 ASSEGNI DI STUDIO PER IL PERSONALE ......................................................................................................... 65 8.3 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI ..................................................................................................................... 65 8.4 FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE ................................................................................................. 67 III SEZIONE 1 – FONDO SANITARIO 1.0 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE) Dal 1° gennaio 2011 viene costituito il FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO, per tutto il personale in servizio, gli esodati e i pensionati, con i rispettivi familiari, delle 46 società del Gruppo (con CCNL Credito e CCNL Commercio). Principi fondanti sono la solidarietà e la mutualità sia tra il personale in servizio e i pensionati che tra i dipendenti delle diverse aziende del Gruppo, e la salvaguardia dell’equilibrio tra contribuzioni e prestazioni. Nel Fondo Sanitario confluiscono la Cassa Sanitaria Intesa, la Cassa Assistenza Sanpaolo e il Fondo Interno di Assistenza Cariparo (FIA). In un percorso di avvicinamento alle prestazioni dirette del Fondo Sanitario1, dal 1° gennaio 2011 sono inoltre iscritti con prestazioni “indirette”, cioè tramite polizza sanitaria per massimo tre anni, il personale in servizio, esodati e pensionati, con i relativi familiari, delle società del Gruppo non iscritti a nessuna delle tre Casse. Il Fondo Sanitario è strutturato in due gestioni contabili separate tra iscritti in servizio e pensionati. Le due gestioni hanno meccanismi strutturali di solidarietà, attraverso: la ripartizione iniziale tra le due gestioni, in proporzione al numero degli iscritti in servizio e in quiescenza, della somma dei patrimoni (riserve) delle Casse confluite; il trasferimento annuo di una quota del patrimonio della gestione iscritti in serv izio a quella pensionati, in base al numero di coloro che vanno in pensione nell'anno stesso e mantengono l’iscrizione alla gestione pensionati (nella logica che l'attivo “trasferisce” con l'iscrizione alla gestione pensionati quota delle riserve che ha contribuito ad accantonare); l’ulteriore trasferimento annuo di una quota pari al 4%2 della contribuzione complessiva della gestione iscritti in servizio, qualora sia in equilibrio, alla gestione dei pensionati. 1.1 - BENEFICIARI 1.1.1 ISCRITTI (TORNA ALL’INDICE) Sono iscritti3 automaticamente dal 1° gennaio 2011 al Fondo Sanitario con prestazioni “dirette”4 – salvo facoltà di recesso irrevocabile (in caso di recesso non sarà possibile la reiscrizione in futuro) da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: dipendenti, esodati, pensionati e relativi familiari già iscritti al 31/12/2010 a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Assistenza Sanpaolo e FIA; dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato presso le società destinatarie della Cassa Intesa o Cassa Sanpaolo o FIA, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dai rispettivi Statuti5; 1 Vedi il capitolo “1.4 PERCORSO DI AVVICINAMENTO CON POLIZZA”. Il calcolo del 4% viene fatto sulla contribuzione complessiva a carico dell’azienda e dell’iscritto in servizio (compresa quella per i familiari iscritti), con esclusione di quanto pagato dall’azienda per la Polizza relativa al cosiddetto “percorso di avvicinamento”. 3 Tutte le modalità operative (es. modalità per il recesso, iscrizione di familiari, ecc.) sono state oggetto di apposite comunicazioni reperibili sul sito www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it . 4 Prestazioni “dirette”: cioè erogate direttamente dal Fondo Sanitario, diversamente delle prestazioni “indirette” che sono quelle erogate tramite la polizza sanitaria nel percorso di avvicinamento. 5 Per il 2011 e 2012, il contributo aziendale nel Fondo Sanitario è di € 700 annuo. 2 1 apprendisti assunti nel corso del 2010 presso Carive, Cariveneto, CariFVG, Carisbo, BdA e BN6; dipendenti delle società del Gruppo che hanno attualmente una polizza sanitaria (ad esclusione della polizza Banco Napoli), che nel corso del 2010 – incluse le cessioni con decorrenza 1/1/2011 - siano passati con cessione individuale del contratto di lavoro in società destinatarie della Cassa Intesa o Cassa Sanpaolo o FIA. neo assunti dal 1/1/2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato di tutte le società del Gruppo: Intesa Sanpaolo, ISGS, Banca Dell’Adriatico, Banca Credito Sardo, Banca Trento Bolzano, Banca Fideuram, Banca Imi, BIIS, Banca Prossima, Banco di Napoli, Cariromagna, Cariveneto, Carive, Carisbo, Centro Factoring, Centro Leasing, CR Ascoli Piceno, CR Città di Castello, CR Civitavecchia, CR Firenze, CR Foligno, CariFVG, CR Pistoia e Pescia, CR Rieti, CR Spoleto, CR Terni e Narni, CR Viterbo, Epsilon Sgr, Equiter, Eurizon Capital, Fideuram Fiduciaria, Fideuram Investimenti, Imi Fondi Chiusi, Imi Investimenti, Intesa Formazione, Intesa Previdenza Sim, IS Private Banking, Leasint, Mediocredito Italiano, Mediofactoring, Moneta, Neos Finance, Sanpaolo Invest Sim, Sirefid, nonché i neoassunti di Setefi (che applica il CCNL Commercio). L’iscrizione al Fondo Sanitario avviene automaticamente alla data di assunzione (meccanismo di silenzioassenso). E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione. Il recesso è irrevocabile e quindi non sarà possibile la reiscrizione in un momento successivo. I colleghi in servizio ed esodati iscritti al Fondo Sanitario che andranno in pensione a partire dal 1° gennaio 2011 possono richiedere di mantenere l’iscrizione. In tal caso rimangono nella gestione iscritti in servizio sino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro per poi passare alla gestione dei pensionati. Iscrizioni tardive del personale Non sono previste iscrizioni tardive per il personale in servizio, esodati e pensionati, mentre sono previste per i familiari. Norma transitoria Il personale già in servizio, gli esodati, nonché i pensionati dal 1/1/2007, che non si sono mai iscritti o che hanno revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA potranno chiedere l’iscrizione, per sé e per i familiari, al Fondo Sanitario entro il 30 aprile 2011. In questo caso saranno iscritti con prestazioni “indirette”, cioè tramite polizza sanitaria7, e con il versamento del “contributo di ingresso” pari all’intera quota percentuale prevista per sé e per i familiari a carico8. Il personale in servizio che abbia richiesto l’iscrizione tardiva presso la Cassa Intesa continuerà a versare il contributo pregresso dovuto e fruirà delle prestazioni dirette del Fondo Sanitario dal 1° gennaio 2011. 1.1.2 FAMILIARI BENEFICIARI A RICHIESTA 1.1.2.1 Opzioni iniziali (TORNA ALL’INDICE) L’iscrizione di familiari, nella fase di costituzione del Fondo Sanitario, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2011, mentre per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2011 entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione. E’ possibile l’estensione sia ai familiari fiscalmente a carico che ai familiari non a carico, in base alle nuove norme statutarie. Questa scelta, una volta esercitata, è irrevocabile9 e senza possibilità di ulteriori inserimenti, se non a seguito di variazioni del nucleo familiare10. 6 Gli apprendisti assunti in queste aziende avevano una polizza sanitaria e potevano iscriversi alla Cassa Sanpaolo solo dal 1° gennaio del terzo anno di servizio. Per il 2011 e 2012, il contributo aziendale nel Fondo Sanitario è di € 700 annuo. 7 Vedi il capitolo “1.4 PERCORSO DI AVVICINAMENTO CON POLIZZA”. 8 Non è previsto il “contributo di ingresso” per i familiari non a carico, in quanto possono essere iscritti alla polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario con pagamento di un premio pari a: € 325 per coniuge o convivente € 280 per ogni figlio € 375 per ogni genitore. 9 Vedi le eccezioni nel paragrafo “1.1.3 CESSAZIONI E REVOCA DELL’ISCRIZIONE”. 10 Vedi il paragrafo “1.2.2.2 OPZIONI SUCCESSIVE”. 2 FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO11. Possono essere iscritti, in presenza dei necessari requisiti: coniuge / figli, anche adottati / altri familiari (genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle). Tipologia Coniuge Figli, anche adottati Altri familiari fiscalmente a carico: genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle Requisiti necessari per l’iscrizione Assenza di separazione legale Non è necessaria la convivenza anagrafica Non è necessaria la convivenza anagrafica Non vi è alcun limite di età Parenti in linea retta o collaterale con l’iscritto Età non superiore a 80 anni Convivenza anagrafica risultante da stato di famiglia E’ possibile l’estensione a favore dei soli coniuge e figli fiscalmente a carico. L’estensione a favore degli altri familiari fiscalmente a carico, oltre ad essere subordinata all’avvenuto inserimento del coniuge e figli a carico, deve riguardare la totalità degli familiari fiscalmente a carico, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, non sostituibile da “autocertificazione”. Unica eccezione nel caso in cui tra gli altri familiari fiscalmente a carico ci siano beneficiari di analoga assistenza sanitaria integrativa (da comprovare con idonea documentazione): in tal caso l’iscrizione non è obbligatoria. FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO Possono essere iscritti, in presenza dei necessari requisiti: coniuge / coniuge di fatto (anche unioni omosessuali) / figli, anche adottati / figli, anche adottati, del coniuge / genitori. Tipologia Coniuge Coniuge di fatto omosessuali) Figli, anche adottati (anche Figli, anche adottati, del coniuge Genitori unioni Requisiti necessari per l’iscrizione Assenza di separazione legale Non è necessaria la convivenza anagrafica Convivenza anagrafica risultante da stato di famiglia Convivenza con uno dei genitori risultante da stato di famiglia Convivenza con l’iscritto risultante da stato di famiglia Età non superiore a 80 anni Convivenza anagrafica risultante da stato di famiglia E’ possibile l’estensione a favore del solo coniuge fiscalmente non a carico o del coniuge di fatto. L’estensione a favore di familiari non a carico, diversi dal coniuge e coniuge di fatto, deve riguardare la totalità dei familiari conviventi non a carico, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, non sostituibile da “autocertificazione”. Unica eccezione nel caso in cui tra gli altri familiari fiscalmente non a carico ci siano beneficiari di analoga assistenza sanitaria integrativa (da comprovare con idonea documentazione): in tal caso l’iscrizione non è obbligatoria. Coniugi entrambi dipendenti, esodati, pensionati Nel caso di due iscritti legati da vincolo matrimoniale o unione di fatto si considerano comunque due nuclei familiari distinti (con massimali distinti per le prestazioni). Gli eventuali figli possono essere aggregati, a libera scelta degli interessati ad una delle posizioni dei genitori. La scelta non è successivamente modificabile, ad eccezione dei casi di variazione del nucleo familiare. 1.1.2.2 Opzioni successive (in caso di variazione del nucleo familiare) (TORNA ALL’INDICE) Successivamente alle segnalazioni iniziali, è consentita l’iscrizione al Fondo Sanitario dei familiari elencati in precedenza unicamente a seguito di variazioni del nucleo familiare, entro la fine del 4° mese successivo all’insorgenza del diritto. 11 Per “fiscalmente a carico” si intende il soggetto percettore di redditi propri inferiori ai limiti di legge, attualmente pari a € 2.840,51 lordi annui. Il “coniuge di fatto”, non essendo ancora riconosciuto dalla normativa fiscale, non può mai essere considerato a carico fiscalmente. 3 A titolo esemplificativo, gli eventi per i quali è possibile richiedere l’estensione delle prestazioni sono: matrimonio o intervenuta convivenza in unione di fatto nascita, adozione o affidamento preadottivo di figli convivenza, intervenuta successivamente al momento dell’adesione e perdurante da un intero anno, con gli “Altri familiari fiscalmente a carico” e con i “Familiari fiscalmente non a carico” per i soli genitori e figli (per il coniuge o coniuge di fatto non si applica il requisito dell’anno minimo di convivenza). Le richieste di iscrizione del coniuge e dei figli, supportate da idonea certificazione anagrafica, devono pervenire entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui: il matrimonio è contratto; il coniuge di fatto è inserito nello stato di famiglia; il figlio è nato, ovvero è adottato. Comunque le prestazioni del Fondo Sanitario decorrono dal momento in cui è sorto il diritto all’inserimento del familiare (evento), senza alcun periodo scoperto. Le richieste di iscrizione di altri beneficiari a richiesta può avvenire solo dopo un intero anno di convivenza, risultante dallo stato di famiglia, e la relativa richiesta deve pervenire entro la fine del 4° mese successivo dal compimento dell’anno di convivenza. L’inserimento ha efficacia dal compimento del suddetto anno di convivenza. L’aderente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Fondo Sanitario ogni variazione del proprio stato di famiglia e della situazione dei carichi fiscali12. Laddove intervengano variazioni dei carichi fiscali, è possibile, nel rispetto del principio della continuità, mantenere l’iscrizione del familiare, seppur con diversa contribuzione. Da tale possibilità sono esclusi i nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle, i quali non possono rimanere iscritti se non sono più fiscalmente a carico dell’iscritto. Iscrizioni tardive dei familiari Le richieste pervenute oltre il termine dei 4 mesi sono accolte con il pagamento della contribuzione dal mese in cui si è verificato l’evento e con decorrenza delle prestazioni stesse a favore del familiare in questione trascorso un intero anno dalla data della richiesta stessa. Unica eccezione è prevista per coniuge a carico e figli a carico: per questi beneficiari il pagamento della contribuzione decorre sempre dal mese in cui si è verificato l’evento ma potranno fruire delle prestazioni dalla data della richiesta stessa. 1.1.3 CESSAZIONI E REVOCA DELL’ISCRIZIONE (TORNA ALL’INDICE) L’adesione al Fondo Sanitario viene meno a seguito di: cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensionamento o esodo (es. dimissioni o licenziamento); compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo Sanitario, ascrivibili all’aderente od ai familiari beneficiari delle prestazioni; revoca irrevocabile dell’iscrizione, da parte del dipendente, dal 7° anno successivo all’iscrizione; revoca irrevocabile dell’iscrizione, da parte del pensionato, dal 3° anno successivo al pensionamento o qualora vi sia un aumento delle contribuzioni a carico dell’iscritto superiore al 10% su base annua; perdita dei requisiti necessari per i familiari beneficiari; pertanto devono essere comunicati tempestivamente al Fondo Sanitario i casi di decesso o la perdita dei requisiti da parte dei familiari, quali ad esempio la separazione legale o il divorzio, la variazione del carico fiscale, il termine della convivenza anagrafica. Tipologia familiare Coniuge fiscalmente a carico e non 12 Motivo di perdita dei requisiti intervenuta separazione legale Il Fondo Sanitario non restituisce in nessun caso le contribuzioni ad esso versate. Vedi il paragrafo “1.2.5 RESTITUZIONE DI CONTRIBUZIONI VERSATE”. 4 IMPOSSIBILITÀ DI Coniuge di fatto Figli fiscalmente a carico Figli fiscalmente non a carico Figli del coniuge Genitori Nonni, nipoti ex filio, fratelli/sorelle venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto venir meno del carico fiscale in assenza di convivenza anagrafica con almeno uno dei genitori venir meno di convivenza anagrafica con almeno uno dei genitori venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto intervenuta separazione legale con l’iscritto venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto compimento degli 80 anni di età venir meno di convivenza anagrafica con l’iscritto compimento degli 80 anni di età venir meno del carico fiscale con l’iscritto In caso di dimissioni o licenziamento, nonché pensionamento senza iscrizione alle gestione iscritti in quiescenza, il personale fruisce delle prestazioni esclusivamente per il mese in cui si verifica l’evento e poi decade dall’adesione al Fondo Sanitario. 1.2 - CONTRIBUZIONI 1.2.1 CONTRIBUZIONI A CARICO DELL’AZIENDA (TORNA ALL’INDICE) Il contributo è in cifra fissa annua per ciascun dipendente ed esodato iscritto al Fondo Sanitario, nella misura di € 900 per il 2011; viene annualmente rivalutato in base all’indice Istat. L'azienda versa la propria quota in un’unica soluzione ad inizio anno, mentre per i nuovi assunti il versamento viene effettuato contestualmente all'iscrizione. 1.2.2 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO O ESODATO (TORNA ALL’INDICE) La contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile INPS13, nelle seguenti misure percentuali: 1,00% per sé14, 0,10% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,30% per tre o più familiari a carico, 0,90% per ogni familiare fiscalmente non a carico. La contribuzione a carico del dipendente per sé e per i propri familiari è trattenuta mensilmente sulle buste paga direttamente dall’azienda. La contribuzione del personale in esodo è addebitata mensilmente sul c/c. Contribuzione del personale a part time Per il personale a part time, la contribuzione viene calcolata sull'imponibile figurativo che percepirebbe a tempo pieno. Contribuzione del personale assente senza retribuzione Per il personale assente dal servizio senza diritto alla retribuzione (ad esempio aspettativa), la contribuzione viene calcolata sull'imponibile figurativo che percepirebbe in servizio. La trattenuta viene fatta all'iscritto con la prima retribuzione utile al rientro in servizio, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 12 rate. 13 14 Le percentuali contributive si applicano su un imponibile massimo di € 100.000, rivalutato annualmente in base all’indice Istat. Con recupero dei maggiori oneri contributivi a carico dei dipendenti. Vedi il paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”. 5 1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE (TORNA ALL’INDICE) I maggiori oneri contributivi a carico dei dipendenti iscritti alla Cassa Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, relativi alla contribuzione versata per sé stessi, vengono compensati da parte dell'azienda mediante un corrispondente incremento percentuale della contribuzione aziendale versata al rispettivo Fondo Pensione, non assorbibile a seguito di eventuale incremento dell’aliquota previdenziale. I dipendenti iscritti unicamente ad un regime di previdenza complementare a prestazione definita o non iscritti ad alcun fondo pensione, per fruire del recupero dei maggiori oneri contributivi, devono iscriversi, con richiesta da effettuare entro il 30 giugno 2011, ad uno dei fondi pensione di riferimento del Gruppo (FAPA, Fondo Pensioni Sanpaolo e Fondo PrevidSystem per il Personale Dirigente), senza ulteriori obblighi di versamento contributivo in capo all’azienda e al lavoratore15. In caso contrario, il collega perde definitivamente il diritto al recupero dei maggiori oneri contributivi. La contribuzione per il Fondo Sanitario è calcolata sull’imponibile Inps e può essere quindi diversa da quelle delle Casse preesistenti; può anche essere diversa dalla retribuzione imponibile utile per i Fondi Pensione (che è solitamente l’imponibile TFR, tranne per i colleghi ex Comit iscritti al FAPA, la cui contribuzione è calcolata su imponibile INPS). Verrà quindi fatto uno specifico calcolo per rapportare il maggiore onere contributivo ad aliquota percentuale aggiuntiva che l'azienda dovrà versare al Fondo Pensione. La misura della compensazione è calcolata, a livello individuale, con riferimento agli imponibili al 31/12/2010; per il personale a part time e per i colleghi per i quali era previsto un limite all’imponibile contributivo (Cassa Sanpaolo) il calcolo verrà fatto rapportando la nuova contribuzione agli imponibili previsti dalle norme precedenti16. TABELLA DELLE ATTUALI CONTRIBUZIONI Cassa precedente Cassa Intesa Tipologia iscritto Assunti post 1/1/03 Ex Comit Ex Bav Ex Cariplo Ex Sanpaolo BdA Eurizon Capital Contribuzione attuale 1% imponibile Inps (a) 0,10% imponibile Inps (b) 0,30% imponibile Inps (c) 1,10% imponibile Inps (d) 0,80% (0,81% per QD1/2; 0,91% per QD3/4 e Dir.) imponibile TFR meno 0,50% imponibile Inps stornato dall’azienda, per recupero contribuzione Inps da accordo su passaggio Sanpaolo in SpA (e) Assunti post 1/1/09 Ex BNC 0,80% (0,81% per QD1/2; 0,91% per QD3/4 e Dir.) CarisBo imponibile TFR, (f) CariFVG CariVe CariVeneto 0,50% imponibile Cassa Previdenza Cariparo (g) FIA Banco di Napoli: vi è un contributo aziendale dello 0,50% imponibile TFR che viene parzialmente utilizzato a copertura dell’attuale polizza e l’eventuale differenza viene versata al Fondo Previdenza Banco di Napoli (h). Cassa Sanpaolo 15 Occorre ricordare che le nuove iscrizioni a fondi pensione comportano per il lavoratore l’obbligo di versamento di quote del TFR: per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, obbligo del versamento del 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993: FAPA, obbligo di versamento minimo pari al 35% del TFR maturando, Fondo Pensioni Sanpaolo, obbligo di versamento minimo pari al 25% del TFR maturando. 16 Esempio: un part-time ex Comit di 25 ore settimanali con reddito di € 29.400 (retribuzione a tempo pieno di € 44.000) la sua contribuzione al Fondo Sanitario sarà € 440. Il calcolo per il recupero dei maggiori oneri è il seguente: 0,10% su 29.400 = € 29,40 1% su 29.400 = € 294 differenza da recuperare = € 264,60 che è pari allo 0,90% di contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al FAPA. Nel momento del rientro a tempo pieno, comunque, la contribuzione aggiuntiva dello 0,90% viene ovviamente calcolata sull’imponibile a tempo pieno. 6 PROSPETTO DEI RECUPERI a) Assunti post 1/1/03 iscritti a Cassa Intesa: nessun recupero. b) Ex Comit: da 0,10% su imp. Inps a 1% su imp. Inps = differenza 0,90% recuperata come contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al FAPA (in questo caso rimane lo 0,90% in quanto per i colleghi ex Comit nel FAPA è previsto l’imponibile INPS). c) Ex Bav: da 0,30% su imp. Inps a 1% su imp. Inps = recupero differenza da rapportare ad aliquota di contribuzione aggiuntiva al FAPA calcolata su imponibile TFR. Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e imponibile TFR di € 40.000, il calcolo è il seguente: - 0,30% su 44.000 = € 132 - 1% su 44.000 = € 440 - differenza da recuperare = € 308 che trasformata in aliquota percentuale di contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al FAPA (per i colleghi ex Bav nel FAPA è previsto l’imponibile TFR) diventa lo 0,77%. d) Ex Cariplo: nessun recupero, ma riduzione dell’aliquota all’1%. e) Ex Sanpaolo / BdA / Eurizon Capital: da 0,80% su imp. TFR a 1% su imp. Inps = recupero differenza + recupero dello 0,50% su imponibile Inps (quota attualmente stornata poiché versata dall’azienda), il tutto da rapportare ad aliquota di contribuzione aggiuntiva al Fondo Pensioni Sanpaolo calcolata su imponibile TFR. Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e imponibile TFR di € 40.000, il calcolo è il seguente: - 0,80% su 40.000 = € 320 - 1% su 44.000 = € 440 - differenza da recuperare € 120 + recupero dello 0,50% su € 44.000 pari a € 220 = recupero complessivo pari a € 340, che trasformato in percentuale di contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al Fondo Pensioni Sanpaolo (imponibile TFR) diventa lo 0,85%. f) Assunti post 1/1/09 che avevano scelto di aderire alla Cassa Sanpaolo / Ex BNC / CarisBo / CariFVG / CariVe: da 0,80% su imp. TFR a 1% su imp. Inps = recupero differenza da rapportare ad aliquota di contribuzione aggiuntiva al rispettivo fondo pensioni (FAPA o Fondo Sanpaolo) calcolata su imponibile TFR. Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e imponibile TFR di € 40.000, il calcolo è il seguente: - 0,80% su 40.000 = € 320 - 1% su 44.000 = € 440 - differenza da recuperare € 120, che trasformata in percentuale di contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al Fondo Pensioni Sanpaolo (imponibile TFR) diventa lo 0,30%. g) CariVeneto: da 0,50% su imp. Cassa Previdenza Cariparo (voci fisse di retribuzione, sostanzialmente simile all’imponibile TFR) a 1% su imp. Inps = recupero differenza da rapportare ad aliquota di contribuzione aggiuntiva al rispettivo fondo pensione (Cassa Previdenza Cariparo o Fondi Aperti o Fondo Pensioni Sanpaolo). Ipotizzando che il collega abbia una retribuzione imponibile Inps di € 44.000 e imponibile Cassa Previdenza Cariparo (uguale all’imponibile TFR) di € 40.000, il calcolo è il seguente: - 0,50% su 40.000 = € 200 - 1% su 44.000 = € 440 - differenza da recuperare € 240, che trasformata in percentuale di contribuzione aggiuntiva che l’azienda dovrà versare al rispettivo fondo pensione diventa lo 0,60%. h) Banco di Napoli: per il personale beneficiario della polizza ex Banco di Napoli, alla scadenza dell’attuale polizza al 31/12/2012, sarà confermato al Fondo Previdenza l’intero versamento dello 0,50% dell’imponibile TFR. 7 Esodati Gli esodati recupereranno i maggiori oneri contributivi attraverso una ulteriore erogazione, entro il 30 settembre 2011, a titolo di trattamento aggiuntivo del TFR, pari al valore attuale della contribuzione aggiuntiva calcolata come per i dipendenti in servizio moltiplicata per il numero di mesi intercorrenti tra il 31 dicembre 2010 e la finestra pensionistica prevista al momento della sottoscrizione dell’accordo sul Fondo di Solidarietà. Per gli esodati iscritti al FIA, l’azienda continua a corrispondere la contribuzione dell’1,50%17 attualmente versata a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun esodato. 1.2.4 CONTRIBUZIONI A CARICO DEL PENSIONATO (TORNA ALL’INDICE) La contribuzione è calcolata sulla pensione AGO comunicata al momento del pensionamento18, rivalutata annualmente in base alla perequazione Inps, nelle seguenti misure percentuali: 3,00% per sé, 0,10% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,30% per tre o più familiari a carico, 0,90% per ogni familiare fiscalmente non a carico. La contribuzione del personale in pensione è addebitata mensilmente sul c/c. Per i pensionati iscritti al FIA, l’azienda continuerà a corrispondere la contribuzione dell’1,50%19 a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun pensionato. 1.2.5 IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUZIONI VERSATE (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Sanitario non restituisce in nessun caso le contribuzioni ad esso versate. Ricordiamo che nel caso di variazione con perdita dei requisiti per la copertura sanitaria, il contributo individuale è dovuto sino al momento della comunicazione dell’evento che ha modificato lo status dell’aderente o del suo nucleo familiare, mentre le prestazioni cessano dal momento in cui l’evento si è verificato: pertanto ritardi nel comunicare le variazioni determinano esborsi non restituibili da parte del Fondo Sanitario e storno di eventuali rimborsi ottenuti dopo la data in cui la perdita dei requisiti si è realizzata (es. cessazione dello stato di convivenza, separazione legale, ecc.). 1.2.6 TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONTRIBUZIONI (TORNA ALL’INDICE) La contribuzione versata al Fondo Sanitario, comprese le quote relative ai familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di € 3.615,20 comprensivo della quota a carico dell'azienda20. Poiché l’importo della contribuzione effettivamente versata nel Fondo Sanitario è quindi deducibile, la trattenuta netta in busta paga è significatamene inferiore21. 17 Anche per gli attuali dipendenti che al 31/12/2010 hanno maturato 15 anni di iscrizione al FIA, l’azienda continuerà a corrispondere, nel periodo di quiescenza, la contribuzione dell’1,50% a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute. Si prescinde dal requisito dei 15 anni di iscrizione nei confronti dei pensionati di inabilità. 18 Le percentuali contributive si applicano su un imponibile massimo di € 100.000, rivalutato annualmente in base all’indice Istat. 19 Vedi nota 17. 20 Tale importo è stato definito dalla “Legge finanziaria 2008”. 21 Esempio: un collega con retribuzione imponibile INPS di € 44.000 verserà al Fondo Sanitario una contribuzione di € 440 annui. Considerando che, per il suo reddito, l’aliquota marginale IRPEF è il 38%, avrà di fatto un costo netto in busta paga di circa € 270 (circa € 20 nette al mese). 8 1.3 – PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Sanitario rimborsa le spese sostenute, in Italia o all’estero, in dipendenza di eventi qualificabili come malattia (congenita o acquisita) o infortunio (con certificazione del Pronto Soccorso). Un’eccezione sono le spese sostenute per la maternità: la gravidanza, se non ha complicazioni patologiche, non è ovviamente una malattia ma, trattandosi di uno stato fisico considerato dalle normative sanitarie come equiparabile, è evento rimborsabile nei limiti e con le modalità stabilite. Il Fondo Sanitario rimborsa anche le spese mediche mirate alla prevenzione di malattie neoplastiche, del sangue, cardiache e del sistema neurologico centrale. PRESTAZIONI RIMBORSI Massimali annui per famiglia (ad eccezione ricoveri) Ticket dovuti al Servizio Sanitario Nazionale 100%, nell’ambito dei massimali Franchigia Nessuna Le quote di partecipazione alla spesa del S.S.N. per analisi previsti per le diverse prestazioni. e visite specialistiche (ad esclusione quindi di quelle per farmaci) sono rimborsabili integralmente. N.B.: è prevista l’equiparazione, con rimborso totale, delle spese per analisi e accertamenti diagnostici sostenuti presso strutture private nel caso in cui l’importo sia equivalente a quello del ticket. Ricoveri e prestazioni ospedaliere - ricovero, con o senza intervento chirurgico, in clinica privata o in ospedale con trattamento privatistico (rette di degenza, onorari del chirurgo, aiuto, assistente, anestesista, sala operatoria e materiale d’intervento, esami, cure e terapie). Prestazioni ospedaliere: assistenza infermieristica e assistenziale durante il ricovero (effettuata da soggetti abilitati) spese sostenute nei 90 giorni precedenti (120 gg se ricovero S.S.N.) e successivi al ricovero o intervento ambulatoriale (raddoppiati in caso di grandi eventi patologici): visite mediche, cure, medicazioni, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e accertamenti diagnostici, medicinali, protesi e noleggio/acquisto presidi. Ulteriori prestazioni: assistenza infermieristica domiciliare (€ 60 al giorno per max 90 gg / 180 gg per grandi eventi patologici) - spese per trasporto in ospedale o clinica in autoambulanza, eliambulanza e, per grandi interventi, aereo/treno/traghetto: € 1.500. - spese per accompagnatore: € 100 al giorno per un massimo di 30 giorni per evento. € 150.000 per evento (aumenta a € 300.000 per evento per grandi interventi chirurgici e malattie gravi, come da elenco nel Regolamento) di cui massimo: - parto fisiologico: € 3.500 - parto cesareo o aborto: € 7.800 Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso una struttura pubblica, anche in day hospital Nessuna, ad eccezione di: - € 500 per ricovero senza intervento chirurgico di durata inferiore a 5 giorni (4 notti). Non si applica in caso di ricoveri per gravidanza, parto, dialisi, diabete. - intervento chirurgico ambulatoriale: franchigia 20%. Nessuna € 90 al giorno, con un massimo per beneficiario e per evento di 90 giorni, elevati a Riconosciuta in aggiunta alla liquidazione di oneri per “prestazioni ospedaliere” e “ulteriori prestazioni” per 180 giorni in caso di grandi ricoveri eventi patologici. - diaria minima di € 500 in caso di parto non cesareo. € 15.000, aumentati a - 20%; Prestazioni specialistiche particolari (alta € 30.000 per grandi eventi - in caso di prestazioni erogate diagnostica) patologici presso centri convenzionati esami angiografici venosi ed arteriografici; diagnostica (rete diretta Cassa Intesa o endoscopica; risonanza magnetica nucleare (rmn); scintigrafia; tac; pet; ricerche genetiche per malformazioni rete Previmedical) non si fetali (amniocentesi, prelievo villi coriali, ecc.) quando applica la franchigia del eseguite in stato di gravidanza; esami di oncologia 20% ma quota fissa di € 50 molecolare; chemioterapia antineoplastica; immunoterapia antineoplastica; radioterapia antineoplastica; dialisi (extracorporea o peritoneale); doppler/ecodoppler; elettroencefalogramma; holter; mielografia; moc; terapia interferonica 9 onorari medici per visite specialistiche comprese quelle omeopatiche, prestazioni specialistiche, analisi e esami diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi € 3.000 per il 2011 € 3.500 per il 2012 € 4.000 dal 2013 - di cui massimo € 800 per fisioterapie. Psicoterapia e psicoanalisi € 1.500 Mezzi correttivi oculistici (compresa la montatura) Laserterapia per correzione difetti visivi Cure dentarie € 450 Prestazioni specialistiche private Protesi ortopediche e oculistiche Protesi auditive Assistenza e ricovero per intossicazioni dovute ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni, stupefacenti - 30%; in caso di prestazioni erogate presso medici e centri convenzionati non si applica la franchigia del 30% ma quota fissa di € 20 per visite e € 35 per diagnostica 30%, con un minimo di € 25 per ogni visita 30% € 1.500 20% € 1.500 30% + € 75 per persona una volta l'anno per ablazione tartaro o visita di controllo (questi importi si sommano al massimale di €1.500) € 3.000 (a seguito di certificazione SSN di invalidità anche temporanea), di cui massimo € 600 per protesi/presidi senza invalidità, per medicinali prescritti da enti ospedalieri o reperibili solo all’estero; per latte in polvere prescritto dal medico per neonati entro 6 mesi di vita fino a € 300 di spesa. € 2.000 € 1.500 30% 1.3.1 ASSISTENZA DIRETTA E CONVENZIONAMENTI (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Sanitario utilizzerà la rete di convenzionamenti diretti della Cassa Sanitaria Intesa nonché quella di Previmedical22. 1.3.2 MODALITA’ DI RIMBORSO – DIFFERITA (TORNA ALL’INDICE) La liquidazione dei rimborsi avviene attraverso il pagamento immediato del 80% delle somme spettanti e con il differimento della restante percentuale (quota differita), subordinato al risultato di bilancio da approvarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il meccanismo tende a favorire l’utilizzo del Servizio Sanitario Pubblico e a disincentivare l’utilizzo di strutture private. In ogni caso è prevista la liquidazione integrale immediata, senza applicazione di quote differite, dei rimborsi spettanti per: ticket sanitari; indennità giornaliera e connessi oneri rimborsabili in caso di ricoveri presso struttura pubblica; Grandi Eventi Patologici23; Prestazioni specialistiche private e Alta diagnostica effettuate da medici e strutture convenzionate. 22 23 Al momento, le modalità di richiesta da parte dell’iscritto sono reperibili nella Guida Previmedical all’assistito. L’elenco delle strutture e dei medici convenzionati è consultabile sul sito del Fondo Sanitario: www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it L’elenco dei Grandi eventi patologici è riportato nel Regolamento delle prestazioni. Si tratta di n. 214 Grandi Interventi Chirurgici più tutti gli interventi di trapianto d’organo e le seguenti Malattie gravi: neoplasie maligne, inclusa le leucemia, infarto del miocardio, ictus cerebrale, pancreatine acuta, anemia aplastica, encefalite acuta, paralisi conseguente ad infortunio, ricovero in reparto di terapia intensiva / rianimazione, sclerosi multipla, aids, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA (sclerosi laterale amiotrofica). 10 Le altre prestazioni - ferma restando l’applicazione dei massimali, limiti e franchigie statutariamente previsti sono liquidate con le modalità della differita. L’erogazione della quota differita avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo a seguito dell’approvazione del bilancio e previo accertamento delle effettive disponibilità nelle singole gestioni sulla base del risultato di esercizio, con priorità di erogazione delle prestazioni per ricoveri e cure dentarie fino alla concorrenza della cosiddetta “soglia delle risorse vincolate” prevista dal D.M. 27/10/2009 (20% del totale delle prestazioni) nonché per quelle sostenute dagli iscritti portatori di handicap in situazione di gravità. Nel caso di incapienza degli avanzi delle singole gestioni, il rimborso avviene in misura proporzionale alla parte rimanente della quota stessa. Lo Statuto del Fondo Sanitario prevede che il CdA possa deliberare l’utilizzo aggiuntivo di una quota non superiore al 10% del patrimonio della specifica gestione. Limitatamente al primo triennio, qualora nell’ambito di ciascun esercizio e separatamente per ogni gestione, risulti uno squilibrio tra le contribuzioni (compresi i meccanismi strutturali di solidarietà) e le prestazioni, si procederà al ripianamento utilizzando prioritariamente i rendimenti delle contribuzioni e del patrimonio e, successivamente, in uguale misura: la quota “differita” le riserve nei limiti e con i vincoli stabiliti nello Statuto. Qualora risulti ancora uno squilibrio, si procede al ripianamento dello stesso da parte degli iscritti alla gestione secondo il criterio di addebito proporzionale alle contribuzioni versate. In tale caso si attiverà il confronto tra le Fonti Istitutive al fine di individuare le idonee soluzioni su contribuzioni e/o prestazioni, per garantire l’equilibrio della/e gestione/i per i successivi esercizi24. 1.3.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO (TORNA ALL’INDICE) La gestione amministrativa delle richieste di rimborso è affidata a service esterno. Il service cura la verifica della documentazione giustificativa delle spese sanitarie sostenute e determina l’importo liquidabile a ciascun iscritto, in applicazione dei criteri fissati dallo Statuto. La trasmissione e pervenimento delle richieste di rimborso deve avvenire nei seguenti termini: 31 dicembre: i giustificativi di spesa con data dell’anno di competenza; successivamente al 31 dicembre ed entro il 31 marzo dell’anno successivo25: i giustificativi di spesa con data dell’anno precedente, compresi - ad avvenuta regolarizzazione - i giustificativi di spesa presentati nel termine precedente del 31/12, respinti in quanto irregolari; 30 giugno dell’anno successivo26: - ad avvenuta regolarizzazione - unicamente i giustificativi di spesa presentati nel termine precedente del 31/3, respinti in quanto irregolari. Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata (in tal caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata). Le spese sanitarie sostenute possono essere inoltrate per il rimborso quando raggiungano almeno l’importo di € 100, anche sommando diverse richieste riferite allo stesso nucleo familiare contenute nella medesima busta; le richieste di importo inferiore devono essere inviate a partire dal mese di ottobre dell’anno cui si riferiscono i giustificativi di spesa. Le richieste di rimborso vanno inoltrate utilizzando i moduli specifici e allegando i giustificativi di spesa in originale; in particolare: per i ricoveri in strutture private, cartella clinica; per i ricoveri in strutture del SSN, lettera di dimissione con indicazione del periodo di ricovero e la motivazione; per le visite specialistiche, giustificativi di spesa del medico (non occorre l’indicazione della patologia); 24 In sostanza, è ovvio che in questa situazione si attiva immediatamente il confronto tra OO.SS. e Azienda. Le spese sono comunque liquidate a valere sui massimali dell’anno di competenza. 26 Vedi nota 25. 25 11 per le prestazioni specialistiche, giustificativi di spesa certificati o prescritti da medico; per le cure dentarie è necessario che la fattura sia accompagnata da un modulo specifico da far compilare e sottoscrivere al dentista; per il rimborso di mezzi correttivi oculistici deve essere inviata la fattura dell’ottico riportante il grado di correzione delle lenti/occhiali forniti, nonché la prescrizione medica iniziale (con data non anteriore ai 5 anni massimi) della necessità di correzione visiva. Le prestazioni saranno liquidate, di massima, entro 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa. I rimborsi sono riconosciuti direttamente sul conto corrente di accredito delle competenze mensili intestato all’aderente e la documentazione è restituita all’iscritto, unitamente al prospetto di liquidazione predisposto dal service. Le prestazioni sono erogate al netto di quanto rimborsato ovvero anticipato da parte di terzi (ad es. Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di assicurazione, ecc.). Pertanto l’aderente è tenuto a fornire tempestiva e formale comunicazione al Fondo Sanitario di quanto percepito a titolo di rimborso o di anticipo, al fine di consentire gli opportuni compensi. 1.3.4 ANTICIPO SPESE (TORNA ALL’INDICE) Nei casi di ricoveri con intervento chirurgico presso struttura non convenzionata per il quale venga richiesto il pagamento di un anticipo, il Fondo Sanitario corrisponde a tale titolo un massimo del 50% dell’onere complessivo rimborsabile legato all’intervento, con un importo minimo di € 5.000, con conguaglio a cura ultimata. 1.3.5 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE) In conseguenza delle agevolazioni fiscali previste sulla contribuzione, tutte le spese rimborsate dal Fondo Sanitario non sono detraibili dalle imposte. Pertanto, restano detraibili unicamente le quote delle spese non riconosciute dal Fondo Sanitario (quali franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili). Le quote soggette al riconoscimento in via “differita”, e quindi non rimborsate nell’anno in cui è avvenuto l’esborso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuata la liquidazione da parte del Fondo Sanitario. Ovviamente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui la quota differita è riconosciuta si dovrà indicare, nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, l’avvenuto rimborso con il conseguente ristoro dei benefici fiscali goduti nell’anno precedente. 1.4 - “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” CON POLIZZA (TORNA ALL’INDICE) Il percorso di avvicinamento serve a creare le condizioni di “sostenibilità” per l'ingresso nel Fondo Sanitario di un numero elevato di lavoratori e pensionati, compresi i familiari, che attualmente hanno polizze sanitarie (in molti casi con prestazioni significativamente inferiori) - o che addirittura non hanno alcuna copertura sanitaria integrativa - e che quindi non hanno riserve accantonate. Ciò permetterà sia di costituire una quota di riserve sia di spostare sulla compagnia di assicurazione i rischi iniziali (che solitamente sono i più alti) delle ulteriori prestazioni. Sono iscritti dal 1° gennaio 2011 al Fondo Sanitario con prestazioni “indirette”, cioè tramite polizza sanitaria gestita dal Fondo Sanitario27, salvo facoltà di recesso irrevocabile (non sarà possibile la reiscrizione in futuro) da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: 27 La gestione da parte del Fondo Sanitario della polizza assicurativa permette di considerare ai fini fiscali il costo della polizza come prestazione indiretta del Fondo Sanitario e quindi l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite complessivo di € 3.615,20. 12 personale in servizio ed esodati, con i relativi familiari, delle società del Gruppo che alla data del 31/12/2010 hanno una polizza assicurativa, comprese le altre casse sanitarie poiché hanno prestazioni ridotte. Possono altresì richiedere, entro il 30 aprile 201128, l’iscrizione per sé e per i propri familiari dal 1° gennaio 2011: i pensionati dal 1/1/2007 (pensionati ex gruppo CRFirenze dal 29/1/2008, data di passaggio nel Gruppo Intesa Sanpaolo), con i relativi familiari, delle suddette società del Gruppo; tutti i pensionati di Banca CR Firenze e di Mediofactoring beneficiari della polizza assicurativa aziendale con premio a carico dell’azienda; personale già in servizio ed esodati, nonché i pensionati dal 1/1/2007 che non si sono mai iscritti o che hanno revocato l’iscrizione a Cassa sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA (in questo caso, con il versamento di un “contributo d’ingresso” pari all’intera quota percentuale prevista per sé e per i familiari a carico); personale già in servizio ed esodati che hanno rinunciato all’iscrizione alla polizza sanitaria prevista dalla propria azienda. 1.4.1 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER IL PERSONALE IN SERVIZIO O ESODATO (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Sanitario stipula un’unica polizza sanitaria29 a carico dell’azienda di importo uguale alla contribuzione prevista per il Fondo Sanitario, pari a € 900 per il 2011. Mantengono la loro attuale polizza, per due anni previsti dal loro “percorso di avvicinamento”, il personale in servizio e gli esodati di Imi Fondi Chiusi Sgr, i beneficiari della polizza ex Banco di Napoli30 e della polizza PreviGen (Dirigenti ex Intesa). Il personale in servizio e gli esodati, al fine di costituire una parte di riserve, versano una quota percentuale calcolata sulla retribuzione imponibile INPS quale “contributo di ingresso”, pari al 50% della contribuzione prevista a regime per il Fondo Sanitario, nelle seguenti misure31: 0,50% per sé 0,05% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,15% per tre o più familiari a carico. Non è previsto il “contributo di ingresso” per i familiari non a carico, in quanto possono essere iscritti alla polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario con pagamento di un premio32 pari a: € 325 per coniuge o convivente € 280 per ogni figlio € 375 per ogni genitore. Ricordiamo che per l’iscrizione dei familiari valgono le stesse regole esposte nel paragrafo 1.2.2. Il percorso di avvicinamento è di: due anni per il personale in servizio e gli esodati di Banca Trento Bolzano, CR Firenze, Banca Fideuram, CariRomagna, CR Civitavecchia, Centro Leasing, Centro Factoring, Fideuram Investimenti, Fideuram Fiduciaria, Mediofactoring, SanPaolo Invest SIM (oltre a Imi Fondi Chiusi e beneficiari della polizza ex Banco di Napoli e della polizza PreviGen, con il mantenimento delle loro attuali polizze); 28 La domanda di iscrizione deve pervenire entro il 15/12/2010 per avere la copertura dal 1/1/2011. Per le domande pervenute successivamente, comunque entro il 30/04/2011, la copertura della polizza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda. 29 La Polizza è stata stipulata con Unisalute. Le condizioni sono reperibili sul sito del Fondo. 30 Vedi paragrafo “1.4.1.1 LA POLIZZA EX BANCO DI NAPOLI”. 31 Per il personale già in servizio ed esodati che non si sono mai iscritti o che hanno revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, nonché alla polizza sanitaria prevista presso la propria azienda, il contributo di ingresso è pari all’intera quota percentuale prevista per sé (1%) e per i familiari a carico (0,10% per ogni familiare, massimo 0,30%). 32 Il premio è specificato nelle condizioni di polizza. Relativamente all’iscrizione di familiari nel secondo semestre dell’anno il costo è pari al 60% del premio annuale. 13 tre anni per il personale in servizio e gli esodati di CR Foligno, CR Terni e Narni, CR Spoleto, CR Viterbo, CR Ascoli Piceno, CR Rieti, CR Città di Castello, CR Pistoia e Pescia, Neos Finale, Moneta; tre anni per il personale già in servizio e gli esodati che non si sono mai iscritti o che hanno revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, nonché alla polizza sanitaria prevista presso la propria azienda. Dopo gli anni previsti di copertura attraverso polizza assicurativa, il personale in servizio e gli esodati potranno fruire delle prestazioni dirette del Fondo Sanitario e la quota di riserve creata sarà versata nel patrimonio della gestione degli iscritti in servizio del Fondo stesso. L’azienda provvede alla disdetta delle polizze in essere presso le società. Poiché alcune scadono nel corso del 201133, le coperture della polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario operano ad integrazione sino alla scadenza della precedente polizza. 1.4.1.1 Polizza Unisalute (TORNA ALL’INDICE) PRESTAZIONI Ticket dovuti al SSN RIMBORSI Massimali annui per nucleo familiare Nessuno Franchigia Nessuna Spese ospedaliere: ricovero, con o senza intervento chirurgico, in clinica privata o in ospedale con trattamento privatistico (rette di degenza, onorari del chirurgo, aiuto, assistente, anestesista, sala operatoria e materiale d’intervento) spese sostenute nei 100 giorni precedenti al ricovero: visite mediche, esami e accertamenti diagnostici, medicinali e trattamenti fisioterapici. spese sostenute nei 100 giorni successivi all’intervento chirurgico: assistenza medica e infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, cure termali. spese per trasporto in ospedale o clinica in autoambulanza, aereo o eliambulanza, (massimo € 1.500 per ricovero). € 150.000 Nessuna limite di rimborso (Aumenta a €300.000 per grandi per le rette di degenza in interventi chirurgici) caso di ricovero in di cui massimo: strutture/medici - parto cesareo € 6.500 convenzionati; - parto fisiologico € 3.500 Limite di € 250 di - aborto terapeutico € 3.500 rimborso per le rette di degenza in caso di ricovero in strutture/medici non convenzionati. Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso una struttura pubblica, anche in day hospital € 50 al giorno (€ 150 per grande intervento chirurgico) , con un massimo per evento di 90 giorni. Prestazioni specialistiche alta diagnostica: € 15.000 Esami stratigrafici e contrastografici Accertamenti: ecocardiografia, elettroencefalogramma, elettromiografia, mammografia, PET, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC Terapie: chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, laserterapia fisioterapica, radioterapia. Prestazioni specialistiche Visite specialistiche (anche omeopatiche) con esclusione delle visite pediatriche di routine, accertamenti diagnostici 33 € 3.000 20% - 30% - In caso di prestazioni presso medici e centri convenzionati Unisalute viene applicata una franchigia fissa di € 20 Le scadenze sono: polizza Neos e Moneta 31/1/2011, CR Foligno 13/2/2011, CR Terni e Narni 15/3/2011, CR Viterbo 30/6/2011. 14 Medicinali reperibili solo all’estero nessuno 50% Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio € 500 30% Cure oncologiche € 5.000 Lenti (escluse le montature) € 150 solo per modifica visus accertata contestualmente da medico specialista 30% Cure dentarie € 500 15% + 1 visita +1 seduta ablazione tartaro 15% all’anno Interventi chirurgici odontoiatrici: € 3.000 per assicurato 20% Protesi ortopediche e auditive € 1.000 20% Spese per assistenza infermieristica € 50 per max. 30 giorni per ricovero 1.4.1.2 La Polizza ex Banco di Napoli (TORNA ALL’INDICE) Il personale in servizio e gli esodati beneficiari della polizza ex Banco di Napoli, nei due anni previsti per il “percorso di avvicinamento”, manterranno l’attuale polizza sanitaria in essere. Ricordiamo che la differenza (circa € 200) tra il costo di questa polizza e la contribuzione aziendale di € 900 è coperta utilizzando in tutto o in parte il contributo previdenziale dello 0,50% previsto dall’accordo di fusione del 30/1/2003. L’iscritto verserà il contributo di ingresso previsto. Diversamente dalle regole previste per l’iscrizione di familiari al Fondo sanitario, possono essere iscritti a questa polizza: coniuge e figli a carico; altri familiari, indipendentemente dal carico fiscale, purché conviventi con il dipendente stesso e con pagamento di un premio34 pari a € 340. Sintesi delle prestazioni della Polizza Banco di Napoli PRESTAZIONI Ticket dovuti al SSN RIMBORSI Massimali annui per nucleo familiare Nessuno € 155.000 Spese ospedaliere: ricovero, con o senza intervento chirurgico, in clinica privata o in ospedale con trattamento privatistico (rette di degenza, onorari del chirurgo, aiuto, assistente, anestesista, sala operatoria e materiale d’intervento) spese sostenute nei 120 giorni precedenti al ricovero: visite mediche, esami e accertamenti diagnostici. spese sostenute nei 150 giorni successivi all’intervento chirurgico: assistenza medica e infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali. spese per trasporto in ospedale o clinica in autoambulanza, treno, aereo o eliambulanza, per ricovero con intervento chirurgico. 34 Franchigia Nessuna Nessuna franchigia in caso di ricovero in strutture/medici convenzionati, ad eccezione della franchigia di € 200 per ricovero senza intervento chirurgico; Franchigia del 20%, con minimo € 200 e massimo € 3.000, in caso di ricovero in strutture/medici non convenzionati. Relativamente all’iscrizione di familiari nel secondo semestre dell’anno il costo è pari al 60% del premio annuale. 15 Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso una struttura pubblica, anche in day hospital € 77 al giorno (€ 103 per grande intervento chirurgico; € 38 per day hospital senza intervento chirurgico), con un massimo per beneficiario e per evento di 100 giorni. In caso di ricovero senza intervento chirurgico viene erogata a partire dal sesto giorno. Prestazioni specialistiche extra ospedaliere: esami diagnostici ad alta specializzazione. terapie (cobaltoterapia, terapie irradianti, chemioterapia, laserterapia, dialisi, terapie sclerosanti, terapia logopediche). fisioterapia e terapie ortofoniche. onorari medici per visite e prestazioni specialistiche, analisi e esami diagnostici. Visite psicoanalitiche. € 8.000 20%, con un minimo di € 30, ridotto a € 21 per visite di psicoterapia e psicoanalisi. Mezzi correttivi oculistici (escluse le montature) € 450 solo per modifica visus accertata contestualmente da medico specialista 20% Cure dentarie € 1.560 30%, con un minimo di € 150 per evento Protesi ortopediche e auditive € 1.550 30% Spese per assistenza infermieristica € 26 per 45 giorni annui 1.4.2 “PERCORSO DI AVVICINAMENTO” PER PENSIONATI (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Sanitario stipula la stessa polizza sanitaria anche per i pensionati, ma con onere a carico del pensionato. Per i pensionati di Banca CR Firenze e di Mediofactoring già beneficiari della polizza assicurativa aziendale con premio a carico dell’azienda, l’azienda continua a corrispondere le contribuzioni attualmente versate dalle rispettive società35 a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun pensionato. Il pensionato versa sia il premio della polizza che il contributo di ingresso, e precisamente: il costo della polizza, pari a €900 per il 2011 0,50% della propria pensione Inps quale contributo di ingresso per sé, 0,05% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,15% per tre o più familiari a carico. Non è previsto il “contributo di ingresso”36 per i familiari non a carico, in quanto possono essere iscritti alla polizza sanitaria stipulata dal Fondo Sanitario con pagamento di un premio. Il percorso di avvicinamento è di: due anni se la risoluzione del rapporto di lavoro o la maturazione del diritto a pensione è avvenuto nel corso del 2009 o 2010; tre anni se la risoluzione del rapporto di lavoro o la maturazione del diritto a pensione è avvenuto nel corso del 2007 o 2008. Dopo gli anni previsti di copertura attraverso polizza assicurativa, i pensionati potranno fruire delle prestazioni dirette del Fondo Sanitario e la quota di riserve creata sarà versata nel patrimonio della gestione degli iscritti in servizio del Fondo stesso. 35 36 CR Firenze e Mediofactoring attualmente pagano ai pensionati rispettivamente una polizza di € 257 ed € 1.067. Pari al 50% della contribuzione prevista a regime per il Fondo Sanitario. Per i pensionati che non si sono mai iscritti o che hanno revocato l’iscrizione a Cassa Sanitaria Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, il contributo d’ingresso è pari all’intera quota percentuale prevista per sé e per i familiari a carico. 16 SEZIONE 2 – LONG TERM CARE 2.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE) Long Term Care (LTC), termine ovviamente anglosassone, indica cure di lungo periodo; ci si riferisce pertanto a soggetti colpiti da eventi invalidanti tali da generare uno stato di non autosufficienza caratterizzata dall’impossibilità di condurre una vita autonoma. Il CCNL dell’8/12/2007 ha introdotto l’obbligo, per le Aziende del settore, di versare un contributo annuale da destinare alla copertura assicurativa connessa a tali eventi. La successiva fase di studio e di analisi ha portato alla stipula di un accordo nazionale con ABI il 22/12/2008 che ha definito le modalità di contribuzione delle Aziende, i contenuti della copertura e l’affidamento della medesima alla CASDIC (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale del Settore del Credito)37. 2.2 DESTINATARI (TORNA ALL’INDICE) La copertura decorre dal 1/1/2008. Sono quindi assicurati i dipendenti in servizio a tale data e assunti successivamente a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Sono inoltre compresi i lavoratori a tempo determinato e con contratto di inserimento qualora la non autosufficienza si determini in costanza di rapporto di lavoro. La copertura è inoltre operativa nei confronti dei pensionati ed esodati dal 1/1/08, cioè dalla data di decorrenza in avanti, ad esclusione di: cessati senza diritto alla pensione o senza diritto al Fondo di sostegno al reddito, licenziati per giusta causa o giustificato motivo. 2.3 PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE) L’entità della prestazione erogabile viene definita ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione della CASDIC. Per il biennio 2008 – 2010, la prestazione consiste in un rimborso per un totale annuo massimo di € 13.200, erogabile anche mensilmente, a fronte di presentazione di documentazione relativa a prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali sostenute relativamente allo stato di non autosufficienza, preventivamente accertato. La prestazione si applica ai sinistri manifestatasi a partire dal 1° gennaio 2008. Il rimborso è erogato a partire dal manifestarsi dello stato di non autosufficienza per tutta la sua durata, purché questa sia superiore ai 90 giorni. Le prestazioni cessano col cessare della condizione di non autosufficienza. In altri termini la condizione di non autosufficienza dà diritto alle prestazioni dal verificarsi dell’evento fino al momento del decesso, fermo restando il mantenimento della condizione stessa. 2.3.1 DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA (TORNA ALL’INDICE) La certificazione avviene con un metodo a punteggio, lo stesso utilizzato dal Servizio Sanitario Nazionale, che classifica le attività ricorrenti nella vita quotidiana ed assegna ad ognuna un punteggio, in relazione alla durata dell’assistenza necessaria per svolgerle. La perdita di autosufficienza avviene quando, per un periodo superiore ai 90 giorni, la persona è incapace di svolgere da sola gli “atti elementari della vita quotidiana” di seguito indicati, necessitando quindi dell’aiuto e dell’assistenza di un’altra persona: lavarsi riferito a farsi la doccia e/o il bagno; vestirsi e svestirsi ovvero compiere le azioni indicate; 37 CASDIC P.za Grazioli 16 – 00186 Roma. www.casdic.it 17 igiene personale ovvero andare al bagno, igiene intima, lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; mobilità riferito ai movimenti all’interno dell’abitazione, alzarsi dalla sedia, alzarsi dal letto; incontinenza causata dallo stato di malattia; alimentazione riferito alla consumazione di pasti e bevande. Una commissione medica incaricata dalla CASDIC accerta il grado di autonomia del beneficiario ed assegna un punteggio secondo uno schema di valutazione funzionale. Il punteggio per ogni “atto”, definito da apposite tabelle, potrà essere di 0 punti (massima autonomia), 5 punti (media) o 10 punti (dipendenza completa). Con la somma di 40 punti viene riconosciuto lo status di non autosufficiente a decorrere dalla data della richiesta. La commissione interagisce con il paziente direttamene sul territorio ed è composta da: un geriatra, uno psicologo, un ortopedico, un cardiologo ed un medico legale. La procedura prevede la possibilità di ricorrere avverso il giudizio della commissione medica e la revisione e controllo ogni anno. 2.3.2 SERVIZI DI ASSISTENZA (TORNA ALL’INDICE) La copertura garantisce anche una serie di servizi aggiuntivi che sono costituiti da: accesso alla rete di strutture convenzionata della Newmed S.p.A che dispone di: - strutture sanitarie - residenze pubbliche e private - assistenza infermieristica domiciliare - servizi assistenziali (badanti, aiuti domestici ecc.) - psicologi e psicoterapeuti. Centrale Operativa38 che può fornire: - informazione sulle strutture sanitarie convenzionate - informazione sulle procedure operative per apertura della pratica - informazione sulla gestione del paziente - informazione sui centri di volontariato non convenzionati - soluzione dei problemi burocratici relativi alla pratica - gestione dell’assistenza (ricerca del medico, interventi a domicilio ecc) - informazione sulle forniture di beni (sedie a rotelle, materiali sanitari ecc) - informazioni sullo stato della pratica di rimborso. 2.3.3 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE) Per richiedere le prestazioni bisogna compilare il modulo di denuncia del sinistro, allegando un certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza e una relazione medica sulle cause di perdita dell’autosufficienza, unitamente alla lettera di consenso39. Deve essere allegata tutta le documentazione medica utile ai fini della valutazione del quadro clinico. Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R. direttamente alla CASDIC, Piazza Grazioli 16 - 00186 Roma. Una volta ricevuta la documentazione la CASDIC provvederà nel tempo massimo di tre mesi ad eseguire gli accertamenti necessari. 38 39 Accessibile tramite numero verde 800-916045 (in funzione dal lunedì al venerdì ore 9 – 18 ed al sabato ore 8 – 12). Tutta la modulistica necessaria è reperibile sul sito www.casdic.it. 18 SEZIONE 3 - POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI 3.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE) Il personale in servizio a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato beneficia di una copertura per infortuni40 professionali ed extra-professionali che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente41. La copertura è automatica e, quindi, non va inoltrata alcuna richiesta. Per gli infortuni professionali, cioè subiti dal dipendente nell’esercizio delle attività lavorative sia presso l’azienda che durante missioni in Italia e all’estero, è previsto un indennizzo pari a: 4 volte la retribuzione annua lorda42, con un massimo di € 1.050.000.000, in caso di morte; 5 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di € 1.050.000.000, in caso di invalidità permanente. L’indennizzo per infortuni professionali viene erogato direttamente dall’azienda, con deduzione delle eventuali prime cinque annualità di rendita di invalidità permanente INAIL. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui l’interessato o i beneficiari ne abbiano avuta la possibilità. Per gli infortuni extra-professionali, cioè che si verificano al di fuori dell’attività lavorativa - compresi quelli intervenuti nell’intervallo e nel tragitto dall’abitazione al posto di lavoro e viceversa (cosiddetti “in itinere”) -, l’azienda ha stipulato una specifica polizza assicurativa. Gli importi dell’indennizzo erogati sono gli stessi previsti per gli infortuni professionali, con alcune specificità: in caso di morte di entrambi i genitori e in presenza di figli minori o figli fiscalmente a carico fino a 26 anni, l’indennizzo previsto viene raddoppiato; in caso di invalidità permanente, l’indennizzo previsto viene erogato con l’applicazione delle seguenti franchigie: - nel caso di invalidità permanente fino al 6%, non viene erogato alcun indennizzo; - nel caso di invalidità permanente superiore al 6% e fino al 10%, la polizza eroga la relativa indennità per la parte di invalidità eccedente il limite di franchigia; - nel caso di invalidità superiore al 10%, la polizza eroga l’intero importo corrispondente all’invalidità conseguita senza applicare alcuna franchigia. 43 La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui l’interessato o i beneficiari ne abbiano avuta la possibilità; comunque il diritto all’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione si prescrive dopo un anno dall’infortunio. 3.2 BENEFICIARI (TORNA ALL’INDICE) In caso di infortunio professionale o extra-professionale da cui derivi la morte del lavoratore, entro e non oltre un anno dal giorno nel quale l’infortunio stesso è accaduto, l’indennizzo viene erogato: ai beneficiari designati con dichiarazione sottoscritta dal dipendente e trasmessa alla Direzione Centrale Personale, agli eredi testamentari nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di beneficiari, agli eredi legittimi secondo le norme della successione legittima. 40 Eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna tali da produrre lesioni corporali obiettivamente constatabile. Vedi policy aziendale “Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extra-professionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi” edizione marzo 2012. 42 Si intende la retribuzione utile per la determinazione del TFR. 43 Il modulo è reperibile nella policy aziendale. Al modulo va allegata dichiarazione con il dato della propria retribuzione, che va richiesta all’Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lorenteggio 233 – 20152 Milano. 41 19 SEZIONE 4 – PREMORIENZA Decesso del dipendente 4.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE) In caso di morte del dipendente in servizio44, ai familiari superstiti45 (oltre all’eventuale pensione di reversibilità nelle misure e nei casi previsti dalla legge) spetta: il trattamento economico fino al termine del mese in corso e le ulteriori competenze (rateo della 13 a mensilità, pagamento ferie, ecc); il Trattamento di Fine Rapporto; un’indennità di mancato preavviso46 nelle seguenti misure: Quadri Direttivi 3a Area Professionale e 2A3L 2A1L e 2A2L 1a Area Professionale 5 mensilità 3 mensilità 2 mensilità e ½ 1 mensilità e ¾ L’Ufficio Retribuzioni invia alla filiale, presso cui vi è il conto corrente del dipendente deceduto, la lettera predisposta per gli eredi con il dettaglio delle somme da erogare e con l’indicazione dei documenti successori necessari47. 4.1.1 ANNUALITÀ PER MORTE O PER INABILITÀ TOTALE48 (TORNA ALL’INDICE) Al coniuge o, in mancanza di esso, ai figli minorenni e figli maggiorenni fiscalmente a carico spetta un’indennità pari a un’annualità di stipendio nella misura percepita dall’interessato al momento del decesso. L’annualità non viene erogata qualora l’azienda proceda all’assunzione del coniuge o, in caso di sua rinuncia, di un orfano del dipendente deceduto o collocato a riposo per inabilità (vedi paragrafo successivo). Questa indennità non segue l’iter delle competenze spettanti agli eredi, ma viene accreditata direttamente agli interessati dall’ufficio retribuzioni. 4.1.2 ASSUNZIONI SPECIALI PER CONIUGE SUPERSTITE O ORFANI (TORNA ALL’INDICE) Possono essere assunti per chiamata diretta il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano del dipendente deceduto (per qualunque causa) nel periodo di servizio. Queste disposizioni si applicano anche quando il dipendente è stato collocato a riposo per inabilità come da normativa INPS, o per inabilità connesse a gravi malattie croniche o di carattere oncologico. In tutti i casi l’azienda non procede solitamente di propria iniziativa; occorre invece attivarsi per richiedere l’applicazione delle possibilità indicate, sia da parte del dipendente per l’inabilità, sia da parte dei superstiti nelle altre situazioni. Le domande dettagliatamente motivate con opportuna documentazione allegata devono essere rivolte alla Direzione Centrale Personale. 44 I familiari devono inviare il certificato di morte, anche tramite la filiale. I superstiti che beneficiano dei trattamenti sono quelli indicati dalle disposizione sul TFR. Vedi capitolo “7.5 EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO”. 46 CCNL, art. 72. 47 Stesso iter viene seguito per l’importo della posizione individuale del Fondo pensioni e per i rimborsi ancora da liquidare del Fondo Sanitario. 48 Lettera a latere accordo tra OO.SS e Intesa Sanpaolo del 30/1/2008 (e date successive nelle altre aziende del Gruppo). 45 20 4.2 PRESTAZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (TORNA ALL’INDICE) In caso di morte dell’iscritto a fondi pensione prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione, l’intero ammontare della posizione individuale maturata viene corrisposta agli eredi49 ovvero ai diversi beneficiari indicati dall’iscritto50. La Covip ha chiarito che il diritto al riscatto compete agli eredi solo in mancanza di una diversa volontà dell’iscritto di designare altri beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche. I fondi pensione, inoltre, possono offrire la copertura degli eventi di invalidità totale permanente e di morte dell’iscritto, mediante convenzione assicurativa. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale. Vedi capitolo 6.7 “Schede riassuntive dei fondi di previdenza complementare nel Gruppo Intesa Sanpaolo” 4.3 POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE (TORNA ALL’INDICE) In caso di infortunio professionale o extra-professionale da cui derivi la morte del lavoratore, entro e non oltre un anno dal giorno nel quale l’infortunio stesso è accaduto, viene erogato un indennizzo pari a 4 volte la retribuzione annua lorda: ai beneficiari designati con dichiarazione sottoscritta dal dipendente e trasmessa alla Direzione Centrale Personale, agli eredi testamentari nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di beneficiari, agli eredi legittimi secondo le norme della successione legittima. Vedi Sezione 3. “Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali” Schema riepilogativo delle coperture per morte o invalidità permanente Infortuni professionali Infortuni extra-professionali Long Term Care LTC Prestazioni accessorie fondi pensione Tipologia rischio - morte invalidità permanente - morte invalidità permanente invalidità con perdita dell'autosufficienza - morte invalidità permanente con risoluzione del rapporto di lavoro Origine rischio - infortunio - infortunio - infortunio malattia - qualsiasi evento Destinatari copertura dipendenti a tempo indeterminato e apprendisti dipendenti a tempo indeterminato e apprendisti - iscritti ai fondi pensione dipendenti pensionati/esodati dal 1/1/2008 49 50 Sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La designazione dei beneficiari deve avvenire con apposita comunicazione prevista nei vari fondi pensione. L’iscritto in qualsiasi momento può revocare, modificare o integrare la designazione di beneficiari. 21 Costi a carico azienda a carico azienda a carico azienda a carico iscritto o fondo Iscrizione automatica automatica automatica volontaria Indennizzo - rimborso spese sanitarie e assistenziali come rendita annua vitalizia (attualmente di € 13.200) capitale aggiuntivo all'erogazione dello “zainetto” (vedi schede riepilogative fondi di previdenza) - Beneficiari in caso di morte dipendente morte: 4 volte retribuzione annua invalidità: 5 volte retribuzione annua beneficiari designati, eredi testamentari o eredi legittimi morte: 4 volte retribuzione annua invalidità: 5 volte retribuzione annua con applicazione di franchigie beneficiari designati, eredi testamentari o eredi legittimi 22 eredi ovvero stessi beneficiari designati dall'iscritto per il riscatto dello zainetto. SEZIONE 5 – PREVIDENZA GENERALE 5.1. UN PO' DI STORIA (TORNA ALL’INDICE) Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini della storia unitaria dell’Italia: infatti si eredita la legislazione piemontese in materia di pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato e viene istituita, nel 1898, la “Cassa Nazionale di Previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai” cui era possibile aderire su base volontaria. La prima metà del secolo scorso vede l’attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, a partire dall’obbligatorietà dell’adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, all’introduzione dell’indennità di licenziamento - l’attuale TFR -, degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti. In quegli anni si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati a favore dell’INPS con 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore e, a seguito dell’inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d’acquisto delle pensioni, il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione attuale. Lo sviluppo economico post bellico consente una politica previdenziale più “generosa”, con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, assicurazione obbligatoria estesa ai lavoratori autonomi, pensione sociale quale trattamento minimo per tutti i lavoratori. Inoltre, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemente dall’età del lavoratore. La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni ’80 impone una revisione del sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, configurando di fatto l’attuale sistema pensionistico che può essere definito misto, con: la PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI BASE (cosiddetto “primo pilastro”), la PREVIDENZA COMPLEMENTARE (cosiddetto “secondo pilastro”), costituita dai fondi pensione che hanno il compito di integrare la pensione di base, la PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE (cosiddetto “terzo pilastro”) costituita dalle polizze vita previdenziali o da piani di accumulo dei fondi comuni di investimento. Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico, a partire dalla riforma Amato del 1992, con la quale si è attuato un graduale incremento dell’età pensionabile ed un’armonizzazione della normativa tra sistema pubblico e privato, alla riforma Dini del 1995 che ha sancito il passaggio del sistema di calcolo delle pensioni da quello “retributivo” a quello “contributivo”, alla riforma Prodi del 1997 che ha accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per la pensione di anzianità, e soprattutto con la riforma Maroni del 2004 che ha previsto la modifica dell’età pensionabile (cosiddetto “scalone) e il riordino della previdenza complementare. Negli ultimi anni, la Legge 247/2007 ha rivisto i requisiti per il diritto a pensione, superando lo “scalone” e introducendo il “sistema delle quote”, e infine (per ora) la Legge 122 del 30/7/2010 è intervenuta nuovamente sulle finestre di uscita (dal 1/1/2011 una finestra per tutte le pensioni, trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto a pensione) e ha previsto un immediato innalzamento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nel pubblico impiego a 65 anni dal 2012; inoltre ha stabilito che dal 1/1/2015 i requisiti dell’età anagrafica per il diritto a pensione saranno adeguati alla speranza di vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e validata dall’Eurostat. 23 5.2. IL SISTEMA CON CUI SI VA IN PENSIONE: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE) La riforma degli ordinamenti pensionistici attuata con la Legge 335/95 ha introdotto, per la determinazione del diritto alla prestazione e della relativa misura, il sistema di calcolo contributivo, mantenendo ad esaurimento quello basato sul calcolo retributivo. Pertanto, dal 1° gennaio 1996 i lavoratori vanno in pensione in base alle regole stabilite dai differenti sistemi, con i criteri illustrati di seguito: La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata di enti con regole e prestazioni non omogenee, destinati ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro. In questa guida tratteremo in particolare le norme relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella gestione INPS. LAVORATORI CON ALMENO 18 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995: si applica unicamente il regime retributivo sia ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni pensionistiche che per il calcolo dell’importo della pensione. LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995 E A QUELLA DATA NON POSSONO FAR VALERE ALCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE: si applica unicamente il regime contributivo sia ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni pensionistiche che per il calcolo della pensione. LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996, MA CHE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 AVEVANO UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI: si applica il regime retributivo ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e un sistema di calcolo misto (sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/95 e sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/96) per determinare l’importo della pensione. Questi lavoratori hanno la facoltà di optare per l’applicazione integrale del “regime contributivo” con le limitazioni che saranno illustrate successivamente. 24 IL TEST PER SCOPRIRE QUALE È IL TUO REGIME HAI INIZIATO A LAVORARE DOPO L’1/1/1996? NO SI SEI UN "CONTRIBUTIVO" per il "diritto" vai al paragrafo 5.4.4 per il calcolo vai al paragrafo 5.6.3 HAI INIZIATO A LAVORARE TRA L’1/1/78 E IL 31/12/95 ? NO SI SEI UN "MISTO" per il "diritto" per vecchiaia vai al paragrafo 5.4.2 per il "diritto" per anzianità vai al paragrafo 5.4.3 per il calcolo vai al paragrafo 5.6.2 HAI INIZIATO A LAVORARE PRIMA DELL’1/1/78. AL 31/12/95 HAI RAGGIUNTO 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE? NO SI SEI UN “MISTO” per il "diritto" per vecchiaia vai al paragrafo 5.4.2 per il "diritto" per anzianità vai al paragrafo 5.4.3 per il calcolo vai al paragrafo 5.6.2 SEI UN “RETRIBUTIVO” per il "diritto" per vecchiaia vai al paragrafo 5.4.1 per il "diritto" per anzianità vai al paragrafo 5.4.3 per il calcolo vai al paragrafo 5.6.1 5.3. LA CONTRIBUZIONE (TORNA ALL’INDICE) Il diritto e la misura delle pensioni dipendono dall’anzianità contributiva, cioè dalla consistenza della posizione assicurativa individuale. Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione: contributi obbligatori contributi figurativi contributi da riscatto contributi da ricongiunzione contributi volontari. Alcune categorie di lavoratori hanno diritto, esclusivamente nel sistema retributivo, ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva, utile ai fini del diritto e del calcolo della pensione: i lavoratori non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta; i lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ed i lavoratori sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni. 25 I contributi “obbligatori”, in quanto dovuti per legge51, sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente. Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche al relativo versamento mensile all'Inps. L’aliquota contributiva è la seguente: retribuzione lorda annua (valori 2010) sino a € 42.364 per la quota oltre € 42.364 % lavoratore % azienda52 9,19 10,19 23,81 23,81 Solo per gli apprendisti 5,84 9,01 Solo per i lavoratori con il sistema contributivo per la quota oltre € 92.14753 nessuna nessuna % aliquota complessiva 33% 34% 14,85% nessuna Riepiloghiamo brevemente le altre tipologie di contribuzione, rinviando ogni informazione e assistenza ai rappresentanti FISAC e al Patronato sindacale INCA-CGIL54: contributi figurativi: sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa a “causa di forza maggiore” prevista dalla legge o ha percepito un'indennità a carico dell'Inps (es. congedo per maternità, congedo parentale, permessi L.104/92, servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.); contributi da riscatto: sono contributi che vengono accreditati a seguito dell'accoglimento di specifica domanda da parte del lavoratore di coprire periodi altrimenti privi di contribuzione (es. riscatto del periodo di laurea, dell'aspettativa non retribuita usufruita successivamente al 31.12.1996 e prevista da leggi e contratti, dell'aspettativa per gravi motivi familiari, ecc.). Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta “riserva matematica” corrispondente agli oneri che l'Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati; contributi da ricongiunzione: sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha chiesto l'unificazione, cioè la “ricongiunzione”, di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla gestione lavoratori autonomi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.). Lo scopo è quello di ottenere un unico trattamento pensionistico calcolato su tutti i contributi versati nell’arco della vita lavorativa. Dal 1/7/2010 la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso55; contributi volontari: i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o sospeso l'attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a parttime). Il costo del versamenti volontari è pari 31,37% sulla retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane anche non consecutive. Recenti disposizioni legislative hanno previsto la “totalizzazione dei contributi”, vale a dire la possibilità di riunire, senza oneri, i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche di durata non inferiore a 3 anni. In questo modo si permette l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbero utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. 51 In Italia, dal 1920, tutti coloro che lavorano sono obbligati ad assicurarsi contro i “rischi” dell’invalidità, della vecchiaia e della morte. A carico dell’azienda ci sono anche le contribuzioni per le altre assicurazioni (disoccupazione, assegni familiari, ecc.). 53 Massimale di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi (tetto pensionistico). 54 L’indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it 55 Circolare INPS n. 126 del 24/9/2010. 52 26 5.3.1 L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE) L’estratto conto Inps è la “fotografia” della vita assicurativa da lavoro, figurativi, ricongiunti, volontari e riscattati56. L'estratto conto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze. Le contribuzioni previdenziali si prescrivono trascorso il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro. Se il lavoratore è vicino all'età pensionabile e quindi alla pensione, può invece richiedere l'ECOCERT, cioè l'estratto vale come certificato della posizione assicurativa. del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi Come controllare l’estratto conto? Per i dipendenti privati la registrazione dei contributi avviene di norma in settimane: 5 settimane equivalgono a un mese, 9 a due mesi, 26 a sei mesi, 52 a un anno. conto certificativo: è un documento analitico che 5.4. IL DIRITTO ALLA PENSIONE (TORNA ALL’INDICE) Viene riconosciuta a condizione che ricorrano i seguenti requisiti: compimento dell’età pensionabile (requisito anagrafico) maturazione di una contribuzione minima (requisito contributivo) cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I primi due requisiti variano in funzione del sistema di calcolo contributivo o retributivo. Requisito anagrafico per tutti gli assicurati dal 2015 A decorrere dal 1/1/2015 i requisiti dell’età anagrafica per il diritto a pensione saranno adeguati – con cadenza triennale alla speranza di vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e valicata dall’Eurostat. In ogni caso, in sede di prima applicazione l’incremento dell’età anagrafica non potrà superare i tre mesi. Resta invariato il diritto a pensione con almeno 40 anni di contributi indipendentemente dall’età. 5.4.1 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO Lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995 (TORNA ALL’INDICE) L’età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, con un requisito minimo di contribuzione di almeno 20 anni (pari a 1.040 contributi settimanali). Le donne possono rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65° anno di età. Le lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni hanno diritto ad un aumento della percentuale di rendimento della pensione, pari a mezzo punto per ogni anno lavorato fino al compimento dei 65 anni. Gli incrementi dei punti percentuali sono attribuibili solo fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi. Eccezioni: I lavoratori non vedenti e i lavoratori con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con almeno 10 anni di anzianità contributiva dopo l’insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne. Gli invalidi con infermità superiore all'80% possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini. 56 Gli assicurati possono richiedere il proprio estratto conto contributivo anche tramite Internet, collegandosi al sito www.inps.it. 27 5.4.2 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA MISTO Lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (TORNA ALL’INDICE) I requisiti previsti per la maturazione del diritto alla pensione sono Ricordiamo che non possono esercitare quelli del regime retributivo. l'opzione coloro che al 31 dicembre A questi lavoratori la legge offre la possibilità di optare per una 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, a contributi. condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al 31 dicembre 1995). In caso di opzione, l’età richiesta ai fini del raggiungimento della prestazione diventa quella prevista nel sistema contributivo. 5.4.3 PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO (TORNA ALL’INDICE) Si consegue il diritto alla pensione con: almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente all’età anagrafica; il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue con almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento di una quota determinata dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva maturata dal lavoratore, come da tabella successiva. Anno 2010 2011 2012 2013 e successivi “Quota” minima (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) 95 96 96 97 Età anagrafica minima 59 60 60 61 Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell’età minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Le frazioni si determinano nel seguente modo: età: deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso; devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.57 Opzione per le lavoratrici La legge prevede, in via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici possano conseguire il diritto alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di 57 anni di età, fermo restando comunque che la pensione decorre dopo 12 mesi successivi. Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici devono però scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo58. 57 Esempio - Verifica della “quota” al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a 59 + 133/365 = 59,364 anni al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni la somma tra età e anzianità al 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018. Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione a settembre 2010, avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione. 58 Attenzione: in tal caso si perde per sempre l’integrazione pensionistica della Cassa di Previdenza per il personale già Sanpaolo. 28 5.4.4 PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE) Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 In questo regime esiste di fatto una unica tipologia di pensione. I requisiti per la pensione sono: età di almeno 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, minimo di contribuzione effettiva di almeno 5 anni (pari a 260 contributi settimanali), comunque l'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato del 20%); in caso contrario la pensione non può essere liquidata; questa limitazione non viene applicata per i lavoratori con almeno 65 anni di età. Eccezione: Le lavoratrici madri, indipendentemente dal fatto che al momento della maternità lavorino o meno, possono beneficiare di un periodo di maggiorazione dell’età anagrafica pari a 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, raggiungendo in tal modo prima il requisito anagrafico utile per accedere alla pensione. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ad un’età anagrafica superiore di una anno a quella effettiva nel caso di uno o due figli e superiore di due anni per tre o più figli. Si può comunque conseguire il diritto alla pensione con: almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente all’età anagrafica; il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale il diritto alla pensione si consegue con almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento di una quota determinata dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva maturata dal lavoratore59. Nel sistema contributivo, per il perfezionamento del requisito contributivo (40 anni o 35 nel sistema delle quote) devono essere: escluse dal conteggio le settimane accreditate a seguito di versamenti volontari, considerati i contributi accreditati a seguito del riscatto dei corsi di studio, rivalutati per 1,50 i periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età60. 5.5 DECORRENZA DELLA PENSIONE cosiddetta “FINESTRA” (TORNA ALL’INDICE) Per poter ottenere la pensione non è sufficiente aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici illustrati nel capitolo precedente: infatti già la Legge 335 del 1995 ha introdotto il sistema delle "finestre d'uscita", cioè della date in corrispondenza delle quali decorre la pensione. La Legge 122/2010 è intervenuta nuovamente sulle “finestre” di uscita ed ha previsto che dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti conseguono il diritto al trattamento di pensione, sia nel sistema retributivo che in quello contributivo, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. La pensione, quindi, decorre dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento di 12 mesi. Ricordiamo che la pensione decorre dall’apertura della finestra purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 5.6. IL CALCOLO DELLA PENSIONE (TORNA ALL’INDICE) Anche il criterio di calcolo della pensione varia a seconda del regime contributivo o retributivo e misto. 59 60 Vedi tabella nel paragrafo “5.4.3 PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO”. Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3. 29 5.6.1 IL CALCOLO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE) Lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995 Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi: l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento Ciò vuol dire che, qualora la del pensionamento e che risultano dalla sua posizione retribuzione pensionabile non assicurativa; supera il limite di € 42.364, con la retribuzione pensionabile, è data dalla media delle 35 anni di anzianità contributiva retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, la pensione è pari al 70% della opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati retribuzione e con 40 anni è pari ogni anno; all'80%. l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro un limite fissato dalla legge61 per poi decrescere per fasce di importo superiore, fino ad arrivare ad una aliquota di rendimento dello 0,90% annuo. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: Quota A - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti; Quota B - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti. 5.6.2 IL CALCOLO NEL SISTEMA MISTO (TORNA ALL’INDICE) Lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995 In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Ricordiamo che i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 31/12/95, possono optare per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo62 (l’opzione non può essere esercitata da coloro che al 31/12/95 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi). 5.6.3 IL CALCOLO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO (TORNA ALL’INDICE) Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 Il calcolo della pensione è effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Per determinare l’importo della pensione occorre: individuare la retribuzione annua63; calcolare l’ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la retribuzione annua per l’aliquota contributiva (33% per i lavoratori dipendenti); determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno e rivalutando annualmente il risultato ottenuto sulla base del tasso annuo di capitalizzazione calcolato sulla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) determinata dall’ISTAT; 61 Il limite per le pensioni con decorrenza nel 2010 di € 42.364 annui. Attenzione: in tal caso si perde per sempre l’integrazione pensionistica della Cassa di Previdenza per il personale già Sanpaolo. 63 La retribuzione utile per il calcolo del montante è limitata al cosiddetto “tetto contributivo” che viene rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2010 il tetto contributivo è di € 92.147. 62 30 applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni; nel caso in cui l’anzianità contributiva dell’interessato è pari a 40 anni effettivi, con età anagrafica inferiore, si applica il coefficiente corrispondente ai 57 anni. Coefficienti di trasformazione: Età 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Coefficiente 4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 4,940% 5,093% 5,257% 5,432% 5,620% 5.7. LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (TORNA ALL’INDICE) Le pensioni godono di un sistema di aumenti automatici collegati al costo della vita sulla base dell'indice Istat, la cosiddetta perequazione automatica. La variazione dell’indice ISTAT è applicata con diverse fasce percentuali in funzione dello scaglione pensionistico rapportato al trattamento minimo INPS stabilito per l'anno preso in considerazione64: Percentuale dell’indice ISTAT applicata 100% 75% Scaglione di pensione indicizzato non superiore al quintuplo del trattamento minimo INPS superiore al quintuplo del trattamento minimo INPS 5.8. INABILITÀ E INVALIDITÀ (TORNA ALL’INDICE) I lavoratori affetti da infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi, hanno diritto in base alla gravità dell’infermità: alla pensione di inabilità all’assegno di invalidità. Entrambe le prestazioni non sono cumulabili con l’eventuale rendita INAIL 65 concessa per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza con la rendita stessa. 5.8.1 LA PENSIONE DI INABILITÀ (TORNA ALL’INDICE) Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni: infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità. I soggetti che presentano domanda di pensione di inabilità non possono svolgere un'attività lavorativa. La pensione di inabilità non è definitiva e, pertanto, può essere soggetta a revisione. Per il calcolo della pensione, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata - nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40 I pensionati di inabilità anni - dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della possono presentare domanda pensione di inabilità e il compimento dell’età pensionabile (55 anni per le per ottenere l’assegno per donne e 60 anni per gli uomini nel sistema retributivo o misto; 60 anni sia l’assistenza personale e per le donne che per gli uomini nel sistema contributivo). continuativa. 64 65 Il trattamento minimo annuo per il 2010 è di € 5.992,61. L’INAIL è l’istituto che risarcisce gli infortuni sul lavoro con assegno rivedibile o rendita vitalizia. 31 5.8.2 L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ (TORNA ALL’INDICE) Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni: infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo; anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità. L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva e può essere percepito fino ad un massimo di tre anni. E’ rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale e dopo tre riconoscimenti consecutivi (compresa l’iniziale concessione) l'assegno diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare, ma è soggetto alla normativa sul cumulo con redditi da lavoro: l'assegno di invalidità viene quindi ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa. L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile, ma i superstiti possono beneficiare di pensione indiretta se il titolare dell’assegno possedeva i requisiti pensionistici richiesti66. Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. 5.9. LA PENSIONE AI SUPERSTITI (TORNA ALL’INDICE) Il decesso dell'assicurato da diritto ai superstiti di usufruire di una prestazione denominata: pensione di reversibilità in caso di morte del soggetto già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità; pensione indiretta ai superstiti se il lavoratore, deceduto ancora in servizio, aveva maturato 15 anni di anzianità contributiva (780 contributi settimanali) o poteva vantare i requisiti per la pensione di invalidità (5 anni di contributi di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso). Nel regime contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati al momento del decesso del lavoratore, è prevista per i superstiti l'erogazione dell’indennità una tantum. La pensione ai superstiti spetta anche al coniuge: separato consensualmente, separato “con addebito (per colpa)” solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale (come da sentenza di separazione), divorziato solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima del divorzio. I superstiti aventi diritto alla pensione sono: coniuge67, figli minori di 18 anni, studenti di scuola media superiore fino a 21 anni, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, inabili di qualunque età, a carico del deceduto68, nipoti minori (equiparati ai figli), a carico del deceduto, genitori d’età non inferiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto, fratelli celibi inabili e le sorelle nubili inabili, che non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto. I genitori, i fratelli e le sorelle risultano beneficiari solo nell’ipotesi in cui non vi siano, oppure non abbiano 66 Vedi capitolo “5.9 LA PENSIONE AI SUPERSTITI”. Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio e coesistano coniuge superstite e coniuge divorziato, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, avente diritto alla pensione di reversibilità, compete al Tribunale. 68 Cioè, con reddito annuo non superiore al trattamento minimo Inps maggiorato del 30%; per i maggiorenni inabili il reddito annuo non deve essere superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali. 67 32 diritto alla pensione, il coniuge, i figli e i nipoti. Il coniuge ed i figli possono beneficiare congiuntamente della pensione, nella misura pari al 60% al solo coniuge, 80% al coniuge e un figlio, 100% al coniuge e due figli; 70% al solo figlio, 80% ai due figli, 100% ai tre o più figli; 15% per ogni altro familiare. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Se il superstite avente diritto possiede altri redditi, la pensione di reversibilità viene ridotta del: 25% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps69, 40% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo, 50% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo. Indennità una tantum70 Spetta al superstite del lavoratore deceduto che non poteva vantare i requisiti necessari per la concessione della pensione indiretta ai superstiti. L’indennità una tantum è pari all’importo mensile dell’assegno sociale71 moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore del lavoratore deceduto. L’importo dell’indennità deve essere ripartito fra i superstiti beneficiari, in base alle aliquote previste dalla legge. 69 Il trattamento minimo annuo per il 2010 è di € 5.992,61. Per il superstite dell’assicurato che ha iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995. Circolare Inps n. 104 del 16/6/2003. 71 L’assegno sociale annuo per il 2010 è di € 5.349,89. 70 33 SEZIONE 6 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE 6.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE) Se innumerevoli sono stati gli interventi nel settore pubblico, parallelamente, ed in modo egualmente contraddittorio, si è intervenuti nella “previdenza integrativa”. Infatti, dopo il D.Lgs n. 124 del 21/4/93, la norma fondante del secondo pilastro previdenziale che disciplinava in forma organica i fondi pensione, abbiamo avuto la riforma Dini del 1995 che, oltre ad intervenire sulla previdenza pubblica, ha prodotto un primo profondo rivoluzionamento del precedente impianto normativo con interventi sulle norme relative alla gestione dei fondi pensione, sulla permanenza nei fondi stessi e sul regime tributario applicato, e il D.Lgs n. 47 del 18/2/00 che ha istituito le forme pensionistiche individuali, esteso la possibilità di adesione a forme di previdenza complementare alle casalinghe (fondo costituito presso l’Inps) e modificato il regime fiscale dei fondi pensione e dei contratti di assicurazione sulla vita. Successivamente nel 2004, la riforma Maroni, in tema di previdenza integrativa, ha previsto un intervento sul flusso dei finanziamenti (con il conferimento del TFR ai fondi pensione tramite il meccanismo del silenzio/assenso), la ridefinizione della disciplina fiscale applicata e l’equivalenza delle diverse forme previdenziali esistenti. Il D.Lgs 252 del 2005 (Testo Unico sulla previdenza complementare) attuativo della Legge delega n.243/2004, è entrato in vigore a partire dal 1/1/2007 e, allo stato attuale, rappresenta il testo legislativo che disciplina l’intera materia della previdenza complementare. La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare la pensione di base, corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria, con prestazioni pensionistiche aggiuntive al fine di assicurare il mantenimento, anche durante la pensione, del tenore di vita fruito durante il periodo lavorativo. Non esiste un’unica tipologia di fondi pensione. Una prima importante distinzione deriva dal rapporto tra contribuzioni e prestazioni che li classifica in: FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA Il livello dei contributi che i lavoratori e il datore di lavoro si impegnano a versare è fissato dallo statuto o dalle fonti istitutive. Funzionano in base al principio della capitalizzazione individuale. I contributi sono versati su una posizione individuale intestata al lavoratore e sono poi investiti in attività finanziarie. Pertanto la prestazione finale dipende dall’ammontare dei contributi versati e dal rendimento degli investimenti. Questo tipo di fondo pensione è l’unico ammesso dalla normativa italiana per i lavoratori dipendenti. 72 FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA Il livello della prestazione del fondo corrisposta alla maturazione del diritto alla pensione è definito nello statuto. E’ certa l’entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta: l’iscritto e l’azienda potrebbero essere chiamati ad una maggiore contribuzione nel caso in cui il patrimonio del fondo non sia sufficiente a garantire la prestazione definita. Non essendo più previsti dalla normativa italiana, sono fondi già preesistenti alla L. 421/199272. Ad esempio, sono fondi a prestazione definita la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale Sanpaolo e il Fondo Pensione Banco di Napoli Sezione A. 34 Una seconda distinzione deriva dalle modalità istitutive e li classifica in: FONDI PENSIONE COLLETTIVI L'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori (ad esempio azienda, gruppo, settore produttivo). PIANI PENSIONE INDIVIDUALI L'adesione avviene su base individuale, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa, a fondi pensione aperti o piani pensionistici individuali mediante contratti assicurativi. La terza importante classificazione riguarda le fonti istitutive dei fondi pensione e le modalità di adesione: FONDI PENSIONE NEGOZIALI (CONTRATTUALI) O CHIUSI73 Questi fondi sono istituiti in forza di un contratto collettivo di lavoro o altro accordo collettivo stipulati dalle organizzazioni sindacali. Il termine “chiuso” deriva proprio dal fatto che tali fondi sono riservati ai lavoratori di determinate categorie, aziende o aree territoriali. FONDI PENSIONE APERTI Questi fondi sono costituiti su iniziativa unilaterale da parte di intermediari finanziari abilitati, quali banche, Sim, Sgr, compagnie di assicurazione e imprese di investimento comunitarie. A differenza del fondo negoziale, l’ambito dei destinatari non è predefinito. L’adesione al fondo aperto può essere “collettiva” o “individuale”. 6.1.1 DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI (TORNA ALL’INDICE) Una particolare rilevanza, ai fini delle previsioni di legge relativamente alla contribuzione e alle prestazioni, riguarda la distinzione degli aderenti ai fondi pensione, tra: VECCHI ISCRITTI, cioè i soggetti che alla data del 28 aprile 1993 erano iscritti presso una forma di previdenza complementare già istituita alla data di entrata in vigore della L. 421/92 (cosiddetti fondi preesistenti) e che non abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata; NUOVI ISCRITTI, cioè gli aderenti a forme di previdenza complementare posteriormente al 28 aprile 1993. La qualifica di Vecchio o Nuovo iscritto è riportata sul prospetto riepilogativo della posizione individuale che viene inviato agli iscritti ogni anno. In questa pubblicazione, rivolta a lavoratori dipendenti, sono affrontati in particolare gli aspetti generali dei FONDI PENSIONE NEGOZIALI O CHIUSI a contribuzione definita e gestiti secondo il principio della capitalizzazione individuale. Molti degli aspetti trattati risultano comunque comuni alla generalità dei fondi. 6.2 ADESIONE (TORNA ALL’INDICE) L’adesione da parte del lavoratore a un fondo è volontaria. Il lavoratore, se sceglie di aderire, è comunque vincolato all’adesione al fondo pensione contrattuale di riferimento per la propria 73 Perché mi conviene aderire ad un Fondo pensione? Per avere livelli più elevati di copertura previdenziale, per i benefici fiscali sui contributi che verso, per l’utilizzo del contributo aziendale. E perché conviene iscriversi subito? Così inizia a decorrere: il versamento della contribuzione aziendale, il raggiungimento del limite degli 8 anni per l’eventuale anticipo dello zainetto. Spesso viene usato impropriamente il termine “chiuso” per definire i fondi pensione ai quali sono iscritti lavoratori assunti fino ad una determinata data e che quindi andranno progressivamente ad esaurirsi, come ad esempio la Cassa di Previdenza SanPaolo o Cassa di Previdenza Cariparo o Fondo pensioni Cariplo. 35 azienda74. Il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceve la documentazione informativa e la domanda di iscrizione da trasmettere al fondo e può iscriversi in qualsiasi momento. Per i nuovi assunti l'adesione può avvenire anche con il solo conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). E’ comunque prevista la possibilità, dopo due anni di permanenza nel fondo aziendale o di categoria, di trasferire liberamente la posizione individuale a un qualsiasi fondo aperto: tuttavia, all'attualità non è prevista la “portabilità” della contribuzione aziendale e, quindi, il trasferimento della posizione individuale comporta la perdita della contribuzione aziendale prevista dagli accordi stipulati nel Gruppo Intesa Sanpaolo75. 6.3 CONTRIBUZIONE (TORNA ALL’INDICE) I versamenti che confluiscono ai fondi sono distinti in: contribuzione del lavoratore contribuzione dell'azienda conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in quota parte o totale. Le intese collettive e gli statuti stabiliscono il livello e la misura dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore76. A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore iscritto, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse. Una volta che le contribuzioni, compreso il TFR, sono entrate nel fondo pensione, quindi destinate alla realizzazione delle finalità previdenziali, diventano intangibili, cioè non possono essere vincolate né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo: tale salvaguardia cessa nel momento in cui l’iscritto acquisisce il diritto al riscatto del capitale e pertanto, sotto questo punto di vista, è possibile utilizzare la quota accumulata a garanzia di eventuali finanziamenti. La contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è stabilita in misura percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa77. 6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR78 (TORNA ALL’INDICE) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, che decidano di aderire al fondo, è obbligatorio il conferimento dell'intero TFR maturando a decorrere dalla data di iscrizione. Invece, per i nuovi iscritti che abbiano avuto un'occupazione, Il D.Lgs. 252 stabiliva che tutti i presso qualunque datore di lavoro, prima del 28 aprile 1993 è lavoratori già assunti alla data del 31 prevista la facoltà di conferire al fondo pensione tutto o in parte il dicembre 2006 dovevano effettuare la TFR maturando, con l'obbligo di un versamento minimo nelle loro scelta sulla destinazione del TFR misure stabilite dallo statuto o dalle intese collettive. maturando, anche attraverso il Al fine di consentire la formazione di una pensione meccanismo del silenzio-assenso. complementare di importo più significativo, il D.Lgs. 252/2005 Pertanto solo i lavoratori che non ha regolamentato le condizioni e le modalità di conferimento del hanno destinato il TFR, in tutto o in TFR alle forme di previdenza complementare. parte, a forme di previdenza Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, entro 6 mesi complementare possono in qualsiasi dalla data di assunzione qualora non abbia aderito ad alcun fondo momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota destinata. 74 Nel Gruppo Intesa San Paolo, nel tempo, sono intervenuti accordi sindacali che, nel regolamentare la trasformazione di alcuni Fondi già presenti nel Gruppo, hanno previsto la possibilità di optare per l’iscrizione/trasferimento della posizione presso i due maggiori Fondi di Gruppo (Fondo Sanpaolo IMI e FAPA Intesa) individuandoli entrambi come fondi di riferimento. 75 Esistono delle eccezioni riguardo la “portabilità” (esempio: i dipendenti ex Cariparo iscritti a fondi pensione aperti mantengono la contribuzione aziendale anche nel caso d trasferimento della posizione individuale). 76 Vedi schede specifiche dei singoli Fondi pensione. 77 La base retributiva sulla quale calcolare la contribuzione percentuale è stabilita negli statuti o nelle intese collettive. 78 Ha sostituito il vecchio istituto della Liquidazione. Si tratta di un accantonamento commisurato alla retribuzione dell’intera vita lavorativa. Vedi la Sezione “TFR”. 36 pensione, può scegliere79 con riferimento al proprio TFR “maturando”: a) di destinarlo a fondi di previdenza complementare80; b) di mantenerlo presso il datore di lavoro. La legge prevede che in caso di “silenzio” da parte del lavoratore, il TFR venga versato “tacitamente” a forme di previdenza complementare81, in un’apposita linea di investimento garantita. 6.4 GESTIONE (TORNA ALL’INDICE) Il fondo pensione può effettuare una gestione finanziaria con la formula del monocomparto, cioè con la gestione in “monte unico” delle risorse, oppure utilizzando il principio del multicomparto. Attualmente quella più utilizzata dai fondi pensione è la gestione multicomparto, attraverso l’individuazione di diverse linee di investimento con specifiche caratteristiche di ripartizione del portafoglio e livello di rischio degli strumenti finanziari presenti, permettendo in tal modo ad ogni iscritto di scegliere in base alla propria propensione al rischio ed alle esigenze previdenziali personali (distanza temporale dal diritto a pensione, eventuali altre coperture finanziarie/previdenziali, previsione di richiedere l’anticipo della posizione pensionistica). 6.5 PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE) Il fondo garantisce una prestazione correlata a quanto accumulato nella propria posizione individuale, cosiddetto “zainetto”, distinguendo fra prestazioni previdenziali in senso stretto (erogate al raggiungimento del diritto a pensione) e ulteriori possibilità di accesso/disponibilità del capitale accumulato. Per comodità espositiva, è possibile pertanto distinguere fra: prestazioni pensionistiche, prestazioni prima del pensionamento, prestazioni accessorie. 6.5.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (TORNA ALL’INDICE) L’iscritto al momento del pensionamento, con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione, può richiedere: consiste nell’erogazione, in unica soluzione, dell'intera posizione individuale o quota parte di essa definita sulla base della scelta effettuata al momento del pensionamento. La riforma fiscale del D.Lgs. 47/00 ha privilegiato, al momento della pensione, le prestazioni in rendita scoraggiando le erogazioni dell’intero capitale accumulato. Tuttavia viene prevista una disciplina transitoria, mantenendo le differenze tra vecchi e nuovi iscritti: - i vecchi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 100% dell’ammontare maturato (ma con la perdita di alcuni benefici fiscali; vedi “Regime fiscale delle prestazioni”); - i nuovi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 50% dell’ammontare maturato. La differenza è erogata come rendita, salvo che la rendita derivante dalla conversione della posizione non risulti particolarmente esigua82: in tal caso è possibile richiedere l’intera prestazione in capitale. PRESTAZIONE IN CAPITALE: 79 Con specifico modulo TFR2 da inviare all'azienda. Il TFR viene versato al fondo pensione di riferimento dell’azienda o ad altri fondi pensione eventualmente indicati dal lavoratore. Con tale richiesta viene versato al fondo pensione solo il TFR senza alcuna contribuzione da parte del lavoratore e dell’Azienda. 81 La legge prevede che il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti; in assenza di ciò il TFR viene versato al Fondo INPS. In base quindi alle norme di legge e agli accordi sottoscritti nel Gruppo, il TFR di lavoratori “silenti” viene versato al fondo pensione di riferimento dell’azienda (ad es. in Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Group Services viene versato al FAPA). 82 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale – senza considerare le anticipazioni già percepite sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale annuo per il 2011 è di € 5.424,90). Ad esempio, l' iscritto/a 80 37 PRESTAZIONE IN RENDITA: TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE: nel rispetto dei limiti Il legislatore ha voluto rafforzare la finalità massimi fissati dalla legge per la prestazione in che hanno i Fondi, cioè di assicurare il capitale, è facoltà dell'iscritto determinare al mantenimento, anche durante la pensione, del momento del pensionamento la quota di tenore di vita fruito durante il periodo posizione individuale da convertire in rendita. La lavorativo. La rendita vitalizia è lo strumento quota così determinata viene convertita in una che meglio svolge questa funzione contro il rendita vitalizia, che è calcolata con criteri rischio di vivere più a lungo rispetto alle assicurativi e pertanto è basata, oltre che risorse disponibili. sull’ammontare della posizione individuale, sulla Per questo motivo il legislatore ha previsto la speranza di vita dell’iscritto al momento del perdita di alcuni benefici fiscali per quelle pensionamento (ricavata dalle tavole prestazioni che non hanno una finalità demografiche di mortalità in base al sesso e previdenziali (in tal modo sono stati eliminati all’età). gli “alibi” fiscali a strumenti che sono La rendita è rivalutata annualmente. semplici forme di risparmio finanziario). Può essere reversibile a favore di beneficiari indicati dall’iscritto: in tal caso, l’importo erogato sarà calcolato sulla percentuale scelta di reversibilità ed anche sulla speranza di vita del beneficiario indicato. La prestazione è, di norma, erogata tramite una Compagnia d’assicurazione convenzionata con il fondo o direttamente dai fondi pensione autorizzati dalla Covip. ad altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. l’iscritto può decidere di mantenere la posizione presso il fondo pensione, con versamento di eventuale contribuzione volontaria. Per effettuare questa scelta è sufficiente un anno di contribuzione al fondo pensione. 6.5.2 PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO (TORNA ALL’INDICE) In generale, dal momento in cui si aderisce e fino al momento della prestazione per pensionamento, non è possibile chiedere l’erogazione totale o parziale della propria posizione, tranne per alcune fattispecie regolamentate dalla legge di seguito riportate. 6.5.2.1 Anticipazione (TORNA ALL’INDICE) L’iscritto può chiedere l’anticipazione della propria posizione individuale nei seguenti casi: in qualsiasi momento, per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalla struttura sanitaria pubblica per sé, coniuge o figli, nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato; dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensioni83, per: - acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato; - ulteriori esigenze dell'iscritto nel limite massimo del 30% dell'importo accumulato. In questo caso, il Perché queste limitazioni per l’anticipazione? L’anticipazione non può essere considerata una prestazione previdenziale. E’ stata introdotta nella legge per alcune necessità prima supportate dall’anticipo del TFR in quanto i nuovi iscritti di prima occupazione successiva al 28/4/1993 hanno l’obbligo di versare l’intero TFR nel fondo pensione. che al momento del pensionamento ha 60 anni di età può ritirare il 100% in capitale se il montante finale è inferiore a circa € 60.000/65.000 se uomo e a € 70.000/75.000 se donna (dati puramente indicativi, in quanto si modificano in base alle convenzioni con le compagnie di assicurazione che erogano la rendita, oltre ovviamente alle tavole demografiche rispetto all’aspettativa di vita). 83 Ai fini degli 8 anni sono validi anche periodi di contribuzione presso fondi precedenti, purché la relativa posizione non sia stata “riscattata”. 38 fondo non richiede alcuna motivazione e non occorre presentare documentazione a supporto. Sono da ricondurre in tale ambito le anticipazioni per le spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali, aspettativa non retribuita per malattia del bambino e congedi formativi84. L’anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la stessa motivazione. In ogni caso, non è possibile superare il limite del 75% degli importi accumulati. Le modalità per richiedere le anticipazioni sono definite negli Statuti o in appositi Regolamenti. Gli iscritti hanno comunque la possibilità, in un momento successivo, di reintegrare la propria posizione previdenziale per l’importo anticipato. 6.5.2.2 Trasferimento (TORNA ALL’INDICE) Il trasferimento della posizione individuale è consentito: Sono un “vecchio” iscritto e cambio lavoro. in caso di cambiamento del rapporto di lavoro Cosa succede? (in alternativa al riscatto o al mantenimento Se trasferisco la posizione individuale a un della posizione presso il fondo): quando altro fondo, mantengo la qualifica di vecchio l’iscritto cambia lavoro, può trasferire la propria iscritto. posizione individuale presso il fondo pensioni Se invece riscatto il capitale, perdo la negoziale legato alla nuova occupazione o qualifica di vecchio iscritto, e se decido di presso un fondo pensione aperto; aderire successivamente all’eventuale Fondo per libera scelta del lavoratore anche in costanza costituito presso la nuova azienda (o a un di rapporto di lavoro, dopo una permanenza altro Fondo) sarò un “nuovo” iscritto. minima nel fondo di due anni: tuttavia, all'attualità non è prevista la “portabilità” della contribuzione aziendale e, quindi, il trasferimento della posizione individuale comporta la perdita della contribuzione aziendale prevista dagli accordi stipulati nel Gruppo Intesa Sanpaolo85. 6.5.2.3 Riscatto della posizione maturata (TORNA ALL’INDICE) Il riscatto, cioè la liquidazione di tutto il montante accumulato nella posizione individuale, è possibile in tutti i casi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica. RISCATTO PARZIALE (50% della posizione individuale maturata): nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, nonché in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. Rientra in questa casistica l’accesso al Fondo di Solidarietà: in tal caso l'iscritto può riscattare il 50% della posizione maturata, senza alcuna penalizzazione fiscale (viene considerata come la prestazione pensionistica); se viene riscattato l’intero capitale maturato, sul restante 50% viene applicata la tassazione prevista per il riscatto “per cause diverse”. RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ PERMANENTE: nei casi di invalidità permanente con cessazione dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è però ammesso nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (in questo caso l’iscritto può accedere alla normale prestazione pensionistica in rendita e/o capitale come illustrato nei paragrafi precedenti-Dlgs252/2005 art. 11, c 4). RISCATTO IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO: in caso di morte dell’iscritto prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione. Il riscatto dell’intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi86 ovvero ai 84 L. 53/00, art. 7. Vedi nota 74. 86 Sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 85 39 diversi beneficiari indicati dall’iscritto87. La Covip ha chiarito che il diritto al riscatto compete agli eredi solo in mancanza di una diversa volontà dell’iscritto di designare altri beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di disposizioni del lavoratore o di eredi, la posizione resta acquisita dal fondo pensioni. RISCATTO TOTALE PER CAUSE DIVERSE: si intendono tutte le causali, diverse da quelle precedentemente esposte, che determinano la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensionistico stesso. Possono quindi riscattare l'intera posizione i lavoratori che si dimettono, che sono ceduti ad altre società per cessione di ramo d’azienda, nonché il personale esodato (per la quota di riscatto superiore al 50% del capitale maturato). Il questi casi vi è la perdita di alcuni benefici fiscali sull’erogazione del capitale riscattato. La legge penalizza dal punto di vista fiscale i lavoratori che, quando cambiano lavoro, riscattano la propria posizione individuale anziché trasferirla ad altro fondo pensione: la giustificazione è che i benefici fiscali sono riservati al solo utilizzo previdenziale delle somme accantonate. Ricordiamo che è possibile trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione o mantenerla presso il fondo anche senza versare eventuale contribuzione volontaria. 6.5.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE (TORNA ALL’INDICE) I fondi pensione possono offrire la copertura degli eventi di invalidità totale permanente e di morte dell’iscritto, mediante convenzione assicurativa. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati88 in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale. 6.6 DISCIPLINA FISCALE (TORNA ALL’INDICE) La partecipazione alle forme pensionistiche complementari consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. Vi sono tre momenti in cui il risparmio previdenziale è soggetto ad imposizione fiscale e, conseguentemente, tre momenti in cui si possono prevedere delle agevolazioni e delle esenzioni: quando si versano i contributi, quando maturano i rendimenti della gestione finanziaria, quando vengono erogate le prestazioni. La normativa fiscale italiana prevede che ai tre momenti rilevanti ai fini della tassazione si possa applicare il seguente schema: ETT = Esenzione dei contributi + Tassazione dei rendimenti + Tassazione delle prestazioni. 6.6.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI (TORNA ALL’INDICE) I contributi che il lavoratore versa nel fondo sono oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF nel limite massimo di € 5.164,5789. 87 La designazione dei beneficiari deve avvenire con apposita comunicazione prevista nei vari fondi pensione. L’iscritto in qualsiasi momento può revocare, modificare o integrare la designazione di beneficiari. 88 Essendo una prestazione accessoria del fondo segue la “vita” complessiva della posizione individuale. Pertanto, i beneficiari designati sono necessariamente gli stessi indicati per il riscatto in caso di morte dell’iscritto. 89 Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In particolare è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, fino a un ammontare pari alla differenza tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a € 2.582,29 l’anno. In sostanza, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a € 7.746,86. 40 Ai fini del computo del limite di deducibilità si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali; occorre considerare, pertanto: i contributi versati dall'azienda, compreso l’eventuale versamento derivante dall'esercizio dell'opzione sul buono pasto; eventuali versamenti in piani previdenziali individuali, quali ad esempio le polizze vita sottoscritte a partire dall’1/1/2001; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. Il TFR versato al fondo pensione, invece, non concorre al raggiungimento del limite di deducibilità. Nel caso vengano versati contributi superiori al limite di € 5.164,57, la parte eccedente non sarà deducibile e di conseguenza verrà assoggettata ad imposizione fiscale progressiva (scaglioni IRPEF); quando il lavoratore andrà in pensione, la prestazione in capitale o rendita corrispondente a questi contributi non Qual è il vantaggio fiscale in busta paga? sarà più tassata90. La deducibilità dei contributi è riconosciuta direttamente dal datore di lavoro: ciò si traduce in una riduzione della I contributi a carico del datore di lavoro base imponibile e quindi in una riduzione dell’IRPEF. Il costituiscono costo del lavoro e pertanto sono risparmio sarà pari alle imposte che non verranno pagate interamente deducibili per l’azienda ai fini della in busta paga: ad esempio, per un lavoratore che versa determinazione del reddito d’impresa. Sono alla previdenza complementare contributi pari a € 100 ed assoggettati al solo contributo di solidarietà del è tassato, per il suo reddito, con aliquota marginale Irpef 10%, versato all’Inps, che è a carico del 38%, il costo effettivamente sostenuto sarà di € 62, dell’azienda. con un risparmio fiscale di € 38. 6.6.2 REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI (TORNA ALL’INDICE) I Fondi Pensione, dal punto di vista di beneficiari di rendite finanziarie, sono considerati soggetti “lordisti”, e pertanto, di norma, vengono loro riconosciuti i rendimenti finanziari al lordo della normale imposta sostitutiva gravante su tali redditi. Al risultato finanziario netto maturato annualmente dal fondo pensione, dal 1/1/2001 è applicata un’imposta sostitutiva dell'11% a titolo definitivo, anziché la nuova imposta ordinaria del 20% (o ancora del 12,50% sugli interessi relativi a titoli di stato o piani di finanziamento particolari) applicata sulle rendite finanziarie a partire dal 1° gennaio 2012. Ovviamente sulle rendite finanziarie che sono escluse dalla tassazione di favore precedentemente illustrata (ad esempio interessi provenienti da c/c costituiti all’estero o interessi di obbligazioni emesse da soggetti residenti esteri con scadenza inferiore ai 18 mesi) è applicata la nuova aliquota unica del 20%. 6.6.3 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI (TORNA ALL’INDICE) La tassazione delle prestazioni prevista per i fondi pensione è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria prevista per le pensioni INPS. L'ultima riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2007,la previdenza complementare: come appare evidente nelle successive tabelle, le aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote IRPEF ordinarie ed inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR. Sono applicati regimi fiscali diversi alle prestazioni in rendita rispetto a quelle in capitale, con differenti tassazioni per le prestazioni dei Vecchi Iscritti e dei Nuovi Iscritti. Inoltre, l’entrata in vigore dapprima del D.Lgs. 47/2000 e successivamente del D.Lgs. 252/2005 ha comportato tre differenti regimi fiscali (cosiddetto pro rata) per le somme maturate nei distinti periodi, e più precisamente: dalla data di iscrizione al 31/12/2000 dal 1/1/2001 al 31/12/2006 dal 1/1/2007. 90 A tal fine, i lavoratori che hanno avuto una parte di contributi esclusi dalla deduzione fiscale devono inviare al fondo pensioni, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, un’autocertificazione per escludere l’ammontare relativo da una doppia tassazione al momento dell’erogazione della prestazione (e comunque sempre possibile comunicare al Fondo gli eventuali contributi che hanno superato il limite di deducibilità in un particolare anno, purché ciò avvenga prima della chiusura della propria iscrizione). 41 Si premette innanzitutto che le somme da tassare per le prestazioni che prevedono l’erogazione di un capitale: sono incrementate dall'importo lordo delle eventuali anticipazioni già percepite, sono imputate, fino a capienza a partire dai montanti più risalenti nel tempo, e quindi ai differenti regimi fiscali, fino a giungere al regime più recente. Nelle pagine seguenti gli schemi riepilogativi dei regimi fiscali 42 REGIME FISCALE VECCHI ISCRITTI: Montante maturato fino al 31/12/2000 Montante maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 Montante maturato dal 1/1/2007 Ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 15%, riducibile fino al 9%91, sul montante maturato, dedotti i rendimenti (già tassati all’11%) ed eventuali contributi già tassati (in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). La rivalutazione della rendita generata da questo montante è tassata al 12,50% Prestazione in rendita Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) su un imponibile pari all’87,50% del montante maturato. Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sul montante maturato, dedotti i rendimenti (già tassati all’11%) ed eventuali contributi già tassati (in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). La rivalutazione della rendita generata da questo montante è tassata al 12,50% Prestazione in capitale fino al 100% Tassazione separata con aliquota TFR92 sul montante maturato dedotti i contributi versati dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua e i rendimenti ottenuti nel periodo, che sono tassati con aliquota “finanziaria” del 12,50%. Tassazione separata con “aliquota interna”93, calcolata con le stesse modalità del TFR, sul montante maturato dal 1/1/2001 fino al momento del pensionamento dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Qualora l'importo liquidato fosse superiore ad un terzo del montante maturato, vengono ritassati con “aliquota interna” anche i rendimenti già tassati, salvo il caso in cui la conversione del montante maturato dal 1/1/2001 produca una rendita esigua94. Tuttavia all’iscritto è attribuita la facoltà di optare al momento del pensionamento per l’applicazione del regime fiscale vigente per i Nuovi Iscritti. Il montante 2001/2006 è tassato con aliquota interna al netto dei rendimenti prodotti. Il montante dal 1/1/2007 è tassato al 15% (con applicazione della prevista riduzione %) con verifica rispetto al superamento del 50% della rendita prodotta dai 2/3 del montante considerato: conviene pertanto esercitare l'opzione solo nel momento in cui la conversione del montante maturato dal 1/1/2007 produca una rendita esigua95. Prestazione in capitale fino al 50% Tassazione separata con aliquota TFR sul montante maturato dedotti i contributi versati dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua e i rendimenti ottenuti nel Tassazione separata con “aliquota interna” sul montante maturato dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. 91 Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Anche in questo caso deve L’aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni. 92 A titolo puramente indicativo, l’aliquota TFR è 25%-28%. Vedi capitolo “7.3 TRATTAMENTO FISCALE TFR”. 93 Il calcolo per determinare l’aliquota interna è il seguente: si divide l’importo da tassare per il numero degli anni di contribuzione e si moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi l’ammontare dell’imposta per il reddito di riferimento si ottiene l’aliquota interna. A titolo puramente indicativo, l’aliquota interna è 27%-32%. 94 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 del montante stesso sia inferiore al 50% dell’assegno sociale. Il criterio è simile ma non identico a quello utilizzato dal 1/1/2007, in quanto in questo caso il montante di riferimento è tutto quello maturato dal 1/1/2001. 95 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale – senza considerare le anticipazioni già percepite sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale annuo per il 2011 è di € 5.424,90). Ad esempio, l'iscritto/a che al momento del pensionamento ha 60 anni di età può ritirare il 100% in capitale se il montante finale è inferiore a circa € 60.000/65.000 se uomo e a € 70.000/75.000 se donna (dati puramente indicativi, in quanto si modificano in base alle convenzioni con le compagnie di assicurazione che erogano la rendita, oltre ovviamente alle tavole demografiche rispetto all’aspettativa di vita). In caso contrario, l’opzione comporta l’obbligo di richiedere la prestazione in capitale solo fino al 50%. 43 periodo, che sono tassati con aliquota “finanziaria” del 12,50%. essere esercitata l’opzione x l’adesione alla fiscalità prevista dall’art. 11 del Dlgs 252/05 Anticipazioni per spese sanitarie Tassazione separata con “aliquota interna” sul montante maturato dedotti i contributi versati dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo fino al 31/12/2000) e i rendimenti ed eventuali contributi già tassati relativi al periodo 2001/2006 Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Anticipazioni per acquisto / ristrutturazione casa e per ulteriori esigenze Tassazione separata con “aliquota interna” sul montante maturato dedotti i contributi versati dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo fino al 31/12/2000) e i rendimenti ed eventuali contributi già tassati relativi al periodo 2001/2006 Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 23%, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Trasferimenti Nessuna tassazione Riscatto totale per invalidità, morte dell'iscritto, riscatto parziale per mobilità Stessa tassazione della prestazione in capitale. Stessa tassazione della prestazione in capitale. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Riscatto per cause diverse Stessa tassazione della prestazione in capitale. Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sul montante maturato, dedotti i rendimenti e gli eventuali contributi già tassati. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 23% sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. REGIME FISCALE NUOVI ISCRITTI Montante maturato fino al 31/12/2000 Montante maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 Montante maturato dal 1/1/2007 Prestazione in rendita (50% o quota superiore in base alla scelta dell’iscritto) Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) su un imponibile pari all’87,50% della quota percentuale di montante destinata alla rendita. Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sulla quota decisa, dedotti i rendimenti (già tassati all’11%) ed eventuali contributi già tassati (in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). La rivalutazione della rendita generata da questo montante è tassata al 12,50% Ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 15%, riducibile fino al 9%96, sulla quota decisa, dedotti i rendimenti (già tassati all’11%) ed eventuali contributi già tassati (in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). La rivalutazione della rendita generata da questo montante è tassata al 12,50% Prestazione in capitale (fino al 50%, salvo che la conversione del Tassazione separata con “aliquota interna”98, calcolata con le stesse modalità del TFR, sulla quota decisa, dedotti i Tassazione separata con “aliquota interna” sulla quota decisa dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, sulla quota decisa dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. 96 L’aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni. 44 montante produca contributi versati Il calcolo dell’imposta una rendita dall’iscritto fino al 4% avviene con la metodologia esigua97) della retribuzione usata per il calcolo annua. dell’aliquota sul TFR Sul montante, qualora dovuta, si applica anche una franchigia TFR pari ad € 309,87 Anticipazioni per Stessa tassazione della prestazione in capitale. spese sanitarie Stessa tassazione della prestazione in capitale. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Anticipazioni per Stessa tassazione della prestazione in capitale. acquisto /ristrutturazione casa e per ulteriori esigenze Stessa tassazione della prestazione in capitale. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 23%, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Trasferimenti Nessuna tassazione Riscatto totale per invalidità, morte dell'iscritto, riscatto parziale per mobilità Stessa tassazione della prestazione in capitale. Stessa tassazione della prestazione in capitale. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. Riscatto per cause diverse Stessa tassazione della prestazione in capitale. Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sul montante maturato, dedotti i rendimenti. Tassazione d’imposta a titolo definitivo del 23% sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati. 98 Il calcolo per determinare l’aliquota interna è il seguente: l’importo da tassare si divide per il numero degli anni di contribuzione e si moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi l’ammontare dell’imposta per il reddito di riferimento si ottiene l’aliquota interna. 97 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale – senza considerare le anticipazioni già percepite sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’importo dell’assegno sociale annuo per il il 2011 è di € 5.424,90). Ad esempio, l'iscritto/a che al momento del pensionamento ha 60 anni di età può ritirare il 100% in capitale se il montante finale è inferiore a circa € 60.000/65.000 se uomo e a € 70.000/75.000 se donna (dati puramente indicativi, in quanto si modificano in base alle convenzioni con le compagnie di assicurazione che erogano la rendita, oltre ovviamente alle tavole demografiche rispetto all’aspettativa di vita). 45 6.7 SCHEDE RIASSUNTIVE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (TORNA ALL’INDICE) I numerosi interventi legislativi in materia di previdenza e le varie riorganizzazioni e ristrutturazioni del Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno reso necessaria una continua contrattazione sindacale. All’attualità il sistema di previdenza complementare e integrativa nel nostro Gruppo risulta composto da diversi fondi pensione, oltre alla presenza anche di Fondi Aperti di previdenza complementare. In questa guida abbiamo cercato di sintetizzare le norme relative ai principali fondi presenti: CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SANPAOLO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO - FAPA FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO Poiché sono fondi a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, nelle schede non verranno riportate le prestazioni già illustrate nel capitolo 6.5, in quanto tutti gli statuti si sono adeguati alle normative di legge. Abbiamo comunque illustrato in una scheda anche la Cassa di Previdenza per il Personale San Paolo, che ricordiamo è un fondo a prestazione definita, dato il numero ancora elevato di iscritti. 46 6.7.1 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO (TORNA ALL’INDICE) La Cassa di Previdenza del Personale CARIPARO, già Ente Morale riconosciuto con regio decreto il 23 dicembre 1937, ha operato come ente esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria fino al 31/12/1990. Dal 1° gennaio 1991 opera come fondo integrativo dell’INPS e dal 30/6/1998 la Cassa di Previdenza è un fondo “a contribuzione definita” gestito con il sistema della “capitalizzazione individuale”. La Cassa di Previdenza è suddivisa in tre sezioni separate aventi proprio esclusivo patrimonio: due sezioni, denominate rispettivamente “Pensionati Fondo” e “Pensionati Fip”, sono a prestazioni definite ed erogano trattamenti integrativi dell’INPS ai pensionati alla data del 30 giugno 1998; una sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale è destinata ai dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza alla data del 31/12/1990 e in servizio alla data del 30 giugno 1998. In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione a contribuzione definita. ISCRITTI Sono iscritti i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo assunti entro il 31/12/199099 e in servizio alla data del 30/6/1998. ADESIONE L’adesione alla Cassa di Previdenza era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell’INPS. CONTRIBUZIONE Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR. Contribuzione dell’azienda: 5,202%. Contribuzione del lavoratore: contributo minimo pari allo 0,612 % e massimo pari al 14%. La scelta del lavoratore può essere modificata annualmente, entro il mese di ottobre con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo, indicando numeri percentuali interi. Conferimento del TFR: ricordiamo che il D.Lgs. 252/2005 stabiliva che tutti i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 dovevano effettuare la loro scelta sulla destinazione del TFR maturando, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo i lavoratori che non hanno destinato il TFR, in tutto o in parte, possono in qualsiasi momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota destinata. Altri versamenti La posizione individuale viene anche alimentata da: eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto100; contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a carico degli iscritti al FIA101. GESTIONE PATRIMONIALE La Sezione è strutturata secondo una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in “monte unico", e con una linea garantita destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR. 99 Il personale assunto dopo il 1/1/1991 poteva iscriversi ai seguenti Fondi Aperti: INA A CONTRIBUTI DEFINITI, PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, PREVIRAS FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA, UNIPOL PREVIDENZA, EPTAFUND EUGANEO PREVIDENZA (destinato al personale ex Banca Agricola di Cerea). Per la contribuzione a carico dell’azienda, del lavoratore e il conferimento del TFR vedi la scheda del Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi (CariVeneto). 100 Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa”. 101 Vedi paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”. 47 INFORMATIVA Indirizzo: Sito Intranet: Cassa di Previdenza Cariparo Via Trieste, 57/59 35121 Padova Tel. 0496539675-1-2 Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Cassa di Previdenza Cariparo 48 6.7.2 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SAN PAOLO (TORNA ALL’INDICE) La Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituita in base alla Legge n. 55/1958, ha operato come ente esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria erogando la pensione di base per i dipendenti del San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, fino al 31/12/1990. Dal 1° gennaio 1991, e in particolare dopo la Legge 449/1997, la Cassa di Previdenza opera come fondo integrativo dell'INPS, mediante prestazioni pensionistiche che unite all'assegno previdenziale di base consentono il raggiungimento di un determinato livello economico. È prevista una garanzia solidale dell'azienda nei confronti degli impegni previdenziali della Cassa. La Cassa di Previdenza è quindi un fondo a prestazione definita. ISCRITTI Sono iscritti i dipendenti dell'ex San Paolo di Torino assunti entro il 31/12/1990102. ADESIONE L'adesione alla Cassa di Previdenza era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell'INPS. CONTRIBUZIONE Si tratta di una contribuzione quasi simbolica: lo scopo degli accordi sindacali è stato di mantenere il rapporto 1 a 4 tra la contribuzione del dipendente e quella dell'azienda, stabilito dal vecchio Statuto, nel caso di aumenti contributivi futuri. Di fatto, è con il proprio patrimonio accumulato che la Cassa eroga la prestazione integrativa. Le percentuali di contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione pensionabile ai fini della Cassa di Previdenza (tutte le voci fisse di retribuzione). Contribuzione dell'azienda: 0,04% Contribuzione del lavoratore: 0,01% Conferimento del TFR: non è previsto, essendo la Cassa un fondo a prestazione definita. Il personale iscritto alla Cassa di Previdenza è iscritto anche al Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi. PRESTAZIONI Essendo un fondo a prestazione definita, la Cassa di Previdenza prevede l'erogazione di una prestazione integrativa della pensione INPS nella misura stabilita dallo Statuto della Cassa. Diritto alla pensione I requisiti necessari per usufruire dell'assegno integrativo sono: il conseguimento del diritto ad una pensione INPS (di vecchiaia, anzianità o di invalidità/inabilità) calcolata con il sistema retributivo o misto, un minimo di 10 anni di contribuzione effettiva alla Cassa di Previdenza. Calcolo della pensione L'assegno della Cassa di Previdenza è, come già detto, integrativo alla pensione erogata dall'INPS. L'ammontare della prestazione della Cassa è tale da permettere al lavoratore collocato a riposo di ricevere una pensione complessiva (INPS + Cassa) pari al 2,25% della retribuzione annua lorda103 per ogni anno di contribuzione valido ai fini Cassa Previdenza. La pensione può raggiungere al massimo il 90% della retribuzione annua pensionabile, con 40 anni di contribuzione validi. 102 103 Il personale iscritto alla Cassa di Previdenza è iscritto anche al Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo IMI. Vedi scheda relativa. La retribuzione pensionabile ai fini della Cassa di Previdenza sono tutte le voci fisse di retribuzione. 49 La retribuzione annua pensionabile è calcolata partendo dall'ultima mensilità ricevuta (voci fisse) prima del collocamento a riposo, ragguagliata ad anno (cioè moltiplicata per 13 mensilità). Gli anni di contribuzione validi ai fini Cassa comprendono quelli di effettiva contribuzione, il periodo riscattato del corso legale di laurea, i periodi di lavoro svolto al di fuori del Sanpaolo ricongiunti alla Cassa dall'INPS, i periodi coperti da contributi figurativi. La frazione di anno in corso al momento del pensionamento viene considerata come anno intero se raggiunge almeno i 6 mesi, se invece è inferiore non viene considerata. I periodi di lavoro a part time sono considerati pro-quota, vale a dire nella percentuale tra orario di lavoro a part time e a tempo pieno, ai soli fini del 2,25%. Qualora il personale sia a part time al momento del pensionamento, la retribuzione presa a base del calcolo è quella che riceverebbe se lavorasse a tempo pieno. La pensione viene erogata dall'azienda, la quale si rivarrà sia nei confronti dell'INPS sia nei confronti della Cassa di Previdenza. Prestazione per i lavoratori che si dimettono La Cassa eroga una prestazione detta “differita” agli iscritti che si dimettono e che hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva nella Cassa stessa. Solo al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia INPS (la riforma “Monti-Fornero” ha introdotto nuovi limiti anagrafici, diversi per donne e uomini, per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia- si rinvia allo specifico paragrafo relativo alla “Previdenza Generale”), la Cassa liquiderà all'interessato una prestazione integrativa pari alla differenza tra quanto erogato dall'INPS per lo stesso periodo ed una pensione figurativa della Cassa di Previdenza calcolata nella misura del 2%, per ogni anno contributivo, della retribuzione pensionabile dell'ultimo mese di servizio rivalutata nel tempo in base agli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva. Prestazione per i lavoratori nel caso di cessione di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo In questo caso, al momento del pensionamento (per vecchiaia, anzianità o invalidità/inabilità), la Cassa liquiderà all'interessato una prestazione integrativa, sulla base degli anni di iscrizione alla Cassa stessa, pari alla differenza tra quanto erogato dall'INPS per lo stesso periodo ed una pensione figurativa della Cassa di Previdenza calcolata nella misura del 2,25%, per ogni anno contributivo, della retribuzione pensionabile dell'ultimo mese di servizio rivalutata nel tempo in base agli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva. Prestazioni di invalidità/inabilità, prestazioni per i superstiti, rivalutazione della pensione Si applicano le stesse norme dell'INPS anche sulla prestazione integrativa della Cassa di Previdenza. GESTIONE PATRIMONIALE Poiché il patrimonio è indiviso, viene effettuata una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in “monte unico”. INFORMATIVA Indirizzo: Sito Intranet: Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale San Paolo Corso Turati, 12 10128 Torino Tel. 011555.3322-2522-2065 Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Cassa Previdenza Integrativa San Paolo. 50 6.7.3 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli, ente fondazionale costituito il 30 luglio 2001, è ripartito in due separate sezioni: Sezione A, polo di aggregazione di forme di previdenza complementare a prestazione definita operanti nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, per dare continuità all’erogazione dei trattamenti già dovuti dai regimi integrativi pregressi (alla data sono appartenenti alla Sezione A dipendenti e pensionati delle seguenti platee: Banco di Napoli, ex IMI, ex Banca Nazionale delle Comunicazioni, Banca Popolare dell’Adriatico, Cassa di Risparmio di Bologna, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Firenze). Sezione B, in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale (alla data sono iscritti alla Sezione B i dipendenti delle seguenti platee: Banco di Napoli, Banca Popolare dell’Adriatico, Cassa di Risparmio di Bologna). In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione B. ISCRITTI Destinatari della Sezione B sono i dipendenti dell’ex Banco di Napoli in servizio alla data del 31/12/2002. Sono iscritti inoltre i dipendenti Carisbo e Banca Popolare dell’Adriatico già iscritti alla Sezione A prestazione definita, per effetto degli specifici accordi sindacali, e che hanno esercitato l’opzione per il trasferimento alla Sezione B del relativo importo capitalizzato. Ai sensi delle disposizioni di legge e degli accordi intervenuti in tema di conferimento del TFR, sono stati iscritti alla Sezione B tutti i dipendenti che al momento della scelta (dal 1° gennaio al 30 giugno 2007) erano assegnati alla rete Banco di Napoli e non avevano espresso l’opzione di destinazione del TFR104. ADESIONE L’adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento. Possono aderire gli iscritti alla Sezione A, che esercitano l’opzione prevista dagli accordi. CONTRIBUZIONE Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR. Contribuzione dell’azienda: 3,50% 105 Contribuzione del lavoratore: non vi è obbligo di contribuzione. Tutti gli iscritti possono determinarne e variarne la percentuale entro il 15 novembre di ogni anno, con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo. Conferimento del TFR: - Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% - Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: minimo 10%, con facoltà di versare 30%, 50%, 70%, 100%. Altri versamenti La posizione individuale viene anche alimentata da: eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto106; ulteriore contributo aziendale pari allo 0,50% dell’imponibile TFR, che attualmente viene parzialmente utilizzato a copertura della polizza sanitaria. Alla scadenza dell’attuale polizza e con il passaggio alle 104 Conferimento “tacito” del TFR. Vedi paragrafo “6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR”. Per i Dirigenti e i Quadri Direttivi 3° e 4° livello retributivo, già in servizio al 31/12/90, la contribuzione aziendale è pari al 3,70%. 106 Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa”. 105 51 prestazioni dirette del Fondo Sanitario Integrativo, sarà confermato al Fondo di Previdenza l’intero versamento dello 0,50%; eventuali ulteriori versamenti una tantum a titolo di contribuzione volontaria del lavoratore per l’anno in corso. PRESTAZIONI ACCESSORIE Gli iscritti ex Banco di Napoli ed ex Carisbo beneficiano di una copertura assicurativa contro il rischio morte, i cui oneri sono a carico delle rispettive aziende107. Grazie a tale copertura assicurativa, gli eredi o i beneficiari designati avranno diritto alla corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale, che è determinato annualmente in relazione all’età dell’iscritto, attualmente pari a: fino a 34 anni € 93.000 da 35 a 49 anni € 55.000 da 50 a 65 anni € 35.000. Gli iscritti possono aumentare il capitale assicurato con sottoscrizione di una polizza integrativa, con oneri a proprio carico. GESTIONE Il Fondo Pensione è gestito finanziariamente con la formula del “multicomparto”, con la valorizzazione mensile delle quote. Il personale ha la possibilità di scegliere su due comparti: base e garantito. La scelta può essere modificata, nel rispetto del periodo minimo di un anno, scegliendo una delle quattro finestre previste per lo switch: entro il 15 febbraio, 15 maggio, 16 agosto, 15 novembre. INFORMAZIONI Indirizzo: Sito Internet: Sito Intranet: Service: Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli Via Toledo 177 80134 Napoli Tel. 0817913889 www.fondopensionebancodinapoli.it Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo di Previdenza Banco di Napoli Servizi Previdenziali www.servprev.it 108 Call center 0688291306 107 Per questa prestazione accessoria, le aziende Banco di Napoli e Carisbo versano al Fondo di previdenza un contributo aggiuntivo di circa € 370.000. 108 Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale. 52 6.7.4 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO – FAPA (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo - FAPA - è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto il 9/7/1992. ISCRITTI Destinatari del Fondo, con adesione volontaria, sono i dipendenti a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato delle seguenti società: Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Group Services, Intesa Sanpaolo Private Banking, CR Firenze109, Banca di Credito Sardo, Banca di Trento e Bolzano, Banca Imi, BIIS, Banca Prossima, CR Viterbo, Intesa Formazione, Intesa Previdenza, Leasint, Mediocredito Italiano, Mediofactoring, Sirefid, CR Terni e Narni. Possono inoltre iscriversi i lavoratori con contratto di inserimento e i Tempi Determinati con contratto di durata pari o superiore a 9 mesi110 delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo. ADESIONE L’adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento. Tuttavia, se il lavoratore si iscrive entro 30 giorni dal superamento del periodo di prova, può far decorrere la propria adesione dalla data di assunzione. Sono iscritti i lavoratori tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi delle disposizioni di legge111. CONTRIBUZIONE I livelli di contribuzione al FAPA sono stabiliti per ogni singola azienda attraverso appositi accordi aziendali sottoscritti tra le OO.SS. e le aziende. Di seguito riportiamo la contribuzione relativa alle nuove adesioni. La contribuzione dell’azienda per gli altri lavoratori è diversificata per fasce di lavoratori in base ai vari accordi sottoscritti nel tempo112: la percentuale è comunque indicata nel proprio prospetto individuale del Fondo Pensioni, reperibile anche sul sito, o facilmente desumibile dalla busta paga. Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR. Contribuzione dell’azienda: 2%. Il diritto al versamento della contribuzione aziendale matura soltanto se, a sua volta, l’iscritto contribuirà al FAPA. E’ possibile decidere di versare esclusivamente il TFR: in tal caso non si beneficerà del contributo dell’azienda. Per i Tempi Determinati non è prevista alcuna contribuzione aziendale. Specificità: per il personale CR Firenze e CARIT la contribuzione è pari al 3%. Contribuzione del lavoratore: da minimo 2%113 sino al 14%. La scelta può essere variata entro il 30 novembre di ogni anno con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo, indicando numeri 109 L’accordo del 4/2/2010 in CR Firenze prevede per i neoassunti la possibilità di aderire al FAPA o al Fondo Sanpaolo Imi. Per i TD però non è prevista alcuna contribuzione aziendale. 111 Vedi paragrafo “6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR”. 112 Riportiamo le aliquote di massima previste per fasce di lavoratori: ex COMIT iscritti ante 28/4/93: 7,75% (imponibile INPS) ex IBI: aliquote crescenti in base sia all’anzianità di servizio che di età, con possibilità di arrivare fino al 14,75% (imponibile INPS) ex BAV iscritti ante 28/4/93: 4,30% (contribuzione minima del lavoratore 2,35%) ex BAV iscritti dal 28/4/93: 3% ex Banca CIS iscritti ante 31/12/96: 5% Mediocredito iscritti ante 31/7/2006: 4% CR Firenze assunti ante 31/12/90: 3,25% CR Firenze assunti tra 1/1/91 e 28/4/93: 3,30% CARIT già iscritti ante 28/4/93: 4,50% (imponibile INPS) CARIT assunti tra 14/1/91 e 28/4/93: 3% (imponibile INPS) 113 Gli assunti presso il Polo di Back Office di L’Aquila, Lecce, Potenza e cassaintegrati assunti nel Polo di Torino possono iscriversi con facoltà di non effettuare alcun versamento oppure di corrisponderete la stessa percentuale versata dall’azienda: solo per questi colleghi, anche nel caso che non versino nulla, l’iscrizione al fondo comporta il versamento della contribuzione aziendale. 110 53 percentuali interi. Specificità: - per il personale CR Firenze la contribuzione minima è pari allo 0,50% con la possibilità di aumentarla anche di mezzi punti percentuali, - per il personale CARIT la contribuzione minima è pari allo 0,50%. Conferimento del TFR: - Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% - Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: minimo 35%, con facoltà di versare 50%, 75%, 100%. Altri versamenti La posizione individuale viene anche alimentata da: eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto114; contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a carico degli iscritti alle Casse Intesa, Sanpaolo e FIA115. PRESTAZIONI ACCESSORIE Gli iscritti hanno la possibilità di attivare un’assicurazione contro il rischio morte o, in alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale. I capitali assicurati e i costi annui, che sono totalmente a carico dell’iscritto, variano in dipendenza dell’età. Il capitale assicurato è massimo nelle fasce d’età in cui gli eventuali figli sono distanti dall’indipendenza economica e diminuisce al crescere del grado di sicurezza offerto dal progredire del piano di accumulo della posizione individuale nel fondo pensioni. Riportiamo alcuni esempi: età Capitale assicurato 25 40 50 60 € 61.500 122.750 102.250 61.250 Rischio morte Costo annuo M Costo annuo F € 27,06 € 8 83,47 44,19 164,62 92,03 279,30 135,36 Rischio morte e invalidità Costo annuo M Costo annuo F € 34,44 € 15,99 105,57 67,51 245,40 176,89 471,63 342,39 GESTIONE Il FAPA è gestito finanziariamente con la formula del multicomparto, con la valorizzazione giornaliera delle quote. Il personale ha la possibilità di scegliere il comparto o i comparti tra 5 comparti: Linea Monetaria, Linea Assicurativa, Linea TFR+, Linea Mista 30, Linea Bilanciata. La scelta può essere modificata, nel rispetto del periodo minimo di un anno116, in ogni momento. COSTI A CARICO DELL’ISCRITTO Nel FAPA sono previste alcune commissioni amministrative a carico dell’iscritto: € 8,50 annue per la gestione amministrativa, € 30 in caso di anticipazioni “per ulteriori esigenze”, € 15 in caso di switch disposto con modulo cartaceo. 114 Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa”. 115 Vedi paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”. 116 Al momento della conferma dell’adesione, l’iscritto può modificare il comparto prescelto in sede di adesione in deroga al periodo minimo di 12 mesi. 54 INFORMATIVA Indirizzo: Sito Intranet: Service: 117 Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo Piazza Ferrari 10 20121 Milano Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo FAPA Intesa Previdenza117 www.intesasanpaoloprevidenza.it Call center 02890403.52 – 53 – 54 Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale. 55 6.7.5 FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto il 7/11/1998, con l’obiettivo di regolamentare in modo organico l’assetto della previdenza complementare già presente al Sanpaolo dal 1982. ISCRITTI Destinatari del Fondo, con adesione volontaria, sono i dipendenti delle società ex Gruppo Sanpaolo indicate nello schema successivo: risultano comunque potenzialmente destinatari del Fondo tutti i dipendenti di Intesa Sanpaolo o di società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (art. 5 dello Statuto). Sono iscritti i lavoratori tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi delle disposizioni di legge118. ADESIONE L’adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento. CONTRIBUZIONE Riportiamo le contribuzioni relative alle nuove adesioni. La contribuzione dell’azienda per gli altri lavoratori è diversificata per fasce di lavoratori in base ai vari accordi sottoscritti nel tempo119: la percentuale è comunque indicata nel proprio prospetto individuale del Fondo Pensioni, reperibile anche sul sito, o facilmente desumibile dalla busta paga. Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR. Aziende ▪ contribuzione dell’azienda Intesa Sanpaolo (personale ex 3,50% Sanpaolo in servizio al 31/12/06) ▪ Banca dell’Adriatico ▪ Banco di Napoli ▪ CariFVG ▪ Carive ▪ Carisbo ▪ Compagnia di San Paolo ▪ Eurizon Capital Sgr Leasint 2,00% CariVeneto ▪ Lavoratori assunti dal 28/4/1993: 3,50% ▪ Lavoratori assunti dal 1/1/1991 al 28/4/1993: 4% Banca CR Firenze122 3% contribuzione del lavoratore conferimento del TFR da 0% sino al 14%120 ▪ Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% È possibile non ▪ Lavoratori di prima occupazione versare nulla 121 alla data del 28/4/1993: minimo indicando 0% . 25%, con facoltà di versare 50%, La scelta può essere 75%, 100%. variata entro il 30 novembre di ogni anno, decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo. da minimo 2% sino al 14% da minimo 0,50% sino al 14% 118 ▪ Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% ▪ Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: facoltà di versare il 100% ▪ Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% Vedi paragrafo “6.3.1 CONFERIMENTO DEL TFR”. Le percentuali contributive anche per fasce di lavoratori sono comunque indicative, in quanto si è modificata nel tempo anche la base imponibile (ora è l’imponibile TFR per tutti gli iscritti) e ciò ha comportato il conseguente riproporzionamento delle aliquote. Riportiamo le aliquote di massima previste: ex Sanpaolo assunti dal 1/1/91 al 7/11/98, ex BNC/CREDIOP assunti dal 28/4/93: 7,575% ex BNC assunti ante 28/4/93: 7,20% ex BPL/BL con meno di 15 anni al 1/1/93: 7,075% ex CARIGO assunti ante 28/4/93: 6% ex CRUP assunti ante 28/4/93: aliquote crescenti in base all’anzianità di servizio con minimo 4% CR Firenze assunti ante 31/12/90: 3,25% CR Firenze assunti tra 1/1/91 e 28/4/93: 3,30%. 120 Vanno indicate percentuali rappresentate da numeri interi, senza frazioni decimali: ad esempio 1% o 2%, ecc. 121 Anche se il lavoratore non versa nulla, l’iscrizione comporta comunque il versamento della contribuzione aziendale. 122 Vedi l’accordo del 4/2/2010 in CR Firenze che prevede per i neoassunti la possibilità di aderire al Fondo Sanpaolo Imi o al FAPA. 119 56 Fideuram 3,50% da 0% sino al 14% ▪ ▪ 1,50% da 0% sino al 14% Moneta Neos Finance ▪ Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: minimo 25%, con facoltà di versare 50%, 75%, 100%. ▪ Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% ▪ Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: quota minima del 2% dell’imponibile TFR, elevabile al 40%, 50%, 60%, 70% e 100% del TFR. ▪ Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100% ▪ Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: minimo 25%, con facoltà di versare 50%, 75%, 100%. Altri versamenti La posizione individuale viene anche alimentata da: eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto123, contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a carico degli iscritti alle Casse Intesa, Sanpaolo e FIA124, eventuali ulteriori versamenti una tantum a titolo di contribuzione volontaria del lavoratore per l’anno in corso. PRESTAZIONI ACCESSORIE Gli iscritti hanno la possibilità di attivare un’assicurazione contro il rischio morte o, in alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente beneficiando della deducibilità dal reddito dei premi versati. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale. È possibile scegliere tra due massimali assicurabili, pari a € 100.000 o € 150.000. I costi annui, che sono totalmente a carico dell’iscritto, variano in dipendenza dell’età. Riportiamo alcuni esempi: età Capitale assicurato 25 40 50 60 € 100.000 - 150.000 100.000 - 150.000 100.000 - 150.000 100.000 - 150.000 Rischio morte Costo annuo M Costo annuo F € 44 - 66 € 13 - 19,50 68 - 102 36 - 54 161 - 241,50 90 - 135 456 - 684 221 - 331,50 Rischio morte e invalidità Costo annuo M Costo annuo F € 56 - 84 € 26 - 39 86 - 129 55 - 82,50 240 - 360 173 - 259,50 770 - 1.155 559 - 838,50 GESTIONE Il Fondo Pensioni è gestito finanziariamente con la formula del multicomparto, con la valorizzazione mensile delle quote. Il personale ha la possibilità di scegliere il comparto o i comparti (massimo due) tra 7 comparti: difensivo, prudenziale, equilibrato, aggressivo, etico, garantito, monetario125. La scelta può essere modificata, nel rispetto del periodo minimo di un anno, in una delle quattro finestre previste per lo switch: febbraio, maggio, agosto, novembre. 123 Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa”. 124 Vedi paragrafo “1.2.3 RECUPERO DELLA MAGGIORE CONTRIBUZIONE”. 125 Nel 2012 il Fondo attiverà per tutti gli Iscritti anche una linea “assicurativa” analoga a quella già in essere per i dipendenti Fideuram, sottoscritta con Eurizon. 57 ISCRIZIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO In attuazione delle previsioni dell’art. 5, terzo comma, dello Statuto, dal 1° gennaio 2012, gli Iscritti possono costituire presso il Fondo una posizione previdenziale direttamente a nome di un familiare fiscalmente a carico. Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale : il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (non è necessario il requisito della convivenza); i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati (non è necessario il requisito della convivenza); altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall’Iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato; a condizione che i soggetti agli alinea precedenti non dispongano di un reddito complessivo annuo superiore, attualmente, a € 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal punto di vista fiscale, l’Iscritto di riferimento (cioè l’iscritto al Fondo che attiva una posizione a favore del familiare “a carico”) potrà dedurre, nel limite del tetto di 5.164,57 euro, gli importi versati a favore del soggetto a carico o, nel caso di superamento del limite predetto (somma dei contributi versati sulla propria posizione individuale più quelli versati a favore del familiare a carico), dovrà comunicare al Fondo l’ammontare in supero per beneficiare dell’esenzione dall’assoggettamento ad imposizione fiscale al momento della prestazione previdenziale di tali importi. Nella fase iniziale il versamento - di importo liberamente determinato dall’iscritto di riferimento e/o dal familiare se maggiorenne - sarà effettuabile con bonifico e compilazione del modulo di versamento dei contributi volontari (al momento dell’iscrizione è obbligatorio un versamento minimo non inferiore a 100 €). Sono allo studio modalità diverse di versamento. La posizione attivata è autonoma rispetto a quella dell’iscritto e di riferimento e pertanto destinataria di tutte le previsioni statutarie (es. anticipazioni, switch, trasferimento, etc) In caso di perdita dello status di familiare a carico o in caso di uscita dal fondo dell’iscritto di riferimento il titolare della posizione previdenziale potrà optare per a) il suo mantenimento presso il Fondo, b) per il trasferimento presso altra previdenza integrativa o c) riscattare la posizione stessa: in quest’ultimo caso, fermo restando i benefici fiscali avuti in sede di versamento, l’ammontare (trattandosi di somme costituitesi dopo il 2006) sarà assoggettato alla tassazione prevista in capo ai “nuovi iscritti” per riscatto ricompreso nelle “cause diverse” (23%). INFORMATIVA Indirizzo: Sito Internet: Sito Intranet: Service: 126 Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi Corso Turati 12 10128 Torino Tel. 0115550004 www.fondopensionisanpaoloimi.it Persona – Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo Pensioni Sanpaolo Imi Servizi Previdenziali (al sito del service si accede tramite quello del Fondo) www.servprev.it126 Call center 0688291302 Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale. 58 6.7.6 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO (TORNA ALL’INDICE) Il Fondo Pensioni Cariplo, in attuazione delle previsioni di legge e a seguito di accordi negoziali fra le OO.SS. e l’azienda, si è trasformato dal 1° maggio 2001 da fondo integrativo a prestazioni definite in fondo a regime complementare misto con la costituzione di due Sezioni: Sezione 1 a prestazione definita eroga trattamenti sostitutivi e integrativi dell’INPS ai pensionati già alle dipendenze della Cariplo, o agli eventuali eredi; Sezione 2 a contribuzione definita è dedicata ai dipendenti in servizio. In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione 2. ISCRITTI Sono iscritti alla Sezione 2 i dipendenti Cariplo in servizio alla data del 27 aprile 1993 (con esclusione del Personale proveniente dall’Istituto Bancario Italiano, che non abbia richiesto l’iscrizione medesima ai sensi dell’accordo collettivo aziendale 30 luglio 1992). ADESIONE L’adesione al Fondo era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell’INPS. CONTRIBUZIONE Le percentuali di contribuzione sono calcolate sull’imponibile INPS. Contribuzione dell’azienda: 4%. Contribuzione del lavoratore: contributo minimo pari allo 0,50% e massimo pari al 4%. La scelta può essere variata ogni anno127 con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo. L’iscritto può anche sospendere la contribuzione a proprio carico, ma con conseguente sospensione del versamento della contribuzione aziendale. Conferimento del TFR: ricordiamo che il D.Lgs. 252/2005 stabiliva che tutti i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 dovevano effettuare la loro scelta sulla destinazione del TFR maturando, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo i lavoratori che non hanno destinato il TFR, in tutto o in parte, possono in qualsiasi momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota destinata. Altri versamenti La posizione individuale viene anche alimentata da: eventuale versamento derivante dall’opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto128. PRESTAZIONI ACCESSORIE Gli iscritti beneficiano di una copertura assicurativa sia contro il rischio morte o invalidità permanente che per sopravvenuto stato di non autosufficienza dell’iscritto, i cui oneri sono a carico dell’azienda129. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l’iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell’iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale. Il capitale assicurato in caso di morte o invalidità permanente è decrescente in base agli anni interi di anzianità lavorativa dell’iscritto, poiché diminuisce al crescere del grado di sicurezza offerto dal progredire del piano di accumulo della posizione individuale nel fondo pensioni. 127 Viene emanata apposita comunicazione del Fondo con la scadenza per effettuare la variazione. Vedi policy aziendale “Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa”. 129 Per questa prestazione accessoria, l’Azienda versa al Fondo Pensioni un contributo aggiuntivo dello 0,30% dell’imponibile TFR. 128 59 Riportiamo alcuni esempi: 7 anni di anzianità € 126.500 15 anni di anzianità € 64.923 25 anni di anzianità € 18.986 35 anni di anzianità € 4.397. Invece la rendita annua garantita all’iscritto in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza è di € 6.000, pagabile in rate mensili. GESTIONE PATRIMONIALE La Sezione 2 è strutturata secondo una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in “monte unico", e con una linea garantita destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR. Coloro che hanno conferito tacitamente il TFR al Fondo Pensioni possono chiedere, entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza il 1° gennaio dell’anno successivo, di trasferire il TFR maturando o anche l’intera posizione dal comparto garantito al generale patrimonio della Sezione. INFORMATIVA Indirizzo: Sito Internet: Service: 130 Fondo Pensioni per il Personale Cariplo Via Brera 10 20121 Milano Tel. 028796.7405 - 7406 www.fondopensionicariplo.it Previnet Spa130 www.intesasanpaoloprevidenza.it Attraverso una password personalizzata, è possibile monitorare la propria posizione individuale. 60 SEZIONE 7 – TFR 7.1 NOZIONI GENERALI (TORNA ALL’INDICE) La legge 297/82 ha trasformato il vecchio istituto della Liquidazione nel Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Si tratta di un vero e proprio accantonamento commisurato all’andamento della retribuzione dell’intera vita lavorativa, che l’azienda è obbligata ad erogare al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (tranne il caso in cui il TFR viene utilizzato ai fini della previdenza complementare). La legge rende possibile tra l’altro, a certe condizioni e per determinati motivi, l’anticipo del TFR al lavoratore durante la vita lavorativa. L’accantonamento del TFR si calcola dividendo la propria retribuzione, di norma le voci con carattere di corresponsione continuativa131, per 13,5 (equivalente al 7,41% della retribuzione lorda) e togliendo la contribuzione previdenziale pari allo 0,50% dell’imponibile INPS (per questo motivo, ancorché non corretto in quanto gli imponibili ai fini TFR e INPS possono essere diversi, si usa dire che la quota accantonata è di fatto pari al 6,91%). La quota annuale è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Sono accantonate anche le quote, equivalenti alla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto se in servizio regolare, per i seguenti periodi di assenza per: infortunio e malattia (compresa l’eventuale aspettativa non retribuita al termine del periodo di comporto); congedo maternità/paternità e congedi parentali. Il TFR è rivalutato annualmente per legge, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT rispetto al mese di dicembre precedente. Dal 1/1/2001 la rivalutazione annua viene tassata con l’aliquota dell’11% relativa all’imposta sostitutiva e, pertanto, questa quota non è più tassata al momento dell’erogazione del TFR132. L’ammontare del TFR accantonato, sia l’importo lordo che netto, è riportato sul foglio retribuzioni. 7.2 TFR E FONDI PENSIONE (TORNA ALL’INDICE) Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il D.Lgs. 252/2005 ha regolamentato a partire dal gennaio 2007 le condizioni e le modalità di conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, entro 6 mesi dalla data di assunzione qualora non abbia aderito ad alcun fondo pensione, può scegliere133 con riferimento al proprio TFR “maturando”: a) di destinarlo a fondi di previdenza complementare; b) di mantenerlo presso il datore di lavoro. La legge prevede che in caso di “silenzio” da parte del lavoratore, il TFR venga versato “tacitamente” a fondi pensione, in un’apposita linea di investimento garantita. Vedi paragrafo 6.3.1 Conferimento del TFR 131 Sono considerate tutte le voci di retribuzione “fisse”, comprese le indennità di rischio e di direzione, mentre sono escluse le voci con carattere saltuario (straordinari, diarie, sistema incentivante, premio aziendale). 132 Per questo motivo, nella busta paga, la rivalutazione netta dal 1/1/2001 viene aggiornata annualmente con lo stipendio di febbraio. 133 Con specifico modulo TFR2 da inviare all'azienda . 61 7.3 TRATTAMENTO FISCALE (TORNA ALL’INDICE) Il TFR accantonato presso l’azienda ha un trattamento fiscale specifico134, trattenuto al momento dell’erogazione. In primo luogo viene determinata la base imponibile (considerando sia l’accantonamento maturato che le quote versate in fondi di previdenza complementare e le anticipazioni già erogate) nel seguente modo: per il TFR maturato fino al 31/12/2000, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento ridotto della deduzione spettante fino a quella data, pari a € 309,87 per ogni anno; per il TFR maturato dal 1/1/2001, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento, con esclusione delle rivalutazioni annue in quanto già assoggettate all’imposta sostitutiva dell’11%. Per determinare l’aliquota da applicare al TFR si procedere poi: a dividere la base imponibile per il numero di anni e frazione di anno di lavoro e si moltiplica il risultato per 12, ottenendo in questo modo il reddito di riferimento; a calcolare l’imposta applicando al reddito di riferimento le aliquote degli scaglioni IRPEF vigenti; a dividere quindi l’imposta per il reddito di riferimento ottenendo così l’aliquota da applicare al TFR. Gli Uffici Finanziari dell’Erario provvederanno successivamente135 alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti all’erogazione, solamente per la parte di TFR maturata successivamente all’1/1/01. 7.4 ANTICIPO SUL TFR (TORNA ALL’INDICE) Il personale che abbia maturato 8 anni di servizio136 può richiedere un anticipo137 sul TFR. L’importo massimo erogabile non può superare il 70% dell’importo lordo complessivamente maturato a titolo di TFR ed è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla legge per il TFR. L’importo netto anticipato non può superare comunque le spese effettivamente sostenute. Le domande verranno accolte, in base all’ordine cronologico di presentazione, fino al massimo del 10% degli aventi diritto, cioè dei colleghi con 8 anni di servizio, e comunque entro il 4% di tutti i dipendenti a tempo indeterminato (i numeri sono riferiti alle singole banche/società del Gruppo). Le eventuali domande in supero di tale plafond verranno accolte nell’ambito del limite dell’anno successivo; verranno comunque accolte le domande presentate per spese sanitarie e per acquisto prima casa per sé o per figli in caso di sfratto esecutivo. Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando siano certi i presupposti di diritto, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione finale. La richiesta dell’anticipo del TFR può essere ripetuta più volte nel corso della vita lavorativa, anche per le stesse motivazioni; l’unica differenziazione riguarda la richiesta per l’acquisto della prima casa di abitazione che può essere reiterata solo decorsi 5 anni dall’istanza precedente. 7.4.1 CAUSALI PREVISTE PER L’ANTICIPO TFR (TORNA ALL’INDICE) Le causali previste per l’anticipazione del TFR sono: Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, coniuge o convivente, figli e altri familiari nei cui confronti il dipendente stesso sia tenuto agli obblighi alimentari. L’anticipazione è pari all’importo delle fatture al netto di eventuali rimborsi del Fondo Sanitario e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare. Acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé o figli maggiorenni, acquisto box o posto auto pertinenziale, acquisto e/o ristrutturazione della seconda casa destinata a residenza saltuaria. La concessione dell’anticipo del TFR a fronte di interventi immobiliari può essere reiterata decorsi 5 anni dall’istanza precedente. L’anticipazione è pari all’importo indicato sull’atto notarile (stipulato da non 134 D.Lgs. 47 del 18/2/00. Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (D.L. 223/2006). 136 Ai fini degli 8 anni sono considerati anche i periodi di assenza per malattia e infortunio, compresa l’aspettativa non retribuita per malattia fruita al termine del periodo di comporto, per congedo di maternità e congedo parentale. 137 L. 297/82 e Circolare aziendale n. 144 del 15/2/10 e Policy relativa di gennaio 2010. 135 62 più di sei mesi dalla richiesta), comprendendo le spese notarili, al netto di eventuali mutui e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare. Riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi. Decurtazione/estinzione del mutuo per acquisto prima casa per sé o per i figli, a condizione che non sia stato richiesto a suo tempo l’anticipo del TFR. Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali (compresi i periodi retribuiti al 30%138) e per aspettativa non retribuita per maternità. L’importo anticipabile è pari all’ammontare della retribuzione non corrisposta durante l’assenza, dei contributi previdenziali per l’eventuale riscatto dei periodi di assenza, delle ulteriori spese debitamente documentate. Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi di formazione. Spese legali Spese funerarie Ripianamento dello scoperto di c/c Acquisto dell’autovettura per il dipendente o per familiare portatore di handicap. L’anticipazione viene concessa solo per automobili con le modifiche tecniche necessarie per l’utilizzo da parte di persona con handicap. 7.5 EREDITABILITÀ IN CASO DI DECESSO (TORNA ALL’INDICE) In caso di morte del dipendente il TFR deve essere corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado139. La legge prescrive che, se non c’è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione deve essere fatta "secondo il bisogno di ciascuno". Anche in un contenzioso giudiziario, il giudice decide in questi termini. In mancanza delle persone sopraindicate si seguono le norme della successione legittima e le eventuali indicazioni testamentarie dell’interessato. 138 139 In questo caso l’anticipo corrisponde alla differenza retributiva, pari al 70%. I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso (es: madre e figlia: 1° grado, nonno e nipote: 2° grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1° grado non c’è (i fratelli sono di 2° grado, i nipoti ex fratre di 3°). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo. 63 SEZIONE 8 – ULTERIORI PROVVIDENZE PER IL PERSONALE 8.1 PROVVIDENZA ANNUALE PER HANDICAP (TORNA ALL’INDICE) Al coniuge e a ciascun figlio, o persona ad esso equiparata, portatori di handicap e a carico del dipendente viene corrisposto un assegno annuale di € 2.300 lordi140. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno a fronte di presentazione di specifica richiesta. La provvidenza spetta anche agli esodati che sono nel fondo esuberi fino al 30 giugno dell'anno di riferimento. Familiari a carico per i quali spetta la provvidenza Sono il coniuge e/o figli o equiparati portatori di handicap grave, che sono a carico141 del dipendente. Per “figli equiparati” si intende: figli adottivi e affiliati, fratelli, sorelle, nipoti e minori affidati per legge a condizione che si trovino in situazione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, orfani di entrambi i genitori senza diritto a pensione per i superstiti, orfano di padre senza diritto a pensione per i superstiti a condizione che la madre non fruisca dell'assegno per il nucleo familiare, colui che abbia genitori che, a causa di infermità o problemi fisici o mentali, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro (per “genitori” si intendono quelli del soggetto – cioè “figlio equiparato” - a favore del quale viene chiesta la provvidenza). Documentazione medica che attesti l’handicap grave Lo stato di gravità del familiare per il quale si chiede la provvidenza può essere documentato dalla certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L. 104/92 oppure da certificati medici, purché rilasciati da strutture pubbliche, dai quali risulti una invalidità civile totale e permanente al 100%, lo stato di cieco assoluto ovvero lo stato di sordomutismo. Presentazione della richiesta I lavoratori interessati dovranno presentare domanda entro il 30 aprile utilizzando l’apposita procedura on line142. Contestualmente all’invio della richiesta on line, dovranno allegare al frontespizio stampato dalla procedura la documentazione cartacea di attestazione dell’handicap. Esclusivamente in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura on line (es. personale lungo assente o privo di accesso all’intranet) potrà essere utilizzato il modulo di richiesta cartaceo. . 140 Accordo tra OO.SS. e Intesa Sanpaolo del 30/01/08 (e date successive nelle altre aziende del Gruppo) e policy aziendale “Regole in materia di provvidenze economiche a favore di parenti portatori di handicap grave”. 141 Ai fini della provvidenza per handicap, i familiari sono considerati a carico secondo il criterio seguito per gli assegni familiari: per il 2012, se non hanno redditi mensili superiori a € 676,75. 142 Tramite procedura on line su Intranet in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente - Richiesta Provvidenze Economiche per Handicap Grave. 64 8.2 ASSEGNI DI STUDIO PER IL PERSONALE143 (TORNA ALL’INDICE) Al personale che consegue, dopo l’assunzione, una laurea inerente alle discipline di giurisprudenza, lettere e materie letterarie, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, filosofia, sociologia, lingue estere, scienze economiche e bancarie, spettano i seguenti assegni di studio: Premio di laurea (vecchio ordinamento) € 221,57 Premio di laurea breve € 136,35 Premio di laurea magistrale € 85,22 La corresponsione dell’assegno di studio è subordinata alla presentazione, entro 12 mesi144 dalla data di conseguimento della laurea, di apposita richiesta con allegato l’attestato del titolo di studio conseguito. I premi di laurea ai dipendenti, differentemente dagli assegni di studio erogati pei i figli, sono soggetti a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef. 8.3 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI (TORNA ALL’INDICE) Gli assegni di studio sono erogati a favore dei figli145 del personale in servizio146, anche se a totale carico del coniuge, purché in questo caso non beneficino di analoghe provvidenze. Spettano ai figli studenti fino a 21 anni di età e ai figli universitari fino a 26 anni di età147, o senza limiti di età se inabili. Gli assegni di studio sono riconosciuti per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi previsto. Gli importi erogati sono netti, in quanto esenti da trattenute previdenziali e fiscali148; solo nel caso di mancata presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta per la frequenza di asili nido o scuole materne, la provvidenza verrà assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali. Le provvidenze aziendali per i figli spettano ai dipendenti con un reddito individuale annuo149 fino a € 60.000 lordi. Al personale con reddito individuale annuo superiore a € 60.000 lordi vengono riconosciuti solamente gli assegni di studio per i figli previsti dal CCNL. Dipendenti con reddito individuale annuo fino a € 60.000 lordi - Importi degli assegni150: Asilo nido € 120,00 annui Scuola materna € 120,00 annui Borsa di studio di € 150,00 Scuola elementare erogata alla conclusione della scuola elementare Scuole medie inferiori € 74,89 annui Borsa di studio di € 150,00 Scuole medie inferiori erogata alla conclusione della scuola media inferiore Scuole medie superiori € 105,87 annui + € 51,65 annui se la scuola frequentata è in comune diverso dalla residenza Scuole medie inferiori Premio di diploma di € 200,00 erogato alla conclusione della scuola media superiore 143 CCNL, art. 55. 144 È una disposizione aziendale. Ai fini dell’assegno di studio, i figli sono considerati a carico secondo il criterio seguito per gli assegni familiari: per il 2012, se non hanno redditi mensili superiori a € 676,75. 146 Il personale cessato dal servizio può fare richiesta degli assegni di studio per i figli purché al momento della maturazione del diritto, cioè al momento del superamento dell’anno scolastico, era ancora in servizio. 147 I limiti di età non devono essere superati al momento del completamento dell’anno scolastico, non importa se sono superati al momento dell’effettiva erogazione dell’assegno. Il solo premio di laurea può essere richiesto anche se il figlio laureato ha più di 26 anni di età. 148 L. 335 del 8/8/95 (riforma del sistema pensionistico). 149 Per reddito individuale (e non del nucleo familiare) si intende la retribuzione annua lorda dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di assegno di studio; l’importo è rilevabile nel CUD parte C casella “imponibile previdenziale”. 150 Accordo tra OO.SS. e Intesa Sanpaolo del 30/01/08 (e date successive nelle altre aziende del Gruppo). 145 65 Università: iscrizione Università € 116,20, che verrà decurtato dal successivo assegno spettante per l’anno accademico € 216,91 (se conseguiti almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico) aumentato a € 245,00 se acquisiti tutti i crediti formativi + € 77,47 se l’università frequentata è in comune diverso dalla residenza Premio di laurea € 150,00 (c.d. laurea breve) Premio di laurea € 500,00 magistrale ridotto a € 350,00 qualora già percepito il premio per laurea breve Il premio di laurea viene riconosciuto se la stessa viene conseguita con pieni voti legali151. Dipendenti con reddito individuale annuo superiore a € 60.000 lordi - Importi degli assegni152: Scuole medie inferiori € 74,89 annui € 105,87 annui + € 51,65 annui se la scuola frequentata è in comune diverso Scuole medie superiori dalla residenza € 116,20, che verrà decurtato dal successivo assegno spettante Università: iscrizione per l’anno accademico € 216,91 (se conseguiti almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico) + Università € 77,47 se l’università frequentata è in comune diverso dalla residenza L’erogazione delle provvidenze di studio avviene nel mese di: ottobre successivo all’anno scolastico di riferimento per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori; novembre successivo all’anno scolastico di riferimento per le provvidenze relative all’asilo nido e scuola materna; dicembre dell’anno di iscrizione per gli studenti universitari iscritti al primo anno di corso; marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento per gli studenti universitari. Le modalità di richiesta e le relative scadenze sono illustrate nella policy aziendale153. Tipo di assegno di studio Asilo nido Scuola materna Scuola elementare Scuole medie inferiori Scuole medie inferiori Scuole medie superiori Scuole medie inferiori Università: iscrizione Università Scadenza ultima per la domanda: 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 30 NOVEMBRE 28 FEBBRAIO Erogazione nello stipendio di: NOVEMBRE NOVEMBRE OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE DICEMBRE MARZO Il premio di laurea deve essere richiesto154 entro 2 mesi dalla data di conseguimento della laurea, allegando la certificazione del titolo di studio conseguito con indicazione della data e del punteggio di laurea. L’erogazione avverrà alla prima scadenza successiva (marzo, ottobre, dicembre), ma non prima del pagamento dell’assegno relativo all’anno accademico di riferimento se spettante. Il premio di laurea può essere richiesto anche se il figlio laureato ha più di 26 anni, se non è a carico e se è fuori corso 151 Con punteggio uguale o superiore a 99/110 o 90/100. CCNL, art. 56. 153 “Regole per l’erogazione delle provvidenze per studio a favore dei figli dei lavoratori di Intesa Sanpaolo e Banche Rete”. Le richieste vanno inoltrate tramite apposita procedura “Richiesta assegni di studio” disponibile su Intranet in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente. 154 Tramite procedura on line su Intranet in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente. Per quanto riguarda i premi di laurea, la procedura on line resta aperta tutto l’anno. 152 66 8.4 FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE Vedi l’apposita guida (click qui) 67