Newsletter 1_2012 - Crowe Horwath International
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Newsletter 1_2012 - Crowe Horwath International
Newsletter n. 1 - 2012 Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Sommario Decreto liberalizzazioni 2 La composizione delle crisi da sovraindebitamento 2 Tassazione delle attività finanziarie scudate e dei capitali detenuti all’estero 3 Modifiche in materie IVA introdotte dalla Legge Comunitaria 3 Newsletter Legale - Fiscale n. 1 - 2012 Decreto liberalizzazioni Il 24 gennaio è stato emanato un decreto legge contenente “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” c.d. “decreto liberalizzazioni”. Le novità introdotte, pur essendo già parzialmente in vigore, non sono definitive in quanto il provvedimento è ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge. Di seguito, elenchiamo alcune delle principali novità. Innanzi tutto, il decreto prevede una riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, misura che va ad aggiungersi a quelle già introdotte con la manovra di agosto 2011. Al fine di attuare la “liberalizzazione delle attività economiche”, è disposta l’abrogazione delle le norme che prevedono, per l'avvio di un'attività economica: limiti numerici; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e società; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; h) relative a rapporti di gruppo e di controllo. Da sottolineare un aspetto riguarda le spese di giustizia: il contributo unificato, che è tenuta a versare la parte che agisce in giudizio, è quadruplicato rispetto alla cifra che sarebbe dovuta sulla base del valore della domanda. autorizzazioni; licenze; nulla osta; o, in generale, preventivi atti di assenso dell'amministrazione, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario. Spetterà al Governo adottare, entro il 31 dicembre 2012, uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate. Dovrà essere sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione, le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. Altra importante novità riguarda le “sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale” alle quali ora è altresì assegnata, in relazione alle società per azioni e in accomandita per azioni, la competenza esclusiva per le cause: a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; Sempre in tema di società, il decreto in esame ha introdotto nell’ordinamento una nuova tipologia: la Società semplificata a responsabilità limitata. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e il capitale sociale non può essere inferiore ad un euro, integralmente versato. Quando il singolo socio perde il requisito d'età, l’assemblea può deliberare la trasformazione della società. In caso contrario, il socio è escluso di diritto. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, l'assemblea deve deliberare la trasformazione della società, in caso contrario la società si scioglie. Infine, si segnala che il provvedimento ha innovato la materia dei servizi professionali modificando in particolare le disposizioni applicabili alla determinazione del compenso spettante al professionista. Da un lato, sono abrogate le tariffe delle professioni. Per quanto riguarda la determinazione del compenso da parte del giudice, ad esempio in caso di controversia con il cliente, il D.L. rinvia ad un “decreto del Ministro vigilante” che dovrà elaborare i parametri. Dall’altro, è previsto che il cliente possa chiedere che il preventivo relativo al compenso sia pattuito per iscritto. Riferimenti normativi − − − − Art. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Art. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. La composizione delle crisi da sovraindebitamento Con la Legge 3/12, il Parlamento ha introdotto una procedura che consente di stipulare un accordo con i creditori al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento non assoggettabili alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare. In particolare, le nuove disposizioni ai applicano agli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila. Per sovraindebitamento s’intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”. L’iniziativa deve partire dal debitore che deve presentare in tribunale, per l’omologazione, una proposta di ristrutturazione dei debiti. Per la redazione della proposta può farsi assistere da ‘organismi di composizione della crisi’ costituiti da enti iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ovvero da un professionista o da un notaio, nominati dal presidente del tribunale. 2 Newsletter Legale - Fiscale n. 1 - 2012 Il piano di ristrutturazione dei debiti deve assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, seppure parzialmente, e deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. La proposta è ammissibile quando il debitore: non è assoggettabile alla procedure previste concorsuali; non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi. La soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. Unitamente alla proposta e all’elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, devono essere depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, fissa un'udienza e sospende le procedure esecutive individuali. Se la proposta è accettata da creditori che rappresentano almeno il 70% per cento dei crediti, il giudice può procedere all’omologazione dell’accordo. Da quel momento, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiederne al tribunale la risoluzione. È prevista l’applicazione di sanzioni penali, sia detentive che pecuniarie, nel caso in cui il soggetto: al fine di ottenere l’accesso alla procedura, aumenti o diminuisca il passivo ovvero sottragga o dissimuli una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simuli attività inesistenti; al fine di ottenere l’accesso alla procedura, produca documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottragga, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettui pagamenti non previsti nel piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei al piano; dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggravi la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetti i contenuti dell’accordo. Riferimenti normativi − L. 27 gennaio 2012, n. 3. Tassazione delle attività finanziarie scudate e dei capitali detenuti all’estero Con la manovra “Salva-Italia” è stata introdotta dal 2012 un’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie che sono state oggetto di emersione in base ai provvedimenti che hanno regolato lo “scudo fiscale” dal 2001 in poi. Sono soggetti alla nuova imposta coloro che hanno aderito allo scudo fiscale negli anni passati e che decidano di tenere segretate le attività finanziarie emerse. Dette attività verranno assoggettate ad un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. In via transitoria, solo per gli anni 2012 e 2013 la tassazione sarà rispettivamente del 10 e del 13,5 per mille. Il versamento dell’imposta per previsione normativa dovrebbe avvenire entro il 16 febbraio di ciascun anno in base al valore che le attività segretate hanno al 31 dicembre dell’anno precedente ma si potrebbe arrivare ad uno slittamento del termine dovuto alle difficoltà applicative della norma. Limitatamente agli importi da versare nel 2012, il valore di dette attività è quello risultante al 6 dicembre 2011. Il prelievo ed il versamento dell’imposta sono effettuati dall’intermediario presso il quale è in essere la segretazione. L’intermediario che non sia in grado di recuperare l’imposta dovrebbe segnalare il nominativo del contribuente all’Agenzia delle Entrate affinchè questa provveda alla riscossione degli importi dovuti tramite iscrizione a ruolo. L’omesso versamento dell’imposta comporta il pagamento di una sanzione pari all’importo non versato e la perdita dell’anonimato. Invece, coloro che rinunceranno all’anonimato nel 2012 dovranno versare un’imposta pari al 10 per mille sul valore delle attività finanziarie rimpatriate e segretate al 6 dicembre 2011. La manovra ha previsto anche una patrimoniale sulle attività finanziarie (titoli, partecipazioni, conti correnti, polizze vita, eccetera) detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Dette attività finanziarie, infatti, verranno tassate nella misura dell’1 per mille per gli anni 2011 e 2012 e dell’1,5 per mille dal 2013 in base al loro valore di mercato al termine di ciascun anno solare I capitali detenuti oltreconfine, di solito dichiarati nel quadro RW del modello Unico, dovranno essere indicati, ai fini del calcolo dell’imposta, anche nel quadro RM di Unico 2012. Riferimenti normativi − D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche in materia IVA introdotte dalla Legge Comunitaria La legge n. 217/2011 (Legge Comunitaria 2010) contiene una serie di disposizioni necessarie per l’adeguamento del diritto interno all’ordinamento dell’Unione Europea. In particolare, le principali modifiche introdotte in materia IVA riguardano: il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 effettuate 3 Newsletter Legale - Fiscale n. 1 - 2012 con soggetti IVA non residenti (comunitari e non-comunitari); l’introduzione dell’obbligo di integrazione delle fatture relative a servizi “generici” di cui all’art. 7-ter sopra citato ricevuti da prestatori di servizi comunitari; i rimborsi IVA infrannuali. Tali modifiche si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012. 1. Modifiche relative al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da prestatori di servizi non residenti (UE o extra-UE) Le prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 che un soggetto IVA stabilito in Italia rende a soggetti non residenti (UE o extra-UE), o che riceve da questi, si considerano oggi effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o al momento dell’emissione anticipata della fattura. A partire dal 17 marzo 2012 le suddette prestazioni si considereranno effettuate al momento dell’ultimazione del servizio o, in caso di prestazioni a carattere periodico, alla data di maturazione del corrispettivo. Se, anteriormente al verificarsi di tali eventi, dovesse essere pagato in tutto o in parte il corrispettivo, i servizi si considereranno effettuati alla data del pagamento. Con le modifiche apportate viene tolto valore, nel caso di prestazioni di servizi ricevute, all’emissione anticipata dell’autofattura che prima determinava il momento di effettuazione dell’operazione e quindi di esigibilità dell’imposta (anche se finanziariamente l’operazione era comunque neutra). In altre parole, non sarà più possibile anticipare il momento di effettuazione dell’operazione mediante l’emissione dell’autofattura, ma occorrerà attendere il verificarsi di uno degli eventi indicati dalla nuova norma (ultimazione della prestazione, maturazione del corrispettivo, pagamento anticipato) prima di emettere l’autofattura. 2. Obbligo di integrazione delle fatture ricevute da fornitori UE relative a prestazioni di servizi rilevanti in Italia ex art. 7-ter Attualmente le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE ad un soggetto IVA stabilito in Italia sono assoggettate ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge, ovvero mediante l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Nonostante quanto previsto dalla norma, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto in più occasioni la facoltà di integrare la fattura del prestatore comunitario (così come già avviene in caso di acquisti intracomunitari di beni). Dal 17 marzo 2012 l’integrazione della fattura non è più una facoltà bensì un obbligo. Viene esteso quindi alle prestazioni di servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, rese da prestatori comunitari, il meccanismo di assolvimento dell’imposta previsto per gli acquisti intracomunitari di beni dall’art. 46 del DL n. 331/93. L’introduzione dell’obbligo di “integrazione” attribuisce alla fattura emessa dal prestatore comunitario una funzione sostanziale: quella di determinare il momento di esigibilità dell’imposta che viene a coincidere con il ricevimento della fattura del prestatore (che dovrà quindi risultare da apposita protocollazione). Con il ricevimento della fattura sorge l’obbligo di applicazione dell’imposta, mediante l’integrazione del documento, e decorrono i termini di annotazione sui registri IVA, in base a quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DL n. 331/93. In particolare, la fattura emessa dal prestatore comunitario deve essere integrata, con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’ammontare dell’imposta, e annotata nel registro delle vendite e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento, o anche successivamente ma comunque entro il 15° giorno dal ricevimento (computando però l’IVA nel mese di ricevimento della fattura). essere attentamente monitorato dal committente italiano anche per un altro motivo: in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - che potrà coincidere con l’ultimazione della prestazione, la maturazione del corrispettivo o il pagamento anticipato - il committente è tenuto a regolarizzare l’operazione entro il mese successivo (quindi entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), mediante l’emissione di una fattura, in unico esemplare (pena l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta non applicata). Tale fattura deve essere annotata sui registri IVA negli stessi modi e tempi applicabili alle fatture di acquisto intracomunitarie di beni. Nulla cambia, invece, in caso di prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese da fornitori extra-UE. Tali prestazioni continueranno ad essere autofatturate ai sensi dell’art. 17, comma 2 del DPR n. 633/72. 3. Rimborsi IVA infrannuali Il legislatore ha ampliato il novero dei soggetti che possono richiedere la restituzione infrannuale dell’IVA. Tale beneficio è stato esteso a coloro che, effettuando prevalentemente operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale, hanno posto in essere, nei confronti di soggetti passivi non residenti e per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi: lavorazioni sui beni mobili materiali; prestazioni accessorie ai trasporti di beni e connesse prestazioni di intermediazione; operazioni di cui all’art. 10 comma 1, numeri da 1) a 4) del DPR N. 633/72, (ma in tal caso soltanto se effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’Unione europea) o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio comunitario. trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; Riferimenti normativi − Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Il momento di ricevimento della fattura deve Comunitaria 2010). 4 Newsletter Legale - Fiscale n. 1 - 2012 Contatti Milano - Sede legale Via della Moscova, 3 20121 Milano Tel. +39 02.80673.1 Fax +39 02.89010836 email: [email protected] Milano Caldera Via Caldera, 21 20153 Milano Tel. +39 02.80673.1 Fax +39 02.40914959 Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è tra i principali studi professionali del panorama italiano nel campo della consulenza fiscale, legale e di diritto del lavoro. Con oltre 120 professionisti e sedi a Milano, Roma, Torino e Venezia, lo Studio offre consulenza professionale di elevato livello, integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. La strategia dello Studio è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. Tale approccio consente di offrire risposte tempestive alla clientela, mirate alla soluzione dei problemi specifici nel contesto generale di riferimento. Lo Studio è member firm di Crowe Horwath International - Network internazionale fra i global top 10 - e partner privilegiato del Gruppo FIS-Antex, attivo nella fornitura di servizi di outsourcing in ambito Finance & Administration e Human Resources. Crowe Horwath International Roma Largo Chigi, 5 00187 Roma Tel. +39 06.697757.1 Fax +39 06.69775720 Torino C.so V. 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