IVA in fattura negli acquisti on line

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IVA in fattura negli acquisti on line
IL CASO DEL GIORNO
IVA in fattura negli acquisti on line
Con l’apertura della succursale italiana di Amazon non si applica più il reverse charge
/ Elena SPAGNOL
Stando al rapporto della Casaleggio e Associati di aprile
2015, nel 2014 il valore del fatturato dell’e-commerce in Italia è stato pari a 24,2 miliardi di euro, con una crescita
dell’8% rispetto al 2013.
Trend di crescita che conferma la diffusione di tale modalità
di acquisto sia da parte di privati cittadini (B2C), sia da parte di soggetti passivi titolari di partita IVA (B2B), seppur il
gap con i Paesi più avanzati resti notevoli, basti pensare che
il mercato brittanico vale 10 volte il nostro.
Ricordiamo che tale modalità di vendita può essere diretta,
quando la cessione e la consegna del prodotto venduto avviene in via telematica, o indiretta, quando la cessione avviene in via telematica, ma la consegna del bene avviene attraverso i canali tradizionali (trasporto fisico del bene).
Sempre stando al citato rapporto, nel 2014 la maggior parte
del fatturato è stata assorbita dal commercio elettronico
diretto,anche se i centri commerciali on line (Amazon ed
ebay) hanno segnato performance di crescita notevoli
(+55%).
Soprattutto nei rapporti B2B, è fondamentale che gli operatori gestiscano correttamente tutte le fasi di acquisto fin dal
momento della loro registrazione al sito di vendita, per fornire da un lato le informazioni fiscali necessarie al venditore ai fini della fatturazione e per acquisire, inoltre, le informazioni necessarie a conoscere il luogo in cui è stabilito il
soggetto cedente, stante il fatto che il trattamento IVA
dell’acquisto cambia in funzione del luogo dove risiede il
venditore.
L’identificazione soggettiva dell’acquirente assume importanza in tutti quei casi in cui il soggetto che vende non sia
stabilito e non abbia una stabile organizzazione in Italia.
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, infatti, nel
caso di cessione di beni effettuate da un soggetto stabilito
fuori dal territorio dello Stato in un altro Stato membro
dell’Unione europea a un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, è il cessionario o committente nazionale
che adempie agli obblighi di fatturazione attraverso il meccanismo del reverse charge, con la procedura cioè di integrazione e registrazione della fattura estera prevista per le
operazioni intracomunitarie.
L’integrazione della fattura, inoltre, è obbligatoria a
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 03 LUGLIO 2015
prescindere dal fatto che il fornitore non residente sia
identificato o abbia nominato un rappresentante fiscale in
Italia.
Nel caso invece di cessione da parte dell’operatore e-commerce comunitario nei confronti di un privato consumatore
l’operazione si considera imponibile in Italia, se sopra le
soglie di legge, con la necessità da parte degli operatori di
identificarsi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Ciò premesso, con particolare riferimento agli acquisti diretti dal sito di Amazon, fino ad aprile 2015 il soggetto
IVA che acquistava on line riceveva una fattura senza l’addebito dell’imposta con indicazione che l’operazione era
soggetta al regime del reverse charge.
La mancata applicazione dell’imposta direttamente in fattura e l’obbligo del reverse charge nasceva dal fatto che Amazon gestiva le sue vendite sotto il profilo logistico utilizzando soprattutto centri di smistamento e magazzini in Italia,
ed essendo essa una società stabilita in Lussemburgo con
rappresentante fiscale in Italia, emetteva le fatture senza
imposta qualificando l’operazione in reverse charge ai sensi
dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Il soggetto passivo che riceveva le fatture doveva quindi
procedere con l’integrazione delle stesse, evidenziando
l’IVA a debito e a credito, e detraeva l’imposta se risultavano rispettate le condizioni soggettive e oggettive per la detrazione nonché l’iscrizione nell’archivio VIES (si veda
“Acquisti on line con IVA indetraibile senza iscrizione al
VIES” del 19 novembre 2013).
A partire da maggio 2015, come segnalato sia nel sito che
nelle stesse fatture di acquisto, Amazon ha aperto alcune
succursali in Paesi europei tra cui l’Italia e opera, quindi,
come soggetto passivo stabilito in Italia.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DPR 633/72, emette pertanto le fatture con esposizione dell’IVA o del titolo d’esenzione o d’inapplicabilità dell’imposta che devono essere registrate dall’operatore italiano come fatture nazionali.
Con riferimento, invece, agli acquisti da parte dei soggetti
privati, nulla dovrebbe cambiare con riferimento all’addebito dell’imposta, in quanto il prezzo dei beni acquistati
continuano a essere comprensivi dell’IVA, che sarà pagata al
fornitore senza possibilità di detrazione.