4 Spese di rappresentanza

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4 Spese di rappresentanza
Studio Bozzo
dottori commercialisti e avvocati
Dottori commercialisti
revisori contabili
dott. Roberto Bozzo
dott. Giovanni Beniscelli
In collaborazione con:
dott. Giovanni Battista Raggi
dott. Luca Leone
dott. Marjorie Lindao
Avvocati
In collaborazione con:
avv. Dante Mirenghi
avv. Raffaella Femia
avv. Cristina Bartolotta
avv. Sara Minuto
avv. Andreina Gastaldo
avv. Laura d'Harcourt
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Genova, 2 febbraio 2009
CIRCOLARE N° 4/2009: Spese di rappresentanza – Nuova disciplina
1. Beni gratuitamente devolvibili (omaggi)
Per tali spese è prevista la piena deducibilità purché il valore di ogni bene ceduto in omaggio non sia
superiore a € 50,00.
L'Iva è invece detraibile se l'importo non supera € 25,82. La parte non detraibile IVA genera un incremento
del costo.
2. Le nuove spese di rappresentanza
Dal 1 gennaio 2008 le spese di rappresentanza risultano interamente deducibili nel periodo di sostenimento
se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità.
Il decreto attuativo elenca una serie di spese a titolo esemplificativo:
− spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative
attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto
dell'attività caratteristica dell'impresa;
− le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze
aziendali o di festività nazionali o religiose;
− le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione
dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti di impresa;
− le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre,
fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa;
− ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti od erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati
gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di
inerenza indicati nel presente comma.
2.1. Requisiti per poter considerare tali spese inerenti e quindi deducibili.
Le spese di rappresentanza per potere essere dedotte dal reddito devono essere inerenti.
I requisiti sono:
1. Gratuità: le spese in questione devono essere sostenute per l'acquisto di beni o di servizi destinati
ad essere ceduti gratuitamente;
2. Finalità promozionale: il sostenimento della spesa deve avere quale finalità quello promozionale o
di pubbliche relazioni, ossia l'obbiettivo di diffondere il nome dell'azienda ovvero i beni/servizi da
questa prodotti;
3. Ragionevolezza: la spesa sostenuta deve avere quale finalità quella di produrre dei benefici
economici all'azienda, obbiettivo che può essere anche solo potenziale al momento del
sostenimento;
4. Coerenza con pratiche di settore: altro requisito richiesto per la deducibilità della spesa è che tale
costo sostenuto sia coerente con pratiche del settore.
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2.2. Limiti alla deducibilità
Stabilito che le spese rispondono a requisiti di inerenza, la deducibilità passa allora attraverso la verifica del
quantum deducibile.
Le spese di rappresentanza inerenti sono deducibili nel limite:
− 1,3 dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni
− 0,5 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni
− 0,1 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni
2.3. Imprese in fase di start-up
Per le imprese di nuova costituzione è stata prevista una specifica disciplina per le spese di rappresentanza
che risultano inerenti.
Tali spese sostenute nel periodo di imposta anteriore a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi potranno
essere portate in deduzione dal reddito del primo periodo in cui verranno conseguiti i ricavi.
3. Spese integralmente deducibili
Alcune spese non sono soggette alla limitazione specifica dell'articolo 108 del Tuir in quanto non possono
essere considerate spese di rappresentanza.
Si tratta di spese la cui natura è viaggio, vitto e alloggio, sostenute nelle seguenti situazioni:
1) per ospitare clienti anche potenziali in occasione di mostre fiere esposizioni ed eventi simili in cui
sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità
produttive dell'impresa;
2) per ospitare clienti anche potenziali sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di
specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica
consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili,
3) sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la
partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa
o attinenti alla attività caratteristica della stessa
Tali spese vengo inquadrate come spese di pubblicità.
La piena deducibilità di tali spese deve essere supportata e subordinata alla tenuta di una apposita
documentazione dalla quale deve risultare:
− la generalità dei soggetti ospitanti
− la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione
− la natura dei costi sostenuti.
La piena deducibilità per tali spese è prevista solo per il periodo di imposta 2008, dal 2009 invece le stesse
spese risulteranno deducibili nella misura massima del 75% del loro ammontare.
Lo Studio
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