4 Spese di rappresentanza
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4 Spese di rappresentanza
Studio Bozzo dottori commercialisti e avvocati Dottori commercialisti revisori contabili dott. Roberto Bozzo dott. Giovanni Beniscelli In collaborazione con: dott. Giovanni Battista Raggi dott. Luca Leone dott. Marjorie Lindao Avvocati In collaborazione con: avv. Dante Mirenghi avv. Raffaella Femia avv. Cristina Bartolotta avv. Sara Minuto avv. Andreina Gastaldo avv. Laura d'Harcourt dott. patr. Alessandro Bartoli Genova, 2 febbraio 2009 CIRCOLARE N° 4/2009: Spese di rappresentanza – Nuova disciplina 1. Beni gratuitamente devolvibili (omaggi) Per tali spese è prevista la piena deducibilità purché il valore di ogni bene ceduto in omaggio non sia superiore a € 50,00. L'Iva è invece detraibile se l'importo non supera € 25,82. La parte non detraibile IVA genera un incremento del costo. 2. Le nuove spese di rappresentanza Dal 1 gennaio 2008 le spese di rappresentanza risultano interamente deducibili nel periodo di sostenimento se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità. Il decreto attuativo elenca una serie di spese a titolo esemplificativo: − spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; − le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; − le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti di impresa; − le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa; − ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti od erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma. 2.1. Requisiti per poter considerare tali spese inerenti e quindi deducibili. Le spese di rappresentanza per potere essere dedotte dal reddito devono essere inerenti. I requisiti sono: 1. Gratuità: le spese in questione devono essere sostenute per l'acquisto di beni o di servizi destinati ad essere ceduti gratuitamente; 2. Finalità promozionale: il sostenimento della spesa deve avere quale finalità quello promozionale o di pubbliche relazioni, ossia l'obbiettivo di diffondere il nome dell'azienda ovvero i beni/servizi da questa prodotti; 3. Ragionevolezza: la spesa sostenuta deve avere quale finalità quella di produrre dei benefici economici all'azienda, obbiettivo che può essere anche solo potenziale al momento del sostenimento; 4. Coerenza con pratiche di settore: altro requisito richiesto per la deducibilità della spesa è che tale costo sostenuto sia coerente con pratiche del settore. 16121 GENOVA - Via Roma 1/10 - Tel. 010.58.00.28 r.a. - Fax 010.59.45.55 17100 SAVONA - Corso Italia 24/6 - Tel. 019.85.38.98 - Fax 019.85.36.98 15100 ALESSANDRIA - Via Legnano 27 - Tel. 0131.30.20.70 - Fax 0131.26.19.44 email: [email protected] – cellulare 335.67.55.585 C.F.: BZZRRT41M04D969Y - P. IVA: 03665070102 Studio Bozzo dottori commercialisti e avvocati 2.2. Limiti alla deducibilità Stabilito che le spese rispondono a requisiti di inerenza, la deducibilità passa allora attraverso la verifica del quantum deducibile. Le spese di rappresentanza inerenti sono deducibili nel limite: − 1,3 dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni − 0,5 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni − 0,1 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni 2.3. Imprese in fase di start-up Per le imprese di nuova costituzione è stata prevista una specifica disciplina per le spese di rappresentanza che risultano inerenti. Tali spese sostenute nel periodo di imposta anteriore a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi potranno essere portate in deduzione dal reddito del primo periodo in cui verranno conseguiti i ricavi. 3. Spese integralmente deducibili Alcune spese non sono soggette alla limitazione specifica dell'articolo 108 del Tuir in quanto non possono essere considerate spese di rappresentanza. Si tratta di spese la cui natura è viaggio, vitto e alloggio, sostenute nelle seguenti situazioni: 1) per ospitare clienti anche potenziali in occasione di mostre fiere esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa; 2) per ospitare clienti anche potenziali sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, 3) sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti alla attività caratteristica della stessa Tali spese vengo inquadrate come spese di pubblicità. La piena deducibilità di tali spese deve essere supportata e subordinata alla tenuta di una apposita documentazione dalla quale deve risultare: − la generalità dei soggetti ospitanti − la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione − la natura dei costi sostenuti. La piena deducibilità per tali spese è prevista solo per il periodo di imposta 2008, dal 2009 invece le stesse spese risulteranno deducibili nella misura massima del 75% del loro ammontare. Lo Studio 2