Definizione di “valore unitario” nell`ambito delle spese di
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Definizione di “valore unitario” nell`ambito delle spese di
n° 13 del 28 marzo 2014 circolare n° 250 del 28 marzo 2014 referente BERENZI/mr Definizione di “valore unitario” nell’ambito delle spese di rappresentanza L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014) ha chiarito che il valore unitario dei beni alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l’attività propria dell’impresa, rileva unicamente per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Ai fini del calcolo del “plafond di deducibilità”, invece, concorre per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’azienda. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta ad una consulenza concernente la nozione di valore unitario ai fini delle spese di rappresentanza. La norma sulle spese di rappresentanza prevede che le stesse siano deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Tale decreto stabilisce un “plafond di deducibilità”, cioè un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e, come tali, deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute, mentre quelle eccedenti il limite sono indeducibili con conseguente variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Alla citata verifica quantitativa non concorrono invece, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente, di valore unitario non superiore a 50 euro, che pertanto sono in ogni caso deducibili. La nozione di “valore unitario” assume quindi rilevanza specifica in relazione ai beni alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l’attività propria dell’impresa, mentre per i beni acquistati da economie terze e dati in omaggi si fa riferimento al costo sostenuto. Con l’utilizzo della locuzione “valore” in luogo di quella di “costo”, il legislatore fa riferimento al valore normale dei beni, secondo la definizione dell’articolo 9 del Tuir. Il legislatore assume tale valore per quantificare l’entità delle liberalità, a vario titolo erogate, nell’ambito del regime d’impresa. L’Agenzia afferma che, per i beni alla cui ideazione, produzione, commercializzazione è diretta l’attività di impresa, che vengono prodotti dalla Società, il valore di mercato dell’omaggio rileva per verificare il superamento o meno della soglia dei 50 euro che, come detto, costituisce la discriminante tra deducibilità integrale o deducibilità nei limiti del "plafond di deducibilità". Qualora il valore di mercato sia superiore a euro 50, ai fini del concorso al “plafond di deducibilità”, si considera il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50. Diversamente, qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale ad euro 50, sarà deducibile integralmente il costo effettivamente sostenuto per la produzione. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini