MALATTIA E INFORTUNIO A) Malattia e infortunio non sul

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MALATTIA E INFORTUNIO A) Malattia e infortunio non sul
Art. 32 - MALATTIA E INFORTUNIO
A) Malattia e infortunio non sul lavoro
1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire tempestivamente l'azienda prima dell'inizio del suo orario
di lavoro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato
impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza. Il lavoratore è
tenuto a specificare il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria
abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia.
In eventuali casi di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore è tenuto
a richiedere al medico di base o alla struttura sanitaria l’attestazione con prognosi in forma cartacea
e a recapitarla all’azienda entro tre giorni dall’inizio dell’assenza.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda
entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e
comunque prima dell’orario di lavoro assegnato, e deve essere attestata da successivi certificati
medici che devono essere inviati all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di
assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18
mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo
di conservazione del posto di 18 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi
in un arco temporale di 40 mesi consecutivi. Prima della scadenza del periodo di comporto potrà
essere richiesta l’aspettativa di cui al successivo punto D).
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti
chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie egualmente gravi
debitamente certificati dal medico competente o dalla struttura sanitaria pubblica, il periodo di
comporto è di 30 mesi calcolati su un periodo mobile di 40 mesi, durante i quali al lavoratore per i
primi 18 mesi sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al
successivo comma 5; per gli ulteriori dodici mesi non è dovuto alcun trattamento retributivo.
Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l'aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi calcolati su un periodo mobile di 40 mesi. Durante i
primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3, al lavoratore assente per
malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti
economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per
determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso
che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria, di trasferta, e
del premio di risultato, nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo
spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso.
L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto
percepito ai predetti titoli nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360
(30 x 12). Questo ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante
l’anno di riferimento.
6. Per gli ulteriori 12 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro l’azienda
erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di cui ai seguenti istituti economici
nazionali, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le
persone a carico superano le due:
 retribuzione tabellare;
 ex indennità di contingenza;
 aumenti periodici di anzianità;
 T.D.R.;

assegni ad personam (art. 3, p. 2, A.N. 27.11.00).
7. Dopo il terzo evento di malattia, per i primi tre giorni di carenza il trattamento economico di cui
al comma 5 è corrisposto in misura pari ai 2/3 per il quarto evento e alla metà dal quinto evento in
avanti. Gli eventi di malattia sono calcolati in un periodo mobile di 27 mesi. Le riduzioni previste
dal presente comma non si applicano nelle seguenti ipotesi:



ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
eventi morbosi certificati con prognosi del pronto soccorso;
eventi morbosi collegati alle malattie gravi di cui al comma 4 del presente articolo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato che lo stato patologico abbia determinato
un’inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli,
l'azienda darà applicazione all'accordo nazionale 27 giugno 1986 "Disciplina nazionale relativa al
personale inidoneo".
Ove richiesto dall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato di sottoporsi all'esame
delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della
visita medica di cui sopra è a carico dell'azienda.
B) Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e
assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24
ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche
telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto,
al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in
itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi
disciplinati dall'articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
 in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
 in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del
certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio (o malattia professionale), l'azienda garantirà al lavoratore il
trattamento di legge, nonché, fino al termine del periodo di assenza come sopra determinato,
l’integrazione della prestazione economica a carico INAIL fino ad assicurare un trattamento
complessivo pari a quello previsto al comma 5 del paragrafo A).
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4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati
indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non
riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo
certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
C) Disposizioni comuni
1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda.
Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo
stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito
presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti
fasce orarie giornaliere:

dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;

dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza
di quanto convenuto ai precedenti commi 1 e 2 e ai commi 1 e 2 del paragrafo A) integra gli estremi
della mancanza disciplinare prevista, secondo le rispettive discipline, dall'articolo 42, comma 1,
punto 10) dell'all. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dall’articolo 66, punto 3, lett. b) del ccnl 23
luglio 1976. In caso di malattia tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal
diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga
l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la
decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a
quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza
predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle
indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le
integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri
stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al
risultato di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del paragrafo A) sono integrate a carico dell'azienda dopo essere
state lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del
CCNL. 23.7.1976.
8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da
INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità
aggiuntive dal CCNL.
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9. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo
nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
D) Aspettativa per motivi di salute
1.
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, l’art. 24 dell’allegato A al R.D.
148/1931 è sostituito dalle disposizioni del presente articolo che, in quanto tali, trovano
applicazione anche per il personale non soggetto al R.D. n. 148/31.
2.
L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio dei lavoratori non in prova, che si
concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per cariche sindacali che
comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a
provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio,
l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.
3.
L’aspettativa per motivi di salute, in conformità con l’interpretazione fatta propria
dall’INPS, è attivabile sia successivamente ad un periodo di malattia sia autonomamente in caso di
inidoneità temporanea. Essa è pertanto anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di
sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica,
quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare
l'esonero definitivo dal servizio.
4.
Prima che sia superato il periodo di comporto di 18 mesi, perdurando lo stato di malattia non
grave, il lavoratore può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute per
una durata massima di 6 mesi, commisurata a quanto indicato nella certificazione medica. Il periodo
di aspettativa è da considerarsi neutro ai fini del computo sia del periodo di malattia che del periodo
di riferimento.
5.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, in mancanza di uno stato patologico acuto in atto, si trovi in
presenza di una situazione di temporanea inidoneità che ne impedisce l’esercizio della funzione
affidatagli, lo stesso può richiedere, in alternativa alla collocazione in posti disponibili proposti
dall’azienda e compatibili con la temporanea inidoneità, un periodo di aspettativa per motivi di
salute per la durata massima 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico
pari a quello individuato nel successivo comma 11. Prima della scadenza dei 12 mesi, persistendo la
condizione di temporanea inidoneità, su richiesta del lavoratore, è concesso un periodo di
aspettativa non retribuita della durata di 6 mesi. Scaduti tali periodi di aspettativa, ovvero qualora il
lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità ,
si procede secondo il comma successivo.
6.
Scaduto il periodo di comporto, ovvero quello di aspettativa di cui ai precedenti commi 4 e
5, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto di lavoro, corrispondendo il trattamento di
fine rapporto.
7.
L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio
dei sanitari dell'azienda, fatta salva la facoltà del lavoratore di ricorrere, secondo le rispettive
competenze, al collegio sanitario di cui all'art. 29 dell’Allegato A al R.D. n. 148/31 ovvero alla
ASL, sia accertato che il lavoratore è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la
prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui
l'aspettativa stessa è richiesta.
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8.
L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata che può essere
prorogata; se concessa per motivi di salute la durata non può comunque eccedere nel complesso
quelle previste dai precedenti commi 4 e 5.
9.
L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo
all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29 dell’Allegato A al R.D. n. 148/31,
stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.
10.
L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.
11.
In caso di aspettativa per motivi di salute, la retribuzione di riferimento è pari alla somma
delle seguenti voci: retribuzione tabellare, ex indennità di contingenza, aumenti periodici di
anzianità, TDR, trattamento ad personam ex art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.2000. Il
trattamento erogato è pari alla metà di tale somma se il lavoratore è solo o con una o due persone a
carico, è pari ai due terzi se le persone a carico superano le due. Per i dipendenti con meno di 5 anni
di sevizio il trattamento è ridotto di un quarto.
12.
In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di
servizio, il trattamento è a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio del lavoratore,
viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per i lavoratori soli o con meno di tre
persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.
13.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si
tratti di aspettativa per motivi di salute, per cariche sindacali che comportino l'allontanamento
temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi
giudiziari dipendenti da cause di servizio. L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio
quando è accordata per motivi privati.
14.
Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo
all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.
15.
È vietato al lavoratore in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi
lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.
16.
Il lavoratore in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non
abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.
E) Azione di surroga
1. In caso di infortunio non sul lavoro occorso per fatti o circostanze imputabili a terzi con
conseguente assenza dal lavoro del dipendente coinvolto, l’azienda esercita azione di surroga per il
risarcimento del danno diretto e indiretto alla stessa procurato.
2. Il dipendente di cui sopra è obbligato a comunicare con sollecitudine all’azienda le circostanze e i
dati necessari per l’attivazione dell’azione di surroga. In caso di mancata comunicazione, i
lavoratore inadempiente risponde personalmente del danno arrecato.
F) Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di stipula del presente accordo sono abrogati gli accordi nazionali 19
settembre 2005 e 15 novembre 2005 in materia di trattamenti di malattia ed infortunio e l’articolo
65 del CCNL 23 luglio 1976. Dalla medesima data, a seguito di tale abrogazione e per effetto del
presente accordo, il trattamento normativo di cui al presente articolo, con particolare riferimento
alla durata del periodo di comporto, è esteso ai lavoratori non soggetti al R.D. 148/31.
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