qui - Associazione Vita e Strada
Transcript
qui - Associazione Vita e Strada
OMICIDIO STRADALE : Conoscere ed applicare la legge Nuove competenze per la Polizia Locale Centro Fiera di Montichiari Via Brescia 129, 25018 Montichiari (BS) Massimo Gaballo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, commenta le slide presentate al corso. OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 1 Premessa. [ SLIDE 1 – Ratio della riforma: inasprimento del trattamento sanzionatorio sull’ onda emotiva suscitata da incidenti gravissimi]. La riforma che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali è figlia dell'onda emotiva suscitata dai frequenti e gravissimi incidenti stradali che hanno conseguenze devastanti sulla vita dei cittadini direttamente o indirettamente coinvolti. La nostra classe politica non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di assecondare la richiesta dell'opinione pubblica di aggravare le pene per i responsabili di incidenti con conseguenze gravi per la vita e l'incolumità delle persone, senza considerare che si tratta pur sempre di comportamenti colposi nei quali di fatto può essere coinvolto chiunque. E chi avrà la disavventura di essere coinvolto in un incidente stradale grave, magari per mera disattenzione o imperizia, sarà sottoposto a un trattamento sanzionatorio decisamente eccessivo. L'omicidio colposo è un reato particolare perché da una colpa anche molto lieve, quale può essere appunto la mera disattenzione, possono derivare le conseguenze più gravi, vale a dire la perdita della vita. Una parte di responsabilità per questo inasprimento ricade certamente sui giudici che applicavano pene quasi sempre appiattite sui minimi edittali senza proporzionare il trattamento sanzionatorio alla gravità della colpa. Chi vi parla nella sua attività giurisdizionale ha sempre tenuto distinte le ipotesi di colpa per così dire “pura”, quando cioè l'incidente viene causato da una mera disattenzione, ovvero da imperizia nell'affrontare una situazione critica magari determinata dalla colpa concorrente della vittima, dalle ipotesi molto più gravi, quando l'incidente deriva dalla situazione di pericolo causata da una condotta volontaria dell'imputato: oltre all'ipotesi della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, si pensi all'ipotesi della guida ad alta velocità, guida contromano, passaggio col semaforo rosso, omesso uso delle cinture di sicurezza, nelle quali l' agente crea volontariamente una situazione di pericolo. In queste ipotesi ovviamente la pena doveva discostarsi significativamente dal minimo edittale fino a superare nei casi più gravi il limite previsto per la sospensione condizionale della pena. La giurisprudenza di merito ha cercato di venire incontro a questo allarme sociale ravvisando il dolo eventuale in alcuni casi in cui la violazione delle norme di prudenza era talmente clamorosa da far ritenere accettato il rischio dell'evento morte, ma la Corte di Cassazione ha quasi sempre riportato anche queste fattispecie nell'ambito della colpa con OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 2 previsione. Va in proposito ricordato che la distinzione concettuale tra dolo eventuale e colpa con previsione risulta estremamente sottile. Infatti il dolo eventuale ricorre quando l’ agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinata ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’ agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. Ricordiamo la sentenza LUCIDI (n. 11222/2010), avente ad oggetto l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa ad alta velocità, nella quale la Corte di Cassazione ha escluso il dolo eventuale, ritenendo che l'imputato non avesse accettato l'evento perché avrebbe dovuto accettare il concomitante rischio di eventi lesivi anche in suo danno. Al contrario nella sentenza n. 10411/2011 la Corte di Cassazione, in un caso abbastanza simile, nel quale però l'imputato era inseguito dalle forze dell'ordine alla guida di un veicolo rubato, ha ritenuto che se il fuggitivo avesse avuto certezza dello scontro con l’ autovettura avrebbe comunque scelto di agire in quel modo, perché un eventuale scontro rappresentava il prezzo da pagare per raggiungere l'obiettivo perseguito. La disciplina previgente. [SLIDE 2 – La disciplina previgente prevedeva pene modulabili in modo da consentire sempre una riposta sanzionatoria proporzionata alla gravità del fatto]. L’ articolo 589 comma 1 c.p. puniva e punisce tuttora l'omicidio colposo “generico” con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Il secondo comma prevedeva un'ipotesi aggravata in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale (e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) punita con la reclusione da 2 a 7 anni. Il terzo comma prevedeva la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto era commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'articolo 590 c.p. puniva le lesioni personali colpose con una struttura speculare, prevedendo, come tuttora, al primo comma pene base differenziate per le lesioni “generiche” a seconda che fossero lievi, gravi o gravissime; nel secondo comma prevedeva pene aggravate in OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 3 caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, e pene ulteriormente aggravate se il fatto era commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, fino a un massimo di 4 anni di reclusione. In caso di reato plurimo, cioè morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, come pure nel caso di lesioni di più persone, si applicava la pena che doveva infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con una pena massima di 15 anni nel caso di omicidio e di 5 anni nel caso di lesioni. Per evitare che queste aggravanti potessero essere sterilizzate dalla comparazione con le circostanze attenuanti (es. generiche, risarcimento del danno) col D.L. 23.5.2008 n. 92 era stato introdotto con l'art. 590 bis il divieto di ritenere le circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dal contributo di minima importanza nel reato, equivalenti o prevalenti sulle predette aggravanti, nel senso che le diminuzioni si operavano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette aggravanti. Erano previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida. Sotto il profilo preventivo sono rimaste invariate le norme del codice della strada che sanzionano in modo abbastanza severo la guida in stato di ebbrezza, modulando le pene in relazione al tasso alcolemico accertato del conducente, e la guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Sono previste circostanze aggravanti per i neopatentati e gli autotrasportatori, per i fatti commessi nelle ore notturne e in caso di incidente stradale. Sono anche previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida. Il massimo edittale previsto per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendo superiore a cinque anni, consentiva già l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p., previsto anche dall' art. 189 comma 6 CdS per l'omissione di soccorso in deroga al limite edittale generale. L'articolo 157 comma 6 c.p. prevedeva già il raddoppio dei termini di prescrizione per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e per lo stesso reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di stupefacenti. Pertanto avevamo già un apparato sanzionatorio assolutamente adeguato alla gravità dei fatti, sempre che venisse effettivamente utilizzato in tutta la sua potenzialità senza appiattirsi sui minimi edittali. OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 4 La struttura della riforma – il sistema sanzionatorio. La legge 23 marzo 2016 n. 41 ha introdotto nel codice penale gli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio stradale, il reato di fuga del conducente in caso di omicidio stradale, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali, la disciplina del computo delle circostanze in riferimento alle neo introdotte fattispecie criminose e la definizione di strade urbane e extraurbane. [SLIDE 3 – Con i nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali il legislatore ha voluto sottolineare la peculiarità della colpa stradale per punirla più gravemente delle altre tipologie di colpa] La finalità perseguita dal legislatore mediante la previsione delle fattispecie di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose, è evidentemente quella di sottolineare la peculiarità della colpa stradale e di punirla in modo più severo rispetto alle altre ipotesi di colpa. E ciò mentre in altri ambiti, come la colpa medica, si verifica il fenomeno opposto di circoscrivere l'area di applicazione dell'illecito colposo come avvenuto con la cosiddetta legge Balduzzi. Dal punto di vista sostanziale, per cogliere il portato della innovazione normativa, bisogna partire dal rilievo che il legislatore ha inteso “scorporare” l’omicidio e le lesioni personali colpose stradali dalla disciplina generale prevista per le altre ipotesi di colpa, che rimangono punite dagli articoli 589 c.p. e 590 c.p.. In particolare il nuovo reato di omicidio colposo stradale attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa. Il comma 1 dell’art. 589 bis c.p. prevede la condotta base di colui che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sanzionandola con la medesima pena edittale già prevista dal II comma dell’art. 589 c.p. (reclusione da due a sette anni). Nonostante l’infelice formulazione della norma, tutti i commentatori ritengono compresi anche i profili di colpa generica, che possono ritenersi compresi nel riferimento ampio all'avere il soggetto cagionato la morte “per colpa”. In ogni caso l’ art. 140 comma 1 CdS prevede in generale che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, per cui appare estremamente difficile ipotizzare una colpa generica al di fuori di questo precetto. OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 5 [SLIDE 4 - L’intervento più significativo ha riguardato l’ inasprimento della disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti] L’intervento più significativo ha riguardato la disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. In primo luogo va precisato che l'aggravante scatta soltanto a carico di chi si pone alla guida di un veicolo a motore, con esclusione pertanto del conducente di velocipede e del pedone, con un restringimento dell'ambito operativo rispetto alla previgente disciplina, che parlava genericamente di “soggetto”. In secondo luogo la violazione della regola cautelare rappresentata dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra necessariamente del contenuto della colpa, nel senso che l'ipotesi incriminatrice pare configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente, al quale l'incidente risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa. Peraltro, secondo le regole generali, occorre pur sempre il riscontro della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, che deve escludersi quando si dimostri che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che è stato comunque determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile. In altri termini per rispondere dell'ipotesi aggravata non è sufficiente essere coinvolto in un sinistro stradale in stato di ubriachezza o sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, ma occorre pur sempre una condotta colposa causalmente efficiente. In caso di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico > 1,5 gr/l ovvero superiore a 0,8 gr/l per i conducenti di veicoli pesanti) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista una pena da 8 a 12 anni di reclusione. Si tratta di un minimo edittale per un reato colposo superiore a quello di gravi reati dolosi come la violenza sessuale (5 anni), la rapina a mano armata (4 anni), associazione di tipo mafioso (7 anni). [SLIDE 5 - Una innovazione inaspettata: forte inasprimento delle pene non solo per ebbrezza-droga, ma anche per 4 comportamenti stradali ritenuti particolarmente gravi]. La reclusione va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 gr/l (comma 4); la stessa pena viene estesa dal comma 5 a quattro comportamenti stradali ritenuti particolarmente gravi: grave superamento dei limiti di velocità, passaggio col rosso, inversione del senso di marcia, sorpassi azzardati. In tale ultima ipotesi sarebbe stato forse meglio OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 6 intervenire in senso preventivo sanzionando penalmente le predette violazioni come avviene in altri ordinamenti. Il forte inasprimento di pena previsto per casi assai diffusi di comportamenti generatori di incidenti stradali rende indispensabile l'accurato accertamento della dinamica dei sinistri perché l’ accertamento di queste infrazioni comporta un aumento di pena superiore al doppio, che consente l’ arresto facoltativo in flagranza e di fatto preclude il beneficio della sospensione condizionale della pena. Diviene pertanto essenziale l'intervento di rilevazione corretta delle tracce e prove della dinamica degli incidenti, e quindi la competenza tecnica dei pubblici ufficiali rilevatori e dei periti. Poiché gli inasprimenti di pena riguardano anche gli incidenti stradali con lesioni gravi o gravissime, non sempre rilevabili nell’ immediatezza del fatto, la procedura di rilievo richiede un'ottimale standardizzazione e specializzazione in tutti gli incidenti stradali. Un ulteriore aumento di pena è previsto dal comma 6 se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nei casi in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto che tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. [SLIDE 6 - l'innovazione più positiva della riforma: la riduzione della pena fino alla metà in caso di concorso di colpa ]. Il comma 7, per tutte le fattispecie previste dai commi precedenti, prevede una riduzione della pena fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Questa ipotesi di temperamento della pena costituisce probabilmente l'innovazione più positiva dell'intera riforma perché consente di abbattere in modo consistente i minimi edittali, in qualche caso francamente eccessivi, nei casi molto frequenti di concorso di colpa della vittima o di altri imputati. Si consideri che in teoria si dovrebbe essere condannati per un delitto colposo anche quando si è responsabili misura dell’ 1%, ad esempio perché l'imputato non è riuscito a far fronte per mera imperizia a gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale da parte della stessa vittima. L'esempio classico è quello dell'automobilista che non dà la precedenza al motociclista che viaggia 200 km/h, colpevole per non aver valutato la sua velocità di avvicinamento. In tali casi, se il buonsenso ed evidenti ragioni di equità non erano sufficienti a pervenire a una decisione assolutoria, sia pure con la formula dubitativa sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, la disciplina previgente consentiva al giudice di scendere al di sotto del minimo edittale solo utilizzando le circostanze OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 7 attenuanti generiche, che restano comunque utilizzabili nella nuova disciplina per diminuire ulteriormente la pena già diminuita ai sensi del comma 7. La diminuente, in assenza di qualsiasi aggancio testuale, non sembra applicabile però alle pesantissime sanzioni amministrative accessorie. Il comma 8 prevede l’ aumento di pena fino al triplo col tetto di 18 anni in caso di concorso formale di reati (pluralità di reati commessi con una sola azione od omissione previsto in generale dall’ art. 81 comma 1 c.p. che però non prevede alcun tetto, per cui si applica quello generale di 30 anni di cui all’ art. 78 c.p.). L’ art. 589 ter prevede l’ aumento di pena da un terzo a due terzi, con un minimo di 5 anni, se il conducente si dà alla fuga. Per la configurabilità di tale le aggravante è necessario il dolo, consistente nella volontà del conducente di allontanarsi dal luogo dell’incidente nella consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o produttivo di lesioni personali. E’ a tal fine sufficiente - come già per l’ipotesi prevista dall’ art. 189 del codice della strada - il dolo eventuale, desumibile dalle circostanze dell’incidente e dall’atteggiamento tenuto dal conducente fuggitivo. Questa fattispecie deve ritenersi speciale rispetto al reato di omissione di soccorso previsto dall'articolo 189 CdS perché prevede l’ ulteriore elemento che l'incidente si sia verificato per colpa dell'imputato. I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate, superiori a 5 anni, consentono comunque l’applicazione della custodia cautelare in carcere, dell’ arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 comma 1 c.p.p. (peraltro per le ipotesi di cui all’art. 589 bis, II e III comma, c.p. il nuovo art. 380 comma 2 lettera m quater c.p.p. prevede l’ arresto obbligatorio in flagranza, in deroga al generale divieto per i reati colposi) e il fermo di indiziato di delitto nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (delitto punito con pena non inferiore a due anni nel minimo e superiore a 6 nel massimo). Tuttavia l’ art. 189 comma 8 CdS prevede che il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Questa norma in un primo tempo era stata abrogata dal Senato, ma successivamente è stata mantenuta in vigore per le sole lesioni personali, senza rilievo in caso di omicidio colposo. Le modifiche relative all’omicidio stradale sono speculari a quelle OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 8 introdotte per le lesioni stradali. In particolare l’articolo 590 bis c.p., che era dedicato alla disciplina della comparazione delle circostanze, prevede, ridisegnandola, la disciplina sanzionatoria delle lesioni stradali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che è stata così scorporata dall’art. 590 c.p. Si noti che l’articolo 590 c.p. rimane tuttora come norma base per sanzionare le lesioni stradali non gravi né gravissime, cioè fino a 40 giorni di prognosi e senza postumi permanenti. Cambia il regime della procedibilità, che resta a querela solo per le lesioni inferiori a 20 giorni di prognosi. Viene confermata la disciplina derogatoria rispetto all' art. 69 c.p. in materia di computo delle circostanze, stabilendo il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti rispetto alle specifiche circostanze aggravanti dell'omicidio e delle lesioni personali colpose stradali. Anche per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime nei casi di ebbrezza alcolica, stupefacenti e gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale, l’ art. 381 comma 2 lettera m-quinquies c.p.p. prevede l’ arresto facoltativo in flagranza, escluso ex art. 189 comma 8 CdS nel caso in cui il conducente si ferma e presta la necessaria assistenza ai feriti. Le altre modifiche processuali. [ SLIDE 7 – Accertamenti tecnici coattivi urgenti dello stato di ebbrezza e dell’ alterazione da assunzione di stupefacenti disposti anche oralmente dal Pubblico Ministero] Abbiamo visto che l’aggravante dell’alterazione da abuso di alcool e di droghe comporta l’ arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo. Per procedere all’ arresto in flagranza, come precisato dal Ministero dell’ Interno – Servizio Polizia Stradale con circolare del 25.3.2016, occorre l’ immediata disponibilità dell’ accertamento tecnico dell’effettivo tasso alcolemico ovvero dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. Infatti in relazione allo stato di ebbrezza occorre dimostrare il superamento di specifici tassi alcolemici, mentre per quanto riguarda le sostanze stupefacenti non basta dimostrare la pregressa assunzione, che lascia tracce nelle urine anche dopo la cessazione dell'effetto drogante, ma occorre la prova che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causata da tale assunzione; risulta quindi necessario il prelievo ematico ovvero la deposizione testimoniale dell’ operante sugli elementi sintomatici percepiti o sulla presenza in auto di tracce di una recente OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 9 assunzione. Il problema ovviamente si pone in caso di mancato consenso all'esecuzione dell'accertamento, che integra di per sé un'autonoma fattispecie contravvenzionale, non sufficiente peraltro a provare la sussistenza dell'aggravante. Pertanto si è intervenuti sul disposto degli articoli 224-bis e 359bis c.p.p., aggiungendo i reati di omicidio colposo stradale e di lesioni personali gravi e gravissime stradali a quelli per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'accompagnamento coattivo e/o l'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo dei campioni biologici. La disciplina estensiva pare però di scarsa utilità per quanto riguarda la disciplina della perizia disposta dal giudice (art. 224-bis c.p.p). Infatti la tempistica richiesta per l’espletamento di tale attività procedimentale risulta difficilmente compatibile con l’urgenza imposta dall’accertamento sullo stato di alterazione che qui interessa. Diverso discorso vale per la previsione del prelievo coattivo attribuita all’iniziativa del pubblico ministero (art. 359-bis c.p.p.). In particolare il nuovo comma 3 bis consente al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato da comunicare tempestivamente al difensore, il prelievo coattivo quando il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti, nei casi urgenti in cui sussiste il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini. Il provvedimento, che può essere adottato anche oralmente e successivamente deve essere confermato per iscritto, deve essere convalidato dal GIP. La disciplina dei prelievi coattivi in quanto derogativa dei principi costituzionali di cui all’articolo 13, va interpretata in modo rigoroso e non estensivo. Ciò significherebbe, secondo tutti i commenti che ho letto, che la predeterminazione per legge (imposta dall’articolo 13 della Costituzione) dei “modi” con cui può procedersi al prelievo coattivo (“prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale”) non sarebbe da ritenersi meramente esemplificativa, bensì tassativa. Quindi non sarebbe legittimo imporre il prelievo ematico non ricompreso espressamente tra quelli autorizzati che, in casi del genere, è lo strumento più affidabile per accertare l’alterazione psico-fisica indotta dall’abuso di alcool o di droghe. Questa sarebbe l’unica soluzione interpretativa rispettosa dell’articolo 13 della Costituzione, anche alla luce dei principi dettati dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238, laddove si è affermato che il prelievo ematico comporta certamente una OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 10 restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria l’ “esecuzione coattiva” perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica poiché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona pur senza di norma comprometterne di per sé l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione. Il prelievo ematico quindi non potrebbe essere imposto coattivamente per via giudiziaria, anche se potrebbe essere utilizzato per dimostrare lo stato di alterazione il certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue dell'interessato, se e qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell' incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione IV, 17 luglio 2012, Massucco). Nel caso poi di prelievo ematico sollecitato al di fuori di specifiche ragioni sanitarie, la giurisprudenza più accreditata ritiene che, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico e/o sulla presenza di principi attivi stupefacenti per via ematica, presupporrebbe sempre l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. A me pare invece che la lettera della legge consenta anche il prelievo ematico coattivo perché entrambe le norme in esame prevedono tra gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale consentiti, oltre al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale, anche “accertamenti medici” non specificati tra i quali ritengo possa rientrare anche il prelievo ematico. Sono state poi previste una serie di norme tendenti a perseguire la più sollecita definizione dei procedimenti in materia di omicidio e lesioni stradali, soprattutto per tutelare i rilevanti interessi risarcitori. Le sanzioni amministrative accessorie. [SLIDE 8 – Eccessivo inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie] Anche in questo campo si è verificato un generale inasprimento, aumentando le ipotesi di revoca della patente e prevedendo per il OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 11 conseguimento della nuova patente periodi di tempo di lunghezza variabile in relazione alla gravità del fatto che possono arrivare fino a 30 anni. L’ art. 222 CdS prevede che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi e gravissime consegue la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’ art. 223 CdS prevede anche il ritiro della patente di guida, cui è collegata da parte del prefetto la sospensione provvisoria della validità della stessa fino a un massimo di due anni. La sospensione provvisoria può arrivare a cinque anni quando il prefetto ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente e, in seguito a sentenza di condanna non definitiva, la sospensione può essere prorogata fino a 10 anni. I riflessi della riforma per gli esperti in materia di infortunistica stradale. Le nuove norme determineranno in primo luogo un aumento dell'attività dei consulenti di parte, in conseguenza dell'obbligo del pubblico ministero di avvalersi dell'esperto per i rilievi e gli accertamenti tecnici in tutte le ipotesi di incidente stradale mortale o con lesioni gravi o gravissime. Si consideri l’ importanza di ricostruire meticolosamente la dinamica dei sinistri al fine di accertare sia eventuali colpe concorrenti, anche da parte degli enti proprietari delle strade – non solo ai fini risarcitori civili, ma anche per beneficiare della riduzione della pena fino alla metà – sia le gravi violazioni al codice della strada che comportano gravi inasprimenti di pena. Verosimilmente dovrà anche essere istituito un turno di reperibilità, trattandosi di accertamenti urgenti. In ogni caso il forte inasprimento delle sanzioni determinerà un maggiore ricorso ai consulenti tecnici da parte della difesa degli imputati, anche al fine di individuare la colpa concorrente che consente di abbattere la pena fino alla metà. Conclusioni. Si è persa l’occasione per un organico coordinamento tra le norme inserite nel Codice penale e quelle già presenti nel Codice della strada. In ogni caso le sanzioni risultano sproporzionate per eccesso soprattutto nei minimi edittali e rischiano di essere ritenute incostituzionali per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, essendo molto più gravi di quelle previste per la non meno grave responsabilità in tema di infortuni sul lavoro. OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 12 Per non parlare poi della colpa medica, caratterizzata da incisive limitazioni della responsabilità penale e da un trattamento sanzionatorio particolarmente mite. OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia 13