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OMICIDIO STRADALE :
Conoscere ed applicare la legge
Nuove competenze per la Polizia Locale
Centro Fiera di Montichiari
Via Brescia 129, 25018 Montichiari (BS)
Massimo Gaballo, Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Milano, commenta le slide
presentate al corso.
OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita
e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia
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Premessa.
[ SLIDE 1 – Ratio della riforma: inasprimento del trattamento
sanzionatorio sull’ onda emotiva suscitata da incidenti gravissimi].
La riforma che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni
personali stradali è figlia dell'onda emotiva suscitata dai frequenti e
gravissimi incidenti stradali che hanno conseguenze devastanti sulla vita
dei cittadini direttamente o indirettamente coinvolti. La nostra classe
politica non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di assecondare la
richiesta dell'opinione pubblica di aggravare le pene per i responsabili di
incidenti con conseguenze gravi per la vita e l'incolumità delle persone,
senza considerare che si tratta pur sempre di comportamenti colposi nei
quali di fatto può essere coinvolto chiunque. E chi avrà la disavventura di
essere coinvolto in un incidente stradale grave, magari per mera
disattenzione o imperizia, sarà sottoposto a un trattamento sanzionatorio
decisamente eccessivo.
L'omicidio colposo è un reato particolare perché da una colpa anche
molto lieve, quale può essere appunto la mera disattenzione, possono
derivare le conseguenze più gravi, vale a dire la perdita della vita.
Una parte di responsabilità per questo inasprimento ricade
certamente sui giudici che applicavano pene quasi sempre appiattite sui
minimi edittali senza proporzionare il trattamento sanzionatorio alla
gravità della colpa.
Chi vi parla nella sua attività giurisdizionale ha sempre tenuto
distinte le ipotesi di colpa per così dire “pura”, quando cioè l'incidente
viene causato da una mera disattenzione, ovvero da imperizia
nell'affrontare una situazione critica magari determinata dalla colpa
concorrente della vittima, dalle ipotesi molto più gravi, quando l'incidente
deriva dalla situazione di pericolo causata da una condotta volontaria
dell'imputato: oltre all'ipotesi della guida in stato di ebbrezza alcolica o
sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, si pensi all'ipotesi della guida
ad alta velocità, guida contromano, passaggio col semaforo rosso,
omesso uso delle cinture di sicurezza, nelle quali l' agente crea
volontariamente una situazione di pericolo. In queste ipotesi ovviamente
la pena doveva discostarsi significativamente dal minimo edittale fino a
superare nei casi più gravi il limite previsto per la sospensione
condizionale della pena.
La giurisprudenza di merito ha cercato di venire incontro a questo
allarme sociale ravvisando il dolo eventuale in alcuni casi in cui la
violazione delle norme di prudenza era talmente clamorosa da far ritenere
accettato il rischio dell'evento morte, ma la Corte di Cassazione ha quasi
sempre riportato anche queste fattispecie nell'ambito della colpa con
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previsione.
Va in proposito ricordato che la distinzione concettuale tra dolo
eventuale e colpa con previsione risulta estremamente sottile. Infatti il
dolo eventuale ricorre quando l’ agente si sia chiaramente rappresentata
la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, e ciò
nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo
da pagare, si sia determinata ad agire comunque, anche a costo di
causare l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’ agente non è
diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la
connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento
illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia,
insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.
Ricordiamo la sentenza LUCIDI (n. 11222/2010), avente ad oggetto
l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa ad alta
velocità, nella quale la Corte di Cassazione ha escluso il dolo eventuale,
ritenendo che l'imputato non avesse accettato l'evento perché avrebbe
dovuto accettare il concomitante rischio di eventi lesivi anche in suo
danno.
Al contrario nella sentenza n. 10411/2011 la Corte di Cassazione, in
un caso abbastanza simile, nel quale però l'imputato era inseguito dalle
forze dell'ordine alla guida di un veicolo rubato, ha ritenuto che se il
fuggitivo avesse avuto certezza dello scontro con l’ autovettura avrebbe
comunque scelto di agire in quel modo, perché un eventuale scontro
rappresentava il prezzo da pagare per raggiungere l'obiettivo perseguito.
La disciplina previgente.
[SLIDE 2 – La disciplina previgente prevedeva pene modulabili
in modo da consentire sempre una riposta sanzionatoria
proporzionata alla gravità del fatto].
L’ articolo 589 comma 1 c.p. puniva e punisce tuttora l'omicidio
colposo “generico” con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Il
secondo comma prevedeva un'ipotesi aggravata in caso di violazione
delle norme sulla circolazione stradale (e di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro) punita con la reclusione da 2 a 7 anni. Il terzo
comma prevedeva la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto era
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti.
L'articolo 590 c.p. puniva le lesioni personali colpose con una
struttura speculare, prevedendo, come tuttora, al primo comma pene
base differenziate per le lesioni “generiche” a seconda che fossero lievi,
gravi o gravissime; nel secondo comma prevedeva pene aggravate in
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caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, e pene
ulteriormente aggravate se il fatto era commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, fino a un
massimo di 4 anni di reclusione.
In caso di reato plurimo, cioè morte di più persone ovvero di morte
di una o più persone e lesioni di una o più persone, come pure nel caso di
lesioni di più persone, si applicava la pena che doveva infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con una
pena massima di 15 anni nel caso di omicidio e di 5 anni nel caso di
lesioni.
Per evitare che queste aggravanti potessero essere sterilizzate dalla
comparazione con le circostanze attenuanti (es. generiche,
risarcimento del danno) col D.L. 23.5.2008 n. 92 era stato introdotto con
l'art. 590 bis il divieto di ritenere le circostanze attenuanti, diverse dalla
minore età e dal contributo di minima importanza nel reato, equivalenti o
prevalenti sulle predette aggravanti, nel senso che le diminuzioni si
operavano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette
aggravanti.
Erano previste le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente di guida.
Sotto il profilo preventivo sono rimaste invariate le norme del
codice della strada che sanzionano in modo abbastanza severo la guida
in stato di ebbrezza, modulando le pene in relazione al tasso alcolemico
accertato del conducente, e la guida sotto l'effetto delle sostanze
stupefacenti. Sono previste circostanze aggravanti per i neopatentati e gli
autotrasportatori, per i fatti commessi nelle ore notturne e in caso di
incidente stradale. Sono anche previste le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida.
Il massimo edittale previsto per l'omicidio colposo con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, essendo superiore a cinque anni,
consentiva già l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.,
previsto anche dall' art. 189 comma 6 CdS per l'omissione di soccorso in
deroga al limite edittale generale.
L'articolo 157 comma 6 c.p. prevedeva già il raddoppio dei termini
di prescrizione per l'omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla circolazione stradale e per lo stesso reato commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di
stupefacenti.
Pertanto avevamo già un apparato sanzionatorio assolutamente
adeguato alla gravità dei fatti, sempre che venisse effettivamente
utilizzato in tutta la sua potenzialità senza appiattirsi sui minimi edittali.
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La struttura della riforma – il sistema sanzionatorio.
La legge 23 marzo 2016 n. 41 ha introdotto nel codice penale gli
articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies
aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio stradale, il reato di
fuga del conducente in caso di omicidio stradale, il reato di lesioni
personali stradali gravi o gravissime, il reato di fuga del conducente in
caso di lesioni personali stradali, la disciplina del computo delle
circostanze in riferimento alle neo introdotte fattispecie criminose e la
definizione di strade urbane e extraurbane.
[SLIDE 3 – Con i nuovi reati di omicidio e lesioni personali
stradali il legislatore ha voluto sottolineare la peculiarità della colpa
stradale per punirla più gravemente delle altre tipologie di colpa]
La finalità perseguita dal legislatore mediante la previsione delle
fattispecie di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose, è
evidentemente quella di sottolineare la peculiarità della colpa stradale e di
punirla in modo più severo rispetto alle altre ipotesi di colpa. E ciò mentre
in altri ambiti, come la colpa medica, si verifica il fenomeno opposto di
circoscrivere l'area di applicazione dell'illecito colposo come avvenuto con
la cosiddetta legge Balduzzi.
Dal punto di vista sostanziale, per cogliere il portato della
innovazione normativa, bisogna partire dal rilievo che il legislatore ha
inteso “scorporare” l’omicidio e le lesioni personali colpose stradali dalla
disciplina generale prevista per le altre ipotesi di colpa, che rimangono
punite dagli articoli 589 c.p. e 590 c.p..
In particolare il nuovo reato di omicidio colposo stradale attribuisce
rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado
della colpa.
Il comma 1 dell’art. 589 bis c.p. prevede la condotta base di colui
che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, sanzionandola con la
medesima pena edittale già prevista dal II comma dell’art. 589 c.p.
(reclusione da due a sette anni). Nonostante l’infelice formulazione della
norma, tutti i commentatori ritengono compresi anche i profili di colpa
generica, che possono ritenersi compresi nel riferimento ampio all'avere il
soggetto cagionato la morte “per colpa”. In ogni caso l’ art. 140 comma 1
CdS prevede in generale che gli utenti della strada devono comportarsi
in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, per cui
appare estremamente difficile ipotizzare una colpa generica al di fuori di
questo precetto.
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[SLIDE 4 - L’intervento più significativo ha riguardato l’
inasprimento della disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da
soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti]
L’intervento più significativo ha riguardato la disciplina sanzionatoria
dei fatti commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o
stupefacenti.
In primo luogo va precisato che l'aggravante scatta soltanto a carico
di chi si pone alla guida di un veicolo a motore, con esclusione pertanto
del conducente di velocipede e del pedone, con un restringimento
dell'ambito operativo rispetto alla previgente disciplina, che parlava
genericamente di “soggetto”.
In secondo luogo la violazione della regola cautelare rappresentata
dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra
necessariamente del contenuto della colpa, nel senso che l'ipotesi
incriminatrice pare configurabile anche allorquando l'incidente non risulti
essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente, al quale
l'incidente risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa. Peraltro,
secondo le regole generali, occorre pur sempre il riscontro della
sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, che
deve escludersi quando si dimostri che l'incidente si sarebbe ugualmente
verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che
è stato comunque determinato esclusivamente da una causa diversa al
medesimo non imputabile. In altri termini per rispondere dell'ipotesi
aggravata non è sufficiente essere coinvolto in un sinistro stradale in stato
di ubriachezza o sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, ma occorre
pur sempre una condotta colposa causalmente efficiente.
In caso di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico > 1,5 gr/l ovvero
superiore a 0,8 gr/l per i conducenti di veicoli pesanti) o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, è prevista una pena da 8 a 12 anni di reclusione. Si tratta di
un minimo edittale per un reato colposo superiore a quello di gravi reati
dolosi come la violenza sessuale (5 anni), la rapina a mano armata (4
anni), associazione di tipo mafioso (7 anni).
[SLIDE 5 - Una innovazione inaspettata: forte inasprimento delle
pene non solo per ebbrezza-droga, ma anche per 4 comportamenti
stradali ritenuti particolarmente gravi].
La reclusione va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico da 0,8 a
1,5 gr/l (comma 4); la stessa pena viene estesa dal comma 5 a quattro
comportamenti stradali ritenuti particolarmente gravi: grave superamento
dei limiti di velocità, passaggio col rosso, inversione del senso di marcia,
sorpassi azzardati. In tale ultima ipotesi sarebbe stato forse meglio
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intervenire in senso preventivo sanzionando penalmente le predette
violazioni come avviene in altri ordinamenti.
Il forte inasprimento di pena previsto per casi assai diffusi di
comportamenti generatori di incidenti stradali rende indispensabile
l'accurato accertamento della dinamica dei sinistri perché l’ accertamento
di queste infrazioni comporta un aumento di pena superiore al doppio,
che consente l’ arresto facoltativo in flagranza e di fatto preclude il
beneficio della sospensione condizionale della pena. Diviene pertanto
essenziale l'intervento di rilevazione corretta delle tracce e prove della
dinamica degli incidenti, e quindi la competenza tecnica dei pubblici
ufficiali rilevatori e dei periti. Poiché gli inasprimenti di pena riguardano
anche gli incidenti stradali con lesioni gravi o gravissime, non sempre
rilevabili nell’ immediatezza del fatto, la procedura di rilievo richiede
un'ottimale standardizzazione e specializzazione in tutti gli incidenti
stradali.
Un ulteriore aumento di pena è previsto dal comma 6 se il fatto è
commesso da persona non munita di patente di guida o con patente
sospesa o revocata, ovvero nei casi in cui il veicolo a motore sia di
proprietà dell'autore del fatto che tale veicolo sia sprovvisto di
assicurazione obbligatoria.
[SLIDE 6 - l'innovazione più positiva della riforma: la riduzione
della pena fino alla metà in caso di concorso di colpa ].
Il comma 7, per tutte le fattispecie previste dai commi precedenti,
prevede una riduzione della pena fino alla metà qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Questa
ipotesi di temperamento della pena costituisce probabilmente
l'innovazione più positiva dell'intera riforma perché consente di abbattere
in modo consistente i minimi edittali, in qualche caso francamente
eccessivi, nei casi molto frequenti di concorso di colpa della vittima o di
altri imputati.
Si consideri che in teoria si dovrebbe essere condannati per un
delitto colposo anche quando si è responsabili misura dell’ 1%, ad
esempio perché l'imputato non è riuscito a far fronte per mera imperizia a
gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale da parte della
stessa vittima. L'esempio classico è quello dell'automobilista che non dà
la precedenza al motociclista che viaggia 200 km/h, colpevole per non
aver valutato la sua velocità di avvicinamento. In tali casi, se il buonsenso
ed evidenti ragioni di equità non erano sufficienti a pervenire a una
decisione assolutoria, sia pure con la formula dubitativa sulla sussistenza
dell'elemento soggettivo, la disciplina previgente consentiva al giudice di
scendere al di sotto del minimo edittale solo utilizzando le circostanze
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attenuanti generiche, che restano comunque utilizzabili nella nuova
disciplina per diminuire ulteriormente la pena già diminuita ai sensi del
comma 7.
La diminuente, in assenza di qualsiasi aggancio testuale, non
sembra applicabile però alle pesantissime sanzioni amministrative
accessorie.
Il comma 8 prevede l’ aumento di pena fino al triplo col tetto di 18
anni in caso di concorso formale di reati (pluralità di reati commessi con
una sola azione od omissione previsto in generale dall’ art. 81 comma 1
c.p. che però non prevede alcun tetto, per cui si applica quello generale di
30 anni di cui all’ art. 78 c.p.).
L’ art. 589 ter prevede l’ aumento di pena da un terzo a due terzi,
con un minimo di 5 anni, se il conducente si dà alla fuga. Per la
configurabilità di tale le aggravante è necessario il dolo, consistente nella
volontà del conducente di allontanarsi dal luogo dell’incidente nella
consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o produttivo di
lesioni personali. E’ a tal fine sufficiente - come già per l’ipotesi prevista
dall’ art. 189 del codice della strada - il dolo eventuale, desumibile dalle
circostanze dell’incidente e dall’atteggiamento tenuto dal conducente
fuggitivo.
Questa fattispecie deve ritenersi speciale rispetto al reato di
omissione di soccorso previsto dall'articolo 189 CdS perché prevede l’
ulteriore elemento che l'incidente si sia verificato per colpa dell'imputato.
I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate, superiori a 5 anni,
consentono comunque l’applicazione della custodia cautelare in
carcere, dell’ arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 comma 1
c.p.p. (peraltro per le ipotesi di cui all’art. 589 bis, II e III comma, c.p. il
nuovo art. 380 comma 2 lettera m quater c.p.p. prevede l’ arresto
obbligatorio in flagranza, in deroga al generale divieto per i reati
colposi) e il fermo di indiziato di delitto nella ricorrenza delle altre
condizioni di legge (delitto punito con pena non inferiore a due anni nel
minimo e superiore a 6 nel massimo).
Tuttavia l’ art. 189 comma 8 CdS prevede che il conducente che si
fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni
alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo
o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il
caso di flagranza di reato.
Questa norma in un primo tempo era stata abrogata dal Senato, ma
successivamente è stata mantenuta in vigore per le sole lesioni personali,
senza rilievo in caso di omicidio colposo.
Le modifiche relative all’omicidio stradale sono speculari a quelle
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introdotte per le lesioni stradali.
In particolare l’articolo 590 bis c.p., che era dedicato alla disciplina
della comparazione delle circostanze, prevede, ridisegnandola, la
disciplina sanzionatoria delle lesioni stradali gravi e gravissime
commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, che è stata così scorporata dall’art. 590 c.p.
Si noti che l’articolo 590 c.p. rimane tuttora come norma base per
sanzionare le lesioni stradali non gravi né gravissime, cioè fino a 40 giorni
di prognosi e senza postumi permanenti.
Cambia il regime della procedibilità, che resta a querela solo per le
lesioni inferiori a 20 giorni di prognosi.
Viene confermata la disciplina derogatoria rispetto all' art. 69 c.p. in
materia di computo delle circostanze, stabilendo il divieto di
equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti rispetto
alle specifiche circostanze aggravanti dell'omicidio e delle lesioni
personali colpose stradali.
Anche per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime nei casi di
ebbrezza alcolica, stupefacenti e gravi violazioni delle norme sulla
circolazione stradale, l’ art. 381 comma 2 lettera m-quinquies c.p.p.
prevede l’ arresto facoltativo in flagranza, escluso ex art. 189 comma 8
CdS nel caso in cui il conducente si ferma e presta la necessaria
assistenza ai feriti.
Le altre modifiche processuali.
[ SLIDE 7 – Accertamenti tecnici coattivi urgenti dello stato di
ebbrezza e dell’ alterazione da assunzione di stupefacenti disposti
anche oralmente dal Pubblico Ministero]
Abbiamo visto che l’aggravante dell’alterazione da abuso di alcool e
di droghe comporta l’ arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo. Per
procedere all’ arresto in flagranza, come precisato dal Ministero dell’
Interno – Servizio Polizia Stradale con circolare del 25.3.2016, occorre l’
immediata disponibilità dell’ accertamento tecnico dell’effettivo tasso
alcolemico ovvero dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze
stupefacenti.
Infatti in relazione allo stato di ebbrezza occorre dimostrare il
superamento di specifici tassi alcolemici, mentre per quanto riguarda le
sostanze stupefacenti non basta dimostrare la pregressa assunzione, che
lascia tracce nelle urine anche dopo la cessazione dell'effetto drogante,
ma occorre la prova che l'agente abbia guidato in stato di alterazione
causata da tale assunzione; risulta quindi necessario il prelievo ematico
ovvero la deposizione testimoniale dell’ operante sugli elementi
sintomatici percepiti o sulla presenza in auto di tracce di una recente
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assunzione.
Il problema ovviamente si pone in caso di mancato consenso
all'esecuzione dell'accertamento, che integra di per sé un'autonoma
fattispecie contravvenzionale, non sufficiente peraltro a provare la
sussistenza dell'aggravante.
Pertanto si è intervenuti sul disposto degli articoli 224-bis e 359bis c.p.p., aggiungendo i reati di omicidio colposo stradale e di lesioni
personali gravi e gravissime stradali a quelli per i quali il giudice, anche
d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'accompagnamento
coattivo e/o l'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo dei campioni
biologici.
La disciplina estensiva pare però di scarsa utilità per quanto riguarda
la disciplina della perizia disposta dal giudice (art. 224-bis c.p.p). Infatti la
tempistica richiesta per l’espletamento di tale attività procedimentale
risulta difficilmente compatibile con l’urgenza imposta dall’accertamento
sullo stato di alterazione che qui interessa.
Diverso discorso vale per la previsione del prelievo coattivo
attribuita all’iniziativa del pubblico ministero (art. 359-bis c.p.p.). In
particolare il nuovo comma 3 bis consente al pubblico ministero di
disporre, con decreto motivato da comunicare tempestivamente al
difensore, il prelievo coattivo quando il conducente rifiuti di sottoporsi
agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione
correlata all'uso di sostanze stupefacenti, nei casi urgenti in cui sussiste il
pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio
alle indagini. Il provvedimento, che può essere adottato anche oralmente
e successivamente deve essere confermato per iscritto, deve essere
convalidato dal GIP.
La disciplina dei prelievi coattivi in quanto derogativa dei principi
costituzionali di cui all’articolo 13, va interpretata in modo rigoroso e non
estensivo. Ciò significherebbe, secondo tutti i commenti che ho letto,
che la predeterminazione per legge (imposta dall’articolo 13 della
Costituzione) dei “modi” con cui può procedersi al prelievo coattivo
(“prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale”) non sarebbe da
ritenersi meramente esemplificativa, bensì tassativa. Quindi non sarebbe
legittimo imporre il prelievo ematico non ricompreso espressamente
tra quelli autorizzati che, in casi del genere, è lo strumento più affidabile
per accertare l’alterazione psico-fisica indotta dall’abuso di alcool o di
droghe.
Questa sarebbe l’unica soluzione interpretativa rispettosa
dell’articolo 13 della Costituzione, anche alla luce dei principi dettati dalla
fondamentale sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238,
laddove si è affermato che il prelievo ematico comporta certamente una
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restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria l’
“esecuzione coattiva” perché la persona sottoposta all'esame peritale non
acconsente spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non
solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica poiché,
seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona pur
senza di norma comprometterne di per sé l'integrità fisica o la salute
(anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria
amministrazione.
Il prelievo ematico quindi non potrebbe essere imposto
coattivamente per via giudiziaria, anche se potrebbe essere utilizzato per
dimostrare lo stato di alterazione il certificato medico relativo all'accertato
tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue
dell'interessato, se e qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal
personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia
stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle
lesioni riportate dal predetto nell' incidente stradale in cui questi sia
stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione IV, 17 luglio 2012, Massucco).
Nel caso poi di prelievo ematico sollecitato al di fuori di specifiche
ragioni sanitarie, la giurisprudenza più accreditata ritiene che, se i sanitari
abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a
prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare
l’analisi del tasso alcolemico e/o sulla presenza di principi attivi
stupefacenti per via ematica, presupporrebbe sempre l’avviso
all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in
mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più
deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della
sentenza di primo grado.
A me pare invece che la lettera della legge consenta anche il
prelievo ematico coattivo perché entrambe le norme in esame prevedono
tra gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale consentiti, oltre al
prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale, anche “accertamenti
medici” non specificati tra i quali ritengo possa rientrare anche il prelievo
ematico.
Sono state poi previste una serie di norme tendenti a perseguire la
più sollecita definizione dei procedimenti in materia di omicidio e lesioni
stradali, soprattutto per tutelare i rilevanti interessi risarcitori.
Le sanzioni amministrative accessorie.
[SLIDE 8 – Eccessivo inasprimento delle sanzioni
amministrative accessorie]
Anche in questo campo si è verificato un generale inasprimento,
aumentando le ipotesi di revoca della patente e prevedendo per il
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conseguimento della nuova patente periodi di tempo di lunghezza
variabile in relazione alla gravità del fatto che possono arrivare fino a 30
anni.
L’ art. 222 CdS prevede che alla condanna o al patteggiamento per i
reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi e gravissime
consegue la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’ art. 223 CdS prevede anche il ritiro della patente di guida, cui è
collegata da parte del prefetto la sospensione provvisoria della validità
della stessa fino a un massimo di due anni. La sospensione provvisoria
può arrivare a cinque anni quando il prefetto ravvisi fondati elementi di
responsabilità del conducente e, in seguito a sentenza di condanna non
definitiva, la sospensione può essere prorogata fino a 10 anni.
I riflessi della riforma per gli esperti in materia di infortunistica
stradale.
Le nuove norme determineranno in primo luogo un aumento
dell'attività dei consulenti di parte, in conseguenza dell'obbligo del
pubblico ministero di avvalersi dell'esperto per i rilievi e gli accertamenti
tecnici in tutte le ipotesi di incidente stradale mortale o con lesioni gravi o
gravissime.
Si consideri l’ importanza di ricostruire meticolosamente la dinamica
dei sinistri al fine di accertare sia eventuali colpe concorrenti, anche da
parte degli enti proprietari delle strade – non solo ai fini risarcitori civili, ma
anche per beneficiare della riduzione della pena fino alla metà – sia le
gravi violazioni al codice della strada che comportano gravi inasprimenti
di pena.
Verosimilmente dovrà anche essere istituito un turno di reperibilità,
trattandosi di accertamenti urgenti.
In ogni caso il forte inasprimento delle sanzioni determinerà un
maggiore ricorso ai consulenti tecnici da parte della difesa degli imputati,
anche al fine di individuare la colpa concorrente che consente di
abbattere la pena fino alla metà.
Conclusioni.
Si è persa l’occasione per un organico coordinamento tra le norme
inserite nel Codice penale e quelle già presenti nel Codice della strada.
In ogni caso le sanzioni risultano sproporzionate per eccesso
soprattutto nei minimi edittali e rischiano di essere ritenute incostituzionali
per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, essendo
molto più gravi di quelle previste per la non meno grave responsabilità in
tema di infortuni sul lavoro.
OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita
e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia
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Per non parlare poi della colpa medica, caratterizzata da incisive
limitazioni della responsabilità penale e da un trattamento sanzionatorio
particolarmente mite.
OMICIDIO STRADALE - Montichiari, 7 ottobre 2016: Atti del convegno organizzato da Vita
e strada per incarico della Direzione Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia
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