Direttore di Esecuzione del Contratto
Transcript
Direttore di Esecuzione del Contratto
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 572 del 28.12.2012 Cl. A.01.02.05 OGGETTO: Adozione del Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e appalti di servizi. Il DIRETTORE SANITARIO - Dr. Francesco Vassallo nominato con provvedimento D.G. n. 69 del 01.02.2011 Direttore Generale f.f. – ai sensi dell’art. 3 c. 6 D.Lgs. n. 502/92 Acquisiti i pareri di competenza del DIRETTORE SANITARIO e del DIRETTORE SOCIALE Dr. Francesco Vassallo Dott.ssa Anna Calvi Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE F.F. Premesso che: - l’articolo 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, estende la figura del Responsabile del Procedimento anche agli appalti di forniture e servizi stabilendo che “per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”; - l’art. n. 119, D.Lgs. n. 163/2006 disciplina la figura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), che per i servizi e le forniture di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni (superiore ad € 500.000,00 IVA esclusa) deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); Visti: - gli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/2006; - gli artt. 272, 273, 300, 301, 302 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; - l’art. 15 della L.R. 4/1997; Preso atto che, in ossequio al dettato normativo, il R.U.P. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal sopra citato Codice ivi compresi gli affidamenti in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; Rilevato che: - il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante; - per di più, il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, evidenziando e verbalizzando, se del caso, eventuali disservizi, ritardi ed inadempienze; Considerate, pertanto, le specifiche responsabilità in capo al RUP e la rilevante complessità dell'attività di esecuzione, controllo e vigilanza dei contratti, introdotte e disciplinate dalle richiamate disposizioni normative; Preso atto della nota prot. n. H1.2012.0013894 del 03.05.2012 – prot. ASL n. 0061970 del 04.05.2012 – con la quale la Regione Lombardia definisce linee di indirizzo tra le quali quelle relative all’incarico di R.U.P. e all’attento controllo sulla corretta esecuzione del contratto; Specificato che dalla lettura del testo del Regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, in attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, emerge manifesta la necessità di disciplinare e riconsiderare le funzioni e le competenze che gravano sulle figure che intervengono nella realizzazione di un contratto pubblico; Ravvisata, pertanto, la necessità di dover adottare formalmente e di approvare il testo del Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del Contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e appalti di servizi, in attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, allegato al presente atto di _________________________________________________________________ cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto da n. 18 pagine); Dato atto che l’Azienda – in considerazione dell’importanza dell’attività contrattuale e della delicatezza della materia – già con Deliberazione D.G. n. 265 del 11.04.2007, il contenuto della quale con il presente atto si conferma, ha provveduto ad individuare il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti (ora U.O. Approvvigionamenti), quale Responsabile Unico del Procedimento; Rilevato, altresì, che il Regolamento adottato con il presente atto entrerà in vigore dal 01.01.2013; Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di acquisto che si assume contestualmente al presente provvedimento; Vista la proposta presentata dal Direttore delegato del Dipartimento delle Attività Amministrative, Dott.ssa Giovanna Piazza, che attesta altresì la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. 30.12.2009, n. 33; Dato atto che il Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Elena Soardi, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento; Atteso che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda; Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; DECRETA a) b) c) d) e) f) g) di approvare il Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del Contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e appalti di servizi, in attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto da n. 18 pagine); di dare atto che il Regolamento adottato con il presente provvedimento entrerà in vigore dal 01.01.2013; di darne pubblicità tramite avviso da pubblicare sul sito internet aziendale; di demandare al Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti la trasmissione del presente provvedimento a tutti gli assetti aziendali interessati e al Collegio Sindacale, con ogni eventuale nota esplicativa; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Azienda; di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; di disporre, a cura del Servizio Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009. IL DIRETTORE GENERALE F.F. f.to Dr. Francesco Vassallo _________________________________________________________________ L’atto si compone di n. 22 pagine, di cui n. 18 pagine di allegato che ne è parte integrante, e viene pubblicato integralmente all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi, dal 03.01.2013. Il Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali (f.to Dott.ssa Lucia Branca Vergano) Allegato “A” REGOLAMENTO AZIENDALE FINALIZZATO ALLA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEL R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DEL D.E.C. (DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO) IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE DI BENI E APPALTI DI SERVIZI, IN ATTUAZIONE DEL “REGOLAMENTO” APPROVATO CON D.P.R. 5.10.2010, N. 207 Allegato “A” TITOLO I° PREMESSE Con il presente Regolamento, alla luce dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, si intendono disciplinare e adeguare a questa realtà aziendale le funzioni e i compiti attribuiti alle figure del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), figure già previste dal D.Lgs. 163/2006. RICHIAMI NORMATIVI GENERALI - D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Il Codice degli Appalti, Il Codice); La Legge Regionale n. 14 del 19.05.1997 “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale in materia di acquisizione di forniture e servizi” e ss.m.ii. – L.R. 5.02.2010, n. 7. D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento. Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa s’intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, purché si integrino nell’impianto complessivo dello stesso. Diversamente, si procederà alla formale modifica del presente Regolamento mediante atto del Direttore Generale. DEFINIZIONI 1. 2. 3. 4. 5. Azienda: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento D.E.C.: Direttore dell’Esecuzione del Contratto Codice: Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Regolamento: Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n 5.10.2010, n. 207. Pagina 2 di 18 Allegato “A” TITOLO II° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI 1) D.Lgs. 163/2006 - art. 10 : c. 1 - Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; c. 2 – Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti . - art. 119 : c. 1 - L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. 2) D.P.R. 207/2010 art. 272 : c. 1 - (omississ…).le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vi-gilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo (omississ…). c. 4 - Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice; c. 5 - Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. art. 273 : c. 1 – Il responsabile del procedimento: a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all'articolo 279, comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; b) formula proposta all'amministrazione affidamento dell'intervento; aggiudicatrice del sistema di c) coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento; d) coordina le attività necessarie per la nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire; e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute Pagina 3 di 18 Allegato “A” dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi - art. 298 : - art. 302 : - art. 307 : - art. 308 : - art. 310 : - art. 311 : 3) L.R. 4/1997 - art. 15 : relativi agli interventi di sua competenza;. c. 2 – (omississ…). Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.. c. 1 – Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione; c. 2 – Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;; b) in casi di comprovata urgenza; ; c. 3 – Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. c. 2 - I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. c. 3 - Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili; c. 4 – (omississ…). Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione; c. 5 - I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. c. 1 - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311. c. 2 - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) (omississ…); b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento (…omississ…); ; c. 3 – (omississ…). Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. c. 2 – Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti: (omississ…) h) sottoscrivere il contratto e curarne l’esecuzione ai sensi del comma 3; c. 3 – In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a: a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l’esecuzione anticipata; b) disporre in merito ai pagamenti; c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore; d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto; c. 4 – E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore Pagina 4 di 18 Allegato “A” dell’esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 Pagina 5 di 18 Allegato “A” Art. 1 – Individuazione del R.U.P. 1. L’Azienda ha individuato con proprio atto (Deliberazione D.G. n. 265 del 11.04.2007), il Responsabile Unico del Procedimento (dipendente di ruolo, anche di qualifica non dirigenziale) per le fasi del progetto, affidamento ed esecuzione degli appalti relativi alla fornitura di beni ed all’affidamento di servizi; il soggetto individuato ricopre le funzioni di RUP con riferimento ad ogni procedura indipendentemente dall’oggetto contrattuale, dall’importo e dalla forma procedurale, salvo lo stesso deleghi formalmente tale funzione ad altro funzionario dell’Amministrazione. La delega deve individuare espressamente la procedura alla quale si riferisce e deve essere accettata dal delegato; 2. Il R.U.P. svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni del D.E.C per contratti con valere inferiore ad € 500.000,00, salva diversa disposizione dell’Azienda (Regolamento art. 272, c. 5). Art. 2 – Funzioni e competenze del R.U.P. 1. Funzioni generali Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti (Codice art. 10, c. 2 – Regolamento art. 272, c. 1). 2. Funzioni precontrattuali o Predispone e/o coordina il progetto di fornitura e/o servizio (Regolamento art. 273, c. 1a); o Formula proposta alla Direzione Strategica in ordine alle modalità di affidamento dell’intervento (Regolamento art. 273, c. 1b); o Coordina le attività istruttorie volte alla predisposizione del bando/lettera di invito di gara relativo all'intervento (Regolamento art. 273, c. 1c); o Coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice (Regolamento art. 273, c. 1d) e del Seggio di Gara; o Cura il flusso informativo tra Commissione Giudicatrice e Direzione (Regolamento art. 273, c. 1e); o Procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in seguito ad offerte anomale, avvalendosi degli uffici, organismi tecnici dell’Azienda ovvero della Commissione Giudicatrice. Il R.U.P., qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’art. 88, c. 1bis del Codice dei Contratti Pubblici (Regolamento art. 284, c. 1); o Monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni, impedimenti, ritardi (Regolamento art. 273, c. 1f); o Sottoscrive i contratti (L.R. 14/97 art. 15, c. 2h), relativi a procedure di gara con valore inferiore alla soglia comunitaria.. 3. Fase di avvio del contratto o Dopo che il contratto è divenuto efficace il R.U.P. autorizza il D.E.C. – se non coincide con il R.U.P. - a dare avvio all’esecuzione (Regolamento art. 302, c. 1) e trasmette a quest’ultimo copia del contratto o sintesi dello stesso nella quale sono riassunte tutte le informazioni di cui il D.E.C. necessiti per adempiere correttamente ai propri compiti; o In caso di urgenza, autorizza l’esecuzione anticipata, indicandone i motivi (Regolamento art. 302, cc. 2 e 3 – L.R. 14/97 art. 15, c. 3a). 4. Fase di esecuzione del contratto e verifiche di conformità o Svolge, in coordinamento con il D.E.C., ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo alla Direzione A.S.L. dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali (Regolamento, 273, 1g – LR 14/97 15,3cd); o Provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza (Regolamento, 273,1i); o Per Verifiche di conformità, Certificato di verifica di conformità definitiva, Attestato di Regolare Esecuzione, Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni, si rimanda al titolo IV° “Verifiche di conformità”del presente Regolamento. Art. 3 – Varianti Pagina 6 di 18 Allegato “A” o o Le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici sono proposte dal D.E.C. al R.U.P. a da quest’ultimo, eventualmente autorizzate per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 311; Il D.E.C. non può ordinare varianti di cui all’art. 310 del Regolamento se non previa autorizzazione scritta del R.U.P. Art. 4 – Sospensioni o o Le sospensioni di cui all’art. 308 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici sono proposte dal D.E.C. al R.U.P. e da quest’ultimo eventualmente autorizzate per iscritto nel rispetto delle previsioni contenute nel medesimo art. 308. Il D.E.C. non può ordinare sospensioni di cui all’art. 308 del Regolamento, se non previa autorizzazione scritta del R.U.P. Art. 5 – Contenzioso Previa relazione del D.E.C., applica il sistema sanzionatorio previsto dal contratto (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, art.298;) Art. 6 - Risoluzione del contratto Autonomamente o su proposta del D.E.C., il R.U.P. propone al Direttore Generale il recesso dal contratto. Art. 7 - Pagamenti Qualora il D.E.C. non segnali al R.U.P. inadempimenti da parte dell’appaltatore in materia di obblighi e prestazioni contrattuali, quest’ultimo dispone l’effettuazione del pagamento senza che sia necessaria alcun altra comunicazione o formalità. Pagina 7 di 18 Allegato “A” TITOLO III° IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI 1) D.Lgs. 163/2006 - Art. 119 c. 3 – Per i servizi e le forniture di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento. 2) D.P.R. 207/2010 - art. 298 : c. 2 – Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. - art. 300 : c. 1 – Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento. c. 2– Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. - art. 301 : c. 1 - Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante; c. 2 – Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. - art. 302 : c. 1 - Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. - art. 303 : c. 2 - Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo 304. - art. 304 : c. 2 - Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore (omissis…). - art. 308 : c. 1 - Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. c. 2 -E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. c. 4 - Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. c. 5 - I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della Pagina 8 di 18 Allegato “A” - art. 310 : - art. 311 : - art. 312 : sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. c. 1 - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311; c, 2 - Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto. c. 6 - l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. c. 1 - I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo. c. 2 - Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. - art. 313 : - art. 316 : - art. 317 : 3) L.R. 14/1997 - art. 15 : c. 4 - Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. c. 1 – La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto; c. 2 – E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione: a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. c. 1 - La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto. c. 2 - I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione. c. 3 – In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a: a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l’esecuzione anticipata del Pagina 9 di 18 Allegato “A” contratto; b) disporre in merito ai pagamenti; c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore; d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto; e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto; f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara; g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell’appalto. Pagina 10 di 18 Allegato “A” Art. 1 – 1. o o o 2. o o o o 3. 4. Individuazione del D.E.C. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il R.U.P. ad eccezione dei seguenti casi: Nomina specifica da parte della stazione appaltante (Regolamento 272,5); Contratti di importo superiore a € 500.000,00 (Regolamento 300,2a); Prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità (Regolamento 300, 2b); Il D.E.C. è individuato tra le seguenti figure: Responsabili di Servizi/UO/Uffici; Figure dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; Figure non dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in possesso di elevate competenze ed esperienze professionali riferite allo specifico contratto; Altri soggetti non ricompresi nei punti precedenti; Il D.E.C. è nominato nell’atto di aggiudicazione definitiva della procedura di gara; Il D.E.C. non può essere componente della Commissione di gara. Art. 2 – Funzioni e competenze del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 1. o o Funzioni generali. In linea generale al D.E.C. sono affidati compiti analoghi a quelli previsti dall’art. 1662 del Codice Civile i quali si sostanziano nel controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, evidenziando e verbalizzando le eventuali disfunzioni, ritardi ed inadempienze; Il D.E.C. rappresenta il primo e principale interlocutore dell’Appaltatore per tutto quanto riguarda l’efficiente ed efficace esecuzione del contratto nei termini stabiliti, avendo riconosciuta la necessaria autonomia decisionale per il raggiungimento di tali obiettivi. 2. o o Fase di avvio del contratto. Il D.E.C. dà avvio al contratto su autorizzazione del R.U.P. (Regolamento 302,1); Il Capitolato Speciale od altro documento contrattuale può prevedere che il D.E.C. rediga il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Appaltatore (Regolamento 303,2). In tal caso il verbale di avvio deve contenere quanto previsto dall’art. 304 del Regolamento. 3. Fase di esecuzione del contratto Il D.E.C.: o provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’A.S.L. (Regolamento art. 301,c. 1); o assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che l’attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (Regolamento 301,2); o svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati (Regolamento art. 301, c. 3). 4. Verifiche di conformità Si rimanda al titolo IV° “Verifiche di conformità”. Art. 3 – Varianti. Le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento sono disposte dal D.E.C. e approvate dall’ASL nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 311 del Regolamento. Pagina 11 di 18 Allegato “A” Art. 4 - Sospensioni. Le sospensioni di cui all’art. 308 del Regolamento sono disposte dal D.E.C.. Art. 5 – Contenzioso Il D.E.C. riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi/difformità nell’esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali (Regolamento art. 298, c. 2). A tale riguardo, egli si deve attenere alle seguenti disposizioni: o nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente, l’Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora l’inadempimento persista, il D.E.C. segnala al R.U.P. l’inadempimento, circostanziando l’accaduto affinchè quest’ultimo sia posto nelle condizioni di mettere in mora il fornitore; o qualora l’inadempimento sia tale per cui il D.E.C. ritenga opportuno il recesso dal contratto, egli formulerà proposta al RUP, accompagnandola da adeguata motivazione. Art. 6 - Risoluzione del contratto Le competenze in materia di risoluzione del contratto sono affidate al R.U.P, che propone detta risoluzione alla Direzione Generale per l’assunzione del relativo atto. Art. 7 - Pagamenti. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (Regolamento art. 307, c. 2 – L.R. 14/97 art. 15,c. 3 lett. b). Pagina 12 di 18 Allegato “A” TITOLO IV° VERIFICHE DI CONFORMITA’ RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI 1) D.P.R. 207/2010 - art. 312 : c. 1 - I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo. c. 2 - Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. c. 3 - Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. - art. 313 : - art. 314 : - art. 315 : - art. 316 : - art. 317 : - art. 322 : c. 4 - Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. c. 1 – La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto. c. 1 - La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. c. 1 - Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità: (omississ…) d) Certificati delle eventuali prove effettuate. c. 1 - La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto. c. 2 - I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione. c. 1 - . Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità; c. 2 – Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Pagina 13 di 18 Allegato “A” - art. 324 : - art. 325 : c. 1 - Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. c. 2– Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. c. 3 – Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 324. . Pagina 14 di 18 Allegato “A” Art. 1 - Oggetto delle attività di verifica di conformità I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto (Regolamento art. 312, c. 1). Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto (Regolamento art. 312, c. 2). Nei casi in cui per le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione (Regolamento art. 312, c. 3) o controlli in forma semplificata (Regolamento art. 312, c. 4) con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Il Capitolato Speciale di gara prevede, in relazione all’oggetto contrattuale ed alla durata dello stesso i termini e le modalità specifiche per l’esecuzione delle verifiche di conformità. Art. 2 - Soggetto incaricato di eseguire le verifiche di conformità La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C. (Regolamento art. 314,c. 1). Il R.U.P. trasmette al D.E.C. la documentazione idonea per la corretta esecuzione di tale compito: o Copia degli atti di gara; o Copia del contratto; o Documenti contabili; o Certificati delle eventuali prove effettuate (Regolamento art. 315, c. 1). Art. 3 - Termini delle attività di verifica di conformità La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto (Regolamento art. 313, c. 1) La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il temine stabilito dal contratto e comunque non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nel relativo contratto (Regolamento art. 316, c. 1). Art. 4 - Certificato di verifica di conformità (per contratti sopra la soglia comunitaria) Il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: o Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; o L’indicazione dell’esecutore; o Il nominativo del D.E.C.; o Il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; o Le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; o Il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; o Il verbale del controllo definitivo; o L’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; o La certificazione di verifica di conformità (Regolamento art. 322,c. 1). E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità (Regolamento art. 322, c. 2). Il certificato di verifica di conformità deve essere allegato alla fattura per il pagamento. Art. 5 - Attestazioni di regolare esecuzione (contratti sotto la soglia comunitaria) Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il D.E.C. emetterà attestazioni di regolare esecuzione secondo la modulistica interna. L’attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa entro 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e allegata alla fatture per il pagamento (Regolamento art. 325, cc. 2 e 3). Pagina 15 di 18 Allegato “A” Art. 6 - Verifiche di conformità in corso di esecuzione E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione: o Nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; o Nei casi di appalti di forniture e servizi con prestazioni continuative, secondo criteri di periodicità stabiliti nel contratto. o In ogni caso, resta ferma la facoltà del D.E.C. e/o del R.U.P. di procedere ad ulteriori e diverse verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali (Regolamento art. 313,c. 3). Le verifiche di conformità sono eseguite con oneri a carico dell’ASL, salvo verifiche da eseguirsi presso Laboratori, Enti od Istituti esterni che saranno a carico dell’Appaltatore qualora l’esito della verifica disposta dall’ASL dia esito negativo. Pagina 16 di 18 Allegato “A” TITOLO V CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI (ECONOMALI E SANITARI) E FORNITURE (ECONOMALI E SANITARIE) Premesse Strumenti utilizzati per l’effettuazione dei controlli Il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni affidate nell’ambito dell’affidamento di servizi – economali e sanitari – e forniture – economali e sanitarie viene espletato mediante l’ausilio di diversi strumenti, individuati dal R.U.P. in relazione alla caratteristiche del contratto sottoposto a controllo: oggetto contrattuale, periodo contrattuale, valore e soggetti destinatari delle prestazioni (utenza interna o utenza esterna). Art. 1 - Tipologia di controlli. L’azienda utilizza i seguenti strumenti: o Questionari di gradimento per servizi/forniture destinati agli assetti aziendali: trimestralmente l’U.O. Approvvigionamenti invia a tutti i Centri Negoziatori Aziendali un questionario, al fine di raccogliere opinioni e giudizi sul livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori; il R.U.P. dall’analisi del contenuto dei questionari, provvede a segnalare alle ditte eventuali criticità e/o contestare gli inadempimenti riscontrati. Il R.U.P. provvede, altresì, in ragione della gravità delle inadempienze segnalate a dar avvio all’iter di contestazione (con eventuale applicazione di penali o risoluzione del rapporto), nei termini definiti dai Capitolati Speciali di Gara; o Relazione periodica (trimestrale) del D.E.C.: all’atto della nomina il R.U.P. dà indicazione al D.E.C. della periodicità con cui lo stesso deve produrre esaustiva relazione in ordine all’andamento del rapporto contrattuale; tale relazione dovrà nel dettaglio individuare le criticità riscontrate nel corso del periodo di riferimento, i correttivi proposti/attuati, le segnalazioni/comunicazioni inviate ai fornitori e le controdeduzioni degli stessi; o Verifiche/ispezioni periodiche: il D.E.C., personalmente e/o coadiuvato da personale afferente all’U.O. Approvvigionamento o altro Assetto tecnicamente competente, provvede all’effettuazione di verifiche/ispezioni periodiche o presso la sede del fornitore o, in relazione al servizio sottoposto a controllo, presso le Strutture aziendali destinatarie del servizio/fornitura; il D.E.C. redige il verbale con le risultanze delle verifiche e lo trasmette al R.U.P.. per gli adempimenti conseguenti. La relazione periodica è utilizzate principalmente per monitorare l’andamento di appalti di beni/servizi a carattere sanitario, destinati direttamente all’utenza esterna. Art. 2 Cronoprogramma verifica servizi economali/alberghieri. La scheda che segue definisce modalità e tempistiche secondo le quali verranno effettuati i controlli dei seguenti servizi appaltati: 1. Servizio manutenzione automezzi aziendali; 2. Gestione magazzino farmaceutico aziendale; 3. Gestione magazzino economale aziendale; 4. Servizio distribuzione automatica bevande e alimenti; 5. Servizio mensa interna; 6. Servizio di sanificazione ambientale; Pagina 17 di 18 Allegato “A” SERVIZIO Manutenzione automezzi Magazzino economale Magazzino farmaceutico Servizio distribuzione bevande e alimenti Servizio mensa interna Servizio pulizie METODOLOGIA TEMPISTICA Sarà utilizzato un “Tempario” delle riparazioni auto utile a valutare la congruità dei preventivi presentati dalle autofficine convenzionate. Per ogni sopralluogo verrà stilato un Verbale, sottoscritto dal dipendente ASL e dal Titolare dell’autofficina, nel quale saranno indicate le eventuali difformità riscontrate. A campione, saranno scelti, attraverso stampe effettuate la mattina stabilita per il controllo, tre/quattro articoli per gruppo merceologico, per i quali saranno verificate le giacenze fisiche effettive che dovranno poi coincidere con quelle risultanti a sistema. Per ogni sopralluogo verrà stilato apposito Verbale. Durante gli accessi presso il magazzino gestito da soggetto terzo, si provvederà, altresì, ad effettuare controlli a campione sulla corrispondenza dei beni consegnati a quanto stabilito dalle procedure di aggiudicazione, conseguente comunicazione alla ditta fornitrice delle risultanze delle verifiche. Vedi magazzino economale A campione con cadenza mensile/bimestrale e, in modo particolare, tutte le volte laddove il preventivo potrebbe dare adito a “speculazioni” Visita in loco, al fine di verificare lo stato di funzionalità dei distributori, l’igiene degli stessi e la qualità/freschezza degli alimenti Valutazione della grammatura del cibo preparato e della varietà del menù. Per ogni sopralluogo verrà stilato apposito Verbale Visita in loco, al fine di verificare lo stato degli ambienti ed il livello qualitativo delle prestazioni Almeno semestrale (maggio - novembre) Almeno semestrale (maggio - novembre) Almeno semestrale (maggio - novembre) Quadrimestrale (aprile – agosto – dicembre) Quadrimestrale (aprile – agosto – dicembre) Pagina 18 di 18