Direttore di Esecuzione del Contratto

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Direttore di Esecuzione del Contratto
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected]
Posta certificata: [email protected]
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175
DECRETO n.
572
del 28.12.2012
Cl. A.01.02.05
OGGETTO:
Adozione del Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle
competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto in materia di contratti pubblici di forniture
di beni e appalti di servizi.
Il DIRETTORE SANITARIO - Dr. Francesco Vassallo
nominato con provvedimento D.G. n. 69 del 01.02.2011
Direttore Generale f.f. – ai sensi dell’art. 3 c. 6 D.Lgs. n. 502/92
Acquisiti i pareri di competenza del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE SOCIALE
Dr. Francesco Vassallo
Dott.ssa Anna Calvi
Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Mario Azzoni
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che:
- l’articolo 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, estende la figura del Responsabile del Procedimento anche agli
appalti di forniture e servizi stabilendo che “per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione”;
- l’art. n. 119, D.Lgs. n. 163/2006 disciplina la figura del Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (D.E.C.), che per i servizi e le forniture di particolare importanza,
per qualità e importo delle prestazioni (superiore ad € 500.000,00 IVA esclusa)
deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);
Visti:
- gli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/2006;
- gli artt. 272, 273, 300, 301, 302 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- l’art. 15 della L.R. 4/1997;
Preso atto che, in ossequio al dettato normativo, il R.U.P. svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di affidamento previste dal sopra citato Codice ivi compresi gli
affidamenti in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che
non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
Rilevato che:
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione
ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla
stazione appaltante;
- per di più, il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano
eseguite in conformità dei documenti contrattuali, evidenziando e verbalizzando,
se del caso, eventuali disservizi, ritardi ed inadempienze;
Considerate, pertanto, le specifiche responsabilità in capo al RUP e la rilevante
complessità dell'attività di esecuzione, controllo e vigilanza dei contratti, introdotte e
disciplinate dalle richiamate disposizioni normative;
Preso atto della nota prot. n. H1.2012.0013894 del 03.05.2012 – prot. ASL n.
0061970 del 04.05.2012 – con la quale la Regione Lombardia definisce linee di
indirizzo tra le quali quelle relative all’incarico di R.U.P. e all’attento controllo sulla
corretta esecuzione del contratto;
Specificato che dalla lettura del testo del Regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n.
207, in attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, emerge manifesta la necessità di
disciplinare e riconsiderare le funzioni e le competenze che gravano sulle figure che
intervengono nella realizzazione di un contratto pubblico;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dover adottare formalmente e di approvare il
testo del Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del
Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del Contratto in
materia di contratti pubblici di forniture di beni e appalti di servizi, in attuazione del
Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, allegato al presente atto di
_________________________________________________________________
cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto da n. 18
pagine);
Dato atto che l’Azienda – in considerazione dell’importanza dell’attività contrattuale e
della delicatezza della materia – già con Deliberazione D.G. n. 265 del 11.04.2007, il
contenuto della quale con il presente atto si conferma, ha provveduto ad individuare
il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti (ora U.O. Approvvigionamenti),
quale Responsabile Unico del Procedimento;
Rilevato, altresì, che il Regolamento adottato con il presente atto entrerà in vigore
dal 01.01.2013;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale
disciplinante le procedure di acquisto che si assume contestualmente al presente
provvedimento;
Vista la proposta presentata dal Direttore delegato del Dipartimento delle Attività
Amministrative, Dott.ssa Giovanna Piazza, che attesta altresì la conformità del
presente provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. 30.12.2009, n.
33;
Dato atto che il Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Elena
Soardi, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Atteso che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda;
Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del
Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
di approvare il Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze
del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del
Contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e appalti di servizi, in
attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, allegato
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”,
composto da n. 18 pagine);
di dare atto che il Regolamento adottato con il presente provvedimento entrerà
in vigore dal 01.01.2013;
di darne pubblicità tramite avviso da pubblicare sul sito internet aziendale;
di demandare al Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti la trasmissione del
presente provvedimento a tutti gli assetti aziendali interessati e al Collegio
Sindacale, con ogni eventuale nota esplicativa;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Azienda;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
f.to Dr. Francesco Vassallo
_________________________________________________________________
L’atto si compone di n. 22 pagine, di cui n. 18 pagine di allegato che ne è parte integrante, e
viene pubblicato integralmente all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi, dal 03.01.2013.
Il Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali
(f.to Dott.ssa Lucia Branca Vergano)
Allegato “A”
REGOLAMENTO AZIENDALE FINALIZZATO ALLA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEL
R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DEL D.E.C. (DIRETTORE DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO) IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE DI
BENI E APPALTI DI SERVIZI, IN ATTUAZIONE DEL “REGOLAMENTO” APPROVATO CON
D.P.R. 5.10.2010, N. 207
Allegato “A”
TITOLO I°
PREMESSE
Con il presente Regolamento, alla luce dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, si intendono
disciplinare e adeguare a questa realtà aziendale le funzioni e i compiti attribuiti alle figure del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.),
figure già previste dal D.Lgs. 163/2006.
RICHIAMI NORMATIVI GENERALI
-
D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Il Codice degli Appalti, Il Codice);
La Legge Regionale n. 14 del 19.05.1997 “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli
enti del sistema regionale in materia di acquisizione di forniture e servizi” e ss.m.ii. – L.R.
5.02.2010, n. 7.
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163”.
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di
riferimento.
Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa s’intendono automaticamente recepite
dal presente Regolamento, purché si integrino nell’impianto complessivo dello stesso.
Diversamente, si procederà alla formale modifica del presente Regolamento mediante atto del
Direttore Generale.
DEFINIZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
Azienda: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia
R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento
D.E.C.: Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Codice: Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006)
Regolamento: Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n 5.10.2010, n.
207.
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Allegato “A”
TITOLO II°
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI
1) D.Lgs. 163/2006
- art. 10 :
ƒ c. 1 - Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento unico
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
ƒ c. 2 – Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in
economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti .
- art. 119 :
ƒ c. 1 - L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, è
diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le
modalità stabilite dal regolamento.
2) D.P.R. 207/2010
art. 272 :
ƒ c. 1 - (omississ…).le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite
sotto la cura e la vi-gilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo
(omississ…).
ƒ c. 4 - Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non
dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice;
ƒ c. 5 - Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno
di diversa indicazione della stazione appaltante.
art. 273 :
ƒ c. 1 – Il responsabile del procedimento:
a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all'articolo 279, comma 1,
curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini
preliminari idonei a consentire la progettazione;
b) formula
proposta all'amministrazione
affidamento dell'intervento;
aggiudicatrice
del
sistema
di
c) coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla
predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
d) coordina le attività necessarie per la nomina della Commissione Giudicatrice,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo
competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle
modalità da seguire;
e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di
comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione
aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva
competenza;
f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi
procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e
razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti
dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi;
g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le
attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo
competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed
elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione
contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie,
secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle
attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento
alle prescrizioni contrattuali;
h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il
direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche
attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il
rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute
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Allegato “A”
dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi
-
art. 298 :
-
art. 302 :
-
art. 307 :
-
art. 308 :
-
art. 310 :
-
art. 311 :
3) L.R. 4/1997
- art. 15 :
relativi agli interventi di sua competenza;.
ƒ c. 2 – (omississ…). Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo
massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il
responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del
contratto per grave inadempimento..
ƒ c. 1 – Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione;
ƒ c. 2 – Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a)
quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il
luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente
consegnati o svolti;;
b)
in casi di comprovata urgenza;
ƒ ; c. 3 – Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2,
l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica
in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
ƒ c. 2 - I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo
accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile
del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
ƒ c. 3 - Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione
dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e
160, in quanto compatibili;
ƒ c. 4 – (omississ…). Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in
cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del
procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data
della sua redazione;
ƒ c. 5 - I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del
direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile
del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4.
ƒ c. 1 - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta
dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311.
ƒ c. 2 - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la
stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) (omississ…);
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del
procedimento (…omississ…);
ƒ ; c. 3 – (omississ…). Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal
responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo
l'ordinamento della singola stazione appaltante.
ƒ c. 2 – Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e
compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i
seguenti compiti:
(omississ…)
h) sottoscrivere il contratto e curarne l’esecuzione ai sensi del comma 3;
ƒ c. 3 – In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in
particolare a:
a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l’esecuzione anticipata;
b) disporre in merito ai pagamenti;
c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore;
d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di
risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
ƒ c. 4 – E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore
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Allegato “A”
dell’esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di
vigilanza di cui al comma 3
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Allegato “A”
Art. 1 – Individuazione del R.U.P.
1. L’Azienda ha individuato con proprio atto (Deliberazione D.G. n. 265 del 11.04.2007), il
Responsabile Unico del Procedimento (dipendente di ruolo, anche di qualifica non
dirigenziale) per le fasi del progetto, affidamento ed esecuzione degli appalti relativi alla
fornitura di beni ed all’affidamento di servizi; il soggetto individuato ricopre le funzioni di
RUP con riferimento ad ogni
procedura indipendentemente dall’oggetto contrattuale,
dall’importo e dalla forma procedurale, salvo lo stesso deleghi formalmente tale funzione ad
altro funzionario dell’Amministrazione. La delega deve individuare espressamente la
procedura alla quale si riferisce e deve essere accettata dal delegato;
2. Il R.U.P. svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni del D.E.C per contratti
con valere inferiore ad € 500.000,00, salva diversa disposizione dell’Azienda (Regolamento
art. 272, c. 5).
Art. 2 – Funzioni e competenze del R.U.P.
1. Funzioni generali
Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, ivi compresi gli affidamenti in
economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti (Codice art. 10, c. 2 – Regolamento art.
272, c. 1).
2. Funzioni precontrattuali
o Predispone e/o coordina il progetto di fornitura e/o servizio (Regolamento art. 273, c. 1a);
o Formula proposta alla Direzione Strategica in ordine alle modalità di affidamento
dell’intervento (Regolamento art. 273, c. 1b);
o Coordina le attività istruttorie volte alla predisposizione del bando/lettera di invito di gara
relativo all'intervento (Regolamento art. 273, c. 1c);
o Coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice (Regolamento art. 273, c.
1d) e del Seggio di Gara;
o Cura il flusso informativo tra Commissione Giudicatrice e Direzione (Regolamento art. 273,
c. 1e);
o Procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in seguito ad offerte
anomale, avvalendosi degli uffici, organismi tecnici dell’Azienda ovvero della Commissione
Giudicatrice. Il R.U.P., qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica
commissione prevista dall’art. 88, c. 1bis del Codice dei Contratti Pubblici (Regolamento art.
284, c. 1);
o Monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni,
impedimenti, ritardi (Regolamento art. 273, c. 1f);
o Sottoscrive i contratti (L.R. 14/97 art. 15, c. 2h), relativi a procedure di gara con valore
inferiore alla soglia comunitaria..
3. Fase di avvio del contratto
o Dopo che il contratto è divenuto efficace il R.U.P. autorizza il D.E.C. – se non coincide con il
R.U.P. - a dare avvio all’esecuzione (Regolamento art. 302, c. 1) e trasmette a quest’ultimo
copia del contratto o sintesi dello stesso nella quale sono riassunte tutte le informazioni di
cui il D.E.C. necessiti per adempiere correttamente ai propri compiti;
o In caso di urgenza, autorizza l’esecuzione anticipata, indicandone i motivi (Regolamento art.
302, cc. 2 e 3 – L.R. 14/97 art. 15, c. 3a).
4. Fase di esecuzione del contratto e verifiche di conformità
o Svolge, in coordinamento con il D.E.C., ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella
fase di esecuzione, fornendo alla Direzione A.S.L. dati, informazioni ed elementi utili anche
ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti
di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica
della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali
(Regolamento, 273, 1g – LR 14/97 15,3cd);
o Provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli
interventi di sua competenza (Regolamento, 273,1i);
o Per Verifiche di conformità, Certificato di verifica di conformità definitiva, Attestato di
Regolare Esecuzione, Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni, si rimanda al
titolo IV° “Verifiche di conformità”del presente Regolamento.
Art. 3 – Varianti
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Allegato “A”
o
o
Le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici sono proposte dal D.E.C. al R.U.P. a da quest’ultimo, eventualmente autorizzate per
iscritto secondo quanto previsto dall’art. 311;
Il D.E.C. non può ordinare varianti di cui all’art. 310 del Regolamento se non previa
autorizzazione scritta del R.U.P.
Art. 4 – Sospensioni
o
o
Le sospensioni di cui all’art. 308 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici
sono proposte dal D.E.C. al R.U.P. e da quest’ultimo eventualmente autorizzate per iscritto
nel rispetto delle previsioni contenute nel medesimo art. 308.
Il D.E.C. non può ordinare sospensioni di cui all’art. 308 del Regolamento, se non previa
autorizzazione scritta del R.U.P.
Art. 5 – Contenzioso
Previa relazione del D.E.C.,
applica il sistema sanzionatorio previsto dal contratto
(Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, art.298;)
Art. 6 - Risoluzione del contratto
Autonomamente o su proposta del D.E.C., il R.U.P. propone al Direttore Generale il recesso
dal contratto.
Art. 7 - Pagamenti
Qualora il D.E.C. non segnali al R.U.P. inadempimenti da parte dell’appaltatore in materia di
obblighi e prestazioni contrattuali, quest’ultimo dispone l’effettuazione del pagamento senza
che sia necessaria alcun altra comunicazione o formalità.
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Allegato “A”
TITOLO III°
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI
1) D.Lgs. 163/2006
- Art. 119
ƒ c. 3 – Per i servizi e le forniture di particolare importanza, per qualità e importo
delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un
soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento.
2) D.P.R. 207/2010
- art. 298 :
ƒ c. 2 – Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione
rispetto alle prescrizioni contrattuali.
- art. 300 :
ƒ c. 1 – Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del
presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del
procedimento.
ƒ c. 2– Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso
dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero
caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità.
- art. 301 :
ƒ c. 1 - Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla
direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante;
ƒ c. 2 – Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del
contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni
contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
- art. 302 :
ƒ c. 1 - Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della
prestazione.
- art. 303 :
ƒ c. 2 - Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il
direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del
contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo 304.
- art. 304 :
ƒ c. 2 - Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore
dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore (omissis…).
- art. 308 :
ƒ c. 1 - Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
ƒ c. 2 -E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore
dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche,
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o
la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione
di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma
2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto
compatibili.
ƒ c. 4 - Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del
contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli
strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato
dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non
coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
ƒ c. 5 - I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del
direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della
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Allegato “A”
-
art. 310 :
ƒ
ƒ
-
art. 311 :
ƒ
-
art. 312 :
ƒ
sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile
del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa
il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa
prodotti.
c. 1 - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta
dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311;
c, 2 - Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o
rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno,
comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del
contratto.
c. 6 - l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non
comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
c. 1 - I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di
conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed
ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo
restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.
ƒ c. 2 - Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo
tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità,
termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di
settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e
con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici
previsti dalle leggi di settore.
-
art. 313 :
-
art. 316 :
-
art. 317 :
3) L.R. 14/1997
- art. 15 :
ƒ c. 4 - Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui
all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto
contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità
secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette
attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
ƒ c. 1 – La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della
prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto;
ƒ c. 2 – E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che
non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare
esecuzione:
a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia
possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di
esecuzione contrattuale;
b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative,
secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
ƒ c. 1 - La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine
stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine
previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo
contratto.
ƒ c. 2 - I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici
giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento
dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono
le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le
competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.
ƒ c. 3 – In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in
particolare a:
a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l’esecuzione anticipata del
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Allegato “A”
contratto;
b) disporre in merito ai pagamenti;
c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore;
d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di
risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;
f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.
163/2006 e dalla documentazione di gara;
g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la
conforme e regolare esecuzione dell’appalto.
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Allegato “A”
Art. 1 –
1.
o
o
o
2.
o
o
o
o
3.
4.
Individuazione del D.E.C.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il R.U.P. ad eccezione dei seguenti casi:
Nomina specifica da parte della stazione appaltante (Regolamento 272,5);
Contratti di importo superiore a € 500.000,00 (Regolamento 300,2a);
Prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o
di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda
la loro funzionalità (Regolamento 300, 2b);
Il D.E.C. è individuato tra le seguenti figure:
Responsabili di Servizi/UO/Uffici;
Figure dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
Figure non dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in
possesso di elevate competenze ed esperienze professionali riferite allo specifico contratto;
Altri soggetti non ricompresi nei punti precedenti;
Il D.E.C. è nominato nell’atto di aggiudicazione definitiva della procedura di gara;
Il D.E.C. non può essere componente della Commissione di gara.
Art. 2 – Funzioni e competenze del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
1.
o
o
Funzioni generali.
In linea generale al D.E.C. sono affidati compiti analoghi a quelli previsti dall’art. 1662 del
Codice Civile i quali si sostanziano nel controllare la perfetta osservanza da parte
dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali,
evidenziando e verbalizzando le eventuali disfunzioni, ritardi ed inadempienze;
Il D.E.C. rappresenta il primo e principale interlocutore dell’Appaltatore per tutto quanto
riguarda l’efficiente ed efficace esecuzione del contratto nei termini stabiliti, avendo
riconosciuta la necessaria autonomia decisionale per il raggiungimento di tali obiettivi.
2.
o
o
Fase di avvio del contratto.
Il D.E.C. dà avvio al contratto su autorizzazione del R.U.P. (Regolamento 302,1);
Il Capitolato Speciale od altro documento contrattuale può prevedere che il D.E.C. rediga il
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Appaltatore
(Regolamento 303,2). In tal caso il verbale di avvio deve contenere quanto previsto dall’art.
304 del Regolamento.
3.
Fase di esecuzione del contratto
Il D.E.C.:
o provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
del contratto stipulato dall’A.S.L. (Regolamento art. 301,c. 1);
o assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che
l’attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti
contrattuali (Regolamento 301,2);
o svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei
compiti a questo assegnati (Regolamento art. 301, c. 3).
4.
Verifiche di conformità
Si rimanda al titolo IV° “Verifiche di conformità”.
Art. 3 – Varianti.
Le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento sono disposte dal D.E.C. e approvate dall’ASL
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 311 del Regolamento.
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Allegato “A”
Art. 4 - Sospensioni.
Le sospensioni di cui all’art. 308 del Regolamento sono disposte dal D.E.C..
Art. 5 – Contenzioso
Il D.E.C. riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi/difformità nell’esecuzione
rispetto alle prestazioni contrattuali (Regolamento art. 298, c. 2). A tale riguardo, egli si deve
attenere alle seguenti disposizioni:
o
nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente,
l’Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora
l’inadempimento persista, il D.E.C. segnala al R.U.P. l’inadempimento, circostanziando
l’accaduto affinchè quest’ultimo sia posto nelle condizioni di mettere in mora il fornitore;
o
qualora l’inadempimento sia tale per cui il D.E.C. ritenga opportuno il recesso dal
contratto, egli formulerà proposta al RUP, accompagnandola da adeguata motivazione.
Art. 6 - Risoluzione del contratto
Le competenze in materia di risoluzione del contratto sono affidate al R.U.P, che propone detta
risoluzione alla Direzione Generale per l’assunzione del relativo atto.
Art. 7 - Pagamenti.
I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del D.E.C.,
confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali (Regolamento art. 307, c. 2 – L.R. 14/97 art. 15,c. 3
lett. b).
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Allegato “A”
TITOLO IV°
VERIFICHE DI CONFORMITA’
RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI
1) D.P.R. 207/2010
- art. 312 :
ƒ c. 1 - I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di
conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed
ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo
restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.
ƒ c. 2 - Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo
tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità,
termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di
settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e
con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici
previsti dalle leggi di settore.
ƒ c. 3 - Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non
consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali,
è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei
servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a
garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
-
art. 313 :
-
art. 314 :
-
art. 315 :
-
art. 316 :
-
art. 317 :
-
art. 322 :
ƒ c. 4 - Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui
all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto
contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità
secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette
attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
ƒ c. 1 – La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della
prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.
ƒ c. 1 - La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore
dell'esecuzione del contratto.
ƒ c. 1 - Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della
verifica di conformità:
(omississ…)
d) Certificati delle eventuali prove effettuate.
ƒ c. 1 - La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine
stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine
previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo
contratto.
ƒ c. 2 - I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici
giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento
dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono
le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le
competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.
ƒ c. 1 - . Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di
verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di
conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo
prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva
esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso
di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo
a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità;
ƒ c. 2 – Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione
rispetto alle prescrizioni contrattuali.
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Allegato “A”
-
art. 324 :
-
art. 325 :
ƒ c. 1 - Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si
procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della
cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto.
ƒ c. 2– Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso
dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero
caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità.
ƒ c. 3 – Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si
procede ai sensi dell'articolo 324. .
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Allegato “A”
Art. 1 - Oggetto delle attività di verifica di conformità
I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto (Regolamento art. 312,
c. 1).
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo
di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e
con le risultanze di fatto (Regolamento art. 312, c. 2).
Nei casi in cui per le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di
conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in
relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione (Regolamento art.
312, c. 3) o controlli in forma semplificata (Regolamento art. 312, c. 4) con modalità comunque
idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Il Capitolato Speciale di gara prevede, in relazione all’oggetto contrattuale ed alla durata dello stesso i
termini e le modalità specifiche per l’esecuzione delle verifiche di conformità.
Art. 2 - Soggetto incaricato di eseguire le verifiche di conformità
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C. (Regolamento art. 314,c. 1).
Il R.U.P. trasmette al D.E.C. la documentazione idonea per la corretta esecuzione di tale compito:
o Copia degli atti di gara;
o Copia del contratto;
o Documenti contabili;
o Certificati delle eventuali prove effettuate (Regolamento art. 315, c. 1).
Art. 3 - Termini delle attività di verifica di conformità
La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il
diverso termine previsto dal contratto (Regolamento art. 313, c. 1)
La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il temine stabilito dal contratto e comunque
non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il
diverso termine previsto nel relativo contratto (Regolamento art. 316, c. 1).
Art. 4 - Certificato di verifica di conformità (per contratti sopra la soglia comunitaria)
Il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità contiene:
o Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
o L’indicazione dell’esecutore;
o Il nominativo del D.E.C.;
o Il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
o Le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
o Il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
o Il verbale del controllo definitivo;
o L’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
o La certificazione di verifica di conformità (Regolamento art. 322,c. 1).
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità (Regolamento art. 322, c.
2).
Il certificato di verifica di conformità deve essere allegato alla fattura per il pagamento.
Art. 5 - Attestazioni di regolare esecuzione (contratti sotto la soglia comunitaria)
Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il D.E.C. emetterà attestazioni di regolare
esecuzione secondo la modulistica interna.
L’attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa entro 45 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione e allegata alla fatture per il pagamento (Regolamento art. 325, cc. 2 e 3).
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Allegato “A”
Art. 6 - Verifiche di conformità in corso di esecuzione
E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le
condizioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione:
o Nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto
l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
o Nei casi di appalti di forniture e servizi con prestazioni continuative, secondo criteri di periodicità
stabiliti nel contratto.
o In ogni caso, resta ferma la facoltà del D.E.C. e/o del R.U.P. di procedere ad ulteriori e diverse
verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione
delle prestazioni contrattuali (Regolamento art. 313,c. 3).
Le verifiche di conformità sono eseguite con oneri a carico dell’ASL, salvo verifiche da eseguirsi presso
Laboratori, Enti od Istituti esterni che saranno a carico dell’Appaltatore qualora l’esito della verifica
disposta dall’ASL dia esito negativo.
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Allegato “A”
TITOLO V
CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE NELL’AMBITO
DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI (ECONOMALI E SANITARI) E FORNITURE (ECONOMALI E
SANITARIE)
Premesse
Strumenti utilizzati per l’effettuazione dei controlli
Il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni affidate nell’ambito dell’affidamento di servizi –
economali e sanitari – e forniture – economali e sanitarie viene espletato mediante l’ausilio di diversi
strumenti, individuati dal R.U.P. in relazione alla caratteristiche del contratto sottoposto a controllo:
oggetto contrattuale, periodo contrattuale, valore e soggetti destinatari delle prestazioni (utenza
interna o utenza esterna).
Art. 1 - Tipologia di controlli.
L’azienda utilizza i seguenti strumenti:
o Questionari di gradimento per servizi/forniture destinati agli assetti aziendali: trimestralmente
l’U.O. Approvvigionamenti invia a tutti i Centri Negoziatori Aziendali un questionario, al fine di
raccogliere opinioni e giudizi sul livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori; il R.U.P.
dall’analisi del contenuto dei questionari, provvede a segnalare alle ditte eventuali criticità e/o
contestare gli inadempimenti riscontrati. Il R.U.P. provvede, altresì, in ragione della gravità
delle inadempienze segnalate a dar avvio all’iter di contestazione (con eventuale applicazione
di penali o risoluzione del rapporto), nei termini definiti dai Capitolati Speciali di Gara;
o Relazione periodica (trimestrale) del D.E.C.: all’atto della nomina il R.U.P. dà indicazione al
D.E.C. della periodicità con cui lo stesso deve produrre esaustiva relazione in ordine
all’andamento del rapporto contrattuale; tale relazione dovrà nel dettaglio individuare le
criticità riscontrate nel corso del periodo di riferimento, i correttivi proposti/attuati, le
segnalazioni/comunicazioni inviate ai fornitori e le controdeduzioni degli stessi;
o Verifiche/ispezioni periodiche: il D.E.C., personalmente e/o coadiuvato da personale afferente
all’U.O. Approvvigionamento o altro Assetto tecnicamente competente, provvede
all’effettuazione di verifiche/ispezioni periodiche o presso la sede del fornitore o, in relazione
al servizio sottoposto a controllo, presso le Strutture aziendali destinatarie del
servizio/fornitura; il D.E.C. redige il verbale con le risultanze delle verifiche e lo trasmette al
R.U.P.. per gli adempimenti conseguenti.
La relazione periodica è utilizzate principalmente per monitorare l’andamento di appalti di beni/servizi
a carattere sanitario, destinati direttamente all’utenza esterna.
Art. 2 Cronoprogramma verifica servizi economali/alberghieri.
La scheda che segue definisce modalità e tempistiche secondo le quali verranno effettuati i controlli
dei seguenti servizi appaltati:
1. Servizio manutenzione automezzi aziendali;
2. Gestione magazzino farmaceutico aziendale;
3. Gestione magazzino economale aziendale;
4. Servizio distribuzione automatica bevande e alimenti;
5. Servizio mensa interna;
6. Servizio di sanificazione ambientale;
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Allegato “A”
SERVIZIO
Manutenzione automezzi
Magazzino economale
Magazzino farmaceutico
Servizio
distribuzione
bevande e alimenti
Servizio mensa interna
Servizio pulizie
METODOLOGIA
TEMPISTICA
Sarà utilizzato un “Tempario” delle
riparazioni auto utile a valutare la
congruità dei preventivi presentati dalle
autofficine
convenzionate.
Per
ogni
sopralluogo verrà stilato un Verbale,
sottoscritto dal dipendente ASL e dal
Titolare dell’autofficina, nel quale saranno
indicate le eventuali difformità riscontrate.
A campione, saranno scelti, attraverso
stampe effettuate la mattina stabilita per il
controllo, tre/quattro articoli per gruppo
merceologico, per i quali saranno verificate
le giacenze fisiche effettive che dovranno
poi coincidere con quelle risultanti a
sistema. Per ogni sopralluogo verrà stilato
apposito Verbale.
Durante gli accessi
presso il magazzino gestito da soggetto
terzo, si provvederà, altresì, ad effettuare
controlli a campione sulla corrispondenza
dei beni consegnati a quanto stabilito dalle
procedure di aggiudicazione, conseguente
comunicazione alla ditta fornitrice delle
risultanze delle verifiche.
Vedi magazzino economale
A
campione
con
cadenza
mensile/bimestrale e, in modo
particolare, tutte le volte laddove il
preventivo potrebbe dare adito a
“speculazioni”
Visita in loco, al fine di verificare lo stato di
funzionalità dei distributori, l’igiene degli
stessi e la qualità/freschezza degli alimenti
Valutazione della grammatura del cibo
preparato e della varietà del menù. Per
ogni sopralluogo verrà stilato apposito
Verbale
Visita in loco, al fine di verificare lo stato
degli ambienti ed il livello qualitativo delle
prestazioni
Almeno semestrale
(maggio - novembre)
Almeno semestrale
(maggio - novembre)
Almeno semestrale
(maggio - novembre)
Quadrimestrale
(aprile – agosto – dicembre)
Quadrimestrale
(aprile – agosto – dicembre)
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