L`etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG

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L`etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG
L’etichettatura dei
prodotti alimentari:
la normativa europea
(REG UE n. 1169/11 )
Paola Rebufatti
ETICHETTATURA
SANZIONI
Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da:
Codice penale
D. L.gs n. 109/92
Codice del consumo (divieto di pratiche commerciali ingannevoli)
ETICHETTATURA
SANZIONI
Art. 515 C.P. (Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto
al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione
fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065
L'art. 4 L. 63/1977 prevede una ipotesi aggravata di frode in commercio nel caso che
essa riguardi la vendita di carne scongelata per fresca o di carne ripetutamente
ricongelata
ETICHETTATURA
CASISTICA
● Vendita come prodotti a denominazione protetta di prodotti privi
delle relative caratteristiche
● Vendita di prodotti privi delle caratteristiche essenziali che essi
debbono possedere
● Vendita di prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate
in etichetta
● Vendita di olio di semi come olio di oliva
● Vendita di alimenti decongelati come freschi
● Presenza di OGM (“OGM free”)
ETICHETTATURA
Si ha “frode” quando il prodotto è diverso
per caratteristiche essenziali
● non contiene, per sua composizione, quello che promette
(ingrediente dichiarato ma assente)
● o non contiene ciò che deve possedere secondo la normativa
(percentuale di grassi nel burro ecc.)
● o non risponde ai requisiti richiesti per fregiarsi di una certa
denominazione (prodotto anonimo spacciato come a
denominazione protetta, d.o.p. o p. biologici che non hanno
rispettato il disciplinare)
● o contiene sostanze vietate (trattamento illecito animali)
● o non viene indicata la qualità reale del prodotto (p. surgelato
venduto per fresco)
ETICHETTATURA
SANZIONI
Art. 517 C.P. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a euro 20.000
ETICHETTATURA
SANZIONI Art. 18 D. Lgs. n. 109/92
Comma 1: sanzione da € 3.500 a € 18.000 per le
violazioni dell’art.2;
Comma 2: sanzione da € 1.600 a € 9.500 per le
violazioni degli artt.3, 10 bis e 14;
Comma 3: sanzione da € 600 a € 3.500 per le violazioni
degli artt.4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17
ETICHETTATURA
CASISTICA
● Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 3
D.Lgs. n. 109/92 (indicazioni in lingua italiana,
denominazione di vendita, elenco ingredienti, sede
dello stabilimento produzione o confezionamento, ecc.)
● Pubblicità ingannevole (art. 2)
● Termine minimo di conservazione e data di scadenza
(art. 10 bis)
ETICHETTATURA
CODICE DEL CONSUMO (art. 21-23)
● Tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, i
consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella
fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le
condizioni di liceità della pubblicità comparativa
● La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta
ETICHETTATURA
CODICE DEL CONSUMO (art. 21-23)
● Pubblicità ingannevole. Qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea
ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali
è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo,
sia idonea a ledere un concorrente
ETICHETTATURA
CODICE DEL CONSUMO (art. 21-23)
Pubblicità ingannevole:
1) la pubblicità che contiene affermazioni non rispondenti al vero;
2) la pubblicità che, pur contenendo affermazioni veritiere,
omette informazioni rilevanti ai fini della scelta del
consumatore;
3) la pubblicità che, pur contenendo affermazioni veritiere, è
comunque idonea ad indurre in errore il consumatore
ETICHETTATURA
Legge n. 350 del 2003
Art. 4 co. 49 bis
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del
licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto
o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine,
senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi
fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza
essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario
del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti
alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
preparazione dei prodotti e il luogo in cui e‘ avvenuta la trasformazione
sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
CASISTICA
• Pubblicità ingannevole (art. 2)
• Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 3
d.lgs. 109/92 (indicazioni in lingua italiana,
denominazione di vendita, elenco ingredienti, sede
dello stabilimento di produzione o confezionamento,
ecc.)
• Termine minimo di conservazione e data di
scadenza (artt. 10 e 10 bis)
CASISTICA
• Indicazioni relative a proprietà curative
Savoiardi/Limoni
• Percentuali di mandorle e uova mancanti - D.M. 22.07.2005
Amaretti/savoiardi
• Indicazione senza uvetta e canditi nella denominazione di
vendita mancante - D.M. 22.07.2005
Panettone
• Mancanza di una delle seguenti indicazioni: denominazione
commerciale, denominazione scientifica, metodo di produzione
e zona di cattura - D.M. 27.03.2002
Prodotti ittici