L`etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG
Transcript
L`etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG
L’etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti ETICHETTATURA SANZIONI Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da: Codice penale D. L.gs n. 109/92 Codice del consumo (divieto di pratiche commerciali ingannevoli) ETICHETTATURA SANZIONI Art. 515 C.P. (Frode nell’esercizio del commercio Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 L'art. 4 L. 63/1977 prevede una ipotesi aggravata di frode in commercio nel caso che essa riguardi la vendita di carne scongelata per fresca o di carne ripetutamente ricongelata ETICHETTATURA CASISTICA ● Vendita come prodotti a denominazione protetta di prodotti privi delle relative caratteristiche ● Vendita di prodotti privi delle caratteristiche essenziali che essi debbono possedere ● Vendita di prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate in etichetta ● Vendita di olio di semi come olio di oliva ● Vendita di alimenti decongelati come freschi ● Presenza di OGM (“OGM free”) ETICHETTATURA Si ha “frode” quando il prodotto è diverso per caratteristiche essenziali ● non contiene, per sua composizione, quello che promette (ingrediente dichiarato ma assente) ● o non contiene ciò che deve possedere secondo la normativa (percentuale di grassi nel burro ecc.) ● o non risponde ai requisiti richiesti per fregiarsi di una certa denominazione (prodotto anonimo spacciato come a denominazione protetta, d.o.p. o p. biologici che non hanno rispettato il disciplinare) ● o contiene sostanze vietate (trattamento illecito animali) ● o non viene indicata la qualità reale del prodotto (p. surgelato venduto per fresco) ETICHETTATURA SANZIONI Art. 517 C.P. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 20.000 ETICHETTATURA SANZIONI Art. 18 D. Lgs. n. 109/92 Comma 1: sanzione da € 3.500 a € 18.000 per le violazioni dell’art.2; Comma 2: sanzione da € 1.600 a € 9.500 per le violazioni degli artt.3, 10 bis e 14; Comma 3: sanzione da € 600 a € 3.500 per le violazioni degli artt.4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 ETICHETTATURA CASISTICA ● Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 3 D.Lgs. n. 109/92 (indicazioni in lingua italiana, denominazione di vendita, elenco ingredienti, sede dello stabilimento produzione o confezionamento, ecc.) ● Pubblicità ingannevole (art. 2) ● Termine minimo di conservazione e data di scadenza (art. 10 bis) ETICHETTATURA CODICE DEL CONSUMO (art. 21-23) ● Tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa ● La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta ETICHETTATURA CODICE DEL CONSUMO (art. 21-23) ● Pubblicità ingannevole. Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente ETICHETTATURA CODICE DEL CONSUMO (art. 21-23) Pubblicità ingannevole: 1) la pubblicità che contiene affermazioni non rispondenti al vero; 2) la pubblicità che, pur contenendo affermazioni veritiere, omette informazioni rilevanti ai fini della scelta del consumatore; 3) la pubblicità che, pur contenendo affermazioni veritiere, è comunque idonea ad indurre in errore il consumatore ETICHETTATURA Legge n. 350 del 2003 Art. 4 co. 49 bis Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e‘ avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. CASISTICA • Pubblicità ingannevole (art. 2) • Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 3 d.lgs. 109/92 (indicazioni in lingua italiana, denominazione di vendita, elenco ingredienti, sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, ecc.) • Termine minimo di conservazione e data di scadenza (artt. 10 e 10 bis) CASISTICA • Indicazioni relative a proprietà curative Savoiardi/Limoni • Percentuali di mandorle e uova mancanti - D.M. 22.07.2005 Amaretti/savoiardi • Indicazione senza uvetta e canditi nella denominazione di vendita mancante - D.M. 22.07.2005 Panettone • Mancanza di una delle seguenti indicazioni: denominazione commerciale, denominazione scientifica, metodo di produzione e zona di cattura - D.M. 27.03.2002 Prodotti ittici