12. IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE

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12. IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE
12.
IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE
a cura di PIERLUIGI RAUSEI
1.
Introduzione
Anche dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 276/2003, ed anzi forse ancor più per
l’effetto dell’entrata in vigore di questo, ci si interroga sull’opportunità di redigere in
forma scritta il contratto di lavoro occasionale.
Molteplici sono le ragioni di tale ricorrente interrogativo.
Ben è vero, anzitutto, che la fattispecie contrattuale in argomento trova ora la
propria collocazione normativa, nel diritto positivo, all’interno dell’art. 61, comma 2,
del menzionato decreto legislativo, laddove, per excludendum il Legislatore stabilisce che
sono sottratte alla disciplina dettata in materia di lavoro a progetto le prestazioni
occasionali, appunto, vale a dire, secondo la definizione legale, i rapporti di lavoro che
hanno durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con
lo stesso committente, per i quali il compenso complessivamente percepito, nello
stesso anno solare di riferimento, non è superiore a cinquemila euro (sempre tenendo
conto dell’identità del committente).
Alla luce della scarna disposizione richiamata, dunque, deve senza dubbio
ritenersi confermata la assoluta libertà di forma per la stipula del contratto di lavoro
occasionale, non essendo previsti obblighi specifici in tal senso.
Ciò premesso consulenti del lavoro ed avvocati, generalmente, suggeriscono ai
datori di lavoro dagli stessi assistiti di non procedere alla stipula in forma scritta del
contratto in argomento in primo luogo per le possibili ripercussioni processuali della
attestazione, formalmente documentata, di un “vincolo” (seppure senza vincoli)
negoziale fra le parti.
In seconda battuta, guardando al momento ispettivo, la prestazione di lavoro
occasionale trasferita su un contratto in forma scritta viene vista tradizionalmente con
sfavore da parte degli organismi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e
assistenza sociale, sul presupposto (non sempre errato...) di una strutturale colleganza
fra il lavoratore e il datore di lavoro/committente.
D’altro canto, alla luce dell’odierna previsione dell’art. 75 del decreto legislativo
n. 276/2003, che ammette a certificazione anche il lavoro occasionale, si ritiene che la
redazione del tipo negoziale autonomo in forma scritta ab initio, consenta più
agevolmente di ricorrere alla commissione preposta onde certificare il contratto.
Peraltro, anche senza impegnarsi in una certificazione, pare opportuno superare
le descritte perplessità e consigliare, in ogni caso, di redigere il contratto scritto,
proprio nell’ottica di documentare una prestazione lavorativa caratterizzata a norma di
legge, sia nell’eventualità di una ispezione, sia per far fronte ad un successivo
contenzioso.
La formula che si propone, da adeguare a seconda della concreta fattispecie
negoziale, viene didatticamente descritta per punti.
Il punto 1 individua e delimita l’area all’interno della quale si colloca la
prestazione lavorativa del collaboratore occasionale.
Il punto 2 ribadisce la natura autonoma del rapporto e l’esclusione di qualsiasi
vincolo di subordinazione.
Il punto 3 descrive il luogo dove saranno svolte le prestazioni lavorative
occasionali dedotte nel contratto.
Il punto 4 dispone in ordine all’inserimento organico e al coordinamento
eventuale con il personale del committente.
Il punto 5 disciplina la durata del rapporto di lavoro occasionale, nei termini
massimi di cui all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il punto 6 riguarda la disciplina del compenso, con riferimento all’importo, alla
determinazione e alla corresponsione dello stesso, nei limiti stabiliti dal Legislatore.
Il punto 7 attiene all’obbligo di riservatezza in capo al collaboratore occasionale.
Il punto 8 concerne le ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto.
Il punto 9 contiene la scelta di rimettere ogni contenzioso ad un collegio
arbitrale.
Il punto 10 riguarda la manifestazione di volontà comune alle parti di sottoporre
il contratto alla procedura di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n.
276/2003.
Il punto 11, infine, riguarda la tutela della privacy del collaboratore occasionale ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Esempio di contratto
Il giorno _______________ in ______________________ presso la sede
legale della Ditta _________________, alla via ________________, partita IVA
__________________,
TRA
la Ditta __________________ in persona del Sig. ______________________
nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito denominata Committente)
E
il Sig. __________________________ nato a ____________________ il
______________ e residente a _________________ in via ___________________
codice fiscale _____________________ (di seguito denominato Collaboratore
occasionale)
PREMESSO
- che la Committente esplica la propria attività produttiva/commerciale/di
servizio nel settore del/della _________________ (1);
- che il Collaboratore occasionale, individuato in base a ______________,
risulta in possesso di una dimostrata conoscenza del settore, nonché di una
significativa esperienza in concreto (2);
(1) L’ambito di attività e il settore in cui lo stesso si colloca devono essere esattamente esplicitati.
- che è specifica e dichiarata volontà comune delle parti di collaborare tra loro
in piena autonomia, escludendo ogni vincolo di subordinazione e al di fuori di
qualsiasi relazione contrattuale diversa dal mero coordinamento utile ad espletare la
prestazione di lavoro occasionale dedotta in contratto (3);
- che la Committente e il Collaboratore vogliono espressamente dare vita ad un
rapporto di natura meramente occasionale, secondo le previsioni dell’art. 61, comma 2
del D.Lgs. n. 276/2003.
Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte e individuate
CONVENGONO
1. La Committente affida al Collaboratore, che sottoscrivendo il presente atto
accetta, lo specifico incarico di eseguire, per proprio conto e nel proprio interesse,
l’attività di ______________________________________ (4).
2. Il Collaboratore presterà la propria attività occasionale con diligenza,
operando in completa autonomia, senza alcun vincolo di orario né di presenza e senza
essere assoggettato a qualsivoglia potere di tipo disciplinare ovvero a forme di
controllo gerarchico da parte della Committente (5).
3. La prestazione occasionale sarà resa dal collaboratore presso i locali aziendali
della Committente, ai quali accederà nei normali orari di apertura (6).
4. Nello svolgimento del proprio lavoro il Collaboratore si rapporterà con i
dipendenti e/o con i collaboratori della Committente, coordinandosi, ove necessario,
con essi, con l’espressa finalità di compiere l’attività dedotta nel presente contratto.
5. Il rapporto di lavoro occasionale avrà inizio il _________________ e durerà
sino al _______________ per un totale di __________ giorni effettivi di attività
lavorativa (7); il rapporto di lavoro non sarà prorogabile, rinnovabile o reiterabile per
nessuna ragione.
(2) Inserire nelle premesse le modalità in cui il collaboratore occasionale è stato individuato
(presentazione curriculum, ricerca e selezione, precedente rapporto di lavoro ecc.) nonché la tipologia di
professionalità dallo stesso rivestita appare utile ad evitare il rischio di una ricaduta contrattuale nell’alveo
di una indistinta prestazione lavorativa, anche di natura subordinata.
(3) Senza dubbio la premessa annotata ha tutto il sapore di una “clausola di stile”, ma rappresenta, al
contempo, un importante aggancio della chiara volontà manifestata dalle parti di non vincolarsi
reciprocamente, riconoscendosi, pur tuttavia, l’evidenza di un opportuno (se non necessario)
coordinamento.
(4) Come detto la prestazione di lavoro occasionale non necessita di essere ricondotta nell’alveo di un
progetto/programma specificamente individuato, ciò non toglie tuttavia che il contesto dell’attività
lavorativa richiesta o che può, in forza del contratto (quale fonte di obbligazione ad adempiere), essere
richiesta debba essere esplicitamente caratterizzata, anche solo sommariamente.
(5) Il rapporto di lavoro occasionale si caratterizza per essere una tipologia di lavoro autonomo nella
quale, inevitabilmente, rileva l’inserimento nell’organizzazione del committente, sebbene in forma snella
(cd. leggera) e un essenziale, sia pure minimo, coordinamento, ma si connota per la radicale assenza di
ogni elemento di eterodeterminazione.
(6) Evidentemente l’esempio non è cogente, vale a dire che la collaborazione occasionale potrà essere
svolta all’interno della sede lavorativa del committente (si pensi, ad es., all’amica del titolare di un esercizio
commerciale che si reca a dare una mano per due giorni al mese), ma anche, e a maggior ragione,
all’esterno, in qualsiasi altro luogo a scelta del lavoratore occasionale (si pensi al caso di un collaboratore
chiamato ad organizzare nel mese di aprile e solo per quel mese un evento fieristico o convegnistico).
(7) Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 il rapporto di lavoro occasionale non potrà
avere una durata superiore a trenta giorni, da calcolare complessivamente nell’arco di un intero anno
solare, vale a dire considerando dodici mesi a far data dalla stipula del contratto.
6. Per le prestazioni di natura occasionale di cui al presente contratto il
collaboratore percepirà un compenso pari a complessivi euro ___________, che verrà
erogato in unica soluzione alla cessazione del rapporto (8); il compenso determinato
forfetariamente verrà erogato in misura percentuale in base alla effettiva durata del
rapporto in caso di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsiasi motivo ciò
avvenga.
7. Il Collaboratore s’impegna ad una assoluta riservatezza sull’attività lavorativa
resa, obbligandosi a non diffondere notizie e informazioni che si trovi ad apprendere
per lo svolgimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, che abbiano
attinenza con l’attività della Committente, con i metodi o i processi lavorativi, con i
nominativi e le caratteristiche soggettive dei clienti, dei dipendenti e dei collaboratori
della stessa;
8. Le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto per giusta causa o
per impossibilità sopravvenuta.
9. Per ogni e qualsiasi controversia connessa al presente contratto, le parti,
rinunciando consensualmente all’azione giudiziaria, s’impegnano reciprocamente a
compromettere avanti ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno
nominato dalla Committente, l’altro dal Collaboratore ed il terzo dai membri così
nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di _____________.
10.
Le parti concordano di avanzare apposita istanza comune alla
commissione di certificazione presso _______________ (9), intesa ad ottenere la
certificazione del rapporto di lavoro, a conferma della esatta qualificazione del
presente contratto.
11.
Il Collaboratore preso atto della informativa resagli ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003, avendo perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto
della normativa vigente, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e
nei limiti indicati nell’informativa, autorizzando la Committente a trattarli, anche
comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.
Letto confermato e sottoscritto.
Luogo e data
Il Committente
______________________
Il Collaboratore
_____________________
(8) Il D.Lgs. n. 276/20003 stabilisce che il compenso non deve superare i 5 mila euro per ciascun
committente, quanto invece alle modalità di corresponsione queste sono rimesse alla libera contrattazione
delle parti, ben potendo versarsi il compenso anche in momenti distinti e cadenzati nel tempo, qualora i
trenta giorni vengano a dipanarsi su tutto l’anno solare.
(9) L’individuazione della commissione di certificazione (Università, Direzione provinciale del lavoro,
Provincia o Ente bilaterale) appare necessario quale presupposto informativo idoneo a manifestare la
comune e consensuale volontà delle parti di attivare la procedura di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n.
276/2003.