Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella

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Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella
modalità a progetto
La disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) è attualmente
oggetto di riforma, a seguito dell’emanazione della Legge delega numero 30 del 14
febbraio 2003 (delega lavoro Legge "Biagi"), della Legge delega numero 80 del 7 aprile
2003 (riforma fiscale) e della delega previdenziale (approvata in data 27 febbraio 2003),
per il riordino del trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata
dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), cui sono tenuti i lavoratori
parasubordinati come le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Con riferimento alla riforma del lavoro è stato approvato il Decreto Legislativo 276 del 10
settembre 2003, in vigore dal 24 ottobre 2003, contenente la disciplina per la concreta
attuazione.
Nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative
Il Decreto Legislativo 276/2003 contiene la disciplina relativa al cosiddetto "lavoro a
progetto" che "sostituisce" la tipologia lavorativa della collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co), e al lavoro occasionale.
In particolare, ai sensi dell’articolo 61 del decreto i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co), prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, oppure a programmi di lavoro o a
fasi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato. L’attività del collaboratore si deve svolgere nel rispetto del
coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l’esecuzione dell'attività lavorativa.
Prestazioni occasionali
Si qualificano come "occasionali" i rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a
30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro, nel qual caso
non rileva la durata del rapporto e si ricade comunque nell'ambito di applicazione delle
disposizioni previste per le nuove collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Prestazioni di lavoro autonomo professionale
Tra le prestazioni escluse dall’ambito di applicazione della disciplina prevista per i lavori a
progetto, vi sono anche quelle di lavoro autonomo professionale, effettuate da soggetti che
esercitano un’attività rientrante tra le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi (ad esempio: ingegneri, architetti, psicologi, etc.).
Contratto di lavoro a progetto – Forma e contenuto
Ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 276/2003, il contratto di lavoro a progetto
deve essere stipulato in forma scritta, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti
elementi:
la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto
caratterizzante, che è dedotto in contratto;
il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese. L’articolo 63 del Decreto in oggetto stabilisce
che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e
deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte del committente
sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che, in ogni caso, non possono essere tali da
pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzione dell’attività;
Salvo siano stabiliti nel contratto accordi diversi tra le parti, il collaboratore a progetto può
svolgere la sua attività nei confronti di più committenti, anche contemporaneamente,
purché l’attività sia svolta non in concorrenza con i committenti.
Il contratto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o
del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
È possibile, per il committente o il collaboratore, recedere anche prima della scadenza del
termine stabilito, per giusta causa oppure secondo le diverse causali e modalità stabilite
dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Normativa di riferimento
Legge 342/2000 (Misure in materia fiscale)
Legge 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)
DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003 n. 30).