Trib. Milano 3879-2013
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Trib. Milano 3879-2013
N° 41754/2011 R.G.N.R. N° 10923/2013 R.G. G.I.P. (separato dal processo n° 9499/2011 R.G. G.I.P.) TRIBUNALE MILANO Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell’Udienza Preliminare REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano all’udienza del 13 dicembre 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Fabio Antezza, alla presenza del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, Dott. Adriano Scudieri, ha emesso, depositando i relativi motivi il 12 marzo 2014, la seguente SENTENZA n° 3879/2013 -all’esito di giudizio abbreviato richiesto e celebrato in seguito a notificazione di giudizio immediatoarticoli 438 e seguenti c.p.p. nel processo penale nei confronti di: 1) C. C. A. M., detto “N.”, nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, parla e comprende la lingua italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni rese, allo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito del presente procedimento presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore-dal 19 marzo 2013-attualmente con riferimento al solo capo D1) dell’imputazione in forza di successiva ordinanza emessa in sede di riesame-: presente; Assistito e difeso di fiducia dall’Avvocato Maria Chiara Arca, del Foro di Milano e con studio in Milano in Via G. Leopardi n° 19: presente; 2) H. F. B. JOSUÈ, detto “N.”, nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, parla e comprende la lingua italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni rese, allo stato detenuto per espiazione pena definitiva per altra causa oltre che sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito del presente procedimento presso la Casa Circondariale di Monza dal 19 marzo 2013 attualmente con riferimento al solo capo B1) dell’imputazione: presente; Assistito e Difeso di fiducia dall’Avv. Chiara Maria Zanotti, del Foro di Milano e con studio in Via F. Sforza n° 3: presente; 3) K. M. K. P., detto “K.”, nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, parla e comprende la lingua italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni rese, allo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della propria madre, xxxxxxxxxxx, sita in Milano in XXXXXXX, per il capo B1) della rubrica, a decorrere dal 5 novembre 2011 in forza di provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in sede di appello-in sostituzione della custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del presente procedimento dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ed eseguita nei suoi confronti il 19 marzo 2013: presente; 1 Assistito e Difeso di fiducia dall’Avv. Eva Di Fonzo, del Foro di Milano e con studio in Via Francesco Sforza n° 3, e dall’Avv. Christian Rossi, del Foro di Torino e con studio in Torino in Corso Bramante n° 91: presente solo il il primo Avvocato; 4) P. A. J. P., detto “G.” O “KING G.”, nato l’1 marzo 1993 in Ecuador, parla e comprende la lingua italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni rese, allo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito del presente procedimento presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore-dal 19 marzo 2013attualmente per i capi C1), B2) e C8): presente; Assistito e Difeso di fiducia dall’Avv. Emanuele Occhipinti, del Foro di Ragusa e con studio in Milano in Corso Vercelli n° 11: assente sostituito ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall’Avv. Luigina Pingitore; IMPUTATI Solo i seguenti capi B1), B2), B3), B4), C1), C4), C5) C8), D1), D5) e D9)-di seguito indicati in grassetto-sono oggetto del presente processo nei termini nei quali sono di seguito contestati agli attuali imputati mentre gli altri capi-non indicati in grassetto-sono inseriti per mera completezza ovvero perché in taluni casi richiamati dai capi di imputazione oggetto del presente processo H. F. B. Josuè e K. M. K. P. (omissis) B1) per il reato p. e p. dagli art. 112 co. 1 nr. 4), 416 co. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p. perché si associavano tra loro nonché con C.L., F.V., G.C., G.C.K., V.M., minori di età verso i quali si procede separatamente, nonché con altri soggetti in via di identificazione dando vita ad un’associazione criminosa denominata “NETA”, adusa a scorrere in armi le pubbliche vie della città di Milano e caratterizzata al suo interno da una regolamentazione a carattere violento e sopraffattorio nei confronti degli stessi aderenti - che si concretizza nella imposizione di punizioni corporali e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni, nonché nella imposizione del versamento di somme di denaro destinate ad una “cassa comune” utilizzata per le esigenze del gruppo e per il mantenimento in carcere dei compagni detenuti - e finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati prevalentemente contro la persona e contro il patrimonio (risse, rapine, lesioni personali ed altro), nell’ambito degli scontri con bande rivali e/o al fine di procurarsi profitti per il sostentamento del gruppo, tra i quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai capi di imputazione, tra i quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai capi di imputazione B2), B3), B4), B5), B6), B7 - che seguono- nonché: - il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 c.p. e 110, 56, 575 c.p. commesso in danno di J.F. in data 23 novembre 2011, in relazione al quale ha già proceduto la Procura presso il Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale nr. 46688/11; - il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 c.p. e 110, 56, 575 c.p. commesso in danno di L.S. in data 26 dicembre 2011, in relazione al quale ha già proceduto la Procura presso il Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale nr. 46688/11 e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (Proc. nr. 2967/12); - il reato p. e p. dagli artt. 588 co. 1 e 2 c.p. per la rissa cui partecipavano V.M.C.L. e V.M.I.D. (minorenne) e tre cittadini marocchini (N., C.e N.M.) in data 27.01.2012, in 2 relazione al quale ha proceduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio nell’ambito del Proc. Pen. Nr. 383/12 RGNR e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell’ambito del Proc. Pen. Nr. 2610/12 RGNR; - il reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 628 c.p. commesso in danno di L.A., P.M., M.S., M.G., B.L. in data 3.07.2011 da parte di F.V., minorenne, ed altri soggetti da identificare (Procedimento Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nr. 2709/11 RGNR); In particolare, avendo gli stessi svolto i compiti come segue: - A.S. detto “DON CHACA”, quale capo e promotore, organizzatore delle riunioni e delle attività tra i consociati, impartendo ordini; - O.P., con il ruolo direttivo ed organizzativo di “luogotenente”, impartendo ordini, relazionando con le altre pandillas, incaricato di custodire le armi da fuoco del gruppo; - H. F. B. Josuè, K. M. K. P., P.C., V.M., V.S. e C.L., F.V., G.C., G.C.K., V.M.I.D., quali partecipi. Commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al mese di maggio 2011 sino al mese di febbraio 2012 e successivamente in permanenza. H. F. B. Josuè e K. M. K. P. e P. A. J. P. (omissis) B2) per il reato di cui artt. 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 56, 575, 577 nr. 4, in relazione all’art. 61 nr. 1 c.p. e art. 4 L.110/1975 perché, in concorso con P.O., F.V., verso i quali si è proceduto separatamente, e con i minorenni F.V., C.R., G.R., C.L., V.M.I.D. e C.T., inseguendo la persona offesa S.R., facendole lo sgambetto una volta raggiunto per farlo cadere a terra, colpendola cinque volte al torace e al femore con coltelli e con frammenti di bottiglia, nonché colpendo con una bottiglia sulla testa la persona offesa tanto da mandarla in frantumi, cagionando alla stessa un “idropneumotorace sx in paziente con ferite lacerocontuse ripetitive da arma bianca”, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, non riuscendo per l’intento per cause indipendenti dalla loro volontà (ovvero segnatamente la presenza di numerose persone). Con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili (ovvero presunte rivalità tra bande). Reato commesso in data 1 ottobre 2011 in Milano. B3) per il reato p. e p. dall’art. 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4) c.p., 4 l. 110 del 1975, 61 n. 2 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro e con P.O., F.V., verso i quali si è proceduto separatamente, e con i minorenni F.V., C.R., G.R., C.L., V.M.I.D.e C.T., senza giustificato motivo, al fine di compiere il reato di cui al capo che precede, portavano fuori della propria abitazione coltelli ed oggetti atti ad offendere. Reato commesso in data 1 ottobre 2011 in Milano. P. A. J. P. (omissis) B4) per il reato p. e p. dagli art. 81, 588, co. 1 e 2, c.p. e 4 l. 110/1975 perché, unitamente a M.D.C. (verso il quale si procede separatamente), C.L., V.N., G.R., C.T., minori di età, e ad altri soggetti in via di identificazione, partecipavano ad una rissa, armati di bottiglie di vetro e cinture, a seguito della quale riportava lesioni al volto V.N., colpito da una bottiglia di vetro 3 dal C.L. riportava “lesioni personali consistite in trauma cranico non commotivo, flc fronte” giudicate guaribili in 15 s.c. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi (ovvero l’appartenenza a presunte bande rivali). In Pieve Emanuele (Milano), il 30.10.2011. P.C. (per il quale si è proceduto separatamente) B5) per il reato p. e p. dall’art. 110, 112 co. 1 nr. 4), 628 co. 1 e 3, nr. 1 c.p., perché, in concorso con V.M., G.C.K., G.C., minorenni all’epoca dei fatti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia nei confronti di C.L., ed in particolare dapprima minacciandolo con un coltello e quindi con un cacciavite, strappandogli di mano un telefono cellulare marca Samsung e relativa Sim, sfilandogli cappello, guanti e occhiali da sole, nonché intimandogli di consegnare il portafogli, si impossessavano dei predetti beni. Con l’aggravante dell’uso di armi e delle più persone riunite. In Milano, il 2.01.2012. B6) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 4), 61 nr. 2 c.p., 4 l. 110/75 perché, in concorso con V.M.I.D., G.C.K., G.C., minorenni all’epoca dei fatti, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, portavano fuori dalla propria abitazione un coltello ed un cacciavita, strumenti atti ad offendere, in assenza delle autorizzazioni di legge. In Milano, il 2.01.2012. O.P. (per il quale si è proceduto separatamente) B7) per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 2, 4 e 7 l. 895/67 e successive modifiche perché, senza le autorizzazioni di legge, deteneva e portava in più occasioni in pubblico una pistola, arma comune da sparo, di modello e calibro non meglio identificato. In Milano, dal mese di ottobre 2011 e sino al 7.02.2012 P. A. J. P. (omissis) C1) per il reato p. e p. dagli art. 112 co. 1 nr. 4), 416 co. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p. perché si associavano tra loro nonché con P.O. (verso il quale si procede separatamente), M.D.C. (verso il quale si procede separatamente), J.R. (verso il quale si procede separatamente), C.R., C.T., G.R., H.A., M.M., O.C., V.N., minori di età verso i quali si procede separatamente, nonché con altri soggetti in via di identificazione dando vita ad un’associazione criminosa denominata “LATIN KING LUZBEL” o “LUZBERIANI”, adusa a scorrere in armi le pubbliche vie della città di Milano e caratterizzata al suo interno da una regolamentazione a carattere violento e sopraffattorio nei confronti degli stessi aderenti - che si concretizza nella imposizione di punizioni corporali e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni, nonché nella imposizione del versamento di somme di denaro destinate ad una “cassa comune” utilizzata per le esigenze del gruppo e per il mantenimento in carcere dei compagni detenuti - e finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati prevalentemente contro la persona e contro il patrimonio (risse, rapine, lesioni personali ed altro), nell’ambito degli scontri con bande rivali e/o al fine di procurarsi profitti per il sostentamento del gruppo, tra i quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai capi di imputazione C2), C3), C4), C5), C6), C7) che seguono, nonché: - il reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575 c.p. commesso in danno di V.S. in data 25 settembre 2011, in relazione al quale ha già proceduto la Procura presso il Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale nr. 46688/11 (a carico di R.L.) e la Procura della 4 Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (Proc. nr. 2389/11 nei confronti di C.R., all’epoca dei fatti minori di anni diciotto); In particolare, avendo gli stessi svolto i compiti come segue: - J.R., detto “MASTER”, verso il quale si procede searamente, in qualità di “INCA”, ovvero capo del gruppo, promuovendo le riunioni e dando disposizione agli altri associati attraverso le due “punte”, o luogotenenti; - M.D.C. detto “SHINE”, verso il quale si procede separatamente, e P. A. J. P. detto “KING G.”, con un ruolo di direzione ed organizzazione, svolgendo i ruoli di “cacique”, ovvero “seconde punte”, facenti funzione del capo in sua assenza, organizzatori delle riunioni tra i consociati, impartendo ordini. - Z.V., con un ruolo di organizzazione, quale “tesoriere”, o “quarta punta” del gruppo, incaricato della riscossione delle quote degli associati e della tenuta della cassa dei LUZBEL; - M.C., P.O., S.A. e C.R., C.T., G.R., H.A., M.M., O.C., V.N. (minorenni), con il ruolo di partecipi. Commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al mese di maggio 2011 sino al mese di giugno 2012 e successivamente in permanenza. M.C.J. (per la quale si è proceduto separatamente) C2) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 628 co. 1 e 3, nr. 1 c.p. perché, in concorso con P.O. (verso il quale si procede separatamente) e con M.O, M.O., G.R. detto “Sofio”, minorenni, e con altri soggetti non meglio identificati, dopo aver aggredito con calci e pugni Z.A., cagionando allo stesso le lesioni meglio indicate nel capo che segue, si impossessavano del portafogli e di un apparecchio IPOD, sottraendoli allo stesso. Con l’aggravante dell’aver agito in più persone riunite. In Cologno Monzese (MI), il 8.12.2011. C3) per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 582, 585, in relazione all’art. 576 co. 1 nr. 1) c.p. perché, in concorso tra loro e con M.O., M.O., G.R. detto “Sofio”, minorenni e con altri soggetti non meglio identificati, colpendo con un pugno al volto la persona offesa A.Z., nonché picchiandolo ripetutamente, cagionavano al predetto lesioni personali consistite in “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l’occhio” giudicato guaribili in giorni sette s.c.. Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di realizzare quello di cui al capo che precede. In Cologno Monzese (MI), il 8.12.2011. P. A. J. P. C4) per il reato di cui agli artt. 61 nr. 1, 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4) , 81, 582, 585, 577 nr.4 in relazione all’art. 61 nr. 1 c.p. perchè, in concorso con F.R., C.R., H.A.K., minorenni all’epoca dei fatti, aggredendo per futili motivi A. e I.I., armati di machete e bottiglie di vetro vuote, colpendo dapprima A. con una testata al setto nasale e subito dopo alla testa con la bottiglia, e poi di nuovo alla fronte con una testata, nonchè colpendo I. I. con i cocci della bottiglia di vetro, cagionavano a quest’ultimo ferite da arma da taglio giudicate guaribili in giorni 8 s.c. ed a A. lesioni non refertate; avendo il P. rivestito il ruolo di istigatore e concorrente morale nell’azione violenta. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto per motivi futili (controllo del territorio da parte della banda), in più di cinque persone ed avvalendosi di minori di età e con l’utilizzo di armi. In Milano, il 17.08.2011. 5 C5) per il reato di cui agli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 61 nr. 2 c.p., 4 l. 110/75 perchè, in concorso con F.R., C.R., H.A.K., minorenni all’epoca dei fatti, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, portavano fuori dalla propria abitazione machete, coltelli ed altri oggetti ad offendere, in assenza delle autorizzazioni di legge. In Milano, il 17.08.2011. H. F. B. C6) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 4), 582, 585, 577 nr. 4 in relazione all’art. 61 nr. 1 c.p. perché, in concorso con R.G., minorenne all’epoca dei fatti, colpendo con pugni in faccia “Morocho”, allo stato non meglio identificato, appartenente ai Latin King New York, e poi con calci una volta che lo stesso era a terra, gli cagionava lesioni personali consistite in tumefazione alla bocca. Fatto commesso in Milano il 13.11.2011. Z.V. (per il quale si è proceduto separatamente) C7) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 81, 61 nr. 1, 582, 585 c.p. perchè in concorso con M.D.C., verso il quale si procede separatamente, nonchè con M.M., L.T., V.N., minorenni all’epoca dei fatti, colpendo B.H., S.P. e H.S. con calci, pugni, bottiglie rotte e mattoni, cagionavano lesioni personali consistite per il B. in trauma cranico con ferita lacerocontusa occipita, trauma facciale (contusione zigomo destro ed emorragia sottocongiuntivale od), contusione al polso destro e per S.P. una ferita lacero contusa al viso con suturazione chirurgica estetica con prognosi iniziale di giorni 5 s.c. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e per motivi abietti e futili (l’appartenenza delle persone offese a una banda presunta rivale). In Milano il 17.6.2012. P. A. J. P. (omissis) C8) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1) e 4) c.p., 81 cpv. 73, 80 co. 1 lett. g) D.P.R. 309/90 perché, in concorso con M.D.C., verso il quale si procede separatamente, e con i minorenni C.T., G.R., H.A., O.C., V.N., con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, acquistavano, detenevano a fini di spaccio e cedevano in vendita sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana in favore di terzi acquirenti, anche nei pressi di scuole e comunità giovanili (oratori). Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in numero di persone superiore a cinque e di aver indotto nella commissione del reato, e comunque concorso, con minori di anni 18; in particolare: - in data antecedente e prossima al 18.11.2011, O.C. (minorenne) cedeva sostanza stupefacente all’interno della scuola, sostanza fornita da P. A. J. P., con il quale dividevano il ricavato; - in data 20.03.2012, M.D.C., Z.V., S.A., V.N., H.A., detenevano 8, 66 gr. di sostanza stupefacente di tipo marjiuana destinata allo spaccio. In Milano ed altre località, dal mese di novembre 2011 sino al mese di maggio 2012 – per S.A. dal 23.12.2011. 6 C. C. A. M. (omissis) D1) per il reato p. e p. dagli art. 112 co. 1 nr. 4), 416 co. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p. perché si associavano tra loro nonché con B.S., F.S., G.I., B.H. (verso i quali si procede separatamente), D.Q., F.C., L.B., M.G.K., M.N., minori di età verso i quali si procede separatamente, nonché con altri soggetti in via di identificazione dando vita ad un’associazione criminosa denominata “LATIN KING CHICAGO”, adusa a scorrere in armi le pubbliche vie della città di Milano e caratterizzata al suo interno da una regolamentazione a carattere violento e sopraffattorio nei confronti degli stessi aderenti - che si concretizza nella imposizione di punizioni corporali e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni, nonché nella imposizione del versamento di somme di denaro destinate ad una “cassa comune” utilizzata per le esigenze del gruppo e per il mantenimento in carcere dei compagni detenuti - e finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati prevalentemente contro la persona e contro il patrimonio (risse, rapine, lesioni personali ed altro), nell’ambito degli scontri con bande rivali e/o al fine di procurarsi profitti per il sostentamento del gruppo, tra i quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai capi di imputazione D1), D2), D3), D4), D5), D6), D7), D8), D9), D10), D11), D12), D13), D15) - che seguono, nonché: - per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr. 1, 110, 581 c.p. perché, agendo A.J., C.M., M.A., J.Z., C. C. A. M. in concorso tra loro, colpivano con ripetuti pugni alla testa, nei pressi dell’occhio,V.I.; in Milano in data 14.04.2012 (fatto non procedibile per difetto di querela); - per il reato p. e p. dagli articoli 81, 61 nr. 1, 110, 581 c.p. perché C.M., D.M. e C.J., in concorso tra loro percuotevano con calci e pugni, per quaranta secondi per ciascuna delle vittime, B.M. e B.V.; fatto aggravato dai futili motivi (presunte violazioni delle regole della banda da parte delle vittime) in Milano il 4.03.2012 (fatto non procedibile per difetto di querela) - per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr.1, 110, 582, 585 co. 1, 577 c.p. perchè F.S., H.A., G.I., agendo in concorso tra loro, aggredendo L.S., della banda rivale dei “BLOODS” e sferrandogli un pugno sul viso gli cagionavano un trauma al labbro inferiore e all’arcata dentaria inferiore con prognosi di giorni 5 s.c., in Milano in data 29.11.2011 (fatto separatamente giudicato con sentenza del Tribunale di Milano 13.12.2011 nr. 50712/11 RGNR) In particolare, avendo gli stessi svolto i compiti come segue: - C.C., KING CAO o ENANO, quale capo e “reggente” dell’associazione e del consiglio direttivo (SUPREMA), dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive, organizzando i singoli “capitoli” nei quali è suddivisa la banda; - C.D., KING MACHETE, con il ruolo di capo e promotore, componente della SUPREMA, quale “seconda punta” della banda dei CHICAGO, convocando e presiedendo le riunioni, decidendo le strategia generali del gruppo, dirigendo le attività degli affiliati, tenendo presso di se armi messe a disposizione del gruppo; - B.S. detto “Sancho” o KING MAGIC, verso il quale si procede separatamente, “prima corona d’Italia”, quale componente del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione, convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive e curando i rapporti con altre bande; - M.J. detto “Tatu”, “terza suprema”, quale componente del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione, convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive e curando i rapporti con altre bande; 7 - A.J. detto “Oso”, “vicepresidente e seconda corona d’Italia”, quale componente del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione, convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive e curando i rapporti con altre bande; - O.L., NEGRO ANDRES, quale tesoriere del del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione, occupandosi della raccolta delle quote dai consociati e dai singoli capitoli; - J.Z., detto SUCO, quale componente del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione, convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive e curando i rapporti con altre bande; - C.A., VAMPIRIN, quale “INCA” ovvero capo o “prima punta” del capitolo “CANDIANI”, dando direttive ai consociati, presiedendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote; - B.H., CABEZON, verso il quale si procede separatamente, quale “INCA” ovvero capo, o “prima punta” del capitolo “CERTOSA”, dando direttive ai consociati, presiedendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote; - C.E., KING CHRIS, quale “SECONDA PUNTA” del capitolo “CANDIANI”, occupandosi della sicurezza delle riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda, curando la raccolta delle quote dai componenti della banda; - C.M., CANELA, quale “PRIMA DAMA” ovvero capo del capitolo “femminile”, dando direttive ai consociati, presidendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote; - E.P., HULK, quale “INCA” ovvero capo del capitolo “Sesto San Giovanni”, dando direttive ai consociati, presidendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote; - M.M., RB, quale “INCA” ovvero capo del capitolo “Piacenza”, dando direttive ai consociati, presiedendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote; - C.D., KING SILENCIO, quale “CACIQUE” (seconda punta) del capitolo “Sesto San Giovanni”, dirigendo l’attività dei consociati e trasmettendo le direttive dei gradi più alti dell’organizzazione; - A.P., B.P., C. C. A. M., C.F., C.J., C.V., H.A., H.S. detto “Perro”, L.B., M.A. detto PEPE O.R. detto “Goku”, R.M., S.Q., V.C., unitamente a D.H., F.S., F.P., G.I. e D.Q., F.C., L.B., M.G.K., M.N., minori di età, verso i quali si procede separatamente, quali partecipi. Commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al mese di maggio 2011 sino al mese di giugno 2012 e successivamente in permanenza. A.P., C.A., C.M., C.D., S.Q., H.A., C.J. per i quali si è proceduto separatamente) D2) per i reati p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1) e nr. 4), 61 nr. 1, 628 co. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro, con G.I. (verso il quale si procede separatamente) con i minori M.G. e F.C. e con altri soggetti da identificare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia nei confronti di H.R. (n. 1996) appartenente alla gang dei Blood, colpendolo ripetutamente con calci, pugni, bottigliette spray, bottiglie di vetro, si impossessavano dello zaino contenente effetti personali, di una giacca e di un cappellino di proprietà dello stesso. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con armi e per motivi abietti e futili (presunta appartenenza della vittima a una gang rivale). In Milano il 25 febbraio 2012. D3) per i reati p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1 e nr. 4, 61 nr. 1 e 2, 582, 585, 576 nr. 1 c.p. perché, con la condotta meglio descritta al capo che precede, cagionavano a H.R. ferite lacero contuse alla testa, alla mano sinistra e tumefazione dello zigomo sinistro. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in più persone riunite, in numero superiore a cinque, ed allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede. In Milano, il 25.02.2012. C.M., C.J. (per le quali si è proceduto separatamente) 8 D4) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1 e nr. 4, 81, 628 co. 1 e 3 nr. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, con M.N., minorenne all’epoca dei fatti, e con altri soggetti da identificare, percuotendo con schiaffi e pugni la minore C.C. e tale “VANESSA”, non meglio identificata, si impossessavano della borsetta della prima e di effetti personali della seconda (e nello specifico, il telefono ed il portafogli). In particolare C. strappava la borsetta della persona offesa mentre C.M. le sferrava un violento pugno in pieno volto. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in più persone riunite ed avendo partecipato soggetti minorenni. In Milano, il 18.03.2012. C. C. A. M. (B.P., J.Z., O.R., C.V., H.S., per i quali si è proceduto separatamente) D5) per il reato p. e p. dall’art. 588 co. 1 e 2 c.p. perché, unitamente a S.U., nato il 07.06.1985 in Perù e R.G., nato il 28.10.1993 in Perù (verso i quali si procede separatamente) partecipavano ad una rissa, anche con l’utilizzo di bastoni, cocci di bottiglie ed altri oggetti atti ad offendere, a seguito della quale riportavano ferite lacerocontuse H.G. e T.R.. In Assago (MI), il 12.07.2012. C.V., H.S., C.F. (per i quali si è proceduto separatamente) D6) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1), 628 co. 1) e 3) nr. 1) c.p. perché, in concorso tra loro, con F.S. e R.G., nato il 28.10.1993 in Perù (verso i quali si procede separatamente) e con altre persone allo stato non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto, aggredendo con calci e pugni O.P., facendolo cadere ed infierendo mentre lo stesso era in terra, si impossessavano del portafogli (contenente la somma di € 150,00 ed effetti personali) e del telefono cellulare dello stesso; con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in più persone riunite. In Milano, il 12.07.2012. D7) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 61 nr. 2, 582, 585 co. 1 in riferimento all’art. 576 nr. 1) c.p. perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, con la condotta meglio descritta al capo che precede, ed al fine di commettere il reato ivi indicato, cagionavano a O.P. lesioni multiple al volto, nella regione pettorale, al ginocchio, agli arti superiori, con frattura del primo incisivo superiore sinistro e del secondo superiore destro e prognosi di giorni sette s.c. In Milano, il 12.07.2012. B.P. (C.E., C.D., C.V., per i quali si è proceduto separatamente) D8) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 582, 585 co. 1, 577 nr. 4 in riferimento all’art. 61 nr. 1 c.p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, colpendo C.M. con un porta giornali in ferro, dapprima al polpaccio destro, poi alla testa, e quindi di nuovo con una bottiglia di birra al braccio (con colpo rivolto alla testa) gli cagionavano ferite lacero contuse parieto occipitali e trauma alla gamba destra, con prognosi di giorni 10 s.c. Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per motivi futili (presunto conflitto tra bande rivali). in Milano in data 8.04.2012. C. C. A. M. 9 ( M.A. per il quale si è proceduto separatamente) D9) per il reato p. e p. dall’art. 588 co. 1 c.p. perchè, unitamente a M.G., A.A., N.G., R.R., B.P. (verso i quali si procede separatamente) e R.V., minorenne all’epoca dei fatti, partecipavano ad una rissa che coinvolgeva appartenenti alle bande dei CHICAGO, LATIN FOREVER e NETA. In Milano l’8.04.2012. C.D., C.E., C.C., C.D. (per i quali si è proceduto separatamente) D10) per il reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110, 581, 582, 585 co. 1, 577 nr. 4 c.p. in riferimento agli articoli 61 nr. 1 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, aggredendo, con la violenza del branco, R.A., dapprima, in data 20.04.2012, percuotendolo con schiaffi e pugni, quindi, in data 27.04.2012, colpendolo in faccia con la fibbia di una cintura, e quindi, caduto in terra, con calci e pugni, cagionavano allo stesso un trauma cranico e contusioni multiple con prognosi di giorni 5 s.c. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili (presunta appartenenza della vittima a una gang rivale). In Milano nelle date 20.04.2012 e 27.04.2012. C.D., J.Z., M.A., C.M. (per i quali si è proceduto separatamente) D11) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 582, 585 co. 1, 577 nr. 4 in riferimento agli articoli 61 nr. 1 c.p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, colpendolo con pugni ripetuti, provocavano a D.M. lesioni al volto, al cuoio capelluto, lesione alla mascella ed ai denti con prognosi di giorni 7 s.c. In Milano in data 10.06.2012. C.E., C.D. per i quali si è proceduto separatamente) D12) per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr. 1, 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 610, 339 co. 1 c.p. perché, in concorso morale a materiale tra di loro e con M.G.K., D.Q., L.B., minorenni all’epoca dei fatti, mediante violenza e minaccia nei confronti di R.G. detto “Protocologo”, il Campozano dando disposizioni, gli altri aggredendo fisicamente la persona offesa, in particolare colpendo ripetutamente la persona offesa su tutto il corpo dapprima per trenta secondi, poi per ulteriori due minuti (secondo il rito di iniziazione dei Chicago), costringendo il predetto a consegnare somme di denaro (c.d. “quote” di adesione), procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e per motivi abietti e futili (presunta appartenenza a bande rivali). In Milano nei pressi del parco Trotter il 3.5.2012. C.E., R.M., C.A., M.A. per i quali si è proceduto separatamente) D13) per il reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 629 co. 1 e 2, 61 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro e con M.G. K. Joe, minorenne all’epoca dei fatti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti di L.V., avvalendosi della forza del branco, costringendo il predetto a partecipare alle riunione e a versare settimanalmente la somma di euro 4 a titolo di c.d. “quota”, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e per motivi abietti e futili (pagamento di somme di denaro per appartenere alla banda). In Milano fino al 1.6.2012. C.D., C.C., D.D., E.P., G.L., P.M., V.C., A.T., L.B. per i quali si è proceduto separatamente) D14) Per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 nr. 1) e 2), 73 co. 1 e 1 bis D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro e con B.L., L.R., C.G. ed A.T., nonché con C.S. detto “Wacho”, verso i quali si è 10 proceduto separatamente, detenevano, a fini di spaccio, e cedevano in parte, sostanza stupefacente del tipo cocaina per una quantità complessiva di circa 1,5 kg. In particolare: - B.L. introduceva, da canali messicani, la sostanza in Italia attraverso lo scalo di Milano Linate, all’interno di cani di grossa taglia, per poi trasportarla a Livorno e, quindi, nuovamente, a Milano; - B.L., per il tramite di D.D., prendeva accordi con G.L. e C.C., capo della banda “Latin King Chicago”, che si incaricava della sicurezza del B. e del carico di cocaina nonché della successiva cessione al dettaglio della sostanza; - C.D., seconda punta dei CHICAGO, si incaricava oltre che della protezione del B. anche della trattativa per la cessione di ½ kg. della cocaina detenuta dal gruppo, consegnando un campione ad un potenziale acquirente. - V.C., C.S., P.E. e L.B., componenti della gang dei CHICAGO, si occupavano della sicurezza del B. nonché della cessione di parte della sostanza a terzi acquirenti; - A.T. e C.G., referenti della zona di Rozzano, si occupavano della sicurezza del B., del trasporto della cocaina all’interno di Milano e della custodia della sostanza presso le loro abitazioni a Rozzano (ove poi verrà rinvenuta e sottoposta a sequestro, nelle seguenti quantità: 192 gr., con un principio attivo pari al 68%, presso l’abitazione di A.T. e 1.220 gr., con un principio attivo tra il 24% ed il 35%, presso l’abitazione di C.G.). - A.T., e P.M. si occupavano della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente Con le aggravanti derivanti dall’aver commesso il fatto in più di cinque persone. In Milano ed altre località, tra il 10 ed il 17.05.2012. C.C., C.D. (per i quali si procede separatamente) D15) Per il reato p. e p. dagli articoli 110, 81 co. 2 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/67 perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in assenza delle autorizzazioni di legge, detenevano, e portavano in luogo pubblico, una pistola di tipologia e calibro non meglio specificata. In Milano, dal mese di ottobre 2011 e sino al mese di maggio 2012. CONCLUSIONI Pubblico Ministero-udienza del 14 novembre 2013“Il P.M. chiede: -che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato C. C. A. M., che lo stesso venga condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p.- più grave il capo D1)-, nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di due anni e sei mesi di reclusione, pena aumentata per i capi D5) e D9) a tre anni di reclusione, pena ridotta per il rito a due anni di reclusione; -che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato H. F. B. JOSUÈ, che lo stesso venga condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p.- più grave il capo B2)-,nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di anni sette di reclusione, pena aumentata per i capi B1) B3) e C6) a sette anni e sei mesi di reclusione, pena ridotta per il rito a cinque anni di reclusione; -che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato K. M. K. P. , che lo stesso venga condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p.- più grave il capo B2)-,nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di anni sette di reclusione, pena aumentata per i capi B2 e B3) ad anni sette e mesi tre di reclusione, pena ridotta per il rito ad anni quattro e dieci mesi di reclusione; 11 -che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato P. A. J. P., che lo stesso venga condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p.- più grave il capo C8)-,nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, pena aumentata per i capi C1), B2) B3) B4) C4) e C5) a anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, pena ridotta per il rito a sei anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;” le Difese-udienze del 14 e del 20 novembre 2013-Il Difensore dell’imputato C. C. A. M.-Udienza 14 novembre 2013-“chiede, per il capo D1) emettersi una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato per assenza di dolo specifico perlomeno ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. ; per il capo D5) assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell’articolo 530 comma 1, c.p.p.; per il capo D9) assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, per il caso di condanna, dichiarare la permanenza nell’associazione non fino alla data di cui all’ordinanza cautelare e di cui all’imputazione, ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche perché infraventunenne”; -Il Difensore dell’imputato H. F. B. J.-Udienza 20 novembre 2013-“chiede: per i capi B2) e B3) assoluzione per non aver commesso il fatto; per il capo C6), esclusa la circostanza aggravante contestate, sentenza di non doversi procedere per assenza di querela; per il capo B1) assoluzione perché il fatto non sussiste ed in subordine continuazione tra il reato di cui al capo B1) ed il reato per il quale l’imputato è già stato condannato con sentenza n° 3264/2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2013, passata in giudicato il 9 gennaio 2013-più grave il fatto per il quale il prevenuto è già stato condannato con la detta sentenza-”; -Il Difensore dell’imputato K. M. K. P.-Udienza 20 novembre 2013-“chiede : per il capo B1) assoluzione perché il fatto non sussiste perlomeno ai sendi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p.; per i capi B2) e B3) assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerarle prevalenti rispetto alla contestate circostanze aggravanti, condanna al minimo della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex articolo 161, comma III, c.p. in quanto soggetto infraventunenne; la Difesa produce nota scritta con allegata documentazione già agli atti”; -Il Difensore dell’imputato P. A. J. P.-Udienza 20 novembe 2013- “chiede: per il capo C1) assoluzione; per i capi B2) e B3) assoluzione; per i capi C4 C5) assoluzione; per il capo B4)-rissa in Pieve Emanuele-e per il capo C8), previa derubricazione del reato di cui al capo C8) ai sensi dell’articolo 73, comma 5, D.P.R. n° 309 del 1990, condanna al minimo della pena ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate le stesse prevalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti”; REPLICHE-udienza 13 dicembre 2013Il PUBBLICO MINISTERO e le Difese non replicano. 12 OMISSIS 13 CONSIDERAZIONI DI SINTESI E TRATTAMENTO SANZIONATORIO La ricostruzione dei fatti testé effettuata, non essendovi stata ragione per dubitare della rispondenza al vero di quanto è risultato dai citati atti legittimamente acquisiti ed utilizzabili nel presente giudizio, redatti da soggetti “indifferenti” appartenenti alla Polizia giudiziaria e nell’esercizio del loro ufficio, è dunque provata in quanto risultante da dati univoci, concordanti, anche con quanto è risultato dalle comunicazioni e conversazioni captate, dai verbali di sequestro oltre che dalle dichiarazioni innanzi valutate. All’esito del giudizio, ed alla luce dei complessivi dati di valutazione e conoscenza raccolti, gli imputati, sono stati quindi giudicati colpevoli dei reati agli stessi rispettivamente ascritti ma solo nei limiti di quanto già evidenziato con riferimento alle singole posizioni. Le risultanze probatorie di cui sopra, esplicitate unitamente all’iter logico-giuridico in forza del quale sono state ritenute vere, valutate inquadrando le singole prove nel contesto di quelle formatesi nel processo, hanno provato infatti, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la colpevolezza dei prevenuti in merito alle dette indicate fattispecie ma nei termini di cui innanzi. Per converso, in forza di quanto argomentato nei paragrafi inerenti i relativi capi di imputazione sono stati assolti, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. gli imputati C., dal capo D5) della rubrica, ed H. e K. dai capi B2) e B3) della rubrica per non aver commesso i fatti. Con riferimento alle posizioni dei prevenuti C. C. A. M., detto “NARANYOSLY”, P. A. J. P., detto “KING G.” o “G.”, e H. F. B. J., detto “N.”, come già specificato all’esito della trattazione delle singole relative posizioni, i reati accertati sono stati ritenuti avvinti dalla medesimezza del disegno criminoso in forza della omogeneità oggettiva degli stessi, delle concrete modalità delle condotte, del loro contesto spazio-temporale oltre che della sostanziale identità soggettiva degli autori-. Con riferimento alla posizione del prevenuto H. F. B. J., detto “N.”, sempre in ragione di quanto già argomentato nel relativo paragrafo ed in accoglimento delle richieste difensive, i reati di cui ai capi B1) e C6) sono stati ritenuti in concorso anche con le fattispecie per le quali al detto prevenuto è già stata applicata la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione con sentenza n° 3264/2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012, passata in giudicato il 9 gennaio 2013-ritenuto più grave il reato di cui al capo 12) della citata sentenza-. Sono state ritenute sussistenti con riferimento a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, in forza non solo della loro età ma anche della loro corretta condotta processuale, caratterizzata anche da dichiarazioni in parte confessorie ed in parte etero-accusatorie. Il giudizio di mera equivalenza è in concreto argomentato dalla rilevante valenza concreta delle contestate e riconosciute circostanze aggravanti, nonché dalle descritte modalità di partecipazione alle fattispecie accertate oltre che dalla non totale resipiscenza di tutti gli imputati che hanno reso le dette dichiarazioni sia per l’impossibilità di smentire quanto “documentato” e “fotografato” dalle indagini anche tecniche, negando difatti solo quanto non “fotografato”, sia con l’intento palese di ridimensionare i propri ruoli all’interno delle associazioni di appartenenza e con riferimento ai singoli reati fine. 14 Per quanto concerne la commisurazione giudiziale delle pene, congrue ed eque, anche ai sensi degli articoli 133 e 133 bis c.p. e per le finalità di retribuzione, di rieducazione, di risocializzazione, e di prevenzione sia generale che speciale, di cui anche all’articolo 27 Cost., sono state ritenute le pene, già ridotte per il rito, di seguito specificate. Le dette equità e congruità sono state nel caso concreto argomentate in forza delle modalità delle condotte dei prevenuti, già specificatamente descritte trattando delle rispettive posizioni i cui relativi paragrafi devono intendersi in questa sede integralmente richiamati, poste in essere nella consapevolezza di partecipare ad associazioni armate e nell’attualità della lotta tra bande rivali. Per P. il riferimento è anche dalla cruenta commissione del tentato omicidio ascrittogli ed al ruolo dallo stesso assunto sia in termini di convocazione dei sodali ai quali dà direttive in merito alla vendetta sia in termini di concreta condotta tenuta all’atto dell’aggressione ed alla quale segue l’utilizzo da parte anche dei suoi sottoposti delle armi. È stata considerata altresì l’evidenziata intensità della lesione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici associative in forza delle descritte sofisticate “organizzazioni”, delle loro ramificazioni oltre che delle rappresaglie e degli altri reati eseguiti per garantire o mantenere la supremazia nei territori di riferimento nonché in considerazione dei ruoli assunti e specificati nella trattazione delle singole associazioni e delle singole posizioni assunte dai prevenuti. Le pene sono state in concreto determinate, come di seguito evidenziato, anche in considerazione dei diversi ruoli assunti in seno alle associazioni oltre che in considerazione delle condotte di vita anteatte di soggetti che, ad eccezione di H., risultano formalmente incensurati per quanto emerge dagli acquisiti certificati del casellario giudiziale. Per C.: pena base per il capo D1) della rubrica, in ragione del ruolo di partecipe all’associazione, tre anni e undici mesi di reclusione-già considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti-; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo D9) a quattro anni di reclusione; pena ridotta per il rito a due anni ed otto mesi di reclusione. Per H.: pena già ridotta per il rito, per i i capi D1) e C6) dell’attuale rubrica di due anni ed un mese di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati di cui alla citata sentenza n° 3264/2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012, passata in giudicato il 9 gennaio 2013-ritenuto più grave il reato di cui al capo 12) della citata sentenza-con conseguente rideterminazione della pena finale per tutte le dette fattispecie in sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione. Nel dettaglio, già ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, l’aumento per l’attuale capo B1) è di tre anni di reclusione, l’aumento per l’attuale capo C6) è di un mese e quindici giorni di reclusione con riduzione in forza del rito a due anni ed un mese di reclusione del detto aumento totale di tre anni, un mese e quindici giorni di reclusione. Per K.: pena base per il reato di cui al capo B1)-già ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti-quattro anni di reclusione; pena ridotta per il rito a due anni ed otto mesi di reclusione. Per P.: pena base per il reato di cui al capo C1)-già ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti-sette anni di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo B2) a sette anni e sei mesi di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo B3) a sette anni e nove mesi di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. per la fattispecie di cui al capo B4) ad otto anni e due mesi di reclusione; pena aumentata ai sensi 15 dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo C4) ad otto anni e nove mesi di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo C5) a nove anni di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo C8) a nove anni e sei mesi di reclusione; pena ridotta per il rito a sei anni e quattro mesi di reclusione. Non sono stati concessi, per legge, agli imputati i benefici della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati e della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena-in virtù dell’entità delle stesse pene-. È stato ritenuto che, comunque, i prevenuti non si asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati, anche della stessa indole e specie di quelli di cui all’attuale condanna. Quanto detto è stato argomentato in considerazione delle spiccate proclività e capacità a delinquere desunte non solo dalle descritte modalità delle condotte-ulteriormente evidenziate in sede di commisurazione della pena-ma anche dalle personalità degli imputati desunte dalle intensità dei descritti elementi soggettivi e dalla disinvoltura nell’appartenere a bande rivali in un contesto di cruenta ed attuale lotta tra pandillas per il dominio del territorio oltre che per P. nella commissione di tentati omicidi e fattispecie in materia di stupefacenti. Gli elementi di cui innanzi fanno difatti plausibilmente ritenere, con grado di probabilità elevato tanto da raggiungere le soglie della certezza processuale, che i detti prevenuti non si asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati anche della stessa specie di quelli per i quali sono condannati. Alla condanna per le fattispecie penali è seguita ex articolo 535 c.p.p. la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e dei rispettivi mantenimenti in carcere. In forza degli articoli 28 e 29 c.p. e 32 del medesimo codice gli imputati H. e P. sono stati, per legge, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici oltre che dichiarati legalmente interdetti per le durate delle rispettive pene di cui innanzi. Ai sensi dell’articolo 240 c.p.p. si è altresì disposto: -la confisca ed il mantenimento agli atti del processo del quaderno, del foglio a righe e del foglio a quadretti sequestrati a carico dell’imputato C. C. A. M. il 19 marzo 2013, il dissequestro del telefono cellulare marca Lg sequestrato a carico del citato C. C. A. M. il 19 marzo 2013 e la restituzione all’avente diritto, da individuarsi nell’eventuale denunciante il furto o lo smarrimento, disponendo sin da ora, per l’ipotesi di impossibilità della detta restituzione, la confisca e la vendita dell’indicato cellulare e, nel caso in cui non sia possibile la detta vendita, la distruzione del citato bene, nonché il dissequestro e la restituzione al citato C. C. A. M. di quanto altro sequestratogli in data 19 marzo 2013;-la confisca e la distruzione dell’accetta, del coltello, e di “una parte di nuchako in plastica di colore nero con terminale in metallo” sequestrati a carico dell’imputato P. A. J. P. il 7 febbraio 2012 nonché il dissequestro e la restituzione all’imputato appena citato di quanto altro sequestratogli nella detta data del 7 febbraio 2012; -la confisca ed il mantenimento agli atti del processo dei fogli dattiloscritti sequestrati a carico dell’imputato K. M. K. P. in data 7 febbraio 2012. Per le argomentazioni esplicitate nella trattazione dei relativi capi di imputazione sono stati assolti, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. gli imputati C., dal capo D5) della rubrica, ed H. e K. dai capi B2) e B3) della rubrica per non aver commesso i fatti. In forza delle dette assoluzioni è stata revocata limitatamente al capo B2) dell’imputazione, la misura cautelare della custodia in carcere emessa a carico dell’imputato H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, nell’ambito del presente procedimento con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e 16 n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), ed ordinata l’immediata liberazione del citato H. F. B. J., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo formale in quanto in custodia cautelare in carcere nell’ambito del presente procedimento anche per il capo B1) dell’imputazione oltre che detenuto per espiazione di pena definitiva per altra causa. Per le medesime motivazioni è stata altresì revocata, sempre limitatamente al capo B2) dell’imputazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico dell’imputato K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, nell’ambito del presente procedimento con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), e ordinata l’immediata liberazione del citato K. M. K. P., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo formale in quanto agli arresti domiciliari nell’ambito del presente procedimento anche per il capo B1) dell’imputazione. Per la particolare complessità della stesura della motivazione, in forza della gravità e del numero delle imputazioni e degli imputati, nonché per le questioni giuridiche e fattuali trattate, il termine per il relativo deposito della stessa è stato indicato in novanta giorni ai sensi dell’articolo 544, comma 3, c.p.p.. Per le medesime motivazioni di cui innanzi, ai sensi dell’articolo 304, c.p.p. sono stati sospesi, durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione della presente sentenza, i termini di durata delle misure cautelari personali applicate a carico di tutti gli attuali imputati nel procedimento dal quale è scaturito il processo culminato nella presente sentenza di condanna. P.Q.M. visti gli articoli 438 e seguenti, 441 e seguenti, 530 e seguenti, 533 e seguenti c.p.p. dichiara C. C. A. M., nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, colpevole delle fattispecie allo stesso ascritte ai capi D1) e D9) dell’imputazione, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti nonché ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p. tra le dette fattispecie-più grave il capo D1)-, e condanna il citato C. C. A. M. per le dette fattispecie alla pena finale, già ridotta per il rito, di due anni ed otto mesi di reclusione; dichiara H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, colpevole delle fattispecie allo stesso ascritte ai capi B1) e C6) dell’imputazione, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, nonché ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p. tra le dette fattispecie oltre che tra esse ed i reati per i quali all’imputato è già stata applicata la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione con sentenza n° 3264/2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012, passata in giudicato il 9 gennaio 2013, ritenuto più grave il reato di cui al capo 12) della citata sentenza, e condanna il citato H. F. B. J. per i detti capi B1) e C6), alla pena, già ridotta per il rito, di due anni ed un mese di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati di cui alla sentenza innanzi indicata rideterminando la pena finale per tutte le dette fattispecie in sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione; dichiara K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, colpevole della fattispecie allo stesso ascritta al capo B1) dell’imputazione, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, e condanna 17 il citato K. M. K. P. per la detta fattispecie alla pena finale, già ridotta per il rito, di due anni ed otto mesi di reclusione; dichiara P. A. J. P., nato l’1 marzo 1993 in Ecuador, colpevole delle fattispecie allo stesso ascritte nell’imputazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p. tra le dette fattispecie-più grave il capo C1)-nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, e condanna il citato P. A. J. P. per le dette fattispecie alla pena finale, già ridotta per il rito, di sei anni e quattro mesi di reclusione; visto l’articolo 530 c.p.p. assolve C. C. A. M., nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, dalla fattispecie allo stesso ascritta al capo D5) dell’imputazione, per non aver commesso il fatto; assolve H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, dalle fattispecie allo stesso ascritte ai capi B2) e B3) dell’imputazione, per non aver commesso il fatto; assolve K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, dalle fattispecie allo stesso ascritte ai capi B2) e B3) dell’imputazione, per non aver commesso il fatto; visti gli articoli 28 e 29 c.p. dichiara gli imputati P. A. J. P. ed H. F. B. J. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; visto l’articolo 32 c.p. dichiara gli imputati P. A. J. P. ed H. F. B. J. legalmente interdetti per le durata delle citate rispettive pene; visto l’articolo 240 c.p. dispone -la confisca ed il mantenimento agli atti del processo del quaderno, del foglio a righe e del foglio a quadretti sequestrati a carico dell’imputato C. C. A. M. il 19 marzo 2013, il dissequestro del telefono cellulare marca Lg sequestrato a carico del citato C. C. A. M. il 19 marzo 2013 e la restituzione all’avente diritto, da individuarsi nell’eventuale denunciante il furto o lo smarrimento, disponendo sin da ora, per l’ipotesi di impossibilità della detta restituzione, la confisca e la vendita dell’indicato cellulare e, nel caso in cui non sia possibile la detta vendita, la distruzione del citato bene, nonché il dissequestro e la restituzione al citato C. C. A. M. di quanto altro sequestratogli in data 19 marzo 2013; -la confisca e la distruzione dell’accetta, del coltello, e di “una parte di nuchako in plastica di colore nero con terminale in metallo” sequestrati a carico dell’imputato P. A. J. P. il 7 febbraio 2012 nonché il dissequestro e la restituzione all’imputato appena citato di quanto altro sequestratogli nella detta data del 7 febbraio 2012; -la confisca ed il mantenimento agli atti del processo dei fogli dattiloscritti sequestrati a carico dell’imputato K. M. K. P. in data 7 febbraio 2012; visto l’articolo 535 c.p.p. condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali ed a quelle relative ai rispettivi mantenimenti in carcere; visto l’articolo 299 c.p.p. revoca limitatamente al capo B2) dell’imputazione, la misura cautelare della custodia in carcere emessa a carico dell’imputato H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, nell’ambito del presente procedimento con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano 18 il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), e ordina l’immediata liberazione del citato H. F. B. J., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo formale in quanto in custodia cautelare in carcere nell’ambito del presente procedimento anche per il capo B1) dell’imputazione oltre che detenuto per espiazione di pena definitiva per altra causa; revoca limitatamente al capo B2) dell’imputazione, la cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico dell’imputato K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, nell’ambito del presente procedimento con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), e ordina l’immediata liberazione del citato K. M. K. P., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo formale in quanto agli arresti domiciliari nell’ambito del presente procedimento anche per il capo B1) dell’imputazione; visto l’articolo 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione; visto l’articolo 304 c.p.p. sospende durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione della presente sentenza, i termini di durata delle misure cautelari personali applicate nel presente procedimento a carico degli imputati C. C. A. M., nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, e P. A. J. P., nato l’1 marzo 1993 in Ecuador. Milano 13 dicembre 2013 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Dott. Fabio Antezza 19