Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
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Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese 1. Premessa L’art. 32 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con L. n. 134 del 7 agosto 2012, l’art. 36, comma 3 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. Decreto Sviluppo Bis) e l’art. 12 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 (c.d. Decreto Destinazione Italia) hanno introdotto nuovi strumenti di finanziamento per le società di capitali non quotate, società cooperative e mutue assicuratrici. L’intervento è volto ad ampliare le possibilità di ricorso al mercato del debito da parte delle PMI, che potranno emettere strumenti finanziari a breve (cambiali finanziarie) e a mediolungo termine (obbligazioni). La finalità del legislatore è quella di colmare il divario competitivo tra imprese quotate e non quotate, rimuovendo le preclusioni di natura civilistico-societaria e fiscale all’accesso ai mercati di capitali da parte delle società non quotate che finora hanno generato notevoli svantaggi competitivi per le società italiane nei confronti delle concorrenti europee. Queste soluzioni finanziarie potrebbero rivelarsi particolarmente efficaci, poiché appaiono disegnate sulle caratteristiche economico finanziarie del Paese. Tra le aziende non quotate in Italia ci sono infatti anche veri colossi industriali, nel settore dell’alimentare, del manifatturiero fino ai grandi nomi della moda. Queste realtà potranno avere notevoli benefici nel recuperare nuovi capitali, anche perché, considerata la difficile congiuntura economica e le difficoltà che la Borsa sta vivendo, le imprese non sono incentivate a collocarsi in borsa. 2. I soggetti beneficiari e gli strumenti Il decreto stabilisce che i limiti all’emissione di obbligazioni per le società per azioni, fissati dall’art. 2412 1° comma c.c. (limite pari al doppio del patrimonio netto) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie da parte di società che non emettono strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle c.d. “micro-imprese”. Studio legale Pandolfini Via I. Rosellini, 12 – Milano (MI) –Tel. 02.36522961 – Fax 02.36524089 [email protected] www.assistenza-legale-imprese.it Tre sono gli strumenti a disposizione delle imprese: le cambiali finanziarie (strumenti di debito a breve termine); le obbligazioni partecipative / subordinate (strumenti di debito di lungo periodo). I Mini-bond (strumenti di debito di medio-lungo termine) 3. Le cambiali finanziarie Le cambiali finanziarie, previste dalla L. n. 43/1994, sono state rese più snelle ed avvicinate alla c.d. “carta commerciale”, largamente in uso sui mercati finanziari internazionali. In particolare, la scadenza della cambiale finanziaria può ora variare da un minimo di 30 giorni ed un massimo di 36 mesi e l’ammontare in circolazione non può superare il totale dell’attivo corrente ritraibile dall’ultimo bilancio approvato, pari all’importo delle attività di bilancio aventi scadenza entro la data di riferimento del bilancio stesso. Per le società appartenenti a gruppi di imprese il bilancio di riferimento ai fini in esame può essere quelle consolidato. Sotto il profilo fiscale, il trattamento delle cambiali finanziarie è equiparato a quello delle obbligazioni. Anche le società non quotate possono quindi avvalersi dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti sulle obbligazioni (attualmente pari al 20%), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione e potranno dedurre gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni secondo le stesse regole previste per le società quotate (cioè nei limiti del 30% dell’Ebitda risultante dall’ultimo bilancio approvato), qualora le obbligazioni siano sottoscritte e circolino esclusivamente tra investitori qualificati che non siano soci della società emittente. 4. Le obbligazioni partecipative subordinate Le obbligazioni partecipative subordinate, aventi una durata non inferiore ai cinque anni, prevedono clausole di subordinazione e partecipazione agli utili di impresa e possono prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell’esercizio). La clausola di partecipazione agli utili regola la parte di remunerazione spettante al portatore dell’obbligazione commisurata al risultato economico dell’impresa emittente che si aggiunge alla parte fissa, che non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente. Studio legale Pandolfini Via I. Rosellini, 12 – Milano (MI) –Tel. 02.36522961 – Fax 02.36524089 [email protected] www.assistenza-legale-imprese.it La presenza di tale clausola associata al vincolo di non distribuzione del capitale per l’intera durata dell’emissione, comporta che l’ammontare costituente la parte variabile del corrispettivo è deducibile ai fini IRES, in deroga alla previsione di indeducibilità degli utili distribuiti. 5. I Mini-bonds Sono titoli di credito (obbligazioni) che possono essere emessi da un’impresa non quotata, con lo scopo di raccogliere nuove risorse finanziarie. Possono essere emessi da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle microimprese, così come indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Altra peculiarità è l’avere una scadenza medio-lunga che consente sia un allungamento della durata media delle fonti di finanziamento dell’impresa che emette l’obbligazione, sia una maggiore coerenza tra la scadenza media dell’attivo patrimoniale e la durata media del passivo. 6. Le condizioni per l’emissione delle obbligazioni L’emissione degli strumenti in esame è subordinata a diverse condizioni, tra cui: l’assistenza da parte di un “sponsor”, cioè un partner finanziario istituzionale, che collabora con l’emittente nell’esecuzione dell’operazione. Lo sponsor dovrà assistere la società nella procedura di emissione e di collocamento dei titoli e dovrà assicurarne la liquidità degli strumenti finanziari, almeno a intervalli predefiniti, fino alla scadenza. Lo sponsor dovrà inoltre mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota legale dei titoli emessi, dovrà procedere ad una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli e dovrà dare una valutazione sulla qualità creditizia dell’emittente. l’assoggettamento a revisione legale dell’ultimo bilancio della società; la sottoscrizione delle obbligazioni da parte di investitori qualificati (tipicamente le banche, le SIM, le SGR, le SICAV, le imprese assicurative, etc.) non soci; la circolazione di tali strumenti unicamente tra tali investitori qualificati. 7. Modifiche di natura fiscale relative agli strumenti finanziari delle PMI Alle obbligazioni e titoli assimilati, emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, si applica un regime fiscale nuovo. In particolare, gli interessi relativi si considerano deducibili, senza le limitazioni di cui all’art. 3, comma 115 della L. n. 549/1995, uniformando il trattamento fiscale tra emittenti nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati che non siano soci, direttamente o indirettamente, della società emittente, per evitare abusi. Studio legale Pandolfini Via I. Rosellini, 12 – Milano (MI) –Tel. 02.36522961 – Fax 02.36524089 [email protected] www.assistenza-legale-imprese.it Al fine di rendere attraente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni in esame, allineando la normativa nazionale a quella dei principali Paesi europei, si estende alle stesse l’esenzione dall’applicazione della ritenuta alla fonte sugli sugli interessi già prevista dal D.lgs. n. 239/1996 per gli analoghi titoli emessi dai c.d. “grandi emittenti” (i.e. le banche e le società quotate). Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l’esenzione da ritenuta in esame non avrà effetti sostanziali sul gettito, determinando semplicemente uno spostamento nel tempo dell’applicazione dell’imposta. Il reddito sarà infatti assoggettato a tassazione ai fini IRES in capo al percipiente. Inoltre, il decreto ha previsto una deroga al criterio di competenza che caratterizza la determinazione del reddito d’impresa; infatti, gli oneri relativi all’emissione delle obbligazioni in esame sono deducibili – “per cassa” – nell’esercizio di effettivo pagamento a prescindere dall’imputazione di bilancio. La norma in esame garantisce una neutralità fiscale ai diversi strumenti di finanziamento, che consente alle imprese non quotate di godere del medesimo trattamento fiscale spettante alle società quotate in relazione alle obbligazioni e titoli assimilati emessi. Ai fini di un monitoraggio antielusione, infine, l’emittente ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi all’emissione di obbligazioni e titoli assimilati non negoziati sui mercati regolamentati, entro 30 giorni dall’emissione stessa. Milano, ottobre 2015 Avv. Valerio Pandolfini Studio legale Pandolfini Corso Milano, 27 –20900 Monza (MB) –Tel. 039-2726476 – Fax 0399462219 [email protected] www.assistenza-legale-imprese.it