La marcatura CE dei prodotti da costruzione e la certificazione
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La marcatura CE dei prodotti da costruzione e la certificazione
La marcatura CE dei prodotti da costruzione e la certificazione energetica degli edifici Ing. Marco D’Egidio Area Tecnologia e Innovazione, ANCE Vicenza, 25 febbraio 2015 Un nuovo modello di sviluppo La grande crisi economica di questi anni ha accelerato un processo di cambiamento inesorabile Nel corso degli ultimi venti anni è maturata una sensibilità ambientale trainata soprattutto della minaccia dei cambiamenti climatici globali causati dall’effetto serra Ma è soprattutto questa terribile crisi economica ad aver imposto a tutti un ripensamento sul modello di sviluppo economico da perseguire 2 Si è generalizzata la consapevolezza ambientale che l’unico sviluppo economico possibile è uno sviluppo sostenibile Un modello di sviluppo che realizzi un progressivo disaccoppiamento tra uso delle risorse (e relativo impatto sull’ambiente) e crescita economica 3 La necessità di risparmiare (soldi, materie prime, energia, ecc.) ha portato il settore delle costruzioni a ristrutturarsi al fine di efficientare i propri processi produttivi ed a fornire “prodotti” più rispondenti alle richieste del mercato Mercato che a sua volta si è ri-posizionato a favore dei settori «green», del risparmio energetico e delle energie rinnovabili Inoltre, le mutate condizioni sociali (famiglie sempre meno numerose, mobilità per la ricerca del lavoro, il fenomeno dell’immigrazione, l’invecchiamento della popolazione, ecc.) hanno favorito la nascita di nuove esigenze 4 La qualità in edilizia Il settore delle costruzioni gioca un ruolo chiave in questo quadro Dal momento che cambiano gli stili di vita e il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive (la casa, il posto di lavoro, la città), è oggi necessario “costruire un nuovo modo di costruire”, sempre più indirizzato alla qualità e all’efficienza dei prodotti costruiti e dei processi costruttivi 5 L’ «equazione» della qualità Qualità dei prodotti + Qualità del processo = Qualità dell’opera Prodotto finale Prodotti da costruzione Qualificazione dei prodotti Marcatura CE Regolamento UE 305/2011 Processo costruttivo Qualificazione dell’edificio Certificazione energetica D. Lgs. 192/2005 D.M. 26 giugno 2009 6 Ma quali sono i requisiti di un’opera? I requisiti di base delle opere da costruzione sono: NUOVO 1) Resistenza meccanica e stabilità 2) Sicurezza in caso d’incendio 3) Igiene, salute e ambiente 4) Sicurezza nell’impiego 5) Protezione contro il rumore 6) Risparmio energetico e ritenzione di calore 7) Uso sostenibile delle risorse naturali 7 Questi sono i requisiti di base definiti dal Regolamento UE 305/2011, che devono essere soddisfatti dall’intera opera di costruzione, allorché i singoli componenti sono inseriti in essa I prodotti da costruzione devono quindi permettere il rispetto di uno o più requisiti di base da parte delle opere di costruzione in cui sono incorporati E’ quindi necessario che le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle pertinenti caratteristiche essenziali siano dichiarate agli utilizzatori 8 La qualificazione dei prodotti da costruzione I prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni sono oggetto di controlli lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti Il Regolamento UE 305/2011 Le Norme Tecniche per le stabilisce la disciplina europea della Costruzioni (NTC) di cui al D.M. qualificazione dei prodotti e materiali 14/01/2008 definiscono i requisiti da costruzione (marcatura CE) dei prodotti costruzione e e materiali stabiliscono da le verifiche e i controlli che devono essere eseguiti dai diversi soggetti nel corso di un’opera 9 Il Regolamento UE 305/2011 Finalità del Regolamento E’ possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni introducendo specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione Il Regolamento suddivide le specifiche tecniche armonizzate in: - Norme armonizzate - Documenti Europei di Valutazione 10 La valutazione delle prestazioni Specifiche tecniche armonizzate Valutazione e verifica della costanza di prestazione Dichiarazione di prestazione dei prodotti Marcatura CE SISTEMA 1+ Compiti del fabbricante e dell’organismo notificato Diversi sistemi a seconda delle classi di rischio dei prodotti (All. V Regolamento) SISTEMA 4 Compiti solo del fabbricante RISCHIO 11 La dichiarazione di prestazione, redatta secondo l’Allegato III, contiene, tra l’altro: – il riferimento del prodotto-tipo – il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate – l’uso previsto del prodotto – l’elenco delle caratteristiche essenziali – la prestazione di almeno una di tali caratteristiche (se del caso, espressa in livelli, classi o descrizione) – le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata 12 Per diverse tipologie di prodotti l’elenco delle caratteristiche essenziali da dichiarare è stato univocamente determinato da decreti nazionali di applicazione della Direttiva 89/106/CEE Essi contengono: – i riferimenti alle norme armonizzate da applicare – i sistemi di valutazione della conformità (oggi chiamati sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione) – l’elenco delle caratteristiche essenziali che è obbligatorio dichiarare in Italia e quelle per cui si può indicare NPD 13 Elenco decreti sui prodotti • Accessori per serramenti D.M. 5 marzo 2007 • Isolanti termici D.M. 5 marzo 2007 • Aggregati D.M. 11 aprile 2007 • Appoggi strutturali / 1 D.M. 11 aprile 2007 • Geotessili e prodotti affini D.M. 11 aprile 2007 • Aggregati per conglomerati bituminosi D.M. 16 novembre 2009 • Appoggi strutturali / 2 D.M. 16 novembre 2009 14 Estratto del D.M. 11 aprile 2007 15 Elenco norme armonizzate Sistema NANDO D.M. 11 aprile 2007 16 Copia della dichiarazione di prestazione che accompagna la fornitura del singolo prodotto da costruzione è fornita dal fabbricante su supporto cartaceo o in formato elettronico In alternativa, è prevista la possibilità per il fabbricante di mettere a disposizione su un sito web la copia della dichiarazione di prestazione In tal caso, la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per 10 anni dopo la commercializzazione del prodotto (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto) 17 La marcatura E’ apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto la dichiarazione di prestazione E’ l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche armonizzate E’ apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento 18 E’ seguita da: – ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta – nome e indirizzo del fabbricante – riferimento del prodotto-tipo – numero di riferimento della dichiarazione di prestazione – livello o classe della prestazione dichiarata – riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata – numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso – uso previsto del prodotto 19 I contenuti tecnici che rendono effettivamente operativo il Regolamento sono applicabili a partire dal 1° luglio 2013 I prodotti da costruzione immessi sul mercato1 ai sensi della Direttiva 89/106/CE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al Regolamento I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un attestato di conformità che sia stato rilasciato, ai sensi della Direttiva 89/106/CE, prima del 1° luglio 2013 1: «la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione», dalle definizioni (art. 2) 20 Deroghe alla dichiarazione di prestazione Sono previste deroghe alla dichiarazione di prestazione: – per prodotti fabbricati in esemplare unico o su specifica del committente in un processo non in serie e installati in una singola e identificata opera In questo caso si può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e l’equivalenza tra procedure seguite e procedure fissate dalle norme armonizzate – per prodotti fabbricati sul cantiere dell’opera cui sono destinati – per prodotti fabbricati con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico 21 La catena delle responsabilità Collaudatore Progettista Impresa di costruzione Direttore Lavori Fabbricante/fornitore di materiali e componenti 22 Compiti dei soggetti coinvolti Ciascun operatore ha dei compiti in relazione all’utilizzo dei prodotti e materiali da costruzione: – Il progettista redige le specifiche progettuali indicando le caratteristiche e le prestazioni di prodotti e materiali – L’impresa di costruzione acquista ed utilizza i prodotti e materiali che rispondono ai requisiti indicati dal progettista – Il fabbricante qualifica i prodotti in termini di caratteristiche essenziali, dotandoli di marcatura CE, ove obbligatoria – Il Direttore dei Lavori accetta i prodotti e materiali in ingresso al cantiere – Il collaudatore verifica la rispondenza delle opere e dei prodotti utilizzati alle prescrizioni di progetto 23 L’efficienza energetica I requisiti di base delle opere da costruzione sono: 1) Resistenza meccanica e stabilità 2) Sicurezza in caso d’incendio 3) Igiene, salute e ambiente 4) Sicurezza nell’impiego 5) Protezione contro il rumore 6) Risparmio energetico e ritenzione di calore 7) Uso sostenibile delle risorse naturali La qualità di un’opera edile si può valutare sotto ciascuno di questi aspetti Ma non tutte le prestazioni in ordine ai requisiti sono «misurabili» o «misurati» L’efficienza energetica è classificabile certificazione energetica 24 La certificazione energetica: un po’ di storia… La certificazione energetica degli edifici è stata pensata come strumento finalizzato a creare un mercato consapevole e virtuoso, nel quale l’utilizzatore sia in grado di comprendere il valore delle migliori realizzazioni dal punto di vista energetico La prima istituzione della certificazione energetica in Italia risale al 1991, con la legge 10, che però non ebbe seguito attuativo Perché la certificazione energetica diventi uno strumento operativo bisogna aspettare almeno il 2005, quando il decreto legislativo 192/2005 ha recepito la direttiva europea 2002/91 sul rendimento energetico nell’edilizia Ma è solo del 2009 il decreto che stabilisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 25 Nonostante questo, oggi il quadro regolamentare risulta frammentato tra le norme regionali, ove esistenti, e la disciplina nazionale Ne è causa una sovrapposizione di competenze tra diversi livelli amministrativi che ha fino ad oggi impedito una omogenea rappresentazione delle prestazioni energetiche degli edifici, con conseguente difficoltà di apprezzamento dello strumento da parte degli utenti 26 Il panorama normativo 27 28 Il quadro normativo nazionale Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva 2010/31/UE, intesa a promuovere il miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia La parte più consistente del DL 63/2013 è costituita dalle modifiche al D.Lgs 192/2005, riguardanti: – l’aggiornamento del campo di applicazione – i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici – l’introduzione del concetto di “edifici a energia quasi zero” – gli incentivi pubblici per l’efficienza energetica – l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici – la revisione della certificazione energetica degli edifici 29 I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici sono quelli specificati all’Allegato C del D.Lgs 192/2005: – indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale – trasmittanza termica delle strutture opache e trasparenti – rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico Altri requisiti sono fissati dalla legge 10/91, dal DPR 412/93 e dal DPR 59/2009 E’ comunque previsto che saranno aggiornati ogni cinque anni prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, sulla base delle metodologie definite dalla Direttiva 2010/31/UE 30 Gli edifici a energia quasi zero Viene recepito dalla Direttiva 2010/31/UE il concetto di edifici a energia quasi zero, con cui si intendono: – edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ E’ stabilito l’obbligo che: – a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione utilizzati da P.A. e di proprietà di queste ultime siano edifici a energia quasi zero – A partire dal 1° gennaio 2021 siano a energia quasi zero tutti gli edifici di nuova costruzione E’ previsto che i requisiti degli edifici a energia quasi zero saranno definiti con prossimo decreto attuativo 31 E’ modificata la disciplina dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici: – prevedendo la prossima definizione di nuove metodologie di calcolo della stessa prestazione energetica – introducendo nuovi obblighi e sanzioni riguardo all’Attestato Il nome, da Attestato di Certificazione Energetica (ACE), è stato modificato in Attestato di Prestazione Energetica (APE) 32 Linee guida certificazione energetica Le Linee guida di cui al D.M. 26 giugno 2009 si applicano nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici Ad oggi, la determinazione dell'indice di prestazione energetica considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda sanitaria Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell'involucro 33 34 35 36 Quando l’APE è obbligatorio L’APE, che ha validità temporale massima di 10 anni, è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario L’APE è inoltre aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere dotati di un APE prima del rilascio del certificato di agibilità e, nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile 37 In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produrre l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità In caso di compravendita immobiliare, trasferimento di immobili a titolo oneroso e nuove locazioni di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve essere inserita apposita clausola nel contratto con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio Una copia dell’APE deve anche essere allegata ai suddetti contratti, tranne che nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari 38 Che cosa cambierà? Sono in preparazione due decreti di attuazione del D.L. 63/2013: - il decreto che stabilirà i nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici, e i requisiti degli edifici a energia quasi zero - il decreto che aggiornerà le linee guida per la certificazione energetica degli edifici Il primo decreto costituirà aggiornamento del D.P.R. n. 59/2009 sulla stessa materia e aggiornerà anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia Gli standard energetici minimi degli edifici saranno definiti in un’ottica di efficacia rispetto ai costi Il secondo decreto serve a rendere coerenti la certificazione e classificazione energetica degli edifici con i contenuti dell’altro nuovo decreto 39 Due importanti novità 1) La prestazione energetica dell’edificio corrisponderà al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria (calcolato su intervalli mensili) per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, e, nel settore non residenziale, anche per l’illuminazione e gli impianti ascensori e scale mobili 2) L’energia rinnovabile prodotta in situ, in eccedenza rispetto al fabbisogno mensile e che viene «esportata», non concorrerà alla prestazione energetica dell’edificio 40 In conclusione… La normativa prevede diversi strumenti per permettere e agevolare la conoscenza della caratteristiche di un prodotto (componente o finale) Sul lato «micro», l’Europa ha varato prima la Direttiva 89/106/CEE poi il Regolamento UE 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione Facilitare la commercializzazione dei prodotti da costruzione attraverso l’armonizzazione della dichiarazione delle loro caratteristiche Sul lato «macro», l’Europa ha varato la certificazione energetica degli edifici Orientare il mercato verso gli edifici più efficienti 41 Questo è quanto la legislazione prevede come obbligatorio per qualificare gli edifici (solo con riguardo all’efficienza energetica) Ma esistono anche altri strumenti per valutare ed esprimere la qualità degli edifici sotto gli altri requisiti e profili tra cui la sostenibilità ambientale CERTIFICAZIONI VOLONTARIE 42 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Ing. Marco D’Egidio [email protected] 06 84567389 43