La marcatura CE dei prodotti da costruzione e la certificazione

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La marcatura CE dei prodotti da costruzione e la certificazione
La marcatura CE dei prodotti da costruzione
e la certificazione energetica degli edifici
Ing. Marco D’Egidio
Area Tecnologia e Innovazione, ANCE
Vicenza, 25 febbraio 2015
Un nuovo modello di sviluppo
La grande crisi economica di questi anni ha accelerato un processo di
cambiamento inesorabile
Nel corso degli ultimi venti anni è maturata una sensibilità ambientale
trainata soprattutto della minaccia dei cambiamenti climatici globali
causati dall’effetto serra
Ma è soprattutto questa terribile crisi economica ad aver imposto a tutti un
ripensamento sul modello di sviluppo economico da perseguire
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Si è generalizzata la consapevolezza ambientale che l’unico sviluppo
economico possibile è uno sviluppo sostenibile
Un modello di sviluppo che realizzi un progressivo disaccoppiamento tra
uso delle risorse (e relativo impatto sull’ambiente) e crescita economica
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La necessità di risparmiare (soldi, materie prime, energia, ecc.) ha portato
il settore delle costruzioni a ristrutturarsi al fine di efficientare i propri
processi produttivi ed a fornire “prodotti” più rispondenti alle richieste
del mercato
Mercato che a sua volta si è ri-posizionato a favore dei settori
«green», del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
Inoltre, le mutate condizioni sociali (famiglie sempre meno numerose,
mobilità per la ricerca del lavoro, il fenomeno dell’immigrazione,
l’invecchiamento della popolazione, ecc.) hanno favorito la nascita di
nuove esigenze
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La qualità in edilizia
Il settore delle costruzioni gioca un ruolo chiave in questo quadro
Dal momento che cambiano gli stili di vita e il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente in cui vive (la casa, il posto di lavoro, la città), è oggi
necessario “costruire un nuovo modo di costruire”, sempre più
indirizzato alla qualità e all’efficienza dei prodotti costruiti e dei processi
costruttivi
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L’ «equazione» della qualità
Qualità dei prodotti + Qualità del processo = Qualità dell’opera
Prodotto finale
Prodotti da costruzione
Qualificazione
dei prodotti
Marcatura CE
Regolamento UE 305/2011
Processo costruttivo
Qualificazione
dell’edificio
Certificazione energetica
D. Lgs. 192/2005
D.M. 26 giugno 2009
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Ma quali sono i requisiti di un’opera?
I requisiti di base delle opere da costruzione sono:
NUOVO
1) Resistenza meccanica e stabilità
2) Sicurezza in caso d’incendio
3) Igiene, salute e ambiente
4) Sicurezza nell’impiego
5) Protezione contro il rumore
6) Risparmio energetico e ritenzione di calore
7) Uso sostenibile delle risorse naturali
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Questi sono i requisiti di base definiti dal Regolamento UE 305/2011,
che devono essere soddisfatti dall’intera opera di costruzione, allorché
i singoli componenti sono inseriti in essa
I prodotti da costruzione devono quindi permettere il rispetto di uno o
più requisiti di base da parte delle opere di costruzione in cui sono
incorporati
E’ quindi necessario che le prestazioni dei prodotti da costruzione in
relazione alle pertinenti caratteristiche essenziali siano dichiarate agli
utilizzatori
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La qualificazione dei prodotti da costruzione
I prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni sono oggetto di controlli lungo
tutta la filiera dei soggetti coinvolti
Il
Regolamento
UE
305/2011
Le
Norme
Tecniche
per
le
stabilisce la disciplina europea della
Costruzioni (NTC) di cui al D.M.
qualificazione dei prodotti e materiali
14/01/2008 definiscono i requisiti
da costruzione (marcatura CE)
dei
prodotti
costruzione
e
e
materiali
stabiliscono
da
le
verifiche e i controlli che devono
essere eseguiti dai diversi soggetti
nel corso di un’opera
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Il Regolamento UE 305/2011
Finalità del Regolamento
E’ possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni
introducendo specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la
prestazione dei prodotti da costruzione
Il Regolamento suddivide le specifiche tecniche armonizzate in:
- Norme armonizzate
- Documenti Europei di Valutazione
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La valutazione delle prestazioni
Specifiche tecniche
armonizzate
Valutazione e verifica
della costanza di
prestazione
Dichiarazione di
prestazione dei
prodotti
Marcatura CE
SISTEMA 1+
Compiti del
fabbricante e
dell’organismo
notificato
Diversi sistemi a
seconda delle classi di
rischio dei prodotti (All.
V Regolamento)
SISTEMA 4
Compiti solo
del
fabbricante
RISCHIO
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La dichiarazione di prestazione, redatta secondo l’Allegato III, contiene, tra
l’altro:
– il riferimento del prodotto-tipo
– il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i
riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate
– l’uso previsto del prodotto
– l’elenco delle caratteristiche essenziali
– la prestazione di almeno una di tali caratteristiche (se del caso,
espressa in livelli, classi o descrizione)
– le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata
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Per diverse tipologie di prodotti l’elenco delle caratteristiche essenziali da
dichiarare è stato univocamente determinato da decreti nazionali di
applicazione della Direttiva 89/106/CEE
Essi contengono:
– i riferimenti alle norme armonizzate da applicare
– i sistemi di valutazione della conformità (oggi chiamati sistemi di
valutazione e verifica della costanza di prestazione)
– l’elenco delle caratteristiche essenziali che è obbligatorio dichiarare
in Italia e quelle per cui si può indicare NPD
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Elenco decreti sui prodotti
•
Accessori per serramenti
D.M. 5 marzo 2007
•
Isolanti termici
D.M. 5 marzo 2007
•
Aggregati
D.M. 11 aprile 2007
•
Appoggi strutturali / 1
D.M. 11 aprile 2007
•
Geotessili e prodotti affini
D.M. 11 aprile 2007
•
Aggregati per conglomerati bituminosi
D.M. 16 novembre 2009
•
Appoggi strutturali / 2
D.M. 16 novembre 2009
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Estratto del
D.M. 11 aprile 2007
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Elenco norme armonizzate
Sistema NANDO
D.M. 11 aprile 2007
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Copia della dichiarazione di prestazione che accompagna la fornitura del
singolo prodotto da costruzione è fornita dal fabbricante su supporto cartaceo
o in formato elettronico
In alternativa, è prevista la possibilità per il fabbricante di mettere a
disposizione su un sito web la copia della dichiarazione di prestazione
In tal caso, la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai
destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per 10 anni dopo la
commercializzazione del prodotto (o per un periodo diverso stabilito,
mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da
costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto)
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La marcatura
E’ apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia
redatto la dichiarazione di prestazione
E’ l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione
alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali
conformemente alle specifiche tecniche armonizzate
E’ apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su
un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa
della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui
documenti di accompagnamento
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E’ seguita da:
– ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta
– nome e indirizzo del fabbricante
– riferimento del prodotto-tipo
– numero di riferimento della dichiarazione di prestazione
– livello o classe della prestazione dichiarata
– riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata
– numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso
– uso previsto del prodotto
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I contenuti tecnici che rendono effettivamente operativo il Regolamento sono
applicabili a partire dal 1° luglio 2013
I prodotti da costruzione immessi sul mercato1 ai sensi della Direttiva
89/106/CE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al Regolamento
I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base
di un attestato di conformità che sia stato rilasciato, ai sensi della Direttiva
89/106/CE, prima del 1° luglio 2013
1: «la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione», dalle
definizioni (art. 2)
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Deroghe alla dichiarazione di prestazione
Sono previste deroghe alla dichiarazione di prestazione:
– per prodotti fabbricati in esemplare unico o su specifica del
committente in un processo non in serie e installati in una singola e
identificata opera
In questo caso si può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione
del sistema applicabile con una documentazione tecnica specifica che
dimostra la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e l’equivalenza tra
procedure seguite e procedure fissate dalle norme armonizzate
– per prodotti fabbricati sul cantiere dell’opera cui sono destinati
– per prodotti fabbricati con metodi tradizionali o con metodi atti alla
conservazione del patrimonio storico-architettonico
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La catena delle responsabilità
Collaudatore
Progettista
Impresa di costruzione
Direttore Lavori
Fabbricante/fornitore di
materiali e componenti
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Compiti dei soggetti coinvolti
Ciascun operatore ha dei compiti in relazione all’utilizzo dei prodotti e
materiali da costruzione:
– Il progettista redige le specifiche progettuali indicando le caratteristiche
e le prestazioni di prodotti e materiali
– L’impresa di costruzione acquista ed utilizza i prodotti e materiali
che rispondono ai requisiti indicati dal progettista
– Il fabbricante qualifica i prodotti in termini di caratteristiche
essenziali, dotandoli di marcatura CE, ove obbligatoria
– Il Direttore dei Lavori accetta i prodotti e materiali in ingresso al cantiere
– Il collaudatore verifica la rispondenza delle opere e dei prodotti utilizzati
alle prescrizioni di progetto
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L’efficienza energetica
I requisiti di base delle opere da costruzione sono:
1) Resistenza meccanica e stabilità
2) Sicurezza in caso d’incendio
3) Igiene, salute e ambiente
4) Sicurezza nell’impiego
5) Protezione contro il rumore
6) Risparmio energetico e ritenzione di calore
7) Uso sostenibile delle risorse naturali
La qualità di un’opera edile si può valutare sotto ciascuno di questi aspetti
Ma non tutte le prestazioni in ordine ai requisiti sono «misurabili» o
«misurati»
L’efficienza energetica è classificabile
certificazione energetica
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La certificazione energetica: un po’ di storia…
La certificazione energetica degli edifici è stata pensata come strumento
finalizzato a creare un mercato consapevole e virtuoso, nel quale
l’utilizzatore sia in grado di comprendere il valore delle migliori realizzazioni dal
punto di vista energetico
La prima istituzione della certificazione energetica in Italia risale al 1991, con la
legge 10, che però non ebbe seguito attuativo
Perché la certificazione energetica diventi uno strumento operativo bisogna
aspettare almeno il 2005, quando il decreto legislativo 192/2005 ha recepito la
direttiva europea 2002/91 sul rendimento energetico nell’edilizia
Ma è solo del 2009 il decreto che stabilisce le Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
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Nonostante questo, oggi il quadro regolamentare risulta frammentato tra le
norme regionali, ove esistenti, e la disciplina nazionale
Ne è causa una sovrapposizione di competenze tra diversi livelli
amministrativi che ha fino ad oggi impedito una omogenea rappresentazione
delle prestazioni energetiche degli edifici, con conseguente difficoltà di
apprezzamento dello strumento da parte degli utenti
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Il panorama normativo
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Il quadro normativo nazionale
Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva 2010/31/UE, intesa a promuovere il
miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia
La parte più consistente del DL 63/2013 è costituita dalle modifiche al D.Lgs
192/2005, riguardanti:
– l’aggiornamento del campo di applicazione
– i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
– l’introduzione del concetto di “edifici a energia quasi zero”
– gli incentivi pubblici per l’efficienza energetica
– l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
– la revisione della certificazione energetica degli edifici
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I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici sono quelli specificati
all’Allegato C del D.Lgs 192/2005:
– indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
– trasmittanza termica delle strutture opache e trasparenti
– rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico
Altri requisiti sono fissati dalla legge 10/91, dal DPR 412/93 e dal DPR 59/2009
E’ comunque previsto che saranno aggiornati ogni cinque anni prescrizioni e
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, sulla base delle
metodologie definite dalla Direttiva 2010/31/UE
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Gli edifici a energia quasi zero
Viene recepito dalla Direttiva 2010/31/UE il concetto di edifici a energia quasi
zero, con cui si intendono:
– edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da
energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ
E’ stabilito l’obbligo che:
– a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione utilizzati da
P.A. e di proprietà di queste ultime siano edifici a energia quasi zero
– A partire dal 1° gennaio 2021 siano a energia quasi zero tutti gli edifici
di nuova costruzione
E’ previsto che i requisiti degli edifici a energia quasi zero saranno definiti con
prossimo decreto attuativo
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E’ modificata la disciplina dell’attestazione della prestazione energetica degli
edifici:
– prevedendo la prossima definizione di nuove metodologie di calcolo
della stessa prestazione energetica
– introducendo nuovi obblighi e sanzioni riguardo all’Attestato
Il nome, da Attestato di Certificazione Energetica (ACE), è stato modificato in
Attestato di Prestazione Energetica (APE)
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Linee guida certificazione energetica
Le Linee guida di cui al D.M. 26 giugno 2009 si applicano nelle Regioni e
Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
strumenti di certificazione energetica degli edifici
Ad oggi, la determinazione dell'indice di prestazione energetica considera
solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda
sanitaria
Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa
dell'involucro
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Quando l’APE è obbligatorio
L’APE, che ha validità temporale massima di 10 anni, è rilasciato per gli
edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario
L’APE è inoltre aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti devono essere dotati di un APE prima del rilascio del certificato
di agibilità e, nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del
costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che
opera direttamente
Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è
prodotto a cura del proprietario dell'immobile
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In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione
energetica dell'edificio e produrre l'attestato di prestazione energetica entro 15
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità
In caso di compravendita immobiliare, trasferimento di immobili a titolo oneroso
e nuove locazioni di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione,
deve essere inserita apposita clausola nel contratto con la quale
l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica dell’edificio
Una copia dell’APE deve anche essere allegata ai suddetti contratti, tranne
che nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari
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Che cosa cambierà?
Sono in preparazione due decreti di attuazione del D.L. 63/2013:
-
il decreto che stabilirà i nuovi requisiti di prestazione energetica degli
edifici, e i requisiti degli edifici a energia quasi zero
-
il decreto che aggiornerà le linee guida per la certificazione energetica
degli edifici
Il primo decreto costituirà aggiornamento del D.P.R. n. 59/2009 sulla stessa
materia e aggiornerà anche la metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia
Gli standard energetici minimi degli edifici saranno definiti in un’ottica di
efficacia rispetto ai costi
Il secondo decreto serve a rendere coerenti la certificazione e classificazione
energetica degli edifici con i contenuti dell’altro nuovo decreto
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Due importanti novità
1) La prestazione energetica dell’edificio corrisponderà al fabbisogno
energetico annuale globale in energia primaria (calcolato su intervalli mensili)
per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di
acqua calda sanitaria, e, nel settore non residenziale, anche per
l’illuminazione e gli impianti ascensori e scale mobili
2) L’energia rinnovabile prodotta in situ, in eccedenza rispetto al fabbisogno
mensile e che viene «esportata», non concorrerà alla prestazione energetica
dell’edificio
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In conclusione…
La normativa prevede diversi strumenti per permettere e agevolare la
conoscenza della caratteristiche di un prodotto (componente o finale)
Sul lato «micro», l’Europa ha varato prima la Direttiva 89/106/CEE poi il
Regolamento UE 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da
costruzione
Facilitare la commercializzazione dei prodotti da costruzione attraverso
l’armonizzazione della dichiarazione delle loro caratteristiche
Sul lato «macro», l’Europa ha varato la certificazione energetica degli
edifici
Orientare il mercato verso gli edifici più efficienti
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Questo è quanto la legislazione prevede come obbligatorio per qualificare gli
edifici (solo con riguardo all’efficienza energetica)
Ma esistono anche altri strumenti per valutare ed esprimere la qualità
degli edifici sotto gli altri requisiti e profili tra cui la sostenibilità
ambientale
CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Marco D’Egidio
[email protected]
06 84567389
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