VARIANTE - Relazione - Comune di Grugliasco

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VARIANTE - Relazione - Comune di Grugliasco
CITTÀ DI GRUGLIASCO
Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
PIANO PARTICOLAREGGIATO
“MATTEOTTI”
VARIANTE 1
Progetto urbanistico: Arch. Vincenzo DI LALLA – Arch. Marco ANDREIS
Responsabile del procedimento: Arch. Vincenzo DI LALLA
Relazione illustrativa
R01
Var 1
Aprile 2015
PREMESSA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 17 luglio 2007, è stato approvato il Piano
Particolareggiato denominato “Matteotti” (ai sensi dell’Art. 40 della L.R. n° 56 del 5 dicembre 1977
e s.m.i) riguardante l’ambito, appunto, della Piazza Giacomo Matteotti.
L’area oggetto del Piano Particolareggiato è situata in adiacenza al margine sud della porzione di
città perimetrata come zona urbanistica Z05a nel Piano Regolatore vigente, costituente il nucleo di
più antica formazione, ed è ricompresa nella perimetrazione dell’area di intervento 57 “Matteotti”
che comprende al suo interno ambiti differenziati nei quali trovano spazio alcuni servizi di livello
comunale: uffici, locali tecnici e di servizio, il piccolo teatro Perempruner, la biblioteca civica,
locali della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco, un centro diurno con annesso nucleo residenziale
per anziani, una scuola media, un’area attrezzata per il gioco e per lo svago, il parco Champagnat,
nonché la predetta piazza Matteotti che è attualmente adibita a parcheggio pubblico, con una
porzione, verso sud, riservata per il parcheggio dei dipendenti comunali.
Il progetto, di Piano Particolareggiato, individua quattro ambiti di intervento, indicati con lettere da
“A” a “D” (ambito “A”: area a sud di Piazza Matteotti – ambito “B”: Piazza Matteotti bassa e alta e
Palazzo Comunale – ambito “C”: Cortile del Complesso Ex Maristi con uffici comunali, Scuola
Media Europa Unita, Piccolo Teatro Perempruner e Centro Anziani Villa Audifredi – ambito “D”:
Parco Marcellino Champagnat e edifico ex associazioni) e prevede interventi di recupero del
patrimonio edilizio e architettonico compreso nel perimetro dell’area, nonchè la realizzazione di un
sistema di piazze e di spazi pubblici, filtrati attraverso la realizzazione di un nuovo edificio che
costituisca percettivamente un elemento di chiusura del lato sud della piazza, consentendo tuttavia
la permeabilità, anche fisica, con gli ambiti limitrofi.
Con la variante n° 22 di P.R.G.C., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del
30 settembre 2008, è stato disposto che sulla porzione di fabbricato esistente (fabbricato ex
associazioni), collocata nell’angolo nord-ovest dell’ambito di intervento “D” del Piano
Particolareggiato, fosse soppresso il vincolo di servizio di livello comunale di “interesse comune”,
attribuendogli invece le destinazioni d’uso (residenziale, commerciale/direzionale e turisticoricettiva) già consentite per l’edificio di nuova costruzione previsto a chiusura del lato sud di Piazza
Matteotti, con conseguente necessità di adeguamento degli elaborati di Piano Particolareggiato.
Nel giugno del 2009, è stato redatto ed approvato (a cura del Settore Lavori Pubblici del Comune),
un progetto per la ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Media Europa Unita, ricompresa
nell’ambito “C” del Piano Particolareggiato, e, con successiva Deliberazione della Giunta
Comunale n° 121 del 10 maggio 2011, veniva approvato (sempre a cura del Settore Lavori Pubblici
del Comune) il progetto di riqualificazione della Piazza Matteotti, comprensivo di un parcheggio
interrato (sotto la piazza stessa) e della ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Media Europa
Unita, aggregando così, le previsioni di riqualificazione della piazza, di cui al relativo Piano
Particolareggiato del luglio 2007, con la necessità di riqualificazione del complesso della citata
scuola media.
A seguito di specifico bando, con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n° 966 del 29
dicembre 2011, veniva aggiudicata l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
In relazione a questo, occorre puntualizzare che la stessa D.G.C. n° 121 del 10 maggio 2011,
prevede che la copertura dei quadri economici delle opere, sia garantita, oltre che da corrispettivi in
denaro, anche dal trasferimento, a favore dell’aggiudicatario del bando (ed esecutore dei lavori),
della proprietà della porzione di fabbricato ex associazioni e dell’area sud di Piazza Matteotti,
edificabile come da previsioni di Piano Particolareggiato, il quale, tra le altre cose, prevede che
contestualmente alla costruzione del nuovo edificio, avvenga la realizzazione della quantità minima
prevista di parcheggi pubblici negli ambiti di intervento “A” e “B”.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 9 marzo 2015, viene ampiamente descritta la
successione dei fatti che, a partire dall’aggiudicazione dei lavori di cui sopra (avvenuta nel
dicembre 2011) hanno determinato un incremento degli oneri per la realizzazione della Piazza
Matteotti alta, ma in particolare per la ristrutturazione della Scuola Media Europa Unita, tale che,
inserendosi oggi in un contesto finanziario molto differente da quello originario, non renderebbe più
sostenibili, per l’Amministrazione Comunale, le iniziali previsioni di progetto, con conseguente
necessità di rinunciare alla realizzazione dei parcheggi interrati sotto la Piazza Matteotti bassa.
La stessa Deliberazione, oltre a sancire la necessità di riqualificare comunque la Piazza Matteotti e
di reperire aree di parcamento pubbliche alternative in aree prossime alla Piazza stessa, stabilisce,
tra le altre cose, che “…non venga dato seguito alla realizzazione del parcheggio interrato in
Piazza Matteotti bassa” nonchè “di dare mandato agli uffici per la predisposizione della variante
urbanistica necessaria affinchè possano essere rilasciati, indipendentemente dalla realizzazione,
nell’immediato, della quantità di aree a parcheggio pubblico attualmente prescritta, i permessi di
costruire relativi agli immobili da cedersi all’aggiudicatario dei lavori ai sensi dell’Art. 53 comma
6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.”.
MOTIVI E CONTENUTO DELLA VARIANTE
Alla luce di quanto esposto in premessa, i motivi della presente variante al Piano Particolareggiato
“Matteotti”, possono essere sintetizzati nei punti che seguono.
Recepimento delle indicazioni contenute nella D.G.C. n° 51 del 9 marzo 2015, con conseguente
eliminazione dell’obbligo della realizzazione della superficie a parcheggio pubblico minima,
prevista nel Piano Particolareggiato, contestualmente all’attuazione del nuovo intervento
edificatorio previsto nell’ambito “A” del medesimo Piano.
Recepimento delle variazioni, afferenti l’ambito di intervento “D” del Piano Particolareggiato
“Matteotti”, previste dalla variante n° 22 di P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 95 del 30
settembre 2008 con conseguente introduzione della possibilità di insediamento, nella porzione
di immobile costituita dalla palazzina ex associazioni, di attività residenziali, commerciali
limitatamente alla vendita al dettaglio e agli esercizi di vicinato, libero professionali e
direzionali, associazionistiche, scolastiche private, culturali private, sportive e ludiche private e
turistico-ricettive.
Recepimento di quanto disposto dal decreto di tutela, emesso dalla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in data 26 luglio 2010, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., in relazione a parte degli immobili costituenti il
complesso edificato Ex Maristi e ricompresi nell’area oggetto del Piano Particolareggiato
“Matteotti”.
Stante tutto quanto sopra, vengono apportate modifiche ad alcuni elaborati del Piano
Particolareggiato “Matteotti”, secondo quanto di seguito descritto.
R02 – Norme Tecniche di Attuazione
Art. 8
Eliminazione della limitazione della Superficie Utile Lorda non residenziale riferita solo
all’Ambito “A”
(con l’introduzione – al successivo Art. 9 – della possibilità di insediamento, nella porzione di immobile
costituita dalla palazzina ex associazioni, di attività residenziali, commerciali limitatamente alla vendita al
dettaglio e agli esercizi di vicinato, libero professionali e direzionali, associazionistiche, scolastiche private,
culturali private, sportive e ludiche private e turistico-ricettive, la limitazione è da riferirsi complessivamente
agli ambiti “A” e “D”).
Eliminazione delle parole “in conformità al Piano dei Chioschi”
(l’arredo dell’ambito del Piano Particolareggiato potrà avvenire solo a seguito dell’attivazione del percorso di
progettazione partecipata, per la risistemazione della Piazza Matteotti bassa, previsto al punto 9 del dispositivo
della D.G.C. n° 51 del 9 marzo 2015, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni fornite dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, esssendo la Piazza contigua ad immobili sottoposti a
tutela).
Art. 9
Aggiunta, relativamente all’edificato esistente, dell’esistenza del vincolo di tutela ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
(decreto di tutela, emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in data
26 luglio 2010).
Eliminazione dell’obbligo di progettazione di livello preliminare relativa agli interventi nel
sottosuolo e alle sistemazioni esterne degli ambiti di intervento “A” e “B”
(tale obbligo non è più previsto per la realizzazione del nuovo edificio, come da disposizione contenuta nella
D.G.C. n° 51 del 9 marzo 2015).
Introduzione della possibilità di modifiche delle soluzioni progettuali, negli Ambiti di
Intervento “A” e “B”, per le quali la Commissione regionale per la tutela dei beni culturali e
ambientali ha espresso il vincolante parere favorevole, a seguito di parere della competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte
(il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, si rende necessario in
quanto i predetti ambiti di Piano Particolareggiato, risultano immediatamente adiacenti ad immobili sottoposti
a tutela ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.; il vincolo di tutela risulta essere
stato imposto successivamente alla pronuncia, sul progetto, da parte della Commissione regionale per la tutela
dei beni culturali e ambientali).
Introduzione, nella tabella dell’Ambito “D”, della possibilità di insediamento di destinazioni
d’uso: RE, CD1 limitatamente alla vendita al dettaglio e agli esercizi di vicinato, CD5, CD6,
CD7, TR
(recepimento di quanto contenuto nella variante n° 22 di P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 95 del 30
settembre 2008).
Introduzione di nota in calce alla tabella degli Ambiti, con specificazione che la superficie
utile lorda, con destinazioni d’uso non residenziali, potenzialmente localizzabile negli ambiti
“A” e “D”, non potrà essere complessivamente superiore a 1.200 m².
Art. 15
Eliminazione della dicitura “La convenzione prevederà la contestuale realizzazione della
superficie a parcheggio pubblico minima prevista nel Piano e di una sistemazione
complessiva degli ambiti di intervento A e B”
(tale obbligo non è più previsto per la realizzazione del nuovo edificio, come da disposizione contenuta nella
D.G.C. n° 51 del 9 marzo 2015).
E01 – Estratto del Piano Regolatore Generale Comunale
Adeguamento al P.R.G.C. vigente.
E04 – Planimetria del Piano Particolareggiato su carta tecnica comunale
Aggiornamento con indicazione del vincolo disposto dal decreto di tutela, emesso dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in data 26 luglio 2010, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
E06 – Planimetria del Piano Particolareggiato su carta catastale
Aggiornamento con indicazione del vincolo disposto dal decreto di tutela, emesso dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in data 26 luglio 2010, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
E08 – Planimetria del Piano Particolareggiato inserita nell’estratto del Piano Regolatore
Generale Comunale
Adeguamento al P.R.G.C. vigente.
Tutti gli altri elaborati del Piano Particolareggiato “Matteotti”, rimangono invariati.
ASPETTI AMBIENTALI
Ai sensi dell'Art. 40 - comma 7 - della L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 e s.m.i., la variante non è
sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto le previsioni della variante sono
conformi al PRG, strumento sovraordinato che contiene l'analisi di compatibilità ambientale ai sensi
della L.R. 40/1998.
La variante non presenta alcun aspetto di rilievo sotto il profilo ambientale ed inoltre non comporta
modifiche sostanziali alle attuali previsioni di Piano Particolareggiato che, peraltro, risulta già
essere stato oggetto di Analisi di compatibilità ambientale.