Manovra Finanziaria Possibili alternative per le aziende alla stretta
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Manovra Finanziaria Possibili alternative per le aziende alla stretta
Approfondimenti Manovra Finanziaria Possibili alternative per le aziende alla stretta fiscale ai piani di stock option di Alessandro Pegoraro a disciplina fiscale dei piani di stock option è stata recentemente oggetto di ripetute modifiche da parte del legislatore. La normativa è stata dapprima rivista dal D.L. n. 223/2006 e quindi nuovamente modificata dal D.L. n. 262/2006. Gli interventi normativi lasciano chiaramente trasparire la volontà del legislatore di limitare l’uso improprio di questo strumento di fidelizzazione dei dipendenti. La riduzione dell’appeal fiscale dei piani di stock option spingerà inevitabilmente le aziende a trovare soluzioni alternative, quali potrebbero essere la sottoscrizione di azioni da parte dei dipendenti con opzione di rivendita, o l’erogazione di un bonus in denaro al dipendente che sia collegato alle variazioni del prezzo di listino delle azioni in un dato periodo di tempo, o, ancora, l’emissione di un prestito obbligazionario con rendimento premiante. L Le modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (1) e, in seconda battuta, dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (2) non riguardano indifferentemente tutte le tipologie di piani di incentivazione ai dipendenti. La norma fiscale a cui fare riferimento è l’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: l’articolo distingue, in particolare, due regimi di favore per la concessione in opzione di azioni a dipendenti: • il regime di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), per i piani di «azionariato diffuso»; • il regime di cui all’art. 51, comma 2, lett. g-bis), per i piani di stock option individuali. Piani di azionariato diffuso Per questa tipologia di piani, la norma prevede una franchigia all’interno della quale il valore delle azioni offerte ai dipendenti non concorre alla formazione del loro reddito. L’agevolazione è subordinata al contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni: • le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato; • le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro; • le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall’assegnazione. In base all’agevolazione il valore delle azioni sottoscritte o acquistate dai dipendenti è escluso dal reddito per un importo, al netto di quanto corrisposto dal dipendente a fronte dell’assegnazione, non superiore complessivamente nel periodo di imposta ad euro 2.065,83 (3). Il D.L. n. 223/2006 e il D.L. n. 262/2006 non hanno modificato il regime fiscale di questa tipologia di piani (ad azionariato diffuso), ma sono intervenuti esclusivamente nella disciplina prevista per i piani di stock option individuali. Piani di stock option individuali I piani di stock option individuali sono rivolti a determinati dipendenti o a categorie di dipendenti. Il testo normativo in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006 permetteva di Alessandro Pegoraro - Dottore commercialista e Revisore contabile in Vicenza Note: (1) In Banca Dati BIG, IPSOA. (2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in Banca Dati BIG, IPSOA. La legge n. 286/2006 è entrata in vigore il 29 novembre 2006. (3) Se il predetto valore supera tale importo, si tassa la parte eccedente. Se anche solo una delle condizioni viene meno, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione, quale compenso in natura. Corriere Tributario 48/2006 3779 Manovra Approfondimenti Finanziaria escludere dal reddito del lavoratore dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che quest’ultimo valore fosse almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta (4). La predetta differenza diventava imponibile solo in caso di vendita delle azioni acquisite, ma con la più mite tassazione prevista per i capital gain (aliquota del 12,5%). L’agevolazione fiscale non operava, però, nel caso in cui le azioni assegnate al dipendente andassero ad attribuire a quest’ultimo una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale superiore al 10% (da verificare al momento dell’assegnazione). La suddetta norma è stata oggetto di revisione da parte del legislatore, con tre successivi interventi. Inizialmente, l’originario testo del D.L. n. 223/2006 aveva abolito la lett. g-bis) dell’art. 51, comma 2, del T.U.I.R., facendo cadere il regime agevolativo fino ad allora in vigore. In questo modo, il differenziale tra il valore di assegnazione delle azioni e l’ammontare corrisposto dal dipendente veniva riqualificato come componente salariale e, di conseguenza, tassato in misura piena ai fini IRPEF e ai fini previdenziali. In un secondo momento, a seguito di un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato e recepito dalla legge di conversione n. 248/2006, la lett. g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del T.U.I.R. è stata ripristinata, ma anche arricchita da alcune nuove condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale. Tali condizioni sono state poi nuovamente riviste con la legge di conversione del D.L. n. 262/2006 (5). Il ripristino del regime agevolato per i piani di stock option diventa, in definitiva, condizionato ad alcuni precisi vincoli, stabiliti dal nuovo comma 2-bis dell’art. 51 del T.U.I.R. Nuova disciplina fiscale per i piani di stock option individuali Le modifiche normative alla disciplina fiscale dei piani di stock option si sono tradotte, sostanzialmente, nell’introduzione di alcune nuove condizioni da soddisfare contestualmente per escludere dalla tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme ottenute con l’esercizio del diritto derivante dal piano di stock option. 3780 Corriere Tributario 48/2006 È opportuno mettere a raffronto le condizioni inizialmente introdotte dal D.L. n. 223/2006 nella versione definitiva della legge di conversione con quelle poi introdotte in sede di conversione del D.L. n. 262/2006 (6). Condizione «temporale» La prima condizione è di tipo «temporale». Inizialmente il D.L. n. 223/2006 aveva imposto un orizzonte temporale di cinque anni dal momento dell’assegnazione delle azioni: entro tale termine le azioni non potevano essere cedute né riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente, né essere utilizzate quali garanzia (sotto qualsiasi forma) per l’ottenimento di finanziamenti o essere oggetto di mandato a vendere, pena la riqualificazione a reddito di lavoro dipendente del differenziale di valore maturato dai titoli. In base a tale vincolo di lock up quinquennale il dipendente, per realizzare il capital gain, avrebbe dovuto attendere l’intera durata del piano di stock option (mediamente non inferiore ai 3 anni) e, quindi, ulteriori 5 anni. Ragionare su un orizzonte temporale così lontano costituisce di certo un grosso freno all’emissione di nuovi piani di stock option e rischia di vanificare i vantaggi per il dipendente (7). Il D.L. n. 262/2006 sposta il riferimento temporale al diritto di opzione, stabilendo che lo stesso non sia esercitabile prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione. Si sottolinea che la norma fa riferimento ad opzioni «esercitabili» e non «esercitate»: viene preclusa pertanto la possibilità di scegliere se attendere il completamento del triennio o se esercitare prima il diritto di opzione, sostenendo la relativa tassazione (si pensi al caso di operazioni straordinaNote: (4) Se invece viene pagato un ammontare inferiore, è tassata la sola differenza fra il valore al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato (C.M. 29 dicembre 1999, n. 247/E, in Corr.Trib. n. 3/2000, pag. 203 e ivi n. 4/2000, pag. 283). (5) Cfr. comma 29 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 286/2006, cit. (6) Rimane invariato il limite percentuale (10%) relativo alle partecipazioni che non consente di fruire, in toto, dell’agevolazione di specie. (7) Scrivono P. Ceppellini e R. Lugano, «Stock option senza effetti contributivi», in Il Sole - 24 Ore del 18 luglio 2006, che «per evitare che un’inversione di tendenza del titolo penalizzi il dipendente, al punto di rischiare, per logiche fiscali, di trasformare un utile potenziale al momento dell’assegnazione in una perdita effettiva, dopo 5 anni, sarà obbligato a vendere subito e quindi ad essere tassato in misura piena». Approfondimenti Manovra Finanziaria LA NOVITÀ NORMATIVA rie sopravvenute che richiedano l’anticipazione della data di esercizio del piano). La norma, inoltre, penalizza i piani con opzioni già assegnate e che prevedono termini di esercizio inferiori ai tre anni, che sembrerebbero dover scontare inevitabilmente la tassazione (8). Resta da chiarire se la condizione possa ritenersi soddisfatta per i piani che non impongono una durata minima del vesting period, nel caso in cui il dipendente eserciti l’opzione decorso il triennio. Piani di stock option individuali L’esclusione dalla tassazione quale reddito di lavoro dipendente delle somme ottenute con l’esercizio del diritto derivante dal piano di stock option risulta ora subordinata al rispetto contestuale di tre condizioni: • che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; • che al momento in cui l’opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati; • che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione, non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Condizione «soggettiva» La seconda condizione introdotta in sede di conversione del D.L. n. 262/2006 subordina l’esclusione da tassazione del fringe benefit al fatto che, «al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati». La formulazione utilizzata dal legislatore lascia spazio a qualche fraintendimento. L’interpretazione letterale della norma porterebbe a sostenere che una società quotata abbia la possibilità di attribuire ai propri dipendenti opzioni per l’acquisto di azioni non quotate (es. azioni di risparmio) beneficiando ugualmente dell’esenzione. In realtà la ratio della norma lascia intendere che la quotata debba essere la società le cui azioni sono oggetto di opzione e non la società con la quale il beneficiario ha in essere il rapporto di lavoro (9). Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 262/2006, non ha tuttavia rivisto in tal senso la formulazione della norma. Condizione «quantitativa» La terza e ultima condizione imposta dal nuovo comma 2-bis dell’art. 51 del T.U.I.R. è di tipo quantitativo. Inizialmente il D.L. n. 223/2006 aveva fissato un «tetto» massimo al valore delle azioni assegnate («cap»), pari all’importo della retribuzione annua del periodo di imposta precedente (a quello dell’assegnazione) calcolato al lordo delle imposte, contributi e deduzioni spettanti (10). In caso di mancato rispetto della condizione, l’eccedenza del valore delle azioni sulla retribuzione lorda veniva interamente assoggettata all’aliquota marginale IRPEF, anziché all’imposta sostitutiva del 12,5%; tale tassazione avveniva, inoltre, immediatamente al momento di assegnazione delle azioni, e non più al successivo momento di vendita delle azioni medesime. La norma ha da subito evidenziato alcune complicanze operative. Si imponeva innanzitutto la necessità di una doppia valutazione del valore delle azioni: una prima valutazione al momento di sottoscrizione dell’opzione e una seconda al momento di assegnazione delle azioni (11). La norma non stabiliva però come si sarebbe dovuto determinare il valore delle azioni Note: (8) Scrivono P. Alinovi e A. Busani, «Stock option al rebus-date», in Il Sole - 24 Ore del 16 ottobre 2006, «in sede di conversione dovrebbe quindi essere previsto che il termine di tre anni sia riferito non alla data di esercizio teorico ma a quella di esercizio effettivo: questa previsione non andrebbe a danno dell’Erario mentre lascerebbe piena libertà di azione a società e beneficiari». (9) Scrivono F. delli Falconi e G. Marianetti, «Condizioni per l’esenzione sui piani di stock option», in Corr. Trib. n. 41/2006, pag. 3239, «è estremamente probabile che la ratio della norma sia quella di accordare il beneficio fiscale esclusivamente all’offerta di opzioni che abbiano ad oggetto titoli quotati. Se così fosse, sarebbe pertanto opportuno operare, in sede di conversione del decreto, le dovute modifiche volte a identificare correttamente la quotazione dei titoli oggetto dell’offerta». (10) Chiarisce in merito la circolare dell’Agenzia delle entrate 4 agosto 2006, n. 28/E (in Corr.Trib. n. 36/2006, pag. 2872) che «non si considerano nella determinazione della retribuzione annua, gli eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilati non afferenti al rapporto di lavoro per cui sono state assegnate le azioni» e ancora «in mancanza della possibilità di individuazione del parametro della retribuzione lorda annua dell’anno precedente, ad esempio nel caso in cui in detto anno il soggetto assegnatario delle azioni percepisca un trattamento pensionistico, si ritiene che si debba fare riferimento all’ultima retribuzione lorda annua relativa al rapporto di lavoro per il quale il fringe benefit è stato erogato». La norma non spiega tuttavia il caso in cui il dipendente sia stato assunto in corso d’anno nel precedente periodo di imposta, e abbia quindi a riferimento una retribuzione annua inferiore a quella potenzialmente ottenibile «a regime». (11) Quest’ultima valutazione è necessaria sia per verificare il rispetto del «cap», sia per determinare «l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione» che sarà soggetto a tassazione in caso di vendita delle azioni (o di costituzione in garanzia delle stesse) entro i 5 anni dall’assegnazione. Corriere Tributario 48/2006 3781 Manovra Approfondimenti Finanziaria Esempio n. 1 Retribuzione lorda annua dipendente Sig. Bianchi (dipendente azienda A) Sig. Rossi (dipendente azienda B) 50.000 50.000 100 100 n. azioni offerte in opzione Valore azioni al momento dell’offerta 500 150 50.000 15.000 Valore azioni al momento assegnazione 650 450 Valore totale azioni all’assegnazione (B) 65.000 45.000 Beneficio (B - A) 15.000 30.000 Tassazione piena Tassazione agevolata Valore totale azioni all’offerta (A) Trattamento fiscale al momento dell’attribuzione dei titoli ai beneficiari del piano, anche se era plausibile sostenere che il criterio di valutazione corretto fosse quello del «valore normale» dei beni e servizi di cui all’art. 9 del T.U.I.R. Inoltre, il raffronto tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e la retribuzione lorda del periodo precedente poteva determinare degli effetti distorti e non voluti. Si consideri l’esempio n. 1 (vedi sopra). Il Sig. Bianchi ha interesse ad esercitare l’opzione, ma il valore del pacchetto azionario al momento dell’assegnazione (65.000 euro) è superiore all’ammontare lordo della propria retribuzione (50.000 euro) e avrà la tassazione piena. Il Sig. Rossi, a parità di retribuzione e di azioni assegnate, beneficia invece del regime agevolato essendo la propria retribuzione superiore al valore delle azioni ricevute (50.000 > 45.000 euro). È evidente l’effetto distorto della norma: il regime fiscale agevolativo viene concesso al dipendente che ha realizzato il maggior beneficio. Sarebbe forse stato più equo confrontare la retribuzione lorda con il reddito ottenuto per effetto dell’esercizio dell’opzione e non con il valore delle azioni assegnate. A discapito di qualsiasi ulteriore critica, la legge di conversione del D.L. n. 262/2006 elimina del tutto la necessità del confronto tra il valore delle azioni assegnate e l’ammontare della retribuzione annua del periodo precedente, ma introduce un nuovo vincolo quantitativo. In base alla nuova norma il beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione, non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente. In sostanza si attribuisce al dipendente la facoltà di alienare un numero di azioni di valore 3782 Corriere Tributario 48/2006 pari al prezzo di esercizio senza per questo decadere dal beneficio fiscale. La ratio della norma è semplice e corretta: consentire al lavoratore di rientrare dall’esborso finanziario sostenuto a seguito dell’esercizio delle opzioni. La norma, tuttavia, non risulta di facile applicazione pratica. La difficoltà origina dalla necessità di confrontare una grandezza «fissa» e ben determinabile (valore del fringe benefit) con una grandezza aleatoria (controvalore dei titoli). Un esempio può aiutare a capire: Esempio n. 2 N. azioni assegnate 25.000 Valore unitario azioni assegnate 10 € Valore complessivo azioni assegnate (A) 250.000 € Prezzo di esercizio opzioni 7€ Prezzo pagato dal dipendente (B) 175.000 € Fringe benefit (A - B) 75.000 € Investimento minimo in titoli (controvalore) da mantenere per 5 anni 75.000 € (pari a n. 7.500 azioni) In questo caso se i titoli sottoscritti dal dipendente si svalutano (la loro quotazione scende da 10 € a 6 €) egli sarà costretto ad acquistarne altri (in quanto 6 € x 7.500 < 75.000 €) per non subire, oltre al danno della svalutazione, la tassazione di un fringe benefit che a quel punto sarebbe del tutto venuto meno. L’incongruenza potrebbe essere risolta stabilendo che l’ammontare dell’investimento in titoli da mantenere vincolato per il quinquennio sia determinato alla data di assegnazione, fissando un numero di azioni da Approfondimenti Manovra Finanziaria IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE delle condizioni sopra riportate mantenere in portafoglio (dato L’investimento vincolato per 5 anni non venga rispettata (quindi certo) e non un controvalore — Le modifiche apportate in sede di nel caso in cui «salti» il regime (dato aleatorio). conversione del D.L. n. 262/2006 ai di favore previsto dalla lettera Un’altra questione è stata popiani di stock option individuali g-bis). A ciò si aggiunga che sta con un’interrogazione alla impongono al beneficiario di l’assoggettamento a contributi Commissione Finanze della mantenere per almeno i cinque anni rileverà esclusivamente con riCamera (n. 5-000420) (12). In successivi all’esercizio dell’opzione un ferimento alle assegnazioni efsintesi, si pone il caso in cui il investimento nei titoli oggetto di fettuate in virtù di piani di indipendente ceda le azioni «vinopzione, non inferiore alla differenza centivazione deliberati a particolate» in due tranche, prima tra il valore delle azioni al momento re dal 5 luglio 2006 (primo del decorso del quinquennio: dell’assegnazione e il prezzo pagato. Il giorno successivo all’entrata in la prima cessione avviene nei confronto tra una grandezza «fissa» e vigore del decreto) e con limiti imposti dalla norma e ben determinabile (valore del fringe esclusivo riferimento, ai fini quindi con tassazione ai soli fibenefit) e una grandezza aleatoria del calcolo delle prestazioni, ni di capital gain (imposta so(controvalore dei titoli) appare di alle anzianità maturate a partistitutiva 12,5%); la seconda difficile applicazione. re da tale data. cessione, facendo venir meno — L’incongruenza potrebbe essere La precisazione è importante: la condizione quantitativa, derisolta stabilendo che l’ammontare in deroga al principio dell’artermina la tassazione quale dell’investimento in titoli da mantenere monizzazione delle basi imreddito da lavoro dipendente vincolato per il quinquennio sia ponibili fiscali e previdenziali, dell’intera differenza tra il vadeterminato alla data di assegnazione, il nuovo comma 25-bis dellore delle azioni al momento fissando un numero di azioni da l’art. 36 del D.L. n. 223/2006 dell’assegnazione e l’importo mantenere in portafoglio. stabilisce che il reddito dericorrisposto dal dipendente. In vante dalla nuova disposizioquesto caso, chiarisce il Minine non rileverà a fini contributivi solamente qualora: stero, l’imposta sostitutiva versata in occasione della • il piano sia stato deliberato anteriormente al 5 luprima tranche di vendita potrà essere chiesta a rimglio 2006, anche se l’assegnazione delle azioni avborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. viene successivamente a tale data (14), oppure Si noti inoltre che questa verifica a posteriori ren• il piano sia stato deliberato successivamente al 4 de impossibile stabilire inizialmente la tassabilità luglio 2006, e siano rispettate le condizioni poste dal o meno del fringe benefit. nuovo art. 51, comma 2, lett. g-bis) (15). Da non trascurare infine le difficoltà operative emergenti in caso di mancato rispetto della condizione (ugualmente presenti per la condizione temporale): in tal caso, il datore di lavoro dovrà appliNote: (12) Si veda P. Meneghetti, «Stock option, correzioni in vista», in Il care le relative ritenute nel primo periodo di paga Sole - 24 Ore del 30 novembre 2006. utile, successivo all’avventa conoscenza del pre(13) Specifica a tal fine la circolare dell’Agenzia delle entrate n. supposto impositivo. Ne consegue la necessità 28/E del 2006, cit., che, qualora il dipendente-assegnatario delle azioni abbia nel frattempo cessato il proprio rapporto di lavoro, pratica di una tempestiva comunicazione tra disarà cura del precedente datore di lavoro comunicare al nuovo pendente e datore di lavoro (13). datore (o eventualmente all’ente pensionistico, qualora il dipenTrattamento contributivo dei piani di stock option La legge n. 248/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006 ha altresì introdotto all’art. 36 del decreto il comma 25-bis, relativo al trattamento contributivo dei piani di stock option. In dettaglio, il testo normativo dispone l’assoggettamento a fini contributivi dei redditi scaturenti dall’esercizio dell’opzione qualora una dente abbia smesso di lavorare) l’importo che andrà assoggettato ad imposizione. (14) Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale non è previsto alcun regime transitorio. (15) L’esclusione degli effetti contributivi, pur nei limiti appena esposti, consente di superare il problema del versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta: con la versione originaria del D.L. n. 223/2006 vi era infatti il rischio che la retribuzione in denaro del dipendente nel mese di esercizio fosse incapiente per le ritenute da versare, con la necessità, per il datore di lavoro (in qualità di sostituto di imposta), di anticipare le ritenute e con il conseguente pericolo di incontrare delle difficoltà nel rivalersi sul dipendente. Corriere Tributario 48/2006 3783 Manovra Approfondimenti Finanziaria LA NOVITÀ NORMATIVA il relativo presupposto impoEntrata in vigore Trattamento contributivo sitivo. E la tassazione del delle nuove disposizioni dei piani di stock option fringe benefit non potrà che Per definire il momento di enLa legge di conversione del D.L. n. seguire la normativa esistente trata in vigore delle nuove di223/2006 ha previsto nel momento in cui esso è sposizioni occorre coordinare l’assoggettamento a fini contributivi sorto (in tal senso si veda rii vari interventi normativi: dei redditi scaturenti dall’esercizio soluzione 20 marzo 2001, n. dapprima il D.L. n. 223/2006 dell’opzione qualora si perda il diritto 29/E) (18). È comunque auentrato in vigore il 4 luglio al regime di favore. L’assoggettamento spicabile un chiarimento mi2006, e convertito dalla legge a contributi rileverà esclusivamente nisteriale in tal senso. n. 248/2006, pubblicata in con riferimento alle assegnazioni Per un quadro di sintesi delle Gazzetta Ufficiale l’11 agosto effettuate in virtù di piani di modifiche apportate alla di2006, e, poi, il D.L. n. 262/ incentivazione deliberati a partire dal sciplina dei piani di stock 2006 entrato in vigore il 3 ot5 luglio 2006 e con esclusivo option si rinvia alla Tabella tobre 2006 e convertito dalla riferimento, ai fini del calcolo delle riassuntiva a pag. 3787. legge n. 286/2006, pubblicata prestazioni, alle anzianità maturate a in Gazzetta Ufficiale il 28 nopartire da tale data. Quale futuro vembre 2006. per i piani di stock option? Il D.L. n. 223/2006, nella verÈ abbastanza evidente che le modifiche normative sione originaria, andava a interessare le assegnazioapportate dal D.L. n. 223/2006 avevano notevolni di azioni effettuate successivamente al 4 luglio mente ridotto l’appeal fiscale dei piani di stock op2006, coinvolgendo, in questo modo, anche i piani tion. Anche la nuova versione del testo normativo di incentivazione deliberati prima dell’entrata in videll’art. 51 del T.U.I.R. proposta dal D.L. n. gore del decreto e per cui l’assegnazione non era 262/2006 non soddisfa pienamente coloro che si atancora avvenuta. La legge di conversione del decretendevano un dietro-front sul giro di vite sulle stock to, entrata in vigore il 12 agosto 2006, ha in parte option. Questo inevitabilmente spingerà le aziende a mitigato la portata della norma, facendo salvi gli eftrovare soluzioni alternative. fetti previdenziali. Dal punto di vista fiscale però, in mancanza di una specifica disposizione transitoSottoscrizione di azioni da parte dei dipendenti ria, le nuove disposizioni dovranno essere considecon opzione di rivendita rate valide anche per i piani già deliberati e, quindi, Una prima ipotesi potrebbe essere la sottoscrizione con una sostanziale efficacia retroattiva della norma di azioni da parte dei dipendenti con opzione di ri(16) (in evidente contrasto con le disposizioni dello vendita. In questo caso la società delibera la vendita «Statuto del contribuente» di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212). Soltanto a fini contributivi, come già descritto, è stato definito il trattamento da riNote: (16) In applicazione dei principi generali sulla decretazione d’urservare ai piani già deliberati (17). Infine il D.L. n. genza rinvenibili nell’art. 77 della Costituzione, le disposizioni del 262/2006 non definisce nessuna regola speciale di decreto-legge avrebbero perso efficacia ex tunc, ossia fin dalla loro decorrenza, di conseguenza la versione finale delemanazione, mentre le nuove norme introdotte con la legge di conversione hanno valenza solo dal giorno successivo alla pubblil’art. 51, comma 2, lett. g-bis), e comma 2-bis del cazione in Gazzetta Ufficiale della legge stessa, e cioè dal 12 agosto T.U.I.R. va a regolamentare solamente le opzioni 2006. Non resterebbe quindi che ritenere applicabili agli atti intervenuti nel periodo intermedio le vecchie norme precedenti al esercitate dal dipendente a partire dal 3 ottobre decreto-legge, anche se in proposito è auspicabile un chiarimento 2006. ufficiale da parte del ministero. Purtroppo le circolari 4 agosto La questione chiaramente si complica per le opzioni 2006, n. 27/E (in Corr.Trib. n. 35/2006, pag. 2795, con commento di F. Ricca) e n. 28/E, cit., di chiarimento al D.L. n. 223/2006, non si esercitate fra il 5 luglio e il 2 ottobre. In questi casi sono espresse in merito. Esse sono state infatti pubblicate dall’ala regola da seguire per individuare la corretta norgenzia in data 4 agosto 2006 e quindi prima dell’entrata in vigore mativa da applicare parrebbe rimanere quella del della legge n. 248/2006 di conversione del decreto. (17) Si è previsto pertanto uno scollamento tra trattamento fimomento di assegnazione delle azioni al dipendente scale e trattamento previdenziale con relative complicazioni per (o meglio il momento in cui viene esercitata l’opl’operatività dei soggetti coinvolti. (18) In Banca Dati BIG, IPSOA. zione). Solo allora, infatti, sorge il fringe benefit e 3784 Corriere Tributario 48/2006 Approfondimenti Manovra Finanziaria ISTITUTI A CONFRONTO delle azioni alla data di eserdi parte delle proprie azioni ai Sottoscrizione con opzione put cizio della put; dipendenti (o l’aumento del e stock option plan • la tassazione è immediata, capitale sociale con sottoscriMentre nella sottoscrizione di azioni da sul valore della put se non aczione delle nuove azioni a faparte dei dipendenti con opzione di quisita al valore di mercato. vore degli stessi), con conterivendita: stuale assegnazione di un dirit• il dipendente diventa S.o.p. tradizionali to di rivendita (put) ad una immediatamente azionista; • Il dipendente ha la possibiscadenza prefissata (19). La • i sottoscrittori non hanno la lità di diventare azionista alput potrà essere assegnata o a certezza del valore delle azioni alla la data di esercizio dell’optitolo gratuito o a titolo onerodata di esercizio della put; zione; so. Nel primo caso, al momen• la tassazione è immediata, sul • la sottoscrizione delle azioto di assegnazione dell’opziovalore della put se non acquisita al ni avviene ad un prezzo prene, il valore della stessa (20) valore di mercato; fissato; comporta per il dipendente l’enegli stock option plan tradizionali, • la tassazione è differita (al mersione di un reddito in natuinvece: momento di sottoscrizione ra che si aggiunge ai compo• il dipendente ha la possibilità di delle azioni). nenti monetari della retribuziodiventare azionista alla data di ne, nel periodo di paga in cui esercizio dell’opzione; «Phantom stock» avviene l’assegnazione. Tale • la sottoscrizione delle azioni Un altro possibile strumento reddito in natura rappresenta avviene ad un prezzo prefissato; a cui ricorrere in sostituzione un fringe benefit per il dipen• la tassazione è differita (al delle tradizionali stock opdente e, come tale, sarà soggetmomento di sottoscrizione delle azioni). tion sono le cd. phantom to a tassazione ai sensi dell’art. stock. In questo caso la so51 del T.U.I.R. L’ammontare cietà programma l’erogazione di un bonus in danadel fringe benefit formerà inoltre base imponibile per ro al dipendente collegandolo alle variazioni del i contributi previdenziali. Nel caso la put sia concesprezzo di listino delle azioni in un dato periodo di sa, invece, a titolo oneroso, nessuna tassazione sarà tempo. In realtà, il phantom stock plan non costidovuta sul valore della stessa al momento della relatuisce un’operazione per assegnare azioni ai ditiva assegnazione (ipotizzando che l’acquisto avvenpendenti, in quanto non determina alcuna attribuga a valore di mercato). Una volta assegnata la put, il zione di titoli, ma solo l’erogazione di una somma dipendente avrà la possibilità di esercitarla o meno. di danaro legata all’andamento delle azioni. Nel caso di esercizio del diritto di vendita delle azioLe phantom stock sono quindi stock option «virtuani, andrà confrontato il prezzo di cessione delle azioli» in cui non vi è l’effettiva acquisizione delle ni con il valore di carico fiscale delle stesse (pari al azioni, bensì solo l’attribuzione del diritto a ricevecosto di acquisto/di sottoscrizione). Qualora il primo re una mera somma di denaro parametrata all’invalore sia superiore al secondo, il dipendente realizcremento del valore delle azioni di riferimento. zerà un capital gain, da tassare quale reddito diverso Il vantaggio principale rispetto alle tradizionali stock ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett c-bis), del T.U.I.R. option è rappresentato dalla possibilità per la società Trattandosi di partecipazione non qualificata, la tassaemittente di dedurre il costo fiscale del compenso zione avverrà con imposta sostitutiva del 12,5% (a ticorrisposto (cfr. Tabella di confronto a pag. 3786). tolo definitivo) sul 100% del capital gain realizzato. Queste, pertanto, le principali differenze della sottoscrizione di azioni da parte dei dipendenti con opNote: (19) Nel caso di emissione di nuove azioni, il diritto di opzione a zione di rivendita rispetto ai s.o.p. (stock option favore dei soci può essere escluso ai sensi e secondo le modalità plan) tradizionali: stabilite dell’art. 2441, comma 8, c.c. Sottoscrizione azioni con opzione put • Il dipendente diventa immediatamente azionista; • i sottoscrittori non hanno la certezza del valore (20) Si tralascia la descrizione delle modalità tecniche per la quantificazione del valore economico da assegnare all’opzione put. Si accenna che la prassi operativa prevalente ricorre alla formula di «Black-Scholes-Merton» per la stima del prezzo di un’opzione call (put) di tipo europeo. Corriere Tributario 48/2006 3785 Manovra Approfondimenti Finanziaria Tabella di confronto ANTE D.L. N. 223/2006 Phantom stock S.o.p. tradizionale 33% Nessuna IRPEF + addizionali + contr. Previd. 12,5% Deduzione in capo alla società Tassazione in capo al dipendente POST D.L. N. 223/2006 - D.L. N. 262/2006 Phantom stock Deduzione in capo alla società 33% S.o.p. S.o.p. tradizionale tradizionale (prima (post D.L. versione n. 262/2006) decreto) Nessuna Nessuna IRPEF/ addizionali solo in caso di mancato soddisfacimenTassazione IRPEF IRPEF to condizioni in capo al + + g-bis) nuova dipendente addizionali addizionali formulazione + + + contr. previd. contr. previd. Contributi previdenziali solo per piani deliberati post 4.07.2006 Emissione di un prestito obbligazionario con rendimento premiante Anche l’emissione di un prestito obbligazionario con rendimento premiante potrebbe consentire di raggiungere l’effetto di incentivazione tipico delle stock option. Le cd. obbligazioni partecipanti (ex art. 2411, secondo comma, c.c.) prevedono una remunerazione periodica del capitale commisurata, in tutto o in parte, agli utili di bilancio della società emittente. La società dovrà, ovviamente, rispettare i limiti di emissione di cui all’art. 2412 c.c. Gli interessi relativi alle obbligazioni emesse da società le cui azioni non sono quotate sono soggetti alla ritenuta prevista dall’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 3786 Corriere Tributario 48/2006 Formerà base imponibile anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione (per le obbligazioni, cd. disaggio di emissione). Nel caso in cui tale differenza sia determinabile, in tutto o in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l’evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza in questione, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data (art. 45, comma 1, del T.U.I.R.). Strumenti finanziari Si consideri, infine, l’ipotesi del ricorso agli strumenti finanziari. Ai sensi dell’art. 2349 c.c. l’assemblea straordinaria ha la possibilità di assegnare ai dipendenti della società strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. La dottrina ammette tra i diritti patrimoniali anche diritti aventi natura di interessi o anche di partecipazione agli utili, di restituzione del capitale in tutto o in parte, di partecipazione alla distribuzione di eccedenze patrimoniali, sia durante la vita della società, sia alla sua liquidazione, così come qualsiasi altra forma di remunerazione, garantita o aleatoria, dell’investimento o comunque di ritorno economico dell’apporto effettuato. Lo statuto dovrà disciplinare le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Tali strumenti incontrano però alcuni precisi limiti: (i) non possono rappresentare una partecipazione al capitale sociale; (ii) non conferiscono il diritto di voto nell’assemblea; (iii) nel caso in cui i tempi e l’entità del rimborso del capitale siano legati all’andamento economico della società, si applica la disciplina dettata in materia di obbligazioni. Dal punto di vista fiscale, l’art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. afferma che «si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso Approfondimenti gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi». Ai fini fiscali, pertanto, gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente sono assimilati alle azioni. Ne consegue che la remunerazione di tali strumenti finanziari è soggetta al regime fiscale previsto per gli utili/dividendi. Pertanto, per la società tale remunerazione non è deducibile, limitatamente alla parte parametrata ai risultati economici della società (21). Da non sottovalutare l’opportunità di evitare remunerazioni eccessivamente premianti, per ridurre Manovra Finanziaria il rischio che il rendimento venga riqualificato come reddito da lavoro dipendente. Nota: (21) Gli strumenti finanziari la cui remunerazione è indeducibile sono solamente quelli produttivi di redditi di capitali. Pertanto, nel caso di contratti derivati o di contratti a termine di natura finanziaria espressamente trattati come redditi diversi anche se assicurano una partecipazione ai risultati economici della società emittente, l’indeducibilità non opera. Inoltre l’indeducibilità non va estesa ai proventi per i quali la connessione ai risultati economici della società riguardi unicamente il diritto alla percezione, ma non il quantum da percepire (ad es. titoli con tasso di rendimento fisso per i quali il pagamento degli interessi è subordinato al raggiungimento di un certo utile da parte della società). Tabella riassuntiva - Modifiche fiscali ai piani di stock option individuali Tassazione a carico del dipendente Disciplina in vigore ante D.L. n. 223/2006 Versione originaria Tassazione nel caso Sul differenziale tra il valore delle di cessione delle azioni azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipen- Prezzo cessione > Prezzo cessione costo sottoscri- <= costo sottodente zione scrizione Nessuna 12,50% Nessuna (**) Contributi previdenziali + IRPEF/addizionali Contributi previdenziali per piani deDisciplina post liberati post 04.07.06 D.L. n. 223/2006 Testo converti+ to (legge n. IRPEF/addizionali in caso di mancato 248/2006) soddisfacimento lett. g-bis) nuova formulazione Contributi previdenziali per piani deliberati post 04.07.06 Disciplina post D.L. n. 262/2006 + come convertito dalla legge IRPEF/addizionali in caso di mancato n. 286/2006 soddisfacimento lett. g-bis) nuova formulazione 12,5% (*) 12,5% (*) 12,5% (*) Nessuna (**) Nessuna (**) Nessuna (**) Note: (*) Salvo eventuali incrementi di aliquota paventati dal Governo con la Finanziaria 2007 (approvata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006 e, al momento di andare in stampa, all’esame della 5a Commissione Bilancio del Senato, AS 1183). (**) Minusvalenza realizzata interamente deducibile da eventuali plusvalenze non qualificate; possibile il riporto in avanti negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. Corriere Tributario 48/2006 3787