cosa fare in caso di sinistri - Comune di San Marzano di San Giuseppe
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cosa fare in caso di sinistri - Comune di San Marzano di San Giuseppe
Cosa fare in caso di incidente COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE In caso di incidente stradale la normativa vigente prevede in capo al danneggiato una serie di incombenze piuttosto impegnative e complesse. Per comodità e maggior tutela, vista l'esigenza di competenze specifiche, ai suddetti adempimenti si dovrebbe provvedere preferibilmente con l'assistenza di una agenzia di disbrigo pratiche come la Daidalos. In sintesi, il danneggiato deve compiere le seguenti attività: DENUNCIA SINISTRO. Presentare presso la propria Compagnia assicurativa denuncia di sinistro ai sensi dell'art. 23 del dlvo 209/2005, entro 3 giorni dall'evento. Per ottemperare è sufficiente depositare il modello Cai compilato in ogni sua parte, anche con l'assistenza della propria agenzia. In caso di omessa o insufficiente comunicazione la Compagnia potrà agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato per recuperare tutte le spese eventualmente sostenute a causa del suo inadempimento. RICHIESTA RISARCIMENTO. Formulare richiesta di risarcimento danni, nel caso ritenga di non avere alcuna responsabilità nella causazione dell'evento. L'istanza può essere presentata legittimamente anche quando si è in parte responsabile dell'incidente (responsabilità concorsuale). In quest'ultima ipotesi il danneggiato sarà risarcito solo parzialmente. Si precisa che sulla base dell'art. 2054 cc, in caso di scontro tra veicoli si presume la responsabiltà concorsuale dei conducenti, salvo prova puntuale della dinamica del sinistro. Particolarmente complessa risulta anche l'individuazione del soggetto al quale occorre presentare la domanda. Difatti, sono applicabili in astratto due differenti procedure, quella c.d. di indennizzo diretto, e l'altra ordinaria. Nella prima ipotesi (scontro tra due soli veicoli entrambi assicurati, relativamente al danno al mezzo e al conducente, salvo si rientri nell'alveo delle macropermanenti) il risarcimento deve essere richiesto alla propria Compagnia assicurativa, nella seconda alla assicurazione della controparte. ISTRUZIONE DELLA PRATICA - il danneggiato dovrà attivarsi per provare l'evento e la responsabilità della controparte, nonchè fornire prove precise e puntuali del danno subito. Occorre precisare che l'istruzione della pratica può essere più o meno complessa (acquisizione rapporto delle autorità intervenute, raccolta delle dichiarazioni testimoniali, documentazione relativa alle spese sostenute etc). Una adeguata assistenza appare fondamentale, in quanto, per esempio, l'acquisizione del rapporto delle autorità può essere un'attività complessa ed impegnativa (richiesta nulla osta in Procura, ritiro dell'autorizzazione, successiva richiesta preso il Comando degli accertatori e ulteriore ritiro). Spesso i soggetti coinvolti in sinistri,essendo sprovisti di competenze specifiche, trascurano aspetti dell'evento importanti, pregiudicando così i propri diritti. OPERAZIONI PERITALI - Il danneggiato deve sottoporsi alle operazioni peritali (danno a persone e cose), in caso di rifiuto, l'assicurazione non sarà in grado di formulare offerta. E' evidente che anche l'effettuazione di tali operazioni richiede una adeguata assistenza (periti di parte come carrozzieri, in ipotesi di danno a cose, o di medici legali, in caso di lesioni, e ciò per poter valutare ed eventualmente contestare le quantificazioni del danno effettuate da parte delle Compagnie) ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DEL MODULO DI «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO» Modello C.A.I. Il modello CAI (precedentemente denominato CID) è un documento predisposto dall'ANIA, secondo il modulo ministeriale, avente caratteristiche e contenuti unici a prescindere dalla Compagnia assicurativa. L'utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell'art. 23 del dlvo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell'evento. Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barrattura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali trasportati e lesioni riportate dai medesimi. Per utilizzare il modello come denuncia di sinistro, occorre compilarlo e consegnarlo presso l'agenzia della propria Compagnia assicurativa, in modo da informare la medesima in ordine alla dinamica del sinistro, ed eventualmente contrastare la richiesta di risarcimento avanzati da terzi. Per la compilazione del modello l'assicurato potrà pretendere l'assistenza da parte dell'agenzia della propria assicurazione. Per utilizzare il CAI ai fini "conciliativi" è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell'evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, "fissano" le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti. Il vantaggio di quest'ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla stabilizzazione clinica Il modulo CAI ( constatazione amichevole di incidente) • (a norma dell’art. 5 del decreto - legge n. 857, 23 dicembre 1976, convertito con modifiche nella legge n. 39, 26 febbraio 1997) deve essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore. • può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 3 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. • Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, terzo comma, e 5, secondo comma, del decreto legge sopra citato.