cosa fare in caso di sinistri - Comune di San Marzano di San Giuseppe

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cosa fare in caso di sinistri - Comune di San Marzano di San Giuseppe
Cosa fare in caso di incidente
COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
In caso di incidente stradale la normativa vigente prevede in capo al danneggiato una serie
di incombenze piuttosto impegnative e complesse. Per comodità e maggior tutela, vista l'esigenza di
competenze specifiche, ai suddetti adempimenti si dovrebbe provvedere preferibilmente con
l'assistenza di una agenzia di disbrigo pratiche come la Daidalos.
In sintesi, il danneggiato deve compiere le seguenti attività:
DENUNCIA SINISTRO. Presentare presso la propria Compagnia assicurativa denuncia di sinistro
ai sensi dell'art. 23 del dlvo 209/2005, entro 3 giorni dall'evento. Per ottemperare è sufficiente
depositare il modello Cai compilato in ogni sua parte, anche con l'assistenza della propria agenzia.
In caso di omessa o insufficiente comunicazione la Compagnia potrà agire in rivalsa nei confronti
del proprio assicurato per recuperare tutte le spese eventualmente sostenute a causa del suo
inadempimento.
RICHIESTA RISARCIMENTO. Formulare richiesta di risarcimento danni, nel caso ritenga di non
avere alcuna responsabilità nella causazione dell'evento. L'istanza può essere presentata
legittimamente anche quando si è in parte responsabile dell'incidente (responsabilità concorsuale).
In quest'ultima ipotesi il danneggiato sarà risarcito solo parzialmente. Si precisa che sulla base
dell'art. 2054 cc, in caso di scontro tra veicoli si presume la responsabiltà concorsuale dei
conducenti, salvo prova puntuale della dinamica del sinistro. Particolarmente complessa risulta
anche l'individuazione del soggetto al quale occorre presentare la domanda. Difatti, sono applicabili
in astratto due differenti procedure, quella c.d. di indennizzo diretto, e l'altra ordinaria. Nella prima
ipotesi (scontro tra due soli veicoli entrambi assicurati, relativamente al danno al mezzo e al
conducente, salvo si rientri nell'alveo delle macropermanenti) il risarcimento deve essere richiesto
alla propria Compagnia assicurativa, nella seconda alla assicurazione della controparte.
ISTRUZIONE DELLA PRATICA - il danneggiato dovrà attivarsi per provare l'evento e la
responsabilità della controparte, nonchè fornire prove precise e puntuali del danno subito. Occorre
precisare che l'istruzione della pratica può essere più o meno complessa (acquisizione rapporto delle
autorità intervenute, raccolta delle dichiarazioni testimoniali, documentazione relativa alle spese
sostenute etc). Una adeguata assistenza appare fondamentale, in quanto, per esempio, l'acquisizione
del rapporto delle autorità può essere un'attività complessa ed impegnativa (richiesta nulla osta in
Procura, ritiro dell'autorizzazione, successiva richiesta preso il Comando degli accertatori e ulteriore
ritiro). Spesso i soggetti coinvolti in sinistri,essendo sprovisti di competenze specifiche, trascurano
aspetti dell'evento importanti, pregiudicando così i propri diritti.
OPERAZIONI PERITALI - Il danneggiato deve sottoporsi alle operazioni peritali (danno a persone
e cose), in caso di rifiuto, l'assicurazione non sarà in grado di formulare offerta. E' evidente che
anche l'effettuazione di tali operazioni richiede una adeguata assistenza (periti di parte come
carrozzieri, in ipotesi di danno a cose, o di medici legali, in caso di lesioni, e ciò per poter valutare
ed eventualmente contestare le quantificazioni del danno effettuate da parte delle Compagnie)
ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DEL MODULO DI
«CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO»
Modello C.A.I.
Il modello CAI (precedentemente denominato CID) è un documento predisposto
dall'ANIA, secondo il modulo ministeriale, avente caratteristiche e contenuti unici a prescindere
dalla Compagnia assicurativa. L'utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione
Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi
dell'art. 23 del dlvo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell'evento.
Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una
centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barrattura
delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre
due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e
contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle
auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad
eventuali trasportati e lesioni riportate dai medesimi.
Per utilizzare il modello come denuncia di sinistro, occorre compilarlo e consegnarlo presso
l'agenzia della propria Compagnia assicurativa, in modo da informare la medesima in ordine alla
dinamica del sinistro, ed eventualmente contrastare la richiesta di risarcimento avanzati da terzi. Per
la compilazione del modello l'assicurato potrà pretendere l'assistenza da parte dell'agenzia della
propria assicurazione.
Per utilizzare il CAI ai fini "conciliativi" è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente
dalle parti coinvolte nell'evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello a doppia firma). In tale
ipotesi, le parti, sottoscrivendo, "fissano" le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità
di una delle parti. Il vantaggio di quest'ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini
di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per
pagare il danno a cose e 90 per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla stabilizzazione clinica
Il modulo CAI ( constatazione amichevole di incidente)
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(a norma dell’art. 5 del decreto - legge n. 857, 23 dicembre 1976, convertito con modifiche
nella legge n. 39, 26 febbraio 1997) deve essere utilizzato per denunciare il sinistro al
proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
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può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 3 del decreto legge
sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di
risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile.
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Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli
per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito
da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale
come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, terzo
comma, e 5, secondo comma, del decreto legge sopra citato.