Gestione Sinistri

Transcript

Gestione Sinistri
Gestione Sinistri
Indicazioni per la gestione del
risarcimento assicurativo RCA
Premessa
L’impresa di carrozzeria, nello svolgimento quotidiano delle operazioni di riparazione
di autoveicoli, si trova ad affrontare problematiche di carattere tecnico, sempre
superate con l’esperienza e con i continui aggiornamenti che il settore necessità, a
causa del costante mutamento delle specifiche tecniche di costruzione delle auto
moderne.
L’imprenditore carrozziere ha da sempre avuto il gran merito di essere riuscito ad
affrontare questi mutamenti investendo in attrezzature e in professionalità.
Non ha avuto parimenti, nella maggior parte dei casi, l’attenzione che invece avrebbe
meritato, nella formazione del personale addetto alla gestione dell’ufficio e, in
particolare, nella gestione dei rapporti che vedono l’impresa di carrozzeria “coinvolta”
nel recupero delle somme dovute dalle compagnie di assicurazione.
L’accordo sottoscritto tra le Organizzazioni Artigiane e l’Associazione delle
Assicurazioni ha avuto il merito di sopperire a questa “mancanza” permettendo, tramite
alcune regole procedurali, di agevolare il non sempre facile compito di disbrigare la
pratica di risarcimento che il carrozziere, nell’ottica di rendere un buon servizio al
cliente, si è da sempre assunto.
La disdetta dell’accordo/convenzione ha di fatto creato un vuoto con il conseguente
rischio di trovare, le imprese di carrozzeria, impreparate ad affrontare i nuovi scenari
che si potrebbero presentare nei prossimi mesi.
Questo manuale ha l’unica pretesa di portare a conoscenza delle imprese di
carrozzeria le procedure che la normativa di legge vigente prevede per il risarcimento di
un sinistro RCA in maniera semplice eliminando, dove possibile, tutte quelle
terminologie giuridiche di non sempre facile comprensione, fornendo anche delle
indicazioni su come gestire il rapporto con il proprio cliente a garanzia del pagamento
del proprio lavoro.
Nella speranza di raggiungere lo scopo prefissatoci vi auguriamo una buona lettura.
Mirco Bertelloni
Presidente Nazionale AIRA/CNA
Ettore Cenciarelli
Segretario Nazionale AIRA/CNA
Acquisizione delle informazioni sul sinistro
Di estrema importanza quando si riceve da un cliente l’incarico oltre che di riparare
l’autovettura di disbrigare anche il recupero delle somme dovute dalla compagnia di
assicurazione è quella di raccogliere la maggior quantità di informazioni e di dati sul
sinistro. Questo perché la legge che regolamenta il risarcimento del danno nel RCA
impone di inviare alla compagnia di assicurazione una raccomandata di richiesta danni
completa di alcuni dati che potremmo definire “essenziali” senza i quali la stessa
richiesta danni non potrebbe produrre gli effetti che la legge stessa prevede.
Indispensabile quindi specificare al proprio cliente la necessità di acquisire da subito
le informazioni “essenziali” che serviranno per redigere una richiesta danni perfetta in
mancanza dei quali non potrete garantire una rapida soluzione del risarcimento.
La richiesta danni
La richiesta danni della quale ve ne alleghiamo un modello (all.1) ricavato da una
circolare dell’ISVAP ( Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo ) firmata dall’avente diritto quindi il ns. cliente danneggiato e proprietario del
veicolo deve essere sempre indirizzata alla direzione generale della compagnia di
controparte o in alternativa all’ispettorato sinistri, della stessa, del luogo di domicilio del
danneggiato. Evitate l’invio ad agenzie di zona o broker.
Deve contenere obbligatoriamente tutte le parti richiamate in grassetto tra parentesi
nella raccomandata allegata.
Dato particolare è Il codice fiscale che deve essere inserito in base a quanto stabilito
dalla legge n° 273 emanata in data 12 dicembre 2002. Detta legge prevede l’obbligo
per le compagnie di assicurazione di trasmettere all’ISVAP i dati inerenti i sinistri
stradali alfine che questi possa costruire la banca dati sinistri. Tra questi dati vi è il
codice fiscale delle persone coinvolte; non potendo la compagnia di assicurazione
conoscere il codice fiscale del danneggiato è obbligatorio che questi lo inserisca nella
richiesta danni.
Allegato (1)
Alla Soc.
(Direzione generale)
All’Ispettorato sinistri della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ex art. 3 l. 39/77 e successive modifiche e integrazioni.
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa) con la presente
intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in
(località con indicazione precisa del luogo di accadimento).
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura (tipologia del veicolo, modello, e targa)
assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………se conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in
ogni sua parte il modello) a firma ……… (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo
scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite ).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a
disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari
lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario
solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo ………. Previo appuntamento telefonico al n……………………
In caso di lesioni:
Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig………………………(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di
residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evi nce:
la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
la quantificazione della inabilità permanente subita
se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere
all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’Isvap – sezione reclami – affinché proceda
all’irrogazione delle relative sanzioni.
_____________,__/__/____
FIRMA
Il modello CAI
Alla raccomandata deve essere allegato il modello “CAI” indicando se tale modello è
a firma singola o congiunta ovvero se è firmato solo dal richiedente il risarcimento o
se è firmato da entrambe i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In quest’ultimo
caso assume la specifica di Constatazione Amichevole di Incidente e, come disposto
dall’art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1977 n. 39. stabilisce: “quando il modulo sia firmato
congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo
prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
In mancanza di tale modello possiamo sulla raccomandata (ed è “essenziale” farlo)
fare una descrizione di come si è verificato il sinistro e descrivere i danni subiti.
Quest’ultima ipotesi riteniamo di sconsigliarla in quanto è senz’altro molto più
semplice compilare un modulo CAI piuttosto che articolare una descrizione del sinistro
su un racconto del ns. cliente con gli ovvi rischi conseguenti.
IL Modello CAI e il CID
Molto spesso questo modulo che è bene precisare è stato emanato con la legge
precedentemente indicata, del quale ve ne alleghiamo una copia all. (2), viene
chiamato erroneamente “CID” in realtà il CID è una convenzione (non una legge) fra
Imprese assicuratrici tramite la quale la compagnia del danneggiato se il modulo CAI
riporta la firma di entrambe i conducenti e se compilato in tutte le sue parti si impegna a
pagare per conto della compagnia di controparte il risarcimento. E’ bene precisare che
questa formula, essendo una convenzione sottoscritta tra le imprese di assicurazione e
non con il danneggiato, non esime la compagnia di controparte, se informata
dell’evento, del rispetto dei termini prefissati dalla legge per il risarcimento ne tanto
meno la mette al riparo da eventuali inadempienze compiute dalla compagnia del
danneggiato. A fronte di quanto sopra descritto è evidente che la richiesta danni deve
sempre e ribadiamo sempre essere inviata alla compagnia di controparte, indicando
sulla stessa se l’allegato modello CAI è a firma singola o congiunta. Questa indicazione
permette, nell’eventualità che si accetti che la compagnia del danneggiato in
convenzione CID si incarichi di effettuare la liquidazione del danno e non rispettasse i
termini di legge di fare ricadere le conseguenze del mancato rispetto immediatamente
sulla compagnia realmente impegnata cioè quella di controparte. Diversamente se il ns.
cliente consegnerà il modello CAI alla propria compagnia accettando di fatto la
procedura CID senza per altro comunicare alla compagnia di controparte la richiesta
danni nel caso di mancato o parziale pagamento dovrà presentare nuova richiesta alla
compagnia di controparte e dovrà attendere i termini di legge prima, di rivolgersi in
sede legale o chiedere l’intervento dell’ISVAP.
Allegato (2)
Accettazione procedura CID
L’invio della raccomandata di richiesta danni alla compagnia di controparte nel caso
di firma congiunta del modulo CAI ovvero quando è firmato da entrambe i conducenti
potrebbe non permettere l’attivazione del CID, nell’eventualità che invece si preferisca
che tale procedura venga applicata è consigliabile oltre che inviare il modello CAI alla
compagnia del danneggiato, inserire la seguente frase nella raccomandata:
P.S.
La Compagnia di assicurazione, con la quale sono assicurato, mi ha comunicato
dell’esistenza di una convenzione, fra voi sottoscritta, denominata " CID” per mezzo della
quale essa stessa provvederà alla liquidazione del sinistro, ritenendo che nulla osti da parte
mia per l’applicazione della sopra indicata convenzione accetto la procedura fatto salvo il
rispetto dei termini di legge, ritenendovi direttamente responsabili nel caso di loro mancata
osservanza.
I termini di legge
Dal ricevimento della raccomandata la compagnia di assicurazione si deve attivare
prendendo contatto entro otto giorni non festivi consecutivi con il danneggiato nel
luogo indicato sulla raccomandata dove l’auto danneggiata è stata messa a
disposizione. Questo non vuol dire che l’auto debba restare ferma per tutto il periodo,
ma previa telefonata da parte dell’assicuratore, ci preoccuperemo di renderla
disponibile per gli accertamenti del caso nel luogo indicato e nelle ore concordate.
Se la compagnia entro gli otto giorni di cui sopra non provvede a prendere contatto
con il danneggiato per prendere visione dell’auto danneggiata non la esime dal
rispetto delle scadenze di seguito indicate:
segue
?
Nel caso che il modello CAI allegato alla raccomandata di richiesta danni sia a
firma congiunta ovvero firmato dai due conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro e nel
sinistro non si siano verificate a carico del danneggiato lesioni superiori a 40 giorni o
lesioni permanenti o decesso la compagnia di assicurazione deve formulare offerta di
risarcimento o motivare il rifiuto di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata.
?
Nel caso che il modello CAI allegato alla raccomandata di richiesta danni sia a
firma singola ovvero firmato dal solo proprietario del veicolo e nel sinistro non si
siano verificate a carico del danneggiato lesioni superiori a 40 giorni o lesioni
permanenti o decesso la compagnia di assicurazione deve formulare offerta di
risarcimento o motivare il rifiuto di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della
raccomandata.
?
Nel caso che si siano verificate a carico del danneggiato lesioni superiori a 40
giorni o lesioni permanenti o decesso la compagnia di assicurazione deve formulare
offerta di risarcimento o motivare il rifiuto di pagamento entro 90 giorni dal ricevimento
della raccomandata.
segue
L’offerta che la compagnia di assicurazioni deve formulare deve essere così come
indica la legge “congrua” ovvero deve essere basata su fattori oggettivi.
A fronte dell’offerta della compagnia si possono verificare tre situazioni:
?
Il danneggiato accetta in tal caso entro 15 giorni dall’accettazione l’importo
offerto deve essere corrisposto.
?
Il danneggiato non accetta in tal caso entro 15 giorni dalla comunicazione
della non accettazione l’importo offerto deve comunque essere corrisposto e il
danneggiato si riserverà la possibilità di trattenerlo a titolo di acconto.
?
Il danneggiato non risponde in tal caso trascorsi 30 giorni senza ottenere
risposta entro i successivi 15 giorni l’importo deve essere corrisposto depositando la
somma presso un istituto di credito nel comune di residenza indicato dal danneggiato
nella richiesta danni trascorso un anno senza che detta somma venga ritirata dal
danneggiato la compagnia di assicurazione la può ritirare.
La mancata denuncia da parte dell’
dell’assicurato non è motivo per la compagnia di
assicurazione per non effettuare l’l’offerta nei termini sopra indicati.
Questa invece è una delle motivazioni più frequenti che gli uffici di liquidazione
forniscono per giustificare un ritardo nel pagamento di un sinistro.
Il mancato rispetto dei termini di legge:
Quando a fronte di una richiesta danni formulata in maniera corretta non si ottiene
risposta da parte della compagnia di assicurazione abbiamo la possibilità di rivolgerci
all’ISVAP è sufficiente una semplice comunicazione scritta nella quale indicheremo
semplicemente che nonostante l’invio della raccomandata di richiesta danni la
compagnia di assicurazione non ha provveduto nei termini di legge a formulare offerta
della somma non contestata od a motivare la mancata offerta. La comunicazione
firmata dal danneggiato dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
I.S.V.A.P.
Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale 21
00187 ROMA
Normalmente l’ISVAP interviene in pochissimi giorni sanzionando la compagnia di
assicurazione che si è resa responsabile del mancato rispetto della mancata offerta o
della mancata comunicazione di non voler fare offerta. Le sanzioni possono arrivare
ad importi di grande entità a seconda della gravità del ritardo e della tipologia del
danno, sino a 120.000 €uro. Ricevuta la risposta dall’ISVAP se la compagnia non
avrà dato motivazioni valide supportate da fattori reali ed entro 15 giorni non avremo
avuto il pagamento è utile inviare un’ulteriore lettera all’ISVAP che produrrà un
aggravio delle sanzioni.
Il rapporto con le compagnie:
Uno degli aspetti di maggior gradimento per le imprese di carrozzeria contenuti
all’interno della convenzione con l’ANIA era il pagamento diretto al riparatore.
Dove le compagnie dimostrino la volontà di continuare nell’applicazione delle
procedure della ormai disdettata convenzione e dove questa volontà non sia vincolata
a ribassi tariffari o a penalizzazioni per le imprese di carrozzeria è auspicabile la sua
applicazione ma sempre in abbinamento con quanto sopra descritto. Nell’ipotesi che
invece ciò non avvenga dobbiamo considerare che la procedura sino a qui descritta
implica (salvo eccezioni) che la liquidazione del sinistro avvenga esclusivamente a
favore del danneggiato con relativo assegno a lui intestato. Questo non sempre
garantisce il riparatore che potrebbe essere costretto, dopo aver riparato l’auto ed
aver disbrigato la pratica assicurativa, a dover rincorrere il cliente per ottenere il
pagamento del proprio lavoro, quindi è necessario mettere in atto, in aggiunta alle
procedure sopra descritte, ulteriori procedure, di seguito descritte, alfine di garantirsi il
buon esito del pagamento della prestazione erogata.
Il diritto di ritenzione:
E’ risaputo che è possibile trattenere l’autovettura presso i locali dell’officina sino a
pagamento avvenuto con il “diritto di ritenzione” soluzione che se applicata
sistematicamente vedrebbe trasformare le imprese di carrozzeria in parcheggi con
relativa perdita di clienti, in oltre serve ricordare, che per applicare il diritto di ritenzione
su un veicolo sul quale sono state effettuate delle riparazioni è bene aver fatto
sottoscrivere al cliente la commissione lavori.
Questo documento (All.3), molto spesso trascurato nelle imprese di riparazione, è
invece di primaria importanza e se ne consiglia l’uso sistematico per tutte le riparazioni
anche per mettersi al riparo da eventuali contestazioni che potrebbero essere sollevate
al momento della consegna del veicolo, in relazione ad esempio ad interventi contestati
in quanto non richiesti ecc.
La soluzione che invece ci sentiamo di consigliare, dove il cliente non sia disponibile a
pagare la ns. prestazione per poi lui stesso recuperare le somme dalla compagnia di
assicurazione, è quella di far sottoscrivere al ns. cliente una cessione del credito a
nostro favore.
Allegato (3)
Carrozzeria xxxxxxxxxxxxx
Il sottoscritto _____________________________________nella qualità di proprietario/conduttore
del veicolo _________________________________tg:___________ autorizza l’impresa di
autoriparazioni in intestazione ad effettuare tutte le lavorazioni che si renderanno necessarie ad
esclusione di
*______________________________________
al fine di ripristinare lo stato originale del veicolo sopra indicato, rimasto coinvolto nel sinistro
stradale del_______________.
Oltre alle riparazioni relative al sinistro di cui sopra si autorizzano anche i seguenti interventi:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________
___________, lì __/__/____
firma
___________________________
* indicate eventuali esclusioni che il cliente dovesse chiedervi tipo: non installare airbag, centraline legate
alla sicurezza o comunque altre lavorazioni di non vs. competenza
La cessione del credito
La cessione del credito sottoscritta dal cliente non necessita di autentica notarile
ma deve tempestivamente essere comunicata (All.4) ed inviata in copia alla
compagnia debitrice tramite raccomandata alfine che l’offerta e il consequenziale
pagamento, avvenga esclusivamente nei ns. confronti essendo di fatto i nuovi aventi
diritto. La compagnia che ricevuta la cessione a ns. favore effettui il pagamento al
danneggiato o a suoi rappresentanti dovrà ripeterci il pagamento e pensare essa
stessa al recupero della somma erroneamente pagata.
Con la cessione è possibile fare causa nei confronti della compagnia che deve
liquidare il danno senza coinvolgere il cliente.
E’ possibile, quindi, gestire il sinistro ottenendo la liquidazione intestata alla
carrozzeria come avveniva normalmente con la Convenzione Ania / OO.AA.
La cessione del credito (All.5) per tutelarci, rispetto alle dichiarazioni forniteci dal
cliente, in relazione alle responsabilità nel sinistro deve avere la caratteristica di
essere una cessione prosolvendo ovvero che mantenga vivo l’obbligo per il ns. cliente
a rimborsarci le eventuali somme che la compagnia viste le responsabilità, le
condizioni particolari di polizza ecc. non dovesse essere obbligata a pagare.
Allegato (4)
Spett.le Compagnia di Assicurazioni
Raccomandata a.r.
__________, lì __/__/____
Oggetto: comunicazione di cessione di credito in relazione al si nistro stradale avvenuto il …………………………. Causato
dall’autovettura targata ……………………. Assicurata presso la compagnia di assicurazioni in indirizzo di polizza n.
……………………………….. di proprietà del Sig. ………………………………. e condotta dal Sig. …………………………….
(sin. N. ……………………………………)
Il sottoscritto ……………………………………… nato a …..…….………………. il …………………….
Residente a ………………………. Via ……………………….…….... C.F. …………………..………….
Vi comunica ad ogni effetto di legge di aver ceduto al Sig. …….………………………………………..
titolare della carrozzeria ………………………………………... sita in …………………………………...
via …………………………………………………………. e nato a ………………………………………..
il ……………………….. residente a ……………………… in via ………………………………………...
l’intero credito nei Vostri confronti quali debitori in solido per il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo targato
………………………. in relazione al sinistro stradale in oggetto ivi compresi eventuali oneri legali sostenuti da quest’ultima per il
recupero di tale credito.
Pertanto il Sig. ……………………………………………….. avrà esclusivo diritto al recupero integrale e diretto, in mia vece, del detto
Vostro debito che Vi invito a liquidargli, a sua richiesta, quanto prima.
Allego copia dell’atto di cessione del credito e di un mio documento di identità.
Distinti saluti
(firma)
All.ti
- fotocopia cessione di credito
- fotocopia del mio documento di identità
Allegato (5)
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI CREDITO
Con la presente scrittura privata tra il sig. _________________________
Residente in -________________________________________________
cod. fisc. ______________________doc. identità___________________
N°______________ rilasciato il___________ da ____________________
E
Carrozzeria ________________________________ in persona del suo legale rappresentante sig. _______________________ con sede in
____________ via _____________ n° ____ p.iva 05234490489
PREMESSO
Che in data____________ in_____________________________________________
Il veicolo tg.__________ di proprietà del sig._________________________________
Rimase danneggiato in un sinistro stradale causato per fatto e colpa del sig.____________________________________ conducente di un
auto tg. _______________ assicurata per ’l R C Auto presso la Compagnia di Assicurazione_______________________ con polizza
n°__________________ n° sinistro_____________________
Si conviene e si stipula:
1)
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.
2)
Il sig. _____________________________dichiara di cedere, come cede, alla Carrozzeria _________________, che dichiara di
accettare, il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati e garanti dell’importo di cui alla fattura che
andrà ad emettersi da Carrozzeria ________________________ ivi compresi eventuali oneri legali sostenuti da quest’ultima per il recupero
di tale credito maturato per la riparazione del proprio mezzo rimasto danneggiato nel sinistro di cui in premessa.
3)
Il sig. _______________________________dichiara che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla controparte;
qual’ora
venisse
riconosciuta
invece
a
suo
carico
una
responsabilità
totale
o
parziale,
lo
stesso
sig._________________________________ si obbliga a corrispondere alla Carrozzeria __________________________ la somma non
pagata dal responsabile civile e suoi coobbligati e garanti.
4)
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di _____________.
In fede
Carrozzeria_________
_____________________
___________________________
Ai fini e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C. dichiara di accettare espressamente la clausola n° 4 ( foro competente)
_______________il ______________
In fede
__________________
Riassumendo
? Invio di raccomandata di richiesta danni con allegato il modello CAI (All. 2/3)
? Invio della comunicazione di cessione del credito con copia della cessione (All.3/4)
? le due comunicazioni di cui sopra possono essere inserite nella stessa raccomandata
? Dove possibile concordare con il perito l’ammontare della riparazione
? Se entro i termini di legge 30/60/90 gg. non si ottiene l’offerta inviare lettera
all’ISVAP
? Intervenire in sede legale consegnando allo studio legale le raccomandate inviate
Leggi
? Legge 24 dicembre 1969 n° 990 ( articolo 27 )
? Legge 26 febbraio 1974 n° 39 ( articoli 3 - 5 )
? D.p.r. 16 gennaio 1981 n° 45 ( articoli dal 9 al 14 )
? Legge 5 marzo 2001 n° 57 ( articoli 2 - 3 - 5
? Legge 12 dicembre 2002 n° 273 (articolo 23 )
©AIRA-CNA 2002 - Via G. A. Guattani, 13 - 00161 Roma - Tel. 06/441881/44188272 - Fax 06/44249515 - E-Mail: [email protected]