linee guida piani di inserimento professionale

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LINEE GUIDA
Piani di Inserimento Professionale 2005
Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
LINEE GUIDA PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
INDICE
1. I PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
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2. GIOVANI BENEFICIARI
2.1. DISABILI
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3. SOGGETTI UTILIZZATORI
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4. SOGGETTI PROPONENTI
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5. SOGGETTO PREPOSTO ALL’ATTUAZIONE
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6. INCONTRO DOMANDA/OFFERTA
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7. LE CONVENZIONI
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8. IL PROGETTO DI PIP
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9. ATTIVITA’ LAVORATIVA
10
10. ATTIVITA’ FORMATIVA
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11. DURATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
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12. LIBRETTO PRESENZE PIP – 2005
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13. CAUSE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PIP
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13.1. ASSENZE CONSENTITE
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13.2. MALATTIA E INFORTUNI
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13.3. RIPOSI
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13.4. FERIE
13.5. MATERNITA’
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14. RINUNCIA E INTERRUZIONE ANTICIPATA
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15. INDENNITA’
15.1. CONGUAGLIO INPS
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16. ASSICURAZIONI
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17. IL TUTORAGGIO
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18. IL TRATTAMENTO DEI DATI
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19. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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1. I PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
I Piani di Inserimento Professionale (PIP) sono strumenti di inserimento lavorativo finalizzati ad
aumentare l’occupabilità dei giovani attraverso l’attivazione di progetti, della durata di sei mesi, che
prevedono lo svolgimento di un’attività lavorativa e di un’attività formativa da realizzarsi presso
aziende associate alle Associazioni di Categoria dei settori dell’Industria, dell’Artigianato, del
Commercio, dell’Agricoltura, della Cooperazione e presso le stesse Associazioni.
I PIP non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Nella realizzazione dei PIP sono coinvolti quattro soggetti:
- i giovani, in qualità di soggetti beneficiari dei PIP;
- le aziende aderenti ad Associazioni di Categoria e le Associazioni stesse, in qualità di Soggetti
Utilizzatori;
- le Associazioni di Categoria, in qualità di Soggetti Proponenti;
- l'Agenzia Regionale del Lavoro, in qualità di Soggetto Preposto all'attuazione.
I piani sono attivati in collaborazione con le Associazioni di Categoria che abbiano stipulato con
l’Agenzia Regionale del Lavoro apposita convenzione. Le Associazioni di Categoria hanno un ruolo di
supporto alle aziende loro associate e ai giovani interessati, nonché di informazione e promozione
dello strumento.
Per poter svolgere un PIP è necessario predisporre un apposito progetto, dove vengono esplicitati: il
profilo professionale di riferimento, le attività nelle quali verrà impegnato il giovane, le prospettive
occupazionali scaturenti dall’acquisizione della professionalità relativa al profilo professionale per il
quale si presenta il piano, l’articolazione dell’orario di svolgimento, la ripartizione delle ore (960 in
totale) tra attività lavorativa e attività formativa. Il Piano di Inserimento Professionale infatti, è costituito
da una parte dedicata esclusivamente all’attività lavorativa vera e propria e una parte di formazione.
La formazione è divisa in formazione tecnica, formazione in affiancamento e formazione trasversale.
Per ogni ora di attività, sia formativa che lavorativa, è prevista un’indennità di € 3,87. L’indennità
mensile convenzionale erogata al giovane è pari a € 619,20.
Ai fini dell’attivazione dei PIP laddove si parli di aziende devono essere ricomprese anche le
Associazioni nel loro ruolo di Soggetti Utilizzatori.
2. GIOVANI BENEFICIARI
I PIP sono rivolti ai giovani residenti in Sardegna, disoccupati e qualificati, che abbiano caricato il
proprio curriculum vitae nella Banca Dati dell’Agenzia Regionale del Lavoro e manifestato la propria
volontà a voler effettuare un PIP.
I giovani beneficiari devono avere un età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti se in possesso del
diploma di scuola media superiore o della qualifica. L’età massima è elevata a 29 anni compiuti nel
caso di giovani beneficiari in possesso della laurea anche di primo livello.
Il giovane beneficiario del PIP non in possesso del diploma di scuola media superiore deve avere
conseguito almeno una qualifica professionale a seguito di un corso di formazione professionale
legalmente approvato, o rilasciata da un datore di lavoro o riconosciuta attraverso l’accertamento della
qualifica ex art. 14 della Legge 56/87. In questo caso il profilo professionale per cui si presenta il
progetto di PIP deve essere coerente con la qualifica stessa.
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Il giovane beneficiario deve essere privo di lavoro autonomo o dipendente al momento della
presentazione della domanda di ammissione e deve essere immediatamente disponibile ad essere
inserito nel PIP richiesto.
È possibile presentare la propria domanda di ammissione per un solo progetto di PIP.
Il giovane non deve avere prestato attività lavorativa nell’azienda o nell’Associazione di Categoria dove
intende effettuare il PIP, mediante contratto di lavoro o altro strumento di inserimento lavorativo tra cui
Tirocinio Formativo e di Orientamento.
I PIP non possono essere attivati nei confronti del coniuge e dei figli del titolare del Soggetto
Utilizzatore e non si può inserire in PIP più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare stesso.
Per l’accertamento del grado di parentela e/o affinità si rimanda a quanto stabilito dal codice civile.
Il giovane durante il PIP non può svolgere alcuna attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato,
nonché altra forma di inserimento lavorativo quale il Tirocinio Formativo e di Orientamento.
E’ prevista una quota di riserva del 10% dei PIP, su base provinciale a favore dei disabili iscritti negli
elenchi di cui alla L. 68/99.
Ogni Associazione di Categoria su base provinciale, deve garantire che almeno il 50% dei progetti
relativi ad inserimenti di diplomati o laureati sia destinato alle donne.
Il requisito relativo alla residenza del giovane deve essere posseduto alla data di presentazione della
domanda di ammissione e mantenuto per tutta la durata del progetto. Il requisito dell’età deve essere
posseduto al momento della presentazione della domanda di ammissione e anche al momento
dell’avvio del progetto. L’insussistenza dei requisiti comporta l’esclusione o la revoca.
I giovani interessati a svolgere un PIP devono:
– caricare il proprio curriculum vitae nella Banca Dati Curriculum dell’Agenzia Regionale del Lavoro,
avendo cura di barrare la casella “PIP”, ed inviarlo all’Agenzia seguendo le modalità indicate in
Banca Dati;
– candidarsi alle aziende e/o alle Associazioni di Categoria personalmente o rispondendo agli
annunci pubblicati dalle stesse nel sito dell’Agenzia Regionale del Lavoro nella Vetrina
Domanda/Offerta presente nella Banca Dati, secondo le modalità previste al paragrafo 6;
– compilare e firmare il modulo di “Domanda di ammissione ai Piani di Inserimento Professionale –
Giovani Beneficiari” appositamente predisposto dall’Agenzia Regionale del Lavoro;
– partecipare alla stesura del progetto di PIP e firmarlo.
Il giovane beneficiario inserito in PIP è tenuto a:
– rispettare le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida;
– seguire le indicazioni impartite dal Tutor Aziendale durante lo svolgimento del PIP nel rispetto
dell’obiettivo e delle modalità concordate nel progetto ed interpellare il Tutor dell’Associazione ogni
qual volta si verifichino problemi non risolvibili con il Tutor Aziendale;
– firmare giornalmente le presenze, indicando il numero di ore svolte nel “Libretto Presenze PIP 2005” fornito dall’Agenzia Regionale del Lavoro;
– fornire al Soggetto Utilizzatore in caso di assenza per malattia la certificazione attestante l’assenza
giustificata;
– rispettare gli obblighi di riservatezza, riguardo ai processi produttivi, prodotti o altre notizie relative
al Soggetto Utilizzatore di cui venga a conoscenza;
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rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene e sicurezza e l’ambiente di lavoro;
svolgere il PIP rispettando l’orario di svolgimento previsto dal progetto;
assicurare la propria collaborazione all’Agenzia Regionale del Lavoro, anche una volta terminato il
PIP, per le attività di monitoraggio.
2.1. DISABILI
Sono considerati disabili, ai fini dell’attivazione di un PIP tutti i giovani che siano iscritti negli elenchi
previsti all’art. 8 della L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Ai giovani disabili impegnati nei PIP si estendono i benefici della L.R. 20/02 (Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili) fino ad esaurimento dei fondi.
La L.R. 20/02 riconosce ai disabili che svolgono un PIP le indennità previste dalle norme sulla
formazione professionale e il rimborso delle spese di trasporto. L’entità del beneficio è legata al
numero delle ore di PIP effettivamente svolte e certificate nel Libretto Presenze PIP – 2005 che
l’Agenzia Regionale del Lavoro fornisce all’avvio del PIP. Il giovane riceverà dall’Agenzia Regionale
del Lavoro, una volta iniziato il PIP, i moduli di richiesta di ammissione ai benefici che devono essere
firmati e compilati dal giovane e restituiti alla stessa Agenzia. È prevista un’apposita procedura per la
richiesta dei benefici, sarà cura dell’Agenzia informare su dette procedure i soggetti interessati.
3. SOGGETTI UTILIZZATORI
Possono essere Soggetti Utilizzatori le aziende iscritte alle Associazioni di Categoria appartenenti ai
settori dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio, dell’Agricoltura e della Cooperazione, nonché le
stesse Associazioni.
I Soggetti Utilizzatori nella sede di svolgimento del PIP devono avere in organico almeno un
dipendente assunto a tempo indeterminato full time, uno per ogni giovane inserito. Inoltre, devono
versare per i propri dipendenti contributi previdenziali e assistenziali all’INPS tali da permettere il
conguaglio della quota di indennità anticipata al giovane inserito nel PIP. Per poter procedere al
conguaglio INPS dell’indennità mensile, i Soggetti Utilizzatori devono avere ogni mese una
dichiarazione attiva nei confronti dell’Istituto Previdenziale.
Ogni Soggetto Utilizzatore può attivare massimo tre PIP e deve avere la sede di svolgimento del PIP
attiva alla data di avvio del progetto. A tal proposito il Soggetto Utilizzatore interessato ad attivare un
PIP deve rivolgersi all’Associazione di Categoria operante nella provincia in cui intende inserire il
giovane. In questo modo il PIP attivato verrà computato nella quota ripartita su base provinciale in
capo a ciascuna Associazione.
Il Soggetto Utilizzatore non deve aver licenziato personale in possesso della stessa qualifica o profilo
professionale oggetto dei PIP, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di
ammissione ai PIP.
Il Soggetto Utilizzatore non può inserire in PIP giovani che abbiano già svolto attività lavorativa nella
stessa azienda, tramite contratto di lavoro o altro strumento di inserimento lavorativo tra cui il Tirocinio
Formativo e di Orientamento.
I piani non possono essere attivati nei confronti del coniuge e dei figli del titolare del Soggetto
Utilizzatore e non si può inserire in PIP più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare stesso.
Per l’accertamento del grado di parentela e/o affinità si rimanda a quanto stabilito dal codice civile.
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Pena l’esclusione o la revoca, tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda di ammissione ai PIP e dovranno permanere per tutta la durata del progetto.
I Soggetti Utilizzatori interessati ad ospitare un giovane in PIP devono:
– compilare nella Banca Dati Aziende dell’Agenzia Regionale del Lavoro la “Scheda di Rilevazione”,
stamparla ed inviarla all’Agenzia seguendo le modalità indicate in Banca Dati;
– selezionare il giovane da inserire verificando che possegga tutti i requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico e dalle presenti Linee Guida. A tal fine possono avvalersi anche della Vetrina
Domanda/Offerta presente nella Banca Dati dell’Agenzia, secondo le modalità previste al
paragrafo 6;
– collaborare con l’Associazione di Categoria alla predisposizione del progetto di PIP;
– compilare e firmare il modulo di “Domanda di ammissione ai Piani di Inserimento Professionale –
Aziende” appositamente predisposto dall’Agenzia Regionale del Lavoro.
I Soggetti Utilizzatori che inseriscono giovani in PIP sono tenuti a:
– eleggere il proprio domicilio, riguardo alle comunicazioni inerenti i PIP, presso la propria
Associazione di Categoria;
– garantire al giovane inserito in PIP, in relazione alla realizzazione delle attività previste nel
progetto (con particolare riferimento ai rischi connessi all’impiego delle macchine, attrezzature e
materiali), una copertura assicurativa presso l’INAIL. A tal proposito il Soggetto Utilizzatore dovrà
richiedere all’INAIL l’emissione di una nuova PAT. Pertanto il giovane inserito in PIP non potrà
essere coperto da PAT emesse in occasione di precedenti iniziative di PIP o da PAT già in essere
per i dipendenti dell’azienda;
– comunicare immediatamente all’Associazione di Categoria e all’Agenzia Regionale del Lavoro,
nonché all’istituto assicurativo competente ovvero se dovuto agli Uffici di Pubblica Sicurezza entro
i termini e nelle modalità previste dalla Legge, gli eventi che comportino l’utilizzo delle coperture
assicurative;
– comunicare in caso di infortunio durante il PIP, alla propria Associazione di Categoria entro il 1°
giorno del mese successivo, la riduzione dell’indennità dovuta al giovane;
– comunicare alla propria Associazione di Categoria entro il 1° giorno del mese successivo, la
perdita dell’indennità mensile del giovane, per assenze che non rientrano tra quelle giustificate ai
sensi delle presenti Linee Guida, superiori alle 16 ore delle presenze teoriche complessive ovvero
la riduzione dell’indennità;
– comunicare l’interruzione o la rinuncia al PIP da parte del giovane o del Soggetto Utilizzatore
stesso, all’Associazione di Categoria;
– designare un Tutor Aziendale, responsabile per il giovane delle attività lavorative e formative
previste dal progetto;
– informare il giovane e far rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sui posti di lavoro;
– consentire l’accesso ad atti e documenti utili all’accrescimento delle competenze e alla buona
riuscita del progetto;
– garantire al giovane l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito del progetto;
– rispettare le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida;
– permettere al giovane di partecipare alla formazione trasversale presso le Associazioni di
Categoria e vigilare sulla loro effettiva partecipazione;
– inviare all’Associazione di Categoria entro 15 giorni dal termine del PIP il Libretto Presenze PIP –
2005 debitamente firmato e completato;
– assicurare la propria collaborazione per le attività di monitoraggio all’Agenzia Regionale del
Lavoro e per le attività di tutoraggio alle Associazioni di Categoria.
4. SOGGETTI PROPONENTI
Possono essere Soggetti Proponenti e presentare i progetti per la realizzazione dei PIP
esclusivamente le Associazioni di Categoria, secondo la seguente ripartizione: Industria 25%,
Cooperazione 12,5%, Artigianato 25%, Commercio 25% e Agricoltura 12,5%.
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Ogni Associazione di Categoria è tenuta a:
– stipulare e rispettare la convenzione con l’Agenzia Regionale del Lavoro;
– sensibilizzare ed informare le proprie associate per garantire la massima partecipazione e la
corretta applicazione dello strumento, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti Linee
Guida;
– fornire alle proprie associate e ai giovani interessati tutto il sostegno necessario per la corretta
predisposizione dei progetti;
– presentare un numero di progetti non superiore a quello finanziabile dalla quota inserita in
convenzione;
– inviare tutta la modulistica necessaria all’attivazione dei PIP nei tempi e secondo le modalità
previste dalle presenti Linee Guida e dall’Avviso Pubblico;
– designare un Referente dell’Associazione di Categoria, responsabile del coordinamento delle
attività di tutti i progetti PIP;
– prendere visione e far rispettare le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida;
– svolgere le funzioni di raccordo tra i Soggetti Utilizzatori che ospitano il giovane e l’Agenzia
Regionale del Lavoro, attraverso la trasmissione della modulistica necessaria all’attivazione del
PIP e di ogni comunicazione necessaria per la regolare realizzazione dei piani;
– effettuare l’attività di tutoraggio, anche con la nomina di un Tutor dell’Associazione;
– informare le proprie associate sulle modalità di erogazione delle indennità previste per il giovane e
sul meccanismo di conguaglio delle somme erogate;
– realizzare, anche in accordo con le altre Associazioni, le ore di formazione trasversale esterna
prevista per i giovani e assicurarsi della loro partecipazione;
– accertare che siano garantite al giovane idonee coperture assicurative INAIL;
– comunicare tempestivamente all’Agenzia Regionale del Lavoro gli eventi che comportino l’utilizzo
delle coperture assicurative;
– trasmettere all’Agenzia Regionale del Lavoro, entro il 5° giorno di ogni mese e su apposita
modulistica, gli elenchi dei giovani che non maturano il diritto all’indennità mensile ovvero di coloro
che maturano un’indennità ridotta, con l’indicazione dell’ammontare della riduzione e la
denominazione dei relativi Soggetti Utilizzatori dei PIP;
– inviare all’Agenzia Regionale del Lavoro entro 20 giorni dal termine del PIP il Libretto Presenze
PIP – 2005 accertando che sia debitamente firmato e compilato;
– comunicare l’interruzione o la rinuncia al PIP da parte del giovane o del Soggetto Utilizzatore,
all’Agenzia Regionale del Lavoro;
– esperire tentativi di composizione amichevole in caso di controversia tra giovane e il Soggetto
Utilizzatore, nel caso in cui dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano il regolare
svolgimento o la prosecuzione del PIP;
– collaborare e consentire all’Agenzia Regionale del Lavoro il pieno esercizio delle funzioni di
controllo e monitoraggio;
– indirizzare tutte le comunicazioni accompagnate da apposita lettera di trasmissione al seguente
indirizzo:
–
Agenzia Regionale del Lavoro
Orientamento – PIP 2005
Via Is Mirrionis, 195
09122 CAGLIARI
5. SOGGETTO PREPOSTO ALL’ATTUAZIONE
L’Agenzia Regionale del Lavoro è il Soggetto Preposto all’organizzazione e alla realizzazione delle
attività necessarie per l’attuazione dei PIP nelle otto province sarde.
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A tal fine l’Agenzia Regionale del lavoro si occupa di:
– definire la procedura per l’attuazione dei PIP;
– predisporre le presenti Linee Guida, l’Avviso Pubblico e la modulistica occorrente per l’attuazione
dei PIP;
– sensibilizzare e informare le Associazioni di Categoria per garantire la loro partecipazione;
– predisporre e stipulare con le Associazioni di Categoria apposite convenzioni che disciplinano gli
obblighi assunti dalle parti e definiscono la quota di finanziamento che ogni Associazione può
utilizzare per l’attivazione dei PIP;
– garantire alle Associazioni il sostegno necessario per la migliore realizzazione dei PIP;
– verificare il possesso dei requisiti previsti per i giovani beneficiari e per i Soggetti Utilizzatori
dall’Avviso Pubblico e dalle presenti Linee Guida;
– valutare e approvare i progetti di PIP e autorizzare l’inserimento del giovane nel contesto
organizzativo del Soggetto Utilizzatore, determinando la data di partenza e di fine del PIP;
– garantire ad ogni giovane inserito in PIP la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso
terzi;
– fornire ogni comunicazione utile per lo svolgimento del PIP ai Soggetti Utilizzatori per il tramite
dell’Associazione;
– effettuare gli idonei controlli per assicurarsi che lo svolgimento del PIP avvenga nel rispetto di
quanto stabilito nel progetto di PIP e nelle presenti Linee Guida;
– assicurare il necessario monitoraggio per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti nei progetti di PIP;
– gestire la Banca Dati Curriculum, la Banca Dati Aziende e la Vetrina Domanda/Offerta nel sito
internet dell’Agenzia stessa.
6. INCONTRO DOMANDA/ OFFERTA
I giovani interessati dovranno candidarsi presentandosi personalmente presso le aziende o le
Associazioni di Categoria o rispondendo agli annunci pubblicati dalle aziende nella Vetrina
Domanda/Offerta della Banca Dati dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
La Vetrina on-line di incontro Domanda/Offerta è uno strumento creato dall’Agenzia Regionale del
Lavoro, e messo a disposizione di tutti coloro che cercano un lavoro o intendono fare un’esperienza in
tirocinio o in PIP, e di tutte le aziende che necessitano di assistenza nel reperimento e selezione di
soggetti da inserire.
L’azienda o l’Associazione di Categoria, inserendo il Codice e la Password che hanno ricevuto dopo il
caricamento della Scheda di Rilevazione, potranno accedere alla Vetrina Domanda/Offerta e,
cliccando sul pulsante “Nuova Inserzione”, potranno inserire un annuncio con il profilo professionale di
riferimento per il quale ricercano giovani per lo svolgimento del PIP, restando nel contempo anonime.
L’annuncio rimarrà attivo per 15 giorni ma potrà essere riconfermato con il pulsante “Conferma”,
ritirato con il pulsante “Ritira” o eventualmente si può segnalare che il giovane è stato selezionato con
il pulsante “Selezionato”. L’azienda inserzionista potrà vedere inoltre, quanti giovani hanno risposto
all’annuncio, visionare il curriculum di ognuno di essi e contattarli direttamente per un colloquio.
Il giovane potrà invece accedere alla Vetrina Domanda/Offerta per consultarla e, inserendo il proprio
Codice Curriculum e la propria Password rilasciati dalla Banca Dati dopo il caricamento del
curriculum, rispondere agli annunci delle aziende cliccando sul pulsante “Rispondi”. Per ogni risposta
gli verranno sempre richiesti il Codice e la Password. In questo modo il giovane si dichiara disponibile
e autorizza le aziende a visionare il proprio curriculum ed utilizzare i propri dati personali in esso
contenuti per contattarlo.
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A tal proposito l’Agenzia non può controllare ed accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute
negli annunci delle aziende, né quelle dei dati caricati nei curriculum dai giovani candidati; l’Agenzia
Regionale del Lavoro declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato negli annunci e nei
curriculum on-line.
Il metodo di verifica consigliato è quello del colloquio che dovrebbe sempre avvenire dopo la selezione
dei curriculum dei candidati da parte dell’azienda, nel corso del quale entrambe le parti avranno così
l’opportunità di conoscersi e di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni contenute negli annunci e nei
curriculum. Un approfondito colloquio conoscitivo riduce notevolmente i rischi di una eventuale
interruzione del PIP dovuta ad una incompatibilità caratteriale ed inoltre è sicuramente il metodo
migliore per costruire un buon progetto di PIP, definendo assieme gli obiettivi da raggiungere e le
modalità di svolgimento dello stesso PIP.
7. LE CONVENZIONI
Per l’attivazione dei PIP è necessaria la stipula di apposite convenzioni a livello provinciale tra le
Associazioni di Categoria appartenenti ai settori dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio,
dell’Agricoltura e della Cooperazione e l’Agenzia Regionale del Lavoro.
Possono, pertanto, presentare Progetti di PIP solo le aziende appartenenti ad Associazioni di
Categoria firmatarie delle Convenzioni.
Nelle convenzioni vengono disciplinati i rapporti, gli impegni e gli obblighi in capo all’Agenzia e
all’Associazione di Categoria per la realizzazione delle attività necessarie all’attivazione dei PIP. Le
Convenzioni prevedono inoltre l’indicazione delle risorse finanziarie attribuite ad ogni singola
Associazione su base provinciale.
Le Associazioni di abilitate alla stipula delle convenzioni sono le seguenti:
CNA
CONFARTIGIANATO CLAAI
CASARTIGIANI
CONFINDUSTRIA
APISARDA
CONFAGRICOLTURA
CIA
COLDIRETTI
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
LEGACOOP
CONFCOOPERATIVE
AGCI
8. IL PROGETTO DI PIP
I Piani di Inserimento Professionale sono attuati attraverso progetti predisposti dalle Associazioni in
collaborazione con le aziende ed il giovane, devono prevedere una attività formativa non inferiore al
20% delle ore di attività complessive e non superiore al 40%, nonché un’ attività lavorativa valutata in
un minimo del 60% e un massimo del 80% della durata complessiva del progetto. Attraverso i PIP i
giovani beneficiari hanno la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro,
accrescere la propria professionalità e costruire un percorso di inserimento che sia rispondente al
proprio progetto professionale. Il coinvolgimento del giovane nella stesura del Progetto è
fondamentale per la definizione di obiettivi condivisi e per la buona riuscita del piano.
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All’interno del progetto di PIP infatti, oltre agli aspetti relativi all’anagrafica del giovane beneficiario, del
Soggetto Utilizzatore e all’indicazione del Tutor Aziendale e del Tutor dell’Associazione, alla
ripartizione delle ore tra attività formativa e attività lavorativa, all’erogazione dell’indennità, vengono
definiti gli aspetti fondamentali del progetto, cioè quelli relativi agli obiettivi che si intendono
raggiungere con l’inserimento e alla professionalità che si intende formare.
L’azienda dovrà ricondurre il PIP ad uno specifico profilo professionale secondo la classificazione
ISTAT 1991, fornire una descrizione generale della professione individuata, indicare le eventuali
possibilità di inserimento all’interno della stessa azienda, per esempio se il profilo è relativo ad una
figura professionale di cui l’azienda ha intenzione di dotarsi in futuro, ed indicare anche le prospettive
in termini di occupabilità, cioè fornire una valutazione della spendibilità di quel determinato profilo
professionale nel mercato del lavoro, a prescindere dall’azienda dove viene svolto il PIP. In altri
termini se il profilo professionale oggetto del PIP è relativo ad una professionalità richiesta sul
mercato, e se esistono delle prospettive occupazionali in relazione al contesto locale, regionale, del
comparto produttivo di riferimento.
All’azienda viene chiesto inoltre di fare un’analisi dell’attività oggetto del PIP individuando e
descrivendo quattro mansioni principali cui verrà adibito il giovane, le competenze in entrata e in
uscita del giovane stesso rispetto alla mansione e la relativa formazione necessaria. L’analisi delle
mansioni e degli aspetti ad esse collegate consente di porre degli obiettivi concreti durante lo
svolgimento del piano, costruire un percorso di inserimento compatibile con le potenzialità del giovane
inserito, monitorare l’andamento del PIP e poter intervenire tempestivamente per correggere le
eventuali distorsioni tra quanto stabilito nel progetto e quanto il giovane concretamente metterà in
pratica, ma è anche una possibilità per l’azienda di programmare l’attività del PIP sulla base della
propria realtà produttiva e formare profili professionali rispondenti alle proprie esigenze specifiche. La
segmentazione dell’attività viene poi ricondotta ad unità nella parte relativa alla visione d’insieme dove
si dovrà dare una descrizione generale degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Pur non costituendo un rapporto di lavoro, il progetto di PIP è un vero e proprio contratto, firmato dal
giovane beneficiario, dall’azienda, dall’Associazione di Categoria e dall’Agenzia Regionale del Lavoro.
L’Agenzia ha elaborato un apposito modulo per la predisposizione e presentazione del progetto di PIP
in file formato excell. Il modulo è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia Regionale del Lavoro o
disponibile presso le Associazioni di Categoria.
Il progetto è composto da cinque sezioni, suddivise nel seguente modo:
–
–
–
–
nella sezione n. 1 e n. 2 dovranno essere riportati i dati anagrafici del giovane beneficiario e del
Soggetto Utilizzatore;
nella sezione n. 3 dovranno essere indicati il profilo professionale oggetto del PIP, classificato
secondo le tabelle ISTAT 1991, la descrizione della professione, la spendibilità del profilo
all’interno dell’azienda e l’occupabilità con riferimento al mercato del lavoro regionale, locale e del
comparto produttivo;
nella sezione n. 4 dovranno essere descritte quattro mansioni, indicando l’obiettivo che si intende
raggiungere, le competenze in entrata e in uscita del giovane e le ore previste per l’attività
formativa e lavorativa;
nella sezione n. 5 si dovrà fornire una visione di insieme di tutto il progetto indicando le
competenze in entrata del giovane in relazione al profilo professionale, le competenze acquisibili,
la formazione trasversale, l’orario di svolgimento, la ripartizione delle ore in attività lavorativa e
formativa e le indennità previste.
Il Comitato del Lavoro dell’Agenzia Regionale del Lavoro è il soggetto che approva i progetti di PIP,
secondo criteri di validità formale e sostanziale coerenti con le previsioni di legge e le Direttive
Regionali di attuazione dei PIP.
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Il progetto deve essere inviato dalle Associazioni di Categoria tramite raccomandata con avviso di
ricevimento all’Agenzia Regionale del Lavoro all’indirizzo:
Agenzia Regionale del Lavoro
Orientamento - PIP 2005
Via Is Mirrionis, 195
09122 CAGLIARI.
Inoltre deve essere inviato, sempre dalle Associazioni, obbligatoriamente e contestualmente anche in
via informatica all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’oggetto del messaggio di posta
elettronica e la denominazione del file devono riportare la dicitura: pip2005.[cod.az.].[cod.cv].
Esempio, se il progetto viene presentato dall’Associazione di Categoria XY per l’azienda AB che ha il
codice azienda rilasciato dalla Banca Dati dell’Agenzia Regionale del Lavoro n. 5866 in favore del
giovane WZ che ha codice curriculum n. 26000 rilasciato dalla Banca Dati, l’oggetto del messaggio e
la denominazione del file, saranno: pip2005.5866.26000, la non corrispondenza tra la copia stampata
ed inviata tramite raccomandata e la copia inviata tramite posta elettronica è causa di esclusione.
9. ATTIVITA’ LAVORATIVA
Il PIP prevede lo svolgimento di attività lavorativa vera e propria a completamento dell’attività
formativa per un monte ore minimo di 576 ore e massimo di 768.
Le ore a disposizione devono essere ripartite nel progetto fra le quattro mansioni previste e l’attività
lavorativa deve essere attinente al profilo professionale per il quale si presenta il PIP. Per il
raggiungimento degli obbiettivi indicati nel progetto di PIP, infatti, è necessario lo svolgimento di una
specifica attività formativa, ma è altrettanto necessario che il giovane venga impegnato nello
svolgimento dell’attività lavorativa propria di ciascuna mansione. Mentre l’attività formativa, anche in
affiancamento, richiede la presenza del Tutor aziendale, la parte di attività lavorativa può essere
svolta in autonomia.
L’attività lavorativa che verrà svolta dal giovane durante il PIP è descritta all’interno di ciascuna
mansione e deve essere effettuata all’interno degli orari indicati nel Progetto.
Nel caso in cui, durante il PIP, si dovessero verificare delle difformità tra quanto definito nel Progetto e
le mansioni alle quali il giovane verrà effettivamente adibito, quest’ultimo si può rivolgere al Tutor
aziendale e al Tutor dell’Associazione per segnalare l’anomalia. Sarà compito del Tutor
dell’Associazione informare l’Agenzia che provvederà a verificare l’accaduto e vigilare sulla corretta
prosecuzione dell’esperienza.
Il finanziamento delle ore di attività lavorativa è ripartito per il 50% a carico dell’azienda, mentre il
restante 50% è a carico dell’Agenzia.
10. ATTIVITA’ FORMATIVA
Il PIP prevede lo svolgimento di attività formativa per un monte ore minimo di 192 ore e massimo di
384 ore.
Le ore a disposizione della formazione vanno ripartite fra le quattro mansioni previste nel progetto e la
formazione trasversale. Le attività formative previste sono:
Formazione Tecnica, Formazione in Affiancamento, Formazione Trasversale.
L’attività formativa Tecnica ed in Affiancamento sono descritte all’interno delle singole mansioni,
mentre quella Trasversale fa capo alla visione d’insieme del progetto.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
La Formazione Tecnica è diretta all’acquisizione delle conoscenze specifiche relative alle mansioni e
all’utilizzo degli strumenti necessari per lo svolgimento delle stesse. La Formazione Tecnica può
essere interna o esterna all’azienda e deve essere organizzata dall’azienda utilizzatrice.
La Formazione in Affiancamento è finalizzata a insegnare al giovane, in modo pratico, le modalità di
svolgimento delle mansioni e i compiti da eseguire. Il giovane viene affiancato dal Tutor Aziendale, o
dai dipendenti dell'azienda, che possiedano esperienze, conoscenze e capacità che ne giustifichino il
ruolo didattico e di assistenza.
La Formazione Trasversale è organizzata ed erogata a cura delle Associazioni di Categoria. Si
riportano, solamente a titolo esemplificativo, i contenuti e le tematiche più comuni della Formazione
Trasversale: Competenze relazionali; Sicurezza e igiene sul posto di lavoro; Diritto del lavoro e
sindacale; Orientamento; Organizzazione aziendale.
Le ore dedicate all’attività formativa sono interamente finanziate dall’Agenzia Regionale del Lavoro.
11. DURATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
Il PIP ha una durata sei mesi e 960 ore. Le 960 ore si articolano in ore di attività lavorativa e formativa.
Le ore di attività lavorativa non dovranno essere inferiori al 60% (576 ore) e superiori all’80% (768
ore), mentre le ore di attività formativa non dovranno essere inferiori al 20% (192 ore) e non superiori
al 40% (384 ore).
L’orario è di 40 ore settimanali. Nel caso in cui il CCNL di riferimento preveda un orario inferiore alle
40 ore settimanali, il giovane beneficiario del PIP può essere ugualmente impegnato nell’orario
stabilito dal progetto e le ore eccedenti quelle previste dal contratto collettivo saranno imputate
all’attività formativa.
L’orario di svolgimento può prevedere al massimo due articolazioni (A e B indicate nel progetto). Nel
caso in cui si preveda l’utilizzo delle due articolazioni, occorrerà indicare con quale articolazione
partirà il PIP e come si alterneranno durante i sei mesi. Nel caso invece si preveda un’articolazione
dell’orario uguale per tutta la durata del PIP, utilizzare solamente la “A”. Non è possibile modificare
l’orario durante il PIP.
Non è consentito lo svolgimento del PIP durante le ore notturne, a meno che l’attività oggetto del PIP
non sia un’attività lavorativa che si svolge esclusivamente la notte.
La data di inizio e fine del progetto verrà stabilita dall’Agenzia Regionale del Lavoro. Non sono
previste sospensioni temporanee o proroghe del progetto.
I PIP dovranno partire obbligatoriamente il primo giorno del mese successivo all’approvazione del
progetto da parte del Comitato del Lavoro dell’Agenzia.
12. LIBRETTO PRESENZE PIP - 2005
L’Agenzia Regionale del Lavoro, una volta approvato il progetto di PIP, invierà all’Associazione di
Categoria il Libretto Presenze PIP – 2005 che dovrà essere recapitato al Soggetto Utilizzatore e
custodito dal Tutor Aziendale.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
Il Libretto Presenze PIP – 2005 deve essere compilato e firmato quotidianamente dal giovane,
controfirmato mensilmente dal Tutor Aziendale e rispedito entro 15 giorni dalla fine del PIP
all’Associazione di Categoria, che si occuperà di rinviarlo all’Agenzia.
Il giovane dovrà firmare il Libretto Presenze PIP – 2005 giornalmente nel rispetto dell’orario indicato
nel progetto, riportando le ore di attività svolta. In un’apposita sezione del mese dovranno essere
indicate le ore di assenza mensili.
Il Libretto Presenze PIP – 2005 prevede delle pagine destinate alla formazione esterna all’azienda
utilizzatrice nella quale dovranno essere indicate le ore, l’oggetto della formazione e il soggetto che
eroga la formazione.
13. CAUSE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PIP
Il PIP deve essere svolto in maniera continuativa nell’arco dei sei mesi e le cause di sospensione di
seguito indicate non potranno in ogni caso posticipare la data di fine del PIP.
L’azienda è tenuta al pagamento della quota di indennità di propria competenza nel caso di
sospensione temporanea del PIP che non comporti la perdita o la riduzione dell’indennità mensile.
13.1 ASSENZE CONSENTITE
Il giovane ha la possibilità di assentarsi per un massimo di 16 ore mensili, pari al 10% del relativo
monte ore. Tali ore di assenza dovranno comunque essere comunicate e possibilmente concordate
con il Tutor aziendale.
Il ricorso a queste ore di assenze non comporta alcuna riduzione dell’indennità mensile.
Tuttavia, qualora il giovane superi il limite consentito delle 16 ore per cause non comprese tra quelle
di seguito indicate, perderà l’intera indennità mensile, sia per quanto riguarda la quota azienda che la
quota regionale.
L’azienda è tenuta a comunicare entro il primo giorno del mese successivo, alla propria Associazione
di Categoria, eventuali casi di superamento del monte ore sopra riportato.
L’Associazione è tenuta ad inviare entro il 5° giorno di ogni mese un prospetto riepilogativo contente i
nomi dei giovani che hanno perso temporaneamente l’indennità ovvero di coloro che maturano
un’indennità ridotta, con l’indicazione dell’ammontare della riduzione e la denominazione dei relativi
Soggetti Utilizzatori dei PIP
Tali comunicazioni sono finalizzate ad informare l’INPS delle eventuali interruzioni della possibilità di
effettuare lo sgravio.
13.2 MALATTIA ED INFORTUNI
Le assenze per malattia, debitamente giustificate e documentate, non devono essere computate
all’interno delle 16 ore di assenze consentite e non comportano una riduzione dell’indennità mensile.
Il giovane che si assenta per malattia dovrà consegnare un certificato medico che il Tutor aziendale
conserverà all’interno del “Libretto Presenze PIP – 2005”.
Le ore di assenza per infortunio, analogamente a quanto previsto per la malattia, non vengono
computate all’interno delle 16 ore di assenze consentite se debitamente documentate.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
13.3 RIPOSI
Il giovane inserito nel PIP ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale, secondo l’articolazione
dell’orario indicata nel Progetto. La giornata di riposo settimanale dovrà coincidere, preferibilmente,
con il sabato o la domenica. Inoltre il giovane ha diritto alle stesse pause previste per gli altri lavoratori
durante la giornata lavorativa.
13.4 FERIE
È previsto un periodo di interruzione del PIP per il recupero psico – fisico del giovane. Tale periodo,
assimilabile alle ferie, è fissato in dieci giorni lavorativi durante i quali il giovane conserva il diritto
all’indennità e deve essere concordato con il tutor aziendale.
13.5 MATERNITA’
Alla giovane già inserita in PIP è riconosciuta la possibilità di fruire del congedo di maternità e
dell’astensione obbligatoria per maternità come previsto per le lavoratrici dipendenti.
La giovane all’avvio del PIP non deve trovarsi nel periodo di astensione obbligatoria.
La sospensione temporanea per maternità comporta, per il periodo di astensione obbligatoria
coincidente con il PIP, una riduzione dell’indennità mensile pari alla quota di indennità a carico
dell’azienda. La giovane pertanto percepirà esclusivamente la parte di indennità a carico dell’Agenzia.
L’azienda è tenuta a comunicare alla propria Associazione di Categoria entro il 1° giorno del mese
successivo, l’ entità della riduzione dell’indennità collegata alla maternità.
La giovane, terminato il periodo di astensione, potrà riprendere il PIP per il periodo di tempo rimanente
fino al termine del Progetto.
In ogni caso la durata complessiva del PIP non potrà superare il limite dei sei mesi previsto nel
progetto.
14. RINUNCIA E INTERRUZIONE ANTICIPATA
Il Soggetto Utilizzatore e/o il giovane hanno la facoltà di rinunciare all’attivazione del PIP prima
dell’effettiva partenza del Piano. Se la rinuncia avviene da parte del giovane, il Soggetto Utilizzatore
potrà sostituire il giovane da inserire nell’ambito del Progetto precedentemente approvato, devono
tuttavia essere rispettati gli stessi requisiti oggettivi e soggettivi del giovane che hanno portato
all’approvazione del Progetto. Al contrario, se a rinunciare è il Soggetto Utilizzatore, il Progetto non
potrà essere avviato.
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto all’Associazione e all’Agenzia Regionale del Lavoro.
Il Soggetto Utilizzatore e/o il giovane possono chiedere l’interruzione del PIP. La richiesta di
interruzione deve essere motivata ed inviata per iscritto all’Agenzia e all’Associazione. Quest’ultima ha
l’obbligo di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia presso la propria sede
in modo da dirimere ogni eventuale causa che abbia portato alla decisione di interrompere il PIP.
Qualora non esistano le condizioni per la prosecuzione del Piano, l’Associazione comunicherà
l’interruzione all’Agenzia che provvederà ad informare gli Istituti Assicurativi.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
In caso di interruzione del PIP da parte del giovane, entro i primi due mesi di attività, il Soggetto
Utilizzatore ha la facoltà di richiedere la sostituzione nell’ambito del medesimo progetto
precedentemente approvato, fatti salvi i requisiti soggettivi ed oggettivi. In tal caso la durata del PIP
sarà limitata al periodo residuo.
Se invece l’interruzione del PIP avviene per volontà del Soggetto Utilizzatore non è ammessa la
sostituzione del giovane.
Il Soggetto Utilizzatore che intende sostituire il giovane che abbia rinunciato o interrotto entro i due
mesi dall’avvio del Piano, ha un mese di tempo, a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta
rinuncia da parte del giovane, per poter comunicare il nuovo nominativo sia all’Associazione di
Categoria che all’Agenzia. In questo caso sarà necessario presentare una rettifica al progetto, su
apposita modulistica fornita dall’Agenzia, tenendo conto della ridotta durata del PIP.
15. INDENNITA’
È stabilita a favore del giovane un’indennità mensile pari a € 619,20 calcolata convenzionalmente
considerando 160 ore per un’indennità oraria di € 3,87.
Il 100% dell'indennità relativa alle ore di attività formativa viene finanziato dall’Agenzia Regionale del
Lavoro. L'indennità relativa alle ore di attività lavorativa invece grava sulle predette disponibilità
finanziarie per il 50%, mentre per il restante 50% è a carico dei Soggetti Utilizzatori.
L’erogazione dell’indennità deve essere effettuata in via diretta dal Soggetto Utilizzatore e
successivamente conguagliata per il tramite dell’INPS allo scopo convenzionato. Indebiti conguagli
porteranno alla revoca immediata del PIP e al risarcimento da parte dell’azienda utilizzatrice.
Per beneficiare dell’indennità il giovane ogni mese non deve effettuare assenze, che non rientrano tra
quelle giustificate ai sensi delle presenti Linee Guida, superiori a 16 ore. In tal caso si avrà la perdita
totale dell’indennità mensile.
Nel caso di variazioni relative all’indennità l’azienda utilizzatrice è tenuta a comunicare le stesse alla
propria Associazione di Categoria entro il 1° giorno del mese successivo. L’Associazione comunicherà
tali variazioni all’Agenzia entro il 5° giorno dello stesso mese successivo.
Il Soggetto Utilizzatore ha la facoltà di riconoscere al giovane impegnato in PIP, oltre all’indennità
convenzionale, un’indennità aggiuntiva a totale carico dell’azienda stessa. Tale indennità deve essere
obbligatoriamente indicata nel progetto e segue le stesse regole previste per l’indennità convenzionale
stabilita per i PIP.
La perdita del diritto all’indennità convenzionale mensile comporta la perdita anche dell’indennità
aggiuntiva.
15.1. CONGUAGLIO INPS
Le quote di indennità a carico delle risorse finanziarie dell’Agenzia Regionale del Lavoro e anticipate
dai Soggetti Utilizzatori con l’erogazione mensile dell’intera indennità spettante al giovane, devono
essere recuperate mensilmente dal Soggetto Utilizzatore tramite conguaglio in sede di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali INPS nella misura massima prevista dal progetto.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
Per poter procedere al conguaglio i Soggetti Utilizzatori devono avere mensilmente, e per tutta la
durata del PIP, una dichiarazione attiva nei confronti dell’INPS, devono quindi versare ogni mese per i
propri dipendenti contributi all’INPS per un importo tale da permettere il conguaglio della quota di
indennità anticipata al giovane.
L’entità della somma da conguagliare è indicata nel progetto di PIP.
Al fine di permettere l’applicazione del conguaglio, l’INPS assegnerà un apposito codice.
16. ASSICURAZIONI
Il giovane inserito nel PIP è coperto da una assicurazione INAIL a carico dell’azienda o Associazione
di Categoria Utilizzatrice e da una assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi a carico
dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Riguardo all’assicurazione INAIL è onere dell’azienda informarsi presso l’istituto assicurativo in merito
ai relativi adempimenti, al costo della copertura assicurativa e alle connesse prestazioni erogate. Si
precisa a tal proposito che il Soggetto Utilizzatore dovrà richiedere all’INAIL l’emissione di una nuova
PAT. Pertanto il giovane inserito in PIP non potrà essere coperto da PAT emesse in occasione di
precedenti iniziative di PIP o da PAT già in essere per i dipendenti dell’azienda. Nel caso di
inserimenti di più giovani da parte di uno stesso Soggetto Utilizzatore, anche con tempi differenti, si
potrà utilizzare la stessa PAT attivata per i PIP 2005, ma lo stesso Soggetto Utilizzatore dovrà
comunque comunicare all’INAIL il nuovo inserimento.
In riferimento all’assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi l’Agenzia garantisce la copertura
assicurativa per una durata pari a sei mesi calendariali a partire dalla data di inizio del PIP indicata
dalla stessa Agenzia nel progetto. Le condizioni assicurative sono consultabili nel sito internet
dell’Agenzia.
Nel caso di eventi che comportino l’utilizzo delle coperture assicurative l’azienda utilizzatrice del PIP è
tenuta a dare comunicazione immediata all’Agenzia e alla propria Associazione di Categoria, nonché
all’istituto competente ovvero se dovuto agli Uffici di Pubblica Sicurezza entro i termini e nelle modalità
previste.
Nel caso in cui le modalità di svolgimento del PIP prevedano l’utilizzo da parte del giovane di veicoli
stradali di proprietà del Soggetto Utilizzatore, gli eventuali danni agli stessi veicoli causati dal giovane
beneficiario durante lo svolgimento del PIP non sono coperti da assicurazione di Responsabilità civile
verso terzi. In questo caso la responsabilità del danno non è imputabile al giovane che non è pertanto
tenuto al risarcimento, ma allo stesso Soggetto Utilizzatore che ha autorizzato l’utilizzo del veicolo. Gli
eventuali danni provocati ai terzi sono invece coperti dalla assicurazione RC auto obbligatoria prevista
dalle norme sulla circolazione stradale.
17. IL TUTORAGGIO
L’Associazione di Categoria è il Soggetto Preposto a sensibilizzare ed informare le proprie aziende
associate per garantire la massima partecipazione e la corretta applicazione dello strumento, nel
rispetto della normativa vigente e delle presenti Linee Guida predisposte dall’Agenzia Regionale del
Lavoro.
L’Associazione fornisce alle proprie aziende associate e ai giovani interessati tutto il sostegno
necessario per la corretta predisposizione dei progetti di PIP.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
Ogni Associazione di Categoria deve designare un Referente dell’Associazione di Categoria e un
Tutor dell’Associazione.
Il Referente dell’Associazione di Categoria è il responsabile del coordinamento delle attività di tutti i
progetti PIP, può essere nominato a livello provinciale o regionale e segue i rapporti con l’Agenzia
Regionale del Lavoro e i Soggetti Utilizzatori.
Il Tutor dell’Associazione si occupa di seguire i rapporti con i Soggetti Utilizzatori e il giovane, nel
caso di controversia tra giovane e il Soggetto Utilizzatore o nel caso in cui dovessero verificarsi fatti o
condizioni che non consentano il regolare svolgimento o la prosecuzione del PIP può promuovere il
tentativo di composizione amichevole presso la propria Associazione di Categoria. Ogni Associazione
può liberamente nominare un numero di Tutor dell’Associazione tale da garantire un’assistenza
efficiente alle aziende associate e ai giovani.
Ogni Soggetto Utilizzatore deve nominare un Referente Aziendale e un Tutor Aziendale.
Il Referente Aziendale è colui che si occupa della procedura di attivazione dei PIP, dei contatti con le
Associazioni di Categoria e con l’Agenzia Regionale del Lavoro.
Il Tutor Aziendale è colui che ha la funzione di guida e accompagnamento del giovane, favorisce
l’integrazione all’interno dell’organizzazione aziendale, certifica le presenze sull’apposito “Libretto
Presenze PIP-2005” fornito dall’Agenzia Regionale del Lavoro, garantisce l’accesso ai documenti
necessari a facilitare l’apprendimento del giovane e affianca il giovane nelle attività lavorative e
formative previste dal progetto. Il ruolo del Tutor Aziendale può essere ricoperto anche dallo stesso
Referente Aziendale.
Il Tutor Aziendale deve essere obbligatoriamente un dipendente impegnato nella sede di svolgimento
del PIP e deve essere effettivamente il punto di riferimento del giovane all’interno dell’azienda.
18. IL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei cittadini.
- I dati forniti per l’attivazione dei Piani di Inserimento Professionale verranno trattati per le seguenti
finalità: attivazione, monitoraggio e ogni altra procedura relativa, collegate all’istruttoria dei Piani di
Inserimento Professionale.
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso il supporto cartaceo, telematico,
on line, attraverso internet e saranno utilizzate come fonti le Banche Dati Aziende e Curriculum.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della compilazione della modulistica, relativa
all'attivazione dei Piani di Inserimento Professionale. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come
conseguenza l'impossibilità per l'Agenzia Regionale del Lavoro di perfezionare l'attivazione dei
suddetti PIP.
- I dati saranno comunicati ad altri soggetti destinatari di comunicazione obbligatoria da parte del
Soggetto Preposto all’attuazione dei Piani di Inserimento Professionale.
- Il titolare del trattamento dei dati è: Agenzia Regionale del Lavoro con sede in Via Is Mirrionis,
195, 09122, Cagliari.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
- Sono inoltre autorizzati al trattamento dei dati il personale impegnato dall’Agenzia nell’espletamento
delle pratiche necessarie all’attivazione dei Piani di Inserimento Professionale.
- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui
all'art.7 del D.Lgs.196/2003 di cui si riproduce il testo integrale:
“Decreto Legislativo 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
19. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per accedere ai PIP l’Agenzia Regionale del Lavoro ha predisposto un’apposita modulistica costituita
da:
- Domanda di ammissione ai Piani di Inserimento Professionale – Giovani Beneficiari
- Domanda di ammissione ai Piani di Inserimento Professionale – Aziende
- Progetto di PIP
Il giovane, oltre a compilare il curriculum vitae sul sito internet dell’Agenzia, deve compilare il modulo
“Domanda di ammissione ai Piani di Inserimento Professionale – Giovani Beneficiari” disponibile nello
stesso sito. Tramite il modulo di domanda il giovane autocertificherà i requisiti necessari per la
partecipazione ai PIP relativi all’età, al titolo posseduto, alla residenza, alla propria situazione
lavorativa. Inoltre, con la domanda si impegna a non presentare più di un progetto di PIP e ad
accettare tutte le disposizioni presenti nelle Linee Guida.
Il Soggetto Utilizzatore, oltre a compilare la Scheda di Rilevazione sul sito internet dell’Agenzia, deve
compilare la “Domanda di ammissione ai Piani di Inserimento Professionale – Aziende”, disponibile
nello stesso sito. Tramite il modulo di domanda il Soggetto Utilizzatore autocertificherà il possesso dei
requisiti relativi al numero dei dipendenti necessari per poter inserire il PIP, alla propria posizione nei
confronti dell’INPS e al fatto di non aver mai licenziato personale in possesso della stessa qualifica o
profilo professionale oggetto del PIP nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Inoltre
con il modulo di domanda si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Linee Guida.
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Piani di Inserimento Professionale 2005 - Agenzia Regionale del Lavoro – Orientamento
Per poter accedere ai PIP non è sufficiente che il giovane beneficiario e il Soggetto Utilizzatore
presentino la domanda di ammissione secondo la modulistica predisposta dall’Agenzia, ma è
necessario infatti predisporre, di concerto con le Associazioni di Categoria che si faranno carico della
trasmissione di tutta la modulistica, il Progetto di PIP utilizzando esclusivamente il format disponibile
sul sito dell’Agenzia. L’utilizzo di tale progetto è vincolante per l’attivazione del PIP. La compilazione
parziale ed eventuali errori di compilazione potrebbero determinare la non accettazione della
documentazione.
I progetti, unitamente a tutta la modulistica di cui sopra, devono essere inviati dalle Associazioni di
Categoria tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pena la dichiarazione di inammissibilità, a
partire dal 22 agosto 2005 al seguente indirizzo:
Agenzia Regionale del Lavoro
Orientamento - PIP 2005
Via Is Mirrionis, 195
09122 CAGLIARI.
Il progetto deve essere inviato, sempre dalle Associazioni di Categoria, obbligatoriamente e
contestualmente anche in via informatica all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’oggetto
del messaggio di posta elettronica e la denominazione del file devono riportare la dicitura:
pip2005.[cod.az.].[cod.cv]. Esempio: se il progetto viene presentato dall’Associazione di Categoria XY
per l’azienda AB che ha il codice azienda rilasciato dalla Banca Dati dell’Agenzia Regionale del
Lavoro n. 5866 in favore del giovane WZ che ha codice curriculum n. 26000 rilasciato dalla banca dati,
l’oggetto del messaggio sarà: pip2005.5866.26000, la non corrispondenza tra la copia stampata ed
inviata tramite raccomandata e la copia inviata tramite posta elettronica è causa di esclusione.
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