Parte II_Disciplina edilizia_A_indice

Transcript

Parte II_Disciplina edilizia_A_indice
Indice SEZIONE A SEZIONE B DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PROCEDIMENTI EDILIZI Titolo I Disposizioni generali Titolo II Titoli abilitativi e procedimenti Titolo III Attuazione degli interventi Titolo IV Verifica delle opere realizzate Titolo V Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso Titolo VI Contributo di costruzione Titolo VII Normativa tecnica su aspetti strutturali e requisiti tecnici delle costruzioni Titolo VIII Sanzioni Titolo IX Disposizioni transitorie e finali Indice SEZIONE A DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI ............................................................................................ 2 Art. 1 Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia ............................................................................... 2 Art. 2 Definizioni degli interventi edilizi ................................................................................................................. 14 Art. 3 Disciplina del commercio ............................................................................................................................. 19 1
SEZIONE A DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI Art. 1 Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia Ai sensi dell’ Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (art. 16, comma 2, lett. c, LR 20/2000), Allegato A, i parametri e gli indici urbanistici vengono come di seguito definiti e caratterizzati sulla base delle consuetudini e delle prassi tecniche – operative locali. Parametri e indici urbanistici 1. Superficie territoriale (ST) Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. 2. Superficie fondiaria (SF) Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento. La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. 3. Densità territoriale (UT) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale (UT) dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. UT = Sc / ST 4. Densità fondiaria (UF) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. 2
La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria (UF) dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. UF = Sc / SF 5. Ambito Parte di territorio definita dal PSC e/o dal RUE in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione. 6. Comparto Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. 7. Lotto Porzione di suolo urbano soggetta a intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione. 8. Unità fondiaria Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: -­‐ le unità fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”; -­‐ gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; -­‐ le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un’azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda. 9. Superficie minima di intervento Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-­‐edilizio sull’area stessa. 10. Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-­‐edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli strumenti urbanistici. La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi. 11. Carico urbanistico Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza. E' pertanto aumento del carico urbanistico l'aumento dei parametri dimensionali e/o del numero di unità immobiliari; come pure il cambio della destinazione d'uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò 3
comporta l'aumento dei fabbisogni, semprechè tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq e/o più del 30% della superficie utile SU dell'unità immobiliare. Oggetti e parametri edilizi 12. Area di sedime Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. 13. Superficie coperta (Sq) Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. La superficie coperta Sq di un edificio è la proiezione sul piano orizzontale delle strutture perimetrali del suo involucro, compresi i balconi, le pensiline a sbalzo, i cornicioni, gli spioventi e gli altri corpi aggettanti più di m 1, 50 dalle strutture perimetrali. 14. Superficie permeabile (Sp) Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata al 50% oppure con riferimento a specifici valori percentuali definiti in relazione alla certificazione dei materiali impiegati. 15. Rapporto /indice di permeabilità (Ip) Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l’Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF) 16. Rapporto di copertura (Q) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. Superfici 17. Superficie lorda (Sul) Denominata anche superficie utile lorda, è rappresentata dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne. 4
18. Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: •
le cantine e gli altri locali di servizio poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; •
le cantine e gli altri locali di servizio che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,50; •
i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998, cioè se l’altezza utile media (Hv) calcolata come al successivo punto 39, è uguale o superiore a m 2,20 e/o il rapporto illuminante è pari o superiore a 1/16. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: •
i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; •
le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). 19. Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di un’unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: •
spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; •
le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; •
le cantine e gli altri locali di servizio posti al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,50; •
i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998, cioè se l’altezza utile media (Hv) calcolata come al successivo punto 39, è inferiore a m 2,20 e/o il rapporto illuminante è inferiore a 1/16; •
i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; •
le autorimesse e i posti auto coperti; 5
•
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; •
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. 20. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Non costituiscono né superficie utile né accessoria: •
i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; •
gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; •
le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; •
i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; •
le pensiline con profondità inferiore a m 1,50; •
le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; •
i tetti verdi non praticabili; •
i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; •
i pergolati a terra; •
gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; •
i vani tecnici e gli spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). 21. Superficie complessiva (Sc) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). 22. Superficie catastale (Sca) Si veda l’Allegato C del DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”. 23. Parti comuni / condominiali Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari. 24. Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002 n. 344. 25. Area dell’insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto 6
comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Sagome e volumi 26. Sagoma planivolumetrica Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. La proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell'edificio coincide con la sua superficie coperta Sq. 27. Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. 28. Volume totale o lordo (Vt) Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica . 29. Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. Piani 30. Piano di un edificio Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. 31. Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area. 7
32. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova a una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: • i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; • i seminterrati il cui pavimento sia a una quota media uguale o superiore a m -­‐0,30 rispetto a quella del terreno circostante. 33. Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova a una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. 34. Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. 35. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Altezze 36. Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle seguenti quote: -­‐ intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su; -­‐ linea d’intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; -­‐ linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; 8
-­‐ sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; -­‐ media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: • i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; • i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, comignoli e ciminiere, antenne e similari, vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. 37. Altezza dell’edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. 38. Altezza utile (Hu) Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta). 39. Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. 40. Altezza lorda dei piani Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale. Distanze Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura in ragione della lunghezza del segmento minimo su piano orizzontale congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio, come definita al punto 26, con tale riferimento. 9
Per gli edifici esistenti e per gli interventi di recupero che non comportano modifiche della sagoma i valori da rispettare sono quelli esistenti. Negli interventi di nuova costruzione e solo per le parti modificate negli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di recupero che comportano modifiche della sagoma, i valori da rispettare sono quelli indicati nelle norme di ambito. Riduzione delle distanze. Le norme sulle misure delle distanze non si applicano per la realizzazione di recinzioni, per le quali sono però da rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. I valori minimi di distanza e di visuale libera, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la costruzione di: a) manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.; b) manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.; c) allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi; d) vani ascensore, cavedi tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da requisiti cogenti del RUE.; e) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche; f) autorimesse al servizio di edifici esistenti alla data di adozione del RUE indispensabili per il soddisfacimento dei minimi standars richiesti, in base alla loro destinazione, dalla Legge 122/1989, purché in tali casi esista accordo scritto con le ragioni confinanti e siano adottate soluzioni consone al decoro urbano; g) volumi tecnici contenenti esclusivamente apparecchiature ed impianti tecnologici; h) costruzioni temporanee; i) portici, solo al piano terra, sia pubblici che privati vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio; l) opere di arredo urbano. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse dal Responsabile dello Sportello per l’edilizia, in sede di definizione del titolo edilizio abilitativo, restando impregiudicati i diritti dei terzi. 41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (D1) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Non è richiesto il rispetto della distanza dai confini di zona o di ambito D1: -­‐
tra i tessuti prevalentemente residenziali; 10
-­‐
tra i tessuti specializzati per attività terziarie, commerciali e ricettive e quelli per attività produttive; -­‐
tra gli ambiti agricoli. 42. Distanza dai confini di proprietà ( D2) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine della proprietà. In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato e trascritto, ed allegato ai documenti del titolo edilizio, è consentito costruire con valori di D2 inferiori a quelli stabiliti nelle norme di ambito. 43. Distanza dal confine stradale e ferroviario Distanza dal confine stradale (D3): Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada. Distanza dal confine ferroviario (D4): Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con la più vicina rotaia. 44. Distanza tra edifici / Distacco (De) Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. 45. Indice di visuale libera (Vl) Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei medesimi fronti. Altre definizioni 46. Volume tecnico Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. 47. Vuoto tecnico Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80. 48. Unità immobiliare Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. 11
49. Alloggio Unità immobiliare destinata ad abitazione. 50. Unità edilizia (Ue) Unità tipologico-­‐funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. 51. Edificio o fabbricato Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale s’intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale s’intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 52. Edificio unifamiliare/ monofamiliare Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. 53. Pertinenza (spazi di pertinenza) Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio o ornamento dell’edificio principale già completo e utile di per sé. 54. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 55. Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto. 56. Loggia /Loggiato Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 57. Lastrico solare Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 12
58. Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 59. Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 60. Portico /porticato Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell’edificio. 61. Terrazza Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 62. Tettoia Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. 63. Veranda Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili, e come tale è considerata locale di servizio. 64. Tetto verde Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). 65. Fronte finestrato Si definisce fronte finestrato il prospetto dell'edificio dotato di una o più aperture aventi i requisiti di vedute. 66. Fronti prospicienti Si definiscono prospicienti le parti dei prospetti dei fabbricati che si fronteggiano. Se i fronti sono ciechi o dotati di aperture non aventi le caratteristiche di vedute la distanza minima tra gli edifici (De) è stabilita in m 5,00. 67. Costruzioni leggere da giardino Si definiscono costruzioni leggere da giardino, e come tali non costituiscono né Su né Sa le costruzioni aventi carattere pertinenziale, cioè al permanente servizio di edifici esistenti, quali 13
prefabbricati in legno per deposito attrezzi da giardino, tettoie in legno, serre e manufatti assimilabili. Tali costruzioni devono in ogni caso essere realizzate con materiali idonei e tipologie appropriate al decoro urbano e alle caratteristiche stilistico-­‐architettoniche degli edifici cui si riferiscono e non potranno avere superficie coperta complessiva superiore a 10 mq per lotto e altezza massima superiore a ml. 2,20 e dovranno distare dai confini almeno ml. 1,50 salvo accordo scritto tra le proprietà confinanti. Art. 2 Definizioni degli interventi edilizi 1.
Gli interventi edilizi sono articolati e definiti come di seguito riportato, in conformità all’allegato alla LR 31/2002. 1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 1.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) Per manutenzionestraordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-­‐sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 1.3 RESTAURO SCIENTIFICO (RS) Per restauro scientifico si intendono gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede: - il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-­‐organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi,i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; - consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: -­‐ murature portanti sia interne che esterne; -­‐ solai e volte; -­‐ scale; -­‐ tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 14
- l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; - l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-­‐sanitari essenziali. 1.4 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC) Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 1.5 RIPRISTINO TIPOLOGICO (RT) Per ripristino tipologico si intendono gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede: - il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; - il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; - il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura; 1.6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE) Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonchè la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. 1.7 NUOVA COSTRUZIONE (NC) Per nuova costruzione si intendono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 15
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; - la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-­‐ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 1.8 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU) Per ristrutturazionurbanistica si intendono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-­‐edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 1.9 DEMOLIZIONE (D) Per demolizione si intendono gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne. 1.10 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE (RAL) Per recupero e risanamento delle aree libere si intendono gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. 16
1.11 SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA (MT) Per significativi movimenti di terra si intendono i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi alfine di stabilirne la rilevanza. 2.
Sulla base delle caratteristiche edilizie e costruttive locali, il presente RUE individua e disciplina inoltre la modalità d’intervento di seguito specificate. 2.1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VINCOLO PARZIALE (RVP) All'intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (RVP) vengono assoggettate le unità edilizie e gli immobili esistenti con elementi di interesse tipologico -­‐ architettonico o storico -­‐ ambientale al fine di consentire il recupero sia strutturale che funzionale del tessuto edilizio meno significativo sotto il profilo storico e tipologico, salvaguardando tuttavia gli elementi di interesse ancora presenti (allineamenti stradali tipici di tessuti di antico impianto, particolari costruttivi della tradizione edilizia locale, tipi e manti di copertura originari, recinzioni, modularità e linearità dei prospetti). Il tipo di intervento prevede il recupero, il ripristino o la sostituzione degli elementi significativi dell'impianto edilizio esistente (che andranno opportunamente rilevati e documentati negli elaborati di progetto relativi allo stato di fatto) con possibilità di trasformazioni più radicali per gli elementi strutturali e distributivi di nessun valore fino ad arrivare ad un organismo edilizio anche diverso da quello esistente per quanto riguarda gli schemi distributivi, i prospetti interni, la dotazione di impianti tecnologici e servizi residenziali ma conservando tuttavia i caratteri planovolumetrici dello stato di fatto, i tipi di copertura originari e di valore, la linearità e la modularità dei prospetti di facciata. Nell'intervento di ristrutturazione con vincolo parziale è inoltre prescritta l'eliminazione degli elementi incongrui rispetto al carattere ambientale delle zone storiche (tapparelle e avvolgibili, intonaci sintetici, rivestimenti plastici, materiali e particolari costruttivi incongrui) e l'eliminazione delle superfetazioni precarie anche quando le stesse non siano specificatamente indicate sulle tavole di RUE Quando nell'unità minima d'intervento sono presenti fabbricati rustici e/o di servizio da ristrutturare ovvero quando la dotazione di servizi e annessi residenziali è eccedente rispetto alle esigenze minime degli alloggi, è possibile recuperare ad usi residenziali e/o produttivi compatibili le superfici edificate a condizione che: -­‐ sia garantita una dotazione di almeno un posto macchina e di una cantina per alloggio; -­‐ siano demolite le superfetazioni precarie; -­‐ siano adottate soluzioni distributive e funzionali rispondenti sia alle esigenze di valorizzazione del verde sia alle esigenze di tutela degli elementi tipologici e dei caratteri architettonici significativi. A corredo dei progetti d'intervento dovranno essere presentati: 17
-­‐ il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto; -­‐ la relazione storico -­‐ critica; -­‐ la relazione illustrativa con la motivazione delle scelte progettuali. 2.2 DEPOSITI A CIELO APERTO (DCA) Sono interventi di deposito a cielo aperto quelli che riguardano spazi aperti destinati al deposito -­‐ temporaneo o no -­‐ di materiali, manufatti e merci (esclusi rottami, cascami e rifiuti), con finalità di stoccaggio, oppure di esposizione o di vendita, e con esclusione di qualsiasi attività di trasformazione e lavorazione. Tali depositi possono essere collegati ad una specifica attività insediata, oppure no. 2.3 COSTRUZIONI TEMPORANEE (CT) Si definiscono costruzioni temporanee le costruzioni, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano. Le costruzioni temporanee possono essere mantenute in essere per un tempo predeterminato in relazione al loro scopo; trascorso tale periodo debbono essere rimosse, a meno che non vengano rinnovate sul piano amministrativo, oppure regolarizzate con titolo abilitativo espresso come nuove costruzioni, in quanto conformi al RUE. Il termine di durata di cui al comma precedente non si applica alle costruzioni provvisionali di cantiere, che possono essere mantenute in essere per tutta la regolare durata dei lavori. Allo scadere del termine per la rimozione della costruzione temporanea, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata; ferme restando, ove del caso, le norme relative all'occupazione di suolo pubblico; ove del caso, il ripristino o la risistemazione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria. 2.4 RECINZIONI, PASSI CARRAI E RAMPE (R-­‐PC-­‐R) Recinzioni, passi carrai e rampe carraie, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono regolati da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. L’altezza delle recinzioni non deve superare m 1,80, a meno che un'altezza maggiore sia richiesta da specifiche norme di sicurezza. In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato. In corrispondenza di strade extraurbane di qualunque tipo i passi carrai debbono prevedere l'arretramento dell'accesso di recinzione con i relativi raccordi svasati, in modo da consentire la 18
sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo del tipo a cui il passo carraio è destinato. In altri tipi di strade urbane, tale arretramento non è richiesto quando sia presente un dispositivo di movimento automatico del cancello. In presenza di rampe d'accesso che immettono su una strada di qualunque tipo, i passi carrai debbono disporre di un tratto piano che consenta la sosta di un veicolo fuori dalla sede stradale. Le stesse rampe d'accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20%. All’esterno del territorio urbanizzato, le recinzioni, di norma, si possono realizzare soltanto per delimitare l’area di pertinenza dei fabbricati e debbono essere realizzate preferibilmente con siepi eventualmente integrate da rete metallica e senza parti in muratura. Art. 3 Disciplina del commercio 1. Per quanto attiene la disciplina del commercio, il RUE rimanda integralmente alla normativa nazionale e regionale di riferimento, come recepita e articolata nell’apposita normativa del Piano Territoriale Comprensoriale di Cordinamento PTCP della Provincia di Reggio Emilia, con particolare riferimento al Titolo III Insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale e disposizioni per la qualificazione della rete di vendita (art. 17 – 27 delle Norme del PTCP), nonché all’Allegato 6_Insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale. 19
Indice SEZIONE B PROCEDIMENTI EDILIZI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................................... 3 Art. 1 Disciplina dei procedimenti edilizi .......................................................................................................................... 3 Art. 2 Sportello unico per l'edilizia .................................................................................................................................... 3 Art. 3 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ...................................................................................... 3 Art. 4 Composizione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ...................................... 4 Art. 5 Funzionamento e pubblicità della commissione ..................................................................................................... 4 TITOLO II TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI ........................................................................................................... 6 Art. 6 Attività edilizia libera .............................................................................................................................................. 6 Art. 7 Titoli abilitativi ........................................................................................................................................................ 7 Art. 8 Soggetti aventi titolo .............................................................................................................................................. 7 Art. 9 Ambito di applicazione ........................................................................................................................................... 8 Art.10 Interventi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatoria .............................................. 8 Art. 11 Disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) .......................................................................... 9 Art. 12 Controllo sulle opere eseguite con SCIA .............................................................................................................. 10 Art. 13 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria .............................................................................. 10 Art. 14 Disciplina della denuncia di inizio attività ........................................................................................................... 10 Art. 15 Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività ............................................................................. 11 Art. 16 Interventi soggetti a permesso di costruire ........................................................................................................ 12 Art. 17 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire ....................................................................................... 12 Art. 18 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire ........................................................................................ 13 Art. 19 Permesso di costruire in deroga ......................................................................................................................... 14 Art. 20 Valutazione preventiva ....................................................................................................................................... 14 Art. 21 Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire ................................................................................... 14 Art. 22 Richiesta di permesso di costruire – documentazione ........................................................................................ 15 Art. 23 Elaborati grafici di progetto ............................................................................................................................... 17 Art. 24 Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo .............................................................................. 19 Art. 25 Variazioni minori in corso d'opera ...................................................................................................................... 19 Art. 26 Variazioni essenziali ............................................................................................................................................ 20 Art. 27 Recupero abitativo dei sottotetti ........................................................................................................................ 20 Art. 28 Opere pertinenziali ............................................................................................................................................. 21 Art. 29 Significativi movimenti di terra ........................................................................................................................... 21 Art. 30 Apposizione di cartelloni pubblicitari .................................................................................................................. 22 Art. 31 Occupazione di suolo a cielo aperto senza realizzazione di opere edilizie .......................................................... 22 Art. 32 Opere cimiteriali ................................................................................................................................................. 22 Art. 33 Opere di aziende concessionarie di reti di pubblici servizi .................................................................................. 22 Art. 34 Cambi di intestazioni di SCIA, DIA e Permessi di costruire .................................................................................. 23 Art. 35 Spese istruttorie – Diritti di segreteria ................................................................................................................ 23 TITOLO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ............................................................................................................... 24 Art. 36 Comunicazione di inizio dei lavori ....................................................................................................................... 24 Art. 37 Cartello di cantiere ............................................................................................................................................. 24 Art. 38 Vigilanza sulla esecuzione delle opere ................................................................................................................ 24 Art. 39 Conduzione del cantiere e norme da osservare. ................................................................................................. 25 Art. 40 Occupazione del suolo pubblico. ......................................................................................................................... 25 TITOLO IV VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE .......................................................................................................... 26 Art. 41 Fine dei lavori ..................................................................................................................................................... 26 Art. 42 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato ......................................................................................... 26 Art. 43 Certificato di conformità edilizia e agibilità ........................................................................................................ 27 Art. 44 Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ...................................................... 27 Art. 45 Tolleranza esecutiva nelle misurazioni ............................................................................................................... 28 Art. 46 Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame ........................................................................................... 28 Art. 47 Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni ...................................................................... 28 TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO ...................................................... 29 Art. 48 Mutamenti di destinazione d’uso ....................................................................................................................... 29 TITOLO VI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ................................................................................................................ 30 Art. 49 Contributo di costruzione ................................................................................................................................... 30 Art. 50 Oneri di urbanizzazione ...................................................................................................................................... 30 Art. 51 Costo di costruzione ............................................................................................................................................ 30 Art. 52 Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione ........................................................................................... 30 Art. 53 Convenzione-­‐tipo ................................................................................................................................................ 31 Art. 54 Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza ..................................................... 31 TITOLO VII NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI E REQUISITI TECNICI DELLE COSTRUZIONI .................... 33 Art. 55 Aspetti strutturali e requisiti tecnici ................................................................................................................... 33 TITOLO VIII SANZIONI ............................................................................................................................................... 34 Art. 57 Interventi abusivi ................................................................................................................................................ 34 Art. 58 Sanzioni pecuniarie ............................................................................................................................................. 34 Art. 59 Violazioni alle disposizioni del presente regolamento ........................................................................................ 34 TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ........................................................................................................ 35 Art. 60 Pareri in materia igienico-­‐sanitaria ed ambientale. ........................................................................................... 35 Art. 61 Autorizzazione paesaggistica ............................................................................................................................. 35 Allegato 1 Tabella interventi edilizi ............................................................................................................................... 36 2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Disciplina dei procedimenti edilizi 1.
2.
3.
In coerenza con le disposizioni contenute nella Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell'edilizia”, la presente parte del RUE regola gli aspetti relativi ai procedimenti edilizi. Nel disciplinare l'attività edilizia, il RUE dà attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, attraverso l'asseverazione di conformità degli interventi e l'affidamento della responsabilità dell'intero processo ad un'unica struttura comunale; Sono fatte salve le procedure e le modalità di verifica in materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato e integrato. Art. 2 Sportello unico per l'edilizia 1.
2.
3.
4.
5.
Il Comune, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia ed affida la responsabilità dei procedimenti di trasformazione del territorio ad un’unica struttura definita Sportello unico per l'edilizia che svolge le funzioni di responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31. Il Comune, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, fornisce l’informazione sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi e sulle procedure amministrative relative. Lo Sportello unico per l’edilizia gestisce i procedimenti riguardanti localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento di attività produttive e di prestazione di servizi, anche ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, fatte salve le competenze dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP). Lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, che non sono allegati alle richieste, fino al provvedimento conclusivo, secondo le modalità organizzative e operative fissate dal Comune. I procedimenti aventi ad oggetto attività edilizie, non di carattere produttivo, vengono presentate allo Sportello unico per l'edilizia che gestisce i relativi procedimenti e l’acquisizione di tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, che non sono allegati alle richieste, anche di competenza di Enti esterni. Lo Sportello unico per l'edilizia provvede, inoltre, al rilascio degli atti abilitativi di cui sopra, del certificato di conformità edilizia e agibilità e delle altre certificazioni in materia edilizia e ad esercitare la vigilanza sull’attività edilizia, assumendo i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati. L’Amministrazione comunale assumerà gli atti necessari per consentire lo svolgimento delle funzioni e compiti relativi da parte dello Sportello unico per l'edilizia, adottando i conseguenti provvedimenti organizzativi, stabilendone l’organico ed applicandovi i necessari dipendenti. Art. 3 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 1.
2.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è organo consultivo del Comune al quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico. Per edifici aventi valore storico architettonico si intendono: a) Quelli assoggettati a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 ottobre 1999, n. 490; b) Quelli compresi nei Centri e Nuclei di interesse storico; 3
c)
3.
4.
5.
6.
Quelli assoggettati alle categorie di intervento del “Restauro scientifico” o del “Restauro e risanamento conservativo” dagli strumenti urbanistici comunali. Sono inoltre assoggettati al medesimo parere della Commissione gli interventi che prevedono la realizzazione di nuove costruzioni nel Territorio rurale; I pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. Altri progetti di opere edilizie possono essere sottoposti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio qualora si tratti di interventi particolarmente significativi per la qualità urbana, architettonica o paesistico-­‐
ambientale. Sono sempre sottoposte al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio le richieste di Autorizzazione paesaggistica ai sensi delle normative vigenti. Art. 4 Composizione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) della LR 31/2002, costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti presentano una elevata competenza e specializzazione. La Commissione è composta da cinque componenti tra i quali vengono nominati un presidente ed un vicepresidente. I componenti sono scelti, in base alla loro esperienza scientifica, tecnica e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera da esaminare. La Commissione, il presidente ed il vicepresidente sono nominati dalla Giunta Comunale e restano in carica cinque anni. I componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 444/1994 modificata e integrata, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. In caso di cessazione o decadenza di componenti, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa. Segretario della Commissione, senza diritto di voto, è un operatore del Servizio comunale competente designato dal Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia. Di norma è presente ai lavori della commissione l’operatore tecnico che ha curato l’istruttoria formale dei progetti o atti da valutare. L’indennità spettante ai componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio é stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Art. 5 Funzionamento e pubblicità della commissione 1.
2.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale, di norma almeno una volta al mese, e comunque tutte le volte che vi è la necessità, su convocazione del Presidente. La convocazione deve essere inviata in forma scritta ovvero per telefax o posta elettronica e deve pervenire ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta. 4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Le adunanze non sono pubbliche e sono valide se intervengono più della metà dei componenti. La Commissione esprime parere sui progetti, esaminati secondo l’ordine di ricevimento: a) favorevole; b) favorevole con prescrizioni; c) contrario. I pareri devono sempre essere adeguatamente motivati. E’ valido il parere approvato a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la valutazione. La Commissione è chiamata a esprimersi sulla base di istruttoria svolta dagli Uffici comunali competenti. Per progetti sostanzialmente non conformi alle normative il diniego può essere espresso senza acquisire il parere della Commissione. La stessa può sentire il Progettista, anche su richiesta del medesimo, qualora lo ritenga necessario. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o della valutazione preventiva. Può esprimere un parere che comporti la necessità di adeguamento del progetto rientrante nelle modeste modifiche di cui al successivo art. 14, comma 6. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza. I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. 10. Delle adunanze della Commissione viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 11. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente competente non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di annullamento, previsto dall’art. 24 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31. 5
TITOLO II TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI Art. 6 Attività edilizia libera 1.
Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, sono attuati liberamente, senza necessità di alcuna comunicazione: a)
gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c)
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-­‐silvo-­‐pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e)
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 2.
Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi, di cui all’art. 6, comma 2, lettere: b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 3.
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; Limitatamente agli interventi di cui al DPR 380/2001, art. 6, comma 2, lettere a) ed e-­‐bis): a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; e-­‐bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa; l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-­‐bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-­‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. 6
Art. 7 Titoli abilitativi 1.
2.
3.
4.
Fuori dai casi di attività edilizia libera, gli interventi edilizi sono soggetti a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione. I titoli abilitativi sono la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la Denuncia di inizio attività (DIA) e il Permesso di costruire. I titoli sono trasferibili ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati. Gli interventi edilizi, così come definiti nell'Allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31, dagli strumenti urbanistici comunali e dal presente regolamento, sono soggetti al titolo abilitativo indicato negli articoli seguenti. A fini ricognitivi, per ciascun intervento definito nella presente normativa, il titolo abilitativo corrispondente è riportato nella Tabella interventi edilizi allegata. Qualora sopravvenute modifiche normative comportassero variazioni dei titoli abilitativi necessari tale tabella potrà essere aggiornata con determinazione dirigenziale. Art. 8 Soggetti aventi titolo 1.
2.
3.
Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie: a) il proprietario dell’immobile; b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto; c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto; d) l’usufruttuario e il titolare di diritto di uso e di abitazione, per gli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili; e) il titolare di servitù prediali, per gli interventi conformi al titolo; f) il locatario, per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, nonché di restauro e risanamento assimilabili. g) l’affittuario agrario di cui alla L. n° 11/1971, per le opere di semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali; h) il concessionario di terre incolte di cui alla L. 4 agosto 1978, n. 440, per le opere di miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali; i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto attinente l’opera presupposta dal provvedimento; j) il concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio; k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, conformemente alla convenzione stipulata con il proprietario o con la persona legittimata a disporre; l) il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o amministrativo; m) l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per ciò che concerne le parti comuni del condominio; n) l’assegnatario di aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente; o) il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento di un bene immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere il permesso di costruire o presentare SCIA o DIA ed eseguire i relativi lavori. In caso di rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, si fa riferimento ai poteri effettivamente conferiti dalla legge o dal contratto. L’elencazione dei soggetti diversi dal proprietario contenuta al comma n. 1 è esemplificativa ed è dettata al fine di repertoriare i casi in cui normalmente può ravvisarsi la legittimazione in materia di interventi edilizi, fermo restando che la sussistenza della titolarità effettiva e sostanziale ricade nella piena responsabilità del richiedente il quale, 7
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere legittimato ed aver titolo al rilascio degli atti abilitativi richiesti. 4.
L’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata comunque ed in tutti i casi fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. Il Comune ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall’interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo. Art. 9 Ambito di applicazione 1.
2.
Le disposizioni del presente Titolo non trovano applicazione: a) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000; b) per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; c) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; d) per le opere pubbliche del Comune. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. Art.10 Interventi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatoria 1.
2.
Sono obbligatoriamente assoggettati a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): a) gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell’edificio; b) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, nonché gli immobili aventi valore storico-­‐architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio; c) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; d) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1988, n. 11 e dal presente Regolamento; e) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; g) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera; h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; i) le opere pertinenziali minori come definite dal presente Regolamento; j) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola come definiti dal presente Regolamento; k) l'apposizione di cartelloni pubblicitari come definiti dal presente Regolamento. Sono inoltre assoggettati a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 9 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31: a)
opere interne di singole unità immobiliari quando non si configurino come attività edilizia libera in quanto comportano opere con rilevanza strutturale; b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione ammessi; c) le occupazioni di suolo a cielo aperto, senza realizzazione di opere edilizie; d) le costruzioni leggere da giardino; e) le piscine ad uso privato a servizio di fabbricati residenziali. 8
Art. 11 Disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Il proprietario dell’immobile o chi ha un titolo legittimante sull’immobile stesso presenta la SCIA allo Sportello unico per l’edilizia, utilizzando l’apposita modulistica, corredata di: a) documenti ed elaborati progettuali; b) relazione del progettista abilitato, che assevera, ai sensi dell'art. 481 c.p., il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico -­‐ sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e approvati, al RUE e alla valutazione preventiva ove acquisita; c) quantificazione e versamento del contributo di costruzione, se dovuto; d) indicazione del direttore lavori; e) nome delle imprese a cui si intendono affidare i lavori. Per quanto riguarda le imprese esecutrici delle opere dovrà essere allegata alla SCIA la documentazione prevista dalle vigenti normative in materia di antimafia, regolarità contributiva, sicurezza salvo altro. I lavori potranno essere iniziati contestualmente alla presentazione della SCIA. La SCIA va corredata degli stessi documenti ed elaborati progettuali occorrenti per la richiesta di permesso di costruire, limitatamente a quelli necessari per il tipo di intervento da realizzare. E’ ammessa la presentazione in modalità telematica nel rispetto delle normative e delle regolamentazioni in materia. La SCIA ha un termine massimo di validità pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella segnalazione stessa. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova SCIA. A conclusione dei lavori, va presentata la comunicazione di fine lavori, unitamente alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, o alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando sia dovuta. Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, o richiede atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, il termine per dare inizio ai lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tali atti non siano favorevoli, la SCIA è priva di effetti. 10. Ai sensi della normativa vigente l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-­‐edilizio. Qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo paesaggistico, l’Autorizzazione paesaggistica dovrà essere acquisita prima della presentazione della SCIA. 11. Per le attività per le quali sono previste valutazioni preventive dei progetti ai fini della prevenzione incendi da sottoporsi all’esame degli organi dei Vigili del fuoco e/o se il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, da sottoporsi all’esame di AUSL e ARPA, o quando sia espressamente previsto dalla normativa vigente, dovranno essere allegati le attestazioni e le asseverazioni dovute corredate dalla documentazione e dagli elaborati tecnici necessari per consentire l’acquisizione dei pareri da parte dello Sportello unico per l’edilizia e/o le verifiche degli organi e amministrazioni competenti. 12. In cantiere va conservata copia della SCIA con i relativi elaborati progettuali, da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione Comunale, un elenco di quanto presentato in allegato alla SCIA, la copia della relazione di asseverazione, nonché la copia di ogni atto di assenso acquisito. 13. Gli estremi della SCIA sono contenuti nel cartello esposto in cantiere. 9
14. La realizzazione degli interventi con SCIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere. Art. 12 Controllo sulle opere eseguite con SCIA 1.
2.
3.
4.
5.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di non effettuare il previsto intervento o di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un determinato termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990 e s.m.i. Il controllo preventivo, che consiste nella verifica: a) della completezza della documentazione presentata; b) del tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno nei casi di interventi assoggettati a SCIA; c) della correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché dell'avvenuto versamento del corrispondente importo; Se la documentazione è incompleta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA, gli uffici preposti richiedono per iscritto eventuali atti o documentazione integrativa. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di attestazioni e dichiarazioni false o non veritiere del progettista stesso, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria e all’Ordine o Collegio Professionale, per quanto di competenza. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte del Comune, lʹ′elenco di quanto presentato a corredo del progetto, lʹ′attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. Il controllo successivo sulla SCIA avviene nell’osservanza dei seguenti criteri: a) il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori (se questa risulta presentata); oppure il controllo è effettuato entro 12 mesi dal termine di validità della SCIA, cioè 3 anni dalla data di inizio lavori (se la comunicazione di fine lavori non risulta presentata); b) per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità, il controllo è effettuato entro il termine previsto per il rilascio del certificato stesso; c) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione. Art. 13 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria 1.
Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31: f)
gli interventi previsti all’interno di piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi i comparti urbanistici di attuazione aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento dell’approvazione dei piani attuativi stessi; Art. 14 Disciplina della denuncia di inizio attività 1.
Il proprietario dell’immobile o chi ha un titolo legittimante sull’immobile stesso, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta la DIA allo Sportello Unico per l’Edilizia, utilizzando l’apposita modulistica, corredata di: f) documenti ed elaborati progettuali; 10
g)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
relazione del progettista abilitato, che assevera, ai sensi dell'art. 481 c.p., il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico -­‐ sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e approvati, al P.R.G. e alla valutazione preventiva ove acquisita; h) quantificazione e versamento del contributo di costruzione, se dovuto; i) indicazione del direttore lavori; j) nome dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori. Per quanto riguarda le imprese esecutrici delle opere dovrà essere allegata alla SCIA la documentazione prevista dalle vigenti normative in materia di antimafia, regolarità contributiva, sicurezza salvo altro. La DIA va corredata degli stessi documenti ed elaborati progettuali occorrenti per la richiesta di permesso di costruire, limitatamente a quelli necessari per il tipo di intervento da realizzare. E’ ammessa la presentazione in modalità telematica nel rispetto delle normative e delle regolamentazioni in materia. La DIA ha un termine massimo di validità pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data dal trentunesimo giorno dalla data di presentazione. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova denuncia di inizio attività. A conclusione dei lavori, va presentata la comunicazione di fine lavori, unitamente alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, o alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando sia dovuta. Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, o richiede atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, il termine per dare inizio ai lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tali atti non siano favorevoli, la DIA è priva di effetti. Ai sensi della normativa vigente l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-­‐edilizio. Qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo paesaggistico, l’Autorizzazione paesaggistica dovrà essere acquisita prima della presentazione della DIA. 10. Per le attività per le quali sono previste valutazioni preventive dei progetti ai fini della prevenzione incendi da sottoporsi all’esame degli organi dei Vigili del fuoco e/o se il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, da sottoporsi all’esame di AUSL e ARPA, o quando sia espressamente previsto dalla normativa vigente, dovranno essere allegati le attestazioni e le asseverazioni dovute corredate dalla documentazione e dagli elaborati tecnici necessari per consentire l’acquisizione dei pareri da parte dello Sportello unico per l’edilizia e/o le verifiche degli organi e amministrazioni competenti. 11. In cantiere va conservata copia della DIA con i relativi elaborati progettuali, da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione Comunale, un elenco di quanto presentato in allegato alla DIA, la copia della relazione di asseverazione, nonché la copia di ogni atto di assenso acquisito. 12. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello esposto in cantiere. 13. La realizzazione degli interventi con DIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere. Art. 15 Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività 1.
Sulla DIA vengono effettuati due tipi di controllo: un controllo preventivo (entro i 30 giorni) prima che le opere abbiano inizio e un controllo successivo (dopo i 30 giorni) dopo che le opere hanno avuto inizio. 11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, gli uffici preposti procedono al controllo preventivo, che consiste nella verifica: d) della completezza della documentazione presentata; e) del tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno nei casi di interventi assoggettati a DIA; f) della correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché dell'avvenuto versamento del corrispondente importo; Se la documentazione è incompleta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, gli uffici preposti richiedono per iscritto eventuali atti o documentazione integrativa e, in questo caso, il termine per dare inizio ai lavori, resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto. Qualora gli uffici accertino l’inammissibilità della DIA, entro i medesimi trenta giorni dalla data di presentazione, dovrà essere notificato al soggetto avente titolo e, comunicato per conoscenza, al progettista, l’ordine motivato, a firma del Responsabile dello Sportello Unico, di non effettuare il previsto intervento. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la DIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di attestazioni e dichiarazioni false o non veritiere del progettista stesso, il Responsabile dello Sportello Unico, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria e all’Ordine o Collegio Professionale, per quanto di competenza. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte del Comune, lʹ′elenco di quanto presentato a corredo del progetto, lʹ′attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. Il controllo successivo sulla DIA avviene nell’osservanza dei seguenti criteri: d) il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori (se questa risulta presentata); oppure il controllo è effettuato entro 12 mesi dal termine di validità della DIA, cioè 3 anni dalla data di inizio lavori (se la comunicazione di fine lavori non risulta presentata); e) per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità, il controllo è effettuato entro il termine previsto per il rilascio del certificato stesso; f) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione. Art. 16 Interventi soggetti a permesso di costruire 1.
2.
3.
Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi edilizi non assoggettati ad attività edilizia libera o non sottoposti a denuncia di inizio attività. Sono soggetti a permesso di costruire, in particolare: a) gli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per le opere pertinenziali minori; b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; d) i mutamenti di destinazione d’uso; e) ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti. Sono altresì subordinate a nuovo permesso di costruire, le modifiche a permessi di costruire rilasciati, che si rendano necessarie dopo l'inizio lavori e che riguardino anche una sola variazione tra quelle definite "essenziali". Art. 17 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, compilata su apposita modulistica, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dalla documentazione e dagli elaborati progettuali richiesti. 12
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-­‐sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento, qualora gli stessi non siano già allegati alla domanda. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nei casi in cui é richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l'interessato per un'audizione. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata. Il permesso di costruire é rilasciato o negato dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio e' data notizia sull'albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono raddoppiati, per la loro complessità, per gli interventi seguenti: a) Interventi che richiedono approvazioni da parte della Giunta o del Consiglio comunale; b) Interventi sottoposti a Convenzione o atto unilaterale d’obbligo; 10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di permesso di costruire si intende accolta. In tale caso il richiedente dovrà comunicare allo Sportello unico dell’edilizia, con lettera raccomandata, la maturazione del silenzio-­‐assenso e provvedere al pagamento del contributo di costruzione nella misura e nei termini stabiliti. Dovrà altresì conservare in cantiere copia della domanda protocollata, corredata di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione conforme a quella presentata. Art. 18 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire 1.
2.
3.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. 13
4.
5.
6.
7.
La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori che devono sottoscrivere l’accettazione. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito é subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite. Il permesso di costruire é irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi. Art. 19 Permesso di costruire in deroga 1.
2.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici é rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dai relativi strumenti attuativi. 3.
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Art. 20 Valutazione preventiva 1.
2.
3.
4.
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La relazione deve contenere: a) Individuazione dei vincoli eventualmente presenti sull’immobile; b) Progetto di massima nel rispetto della categoria dell'intervento eventualmente prescritta; c) Tabella degli indici urbanistici ed edilizi nel rispetto degli strumenti urbanistici; d) Definizione delle destinazioni d'uso consentite. Entro quindici giorni dalla data di presentazione, il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, documenti ed atti integrativi. La richiesta produce l'effetto della sospensione del termine per il rilascio, il quale riprende a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. La valutazione preventiva é rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata, fatto salvo il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle norme vigenti in materia. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al regolamento edilizio. Il rilascio della valutazione preventiva é subordinato al pagamento di una somma forfettaria, per spese istruttorie, dell’importo stabilito, in relazione alla complessità dell'intervento. Art. 21 Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire 14
1.
2.
3.
Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia, lo sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalità operative per il controllo definite con determinazione del Dirigente dello sportello unico per l’edilizia. Il controllo avviene nell’osservanza dei seguenti criteri: a) il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori (se questa risulta presentata); oppure il controllo è effettuato entro 12 mesi dalla scadenza del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, cioè 3 anni dalla data del rilascio del provvedimento (se la comunicazione di fine lavori non risulta presentata); b) per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità, il controllo è effettuato entro il termine previsto per il rilascio del certificato stesso; c) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione, includendo tutti gli interventi eventualmente attuati in base a silenzio-­‐assenso. Il Dirigente dello sportello unico per l’edilizia, qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso, assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Art. 22 Richiesta di permesso di costruire – documentazione 1.
2.
3.
4.
5.
La richiesta di permesso di costruire, in bollo, è rivolta allo Sportello unico per l’edilizia e deve contenere generalità, residenza, domicilio, recapito telefonico, codice fiscale e titolo ad intervenire del richiedente, nonché ogni altra informazione contenuta nell’apposito modello predisposto. Il titolo ad intervenire è comprovato mediante autocertificazione, corredata da fotocopia di documento di identità valido, con cui il richiedente dichiara altresì che non sussistono diritti di terzi che possano limitare o impedire la realizzazione delle opere in progetto. La richiesta deve contenere la sottoscrizione ed il timbro professionale del tecnico progettista abilitato nonché l’indicazione del domicilio e del codice fiscale. E’ ammessa la presentazione in modalità telematica nel rispetto delle normative e delle regolamentazioni in materia. Sono allegati obbligatori: a) Estratto di mappa e certificato catastale con identificazione delle particelle oggetto d’intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi o accompagnati da autocertificazione di aggiornamento. b) Estratto planimetrico del P.R.G. e del Piano Urbanistico Attuativo, se presente, con individuazione dell’immobile oggetto di intervento o copia della scheda della conservazione per interventi su edifici sottoposti a Disciplina particolareggiata per il recupero del patrimonio edilizio di valore storico-­‐culturale. c)
Dichiarazione sottoscritta dal progettista abilitato con cui lo stesso, consapevole della responsabilità che assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza ed igienico-­‐sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. d) Relazione tecnica illustrativa che descriva, anche in modo schematico, i criteri informatori del progetto e le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc..), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegate nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, le coperture, ecc...), quelle delle finiture (serramenti, pavimenti, tinteggiatura esterna, ecc.). Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare lo stato di fatto e la legittimità dei fabbricati esistenti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico-­‐culturale, la relazione deve contenere un’analisi critica dei fabbricati nonché illustrare gli elementi di interesse tipologico ed architettonico, i criteri ispiratori del progetto di recupero, le metodologie di intervento e le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento o la sostituzione delle strutture esistenti. 15
e) Tabella indici contente i calcoli analitici ed i riepiloghi necessari a dimostrare il rispetto dei parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici e dal RUE. f)
Elaborati grafici di progetto in duplice copia come descritti nell’articolo successivo. g) Attestazione del versamento relativo ai diritti di segreteria o spese istruttorie. 6.
Nei casi di seguito specificamente indicati, o quando il tipo di intervento li renda necessari, si dovranno inoltre allegare i seguenti documenti: a) Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile oggetto d’intervento, e se necessario anche degli immobili contermini, che documenti in modo completo ed adeguato i fabbricati e le aree di pertinenza, a colori ed in formato non inferiore a cm 15 x 10, accompagnata da planimetria indicante i punti di presa, in tutti i casi di intervento sull’esistente o quando sia specificamente richiesta dagli strumenti urbanistici. b) Dichiarazione del professionista abilitato di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, prevista dall’ art. 24 della Legge 104/1992 e dall’art. 1 della Legge 13/1989, corredata da relazione tecnica ed elaborati grafici, con riferimento al D.M. 14 giugno 1989, n. 236. c)
Progetto degli impianti tecnologici previsto dal D.M. 28 gennaio 2008, n. 37 o dalle altre norme vigenti in materia o dichiarazione di non obbligatorietà. d) Modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove costruzioni e di ampliamenti. e) Modello per la determinazione del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di disinquinamento e di sistemazione dei luoghi, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento. f)
Modello per la determinazione del contributo di costruzione relativo al costo di costruzione, mediante calcolo analitico delle superfici ai sensi del D.M. 10.5.1977, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento. g)
Certificazione (anche in forma autocertificata) attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, per la costruzione nel territorio rurale di nuove abitazioni e comunque per beneficiare della gratuità del provvedimento abilitativo. In alternativa, per gli interventi onerosi relativi ad usi produttivi agricoli, autocertificazione o dimostrazione dell’esistenza di azienda agricola. h) Piano di Sviluppo Aziendale in tutti i casi di interventi nel territorio rurale per i quali è richiesta l’approvazione. i)
Relazione geologica e geotecnica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di progetto, quando sia specificamente richiesta dalle norme di legge o dagli strumenti urbanistici. j)
Autorizzazione dei proprietari confinanti, formalizzata con atto notarile registrato e trascritto, nel caso di interventi che non rispettano la distanza dai confini di proprietà. k)
Atto unilaterale d’obbligo, debitamente registrato e trascritto, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici e dal presente regolamento, o per interventi convenzionati. l)
Autorizzazione paesaggistica per interventi in zone e su beni soggetti a tutela ai sensi della normativa vigente in materia. m) Richiesta motivata per la monetizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria e delle dotazioni territoriali, in luogo della loro realizzazione, nei casi previsti. n) Ogni altra documentazione necessaria per l’acquisizione di autorizzazioni o consensi, comunque denominati, obbligatori ai sensi delle normative vigenti, di competenza comunale. 7.
Deve essere inoltre allegata la documentazione necessaria per il conseguimento da parte dello Sportello unico per l’edilizia di tutti i pareri e atti di assenso comunque denominati, quando prescritti dalla normativa vigente, qualora non siano già stati prodotti unitamente alla richiesta. In particolare: a) Richiesta ed elaborati tecnici di progetto necessari per l’acquisizione di pareri dell’A.U.S.L. e/o dell’A.R.P.A., per quanto di competenza, sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, per interventi relativi ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale. 16
b) Richiesta e disegni di progetto necessari per l'acquisizione di pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in materia. c)
Richiesta di approvazione, con allegati i disegni di progetto, rivolta alla Soprintendenza competente, per interventi sugli immobili vincolati ai sensi delle disposizioni di legge in materia di beni culturali. d) Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in corsi d’acqua o nel suolo, corredata da elaborati grafici in triplice copia comprendenti : •
Descrizione, con eventuali piante, dell’insediamento da cui provengono gli scarichi mediante compilazione della modulistica predisposta; •
Planimetria in scala adeguata (di norma 1:500) con individuazione della rete fognaria, dei pozzetti di ispezione, degli impianti di trattamento (fosse settiche, Imhoff, depuratori, ecc.), degli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico, del punto di scarico terminale; •
Descrizione del funzionamento e schema dell’impianto di trattamento o depurazione. e) Richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, nei casi previsti dalla normativa. f)
Richiesta di autorizzazione al Servizio regionale competente, per interventi riguardanti opere interferenti con corsi d’acqua. g) Richiesta di autorizzazione alla Comunità Montana, per interventi in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926. h) Ogni altra documentazione necessaria per l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, consensi, pareri, obbligatori ai sensi delle normative vigenti. 8.
9.
La documentazione di cui ai commi precedenti è meglio specificata nella modulistica all’uopo predisposta dal Comune e debitamente pubblicizzata, anche attraverso strumentazione telematica. In luogo di ogni documento che si renda necessario o che non sia possibile acquisire d’ufficio, quando ammissibile, il soggetto avente titolo può sempre presentare autocertificazione, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia. 10. Tutte le dichiarazione devono essere redatte su apposita modulistica comunale, anche informatizzata, quando predisposta. 11. Con determinazione dirigenziale sono stabilite le modalità con le quali poter presentare ogni documento o elaborato anche su supporto informatico. Di tale determinazione sarà data idonea pubblicità. 12. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento all’Allegato B “Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” alla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-­‐Romagna n. 279 del 4 febbraio 2010. Art. 23 Elaborati grafici di progetto 1. Alla richiesta di rilascio del permesso di costruire devono essere allegati gli elaborati di progetto, di norma in duplice copia, oltre alle copie eventualmente da trasmettere agli enti esterni al Comune per acquisire i necessari atti di assenso comunque denominati. Tutti gli elaborati devono essere ridotti o piegati in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni o riporti. 2. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere l’indicazione e l’ubicazione dell’intervento, l’indicazione del contenuto dell’elaborato, il nominativo e la firma del soggetto richiedente, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. Tutti gli elaborati devono essere numerati progressivamente e devono avere un congruo spazio a disposizione dell’ufficio tecnico comunale per l’apposizione dei necessari timbri. 3. Gli elaborati di progetto richiesti, quando il tipo di intervento li renda necessari, sono: 17
a) rilievo generale, con le quote planimetriche ed altimetriche, riferite ad un caposaldo fisso permanente, dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:200 o 1:500, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto; b) rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, di norma in scala 1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti; e con la precisa indicazione della concordanza con lo stato legittimato da provvedimenti amministrativi pregressi risultanti dall’Archivio Comunale; c)
planimetria generale di progetto, in scala 1:200, con la rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, della sistemazione del suolo, delle pavimentazioni, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle essenze arboree ed arbustive, dell’organizzazione delle aree verdi, degli elementi di arredo, degli elementi circonvicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza; d) planimetria di progetto dell’intervento, in scala 1:200, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con l’indicazione delle distanze dai confini di proprietà e di zona e dagli altri edifici esistenti, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, delle infrastrutture tecniche, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché la rappresentazione della rete fognaria e degli eventuali impianti di depurazione, fino alla fognatura pubblica o ad altro punto di recapito. e) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione delle funzioni dei singoli locali e della relativa superficie e indicazione del rapporto aero-­‐illuminante; per interventi sull’esistente, elaborati contenenti le stesse piante indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie); f)
sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due; per interventi sull’esistente, elaborati contenenti le stesse sezioni indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso) e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie); g)
prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati ed eventualmente dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi sull’esistente, elaborati contenenti gli stessi prospetti indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie); h) particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali e delle finiture, per i progetti di maggiore impatto sull’ambiente urbano; e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada; i)
progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici servizi; j)
progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti esecutivi ai sensi della L. n° 46/1990 modificata e integrata, e la relazione tecnica di cui alla L. n° 10/1991, andranno presentati, rispettivamente, prima del rilascio del permesso di costruire e prima dell’inizio dei lavori. 4. Per interventi relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, gli elaborati di progetto richiesti, in duplice copia, riducibili in formato UNI A4, sono: a)
relazione illustrativa sui criteri di progettazione e sul dimensionamento funzionale delle opere, sulle caratteristiche tecniche dei materiali e sulle modalità e fasi della loro esecuzione; b) planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta individuazione dell’area e dell’opera oggetto dell’intervento, ed il relativo inquadramento urbanistico; c)
rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto; 18
d) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto e di tutte le altre indicazioni utili, nonché con l’individuazione delle aree e delle opere che dovranno essere cedute in proprietà pubblica o in uso pubblico; e)
progetti esecutivi delle reti dei pubblici servizi e relative cabine o centraline (fognature, illuminazione pubblica, acquedotto, rete elettrica, rete telefonica, rete gas, raccolta rifiuti, e simili); f)
progetto esecutivo della viabilità e della relativa segnaletica stradale, orizzontale e verticale, ai sensi del Codice della Strada, e toponomastica; g)
progetto esecutivo delle aree verdi con definizione delle essenze arboree ed arbustive esistenti e da porre a dimora, degli eventuali impianti di irrigazione, degli elementi di arredo e di ogni altra indicazione utile; h) progetto esecutivo delle opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della Legge 13/1989 e delle prescrizioni tecniche del D.M. 14 giugno 1989, n. 236; i)
profilo altimetrico generale delle opere, con le indicazioni quotate di tutti gli elementi utili di riferimento e di progetto; j)
sezioni quotate, in scala appropriata, tali da descrivere compiutamente le caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in progetto; k)
particolari costruttivi, in scala appropriata, con il dettaglio dei materiali e delle modalità di posa in opera; l)
illustrazione e certificazioni, anche direttamente fornite dal produttore, delle caratteristiche e delle prestazioni rese da manufatti industriali impiegati. 5. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento all’Allegato B “Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” alla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-­‐Romagna n. 279 del 4 febbraio 2010. Art. 24 Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo 1.
2.
3.
Le modifiche a SCIA, DIA o a permessi di costruire, che si rendono necessarie dopo la presentazione, il rilascio o l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite all'art. 23, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione della documentazione degli atti di assenso necessari, secondo le modalità previste per i titoli abilitativi originari. In tali casi la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario. Art. 25 Variazioni minori in corso d'opera 1.
Sono soggette a SCIA, se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dall'art. 23, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. 31/22002, seguenti: a)
gli scostamenti di entità non superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza; b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto non superiori al 10 per cento e comunque a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; 19
c)
2.
3.
gli aumenti della superficie utile non superiori a 100 mq.; La SCIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. La SCIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo. Art. 26 Variazioni essenziali 1.
Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, alla SCIA o alla DIA: a)
il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico in funzione di: −
un aumento delle superfici utili degli edifici; −
un mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili con variazione in aumento delle dotazioni territoriali; −
un aumento delle unità immobiliari; b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza; c)
gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.; 2.
3.
e)
le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica; f)
ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-­‐architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano applicazione ai fini: a)
della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo; b)
della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti; c)
dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio. Al fine dell'accertamento delle variazioni, si utilizzano le nozioni concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000. In fase di prima applicazione si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. Art. 27 Recupero abitativo dei sottotetti 1.
Sono interventi di recupero abitativo del sottotetto, ai sensi della L.R. 6 aprile 1998, n° 11, gli interventi finalizzati a recuperare e riutilizzare ad uso abitativo, negli edifici prevalentemente residenziali, i sottotetti preesistenti alla data del 23.4.1998, senza che ciò comporti alcuna modificazione delle altezze, delle linee di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde del tetto, né spostamento del solaio del piano sottotetto. 2.
Gli interventi di cui sopra sono consentivi nei Centri e Nuclei d’interesse storico, nonché negli edifici di interesse storico – architettonico, tipologico –ambientale, testimoniale. Al di fuori degli ambiti di cui sopra tali interventi sono esclusi. 3.
Nei sopradetti interventi è richiesto il rispetto dei seguenti parametri: a.
per i locali adibiti ad abitazione: altezza utile media di m 2,40 e altezza minima di m 1,50; b.
per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli: altezza utile media di m 2,20 e altezza minima di m 1,50; 20
c.
l'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile del locale per la superficie del pavimento. d.
minimo rapporto illuminante (aperture in falda / pavimento) pari a 1/16; e.
almeno un’apertura illuminante verticale nei locali di soggiorno, della misura minima di mq 0,80 ed avente le caratteristiche di veduta ai sensi del Codice civile, con esclusione di aperture prospettanti su cavedi; f.
dotazione di parcheggi pertinenziali P2 o autorimesse nella misura prescritta dalle norme di ambito; g.
dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico P1 nella misura prescritta dalle norme di ambito. 4.
In luogo della realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria P1 è ammessa la monetizzazione degli stessi. 5.
In assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali P2, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria P1. Art. 28 Opere pertinenziali 1.
2.
3.
Sono opere pertinenziali quelle costruzioni che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono poste in durevole rapporto di subordinazione con un’unità immobiliare, di cui generalmente fanno parte, per renderne più agevole e funzionale l’uso o anche per scopi ornamentali. Ai fini del presente regolamento le opere pertinenziali si distinguono in minori e maggiori. Sono opere pertinenziali minori le opere e le attrezzature il cui volume lordo (misurato vuoto per pieno) non superi i 100 mc e sia contenuto entro il 20 % del volume del fabbricato principale a cui sono asservite e la cui superficie lorda non superi i 30 mq . Sono comunque considerate opere pertinenziali minori : a)
i parcheggi pertinenziali degli edifici; b)
le costruzioni leggere da giardino; c)
fabbricati per locali tecnici posti a servizio di insediamenti produttivi quali cabine elettriche, cabine gas, centrali termiche, vani contatori e simili. La loro realizzazione, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, è assoggettata a SCIA. 4.
5.
Sono opere pertinenziali maggiori quelle che comportano la realizzazione di un volume lordo superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale e/o non siano comprese tra quelle del comma precedente. La realizzazione di tali opere è assoggettata a Permesso di Costruire. Non sono mai considerate opere pertinenziali le costruzioni o gli ampliamenti di fabbricati da destinare ad abitazione, ad ambienti di lavoro o ad attività che prevedano la permanenza di persone. Art. 29 Significativi movimenti di terra 1.
2.
3.
Rientrano in tale definizione gli interventi di modificazione del suolo che comportano significativi movimenti di terra e gli interventi sul territorio che ne comportano modifiche morfologiche ed altimetriche -­‐ quali scavi, sbancamenti, livellamenti, rinterri, riporti di terreno e rilevati -­‐ permanenti e significativi, o comunque incidenti sulle caratteristiche del contesto. Non fanno parte di tali interventi la realizzazione di invasi, bacini, laghetti e simili, le modifiche connesse con le attività produttive agricole, con le opere edili, con la coltivazione di cave e torbiere, né con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche e con il consolidamento della stabilità dei versanti, effettuate dagli Enti competenti. Tali movimenti di terra, anche se connessi alle attività agricole, dovranno in ogni caso essere motivati da ragioni di necessità e non dovranno di norma comportare alterazioni della quota del suolo superiori a m 1,50 rispetto al piano di campagna esistente. 21
4.
Le opere che eccedono quanto sopra definito sono sottoposte a Permesso di costruire ed alle altre autorizzazioni disposte da norme particolari in materia. Art. 30 Apposizione di cartelloni pubblicitari 1.
I cartelloni pubblicitari e gli impianti di pubblicità o propaganda su suolo pubblico, di uso pubblico o privato, sono disciplinati dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e dal relativo Regolamento comunale, che ne prevedono la casistica e la tipologia nonché la procedura autorizzativa. Art. 31 Occupazione di suolo a cielo aperto senza realizzazione di opere edilizie 1.
2.
3.
4.
Sono occupazioni di suolo a cielo aperto quelle che riguardano spazi aperti destinati al deposito -­‐ temporaneo o no -­‐ di materiali, manufatti e merci (esclusi rottami, cascami e rifiuti), con finalità di stoccaggio, oppure di esposizione o di vendita, e con esclusione di qualsiasi attività di trasformazione e lavorazione. Tali depositi possono essere collegati ad una specifica attività insediata, oppure no. Non rientrano in tale definizione gli interventi che comportino la realizzazione di opere edilizie, di attività produttive all’aperto o di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. Tali occupazioni possono essere realizzate soltanto in zone omogenee destinate dal RUE a prevalente funzione produttiva o comunque in conformità con gli usi urbanistici ammessi. I manufatti, materiali e merci devono essere collocati e mantenuti in ordine e nel rispetto del decoro urbano. Devono essere mantenute le distanze dai confini di proprietà in misura almeno pari all’altezza delle cose depositate. La distanza dalle strade dovrà altresì rispettare le norme del codice della strada con particolare attenzione a non ostacolare la visibilità. Art. 32 Opere cimiteriali 1.
2.
Gli interventi riguardanti opere cimiteriali e funerarie sono regolati dalle specifiche autorizzazioni amministrative stabilite dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. Nel caso di opere di edilizia funeraria di maggiore importanza, quali edicole e tombe interrate, è richiesto Permesso di costruire, in caso di nuova costruzione, o SCIA nei casi di interventi sull’esistente, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Art. 33 Opere di aziende concessionarie di reti di pubblici servizi 1.
2.
3.
4.
Le opere delle aziende concessionarie di reti di pubblici servizi (elettricità, telefonia fissa, gas, acquedotto o assimilabili) qualora rientrino in accordi di programma od abbiano il carattere di opere pubbliche di cui all’art. 9, sono approvate ai sensi di tale disposizione. Quando si configurino opere di estendimento finalizzate alla realizzazione di piani attuativi, l’esecuzione delle opere deve essere in generale ricompresa nel progetto delle opere di urbanizzazione del piano attuativo stesso. Le altre opere e lavori quando non si configurino come nuove costruzioni, nel senso di fabbricati o impianti tecnologici quali cabine, serbatoi, impianti di depurazione, torri o tralicci di impianti ricetrasmittenti e simili, e quando non comportino trasformazione in via permanente del suolo inedificato, in quanto completamente interrate o perché realizzate nel sottosuolo stradale, o perché finalizzate all’allacciamento di singole utenze da reti già esistenti, od abbiano valenza di lavori di manutenzione ordinaria, sono da considerarsi prive di rilevanza edilizia e non soggetti a titolo abilitativo edilizio. Le linee aeree e le opere nel sottosuolo che si realizzano mediante attraversamenti ed uso di strade ed aree pubbliche, sono da coordinare generalmente con opere e lavori pubblici del comune, tali opere configurano generalmente interruzioni o limitazioni del transito durante l’esecuzione, scavi e ripristini delle pavimentazioni 22
stradali e devono pertanto essere preventivamente autorizzate e verificate mediante le Concessioni previste dal Codice della Strada o le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico. 5.
Per ragioni di maggiore chiarezza, nell’elenco seguente si visualizza – seppure a livello indicativo – a quale regime sono soggette le opere di aziende concessionarie di pubblici servizi, sotto l’aspetto dei titoli abilitativi di carattere edilizio: Attività edilizia libera •
Manutenzioni, allacciamenti, estendimenti anche comportanti scavi e ripristini del suolo stradale quali ad esempio: • sostituzione di apparecchiature tecnologiche (tutte: valvole, riduttori, trasformatori, centraline ecc.); • sostituzione di apparati sul territorio: pozzetti, chiusini, quadri elettrici a colonnetta, ecc.; • operazioni di manutenzione ordinaria su edifici e manufatti edilizi; • posa tubazioni, condotte e linee per allacciamento di nuovi utenti ed modesti estendimenti di reti; • riparazione di guasti comportanti scavi su suolo pubblico; • esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria comportanti manomissione e successivo ripristino del suolo pubblico (rifacimento pozzetti, rifacimento condotte, ecc.); • interramento linee aeree; • rifacimento/sostituzione di linee con nuove anche di differenti caratteristiche. Permesso di costruire Opere comportanti l'effettuazione di nuove costruzioni, siano essi fabbricati ovvero impianti tecnologici, quali ad esempio: • cabine elettriche, cabine di decompressione gas, torri e tralicci per la telefonia mobile, serbatoi idrici, impianti di depurazione, ecc.; • costruzione, ampliamento, ristrutturazione di fabbricati; • realizzazioni di nuove reti di rilevante dimensione: gas, acqua, telefoniche, fognature, teleriscaldamento, ecc. SCIA •
6.
•
Interventi soggetti ai sensi del presente Regolamento su edifici od opere esistenti di cui sopra. Per interventi che alterino lo stato dei luoghi interessanti aree considerate beni paesaggistici ai sensi della normativa vigente, dovrà essere acquisita preventivamente l’Autorizzazione paesaggistica. Art. 34 Cambi di intestazioni di SCIA, DIA e Permessi di costruire 1.
Il permesso di costruire la SCIA e la DIA sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare. A tale scopo questi dovranno comunicare per iscritto, ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/90, al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, la modifica dell’intestazione, allegando autocertificazione attestante l'avvenuto trasferimento del titolo di proprietà o di godimento ed eventualmente copia del documento con il quale è avvenuto il trasferimento del titolo stesso. La comunicazione di cambio di intestazione deve essere sottoscritta sia dal nuovo, sia dal precedente titolare utilizzando l’apposito modello. 2.
Il cambio di intestazione non comporta alcuna modifica al contenuto del permesso di costruire, né a quello della SCIA e DIA. 3.
Se il cambio di intestazione è contestuale a presentazione di istanza di variante, lo stesso potrà essere espressamente comunicato con le stesse modalità di cui sopra, nell’ambito della nuova SCIA, DIA o domanda di Permesso di Costruire. Art. 35 Spese istruttorie – Diritti di segreteria 23
1.
2.
3.
Unitamente alle comunicazioni di attività edilizia libera, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività, richieste di valutazione preventiva, permessi di costruire, certificati di conformità edilizia ed agibilità dovrà essere presentata attestazione di versamento delle spese istruttorie. Sono altresì soggette al versamento delle spese istruttorie, secondo le modalità stabilite nel precedente comma, le richieste di Certificati di destinazione urbanistica, le certificazioni in genere in materia edilizia-­‐urbanistica, le certificazioni in genere di tipo tecnico-­‐amministrativo e le Autorizzazioni alla presentazione di Piani attuativi di iniziativa privata. Gli importi delle spese istruttorie saranno aggiornati periodicamente. TITOLO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 36 Comunicazione di inizio dei lavori 1.
Il titolare del Permesso di costruire deve comunicare allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dei lavori, la relativa data utilizzando apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dallʹ′Impresa esecutrice. 2.
3.
4.
Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata immediatamente allo Sportello unico per l’edilizia. In caso di cessazione dall’incarico del Direttore dei lavori gli stessi non potranno proseguire fino alla nomina e all’accettazione di un nuovo tecnico che dovrà essere comunicato al Comune a cura del titolare del Permesso di costruire, della DIA o della SCIA. Per ogni impresa o lavoratore autonomo, a cui venga affidata l’esecuzione di lavori inerenti il titolo edilizio, anche in economia, dovranno essere comunicati la nomina e l’accettazione, i dati identificativi, nonché ogni notizia o documento prescritta dalle normative vigenti anche ai fini delle verifiche d’ufficio di stati, qualità o fatti inerenti la sicurezza, la regolarità contributiva, il rispetto delle normative antimafia e quant’altro stabilito dalla legge. 5.
Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati, in relazione al tipo di intervento, i pareri, i documenti e i progetti esecutivi non precedentemente allegati alla domanda di Permesso di costruire, ed inoltre quant’altro richiesto nellʹ′atto abilitante allʹ′esecuzione dei lavori o nelle autorizzazioni o nulla osta citate/allegate nel Permesso di costruire. Art. 37 Cartello di cantiere 1.
Ogni c antiere d eve e ssere p rovvisto d i u n c artello b en v isibile d alla p ubblica v ia, d i d imensione n on inferiore a cm. 70 x 50, con indicazione del committente/titolare, dell’opera, degli estremi del titolo abilitativo, della data di inizio dei lavori, dei nominativi del Titolare, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Responsabile della sicurezza, dell’Impresa esecutrice e del Responsabile del cantiere. Devono inoltre essere indicati la posizione INPS, INAIL e C assa e dili d ell’impresa e secutrice. 2.
L’inosservanza di quanto sopra disposto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 5 00,00. Art. 38 Vigilanza sulla esecuzione delle opere 1.
Le opere ed i cantieri edili sono soggetti a controllo da parte dei preposti Organi comunali e, per quanto di competenza, del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’A.U.S.L. e degli altri organi preposti, a i s ensi d elle n orme v igenti. 24
2.
Il permesso di costruire deve sempre essere ritirato prima che si dia effettivo inizio ai lavori ed analogamente la SCIA e DIA devono essere presentate prima dell’avvio dei lavori; in caso contrario si procederà a ll’applicazione d elle r elative s anzioni. 3.
Copia d el t itolo a bilitativo a ll’esecuzione d elle o pere e d ei r elativi e laborati d i p rogetto d evono e ssere t enuti in c antiere a d isposizione d egli incaricati d ei c ontrolli. 4.
Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la r ispondenza d ell’opera e dilizia a l t itolo a bilitativo. Art. 39 Conduzione del cantiere e norme da osservare. 1.
2.
3.
4.
Il Titolare, il Costruttore ed i Tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili, anche verso terzi, della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e l a l oro p ropagazione n ell’ambiente. Ogni cantiere deve essere sempre protetto con idonea recinzione, essere mantenuto sicuro e ben organizzato, e devono essere rispettate le misure di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sui luoghi di lavoro, così come le misure a tutela della pubblica incolumità di tutti i cittadini, in c onformità a lle n orme v igenti in m ateria. Il cantiere deve essere mantenuto decorosamente, libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori e d a nche d urante le loro e ventuali interruzioni; a pposito c ontenitore d eve e ssere a llestito p er la r accolta di m ateriali d i s carto n on inerti, d a c onferire s uccessivamente p resso g li impianti d i r ecupero e /o s maltimento. Gli addetti alla vigilanza che, nell’effettuare sopralluoghi, constatino la non osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di pericolo per la pubblica incolumità e per l’igiene, e di offesa per il pubblico decoro. Art. 40 Occupazione del suolo pubblico. 1.
2.
In tutti casi in cui è necessario occupare il suolo pubblico con depositi di materiali, ponteggi, mezzi d’opera, recinzioni del cantiere, esecuzione di lavori, scavi e simili, così come le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi, tubi ed impianti in genere, il Titolare deve presentare, all’Ufficio responsabile dell’applicazione del Canone per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, separata domanda di concessione del suolo per la durata dei lavori. La concessione è rinnovabile, soggetta al pagamento di un canone ed alla prestazione d i e ventuali c auzioni s econdo le n orme d el R egolamento c omunale in m ateria. Per i lavori da eseguirsi in sede stradale, con occupazioni, attraversamenti, allacciamenti, eventuali interruzioni parziali o totali del transito, sono richieste le concessioni o le autorizzazioni previste dalle norme del C odice d ella S trada. 25
TITOLO IV VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE Art. 41 Fine dei lavori 1. Il Titolare di permesso di costruire, SCIA e di DIA deve comunicare, su apposita modulistica, allo Sportello unico per l’edilizia, la data di fine lavori, entro il termine massimo previsto per l’ultimazione degli stessi. 2. La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal titolare, dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice. 3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori deve essere presentata anche la scheda tecnica descrittiva oppure la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando dovuta. Art. 42 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 1.
2.
Ogni immobile oggetto di intervento edilizio é dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denuncie di inizio attività relativi allo stesso. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata é conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni, se previsti dalla legge, seguenti: a) Copia del Certificato di collaudo delle opere strutturali e/o in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, soggette a deposito del progetto, se presenti, redatto da un tecnico abilitato, nominato dal committente, quale collaudatore ai sensi delle normative vigenti. In alternativa è possibile presentare autocertificazione con cui si dichiari di avere depositato il medesimo certificato, completa degli estremi di presentazione. b) In caso di costruzioni non rientranti nei casi di cui sopra, dichiarazione del Direttore dei Lavori che non sono state eseguite opere soggette a deposito del progetto e/o in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica. In questo caso il Direttore dei lavori o altro Tecnico abilitato dovranno asseverare con idoneo certificato di collaudo o di regolare esecuzione l’idoneità statica del fabbricato. c)
Copia del certificato di prevenzione incendi o, in alternativa, autocertificazione attestante l’avvenuto ottenimento del certificato stesso, oppure copia della denuncia di inizio attività con attestazione dell’avvenuta ricezione da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco. Se l’opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio, ai sensi delle normative vigenti in materia, dichiarazione in tal senso, sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal proprietario o dal titolare dell’attività. d) Copia della dichiarazione per l’iscrizione al catasto con l’attestazione di ricevuta da parte degli uffici catastali, quando necessaria, o in alternativa autocertificazione attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione stessa, in ambedue i casi corredati da copia delle planimetrie. e) Dichiarazione di Tecnico abilitato, ai sensi della L13/1989, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 3.
f)
Dichiarazione dell’installatore, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento eseguito, resa ai sensi della D.M. 37/2008, sulla conformità degli impianti tecnologici. g)
Dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 2 del DPR 459/1996, redatta dall’impresa installatrice per impianti di montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, o dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 6 del DPR 162/1999 redatta dall’impresa installatrice dell’ascensore. h) Ogni altro documento eventualmente necessario, in base a specifiche disposizioni normative vigenti. La scheda tecnica é documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed é predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da un professionista abilitato. 26
4.
La scheda tecnica é parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato. Art. 43 Certificato di conformità edilizia e agibilità 1.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2.
Sono soggetti al certificato: a)
gli interventi di nuova edificazione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c)
gli interventi di ristrutturazione edilizia. 3.
4.
Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'articolo precedente, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 5.
Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464. 6.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente. Art. 44 Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello unico per l'edilizia, sull’apposita modulistica predisposta, la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, corredata da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati. Lo Sportello unico per l’edilizia effettua il controllo sulle opere eseguite assicurando il rispetto delle percentuali minime stabilite dal regolamento e dagli indirizzi eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità. 27
7.
8.
La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l’edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Copia della dichiarazione, con timbro di accettazione degli uffici comunali preposti, costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Art. 45 Tolleranza esecutiva nelle misurazioni 1.
Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Tale tolleranza è comunque ammessa entro il limite di cm 5 in valore in valore assoluto. Art. 46 Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame 1.
2.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31, chiunque può prendere visione presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso. Il medesimo potere é riconosciuto a chiunque con riguardo alle denunce di inizio attività presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento é soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica. Art. 47 Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni 1.
Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dal predetto art. 28. 28
TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO Art. 48 Mutamenti di destinazione d’uso 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I piani urbanistici individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili. Il mutamento di destinazione d'uso, conforme alle previsioni urbanistiche comunali, anche senza opere, é soggetto a permesso di costruire. E' definito mutamento d'uso la modifica dell'uso in atto nell'immobile. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare é quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'art. 47, comma 1, il mutamento d'uso é subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste o alla relativa monetizzazione nei casi in cui è consentita. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, o con interventi che di per sé non sono onerosi, comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione, previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in progetto e quelli per la destinazione d'uso in atto. Il mutamento di destinazione d'uso, con interventi edilizi che di per sé sono onerosi, é soggetto al contributo di costruzione previsto per l'intervento edilizio al quale é connesso, con o senza aumento del carico urbanistico. Non costituisce mutamento d'uso ed é attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale é esente dal pagamento del contributo di costruzione. 29
TITOLO VI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 49 Contributo di costruzione 1.
2.
3.
Fatti salvi i casi di riduzione o esonero, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA o la denuncia di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA o denuncia di inizio attività. Il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA o denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato. Art. 50 Oneri di urbanizzazione 1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: a)
un aumento delle superfici utili degli edifici; b)
un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali; c)
un aumento delle unità immobiliari. 2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile. 3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, si fa riferimento alla specifica regolamentazione regionale nonché alle disposizioni comunali in materia che devono intendersi qui integralmente richiamate. Art. 51 Costo di costruzione 1.
2.
3.
4.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinato in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dal Comune, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di Statistica. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni. Per la determinazione del contributo afferente al costo di costruzione si fa riferimento alla specifica regolamentazione regionale nonché alle disposizioni comunali in materia che devono intendersi qui integralmente richiamate. Art. 52 Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione 1.
Il contributo di costruzione non è dovuto: 30
a)
2.
3.
4.
5.
per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo Professionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 e s.m.i., ancorché in quiescenza; b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), i), j), comma 1 dell'art. 10; c) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), comma 2 dell'art. 10; d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; e) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari, come definiti nelle specifiche disposizioni comunali; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; h) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali. Il contributo è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione: a) nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA o la denuncia di inizio attività si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-­‐tipo prevista all'articolo successivo. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione. II contributo di costruzione è inoltre soggetto ad esenzione o a riduzione negli altri eventuali casi specifici previsti da disposizioni comunali. Art. 53 Convenzione-­‐tipo 1.
2.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, il Consiglio comunale approva una convenzione-­‐tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri da rispettare nelle convenzioni o negli gli atti di obbligo, in ordine in particolare: a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) alla durata di validità della convenzione, non superiore a trenta e non inferiore a venti anni. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. Art. 54 Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza 1.
Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 31
2.
3.
Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione, in relazione ai diversi tipi di attività, come stabilito dalle disposizioni comunali. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2 , nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'art. 48, comma 1, lettera a), sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 32
TITOLO VII NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI E REQUISITI TECNICI DELLE COSTRUZIONI Art. 55 Aspetti strutturali e requisiti tecnici 1.
Oltre a quanto stabilito nella parte che definisce i requisiti tecnici delle costruzioni, le opere edilizie devono essere eseguite e corrispondere a quanto stabilito dalle Norme tecniche delle costruzioni e dalle altre normative tecniche vigenti e particolarmente in materia di: a)
Aspetti geologici e geotecnici, indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, opere di sostegno delle terre e opere di fondazione; b) Opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche; c)
Esecuzione e consolidamento di edifici in muratura; d) Criteri per la costruzione e l’adeguamento antisismico degli edifici; e)
Installazione degli impianti tecnologici. 33
TITOLO VIII SANZIONI Art. 57 Interventi abusivi 1.
Per quanto attiene alle sanzioni per la repressione delle opere abusive si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di legge in materia. Art. 58 Sanzioni pecuniarie 1.
In tutti i casi in cui le opere abusive non siano valutabili in termini di superficie, volume, valore venale, costo di produzione e/o occorra procedere all’applicazione di sanzioni pecuniarie le stesse saranno determinate con riferimento al valore minimo stabilito per le opere realizzate in assenza di SCIA/DIA. Art. 59 Violazioni alle disposizioni del presente regolamento 1.
Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie seguenti: a) L’inosservanza di quanto disposto dall’art. 34 in merito al cartello di cantiere comporta l’applicazione di una s anzione a mministrativa d a € 5 0,00 a d € 5 00,00 . b) Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 4 64,00. c)
Per altre inosservanze in materia di conduzione del cantiere, quando non siano previste sanzioni più gravi stabilite dalla normativa di legge in materia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 5 00,00. 34
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 60 Pareri in materia igienico-­‐sanitaria ed ambientale. 1.
2.
3.
Ai sensi dell'art. 19, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, sono sottoposti al parere preventivo dell’AUSL e dell’ARPA i progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio, individuati con atto della Giunta regionale. L'esame è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni. Lo Sportello unico per l’edilizia potrà altresì avvalersi del parere delle competenti strutture dell’AUSL e dell’ARPA anche per l’esame di progetti diversi di quelli definiti al comma precedente, qualora lo ritenga opportuno o necessario per una migliore valutazione degli stessi. Art. 61 Autorizzazione paesaggistica 1.
2.
3.
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, è competenza del Comune rilasciare l’Autorizzazione per interventi che interessino beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni . Per la disciplina, le modalità di presentazione, esame e rilascio di tali autorizzazioni si fa riferimento, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche ed integrazioni e disposizioni attuative, alle disposizioni ed alle direttive emanate dalla Regione Emilia-­‐Romagna. Le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dalla struttura tecnica del Comune preposta sulla base del parere della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, e del parere vincolante della competente Soprintendenza. 35
Allegato 1 Tabella interventi edilizi Interventi edilizi Riferimenti normativi Titolo abilitativo richiesto 1 MANUTENZIONE ORDINARIA L.R. 31/2002, Art. 4, comma 1, lett. a Allegato lett. a NESSUNO 2 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE non interessanti immobili tutelati o di valore storico-­‐architettonico, non riguardanti elementi strutturali e non comportanti alterazioni alla sagoma dell'edificio L.R. 31/2002, Art. 4, comma 1, lett. b NESSUNO 3 INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 1, lett. b NESSUNO 4 OPERE TEMPORANEE PER ATTIVITA' DI RICERCA NEL SOTTOSUOLO, di carattere geognostico, in aree esterne al centro edificato L.R. 31/2002, Art. 4, comma 1, lett. c D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 1, lett. c NESSUNO 5 MOVIMENTI DI TERRA strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-­‐silvo-­‐pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 1, lett. d NESSUNO 6 SERRE MOBILI STAGIONALI, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 1, lett. e NESSUNO 7 OPERE dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e TEMPORANEE e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 2, lett. b Attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori 8 OPERE DI PAVIMENTAZIONE E DI FINITURA DI SPAZI ESTERNI, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 2, lett. c Attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori 9 PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 2, lett. d Attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori 10 AREE LUDICHE senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 2, lett. e Attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IVI COMPRESA L’APERTURA DI PORTE INTERNE O LO SPOSTAMENTO DI PARETI INTERNE, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 2, lett. a Attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori e asseverazione di tecnico 12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. a SCIA 13 MODIFICHE INTERNE DI CARATTERE EDILIZIO sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della D.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 2, lett. e-­‐
Attività edilizia libera con comunicazione di destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa bis inizio lavori e asseverazione di tecnico 14 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE interessanti immobili tutelati o di valore storico-­‐architettonico o riguardanti elementi strutturali o comportanti alterazioni alla sagoma dell'edificio L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. c SCIA 15 RECINZIONI, MURI DI CINTA, CANCELLATE L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. d SCIA 16 MODIFICHE AD IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI senza creazione di volumetria; L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. h SCIA 17 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. i SCIA 18 VARIAZIONI MINORI IN CORSO D'OPERA L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. j Artt. 18 e 19 SCIA 19 VARIAZIONI ESSENZIALI L.R. 31/2002, Art. 23 SCIA o Permesso di costruire 20 PARCHEGGI DA DESTINARE A PERTINENZA DELLE UNITA' IMMOBILIARI L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. k SCIA 21 CARTELLONI PUBBLICITARI L.R. 31/2002, Art. 8, comma 1, lett. m SCIA 22 COSTRUZIONI LEGGERE DA GIARDINO SCIA 23 RESTAURO SCIENTIFICO L.R. 31/2002 Allegato lett. c Permesso di costruire 24 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO L.R. 31/2002 Art. 8, comma 2 Allegato lett. d Permesso di costruire 25 RIPRISTINO TIPOLOGICO L.R. 31/2002 Allegato lett. e Permesso di costruire 26 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA L.R. 31/2002 Art. 8, comma 2 Allegato lett. f Permesso di costruire 27 NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI e/o manufatti edilizi fuori terra o interrati L.R. 31/2002 Allegato lett. g.1 Permesso di costruire 28 AMPLIAMENTO DI EDIFICI all'esterno della sagoma esistente L.R. 31/2002 Allegato lett. g.1 Permesso di costruire 29 OPERE DI URBANIZZAZIONE realizzate da soggetti diversi dal comune L.R. 31/2002 Allegato lett. g.2 Permesso di costruire 30 INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato L.R. 31/2002 Allegato lett. g.3 Permesso di costruire 37
31 INSTALLAZIONE DI TORRI E TRALICCI per impianti radio-­‐ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo L.R. 31/2002 Allegato lett. g.4 Permesso di costruire 32 INSTALLAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI o di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee L.R. 31/2002 Allegato lett. g.5 Permesso di costruire 33 OPERE PERTINENZIALI maggiori L.R. 31/2002 Allegato lett. g.6 Permesso di costruire 34 OPERE PERTINENZIALI minori L.R. 31/2002 Art. 8, comma 1, lett. l SCIA 35 DEPOSITI DI MERCI O MATERIALI O DI IMPIANTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ALL'APERTO ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato L.R. 31/2002 Allegato lett. g.7 Permesso di costruire 36 OCCUPAZIONI DI SUOLO A CIELO APERTO senza realizzazione di opere edilizie SCIA 37 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA L.R. 31/2002 Allegato lett. h Permesso di costruire 38 DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE L.R. 31/2002 Allegato lett. i SCIA 39 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE L.R. 31/2002 Allegato lett. l SCIA 40 MOVIMENTI DI TERRA, quali rilevanti movimenti morfologici del suolo, scavi, livellamenti, riporti di terreno, sbancamenti L.R. 31/2002 Art. 8, comma 1, lett. m Allegato lett. m SCIA 41 MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO senza opere L.R. 31/2002 Art. 8, comma 2 Art. 26, comma 2 Permesso di costruire 42 MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO con opere L.R. 31/2002 Art. 26, comma 5 Permesso di costruire 43 INTERVENTI PREVISTI ALL'INTERNO DI PIANI ATTUATIVI con precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive L.R. 31/2002 Art. 9 DIA 44 RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO L.R. 31/2002 Art. 8, comma 1, lett. f SCIA 45 OPERE CIMITERIALI L.R. 31/2002 Art. 12, comma 1 Permesso di costruire 46 OPERE DI AZIENDE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI A RETE (elettricità, telefonia fissa, gas, acquedotto, fognature e simili) Attività libera SCIA Permesso di costruire 47 CAMBI DI INTESTAZIONE DI SCIA, DIA E PERMESSI DI COSTRUIRE Comunicazione 38