circolare ut edilizia

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circolare ut edilizia
PROVINCIA DI CUNEO
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UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Prot. n. 19
Magliano Alpi, li 03/01/2011
A: Sig.ri professionisti locali
LORO SEDI,
OGGETTO: Circolare Ufficio Tecnico Comunale su novità in materia Edilizia.
La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in
materia di semplificazione che ha posto da subito dubbi e problemi per quanto attiene specificamente
al settore dell’edilizia. Ci si riferisce all'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla legge di
conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010.
Con il comma 4-bis il legislatore, "riscrivendo" l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la
"Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di
inizio attività - DIA"; con il successivo comma 4-ter , dichiara espressamente la nuova disciplina
attinente alla "tutela della concorrenza" e la qualifica "livello essenziale delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali", così riconducendola alla competenza esclusiva statale.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti, tempestivamente formulata da Regione Lombardia,
il Ministero per la Semplificazione normativa, con un’articolata nota in data 16 settembre 2010, ha
avuto modo di delineare l’esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio. Risolta in
senso positivo la prima importante questione e cioè l’applicabilità della nuova disciplina anche
all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA “ordinaria”, non anche
la DIA alternativa al permesso di costruire.
A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono SEI le procedure
edilizie operative a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente
articolazione:
1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso;
ai sensi dell’art. 3 - comma 1 lett. e) del D.P.R. 380/2001:(nuove costruzioni):
"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle ALTRE
categorie definite. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto
legislativo n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
ai sensi dell’art. 3 - comma 1 lett. f) del D.P.R. 380/2001:(ristrutturazione urbanistica):
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire solo per gli interventi di
cui all’art. 22 comma 3:
lettera a)
gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);l
lettera b)
lgli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i
piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
lettera c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
ai sensi dell’art. 22 - comma 1 del D.P.R. 380/2001:(opere minori)
opere di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art.
6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001
restauro e risanamento conservativo
recinzioni e muri a delimitazione proprietà
revisione o installazione impianti tecnologici
Arredi: (posa di insegne, tende, tinteggiature esterne,
pozzi
installazione di pannelli fotovoltaici a terra < di 20 Kwp o non integrati su edifici esistenti di qualsiasi
potenza
altro :
ai sensi cdel’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001: opere in VARIANTE che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell’edificio e comunque non determinano variazioni essenziali così come definite dall’art. 6
della L.R. 19/1999 da dimostrarsi analiticamente e graficamente.
Art. 6.
(Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato)
1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed integrazioni si ha
variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unita' immobiliari, superiori al 30 per cento della
superficie utile lorda dell'unita' stessa o superiori a 20 metri quadrati per unita' immobiliare, qualora cio' comporti il
passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);
b) aumento di entita' superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda,
volumetria;
c) riduzione di entita' superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di
proprieta', dalle strade;
d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra
dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui
volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della l. 47/1985.
Interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (Ristrutturazione Edilizia senza incremento di cubatura,
modifiche della sagoma e dei prospetti e senza demolizione e ricostruzione con la stessa sagoma e volumetria),
ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001;
4. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e), del D.P.R. n. 380/2001.
lettera b)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
lettera c)
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;
lettera d’)
i pannelli solari, termici, aderenti o integrati nei tetti senza serbatoio di accumulo esterno, a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
in tal caso indicare:
1) Superficie coperta dai pannelli: ……….. mq.
lettera d’’) i pannelli solari, fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti
in tal caso indicare:
1) Superficie coperta dai pannelli: ……….. mq.
2) Potenza dell’impianto:
lettera e)
……….. KWp.
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
5. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6,
comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001;
lettera a)
interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
6. Comunicazione FACOLTATIVAper gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d),
e) del d.P.R. n. 380/2001;
lettera a)
interventi di manutenzione ordinaria;
lettera b)
interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
lettera c)
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
lettera d)
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
lettera e)
serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola;
lettera f) :
Installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a
13 mc come disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006;
Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della SCIA, applicabile nell’ambito sopra
delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA dev’essere allegato lo specifico atto di assenso
dell’ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA.
Petanto si avvisa che la SCIA verrà respinta se non munita di regolare Atto di Assenso nel caso di
vincoli.
Da ultimo, per quanto riguarda le DIA edilizie presentate prima del 31 luglio 2010, quand’anche a
tale data non risultasse decorso il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio
dal parte dell’amministrazione, il Ministero ha chiarito che rimangono operative, salva la possibilità
per il privato di avvalersi degli effetti della sopraggiunta disciplina presentando per il medesimo
intervento una SCIA, ovviamente se l’intervento rientra tra quelli passibili di SCIA (p.to 3 sopra
dettagliato).
Stante la modifica normativa si allega alla presente circolare i nuovi modelli per le
presentazioni delle pratiche edilizie nell’ambito territoriale del Comune di Magliano Alpi alle quali si
chiede gentilmente di attenersi.
Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione
Il Responsabile del Procedimento
Chiarla Arch. Silvano