elenco titoli abilitativi vigenti

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elenco titoli abilitativi vigenti
ELENCO TITOLI ABILITATIVI VIGENTI
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (AEL)
Riguarda in generale gli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici e l'esercizio delle attività
agricole. Nei casi in cui può essere attuata non è necessario alcun titolo abilitativo ma gli interventi
da eseguire devono comunque rispettare gli strumenti urbanistici vigenti e le altre norme di
settore relative ai lavori da effettuare (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza,
contenimento energetico, ecc.).
E' prevista dal c.1 art. 6 del DPR 380/2001.
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL)
oppure COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' (CIA)
Riguarda in particolare interventi temporanei o modesti interventi di manutenzione che
riguardano la parte esterna degli immobili (pavimentazioni e finiture esterne, vasche di raccolta
delle acque, pannelli solari e fotovoltaici). In questi casi basta una semplice comunicazione del
proprietario all'amministrazione comunale.
E' prevista dal c.2 art.6 del DPR 380/2001.
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)
Riguarda interventi di manutenzione straordinaria (sempre che tali interventi di manutenzione
straordinaria non riguardino le parti strutturali degli edifici, non comportino aumento delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, altrimenti è necessaria la SCIA)
in tal caso serve l'intervento di un tecnico abilitato che elabori un progetto ed "asseveri" sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi,
alla normativa statale e regionale, alla normativa di settore, ecc.
E' definita dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'at. 6 del DPR 380/2001.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)
Bisogna ricorrere alla SCIA ogni qualvolta gli interventi edilizi da realizzare non appartengono a
quelli di cui all'edilizia libera e/o non sono stati assoggettati dalle leggi ad altri titoli abilitativi
specifici.
Mentre sono stati puntualmente individuati dalla normativa gli interventi che devono essere
realizzati con gli altri titoli abilitativi (Edilizia Libera, CIL, CILA, PDC), per quanto riguarda la SCIA
non esiste un elenco altrettanto preciso e tassativo.
La SCIA sostituisce la DIA, tranne che per quelle tipologie di interventi per cui il DPR 380/2001, le
leggi Statali o Regionali hanno previsto la possibilità di utilizzare la DIA in alternativa o in
sostituzione al permesso di costruire (PDC).
L'art. 22 c. 1 del D.P.R. 380/01 , così come modificato dal DL 133/2014, prescrive :
"Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e all'articolo 6 (
attività edilizia libera) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente."
La legge 106/2011, al comma 2, lettera c, ha precisato che la SCIA sostituisce la DIA per tutti gli
interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2 del T.U. in materia edilizia e che la DIA troverà
ancora applicazione ove prevista, in base alla normativa statale o regionale, quale alternativa o
sostitutiva al permesso di costruire :
"c) le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso
che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale
o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4,
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta,
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale".
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)
La DIA si applica in tutti i casi in cui le norme nazionali o regionali ne hanno previsto la sostituzione
o l'alternatività al PDC. La Regione Calabria non ha legiferato in merito, pertanto la DIA si applica
nei casi previsti all’Art. 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia :
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
E’ disciplinata dall’art. 22 c. 3 del D.P.R. 380/01.
PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC)
Sono subordinati a permesso di costruire i seguenti interventi:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici modifiche della volumetria complessiva degli edifici o
dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Il permesso di costruire è disciplinato dall'art. 10 del DPR 380/2001.
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PDCC)
Il permesso di costruire convenzionato è stato introdotto dal Decreto Sblocca Italia che ha
introdotto nel Testo Unico un nuovo articolo, il 28-bis che stabilisce :
"1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del
Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire
convenzionato.
2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che
il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta
la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale”.
Qualora vi siano lotti che necessitano di particolari e/o opere di interesse pubblico si potrà
ricorrere al "Permesso di Costruire Convenzionato" nel rispetto dei requisiti indicati nelle Norme
Tecniche di Attuazione del PRG vigente, mediante la sottoscrizione di specifica convenzione .
Le aree sulle quali sarà possibile rilasciare il "Permesso di Costruire Convenzionato" dovrebbero
essere già individuate nello strumento generale di pianificazione per una corretta pianificazione
delle opere di interesse pubblico da realizzare sul territorio ma soprattutto sia per evitare
"discrezionalità” da parte delle Amministrazioni Comunali.
Il permesso di costruire convenzionato è disciplinato dall'art. 28-bis del DPR 380/2001.