Definizione vini - "Guglielmo Marconi" Forlì

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Definizione vini - "Guglielmo Marconi" Forlì
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
«MARCONI» FORLI’
BEVANDE ALCOLICHE ED
ALCOLEMIA:
EFFETTI E SANZIONI
CLASSI 1 G , F
Prof. Roberto Riguzzi
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BIRRA
La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermetazione alcolica con
ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato
con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con
luppolo o suoi derivati o con entrambi (art.1 c.1 D.M. 30.06.1998 n.272).
La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e
non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non
inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non
superiore a 3,5%.
La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo
alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra
speciale" se il grado di Plato non è inferiore a 12,5 e birra doppio malto se il grado di Plato
non è inferiore a 14.5. Grado Plato: concentrazione nella bevanda di saccarosio espressa come
percentuale massa su massa.
Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari
caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza
caratterizzante (art. 2 D.P.R. 30.06.98 n.272).
In ogni locale in cui si mesce la birra dev'essere posto, direttamente sull'impianto di spillatura
e in maniera ben visibile al consumatore, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice
o la sua ragione sociale.
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DEFINIZIONE VINO
(REGOLAMENTO CE 479/2008)
1. Vino
Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche,
pigiate o no, o di mosti di uve.
Il vino ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol, salvo eccezioni per vini di particolare
denominazione o per vini di altri stati UE. Il vino ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol.
Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine
protetta IN Italia DOC) prodotti senza alcun arricchimento.
2. Vino nuovo ancora in fermentazione
Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e
che non è ancora separato dalle fecce.
3. Vino liquoroso
Il vino liquoroso è il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non
superiore a 22 % vol. Il vino liquoroso ha un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol,
ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica. E’ prodotto
attraverso l’aggiunta al vino di alcole neutro di origine vinica o di distillato di vino o di uve secche,
nonché, eventualmente, dell’aggiunta di mosto di uve concentrato.
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DEFINIZIONE VINO
(REGOLAMENTO CE 479/2008)
4. Vino spumante
Il vino spumante è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, o di mosto
di uve, o di vino. È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente
esclusivamente dalla fermentazione. Il vino spumante conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico
totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 8,5 % vol.
5. Vino spumante di qualità
Il vino spumante di qualità è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche,
oppure di mosto di uve o di vino. È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride
carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione. Conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo
alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 9 % vol.
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità ottenuto, durante la costituzione della
partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da
vino specifiche. Conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore
a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 %
vol; e il titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.
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DEFINIZIONE VINO
(REGOLAMENTO CE 479/2008)
7. Vino spumante gassificato
Il vino spumante gassificato è il prodotto ottenuto da vino senza una denominazione di origine protetta o
una indicazione geografica protetta. È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di
anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas. Conservato alla temperatura di
20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica
in soluzione.
8. Vino frizzante
Il vino frizzante è il prodotto ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9
% vol. Ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol. Conservato alla temperatura di 20°C in
recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica proveniente esclusivamente
dalla fermentazione in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.
9. Vino frizzante gassificato
Il vino frizzante gassificato è il prodotto ottenuto da vino avente un titolo alcolometrico effettivo non
inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e che, conservato alla
temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in
soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.
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Definizioni grado alcolico
Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico
«Titolo alcolometrico volumico effettivo»: il numero di parti in volume di alcole puro alla
temperatura di 20°C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima
temperatura.
«Titolo alcolometrico volumico potenziale»: il numero di parti in volume di alcole puro alla
temperatura di 20°C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri
contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura (Alcole potenziale=
zuccheri g/L moltiplicato per 0,06).
«Titolo alcolometrico volumico totale»: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo
e potenziale.
«Titolo alcolometrico volumico naturale»: il titolo alcolometrico volumico totale del
prodotto prima di qualsiasi arricchimento.
«Titolo alcolometrico massico effettivo»: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg
di prodotto.
«Titolo alcolometrico massico potenziale»: il numero di kg di alcole puro che possono
essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto.
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BEVANDE SPIRITOSE
(REG CE 110/2008)
Bevanda spiritosa è la bevanda alcolica quella destinata al consumo umano, avente caratteristiche
organolettiche particolari, con un titolo alcolometrico minimo del 15 %, prodotta direttamente mediante
distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o mediante macerazione
o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola,
e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri
prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole
etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente
regolamento, o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più altre bevande spiritose,
e/o alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o altre bevande, anche alcoliche.
Liquore è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di
un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati
ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattierocaseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 %
vol.
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BEVANDE SPIRITOSE
(REG CE 110/2008)
Rum: è la bevanda spiritosa ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi
provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e
distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le
caratteristiche organolettiche specifiche del rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di
37,5 % vol.;
Whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto di
cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali, prime utilizzate, mediante invecchiamento del
distillato finale. Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol. Il whisky o
whiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello
semplice usato come colorante
Tequila: è il superalcolico messicano ottenuto dalla distillazione del fermentato di Agave, imponente
pianta grassa tipica di quel paese.
Acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto
fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime
utilizzate. Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di cereali è di 35 % vol.;
Acquavite di vino è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino
alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol. con il
titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino è di 37,5 % vol.
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BEVANDE SPIRITOSE
(REG CE 110/2008)
Il brandy è la bevanda spiritosa ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino
distillato a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del
prodotto finito. È invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la
capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1000 L. Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy
o Weinbrand è di 36 % vol.
Acquavite di vinaccia o marc (grappa in Italia): è la bevanda spiritosa che è ottenuta esclusivamente da
vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua, la
distillazione è effettuata in presenza delle vinacce, il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite
di vinaccia o marc è di 37,5 % vol.
La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione,
di: patate e/o cereali o di altre materie prime agricole. Il titolo alcolometrico volumico minimo della
vodka è di 37,5 % vol.
Gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus
communis L.) di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche appropriate. Il
titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol.
Liquore è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di
un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati
ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattierocaseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 %
vol.
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TABELLE ALCOLOMETRICHE
INCREMENTO DEL RISCHIO DI INCIDENTI
INFUNZIONE DELL’ALCOLEMIA
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TABELLE
ALCOLOMETRICHE
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CALCOLO DELLA STIMA
DELL’ALCOLEMIA
La tabella riporta l’incremento dell’alcolemia della persona per la singola assunzione di un bevanda
alcolica. La tabella nella parte superiore riporta i volumi di riferimento per la singola
somministrazione della bevanda. Il grado alcolico più frequente delle bevande è riportato nei
riquadri dove sono presenti gli incrementi di alcolemia. L’incremento di alcolemia varia tra uomo e
donna e se fatto a stomaco pieno o stomaco vuoto.
La stima dell’alcolemia si calcola leggendo nella porzione di tabella che ci riguarda (uomo/donna e
stomaco pieno/stomaco vuoto), l’incremento di alcolemia per la singola somministrazione di
bevanda. La stima dell’alcolemia totale sarà la somma dei incrementi di tutte le somministrazioni di
bevande fatte. Se la bevanda, come volume somministrato o grado alcolico, differisce da quelli
riportati nella tabella, il risultato va proporzionalmente corretto. La stessa cosa vale per il perso del
soggetto. La tabella è solo una stima, l’alcolemia reale può differire anche sensibilmente e questa
eventuale discrepanza non può essere utilizzata come giustificazione.
ESEMPIO: Un uomo adulto di 80 kg beve durante una cena tre bicchieri di vino (12%v/v) e un
bicchiere di grappa (45% v/v). Calcola la stima della probabile alcolemia del soggetto. Per la
risoluzione uso la tabella per il riquadro uomo e stomaco pieno, nella colonna 80 kg e sommo i
singoli contributi all’alcolemia: 0,17x3 + 0,20=0,71 g di alcol per L di sangue. Il soggetto supera il
limite di legge. Se il dato è confermato in un controllo delle forze dell’ordine, il soggetto rischia da
500 a 2000 euro di multa e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
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CURVA ALCOLEMICA
La curva rappresenta il tempo (indicativo) con cui cala
l’alcolemia nel sangue dopo l’assunzione di alcol
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PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)
LIMITE LEGALE
DEL TASSO
ALCOLEMICO
PER LA GUIDA: 0,5
GRAMMI per
LITRO
Concentrazione di
alcol nel sangue (g/L)
Sensazioni più frequenti (*)
Effetti progressivi e abilità compromesse
0,1-0,2
Iniziale sensazione di
ebbrezza
Iniziale riduzione delle
inibizioni e del controllo
Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo
Iniziale riduzione del coordinamento motorio
Iniziale riduzione della visione laterale
Nausea
0,3-0,4
Sensazione di ebbrezza.
Riduzione delle inibizioni,
del controllo e della
percezione del rischio
Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e
controllo
Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi
Riduzione della visione laterale
Vomito
0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA
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PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI
DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007,
n. 160)
0,5 – 0,8
Cambiamenti dell’umore
Nausea, sonnolenza
Stato di eccitazione emotiva
Riduzione della capacità di giudizio, Riduzione della capacità di
individuare oggetti in movimento e della visione laterale,
Riflessi alterati, Alterazione delle capacità di reazione agli
stimoli sonori e luminosi, Vomito
0,9-1,5
Alterazione dell’umore Rabbia
Tristezza
Confusione mentale,
disorientamento
Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo,
Comportamenti socialmente inadeguati, Linguaggio mal
articolato, Alterazione dell’equilibrio, Compromissione della
visione, della percezione di forme, colori, dimensioni, Vomito
1,6-3,0
Stordimento, Aggressività
Stato depressivo, Apatia, Letargia
Compromissione grave dello stato psicofisico, Comportamenti
aggressivi e violenti, Difficoltà marcata a stare in piedi o
camminare, Stato di inerzia generale, Ipotermia, Vomito
3,1-4,0
Stato di incoscienza
Allucinazioni, Cessazione dei riflessi, Incontinenza, Vomito
Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito
Oltre 4
Difficoltà di respiro, sensazione di
soffocamento
Sensazione di morire
Battito cardiaco rallentato, Fame d’aria, Coma
Morte per arresto respiratorio
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SANZIONI
La legge stabilisce attualmente il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, limite
oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a
provvedimenti sanzionatori. Nel nuovo codice della strada approvato nel 2010, stabilisce
la tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la
patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D,
E. Queste categorie non possono bere alcol quando guidano mentre per gli altri vale ancora
il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro.
Se si supera il limite - Quando si viene fermati con tasso alcolemico sopra la norma, il
veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile
affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad
esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato
dallo stesso trasgressore, oppure, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha
proceduto al recupero stesso.
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SANZIONI
RIFIUTARSI DI FARE L’ALCOLTEST?
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento
alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol
contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una
dall’altra. Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico
commette un illecito penale con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno; b)
ammenda da 1.500 a 6.000 euro; c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2
anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei
due anni precedenti; d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di
sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica
provinciale. Per la violazione, inoltre, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
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SANZIONI
Tasso alcolemico
Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l
ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della
patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l
ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi.
Sospensione della patente per un periodo di tempo
compreso tra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l
ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad
1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della
patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la
sentenza di condanna.
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ETILOMETRO
L’etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore
dell’alcool, ovvero dell’etanolo contenuto nel sangue. Da noi in Italia sono omologati
gli apparecchi in grado di misurare tale concentrazione attraverso l’analisi dell’aria
alveolare espirata. L’etanolo viene rapidamente assorbito dallo stomaco e
dall’intestino tenue; si distribuisce in tutta l’acqua corporea (che, per l’organismo
umano, ammonta a circa 0,55 l/kg). La maggior parte (circa il 90%) dell’etanolo
viene metabolizzato nell’organismo, mentre una piccola parte viene eliminato nelle
urine, nel sudore e nell’aria espirata. Il rapporto di etanolemia (concentrazione di
etanolo nel sangue) e aria alveolare è relativamente costante a causa della Legge di
Henry: 80 mg di etanolo per 100 ml di sangue producono 35 µg/100ml di etanolo
nell’aria espirata. La concentrazione alcolemica viene indicata in g/l, in modo da
determinare il superamento dei limiti fissati dal codice della strada attualmente pari
a 0,5 g/l.
Gli etilometri utilizzano sensori chimici che cambiano colore in funzione della
quantità di alcol presente nel fiato, oppure da celle a combustione che ossidano
l’etanolo per via elettrochimica producendo corrente misurata dallo strumento.
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PATOLOGIE CONNESSE
ALL’ABUSO DI ALCOL
Cirrosi epatica, psicosi alcolica, tumori della bocca, faringe,
laringe, esofago, fegato, riduzione delle difese immunitarie,
gastrite, edema, emorragie diffuse, ridotta secrezione acida,
ulcera duodenale, steatosi, edema epatico, epatite (necrosi e
flogosi), cirrosi epatica presente nel 20-30% dei forti,
bevitori,
caratterizzata
da
fibrosi
e
alterazione
dell’architettura epatica, insufficienza pancreatica: pancreatite
acuta e cronica, frequenti diarree, in gravidanza effetto
teratogeno diretto.
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ALCOLISMO
Omicidi, suicidi, incidenti stradali, infortuni sul lavoro o domestici.
Violenza domestica. Dipendenza psicologica e fisica, anomalie del
comportamento sociale, associata nelle donne a depressione e nell’uomo a
manie, comportamento antisociale e attacchi di panico, deterioramento
fisico (magrezza, aspetto vecchieggiante, cute fredda, muscoli ipotrofici),
disordini neurologici e mentali (polineuriti, perdita della memoria, disturbi
del sonno e disturbi di personalità, encefalopatie e psicosi), riconducibili a
disordini epatici, disordini nutrizionali oltre che al danno organico
dell’alcol. Negli alcolisti dopo alcuni giorni di mancata assunzione di
alcol, compare la Sindrome d’astinenza alcolica (agitazione,insonnia,
allucinazioni, tremori, delirio, fino al delirium tremens).
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