Definizione vini - "Guglielmo Marconi" Forlì
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Definizione vini - "Guglielmo Marconi" Forlì
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE «MARCONI» FORLI’ BEVANDE ALCOLICHE ED ALCOLEMIA: EFFETTI E SANZIONI CLASSI 1 G , F Prof. Roberto Riguzzi 1 BIRRA La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermetazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi (art.1 c.1 D.M. 30.06.1998 n.272). La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado di Plato non è inferiore a 12,5 e birra doppio malto se il grado di Plato non è inferiore a 14.5. Grado Plato: concentrazione nella bevanda di saccarosio espressa come percentuale massa su massa. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante (art. 2 D.P.R. 30.06.98 n.272). In ogni locale in cui si mesce la birra dev'essere posto, direttamente sull'impianto di spillatura e in maniera ben visibile al consumatore, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale. 2 DEFINIZIONE VINO (REGOLAMENTO CE 479/2008) 1. Vino Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol, salvo eccezioni per vini di particolare denominazione o per vini di altri stati UE. Il vino ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta IN Italia DOC) prodotti senza alcun arricchimento. 2. Vino nuovo ancora in fermentazione Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. 3. Vino liquoroso Il vino liquoroso è il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol. Il vino liquoroso ha un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica. E’ prodotto attraverso l’aggiunta al vino di alcole neutro di origine vinica o di distillato di vino o di uve secche, nonché, eventualmente, dell’aggiunta di mosto di uve concentrato. 3 DEFINIZIONE VINO (REGOLAMENTO CE 479/2008) 4. Vino spumante Il vino spumante è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, o di mosto di uve, o di vino. È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione. Il vino spumante conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 8,5 % vol. 5. Vino spumante di qualità Il vino spumante di qualità è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, oppure di mosto di uve o di vino. È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione. Conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 9 % vol. 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche. Conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol; e il titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol. 4 DEFINIZIONE VINO (REGOLAMENTO CE 479/2008) 7. Vino spumante gassificato Il vino spumante gassificato è il prodotto ottenuto da vino senza una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta. È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas. Conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. 8. Vino frizzante Il vino frizzante è il prodotto ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol. Ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol. Conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar. 9. Vino frizzante gassificato Il vino frizzante gassificato è il prodotto ottenuto da vino avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar. 5 Definizioni grado alcolico Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico «Titolo alcolometrico volumico effettivo»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20°C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura. «Titolo alcolometrico volumico potenziale»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20°C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura (Alcole potenziale= zuccheri g/L moltiplicato per 0,06). «Titolo alcolometrico volumico totale»: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale. «Titolo alcolometrico volumico naturale»: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento. «Titolo alcolometrico massico effettivo»: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto. «Titolo alcolometrico massico potenziale»: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto. 6 BEVANDE SPIRITOSE (REG CE 110/2008) Bevanda spiritosa è la bevanda alcolica quella destinata al consumo umano, avente caratteristiche organolettiche particolari, con un titolo alcolometrico minimo del 15 %, prodotta direttamente mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più altre bevande spiritose, e/o alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o altre bevande, anche alcoliche. Liquore è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattierocaseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol. 7 BEVANDE SPIRITOSE (REG CE 110/2008) Rum: è la bevanda spiritosa ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5 % vol.; Whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali, prime utilizzate, mediante invecchiamento del distillato finale. Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol. Il whisky o whiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato come colorante Tequila: è il superalcolico messicano ottenuto dalla distillazione del fermentato di Agave, imponente pianta grassa tipica di quel paese. Acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate. Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di cereali è di 35 % vol.; Acquavite di vino è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol. con il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino è di 37,5 % vol. 8 BEVANDE SPIRITOSE (REG CE 110/2008) Il brandy è la bevanda spiritosa ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino distillato a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito. È invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1000 L. Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36 % vol. Acquavite di vinaccia o marc (grappa in Italia): è la bevanda spiritosa che è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua, la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce, il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vinaccia o marc è di 37,5 % vol. La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, di: patate e/o cereali o di altre materie prime agricole. Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol. Gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche appropriate. Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol. Liquore è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattierocaseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol. 9 TABELLE ALCOLOMETRICHE INCREMENTO DEL RISCHIO DI INCIDENTI INFUNZIONE DELL’ALCOLEMIA 10 TABELLE ALCOLOMETRICHE 11 CALCOLO DELLA STIMA DELL’ALCOLEMIA La tabella riporta l’incremento dell’alcolemia della persona per la singola assunzione di un bevanda alcolica. La tabella nella parte superiore riporta i volumi di riferimento per la singola somministrazione della bevanda. Il grado alcolico più frequente delle bevande è riportato nei riquadri dove sono presenti gli incrementi di alcolemia. L’incremento di alcolemia varia tra uomo e donna e se fatto a stomaco pieno o stomaco vuoto. La stima dell’alcolemia si calcola leggendo nella porzione di tabella che ci riguarda (uomo/donna e stomaco pieno/stomaco vuoto), l’incremento di alcolemia per la singola somministrazione di bevanda. La stima dell’alcolemia totale sarà la somma dei incrementi di tutte le somministrazioni di bevande fatte. Se la bevanda, come volume somministrato o grado alcolico, differisce da quelli riportati nella tabella, il risultato va proporzionalmente corretto. La stessa cosa vale per il perso del soggetto. La tabella è solo una stima, l’alcolemia reale può differire anche sensibilmente e questa eventuale discrepanza non può essere utilizzata come giustificazione. ESEMPIO: Un uomo adulto di 80 kg beve durante una cena tre bicchieri di vino (12%v/v) e un bicchiere di grappa (45% v/v). Calcola la stima della probabile alcolemia del soggetto. Per la risoluzione uso la tabella per il riquadro uomo e stomaco pieno, nella colonna 80 kg e sommo i singoli contributi all’alcolemia: 0,17x3 + 0,20=0,71 g di alcol per L di sangue. Il soggetto supera il limite di legge. Se il dato è confermato in un controllo delle forze dell’ordine, il soggetto rischia da 500 a 2000 euro di multa e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. 12 CURVA ALCOLEMICA La curva rappresenta il tempo (indicativo) con cui cala l’alcolemia nel sangue dopo l’assunzione di alcol 13 PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA (Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160) LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO Concentrazione di alcol nel sangue (g/L) Sensazioni più frequenti (*) Effetti progressivi e abilità compromesse 0,1-0,2 Iniziale sensazione di ebbrezza Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo Iniziale riduzione del coordinamento motorio Iniziale riduzione della visione laterale Nausea 0,3-0,4 Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi Riduzione della visione laterale Vomito 0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA 14 PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA (Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160) 0,5 – 0,8 Cambiamenti dell’umore Nausea, sonnolenza Stato di eccitazione emotiva Riduzione della capacità di giudizio, Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale, Riflessi alterati, Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi, Vomito 0,9-1,5 Alterazione dell’umore Rabbia Tristezza Confusione mentale, disorientamento Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo, Comportamenti socialmente inadeguati, Linguaggio mal articolato, Alterazione dell’equilibrio, Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni, Vomito 1,6-3,0 Stordimento, Aggressività Stato depressivo, Apatia, Letargia Compromissione grave dello stato psicofisico, Comportamenti aggressivi e violenti, Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, Stato di inerzia generale, Ipotermia, Vomito 3,1-4,0 Stato di incoscienza Allucinazioni, Cessazione dei riflessi, Incontinenza, Vomito Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito Oltre 4 Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento Sensazione di morire Battito cardiaco rallentato, Fame d’aria, Coma Morte per arresto respiratorio 15 SANZIONI La legge stabilisce attualmente il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, limite oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedimenti sanzionatori. Nel nuovo codice della strada approvato nel 2010, stabilisce la tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E. Queste categorie non possono bere alcol quando guidano mentre per gli altri vale ancora il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro. Se si supera il limite - Quando si viene fermati con tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. 16 SANZIONI RIFIUTARSI DI FARE L’ALCOLTEST? La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno; b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro; c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti; d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione, inoltre, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente. 17 SANZIONI Tasso alcolemico Sanzione tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi. tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno. oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna. 18 ETILOMETRO L’etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dell’alcool, ovvero dell’etanolo contenuto nel sangue. Da noi in Italia sono omologati gli apparecchi in grado di misurare tale concentrazione attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata. L’etanolo viene rapidamente assorbito dallo stomaco e dall’intestino tenue; si distribuisce in tutta l’acqua corporea (che, per l’organismo umano, ammonta a circa 0,55 l/kg). La maggior parte (circa il 90%) dell’etanolo viene metabolizzato nell’organismo, mentre una piccola parte viene eliminato nelle urine, nel sudore e nell’aria espirata. Il rapporto di etanolemia (concentrazione di etanolo nel sangue) e aria alveolare è relativamente costante a causa della Legge di Henry: 80 mg di etanolo per 100 ml di sangue producono 35 µg/100ml di etanolo nell’aria espirata. La concentrazione alcolemica viene indicata in g/l, in modo da determinare il superamento dei limiti fissati dal codice della strada attualmente pari a 0,5 g/l. Gli etilometri utilizzano sensori chimici che cambiano colore in funzione della quantità di alcol presente nel fiato, oppure da celle a combustione che ossidano l’etanolo per via elettrochimica producendo corrente misurata dallo strumento. 19 PATOLOGIE CONNESSE ALL’ABUSO DI ALCOL Cirrosi epatica, psicosi alcolica, tumori della bocca, faringe, laringe, esofago, fegato, riduzione delle difese immunitarie, gastrite, edema, emorragie diffuse, ridotta secrezione acida, ulcera duodenale, steatosi, edema epatico, epatite (necrosi e flogosi), cirrosi epatica presente nel 20-30% dei forti, bevitori, caratterizzata da fibrosi e alterazione dell’architettura epatica, insufficienza pancreatica: pancreatite acuta e cronica, frequenti diarree, in gravidanza effetto teratogeno diretto. 20 ALCOLISMO Omicidi, suicidi, incidenti stradali, infortuni sul lavoro o domestici. Violenza domestica. Dipendenza psicologica e fisica, anomalie del comportamento sociale, associata nelle donne a depressione e nell’uomo a manie, comportamento antisociale e attacchi di panico, deterioramento fisico (magrezza, aspetto vecchieggiante, cute fredda, muscoli ipotrofici), disordini neurologici e mentali (polineuriti, perdita della memoria, disturbi del sonno e disturbi di personalità, encefalopatie e psicosi), riconducibili a disordini epatici, disordini nutrizionali oltre che al danno organico dell’alcol. Negli alcolisti dopo alcuni giorni di mancata assunzione di alcol, compare la Sindrome d’astinenza alcolica (agitazione,insonnia, allucinazioni, tremori, delirio, fino al delirium tremens). 21