Linee guida SGQ sett..
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LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 1 di 24 CSICERT – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI AUDIT TITOLO: linee guida per la conduzione di audit in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 nel Settore EA 03 DISTRIBUZIONE ESTERNA: Ispettori DISTRIBUZIONE INTERNA: Personale CSICERT, Garanzia Qualità 0 REV. 05/11/2012 DATA Prima emissione DESCRIZIONE CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 S. Nestori PREPARATO M. Scanagatta CONTROLLATO M. Scanagatta APPROVATO LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 2 di 24 Sommario Quali ambiti merceologici sono coinvolti ?................................................................................................ 3 Outsourcing ............................................................................................................................................... 6 Documenti, manuale , esclusioni............................................................................................................... 7 Registrazioni .............................................................................................................................................. 8 Responsabilità della direzione................................................................................................................... 8 Gestione delle risorse umane.................................................................................................................... 8 Infrastrutture............................................................................................................................................. 8 Ambiente di lavoro .................................................................................................................................... 9 Gestione del cliente................................................................................................................................... 9 Progettazione .......................................................................................................................................... 10 Approvvigionamento ............................................................................................................................... 11 Gestione delle attività produttive ........................................................................................................... 11 Gestione degli strumenti di misura ......................................................................................................... 17 Macrogruppo 8 della norma...............................................................Errore. Il segnalibro non è definito. Termini e definizioni ................................................................................................................................ 17 Quindi cosa dobbiamo obbligatoriamente trovare nel report :.............................................................. 24 Cosa deve essere riportato nel diario di audit oltre alle evidenze usuali valide per tutte le attività ..... 24 CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 3 di 24 Quali ambiti merceologici sono coinvolti ? Se analizziamo la suddivisone NACE, il settore EA 3 comprendere una varietà di soggetti merceologici estremamente ampia che implica l’emissione di un elenco estremamente corposo ed esteso 15 SEZIONE D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE SOTTOSEZIONE DA. INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili Produzione di prodotti a di carne 15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce 15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi Lavorazione e conservazione delle patate Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali Fabbricazione di oli e grassi grezzi Fabbricazione di oli e grassi raffinati Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 15.5 Industria lattiero-casearia Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte Fabbricazione di gelati 15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei Lavorazione delle granaglie Fabbricazione e di prodotti amidacei 15.7 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici 15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati Fabbricazione di zucchero Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Lavorazione del tè e del caffè Fabbricazione di condimenti e spezie CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 4 di 24 Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 15.9 Industrie delle bevande Fabbricazione di bevande alcoliche distillate Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione Fabbricazione di vino di uve fresche (non di produzione propria) Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta Produzione di altre bevande fermentate non distillate Fabbricazione di birra Fabbricazione di malto Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche •Fabbricazione di altre bevande analcoliche 16.0 INDUSTRIA DEL TABACCO Industria del tabacco CSICERT ha fra i propri clienti, aziende che operano in settori eterogenei . Queste linee guida , hanno l’intento di effettuare un excursus sui requisiti dello Standard in riferimento alle problematiche sorte sia in fase di esecuzione di audit , che di redazione report . Ovviamente lo strumento non ha la convinzione di essere esaustivo , è al contrario aperto alla collaborazione degli auditor . Questa variegata situazione , rende difficile la definizione di linee guida generali , soprattutto in relazione agli aspetti cogenti applicabili Esistono alcuni elementi comuni generali , ma poi ogni settore specifico dispone di una serie di regolamentazioni a carattere comunitario, nazionale , regionale e locale . Seguendo uno schema ormai consolidato , verranno evidenziati aspetti specifici legati al settore in relazione ai singoli requisiti della norma . Dal 1 gennaio 2006, in materia di igiene della produzione e delle commercializzazione degli alimenti, sono entrati in applicazione i Regolamenti attuativi previsti dal Regolamento CE/178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare), in particolare per quanto riguarda gli organi di controllo : • il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali negli ambiti ricadenti nel Regolamento 178/2002; • il Regolamento CE/854/2004 specificamente dedicato al controllo ufficiale degli alimenti di origine animale; e, per quanto riguarda gli aspetti della produzione : • il Regolamento CE/852/2004 sui requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari; • il Regolamento CE/853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; • il Regolamento CE/183/2005 in materia di requisiti per l’igiene dei mangimi e s.m.i. CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 5 di 24 Le precedenti direttive comunitarie verticali, che regolamentavano la produzione nei singoli settori, sono state abrogate con la Direttiva CE/41/2004. I Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano i principi contenuti nelle norme nazionali, qualora in contrasto con quelli indicati nei Regolamenti stessi. I principi generali introdotti da questi Regolamenti (c.d. “pacchetto igiene”), sono i seguenti: - la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all’operatore del settore alimentare (OSA); - l’OSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche predisponendo ed attuando procedure operative predefinite, verificandone l’efficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse; - l’OSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari; - l’OSA ha l’obbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino pericoli per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari. Ai sensi del Regolamento CE/882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e del Regolamento CE/854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, l’autorità competente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi prefissati dai Regolamenti medesimi, tenendo conto: a) dei rischi identificati associati con gli alimenti, con le aziende del settore, con l’uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possa influire sulla loro sicurezza; b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di alimenti; c) dell’affidabilità dei propri controlli già eseguiti; d) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità La difficolta insita nel portare a termine un audit in conformità alla norma volontaria ISO 9001:2008 in ambito alimentare, è legata alla sottile linea di demarcazione fra un audit di conformità ad uno standard volontario e l’ispezione che può essere condotta da un Organo di controllo in relazione agli aspetti cogenti. La conformità di un sistema legislativo molto complesso ed articolato non può materialmente essere verificata nel tempo limitato di un audit . Tuttavia in quanto OSA , le aziende sottoposte ad audit hanno dei vincoli precisi ed occorre verificare, applicando il criterio del campionamento, che questi vincoli siano correttamente conosciuti ed applicati. L’output finale infatti , dobbiamo ricordare, è un report dove si dichiara la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e non alla legislazione vigente . Non è corretto quindi delegare in toto agli Organi di controllo la verifica degli aspetti igienici descritti nei Regolamenti comunitari , in quanto la norma ISO 9001 prevede la verifica della capacità dell’Organizzazione di adempiere ai requisiti cogenti settoriali . CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 6 di 24 Tuttavia non è corretto concentrare tutta l’attività di audit sui soli aspetti igienici , in quanto la norma ISO 9001:2008 deve essere verificata ( sulla base del piano di audit ) nella sua interezza . Ne consegue la necessità di poter dedurre dal report e/o dal diario di audit alcune informazioni minime : Le legislazioni principali applicate ( comunitarie, nazionali , locali ) I disciplinari eventualmente applicati La tipologia di lavorazioni ed attività per le quali l’OSA è autorizzata L’esistenza di un piano di autocontrollo definito e validato Tali informazioni devono essere chiaramente espresse nel rapporto di audit . Per quanto concerne le attività svolte , occorre considerare che Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 che introduce la SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività” in sostituzione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) nei procedimenti amministrativi connessi alle registrazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004. Sono soggette a registrazione tutte quelle imprese che svolgono una qualsiasi delle seguenti attività: produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari. La registrazione avviene previa presentazione del modello B1 da presentare al SIAN o al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss dove si trova la sede operativa della ditta. La registrazione non è soggetta a rinnovo da parte della ditta alimentare. Le registrazioni non sono assolutamente assimilabili alle autorizzazioni in quanto il Servizio competente registra l’insediamento sulla scorta della comunicazione e della documentazione inviata dall’OSA . Risulta quindi basilare , riportare nel diario di audit , e se possibile nel report , gli estremi del documento riportante le attività aziendali autorizzate , verificando la congruenza con lo scopo di certificazione . Outsourcing La gestione dell’outsourcing in ambito alimentare risulta particolarmente critico. L’Auditor , deve chiedere all’Organizzazione la corretta definizione dei processi affidati all’esterno per poter comprendere se e come vengono controllate le attività ed i siti . Tale richiesta , che viene applicata in tutti i settori industriali , risulta più critica in quanto in ambito alimentare. Un comportamento scorretto da parte dell’outsourcer , qualora abbia influenzato negativamente la salubrità del prodotto, potrebbe non essere rilevabile in fase di controllo e potrebbe comportare gravi rischi per la salute del consumatore finale. Affidare all’esterno delle lavorazioni che coinvolgono un alimento , implicherà la necessità di conoscere esattamente le condizioni igieniche del sito dell’outsourcer . Non sarà quindi sufficiente definire delle specifiche di prodotto , bensì dovranno essere definite delle GMP igieniche condivise, il piano di autocontrollo e le misure di controllo adottate dovranno essere definite e concordate . Ne consegue la necessità di avere evidenze di tali analisi anche di processo . Non è raro inoltre incontrare situazioni particolari, dove l’Organizzazione ha deciso di separare l’attività commerciale distributiva da quella produttiva. In particolare è possibile incontrare Organizzazioni che gestiscono come outsourcing “formali” produzioni che vengono in realtà effettuate in esclusiva per loro. In questi casi specifici , dovrà essere definita preventivamente CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 7 di 24 prima della pianificazione dell’audit , la necessità e la possibilità di rendere oggetto di audit anche il sito dell’outsourcer . Ne consegue che sul report dovrà essere riportata chiaramente l’attività svolta in outsourcing, riferimenti al piano di autocontrollo dell’outsourcer o comunque dei documenti condivisi in termini di tipologia dei siti e condizioni igieniche , modalità di controllo adottate Documenti, manuale , esclusioni Dal punto di vista generale, non si evidenziano particolari disposizioni settoriali , al di fuori dell’approccio che dovrebbe guidare un auditor in qualsiasi audit per la verifica di conformità allo standard Per quanto concerne il MQ , occorre solo ragionare settorialmente , in riferimento alle esclusioni. In particolare , occorre definire l’esclusione o no del requisito 7.3 della norma E’ ormai definita chiaramente la gestione dell’esclusione in alcuni casi specifici : ad esempio in presenza di disciplinari o vincoli similari il requisito può essere escluso In ogni caso è uso settoriale non utilizzare la parola progettazione , bensì sviluppo ad indicare ad esempio una modifica di ricette o di processo che porta all’ottenimento di un prodotto diverso rispetto al precedente . Per quanto concerne il requisito 7.5.2 , in termini generali l’industria alimentare ha alcuni processi che possono richiedere una sorta di validazione : pastorizzazione, sterilizzazione , ecc., Occorre però considerare che l’applicazione dell’intero sistema di autocontrollo igienico necessita di una validazione periodica . Ne consegue l’impossibilità di escludere a priori il requisito . Tutte le attività svolte al fine di garantire la salubrità dell’alimento fornito al consumatore , sono definite nel piano di autocontrollo dell’OSA , classificate anche in base alle criticità che gestiscono. La scelta di effettuare o no determinate attività ( dalla semplice gestione delle pulizie , al controllo di una temperatura di conservazione ) , come effettuarle e quando , deve essere oggetto di validazione periodica per comprenderne l’efficacia . Se ad esempio ragioniamo su un’attività quale il pest control , non può essere accettata l’esclusione della validazione solo perché vengono eseguite attività periodiche di monitoraggio . Lo scopo finale , non avere insetti presenti nell’alimento, è gestito attraverso una serie di misure di controllo ( formazione , utilizzo di zanzariere , attività di disinfestazione preventiva, uso di lampade fly killer.. ) che vengono adottate presupponendo di operare in modo efficace . Non potendo monitorare ogni confezione per verificare la presenza o no dell’insetto, devo identificare e validare delle misure di controllo a carattere preventivo . Ovviamente l’attività di validazione della misure di controllo sarà più o meno articolata in funzione della criticità che essa controlla. Se ci riferiamo alle attività di controllo di processo realizzativo , la validazione dovrebbe essere stata effettuata in fase di sviluppo del prodotto ( ad esempio quando è stata calcolata la shelf life del prodotto) od in fase di definizione dei parametri di lavorazione . Ma l’approccio deve essere il medesimo anche per le cosiddette GHP , perché concorrono alla realizzazione del prodotto salubre ( fornire un prodotto conforme alle specifiche ma contenente corpi estranei non risulta ovviamente accettabile ) e quindi l’OSA deve validare la loro adeguatezza. CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 8 di 24 Non è assolutamente compito di un auditor ISO 9001 , validare il sistema di autocontrollo definito dall’OSA, ma evidenziare la non applicazione delle regole definite e/o la loro incongruenza . E’ compito dell’OSA validare , e rivalidare periodicamente , le proprie misure di controllo . Dovrà valutare l’auditor , se il sistema di autocontrollo adottato possa dare sufficienti garanzie in relazione all’applicazione specifica finale. Per quanto concerne la gestione dei documenti di origine esterna non esistono particolari disposizioni settoriali Registrazioni Il settore non ha limitazioni particolari, se si esclude la necessità di mantenere le registrazioni a disposizione degli organi di controllo per un periodo di tempo calcolato sulla base della shelf life del prodotto realizzato . La necessità è chiaramente esplicitata nei rispettivi riferimenti legislativi Responsabilità della direzione Non esistono particolari evidenze e restrizioni legate al settore specifico, se si esclude il requisito trasversale legato alla conformità legislativa . Si rammenta solo la seguente definizione Operatore del settore alimentare persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle norme di igiene nell’impresa alimentare Gestione delle risorse umane Come previsto dalle leggi regionali specifiche gli operatori della produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienicosanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa ed essere aggiornati con periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L’onere della formazione e dell’aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro. Quindi in questo caso l’attività formativa esce dall’ambito volontario , diventando un vincolo cogente . Occorre inoltre ricordare , soprattutto in ambito di Organizzazioni che operano su più turni, la qualifica degli operatori addetti alle singole operazioni . Dovrà quindi essere riportato nel diario di audit il piano di formazione in generale , ma anche l’evidenza specifica relativa ai corsi obbligatori effettuati a norma di legge . Infrastrutture Anche le strutture che operano in ambito alimentare , sono soggetti a vincoli cogenti . In particolare , l’OSA deve adottare anche nella gestione delle manutenzione particolari prescrizioni che devono essere descritte in una GHP . Quindi in fase di audit devono essere verificati gli interventi eseguiti anche ad esempio sugli impianti di condizionamento , filtraggio aria , oltre ovviamente ai sistemi utilizzati per mantenere le eventuali catene del freddo . Anche tutte le schede tecniche ( non di sicurezza) dei lubrificanti utilizzati dovranno essere a disposizione. CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 9 di 24 In caso di evidenza di anomalie , anche se può sembrare banale sottolinearlo , occorre sempre fare riferimento ad un requisito della norma ISO 9001:2008 , che è una norma di sistema . L’anomalia deve essere una discordanza rispetto a quanto previsto . Ambiente di lavoro L’ambiente di lavoro deve essere consono alle esigenze specifiche , l’auditor deve ad esempio verificare lo stato delle pulizie, l’evidenza delle registrazioni in tal senso, eventuali sanificazioni con validazioni connesse, nel caso di camere bianche o ambienti limitati occorre verificare tutto il sistema di controllo relativo. Nel caso specifico, l’auditor dovrà anche verificare la gestione del pest control ( mappature, report di interventi, monitoraggi ) Ovviamente deve essere presente una autorizzazione ad operare con coincidenza fra quanto riportato nell’autorizzazione e quanto realmente realizza dall’OSA . Anche in questo caso , in caso di evidenza di occorre sempre fare riferimento ad un requisito della norma ISO 9001:2008 , che è una norma di sistema . Ad esempio non può essere emessa un’anomalia perché il numero di lampade cattura insetti appare limitato . Mentre può essere emessa un’anomalia perché una zanzariera è risultata danneggiata , perché l’Organizzazione ha definito di mettere la zanzariera e di controllarne periodicamente l’integrità . E’ venuta meno una regola definita dall’Organizzazione stessa . Gestione del cliente Il settore alimentare ha in genere come cliente diretto la distribuzione organizzata o no e solo in forma indiretta il consumatore . Diverso l’approccio delle OSA che realizzano un semilavorato destinato ad un’altra OSA . In ambedue i casi i requisiti della norma sono assimilabili , in termini applicativi , agli altri settori industriali . Esistono però degli aspetti specifici legati alla comunicazione al cliente diretto e non . Citando il nuovo regolamento comunitario , che entrerà in pieno vigore nel 2015 , l’etichetta rappresenta un importantissimo sistema di comunicazione con il consumatore finale e deve essere oggetto di attenta valutazione . Anche nella situazione legislativa attuale , spesso esistono notevoli problematiche relative all’etichettatura. Nel caso di emissione di specifiche tecniche di prodotto , queste dovranno essere conformi alla normativa prevista , soprattutto se il prodotto è un semilavorato destinato ad un’altra OSA . Se il settore applicativo è della fornitura ad altre OSA , occorre verificare che i contatti commerciali abbiano portato subito alla definizione delle reali esigenze del cliente. Per quanto concerne i riferimenti legislativi da applicare nei rapporti con i clienti , un elenco esaustivo potrebbe risultare incompleto il giorno successivo alla stesura di questo documento. Come strumento operativo, l’auditor dovrà in forma autonoma sincerarsi dello stato di aggiornamento del sistema legislativo di riferimento attraverso l’ausilio di siti dedicati o altri metodi adeguati . Possiamo suggerire alcuni siti web esaustivi in tal senso : CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 10 di 24 Un elenco esaustivo della normativa comunitaria vigente , può essere consultato presso il sito della Comunità Europea http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm In particolare per monitorare gli alert relativi agli alimenti suggeriamo il seguente indirizzo http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm Sarà compito dell’auditor , controllare periodicamente eventuali variazioni legislative anche riferendosi alle legislazioni nazionali e locali eventuali . In termini di contatto con i clienti , l’auditor dovrà rilevare la presenza di evidenze relative alla definizione chiara del prodotto finale e del paese nel quale verrà importato il prodotto. Dovrà quindi essere riportato nel diario di audit almeno un esempio di gestione di un cliente a partire dalle richieste tecniche e non solo commerciali . Progettazione Il requisito della progettazione , non sarebbe tendenzialmente escludibile nel settore alimentare , tuttavia vi sono alcuni casi dove il requisito può essere escluso ( presenza di disciplinari ad esempio). Come precedentemente chiarito, se si escludono casi particolari , l’attività progettuale solitamente si risolve nello sviluppo e/o modifica di soluzioni preesistenti.. In pratica si tratta di verifiche di fattibilità legate ad alcune modifiche di processo o di materie prime . Compito dell’auditor sarà quindi verificare che queste attività siano gestite. E’ probabile che l’Organizzazione oggetto di audit , non riesca a “comprendere” perché venga chiesta loro la gestione della progettazione , in quanto non è una terminologia compresa nel lessico settoriale. Sarà compito dell’auditor, valutare in pratica come vengono gestite le fasi di approntamento delle nuove referenze e chiarire all’Organizzazione la necessità di gestirle attraverso l’applicazione , seppur parziale , del requisito 7.3. A fronte di questo incipit , è usuale avere riscontri ed evidenze attraverso il responsabile del sistema di autocontrollo igienico perché qualsiasi modifica apportata al prodotto o al processo , comporta obbligatoriamente una rivisitazione della analisi dei pericoli , non fosse altro per confermarla . Contrariamente ad altri settori , lo sviluppo di nuovi prodotti nel settore non ha tempistiche standard . Compito dell’auditor sarà comprendere la corretta applicazione dello standard anche utilizzando progetti differenti . Occorre spesso ricordare che per l’Organizzazione potrebbe essere difficile distinguere gli aspetti di validazione di processo da quelli di validazione di progetto , sarà compito dell’auditor raccogliere le informazioni e “riutilizzarle “ per dimostrare la conformità ai requisiti della norma . In settori fortemente consolidati , sarà necessario trarre evidenze dalla modifica di soluzioni preesistenti . CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 11 di 24 Approvvigionamento Non esistono particolari disposizioni per quanto concerne la valutazione dei fornitori , se si escludono i i requisiti regolamentati per legge. In particolare l’auditor dovrà avere a disposizione tutte le dichiarazioni di conformità dei fornitori di materie prime e semilavorati, materiali di confezionamento , additivi, coadiuvanti correttamente aggiornate. Gestione delle attività produttive Risulta difficile definire dei requisiti settoriali specifici relativi alla gestione delle lavorazioni, anche perché estremamente variegate. Ovviamente in ambito alimentare spesso i parametri di processo rappresentano un sistema per mantenere sotto controllo un particolare pericolo. Quindi occorre prima di tutto comprendere se si sta analizzando una fase di processo che ha un’influenza sulla qualità del prodotto oppure sulla sua salubrità . Particolari attenzioni dovranno essere dedicate alle fasi di processo che la analisi dei pericoli ha definito come critiche . Non è possibile in questo documento redigere un elenco dei processi più critici , in quanto la tipologia di produzioni sono troppo eterogenee. Resta la scelta di individuare a priori quelle fasi di processo che possono fungere da “barriera” ai maggiori pericoli , in particolare se a valle non sono previsti controlli particolari . Nel caso di processi oggetto di validazione ( pastorizzazione, sterilizzazione ecc ) l’auditor, dovrà chiedere evidenze di questa validazione e verificare che sia relativa alla configurazione attuale dell’impianto . Per quanto concerne il requisito 7.5.3 della norma, occorre ricordare che esiste l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei lotti di materie prime e semilavorati utilizzati , al fine di poter effettuare un rapido ritiro e o richiamo nel caso fosse riscontrata un’anomalia che mette in dubbio la salute del consumatore finale. Questo aspetto , porta alla necessità di definire una procedura per la tracciabilità, rintracciabilità , ritiro e richiamo del prodotto . Dobbiamo ricordare che il reg 178/2002 all’articolo 19 dice : “ Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.” Abbiamo riportato l’intero articolo per ricordare che il regolamento non cita la necessità di effettuare una simulazione periodica della attività di ritiro , cosa che invece viene chiesta in modo esplicito dagli standard di altro tipo ( BRC . IFS , ecc ) Occorre quindi che esista la procedura sia in termini di ritiro ( da azienda ad azienda ) sia in termini di richiamo ( da azienda a consumatore finale ). Considerando che il regolamento cita l’efficacia del CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 12 di 24 sistema , sarà compito dell’auditor verificarla ( qualora il requisito 7.5.3 sia compreso nel suo piano di audit specifico ) perlomeno fino alla definizione dei clienti coinvolti . La fase di immagazzinamento , imballaggio, consegna , è strettamente connessa al tipo di lavorazioni effettuate e di prodotti realizzati Ovviamente esistono prodotti alimentari di vario genere che richiedono il mantenimento di temperature specifiche nei locali di produzione, di immagazzinamento e di trasporto . In tal senso è utile vagliare il seguente elenco tratto da un sito istituzionale Temperature di conservazione durante il trasporto (salvo diverse indicazioni riportate dal produttore in etichetta per alcuni prodotti) Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011 Prodotto Latte crudo di tutte le specie da immettere in lavorazione Temperatura massima durante il trasporto (°C) Rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata oppure temperatura massima tollerabile nella distribuzione frazionata Mantenimento della catena del freddo e temperatura non superiore a 10°C all’arrivo a destinazione Latte pastorizzato, in confezioni +4 MAX+9 Yogurt e altri latti fermentati, in confezioni +4 MAX+14 Panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni +4 MAX+9 Ricotta +4 MAX+9 Burro prodotto con crema di latte pastorizzata +4 MAX+14 Formaggi freschi prodotti con latte pastorizzato +4 MAX+14 Burro e burro concentrato (anidro) +6 Burro anidro liquido superiore a +32 Carni fresche bovine (comprese le specie Bubalus e Bison) – suine – ovicaprine - equine +7 Pollame +4 MAX+8 Conigli +4 MAX+8MAX+8 Frattaglie +3 MAX+8 CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 13 di 24 Carni macinate +2 Preparazioni di carni +4 Carni separate meccanicamente +2 Selvaggina +4 MAX+8 Selvaggina allevata (cervidi, suidi) +7 MAX+8 Materie prime da avviare alla trasformazione per la produzione di grassi fusi di origine animale e ciccioli +7 Molluschi eduli lamellibranchi in confezione compresi quelli sgusciati appartenenti al genere Chlamys (canestrelli) e Pecten (cappesante) +6 Molluschi bivalvi vivi Temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità Prodotti della pesca freschi, decongelati, prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione Grassi fusi di origine animale e ciccioli da avviare alla trasformazione +7 (tuttavia le materie prime possono essere trasportate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state ottenute) Uova Temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche Paste alimentari fresche da vendere sfuse +4 +3 Paste alimentari fresche preconfezionate +4 +2 Paste stabilizzate Temperatura ambiente (consigliato +18/20) Carni congelate -10 +3 Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, congelate -18 -18 Prodotti della pesca congelati -18 Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati -10 +3 Altri gelati -15 +3 CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 14 di 24 Burro o altre sostanze grasse congelate -10 Pesci interi congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve -9 Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata -10 +3 Altre sostanze alimentari congelate -10 +3 Altre sostanze alimentari surgelate -18 +3 Gelatina e collagene (materie prime da avviare alla trasformazione escluse pelli salate o trattate o essiccate ed ossa sgrassate o essiccate) +3 Stato refrigerato o congelato (salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza) Temperature massime di conservazione degli alimenti Magazzinaggio (*) | Esposizione e conservazione nel commercio al dettaglio (**) - (salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti). Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011 Alimento Temperatura °C Bibite a base di latte non sterilizzato +4 Yogurt nei vari tipi +4 Paste alimentari fresche preconfezionate +4 con tolleranza di +2 Paste alimentari fresche da vendere sfuse +4 con tolleranza di +2 Paste stabilizzate Temperatura ambiente (consigliato +18/20) Latte crudo e colostro di tutte le specie animali +6 (deroga se la trasformazione del latte ha inizio immediatamente dopo la mungitura o entro 4 ore dall'accettazione presso lo stabilimento di trasformazione oppure se l’autorità competente autorizza una temperatura superiore per ragioni tecnologiche connesse alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero caseari o di taluni prodotti ottenuti dal colostro) Prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare +4 Alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticcera) +4 Alimenti deperibili cotti da consumare freddi (arrosti, roast- +10 CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 15 di 24 beef, ecc) Carni fresche (bovine-suineovicaprine-equine) +7 Pollame, coniglio, lepre, roditori +4 Frattaglie e stomaci, vesciche e intestini trattati (non salati o essiccati) +3 Carni macinate e carni separate meccanicamente +2 Preparazioni a base di carne +4 Selvaggina selvatica piccola +4 Selvaggina grossa +7 Selvaggina allevata (ratiti: struzzi, emù) +3 Selvaggina allevata (cervidi, suidi) +7 Molluschi bivalvi vivi Temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità Prodotti della pesca freschi, decongelati e prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione Prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi Temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione, dopo essere stati congelati a una temperatura non superiore a -20°C in ogni parte della massa per almeno 24 ore Prodotti della pesca mantenuti vivi Temperatura e condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità Uova Temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche Uova liquide +4 (se la trasformazione non viene effettuata immediatamente dopo la rottura, le uova liquide devono essere conservate congelate o a una temperatura non superiore a +4; il periodo di conservazione a +4 prima della trasformazione non deve superare le 48 ore; tuttavia questi requisiti non si applicano ai prodotti destinati a essere privati degli zuccheri, purché tale processo sia eseguito al più presto) Ovoprodotti +4 (i prodotti che non siano stati stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere raffreddati a una temperatura non superiore a +4°C; i prodotti da congelare debbono essere congelati immediatamente dopo la trasformazione) Cosce di rana e lumache Temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 16 di 24 Grassi fusi di origine animale e ciccioli da avviare alla trasformazione +7 (tuttavia le materia prime possono essere immagazzinate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state ottenute) Ciccioli +7 (per un periodo max di 24 ore se fusi a una temperatura > a 70°C e se hanno tenore di umidità pari o > del 10%) Gelatina e collagene (materie prime da avviare alla trasformazione escluse pelli salate o trattate o essiccate e ossa sgrassate o essiccate) Stato refrigerato o congelato (salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza) Temperature massime di conservazione degli alimenti congelati e surgelati Magazzinaggio (*) | Esposizione in vendita e conservazione nel commercio al dettaglio (**) - (salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti). Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter – n.1 gennaio 2011 Alimento Temperatura °C Alimenti surgelati -18 (con fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3°C) Prodotti della pesca congelati -18 Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, congelate -18 Carni congelate (tutte le specie) -18 Pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve -9 Ovviamente in fase di audit deve essere verificata sia la fase di conservazione , verificando ad esempio l’adeguatezza delle celle frigorifere, che di trasporto , analizzando ad esempio la presenza dei documenti relativi ai mezzi per il trasporto a basse temperature e l’organizzazione dei giri di consegna . Un ulteriore elemento è legato ai materiali di confezionamento degli alimenti che devono essere conformi ad una normativa particolarmente articolata e complessa . L’OSA ha la responsabilità di verificare l’idoneità tecnologica dell’imballo alla propria applicazione specifica ( alimento, impianto, ciclo produttivo ecc ) , mentre deve ricevere dal fornitore una dichiarazione di conformità al contatto alimentare riportante i riferimenti corretti. In tal senso esiste un’ampia letteratura che non può essere qui interamente citata . Come nel caso sopra citato l’auditor deve sincerarsi degli aggiornamenti avvenuti ad esempio utilizzando siti quali : http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FCM&auth=SANCAS http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=117 3&lingua=italiano&menu=chimica Occorre inoltre considerare che : CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 17 di 24 Il confezionamento degli alimenti ha una importanza fondamentale in riferimento ad almeno quattro aspetti della vita di un prodotto alimentare industriale: il contenimento, la conservazione, la commercializzazione ed il trasporto. Contenimento: se il prodotto è liquido (latte) o comunque fluido (budino), oppure in polvere (farina) o composto di piccole parti che devono necessariamente essere tenute assieme (biscotti), se non ha una struttura rigida (bistecca), l'imballaggio è indispensabile per contenere e sostenere la quantità di prodotto che costituisce l'unità di vendita. Conservazione: si può considerare il confezionamento come un metodo di conservazione, finalizzato quindi ad un prolungamento della vita del prodotto ai fini della commercializzazione, anche se solo in casi particolari è una condizione sufficiente. Nella grande generalità dei casi un idoneo confezionamento è sussidiario ad una tecnica (congelamento, surgelazione, disidratazione, pastorizzazione, sterilizzazione, ecc.) che rende inefficaci eventuali processi di alterazione del prodotto: in questi casi l'imballaggio serve da barriera per garantire la permanenza della situazione virtuosa ottenuta con il processo applicato. Commercializzazione: l'imballaggio determina l'unità di vendita (oltre alle eventuali sub-unità), accoglie tutte le informazioni necessarie ad una corretta identificazione merceologica del prodotto, ad una conoscenza delle sue caratteristiche fisiche e nutrizionali, delle modalità di conservazione e di utilizzo, dei termini di scadenza, all'individuazione del produttore e di chi commercializza , oltre ad ospitare immagini e colori suggestivi per l'acquisto. Trasporto: i prodotti finiti presenti nel magazzino-spedizioni dell'industria di produzione, così come le materie prime in entrata, devono avere un allestimento tale da poter essere gestiti/e (carico, scarico, stivaggio) con la massima efficienza, e l'imballaggio finale, costituito di unità di grandi dimensioni e forme regolari, consente l'utilizzo economico degli opportuni mezzi meccanici (carrelli, nastri, containers, ecc.) Gestione degli strumenti di misura Non esistono particolari prescrizioni per la gestione degli strumenti a livello settoriale, occorre solo tenere in considerazione che spesso gli strumenti oggetto di taratura nel settore alimentare, sono strumenti di controllo di processo . L’attenzione deve essere dedicata agli strumenti che possono influire sulla salubrità del prodotto ( termometri di pastorizzatori , controller temperature di celle frigorifere ecc), non dimenticando anche gli strumenti che regolano gli aspetti qualitativi del prodotto che possono influenzare il gradimento dello stesso ( colore , consistenza ) . Misurazione, analisi e miglioramento La gestione dei requisiti del capitolo 8 della norma , non presenta particolari prescrizioni settoriali. Termini e definizioni Additivo: sostanza abitualmente non consumata come alimento in sè e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o magazzinaggio degli stessi abbia o possa presumibilmente avere per CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 18 di 24 effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti (Reg. (CE) 1333/2008). Alimento: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In questa definizione non sono compresi: i mangimi, gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali ai sensi delle Direttive 65/65/CEE e 92/73/CEE, i cosmetici ai sensi della Direttiva 76/768/CEE, il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della Direttiva 89/622/CEE, le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, i residui e i contaminanti (Reg. (CE) 178/2002). Alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione (O.M. 3/4/2002). Alimento non trasformato: prodotto alimentare non sottoposto a trattamento. Sono compresi in questa definizione i prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati (Reg. (CE) 852/2004). Alimento trasformato: prodotto alimentare ottenuto dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche (Reg. (CE) 852/2004). Alimento refrigerato: alimento mantenuto ad una temperatura inferiore a quella ambientale, ma comunque non inferiore a -1°C. Alimento salubre: alimento idoneo al consumo umano dal punto di vista igienico Alimento surgelato: alimento sottoposto ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori inferiori a -18°C e commercializzato come tale. Analisi del pericolo: raccolta e valutazione di informazioni sui pericoli associati ai prodotti alimentari, effettuata allo scopo di decidere quali siano significativi e debbano essere considerati nel piano di autocontrollo igienico . Analisi del rischio: valutazione, gestione del rischio. Valutazione del rischio: processo su base scientifica costituito da fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo, caratterizzazione del rischio; Gestione del rischio: processo, distinto dalla valutazione del rischio consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 19 di 24 Atmosfera modificata: tecnica di conservazione degli alimenti in cui la composizione dell'aria all'interno dell'imballaggio viene modificata, diminuendo il livello di ossigeno e provocando il rallentamento dei processi ossidativi. Autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un Paese terzo (Reg. (CE) 882/2004). Blocco ufficiale: procedura per cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio, da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente (Reg. (CE) 882/2004). Catena del freddo: controllo e mantenimento della temperatura in tutte le fasi di produzione e distribuzione di prodotti alimentari refrigerati o congelati o surgelati. Coadiuvante tecnologico: sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dare luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito (D.M. 209/1996). Codex Alimentarius: raccolta di definizioni dei prodotti alimentari adottate dalla Commissione per il Codex Alimentarius della FAO. Il Codex Alimentarius comprende tutti i più importanti prodotti alimentari, processati, semilavorati o freschi. Sono inoltre elencate le definizioni di altre sostanze o materiali, utilizzati nella lavorazione degli alimenti, per quanto necessario al raggiungimento dei principali obiettivi del Codex: proteggere la salute dei consumatori e promuovere la trasparenza nel mercato dei prodotti alimentari. Coloranti: sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non usati come alimenti né usati come ingredienti tipici degli alimenti. Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico o chimico o combinato che comporti l'estrazione selettiva di pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingresso (Reg. (CE) 178/2002). Congelamento: tecnica di conservazione degli alimenti in cui il prodotto viene raffreddato portando la temperatura fino a valori compresi tra -20 e -25°C. Il processo di congelamento richiede alcune ore. Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. (CE) 178/2002). CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 20 di 24 Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(Reg. (CE) 882/2004). Criterio di igiene del processo: criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione. Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari (Reg. (CE) 2073/2005). Criterio di sicurezza alimentare: criterio che definisce l'accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato (Reg. (CE) 2073/2005). Criterio microbiologico: criterio che definisce l'accettabilità di un prodotto, di una partita di prodotti alimentari o di un processo, in base all'assenza, alla presenza o al numero di microrganismi e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, area o partita. (Reg. (CE) 2073/2005). Data di scadenza: data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dall'indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno. La data di scadenza può essere espressa: - con l'indicazione del giorno e del mese, per i prodotti conservabili meno di tre mesi; - con l'indicazione del mese e dell'anno, per i prodotti conservabili più di tre mesi e meno di diciotto mesi; - con la sola indicazione dell'anno, per i prodotti conservabili per almeno diciotto mesi (D.Lgs 109/1992 e succ. modifiche). Denominazione di origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Sono considerate denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché la zona di produzione delle materie prime sia limitata, sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di tali condizioni (Reg. (CE) 510/2006). Denominazione di vendita: denominazione prevista per un prodotto alimentare dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano che disciplinano il prodotto stesso (D.Lgs 109/1992 e succ. modifiche). Detergenti: prodotti utilizzabili per le operazioni di detersione (sapone, tensioattivi, emulsionanti dei grassi, ecc.). Disinfettanti: prodotti utilizzabili per le operazioni di disinfezione. Ne esistono due categorie: i disinfettanti chimici (prodotti a base di cloro attivo, prodotti a base di iodio, prodotti a base di CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 21 di 24 acqua ossigenata e acido peracetico, aldeidi, alcoli e biguanidi, questi ultimi caratterizzati da elevato potere microbicida) e disinfettanti fisici (calore, raggi ultravioletti). Disinfestazione: operazione di eliminazione di animali infestanti, come insetti, ratti, ecc. Disinfezione: insieme di operazioni effettuate con agenti fisici o chimici allo scopo di eliminare microrganismi patogeni e di ridurre sensibilmente i rimanenti microrganismi. Etichettatura: l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE Filiera: insieme degli agenti economici, amministrativi e politici che operano lungo l'itinerario economico di un prodotto, dalla produzione all'utilizzazione finale. Gravità: livello di importanza delle conseguenze di un pericolo. HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (Analisi del pericolo e punti critici di controllo): sistema per la sicurezza alimentare basato sulla prevenzione. Si basa sull'identificazione degli eventi negativi (biologici, chimici, fisici) riconducibili al prodotto o al processo produttivo che potrebbero danneggiare l'integrità dell'alimento. Il sistema HACCP costituisce lo strumento per l'individuazione di ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti Igiene degli alimenti: misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umanodi unprodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto (Reg. (CE) 852/2004). Igiene dei mangimi: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto (Reg. (CE) 183/2005). Imballaggi: materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati; essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi (Reg. (CE) 1935/2004). Indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possano essere attribuite a tale origine geografica, e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata (Reg. (CE) 510/2006). Indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche Industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 22 di 24 deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari . Ingrediente: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata . Limite critico: valore che indica l'accettabilità (o la non conformità) di un parametro di un processo produttivo. I limiti critici contraddistinguono i "punti critici di controllo" nel piano HACCP. Mangime o alimento per animali: qualsiasi sostanza o prodotto, ivi compresi gli additivi, trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali (Reg. (CE) 178/2002). Microrganismi: i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i protozoi parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i loro metaboliti (Reg. (CE) 2073/2005). Microrganismi patogeni: microrganismi in grado di provocare malattie. Comprendono organismi appartenenti a gruppi molto diversi come Batteri e Funghi (muffe) e Virus. Monitoraggio: attuazione di una sequenza preordinata di osservazioni o misure, allo scopo di stabilire se un CCP è controllato e di preparare un'accurata documentazione da utilizzare nelle operazioni di verifica. Non conformità: mancato rispetto di un limite critico. Organismo di controllo: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo (Reg. (CE) 882/2004). Pastorizzazione: tecnica di conservazione degli alimenti in cui il prodotto viene sottoposto a temperature elevate. Di norma, la pastorizzazione è seguita da un rapido raffreddamento del prodotto, per limitare lo sviluppo dei microrganismi residui. Se ne distinguono tre tipi: - pastorizzazione bassa: il prodotto viene riscaldato a 60-65°C per 30 secondi; viene utilizzata per vino e birra, e per il latte impiegato nella produzione del formaggio; - pastorizzazione alta: il prodotto viene riscaldato a 75-85°C per 2 o 3 minuti; utilizzata in passato per il latte, è oggi sostituita dalla pastorizzazione rapida; - pastorizzazione rapida o HTST (High Temperature Short Time): il prodotto viene riscaldato a 7585°C per 15-20 secondi; viene utilizzata per alimenti liquidi, come il latte, che scorrono in uno strato sottile tra due pareti metalliche scaldate. Pericolo: agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (Reg. (CE) 178/2002). Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. (CE) 178/2002). Punto critico: fase del processo produttivo nella quale deve essere controllato un pericolo biologico, chimico o fisico. Punto critico di controllo: fase del processo produttivo nella quale è necessario effettuare un'azione di controllo essenziale per eliminare o ridurre ad un livello accettabile il pericolo per il prodotto alimentare. CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 23 di 24 Rintracciabilità: possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. (CE) 178/2002). Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (Reg. (CE) 178/2002). Salagione: tecnica di conservazione degli alimenti mediante aggiunta di sali. Sanificanti: prodotti utilizzabili sia per la detersione che per la disinfezione. Sono considerati presidi medico-chirurgici; devono presentare un'idonea etichettatura e un numero di registrazione presso il Ministero della Salute. Vanno utilizzati su superfici già pulite. Ne esistono diversi tipi: a base di cloro attivo, o tensioattivi (a base di ammonio quaternario, anfoteri, ecc.). Sanificazione: operazioni effettuate allo scopo di ridurre il numero di microrganismi entro i limiti di tollerabilità prescritti dalle normative. Nell'igiene degli alimenti, l'obiettivo della sanificazione è l'eliminazione dei batteri patogeni da superfici, attrezzature, utensili impiegati nella lavorazione e nella distribuzione degli alimenti. Sicurezza dei prodotti alimentari: garanzia che i prodotti alimentari non avranno un effetto pericoloso sulla salute dei consumatori finali, allorquando tali prodotti vengono preparati e consumati. Sottovuoto: tecnica di conservazione degli alimenti consistente nell'eliminazione dell'aria dall'imballaggio, che viene poi sigillato ermeticamente. Surgelazione: tecnica di conservazione degli alimenti in cui il prodotto viene raffreddato, portando la temperatura al centro della massa a -18°C in non oltre 3 - 4 ore. Tensioattivi: detergenti organici, in grado di modificare la tensione superficiale all'interfaccia tra liquido e liquido, liquido e solido, liquido e gas. Termine minimo di conservazione (TMC): data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dall'indicazione del punto della confezione in cui essa figura (D.Lgs 109/1992 e succ. modifiche). Veterinario ufficiale: veterinario qualificato ad assumere tale funzione e nomina dall'autorità competente (Reg. (CE) 854/2004). Veterinario autorizzato: veterinario designato dall'autorità competente ad effettuare controlli specifici per conto delle imprese (Reg. (CE) 854/2004). CSI S.p.A. Mod. Linee guida Rev. 0 LINEE GUIDA SETTORE EA 03 NELLO SCHEMA SGQ Rev. 0 Pag. 24 di 24 Cosa deve essere obbligatoriamente riportato nel rapporto di audit: • descrizione accurata delle attività • elenco dei processi affidati in outsourcing ed evidenza di come siano stati gestiti sia in termini di prodotti che in termini di caratteristiche dei siti produttivi e GHP in generale • citazione dei riferimenti di legge principali relativi ai prodotti realizzati • manuale o piano di autocontrollo igienico • autorizzazione sanitaria o similare Cosa deve essere riportato nel diario di audit oltre alle evidenze usuali valide per tutte le attività: • formazione specifica del personale su aspetti igienici • piani di pulizia e pest control • analisi dei pericoli e gestione dei rischi aggiornata • evidenza dei controlli applicati in relazione agli aspetti più critici di processo ( CCP e PRPOP ) • taratura degli strumenti che sovraintendono alla gestione dei CCP • evidenza della modalità di aggiornamento delle leggi applicabili citando l’ultimo aggiornamento effettuato • evidenza della modalità di aggiornamento delle dichiarazioni di conformità dei fornitori di materia prima e semilavorati • test per determinare la shelf life dei prodotti • validazione dei sistemi di pesatura dei prodotti a peso predeterminato • validazione dell’etichettatura CSI S.p.A. 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