DECISIONE del 09/03/2010 CHE STATUISCE IN MERITO

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DECISIONE del 09/03/2010 CHE STATUISCE IN MERITO
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Divisione Opposizione
B280
DECISIONE
del 09/03/2010
CHE STATUISCE IN MERITO ALL’OPPOSIZIONE N. B 704 678
Opponente:
Gesafin S.p.A.
Cagliari
Italia
Rappresentante:
Società Italiana Brevetti S.p.a
P.O Box 509
00186 Roma
Italia
Marchio anteriore:
contro
Richiedente:
Fin Igam S.r.l.
Via Moscatello
16-16/A
0053 Canosa di Puglia (Bari)
Italia
Rappresentante:
Gabriella Diana Modiano
Via Meravigli 16
20123 Milano
Italia
Marchio contro cui viene
proposta opposizione:
Decisione sull’Opposizione No B 704 678
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I. FATTI E PROCEDIMENTO
In data 24/12/2002 il richiedente ha depositato la domanda di registrazione n. 2 867
489 relativa al marchio riportato nella prima pagina per prodotti appartenenti alle classi
3, 10, 18, 25 e 28.
L'opposizione è rivolta contro una parte dei prodotti indicati nel marchio contro cui
viene proposta opposizione
L'opposizione si fonda sulla registrazione italiana n. 951 313 relativa al marchio
riportato nella prima pagina, depositato il 20/03/2001 e registrato il 12/01/2005 per
prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 25, 28, 29, 30, 32, 35 e 41.
L'opposizione si basa su una parte dei prodotti coperti dal marchio anteriore.
I motivi dell'opposizione sono quelli enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b),
del Regolamento sul marchio comunitario (RMC).
L'opponente sostiene che sussiste un rischio di confusione derivante dall’identità o
comunque dall’elevata somiglianza dei marchi e dal fatto che i prodotti coperti dai
marchi sono parzialmente identici e parzialmente simili.
In risposta, il richiedente sostiene che l'opposizione va rigettata in quanto i segni in
questione non sono sufficientemente simili da poter generare un rischio di confusione.
Inoltre, i prodotti rivendicati nella domanda (con l’unica eccezione dei prodotti
rivendicati nella classe 28) sono diversi da quelli tutelati dal marchio anteriore
dell'opponente
In particolare, il richiedente sottolinea come l’elemento verbale “BIMBISSIMI” comune
ad entrambi i segni deve essere considerato meramente descrittivo in quanto fa diretto
riferimento al fatto che i prodotti in questione sono destinati all’infanzia. Tale
circostanza è stata confermata da una sentenza del Tribunale di Roma (la sentenza n.
3890/06 emessa il 5 febbraio 2006 e passata in giudicato) relativa alla causa per
contraffazione e nullità intentata dal richiedente contro il marchio italiano n. 951 313
dell’opponente che costituisce il fondamento del presente procedimento di
opposizione. Inoltre, il richiedente ha inviato un elenco di marchi nazionali italiani e
comunitari da cui appare che le parole “BIMBO”/”BIMBI” sono comunemente utilizzate
in relazione a prodotti e servizi destinati ai bambini. Ad avviso del richiedente, da ciò
discende che il suddetto elemento verbale deve considerarsi del tutto trascurabile,
mentre, invece, devono ritenersi dominanti gli elementi figurativi dei segni, i quali
risultano chiaramente dissimili.
II.
DECISIONE
1. Doppia identità - Articolo 8(1)(a) CMR
La domanda di marchio non è identica al marchio anteriore.
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L’Ufficio sottolinea in proposito come gli elementi figurativi dei segni siano del tutto
diversi.
La definizione stessa della nozione d'identità implica che i due elementi oggetto di
confronto siano in tutti i punti gli stessi. Ne consegue che v'è identità fra il segno e il
marchio quando il primo riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che
costituiscono il secondo (v. sentenza della Corte di giustizia 20 marzo 2003, causa C291/00, LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet SA, Racc. pag. I-2799, punti 50 e 51).
Ne discende che l'opposizione non rientra nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera
a), RMC.
Occorre pertanto accertare se sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMC.
2. Rischio di confusione – Articolo 8(1)(b) RMC
a) Osservazioni preliminari
Per quanto riguarda la decisione nazionale cui si riferisce il richiedente, va tenuto
presente che, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei
marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di
norme specifiche e autosufficienti, ove la sua applicazione resta indipendente da ogni
sistema nazionale [v. sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2000, causa T32/00, Messe München GmbH / UAMI (ELECTRONICA), Racc. pag. II-3829, punto
47].
La legittimità delle decisioni dell’Ufficio dev'essere quindi valutata unicamente sulla
base del regolamento sul marchio comunitario. Di conseguenza, nel caso presente,
l’Ufficio non è in alcun modo vincolato a tenere conto di quanto disposto dalla
sentenza del Tribunale di Roma richiamata dal richiedente.
b) Confronto tra i prodotti e servizi
Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di
tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi
fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego
nonché la loro concorrenzialità o complementarità [v. sentenza della Corte di giustizia
29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer
Inc., Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punto 23].
Tra gli ulteriori fattori vi sono la finalità d’uso dei prodotti e dei servizi, il fatto che
possano presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da
imprese tra loro economicamente collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i
punti vendita.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
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Classe 5: Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso
medico , alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i
denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali
nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
Classe 28: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di natale.
Classe 30: Caffé, té cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffé; farine
e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di
melassa; lievito , polvere per far lievitare; sale , senape; aceto, salse (condimenti);
spezie; ghiaccio.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 3: Saponi, profumeria, dentifrici, oli da toilette, creme, disinfettanti.
Classe 10: Succhiotti, biberons.
Classe 18: Articoli in cuoio e sue imitazioni, borse, valigie, ombrelli.
Classe 28: Giochi, giocattoli.
Prodotti contestati in classe 3
I “disinfettanti” rivendicati dal marchio contestato risultano coperti (sia pure in una
classe diversa - la classe 5) anche dal marchio anteriore. Il fatto che siano stati
rivendicati in classi diverse può essere semplicemente dovuto ad un errore (nel qual
caso sarebbe lecito parlare di identità dei prodotti) oppure, più probabilmente, a
considerazioni legate alla diversa efficacia dell’azione disinfettante, che dovrebbe
essere maggiore in un prodotto di tipo “medico” rispetto a quella di un prodotto di tipo
“cosmetico”.
Tuttavia, anche in questo caso, i prodotti in questione devono comunque essere
considerati assai simili, dal momento che condividono natura, destinazione e modo di
impiego, nonché origini abituali, punti vendita e canali di distribuzione.
L’Ufficio ritiene che i “prodotti farmaceutici” coperti dal marchio dell’opponente
costituiscono un’ampia categoria commerciale che include anche prodotti quali le
creme medicinali per la cura della pelle. Peraltro, le “creme” rivendicate dalla domanda
di marchio, anche se di tipo “cosmetico”, sono comunque destinate alla cura della
pelle e possono anche essere dotate di efficacia curativa (sia pure modesta)
specialmente in relazione a lievi affezioni quali le scottature solari o gli eritemi. Tali
prodotti hanno la stessa natura e lo stesso modo di impiego. Inoltre, essi sono
distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali (farmacie etc.) e possono avere la
stessa origine imprenditoriale.
I prodotti in questione devono quindi essere considerati simili in grado elevato.
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Simili considerazioni si applicano anche ai “saponi” e ai “dentifrici” rivendicati dalla
domanda di marchio. In effetti, in tali categorie di prodotti possono essere inclusi
anche i saponi o i dentifrici di tipo “medicinale”, ovvero dotati di vere e proprie capacità
curative. Inoltre, tali prodotti possono essere distribuiti congiuntamente a prodotti
farmaceutici o ne possono costituire il necessario complemento (si veda in proposito la
decisione della Commissione di Ricorso no. R0044/2002-3 del 15/01/2003).
Peraltro, ad avviso dell’Ufficio i “saponi” rivendicati dal marchio contestato devono
essere considerati simili anche ai “disinfettanti” coperti dal marchio anteriore. In effetti,
il disinfettante è una sostanza capace di distruggere i microrganismi nocivi. D’altro
canto, il sapone è un prodotto detergente in forma solida o liquida il cui scopo è quello
di rimuovere lo sporco o impurità di ogni tipo. Inoltre, è necessario tenere conto del
fatto che esistono dei saponi dotati di proprietà disinfettanti. Si tratta quindi di prodotti
che hanno la stessa destinazione e lo stesso modo di utilizzo e che possono essere
distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali.
Per contro, l’Ufficio ritiene che i prodotti “profumeria” e “oli da toilette” rivendicati dal
marchio del richiedente non presentino alcuna somiglianza con i prodotti rivendicati dal
marchio anteriore. Infatti, in prodotti in questione hanno una natura, una destinazione
e canali di distribuzione del tutto diversi da quelli tipici di prodotti quali, ad esempio, i
prodotti farmaceutici, gli articoli di abbigliamento, i giocattoli o i prodotti alimentari in
genere.
Prodotti contestati in classe 10
L’Ufficio ritiene che tra i prodotti “succhiotti e biberons” rivendicati dal marchio
contestato e i “disinfettanti” sussista un certo grado di somiglianza. In effetti,
nonostante le differenze relative alla natura e alla destinazione, tali prodotti sono
complementari (alcuni disinfettanti sono infatti specificamente concepiti per la
disinfezione di succhiotti e biberon), sono distribuiti negli stessi punti vendita (farmacie,
negozi specializzati per bambini etc.) e possono avere la stessa origine commerciale.
I medesimi punti di contatto possono altresì ravvisarsi tra i “biberon” rivendicati dal
marchio contestato e gli “alimenti per bambini” coperti dal marchio anteriore. Invero,
molti dei suddetti alimenti vengono somministrati ai bambini proprio attraverso il
biberon.
Prodotti contestati in classe 18
Nella categoria dei prodotti “articoli in cuoio e sue imitazioni” rivendicati dal marchio
contestato nella classe 18 sono compresi prodotti come borsette, portadocumenti,
portamonete, portachiavi ecc.
Questi prodotti sono correlati agli “articoli di abbigliamento e calzature” coperti dal
marchio anteriore nella classe 25, nel senso che potrebbero essere considerati dai
consumatori come accessori complementari agli articoli di abbigliamento esterno e alle
calzature. Invero, tali prodotti vengono di solito strettamente coordinati con
abbigliamento e calzature e possono essere distribuiti dallo stesso produttore o da
produttori collegati. Inoltre, non è affatto inusuale per chi realizza vestiti produrre e
commercializzare direttamente i prodotti in questione. Infine è possibile trovare questi
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prodotti negli stessi punti vendita al dettaglio. Detti prodotti sono quindi ritenuti simili
all’abbigliamento e alle calzature.
Le stesse considerazioni devono quindi applicarsi anche alle “borse” coperte dal
marchio contestato, le quali, in quanto accessori, devono essere considerate simili agli
articoli di abbigliamento e alle calzature.
Per contro, le “valigie” e gli “ombrelli” devono considerarsi dissimili dai prodotti
rivendicati in classe 25 dal marchio anteriore.
Gli “articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria” sono prodotti utilizzati per coprire e
proteggere diverse parti del corpo umano.
D’altro canto le “valigie” sono prodotti adatti al trasporto di cose in viaggio e gli
“ombrelli” sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola
apribile, di solito circolare, montata su un’asta centrale. Risulta quindi evidente che i
prodotti in questione hanno una natura, scopi (da un lato il trasporto di beni e la
protezione dalla pioggia/dal sole, dall’altro la copertura/protezione del corpo umano) e
canali di distribuzione del tutto diversi. Inoltre è del tutto improbabile che possano
essere realizzati dalla stesa impresa.
Infine, l’Ufficio considera che “valigie” e “ombrelli” devono considerarsi dissimili da tutti
i restanti prodotti rivendicati dal marchio anteriore. In effetti, non è dato ravvisare alcun
punto di contatto rilevante tra tali prodotti e prodotti quali, ad esempio, i prodotti
farmaceutici, i giocattoli o i prodotti alimentari in genere.
Prodotti contestati in classe 28
La specificazione dell'opponente è identica al titolo della classe 28 della classificazione
di Nizza. La comunicazione del presidente n. 4/03, del 16 giugno 2003, relativa
all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e
le registrazioni di marchi comunitari, stabilisce quanto segue:
"Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti
e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di
una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi
rientranti in tale classe" (v. par. IV) e
"Per quanto concerne i procedimenti di opposizione e di annullamento, la regola
secondo la quale l'utilizzazione dell'intero titolo di una determinata classe implica che vi
siano ricompresi tutti i prodotti rientranti in tale classe ha come conseguenza che i
prodotti e servizi debitamente classificati nella medesima classe di una successiva
domanda o registrazione siano identici a quelli del marchio anteriore" (v. par. V, punto
2).
Pertanto, poiché il marchio dell'opponente è registrato per il titolo della classe 28, si
ritiene che copra tutti i prodotti classificati in tale classe.
Di conseguenza, dal momento che i prodotti “giochi, giocattoli” rivendicati dal
richiedente appartengono a tale classe, tali prodotti devono considerarsi identici.
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Da quanto sopra esposto discende che i seguenti prodotti rivendicati nella domanda di
marchio:
Classe 3: Saponi, dentifrici, creme, disinfettanti.
Classe 10: Succhiotti, biberons.
Classe 18: Articoli in cuoio e sue imitazioni, borse.
Classe 28: Giochi, giocattoli.
sono parzialmente identici o parzialmente simili (almeno in una certa misura) ai prodotti
relazione ai quali il marchio anteriore è tutelato.
Tutti gli altri prodotti rivendicati nella domanda di marchio (profumeria e oli da toilette in
classe 3 e “valigie” e “ombrelli” in classe 18) sono diversi dai prodotti coperti dal
marchio anteriore.
c) Confronto tra i segni
I segni da mettere a confronto sono i seguenti:
Marchio anteriore
Marchio
contro
opposizione
cui
viene
proposta
Il territorio di riferimento è l’Italia.
Il marchio anteriore è composto da un’etichetta rettangolare di colore blu nella quale è
inscritta la dicitura “BIMBISSIMI” in caratteri di fantasia di colore arancione. Al di sopra
di tale etichetta è posto un cerchio dal bordo arancione e dallo sfondo blu in cui
compare la figura di un bambino stilizzato colto nell’atto di lanciare una palla. Il marchio
contestato consiste in un’etichetta di colore giallo/beige e di forma sostanzialmente
rettangolare nella quale compare la dicitura “BIMBISSIMI” in caratteri di fantasia di
colore blu. Al di sotto di tale etichetta compare la raffigurazione di una cicogna
stilizzata nell’atto di trasportare in volo un bebè.
Sotto il profilo visivo, i marchi coincidono nell’elemento verbale “BIMBISSIMI” e
differiscono nella veste grafica in cui tale parola è riprodotta così come nei restanti
elementi figurativi (il bambino con la palla da un lato e la cicogna con il bebè dall’altro).
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Alla luce di quanto precede, l'Ufficio ritiene che esista un medio livello di somiglianza
visiva.
Sotto il profilo fonetico, gli elementi verbali (e quindi pronunciabili) dei segni sono del
tutto identici e verranno pronunciati dal consumatore italiano di riferimento nello stesso
identico modo. I segni devono quindi ritenersi identici dal punto di vista fonetico.
Sotto il profilo concettuale, i segni devono essere considerati simili nella misura in cui
l’elemento verbale comune esprime lo stesso concetto superlativo/accrescitivo di bimbo o
bambino. Inoltre, l’Ufficio sottolinea come gli elementi figurativi dei marchi facciano
comunque riferimento, sia pure in modi diversi, all’idea di fanciullezza evocata dal termine
“BIMBISSIMI”.
d) Valutazione globale
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella determinazione della
sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto
mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali.
Tale valutazione globale "deve fondarsi (…) sull'impressione complessiva prodotta dai
marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi
medesimi" [v. sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl
BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport (‘Sabèl), Racc. pag. I-6191 (GU UAMI n. 1/98, pag.
91), punti 22 e segg.].
Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione
tutti i fattori pertinenti del caso di specie. La valutazione globale del rischio di
confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei
servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati
può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere
distintivo del marchio anteriore. I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o
intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più
ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore [v. sentenza della Corte di
giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro Goldwyn
Mayer Inc. (‘Canon’), Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punti 17 e
segg.].
Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria
di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo
raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve
fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui
trattasi [v. sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV (‘Lloyd’), (GU UAMI n. 2/1999, pag.
1585), punto 26).
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I prodotti sono stati ritenuti in parte identici, in parte simili e in parte dissimili e sono
destinati al pubblico in senso lato.
Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un
carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l'idoneità più o meno grande
del marchio a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come
provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da
quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli
elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il
fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi
per i quali è stato registrato (v. sentenza Lloyd, punto 28 e segg.).
Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore, l'opponente non ha
esplicitamente rivendicato per il proprio marchio un carattere particolarmente distintivo
in virtù dell'uso intensivo o della notorietà.
Peraltro, l’Ufficio non condivide le argomentazioni del richiedente secondo le quali la
dicitura “BIMBISSIMI” dovrebbe essere considerata descrittiva della destinazione dei
prodotti.
Infatti, se è vero che tale dicitura suggerisce in modo piuttosto evidente che i prodotti in
questione sono destinati ai bambini, è altrettanto vero che in lingua italiana il
superlativo assoluto dei sostantivi (ai quali appartiene anche la parola “BIMBO/I”) è una
forma grammaticale tutt’altro che frequente. Né l’Ufficio ritiene che alla dicitura
“BIMBISSIMI” potrebbe essere attribuito il significato di “i bambini migliori, più belli, più
alla moda” menzionato dal richiedente, visto che, in realtà, essa non pare essere
dotata di un significato preciso. Di conseguenza, ad avviso dell’Ufficio, all’espressione
in questione può essere al più attribuita una valenza suggestiva che, unita al carattere
inusuale della forma grammaticale utilizzata (il superlativo assoluto di un sostantivo), fa
senz’altro propendere per l’esistenza in capo alla stessa di un grado di capacità
distintiva quantomeno medio.
Deve quindi essere respinto l’argomento del richiedente tendente a dimostrare che la
dicitura “BIMBISSIMI” deve essere considerata come un elemento del tutto trascurabile
dei segni a confronto.
L’Ufficio rileva la riguardo che i risultati delle ricerche svolte dal richiedente, lungi dal
provare un’utilizzazione massiccia dell’espressione “BIMBISSIMI” nel mercato di
riferimento, dimostra unicamente che le parole “BIMBO/I” sono comunemente utilizzate
per costituire marchi che contraddistinguono prodotti e servizi destinati ai bambini,
circostanza questa tutt’altro che stupefacente.
Di conseguenza, si ritiene che le differenze visive esistenti tra i segni non siano
sufficienti per controbilanciare la somiglianza visiva e l’identità fonetico/concettuale che
si ravvisa nell’elemento verbale comune (la dicitura “BIMBISSIMI”).
L’Ufficio sottolinea ancora una volta come tale elemento verbale, sebbene non
dominante, sia comunque dotato di capacità distintiva.
In proposito, la giurisprudenza rileva che « in via generale,…. due marchi sono simili
quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza
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almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti. » (si veda la
Sentenza del 23 ottobre 2002, Causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH / UAMI MATRATZEN/MATRATZEN Markt CONCORD - Racc. II-4335, paragrafo 30).
Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del
pubblico e che pertanto l'opposizione sia da considerare fondata, alla luce della
registrazione del marchio italiano dell'opponente.
Ne discende che la domanda deve essere respinta per i prodotti risultati identici o simili
a quelli del marchio anteriore ovvero i seguenti:
Classe 3: Saponi, dentifrici, creme, disinfettanti.
Classe 10: Succhiotti, biberons.
Classe 18: Articoli in cuoio e sue imitazioni, borse.
Classe 28: Giochi, giocattoli.
L'opposizione non è accolta per quanto riguarda i restanti prodotti.
III.
SULLE SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento
d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra
parte.
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione
Opposizione decide una ripartizione differente.
Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati,
entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni.
Conseguentemente, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
COSÌ DECIDE:
1.
L'opposizione B 704 678 è accolta per una parte dei prodotti contestati, ovvero:
Classe 3: Saponi, dentifrici, creme, disinfettanti.
Classe 10: Succhiotti, biberons.
Classe 18: Articoli in cuoio e sue imitazioni, borse.
Classe 28: Giochi, giocattoli.
2.
La domanda n. 2 867 489 è respinta per i suddetti prodotti contestati. Si può
procedere alla registrazione per i restanti prodotti della domanda.
3.
Ciascuna parte sopporta l'onere delle proprie spese.
La Divisione Opposizione
Anna GOBETTO
Alessandro SEMPIO
Luca RAMPINI
Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con
una decisione può ricorrere contro questa decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il
ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.