Causa T-575/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 - EUR-Lex

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Causa T-575/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 - EUR-Lex
23.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
C 55/23
Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — Pyrox/UAMI —
Köb Holzheizsysteme (PYROX)
(Causa T-575/12)
— annullare la decisione del 16 ottobre 2012 della convenuta,
con cui sono state dichiarate ricevibili ma infondate le do­
mande delle ricorrenti di riesame del regolamento (CE) n.
149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che
modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che
fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1);
— condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono un motivo
unico relativo alla violazione degli articoli 11, 168, 169 e 191
TFUE, degli articoli 7, 35 e 38 della Carta fondamentale dei
diritti dell’Unione europea, degli articoli 1, 14, n. 2, 22, 23, 24
e 25 del regolamento (CE) n. 396/2005 (1), degli articoli 5 e 7
del regolamento (CE) n. 178/2002 (2) e degli articoli 4 e 10
della direttiva n. 91/414/CEE (3).
— Le ricorrenti negano che i livelli massimi di residui (LMR)
vengano stabiliti al livello più basso raggiungibile conforme­
mente alle buone pratiche agricole.
— Le ricorrenti sostengono che i fascicoli non sono stati esa­
minati rigorosamente. La convenuta adduce in particolare
che gli articoli 22-25 del regolamento (CE) n. 396/2005
non stabiliscono in alcun modo il procedimento per la va­
lutazione completa di tutto il fascicolo nel corso della prima
adozione di LMR provvisori.
— Inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione l’esposi­
zione cumulativa dei consumatori.
— Infine, un gran numero di LMR provvisori violerebbe i cri­
teri relativi alla salute.
(1) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Con­
siglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consi­
glio (GU L 70, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Con­
siglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu­
rezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230,
pag. 1).
(2013/C 55/41)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Pyrox GmbH (Oberhausen, Germania) (rappresentan­
te: avvocato T. Eigen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Köb Holzheiz­
systeme GmbH (Wolfurt/VBG, Austria)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione della prima commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (mar­
chi, disegni e modelli) del 4 ottobre 2012, procedimenti
riuniti R 2187/2011-1 e R 2507/2011-1;
— condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al
procedimento dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo conte­
nente l’elemento denominativo «PYROX», per prodotti delle
classi 4, 7 e 11 — domanda di registrazione di marchio comu­
nitario n. 8 612 781
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Köb
Holzheizsysteme GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denomi­
nativo nazionale «PYROT», per prodotti della classe 11
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento del­
l’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della
decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di regi­
strazione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento n. 207/2009.