Rilascio e l`utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta

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Rilascio e l`utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta
COMUNE DI CAPODRISE
PROVINCIA DI CASERTA
REGOLAMENTO COMUNALE
per il rilascio e l'utilizzo del contrassegno per
la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio
delle persone portatrici di handicap e delle
concessioni di aree di parcheggio finalizzate.
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 03/12/2013
COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta
REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL
CONTRASSEGNO PER LA
CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI
VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE
PORTATRICI DI HANDICAP E DELLE
CONCESSIONI DI AREE DI
PARCHEGGIO FINALIZZATE
INDICE SOMMARIO
Premesse - Riferimenti normativi
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del ~ e ~ o l a m e n t o
Titolo Il
Contrassegno per disabili
Art. 2 - Tipologie dei contrassegni rilasciati
Art. 3 - Procedura e documenti per il rilascio di contrassegno
Art. 4 - Rinnovo
Art. 5 - Duplicato
Art. 6 - Sostituzione
Titolo Il1
Concessione aree di parcheggio riservate a persone portatrici di handicap
Art. 7 - Tipologie delle aree di sosta per persone portatrici di handicap
Art. 8 - Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate
Art. 9 - Concessione di stalli di sosta personalizzati
Art. 10 - Requisiti e procedura per la concessione di stalli di sosta personalizzati
Art. 1 1 - Restituzione del contrassegno - Soppressione stallo personalizzato
Titolo IV
Competenze e sanzioni
Art. 12 - Istruttoria del procedimento e competenze
Art. 13 - Atti vietati
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Fase transitoria
-
PREMESSE RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:
Art. 27 della legge 1 18 del 30 marzo 1971 "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili";
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone portatrici di handicap";
Art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" concernente la
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone portatrici di handicap";
Artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Nuovo Codice della Strada", concernenti rispettivamente:
Il divieto della rimozione dei veicoli a disposizione dei portatori di handicap, purché muniti di
apposito contrassegno;
Strutture e segnaletica per la mobilità dei portatori di handicap.
Art. 74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 "Testo unico degli Enti Locali";
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31/08/2012
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
- Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei "contrassegni per disabili" e la concessione degli
spazi di sosta per auto a servizio delle persone portatrici di handicap, nonché la regolarinazione di
quelli esistenti al fine di agevolare la mobilità delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente.
Le persone portatrici di handicap possono ottenere, previa visita medica che attesti questa
condizione, il cosiddetto "contrassegno per disabili" ai sensi delle disposizioni legislative
regolamentari vigenti.
Il possesso del "contrassegno per disabili" permette al veicolo a servizio della persona
interessata:
a) la circolazione in zone a traffico limitato e nella zona pedonale se previsto nelllOrdinanza
istitutiva dell'area pedonale;
b) il parcheggio negli spazi di sosta ad essi riservati, sia in quelli generici sia sugli spazi
personalinati con il proprio numero di contrassegno indicato sul cartello e il parcheggio nelle
aree apposite a tempo determinato senza limitazioni di tempo;
C)
la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta;
d) la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai meni di trasporto pubblico e taxi;
e) la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze.
Il contrassegno e strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore
su tutto il territorio nazionale e negli altri paesi Ue.
Titolo Il
Contrassegno per disabili
-
Articolo 2 Tipologie dei contrassegni rilasciati
Il "contrassegno per disabili" dovrà essere conforme al modello comunitario, con le
caratteristiche grafiche stabilite nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (così come
modificato dal D.P.R. n. 151 del 30.07.2012, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31.08.2012), munito
dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio europeo, per una durata di anni 5
(cinque) dalla data di rilascio.
Il Comune di Capodrise provvede a rilasciare due tipologie di contrassegni per invalidi facendo
distinzione se il contrassegno è destinato direttamente all'invalido oppure all'invalido con
accompagnamento;
Contrassegno destinato all'invalido: Viene rilasciato quando l'invalido è in possesso della patente di
guida. Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore del veicolo e
permette di viaggiare sulle corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (purché questo non
costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di sostare in tutti i parcheggi "invalido
generico", nonché sugli spazi personalinati con il proprio numero di concessione sul cartello;
Contrassegno con accompagnamento: Viene rilasciato quando I'invalido non è in possesso della
patente di guida, con l'integrazione della scritta "ACCOMPAGNATO".
Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore del veicolo esclusivamente
quando il meno è impiegato a servizio dell'invalido e permette di viaggiare sulle corsie preferenziali
o durante il blocco del traffico (purché non costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di
sostare sulle aree riservate. Tale contrassegno deve essere esposto esclusivamente se I'invalido è a
bordo o se il meno è impiegato a servizio dell'invalido.
Per entrambi i contrassegni sono previste due tipologie:
-
permanente
-
temporaneo
Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità
.
permanente, per una durata quinquennale dalla data di rilascio.
.
.
Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità
temporanea debitamente indicata sulla documentazione medica di accompagnamento alla
domanda; è valido dalla data di rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea.
-
Articolo 3 Procedura e documenti per il rilascio di contrassegno
1. Per il rilascio del contrassegno invalidi, I'interessato, residente nel Comune di Capodrise, deve
utilizzare l'apposita modulistica disponibile presso l'ufficio di Polizia Municipale o sul sito internet
del Comune.
2. Tale modulistica, indirizzata al Sindaco in carta semplice (esente da bollo ai sensi dell'art. 33,
comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e compilata in ogni suo punto, deve essere
presentata presso l'ufficio Protocollo del Comune allegando tutta la documentazione richiesta, in
particolare la certificazione rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'ASL territoriale che accerti la
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa o la condizione di ipovisione,
n. 2 (due) fotografie formato tessera, la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale, previa verifica della regolarità della domanda e della sussistenza
dei requisiti richiesti, rilascia entro 30 giorni il contrassegno.
4. Qualora
l'ufficio competente
trasmetta
all'interessato richiesta di
integrazione della
documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data della stessa lettera-invito di
perfezionamento.
5. Le domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste verranno archiviate
previa comunicazione al richiedente.
6. 11 contrassegno per invalidi può essere rilasciato a tempo determinato o indeterminato con le
stesse modalità.
7. 11 contrassegno per invalidi dovrà essere tempestivamente restituito all'Ufficio di Polizia Municipale
non appena dovessero venire meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
8. In caso di decesso dell'intestatario, i familiari dovranno restituire il contrassegno all'ufficio di Polizia
Municipale entro 30 giorni dalla data del decesso e comunicare l'eventuale utilizzo di un
parcheggio per disabili personalinato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.
L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a verificare con decorrenza semestrale lo stato di esistenza
in vita dei titolari di contrassegno per invalidi ed ad adottare i consequenziali provvedimenti.
9. Laddove ricorrano particolari patologie per le quali I'interessato debba essere sottoposto a
trattamenti sanitari debilitanti e10 invasivi, il Responsabile della Polizia Municipale, su richiesta
dell'interessato e10 del suo curatore o tutore, dispone, autonomamente, a tempo determinato e
per un massimo di 90 giorni con possibilità di rinnovo, il rilascio del .contrassegno
invalidi, dietro
.
esclusiva presentazione di certificato medico che attesti il ricorso a trattamenti sanitari debilitanti
e10 invasivi ed il presumibile periodo di cura.
Articolo 4
- Rinnovo
1. Per il rinnovo del contrassegno permanente, la cui validità è di 5 (cinque) anni, occorre
ripresentare I'apposita richiesta, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza e secondo le modalità
di cui al precedente art. 3, allegando un certificato del medico-curante aggiornato che deve
riportare esattamente la seguente dicitura : "che per illla signorla
.... persistono le condizioni
sanitarie di limitata capacità di deambulazione che hanno determinato il rilascio del
contrassegno invalidi" (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - art. 381 del Regolamento di attuazione), ed il
vecchio contrassegno, se già scaduto, o fotocopia dello stesso con obbligo di riconsegna
dell'originale al momento del ritiro del nuovo contrassegno.
2. Per il rinnovo del contrassegno temporaneo è necessario ripresentare nuova certificazione
medico-legale attestante il persistere delle condizioni di sensibile difficoltà o impossibilità di
deambulazione o di ipovisione. Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata prima dello
scadere del certificato medico legale e, quindi, del persistere ancora delle limitate capacità di
deambulazione, è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che specifichi il
prolungamento presumibile della durata della invalidità.
Articolo 5
- Duplicato
Nel caso in cui l'originale del contrassegno sia deteriorato, il duplicato del contrassegno può
essere richiesto utilizzando I'apposita modulistica di cui al precedente art. 3. L'Ufficio di Polizia
Municipale rilascia un duplicato avente la stessa numerazione e la stessa data di scadenza, previo
ritiro del contrassegno originale.
Articolo 6
- Sostituzione
Nel caso di furto o smarrimento, la sostituzione del contrassegno può essere richiesta
utilizzando I'apposita modulistica di cui al precedente art. 3. L'Ufficio di Polizia Municipale rilascia un
nuovo contrassegno, con numerazione progressiva, ma riportante la stessa data di scadenza del
precedente, allegando copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alllAutorità
Giudiziaria e n. 2 (due) fotografie formato tessera.
Titolo III
Concessione aree di parcheggio riservate a persone portatrici di handicap
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Articolo 7 Tipologie delle aree di sosta per persone portatrici di handicap
In riferimento all'art. 381 del D.P.R. 1611211992, n. 495, vengono definite due tipologie di posti auto
per disabili:
1. Posto auto invalido generico: individuato a terra con segnaletica orizzontale di colore giallo e
contrassegnato con segnaletica verticale conforme a quanto previsto dal Codice della Strada
secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151. In questa area possono
parcheggiare tutti i possessori di contrassegno destinato all'invalido, nonché tutti i possessori di
contrassegno con accompagnatore purché l'invalido sia a bordo o se il meno è impiegato a
servizio dell'invalido. L'occupazione del posto termina non appena concluso il servizio di
accompagnamento del disabile.
2. Posto auto invalido riservato: indicato a terra con segnaletica orizzontale di colore giallo e
contrassegnato con idonea segnaletica verticale conforme al Codice della Strada secondo le
modifiche introdotte dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, con indicazione degli estremi della
concessione. In questa area può parcheggiare solo il possessore del contrassegno indicato sul
pannello e per tutto il tempo che ritiene necessario.
-
Articolo 8 Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate
Le aree di parcheggio riservate alla persone diversamente abili devono essere delimitate da
segnaletica orizzontale di colore giallo e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito
simbolo, così come previsto dal Codice della Strada secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. 30
luglio 2012, n. 151; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire
l'apertura dello sportello del veicolo, nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero
per consentire l'accesso al marciapiedi, limitatamente ai parcheggi a "pettine".
L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone
interessate da notevole intensità di traffico, della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e di
attività commerciali maggiormente frequentate, deve, almeno ogni' cinque anni, rimodulare la
disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili nell'ambito
del territorio comunale, nonché verificare lo stato d'uso degli stessi e programmarne la necessaria
manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta
posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico, la
realizzazione e la manutenzione dell'area di sosta sarà a cura e spese del titolare dell'attività, pena
la revoca dell'autorinazione comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo
avvio. In tutti gli altri casi la realizzazione, la manutenzione e la rimozione degli stalli sarà a cura e
spese del Comune di Capodrise.
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Articolo 9 Concessione di stalli di sosta personalizzati
Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata e
sussistano i requisiti di seguito prescritti, è possibile concedere a titolo gratuito, limitatamente
all'occupazione del suolo pubblico, un adeguato stallo di sosta "personalinato", individuato da
apposita segnaletica verticale, sulla quale dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno
invalidi", al cui servizio è riservato lo stallo di sosta. Sul parabrezza del veicolo situato nello stallo di
sosta dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi corrispondente.
Lo spazio così concesso sarà realizzato, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento
d'esecuzione del Codice della Strada, in prossimità della propria residenza e, per un tempo non
eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.
La concessione personalizzata dello stallo di sosta prescinde dalla localizzazione e
realizzazione di spazi-sosta generici riservati a persone diversamente abili, ai sensi di legge, nel
territorio urbano.
Le spese relative alla realizzazione, alla manutenzione e/o al rinnovo dello stallo e quelle
relative all'apposita tabella, alla delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e all'apposito
simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché la loro rimozione ove dovessero
cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del richiedente. In caso di decesso, il
Comune provvederà alla rimozione dello stallo di sosta.
-
Articolo 10 Requisiti e procedura per la concessione di stalli di sosta personalizzati
Requisiti: La concessione dello stallo di sosta personalinato è rilasciata ove non vigano divieti di
fermata o di sosta e nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona
interessata titolare del contrassegno per invalidi.
In particolare:
a) disabili abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un veicolo con
comandi adattati;
b) disabili minori o incapaci;
C)
disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazioni della deambulazione ai sensi
dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 104192 ed equiparati ai sensi dell'art. 38, comma 5, della
legge 23/12/1998, n. 448.
Il soggetto che fruisce di tale concessione non deve disporre, nel raggio di 50 metri
dall'abitazione presso cui risiede o dal luogo di lavoro, di garage o altro posto auto residenziale,
proprio o di proprietà del nucleo familiare.
Lo spazio di sosta personalinata non può essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente
diritto potrà presentare richiesta alternativamente per la sosta nei pressi della propria abitazione o
per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.
Procedura: La domanda per l'istituzione di uno stallo di sosta personalizzato potrà essere presentata
al Comando Polizia Municipale di Capodrise, compilando l'apposita modulistica disponibile presso il
predetto Comando o sul sito internet del Comune.
Alla domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. ricevuta di versamento di E. 50,OO per diritti d'istruttoria e rimborso spese per la segnaletica
stradale orinontale e verticale, da versare sul c/c n. 15977499 intestato al Comune di Capodrise Servizio Tesoreria - con la causale "Rilascio concessione stallo di sosta personalinato";
2. copia del contrassegno invalidi;
3. copia della patente di guida;
4. copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
5. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 44512000, con la quale si attesti che presso
l'abitazione di residenza non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche,
proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare;
6. copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
Nel caso in cui lo stallo di sosta venga realizzato presso il posto di lavoro o studio, si dovrà
integrare, rispettivamente, la seguente documentazione:
1. dichiarazione del datore di lavoro, con allegato documento di identità del dichiarante, ove si
attesti il rapporto di dipendenza del disabile, I'indirizzo della sede lavorativa e l'orario di lavoro,
nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea;
2. dichiarazione del dirigente scolastico, con allegato documento di identità del dichiarante, ove si
attesti la frequenza del disabile, I'indirizzo dell'istituto scolastico, nonché la non disponibilità di
un'area di sosta idonea.
I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in
particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalinato,
potranno presentare in ogni caso formale richiesta, compilando l'apposito modulo, che sarà
sottoposta alla verifica e valutazione da parte del Comando di Polizia Municipale, in particolare
entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e
familiari.
. .
Gli stalli di sosta personalizzati sono istituiti con Ordinanza del Responsabile del Corpo di Polizia
Municipale.
La concessione ha una validità pari a quella del contrassegno invalidi, al termine della quale
l'avente diritto dovrà ripresentare la domanda.
Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione di uno stallo
personalinato, ovvero in caso di decesso del titolare dello stallo personaliuato, i familiari presenti
nello stato di famiglia dell'invalido, al momento della perdita dei requisiti o del decesso di questi,
dovranno dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, e la rimozione dello
stallo, da parte delllUfficio Manutenzioni, dovrà avvenire entro 30 giorni.
Articolo 11
- Restituzione del contrassegno - Soppressione stallo personalizzato
Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia
Municipale non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio o per
l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare.
Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalinato hanno I'obbligo di
restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per I'ottenimento del beneficio, il contrassegno e
la concessione, richiedendo la soppressione dello stallo personalinato.
In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la
comunicazione per la soppressione dello stallo riservato, è a carico del coniuge convivente o del
parente convivente.
Titolo IV
Competenze e sanzioni
-
Articolo 12 Istruttoria del procedimento e competenze
L'istruttoria del procedimento contenuto nel presente Regolamento è assegnata al Responsabile
del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, e si articola nelle seguenti fasi:
1. esame della documentazione;
2. coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo autorinatorio e10 concessorio quale
provvedimento finale.
L'istruttoria riguardante la concessione di stalli di sosta personalinata nel suo complesso deve
concludersi entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa di tutta la
documentazione richiesta.
Articolo 13 - Atti vietati
1 . E' vietato esporre impropriamente il contrassegno invalidi al di fuori delle condizioni dell'uso
legittimo;
2. E' vietato avvalersi delle facoltà del contrassegno con automezzi che non siano condotti dallo
stesso disabile o che non siano destinati a servizio diretto del disabile titolare del contrassegno;
3. E' vietato transitare in una zona ZTL senza il titolare del permesso a bordo;
4. Nelle zone in cui la sosta non è consentita il permesso non autorizza la sosta a tempo
indeterminato. All'accompagnatore è concessa la sosta solo il tempo necessario per la discesa
del disabile dal veicolo;
5. E' vietato esporre il contrassegno disabile "accompagnatore" e quindi sostare sui posti per disabili
se il servizio di "accompagno" è terminato. Ad ogni buon conto, si intende precisare che il
"servizio di accompagno":
a)
inizia quando I'accompagnatore parcheggia l'autovettura nei pressi dell'abitazione del
disabile su posto disabile generico ed espone l'idoneo contrassegno;
b)
termina quando I'accompagnatore lascia il disabile c/o la propria abitazione o altra struttura.
In questa fase è tenuto a rimuovere immediatamente il tesserinò dal cruscotto. Per tutto il
periodo in cui I'accompagnatore è in compagnia del disabile può usufruire di tutte le
agevolazioni concesse al possessore del contrassegno (sosta su aree disabili, transito in zone
ZTL, ecc).
Il disabile titolare della concessione e possessore di un autoveicolo:
C)
non è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno in nessun caso se l'auto è predisposta
con comandi adattati e può essere condotta solo da lui o da altro disabile con la stessa
patologia;
d)
nel caso in cui l'auto sia standard e venga utilizzata anche da altri membri familiari, è tenuto a
rimuovere dal cruscotto il contrassegno quando non è alla guida dell'auto o la stessa non è
impiegata a servizio di accompagno.
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Articolo 14 Sanzioni
Per le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia
diversamente sanzionato dal Codice della Strada, e fatti salvi altresì i provvedimenti connessi alla
revoca del contrassegno, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art.
7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella misura di un minimo da E. 25,OO ad un massimo di E. 500,OO.
La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative
Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 2411 111986, n. 689 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 15
- Fase transitoria
I contrassegni già rilasciati dal Comune di Capodrise e le concessioni per posto auto
personalinate, devono essere rinnovati in conformità al presente Regolamento entro il termine di 6
mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Nelle more manterranno la loro validità così
come originariamente previsto, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione
delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.