Rilascio e l`utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta
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Rilascio e l`utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta
COMUNE DI CAPODRISE PROVINCIA DI CASERTA REGOLAMENTO COMUNALE per il rilascio e l'utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap e delle concessioni di aree di parcheggio finalizzate. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 03/12/2013 COMUNE DI CAPODRISE Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP E DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE INDICE SOMMARIO Premesse - Riferimenti normativi Titolo I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del ~ e ~ o l a m e n t o Titolo Il Contrassegno per disabili Art. 2 - Tipologie dei contrassegni rilasciati Art. 3 - Procedura e documenti per il rilascio di contrassegno Art. 4 - Rinnovo Art. 5 - Duplicato Art. 6 - Sostituzione Titolo Il1 Concessione aree di parcheggio riservate a persone portatrici di handicap Art. 7 - Tipologie delle aree di sosta per persone portatrici di handicap Art. 8 - Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate Art. 9 - Concessione di stalli di sosta personalizzati Art. 10 - Requisiti e procedura per la concessione di stalli di sosta personalizzati Art. 1 1 - Restituzione del contrassegno - Soppressione stallo personalizzato Titolo IV Competenze e sanzioni Art. 12 - Istruttoria del procedimento e competenze Art. 13 - Atti vietati Art. 14 - Sanzioni Art. 15 - Fase transitoria - PREMESSE RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate: Art. 27 della legge 1 18 del 30 marzo 1971 "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili"; Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap"; Art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" concernente la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone portatrici di handicap"; Artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", concernenti rispettivamente: Il divieto della rimozione dei veicoli a disposizione dei portatori di handicap, purché muniti di apposito contrassegno; Strutture e segnaletica per la mobilità dei portatori di handicap. Art. 74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 "Testo unico degli Enti Locali"; D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31/08/2012 Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei "contrassegni per disabili" e la concessione degli spazi di sosta per auto a servizio delle persone portatrici di handicap, nonché la regolarinazione di quelli esistenti al fine di agevolare la mobilità delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente. Le persone portatrici di handicap possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno per disabili" ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari vigenti. Il possesso del "contrassegno per disabili" permette al veicolo a servizio della persona interessata: a) la circolazione in zone a traffico limitato e nella zona pedonale se previsto nelllOrdinanza istitutiva dell'area pedonale; b) il parcheggio negli spazi di sosta ad essi riservati, sia in quelli generici sia sugli spazi personalinati con il proprio numero di contrassegno indicato sul cartello e il parcheggio nelle aree apposite a tempo determinato senza limitazioni di tempo; C) la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta; d) la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai meni di trasporto pubblico e taxi; e) la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze. Il contrassegno e strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e negli altri paesi Ue. Titolo Il Contrassegno per disabili - Articolo 2 Tipologie dei contrassegni rilasciati Il "contrassegno per disabili" dovrà essere conforme al modello comunitario, con le caratteristiche grafiche stabilite nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (così come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30.07.2012, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31.08.2012), munito dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio europeo, per una durata di anni 5 (cinque) dalla data di rilascio. Il Comune di Capodrise provvede a rilasciare due tipologie di contrassegni per invalidi facendo distinzione se il contrassegno è destinato direttamente all'invalido oppure all'invalido con accompagnamento; Contrassegno destinato all'invalido: Viene rilasciato quando l'invalido è in possesso della patente di guida. Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore del veicolo e permette di viaggiare sulle corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (purché questo non costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di sostare in tutti i parcheggi "invalido generico", nonché sugli spazi personalinati con il proprio numero di concessione sul cartello; Contrassegno con accompagnamento: Viene rilasciato quando I'invalido non è in possesso della patente di guida, con l'integrazione della scritta "ACCOMPAGNATO". Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore del veicolo esclusivamente quando il meno è impiegato a servizio dell'invalido e permette di viaggiare sulle corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (purché non costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di sostare sulle aree riservate. Tale contrassegno deve essere esposto esclusivamente se I'invalido è a bordo o se il meno è impiegato a servizio dell'invalido. Per entrambi i contrassegni sono previste due tipologie: - permanente - temporaneo Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità . permanente, per una durata quinquennale dalla data di rilascio. . . Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea debitamente indicata sulla documentazione medica di accompagnamento alla domanda; è valido dalla data di rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea. - Articolo 3 Procedura e documenti per il rilascio di contrassegno 1. Per il rilascio del contrassegno invalidi, I'interessato, residente nel Comune di Capodrise, deve utilizzare l'apposita modulistica disponibile presso l'ufficio di Polizia Municipale o sul sito internet del Comune. 2. Tale modulistica, indirizzata al Sindaco in carta semplice (esente da bollo ai sensi dell'art. 33, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e compilata in ogni suo punto, deve essere presentata presso l'ufficio Protocollo del Comune allegando tutta la documentazione richiesta, in particolare la certificazione rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'ASL territoriale che accerti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa o la condizione di ipovisione, n. 2 (due) fotografie formato tessera, la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 3. L'Ufficio di Polizia Municipale, previa verifica della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia entro 30 giorni il contrassegno. 4. Qualora l'ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di integrazione della documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data della stessa lettera-invito di perfezionamento. 5. Le domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste verranno archiviate previa comunicazione al richiedente. 6. 11 contrassegno per invalidi può essere rilasciato a tempo determinato o indeterminato con le stesse modalità. 7. 11 contrassegno per invalidi dovrà essere tempestivamente restituito all'Ufficio di Polizia Municipale non appena dovessero venire meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio. 8. In caso di decesso dell'intestatario, i familiari dovranno restituire il contrassegno all'ufficio di Polizia Municipale entro 30 giorni dalla data del decesso e comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalinato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a verificare con decorrenza semestrale lo stato di esistenza in vita dei titolari di contrassegno per invalidi ed ad adottare i consequenziali provvedimenti. 9. Laddove ricorrano particolari patologie per le quali I'interessato debba essere sottoposto a trattamenti sanitari debilitanti e10 invasivi, il Responsabile della Polizia Municipale, su richiesta dell'interessato e10 del suo curatore o tutore, dispone, autonomamente, a tempo determinato e per un massimo di 90 giorni con possibilità di rinnovo, il rilascio del .contrassegno invalidi, dietro . esclusiva presentazione di certificato medico che attesti il ricorso a trattamenti sanitari debilitanti e10 invasivi ed il presumibile periodo di cura. Articolo 4 - Rinnovo 1. Per il rinnovo del contrassegno permanente, la cui validità è di 5 (cinque) anni, occorre ripresentare I'apposita richiesta, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza e secondo le modalità di cui al precedente art. 3, allegando un certificato del medico-curante aggiornato che deve riportare esattamente la seguente dicitura : "che per illla signorla .... persistono le condizioni sanitarie di limitata capacità di deambulazione che hanno determinato il rilascio del contrassegno invalidi" (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - art. 381 del Regolamento di attuazione), ed il vecchio contrassegno, se già scaduto, o fotocopia dello stesso con obbligo di riconsegna dell'originale al momento del ritiro del nuovo contrassegno. 2. Per il rinnovo del contrassegno temporaneo è necessario ripresentare nuova certificazione medico-legale attestante il persistere delle condizioni di sensibile difficoltà o impossibilità di deambulazione o di ipovisione. Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata prima dello scadere del certificato medico legale e, quindi, del persistere ancora delle limitate capacità di deambulazione, è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che specifichi il prolungamento presumibile della durata della invalidità. Articolo 5 - Duplicato Nel caso in cui l'originale del contrassegno sia deteriorato, il duplicato del contrassegno può essere richiesto utilizzando I'apposita modulistica di cui al precedente art. 3. L'Ufficio di Polizia Municipale rilascia un duplicato avente la stessa numerazione e la stessa data di scadenza, previo ritiro del contrassegno originale. Articolo 6 - Sostituzione Nel caso di furto o smarrimento, la sostituzione del contrassegno può essere richiesta utilizzando I'apposita modulistica di cui al precedente art. 3. L'Ufficio di Polizia Municipale rilascia un nuovo contrassegno, con numerazione progressiva, ma riportante la stessa data di scadenza del precedente, allegando copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alllAutorità Giudiziaria e n. 2 (due) fotografie formato tessera. Titolo III Concessione aree di parcheggio riservate a persone portatrici di handicap - Articolo 7 Tipologie delle aree di sosta per persone portatrici di handicap In riferimento all'art. 381 del D.P.R. 1611211992, n. 495, vengono definite due tipologie di posti auto per disabili: 1. Posto auto invalido generico: individuato a terra con segnaletica orizzontale di colore giallo e contrassegnato con segnaletica verticale conforme a quanto previsto dal Codice della Strada secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151. In questa area possono parcheggiare tutti i possessori di contrassegno destinato all'invalido, nonché tutti i possessori di contrassegno con accompagnatore purché l'invalido sia a bordo o se il meno è impiegato a servizio dell'invalido. L'occupazione del posto termina non appena concluso il servizio di accompagnamento del disabile. 2. Posto auto invalido riservato: indicato a terra con segnaletica orizzontale di colore giallo e contrassegnato con idonea segnaletica verticale conforme al Codice della Strada secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, con indicazione degli estremi della concessione. In questa area può parcheggiare solo il possessore del contrassegno indicato sul pannello e per tutto il tempo che ritiene necessario. - Articolo 8 Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate Le aree di parcheggio riservate alla persone diversamente abili devono essere delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo, così come previsto dal Codice della Strada secondo le modifiche introdotte dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo, nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiedi, limitatamente ai parcheggi a "pettine". L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità di traffico, della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e di attività commerciali maggiormente frequentate, deve, almeno ogni' cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili nell'ambito del territorio comunale, nonché verificare lo stato d'uso degli stessi e programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico, la realizzazione e la manutenzione dell'area di sosta sarà a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca dell'autorinazione comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri casi la realizzazione, la manutenzione e la rimozione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Capodrise. - Articolo 9 Concessione di stalli di sosta personalizzati Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata e sussistano i requisiti di seguito prescritti, è possibile concedere a titolo gratuito, limitatamente all'occupazione del suolo pubblico, un adeguato stallo di sosta "personalinato", individuato da apposita segnaletica verticale, sulla quale dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi", al cui servizio è riservato lo stallo di sosta. Sul parabrezza del veicolo situato nello stallo di sosta dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi corrispondente. Lo spazio così concesso sarà realizzato, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, in prossimità della propria residenza e, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio. La concessione personalizzata dello stallo di sosta prescinde dalla localizzazione e realizzazione di spazi-sosta generici riservati a persone diversamente abili, ai sensi di legge, nel territorio urbano. Le spese relative alla realizzazione, alla manutenzione e/o al rinnovo dello stallo e quelle relative all'apposita tabella, alla delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e all'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché la loro rimozione ove dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del richiedente. In caso di decesso, il Comune provvederà alla rimozione dello stallo di sosta. - Articolo 10 Requisiti e procedura per la concessione di stalli di sosta personalizzati Requisiti: La concessione dello stallo di sosta personalinato è rilasciata ove non vigano divieti di fermata o di sosta e nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata titolare del contrassegno per invalidi. In particolare: a) disabili abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un veicolo con comandi adattati; b) disabili minori o incapaci; C) disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazioni della deambulazione ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 104192 ed equiparati ai sensi dell'art. 38, comma 5, della legge 23/12/1998, n. 448. Il soggetto che fruisce di tale concessione non deve disporre, nel raggio di 50 metri dall'abitazione presso cui risiede o dal luogo di lavoro, di garage o altro posto auto residenziale, proprio o di proprietà del nucleo familiare. Lo spazio di sosta personalinata non può essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà presentare richiesta alternativamente per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del luogo di lavoro. Procedura: La domanda per l'istituzione di uno stallo di sosta personalizzato potrà essere presentata al Comando Polizia Municipale di Capodrise, compilando l'apposita modulistica disponibile presso il predetto Comando o sul sito internet del Comune. Alla domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. ricevuta di versamento di E. 50,OO per diritti d'istruttoria e rimborso spese per la segnaletica stradale orinontale e verticale, da versare sul c/c n. 15977499 intestato al Comune di Capodrise Servizio Tesoreria - con la causale "Rilascio concessione stallo di sosta personalinato"; 2. copia del contrassegno invalidi; 3. copia della patente di guida; 4. copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone; 5. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 44512000, con la quale si attesti che presso l'abitazione di residenza non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche, proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare; 6. copia del documento di riconoscimento del dichiarante. Nel caso in cui lo stallo di sosta venga realizzato presso il posto di lavoro o studio, si dovrà integrare, rispettivamente, la seguente documentazione: 1. dichiarazione del datore di lavoro, con allegato documento di identità del dichiarante, ove si attesti il rapporto di dipendenza del disabile, I'indirizzo della sede lavorativa e l'orario di lavoro, nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea; 2. dichiarazione del dirigente scolastico, con allegato documento di identità del dichiarante, ove si attesti la frequenza del disabile, I'indirizzo dell'istituto scolastico, nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea. I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalinato, potranno presentare in ogni caso formale richiesta, compilando l'apposito modulo, che sarà sottoposta alla verifica e valutazione da parte del Comando di Polizia Municipale, in particolare entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari. . . Gli stalli di sosta personalizzati sono istituiti con Ordinanza del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale. La concessione ha una validità pari a quella del contrassegno invalidi, al termine della quale l'avente diritto dovrà ripresentare la domanda. Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione di uno stallo personalinato, ovvero in caso di decesso del titolare dello stallo personaliuato, i familiari presenti nello stato di famiglia dell'invalido, al momento della perdita dei requisiti o del decesso di questi, dovranno dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, e la rimozione dello stallo, da parte delllUfficio Manutenzioni, dovrà avvenire entro 30 giorni. Articolo 11 - Restituzione del contrassegno - Soppressione stallo personalizzato Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia Municipale non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare. Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalinato hanno I'obbligo di restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per I'ottenimento del beneficio, il contrassegno e la concessione, richiedendo la soppressione dello stallo personalinato. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello stallo riservato, è a carico del coniuge convivente o del parente convivente. Titolo IV Competenze e sanzioni - Articolo 12 Istruttoria del procedimento e competenze L'istruttoria del procedimento contenuto nel presente Regolamento è assegnata al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, e si articola nelle seguenti fasi: 1. esame della documentazione; 2. coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo autorinatorio e10 concessorio quale provvedimento finale. L'istruttoria riguardante la concessione di stalli di sosta personalinata nel suo complesso deve concludersi entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta. Articolo 13 - Atti vietati 1 . E' vietato esporre impropriamente il contrassegno invalidi al di fuori delle condizioni dell'uso legittimo; 2. E' vietato avvalersi delle facoltà del contrassegno con automezzi che non siano condotti dallo stesso disabile o che non siano destinati a servizio diretto del disabile titolare del contrassegno; 3. E' vietato transitare in una zona ZTL senza il titolare del permesso a bordo; 4. Nelle zone in cui la sosta non è consentita il permesso non autorizza la sosta a tempo indeterminato. All'accompagnatore è concessa la sosta solo il tempo necessario per la discesa del disabile dal veicolo; 5. E' vietato esporre il contrassegno disabile "accompagnatore" e quindi sostare sui posti per disabili se il servizio di "accompagno" è terminato. Ad ogni buon conto, si intende precisare che il "servizio di accompagno": a) inizia quando I'accompagnatore parcheggia l'autovettura nei pressi dell'abitazione del disabile su posto disabile generico ed espone l'idoneo contrassegno; b) termina quando I'accompagnatore lascia il disabile c/o la propria abitazione o altra struttura. In questa fase è tenuto a rimuovere immediatamente il tesserinò dal cruscotto. Per tutto il periodo in cui I'accompagnatore è in compagnia del disabile può usufruire di tutte le agevolazioni concesse al possessore del contrassegno (sosta su aree disabili, transito in zone ZTL, ecc). Il disabile titolare della concessione e possessore di un autoveicolo: C) non è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno in nessun caso se l'auto è predisposta con comandi adattati e può essere condotta solo da lui o da altro disabile con la stessa patologia; d) nel caso in cui l'auto sia standard e venga utilizzata anche da altri membri familiari, è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno quando non è alla guida dell'auto o la stessa non è impiegata a servizio di accompagno. - Articolo 14 Sanzioni Per le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dal Codice della Strada, e fatti salvi altresì i provvedimenti connessi alla revoca del contrassegno, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella misura di un minimo da E. 25,OO ad un massimo di E. 500,OO. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 2411 111986, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 15 - Fase transitoria I contrassegni già rilasciati dal Comune di Capodrise e le concessioni per posto auto personalinate, devono essere rinnovati in conformità al presente Regolamento entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Nelle more manterranno la loro validità così come originariamente previsto, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.