SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Sentenza 11 gennaio 2007, n. 322 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-29/12/1995, L. S. proponeva opposizione avverso la sentenza n. 242/94 del Tribunale di Catania che ne aveva dichiarato il fallimento, deducendo la nullità dell'impugnata sentenza per violazione della L. Fall., art. 15, e, nel merito, l'insussistenza dello stato di decozione. Con sentenza del 25/06/1998 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione rilevandone la tardività, atteso che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata ritualmente notificata al fallito a mani del figlio convivente, giusta attestazione dell'agente postale in data 07/01/1995, mentre l'atto di opposizione era stato notificato il 28/12/1995, ben oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 18. Avverso tale sentenza ha proposto appello il L., sostenendo che l'opposizione era da considerarsi tempestiva perchè, data la dichiarazione di incostituzionalità della L. Fall., art. 18, il termine per la proposizione dell'appello era quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c.; che il motivo principale dell'opposizione era fondato sulla mancata convocazione del fallito prevista dalla L. Fall., art. 15; che nulla sul punto aveva detto il Tribunale. Chiedeva, pertanto, che, in accoglimento della sentenza si riformasse la sentenza impugnata. Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26.3.02 rigettava l'appello. Ricorre per Cassazione il L. sulla base di due motivi cui non resistono gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di fallimento per non essere stato convocato in Camera di consiglio. Con il secondo motivo deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'opposizione fosse stata proposta fuori termine e sostiene che nella fattispecie doveva applicarsi il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Quest'ultimo motivo va esaminato per primo rivestendo carattere pregiudiziale. Il motivo è infondato. Invero il ricorrente sostiene, con una prima doglianza, la nullità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento essendo stata la stessa operata a mezzo posta dall'Ufficiale giudiziario di Giarre mentre, a suo dire, la competenza spettava agli ufficiali giudiziari di Catania il cui Tribunale aveva dichiarato il fallimento. Tale doglianza è priva di fondamento poichè risulta in atti che la residenza del ricorrente presso la quale è avvenuta la notifica dell'atto è situata in (OMISSIS) che ricade nella competenza dell'ufficio degli ufficiali giudiziari di Giarre che quindi ben potevano procedere alla notifica dell'atto in questione. Questa Corte ha infatti in più occasioni chiarito che la limitazione posta dal D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 2, della competenza degli Ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti opera solo ove tali atti debbono essere notificati a persone residenti fuori dalla circoscrizione territoriale; qualora invece la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti e domiciliate entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste in quanto il citato articolo 106 dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'abito territoriale ove ha sede l'ufficio cui è addetto. (Cass. 1692/75, Cass. 3139/74, Cass. 3543/80, Cass. 11210/97). Giurisprudenza conforme: Cass. civ., sez. II 29-05-1980, n. 3543 - Pres. TAMBURRINO G - Rel. DE RUBERTIS M - P.M. GAZZARA G (CONF) - CATALDI c. BLONKSTEINER (massima 1) Procedimento civile - Ufficiale giudiziario - In genere - Notificazioni - Competenza. La limitazione, posta dall'art. 107, secondo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, della competenza degli ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti opera solo ove tali atti debbono essere notificati a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale; qualora, invece, la notificazione degli atti medesimi (nella specie, del ricorso per cassazione) debba essere eseguita a persone residenti e domiciliate entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quanto l'art. 106 D.P.R. citato dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito territoriale ove ha sede l'ufficio a cui è addetto. Edita in Foro it. 1981, I, pag. 820 con nota di BRANCA GIUSEPPE Riferimenti normativi D.P.R. 15-12-1959, n. 1229, art. 106 D.P.R. 15-12-1959, n. 1229, art. 107 Giurisprudenza correlata Conformi Cass. civ., sez. III, 02-05-1975, n. 1692 - RV375316 Cass. civ., sez. III 02-05-1975, n. 1692 - Pres. LA FARINA C - Rel. SCRIBANO G - RUSCITTI c. VERNA (massima 1) Procedimento civile - Notificazione - In genere - Ufficiale giudiziario - Competenza - Limiti territoriali - Notificazione a persone residenti entro la circoscrizione dell'ufficiale - Limiti Inesistenza. La limitazione, posta dall'art. 107, secondo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, della competenza degli ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti, opera solo ove tali atti debbano essere notificati a persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale. Qualora, invece, la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quando l'art. 106 D.P.R. citato dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio a cui è addetto. (Nella specie è stata ritenuta valida la notificazione di un ricorso per cassazione, eseguita dall'ufficiale giudiziario di l'aquila a persona ivi domiciliata). Riferimenti normativi D.P.R. 15-12-1959, n. 1229, art. 106 D.P.R. 15-12-1959, n. 1229, art. 107 T.A.R. LOMBARDIA Brescia, 19-04-1985, n. 159 - Perini c. Com. Asola (massima 3) Procedimento civile - Ufficiale giudiziario Gli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 106 d. P. R. 15 dicembre 1959 n° 1229, possono notificare a mezzo posta atti del proprio ministero a persone residenti o domiciliate nella loro circoscrizione territoriale, mentre sono competenti a notificare nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto riguarda un procedimento che risulti essere di competenza dell'autorità giudiziaria al quale gli ufficiali stessi sono addetti. Edita in Trib. Amm. Reg., 1985, I, 2256 Riferimenti normativi D.P.R. 15-12-1959, n. 1229, art. 106