Revisione della Patente di Guida

Transcript

Revisione della Patente di Guida
Revisione della Patente di Guida
Prot. 673 del 11 gennaio 2017 - La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il
titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnica (esame teorico e esame di
guida), per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a
visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso il
competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti,
l’esame di teoria e quello di pratica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione.
Gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi categoria e della qualificazione
CQC, si svolgono con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un criterio di casualità.
Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la
predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
Gli esami di revisione sono così disciplinati:
- patente di categoria AM - 20 quiz - prova ha durata di venti minuti - si intende superata se il
numero di risposte errate è non superiore a 2;
- patente di categoria A1, A2, A, B1, B, BE - 30 quiz - prova ha durata di trenta minuti - si
intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
1 / 10
Revisione della Patente di Guida
- patente di categoria C1 e C1E con codice unionale 97 - 30 quiz - prova ha durata di trenta
minuti - si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
- patente di categoria C1, C1E, C, CE - 30 quiz - prova ha durata di trenta minuti - si intende
superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
- patente categoria D1, D1E, D, DE - 30 quiz - prova ha durata di trenta minuti - si intende
superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
- CQC merci - 40 quiz - prova ha durata di quaranta minuti - si intende superata se il numero di
risposte errate è non superiore a 4;
- CQC persone - 40 quiz - prova ha durata di quaranta minuti - si intende superata se il
numero di risposte errate è non superiore a 4.
I conducenti affetti da sordomutismo saranno ammessi a sostenere le prove di teoria dell'esame
di revisione patente mediante il sistema orale con la possibilità di farsi assistere, a proprie
spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'ente nazionale
sordomuti.
In ogni caso, l’esito negativo dell’esame di revisione comporta la revoca della patente.
L’esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è
stato notificato il provvedimento di cui all’art. 128 c.d.s.
Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie, l’esame di revisione si svolge
sulla base del programma previsto dal seguente schema:
2 / 10
Revisione della Patente di Guida
a) patente comprendente le categorie CE e DE:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per
una di tali categorie.
b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria DE.
c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria CE.
d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria D.
e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria C.
f) patente comprendente le categorie C e D:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per
una di tali categorie.
g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per
una di tali categorie.
3 / 10
Revisione della Patente di Guida
h) Patente comprendente le categorie C1E e D1:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria C1E.
i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria D1E.
l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D, DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per le categorie possedute
diversa dalla categoria B (o BE).
m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE):
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per
una di dette categorie.
n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame sulla base del programma stabilito per una di dette
categorie.
o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2).
p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE).
4 / 10
Revisione della Patente di Guida
Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le
prove d’esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, per esempio,
il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d’esame di
revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della
categoria B può chiedere di svolgere le prove d’esame sul programma della categoria A2. In
questi casi, se l’esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell’art.
130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l’esito è positivo, il titolare della patente dovrà
presentare istanza di riclassificazione
della stessa per la
categoria per la quale ha svolto l’esame di revisione.
Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel
caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio.
All'atto dell'esame di revisione occorre presentarsi con la patente di guida in originale oppure
essere muniti dell' eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro
della patente di guida.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il
ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Documenti necessari per l'esame di revisione della patente di
guida art.128 del C.d.S.
5 / 10
Revisione della Patente di Guida
1) Domanda ( entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione) redatta su
modello denominato:
mod. TT 746
in distribuzione presso i nostri Uffici;
l'Ufficio
fissa immediatamente
la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un
giorno che valica il predetto termine di trenta giorni), e successivamente al superamento di
questa, fissa la data entro la quale sarà svolta la prova di guida. Ovviamente, se la
presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del
provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della
patente di guida.
La sospensione della patente di guida è disposta anche quando qualora il soggetto che deve
sottoporsi a revisione risulti assente alle prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data
di ricezione del provvedimento di revisione.
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è
svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130,
comma 1, lettera b), c.d.s. Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito
positivo, il candidato richiederà all’Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere
la prova di guida.
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi e il
candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo
di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di
cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della
patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la
prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1,
lettera b).
6 / 10
Revisione della Patente di Guida
La domanda ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione
CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell’ arco di validità della domanda per l 'esame di revisione , è consentito, al conducente di
svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell’ arco annuale
di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà
ripresentare nuova domanda e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la
possibilità di sostenere, una sola volta, nell’arco di validità della predetta domanda.
Versamenti possono essere effettuati presso gli Uffici Postali o si può procedere a l
Pagamento on Line
2) Versamento redatto su c./c. 9001 Euro 16,20 (in distribuzione presso gli Uffici
dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori - i bollettini di conto
corrente postale n. 9001
pagati presso
Uffici Postali
e
finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel
mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi)
l’attestazione di avvenuto pagamento deve essere incollata nell' apposito spazio;
3) Provvedimento di revisione in originale e fotocopia;
4) Certificato Medico in bollo ( con data non anteriore a tre mesi ) in originale e fotocopia,
rilasciato dalla Autorità Sanitaria come prescritto sul provvedimento di revisione. Il certificato
non è richiesto se non prescritto nel provvedimento suddetto.
5) La patente in corso di validità in originale e fotocopia, oppure eventuale provvedimento
di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di
7 / 10
Revisione della Patente di Guida
patente a tempo indeterminato. Se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura,
l'esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo di sospensione indicato nel
provvedimento (al termine del periodo di sospensione l'interessato deve richiedere la
restituzione della patente alla Prefettura).
NOTA BENE: I conducenti che devono sostenere la prova di guida dell’esame di revisione devono presentarsi con la
patente in originale o con il permesso di guida
rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione/ Organi di Polizia.
Nel caso in cui la patente gravata da un provvedimento di revisione tecnica disposta
dall'ufficio motorizzazione sia sospesa a tempo indeterminato, per poter effettuare
l’esame di guida, è necessario produrre, in sede di esame, il decreto di sospensione a tempo
indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente.
Decreto di sospensione e dichiarazione dovranno essere presentati, prima dell’esame di guida,
presso lo sportello “incidenti-ostativi” per il rilascio del nulla osta alla effettuazione dell’esame.
Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale
è stato disposto il provvedimento di revisione, nella eventualità che la patente stessa sia
sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata un’autorizzazione, di validità
semestrale, ad esercitarsi alla guida ai sensi dell’art. 122 del codice della strada.
L’autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d’esame
purché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti
stabiliti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in
copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio
8 / 10
Revisione della Patente di Guida
possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al
momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.
Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.),
attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi
valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai
cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a
seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta
semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del
delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento
della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto;
Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire
tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello
Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
9 / 10
Revisione della Patente di Guida
italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da
un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
10 / 10