(trade marks and designs) on community trade m

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(trade marks and designs) on community trade m
Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e rettifica di errori
DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI
PARTE A
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 6
REVOCA DI DECISIONI, CANCELLAZIONE
DI ISCRIZIONI NEL REGISTRO E
RETTIFICA DI ERRORI
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali
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Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e rettifica di errori
Indice
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Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro ............... 3
1.1 Errore procedurale manifesto imputabile all’Ufficio ...................... 3
1.2 Chi decide in merito alle richieste di revoca/cancellazione? ........ 5
1.3 Aspetti procedurali ........................................................................... 5
1.3.1 Valutazione........................................................................................ 5
1.3.2 Distinzione tra una e due parti ........................................................... 5
1.3.2.1 Procedura con una parte interessata ............................................... 6
1.3.2.2 Procedura con più di una parte interessata ..................................... 7
2
Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche ............................... 8
2.1 Rettifica di errori nelle decisioni ...................................................... 8
2.1.1 Osservazioni generali ........................................................................ 8
2.1.2 Aspetti procedurali ............................................................................. 9
2.1.2.1 Termine ............................................................................................ 9
2.1.2.2 Valutazione....................................................................................... 9
2.1.2.3 Procedura ......................................................................................... 9
2.2 Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni .................... 9
3
Rettifica di errori nelle pubblicazioni e rettifica di errori nel Registro
o nella pubblicazione della registrazione .............................................. 10
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali
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Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e rettifica di errori
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Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel
registro
Articolo 80 RMC
È possibile, a determinate condizioni, disporre la revoca di una decisione adottata
dall’Ufficio o la cancellazione di un’iscrizione nel registro. Questa parte delle Direttive si
occupa degli aspetti pratici della revoca/cancellazione ai sensi dell’articolo 80 RMC e
non si applica ai disegni e modelli comunitari registrati (DCR).
La procedura di revoca può essere avviata sia da una parte del procedimento che
dall’Ufficio di sua propria iniziativa.
Una decisione può essere revocata esclusivamente da un’altra decisione. Lo stesso
vale per la cancellazione delle iscrizioni nel registro.
1.1
Errore procedurale manifesto imputabile all’Ufficio
È possibile revocare una decisione o cancellare un’iscrizione nel registro
esclusivamente qualora siano inficiate da un errore procedurale manifesto imputabile
all’Ufficio.
Una decisione/iscrizione è inficiata da un errore procedurale manifesto nel caso in cui
si sia verificato un errore nel procedimento (in genere si tratta dell’omissione di un atto
procedurale) o la decisione/iscrizione ignori un atto procedurale compiuto dalle parti.
Gli errori procedurali vanno distinti dagli errori sostanziali, per i quali non è prevista la
possibilità di revoca. La decisione/iscrizione è errata dal punto di vista procedurale (per
es. è viziata un errore procedurale manifesto) ove non sia stata seguita correttamente
la procedura stabilita dai regolamenti.
Quello che segue è un elenco non esaustivo di errori procedurali evidenti che
comportano la revoca.

L’MC viene registrato nonostante sia stato ritirato in precedenza.

L’opposizione è stata ritenuta ammissibile benché non siano stati soddisfatti
alcuni requisiti di ammissibilità (cfr. sentenza della CGUE del 18/10/2012,
C-402/11 P, REDTUBE).

L’MC viene registrato malgrado sussista un’irregolarità nel versamento delle
tasse per la domanda.

L’MC viene registrato nonostante sia stata accolta un’opposizione in merito.

Il rifiuto dell’MC a causa di impedimenti assoluti viene notificato prima della
scadenza del termine concesso al richiedente per inviare osservazioni in risposta
all’obiezione, o vengono ignorate le osservazioni tempestivamente presentate dal
richiedente. (Qualora il richiedente abbia risposto entro il termine, l’esaminatore
può continuare a occuparsi della domanda, per esempio emettendo una
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decisione, senza essere tenuto ad aspettare la scadenza del termine fissato nella
lettera di obiezione.)

La domanda di MC viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata
ignorata una richiesta valida, da parte del richiedente, inerente alla possibilità di
presentare le prove dell’acquisizione di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3
RMC).

La domanda di MC viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata
ignorata la prova dell’acquisizione di carattere distintivo regolarmente presentata.

La domanda di MC viene rigettata dalla divisione Opposizione ed è stata ignorata
una richiesta non esaminata della prova dell’utilizzazione o tale prova non è stata
considerata.

L’MC viene registrato nonostante un’opposizione pendente.

L’opposizione viene rigettata a causa della mancanza della prova
dell’utilizzazione, ma
○
non è stato espressamente accordato all’opponente un termine per la
presentazione della prova;
○
la prova dell’utilizzazione è stata tempestivamente depositata e non è stata
rilevata.

La decisione di opposizione è stata pronunciata mentre il procedimento era
sospeso o interrotto o, più in generale, prima della scadenza di un termine
accordato a una delle parti.

È stata commessa una qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (mancata
trasmissione di osservazioni all’altra parte quando quest’ultima avrebbe dovuto
beneficiare, a norma del regolamento o della prassi dell’Ufficio, di un termine per
la replica).

Qualora, in sede di chiusura di un fascicolo a causa di un ritiro o di una
limitazione della domanda di un marchio comunitario oggetto di contestazione,
l’Ufficio abbia emesso una decisione in merito alle spese trascurando un accordo
fra entrambe le parti sulle stesse che era contenuto nel fascicolo.

Qualora sia stato iscritto nel registro un trasferimento di proprietà, benché le
prove del trasferimento siano insufficienti.
È irrilevante che tali errori procedurali siano stati causati da un errore umano o
dall’errato funzionamento di uno strumento informatico.
L’effetto della revoca di una decisione o della cancellazione di un’iscrizione nel registro
è che la decisione o l’iscrizione vengono considerate come se non fossero mai esistite.
Il trattamento del fascicolo riparte dalla fase in cui si trovava prima della decisione o
dell’iscrizione errata.
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Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e rettifica di errori
1.2
Chi decide in merito alle richieste di revoca/cancellazione?
Le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal
dipartimento o dall’unità che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione.
1.3
Aspetti procedurali
Articolo 80 RMC
1.3.1
Valutazione
Gli esaminatori devono verificare, in primo luogo, se la decisione o l’iscrizione
contengano un errore procedurale manifesto, in secondo luogo se siano trascorsi più di
sei mesi dalla notifica della decisione o dall’iscrizione nel registro e, in terzo luogo, se
sia stato presentato un ricorso nei confronti della decisione/dell’iscrizione nel registro.
(a)
Valutazione: occorre verificare se la decisione o l’iscrizione contengano un
errore procedurale manifesto. Per ulteriori informazioni, vedi supra il paragrafo
1.1.
(b)
Sei mesi: nel caso in cui l’esaminatore rilevi un errore procedurale manifesto,
occorre stabilire se siano trascorsi più di sei mesi dalla notifica della decisione o
dall’iscrizione nel registro. Non è possibile disporre la revoca o la cancellazione
qualora siano trascorsi più di sei mesi (articolo 80, paragrafo 2 RMC).
L’articolo 80 RMC stabilisce che la cancellazione o la revoca “sono disposte”
entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione.
Questo significa che, anche nel caso in cui il termine sia scaduto, un’iscrizione
verrà cancellata o una decisione verrà revocata qualora l’Ufficio sia stato
informato per iscritto in merito a un errore procedurale manifesto in tale iscrizione
o decisione entro sei mesi dalla notifica dell’iscrizione/della decisione.
(c)
1.3.2
Esistenza
di
un
ricorso
pendente
nei
confronti
della
decisione/dell’iscrizione: prima di inviare una lettera per notificare alle parti
l’intenzione di cancellare un’iscrizione o di revocare una decisione, e prima della
cancellazione effettivo/della revoca effettiva, l’Ufficio deve verificare se sia stato
presentato o meno ricorso nei confronti della decisione o dell’iscrizione nel
registro. Una decisione non può essere revocata né un’iscrizione può
essere cancellata qualora sia pendente nei suoi confronti un ricorso
dinanzi alle Commissioni (decisione del 28/04/2009, R 323/2008-G –
BEHAVIOURAL INDEXING).
Distinzione tra una e due parti
La procedura in cui solo una parte è interessata è descritta nel paragrafo 1.3.2.1
sottostante. Esempi di tale procedura sono quelli in cui, nonostante l’Ufficio abbia
debitamente ricevuto osservazioni di terzi che sollevano dubbi, la domanda di MC non
viene bloccata e si prosegue con la relativa registrazione, oppure una domanda di MC
viene registrata nonostante il mancato versamento della relativa tassa.
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Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e rettifica di errori
Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione,
per esempio nel caso in cui la domanda di MC sia stata registrata nonostante sia stata
rigettata a causa di impedimenti assoluti, riguardano solo una parte, ossia il
richiedente.
Qualora sia probabile che la revoca di una decisione riguardi più di una parte, occorre
attenersi alla procedura descritta nel paragrafo 1.3.2.1 sottostante. Per esempio, nei
procedimenti di opposizione la revoca di una decisione riguarda più di una parte nel
caso in cui l’Ufficio ignori una richiesta della prova di utilizzazione.
Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione
in materia di opposizione, per esempio nel caso in cui la domanda di MC venga
rigettata integralmente ma sia ancora registrata, riguardano sia il richiedente che
l’opponente.
Anche gli errori occorsi nella registrazione di un trasferimento di proprietà riguardano
più di una parte. Benché la procedura sia sostanzialmente ex parte, l’Ufficio può,
secondo il caso, ritenere che le parti interessate siano più di una: il nuovo titolare, l’ex
titolare e il terzo che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro.
1.3.2.1 Procedura con una parte interessata
Errore rilevato dall’Ufficio
Se l’Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto il
richiedente/titolare della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare
l’iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni qualora il
richiedente/titolare abbia sede nell’UE o un termine di due mesi in caso contrario. La
lettera deve indicare i motivi della revoca/cancellazione.
Se il richiedente/titolare concorda o non presenta alcuna osservazione, l’Ufficio revoca
la decisione/cancella l’iscrizione.
Se il richiedente/titolare non concorda in merito alla revoca o alla cancellazione,
occorre adottare una decisione formale nel rispetto dei requisiti abituali descritti nelle
Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da osservare nei
procedimenti, paragrafo 7, Decisioni.
Errore notificato dalla parte interessata
Se il richiedente/titolare informa l’Ufficio per iscritto in merito a un errore, non occorre
richiedere che vengano presentate osservazioni. In tali casi è necessario determinare
se la richiesta di revoca/cancellazione sia ammissibile. In caso affermativo, la
decisione viene revocata/l’iscrizione nel registro è cancellata. Nel caso in cui ritenga
che non sussistano motivi per la revoca/cancellazione, l’Ufficio respingerà la richiesta
della parte tramite decisione, fornendo la motivazione del rigetto.
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1.3.2.2 Procedura con più di una parte interessata
Errore rilevato dall’Ufficio
Se l’Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa entrambe le parti della
propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l’iscrizione e fissa un termine di
due mesi, in linea di principio, per la presentazione di osservazioni (tale periodo è
ridotto a un mese qualora entrambe le parti abbiano la rispettiva sede nel territorio
dell’UE).
Se le parti concordano o non presentano alcuna osservazione, l’Ufficio deve
revocare/cancellare la decisione/l’iscrizione nel registro.
Se una delle parti non concorda in merito alla revoca/cancellazione, occorre adottare
una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive,
parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da osservare nei
procedimenti, paragrafo 7, Decisioni.
Errore notificato da una delle parti
Se un errore viene segnalato all’Ufficio per iscritto dalla parte pregiudicata, occorre
determinare se sia ammissibile la richiesta di revoca/cancellazione. In caso
affermativo, l’Ufficio notifica alla parte che ha tratto vantaggio dall’errore (l’altra parte)
la propria intenzione di revoca/cancellazione (e invia una copia per conoscenza della
notifica alla prima parte). Viene fissato un termine per presentare osservazioni che, in
linea di principio, è di due mesi (tale periodo è ridotto a un mese qualora entrambe le
parti abbiano la propria sede nell’UE).
Se l’altra parte concorda o non presenta osservazioni, l’Ufficio deve revocare la
decisione/cancellare l’iscrizione.
Se l’altra parte non concorda in merito alla revoca o cancellazione, occorre adottare
una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive,
parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da osservare nei
procedimenti, paragrafo 7, Decisioni.
Per esempio, nel caso in cui un opponente, la cui opposizione sia stata accolta e la
richiesta di MC sia stata rigettata, informi l’Ufficio che la domanda di MC è stata
ugualmente registrata, il richiedente deve essere informato e disporre di un termine di
due mesi per presentare osservazioni. L’iscrizione verrà cancellata indipendentemente
dal fatto che il richiedente concordi o non risponda.
Se la parte che ha tratto vantaggio dall’errore informa l’Ufficio per iscritto, occorre
determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia ammissibile. In caso
affermativo, la parte pregiudicata dall’errore deve essere informata in proposito. Poiché
la revoca/la cancellazione tornerà a vantaggio di tale parte, la decisione può essere
revocata o l’iscrizione cancellata nel momento in cui viene inviata la lettera (ad
entrambe le parti). Non è necessario che la parte che ha tratto vantaggio dall’errore
presenti osservazioni, in quanto la lettera che informa l’Ufficio dell’errore può essere
interpretata come consenso alla revoca/alla cancellazione.
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Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e rettifica di errori
Per esempio, nel caso in cui un richiedente informi l’Ufficio in merito all’avvenuta
registrazione della propria domanda di MC, nonostante quest’ultima sia stata rigettata
dall’Ufficio tramite decisione, occorre cancellare l’iscrizione nel registro. Non è
necessario interpellare l’opponente.
Infine, una volta che la revoca o la cancellazione siano divenute definitive, occorre
rendere noto se un’iscrizione errata nel registro sia stata già pubblicata. Se l’Ufficio
ritiene che non ci siano ragioni per revocare una decisione/cancellare un’iscrizione,
rigetterà per lettera la relativa richiesta e invierà per conoscenza all’altra parte sia le
copie della lettera che la richiesta originale.
2
Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche
Regola 53 REMC
2.1
Rettifica di errori nelle decisioni
2.1.1
Osservazioni generali
Ai sensi della regola 53 REMC, quando l’Ufficio constata, d’ufficio o su domanda di una
delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore
manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla
divisione competente. Ne consegue che il solo scopo legittimo delle rettifiche effettuate
sulla base di tale diposizione è quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali,
gli errori di trascrizione – quali, ad esempio, gli errori relativi ai nomi delle parti o alla
grafia dei segni – o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all’infuori di
quello corretto avrebbe potuto essere previsto. Tuttavia, nel caso in cui l’errore riguardi
il dictum di una decisione, è possibile disporne solo la revoca ed esclusivamente
qualora siano soddisfatte tutte le condizioni.
L’Ufficio lo definisce “errore manifesto” come riportato nella dichiarazione B.16 delle
dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione, iscritte nel verbale del
Consiglio in occasione dell’adozione del RMC, relativamente all’articolo 44, paragrafo
2, RMC e alla regola 53 REMC: “[…] per “errori manifesti” occorre intendere gli errori la
cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato abbia
potuto essere previsto”.
La differenza tra la revoca ai sensi dell’articolo 80 RMC e la rettifica ai sensi della
regola 53 REMC è che la revoca annulla una decisione, mentre la rettifica di errori non
pregiudica la validità della decisione né apre un nuovo termine per la presentazione di
un ricorso.
Un esempio di errore di trascrizione è la citazione scorretta di un marchio, per esempio
quando il marchio “HAMMER” viene trascritto come “HUMMER”.
Un esempio di errore manifesto si ha quando il marchio anteriore e il marchio oggetto
di contestazione vengono scambiati in sede di comparazione dei segni.
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2.1.2
Aspetti procedurali
2.1.2.1 Termine
I regolamenti non stabiliscono un termine per la rettifica degli errori nelle decisioni. Ciò
comporta che le rettifiche possano essere effettuate in qualsiasi momento, fermo
restando il principio di equità.
2.1.2.2 Valutazione
Gli esaminatori devono verificare, in primo luogo, se l’errore da correggere sia un
errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto e, in secondo luogo,
se sia stato presentato un ricorso avverso la decisione.
(a)
Valutazione: prima di inviare una lettera di rettifica, l’esaminatore deve verificare
se l’errore da correggere sia un errore linguistico, un errore di trascrizione o un
errore manifesto.
(b)
Ricorso: l’esaminatore deve inoltre verificare se sia stato presentato un ricorso
avverso la decisione. Qualora sia pendente un ricorso avverso la decisione
dinanzi alle Commissioni, non può essere effettuata alcuna rettifica. Le
Commissioni devono comunque essere informate in merito alla situazione.
2.1.2.3 Procedura
Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti vengono rettificati
inviando un corrigendum alla parte interessata/alle parti interessate. La lettera di
accompagnamento deve spiegare brevemente le rettifiche.
Una volta effettuata la rettifica, l’esaminatore deve verificare che le modifiche siano
riportate nella decisione presente nella banca dati dell’Ufficio.
La data della decisione o dell’iscrizione rimane invariata dopo la rettifica. Pertanto il
termine per la presentazione del ricorso non è soggetto a modifiche.
Qualora la determinazione delle spese faccia parte di quanto disposto dalla decisione,
essa può essere rettificata esclusivamente tramite revoca.
2.2
Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni
Gli errori contenuti in notifiche diverse dalle decisioni possono essere rettificati inviando
una notifica corretta in cui si dichiari che essa sostituisce e annulla la notifica
precedentemente trasmessa. La notifica dovrebbe presentare le scuse per qualsiasi
inconveniente causato.
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Rettifica di errori nelle pubblicazioni e rettifica di errori
nel Registro o nella pubblicazione della registrazione
Articolo 39 RMC
Regole 14, 27, 84, 85 REMC
L’articolo 39 RMC stabilisce che le domande di MC che non siano state respinte a
causa di impedimenti assoluti devono essere pubblicate un mese dopo la
presentazione della relazione di ricerca.
La regola 14 REMC fa riferimento alla rettifica di errori nella pubblicazione della
domanda ai sensi dell’articolo 39 RMC.
La regola 27 REMC fa riferimento agli errori nella registrazione di un MC o in qualsiasi
iscrizione effettuata nel registro ai sensi della regola 84, REMC, comprese le decisioni
del Presidente ai sensi della regola 84, paragrafo 4, REMC, nonché agli errori nella
pubblicazione di tali iscrizioni nel registro.
La principale differenza tra la rettifica di un’iscrizione nel registro ai sensi della regola
27 e la cancellazione di un’iscrizione nel registro ai sensi dell’articolo 80 RMC è che la
prima riguarda solo una parte della pubblicazione, mentre la seconda cancella l’intera
iscrizione presente nel registro.
Qualora vi sia un errore imputabile all’Ufficio, quest’ultimo lo rettifica di sua iniziativa
(ove abbia constatato l’errore) o su richiesta del titolare.
Le rettifiche di errori nelle domande di MC che non richiedono la ripubblicazione della
domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione B.2 del Bollettino. Le
rettifiche ai sensi della regola 14 REMC che invece richiedono la ripubblicazione della
domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione A.2. Tuttavia, sarà
necessario effettuare la ripubblicazione esclusivamente qualora la domanda originale
pubblicata contenesse un elenco più limitato di prodotti e servizi.
In tutti i casi, le rettifiche vengono notificate alla parte interessata/alle parti interessate
ai sensi delle regole 14 o 27.
Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili (regola 27, paragrafo 1, REMC).

L’MC è stato pubblicato per una classe in meno rispetto a quelle contenute nella
domanda.

È stata presentata una domanda per il segno “x” e la pubblicazione fa riferimento
al segno “y” o l’elenco dei prodotti e dei servizi pubblicato è errato.

L’MC è stato registrato senza tenere conto di una limitazione.
Le rettifiche di errori relativi a MC registrati che non richiedono la ripubblicazione a fini
di opposizione sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Le rettifiche ai
sensi della norma 27 REMC che invece richiedono la ripubblicazione di una parte della
domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione A.2.1.2.
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La ripubblicazione a fini di opposizione è sempre necessaria qualora una rettifica
comporti delle modifiche nella riproduzione del marchio o un ampliamento dell’elenco
di prodotti e servizi già pubblicato. Per altre rettifiche, occorre decidere caso per caso
se effettuare o meno la ripubblicazione.
Le rettifiche alle iscrizioni nel registro devono essere pubblicate ai sensi della regola
27, paragrafo 3 e della regola 85, paragrafo 2 REMC. Le rettifiche di errori relativi in
un’iscrizione presente nel registro sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del
Bollettino. Tutti gli esempi sopraelencati (di rettifiche e di revoche/cancellazioni)
richiedono la pubblicazione.
Ai sensi della regola 27 REMC, non è necessario pubblicare alcuna rettifica se la
pubblicazione iniziale si trovava nella sezione errata del Bollettino. In base alla
comunicazione n. 11/98 del Presidente dell’Ufficio del 15/12/1998, “gli effetti legali della
pubblicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sul marchio
comunitario rimangono invariati, a prescindere dal fatto che la pubblicazione compaia
nella parte B. 1 o nella parte B. 2 del Bollettino”.
Termine: non è previsto un termine per le rettifiche ai sensi della regola 14 o della
regola 27 REMC. Le rettifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento una
volta rilevato l’errore.
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