regolamento acqua magliano
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regolamento acqua magliano
COMUNE DI MAGLIANO SABINA (Provincia di Rieti) REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12-10-1998 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15-03-2002 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009. . CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO Art. 1 Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse Il servizio della distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall’Amministrazione comunale. Il servizio verrà condotto in economia. L’Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale diversa forma di conduzione. Art. 2 Costruzione della rete idrica La rete distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione Comunale, realizzati da personale specializzato e sotto l’alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà' e disponibilità del’Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto. In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso. Art. 3 Proprietà delle tubazioni Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell’acqua consumata sono in ogni caso di proprietà dell’Amministrazione. 1 Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidati al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e/o di personale straordinario. Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione Nessuna responsabilità può essere imputata all’Amministrazione per interruzione nella erogazione dell’acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno provvedere alla istallazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l’erogazione dell’acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti, o per altre inderogabili necessità. Art. 6 Priorità nella concessione delle utenze Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non domestiche. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche. Art. 7 Danni alle condotte e tubazioni in genere Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, l’Ufficio competente, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l’esatta ubicazione delle condutture stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazioni di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l’Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all’interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate il tutto maggiorato del 15% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto. Art. 8 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione È fatto divieto a chiunque, all’infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall’Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell’utenza. Art. 9 Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza L’Utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente l’utenza dovrà presentare richiesta e ottenere Nulla-Osta dall’Ufficio Tecnico Comunale. Eguale procedura dovrà essere effettuata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi. (All. C). Per il tempo che l’utenza rimarrà chiusa, l’Utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa ovvero, di quel maggior consumo che dovesse segnalare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause. Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009. 2 Art. 10 Distribuzione dell’acqua La distribuzione dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo: a) per mezzo di impianti di uso pubblico; b) mediante concessione di utenze private; CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO Art. 11 Definizione di impianti per uso pubblico Sono considerati impianti per uso pubblico: a) Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche; b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali; c) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatori; d) Gli impianti dei pubblici lavatoi; e) Gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali; f) Le bocche antincendio insistenti su suolo pubblico; Art. 12 Uso delle fontane pubbliche L’acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. È solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. È vietato: a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti; b) fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. Art. 13 Vasche e cisterne pubbliche È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quelle cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche e delle condotte è punito con ammenda fino a 516,46 Euro, e comunque dovrà provvedere al pagamento delle spese sostenute per il ripristino della normalità del deflusso dell’acqua salvo poi, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale. Art. 14 Prese d’acqua per scopi particolari Lungo la rete di distribuzione dell’acqua potranno essere istallate: a) bocche antincendio; b) bocche per innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell’interesse della collettività. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle vigenti norme. 3 CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO Art. 15 Definizione delle utenze private Sono considerate utenze private: quelle per uso domestico; quelle per uso animali da cortile e animali da pascolo; quelle per uso artigianale e commerciale; quelle per uso zootecnico; quelle per uso precario; quelle per uso eccezionale; Art. 16 Forniture su strade canalizzate o prive di rete L’acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l’Amministrazione comunale, salvo il disposto dell’art. 2, può concedere l’utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un importo pari alla copertura di tutte le spese, esclusa la fornitura dei materiali per la condotta, che verranno forniti dall’Ente per la costruzione degli impianti necessari. L’entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc. ) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità. Gli interessati dovranno versare, prima dell’inizio dei lavori, l’intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2. Art. 17 Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare è in facoltà dell’Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all’Ente stesso valutare insindacabilmente. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario. Art. 18 Soggetti ammessi alla fornitura La fornitura dell’acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, o anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all’atto del contratto l’autorizzazione del proprietario. Qualora l’intestatario dell’utenza fosse un inquilino, lo stesso dovrà versare una cauzione all’Ente equivalente all’importo della quota fissa di un anno, riferito al tipo di utenza richiesto. Detta cauzione verrà restituita alla cessazione del contratto di utenza da parte del contribuente dopo il saldo di tutti i ruoli emessi e regolarmente pagati. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini. Se per servire l’utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù d’acquedotto. 4 Se il proprietario del fondo servente non acconsente bonariamente alla servitù di acquedotto l’Amministrazione dovrà farsi carico, per le procedure di servitù coattiva di acquedotto, addebitandone le spese al proprietario del fondo. Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009. Art. 19 Richiesta di allacciamento Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una autocertificazione indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’art. 35. Dalla suddetta autocertificazione dovrà eventualmente, risultare che l’opera è stata edificata anteriormente al 01/09/1967. Se usufruisce già di un pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall’azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l’opera già fruisce del pubblico servizio. La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l’altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all’art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale (UTENZA PRECARIA per uso cantiere) si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. L’allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l’interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di agibilità. La concessione è sempre subordinata all’accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature eo canali di scarico in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall’edificio. L’impianto della distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell’utente. Art. 20 Oneri di allacciamento – cauzioni – noli – canoni – spese contrattuali Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto: 1) un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. A); 2) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui allegato C. Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto. Un importo quale canone per idrante antincendio (All.B) saranno riscossi periodicamente con l’importo dei consumi. Art. 21 Modalità di somministrazione Salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell’acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. Art. 22 Accertamento dei consumi La quantità dell’acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità semestrale. La fatturazione avviene sulla base del consumo accertato. 5 Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009. Art. 23 Uso bocche d’incendio private Le bocche d’incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l’utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d’incendio per l’uso su accennato. Art. 24 Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubatura stradale. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, potrà essere sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all’ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale. Art. 25 Distacco di alloggi allacciati ad unica presa In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale. Art. 26 Ampliamento della concessione L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati che comportino aumento di unità immobiliari, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione. Art. 27 Condutture private all'interno delle proprietà Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tipo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. 6 Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Art. 28 Collegamenti di impianti ed apparecchi E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno". E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà esser utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Art. 29 Impianti di pompaggio Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Art. 30 Serbatoi Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo. 7 CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI Art. 31 Tipo e calibro dei contatori Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione all'utenza. I contatori sono di proprietà dell'utente; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente (All. C). Art. 32 Posizione dei contatori I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto. Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l’esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l’utente non provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere predisposta la sospensione dell’erogazione. Art. 33 Contatori in fabbricati con più utenze Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro. Art. 34 Custodia dei contatori L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore, da parte dell’utente, saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento. Art. 35 Incuria e manutenzione del contatore Ogni danno e conseguente spesa derivante da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente che per casi più gravi potrà essere sospeso dall'utenza. Art. 36 8 Verifica dei contatori a richieste dell'utente A richiesta dell'utente, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alle opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All. C). Art. 37 Difettosa o mancata misurazione dei consumi Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate. Art. 38 Rimozione e spostamento dei contatori - divieto I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell’utente, da calcolare di volta in volta dall’Ufficio Tecnico. 9 CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA Art. 39 Titolarita’ della concessione Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell’edificio, o alloggio, ovvero l’usufruttuario o il conduttore. Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita all’atto della stipulazione del contratto. Art. 40 Contratto di utenza Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 22: a) Per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio; b) Per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l’utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate. Art. 41 Forniture provvisorie A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta di fatto occasionale: - che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese o manomissioni, lo strumento di misurazione; - che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l’intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa; - che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell’utenza in cui rientra la fornitura; - che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature e i materiali impiegati. Tutto il materiale resta di proprietà dell’Amministrazione. Art. 42 Durata dei contratti di fornitura I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. 10 L’utente, in ogni caso può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L’apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Art. 43 Uso dell’acqua L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta. CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI Art. 44 Accertamento dei consumi – lettura dei contatori I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi: dal 01.04. al 30/04 per il 1° semestre dal 01/10 al 31/10 per il 2° semestre secondo l’itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile del Servizio Acquedotto. Qualora si verificasse l’impossibilità di rilevare i consumi verrà rilasciato apposito avviso. Qualora, per causa dell’utente non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell’utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L’Amministrazione potrà stabilire anche altri sistema di lettura del contatore con autolettura. Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/2002. Art. 45 Tariffe acqua – ruoli di riscossione Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi: a) USO DOMESTICO – Si considera destinata ad uso domestico l’acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. A tal fine nel concetto di famiglia vengono intesi i componenti di convivenze, il personale di uffici, enti o altre istituzioni per un numero non superiore a 15 unità. È escluso l’innaffiamento di giardini e di aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all’uso domestico familiare in senso stretto. b) USO ANIMALI DA CORTILE – E’ l’uso dell’acqua per le pertinenze o accessori delle unità immobiliari o per annessi agricoli, adibite permanentemente a ricovero di animali da cortile o da pascolo o a ricovero di persone o attrezzature. c) USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE – E’ l’uso dell’acqua per soddisfare i bisogni di vendita, lavorazione di prodotti e trasformazione da parte di imprese artigiane e commerciali a conduzione familiare o con un numero massimo di addetti non superiore a 15 unità. d) USO ZOOTECNICO: è l’acqua destinata alle attività di allevamento degli animali da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, come individuato ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/75. e) USO PRECARIO – E’ l’acqua destinata a soddisfare l’approvvigionamento dell’Impresa Edile per la preparazione di materiali da costruzione, nonché quello derivante 11 dall’esercizio di attività commerciali-artigianali o di servizi svolte stagionalmente su impianti o postazioni fisse. f) UTENZA ECCEZIONALE – E’ quella destinata a soddisfare i bisogni di trasformazione di beni od erogazione di servizi da parte di Enti, Istituzioni, Imprese Industriali, Artigianali e Commerciali con numero di dipendenti superiore a 15 unità o con consumi eccezionali. Le tariffe di vendita dell’acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del Consiglio Comunale. Si da atto che quelle in atto vigenti sono riportate nella tabella di cui all’allegato B del presente regolamento. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639. Art. 46 Tariffe per le bocche antincendio Per ciascuna bocca da incendio l’utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell’acqua segnata dal contatore. La misura del canone è fissata nell’allegato “B” del presente Regolamento. Art. 47 Sospensione della fornitura per morosità’ Il pagamento delle bollette per la fornitura dell’acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni 15 dalla data di recapito della stessa. Trascorso inutilmente tale termine l’Amministrazione provvederà all’invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli. Ove l’utente non provveda al saldo del credito dell’Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell’utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l’utente abbia regolarizzato la pendenza (All. C). Art. 48 Risoluzione di diritto della concessione La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell’Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi della sospesa erogazione dell’acqua per morosità dell’utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell’Amministrazione ed in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento. Art. 49 Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L’utente è comunque responsabile, anche in caso di forza maggiore, dell’impianto idrico posto a valle del luogo in cui il contatore dovrebbe essere posto, ai sensi del presente Regolamento. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell’utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni (All. C). Art. 50 Portata garantita Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l’acqua non salga ai piani superiori. 12 Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta. Art. 51 Perdite, danni, responsabilità Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, ne il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L’utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore. Art. 52 Manomissioni alle condutture Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell’impianto e dell’acqua fornita, è fatto divieto agli utenti: a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore; b) di fare derivazioni dall’interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura; c) di servirsi dell’acqua per usi diversi da quelli dichiarati. Art. 53 Variazioni delle tariffe e del Regolamento L’ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell’Autorità competente, ove necessiti, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all’utenza mediante pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Nel caso l’utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate. In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero dell’Industria e del Commercio, nell’ambito del normale ciclo di lettura dei contatori. E’ fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.). Le variazione ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d’acqua. Art. 54 Azioni giudiziarie Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l’Amministrazione dell’acquedotto e gli utenti è competente l’autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell’acquedotto. 13 CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI Art. 55 Penalità Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 106 e seguenti T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. La quantità d’acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal Responsabile del Servizio e dovrà essere pagata al costo corrispondente. L’Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale. Art. 56 Validità della fatturazione Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l’utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito. Art. 57 Regolamento come normativa contrattuale Le norme del presente regolamento e i relativi allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante del contratto di concessione. Art. 58 Tasse e imposte Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell’utente. Art. 59 Applicabilità del diritto comune Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme le disposizioni e gli usi vigenti. Art. 60 14 Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/1999. È demandato alla Segreteria l’incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali. Sarà cura dell’Ente provvedere alla massima divulgazione del presente Regolamento con affissione di manifesti recanti le parti salienti dello stesso. ALLEGATO "A" DIRITTI DI ALLACCIAMENTO L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura che segue: 1 2 3 4 5 CASE DI ABITAZIONE, NEGOZI E SERVIZI (OSPEDALI, BANCHE, SCUOLE, CENTRI RICREATIVI, ECC) per ogni unità immobiliare PENSIONI E ALBERGHI E LORO AMPLIAMENTO onere fisso per ogni camera per ogni bagno o doccia anche se facente parte della stanza COLONIE ESTIVE E LORO AMPLIAMENTO PER EDIFICI INDUSTRIALI E ZONE ESTERNE ADIBITE ALL'ATTIVITA' PER EDIFICI ARTIGIANALI E ZONE ESTERNE ADIBITE ALL'ATTIVITA' 15 € 25,82 € 25,82 € 5,16 € 5,16 € 25,82 € 103,29 € 51,65 ALLEGATO "B" TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO QUOTE FISSE QUOTA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NELL’UNITA’ IMMOBILIARE E PER LE UTENZE ZOOTECNICHE da 0a 100 mc/mese da 101 a 500 mc/mese da 501 a 1.500 mc/mese oltre 1. 501 €. €. €. €. 0,6972 0,1619 3,0987 6,1974 mc/mese mc/mese mc/mese mc/mese per per per per utenza utenza utenza utenza (1.200 (da 1.201 a 6.000 (da 6.001 a 18.000 (oltre 18.000 mc/anno) mc/anno) mc/anno) mc/anno) €. 8,3664 €. 13,9428 €. 37,1844 €. 74,3688 QUOTA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI NON RESIDENTI NELL’UNITA’ IMMOBILIARE da 0a 100 mc/mese da 101 a 500 mc/mese da 501 a 1.500 mc/mese oltre 1. 501 €. 2,0916 mc/mese per utenza €. 3,4857 mc/mese per utenza €. 9,2961 mc/mese per utenza €. 18,5922 mc/mese per utenza da 0a 100 mc/mese da 101 a 500 mc/mese da 501 a 1.500 mc/mese oltre 1. 501 €. 2,0916 mc/mese per utenza €. 3,4857 mc/mese per utenza €. 9,2961 mc/mese per utenza €. 18,5922 mc/mese per utenza (1.200 mc/anno) (da 1.201 a 6.000 mc/anno) (da 6.001 a18.000 mc/anno) (oltre 18.000 mc/anno) €. 25,0992 €. 41,8284 €. 111,5532 €. 223,1064 QUOTA FISSA PER LE UTENZE COMMERCIALI (1.200 mc/anno) (da 1.201 a 6.000 mc/anno) (da 6.001 a18.000 mc/anno) (oltre 18.000 mc/anno) TARIFFE UTENZA USO DOMESTICO TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA BASE DA TAFIFFA ECCEDENZA 1 DA TAFIFFA ECCEDENZA 2 OLTRE TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA BASE DA TAFIFFA ECCEDENZA 1 OLTRE 1 A 108 109 A 181 182 A 218 218 MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO €. €. €. €. 0,3163 0,3228 0,3287 0,6019 UTENZA USO ANIMALI DA CORTILE 1 37 72 A A 36 72 MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO €. 0,3287 €. 0,3352 €. 0,6083 UTENZA USO ZOOTECNICO ANIMALI DA PASCOLO TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA BASE DA TAFIFFA ECCEDENZA 1 DA TAFIFFA ECCEDENZA 2 OLTRE 1 A 432 433 A 1081 1082 A 1262 1262 MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO 16 €. €. €. €. 0,1582 0,1765 0,1954 0,5463 €. 25,0992 €. 41,8284 €. 111,5532 €. 223,1064 UTENZA USO ZOOTECNICO SPECIALE TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA ECCEDENZA 2 OLTRE 1 4321 A 4320 MC/ANNO MC/ANNO €. 0,1889 €. 0,1080 UTENZA USO COMMERCIALE–ARTIGIANALE AGEVOLATO TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA BASE DA TAFIFFA ECCEDENZA 1 OLTRE 1 37 72 36 72 A A MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO €. 0,4966 €. 0,5274 €. 0,8194 UTENZA USO COMMERCIALE–ARTIGIANALE MEDIO TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA BASE DA TAFIFFA ECCEDENZA 1 OLTRE 1 145 288 A A 144 288 MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO €. 0,4966 €. 0,5274 €. 0,8194 UTENZA USO COMMERCIALE–ARTIGIANALE TAFIFFA AGEVOLATA DA TAFIFFA BASE DA TAFIFFA ECCEDENZA 1 OLTRE TAFIFFA BASE FINO A 1 361 720 A A 360 720 MC/ANNO MC/ANNO MC/ANNO €. 0,4966 €. 0,5274 €. 0,8194 UTENZA USO PRECARIO 400 MC/ANNO €. 0,4319 Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009. ALLEGATO "C" DIRITTI DIVERSI Articolo 1 Recupero spese stampati E’ dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazione di €. 7,23 (euro sette/23) compresi i diritti di segreteria. Articolo 2 Spese per la prova contatore L’utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento. E’ dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di €. 25,82 (euro venticinque/82). Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l’utente ha diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova. Articolo 3 Diritti di chiusura o apertura contatore a richiesta o apertura contatore chiuso per morosità L’utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione un diritto di €. 25,82 (euro venticinque/82). Articolo 4 Sostituzione a richiesta del contatore L'utente può chiedere la sostituzione del contatore. E’ dovuto, per tale servizio, il corrispettivo di €. 15,49. Articolo 5 Mora 17 DEFINIZIONE: penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata. MISURA: a) penalità: pari al 3% dell’importo della bolletta non pagata, minimo €. 5,16 (euro cinque/16); b) interessi di mora: 5 punti in più del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) per il tempo dell’effettivo ritardo. 18