regolamento acqua magliano

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regolamento acqua magliano
COMUNE DI MAGLIANO SABINA
(Provincia di Rieti)
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12-10-1998
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15-03-2002 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009.
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CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO
Art. 1
Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
Il servizio della distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in
privativa dall’Amministrazione comunale.
Il servizio verrà condotto in economia.
L’Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale diversa
forma di conduzione.
Art. 2
Costruzione della rete idrica
La rete distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal
Comune oppure mediante appalti.
In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle
condutture su suolo privato.
Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno
essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a
totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi,
approvati dall'Amministrazione Comunale, realizzati da personale specializzato e sotto l’alta
sorveglianza del servizio acquedotto comunale.
Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà' e disponibilità del’Amministrazione,
previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi
privati.
Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da
parte del servizio acquedotto.
In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese
effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori,
mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque.
Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di
caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.
Art. 3
Proprietà delle tubazioni
Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, sino al raccordo con il
contatore di misurazione dell’acqua consumata sono in ogni caso di proprietà
dell’Amministrazione.
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Art. 4
Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono
affidati al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del
personale dipendente e/o di personale straordinario.
Art. 5
Interruzione del servizio di erogazione
Nessuna responsabilità può essere imputata all’Amministrazione per interruzione nella
erogazione dell’acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno provvedere alla
istallazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l’erogazione dell’acqua in conseguenza di
diminuita disponibilità alle sorgenti, o per altre inderogabili necessità.
Art. 6
Priorità nella concessione delle utenze
Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non
domestiche.
Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze
domestiche.
Art. 7
Danni alle condotte e tubazioni in genere
Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche,
l’Ufficio competente, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l’esatta ubicazione delle condutture
stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazioni di
ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni,
l’Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all’interruzione effettuata per
le dispersioni di acqua riscontrate il tutto maggiorato del 15% per spese generali. La
riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.
Art. 8
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione
È fatto divieto a chiunque, all’infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle
operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino
al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di
manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall’Amministrazione nel punto da cui si
diparte la derivazione dell’utenza.
Art. 9
Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza
L’Utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente l’utenza dovrà
presentare richiesta e ottenere Nulla-Osta dall’Ufficio Tecnico Comunale. Eguale procedura
dovrà essere effettuata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti
relativi. (All. C).
Per il tempo che l’utenza rimarrà chiusa, l’Utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa
ovvero, di quel maggior consumo che dovesse segnalare il contatore per guasto, perdite o
altre eventuali cause.
Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009.
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Art. 10
Distribuzione dell’acqua
La distribuzione dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo:
a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
b) mediante concessione di utenze private;
CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 11
Definizione di impianti per uso pubblico
Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatori;
d) Gli impianti dei pubblici lavatoi;
e) Gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali;
f) Le bocche antincendio insistenti su suolo pubblico;
Art. 12
Uso delle fontane pubbliche
L’acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi
domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
È solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
È vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
Art. 13
Vasche e cisterne pubbliche
È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quelle cui sono
destinate.
È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche e delle condotte è punito con
ammenda fino a 516,46 Euro, e comunque dovrà provvedere al pagamento delle spese
sostenute per il ripristino della normalità del deflusso dell’acqua salvo poi, l’applicazione delle
sanzioni previste dal Codice Penale.
Art. 14
Prese d’acqua per scopi particolari
Lungo la rete di distribuzione dell’acqua potranno essere istallate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature
e per qualsiasi altro scopo nell’interesse della collettività.
Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle vigenti
norme.
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CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 15
Definizione delle utenze private
Sono considerate utenze private:
 quelle per uso domestico;
 quelle per uso animali da cortile e animali da pascolo;
 quelle per uso artigianale e commerciale;
 quelle per uso zootecnico;
 quelle per uso precario;
 quelle per uso eccezionale;
Art. 16
Forniture su strade canalizzate o prive di rete
L’acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze
munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l’Amministrazione
comunale, salvo il disposto dell’art. 2, può concedere l’utenza sempre nei limiti della
potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un importo
pari alla copertura di tutte le spese, esclusa la fornitura dei materiali per la condotta, che
verranno forniti dall’Ente per la costruzione degli impianti necessari.
L’entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto
e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando
il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi
(studi professionali, uffici, ecc. ) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.
Gli interessati dovranno versare, prima dell’inizio dei lavori, l’intera somma prevista, salvo
conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.
Art. 17
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari
Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare è in facoltà
dell’Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino
condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta
all’Ente stesso valutare insindacabilmente. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento
potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.
Art. 18
Soggetti ammessi alla fornitura
La fornitura dell’acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, o anche
agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all’atto del contratto l’autorizzazione del
proprietario.
Qualora l’intestatario dell’utenza fosse un inquilino, lo stesso dovrà versare una cauzione
all’Ente equivalente all’importo della quota fissa di un anno, riferito al tipo di utenza richiesto.
Detta cauzione verrà restituita alla cessazione del contratto di utenza da parte del
contribuente dopo il saldo di tutti i ruoli emessi e regolarmente pagati.
Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.
Se per servire l’utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà
fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù d’acquedotto.
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Se il proprietario del fondo servente non acconsente bonariamente alla servitù di acquedotto
l’Amministrazione dovrà farsi carico, per le procedure di servitù coattiva di acquedotto,
addebitandone le spese al proprietario del fondo.
Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009.
Art. 19
Richiesta di allacciamento
Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su
moduli predisposti dal Comune unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una autocertificazione
indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della
concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata
dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi
dell’art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente
alle prime due rate nell’ipotesi dell’art. 35.
Dalla suddetta autocertificazione dovrà eventualmente, risultare che l’opera è stata edificata
anteriormente al 01/09/1967.
Se usufruisce già di un pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una
fattura emessa dall’azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l’opera
già fruisce del pubblico servizio.
La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l’altro, il tipo
di utenza richiesta con riferimento all’art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o
proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere
regolarmente autorizzato.
In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale (UTENZA PRECARIA per
uso cantiere) si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da
costruire.
L’allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l’interessato potrà produrre il
certificato di abitabilità o di agibilità.
La concessione è sempre subordinata all’accertamento che da parte del richiedente sia
provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature eo canali di
scarico in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall’edificio.
L’impianto della distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio
misuratore, è eseguito a spese dell’utente.
Art. 20
Oneri di allacciamento – cauzioni – noli – canoni – spese contrattuali
Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:
1) un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. A);
2) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui allegato C.
Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di
allacciamento e spese di contratto.
Un importo quale canone per idrante antincendio (All.B) saranno riscossi periodicamente con
l’importo dei consumi.
Art. 21
Modalità di somministrazione
Salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell’acqua avrà
luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.
Art. 22
Accertamento dei consumi
La quantità dell’acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con
periodicità semestrale.
La fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.
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Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009.
Art. 23
Uso bocche d’incendio private
Le bocche d’incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale
furono richieste.
Saranno perciò munite di apposito sigillo e l’utente sarà obbligato di denunziare al Comune,
nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d’incendio per
l’uso su accennato.
Art. 24
Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubatura stradale.
Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, potrà essere sistemato,
sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione
generale all’ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli
alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.
I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal
contatore generale.
L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione
condominiale.
Art. 25
Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla
diramazione potrà usufruire della presa già esistente.
Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita
concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.
Art. 26
Ampliamento della concessione
L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati che
comportino aumento di unità immobiliari, a nuove costruzioni in aderenza o comunque
variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.
Art. 27
Condutture private all'interno delle proprietà
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle
proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a
sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter
essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di
smaltimento, pozzi neri o simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere
protetti da un tipo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
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Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Art. 28
Collegamenti di impianti ed apparecchi
E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti
contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze
estranee.
L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di
acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata
per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello
massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto
isolante e non potrà esser utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi
elettrici.
Art. 29
Impianti di pompaggio
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere
realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno
in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte
derivate da quelle stradali.
Art. 30
Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione
deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno
dell'acqua per sifonamento.
Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da
evitare qualsiasi deposito estraneo.
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CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 31
Tipo e calibro dei contatori
Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione
all'utenza.
I contatori sono di proprietà dell'utente; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto
responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente (All. C).
Art. 32
Posizione dei contatori
I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di
lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.
Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza
del muro di cinta perimetrale.
Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di
garanzia apposto dal servizio acquedotto.
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio
acquedotto potrà prescrivere l’esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura
disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
Ove l’utente non provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà
essere predisposta la sospensione dell’erogazione.
Art. 33
Contatori in fabbricati con più utenze
Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.
Art. 34
Custodia dei contatori
L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti pozzetti o nicchie dei contatori,
la
botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del
contatore, da parte dell’utente, saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.
Art. 35
Incuria e manutenzione del contatore
Ogni danno e conseguente spesa derivante da incuria o manomissione del contatore sono a
carico dell'utente che per casi più gravi potrà essere sospeso dall'utenza.
Art. 36
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Verifica dei contatori a richieste dell'utente
A richiesta dell'utente, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alle opportune verifiche.
Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il
consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla
base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.
Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21
luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All. C).
Art. 37
Difettosa o mancata misurazione dei consumi
Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà
commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.
Art. 38
Rimozione e spostamento dei contatori - divieto
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio
acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell’utente, da
calcolare di volta in volta dall’Ufficio Tecnico.
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CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA
Art. 39
Titolarita’ della concessione
Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è
normalmente il proprietario dell’edificio, o alloggio, ovvero l’usufruttuario o il conduttore.
Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la
materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita all’atto della
stipulazione del contratto.
Art. 40
Contratto di utenza
Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere
apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi.
I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo
l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 22:
a) Per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
b) Per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno
automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l’utente deve confermare la piena
conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.
Art. 41
Forniture provvisorie
A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.
Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la
durata di un anno, a condizioni, se non si tratta di fatto occasionale:
- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese o
manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l’intero periodo, salvo
conguaglio a fornitura conclusa;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell’utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le
attrezzature e i materiali impiegati.
Tutto il materiale resta di proprietà dell’Amministrazione.
Art. 42
Durata dei contratti di fornitura
I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
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L’utente, in ogni caso può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta
avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
L’apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla
richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del
contatore.
Art. 43
Uso dell’acqua
L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in
particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto ed
alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.
CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 44
Accertamento dei consumi – lettura dei contatori
I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:
dal 01.04. al 30/04 per il 1° semestre
dal 01/10 al 31/10 per il 2° semestre
secondo l’itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile del Servizio
Acquedotto.
Qualora si verificasse l’impossibilità di rilevare i consumi verrà rilasciato apposito avviso.
Qualora, per causa dell’utente non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si
ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell’utenza.
La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l’utente abbia
provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture
supplementari.
L’Amministrazione potrà stabilire anche altri sistema di lettura del contatore con autolettura.
Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/2002.
Art. 45
Tariffe acqua – ruoli di riscossione
Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
a) USO DOMESTICO – Si considera destinata ad uso domestico l’acqua utilizzata per
alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. A tal fine
nel concetto di famiglia vengono intesi i componenti di convivenze, il personale di
uffici, enti o altre istituzioni per un numero non superiore a 15 unità. È escluso
l’innaffiamento di giardini e di aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all’uso
domestico familiare in senso stretto.
b) USO ANIMALI DA CORTILE – E’ l’uso dell’acqua per le pertinenze o accessori delle
unità immobiliari o per annessi agricoli, adibite permanentemente a ricovero di animali
da cortile o da pascolo o a ricovero di persone o attrezzature.
c) USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE – E’ l’uso dell’acqua per soddisfare i bisogni di
vendita, lavorazione di prodotti e trasformazione da parte di imprese artigiane e
commerciali a conduzione familiare o con un numero massimo di addetti non superiore
a 15 unità.
d) USO ZOOTECNICO: è l’acqua destinata alle attività di allevamento degli animali da
parte di imprenditori agricoli a titolo principale, come individuato ai sensi dell’art. 12
della Legge n. 153/75.
e) USO PRECARIO – E’ l’acqua destinata a soddisfare l’approvvigionamento dell’Impresa
Edile per la preparazione di materiali da costruzione, nonché quello derivante
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dall’esercizio di attività commerciali-artigianali o di servizi svolte stagionalmente su
impianti o postazioni fisse.
f) UTENZA ECCEZIONALE – E’ quella destinata a soddisfare i bisogni di trasformazione
di beni od erogazione di servizi da parte di Enti, Istituzioni, Imprese Industriali,
Artigianali e Commerciali con numero di dipendenti superiore a 15 unità o con
consumi eccezionali.
Le tariffe di vendita dell’acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi
provvedimenti del Consiglio Comunale. Si da atto che quelle in atto vigenti sono riportate
nella tabella di cui all’allegato B del presente regolamento.
La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
Art. 46
Tariffe per le bocche antincendio
Per ciascuna bocca da incendio l’utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo
dell’acqua segnata dal contatore.
La misura del canone è fissata nell’allegato “B” del presente Regolamento.
Art. 47
Sospensione della fornitura per morosità’
Il pagamento delle bollette per la fornitura dell’acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni
15 dalla data di recapito della stessa.
Trascorso inutilmente tale termine l’Amministrazione provvederà all’invio di un sollecito al
pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.
Ove l’utente non provveda al saldo del credito dell’Amministrazione nel termine di 15 giorni
dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell’utenza, che non verrà riattivata se
non dopo che l’utente abbia regolarizzato la pendenza (All. C).
Art. 48
Risoluzione di diritto della concessione
La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte
dell’Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi della sospesa erogazione dell’acqua per
morosità dell’utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell’Amministrazione ed
in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.
Art. 49
Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione
L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli
apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
L’utente è comunque responsabile, anche in caso di forza maggiore, dell’impianto idrico posto
a valle del luogo in cui il contatore dovrebbe essere posto, ai sensi del presente Regolamento.
In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
Sono comunque a carico dell’utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le
eventuali riparazioni o sostituzioni (All. C).
Art. 50
Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà
privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di
pressione, l’acqua non salga ai piani superiori.
12
Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle
massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di
portata della condotta.
Art. 51
Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun
abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite
degli impianti dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, ne il servizio può direttamente o
indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo
funzionamento degli impianti interni.
L’utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si
verificassero in corrispondenza o prima del contatore.
Art. 52
Manomissioni alle condutture
Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione
dell’impianto e dell’acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di
manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
b) di fare derivazioni dall’interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando
questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
c) di servirsi dell’acqua per usi diversi da quelli dichiarati.
Art. 53
Variazioni delle tariffe e del Regolamento
L’ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell’Autorità competente, ove
necessiti, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione
all’utenza mediante pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.
Nel caso l’utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione, le
comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il
principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal
Ministero dell’Industria e del Commercio, nell’ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.
E’ fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).
Le variazione ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che
siano già investiti dalle concessioni d’acqua.
Art. 54
Azioni giudiziarie
Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l’Amministrazione dell’acquedotto e gli utenti è
competente l’autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell’acquedotto.
13
CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55
Penalità
Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le
contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione
amministrativa di cui all’art. 106 e seguenti T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383.
La quantità d’acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal Responsabile del
Servizio e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
L’Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua finché ogni cosa sia
ridotta al suo stato normale.
Art. 56
Validità della fatturazione
Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l’utente dal
pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
Art. 57
Regolamento come normativa contrattuale
Le norme del presente regolamento e i relativi allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante
del contratto di concessione.
Art. 58
Tasse e imposte
Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e
sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell’utente.
Art. 59
Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme le disposizioni e
gli usi vigenti.
Art. 60
14
Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali
Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/1999.
È demandato alla Segreteria l’incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei
regolamenti comunali.
Sarà cura dell’Ente provvedere alla massima divulgazione del presente Regolamento con
affissione di manifesti recanti le parti salienti dello stesso.
ALLEGATO "A"
DIRITTI DI ALLACCIAMENTO
L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del
diritto fisso di allacciamento nella misura che segue:
1
2
3
4
5
CASE DI ABITAZIONE, NEGOZI E SERVIZI (OSPEDALI, BANCHE, SCUOLE, CENTRI
RICREATIVI, ECC)
per ogni unità immobiliare
PENSIONI E ALBERGHI E LORO AMPLIAMENTO
onere fisso
per ogni camera
per ogni bagno o doccia anche se facente parte della stanza
COLONIE ESTIVE E LORO AMPLIAMENTO
PER EDIFICI INDUSTRIALI E ZONE ESTERNE ADIBITE ALL'ATTIVITA'
PER EDIFICI ARTIGIANALI E ZONE ESTERNE ADIBITE ALL'ATTIVITA'
15
€
25,82
€ 25,82
€
5,16
€
5,16
€ 25,82
€ 103,29
€ 51,65
ALLEGATO "B"
TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO
QUOTE FISSE
QUOTA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NELL’UNITA’ IMMOBILIARE E PER LE UTENZE ZOOTECNICHE
da
0a
100 mc/mese
da
101 a
500 mc/mese
da
501 a 1.500 mc/mese
oltre 1. 501
€.
€.
€.
€.
0,6972
0,1619
3,0987
6,1974
mc/mese
mc/mese
mc/mese
mc/mese
per
per
per
per
utenza
utenza
utenza
utenza
(1.200
(da 1.201 a 6.000
(da 6.001 a 18.000
(oltre 18.000
mc/anno)
mc/anno)
mc/anno)
mc/anno)
€. 8,3664
€. 13,9428
€. 37,1844
€. 74,3688
QUOTA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI NON RESIDENTI NELL’UNITA’ IMMOBILIARE
da
0a
100 mc/mese
da
101 a
500 mc/mese
da
501 a 1.500 mc/mese
oltre 1. 501
€. 2,0916 mc/mese per utenza
€. 3,4857 mc/mese per utenza
€. 9,2961 mc/mese per utenza
€. 18,5922 mc/mese per utenza
da
0a
100 mc/mese
da
101 a
500 mc/mese
da
501 a 1.500 mc/mese
oltre 1. 501
€. 2,0916 mc/mese per utenza
€. 3,4857 mc/mese per utenza
€. 9,2961 mc/mese per utenza
€. 18,5922 mc/mese per utenza
(1.200 mc/anno)
(da 1.201 a 6.000 mc/anno)
(da 6.001 a18.000 mc/anno)
(oltre 18.000 mc/anno)
€. 25,0992
€. 41,8284
€. 111,5532
€. 223,1064
QUOTA FISSA PER LE UTENZE COMMERCIALI
(1.200 mc/anno)
(da 1.201 a 6.000 mc/anno)
(da 6.001 a18.000 mc/anno)
(oltre 18.000 mc/anno)
TARIFFE
UTENZA USO DOMESTICO
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA BASE
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 1
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 2
OLTRE
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA BASE
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 1
OLTRE
1 A 108
109 A 181
182 A 218
218
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
€.
€.
€.
€.
0,3163
0,3228
0,3287
0,6019
UTENZA USO ANIMALI DA CORTILE
1
37
72
A
A
36
72
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
€. 0,3287
€. 0,3352
€. 0,6083
UTENZA USO ZOOTECNICO ANIMALI DA PASCOLO
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA BASE
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 1
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 2
OLTRE
1 A
432
433 A 1081
1082
A 1262
1262
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
16
€.
€.
€.
€.
0,1582
0,1765
0,1954
0,5463
€. 25,0992
€. 41,8284
€. 111,5532
€. 223,1064
UTENZA USO ZOOTECNICO SPECIALE
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 2
OLTRE
1
4321
A
4320
MC/ANNO
MC/ANNO
€. 0,1889
€. 0,1080
UTENZA USO COMMERCIALE–ARTIGIANALE AGEVOLATO
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA BASE
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 1
OLTRE
1
37
72
36
72
A
A
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
€. 0,4966
€. 0,5274
€. 0,8194
UTENZA USO COMMERCIALE–ARTIGIANALE MEDIO
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA BASE
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 1
OLTRE
1
145
288
A
A
144
288
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
€. 0,4966
€. 0,5274
€. 0,8194
UTENZA USO COMMERCIALE–ARTIGIANALE
TAFIFFA AGEVOLATA
DA
TAFIFFA BASE
DA
TAFIFFA ECCEDENZA 1
OLTRE
TAFIFFA BASE
FINO A
1
361
720
A
A
360
720
MC/ANNO
MC/ANNO
MC/ANNO
€. 0,4966
€. 0,5274
€. 0,8194
UTENZA USO PRECARIO
400
MC/ANNO
€. 0,4319
Note: articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2009.
ALLEGATO "C"
DIRITTI DIVERSI
Articolo 1
Recupero spese stampati
E’ dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo
allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazione di €. 7,23
(euro sette/23) compresi i diritti di segreteria.
Articolo 2
Spese per la prova contatore
L’utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare
funzionamento.
E’ dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di €. 25,82 (euro
venticinque/82).
Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l’utente ha
diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.
Articolo 3
Diritti di chiusura o apertura contatore a richiesta o apertura contatore chiuso per
morosità
L’utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta per morosità, per ottenere la
chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e
versare, per ogni operazione un diritto di €. 25,82 (euro venticinque/82).
Articolo 4
Sostituzione a richiesta del contatore
L'utente può chiedere la sostituzione del contatore.
E’ dovuto, per tale servizio, il corrispettivo di €. 15,49.
Articolo 5
Mora
17
DEFINIZIONE:
penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la
scadenza indicata.
MISURA:
a) penalità: pari al 3% dell’importo della bolletta non pagata, minimo €. 5,16 (euro
cinque/16);
b) interessi di mora: 5 punti in più del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) per il tempo
dell’effettivo ritardo.
18