Prospettive della normativa sulla protezione dei polli allevati per la

Transcript

Prospettive della normativa sulla protezione dei polli allevati per la
11-05-2006
18:38
Pagina 217
Prospettive della normativa
sulla protezione dei polli allevati
per la produzione di carne
Diego Deangeli
Tiziano Zanetello
Con oltre quattro miliardi di capi allevati
ogni anno, il pollo da carne è una delle specie animali di maggiore interesse zootecnico nell’Unione Europea. Negli ultimi anni,
tuttavia, vari documenti ufficiali hanno evidenziato che la filiera di produzione del
pollo presenta dei punti critici riguardanti il
benessere e la salute degli animali. Ne è nata la volontà di proporre una direttiva specifica per migliorare e tutelare il benessere di
questa specie.
Il 13 febbraio 2006 il Parlamento Europeo,
riunito in sessione plenaria, ha approvato
una risoluzione legislativa riguardante una
proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce alcune norme minime per la protezione
dei polli allevati per la produzione di carne.
Questo testo legislativo non è ancora arrivato ad una stesura definitiva, anche se le relative disposizioni sono ormai ben delineate
nella struttura e nei contenuti.
La proposta di direttiva affronta la materia
con decisione e con la consapevolezza che
il rispetto del benessere animale è un valo-
re etico che merita di essere tutelato con
forza. A questo proposito appare illuminante la decima considerazione contenuta nella premessa alla futura direttiva, dove la Commissione aveva scritto: “Stabilendo norme
per la protezione dei polli allevati per la
produzione di carne occorre mantenere un
equilibrio tra i diversi aspetti da considerare, come il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e
l’impatto ambientale.” I parlamentari europei hanno aggiunto: “Tuttavia, ai sensi del
trattato che istituisce la Comunità europea,
le considerazioni di ordine economico e sociale non vanno privilegiate rispetto al benessere e alla salute degli animali.”
Scopo del presente lavoro è illustrare gli
aspetti più salienti della futura normativa e
discutere l’impatto che essa avrà sugli allevatori e sui veterinari, cercando di metterne
in evidenza le innovazioni e le problematiche applicative che si prospettano.
Attualmente il benessere dei polli è tutelato da norme generali che si applicano a
5 / 217
Contributi Pratici
05_Maggio_2006_DEF
05_Maggio_2006_DEF
11-05-2006
18:38
Pagina 218
Contributi pratici
tutte le specie animali, quali la direttiva
98/58/CE riguardante la protezione degli
animali negli allevamenti, la 95/29/CE sulla
protezione degli animali durante il trasporto e la 93/119/CEE che si occupa di macellazione e abbattimento. La proposta della
Commissione vuole tutelare e migliorare il
benessere dei polli con una norma espressamente dedicata a questa specie che considera l’intera filiera di produzione.
Vengono stabilite delle norme tecniche e
gestionali, affiancate ad un sistema di sorveglianza basato su flussi informativi pianificati tra allevatori, veterinari d’azienda, autorità competenti e macello. Sono previste
trasmissioni di dati lungo tutto il ciclo produttivo, da monte verso valle, ma anche dei
feed-back di ritorno in senso inverso.
Il sistema di monitoraggio si basa su alcuni
semplici indicatori dello stato di benessere: la presenza di lesioni plantari e la mortalità durante il ciclo di allevamento e all’arrivo al macello. È previsto che altri indicatori adeguati dovranno aggiungersi non appena saranno disponibili.
La proposta di direttiva stabilisce un limite
massimo di densità per unità di area utilizzabile negli allevamenti, individuato in 30
chilogrammi per metro quadrato. Si ritiene
che la densità massima debba essere calcolata come la media degli ultimi tre gruppi, in modo da rendere possibile una certa
elasticità operativa. Tuttavia, per nessuna ragione, la densità potrà mai superare i 32
kg./mq. In condizioni particolarmente favorevoli il proprietario dell’allevamento può
chiedere che il limite di densità nel suo
impianto sia fissato ad un livello più elevato, probabilmente fino a 38 kg/mq. Anche
in questo caso, comunque, i deputati europei propongono che il conteggio sia basato sulla media degli ultimi cicli e indicano una soglia inderogabile di 40 kg./mq.
È stata prevista inoltre, a partire dal 2013,
una riduzione della soglia da 38 a 34 kg/mq.
Per tutto il personale che lavora negli allevamenti è contemplato l’obbligo di ricevere una formazione professionale che comprenda anche nozioni sul benessere degli
animali. Agli Stati membri viene affidata la
responsabilità di istituire un sistema di controllo sui corsi di formazione.
Le disposizioni a carattere tecnico e operativo della proposta di direttiva sono con-
tenute nei cinque allegati all’articolato.
L’allegato I stabilisce le norme applicabili a
tutti gli allevamenti, indipendentemente
dalla densità degli animali presente. Si tratta di disposizioni generiche, spesso non riconducibili a parametri oggettivi e misurabili. Nel paragrafo “Tenuta di registri”, al
comma 11. dell’allegato I, viene espressamente stabilito che “...il proprietario o custode deve tenere un registro per ciascuna
unità dello stabilimento indicante...” una
serie di dati, in larga parte già presenti in
altri documenti o registri previsti da altre
norme. Ne consegue che, con un’interpretazione letterale della norma, non sarebbe
sufficiente la semplice presenza delle informazioni in allevamento, ma occorrerebbe tenere un nuovo registro per ciascuna
unità produttiva dello stabilimento, vale a
dire un registro per ogni capannone. Non è
chiara l’utilità di una simile disposizione,
che provocherebbe soltanto un notevole
aumento degli adempimenti formali sia per
i produttori che per le autorità incaricate
della vigilanza. Sarebbe più semplice, a
nostro avviso, prevedere che il produttore
sia in grado di garantire l’accesso alle informazioni alle autorità competenti ogniqualvolta queste lo richiedano.
L’allegato II riguarda gli allevamenti che, in
considerazione della elevata qualità delle
proprie strutture, intendono incrementare
la densità degli animali oltre il normale limite e arrivare al massimo previsto. Vengono
definiti i requisiti che i produttori devono
documentare di possedere per sostenere
tale richiesta. I deputati hanno soppresso i
limiti che erano stati proposti dalla Commissione e che riguardavano la concentrazione di ammoniaca, la concentrazione di
anidride carbonica, l’umidità relativa e la
temperatura interna dell’allevamento prevedendo invece l’obbligo di monitoraggio
e di registrazione della temperatura ambientale, dell’umidità relativa e del consumo giornaliero di acqua in ogni capannone.
L’allegato III definisce il sistema dei controlli e delle azioni correttive da intraprendere in caso di non-conformità nelle unità
produttive autorizzate ad allevare a densità
elevate. Il sistema previsto è di tipo dinamico. L’autorità competente può, infatti,
disporre la riduzione della densità massima di polli che possono essere introdotti
5 / 218
in un allevamento o in uno specifico capannone. Il proprietario, a sua volta, può chiedere il ripristino della densità di allevamento precedente se dimostra, di concerto
con il veterinario aziendale, che i problemi
che avevano dato origine al provvedimento sono stati superati.
L’allegato IV riguarda le attività di monitoraggio del benessere animale svolte al macello e le azioni consequenziali. Il macello
è considerato un punto di osservazione
privilegiato per valutare il rispetto delle
condizioni di benessere durante il ciclo di
allevamento. Al macello, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, devono essere tenuti costantemente sotto controllo
due parametri considerati significativi per il
benessere degli animali: la presenza di dermatiti plantari e la mortalità dei capi all’arrivo in stabilimento. Sulla base di tali osservazioni, ad ogni partita macellata viene assegnato un punteggio correlato al numero
di lesioni plantari osservate, ponderate in
funzione della loro gravità. I punteggi vengono sommati e rapportati in percentuale.
Il limite di accettabilità viene fissato in 50
punti. Non è ancora chiaro quale sia il criterio da applicare per distinguere tra lesioni podali gravi e non gravi. Il sistema di valutazione proposto appare, a nostro avviso,
ragionevolmente tollerante, infatti un gruppo di polli con il 20% di lesioni plantari
gravi e il 20% di lesioni plantari di lieve entità rimarrebbe comunque entro la soglia
proposta. (*) La mortalità durante il trasporto, rilevata al macello, non dovrebbe superare il limite dello 0,5%. Viene stabilito un
limite di accettabilità della mortalità in allevamento pari a 0,06% moltiplicato per l’età
alla macellazione del gruppo, espressa in
giorni, valore al quale deve essere sommato l’1% come mortalità iniziale.
Ad esempio, un gruppo di polli leggeri
macellati all’età di 38 giorni può, al massimo, avere una mortalità del gruppo pari a:
1 + (38 x 0,06) = 1 + 2,28 = 3,28%
In caso di superamento dei limiti soprain(*) Esempio di calcolo nell’ipotesi che le rilevazioni siano state fatte su un campione di 150
capi: Lesioni podali gravi: n. 30; lesioni podali non gravi: n. 30 (pari al 20% per ciascuno dei generi)
(30 x 0,5) + (30 x 2) = (15 + 60) = 75
75 / 150 x 100 = 50 punti
equivalenti al valore limite di accettabilità.
05_Maggio_2006_DEF
11-05-2006
18:38
Pagina 219
dicati, il veterinario ufficiale del macello dovrà inviare una notifica di non conformità a:
- proprietario o custode dell’allevamento,
- veterinario d’azienda,
- autorità competente.
Da quanto sopra si può dedurre che il veterinario ufficiale del macello deve essere
informato della percentuale di mortalità in
allevamento di ciascuna partita macellata e
deve essere in grado di identificare il veterinario d’azienda. Si tratta di flussi informativi auspicabili ma che pongono non pochi
problemi d’ordine pratico.
L’allegato V definisce i programmi e le materie dei corsi di formazione e di orientamento rivolti al personale che si occupa
degli animali in allevamento o che collabora alle operazioni di carico dei polli.
Discussione
Tra i punti qualificanti della nuova normativa merita di essere sottolineato l’approccio
integrato a tutta la filiera produttiva: allevamento, trasporto e macellazione. La norma
non cita mai espressamente la locuzione
“veterinario d’azienda” ma presuppone un
ruolo chiaro e definito per una figura indicata nel testo italiano come “il veterinario
che visita lo stabilimento”, nel testo francese come “le vétérinaire qui travaille dans l’établissement”, in quello inglese come “the
veterinarian attending the establishment”.
In particolare questi deve:
- controfirmare la documentazione tecnica che deve supportare la richiesta del
proprietario dell’allevamento di poter allevare i polli alla densità massima;
- essere identificato nella documentazione
degli allevamenti che lavorano a densità
elevata;
- controfirmare il programma di ripristino
della capacità di allevamento eventualmente persa in seguito al riscontro di situazioni di non conformità;
- controfirmare la richiesta di revisione dell’ordinanza di riduzione della densità
massima; senza un suo giudizio favorevole, essa non potrà essere accolta;
- ricevere, insieme al proprietario dell’allevamento e all’autorità competente, la notifica da parte del veterinario ufficiale del
macello dei casi di non conformità riguardanti il benessere dei polli.
Questa figura è in perfetta sintonia con il
profilo del veterinario d’azienda citato nel
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117:
“Ferme restando le attività di sorveglianza e
monitoraggio sanitario garantite dai servizi
veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di
cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore
alimentare e degli allevatori che possono
avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da
attribuire a tale figura e i relativi requisiti
professionali e di specifica formazione che
devono essere correlati all’attività da svolgere”. Si va delineando, sia nella legislazione nazionale che comunitaria, il profilo di
un veterinario d’azienda inteso come un
professionista al servizio del cliente privato, ma con delle precise responsabilità di
salvaguardia dell’interesse pubblico e dei
valori etici. Le norme per la tutela del benessere tuttavia comportano degli aumenti
dei costi di produzione che rischiano di
distorcere la concorrenza e interferire con
l’ordinato funzionamento dei mercati.
Questi pericoli sono particolarmente gravi
se si considera l’attuale stato di profonda
crisi che il comparto produttivo avicolo sta
vivendo in seguito all’allarme influenza
aviaria. In materia di benessere del pollo, la
proposta originale della Commissione rinunciava al tentativo di imporre ai prodotti
importati da paesi terzi il rispetto di norme
equivalenti a quelle europee, puntando invece ad un sistema di etichettatura che indicasse al consumatore quali prodotti erano stati ottenuti nel rispetto del benessere
degli animali. L’etichetta avrebbe dovuto informare i consumatori sulle caratteristiche
di produzione e sull’origine del prodotto
e, quindi, indicarne gli elementi essenziali
come la provenienza, la densità di allevamento, l’età e altri parametri ritenuti significativi. Si sottolinea come, nella proposta
originale, fosse espressamente previsto di
applicare tale marchio non solo alle carni
fresche, ma anche ai prodotti a base di carne e alle preparazioni di carni di pollo.
Il Parlamento Europeo, invece, ha chiesto
che ci si adoperi anche per spingere gli
operatori commerciali che importano car5 / 219
ne di pollo in Europa a richiedere ai loro
fornitori il rispetto degli standard europei
sul benessere degli animali per arrivare, se
necessario, fino al divieto di importazione
in caso di gravi violazioni. A questo proposito, dobbiamo evidenziare che il rispetto
delle norme sul benessere animale non è
una caratteristica rilevabile dall’analisi dei
prodotti e la verifica del suo rispetto non
può prescindere da attività ispettive sui
luoghi di produzione. Da questa constatazione derivano dei problemi oggettivi per
l’imposizione ai paesi terzi di norme analoghe a quelle previste per i paesi UE.
Per concludere, il testo in discussione è sicuramente pregevole sotto vari punti di vista anche se alcuni aspetti appaiono ancora problematici. Tra le difficoltà operative
che si prospettano, vogliamo sottolineare
quelle riguardanti la realizzazione pratica
dei flussi informativi tra le parti coinvolte.
Per coniugare efficienza ed efficacia, probabilmente si dovrà fare ricorso a tecnologie telematiche, difficilmente concretizzabili in tempi brevi lungo una filiera come
quella avicola. Vogliamo inoltre ribadire
che la prevista moltiplicazione dei registri
e delle documentazioni cartacee da conservare in allevamento potrebbe portare al
rischio di una deriva burocratica, rendendo
di fatto inefficaci le verifiche da parte dell’autorità competente. Infine, il Parlamento
Europeo ha proibito il debeccaggio, senza
nessuna eccezione. Questa disposizione
suscita notevoli perplessità per le conseguenze che può provocare. Infatti, mentre
non vi è alcuna necessità di praticare il debeccaggio agli ibridi commerciali utilizzati
dall’industria, la sua pratica risulta, invece,
indispensabile per prevenire la pica e la
plumofagia dei polli di razze particolarmente vivaci come quelle a lunga vita utilizzate per i capponi, per i Golden, per i galletti livornesi o per altre razze tipiche a crescita lenta. Sulla base delle considerazioni
sopra svolte riteniamo che la protezione
degli animali debba essere più vicina ai
modelli di allevamento alternativi, rispettosi della biodiversità e dei valori culturali
locali piuttosto che spingere verso la standardizzazione industriale delle produzioni.
La versione completa è disponibile
sul sito: www.ilprogressoveterinario.it