USO DEL CASCO PROTETTIVO USO DI CASCHI NON
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USO DEL CASCO PROTETTIVO USO DI CASCHI NON
USO DEL CASCO PROTETTIVO Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto OBBLIGO di INDOSSARE e TENERE REGOLARMENTE ALLACCIATO un CASCO PROTETTIVO OMOLOGATO SANZIONE: da € 70,00 a € 285,00 (quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente). Consegue inoltre: fermo amministrativo del veicolo per gg. 60. Qualora nel corso di un biennio, con un ciclomotore o motociclo sia stata commessa (per due volte) la violazione del mancato uso o uso improprio del casco, il fermo del veicolo è di gg. 90. > SONO ESENTI DA TALE OBBLIGO: ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa. USO DI CASCHI NON OMOLOGATI Con questo promemoria, l’associazione > SANZIONE: da € 742,00 a € 2.970,00 > SEQUESTRO E CONFISCA DEL CICLOMOTORE. NEOPATENTATI 1. per i 3 anni successivi dalla data del conseguimento della patente B NON E’ CONSENTITO il superamento della velocità di: 100 km/h nelle autostrade – 90 km/h per le strade extraurbane principali; 2. ai titolari della patente B (rilasciata dal 1° genn. 2009), il 1° anno dal rilascio NON E’ CONSENTITA la guida di autoveicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. SANZIONI: da € 148,00 a € 594,00 e Sospensione Patente: da 2 a 8 mesi. www.pasav.it - [email protected] venezia Vuole darTi alcuni consigli, puramente indicativi, per chi si mette alla guida dei Ciclomotori o per chi è neopatentato. Si ringrazia INFORTUNISTICA STRADALE CICLOMOTORI A. Per circolare devono avere: certificato di circolazione (come i motocicli e le autovetture), che oltre ai dati tecnici deve contenere il nome del proprietario. B. Targhe dei ciclomotori: B.1 è personale, è abbinata a un solo veicolo; B.2 il titolare la trattiene in caso di vendita; B.3 la fabbricazione e la vendita è riservata allo Stato. 1. chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52, (45 Km orari) è soggetto alla SANZIONE: da € 74,00 a € 296,00; 2. chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una delle caratteristiche o prescrizioni indicate dall’art. 52 o nel certificato di circolazione, (cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 o potenza 4 Kw per i motori elettrici) ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista, è soggetto alla SANZIONE: da € 36,00 a € 148,00; 3. chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione: SANZIONE: da € 131,00 a € 524,00; 4. chi circola con un ciclomotore sprovvisto di targa: SANZIONE: da € 65,00 a € 262,00; 5. chi circola con un ciclomotore munito di targa non propria - SANZIONE: da € 1.549,00 a € 6.197,00; 6. chi circola munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla SANZIONE: da € 22,00 a € 88,00; 7. chi fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe - SANZIONE: da € 1.605,00 a € 6.420,00; 8. chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di cir- colazione per trasferimento della proprietà – SANZIONE: da € 339,00 a € 1.358,00 – alla stessa sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. 8.1 il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse; 9. alle violazioni 1) – 2) – 3) consegue la CONFISCA DEL CICLOMOTORE 10. alle violazioni 1) – 2) si procede alla DISTRUZIONE DEL CICLOMOTORE 11. alle violazioni 6) – 7) consegue il FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER 1 MESE, in caso di reiterazione delle violazioni: CONFISCA AMMINISTRATIVA DEL VEICOLO.